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Le assenze del personale della scuola Le assenze del personale della scuola: gestione, criticità e prassi applicative alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenzialia cura dell’ Avv.to Fabio Paladini

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Le assenze del personale della scuola

“Le assenze del personale della scuola: gestione, criticità e prassi applicative alla luce

delle recenti novità normative e giurisprudenziali”

a cura dell’ Avv.to Fabio Paladini

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Obiettivi del corso

Partendo dall’analisi delle recenti novità in tema di assenze del

personale della scuola ( ferie, permessi, aspettative e congedi

speciali, malattia, infortuni, congedo straordinario retribuito),

saranno oggetto di analisi casi pratici ricorrenti nella gestione delle

assenze del personale

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Ferie

Ferie e Spending Review

Il DL 95 del 2012, convertito dalla legge 135 del 2012 ( c.d. Spending Review),

all’art. 5, comma 8 ha previsto che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al

personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche

sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi

ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di

trattamenti economici sostitutivi. La disposizione si applica anche in caso di

cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione,

pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni

normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a

decorrere dall'entrata in vigore del decreto. ( per la Scuola cfr art. 19

comma 2 e art. 13 u.c. del CCNL 2007)

La violazione della disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme

indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed

amministrativa per il dirigente responsabile.

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Ferie

Cosa succede se il dipendente, cessato dal servizio, non ha fruito delle

ferie per motivi oggettivi?

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 40033 dell’ 8 ottobre

2012, ha chiarito che il divieto di liquidare le ferie al personale dipendente

cessato dal servizio non opera nei casi in cui l’impossibilità ad usufruire

delle ferie sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà dello stesso

lavoratore quali, ad esempio, il decesso, la malattia, l’infortunio, risoluzione

del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, nonché

per congedo obbligatorio per maternità.

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Ferie

Corte Costituzionale Sentenza del 6 maggio 2016 n. 95: ha escluso che il

divieto di monetizzazione si applichi alle ferie maturate prima

dell’entrata in vigore della normativa del 2012 e alle situazioni in cui il

mancato godimento delle ferie non sia imputabile al lavoratore,

essendo quindi escluse dal divieto tutte le vicende estintive del

rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore

e la capacità organizzativa del datore di lavoro.

Cassazione 1756 del 29 gennaio 2016 ha precisato che:

- l’indennità ha natura mista, tanto risarcitoria quanto retributiva;

- è applicabile l’ordinaria prescrizione decennale;

- l’indennità va inclusa nella base di calcolo del trattamento di fine

rapporto.

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Ferie

Personale a tempo determinato e pagamento delle ferie

Il comma 54 della Legge di Stabilità ( legge 228/2012): il personale docente

di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle

lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli

destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la

rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo

non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità

di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a

determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

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Ferie

Personale a tempo determinato e pagamento delle ferie

Comma 55: all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto,

in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o

docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,

limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui

è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

Il successivo comma 56 prevede che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55

non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e

le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre

2013.

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Ferie

La RGS ( Nota 4 settembre 2013, n. 72696) ha precisato che l'articolo 1

comma 55 fa riferimento ai "giorni [...] in cui è consentito al

personale [...] fruire delle ferie" e non a quelli in cui dette ferie

siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della

"monetizzazione" se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie,

bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà

di fruirle, fermo restando l'obbligo di fruire le ferie nella misura in

cui il dipendente ne ha diritto.

Ne consegue che successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 1

comma 55 in questione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013,

é consentita la "monetizzazione" delle ferie in favore del personale

docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie

spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel

periodo contrattuale.

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Ferie

Per il personale ATA, in particolare quello supplente breve e

saltuario, nulla è innovato circa i periodi in cui è consentita la

fruizione delle ferie rispetto a quanto stabilito dal CCNL

29/11/2007, e quindi agli stessi, a decorrere dal 7 luglio 2012,

potrà essere riconosciuta la "monetizzazione" solo qualora la

fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del

rapporta di lavoro. Infine, per il personale docente ed ATA a

tempo indeterminato e per il personale ATA supplente annuale e

sino al temine delle attività didattiche nulla è innovato rispetto al

divieto generale di "monetizzazione" posto dall'articolo 5 comma 8

del Decreto-Legge 95/2012 nella versione entrata in vigore il 7

luglio 2012. Pertanto, per detto personale la "monetizzazione" è

consentita unicamente nei residui casi contemplati dalla Funzione

Pubblica.

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Ferie

In relazione a quanto sopra espresso, le Ragionerie Territoriali dello

Stato esamineranno la posizione dei dipendenti scolastici

interessati dal compenso sostitutivo delle ferie riscontrando la

posizione giuridica nella quale sono stati collocati durante i periodi

di sospensione delle lezioni, al fine di verificare, in caso di

mancata fruizione delle ferie, se per quei giorni vi sia assenza ad

altro titolo.

Si ricorda che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre

a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di

giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e

pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi

elettorali e per i concorsi, ecc…

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Ferie

Fruizione ferie dei docenti durante il periodo delle lezioni

• Cosa cambia, quindi, dal 1 settembre 2013?

La possibilità di fruire dei sei giorni di ferie facendo ricorso ai motivi

familiari o personali ( art. 15 comma 2 del CCNL 2007) , sembra invece

esclusa dal nuova previsione introdotta dalla Legge di Stabilità.

Trattasi di nostra interpretazione

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Ferie

Nostra interpretazione:

Stante il tenore letterale della Legge di Stabilità, e la disapplicazione

delle norme contrattuali contrastanti, riteniamo che per i docenti la

possibilità di fruire dei sei giorni di ferie facendo ricorso ai motivi

familiari o personali ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 2007, ma

con oneri a carico della scuola, è ora esclusa dalla nuova previsione

introdotta dalla Legge di Stabilità.

Quindi, come già detto sopra, alla luce della nuova normativa, il

docente potrà fruire dei sei giorni di ferie durante il periodo delle

lezioni solo se la scuola potrà sostituirlo senza oneri.

Differenti interpretazioni anche da parte degli UU.SS:RR. ( cfr USR

Umbria che sposa la nostra tesi e USR Calabria che aderisce alla tesi

opposta)

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Ferie

Ferie del personale ATA che presta servizio su cinque giorni lavorativi

Il CCNL 2007 all’art.13, comma 5, prevede che in caso di distribuzione

dell ’orario di lavoro del personale ATA su cinque giorni, il sesto è

comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni

di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in

ragione di 1,2 per ciascun giorno.

Solo in caso di ferie usufruite per limitati periodi, meno di 6 giorni nell’arco

di un determinata settimana, queste comportano un computo maggiorato

del 20%. La norma vuole, evidentemente, non determinare sperequazioni

rispetto a coloro che richiedono periodi di ferie al cui interno è collocato

il giorno lavorativo in cui i dipendenti non sono in servizio (di norma il

sabato) che deve essere incluso nei 32 giorni di ferie spettanti.

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Ferie

Ferie e Part time verticale

Il personale che svolge l’attività lavorativa in regime di part-time verticale,cioè con prestazione lavorativa svolta solo in taluni giorni della settimana,del mese o dell’anno, ha diritto ad un numero di ferie proporzionale allegiornate di lavoro prestate nell’anno.(cfr. per il personale ATA l’art. 58comma 11 CCNL 2007 mentre per il personale docente l’art. 39 comma 11del medesimo CCNL)

Al fine di stabilire l’entità delle ferie spettanti al dipendente, assumeesclusivamente rilievo il numero delle giornate (e non delle ore)lavorative prestate.

Forniamo alla slide successiva una possibile modalità di calcolo.

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Ferie

Detto x il numero di giorni di ferie da determinare, si avrà:

n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg. = x gg. : 32 gg o 30 se trattasi di personale

fino a tre anni di servizio ( ferie spettanti all’anno al personale a tempo

pieno)

Nel caso di un lavoratore con prestazione a tempo parziale verticale

concentrata in quattro giorni lavorativi il calcolo è cosi impostato:

Detto x il numero di giorni di ferie da determinare

4 : 6 = x : 32 per cui

x = 21,3 e per arrotondamento per difetto 21.

