L’attività bancaria

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L’attività bancaria Appunti sul libro Economia della Banca

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L’attività bancaria. Appunti sul libro Economia della Banca. agenda. Definizione di banca (dottrina e testo di legge) Funzione della banca Importanza della fiducia (art. 47 costituzione) Storia del sistema bancario italiano Le leggi rilevanti. Una definizione di banca. - PowerPoint PPT Presentation

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L’attività bancaria

Appunti sul libro Economia della Banca

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agenda

• Definizione di banca (dottrina e testo di legge)• Funzione della banca• Importanza della fiducia (art. 47 costituzione)• Storia del sistema bancario italiano• Le leggi rilevanti

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Una definizione di banca

La banca, secondo la dottrina prevalente, è una “azienda di produzione che svolge sistematicamente, istituzionalmente e a proprio rischio l’attività di intermediazione finanziaria, cioè una attività di erogazione di risorse finanziarie a titolo di credito, utilizzando prevalentemente risorse finanziarie ottenute da terzi a titolo di debito e, in parte minore, a titolo di capitale proprio”

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La definizione del TUB (D. Lgs. 358/93) • Capo I

Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio

Art. 10 - (Attività bancaria)1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

Art. 11 - (Raccolta del risparmio)1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.3…….4. Il divieto del comma 2 non si applica:a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;c-bis) alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni;d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari;d-bis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR;e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria;f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge;g) alle società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge.4-bis. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere c-bis) ,d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria stabilita dall'articolo 10. Per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d) e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata.5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis), d), d-bis), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

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Quali gamma di attività svolgono le banche

Le banche possono svolgere una serie di attività, tra le quali:• Raccolta di depositi con obbligo di restituzione• Operazioni di prestito (incluso credito al consumo, factoring)• Leasing finanziario• Servizi di pagamento• Rilascio di garanzie e di impegni di firma• Operazioni in conto proprio o terzi in strumenti del mercato

monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, valori mobiliari

• Gestione e consulenza nella gestione del risparmio • Custodia e amministrazione di valori mobiliari

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Cosa NON possono fare le banche

• Le banche non possono esercitare attività assicurativa (riservata alle imprese di assicurazione)

• La banche non possono svolgere la gestione collettiva del risparmio, riservata alle SICAV e alle SGR

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Funzione della bancaLa nozione di banca è definita sulla base dell’esercizio congiunto

e coordinato delle seguenti funzioni:• Mobilizzazione delle risorse finanziarie (raccolta) +• Funzione creditizia (impiego) FUNZIONE INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA• Funzione monetaria, consistente nella offerta di strumenti di

pagamento alternativi rispetto alla moneta legale • Funzione di erogazione dei servizi accessori

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Il testo unico sulla finanza (TUF - D. Lgs. 58/1998) (1)

Il TUF completa la cornice legislativa entro cui si svolgono le attività di intermediazione finanziaria che rientrano nei servizi di investimento:

• Ricezione e trasmissione ordini per conto di investitori (su strumenti come futures, opzioni, swaps)

• Esecuzione di tali ordini per conto terzi• Gestione su base individuale dei portafogli di investimento Il TUF viene emendato, nel 2007 tramite il D. Lgs. 164/2007 che

recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva Comunitaria MIFID

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Il testo unico sulla finanza (TUF - D. Lgs. 58/1998) (2)

• In particolare, il TUF si concentra su tre grandi argomenti:

1.Gli intermediari finanziari 2. I mercati finanziari3.Il diritto societario

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Il testo unico sulla finanza (TUF - D. Lgs. 58/1998) (3)

La disciplina degli intermediari finanziari ha profondamente riformato il comparto del risparmio gestito che costituisce per le banche uno dei più importanti e remunerativi comparti di attività.

Viene istituita una nuova figura, denominata SGR, ovvero società di gestione del risparmio, autorizzata ad esercitare:

1. L’attività di gestione in monte del risparmio (riservata alle SGR e vietata ad qualsiasi altro soggetto istituzionale)

2. La gestione individuale dei patrimoni (che può essere svolta anche dalle banche)

Inoltre, viene stabilito l’obbligo dell’utilizzo di benchmark, vale a dire l’uso di indici di mercato per parametrare la gestione

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Il testo unico sulla finanza (TUF - D. Lgs. 58/1998) (4)

• Con riferimento alla parte dedicata ai mercati, il TUF è stato emendato in seguito al recepimento della MIFID. La direttiva MIFID ha i seguenti obiettivi:

1. Creazione di un mercato unico europeo dei servizi finanziari

2. Rafforzamento del sistema di tutela per gli investitori3. Innalzamento del livello di competizione tra le imprese

di investimento4. Innalzamento del livello di competizione tra mercati

regolamentati, sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici