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ISSN 1831-0869 CORTE DEI CONTI EUROPEA 2013 IT Relazione speciale n. 18 L’ATTENDIBILITÀ DEI RISULTATI DEI CONTROLLI SVOLTI DAGLI STATI MEMBRI SULLA SPESA AGRICOLA

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L’ATTENDIBILITÀ DEI RISULTATI DEI CONTROLLI SVOLTI DAGLI STATI MEMBRI SULLA SPESA AGRICOLA

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L’ATTENDIBILITÀ DEI RISULTATI DEI CONTROLLI SVOLTI DAGLI STATI MEMBRI SULLA SPESA AGRICOLA

Relazione speciale n. 18 2013

(presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma del TFUE)

CORTE DEI CONTI EUROPEA

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Relazione speciale n. 18 2013

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Una scheda catalografica figura alla fine del volume.Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2014

ISBN 978-92-9241-573-0doi:10.2865/13698

© Unione europea, 2014Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Luxembourg

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INDICE

Paragrafi

ABBREVIAZIONI

GLOSSARIO

I-X SINTESI

1-20 INTRODUZIONE

1-5 LA FINALITÀ DEI CONTROLLI SULLE OPERAZIONI A LIVELLO DI STATO MEMBRO NELL’AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

6-20 PREPARAZIONE, COMPILAZIONE E VERIFICA DELLE RELAZIONI STATISTICHE

7-12 GLI ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI EFFETTUANO I CONTROLLI RICHIESTI E PREPARANO LE RELAZIONI STATISTICHE

13-17 GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CONTROLLANO LA COMPILAZIONE DELLE RELAZIONI E VERIFICANO I DATI SOTTOSTANTI

18-20 LA COMMISSIONE CONTROLLA LE SINGOLE RELAZIONI STATISTICHE

21-27 ESTENSIONE, OBIETTIVI E APPROCCIO DELL’AUDIT

28-89 OSSERVAZIONI

28-36 I CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO SVOLTI DA QUASI TUTTI GLI ORGANISMI PAGATORI CONTROLLATI SONO SOLTANTO PARZIALMENTE EFFICACI

30-32 LE CARENZE NELLA QUALITÀ DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO SULLE MISURE FEAGA BASATE SULLA SUPERFICIE PORTANO ALLA MANCATA INDIVIDUAZIONE O COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ

33-36 LE CARENZE NELLA QUALITÀ DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO SULLE MISURE FEASR PORTANO ALLA MANCATA INDIVIDUAZIONE O COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ

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37-46 LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA INADEGUATE DELLE RELAZIONI STATISTICHE DA PARTE DEGLI ORGANISMI PAGATORI INFLUENZANO ULTERIORMENTE L’ATTENDIBILITÀ DI QUESTE ULTIME

38-41 IMPRECISIONI NELLE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE INFLUISCONO SULL’ACCURATEZZA E LA PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE

42-46 I SISTEMI DEGLI ORGANISMI PAGATORI CONTROLLATI PER LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA DELLE RELAZIONI NON SONO EFFICACI

47-57 IL LAVORO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NON FORNISCE SUFFICIENTI GARANZIE CIRCA LA QUALITÀ DEI CONTROLLI IN LOCO E L’AFFIDABILITÀ DELLE RELAZIONI STATISTICHE

47-51 I CONTROLLI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE SUI CONTROLLI IN LOCO SVOLTI DAGLI ORGANISMI PAGATORI SONO INSUFFICIENTI PER NUMERO E QUALITÀ

52-54 PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CHE HANNO APPLICATO LA PROCEDURA DI «RAFFORZAMENTO DELL’AFFIDABILITÀ», LE LORO VALUTAZIONI DEI RISULTATI DEGLI ESTESI CAMPIONI CONTROLLATI SONO INFICIATE DA GRAVI LACUNE

55-57 IL RIESAME DELLE RELAZIONI STATISTICHE DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CONTROLLATI HA PORTATA LIMITATA E NON FORNISCE UNA RAGIONEVOLE CERTEZZA CIRCA L’ATTENDIBILITÀ DI DETTE RELAZIONI

58-69 CARENZE INDIVIDUATE NEL RIESAME, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DELLE RELAZIONI STATISTICHE DEGLI STATI MEMBRI

58-62 LA CONCEZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA COMMISSIONE NON È ADATTA ALLE DIVERSE FINALITÀ PER LE QUALI LE INFORMAZIONI VENGONO UTILIZZATE

63-65 NONOSTANTE LE CARENZE SOPRA CITATE, LA COMMISSIONE HA RILEVATO ERRORI IN PIÙ DELLA METÀ DELLE RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

66-69 L’ESAME SVOLTO DALLA COMMISSIONE SULLE RELAZIONI STATISTICHE NEL CORSO DEGLI AUDIT DI CONFORMITÀ DA ESSA ESPLETATI NON È SUFFICIENTE

70-89 LA STIMA DEI PAGAMENTI IRREGOLARI OPERATA DALLA COMMISSIONE NON È STATISTICAMENTE VALIDA E INCIDE SULL’ATTENDIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI AFFIDABILITÀ DELLA DG AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

70-72 GLI APPROCCI SEGUITI DAGLI STATI MEMBRI PER ESTRARRE CAMPIONI CASUALI NON SEMPRE SONO STATISTICAMENTE VALIDI E INFICIANO LA RAPPRESENTATIVITÀ DI DETTI CAMPIONI

73-78 IL METODO UTILIZZATO DALLA COMMISSIONE PER STIMARE IL TASSO DI ERRORE RESIDUO NON È STATISTICAMENTE VALIDO

79-89 IL LIVELLO DI ERRORE COMUNICATO DALLA DG AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE NON PUÒ ESSERE RAFFRONTATO ALL’ERRORE PIÙ PROBABILE DETERMINATO DALLA CORTE

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90-99 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

91 L’EFFICACIA DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E DI QUELLI IN LOCO SVOLTI DAGLI ORGANISMI PAGATORI DEV’ESSERE CONSIDEREVOLMENTE MIGLIORATA

92-93 LE RELAZIONI STATISTICHE PRODOTTE DAGLI ORGANISMI PAGATORI DOVREBBERO ESSERE VERIFICATE E COMPILATE IN MODO PIÙ RIGOROSO PRIMA DI ESSERE TRASMESSE ALLA COMMISSIONE

94 IL LAVORO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NON FORNISCE ALLA COMMISSIONE SUFFICIENTI GARANZIE CIRCA L’AFFIDABILITÀ DELLE RELAZIONI STATISTICHE

95-97 LA COMMISSIONE HA SVOLTO UN CONTROLLO LIMITATO SULLE STATISTICHE DEGLI STATI MEMBRI E LE HA UTILIZZATE IN MODO INAPPROPRIATO

98-99 LA STIMA DEL TASSO DI ERRORE RESIDUO OPERATA DALLA COMMISSIONE NON È STATISTICAMENTE VALIDA

ALLEGATO I — DETERMINAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEI TASSI DI ERRORE RESIDUO PER LA RAA 2012

ALLEGATO II — RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO SELEZIONATI: FEAGA SIGC

ALLEGATO III — RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO SELEZIONATI: FEASR

ALLEGATO IV — QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI ERRORI RILEVANTI RISCONTRATI NEL CORSO DEI CONTROLLI DOCUMENTALI SUI 414 FASCICOLI

ALLEGATO V — PERIODO COPERTO DALLE RELAZIONI STATISTICHE E RELATIVI TERMINI ULTIMI DI TRASMISSIONE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

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BCAA: Buone condizioni agronomiche e ambientali

CGO: Criteri di gestione obbligatori

DAS: Dichiarazione di affidabilità (Déclaration d’assurance)

DG Agricoltura e sviluppo rurale: Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

FEAGA: Fondo europeo agricolo di garanzia

FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

IVA: Imposta sul valore aggiunto

OC: Organismo di certificazione

PAC: Politica agricola comune

RAA: Relazione annuale di attività

RPU: Regime di pagamento unico

RPUS: Regime di pagamento unico per superficie

SIGC: Sistema integrato di gestione e di controllo

SIPA: Sistema di identificazione delle parcelle agricole

TER: Tasso di errore residuo

ABBREVIAZIONI

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GLOSSARIO

Audit di verifica della conformità: Audit di conformità su misure di aiuto selezionate, svolti dai servizi della Commissione su base pluriennale, per verificare se gli organismi pagatori abbiano eseguito la spesa agricola nel rispetto della normativa dell’UE. I l mancato rispetto della normativa ha per conseguenza, nella maggior parte dei casi, l’imposizione di rettifiche finanziarie forfettarie a carico degli Stati membri.

Controlli amministrativi: Controlli formalizzati e automatizzati effettuati dagli organismi pagatori su tutte le domande, al fine di verificare l’ammissibilità delle domande e individuare ogni eventuale irregolarità.

Controllo in loco: Verifica svolta dagli ispettori dell’organismo pagatore sulla legittimità e regolarità delle operazioni. Comporta una visita presso la sede del richiedente (ad esempio, ispezioni presso l’azienda agricola per misurare e valutare l’ammissibilità delle parcelle dichiarate).

Gestione concorrente: Modalità di esecuzione del bilancio UE nella quale i compiti di attuazione sono dele-gati agli Stati membri. A tal fine, le autorità degli Stati membri designano organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell’Unione europea. Tali organismi devono render conto alla Commissione. Nel qua-dro della presente relazione, tali organismi sono gli «organismi pagatori» e gli «organismi di certificazione».

Popolazione FEAGA SIGC: Misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e gestite nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (ad esempio, RPU o RPUS).

Popolazione FEASR non-SIGC: Misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che non sono gestite nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (ad esempio, tutte le misure basate su un progetto e non connesse alla superficie, quale l’ammodernamento delle aziende agricole).

Popolazione FEASR SIGC: Misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e gestite nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (ad esempio, misure connesse alla superficie o agli animali, quali i pagamenti agroambientali).

Relazione annuale della Corte: Documento, pubblicato a novembre di ogni anno, che presenta le risultanze degli audit finanziari sotto forma di dichiarazioni di affidabilità sul bilancio generale dell’UE e del Fondo euro-peo di sviluppo.

Relazione annuale di attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale: Valutazione, condotta annualmente dalla direzione della DG Agricoltura e sviluppo rurale, del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo in opera. Sulla base di questo documento, pubblicato nel mese di marzo, il direttore generale redige una dichia-razione di affidabilità per la spesa della DG Agricoltura e sviluppo rurale. Entrambi i documenti vengono poi usati per la procedura di discarico con il Consiglio e il Parlamento europeo.

Relazioni statistiche: Relazioni annuali presentate dagli Stati membri alla Commissione, contenenti i risultati dei controlli amministrative e sul posto effettuati dagli organismi pagatori.

SIGC: Sistema integrato comprendente banche dati delle aziende, delle domande, delle parcelle agricole e dei diritti all’aiuto (in quegli Stati membri che applicano l’RPU). Dette banche dati sono usate per controlli ammi-nistrativi incrociati su tutte le domande di aiuto per la maggior parte delle misure FEAGA (ad esempio, RPU, RPUS o altri pagamenti diretti).

SIPA: Banca dati contenente dati registrati relativi all’intera superficie agricola (parcelle di riferimento) dello Stato membro e alle superfici ammissibili. La sua attendibilità è di cruciale importanza per la qualità dei con-trolli amministrativi incrociati, volti a verificare che l’aiuto sia pagato solo per i terreni ammissibili.

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Tabella delle X: Scheda completa di tutte le informazioni contabili richieste per finalità statistiche e di con-trollo. Gli Stati membri devono trasmetterla ogni anno alla Commissione entro il 15 febbraio dell’anno che segue quello al quale si riferiscono i dati1 .

Tassi di errore: Tassi di errore calcolati nelle relazioni statistiche per misura di aiuto e per modalità di con-trollo (ispezioni in loco/controlli amministrativi). I l tasso è l’importo di errore individuato espresso in percen-tuale degli importi dichiarati nella rispettiva categoria.

Tasso di errore più probabile: A giudizio della Corte, la migliore stima (annua) degli errori inficianti una classe di pagamenti. Viene calcolato sulla base dei risultati dei test svolti su un campione di operazioni rap-presentativo di quella classe. Viene espresso in percentuale dell’importo totale dei pagamenti in quella classe. Detta percentuale si colloca, con una probabilità del 95 %, all’interno di un intervallo di affidabilità determinato da un limite inferiore e da un limite superiore.

Tasso di errore residuo: Stima, effettuata dalla Commissione, del livello di irregolarità rimanente nelle opera-zioni dopo che sono stati svolti tutti i controlli. La Commissione calcola quattro tassi di errore residuo al livello dell’UE (uno per ogni popolazione di spesa) e li pubblica nella relazione annuale di attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale.

1 Il modo in cui strutturare le informazioni è spiegato in dettaglio nel Regolamento (UE) n. 825/2010 della Commissione, del 20 settembre 2010, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (GU L 247 del 21.9.2010, pag. 1).

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I.La Commissione condivide la responsabilità dell’at-tuazione della politica agricola comune con gli Stati membri. La spesa agricola è dunque gestita e pagata dagli organismi pagatori nazionali o regionali. Questi ultimi rendono conto alla Commissione. Organismi di certificazione indipendenti designati dagli Stati mem-bri certificano alla Commissione i conti annuali degli organismi pagatori e la qualità dei sistemi di controllo che detti organismi hanno posto in essere.

II.Gli organismi pagatori svolgono controlli ammini-strativi sulle domande di aiuto, al fine di verificarne l’ammissibilità. Effettuano anche controlli in loco su un campione di richiedenti. Gli errori individuati tra-mite tali controlli danno luogo a riduzioni dell’importo dell’aiuto richiesto dal beneficiario.

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commis-sione i risultati di tali controlli (relazioni statistiche).

III.La Commissione uti l izza queste informazioni nel contesto della procedura di discarico dinanzi al Par-lamento europeo e al Consiglio. Le relazioni statisti-che degli Stati membri sono gli elementi fondamen-tali usati per stimare il tasso di errore residuo, che si considera rappresenti l’impatto finanziario, espresso in percentuale dell’ammontare dei pagamenti, delle irregolarità presenti nei pagamenti eseguiti una volta effettuati tutti i controlli. Una versione consolidata a livello UE delle relazioni statistiche e il tasso di errore residuo vengono pubblicati nella relazione annuale di attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale.

SINTESI

IV.La Commissione pubblica linee guida riguardo all’i-stituzione dei sistemi di controllo negli organismi pagatori e alla compilazione delle relazioni statistiche. Dall’audit è però emerso che queste linee guida non sono sempre attuate correttamente. La maggior parte degli organismi pagatori non si accerta dell’accura-tezza delle relazioni prima che esse vengano trasmesse alla Commissione. Gli organismi pagatori controllati hanno effettuato test di verifica, ma la natura e la portata limitata di questi test non hanno impedito il verificarsi di errori, successivamente rilevati tramite le verifiche documentali svolte dai servizi dalla Com-missione oppure tramite gli audit della Corte dei conti europea.

V.Nel complesso, la Corte conclude che i risultati dei controlli sulla spesa agricola svolti dagli Stati mem-bri , poi pubblicati dal la Commissione, non sono attendibili.

VI.Gli audit espletati dalla Corte, ed anche quelli espletati dalla stessa Commissione, mostrano che i sistemi posti in essere presso gli organismi pagatori per i controlli amministrativi e in loco erano solo parzialmente effi-caci nel rilevare la spesa irregolare, nuocendo quindi gravemente all’affidabilità delle informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione.

VII.La Corte ha altresì concluso che il lavoro svolto attual-mente dagli organismi di certificazione non fornisce sufficienti garanzie né sull’adeguatezza dei controlli in loco né sull’attendibilità delle relazioni statistiche.

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VIII.La Corte ritiene che il sistema informativo attualmente a disposizione della Commissione non risponda effi-cacemente ai bisogni della Commissione. Alcune delle informazioni rese disponibili attualmente non sono pienamente pertinenti oppure sono incomplete e imprecise per essere usate come tali nella relazione annuale di attività e per la procedura di discarico. I l fatto che la Commissione conduca un esame limitato delle statistiche degli Stati membri non può garantire l’attendibilità delle stesse.

IX.A causa delle carenze illustrate in dettaglio dalla pre-sente relazione, le informazioni di cui dispone la Com-missione non le forniscono una base attendibile per la stima del tasso di errore residuo. In aggiunta, gli aggiu-stamenti operati dalla Commissione sui tassi di errore risultanti dalle relazioni statistiche non sono validi dal punto di vista statistico. E dunque non è valido nean-che il tasso di errore residuo che ne risulta.

X.La Corte formula le seguenti raccomandazioni:

— i controlli amministrativi e in loco dovrebbero es-sere condotti dagli organismi pagatori in modo più rigoroso e la qualità delle banche dati SIPA dovrebbe essere migliorata;

— le linee guida pubblicate dalla Commissione per l’attuazione di sistemi di controllo adeguati e per la compilazione delle relazioni statistiche dovreb-bero essere esplicitate e la loro attuazione do-vrebbe essere monitorata in modo più stringente;

— le linee guida della Commissione destinate agli organismi di cer t i f icazione dovrebbero esse -re modificate per aumentare la dimensione dei campioni di controlli in loco testati, per rendere obbligatoria la riesecuzione dei controlli , e per verificare più da vicino la compilazione delle re-lazioni statistiche;

— la Commissione dovrebbe riesaminare l ’attuale sistema di rendicontazione cui sono soggetti gli organismi pagatori, al fine di assicurarsi di rice-vere nel momento più appropriato informazioni complete e pertinenti che possano essere usate nella procedura di discarico. In aggiunta, la Com-missione dovrebbe altresì incrementare l’efficacia delle proprie verifiche documentali ed in loco sul-le relazioni statistiche degli Stati membri;

— la Commissione dovrebbe adottare le misure ne-cessarie per giungere ad una stima statisticamen-te valida delle irregolarità presenti nei pagamenti, sulla base del lavoro degli organismi pagatori ed del ruolo esteso degli organismi di certificazione, purché abbiano luogo sufficienti miglioramenti nel lavoro di questi organismi.

SINTESI

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LA FINALITÀ DEI CONTROLLI SULLE OPERAZIONI A LIVELLO DI STATO MEMBRO NELL’AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

1. La Commissione condivide con gli Stati membri la responsabilità dell’at-tuazione della politica agricola comune (PAC).

2. I l bilancio dell’UE finanzia la spesa per la PAC tramite due fondi2: il Fon-do europeo agricolo di garanzia (FEAGA), che finanzia in toto gli aiuti diretti dell’UE e le misure di mercato3, e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che co-finanzia i programmi di sviluppo rurale.

3. Per la maggior parte, gli aiuti diretti sono distribuiti nel quadro del regi-me di pagamento unico (RPU)4 e, in dieci Stati membri5, nel quadro del transitorio regime di pagamento unico per superficie (RPUS)6. In aggiun-ta, altri 30 regimi di aiuto diretto complementari sostengono specifici settori agricoli.

4. I l sostegno allo sviluppo rurale viene attuato tramite programmi di svi-luppo rurale regionali e nazionali. Può assumere la forma di aiuti con-nessi alla superficie (quali i pagamenti agroambientali o i pagamenti compensativi agli agricoltori in zone svantaggiate dal punto di vista naturale) oppure di aiuti a progetti specifici (quali l’ammodernamento delle aziende agricole o l’istituzione di servizi di base per la popolazione rurale).

5. Poiché alla Commissione compete la responsabilità generale dell’esecu-zione del bilancio dell’UE, essa ha bisogno di ottenere dagli Stati membri informazioni utili sull ’attuazione, da parte loro, della PAC. Le relazioni statistiche annuali, che contengono i risultati dei controlli amministrativi e in loco effettuati dagli organismi pagatori nazionali7, costituiscono una importante fonte di informazioni.

INTRODUZIONE

2 Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).

3 Ad eccezione di alcune misure, quali le misure di promozione ed il regime «frutta per le scuole», che sono cofinanziate.

4 L’RPU è un regime di sostegno al reddito per gli agricoltori che detengono diritti all’aiuto e li attivano annualmente per i terreni agricoli a loro disposizione al fine di ricevere il pagamento. I diritti vengono assegnati agli agricoltori usando modelli forniti dalla normativa UE.

5 Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.

6 L’RPUS è un regime semplificato di sostegno al reddito degli agricoltori, nell’ambito del quale gli aiuti vengono pagati annualmente in base alla superficie di terreni ammissibili a disposizione degli agricoltori.

7 Per le relazioni sulle misure di sostegno diretto nell’ambito del FEAGA, cfr. articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65). Per le relazioni relative alle misure FEASR, cfr. articolo 31 del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8).

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PREPARAZIONE, COMPILAZIONE E VERIFICA DELLE RELAZIONI STATISTICHE

6. La figura 1 mostra i processi chiave per la preparazione, compilazione e verifica delle relazioni statistiche relative alle misure FEAGA connesse alla superficie. Il ruolo degli organismi coinvolti è ulteriormente spiegato in appresso. Meccanismi simili si applicano alle relazioni presentate in merito ad altre misure FEAGA o FEASR.

FIGURA 1

PROCESSI CHIAVE PER LE RELAZIONI STATISTICHE RELATIVE ALLE DOMANDE D’AIUTO 2010 PER LE MISURE FEAGA CONNESSE ALLA SUPERFICIE

Controlli amministrativi su tutte le domandeSelezione di campioni casuali e basati sul rischio peri controlli in locoSvolgimento dei controlli in loco Inserimento dei risultati dei controlli nella banca dati Calcolo del sostegno Autorizzazione e pagamento degli aiuti (da dicembre 2010 a giugno 2011)

Organismo pagatore

Organismo pagatore

Compilazione delle relazioni statisticheRiconciliazione dei dati contenuti nelle relazioni con quelli della banca dati e ulteriori test di verifica

Commissione

Verifica delle singole statistiche degli Stati membriCompilazione delle singole statistiche degli SM in statistiche sintetiche Verifica delle statistiche consolidate e calcolo dei tassi di errore residuoPubblicazione nella RAA (marzo 2012)

Organismo di certificazione

Valutazione dell’ambiente di controlloVerifica di conformità sui controlli in loco svolti dagli OP Esame delle statistiche sui controlli

Trasmissione delle statistiche entro il 15 luglio 2011

Presentazione delle domande di

sostegno (entro maggio 2010)

Caricamento dei dati

sottostanti

Corrispondenza / modifiche

Controlli dell’OC

Relazione e parere dell’OC presentati entro

il 15 febbraio 2012

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GLI ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI EFFETTUANO I CONTROLLI RICHIESTI E PREPARANO LE RELAZIONI STATISTICHE

7. In tutta l’UE, la spesa PAC è gestita ed erogata da 81 organismi pagatori nazionali o regionali. Questi organismi pagatori devono, direttamente o tramite organismi delegati, controllare l’ammissibilità delle domande di aiuto che ricevono dagli agricoltori.

8. Il controllo è svolto per mezzo di controlli amministrativi e in loco. I con-trolli amministrativi vengono svolti su tutte le domande, mentre i con-trolli in loco solo su campioni di domande.

9. La normativa UE contiene le norme comuni disciplinanti lo svolgimento di tali controlli, incluso cosa si debba verificare, in che modo debbano essere selezionati i campioni e quale sia la copertura minima per ciascun tipo di sostegno. Mentre per i regimi d’aiuto FEAGA e FEASR nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)8 vi è sempre stato l ’obbligo giuridico di estrarre un campione casuale di richiedenti da sottoporre a controlli in loco, per le misure FEASR non connesse alla superficie9 tale obbligo non era stato sancito prima del 2011.

10. Le risultanze dei controlli amministrativi e di quelli in loco vengono registrate nelle banche dati degli organismi pagatori. Gli errori indivi-duati tramite tali controlli danno luogo a riduzioni dell’importo dell’aiuto richiesto dai beneficiari.

11. Le relazioni statistiche illustranti i risultati di tali controlli devono rispet-tare il formato stabilito dalla Commissione. Detto formato è illustrato in linee guida e modelli elettronici e varia a seconda delle specifiche caratteristiche delle singole misure PAC. La maggior parte delle relazioni statistiche devono contenere:

a) il numero totale dei richiedenti l ’aiuto e il numero di richiedenti controllati in loco;

b) l’importo totale chiesto a rimborso dai richiedenti (o pagato a que-sti ultimi) e l’importo totale controllato in loco;

c) le riduzioni dell’aiuto applicate dagli organismi pagatori, dividendo l’ammontare totale tra i richiedenti che sono stati controllati in loco e quelli che non lo sono stati.

8 In base all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1122/2009, i controlli in loco devono riguardare almeno il 5 % di tutti i beneficiari e gli Stati membri devono selezionare in modo casuale tra il 20 e il 25 % di questo 5 % di beneficiari. Il resto dovrebbe essere selezionato sulla base di una analisi del rischio.

9 In base all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 65/2011, la spesa oggetto dei controlli in loco dev’essere pari ad almeno il 4 % della spesa erogata nell’anno in questione ed essere pari, in totale, ad almeno il 5 % della spesa per l’intero periodo di programmazione. Questo regolamento ha altresì introdotto l’obbligo di estrarre un campione casuale di beneficiari da sottoporre a controlli in loco (tra il 20 e il 25 % della spesa selezionata per i controlli in loco).

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Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

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12. I risultati di questi controlli, per organismo pagatore e per Stato mem-bro, devono essere comunicate annualmente alla Commissione entro il 15 luglio dell’anno che segue quello al quale si riferiscono i dati. Ad esempio, per quanto riguarda le domande presentate nel 2010 (anno n), gli organismi pagatori devono riferire dei controlli da essi effettuati su tali domande entro il 15 luglio 2011 (anno n+1).

GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CONTROLLANO LA COMPILAZIONE DELLE RELAZIONI E VERIFICANO I DATI SOTTOSTANTI

13. Gli organismi di certificazione (OC) sono organismi di audit indipendenti cui gli Stati membri affidano l’esame dei conti e delle registrazioni di pagamento degli organismi pagatori e la presentazione di relazioni alla Commissione. Queste relazioni devono essere trasmesse alla Commissio-ne, insieme ai conti annuali degli organismi pagatori, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello in cui i pagamenti sono stati effettuati. Ad esempio, le domande presentate nel 2010 (anno n) sono pagate nel 2011 (anno n + 1) e gli organismi di certificazione presentano le relazioni entro il 15 febbraio 2012 (anno n + 2).

14. La Commissione ha emanato linee guida sul lavoro che deve essere svolto dagli organismi di certificazione, nonché sul formato delle relazioni che devono esserle presentate. Gli organismi di certificazione devono, tra l’altro, formulare un giudizio:

a) sulla qualità dell’ambiente di controllo, rieseguendo almeno 10 con-trolli in loco (per popolazione di spesa)10 svolti dall’organismo pa-gatore, e

b) in merito a se le relazioni statistiche illustranti le risultanze dei controlli amministrativi e in loco siano state o meno correttamente compilate e oggetto di riconciliazione con la banca dati dell’orga-nismo pagatore, con una pista di controllo adeguata11.

15. Dal 2010, la Commissione ha dato agli Stati membri la possibilità che gli organismi pagatori fossero soggetti ad un audit esteso espletato da organismi di certificazione. Nel quadro di tali audit estesi, i controlli in loco svolti dagli organismi pagatori devono essere interamente rieseguiti dagli organismi di certificazione12 per un campione contenente tra i 110 e i 180 controlli per popolazione di spesa13. Tale audit approfondito viene chiamato «rafforzamento dell’affidabilità in materia di legittimità e re -golarità delle operazioni al livello dei beneficiari finali tramite il lavoro degli organismi di certificazione».

10 Vi sono quattro popolazioni di spesa: spesa FEAGA coperta dal SIGC, spesa FEAGA non coperta dal SIGC, spesa FEASR coperta dal SIGC e spesa FEASR non coperta dal SIGC.

11 Questa valutazione è stata richiesta dalla Commissione sin dall’esercizio finanziario 2008.

12 La dimensione del campione dipende dal grado di certezza che l’organismo di certificazione ha potuto ottenere in merito al funzionamento del sistema di controllo interno dell’organismo pagatore.

13 Secondo le linee guida della Commissione, il lavoro dell’OC non dovrebbe limitarsi alla verifica della qualità dei controlli in loco dell’organismo pagatore, bensì coprire l’intero trattamento del fascicolo, dal ricevimento della domanda di aiuto al calcolo e all’esecuzione del pagamento finale, inclusa l’applicazione di riduzioni e penali.

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Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

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16. Nell’ambito di tale procedura di «rafforzamento dell’affidabilità», l ’am-montare delle rettifiche finanziarie imposte dalla Commissione si limite-rebbe all’importo che corrisponde al tasso di errore risultante dai con-trolli certificati dagli organismi di certificazione. Fino ad oggi, cinque Stati membri — Bulgaria, Grecia, Lussemburgo, Romania e Regno Unito (Irlanda del Nord) — hanno accettato di applicare questa procedura.

17. Il regolamento finanziario14 adottato il 25 ottobre 2012 prescrive che gli organismi di certificazione forniscano un giudizio sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni sottostanti. Per tale motivo, il «rafforzamen-to dell’affidabilità» diventerà obbligatorio in tutti gli Stati membri. Le proposte legislative per la PAC 2014-2020 includono anche disposizioni a tal fine e la Commissione sta preparando nuove linee guida su come attuare tali disposizioni.

LA COMMISSIONE CONTROLLA LE SINGOLE RELAZIONI STATISTICHE

18. La Commissione effettua verifiche documentali delle relazioni statistiche. Queste verifiche includono un misto di controlli automatizzati, che te-stano la coerenza interna dei dati contenuti nella relazione, e di controlli manuali, che confrontano i dati contenuti nella relazione con informa-zioni provenienti da esercizi precedenti o da altre relazioni. Laddove la Commissione rilevi errori o incongruenze in una relazione, chiede allo Stato membro di rimediarvi, di solito chiedendogli di fornirle dati che siano stati corretti.

19. La Commissione espleta anche audit di conformità sul funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di organismi pagatori selezionati. Nel corso di detti audit, la Commissione in genere verifica l’affidabilità dei controlli in loco eseguiti dall’organismo pagatore rieseguendone un campione.

20. Una volta che le singole relazioni di tutti gli organismi pagatori sono state convalidate, i dati vengono poi utilizzati dalla Commissione per il calcolo del tasso di errore residuo, che è riportato nella relazione annuale di attività (cfr. l’allegato I, illustrante il metodo con cui la Commissione calcola il tasso di errore residuo).

14 Articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

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21. L’audit ha inteso rispondere al seguente quesito principale: «I risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola, poi comunicati alla Commissione, sono attendibili?».

22. Questo quesito generale può essere suddiviso in cinque sottoquesiti:

a) i controlli amministrativi e in loco svolti dagli organismi pagatori sono efficaci?

b) le relazioni statistiche contenenti i risultati dei controlli svolti dagli organismi pagatori sono compilate e verificate in maniera corretta prima di essere presentate alla Commissione?

c) il lavoro degli organismi di certificazione fornisce sufficienti garan-zie circa la qualità dei controlli in loco e l’affidabilità delle relazioni statistiche?

d) la Commissione si accerta che le relazioni statistiche siano affidabili?

e) il calcolo del tasso di errore residuo operato dalla Commissione è valido dal punto di vista statistico?

