LE ETICHETTE ALIMENTARI: TUTTO QUELLO CHE C`È DA … · • Nuovi requisiti sull’informazione di...

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Webinar realizzato da IALFVG e parte degli 80 di #Sharing3FVG, progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2014/2020 #Sharing3FVG 20 Marzo 2017- ore 10 LE ETICHETTE ALIMENTARI: TUTTO QUELLO CHE C`È DA SAPERE Vittorio SILANO

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Webinar realizzato da IALFVG e parte degli 80 di #Sharing3FVG, progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2014/2020

#Sharing3FVG

20 Marzo 2017- ore 10

LE ETICHETTE ALIMENTARI: TUTTO QUELLO CHE C`È DA SAPERE

Vittorio SILANO

RossiFsr
TimbroFP1640985001

#Sharing3FVG Il programma che condivide e stimola l’innovazione

INNOVAZIONI RECATE DAL REG. (UE) 1169/2011

• Informazione alimentare versus etichettatura alimentare • Pratiche di informazioni più leali • Chiarificazione delle responsabilità • Requisiti della vendita a distanza • Criteri di leggibilità • Quadro legale di riferimento per l’informazione volontaria• Nanomateriali ingegnerizzati da dichiararsi in etichetta• Nuovi requisiti sull’informazione di origine • Migliori informazioni sulle sostanze che causano allergie o

intolleranze (inclusi anche gli alimenti non preconfezionati) • Informazione nutrizionale obbligatoria

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FORME AGGIUNTIVE DI ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE

• Elevato contenuto di caffeina ed origine degli oli vegetali e dei grassi

• Carne e pesce congelato (data di congelamento o primo congelamento)

• Imitazioni di alimenti• Acqua e proteine aggiunte• Alimenti pre-formati a partire da pezzi di carne o pesci

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REQUISITI GENERALI : PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE• Non si deve suggerire che un alimento abbia caratteristiche

speciali se queste sono condivise da tutti gli alimenti simili; ciòsi applica specialmente all’enfasi nel merito dellapresenza/assenza di particolari ingredienti.

• Non si deve suggerire la presenza di un particolare alimento oingrediente quando un componente naturale o previsto è stato,in effetti, sostituito.

• L’informazione sugli alimenti, la pubblicità e la presentazione(inclusi forma, apparenza, packaging, disposizione e modalitàdi disposizione) non devono essere fuorvianti, ma accurate,chiare e agevoli da comprendersi.

• L’informazione alimentare obbligatoria deve avere precedenzarispetto a quella facoltativa.

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LE RESPONSABILITA’

• L’operatore responsabile della presenza e dell’esattezza delleinformazioni sugli alimenti è l’operatore della catena alimentarestabilito nell’UE con il cui nome o con la cui ragione sociale ècommercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilitonell’UE, l’importatore. Chiunque modifichi un’etichetta deveassicurare che le modifiche introdotte non siano fuorvianti oriducano la sicurezza.

• Quando gli alimenti sono pre-imballati, le informazioniobbligatorie devono comparire sul pre-imballaggio o suun’etichetta ad esso apposta.

• Quando gli alimenti non sono pre-imballati, le informazioni suglialimenti devono essere trasmesse all’operatore che riceve talialimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatorefinale, qualora necessario (ad es. allergeni).

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VENDITA BUSINESS TO BUSINESS

• La maggior parte delle informazioni può esserefornita mediante documenti commerciali

• Solo i seguenti dati devono, comunque, esserepresenti sul confezionamento esterno: nome,durata, condizioni speciali di conservazione o diuso, e dettagli relativi al nome ed indirizzo

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La vendita degli alimenti pre-confezionati pronti per il consumo,ma commercializzati in uno stadio precedente, ivi incluse leaziende di catering, per l’ulteriore preparazione, separazione,frammentazione o uso nella trasformazione:

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Nome e indirizzo

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ELENCO DEI PARTICOLARI INFORMATIVI OBBLIGATORI

• Nome dell’alimento *• Elenco degli ingredienti • Allergeni • QUID (se necessario) • Quantità netta dell’alimento *• Termine minimo di conservazione o data di scadenza (“by use”

date)

(* Nello stesso campo di visione, cioè tutta la superfice che puòessere vista da un singolo punto di vista.)

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ELENCO DEI PARTICOLARI INFORMATIVI OBBLIGATORI

• Istruzioni per l’uso qualora fosse altrimenti difficile fare un usoappropriato dell’alimento

• Nazione di origine o posto di provenienza (quando previsto)• Contenuto alcolico per volume per le bevande contenenti più

del 1,2 % per volume di alcool*• Dichiarazione nutrizionale• Numero del lotto (obbligatorio –Dir 2011/91- se il termine

minimo di conservazione o “use by” date non costitituisce,nell’ordine, un’indicazione decodificata del giorno e mese difabbricazione )

(*Nello stesso campo di visione, cioè tutta la superfice che puòessere vista da un singolo punto di vista.)

