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Marco Di Felice 08/04/2016 NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI: D.M. 3 agosto 2015: Riflessioni ed aspettative LE ASPETTATIVE E LE NUOVE OPPORTUNITA’ PER I PROFESSIONISTI ANTINCENDIO Sondrio, 08/04/2016 dott. ing. Marco Di Felice Gruppo di lavoro sicurezza Consiglio Nazionale Ingegneri

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Marco Di Felice 08/04/2016

NORME TECNICHE DI

PREVENZIONE INCENDI: D.M. 3 agosto 2015: Riflessioni ed aspettative

LE ASPETTATIVE E LE NUOVE OPPORTUNITA’

PER I PROFESSIONISTI ANTINCENDIO

Sondrio, 08/04/2016 dott. ing. Marco Di Felice

Gruppo di lavoro sicurezza – Consiglio Nazionale Ingegneri

Marco Di Felice 08/04/2016

DM 03/08/2015: i contributi del gruppo di lavoro sicurezza del CNI

Fin dall’aprile del 2014, dopo la presentazione della prima bozza del “Codice di

prevenzione incendi”, il CNI invitava gli Ordini a formulare le osservazioni che sono

poi confluite in un documento di sintesi condiviso, trasmesso alla Direzione Centrale

dei VVF.

Ne è seguito un frequente contatto con i funzionari del gruppo di lavoro VVF per la

definizione di ulteriori dettagli e pareri.

A seguito dell’entrata in vigore del DM 03/08/2015 è stata promossa una campagna

di formazione dei professionisti antincendio con la programmazione di seminari e

corsi di aggiornamento.

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DM 03/08/2015: i contributi del gruppo di lavoro sicurezza del CNI

Tra le principali osservazioni del CNI recepite dal nuovo Codice si evidenziano:

aggiornamento delle definizioni sui componenti di impianti idrici antincendio,

coordinate con le definizioni UNI;

valorizzazione del ruolo del professionista antincendio;

prescrizioni dell’obbligo di progettazione di tutti gli impianti di prevenzione e

protezione;

precisazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondari (non

portanti);

specifico capitolo sugli ambienti a rischio di atmosfere esplosive (ATEX);

parziale aggiornamento del capitolo sul controllo di fumo e calore.

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DM 03/08/2015: i contributi del gruppo di lavoro sicurezza del CNI

Anche dopo la pubblicazione del DM 03/08/2016 il Consiglio Nazionale Ingegneri,

in collaborazione con gli Ordini, continua ad impegnarsi per:

promuovere eventi formativi e predisporre format di corsi e seminari di

aggiornamento, in affiancamento ai Comandi provinciali dei VVF;

favorire l’esecuzione dei test di simulazione e confronto tra le progettazioni

eseguite con il nuovo Codice e quelle utilizzando le regole tecniche prescrittive

cogenti;

analizzare e trasmettere ai VVF periodiche osservazioni, analisi e proposte di

aggiornamento del Codice (RTV ed RTO), nell’ottica del miglioramento del

nuovo strumento di progettazione;

proseguire il coordinamento con la Rete delle Professioni Tecniche (categorie

dei professionisti antincendio), per armonizzare e condividere le istanze verso

la Direzione Centrale dei VVF.

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Aspetti tecnici innovativi del «Codice» (1/3)

Si sancisce che il «rischio zero» non esiste: il rischio incendio si può ridurre ma

non si potrà mai annullare;

i profili di rischio vita ed i livelli di prestazione sono differenziabili tra

compartimenti della stessa attività;

si ribadisce l’obbligo di redazione del progetto esecutivo degli impianti e di

indicazione delle «specifiche d’impianto» nella richiesta di valutazione del

progetto;

la modifica/rifacimento di impianti esistenti in caso di ampliamento offre margini

di discrezionalità al progettista: si allenta il vincolo del DM 20/12/2012 sulla

quota > 50%;

per le attività a minor rischio di incendio si riscontra un incremento della

capacità di deflusso a parità di larghezza dei percorsi di esodo, rispetto ai criteri

cogenti;

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Aspetti tecnici innovativi del «Codice» (2/3)

porte lungo le vie di esodo: sufficienti i requisiti di resistenza «E30 Sa» (tenuta

ai fumi caldi e freddi), quindi compatibili anche i serramenti dotati di elementi

in vetro;

introduzione della «colonna a secco», come misura di operatività antincendio;

non incide sulle misure di controllo dell’incendio;

si conferma che la caratteristica dell’alimentazione idrica è scelta dal

progettista, sulla base della valutazione del rischio, come già previsto da UNI

10779 e UNI EN 12845;

la cadenza temporale delle esercitazioni dipende dal profilo di rischio

dell’attività;