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Ferie

Ferie personale con incarico ai sensi dell’art. 59 CCNL

Il MEF, con una mail del 21 luglio 2009 indirizzata all’USP di Torino, ha

precisato che per il personale ATA con contratto a tempo indeterminato

che accetta un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del

C.C.N.L. 2006/2009, non è previsto da alcuna disposizione di legge o

contrattuale il pagamento delle ferie non godute ( pagamento comunque

ora non più possibile alla luce della normativa sulla Spending Review), le

quali devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso

dell’anno), al rientro nella sede di titolarità.

Cfr in tal senso anche l’Orientamento ARAN SCU14 per il Comparto

Scuola)

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Ferie

Caso ricorrente

Personale ATA di ruolo che dal 1 settembre al 30 giugno ha svolto attività

lavorativa come docente:

Come calcolare le ferie?

Vanno monetizzate?

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Ferie

Fruizione, da parte del personale ATA, delle ferie maturate nell’anno scolastico

precedente

L’ARAN, con l’Orientamento SCU_093 del 15 luglio 2015 ha precisato che,

secondo il disposto dell’art. 13 comma 10 del CCNL 2007, il personale ATA

può fruire delle ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno

successivo. ( per particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate

esigenze di carattere personale e di malattia)

La mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini

contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale.

Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento

delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal

contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di

inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche

mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse.

Per i docenti cfr art. 13 comma 10: entro l'anno scolastico successivo nei

periodi di sospensione dell'attività didattica.

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Ferie

Fruizione da parte del personale ATA delle ferie maturate ma non godute a

causa di assenza per gravi patologie

Orientamento ARAN SCU_085 del 18 gennaio 2015:le ferie, essendo un diritto

irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, qualora siano maturate e non

godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave

patologia, potranno essere fruite dallo stesso, anche per motivate esigenze, al

di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato, ma sarà

l’amministrazione, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in

applicazione dell’art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro

tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore).

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Permessi per motivi familiari e/o personali

Art. 15, comma 2, del CCNL/2007: il dipendente ha diritto, a domanda,

nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi

personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

ARAN Orientamento applicativo pubblicato sul sito istituzionale il

17/10/2011: è escluso un potere discrezionale del d.s.

per motivi personali possano essere intesi tutti quelli che attengono alla

sfera relazionale della persona.

Giurisprudenza ( cfr Trib Monza Sent. 12 maggio 2011; Tribunale di

Campobasso Sent. n. 749 del 2012;Tribunale di Potenza Sent. n.

544/2013): il dirigente ha solo controllo formale in merito alla

presentazione della domanda ed all'idoneità della documentazione a

dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda

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Permessi per motivi familiari e/o personali

Cumulabilità con i permessi ex art. art 4, L. 53/2000

Part time verticale: problematica del riproporzionamento degli istituti (

Mancano chiarimenti specifici sul Comparto Scuola)

ARAN orientamento L 8 Comparto Ministeri dell’ 8 luglio 2004: il principio della

proporzionalità è insito nello stesso rapporto di lavoro a tempo parziale

verticale, in quanto la sua ratio sembra rinvenirsi nella necessità di mantenere

un quadro di generale equilibrio delle tutele previste per i dipendenti a

prescindere dalla diversità delle tipologie del rapporto di lavoro instaurato. Una

diversa interpretazione comporterebbe un ingiustificato vantaggio per il

personale in part-time, con la conseguente penalizzazione dei dipendenti a

tempo pieno.

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Permessi per testimonianza

Il dipendente della scuola chiamato a rendere testimonianza in un giudizio

civile o penale non può sottrarsi allassolvimento di tale compito pena

l’incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Tuttavia, va rilevato che non è presente alcuna disposizione normativa

specifica che consenta di riconoscere il permesso retribuito per rendere

testimonianza.

Pareri ARAN dell’8 luglio 2004 e del 1 aprile 2005: solo la testimonianza

svolta nell’ interesse dell ’Amministrazione è equiparata all ’effettivo

servizio mentre se la testimonianza riguarda esclusivamente il

dipendente, lo stesso deve poter assolvere all’obbligo di legge di

rendere la testimonianza sulla base degli strumenti offerti dal CCNL

vigente. ( cfr. anche Circ Funz Pubblica n. 7/2008)

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Permessi per lutto

Art. 15 comma 1 CCNL 2007:il dipendente della scuola con contratto di

lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea

documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti nel caso di

lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di

soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini

di primo grado. Spettano 3 giorni per evento, anche non continuativi.

Quindi la norma contrattuale non specifica da quando decorra il permesso ed

entro quanto tempo deve essere fruito.

Pertanto, il permesso di cui sopra può essere fruito in occasione dell’evento,

e, quindi, con una decorrenza che può essere spostata anche di alcuni

giorni rispetto all’evento stesso, anche in modo non continuativo. ( cfr da

ultimo Orientamento Applicativo 11 ottobre 2016 RAL_1872)

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Permessi per matrimonio

Art. 15 comma 3: il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso

retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio,

con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque

fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio

stesso.

Personale a t.d.: art. 19 comma 12 prevede, per l’appunto, che il

personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto

entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15

giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Quindi per il personale a t.d. il permesso retribuito deve essere

usufruito all’interno della durata contrattuale.

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Permessi per donazione di sangue

Art. 1 Legge 13 luglio 1967, n. 584: i donatori di sangue e di emocomponenti

con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per

l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale

retribuzione per l'intera giornata lavorativa.

L’interessato è tenuto a produrre idonea certificazione medica attestante data

e ora del prelievo nonché del quantitativo di sangue prelevato. ( quindi

permesso retribuito – cfr anche Funzione Pubblica circolare n. 8 del 2008

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Permessi per diritto allo studio

Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 12/2011 del 7 ottobre 2011:

la disciplina dei permessi retribuiti di 150 ore è contenuta nei CCNI

le ore di permesso non spettano per l’attività di studio

Alcuni CCIR prevedono ancora che il dipendente può usufruire dei permessi

per partecipare alle lezioni, anche se svolti in ambiente e-learning, per lo

svolgimento di tutte le attività connesse alla preparazione di esami, per

sostenere esami

Evidente contrasto con le indicazioni della Funzione Pubblica e dell’ARAN

In questi casi il CCIR di riferimento rappresenta la norma vigente per i

lavoratori della scuola di quella determinata Regione

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Permessi per diritto allo studio

Università Telematiche ( Circolare n. 11/2012 Funzione Pubblica)

non sussistono preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei

dipendenti iscritti alle università telematiche. E' chiaro in ogni caso che la

legittimità di tale fruizione deve essere subordinata alla presentazione della

documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché

all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In

quest’ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno

certificare l’avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario

di lavoro.

Pertanto il personale ammesso ai corsi on line di università telematiche può

fruire dei permessi per diritto allo studio per la partecipazione agli esami e

alle lezioni certificando alla scuola i collegamenti on line attivati durante

l’orario di lavoro. Quindi vanno conteggiati tra le 150 ore soltanto questi

ultimi e non anche quelli avvenuti fuori dell’orario di lavoro.

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Aspettativa per svolgere altra attività

lavorativa

Art. 18 comma 3 del CCNL 2007: il dipendente è collocato in aspettativa, a

domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare,

l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di

prova.

La concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma

prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato non

lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a

esigenze di servizio. Naturalmente nella domanda il dipendente dovrà

precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di

essere collocato in aspettativa.

L ’ aspettativa in questione è senza retribuzione e, può avere durata

inferiore all’anno scolastico.