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INFORMAZIONE OBBLIGATORIE PER PARTICOLARI PRODOTTI ALIMENTARI:REQUISITI MODIFICATI

• Allerta per le bevande con elevato contenuto di caffeine (più150mg/l): “Elevato contenuto di caffeina. Non raccomandatoper bambini o donne gravide o in allattamento “seguito dalcontenuto in caffeina (in mg/ 100ml)”.

• Allerta per gli alimenti solidi nei quali la caffeina è stataaggiunta con un obiettivo fisiologico (nessuna soglia): “Contienecaffeina. Non raccomandato per bambini o donne gravide”“seguito dal contenuto in caffeina (in mg/100g)”.

• Per carne congelata, preparazioni di carne congelate e prodottidella pesca non trattati congelati: “Data di congelamento o datadi primo congelamento se congelato più di una volta, con lafomula “Congelato il giorno, mese e anno” oppure “Congelato il[riferimento al luogo dove il giorno,mese ed anno sonoriportati]”.

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Leggibilità (1)

Il Regolamento introduce una dimensione minima dei caratteri:

• Altezza minima x 1,2mm per confezioni con area della superficie maggiore ≥80 cm²

• Altezza minima x 0,9mm per confezioni con area della superficie maggiore < 80 cm²

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LEGGIBILITA’(2)

• Confezioni con area della superficie maggiore <25cm² sonoesentate dalla dichiarazione nutrizionale

• Confezioni con area della superficie maggiore <10cm² devonoriportare solo:

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•Denominazione dell’alimento •Allergeni •Peso •Scadenza/TMC •Il Regolamento richiede che le seguenti informazioni figurino nello stesso campo visivo:

i. Denominazione dell’alimentoii. Pesoiii. Contenuto alcolico (dove applicabile)

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VENDITA A DISTANZA

• Viene inclusa nella definizione di “food information”. Si riferisce aqualsiasi modalità attraverso la quale un contratto viene concluso fraun fornitore ed un cliente senza la loro simultanea presenza fisica, ades. attraverso internet o cataloghi;

• Tutte le informazioni obbligatorie devono essere disponibili prima chel’acquisto sia concluso, eccetto quella sulla durabilità del prodottoalimentare;

• Qualsiasi modalità di comunicazione sia utilizzata, i consumatori nondevono essere caricati di costi supplementari.

• Qualsiasi modalità di comunicazione sia utilizzata, i consumatori nondevono essere caricati di costi supplementari.

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ESEMPIO 1

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ESEMPIO 2 –PARTE POSTERIORE

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NOME DELL’ALIMENTO

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Il nome deve essere accompagnato da informazioni aggiuntivenel caso sussistano condizioni o trattamenti la cui omissionepossa essere fuorviante .

Alcuni casi speciali sono emersi per la necessità del termine“scongelato” nei casi in cui l’alimento finito è stato congelato escongelato prima della vendita e qualora:

il congelamento non fosse uno stadio tecnologicamenenecessariolo scongelamento possa avere un impatto sulla sicurezza osulla qualità

Qualora un componente sia stato sostituito in parte o in tutto (adesempio un hamburger contenente una porzione di proteinetessurizzate vegetali o una pizza prodotta on un analogo delformaggio), è necessario fornire un’indicazione vicino al nome delprodotto con grandezza del carattere pari ad almeno il 75% delnome ed al minimo pari ad 1,2 mm.

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NOME DELL’ALIMENTO (2)

Prodotti e preparazioni di carne e prodotti della pesca:

• Qualsiasi proteina aggiunta come tale, ivi incluse le proteineidrolizzate di diversa origine animale, deve essere indicate nelnome dell’alimento (requisito esteso);

• I prodotti compresi i pezzi combinati insieme per sembrare unsingolo pezzo devono recare l’ indicazione “carne formata” o“pesce formato”.

• Qualora essi hanno l’apparenza di un taglio, giunto, fetta,porzione ,carcassa, filetto o prodotto intero, l’acqua , sepresente in misura superiore al 5% del prodotto deve esseremenzionata nel nome del prodotto (questa prescrizione estendeun requisito già esistente per il pesce e riduce la soglia dal10%, già esistente per la carne trattata).

• Qualora il budello (ad es. dei salumi) non sia edibile, ciò deveessere indicato.

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LISTA DEGLI INGREDIENTI

• Dichiarazione di nanomateriale ingegnerizzato (come definito) deve essere seguito dalla parola “(nano)”.

• I nomi generici “olio vegetale” e “grasso vegetale” sono eli-minati dall’uso.Bisogna elencare in parentesi le specie deidiversi oli, ad es. ”oli vegetali (soya, palma, girasole secondo l’importanza in peso)”.

