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Il 15 marzo 2013 è stato presentato al Senato il disegno di legge S 19 recante “Disposizioni in tema di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio”. Il disegno di legge, il cui primo firmatario è il Presidente Piero Grasso, in aggiunta ad una manovra generale di inasprimento delle pene accessorie e del massimo della pena, tra gli altri, per il reato di corruzione propria (art. 319 c.p.), nonché a modifiche in materia di reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), propone un intervento volto principalmente a: A. riscrivere il testo del reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c., recentemente introdotto a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012; B. introdurre un’attenuante speciale per i reati di corruzione; C. modificare i reati di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.; D. modificare anche il D.Lgs. 231/01 in conseguenza del ridisegno normativo proposto e inserire nel catalogo dei reati presupposto anche i reati tributari; E. modificare le fattispecie di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in modo da introdurre nell’ordinamento anche il reato di ‘autoriciclaggio’. A. LA NUOVA CORRUZIONE TRA PRIVATI: MODIFICHE ALL’ART. 2635 C.C. L’intento della riformulazione normativa è quello di adeguare la fattispecie incriminatrice a quanto richiesto dalle fonti internazionali. Le modifiche dell’articolo 2635 c.c. proposte nel disegno di legge consisterebbero: nella sostituzione del primo comma della norma con il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni; nell’abrogazione del secondo ed il quinto comma. Conseguenze di tali modifiche sarebbero: il venir meno del requisito del ‘nocumento’ alla società che oggi, invece, deve derivare dalla condotta corruttiva; l’equiparazione delle sanzioni per i ‘sottoposti’ a quelle che con la normativa attuale sono previste per gli ‘apicali’; la procedibilità d’ufficio del reato, a differenza dell’attuale versione, che richiede la querela della società, salvi i casi di distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni e servizi. PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL D.LGS. N. 231/2001 NONCHE’ IN TEMA DI CORRUZIONE, REATI SOCIETARI E RICICLAGGIO CLIENT ALERT APRILE 2013

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Page 1: PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL D.LGS. N. 231/2001 …/media/Files/Insights/Publications/2013... · modifiche agli artt. 2621 e 2622 c.c.: le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate

Il 15 marzo 2013 è stato presentato al Senato il disegno di legge S 19 recante “Disposizioni in tema di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio”.

Il disegno di legge, il cui primo firmatario è il Presidente Piero Grasso, in aggiunta ad una manovra generale di inasprimento delle pene accessorie e del massimo della pena, tra gli altri, per il reato di corruzione propria (art. 319 c.p.), nonché a modifiche in materia di reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), propone un intervento volto principalmente a:

A. riscrivere il testo del reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c., recentemente introdotto a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012;

B. introdurre un’attenuante speciale per i reati di corruzione;

C. �modificare�i�reati�di�false�comunicazioni�sociali�di�cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.;

D. modificare anche il D.Lgs. 231/01 in conseguenza del ridisegno normativo proposto e inserire nel catalogo dei reati presupposto anche i reati tributari;

E. modificare le fattispecie di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in modo da introdurre nell’ordinamento anche il reato di ‘autoriciclaggio’.

A. LA NUOVA CORRUZIONE TRA PRIVATI: MODIFICHE ALL’ART. 2635 C.C.

L’intento della riformulazione normativa è quello di adeguare la fattispecie incriminatrice a quanto richiesto dalle fonti internazionali.

Le modifiche dell’articolo 2635 c.c. proposte nel disegno di legge consisterebbero:

■ nella sostituzione del primo comma della norma con il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni;

■ nell’abrogazione del secondo ed il quinto comma.

Conseguenze di tali modifiche sarebbero:

■ il venir meno del requisito del ‘nocumento’ alla società che oggi, invece, deve derivare dalla condotta corruttiva;

■ l’equiparazione delle sanzioni per i ‘sottoposti’ a quelle che con la normativa attuale sono previste per gli ‘apicali’;

■ la procedibilità�d’ufficio�del�reato, a differenza dell’attuale versione, che richiede la querela della società, salvi i casi di distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni e servizi.

PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL D.LGS. N. 231/2001 NONCHE’ IN TEMA DI CORRUZIONE, REATI SOCIETARI E RICICLAGGIO

CLIENT ALERT

APRILE 2013

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B. L’ATTENUANTE SPECIALE PER I REATI DI CORRUZIONE

Il disegno di legge propone l’introduzione di un’attenuante speciale per i reati di corruzione.

In particolare, all’art. 323-bis c.p. verrebbe introdotto un nuovo comma che prevede una specifica attentante per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322, 322-bis, nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

La collaborazione dell’imputato verrebbe ‘premiata’ con la diminuzione della pena da un terzo alla metà.

