LE ASSENZE PER MALATTIA

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LE ASSENZE PER MALATTIA Cosa fare in caso di malattia In casa per sette ore Diciotto mesi + diciotto Busta paga, pensione, liquidazione a cura della Direzione centrale risorse umane Inpdap - Ufficio IV Supplemento de “Il Giornale Inpdap” n.16 - maggio 2010 Direttore resp. Bruno Benelli PERISc PIO PIO Mini biblioteca de Il Giornale Inpdap per renderci conto e saperne di piu’

Transcript of LE ASSENZE PER MALATTIA

LE ASSENZEPER MALATTIA

Cosa fare in caso di malattia

In casa per sette ore

Diciotto mesi + diciotto

Busta paga, pensione, liquidazione

a cura della Direzione centrale risorse umane Inpdap - Ufficio IV

Supplemento de “Il Giornale Inpdap” n.16 - maggio 2010 Direttore resp. Bruno Benelli

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INDICE

Capitolo primo / Cosa fare in caso di malattia

n All’inizio del lavoron Lettera raccomandata

n Il tipo di certificazione

n Invio tardivo

n Uscire di casa

n Infortunio

Capitolo secondo / Il certificato medico

n Requisiti formali e sostanziali

n Ammalarsi all’estero

Capitolo terzo / Visite di controllo

n Fasce di reperibilità

n Esclusioni

n Le assenze

n Onere della prova

Capitolo quarto / Le sanzioni disciplinari

n Recesso con o senza preavviso

n Falsa malattia

n I danni

Capitolo quinto / Ferie e congedi parentali

n Ferie bloccate

n Congedi interrotti

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Capitolo sesto / Conservazione del posto di lavoro

n Periodo di comporton Altro proficuo lavoron Altri 18 mesi

n Patologie gravi e terapie salvavita

Capitolo settimo / La retribuzione

n La busta pagan I primi dieci giornin 15 giorni lavorativin Trattamento più favorevole

n Day surgery, day service ambulatoriale

Capitolo ottavo / Pensione e buonuscita

n I contributi per la pensione

n I trattamenti di fine lavoro

Le fonti di riferimento

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Il dipendente Inpdap assenteper malattia deve rispettare iseguenti adempimenti.

All’inizio del lavoro. Deve co-municare la propria assenza permalattia all’ufficio di apparte-nenza tempestivamente, salvocomprovato impedimento, e co-munque all’inizio del turno di la-voro del giorno in cui si verifical’assenza. Tale comunicazione vafatta anche in caso di prosegui-mento della malattia e cioè nelprimo giorno previsto per la ri-presa del servizio dopo il prece-dente periodo di malattia.Deve altresì comunicare il domi-cilio presso il quale può esserereperito, se durante l’assenza permalattia dimora in luogo diversoda quello abituale comunicato al-l’amministrazione.

Lettera raccomandata. Deverecapitare o spedire a mezzoraccomandata con avviso di rice-vimento il certificato medico atte-stante lo stato di infermitàcomportante l’incapacità lavora-tiva, salvo comprovato impedi-mento, entro i due giornisuccessivi all’inizio della malattiao alla eventuale prosecuzionedella stessa. Se scade in giornofestivo il termine è prorogato alprimo giorno lavorativo succes-sivo.

Il tipo di certificazione. I certifi-cati rilasciati da medici non con-venzionati con il Servizio sanitarionazionale sono validi ai fini dellagiustificazione della malattia solose si tratta dei primi due eventimorbosi nel corso dell’anno so-lare (nella nozione di secondoevento rientra anche l’ipotesi diun solo giorno di malattia, suc-cessivo ad un precedente e di-stinto evento di un solo giorno),purché ciascuno di essi non abbiadurata superiore a dieci giorni.In tutti gli altri casi (quindi dalterzo evento morboso e in caso dimalattia di durata superiore a

dieci giorni) l’assenza dovrà es-sere giustificata esclusivamentemediante presentazione di certifi-cazione medica rilasciata dal me-dico di base o convenzionato conil Servizio sanitario nazionale(Snn) o da una struttura sanitariapubblica (si intende: medico dibase, ospedale, pronto soccorso,ambulatorio distrettuale delle Asl,clinica o medico specialista pur-ché convenzionati con il Ssn).

Invio tardivo. In caso di impossi-bilità giustificata da gravi motivipersonali a recapitare o spedire il

certificato nei tempi previsti, il di-pendente deve darne tempestivacomunicazione all’Ufficio di ap-partenenza e provvedere a reca-pitare o spedire il certificatomedico non appena possibile.Negli altri casi l’invio o il recapitotardivi del certificato medico, cosìcome la mancata comunicazionedel motivo dell’assenza nei tempiprevisti è fonte di responsabilitàdisciplinare.