• Inoltre, si deve dichiarare se l’olio o il grasso è “completamente idrogenato” o “parzialmente idrogenato”;

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• La lista degli ingredienti deve elencare in ordine di quantità decrescente usata al momento della produzione dell’alimento,ivi inclusi gli additivi.

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INNOVAZIONE NELLA ETICHETTATURA DEI GRASSI

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Milk, sugar, cocoa butter, cocoa mass, vegetable fats (palm, shea), emulsifiers (E442,E476), flavourings.

Milk, sugar, cocoa butter, cocoa mass, vegetable fat, emulsifiers (E442,E476), flavourings.

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MILKA 300g CARAMELLO E NOCCIOLE INTERE: evidenziazione degli allergeni

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MILKA 300g CARAMELLO E NOCCIOLE INTERE: evidenziazione degli allergeni

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DICHIARAZIONE DEGLI ALLERGENI IN ALIMENTI NON PRE-CONFEZIONATI • A livello nazionale dovrebbero essere regolamentati gli

strumenti (menù, cataloghi, manifesti ed altri mezzi audiovisivi)attraverso i quali i particolari relativi agli allergeni di rilievodevono obbligatoriamente essere resi disponibili, unitamentealle relative forme di espressione e presentazione da parte di:

• ristoranti e caterings;• negozi fast foods;• panetterie e pasticcerie;• supermercati;• ristoranti di alberghi e servizi in camera;• scuole ,ospedali e cantine, etc.

Questa informazione deve essere disponibile ed agevolmenteaccessibile per il consumatore.

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DICHIARAZIONE DEGLI ALLERGENI IN ALIMENTI NON PRE-CONFEZIONATI

• In assenza di misure nazionali, le regole previste dal Reg. (UE)1169/2011 sono applicabili agli alimenti non pre-confezionati.

• Pertanto le informazioni devono essere facilmente visibili equando appropriato, indelebili. Ciò significa che le informazionidevono essere rese disponibili in una forma scritta fino aquando gli Stati membri non abbiano disciplinato questo settorea livello nazionale.

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COSA È IL “QUID” DI UN PRODOTTO ALIMENTARE E COME VIENE IDENTIFICATO ?

> Con il termine “quid” si intende o si intendono l’ingrediente o gli ingredienti caratterizzante/i un prodotto alimentare.

> Il quid viene identificato nella denominazione del prodotto e con la quantità percentuale in parentesi nella lista degli ingredienti.

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DICHIARAZIONE DELLA QUANTITA’ NETTA

Dichiarazione da farsi sulla base delle unità di volume per i liquidie di peso per gli altri prodotti. Sono esclusi:

• Prodotti che perdono considerevolmente volume o peso e sonovenduti per numero o pesati in presenza del venditore;

• Prodotti di quantità inferiori a 5g or 5ml, a meno che non sitratti di spezie o erbe;

• Prodotti venduti sulla base del numero, con il numero dichiaratosalvo i casi nei quali è possibile contare (ad es. uova);

• Per i prodotti venduti canditi o altrimenti ricoperti, il peso nettonon deve includere la ricopertura.

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INDICAZIONI SULLA DURATA

Sono esentati da questa dichiarazione:• I vegetali ed i frutti freschi non pelati/non tagliati;• Le bevande contenenti alcool in misura maggiore del 10%;• Confetture di farina e pane destinati ad essere consumati entro

24 ore dalla preparazione;• Sale ed aceto• Prodotti solidi dello zucchero, confetture e gomme da

masticare;• La dizione «da consumarsi entro….» si applica agli alimenti

deperibili. La data deve essere riportata su ciascuna singolaporzione pre-confezionata. Inoltre, al di là di quella data,l’alimento sarà considerato non sicuro e non deve essere postosul mercato.

• Al contrario , la dizione « da consumarsi preferibilmenteentro….» , non identifica un termine di utilizzabilità delprodotto.

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INDICAZIONE DEL PAESE D’ORIGINE O DEL LUOGO DIPROVENIENZA

L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: • nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in

errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza;

• nel caso delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili ( Reg. (UE) 1337/2013).

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INDICAZIONI DI ORIGINE

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INDICAZIONE DEL PAESE D’ORIGINE O DEL LUOGO DIPROVENIENZA:

• Paese dell’ultimo periodo di allevamento di almeno 1 mese;

• Se macellato più giovane di un mese: paese dell’intero periododi allevamento .