Il tenore letterale della norma, che fa riferimento esclusivo ad “ un anno

scolastico”, è da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un

periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino

alla concorrenza di un anno. ( cfr ARAN Orientamento 14/12/2011)

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Aspettativa per svolgere altra attività

lavorativa

Orientamento Applicativo ARAN SCU_100 del 1° agosto 2016

Viene ribadito che l’aspettativa in questione:

- è senza retribuzione;

- l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata;

- può essere richiesta anche per un più breve periodo ma comunque

esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico;

- una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la

stessa non potrà essere prorogata.

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Aspettativa per iniziare una attività

imprenditorale

Art. 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183 “c.d. Collegato Lavoro”:i

dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e

senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di

dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

Differenze tra le due aspettative:

l ’ aspettativa disciplinata dall ’ art. 18 del CCNL 2007 permette al

lavoratore della scuola di realizzare l’esperienza di una diversa attività

lavorativa presso altra amministrazione pubblica o ente pubblico diverse

dalle Istituzioni Scolastiche o presso aziende private

la nuova aspettativa introdotta dal Collegato Lavoro è richiesta dal

dipendente pubblico per avviare un’attività autonoma o imprenditoriale

che, altrimenti, sarebbe vietato svolgere ai sensi della normativa sulle

incompatibilità dei dipendenti pubblici.

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Congedo per dottorato di ricerca

La legge n. 476 del 1984 è stata riformata dalla legge 448 del 2011

C.M. n. 120 /2002:

1. la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione

dell'anno di prova;

2. la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera

durata del Dottorato;

3. il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di

riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.

4. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di

carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza; invece detto periodo

non risulta utile ai fini del TFR ( cfr. Circolare Inpdap n. 11 del 12 marzo

2001) né ai fini della maturazione delle ferie.

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Congedo per dottorato di ricerca

Riforma del 2011:in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza

borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva

il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da

parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto

di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto

di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente

nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai

sensi del secondo periodo.

C.M. 15/2011: il termine “amministrazione pubblica” deve essere riferito alla

pubblica amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli

emolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza, sia dovuta

esclusivamente se il dipendente cessi volontariamente dal rapporto

intrattenuto con l’Amministrazione Pubblica (ad es. dimissioni volontarie o

per assumere servizio in altro ente non rientrante nell’ambito di una

qualsiasi Pubblica Amministrazione).

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Congedo per dottorato di ricerca

Riforma del 2011:

il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a

domanda, “compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione”, in

congedo straordinario.

C.M. 15/2011: il congedo straordinario per il borsista è un diritto, ma resta

comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze

dell’Amministrazione,

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Congedo per dottorato di ricerca

Proroga del congedo.

Funzione Pubblica circolare n. 12 del 2011/ C.M. n. 15 del 22 febbraio 2011:

alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 240 del 2010 (c.d. legge

Gelmini) il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già

conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a

corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del

congedo senza aver poi conseguito il titolo.

la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso,

nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione

della tesi:non si ritiene pertanto possibile la concessione di una proroga del

congedo straordinario oltre tale limite,

Il MIUR ritiene tuttavia possibile che il personale interessato possa richiedere,

per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale,

l’aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell’art. 18 del CCNL

2007.

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Congedo per dottorato di ricerca

Proroga del congedo.

Nota MIUR n. 10331 del 14 dicembre 2011 :in merito alla proroga del congedo

oltre la effettiva durata del corso, ha chiarito che una deroga deve

tuttavia essere prevista a norma di quanto disposto dallo "Statuto dei

diritti e dei doveri degli Studenti Universitari" che al Titolo X – Dottorandi

di ricerca – punto 55, testualmente recita "Lo studente di dottorato ha

diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità

o per lavoro. Egli ha altresì diritto a chiedere un breve rinvio dell'esame

finale di dottorato qualora ritenesse necessario un approfondimento della

tematica di ricerca".

Quindi su richiesta dell'interessato e sulla base di idonea documentazione

medica, viene prorogata la durata del corso di dottorato per il periodo

corrispondente all'accertata malattia, ed è in tali casi i dirigenti scolastici,

possono autorizzare la proroga del congedo per dottorato per un periodo

massimo corrispondente alla durata della malattia.

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Congedo per dottorato di ricerca

Congedo per il personale a t.d.

Circolare MIUR 15 del 2011: ilcongedo per dottorato del personale a t.d. ha

validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del

servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le

stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico

(conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del

dottorato).

La circolare ha messo pertanto un punto fermo sulla questione inerente il

personale a tempo determinato: la nomina di supplenza è valida solo ai

fini giuridici e non anche a quelli economici. In definitiva il personale con

nomina a tempo determinato ha diritto al congedo nei limiti della durata

del rapporto di lavoro con riconoscimento giuridico del punteggio ma non

economico.

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Congedo per dottorato di ricerca

Cass. 1 febbraio 2013, n. 2422:la concessione del congedo straordinario ad un

dipendente ammesso ad un corso di dottorato, non è esclusa dal fatto che

l'oggetto del suddetto corso non presenti una connessione con le mansioni

svolte dal dipendente stesso.

C.M. n. 15 del 22 febbraio 2011:per quanto concerne i dottorati di ricerca

indetti dalle Università straniere viene posta sullo stesso piano la

disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università

italiane sia per quelle straniere

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Aspettativa per motivi di famiglia

Art. 18 primo comma del CCNL 2007 l'aspettativa per motivi di famiglia o

personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U.

approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957.

L'aspettativa è erogata anche al personale docente ed ATA assunto con

contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al

termine delle attività didattiche limitatamente alla durata dell'incarico.

l’amministrazione ( dirigente scolastico) deve provvedere sulla domanda

entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel

provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l’accoglimento e

di ridurre la durata della aspettativa richiesta.

L’aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di

servizio ed il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un

anno; durante l’aspettativa l’impiegato non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai

fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti

periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

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Aspettativa per motivi di famiglia

Ai sensi degli articoli 69 e 70 sopra citati il periodo di aspettativa non può

eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della

determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando

tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. La

durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può

superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

In sintesi:

a) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il

periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (art.70.1 Dpr 3/57);

c) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni

(art.70.2 Dpr 3/57);

d) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6

mesi (art.70.3 Dpr 3/57).

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Aspettativa per motivi di famiglia

Quindi, l’aspettativa per motivi personali o di famiglia (regolata dagli art. 69-

70 del DPR n° 3/1957) viene attribuita per un periodo massimo di 12

mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata.

Per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere

altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi;

in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi

in un quinquennio. Superato questo limite si può chiedere –per motivi di

particolare gravità- un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi.

In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata

superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita,

invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco

temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo.

Se, quindi, il servizio attivo tra i due periodi di aspettativa è superiore a sei

mesi ( anche di un solo giorno) il nuovo periodo di aspettativa non va

sommato con il periodo precedente.

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Aspettativa per motivi di famiglia

Il Dirigente deve prendere la decisione entro un mese dalla data di

presentazione della domanda; qualora entro tale termine il Dirigente non

abbia adottato alcun provvedimento positivo, il silenzio non equivale ad

accoglimento dell’istanza. Quindi, l’aspettativa per motivi di famiglia

legittima l ’ assenza dal servizio solo quando sia preventivamente

accordata, la semplice presentazione della domanda non autorizza il

dipendente ad allontanarsi dal servizio. ( cfr. sentenza n. 379 del 1978 del

Consiglio di Stato, con la quale era stato ritenuto che legittimamente il

provveditore agli studi aveva licenziato un impiegato di segreteria non di

ruolo che, in seguito ad una domanda di aspettativa per famiglia, si era

assentato arbitrariamente dal servizio.)

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Aspettativa per motivi di famiglia

Seppure l'art. 69 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 prevede che l' aspettativa per

motivi di famiglia possa essere negata solo in presenza di specifiche

esigenze di servizio, il dipendente istante è tenuto a prospettare le

esigenze familiari da soddisfare, al fine del suo ottenimento. ( cfr.

Consiglio Stato sez. V – Sent. 29 gennaio 2003 n. 444)

E’quindi legittimo il diniego dell’Amministrazione che ha giustificato la

propria determinazione negativa proprio con riferimento a specifiche

esigenze del servizio e a ragioni organizzative del tutto ragionevoli

(Consiglio Stato - Sez. V - Sent. 27 settembre 2011, n. 5384)

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Aspettativa per motivi di famiglia

Il dipendente può svolgere attività presso terzi durante l’aspettativa per

motivi di famiglia?

L'aspettativa per motivi di famiglia non comporta la sospensione del

rapporto di impiego, ma soltanto la sospensione dell'obbligo di prestare

servizio (e degli altri obblighi connessi con la prestazione di servizio),

rimanendo fermi tutti gli altri obblighi e, in particolare, quello di non

svolgere attività professionali incompatibili (T.A.R. Roma Lazio sez.

III 04 gennaio 2006 n. 73)

Potrà essere autorizzato al dipendente esclusivamente lo svolgimento di

attività occasionali secondo i principi della Funzione Pubblica in

materia di incompatibilità dei pubblici dipendenti di cui all’art. 53 del

D.Lgs. N. 165 del 2001 . (cfr in senso analogico i pareri ARAN sul

Comparto Enti Locali)

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Congedo per cure diverse

Art 7 del D.Lgs. n. 119 del 2011: i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia

stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al

cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera

frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta

giorni.

Il congedo di cui sopra è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda

del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico

convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una

struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in

relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il

dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il

regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore e' tenuto a

documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In

caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a

giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione

cumulativa.

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Congedo per cure diverse

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 10 dell'8 marzo 2013, ha fornito

indicazioni in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 7, D.Lgs. n.

119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto

in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili.

È stato ribadito che:

il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso

dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato

accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità

delle cure connesse alla specifica infermità invalidante;

la fruizione frazionata dei permessi deve essere intesa come un unico

episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta

determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto

connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.

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Assenze per malattia

Decurtazioni in caso di assenza per malattia

L’art. 71, primo comma, del decreto 112/08 convertito in legge 133/08 prevede

che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata nei primi dieci

giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con

esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi

carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento

accessorio.(per i dipendenti della Scuola il riferimento è a CIA, RPD e

indennità di direzione)

Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai

contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze

per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a

ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a

patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

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Assenze per malattia

Modalità di giustificazione dell’assenza

Art. 55-septies D.Lgs. n. 165 del 2001

Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci

giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare

l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica

rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato

con il Servizio sanitario nazionale.

Invio telematico dei certificati

Art. 55 septies D.Lgs. n. 165 del 2001:in tutti i casi di assenza per malattia la

certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o

dalla struttura sanitaria che la rilascia all’INPS e dal predetto Istituto è

immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione

interessata.

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Assenze per malattia

Circolare INPS n. 113 del 25 luglio 2013: Introduzione di nuovi

campi nel certificato telematico

In particolare, si segnalano:

• la segnalazione dell'esistenza di una patologia grave che richiede

terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta

la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla

situazione di invalidità già riconosciuta;

• la possibilità di indicare oltre alla modalità di esecuzione della

visita ambulatoriale/domiciliare anche quella in regime di pronto

soccorso;

• la facoltà del lavoratore di dichiarare di aver completato l'attività

lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato.

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Assenze per malattia

Visite fiscali

Art 55 septies del D.Lgs. n. 165 del 2001 quinto comma: le pubbliche

amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei

dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri

connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di

contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto

sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o

successive a quelle non lavorative.

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Assenze per malattia

Fasce orarie di reperibilità

D.M. 18 dicembre 2009, n. 206: le fasce orarie di reperibilità sono 9-13 / 15-

18

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le

fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti

specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,

documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione l'amministrazione.

( art. 55 septies comma 5 bis del D.Lgs. N. 165 del 2001)

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Assenze per malattia

Assenza alla visita fiscale

Art. 5, ultimo comma, del DL 12/09/1983 n. 463, convertito con modificazioni

nella Legge 11/11/1983 n. 638: qualora il lavoratore risulti assente alla visita

di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi

trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura

della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già

accertati da precedente visita di controllo.

Nel caso in cui il dipendente risulti assente alla visita fiscale, lo stesso viene

invitato dal medico fiscale a presentarsi per la visita ambulatoriale; la visita

ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l’assenza dal domicilio ma solo

quello di certificare la malattia e il suo decorso. (Cfr. Cass. 14 settembre

1993 n. 9523).

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Assenze per malattia

Assenza alla visita fiscale

Cassazione sentenza 25 marzo 2002 n. 4233: ricorrono i presupposti della

decadenza dal trattamento medesimo non solo quando il lavoratore sia

assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate ma anche quando,

pur essendo presente, ponga in essere una condotta che, per incuria,

negligenza o altro motivo giuridicamente non apprezzabile, impedisca in

concreto l'esecuzione del controllo sanitario. (Nella specie, la

lavoratrice aveva affermato di essere stata presente in casa ma di non

aver potuto tempestivamente aprire la porta per lo stato di malattia; la

S.C. ha ritenuto che questo non escludesse la negligenza della lavoratrice,

cui incombeva l'onere di provare la diligente predisposizione di una

situazione tale da consentire il controllo domiciliare, tenuto anche conto

del fatto che sul campanello non vi era il nome della donna, ma quella del

marito, tanto che il medico aveva suonato tutti i campanelli del

condominio senza riuscire a trovarla).

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Assenze per malattia

Assenza alla visita fiscale

Cassazione sentenza del 17 aprile 1990, n. 3180: ha escluso che il mancato

reperimento del lavoratore potesse essere giustificato dal fatto che egli si

tratteneva sul balcone e non aveva percepito il suono del campanello

azionato dal medico di controllo

Cassazione sentenza 14 settembre 1993 n. 9523: l’ irreperibilità del

lavoratore non potesse essere giustificata dalla sua ipoacusia o dal

mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di

diligenza che imponevano di adottare mezzi idonei per superare eventuali

difficoltà di ordine pratico che si frapponevano all’incontro con il medico.

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Assenze per malattia

In tema di giustificazione alla assenza alla visita fiscale la Corte di

Cassazione, con la sentenza 6 aprile 2006 n. 8012, ha affermato che va

considerato giustificato motivo di assenza, non solo lo stato di necessità

o di forza maggiore, bensì anche una seria e valida ragione socialmente

apprezzabile, la cui dimostrazione spetta al lavoratore, quale quella di

far constatare l’eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa

dell’attività lavorativa oppure una visita medica precedentemente fissata

( cfr. Cass. 21 luglio 2008 , n. 20080 )

Corte di Cassazione sentenza 9 marzo 2010 n. 5718: giustificata l’assenza di

un dipendente che era risultato assente alla visita di controllo durante le

fasce di reperibilità, poichè era rimasto accertato, nel corso del giudizio,

che il lavoratore stesso si era allontanato dal proprio domicilio per recarsi

a fare visita alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di

riabilitazione a seguito di un delicato intervento di cardiochirurgia.

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Assenze per malattia

Anche nel caso in cui l'allontanamento sia stato determinato dalla necessità di

sottoporsi a trattamenti sanitari, è previsto uno stretto vaglio di indifferibilità

del medesimo: è stato, infatti, affermato che l’assenza del lavoratore,

risultato assente al controllo sanitario domiciliare, che afferma di essersi

allontanato dalla propria abitazione durante la fascia di reperibilità per

sottoporsi a visita medica o trattamento sanitario, è giustificata qualora

dimostri rigorosamente il carattere dell'indifferibilità della visita medica o del

trattamento terapeutico o l'indispensabilità delle modalità con cui si sono

attuati.(Cassazione civile, sez. lav., 28 gennaio 2008, n. 1809).

Solo il carattere della indifferibilità consente, in queste situazioni, di

considerare giustificata l'assenza alla visita; in caso contrario, il dipendente

ha l'onere di informare la scuola ai sensi dell'art. 55 septies comma 5 bis del

D.Lgs. n. 165 del 2001

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Assenze per malattia

Sent. 19 febbraio 2016, n. 3294: l’obbligo di reperibilità alla visita medica di

controllo comporta che l’allontanamento dall’abitazione, indicata al datore di

lavoro quale luogo di permanenza durante la malattia, sia giustificato solo

quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo.

Quindi anche nel caso dell’esistenza di un motivo socialmente apprezzabile

per l’allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità, ad avviso

della Corte, lo stesso lavoratore deve dimostrare l’impossibilità di avvisare il

datore di lavoro del mutamento di domicilio nonchè l’indifferibilità del

viaggio.

Pertanto, solo il carattere della indifferibilità consente, in queste situazioni,

di considerare giustificata l’assenza alla visita; in caso contrario, il

dipendente ha l’onere di informare la scuola.

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Assenze per malattia

Visita fiscale per dipendenti esonerati dal rispetto della fasce di

reperibilità

Il D.M. 18 dicembre 2009, n. 206, all’art. 2, prevede che sono esclusi

dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali

l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro; ( ma comunque il CCNL Scuola non prevedeva la visita

di controllo in caso di infortunio)

c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

e) dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il

periodo di prognosi indicato nel certificato.

Pertanto, ai fini dell'esenzione dalle fasce di reperibilità è necessario che il

dipendente sia in possesso di idonea certificazione medica che attesti che

l'assenza è riconducibile ad una delle fattispecie di cui al D.M. n. 206 del

2009.

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Le assenze del personale della scuola

Assenze per malattia

Parere n. 30536 del 24/07/2012 e Parere n. 2 del 2010 del Dipartimento della

Funzione Pubblica: nei casi in cui ricorre una delle circostanze di

esenzione dall’obbligo di reperibilità, l’amministrazione, se è già in

possesso della predetta documentazione formale si astiene dal richiedere

la visita fiscale poiché il controllo potrebbe risultare infruttuoso.

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Assenze per malattia

Pagamento da parte del MIUR delle visite effettuate dalle ASL

L'art. 14 comma 27 del decreto-legge 95/12, convertito con legge 7.8.2012,

n. 135 ( c.d. Spending Review): a partire dagli accertamenti richiesti dal 7

luglio 2012 le scuole non pagano più le visite fiscali.

Per quanto concerne i soggetti cui la scuola può richiedere l'effettuazione

della visita fiscale ricordiamo che l'INPS con il messaggio n. 4344 del 12

marzo 2012 ha precisato che i datori di lavoro pubblici possono decidere di

optare per l’utilizzo della prestazione fornita dall’Inps (e in tal caso

devono seguire le modalità di richiesta della visita in forma

esclusivamente telematica) ovvero continuare a rivolgersi alle Asl

territorialmente competenti, secondo le modalità previste da tali

Strutture.

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Assenze per malattia

Pertanto:

1) Il rimborso è previsto solo per le visite effettuate tramite la Asl stante il

testuale riferimento contenuto nella normativa sulla Spending Review in

merito al fatto che il MIUR provvede ad assegnare ed erogare

esclusivamente alle Regioni le somme per il pagamento degli accertamenti

medici in questione effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali. Pertanto, se la

scuola richiede la prestazione di controllo all'INPS dovrà provvedere al

pagamento. ( così come deve provvedere al pagamento se trattasi di visita

fiscale richiesta tramite consolato per dipendente ammalatosi all’estero)

2) Atteso che la normativa si riferisce agli accertamenti richiesti a decorrere dal

7 luglio 2012, si ritiene che il suddetto riferimento sia alla data di invio della

richiesta di effettuazione della visita fiscale.

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Assenze per malattia

Assenze per malattia e rientro anticipato in servizio

L’INPS, con il messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, ha precisato che è

necessario richiedere un certificato medico di rettifica nel caso in cui il

lavoratore voglia anticipare il rientro dalla malattia.

Quindi, ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito,

intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata

dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in

presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

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Assenze per malattia

Comunicazione dell’assenza per malattia e responsabilità disciplinare

Ove il contratto collettivo preveda che il lavoratore, che si assenta dal servizio

per malattia, abbia l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’inizio della

malattia (cfr art. 17 CCNL Scuola), la omessa comunicazione vale ad

integrare una infrazione suscettibile di sanzione disciplinare, essendo

irrilevante il fatto che il lavoratore abbia comunque inviato il certificato

medico giustificativo dell’assenza. (Cass. 4 febbraio 2015 n. 2023)

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Assenze per malattia

Assenze per visite specialistiche, terapie ed accertamenti diagnostici

Legge n. 125 del 30 ottobre 2013: riformato l'art. 55 septies, comma 5 ter,

del d.lgs. 165 del 2001: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia

luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche

od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la

presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal

medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la

prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica."

Circolare n. 2 del 4 febbraio 2014 della Funzione Pubblica: per

l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami

diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati

motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti

contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca

delle ore). ORA ANNULLATA DA TAR LAZIO

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Assenze per malattia

TAR LAZIO - SENTENZA N. 5714 DEL 2015

Alla luce della sentenza del TAR del Lazio di annullamento della circolare

della FP n. 2 del 2014, il dipendente che si assenta dal lavoro per

effettuare visite mediche, terapie ed esami diagnostici non sarà più

obbligato a richiedere il permesso per motivi personali al dirigente , ma

potrà utilizzare l’assenza per malattia (art. 17 del CCNL 2007).

In definitiva viene reintrodotta la facoltà per il dipendente della Scuola di

utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia; stante quanto affermato nella

sentenza in merito al fatto che “la novella legislativa del 2013 non può avere

un carattere immediatamente precettivo “ sarà sufficiente, a nostro avviso (

e in mancanza di chiarimenti della FP che ad oggi non sono ancora

pervenuti) l’attestazione della sottoposizione a visita rilasciata dal medico o

dalla struttura che hanno svolto la visita o prestazione.

Ciò non toglie che, comunque, il dipendente ha sempre la facoltà di

giustificare l’assenza per visita specialistica ricorrendo al permesso per

motivi familiari o al permesso breve ex art. 16 del CCNL 2007.

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Assenze per malattia

Pertanto:

a seguito della sentenza del TAR Lazio viene reintrodotta la facoltà

per il dipendente della Scuola di utilizzare l’istituto dell’assenza per

malattia. L’assenza é giustificata con la presentazione di

un'attestazione (che indichi anche l'orario) rilasciata dal medico o dalla

struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione;

ciò non toglie che, comunque, il dipendente ha sempre la facoltà di

giustificare l’assenza per visita specialistica ricorrendo al permesso per

motivi familiari, al permesso breve ex art. 16 del CCNL 2007 o alle

ferie.

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Assenze per malattia

Periodo di convalescenza post –ricovero

Funzione Pubblica parere n. 53/2008: il periodo di convalescenza post

ricovero non è soggetto a decurtazione economica.

Ad avviso della Funzione Pubblica, il rinvio dinamico alla previsione dei

contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di

ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le “assenze

per malattia dovute (…) a ricovero ospedaliero”, con ciò comprendendo

anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post

ricovero. ( regime più favorevole nel CCNL Scuola)

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Assenze per malattia

Malattia e part time

Orientamento ARAN 5 aprile 2016

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, trova

applicazione il principio di riproporzionamento che, in relazione alle

assenze per malattia, ha ad oggetto tre elementi che compongono la

fattispecie:

- il periodo massimo di conservazione del posto (cd. periodo di comporto)

che per i dipendenti della Scuola è disciplinato dall’art. 17 comma 1 del

CCNL 2007;

- il triennio di riferimento, entro il quale calcolare il predetto periodo di

conservazione del posto;

- i periodi di retribuzione intera e ridotta (cfr art. 17 comma 8 del CCNL

2007).