Uscire di casa.Il dipen-d e n t edeve ren-dersi repe-r i b i l eall’indirizzocomunicatoall’amministra-zione durante lefasce di reperibilità(attualmente dalle ore

9.00 alle ore 13.00 e dalle ore15.00 alle ore 18.00), anche inpresenza di espressa autorizza-zione ad uscire da parte del pro-prio medico curante, fin dal primogiorno dell’assenza per malattia,compresi i giorni domenicali e fe-stivi. Sono fatte salve eventualidocumentate necessità di assen-tarsi dal domicilio per l’effettua-zione di visite mediche,prestazioni e terapie sanitarie, ac-certamenti specialistici regolar-mente prescritti, o altri giustificatimotivi. In tali circostanze di as-senza dal domicilio durante lefasce di reperibilità il dipendenteè tenuto a darne preventiva infor-mazione all’ufficio di apparte-nenza, salvo i casi di obiettivo egiustificato impedimento, e a pro-durre idonea documentazionegiustificativa.

Infortunio. Nell’ipotesi di as-senza per malattia derivante dainfortunio non sul lavoro ascrivi-bile a responsabilità di terzi (es.per incidente stradale), il dipen-dente ha l’obbligo di darne comu-nicazione all’ufficio diappartenenza, al fine di consen-tire all’Istituto di esercitare il dirittodi recuperare dal terzo responsa-bile le retribuzioni corrisposte du-rante il periodo di assenza,compresigli onerir i f l e s s iinerenti.

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Capitolo primo / COSA FARE IN CASO DI MALATTIA

La certificazione di malattia nonpuò essere sostituita da altrodocumento e, pertanto, la certi-ficazione sanitaria deve essereprodotta all’ufficio di apparte-nenza in originale mentre l’anti-cipo via fax o per e-mail dellastessa può essere consideratovalido ai fini del rispetto del ter-mine di invio.

Il certificato medico garantisceil diritto del lavoratore a nonrendere la prestazione lavora-

tiva per tutta la durata della pro-gnosi e ricevere il trattamentoeconomico previsto dalla legge edai contratti collettivi.

Requisiti formali e sostanziali.Il certificato medico valido ai finidella giustificazione dell’assenzaper malattia deve possedere tuttii requisiti formali e sostanzialiprevisti e precisamente:l generalità complete del lavo-ratore;l prognosi clinica dei giorni dimalattia che inizia a decorreredal giorno di redazione del certi-ficato. Fa eccezione il caso in cuiil certificato medico attesti che “ilpaziente dichiara di essersi am-malato dal” - generalmente ilgiorno immediata- mente prece-dente il rilascio del certificato -(cosiddetta diagnosi riferita), intale fattispecie, ai fini del calcolodella prognosi, il conteggio partenon dalla data di rilascio del cer-tificato ma da quella, precedente,dalla quale il dipendente ha di-chiarato al curante di essersi am-malato; l data e luogo di compilazione;l l’indicazione di inizio o di con-tinuazione della malattia;l la firma ed il timbro del medicoche rilascia lacertificazione;l abituale domi-cilio del lavora-tore o il diversotemporaneo reca-pito.Il certificato nondeve contenereabrasioni o corre-zioni; le eventualicorrezioni devonoessere controfir-mate dal medico.In presenza disuccessivi certifi-cati intervallatidal sabato e dalladomenica, si pre-

sume che i due periodi costitui-scano un unico evento morboso.

Ammalarsi all’estero

Nell’ipotesi di malattia insortaall’estero il certificato medico è

valido se si tratta di Paesi ap-partenenti all’Unione Europea.Qualora la malattia sia interve-nuta in Paesi non facenti partedella Comunità Europea, ovvero

in Paesi che non hanno stipulatocon l’Italia convenzioni e accordispecifici che regolano la materia,la certificazione sanitaria deveessere legalizzata e tradotta inlingua italiana (se si tratta di lin-gue non europee) dalla localerappresentanza diplomatica oconsolare italiana operante nelterritorio estero. Per legalizza-zione si intende l’attestazione,da fornire anche a mezzo timbro,che il documento è valido ai finicertificativi secondo le disposi-zioni locali; conseguentemente lasola attestazione dell’autenticitàdella firma del traduttore abilitatoovvero della conformità della tra-duzione all’originale non deter-mina la legalizzazione e non è diper sé sufficiente ad attribuire al-l’atto valore giuridico.La legalizzazione può non essererichiesta ai lavoratori che si am-malano in Paesi non facenti partedell’Unione Europea ma chehanno stipulato con l’Italia, o conl’Unione Europea, convenzioni oaccordi specifici che regolano lamateria in cui è espressamenteprevisto che la certificazione dimalattia rilasciata dalla locale Isti-tuzione competente è esente dalegalizzazione. Anche il dipendente che si am-mala sul territorio estero deveprovvedere a comunicare l’as-

senza per malattiaall’ufficio di appar-tenenza, ad inviarecopia della certifica-zione entro i terminiprevisti (successiva-mente, farà perve-nire l’originale“legalizzato” delladocumentazione)ed a comunicare iltemporaneo indi-rizzo in modo daconsentire l’effettua-zione della visita fi-scale.