23. L’audit ha riguardato le relazioni statistiche concernenti i risultati dei controlli amministrativi e in loco relativi al 2010 per i regimi di sviluppo rurale e aiuti diretti che sono stati inclusi nella relazione annuale di attivi-tà della DG Agricoltura e sviluppo rurale per l’esercizio finanziario 2011. Si è altresì proceduto ad esaminare il calcolo dei tassi di errore residuo e la loro presentazione nelle relazioni annuali di attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale per gli esercizi finanziari 2011 e 2012.

24. L’estensione dell’audit della Corte comprendeva le relazioni statistiche di audit concernenti i regimi d’aiuto più importanti dal punto di vista finanziario, che rappresentavano oltre l’86 % della spesa per la PAC. Ciò è illustrato nella tabella 1.

ESTENSIONE, OBIETTIVI E APPROCCIO DELL’AUDIT

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25. La valutazione dell’efficacia dei sistemi posti in essere dagli organismi pagatori per svolgere i controlli amministrativi e in loco si basa sui risul-tati degli audit DAS della Corte relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012.

26. Nel corso dell ’audit, gli auditor della Corte hanno visitato nove orga-nismi pagatori in otto Stati membri15. Questi nove organismi pagatori hanno gestito il 28 % degli aiuti diretti FEAGA e il 41 % della spesa FEASR nel 2011. Gli auditori della Corte hanno anche incontrato rappresentanti dei rispettivi organismi di certificazione e personale della Commissione che si occupava delle relazioni statistiche.

15 L’estensione dell’audit ricomprendeva i seguenti Stati membri (organismi pagatori): Bulgaria (SFA), Repubblica ceca (SAIF), Grecia (Opekepe), Spagna (Castiglia-La Mancha), Italia (AGEA), Polonia (ARMA), Romania (PIAA & PARDF) e Regno Unito.

TABELLA 1

QUADRO SINTETICO DEI PRINCIPALI REGIMI D’AIUTO NELL’AMBITO DELLA PAC E DELLA RELATIVA SPESA PER IL 2011

TitoloSpesa sostenuta nell’esercizio

finanziario 2011 Inclusa nell’ambito dell’audit?

milioni di euro percentuale

Interventi sui mercati agricoli (popolazione di spesa FEAGA non-SIGC) 3 533 6,3 % No

Regime di pagamento unico (parte della popolazione di spesa FEAGA SIGC) 31 082 55,4 % Sì

Regime di pagamento unico per superficie (parte della popolazione di spesa FEAGA SIGC) 5 084 9,1 % Sì

Altri aiuti diretti (parte della popolazione di spesa FEAGA SIGC) 4 012 7,1 % No

Sviluppo rurale (popolazione di spesa FEASR SIGC e non-SIGC) 12 394 22,1 % Sì

TOTALE 56 105 100,0 % 86,6 %

Fonte: Relazione annuale della Corte sull’esecuzione del bilancio concernente l’esercizio finanziario 2011.

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27. L’audit è stato incentrato sull ’efficacia dei sistemi concepiti per assi-curare l’affidabilità delle statistiche sui controlli degli Stati membri. In particolare:

a) al livello degli organismi pagatori, la Corte ha esaminato i sistemi di gestione posti in essere per la compilazione e la convalida dei controlli amministrativi e in loco, sia per le misure FEAGA che per quelle FEASR. La Corte ha operato verifiche documentali di 415 do-mande controllate in loco dagli ispettori degli organismi pagatori, al fine di stabilire se tali domande erano presentate con accuratezza nelle relazioni presentate alla Commissione. Inoltre, la Corte ha esa-minato la selezione su base casuale dei campioni, al fine di stabilire se questi fossero statisticamente rappresentativi;

b) al livello degli organismi di certificazione, la Corte ha esaminato le procedure di verifica e di convalida dell’affidabilità delle relazioni statistiche, ed anche la valutazione della qualità dei controlli in loco compiuti dagli organismi pagatori;

c) al livello della Commissione, la Corte ha analizzato le procedure impiegate per controllare le relazioni statistiche, incluso il calcolo, da parte della Commissione, del tasso di errore residuo; particolare attenzione è stata prestata alla giustificazione di importanti aggiu-stamenti e correzioni apportati a queste relazioni.

Nella propria relazione annuale relativa all’esercizio 2012 la Corte, a pro-posito della relazione annuale di attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale, osservava il cambiamento di approccio della Commissione circa la definizione del tasso di errore residuo per l’aiuto disaccoppiato per le superfici (FEAGA). Nella presente relazione speciale, la Corte elabora ulteriormente le proprie precedenti osservazioni, includendo una valu-tazione approfondita dell’attendibilità dei controlli sulla spesa agricola (sia FEASR che FEAGA) effettuati dagli Stati membri, nonché della validità del calcolo, da parte della Commissione, del tasso di errore residuo. L’e-stensione del presente audit è dunque più ampia rispetto a quella della relazione annuale relativa all’esercizio 2012.

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I CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO SVOLTI DA QUASI TUTTI GLI ORGANISMI PAGATORI CONTROLLATI SONO SOLTANTO PARZIALMENTE EFFICACI

28. I controlli amministrativi includono tutti i controlli formalizzati e i con-trolli incrociati automatizzati necessari per verificare l’ammissibilità delle domande e per individuare ogni possibile irregolarità. Ad esempio, le domande per specifiche parcelle dovrebbero essere controllate confron-tandole con le banche dati dei terreni ammissibili.

29. Riguardo ai controlli in loco, gli ispettori degli organismi pagatori devono verificare che le caratteristiche della parcella o del progetto che stanno visitando corrispondano alle informazioni contenute nella domanda, ad esempio misurando la parcella, esaminando le specifiche caratteristiche di un progetto oppure esaminando la documentazione concernente una procedura d’appalto.

LE CARENZE NELLA QUALITÀ DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO SULLE MISURE FEAGA BASATE SULLA SUPERFICIE PORTANO ALLA MANCATA INDIVIDUAZIONE O COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ

30. Tra il 2010 e il 2012, la Corte ha visitato 15 organismi pagatori in dieci Stati membri, al fine di valutare l’efficacia dei loro sistemi di supervisione e controllo per l’RPU/RPUS. Un solo organismo pagatore è stato ritenuto avere sistemi efficaci sia per i controlli amministrativi che per i controlli in loco, mentre i sistemi dei rimanenti 14 sono stati considerati solo parzialmente efficaci o non efficaci in almeno un’area. Una sintesi delle valutazioni è contenuta nell’allegato II.

31. Per il 2011 e il 2012, la verifica condotta dalla Corte su 180 operazioni relative alla spesa FEAGA ha rivelato che il 39 % e il 41 %, rispettivamen-te, di tali operazioni era inficiato da errori. L’errore più probabile stimato dalla Corte era pari al 2,9 % per il 2011 e al 3,8 %16 per il 2012. Una parte significativa di tali errori era conseguenza di controlli amministrativi inef-ficaci o di calcoli dell’aiuto non esatti operati dagli organismi pagatori.

OSSERVAZIONI

16 La Corte stima il tasso di errore basandosi su un campione rappresentativo. Il dato qui menzionato rappresenta la migliore stima. La Corte è certa al 95 % che il tasso di errore nella popolazione 2011 sia compreso tra l’1,1 % (limite inferiore) e il 4,7 % (limite superiore) e che quello della popolazione 2012 sia compreso tra l’1,7 % (limite inferiore) e il 5,9 % (limite superiore).

19

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32. In base agli audit di cui sopra17, nonché in base ai controlli di gestione sull’RPUS e sull’RPU18, la Corte ha individuato le seguenti principali caren-ze che inficiano i dati contenuti nelle relazioni degli organismi pagatori e, di conseguenza, il calcolo operato dalla Commissione del tasso di errore residuo:

— le procedure operanti sono insufficienti per garantire che gli aiuti RPUS o RPU siano corrisposti soltanto ai beneficiari che soddisfano la definizione di «agricoltore» del regolamento;

— vi sono carenze concernenti l’affidabilità del sistema di identifica-zione delle parcelle agricole (SIPA)19, visto che superfici inammissi-bili sono state registrate come ammissibili al pagamento (cfr. esem-pi nel riquadro 1);

— gli organismi pagatori hanno sostituito le parcelle inammissibili dichiarate dagli agricoltori con altre parcelle dopo il termine ultimo previsto dalla normativa20;

— gli organismi pagatori hanno calcolato gli aiuti in maniera non corretta (per lo più in riferimento a «diritti al pagamento» erronei, anch’essi stabiliti dagli organismi pagatori); e

— valutazione inaccurata dei terreni ammissibili all’interno delle par-celle dichiarate21 (cfr. esempio nel riquadro 2).

17 Cfr. relazioni annuali della Corte sull’esecuzione del bilancio concernenti gli esercizi finanziari dal 2010 al 2012.

18 Cfr. relazione speciale n. 5/2011 «Il regime di pagamento unico (RPU): aspetti da considerare per migliorare la sana gestione finanziaria» e relazione speciale n. 16/2012 «L’efficacia del regime di pagamento unico per superficie quale sistema transitorio di sostegno agli agricoltori nei nuovi Stati membri» (http://eca.europa.eu).

19 Il SIPA è una banca dati contenente dati registrati relativi all’intera superficie agricola (parcelle di riferimento) dello Stato membro e alle superfici ammissibili. La sua attendibilità è di cruciale importanza per la qualità dei controlli amministrativi incrociati, volti a verificare che l’aiuto sia pagato solo per i terreni ammissibili.

20 Cfr. esempio 3.3 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2011 (GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1).

RIQUADRO 1

ESEMPIO DI DATI ERRATI NEL SIPA

In due organismi pagatori (Lombardia in Italia e Galizia in Spagna), la Corte ha riscontrato alcuni casi in cui le parcelle erano registrate nel SIPA come pienamente ammissibili, nonostante fossero coperte da fitta foresta o presentassero altre caratteristiche che le rendevano inammissibili. La Corte ha altresì constatato che il SIPA non era stato aggiornato con i risultati dei recenti controlli in loco eseguiti dagli organismi pagatori di Spagna (Galizia), Italia (Lombardia) e Ungheria.

Fonte: Esempio 3.4 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2011.

21 Nel corso degli audit DAS sui sistemi dell’RPU/RPUS 2010-2012, la Corte ha rieseguito 80 controlli in loco effettuati da ispettori degli organismi pagatori in 10 Stati membri. Ciò ha comportato una ri-misurazione e determinazione delle superfici di 511 parcelle di terreno. La Corte ha constatato errori nell’11 % delle parcelle, visto che le superfici determinate dagli auditor della Corte differivano, oltre i margini di tolleranza applicabili, da quelle determinate dagli organismi pagatori.

20

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RIQUADRO 2

TERRENI NON AMMISSIBILI VALUTATI COME QUASI PIENAMENTE AMMISSIBILI NEL CORSO DELL’ISPEZIONE DELL’ORGANISMO PAGATORE

In Polonia, le BCAA richiedono che vengano svolte periodiche attività sui seminativi. La Corte ha però riscontrato che venivano corrisposti aiuti RPUS relativamente a seminativi non utilizzati (cfr. esempio in foto 1). Tra i be-neficiari visitati, la Corte ha spesso riscontrato situazioni simili. Nella maggior parte dei casi, i beneficiari RPUS hanno ricevuto il pieno pagamento dell’aiuto oppure sono stati assoggettati a riduzioni molto modeste, anche quando le autorità avevano riscontrato che i loro terreni non erano stati utilizzati per diversi anni.

Foto 1 — Terreno già a seminativo inutilizzato da diversi anni

Fonte: Relazione speciale n. 16/2012 della Corte, pag. 23.

21

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LE CARENZE NELLA QUALITÀ DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO SULLE MISURE FEASR PORTANO ALLA MANCATA INDIVIDUAZIONE O COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ

33. Tra il 2010 e il 2012, nel corso dei propri audit di conformità sui sistemi di gestione delle misure di sviluppo rurale, la Corte ha visitato 21 organismi pagatori in 16 Stati membri. La Corte ha ritenuto che un solo organismo pagatore disponesse di sistemi efficaci relativamente ai controlli ammi-nistrativi e che solo sei organismi pagatori fossero efficaci per quanto riguarda i propri sistemi per i controlli in loco. Ciò significa che la grande maggioranza degli organismi pagatori controllati è stata giudicata solo parzialmente efficace o persino non efficace in almeno un’area. Una sintesi delle valutazioni è contenuta nell’allegato III.

34. Per il 2011 e il 2012, la Corte ha rilevato che il 57 % e il 63 %, rispettiva-mente, delle 178 operazioni22 incluse nel campione della spesa FEASR era inficiate da errori. L’errore più probabile stimato dalla Corte era pari al 7,7 % per il 2011 e al 7,9 %23 per il 2012. La maggior parte degli errori rilevati dalla Corte avrebbero dovuto essere individuati dagli organismi pagatori nel corso dei loro controlli amministrativi.

35. La Corte ha individuato le seguenti principali carenze che inficiano i dati contenuti nelle relazioni statistiche degli Stati membri e, di conseguenza, il calcolo del tasso di errore residuo24 effettuato dalla Commissione:

— calcolo e pagamento degli aiuti inesatti;

— carenze sistematiche nei controlli amministrativi, che hanno avuto come conseguenza il finanziamento di spese inammissibili (come l’IVA, per esempio);

— mancato rilevamento di non-conformità durante i controlli in loco (cfr. esempio nel riquadro 3);

— inosservanza delle procedure in materia di appalti pubblici, che avrebbe dovuto essere rilevata dagli organismi pagatori (cfr. esem-pio nel riquadro 4); e

— carenze nelle metodologie di campionamento e mancato rispetto del numero minimo di controlli in loco previsto dalla normativa.

36. Gli esempi contenuti nei riquadri da 1 a 4 mostrano che l’affidabilità delle relazioni statistiche degli Stati membri è seriamente compromessa dal fatto che gli organismi pagatori controllati non riescono a rilevare un notevole numero di errori, dei quali non si fa pertanto menzione nelle relazioni inviate alla Commissione.

22 Delle 178 operazioni del 2011 e delle 177 operazioni del 2013, solo 160 erano relative alla spese per lo sviluppo rurale; le rimanenti 18 e 17, rispettivamente, erano relative a spesa per azioni in tema di ambiente e clima, affari marittimi e pesca, salute e tutela dei consumatori.

23 La Corte stima il tasso di errore basandosi su un campione rappresentativo. Il dato qui menzionato rappresenta la migliore stima. La Corte è certa al 95 % che il tasso di errore nella popolazione 2011 sia compreso tra il 4,5 % (limite inferiore) ed il 10,9 % (limite superiore) e che quello della popolazione 2012 sia compreso tra il 4,5 % (limite inferiore) e l’11,3 % (limite superiore).

24 Cfr. relazioni annuali della Corte sull’esecuzione del bilancio concernenti gli esercizi finanziari dal 2010 al 2012.

22

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RIQUADRO 3

ESEMPIO DI UNA VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI NON RILEVATA

In Romania, il beneficiario (un comune rurale) ha presentato domanda di sostegno per un progetto di investi-mento che comprendeva una rete di rifornimento idrico, un sistema fognario, il miglioramento di strade locali e un edificio comunale. Nell’ambito della gara d’appalto sono pervenute sette offerte, cinque delle quali sono state respinte dal beneficiario perché non rispondenti ai requisiti. La Corte ha scoperto che l’aggiudicatario non aveva rispettato due requisiti del bando e che, per giunta, altre offerte erano state respinte proprio per il mancato rispetto dei medesimi requisiti. L’organismo pagatore avrebbe dunque dovuto rilevare che la spesa in questione non era ammissibile.