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Aspetti tecnici innovativi del «Codice» (3/3)

grande importanza attribuita alla gestione della sicurezza antincendio (GSA):

Registro controlli (controlli, verifiche, manutenzioni), piano emergenza

Piano mantenimento livello sicurezza antincendio

Centro di gestione delle emergenze

al termine dei lavori devono essere consegnati al responsabile dell’attività:

progetto dell’impianto (esecutivo, as built)

certificazioni e collaudi (dichiarazioni di conformità, CERT-REI, DICH-PROD, DICH-IMP, certificazioni CE prodotti, ovvero DoP, corretta posa, ecc.)

manuale d’uso e manutenzione di macchinari e impianti (non è la raccolta dei manuali dei singoli componenti dell’impianto !!)

la cadenza temporale di controlli e manutenzioni non è in funzione del livello di rischio ma dipende da: norme applicabili, manuale uso e manutenzione, rilevanza ai fini della sicurezza.

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Aspetti tecnici innovativi del «Codice»: alcuni esempi

possibilità di incrementare la lunghezza dei percorsi di esodo con

l’installazione di impianti di rivelazione incendi e/o di sistemi di controllo dei

fumi;

consentita la compartimentazione multipiano di edifici complessi mediante

installazione di IRAI di livello di prestazione III e/o Controllo dell’incendio di

livello IV (Tabella S.3-5);

possibilità di realizzare compartimenti a prova di fumo (anche vani scala)

con la tecnica della pressione differenziale, quindi senza filtri (Tabella S.3-3);

la tabella S.4-3 del capitolo dell’esodo precisa le modalità di realizzazione di

porte e dispositivi di apertura lungo le vie di esodo;

l’incremento volontario di un livello di prestazione «premia» la gestione

dell’esodo e la resistenza al fuoco; per esempio da livello II a livello III in S.8

(Controllo di fumi e calore): +15% percorsi esodo e -10% carico incendio

specifico di progetto.

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Elementi migliorabili e precisazioni… (1/3)

• Il decreto non si chiama “Codice”, come precedentemente nominato, ma “Norme tecniche di prevenzione incendi”. Questa denominazione potrà creare equivoci in merito al rango degli atti tecnici in quanto fino ad oggi le “norme” erano solo gli atti volontari, emanati da organismi di standardizzazione (nazionali o internazionali).

• Art. 2: rispetto a quanto riportato nelle bozze del decreto, è stato eliminato il concetto di “applicazione integrale” del DM 03/08/2015. Si precisa comunque che non sono ammesse applicazioni parziali, omettendo una o più misure previste.

• La valutazione del progetto da parte del funzionario VVF non entrerà nel merito delle scelte operate dal progettista per determinare le «soluzioni alternative», ma si limiterà a verificare la corretta applicazione del metodo.

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Elementi migliorabili e precisazioni… (2/3)

• Campo di applicazione: solo le n. 34 attività soggette elencate in art. 2. Si tratta di attività:

– non dotate di regola tecnica verticale

– sempre classificate nelle sole categorie B e C.

• Nei capitoli S.10 «Strategia antincendio: sicurezza degli impianti» e S.3

«Compartimentazione» vengono richiamate nelle Note (come «utile

riferimento») le circolari VVF sull’installazione impianti fotovoltaici e sui

requisiti delle facciate negli edifici civili: errore formale la citazione di una

circolare all’interno di un decreto.

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Elementi migliorabili e precisazioni… (3/3)

I riferimenti alle norme UNI godono di diverso rango:

espliciti e obbligatori (S.6.6.2.7): Nelle attività con livello di pericolosità 3 della norma UNI 10779, per le quali non sia prevista dal progettista alcuna protezione esterna, deve comunque essere garantito almeno il livello di prestazione III della strategia operatività antincendio (Capitolo S.9).

in termini di “possibilità” (S.6.6.2.8): Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione idrica dell'impianto, la disponibilità può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti [1]. Analogo criterio può essere utilizzato per la determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica. Le predette attestazioni sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista antincendio.

Nota : [1] Vedere norma UNI 10779

in termini di opportunità (S.6.6.2.3), tramite una nota che rimanda ai riferimenti bibliografici: E' considerata soluzione conforme la rete di idranti progettata, installata e gestita in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione nazionale.

Nota L'elenco, non esaustivo, delle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione

nazionale e reperibile nel paragrafo S.6.9 (Riferimenti: elenco norme UNI, ISO, BS).

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Stralcio e reintegro delle RTV

lo stralcio dalla bozza iniziale di tutte le cosiddette RTV (regole tecniche verticali) ha

rappresentato un limite all’applicazione più ampia del Codice fin dalla sua prima pubblicazione.

Riteniamo infatti che la forza innovativa del DM 03/08/2015 stia proprio nel coordinamento

tra regola tecnica orizzontale e verticale (RTO e RTV), che integrano e completano la

progettazione della moderna prevenzione incendi, in linea con i criteri europei.

L’auspicato reintegro delle RTV sta segnando il passo e per taluni aspetti non riflette le

aspettative dei professionisti antincendio.

Ad esempio, se le RTV non ricalcheranno il campo di applicazione delle attuali regole tecniche

cogenti, il Codice non potrà mai sostituire completamente i precedenti decreti, provocando

così l’aumento della stratificazione normativa, contro cui il Codice stesso è stato concepito:

• RTV uffici: per > 300 persone presenti, ma DM 22/02/2006 si applica a uffici > 25 persone;

• RTV alberghi: > 25 posti letto, ma DM 09/04/1994 copre anche attività con < 25 posti letto.

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Il punto di vista dei professionisti antincendio: favorevole

Introduzione di criteri progettuali meno rigidi e prescrittivi, ma più scientifici che

offrono spazio al contributo del progettista;

impostazione progettuale sistematica, che delinea un percorso costituito da diverse

combinazioni di strategie antincendio e diversi approcci: soluzione conforme, soluzione

alternativa o deroga;

l’adozione delle «soluzioni alternative» dovrebbe risolvere e semplificare le criticità che

fino ad oggi venivano trattate con le istanze di deroga;

nuovi stimoli per il mercato e opportunità per i giovani;

dipenderà molto dai progettisti decretare il successo del Codice e la sua effettiva

efficacia in termini di risultati, versatilità e risparmio economico (a parità di livelli di

prestazione).

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Il punto di vista dei professionisti antincendio: favorevole

Modifica dei parametri alla base della concorrenza tra professionisti antincendio:

l’applicazione del nuovo Codice sarà alternativa alle «vecchie» regole tecniche cogenti;

rimodulazione degli onorari dei professionisti antincendio (!?) in funzione del maggior

carico di lavoro e di responsabilità, con affermazione dei progettisti che sapranno

sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle «soluzioni alternative» del Codice;

il progettista della prevenzione incendi diventerà sempre più uno specialista, il cui ruolo

sarà fondamentale fin dal concepimento dell’opera;

si prevede la riduzione numerica e riqualificazione dei professionisti antincendio iscritti

negli elenchi del Ministero dell’Interno: pubblicata un’analisi sviluppata dal CNI (circ.

627 del 17/11/2015):

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/gdl_view.page?contentId=GDL53516&log=false

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Il punto di vista dei professionisti antincendio: gli scettici …

Richiesta di maggiore impegno economico ed investimento di risorse per assimilare i

criteri progettuali del nuovo Codice: opportunità per sfruttare la formazione

obbligatoria;

timore, da parte di alcuni settori della categoria, per le inevitabili difficoltà iniziali

nell’applicare il nuovo Codice;

resistenza al cambiamento tra i portatori di interesse: tendenza del sistema a non

modificare lo status quo ante, sia da parte dei professionisti che degli organi di

controllo;

il nuovo Codice favorirà un ulteriore travaso di responsabilità verso il professionista che

adotterà «soluzioni alternative», basate su calcoli e valutazioni analitiche: si completa il

principio di sussidiarietà avviato con l’introduzione del DPR 151/2011 e delle

asseverazioni.

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Il punto di vista dei professionisti antincendio: auspicio ed esortazione

Il CNI ha aperto un «osservatorio permanente» per raccogliere suggerimenti, osservazioni

e proposte migliorative al testo del DM 03/08/2015.

In sede di CCTS si lavorerà sulle bozze delle RTV di prossima integrazione: uffici, alberghi,

scuole, autorimesse …

Si invitano tutti i colleghi a progettare con il Codice di prevenzione incendi ed a

trasmettere pareri ed esperienze al gruppo di lavoro sicurezza del CNI che farà opportuna

sintesi, allo scopo di migliorare e promuovere questo innovativo strumento di

progettazione.

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Grazie

[email protected]