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Capitolo secondo / IL CERTIFICATO MEDICO

L’art. 71, comma 3, del decretolegge n. 112/2008 convertito,con modificazioni, dalla legge

n. 133/2008, ha stabilito che l’ammini-strazione dispone la visita fiscaleanche nel caso di assenza di un sologiorno, tenuto conto delle esigenzefunzionali e organizzative.

Fasce di reperibilità. Le fasce orariedi reperibilità del lavoratore, entro lequali devono essere effettuate le visitemediche di controllo, sono dalle ore8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresii non lavorativi e i festivi. In seguito ladisposizione è stata abrogata dall’art.17, comma 23, lett. c) del decretolegge n. 78/2009, convertito con mo-dificazioni dalla legge n. 102/2009, conconseguente ripristino, a decorrere dal1 luglio 2009, delle fasce di reperibi-lità previste dalla disciplina contrat-tuale (10.00 – 12.00 e 17.00 –19.00). Recentemente il decreto legislativo 27ottobre 2009, n. 150, delegato dallalegge 4 marzo 2009, n. 15, ha ribaditoche l’amministrazione dispone il con-trollo in ordine alla sussistenza dellamalattia del dipendente anche nelcaso di assenza di un solo giorno, te-nuto conto delle esigenze funzionali edorganizzative ed inoltre che le fasceorarie di reperibilità del lavoratore,entro le quali devono essere effettuatele visite mediche di controllo, sono sta-bilite con decreto del Ministro per lapubblica amministrazione e l’innova-zione. Ed infatti, con il decreto 18 di-cembre 2009, n. 206, in vigore dal 4febbraio 2010, le fasce di reperibilitàper malattia sono state fissate dalleore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore15.00 alle ore 18.00. L’onere della reperibilità sussiste fin dalprimo giorno di assenza per malattia eper tutto il periodo, compresi i giorninon lavorativi e festivi. Esclusioni. Oltre a modificare le fascedi reperibilità il decreto n. 209/2009contiene alcune importanti novità, for-mali e sostanziali, per quanto riguardale esclusioni dall’obbligo di reperibilità afavore dei dipendenti per i quali l’as-senza è riconducibile, etiologicamente,

a:a)patologie gravi che richiedono

terapie salvavita;b) infortuni sul lavoro;c) malattie per le quali è stata ri co-

nosciuta la causa di servizio;d) stati patologici sottesi o connessi

alla situazione di invalidità riconosciuta.Viene inoltre prevista un’ulterioreesclusione dall’obbligo di reperibilitàper i dipendenti nei confronti dei quali èstata già effettuata la visita fiscale per ilperiodo di prognosi indicato nel certifi-cato.Sono ovviamente esclusi dall’obbligodi reperibilità al domicilio anche i lavo-

ratori che si trovino inricovero ospeda-liero.Nell’ipotesi in cui

l’assenza permalattia com-

porti per l’in-teressatol’effettua-zione div i s i t e

specia-l i s t i -

c h e ,cure o

esami diagnostici amalattia, l’ufficio di appartenenza deldipendente, che conosce la circo-stanza a seguito della comunicazionericevuta, deve valutare di volta in volta,in relazione alla specificità delle situa-zioni, se richiedere la visita domiciliaredi controllo. In tali circostanze potreb-bero ricorrere quelle esigenze funzio-nali e organizzative delle quali si devetener conto nell’ottica generale di ra-zionalizzazione ed efficacia dell’azioneamministrativa.

Le assenze. L’assenza ingiustificata aldomicilio durante le fasce di reperibilitàcomporta sanzioni economiche ed in-tegra fattispecie rilevanti sul piano di-sciplinare.A titolo meramente esemplificativosono considerati dalla giurisprudenzacasi di assenza ingiustificata alla visitadi controllo:

a) non aver udito il campanello du-rante il riposo o per altri motivi;

b) mancanza del nominativo dellavoratore sul citofono;

c) non funzionamento del citofonoo del campanello;

d) mancata o incompleta comuni-cazione della variazione di domicilioo del luogo di reperibilità;

e) espletamento di incombenze fa-cilmente effettuabili in orari diversi.