La Corte ha riscontrato simili casi di violazione delle norme sugli appalti pubblici in Spagna (Andalusia), Francia, Lituania, Polonia e Slovenia.

Fonte: Esempio 4.3 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2012.

RIQUADRO 4

ESEMPIO DI CONTROLLI DI QUALITÀ INSUFFICIENTE IN UNO STATO MEMBRO

La Corte ha rieseguito i controlli su un progetto in Italia (Lombardia), il quale aveva come scopo la costruzione presso un’azienda agricola di un edificio a due piani comprendente un laboratorio per la trasformazione di frutta e altri prodotti agricoli, un magazzino e una terrazza per far seccare la frutta.

Dopo aver eseguito controlli amministrativi e controlli in loco, l’organismo pagatore ha approvato l’intero im-porto della domanda di pagamento finale, ossia 221 205 euro.

Gli auditor della Corte hanno però constatato che l’edificio aveva prevalentemente le caratteristiche di un’a-bitazione privata, e non di un edificio costruito a fini agricoli: i relativi costi non erano pertanto ammissibili. I l fatto che le autorità nazionali abbiano accettato l’intero importo della spesa dichiarata denota fondamentali carenze tanto nei controlli amministrativi che in quelli in loco.

Fonte: Esempio 4.5 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2011.

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LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA INADEGUATE DELLE RELAZIONI STATISTICHE DA PARTE DEGLI ORGANISMI PAGATORI INFLUENZANO ULTERIORMENTE L’ATTENDIBILITÀ DI QUESTE ULTIME

37. Affinché i risultati dei controlli riportati nelle relazioni siano comparabili tra uno Stato membro e l’altro, devono essere compilati usando la stessa metodologia. A tal fine, la Commissione ha emanato linee guida per gli organismi pagatori.

IMPRECISIONI NELLE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE INFLUISCONO SULL’ACCURATEZZA E LA PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE

38. Le linee guida disciplinanti il modo in cui riferire dei risultati dei controlli forniscono in molti aspetti orientamenti chiari agli organismi pagatori; ciononostante, tramite il proprio audit, la Corte ha individuato una serie di carenze che incidono sulla comparabilità e sulla coerenza dei dati riportati.

39. In primo luogo, le linee guida non obbligano gli Stati membri a fornire in-formazioni sulle date di separazione utilizzate per la compilazione delle re-lazioni statistiche e neanche sul trattamento delle domande che non erano del tutto evase al momento della stesura della relazione. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di valutare pienamente la completezza e la coerenza dei dati contenuti nelle relazioni (cfr. riquadro 5 per diversi esempi di dati incompleti o inaccurati riportati da alcuni degli organismi pagatori controllati).

RIQUADRO 5

ESEMPI DI DATI INCOMPLETI O INACCURATI RIPORTATI DA ALCUNI DEGLI ORGANISMI PAGATORI CONTROLLATI

In Bulgaria, la relazione iniziale sulle misure FEASR-SIGC è stata compilata all’inizio del giugno 2011, e conteneva soltanto il 75 % delle domande per le misure agroambientali. Le autorità bulgare hanno presentato una relazione aggiornata nel gennaio 2012, la quale tuttavia copriva ancora solo l’85 % delle domande.

In Romania, gli auditor della Corte hanno osservato che un significativo numero di decisioni di pagamento usate per la compilazione delle relazioni statistiche sono state in seguito modificate. Di conseguenza, la rela-zione presentata alla Commissione per le popolazioni FEASR SIGC e FEASR non-SIGC conteneva solo il 55,4 % e il 73,4 %, rispettivamente, del totale delle riduzioni e sanzioni definitive applicate.

Fonte: Elementi probatori raccolti nel corso dell’audit espletato dalla Corte.

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40. In secondo luogo, gli Stati membri devono presentare le proprie relazioni a luglio di ogni anno e, sei mesi dopo, dette relazioni vengono utilizzate dalla Commissione per calcolare i tassi di errore residuo. Tuttavia, le linee guida non obbligano in maniera specifica gli organismi pagatori a fornire statistiche aggiornate per tale scopo.

41. In terzo luogo, le linee guida non obbligano gli organismi pagatori a con-servare una chiara pista di audit che consenta di dimostrare che un nu-mero minimo di controlli di coerenza e di accuratezza sui dati contenuti nelle relazioni statistiche siano stati condotti prima della presentazione di queste ultime alla Commissione. Ciò assume particolare importanza nel contesto delle deboli procedure di verifica riscontrate dalla Corte nella maggior parte degli organismi pagatori visitati (cfr. paragrafo 43).

I SISTEMI DEGLI ORGANISMI PAGATORI CONTROLLATI PER LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA DELLE RELAZIONI NON SONO EFFICACI

42. La Corte ha analizzato i sistemi degli organismi pagatori per la compila-zione e la verifica delle relazioni, provando a riconciliare i dati presentati nelle statistiche con i dati sottostanti contenuti nelle banche dati degli organismi pagatori (per 24 relazioni statistiche). In aggiunta, gli auditor della Corte hanno esaminato 414 fascicoli25 per stabilire se i risultati dei controlli in loco e altre informazioni di supporto (domande, richieste di pagamento ecc.) fossero state registrate con precisione nelle banche dati e incluse nelle relazioni presentate alla Commissione. Gli auditor della Corte hanno altresì verificato i calcoli degli importi dell’aiuto, incluse le riduzioni e le sanzioni applicate.

43. Gli auditor della Corte hanno riscontrato che, in otto dei nove organismi pagatori controllati, le procedure scritte in vigore per la verifica dei dati e la compilazione delle relazioni non erano sufficientemente dettagliate. Sebbene i rappresentanti degli organismi pagatori sostenessero che tali verifiche erano state svolte, lo svolgimento delle verifiche non era con-fermato in modo adeguato da appropriata documentazione probatoria. Queste carenze possono aver contribuito all’inclusione nelle relazioni di dati non corretti, che in seguito sono stati rilevati come tali dalla Com-missione o dalla Corte stessa.

25 Il fine era di esaminare, per ciascun organismo pagatore, almeno 15 fascicoli per ognuna delle tre popolazioni di spesa oggetto dell’audit. Data la dimensione dei campioni ed il fatto che essi sono stati selezionati per la maggior parte in maniera discrezionale, non è possibile estrapolare i risultati di tali verifiche all’intera popolazione.

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Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

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44. Dei 414 fascicoli esaminati dalla Corte, in 118 casi (28,5 %) la documentazio-ne probatoria non confermava gli importi inclusi nelle relazioni statistiche. La maggior parte degli errori era relativa all’imprecisione dei dati sottostan-ti registrati nelle banche dati oppure all’errata applicazione delle regole di compilazione dettate dalla Commissione. Le carenze più significative o più frequenti, aventi un’incidenza sul calcolo dei tassi di errore, sono illustrate di seguito (l’allegato IV contiene ulteriori dettagli sugli errori rilevati):

— la registrazione dei risultati dei controlli in loco nelle banche dati non sempre è stata accurata (Italia, Romania e Regno Unito);

— le banche dati indicavano che i richiedenti o gli importi erano stati oggetto di controlli in loco, sebbene ciò non fosse vero o sebbene non fossero stati soddisfatti tutti i requisiti dei controlli in loco (FEASR per Grecia, Spagna, Polonia, Romania), cfr. esempi nel riquadro 6;

— per la compilazione delle relazioni sono state usate norme per la separazione non documentate, e ciò ha comportato l’applicazione di approcci non uniformi da parte degli organismi pagatori, il che ha inciso negativamente sulla completezza e l’accuratezza dei dati presentati (Grecia, Italia e Romania); e

— nelle relazioni sono state erroneamente incluse riduzioni degli aiu-ti relative agli esercizi precedenti, e informazioni relative ad alcune misure sono state presentate in tabelle sbagliate delle relazioni (Re-pubblica ceca e Regno Unito)26.

ESEMPI DI PRESENTAZIONE NON ACCURATA DEL NUMERO O DEL VALORE DEI CONTROLLI IN LOCO

In Polonia, l’organismo pagatore ha considerato alcuni controlli in loco come visite in situ27 (parte dei controlli amministrativi) e viceversa nella relazione sulle misure FEASR non basate sulla superficie. La rettifica di questo errore avrebbe fatto aumentare il tasso di errore per i richiedenti visitati in loco dallo 0,24 % allo 0,71 %.

In Romania, gli anticipi pagati relativamente a misure FEASR non connesse alla superficie sono stati erronea-mente presentati sotto la rubrica «Ammontare dei pagamenti coperti da controlli in loco per l’esercizio 2010», e ciò ha prodotto una dichiarazione in eccesso di tale ammontare dell’84 %. Insieme ad altri errori rilevati, ciò ha avuto per conseguenza una dichiarazione complessiva del tasso di errore in difetto del 16 % (il tasso di errore dichiarato era pari al 2,44 %, mentre avrebbe dovuto essere pari al 2,88 %).

27 Le visite in situ sono definite all’articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74). La loro finalità è di verificare la realizzazione materiale di un progetto. In genere, esse non soddisfano tutti i requisiti dei controlli in loco definiti dall’articolo 27 del medesimo regolamento.

Fonte: Elementi probatori raccolti nel corso dell’audit espletato dalla Corte.

RIQUADRO 6

26 Alcune misure di sviluppo rurale hanno sia una componente basata sulla superficie sia una componente d’investimento, e avrebbero dovuto essere presentate in modo separato in due distinte tabelle.

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Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

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45. Inoltre, in 16 delle 24 relazioni controllate (66,6 %), gli auditor della Corte hanno riscontrato alcune rilevanti e non spiegate discrepanze28 tra i dati contenuti nelle relazioni statistiche ed i dati tratti dalle banche dati degli organismi pagatori.

46. Gli errori e i problemi descritti precedentemente in maniera sintetica hanno impatti diversi sui tassi di errore riferiti alla Commissione. Tutti gli Stati membri controllati hanno riscontrato difficoltà nella compilazione delle relazioni: queste ultime, sebbene fossero state controllate dalle autorità nazionali e poi dalla Commissione tramite esame documentale, contenevano ancora errori non rilevati (cfr. esempi nel riquadro 7).

28 La soglia di rilevanza è stata posta al 5 % del relativo totale delle popolazioni controllate (FEAGA SIGC, FEASR SIGC e FEASR non-SIGC).

ESEMPI DI ERRORI RISCONTRATI AVENTI UN’INCIDENZA SIGNIFICATIVA SUI TASSI DI ERRORE COMUNICATI ALLA COMMISSIONE

I n R o m a n i a , i d a t i s o t t o s t a n t i u s a t i p e r l a c o m p i l a z i o n e d e l l e r e l a z i o n i c o n t e n e n t i i r i s u l t a -t i d e i c o n t ro l l i p e r l e p o p o l a z i o n i F E A S R S I G C e n o n - S I G C s o n o s t a t i s u c c e s s i v a m e n t e m o d i f i -c a t i ; n e è c o n s e g u i to c h e a l l a Co m m i s s i o n e s o n o s t a te c o m u n i c a te r i d u z i o n i d i m i n o re e n t i t à (cfr. riquadro 5). In base alle informazioni che le autorità romene hanno in seguito fornito alla Corte, quest’ul-tima ha potuto valutare soltanto l ’incidenza degli errori di compilazione rilevati per la popolazione FEASR non-SIGC, per la quale il tasso di errore è aumentato dal 2,44 % al 2,88 %.

In sei delle 13 domande FEASR non-SIGC esaminate in Bulgaria, gli auditor della Corte hanno riscontrato riduzioni fortemente sovradichiarate nella relazione statistica. Per l’insieme del campione, queste riduzioni erano state dichiarate in eccesso dell’84,2 %. Ciò avrebbe un’incidenza significativa sul tasso di errore calcolato per detto campione (diminuzione dal 6,96 % al 3,9 %).

Fonte: Elementi probatori raccolti nel corso dell’audit espletato dalla Corte.

RIQUADRO 7

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Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

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IL LAVORO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NON FORNISCE SUFFICIENTI GARANZIE CIRCA LA QUALITÀ DEI CONTROLLI IN LOCO E L’AFFIDABILITÀ DELLE RELAZIONI STATISTICHE

I CONTROLLI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE SUI CONTROLLI IN LOCO SVOLTI DAGLI ORGANISMI PAGATORI SONO INSUFFICIENTI PER NUMERO E QUALITÀ

47. La verifica di conformità eseguita dagli organismi di certificazione sui controlli in loco svolti dagli organismi pagatori ed oggetto del presente audit è descritta in maniera sintetica nella tabella 2.

PANORAMICA DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ CONDOTTE DAGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE SUI CONTROLLI IN LOCO SVOLTI DAGLI ORGANISMI PAGATORI PER L’ANNO DI DOMANDA 20101

Stato membro (organismo pagatore)

Dimensione dei campioni di conformità (convalida) controllati per ciascuna popolazione Le ispezioni sono rieseguite

o affiancate?FEAGA SIGC FEASR SIGC FEASR non-SIGC

Bulgaria (SFA)1 115 137 10 rieseguite per FEAGA e FEASR SIGC/affiancate per FEASR non-SIGC

Repubblica ceca (SAIF) 11 13 10 affiancate

Grecia (Opekepe)1 111 111 25 rieseguite per FEAGA e FEASR SIGC/affiancate per FEASR non-SIGC

Spagna (Castiglia La Mancha) 11 10 10 rieseguite

Italia (AGEA) 10 10 10 rieseguite/affiancate

Polonia (ARMA) 10 17 10 rieseguite

Romania (PIAA e PARDF)1 184 183 0 rieseguite

Regno Unito (RPA) 10 10 10 affiancate1 Nel caso della Bulgaria, della Grecia e della Romania, la procedura di rafforzamento dell’affidabilità per quanto concerne la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti è stata introdotta nel 2011 per l’anno di domanda 2010 e riguardava le popolazioni FEAGA SIGC e FEASR SIGC. Per questi tre Stati membri, gli OC hanno svolto test di convalida e rieseguito le ispezioni in loco.

Fonte: Corte dei conti europea.

TABELLA 2

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48. Sebbene la Commissione raccomandi di rieseguire in modo completo diversi controlli in loco svolti dagli organismi pagatori, due degli otto or-ganismi di certificazione controllati si sono limitati ad accompagnare gli ispettori degli organismi pagatori durante le ispezioni iniziali. La Corte ritiene che tale approccio non fornisca una valutazione veritiera dell’am-biente di controllo degli organismi pagatori, in quanto gli ispettori ve-rosimilmente svolgono i controlli in modo più attento in presenza degli auditor dell’organismo di certificazione.

49. Inoltre, tranne che per gli organismi di certificazione che hanno ap-plicato la procedura facoltativa del «rafforzamento dell’affidabilità», la dimensione dei campioni per i test di conformità (10-17 operazioni per popolazione di spesa) non è abbastanza grande da consentire di trarre alcuna conclusione valida in merito alla qualità dei controlli in loco.

ESEMPI DI CARENZE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE: LE LORO VERIFICHE NON RIGUARDAVANO TUTTI I REQUISITI PER UN FINANZIAMENTO UE

In Repubblica ceca, Polonia e Regno Unito, i questionari utilizzati dagli organismi di certificazione per verificare i controlli in loco effettuati presso i richiedenti l’aiuto RPU o RPUS non facevano riferimento ad alcune essenziali condizioni di ammissibilità per gli aiuti RPU/RPUS. Ad esempio, non veniva verificato:

ο se il richiedente fosse un «agricoltore» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio29, ossia se esercitasse un’attività agricola;

ο se il richiedente avesse le parcelle dichiarate a propria disposizione alla data fissata dallo Stato membro (articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009);

ο se la superficie fosse ammissibile all’RPU/RPUS (articolo 35, paragrafo 1 e articolo 124 del regolamento (CE) n. 73/2009); e

ο se le parcelle fossero state identificate in maniera affidabile, in modo da poter essere localizzate e misurate (articolo 6 del regolamento (CE) n. 1122/2009).

29 Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Fonte: Elementi probatori raccolti nel corso dell’audit espletato dalla Corte.

RIQUADRO 8

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50. Gli auditor della Corte hanno esaminato i documenti di lavoro, selezionati su base casuale, degli organismi di certificazione per uno dei controlli in loco rieseguiti per ognuna delle popolazioni di spesa controllate (FEAGA SIGC, FEASR SIGC e non-SIGC). Tale esame ha rivelato che le verifiche effettuate da quattro degli otto organismi di certificazione non riguar-davano tutti i requisiti della normativa UE, e che il loro lavoro non era sufficientemente corroborato da documentazione probatoria (cfr. esempi nel riquadro 8).

51. Per le ragioni esposte, la Corte ritiene che le valutazioni operate dagli organismi di certificazione controllati non forniscono garanzie sufficienti sull’efficacia dei controlli in loco effettuati dagli organismi pagatori e che esse non possono dunque contribuire in maniera significativa alla valu-tazione dell’attendibilità delle relazioni statistiche.

PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CHE HANNO APPLICATO LA PROCEDURA DI «RAFFORZAMENTO DELL’AFFIDABILITÀ», LE LORO VALUTAZIONI DEI RISULTATI DEGLI ESTESI CAMPIONI CONTROLLATI SONO INFICIATE DA GRAVI LACUNE

52. Nella propria relazione annuale sull’esercizio 2011, la Corte ha menzio-nato le incongruenze concettuali30 esistenti nelle linee guida della Com-missione applicabili al lavoro degli organismi di certificazione circa la «procedura di rafforzamento dell’affidabilità in materia di legittimità e re-golarità delle operazioni al livello dei beneficiari finali». La Commissione non ha ancora adottato alcuna misura per risolvere tali incongruenze.

CARENZE NEL LAVORO SVOLTO DAGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

In Bulgaria, l’organismo di certificazione ha esternalizzato ad un fornitore di servizi la riesecuzione dei controlli in loco. In parecchi casi, la Corte ha rilevato che il fornitore di servizi aveva valutato in modo erroneo l’ammissi-bilità dei terreni. Per di più, l’organismo di certificazione non aveva rilevato che, nel caso in cui la stessa super-ficie era dichiarata da due agricoltori (domande multiple), l’organismo pagatore, in violazione della normativa UE, sostituiva la superficie dichiarata da uno dei due agricoltori con una superficie equivalente non dichiarata situata in un’altra parte della parcella di riferimento.

In Romania, l ’organismo pagatore ha trattenuto tutti i pagamenti selezionati dall’organismo di certificazione e ha fornito a quest’ultimo simulazioni di pagamento che escludevano le superfici inammissibili. Ciò ha com-promesso l’affidabilità del lavoro dell’organismo di certificazione.

Fonte: Esempio 3.6 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2011.

RIQUADRO 9

30 «Le istruzioni della Commissione contemplano [...] un margine di tolleranza del 2 % tra gli importi degli aiuti convalidati dall’organismo pagatore e quelli determinati dall’organismo di certificazione, nonché un ulteriore margine di tolleranza del 2 % per eventuali errori di compilazione delle statistiche sulle verifiche in loco da parte degli organismi pagatori. In virtù di tali due margini di tolleranza, gli organismi di certificazione possono convalidare tassi di errori residui che potrebbero essere sottostimati fino a 4 punti percentuali, compromettendo così l’applicazione della soglia di rilevanza definita». (Fonte: paragrafo 3.37 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2011).

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53. La Corte ha esaminato gli audit espletati dagli organismi di certifica-zione sulle popolazioni FEAGA SIGC in Bulgaria e Romania per l’anno di domanda 2010 e in Lussemburgo e Regno Unito (Irlanda del Nord) per l’anno di domanda 2011 e ha concluso che la qualità del lavoro svolto dagli organismi di certificazione era insufficiente (cfr. riquadro 9).

54. Alla luce delle constatazioni di audit sopra esposte, la Corte ritiene che il lavoro svolto dagli organismi di certificazione nell’attuare le linee guida relative al «rafforzamento dell’affidabilità» non fornisca sufficiente cer-tezza circa l’efficacia dei controlli in loco operati dagli organismi pagatori e, di conseguenza, circa l’attendibilità delle relazioni statistiche.

IL RIESAME DELLE RELAZIONI STATISTICHE DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CONTROLLATI HA PORTATA LIMITATA E NON FORNISCE UNA RAGIONEVOLE CERTEZZA CIRCA L’ATTENDIBILITÀ DI DETTE RELAZIONI

55. Le linee guida della Commissione illustrano il lavoro che dovrebbe essere svolto dagli organismi di certificazione sulle relazioni statistiche presen-tate dagli organismi pagatori al fine di giungere ad una conclusione in merito alla corretta compilazione di tali relazioni e alla riconciliazione delle stesse con le relative banche dati, con una pista di audit adeguata. In particolare, gli organismi di certificazione dovrebbero verificare la precisione delle informazioni registrate nelle banche dati ed usate per la compilazione delle relazioni raffrontandole ai documenti sottostanti (domande e relazioni ispettive) per un campione di almeno 20 relazioni ispettive.

56. Gli auditor della Corte hanno individuato le seguenti carenze nell’attua-zione delle linee guida citate:

— le conclusioni cui era giunto l’organismo di certificazione — ossia che la riconciliazione delle relazioni con le banche dati dell’orga-nismo pagatore era corroborata da una pista di audit adeguata — non hanno trovato conferma in quanto constatato dalla Corte (Bul-garia, Grecia, Polonia e Romania);

— il campione di 20 fascicoli includeva solo pagamenti relativi a misu-re FEASR SIGC e non comprendeva alcun pagamento a titolo delle misure FEASR non basate sulla superficie (Bulgaria); e

— l ’esame dei campioni di 20 fascicoli era inadeguato, nella misura in cui non garantiva che i dati presentati nelle relazioni statistiche fossero stati verificati tramite confronto con la documentazione sottostante, ad esempio con le domande (Grecia e Italia).

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57. Inoltre, la Corte ritiene che le linee guida della Commissione non siano chiare a sufficienza e che alcuni controlli abbiano portata limitata, il che riduce la loro efficacia. In particolare:

— le linee guida della Commissione non obbligano gli organismi di certificazione a fornire commenti sulle procedure operanti pres-so l ’organismo pagatore per la compilazione e la verifica delle statistiche;

— l’organismo di certificazione non è obbligato a svolgere alcuna veri-fica di coerenza o di completezza raffrontando i dati contenuti nelle relazioni statistiche alle informazioni contenute in altre relazioni disponibili (ad esempio, relazioni dell’anno precedente, relazioni trimestrali di pagamento FEASR, elenchi di richiedenti seleziona-ti per i controlli in loco ed elenchi di richiedenti effettivamente ispezionati);

— la verifica di un campione di 20 relazioni ispettive per popolazione è troppo strettamente incentrata sul corretto inserimento dei risul-tati dell’ispezione nella banca dati e sull’inclusione di tali risultati nelle relazioni statistiche (anziché essere focalizzata sulla corret-tezza dei dati sottostanti). La Corte ritiene che la verifica debba essere estesa ad una valutazione dell’adeguatezza del lavoro svolto dall’organismo pagatore a partire dal momento in cui quest’ultimo ha ricevuto le domande, ed includere pertanto un esame dei con-trolli amministrativi svolti sulle domande; e

— la dimensione dei campioni (20 operazioni) da verificare è troppo piccola per consentire di estrapolare i risultati di tali verifiche all’in-tera popolazione, impedendo dunque la quantificazione dell’inci-denza sui tassi di errore.

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CARENZE INDIVIDUATE NEL RIESAME, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DELLE RELAZIONI STATISTICHE DEGLI STATI MEMBRI

LA CONCEZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA COMMISSIONE NON È ADATTA ALLE DIVERSE FINALITÀ PER LE QUALI LE INFORMAZIONI VENGONO UTILIZZATE

58. Le informazioni richieste agli Stati membri dovrebbero essere definite in modo chiaro e basate sulle esigenze della Commissione; in altre parole, dovrebbero essere disponibili al momento giusto e possedere il livello qualitativo necessario in termini di accuratezza e completezza.

59. La Commissione raccoglie informazioni sui risultati dei controlli ammini-strativi e in loco per l’anno di domanda n il 15 luglio dell’anno n + 1 e le utilizza per monitorare l’attuazione, da parte degli Stati membri, dei vari regimi di sostegno, ai fini della pianificazione degli audit e per calcolare il tasso di errore residuo pubblicato nella relazione annuale di attività alla fine di marzo dell’anno n + 2 (cfr. allegato V).

60. Mentre le domande di aiuto FEAGA SIGC per l’anno n dovrebbero essere pagate entro il 30 giugno dell’anno successivo31, tale limite temporale non esiste per i regimi di aiuto FEASR rientranti nel SIGC, per cui è legale effettuare i pagamenti dopo il 15 luglio dell ’anno n + 1 . Le risultanze delle visite della Corte presso gli Stati membri hanno mostrato che pa-recchi organismi pagatori avevano trattato un considerevole numero di domande FEASR SIGC per l’anno di domanda 2010 dopo il 15 luglio 2011. Per di più, dato il tempo occorrente per compilare le relazioni statistiche, alcuni organismi pagatori che trattano un elevato numero di domande non sono nemmeno stati in grado di includere nelle rispettive relazioni i dati definitivi relativi alle domande trattate dopo la fine di maggio 2011. Tali dati sono stati o comunicati sotto forma di stime oppure omessi del tutto.

61. Le relazioni statistiche sulle misure FEASR non-SIGC incluse nella RAA per un dato anno contengono i risultati dei controlli in loco relativi alle domande che erano state pagate nel corso dell ’anno precedente. Le statistiche utilizzate nella RAA non sono dunque pienamente pertinenti per il periodo di riferimento in questione.

31 Articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

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62. Nel complesso, la Corte ritiene che il sistema informativo della Commis-sione fornisca dati che non sono sufficientemente accurati e completi, e che inoltre non sono pienamente pertinenti, per permettere alla Com-missione di stimare il tasso di errore residuo.

NONOSTANTE LE CARENZE SOPRA CITATE, LA COMMISSIONE HA RILEVATO ERRORI IN PIÙ DELLA METÀ DELLE RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

63. I dati di dettaglio a sostegno delle relazioni statistiche (tabelle delle X) non sono rese disponibili alla Commissione in tempo per l’esame docu-mentale, e non sono nemmeno in un formato adatto a tale esame. Di conseguenza, l’esame condotto dalla Commissione si limita a controllare la coerenza interna di tali relazioni. Questa limitazione spiega perché alcuni errori individuati nel corso dell’audit espletato dalla Corte non fossero stati rilevati in occasione dell’esame documentale condotto dalla Commissione.

64. I risultati dell’esame documentale svolto dalla Commissione sono sinte-tizzati nella figura 2.

QUADRO D’INSIEME DELLE CORREZIONI APPORTATE ALLE RELAZIONI STATISTICHE IN SEGUITO ALL’ESAME DOCUMENTALE SVOLTO DALLA COMMISSIONE

FIGURA 2

Relazioni non modificate dopo esser state presentate

46 %

Correzioni minori apportate alle relazioni aventi incidenza

limitata sui tassi di errore26 %

Correzioni apportate alle relazioni aventi incidenza rilevante sui tassi di errore

22 %

Relazioni che sono state corrette dopo esser state

pubblicate nella Relazione annuale di attività 2011

6 %

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65. Se da un lato la Corte ha individuato alcune carenze relative all’attuazio-ne, da parte della Commissione, delle procedure di verifica, il considere-vole numero di errori rilevati dalla Commissione per i tre tipi di relazioni controllate (FEAGA-SIGC, FEASR-SIGC e FEASR non-SIGC) dimostra che l’esame documentale effettuato da quest ’ultima è nondimeno capace di rilevare una serie di errori, per lo più di compilazione, che non erano stati individuati al livello degli Stati membri. Ciò evidenzia anche il fatto che la maggior parte degli Stati membri non riesce a fornire statistiche complete e accurate entro il termine ultimo fissato.

L’ESAME SVOLTO DALLA COMMISSIONE SULLE RELAZIONI STATISTICHE NEL CORSO DEGLI AUDIT DI CONFORMITÀ DA ESSA ESPLETATI NONÈ SUFFICIENTE

66. Come spiegato in precedenza, l’estensione dell’esame documentale delle relazioni ha alcune limitazioni, ma queste ultime possono essere atte-nuate tramite le visite effettuate presso gli Stati membri selezionati nel quadro dell’audit di conformità (che formano parte della procedura di liquidazione dei conti).

67. Tuttavia, l’estensione del lavoro non era illustrata in dettaglio in nessuno dei documenti interni della Commissione. Di conseguenza, il personale della Commissione ha adottato approcci diversi nel corso delle visite di audit presso gli organismi pagatori. Inoltre, la portata delle riconciliazioni e dei test di verifica era limitata e, in alcuni casi, addirittura escludeva i controlli sulle riduzioni comunicate, sebbene tale informazione sia cru-ciale per il calcolo del tasso di errore residuo.

68. La maggior parte degli errori e delle anomalie riscontrate dalla Com-missione nel corso degli audit di conformità era relativa a relazioni sulle misure FEASR. Gli errori maggiormente significativi sono stati rilevati in tre organismi pagatori controllati tra il settembre e il dicembre 2011. Ciononostante, la Commissione non ha chiesto agli organismi pagatori in questione di presentarle versioni corrette delle relazioni, oppure le ha ricevute troppo tardi per tenerne conto ai fini del calcolo del tas-so di errore residuo pubblicato nella relazione annuale di attività nel marzo 2012.

69. La Corte ritiene che gli audit di verifica della conformità possano meglio contribuire a migliorare la qualità delle relazioni statistiche degli Stati membri procedendo regolarmente alla verifica delle statistiche comuni-cate, mediante raffronto con i dati sottostanti degli organismi pagatori.

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LA STIMA DEI PAGAMENTI IRREGOLARI OPERATA DALLA COMMISSIONE NON È STATISTICAMENTE VALIDA E INCIDE SULL’ATTENDIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI AFFIDABILITÀ DELLA DG AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

GLI APPROCCI SEGUITI DAGLI STATI MEMBRI PER ESTRARRE CAMPIONI CASUALI NON SEMPRE SONO STATISTICAMENTE VALIDI E INFICIANO LA RAPPRESENTATIVITÀ DI DETTI CAMPIONI

70. La Corte ha dapprima appurato se la Commissione fornisse agli Stati membri orientamenti chiari su come estrarre un campione casuale di richiedenti da sottoporre a controlli in loco e, in seconda battuta, se le procedure attuate dagli organismi pagatori garantissero che i richiedenti fossero selezionati su base casuale e fossero il più possibile rappresenta-tivi dell’intera popolazione. In merito al primo punto, la Corte ha osserva-to che la Commissione non fornisce orientamenti sufficientemente chiari sul campionamento su base casuale ed inoltre non obbliga gli organismi pagatori a verificare ex post se il campione casuale sia rappresentativo dell ’intera popolazione con riferimento a certe caratteristiche chiave (ad esempio, dimensione dell’azienda agricola o tipo di superficie agri-cola coltivata).

71. Quanto al secondo punto, la Corte ha rilevato le seguenti carenze con-cernenti le selezioni su base casuale:

— gli organismi pagatori non documentavano in modo abbastanza chiaro i passi da seguire nella selezione su base casuale per evitare di applicare metodi diversi da un anno all’altro (Spagna (Castiglia La Mancha), Italia (AGEA), Polonia e Romania);

— i campioni casuali erano a volte tratti esclusivamente da popola-zioni ad elevato rischio (Spagna (Castiglia La Mancha)), risultando quindi un campione basato sul rischio piuttosto che un campione estratto su base casuale;

— il metodo di campionamento utilizzato dava priorità a coloro che avevano richiesto l’aiuto per più di una misura basata sulla super-ficie, il che significava che il campione non era pienamente rappre-sentativo dell’intera popolazione: coloro che richiedevano l’aiuto RPUS e quello per le zone svantaggiate avevano una probabilità più alta di essere selezionati rispetto a coloro che richiedevano soltanto l’aiuto RPUS (Bulgaria, Repubblica ceca, Grecia e Romania);

— alcuni nuovi richiedenti per le misure FEASR basate sulla superficie non avevano alcuna possibilità di essere selezionati per i controlli in loco, poiché il campione casuale veniva estratto prima dello scadere del termine di presentazione della domanda (Grecia); e

36

Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

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— tra la popolazione del campione casuale e l’intera popolazione vi erano differenze significative e non spiegate riguardo ad alcune caratteristiche chiave, quali la media della superficie agricola di-chiarata (Italia (AGEA)). Ciò fa sorgere dubbi circa il metodo di cam-pionamento casuale applicato.

72. Le carenze nel campionamento su base casuale dei richiedenti per i con-trolli in loco effettuati dagli organismi pagatori hanno inficiato la rappre-sentatività statistica dei campioni e, di conseguenza, l’attendibilità dei tassi di errore. La maggior parte di dette carenze, prese singolarmente, avrebbe solo una limitata incidenza sui tassi di errore, ma nel caso di un organismo pagatore (Spagna (Castiglia La Mancha)) l’incidenza poten-ziale potrebbe essere importante, dato che i problemi riscontrati erano più gravi.

IL METODO UTILIZZATO DALLA COMMISSIONE PER STIMARE IL TASSO DI ERRORE RESIDUO NON È STATISTICAMENTE VALIDO

73. La Corte ha valutato se i calcoli del tasso di errore residuo effettuati dal-la Commissione fossero stati svolti correttamente da un punto di vista aritmetico e se la Commissione fosse in grado di fornire stime statisti-camente valide dei tassi di errore nei pagamenti una volta svolti tutti i controlli.

74. Prima della RAA 2012, la DG Agricoltura e sviluppo rurale basava il pro-prio calcolo del tasso di errore residuo sui risultati dei controlli in loco contenuti nelle relazioni statistiche degli Stati membri. Tuttavia, per tener conto delle carenze nei controlli amministrativi e in loco, la Commissione aumentava i tassi di errore comunicati del 25 %.

75. Nella RAA 2012, in seguito ad una valutazione dell’affidabilità delle pro-cedure applicate, la DG Agricoltura e sviluppo rurale ha rivisto il proprio approccio. La Commissione ha operato valutazioni di ogni organismo pagatore32 e, sulla base dei risultati di tali valutazioni, ha corretto i tassi di errore riportati (cfr. anche allegato I). Nel 2012, i tassi di errore comu-nicati sono stati dunque rivisti di 2-5 punti percentuali in 37 degli 81 or-ganismi pagatori.

32 Queste valutazioni per il 2011 sono consistite in esami documentali delle informazioni a disposizione dei servizi della Commissione (risultati degli audit di conformità, relazioni della Corte e relazioni degli organismi di certificazione) che per lo più si riferivano ad anni precedenti.

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76. Di conseguenza, il tasso di errore residuo calcolato dalla Commissione per la spesa FEAGA SIGC per il 2012 è pari al 2,4 %, ossia 4,5 volte mag-giore del tasso di errore dello 0,54 %33 calcolato sulla base delle relazioni statistiche degli Stati membri.

77. I risultati del nuovo approccio confermano che le relazioni statistiche, le dichiarazioni dei direttori degli organismi pagatori e il lavoro svolto dagli organismi di certificazione possono offrire soltanto una garanzia limitata. In effetti, nei 37 organismi pagatori il cui tasso di errore relativo alla spesa FEAGA SIGC è stato corretto dalla Commissione, i direttori avevano espresso un giudizio senza rilievi e, per 32 di essi, anche gli organismi di certificazione avevano espresso un giudizio senza rilievi.

78. I l cambio di approccio del 2012 prende atto delle carenze rilevate nelle relazioni annuali della Corte e confermate dal Servizio di audit interno della Commissione nel 2013. La Corte ritiene che questo nuovo approccio rappresenti un passo nella giusta direzione, ma esso è applicato solo par-zialmente; dovrebbe altresì osservarsi che l’incremento da 2 fino 5 punti percentuali nei tassi di errore comunicati non è statisticamente valido e non fornisce attualmente una base attendibile per la stima del tasso di errore residuo.

TABELLA 3

EVOLUZIONE DEI TASSI DI ERRORE PIÙ PROBABILE STIMATI DALLA CORTE E DEI TASSI DI ERRORE RESIDUO CALCOLATI DALLA COMMISSIONE

Spesa

Risultati dei controlli sulle operazioni effettuati dalla Corte Calcolo dei tassi

di errore residuo operato dalla CommissioneLimite inferiore Tasso di errore

più probabile Limite superiore

FEAGA per l'esercizio 2011 1,1 % 2,9 % 4,7 % 0,55 %

FEAGA per l'esercizio 2012 1,7 % 3,8 % 5,9 % 2,24 %

FEASR per l'esercizio 20111 4,5 % 7,7 % 10,9 % 1,89 %

FEASR per l'esercizio 20121 4,5 % 7,9 % 11,3 % 1,62 %1 Delle 178 operazioni del 2011 e delle 177 operazioni del 2012, soltanto 160 riguardavano la spesa per lo sviluppo rurale; le restanti 18 e 17 riguardavano rispettivamente la spesa per ambiente e azione per il clima, affari marittimi e pesca, salute e tutela dei consumatori.

Fonte: Relazioni annuali della Corte sull’esecuzione del bilancio concernenti gli esercizi finanziari 2011 e 2012 e relazione annuale di attività 2012 della DG Agricoltura e sviluppo rurale.

33 Media ponderata dei tassi di errore dell’UE a 27 indicati dagli Stati membri nelle relazioni statistiche per la popolazione di spesa FEAGA SIGC.

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IL LIVELLO DI ERRORE COMUNICATO DALLA DG AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE NON PUÒ ESSERE RAFFRONTATO ALL’ERRORE PIÙ PROBABILE DETERMINATO DALLA CORTE

79. La Corte ha confrontato la propria metodologia per la verifica delle ope-razioni e la stima del tasso di errore più probabile con la metodologia usata dalla Commissione per il calcolo del tasso di errore residuo.

80. Come indicato in tabella 3, negli ultimi anni la Commissione ha ripetu-tamente pubblicato tassi di errore residuo più bassi del tasso di errore più probabile stimato dalla Corte.

81. Le significative differenze tra le stime dei tassi di errore effettuate dalla Corte e quelle effettuate dalla Commissione richiedono un chiarimento. Partendo da quanto constatato dalla Corte, le spiegazioni possono essere trovate negli elementi sintetizzati nei paragrafi che seguono.

82. In primo luogo, le metodologie impiegate per calcolare i tassi di errore sono diverse.

83. In secondo luogo, per quanto riguarda gli «aggiustamenti» apportati dalla Commissione (cfr. paragrafi 74-78), la Corte ritiene che essi non siano validi dal punto di vista statistico per tener conto della natura inattendibile delle relazioni statistiche degli Stati membri, che sono la componente fondamentale del tasso di errore residuo stimato dalla Commissione.

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84. In terzo luogo, i campioni di beneficiari oggetto di controlli in loco da parte degli organismi pagatori sono notevolmente più grandi dei cam-pioni utilizzati dalla Corte e dovrebbero, in teoria, consentire stime più precise del tasso di errore residuo; tuttavia, le carenze individuate nell’ef-ficacia dei controlli e nella compilazione delle relazioni compromettono l’attendibilità delle relazioni presentate alla Commissione. Da parte sua, la Corte espleta approfonditi controlli documentali e sul posto di tutte le condizioni di ammissibilità per i pagamenti selezionati nei campioni e, in molti casi, rileva errori che avrebbero dovuto essere scoperti dagli organismi pagatori tramite i controlli amministrativi o quelli in loco.

85. Ciò è illustrato con maggiori dettagli dai due grafici seguenti, che ana-lizzano gli errori riscontrati nelle operazioni testate dalla Corte per l’e -sercizio finanziario 2011. La figura 3 mostra che, per quanto riguarda le operazioni FEAGA, il 55 % degli errori rilevati dalla Corte avrebbe dovuto essere corretto in una fase precedente dagli organismi pagatori.

86. La figura 4 mostra che, per quanto riguarda le operazioni FEASR, il 76 % degli errori rilevati dalla Corte avrebbe dovuto essere corretto in una fase precedente dagli organismi pagatori.

FIGURA 3

Errori di sovradichiarazione della superficie

38 %

Errori aministrativi(calcolo errato dei pagamenti/diritti)

25 %

Errori amministrativi (inefficaci controlli

incrociati con la bancadati sugli animali)

10 %

Errori amministrativi (violazione delle

disposizioni sugli appalti)

20 %

Errori di condizionalità 7 %

TIPI DI ERRORE RISCONTRATI NELL’AMBITO DELL’AUDIT SULLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI RELATIVE AD «AGRICOLTURA: SOSTEGNO AL MERCATO E AIUTI DIRETTI» (ESERCIZIO 2011)

Fonte: Relazione annuale della Corte sull’esecuzione del bilancio concernente l’esercizio finanziario 2011.

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87. In quarto luogo, l’incidenza quantitativa di un errore può essere valutata dalla Corte in modo diverso rispetto a quanto raccomandato dalle linee guida della Commissione. Ad esempio, la Corte considera una violazione rilevante delle norme in materia di appalti come un errore del 100 % (dato che l’operazione non avrebbe dovuto essere nemmeno autorizza-ta), mentre le linee guida della Commissione prescrivono una valutazione della «gravità» della violazione, il che può comportare che un errore sia stimato soltanto al 20 % dell’intero pagamento.

88. In quinto luogo, la violazione delle norme in materia di condizionalità è inclusa nel calcolo del tasso di errore stimato dalla Corte, mentre la Commissione esclude tali violazioni dal proprio calcolo dei tassi di errore residuo. Ad esempio, le violazioni della condizionalità hanno rappresen-tato 0,2 punti percentuali del tasso di errore più probabile calcolato dalla Corte per la spesa FEAGA nel 2011.

89. Infine, i controlli degli organismi pagatori sono svolti ex ante (ossia prima di procedere ai pagamenti), mentre la Corte controlla i pagamenti già effettuati (ossia ex post).

FIGURA 4

Errori di condizionalità3 %

Errori di sovradichiarazione della superficie

8 %

Errori amministrativi (violazione delle norme

sugli appalti)31 %

Errori amministrativi (calcolo dei pagamenti

errato / pagamenti inammissibili)

45 %

Mancato rispetto degli impegni

agroambientali9 %

Altri errori 4 %

TIPI DI ERRORE RISCONTRATI NELL’AMBITO DELL’AUDIT SULLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI RELATIVE A «SVILUPPO RURALE» (ESERCIZIO 2011)

Fonte: Relazione annuale della Corte sull’esecuzione del bilancio concernente l’esercizio finanziario 2011.

41

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90. La Corte ha valutato se le relazioni contenenti i r isultati dei control-li amministrativi e dei controlli in loco svolti dagli organismi pagatori relativamente all’anno di domanda 2010 fossero attendibili. Ha inoltre valutato se l’uso da parte della Commissione di tali relazioni statistiche e il calcolo di un tasso di errore residuo da questa operato fornissero una stima valida dal punto di vista statistico delle irregolarità presenti nei pagamenti. Nel complesso, la Corte conclude che i risultati dei con-trolli sulla spesa agricola svolti dagli Stati membri, poi pubblicati dalla Commissione, non sono attendibili.

L’EFFICACIA DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E DI QUELLI IN LOCO SVOLTI DAGLI ORGANISMI PAGATORI DEV’ESSERE CONSIDEREVOLMENTE MIGLIORATA

91. Gli audit espletati in passato dalla Corte, e anche quelli espletati dalla stessa Commissione, mostrano che i sistemi posti in essere per i controlli amministrativi e in loco erano solo parzialmente efficaci, nuocendo quin-di gravemente all’attendibilità delle informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione (paragrafi 30-36).

La Commissione dovrebbe assicurarsi che i controlli amministrativi e in loco svolti dagli organismi pagatori siano eff icaci. La Corte ribadisce a tal proposito le raccomandazioni specifiche formulate nelle proprie due ultime relazioni annuali:

— gli organismi pagatori dovrebbero signif icativamente miglio-rare i  loro controlli amministrativi (procedure di verif ica delle domande, rilevazione di spese inammissibili) e avvalersi di tut-te le informazioni pertinenti di cui dispongono per individuare e correggere gli errori contenuti nelle domande;

— la qualità delle banche dati SIPA dovrebbe essere signif icativa-mente migliorata, al f ine di individuare in modo chiaro superfici inammissibili; e

— le ispezioni in loco dovrebbero essere condotte in modo più ri-goroso, al fine di stabilire in modo corretto le superfici e la spesa ammissibili.

RACCOMANDAZIONE 1

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

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LE RELAZIONI STATISTICHE PRODOTTE DAGLI ORGANISMI PAGATORI DOVREBBERO ESSERE VERIFICATE E COMPILATE IN MODO PIÙ RIGOROSO PRIMA DI ESSERE TRASMESSE ALLA COMMISSIONE

92. Sebbene la Commissione fornisca linee guida dettagliate per la compi-lazione delle relazioni statistiche, gli organismi pagatori non sempre le applicano in modo corretto. Inoltre, i dati inclusi nelle relazioni erano spesso incompleti o basati su stime, dato che le relazioni venivano fina-lizzate prima che tutte le domande fossero trattate (paragrafi 37-41).

93. La maggior parte degli organismi pagatori controllati non disponeva di procedure scritte per determinare l’accuratezza delle relazioni prima che esse venissero presentate alla Commissione. Gli organismi pagato-ri hanno effettuato alcuni test di verifica, ma la natura e la portata di tali test erano limitate e non consentivano di individuare errori succes-sivamente rilevati dall ’esame documentale svolto dalla Commissione o dall’audit espletato dalla Corte. Per di più, la maggior parte dei controlli effettuati dagli organismi pagatori non erano debitamente documentati (paragrafi 42-46).

La Commissione dovrebbe migliorare la chiarezza delle sue linee guida per la compilazione delle relazioni statistiche. In particolare, le linee guida dovrebbero fornire istruzioni sulle date di separazione degli esercizi da utilizzare e sul trattamento delle domande non ancora eva-se, nonché sulla natura e sulla portata dei controlli che gli organismi pagatori devono svolgere prima che le relazioni siano presentate alla Commissione.

Gli organismi pagatori degli Stati membri dovrebbero porre in essere procedure scritte per la verif ica e la compilazione dei dati inclusi nelle relazioni e dovrebbero documentare in modo adeguato tutti i controlli svolti.

RACCOMANDAZIONE 2

43

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IL LAVORO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NON FORNISCE ALLA COMMISSIONE SUFFICIENTI GARANZIE CIRCA L’ATTENDIBILITÀ DELLE RELAZIONI STATISTICHE

94. Gli organismi di certificazione non forniscono alla Commissione sufficien-ti garanzie sull’adeguatezza dei controlli in loco svolti dagli organismi pagatori e sull’attendibilità delle statistiche (paragrafi 47-57).