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Assenze per malattia

Orientamento ARAN 5 aprile 2016

Viene altresì precisato che:

- ai fini della verifica dell’eventuale superamento del periodo di comporto,

vengono presi in considerazione esclusivamente i giorni di malattia

coincidenti con quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la

prestazione lavorativa;

- nel calcolo del periodo di assenza per malattia, devono essere computati

anche i giorni festivi o non lavorativi, che ricadano all’interno di tale arco

temporale.

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Assenze per malattia

Malattia occorsa durante la giornata lavorativa

Orientamento applicativo ARAN 11 giugno 2013

Vanno distinte due ipotesi:

certificato medico rilasciato al termine di una giornata lavorativa: la prognosi

comprende anche il giorno del rilascio, nonostante risulti lavorato (Cassazione,

6.2.1988 n.1290); non si ritiene che abbia alcun rilievo, a tal fine, la circostanza

che il giorno risulti lavorato per intero o solo in parte;

La giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa

certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della

parziale prestazione lavorativa.

Ad avviso dell’ARAN non è ipotizzabile la soluzione di riconoscere al dipendente

un riposo compensativo di entità pari a quella della prestazione lavorativa resa

nella giornata in cui è insorta la malattia.

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Assenze per malattia

Orientamento Applicativo ARAN RAL del 2 febbraio 2016:

- se il dipendente ha già reso effettivamente la propria prestazione

lavorativa, non é possibile considerare il dipendente in malattia il

giorno in cui lo stesso ha già terminato gli obblighi di lavoro nei

confronti dell’amministrazione;

- quindi anche se la data di emissione del certificato e la prognosi hanno

decorrenza lo stesso giorno, l’Amministrazione deve considerare

l’assenza del dipendente per malattia dal giorno effettivo di assenza

dal servizio;

- non vi è, pertanto, alcuna effettiva assenza per malattia nel giorno in

questione.

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Assenze per malattia

Alla luce dei chiarimenti ARAN si può quindi fornire il seguente quadro

riepilogativo:

1) Prognosi che decorre da giornata con prestazione lavorativa totalmente

effettuata:

- la giornata non è considerata assenza per malattia;

- non si applicano le decurtazioni di cui al D.L. 112/08.

2) Prognosi che decorre da giornata parzialmente lavorata:

- la malattia decorre dalla suddetta giornata;

- al dipendente non spetta alcun riposo compensativo di entità pari alle

ore lavorate;

- la giornata non é considerata assenza per malattia se la relativa

certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello

della parziale prestazione lavorativa.

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Assenze per malattia

Assenza per gravi patologie

Art 17 comma 9 del CCNL 2007 :in caso di gravi patologie che richiedano

terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal

computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del citato

articolo 17 ( che disciplinano, rispettivamente, il periodo massimo di

comporto e la retribuzione spettante in caso di assenza per malattia), oltre

ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di

assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; pertanto per i

giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

La norma non riguarda tutte le patologie gravi, ma soltanto quelle che

richiedono il ricorso a terapie salvavita quindi, i due requisiti devono

coesistere e vanno valutati contestualmente.

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Assenze per malattia

Assenza per gravi patologie

Per gli aspetti sulla certificazione rilasciata è necessario rimettere ogni

valutazione di merito al medico curante o alla ASL competente o alla

Struttura Convenzionata o al verbale di invalidità. (Non esiste, per il

Comparto Scuola, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi

patologie”)

La gravità della patologia, pertanto, non può che essere collegata

all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di

svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente

invalidanti per il dipendente.

Se il medico curante, nel compilare il certifica telematico, ha barrato il riquadro

relativo alla patologia grave che richiede terapia salvavita, detto certificato è

sufficiente ai sensi dell’art. 17 comma 9 fermo restando che la scuola deve

avere agli atti la certificazione relativa alla attestazione della grave

patologia.

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Le assenze del personale della scuola

Assenze per malattia

Art. 17 comma 9: assenza retribuita al 100% e non fa “cumulo”

Ad ogni modo, in caso di assenza prolungata per grave patologia il

dirigente può comunque richiedere d'ufficio una visita medica

collegiale ai sensi del DPR 27 luglio 2011, n. 171 allorchè le condizioni

fisiche del dipendente stesso facciano presumere l'inidoneità fisica

permanente assoluta o relativa al servizio. Quindi la visita non potrà

essere richiesta per l'accertamento del riconoscimento della grave

patologia ma esclusivamente ai fini della verifica delle condizioni

fisiche del dipendente assente.

Non esiste un periodo di assenze per gravi patologie superato il quale é

necessario attivare la richiesta di visita medico collegiale; dipende

dalle circostanze concrete e da quanto il dipendente é già assente.

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La nuova convenzione di cassa

Le criticità nell’espletamento del rapporto di

lavoro

Superamento del periodo di comporto

L’art. 17 comma 1 del CCNL 2007 prevede che il dipendente assente permalattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo didiciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, sisommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenzeper malattia verificatesi nel triennio precedente.

Il secondo comma del citato articolo prevede che, superato il periodoprevisto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concessodi assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casiparticolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

Pertanto, nell'ipotesi di assenza del dipendente per malattia, superato ilprimo periodo di conservazione del posto previsto nei contratticollettivi di riferimento ( per i lavoratori della scuola cfr. art. 17comma 1 del CCNL 2007) , l'amministrazione, prima di concederel'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandonepreventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamentodelle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medicocompetente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause dipermanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa.

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La nuova convenzione di cassa

Le criticità nell’espletamento del rapporto di

lavoro

Più specificamente, per vedere se è stato superato il periodo di comportoe per analizzare la percentuale di retribuzione che spetta aldipendente durante un periodo di assenza per malattia è necessario:

1) determinare il triennio precedente l’ultimo episodio morboso:dalgiorno precedente l’inizio della malattia in atto andare a ritroso di treanni;

2) sommare le assenze per malattia intervenute nel triennio come sopradeterminato;

3) sommare alle assenze per malattia effettuate nel triennio precedentedi cui al numero 2, quelle del nuovo episodio morboso.

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Le assenze del personale della scuola

Assenze per malattia

Se si supera il primo periodo di comporto previsto dall’art. 17 del CCNL

2007?

DPR 27 luglio 2011, n. 171: l'amministrazione avvia la procedura per

l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente ( invio a visita

collegiale), in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di

prova, in caso assenza del dipendente per malattia, superato il primo

periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di

riferimento.

Pertanto, nell'ipotesi di assenza del dipendente per malattia, superato il primo

periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di

riferimento ( per i lavoratori della scuola cfr. art. 17 comma 1 del CCNL

2007) , l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo

di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato,

procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il

tramite dell'organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di

eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa.

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Le assenze del personale della scuola

Assenze per malattia

Se si supera il primo periodo di comporto previsto dall’art. 17 del CCNL

2007?

Cfr DPR 171/2011 art. 3: invio a visita collegiale in caso di assenza del

dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del

posto previsto nei contratti collettivi di riferimento

c.m.13 marzo 2000 n. 69: la scuola, anche nel caso non vi sia la richiesta

del dipendente alla proroga, deve sottoporre il dipendente stesso a visita

medica collegiale allo scopo di accertare se il medesimo, allo scadere dei

18 mesi, è in grado o meno di riassumere servizio.