Al contrario l’assenza durante lefasce di reperibilità potrebbe essereconsiderata giustificata in presenzadi situazioni, ovviamente opportuna-mente documentate, che abbianoreso imprescindibile e indifferibile lapresenza del lavoratore altrove, perevitare gravi conseguenze per sé oper i membri della famiglia.

La nozione di giustificato motivo costi-tuisce una clausola elastica che dot-trina e giurisprudenza concorrono adefinire e ricorre in presenza di un ra-gionevole impedimento, cioè un mo-tivo serio ed apprezzabile chedetermina l’impossibilità di osservarel’obbligo di reperibilità. L’assenza dal domicilio giustificata conla contemporanea presenza del lavo-ratore presso lo studio del medico cu-rante non costituisce, di per sé, validagiustificazione. Sarà infatti necessarioprovare la necessità della visita e lasua indifferibilità.Anche l’assenza al domicilio durantela visita di controllo, in mancanza di va-lidi motivi di giustificazione, è conte-stata nel caso in cui il dipendente, suinvito rilasciato dal medico fiscale, si siasuccessivamente sottoposto a visitaambulatoriale. Quest’ultima infatti nonha lo scopo di sanare l’assenza al do-micilio, ma solo quello di confermare laprognosi stabilita dal medico curante.

Onere della prova. Poiché la con-dotta del lavoratore deve sempre coin-cidere con l’esaurimento di tutte lepossibilità di adempiere all’obbligo direperibilità secondo i criteri della nor-male diligenza,è sul medesimo che ricade l’oneredella prova dell’esistenza del giustifi-cato motivo, che rappresenta l’unicomodo per evitare le sanzioni previstein caso di assenza alla visita di con-trollo.

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Capitolo terzo / LE VISITE DI CONTROLLO

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Capitolo quarto / LE SANZIONI DISCIPLINARI

IIl decreto legislativo 27 ottobre2009 n. 150, in vigore dal 15novembre 2009, all’art. 55-

quater, inserito dall’art. 69 del de-creto, prevede nuove ipotesi di li-cenziamento.

Recesso con o senza preav-viso. Ferma la disciplina in temadi licenziamento per giusta causao per giustificato motivo e salveulteriori ipotesi previste dal con-tratto collettivo, si applica la san-zione disciplinare del recessosenza preavviso in caso di giusti-ficazione dell’assenza dal servi-zio mediante una certificazionemedica falsa o che attesta falsa-mente uno stato di malattia; inquesto caso il licenziamento èsenza preavviso. Il recesso con preavviso è inveceprevisto nel caso di assenzapriva di valida giustificazione perun numero di giorni, anche noncontinuativi, superiore a tre nel-

l’arco di un biennio o comunqueper più di sette giorni nel corsodegli ultimi dieci anni ovvero man-

cata ripresa dal servizio, in casodi assenza ingiustificata, entro iltermine fissato dall’amministra-zione.

Falsa malattia. Il successivo art.55-quinquies dispone, fatto salvoquanto previsto dal codice pe-nale, che qualora il dipendentegiustifichi l’assenza dal serviziomediante una certificazione me-dica falsa o falsamente attestanteuno stato di malattia è punito conla reclusione da uno a cinqueanni e con la multa da € 400,00ad € 1.600,00. La medesimapena si applica al medico e achiunque altro concorre nellacommissione del delitto.

I danni. Il lavoratore inoltre,ferme la responsabilità penale edisciplinare e le relative sanzioni,è obbligato a risarcire il danno pa-trimoniale, pari al compenso cor-risposto a titolo di retribuzione neiperiodi per i quali sia accertata lamancata prestazione, nonché ildanno all’immagine subiti dal-l’amministrazione.

Ferie bloccate. In caso di malattiadel dipendente in ferie, opportuna-mente documentata, che si sia pro-tratta per più di tre giorni o che abbiadato luogo a ricovero ospedaliero, leferie possono essere interrotte. A talfine il dipendente è tenuto all’osser-vanza di tutte le disposizioni vigentiin tema di documentazione dellostato di malattia e di invio della certi-ficazione medica, di reperibilità du-rante le fasce orarie e dicomunicazione del recapito tempo-raneo, se diverso da quello abituale. E’ inoltre ammissibile la possibilità dimutamento del titolo dell’assenza damalattia a ferie, al fine di sospenderel’ulteriore decorso del comporto (pe-riodo di conservazione del posto,

cioè i diciotto mesi retribuiti previstidall’art. 21, comma 1, del contrattocollettivo nazionale di lavoro1994/1997). La richiesta del lavora-tore interessato deve recare l’indica-zione del momento a decorrere dalquale chiede di convertire l’assenzaper malattia in assenza per ferie giàmaturate, momento che deve ne-cessariamente precedere la sca-denza del periodo di comporto (vedidopo).