La Commissione dovrebbe modif icare le linee guida emanate per gli organismi di certif icazione e monitorare la corretta attuazione delle stesse. Le modifiche dovrebbero essere concepite per:

— aumentare le dimensioni minime del campione di controlli in loco svolti dagli organismi pagatori che dovrebbe essere verif icato dagli organismi di certif icazione;

— prescrivere la riesecuzione di tali controlli, invece del solo affian-camento degli ispettori degli organismi pagatori; e

— chiarire ulteriormente il lavoro di verifica che deve essere svolto sulla compilazione delle relazioni statistiche.

RACCOMANDAZIONE 3

44

Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

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LA COMMISSIONE HA SVOLTO UN CONTROLLO LIMITATO SULLE STATISTICHE DEGLI STATI MEMBRI E LE HA UTILIZZATE IN MODO INAPPROPRIATO

95. La Corte ritiene che il sistema informativo della Commissione sui risultati dei controlli degli Stati membri non risponda efficacemente alle esigenze della Commissione. Alcune delle informazioni rese attualmente dispo-nibili non sono del tutto pertinenti o sono incomplete e imprecise per essere usate come tali nella relazione annuale di attività e nella proce-dura di discarico (paragrafi 58-62).

96. I l fatto che la Commissione conduca un esame limitato delle statistiche degli Stati membri non può garantire l’attendibilità delle stesse. L’esame documentale operato dalla Commissione sulle relazioni statistiche si limita al controllo della coerenza interna delle informazioni in esse con-tenute, e non permette di verificare il loro contenuto tramite raffronto con i dati sottostanti (paragrafi 63-65).

97. Queste limitazioni non sono del tutto attenuate tramite gli audit (di conformità) sul posto espletati dalla Commissione negli Stati membri selezionati. Inoltre, quando nel corso di tali audit la Commissione ha individuato dati non corretti nelle relazioni statistiche, ciò non ha con-dotto ad una correzione dei dati usati nella relazione annuale di attività (paragrafi 66-69).

La Commissione dovrebbe fare in modo di ricevere, al momento più appropriato, informazioni complete sui controlli svolti dagli organismi pagatori. In particolare, le scadenze per la presentazione delle relazioni statistiche alla Commissione dovrebbero essere riesaminate, cercando di allinearle meglio al periodo dell ’anno in cui le relazioni sono ef-fettivamente verif icate e utilizzate dai servizi della Commissione. Ciò riveste particolare importanza per il calcolo del tasso di errore residuo effettuato dalla Commissione.

La Commissione dovrebbe armonizzare i sistemi per la verif ica delle relazioni statistiche. Le verif iche documentali dovrebbero essere, per quanto possibile, automatizzate e includere la sistematica riconcilia-zione dei dati contenuti nelle relazioni con i dati sottostanti.

Gli audit di conformità espletati dalla Commissione dovrebbero riguar-dare anche l’esame delle verifiche svolte da organismi pagatori e orga-nismi di certif icazione.

RACCOMANDAZIONE 4

45

Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

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LA STIMA DEL TASSO DI ERRORE RESIDUO OPERATA DALLA COMMISSIONE NON È STATISTICAMENTE VALIDA

98. Nella relazione annuale di attività della DG Agricoltura e sviluppo rura-le, la dichiarazione di affidabilità del direttore generale, riguardante tra l’altro la legittimità e regolarità delle operazioni a livello dei beneficiari finali, viene suffragata da tassi di errore residuo stimati sulla base delle relazioni statistiche degli Stati membri sui risultati dei controlli ammini-strativi e in loco svolti dagli organismi pagatori.

99. Come illustrato nella presente relazione, le statistiche degli Stati membri, a causa delle carenze in esse presenti, non forniscono in quanto tali una base affidabile per le stime del tasso di errore residuo da parte della Com-missione. Inoltre, gli aggiustamenti operati dalla Commissione sui tassi di errore calcolati per ciascun organismo pagatore non sono statisticamente validi, così come non lo è il tasso di errore residuo (paragrafi 73-78).

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione I, presieduta da Jan KINŠT, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 18 dicembre 2013.

Per la Corte dei conti europea

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRAPresidente

La Commissione, sulla base del lavoro degli organismi pagatori e del ruolo esteso degli organismi di certif icazione, dovrebbe adottare le misure necessarie per giungere a una stima statisticamente valida dell’attuale incidenza delle irregolarità sui pagamenti, dopo che siano stati svolti tutti i controlli.

Tuttavia, l’affidabilità e la validità statistica del lavoro svolto dagli or-ganismi pagatori e dagli organismi di certif icazione necessiterebbe di sostanziali miglioramenti (in linea con quanto indicato nella presente relazione) per permettere alla Commissione34 di ricavare da esso una stima valida del tasso di errore residuo.

RACCOMANDAZIONE 5

34 Cfr. paragrafo 27 del parere n. 1/2012 della Corte su alcune proposte di regolamenti concernenti la politica agricola comune per il periodo 2014-2020.

46

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ene

cont

o de

lle ri

duzi

oni fi

nanz

iarie

app

licat

e da

gli S

tati

mem

bri p

er v

iola

zion

i del

la c

ondi

zion

alità

(la

Cort

e in

clud

e in

vece

tali

riduz

ioni

).

47

Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

Page 50: L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli ... · dei controlli svolti dagli stati ... 6-20 preparazione, ... le loro valutazioni dei risultati degli estesi campioni

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO SELEZIONATI: FEAGA SIGC

ALLEGATO II

Eser

ci-zi

oSt

ato

mem

bro

Regi

me

Proc

edur

e am

min

istra

-tiv

e e d

i con

trollo

per

ga

rant

ire la

corre

t-te

zza d

ei p

agam

enti,

co

mpr

esa l

a qua

lità

delle

ban

che d

ati

Tipi

di c

aren

ze ri

leva

te (i

ncid

enti

sull’

atte

n-di

bilit

à de

lle st

atist

iche

sui c

ontr

olli)

Met

odol

ogia

, sel

e-zi

one,

ese

cuzi

one,

co

ntro

llo q

ualit

à pe

r i co

ntro

lli in

loco

e

com

unica

zion

e de

i sin

goli

risul

tati

Tipi

di c

aren

ze ri

leva

te (i

nci-

dent

i sul

l’att

endi

bilit

à de

lle

stat

istich

e su

i con

trol

li)

2010

Germ

ania

(Bas

sa Sa

ssonia

)RP

UEffi

caci

—Pa

rzialm

ente

effica

ciLa

supe

rficie

amm

issibi

le pe

r un

grup

po di

coltu

re no

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term

inata

in

mod

o cor

retto

Germ

ania

(Sas

sonia

)RP

UEffi

caci

—Effi

caci

Spag

na (C

astig

lia

La M

anch

a)RP

UPa

rzialm

ente

effica

ci

Supe

rfici

inam

miss

ibili a

 pasco

lo pe

rman

ente

cope

rte da

fit

ta fo

resta

non s

ono i

dent

ificate

in m

odo a

ttend

ibile

Sanz

ioni p

er di

chiar

azion

e in e

ccesso

e in

difet

to no

n co

rretta

men

te ap

plica

teTra

ttam

ento

non c

orret

to de

lle m

odific

he de

lle do

man

de

Parzi

almen

te effi

caci

L’asse

gnaz

ione d

ella p

opola

zione

co

ntro

llata

alla

selez

ione b

asata

sul

risch

io o a

quell

a su b

ase c

asua

le ne

lle

statis

tiche

sui c

ontro

lli è f

atta e

x pos

tVe

loci v

isite

in loc

o con

sidera

te co

me

cont

rolli

in loc

o

Spag

na

(Estr

emad

ura)

RPU

Parzi

almen

te effi

caci

Supe

rfici

inam

miss

ibili a

 pasco

lo pe

rman

ente

cope

rte da

fit

ta fo

resta

non s

ono i

dent

ificate

in m

odo a

ttend

ibile

Tratta

men

to no

n cor

retto

delle

mod

ifiche

delle

dom

ande

SIPA n

on ag

giorn

ato co

rretta

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te do

po i c

ontro

lli in

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Il con

cetto

di er

rore

pales

e non

è ap

plica

to co

rretta

men

te

Parzi

almen

te effi

caci

La su

perfi

cie am

miss

ibile

per u

n gr

uppo

di co

lture

non è

 dete

rmina

ta in

m

odo c

orre

tto

Paes

i Bas

siRP

UEffi

caci

—Pa

rzialm

ente

effica

ciQu

alità

insu

fficie

nte d

ei co

ntro

lli in

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Regn

o Unit

o (G

alles

)RP

UEffi

caci

—Pa

rzialm

ente

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ciVe

loci v

isite

in lo

co co

nside

rate

com

e co

ntro

lli in

loco

Quali

tà in

suffi

cient

e dei

cont

rolli

in loc

o

48

Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

Page 51: L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli ... · dei controlli svolti dagli stati ... 6-20 preparazione, ... le loro valutazioni dei risultati degli estesi campioni

Eser

ci-zi

oSt

ato

mem

bro

Regi

me

Proc

edur

e am

min

istra

-tiv

e e d

i con

trollo

per

ga

rant

ire la

corre

t-te

zza d

ei p

agam

enti,

co

mpr

esa l

a qua

lità

delle

ban

che d

ati

Tipi

di c

aren

ze ri

leva

te (i

ncid

enti

sull’

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n-di

bilit

à de

lle st

atist

iche

sui c

ontr

olli)

Met

odol

ogia

, sel

e-zi

one,

ese

cuzi

one,

co

ntro

llo q

ualit

à pe

r i co

ntro

lli in

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e

com

unica

zion

e de

i sin

goli

risul

tati

Tipi

di c

aren

ze ri

leva

te (i

nci-

dent

i sul

l’att

endi

bilit

à de

lle

stat

istich

e su

i con

trol

li)

2011

Danim

arca

RPU

Parzi

almen

te effi

caci

Care

nze r

iguar

dant

i il SI

PACa

renze

nella

proc

edur

a di re

gistra

zione

delle

dom

ande

Le co

rrezio

ni di

erro

ri pale

si no

n sod

disfan

o il c

once

tto

di er

rore

pales

e

Parzi

almen

te effi

caci

Quali

tà in

suffi

cient

e nell

a misu

razio

ne

della

supe

rficie

dura

nte i

 cont

rolli

in loc

o

Spag

na (G

alizia

)RP

UPa

rzialm

ente

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ciCa

renz

e rigu

arda

nti il

SIPA

Manc

ato ag

giorn

amen

to de

l SIPA

dopo

i con

trolli

in loc

oPis

ta di

audit

insu

fficie

nte n

elle b

anch

e dat

i SIG

CPa

rzialm

ente

effica

ci

Quali

tà in

suffi

cient

e nell

a misu

razio

ne

della

supe

rficie

dura

nte i

 cont

roli i

n loc

oIn

form

azion

i non

corre

tte o 

incom

plete

ne

lle re

lazion

i ispe

ttive

sui c

ontro

lli in

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Italia

(Lom

bard

ia)RP

UPa

rzialm

ente

effica

ci

Manc

ato ag

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to de

l SIPA

dopo

i con

troli i

n loc

oLe

dom

ande

non c

onte

ngon

o inf

orm

azion

i che

pe

rmet

tono

di de

term

inare

l’ubic

azion

e dell

e par

celle

ag

ricole

Le co

rrezio

ni di

erro

ri pale

si no

n sod

disfan

o il c

once

tto

di er

rore

pales

e

Effica

ci—

Ungh

eria

RPUS

Parzi

almen

te effi

caci

Manc

ato ag

giorn

amen

to de

l SIPA

dopo

i con

trolli

in loc

oSo

lo lim

itati

cont

rolli

retro

attiv

i su p

ossib

ili so

vradic

hiara

zioni

in an

ni pr

eced

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Base

per il

calco

lo de

l pag

amen

to no

n cor

retta

Parzi

almen

te effi

caci

Manc

ata c

ompe

nsaz

ione d

i so

vradic

hiara

zioni

e sot

todic

hiara

zioni

di su

perfi

ci all

’inte

rno d

i un g

rupp

o di

coltu

reIns

ufficie

nte q

ualit

à nell

a misu

razio

ne

della

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rficie

nel c

orso

dei c

ontro

lli in

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Austr

iaRP

UPa

rzialm

ente

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ciCa

renz

e con

cern

enti

il SIPA

Base

per il

calco

lo de

l pag

amen

to no

n cor

retta

Effica

ci—

Finlan

diaRP

UPa

rzialm

ente

effica

ci

Pista

di au

dit in

suffi

cient

e nell

e ban

che d

ati S

IGC

Le do

man

de no

n con

teng

ono i

nfor

maz

ioni c

he

perm

etto

no di

dete

rmina

re l’u

bicaz

ione d

elle p

arcell

e ag

ricole

Caren

ze ne

lla pr

oced

ura d

i regis

trazio

ne de

lle do

man

deLe

corre

zioni

di er

rori p

alesi

non s

oddis

fano i

l con

cetto

di

erro

re pa

lese

Parzi

almen

te effi

caci

Quali

tà in

suffi

cient

e nell

a misu

razion

e de

lla su

perfi

cie du

rante

i con

trolli

in loc

oInf

orm

azion

i non

corre

tte o 

incom

plete

nelle

relaz

ioni is

petti

ve de

i con

trolli

in loc

o

ALLEGATO II

49

Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

Page 52: L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli ... · dei controlli svolti dagli stati ... 6-20 preparazione, ... le loro valutazioni dei risultati degli estesi campioni

Eser

ci-zi

oSt

ato

mem

bro

Regi

me

Proc

edur

e am

min

istra

-tiv

e e d

i con

trollo

per

ga

rant

ire la

corre

t-te

zza d

ei p

agam

enti,

co

mpr

esa l

a qua

lità

delle

ban

che d

ati

Tipi

di c

aren

ze ri

leva

te (i

ncid

enti

sull’

atte

n-di

bilit

à de

lle st

atist

iche

sui c

ontr

olli)

Met

odol

ogia

, sel

e-zi

one,

ese

cuzi

one,

co

ntro

llo q

ualit

à pe

r i co

ntro

lli in

loco

e

com

unica

zion

e de

i sin

goli

risul

tati

Tipi

di c

aren

ze ri

leva

te (i

nci-

dent

i sul

l’att

endi

bilit

à de

lle

stat

istich

e su

i con

trol

li)

2012

Lusse

mbu

rgo

RPU

Parzi

almen

te effi

caci

I valo

ri dei

diritt

i son

o sta

ti au

men

tati

in vio

lazion

e de

lla no

rmat

iva U

EEffi

caci

Regn

o Unit

o(In

ghilt

erra

)RP

UNo

n effi

caci

Infor

maz

ioni in

com

plete

o ine

satte

sulla

dim

ensio

ne

e l’am

miss

ibilit

à dei

terren

i nell

a ban

ca da

ti SIPA

Erron

ea ap

plica

zione

della

defin

izion

e UE d

i agr

icolto

rePa

gam

enti d

ell’ai

uto e

ffettu

ati pe

r sup

erfic

i non

am

miss

ibili

Incon

grue

nze n

ella b

anca

dati d

ei dir

itti

Manc

ata ap

plica

zione

di sa

nzion

i per

supe

rfici

dichia

rate

in m

odo e

rrato

su te

rreni

di pr

oprie

tà pu

bblic

aRis

ultati

delle

ispe

zioni

non t

rattat

i cor

retta

men

te ne

lle

banc

he da

ti SIG

C

Parzi

almen

te effi

caci

Quali

tà in

suffi

cient

e nell

a misu

razio

ne

della

supe

rficie

dura

nte i

 cont

rolli

in loc

o

Regn

o Unit

o (Ir

landa

del N

ord)

RPU

Non e

ffica

ci

Infor

maz

ioni in

com

plete

o ine

satte

sulla

dim

ensio

ne

e l’am

miss

ibilit

à dei

terren

i nell

a ban

ca da

ti SIPA

Error

i pres

enti n

elle d

oman

de so

no st

ati co

rretti

co

nside

rando

li erro

ri pale

si se

nza a

pplic

are sa

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i, qu

ando

inve

ce si

sareb

be do

vuto

appli

carle

Erron

ea ap

plica

zione

della

defin

izion

e UE d

i agr

icolto

rePa

gam

enti d

ell’ai

uto e

ffettu

ati pe

r sup

erfic

i non

am

miss

ibili

Risult

ati de

lle is

pezio

ni no

n trat

tati c

orret

tam

ente

nelle

ba

nche

dati S

IGC

Caren

ze ne

i con

trolli

amm

inistr

ativi

incro

ciati

e pag

amen

ti di a

iuti e

ffettu

ati pr

ima d

i ave

r riso

lto le

an

omali

e

Parzi

almen

te effi

caci

Quali

tà in

suffi

cient

e nell

a misu

razio

ne

della

supe

rficie

dura

nte i

 cont

rolli

in loc

o

Font

e: R

elaz

ioni

ann

uali

della

Cor

te p

er il

201

0-20

12.