C. I NUOVI REATI DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: MODIFICHE AGLI ARTT. 2621 E 2622 C.C.

Il disegno di legge propone di riformulare integralmente la disciplina del falso in bilancio, attraverso le seguenti modifiche agli artt. 2621 e 2622 c.c.:

■ le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate dall’articolo 2621 c.c. come contravvenzione, tornerebbero ad essere un delitto (punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni);

■ le nuove pene suggerite consentirebbero l’applicazione di misure cautelari detentive e le intercettazioni telefoniche;

■ la fattispecie sarebbe configurata come reato di pericolo, perseguibile�di�ufficio;

■ l’esistenza di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali costituirebbe una circostanza aggravante;

■ verrebbe punita l’esposizione fraudolenta oltre che di fatti materiali anche di informazioni mendaci sulla situazione economico-patrimoniale della società o del gruppo. In ogni caso non sarebbero punite le difformità sostanzialmente irrilevanti, in quanto inidonee a trarre in inganno il destinatario della comunicazione;

■ verrebbero eliminate le soglie di punibilità, che consentono a chi falsifica il bilancio di non incorrere nella responsabilità penale.

D. LE MODIFICHE AL D.LGS. 231/01: COORDINAMENTO E INNOVAZIONE

In primo luogo il disegno di legge propone alcuni interventi di coordinamento, quali:

■ la modifica dell’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 in conseguenza dei cambiamenti apportati dallo stesso disegno di legge alla disciplina del falso in bilancio, con aumento delle sanzioni previste;

■ la modifica sempre dell’art. 25-ter dal quale verrebbe soppresso il non più aggiornato riferimento al delitto di falso in prospetto;

■ l’introduzione di un nuovo articolo 25-quaterdecies, che prevede la responsabilità dell’ente per il delitto di falsità della revisione punito dall’art. 27 D.Lgs. 39/2010.

Appaiono particolarmente interessanti anche alcuni interventi innovativi proposti nel disegno di legge e, segnatamente:

■ la previsione, contenuta nel nuovo comma 2-bis dell’art. 25-ter, che introduce l’applicazione delle sanzioni interdittive�per�i�delitti�di�false�comunicazioni�sociali�e�di�ostacolo�all’esercizio�delle�funzioni� di vigilanza;

■ l’inserimento di un nuovo articolo (25-quinquiesdecies) al fine di estendere la responsabilità da reato degli enti ai reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000, prevedendo sanzioni pecuniarie più gravi, unitamente alle sanzioni interdittive, per i delitti che presentano l’elemento costitutivo della “fraudolenza” o dell’“occultamento o della distruzione”.

E. LE MODIFICHE AL REATO DI RICICLAGGIO E L’INTRODUZIONE DELLA NUOVA FATTISPECIE DI AUTORICICLAGGIO

Il disegno di legge si propone di colpire più efficacemente il fenomeno del riciclaggio, introducendo nel nostro ordinamento una fattispecie unificata che comprenda anche l’ipotesi di autoriciclaggio.

02 | Prospettive di riforma del d.lgs. N. 231/2001 nonche’ in tema di corruzione, reati societari e riciclaggio

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Il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) è attualmente escluso nel caso in cui il suo autore abbia concorso nel reato non colposo da cui il denaro, i beni e le utilità derivano. Non ci deve essere, quindi, coincidenza tra l’autore del delitto di cui all’articolo 648-bis e l’autore del reato presupposto. Ad oggi, pertanto, il reato di auto riciclaggio non è sanzionato.

La proposta di legge, invece, suggerisce l’introduzione di una nuova fattispecie di riciclaggio che inglobi anche il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e che consenta anche la punibilità dell’auto riciclaggio.

E’ prevista, pertanto, l’introduzione dell’art 518-bis c.p. (Impiego e riciclaggio di denaro, beni ed altre utilità) che sanzionerebbe con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 2500 a 25000 euro:

a) chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;

b) chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;

c) chiunque compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Si segnala, inoltre, che l’intervento modificativo in materia di riciclaggio prevede, tra i vari provvedimenti, anche:

■ un trattamento premiale, attraverso l’introduzione di un’attenuante speciale per coloro che si sono efficacemente adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;

■ l’inasprimento sanzionatorio del reato attraverso la previsione di specifiche pene accessorie e di misure di aggressione patrimoniale.

Si segnala, infine, che il disegno di legge interviene anche sulla disciplina della responsabilità dell’ente, elevando le sanzioni pecuniarie, senza, però, intervenire sul tessuto normativo del D.Lgs. 231/01 ma prevedendo l’inserimento dell’art. 518-quinquies c.p..

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