Congedi interrotti. La malattia in-sorta durante la fruizione del con-gedo parentale (art. 32 del decretolegislativo n. 151/2001) o del con-gedo per la malattia del figlio (art. 47,commi 1 e 2 del decreto legislativo n.

151/2001) ne produce, su richiestadel dipendente, l’interruzione.

La malattia del dipendente preesi-stente alla data prestabilita per l’ini-zio del periodo di congedo parentale,se perdura oltre tale data, non dàluogo al decorso del congedo mede-simo; infatti l’art. 22, comma 6, deldecreto legislativo n. 151/2001(espressamente richiamato dall’art.34, comma 6, per il congedo paren-tale e dall’art. 48, comma 2, per ilcongedo per la malattia del figlio), te-stualmente stabilisce che “le ferie ele assenze eventualmente spettantialla lavoratrice ad altro titolo nonvanno godute contemporaneamenteai periodi di congedo di maternità”.

Capitolo quinto /

FERIE E CONGEDI PARENTALI

Periodo di comporto. In caso di as-senza per malattia il dipendente hadiritto alla conservazione del postoper un periodo di diciotto mesi, cal-colando tutte le assenze per malattiaintervenute nei tre anni precedentil’ultimo episodio morboso. Se allascadenza dei diciotto mesi il lavora-tore non è in grado di rientrare in ser-vizio, il contratto prevede che, neicasi particolarmente gravi e su ri-chiesta scritta del lavoratore da pre-sentarsi prima della scadenza delperiodo di comporto, l’Istituto puòconcedere un ulteriore periodo con-tinuativo di diciotto mesi di assenzaper malattia senza diritto ad alcuntrattamento retributivo.In tale circostanza il datore di lavoroprocede all’accertamento delle con-dizioni di salute del dipendente per iltramite della Asl competente, ciò alfine di verificare la sussistenza diuna seppur minima possibilità di re-cuperare il dipendente all’attività la-vorativa. Se manca la richiesta deldipendente l’accertamento delle suecondizioni di salute non può esseredisposto autonomamente dall’Ente,vista la formulazione della clausolacontrattuale.

Altro proficuo lavoro. Se l’esitodella visita collegiale è di inidoneitàpermanente a qualunque attività la-vorativa l’amministrazione dovrà ri-solvere il rapporto di lavoro ecorrispondere al dipendente l’inden-nità di mancato preavviso.Se invece il dipendente è ricono-sciuto non idoneo allo svolgimentodelle proprie mansioni, ma idoneoad altro proficuo lavoro l’Istituto,compatibilmente con le esigenze or-ganizzative e con le disponibilità or-ganiche, al fine di recuperarlo alservizio attivo può utilizzare il lavora-tore: 1) in mansioni equivalenti, com-patibili con il suo stato di salute, 2)oppure se ciò non sia possibile per

incompatibilità con lo stato di salute,ovvero per mancanza di posti, anchein mansioni inferiori, previo accordocon l’interessato.

Altri 18 mesi. Il dipendente ha co-munque diritto al mantenimento deltrattamento retributivo, non riassor-bibile, della posizione economica diprovenienza. Si potrà procedere allarisoluzione del rapporto di lavoro,

con corresponsione dell’indennità dimancato preavviso se il dipendente,allo scadere dei primi diciotto mesi,non presenta alcuna richiesta di con-cessione dell’ulteriore periodo conti-nuativo di diciotto mesi non retribuiti,oppure superi l’intero periodo dicomporto (diciotto mesi + diciottomesi) senza riprendere servizio.Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia per la rappresentanza ne-goziale delle pubbliche amministra-zioni (Aran) l’ulteriore periodo didiciotto mesi di assenza per malattiasenza retribuzione è da considerarsicontinuativo. Il lavoratore, in caso diguarigione intervenuta prima dellascadenza del periodo in argomento,può riprendere servizio solo previoaccertamento delle sue condizioni disalute. Nell’ipotesi in cui il dipen-dente, dopo aver ripreso servizio siassenti nuovamente per malattia, siapplicheranno nuovamente le regolegenerali previste dalla disciplina con-trattuale e legale, sia in ordine al

computo del periodo di comporto siasotto il profilo giuridico ed econo-mico. Patologie gravi e terapie salvavita.