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POLLAME

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INDICAZIONE DEL PAESE D’ORIGINE O DEL LUOGO DIPROVENIENZA

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Età maggiore di 6 mesi Paese degli ultimi 4 mesi diallevamento

Meno di 6 mesi di età con più di80 Kg di peso vivo

Paese in cui il suino è statoallevato a partire dal peso vivo di

30 Kg fino alla macellazione

Meno di 6 mesi di età con più di80 Kg di peso vivo

Paese in cui l’intero periodo diallevamento ha avuto luogo fin

dalla nascita

SUINO

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CODICE LOTTO

Un codice lotto deve essere presente sull’etichetta. Esso deve:

• Identificare un gruppo di animali

• Riferirsi a non più della produzione di un giorno

• Essere collegato a un sistema di tracciabilità

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LA DENOMINAZIONE DI ORGINE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017 il decreto “Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari,in attuazione del regolamento (UE) n.1169/2011.Il provvedimento riguarda l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;

b) “Paese di condizionamento o di trasformazione": nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (ART. 29-35) :Forme di Espressione Comunemente Usate nell’ Etichettatura Nutrizionale

Quantità assolute per 100g Grasso:14.2g per 100g

Percentuale dell’assunzione di riferimento (RI) per 100 g

Grasso: 20% dell’assunzione diriferimento (RI) dell’adulto per 100g

Quantità assoluta per porzione Grasso: 9.1 g per crostata

Percentuale dell’assunzione di riferimento per porzione

Grasso: 13% dell’assunzione di riferimento (RI) dell’adulto per

crostata

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LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE E’ OBBLIGATORIA A PARTIRE DAL 13/12/2016

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• Le quantità assolute per 100g/100ml dell’alimento pre-confezionato devono essere indicate in qualsiasi parte dellaconfezione ,usando un carattere della prevista grandezza;

• Il formato deve ressere tabulare , ma, qualora lo spazio non permetta, può essere lineare.

• Cambia, rispetto alla normativa pre-esistente, l’ordine dei nutrienti.

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INNOVAZIONE NELL’ETICHETTATURA NUTRIZIONALE BOP

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EnergyFatof which SaturatesCarbohydrateof which SugarsFibreProteinSalt

EnergyProteinCarbohydrateof which SugarsFatof which SaturatesFibreSodium

NEW OLD

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ETICHETTATURA NUTRIZIONALE BOP

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Nutriente

EnergiaGrassidei quali SaturiCarboidratidei quali ZuccheriProteineSale (Sodiox2.5)

Quantità per 100g/ml

Kj/Kcalgggggg

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ETICHETTATURA NUTRIZIONALE BOP

• La dichiarazione nutrizionale può essere anche espressa, secondo le modalita precedentemente descritte, come percentuale delle assunzioni di riferimento (reference intakes-(ri)) per 100 g/ml sistematicamente menzionando il riferimento «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal)”.

• Le assunzioni di riferimento sono per un adulto medio: energia (2000 kcal): grasso totale (70 g); grassi saturi (20 g); carboidrati (260 g ,prima 230); proteine (50g, prima 45); zuccheri (90g) e sale (6g).

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PHILADELPHIA 250g CLASSICO

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NUTRIENTI FACOLTATIVI

• Mono-insaturi (g)

• Poliinsaturi (g)

• Polioli (g) (più di due gruppi idrosilici)

• Amido (g)

• Fibra (g)

• Qualsiasi delle 13 vitamine e 14 minerali presenti in “quantitàsignificativa”, come definito...

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SIGNIFICATIVA QUANTITA’ DI VITAMINE E MINERALI

• Per le confezioni contenenti solo una porzione (ad es. alcuni pasti pronti , bevande in contenitori di 330 ml), almeno il 15% del rispettivo valore di riferimento nutrizionale nella singola porzione.

Altrimenti almeno:

• 7.5% del valore di riferimento nutrizionale in 100 ml per le bevande;

• 15% del valore di riferimento nutrizionale in 100g/100ml per prodotti diversi dalle bevande .

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MILKA SNAX DAIM 60g

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MILKA SNAX DAIM 60g

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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE VOLONTARIA ED AGGIUNTIVA FOP

Quando la dicharazione nutrizionale BOP è stata fornita, è possibile ripetere nelFOP (principale campo di visione):

• Energia

• Energia, grasso, saturi, zuccheri e sale

____________________

> Il principale campo di vision è l’area più probabile da notare ad un primo sguardo da parte del consumatore , che rende possibile l’identificazione del carattere e della natura del prodotto. Possibili più di tali aree.

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ETICHETTATURA NUTRIZIONALE FOP E 5 ICON SYSTEM

• Quando si riportano le informazioni nutrizionali FOP (front of pack) è obbligatorio che l’energia sia espressa sia per porzione che per 100g/100ml (in kj e kcal).

• I nutrienti possono essere espressi per 100/100ml e/o per porzione

• il “5 icon system” che è utilizzato nel Regno Unito ed in Irlanda può continuare ad essere usato, rispettando il nuovo ordine di presentazione.

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ETICHETTATURA NUTRIZIONALE FOP

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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE FOP

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JOCCA 150g X 2

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