Assenze che non rilevano ai fini del comporto: infortunio, grave patologia,

congedo per cure per invalidi

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Assenze per malattia

Periodo di comporto e richiesta di conservazione del posto di lavoro

Il lavoratore che, assente per malattia ed impossibilitato a riprendere servizio,

intenda evitare la perdita del posto di lavoro conseguente all’esaurimento

del periodo di comporto, deve comunque presentare la richiesta di fruizione

delle ferie, affinché il datore di lavoro possa concedere al medesimo di

beneficiarne durante il periodo di malattia, valutando il fondamentale

interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro; né le

condizioni di confusione mentale del lavoratore per effetto della malattia

fanno venir meno la necessità di una espressa domanda di fruizione delle

ferie, indispensabile a superare il principio di incompatibilità tra godimento

delle ferie e malattia. (Cass. 27 ottobre 2014 n.22753; n. 7433 del 15 aprile

2016)

Corte di Cassazione - Sent. 24 febbraio 2016, n. 3645: il datore di lavoro

non è tenuto a comunicare al lavoratore dell’approssimarsi del

superamento del periodo di comporto

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Assenze per malattia

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Sent. 24 novembre 2016, n. 24027: Nel

periodo di comporto devono essere computati anche i giorni non lavorativi

cadenti nel periodo di assenza per malattia, sussistendo una presunzione di

continuità dell’episodio morboso.

Detta presunzione di continuità opera sia per le festività ed i giorni non

lavorativi che cadano nel periodo della certificazione, sia nella diversa

ipotesi, di certificati in sequenza di cui il primo attesti la malattia sino

all’ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale (ossia fino al

venerdì) ed il secondo la certifichi a partire dal primo giorno lavorativo

successivo alla domenica (ovvero dal lunedì).

Infatti, la prova idonea a smentire la suddetta presunzione di continuità può

essere costituita soltanto dalla dimostrazione dell’avvenuta ripresa

dell’attività lavorativa. (cfr anche Cass. 10 novembre 2004 n. 21385 e Cass.

29/12/2008 n. 29317).

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Assenze per malattia

Come si calcolano i giorni festivi tra due periodi di malattia?

In linea generale si osserva che i giorni festivi che si collocano fra due periodi

di assenza per malattia fruiti senza interruzione vanno compresi nel

computo della durata del periodo di assenza per malattia. ( cfr Ragioneria

Generale dello Stato n. 101446 del 17/07/1997)

Successivamente, sempre la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota

prot. 108127 del 15/6/1999, ha ribadito che i giorni festivi interposti

senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia giustificati da due

separati certificati che non lo contemplino sono comunque da considerare

assenza per malattia e si cumulano con i periodi inclusi nei certificati

stessi.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n.4742 del 30 gennaio

2009 ha ulteriormente precisato che secondo il consolidato orientamento

in materia di assenze dal servizio, le giornate di sabato e domenica

intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch'esse

considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del

trattamento economico accessorio.

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Assenze per malattia

La nota del MEF n. 108127/1999 cit. ha, altresì, precisato che “diversa

fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a

vario titolo coincida con l'inizio della sospensione delle attività didattiche

(quali giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo)… In tale

ipotesi poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento

ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la

sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva

ripresa del servizio al termine del periodo di assenza.

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Assenze per malattia

Inoltre, l’Aran, con l’orientamento applicativo 21 relativo al comparto scuola

del 16/2/2011, con riferimento a una nota della Ragioneria Generale dello

Stato –ICOP prot. N. 126427 del 16 gennaio 2009, relativo al trattamento

delle giornate di sabato e domenica “intercorrenti tra due periodi di

assenza per malattia ” , ha precisato che “ per quanto riguarda

l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra

due periodi di assenza per malattia, si considera, a parere dell’Agenzia,

un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso

disponibile per la ripresa in servizio”.

Cosa si intende per disponibilità alla ripresa del servizio

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Assenze

Assenza causata da terzo

Art. 17 del CCNL Scuola 2007: nel caso in cui l'infermità del dipendente sia

causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato

guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile –

qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal

dipendente stesso all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla

stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere

a), b) e c), del citato art. 17, compresi gli oneri riflessi inerenti.

Viene altresì precisato che la disposizione sopra citata non pregiudica

l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei

confronti del terzo responsabile.

Pertanto, qualora il dipendente abbia già ottenuto dal terzo responsabile il

risarcimento comprensivo della retribuzione (ipotesi disciplinata dalle

suesposte norme contrattuali), l ’ amministrazione deve chiedere al

dipendente medesimo la restituzione di quanto eventualmente percepito

a titolo di retribuzione durante l’assenza per malattia, mentre, in caso

contrario, deve agire verso il terzo responsabile dell’infortunio.

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Assenze

Il danno risarcibile è costituito:

1) dalle somme corrisposte a titolo retributivo al dipendente infortunato nel

periodo di assenza dal servizio

2) dalle somme corrisposte a titolo previdenziale e fiscale in relazione alle

somme predette

3) dalle eventuali maggiori somme corrisposte per sostituire il dipendente

infortunato nel periodo di assenza

4) nell’ipotesi in cui l’incidente subito dal dipendente sia qualificabile come

infortunio in itinere e sia stato oggetto di denuncia all’INAIL alle somme

predette andrà aggiunto l’importo delle spese generali di amministrazione

spettanti all’INAIL scaturenti dalla “gestione per conto dello stato”.

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Assenze

Si ricorda, inoltre, che vi sono dei termini di prescrizione per la richiesta del

risarcimento del danno. ( la prescrizione varia a seconda dell’evento che

ha causato l’assenza; biennale in caso di danno da circolazione stradale)

Infatti, il d.s. deve inviare, mediante raccomandata A/R ( o tramite PEC)

formale diffida interruttiva della prescrizione ai sensi degli artt. 1219 e

2943 contenente la richiesta del danno ( quantificato secondo le

indicazioni sopra riportate) al terzo responsabile e nel caso di incidente

stradale al conducente, al proprietario se diverso dal conducente e alla

compagnia di assicurazione (presso la sua sede legale). ( cfr. Cassazione

civile, sez.III, 9 febbraio 2010, n.2844)

Allorchè né l’Assicurazione né il responsabile del sinistro rispondano in

termini positivi alla richiesta di risarcimento effettuata dalla scuola, il

d.s. dovrà prendere contatti con la competente Avvocatura distrettuale

dello Stato trasmettendo alla stessa tutta la documentazione al fine di

una eventuale azione in giudizio.

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Le assenze del personale della scuola

Infortuni

La denuncia di infortunio deve essere trasmessa in via telematica all’INAIL:

entro due giorni dal ricevimento del primo certificato medico che prevede

una prognosi superiore a tre giorni, escluso il giorno dell'infortunio;

se si tratta di infortunio che ha prodotto la morte o per il quale è possibile

pericolo di morte la denuncia deve essere inoltrata entro un giorno

dall'evento;

quando l'inabilità per l'infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni,

escluso quello dell'evento, si prolunghi al quarto giorno, la denuncia dovrà

essere inoltrata entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato

medico.

La denuncia deve essere presentata senza effettuare alcuna valutazione circa

l'indennizzabilità dell'infortunio, trattandosi di valutazione che spetta soltanto

all’INAIL.

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Le assenze del personale della scuola

Infortuni

Il D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, in attuazione del Jobs Act, ha

introdotto semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali.

Le principali modifiche riguardano:

- la trasmissione all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative

alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a

carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;

- l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Cfr Circolare INAIL n. 10 del 21 marzo 2016

Cfr Nota MIUR 1904 del 17 giugno 2016 ( adeguamento Area SIDI)

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Le assenze del personale della scuola

Infortuni

La Scuola:

- è esonerata dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale

deve provvedere il medico certificatore o la struttura sanitaria che presta la

prima assistenza;

- deve continuare a trasmettere la denuncia di infortunio all’INAIL per gli

infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni

valutazione circa la ricorrenza degli estremi di Legge per l’indennizzabilità. La

denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il

datore di lavoro ne ha avuto notizia;

-resta a carico della scuola l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità

telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili,

sempre telematicamente, dall’INAIL;

-…/ segue

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Le assenze del personale della scuola

Infortuni

La Scuola:

- è esonerata dall’obbligo di trasmettere la denuncia all’Autorità di P.S. alla

quale provvede ora l’INAIL con riferimento alle denunce di infortunio con

prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale;

-in attuazione delle nuova normativa, i termini per la presentazione delle

denunce decorrono dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti

del certificato medico dal lavoratore e tale dicitura è stata riportata sia nella

modulistica che nell’applicativo delle denunce.

-Infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un

giorno: dal 12 aprile 2017 obbligo per le scuole delle denunce a fini statistici

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Le assenze del personale della scuola

Assenze ingiustificate

Art. 55 quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001): l’assenza priva di valida

giustificazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile con il

licenziamento con preavviso qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non

continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio;

- assenza priva di valida giustificazione per non più di sette giorni, nel corso

degli ultimi dieci anni;

- mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine

fissato dall’amministrazione.

Non è più applicabile la procedura della decadenza (art. 127 DPR 3/57)

Problema delle dimissioni in corso di anno: cfr Parere USR Umbria - Nota

prot. n. 15099 del 26 ottobre 2015

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Congedo straordinario biennale retribuito

Congedo straordinario retribuito: art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151 del 2001

Riformato dal D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 119

Indicazioni e chiarimenti forniti dalla Funzione Pubblica con la circolare 3

febbraio 2012 n. 1.

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Congedo straordinario retribuito

Soggetti legittimati alla fruizione del congedo - ordine di priorità non derogabile:

1) coniuge convivente della persona in situazione di handicap grave;

2) padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona in situazione di

handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie

invalidanti del coniuge convivente;

3) uno dei figli conviventi della persona in situazione di handicap grave, nel caso

in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti,

deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si segnala che la possibilità di

concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i

soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in

una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);

4) uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente,

entrambi i genitori ed i figli conviventi della persona in situazione di handicap

grave siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Anche in tale

ipotesi, la possibilità di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica

solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i

genitori e tutti i figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni

(mancanza, decesso, patologie invalidanti).

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Le assenze del personale della scuola

Congedo straordinario retribuito

La Corte Costituzionale, con la sentenza 203/2013, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5 del decreto 151/2001

nella parte in cui "non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire

del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine

entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in

presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla

disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in

situazione di disabilità grave".

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Congedo straordinario retribuito

Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che

per i genitori, alla sussistenza della convivenza: requisito provato

mediante dichiarazioni sostitutive.

Requisito della convivenza: dimora del dipendente e quella della persona in

stato di handicap sono nello stesso stabile ( stesso numero civico) ma non

nello stesso interno. - ugualmente si ritiene soddisfatto tale requisito anche

laddove, mediante dichiarazione sostitutiva, si attesti la dimora temporanea,

ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea pur

risultando diversa la dimoravabituale del dipendente o del disabile;

Referente unico: la fruizione dei permessi ex legge 104/92 e del congedo

dovranno concentrarsi in capo al medesimo

Fanno eccezione a questa regola i genitori, anche adottivi, del minore in

situazione di handicap grave, i quali possono fruire delle prerogative in

maniera alternata anche nell'arco dello stesso mese.

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Congedo straordinario retribuito

Il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.L.vo. n. 151 del 2001 e i

permessi di cui all’art. 33 della l. 104/1992 non possono essere

riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona in

situazione di handicap grave. Dunque la fruizione di entrambi i benefici

dovrà concentrarsi in capo al medesimo legittimato.

È stata, pertanto, superata la preclusione del cumulo dei due benefici, sicché

il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave,

nell’ambito dello stesso mese può fruire del congedo in esame e del

permesso di cui all’art. 33, comma 3 della I. 104 del 1992.

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Le assenze del personale della scuola

Congedo straordinario retribuito

Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad

ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni

festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su

cinque giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al

termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno

conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal

lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività

lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del

figlio.

Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un

periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del

calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario

anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni)

cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.

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Congedo straordinario retribuito

Riproporzionamento del congedo straordinario biennale in caso di part time

verticale - Parere Funzione Pubblica 12 settembre 2012 n. 36667

- in caso di part-time verticale la durata del congedo straordinario deve

essere riproporzionata. Tale calcolo andrà effettuato sulla base delle

giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore

presta la sua opera in regime di part-time, la cui durata è fissata in

precedenza;

- nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito andrà

poi riproporzionato (rapportandolo alla situazione di rapporto di lavoro a

tempo pieno) e così detratto dal complessivo periodo biennale per

conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dal dipendente;

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Congedo straordinario retribuito

Riproporzionamento del congedo straordinario biennale in caso di part time

verticale - Parere Funzione Pubblica 12 settembre 2012 n. 36667

- le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione

dell'orario su 5 giorni alla settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo

dovrebbero essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle

immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo

stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha

chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa.

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Congedo straordinario retribuito

La durata del congedo.

Per quanto riguarda la durata, il novellato comma 5 bis dell'art. 42 del d.lgs.

n. 151 del 2001 precisa che "il congedo fruito ai sensi del comma 5 non

può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona

portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa".

Dalla disposizione si evince un duplice principio: da un lato, la norma

stabilisce che ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a

due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei

famigliari individuati dalla legge, dall'altro, il famigliare lavoratore che

provvede all'assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di

congedo per assistere i familiari disabili.

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Congedo straordinario retribuito

Al riguardo, si deve tener conto del fatto che il congedo di cui all'art. 42,

commi 5 ss., rappresenta una species nell'ambito del genus di congedo

disciplinato dall'art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000. Tale disposizione

stabilisce che "i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono

richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di

congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni". Pertanto, il

"contatore" complessivo a disposizione di ciascun dipendente è comunque

quello di due anni nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa

specifica per cui il congedo è fruito. Si chiarisce, così, che utilizzati i due

anni, ad esempio, per il congedo ex art. 42, commi 5 ss., il dipendente

avrà esaurito anche il limite individuale per "gravi e documentati motivi

familiari". Si chiarisce, altresì, che, trattandosi di limite massimo

individuale, ad un lavoratore o una lavoratrice che nel tempo avesse

fruito, ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti

"per gravi e documentati motivi familiari", il congedo di cui all'art. 42,

comma 5, potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi.

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Congedo straordinario retribuito

Indennità:

Il dipendente che fruisce del congedo straordinario ha diritto a percepire

un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento

esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. L'indennità,

pertanto, è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e

cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con

esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che

non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo. L'indennità al lordo

della relativa contribuzione, per esplicita previsione normativa, spetta

fino all'importo complessivo rivalutato annualmente (per il 2016 Euro

47.445,82).

L'importo si intende al lordo della contribuzione, con riferimento alla quota a

carico dell'ente datore di lavoro e a quella a carico del lavoratore.

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Congedo straordinario retribuito

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Parere del 15 gennaio 2013, ha

fornito ulteriori chiarimenti in merito all'istituto del congedo straordinario

di cui all'art. 42, commi 5 e ss., del D.Lgs. n. 151 del 2001, con particolare

riferimento agli effetti che l'assenza produce sulla maturazione

dell'anzianità di servizio ai fini della progressione economica e della

pensione.

È stato precisato che:

i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della

maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e

trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono

validi ai fini del calcolo dell'anzianità;

il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di

servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua

misura, ma non ai fini della progressione economica.

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Congedo straordinario retribuito

Rientro anticipato titolare assente: non costituisce motivo di risoluzione del

contratto con il supplente

In giurisprudenza è stato affermato che non è possibile licenziare il

lavoratore a tempo determinato qualora vengano meno le esigenze per cui

era stato assunto quale è, per l’appunto, il rientro anticipato del titolare (cfr.

tribunale Pordenone sentenza n. 12/2004; Corte d’Appello di Trieste sent n.

160 del 2005; Tribunale di Campobasso sent. n. 277 del 2014).

Anche l’ARAN, con l’Orientamento applicativo Scuola del 14 giugno 2013,

ha precisato che l’art. 18 comma 2 lett. c) del CCNL 04/08/1995, che

prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il

supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, non è stato più

ripreso dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile.

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Avv.to Fabio Paladini

Per info e comunicazioni:[email protected]

www.italiascuola.it