La vigente disposizione contrattuale,nel prevedere una tutela specialeper le assenze dovute a terapie sal-vavita correlate a gravi patologie, haindividuato specifiche casistiche(emodialisi, chemioterapia, tratta-mento riabili- tativo per soggetti af-fetti da Aids) senza peraltro volerescludere ulteriori fattispecie di ana-loga gravità. Nella materia, di parti-colare delicatezza, l’Aran ha fornitoorientamenti che richiamano l’atten-zione delle amministrazioni, in parti-colare, sulla necessità di applicarecorrettamente e senza apprezza-menti arbitrari la disciplina contrat-tuale.L’Agenzia rileva che la disposizionecontrattuale non riguarda tutte le pa-tologie gravi, ma soltanto quelle cherichiedono il ricorso a terapie salva-vita; entrambi i requisiti debbono per-tanto coesistere ed essere valutaticontestualmente. Nella disciplina inesame rientrano i giorni di assenzanecessari a sottoporsi a terapie sal-vavita o altre ad esse assimilabili,sulla base di un espresso giudiziomedico in tal senso. Non possonoinvece essere ricondotti alla partico-lare tutela prevista i periodi di as-senza giustificati da ricoveroospedaliero e non giustificati da te-rapie salvavita né quelli di ulterioreassenza, anche se imputabili a con-valescenza post-operatoria, nei casiin cui manchi la particolare giustifi-cazione della necessità di sottoporsi,durante gli stessi, a terapie salvavita.Le assenze per malattia che rien-trano nella previsione contrattuale inargomento non devono essere con-siderate ai fini del computo del pe-riodo massimo di conservazione delposto e sono retribuite in misuracompleta.

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Capitolo sesto /

CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

Durante il periodo di conserva-

zione del posto il dipendente:

- nei primi diciotto mesi ha un trat-

tamento economico diversificato,

conserva l’anzianità di servizio e

matura interamente le ferie;

- nel secondo eventuale periodo di

diciotto mesi non percepisce al-

cuna retribuzione e non matura né

ferie né anzianità di servizio.

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Capitolo settimo/LA RETRIBUZIONE

La busta paga. La disciplina con-trattuale dell’art. 21, comma 7, delC.C.N.L. 1994/1997 ha definito il trat-tamento economico spettante al di-pendente assente per malattia ecioè:

Con il decreto legge 25 giugno 2008n. 112, convertito con modificazioniin legge 6 agosto 2008 n. 133, all’art.71 sono state dettate norme in ma-teria di assenze per malattia dei di-pendenti.

I primi dieci giorni. La nuova disci-plina ha previsto, a decorrere dal 25giugno 2008, che per ogni singoloperiodo di malattia (sia che vengagiustificato con un solo certificatomedico, sia con più certificati medicicontinuativi) nei primi dieci giorni diassenza al dipendente è corrispostoil solo trattamento economico fonda-mentale, con esclusione di ogni in-dennità o emolumento, comunquedenominati, aventi carattere fisso econtinuativo, nonché di ogni altrotrattamento accessorio. In esso siconsiderano rientranti esclusiva-mente le voci dello stipendio tabel-lare iniziale e di sviluppo economico,della tredicesima mensilità, della re-tribuzione individuale di anzianità,degli eventuali assegni ad perso-nam. Per il personale dirigente sitiene conto anche della retribuzionedi posizione di parte fissa.

La trattenuta economica per i primidieci giorni di malattia di ciascunanno solare si riferisce ai primi diecigiorni di ogni periodo di as-senza per malattia (cosid-detto episodio morboso) enon ai primi dieci giorni dimalattia nell’anno. Operaquindi per ogni episodio di as-senza, anche di un solo giorno eper tutti i dieci giorni anche quandol’assenza si protragga per più didieci giorni. L’eventuale prosecu-zione, senza soluzione di continuità,di un iniziale periodo di malattia nonpuò essere considerata una nuovaassenza, e non si dovrà quindi dareluogo ad ulteriori riduzioni una voltasuperato il decimo giorno a partireda quello in cui è cominciata l’as-senza.

15 giorni lavorativi. Più specifica-mente, per episodi di assenza permalattia che si protraggono per piùdi dieci giorni consecutivi, è neces-sario distinguere, ai fini del tratta-mento economico spettante, lemalattie non superiori ai quindicigiorni lavorativi da quelle invece su-periori ai predetti quindici giorni lavo-rativi. A - Nella prima ipotesi per i primidieci giorni di assenza consecu-tivi spetta esclusivamente il trat-tamento economico fonda-mentale, a partire dall’undice-simo giorno di malattia e fino alquindicesimo giorno lavorativo,al dipendente compete l’interotrattamento economico mensilecon esclusione delle indennitàstrettamente correlate alla pre-senza in servizio e alla produttivitàindi- viduale/collettiva (progetti ge-nerali, speciali, compartimentali, lo-cali). B -Nell’ipotesi di malattia superiore aiquindici giorni lavorativi il trattamentoeconomico dei primi dieci giorni diassenza consecutivi sarà sempre

solo il trattamento economico fonda-mentale, a partire dall’undicesimogiorno consecutivo di malattia saràcorrisposta l’intera retribuzione fissamensile, compreso il trattamentoeconomico accessorio e le indennitàcomunque denominate, nel rispetto

ovviamente dei limiti indicati insede di contrattazione integra-tiva.

Il predetto meccanismo dicalcolo deve avere effettoin tutte le fasce retributive

previste dal Ccnl 1994/1997 che,come visto, disciplina una decurta-zione retributiva diversificata a se-conda dei periodi di assenza. Latrattenuta prevista dal 1° comma del-l’art. 71 del decreto legge n.112/2008 opera quindi per i primidieci giorni di assenza per malattiaaggiungendosi al regime contrat-tuale vigente. Trattamento più favorevole. L’art. 71del decreto legge n. 112/2008, nel-l’escludere la corresponsione deltrattamento economico accessorionei primi dieci giorni di qualsiasi pe-riodo di assenza per malattia di qua-lunque durata, fa salvo il trattamentopiù favorevole previsto dai contratticollettivi, o dalle specifiche normative

di settore, per le seguenti tipologiedi assenza:a)assenze dovute ad infortunio sullavoro (riconosciuto dall’Inail);b)assenze per malattia dovuta acausa di servizio (purché sia in-tervenuto il formale riconosci-mento della dipendenza dacausa di servizio) ;c)ricovero ospedaliero e l’even-tuale periodo di convalescenza

post ricovero debitamente certifi-cato;d)day hospital e relativa convale-

scenza debitamente certificata;e)assenze dovute a patologie graviche richiedono l’effettuazione di tera-pie salvavita. In materia è utile evi-denziare che l’art. 32, comma 2, del

a) per i primi nove mesi di assenza

= l’intera retribuzione fissa mensile,

comprese le indennità pensionabili,

con esclusione di ogni altro com-

penso accessorio;

b) per i successivi tre mesi di as-

senza = il 90% della retribuzione;

c) per i successivi ulteriori sei mesi

= il 50% della retribuzione;

d) eventuale ulteriore periodo di di-

ciotto mesi = niente retribuzione

Ccnl per il personale non dirigentedel comparto enti pubblici noneconomici sottoscritto il 1° ottobre2007 ha esteso la tutela anche aigiorni di ricovero domiciliare,purché sostitutivi del ricoveroospedaliero. La relativa attesta-zione dovrà essere rilasciatadalla competente Asl o strutturaconvenzionata.

Day surgery, day service am-

bulatoriale. Anche se il legisla-tore non ha espressamenteindividuato, tra le predette tipo-logie di assenza, alcuni modelliorganizzativi allo stato partico-larmente utilizzati in sanitàquali, ad esempio, il ricovero inregime di day surgery o di dayservice ambulatoriale, conside-rato che le procedure diagnostichee terapeutiche in tali regimi si pos-sono considerare assimilate aquelle eseguite in regime di day

hospital, le assenze debitamentecertificate come day surgery o dayservice ambulatoriale sono sog-gette alla stessa disciplina prevista

per il ricovero in day hospital.Anche in caso di ricovero ospeda-liero o day hospital e per gli even-tuali periodi di convalescenza, così

come per il day surgery o il dayservice ambulatoriale, nel caso incui il dipendente abbia superato ilperiodo massimo retribuibile per

intero (nove mesi), allo stessodeve essere corrisposto, ancheper tali tipologie di assenza,esclusivamente il 90% della re-tribuzione, ciò in quanto il bene-ficio della corresponsione del100% della retribuzione è previ-sto solo nel caso che tali as-senze siano collocateall’interno del periodo ad interaretribuzione, cioè entro i novemesi.Nell’ipotesi di ulteriore malattiache determina il superamentoanche del periodo dei tre mesiretribuiti al 90%, al dipendentespetta il 50% del trattamento

economico anche se le assenze permalattia sono riconducibili a rico-vero ospedaliero, day hospital, daysurgery o day service ambulatoriale.

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Capitolo ottavo / PENSIONI E BUONUSCITA

Con la circolare 28 maggio 2009 n.13 l’Inpdap ha for-nito chiarimenti in merito ai riflessi contributivi, pen-sionistici e previdenziali connessi all’applicazionedella nuova disciplina recata dall’art. 71 del decretolegge n. 112/2008, precisando che le modifiche nor-mative in materia di trattamento economico delle as-senze per malattia non modificano la vigentedisciplina in materia di copertura contributiva e dellavalutazione ai fini pensionistici e previdenziali.

I contributi per la pensione. Pertanto l’Istituto rico-nosce integralmente ai fini pensionistici i periodi dimalattia effettuati dai dipendenti, ancorché le retribu-zioni vengano ridotte ai sensi dell’art. 71 del decretolegge n. 112/2008, ovvero delle vigenti disposizionicontrattuali.Per quanto concerne gli adempimenti contributivi lacircolare in esame precisa che a fronte della decur-tazione della retribuzione a causa della malattia nei li-miti dei primi dieci giorni, l’imponibile contributivo non

diminuisce nella stessa misura; conseguentemente icontributi vanno calcolati sulla retribuzione cosiddettavirtuale, corrispondente a quella che avrebbe perce-pito il dipendente se fosse rimasto in servizio. Ugual-mente non viene ridotto l’imponibile su cui calcolare ilcontributo 0,35% da versare a favore della Gestioneunitaria delle Prestazioni creditizie e sociali, nonchél’eventuale contribuzione a favore dell’Assicurazionesociale vita.

I trattamenti di fine lavoro. Anche per quanto attienei riflessi ai fini del trattamento di fine servizio (Tfs) edel trattamento di fine rapporto (Tfr) le modifiche in-trodotte dall’art. 71 del decreto legge n. 112/2008nulla hanno innovato. Perciò le amministrazioni e glienti datori di lavoro, nel caso di decurtazione della re-tribuzione dei dipendenti, devono continuare a ver-sare i contributi sull’intera retribuzione virtuale utile aifini di queste prestazioni di fine lavoro.

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LE FONTI DI RIFERIMENTO

Legislazione

Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008 n. 133

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizza-zione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)

Legge 4 marzo 2009, n. 15

(Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla effi-cienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)

Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,

n. 102

(Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni inter-nazionali)

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del la-voro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)

Decreto 18 dicembre 2009, n. 206

(Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza permalattia)

Contratti Collettivi Nazionali di lavoro

n CCNL del comparto del personale degli enti pubblici non economici quadriennio normativo1994-1997 e biennio economico 1994-1995

n CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici parte normativa 1998-2001 e parte economica 1998-1999

n CCNL ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non econo-mici (16/02/1999) sottoscritto in data 14 febbraio 2001

n CCNL per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici quadrien-nio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003

n CCNL relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il qua-driennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007

n CCNL per il quadriennio 1998-2001 ed il primo biennio economico 1998-1999 del personale di-rigente dell’Area 1

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n CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativoall’area VI della dirigenza

Circolari ed informative INPDAP

Circolare 22 maggio 2002, n. 20

(Assenze per malattia. Applicazione comma 7 bis dell’art. 21 del CCNL sottoscritto il 6/7/1995)

Circolare 1 giugno 2005, n. 20

(Disciplina delle ferie del Personale delle aree professionali, dei Dirigenti e dei Professionisti)

Circolare 10 ottobre 2008, n. 14

(Art. 71 del decreto legge 25/6/2008, n. 112 convertito in legge 6/8/2008, n. 133. Assenze permalattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

Nota operativa 18 novembre 2008

(Modalità operative riguardanti l’applicazione nel sistema SAP TM delle disposizioni di cui allaCircolare n. 14 del 10/10/2008)

Circolare 28 maggio 2009, n. 13

(Art. 71 del decreto legge 25/6/2008, n. 112, convertito in legge 6/8/2008, n. 133. Riflessi contri-butivi)

Nota 22 giugno 2009 prot. n. 596/PE

(Fasce orarie di reperibilità – Malati oncologici)

Nota informativa 13 luglio 2009 prot. n. 609/PE

(Art. 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di terminie della partecipazione italiana a missioni internazionali)

Nota operativa 18 gennaio 2010, n. 1

(Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in mate-ria di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pub-bliche amministrazioni”. Titolo IV Capo V Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendentipubblici)

Nota operativa 22 gennaio 2010 n. 2

(Fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia)

Circolari Dipartimento della Funzione Pubblica

Circolare 17 luglio 2008 n. 7

(Decreto legge n. 112 del 2008 – Art. 71 – Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti)

Circolare 5 settembre 2008 n. 8

(Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008. Art. 71 – Assenze dal serviziodei pubblici dipendenti – Ulteriori chiarimenti)

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Circolare 30 aprile 2009 n. 1

(Decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008. Fasce orarie di reperibilità – malationcologici)

Circolare 12 novembre 2009 n. 7

(Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Controlli sulle assenze per malattia)

Circolare 19 marzo 2010

(Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative)

Pareri Dipartimento della Funzione Pubblica

DFP 31725 del 4 luglio 2008

(Certificazione medica giustificativa dell’assenza per malattia dei dipendenti della pubblica ammi-nistrazione. Art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)

DFP n. 12567 del 15/3/2010

(Decreto 18 dicembre 2009, n. 206. Quesito sull’obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esen-zione dalla reperibilità del dipendente)

Sergio Sarrocco

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