ALLEGATO II

50

Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

Page 53: L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli ... · dei controlli svolti dagli stati ... 6-20 preparazione, ... le loro valutazioni dei risultati degli estesi campioni

ALLEGATO III

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO SELEZIONATI: FEASR

Eser

-ciz

ioSt

ato

mem

bro

Proc

edur

e am

min

istra

tive

e di

cont

rollo

per

gar

antir

e la

corr

ette

zza

dei p

aga-

men

ti, co

mpr

esa

la q

ualit

à de

lle b

anch

e da

ti

Tipi

di c

aren

ze ri

leva

te

(incid

enti

sull’

atte

ndib

ilità

del

le

stat

istich

e su

i con

trol

li)

Met

odol

ogia

, sel

ezio

-ne

, ese

cuzi

one,

cont

rol-

lo q

ualit

à pe

r i co

ntro

lli

in lo

co e

com

unica

zion

e de

i sin

goli

risul

tati

Tipi

di c

aren

ze ri

leva

te

(incid

enti

sull’

atte

ndib

ilità

del

le

stat

istich

e su

i con

trol

li)

2010

Repu

bblic

a cec

aPa

rzialm

ente

effica

ci

Rego

le, ca

lcoli e

 paga

men

ti no

n cor

retti

(pag

amen

ti in

ecce

sso, re

gole

di to

llera

nza,

spes

e non

amm

issibi

li, rid

uzion

i)As

senz

a di e

lemen

ti pr

obat

ori, c

aren

ze e 

cont

rolli

ineffi

caci

sulle

cond

izion

i di a

mm

issibi

lità e

 sugli

im

pegn

i

Parzi

almen

te effi

caci

Caren

ze re

lative

alla

quali

tà de

i con

trolli

sul

posto

svolt

i e al

la qu

alità

dei c

ontro

lli ex

 post

Le no

rme s

ulle s

anzio

ni vio

lano l

a no

rmati

va UE

Cont

rolli

svolt

i con

ritard

i e no

n dist

ribuit

i nel

corso

dell’a

nno

Germ

ania

(Mec

lembu

rgo-

Pom

eran

ia an

terio

re)

Effica

ci—

Effica

ci—

Franc

iaNo

n effi

caci

Paga

men

ti effe

ttuati

prim

a del

com

pleta

men

to de

i co

ntro

lli ob

bliga

tori

Rego

le, ca

lcoli e

 paga

men

ti non

corre

tti (p

agam

enti

in ec

cesso

, rego

le di

tolle

ranza

, spe

se no

n am

miss

ibili,

riduz

ioni)

Asse

nza d

i elem

enti p

roba

tori,

caren

ze e 

cont

rolli

ineffi

caci

sulle

cond

izion

i di a

mm

issibi

lità e

 sugli

im

pegn

i

Parzi

almen

te effi

caci

Man

cata

valut

azion

e dei

risult

ati d

ei co

ntro

li in

loco

Care

nze n

ella m

etod

ologia

di se

lezion

e e m

anca

to ris

petto

del t

asso

mini

mo

obbli

gato

rio pe

r i co

ntro

lli in

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Care

nze r

elativ

e alla

quali

tà de

i con

trolli

in loc

o svo

lti e 

alla q

ualit

à dei

cont

rolli

ex po

st

Italia

(Tos

cana

)Pa

rzialm

ente

effica

ci

Rego

le, ca

lcoli e

 paga

men

ti no

n cor

retti

(pag

amen

ti in

ecce

sso, re

gole

di to

llera

nza,

spes

e non

amm

issibi

li, rid

uzion

i)As

senz

a di e

lemen

ti pr

obat

ori, c

aren

ze e 

cont

rolli

ineffi

caci

sulle

cond

izion

i di a

mm

issibi

lità e

 sugli

im

pegn

i

Parzi

almen

te effi

caci

Man

cata

valut

azion

e dei

risult

ati d

ei co

ntro

li in

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Care

nze n

ella m

etod

ologia

di se

lezion

e e m

anca

to ris

petto

del t

asso

mini

mo

obbli

gato

rio pe

r i co

ntro

lli in

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Care

nze r

elativ

e alla

quali

tà de

i con

trolli

in loc

o svo

lti e 

alla q

ualit

à dei

cont

rolli

ex po

st

Letto

niaNo

n effi

caci

Rego

le, ca

lcoli e

 paga

men

ti no

n cor

retti

(pag

amen

ti in

ecce

sso, re

gole

di to

llera

nza,

spes

e non

amm

issibi

li, rid

uzion

i)As

senz

a di e

lemen

ti pr

obat

ori, c

aren

ze e 

cont

rolli

ineffi

caci

sulle

cond

izion

i di a

mm

issibi

lità e

 sugli

im

pegn

i

Effica

ci—

51

Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

Page 54: L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli ... · dei controlli svolti dagli stati ... 6-20 preparazione, ... le loro valutazioni dei risultati degli estesi campioni

Eser

-ciz

ioSt

ato

mem

bro

Proc

edur

e am

min

istra

tive

e di

cont

rollo

per

gar

antir

e la

corr

ette

zza

dei p

aga-

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ti, co

mpr

esa

la q

ualit

à de

lle b

anch

e da

ti

Tipi

di c

aren

ze ri

leva

te

(incid

enti

sull’

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ndib

ilità

del

le

stat

istich

e su

i con

trol

li)

Met

odol

ogia

, sel

ezio

-ne

, ese

cuzi

one,

cont

rol-

lo q

ualit

à pe

r i co

ntro

lli

in lo

co e

com

unica

zion

e de

i sin

goli

risul

tati

Tipi

di c

aren

ze ri

leva

te

(incid

enti

sull’

atte

ndib

ilità

del

le

stat

istich

e su

i con

trol

li)

2010

Polon

iaPa

rzialm

ente

effica

ci

Rego

le, ca

lcoli e

 paga

men

ti no

n cor

retti

(pag

amen

ti in

ecce

sso, re

gole

di to

llera

nza,

spes

e non

amm

issibi

li, rid

uzion

i)As

senz

a di e

lemen

ti pr

obat

ori, c

aren

ze e 

cont

rolli

ineffi

caci

sulle

cond

izion

i di a

mm

issibi

lità e

 sugli

im

pegn

i

Effica

ciCa

renz

e nell

a met

odolo

gia di

selez

ione

e man

cato

rispe

tto de

l tas

so m

inim

o ob

bliga

torio

per i 

cont

rolli

in loc

o

Porto

gallo

Parzi

almen

te effi

caci

Asse

nza d

i elem

enti

prob

ator

i, car

enze

e co

ntro

lli ine

ffica

ci su

lle co

ndizi

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i am

miss

ibilit

à e su

gli

impe

gni

Parzi

almen

te effi

caci

Care

nze n

ella m

etod

ologia

di se

lezion

e e m

anca

to ris

petto

del t

asso

mini

mo

obbli

gato

rio pe

r i co

ntro

lli in

loco

Care

nze r

elativ

e alla

quali

tà de

i con

trolli

in loc

o svo

lti e 

alla q

ualit

à dei

cont

rolli

ex po

stRi

tard

i e in

cong

ruen

ze rig

uard

anti

le sta

tistic

he e 

i risu

ltati

dei c

ontro

lli

Rom

ania

Parzi

almen

te effi

caci

Rego

le, ca

lcoli e

 paga

men

ti no

n cor

retti

(pag

amen

ti in

ecce

sso, re

gole

di to

llera

nza,

spes

e non

amm

issibi

li, rid

uzion

i)As

senz

a di e

lemen

ti pr

obat

ori, c

aren

ze e 

cont

rolli

ineffi

caci

sulle

cond

izion

i di a

mm

issibi

lità e

 sugli

im

pegn

i

Parzi

almen

te effi

caci

Asse

nza d

i elem

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prob

ator

i, car

enze

e c

ontro

lli ine

ffica

ci su

lle co

ndizi

oni d

i am

miss

ibilit

à e su

gli im

pegn

iCa

renz

e rela

tive a

lla qu

alità

dei c

ontro

lli in

loco s

volti

e all

a qua

lità d

ei co

ntro

lli ex

post

Regn

o Unit

o (S

cozia

)Pa

rzialm

ente

effica

ciPa

gam

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effet

tuat

i prim

a del

com

pleta

men

to de

i co

ntro

lli ob

bliga

tori

Parzi

almen

te effi

caci

Paga

men

ti eff

ettu

ati p

rima d

el co

mple

tam

ento

dei c

ontro

lli ob

bliga

tori

Care

nze r

elativ

e alla

quali

tà de

i con

trolli

in loc

o svo

lti e 

alla q

ualit

à dei

cont

rolli

ex po

stRi

tard

i e in

cong

ruen

ze rig

uard

anti

le sta

tistic

he e 

i risu

ltati

dei c

ontro

lli

ALLEGATO III

52

Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

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Eser

-ciz

ioSt

ato

mem

bro

Proc

edur

e am

min

istra

tive

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cont

rollo

per

gar

antir

e la

corr

ette

zza

dei p

aga-

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ti, co

mpr

esa

la q

ualit

à de

lle b

anch

e da

ti

Tipi

di c

aren

ze ri

leva

te

(incid

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sull’

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ndib

ilità

del

le

stat

istich

e su

i con

trol

li)

Met

odol

ogia

, sel

ezio

-ne

, ese

cuzi

one,

cont

rol-

lo q

ualit

à pe

r i co

ntro

lli

in lo

co e

com

unica

zion

e de

i sin

goli

risul

tati

Tipi

di c

aren

ze ri

leva

te

(incid

enti

sull’

atte

ndib

ilità

del

le

stat

istich

e su

i con

trol

li)

2011

Danim

arca

Non e

ffica

ci

Cont

rolli

ineffi

caci

relat

ivi al

le co

ndizi

oni d

i am

miss

ibilit

à e ag

li im

pegn

i Ca

renz

e nell

’orga

nizza

zione

amm

inistr

ativa

e ne

l co

ntro

llo in

tern

o dei

cont

rolli

Calco

li e pa

gam

enti

inesa

tti

Care

nze s

istem

ativc

he ne

lle m

isure

del T

itolo 

II, ris

ultan

ti ne

ll’acce

ttazio

ne di

spes

e non

amm

issibi

li

Parzi

almen

te effi

caci

Detta

gli in

suffi

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i sull

a por

tata

dei

cont

rolli

svolt

iIn

cong

ruen

ze rig

uard

anti

il num

ero d

i co

ntro

lli sv

olti

Quali

tà in

suffi

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e dei

cont

rolli

Spag

na (G

alizia

)Pa

rzialm

ente

effica

ciCa

renz

e nell

’orga

nizza

zione

amm

inistr

ativa

e ne

l co

ntro

llo in

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o dei

cont

rolli

Parzi

almen

te effi

caci

Detta

gli in

suffi

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i sull

a por

tata

dei

cont

rolli

svolt

iQu

alità

insu

fficie

nte d

ei co

ntro

lliCa

renz

e nell

a pian

ifica

zione

e ne

l cale

ndar

io de

i con

trolli

Italia

(Lom

bard

ia)Pa

rzialm

ente

effica

ci

Cont

rolli

ineffi

caci

relat

ivi al

le co

ndizi

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miss

ibilit

à e ag

li im

pegn

i Ca

renz

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’orga

nizza

zione

amm

inistr

ativa

e ne

l co

ntro

llo in

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o dei

cont

rolli

Calco

li e pa

gam

enti

inesa

tti

Parzi

almen

te effi

caci

Detta

gli in

suffi

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i sull

a por

tata

dei

cont

rolli

svolt

iQu

alità

insu

fficie

nte d

ei co

ntro

lliCa

renz

e nell

a pian

ifica

zione

e ne

l cale

ndar

io de

i con

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Ungh

eria

Parzi

almen

te effi

caci

Cont

rolli

ineffi

caci

relat

ivi al

le co

ndizi

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i am

miss

ibilit

à e ag

li im

pegn

iPa

rzialm

ente

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ci

Inco

ngru

enze

rigua

rdan

ti il n

umer

o di

cont

rolli

svolt

iQu

alità

insu

fficie

nte d

ei co

ntro

lliCa

renz

e nell

a pian

ifica

zione

e ne

l cale

ndar

io de

i con

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Austr

iaPa

rzialm

ente

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ci

Cont

rolli

ineffi

caci

relat

ivi al

le co

ndizi

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i am

miss

ibilit

à e ag

li im

pegn

i Ca

renz

e nell

’orga

nizza

zione

amm

inistr

ativa

e ne

l co

ntro

llo in

tern

o dei

cont

rolli

Effica

ciDe

ttagli

insu

fficie

nti s

ulla p

orta

ta de

i co

ntro

lli sv

olti

Finlan

diaPa

rzialm

ente

effica

ci

Cont

rolli

ineffi

caci

relat

ivi al

le co

ndizi

oni d

i am

miss

ibilit

à e ag

li im

pegn

i Ca

renz

e nell

’orga

nizza

zione

amm

inistr

ativa

e ne

l co

ntro

llo in

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o dei

cont

rolli

Calco

li e pa

gam

enti

inesa

tti

Parzi

almen

te effi

caci

Care

nze n

ell’or

ganiz

zazio

ne am

mini

strat

iva

e nel

cont

rollo

inte

rno d

ei co

ntro

lliQu

alità

insu

fficie

nte d

ei co

ntro

lliCa

renz

e nell

a pian

ifica

zione

e ne

l cale

ndar

io de

i con

trolli

ALLEGATO III

53

Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

Page 56: L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli ... · dei controlli svolti dagli stati ... 6-20 preparazione, ... le loro valutazioni dei risultati degli estesi campioni

Eser

-ciz

ioSt

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mem

bro

Proc

edur

e am

min

istra

tive

e di

cont

rollo

per

gar

antir

e la

corr

ette

zza

dei p

aga-

men

ti, co

mpr

esa

la q

ualit

à de

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anch

e da

ti

Tipi

di c

aren

ze ri

leva

te

(incid

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sull’

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ndib

ilità

del

le

stat

istich

e su

i con

trol

li)

Met

odol

ogia

, sel

ezio

-ne

, ese

cuzi

one,

cont

rol-

lo q

ualit

à pe

r i co

ntro

lli

in lo

co e

com

unica

zion

e de

i sin

goli

risul

tati

Tipi

di c

aren

ze ri

leva

te

(incid

enti

sull’

atte

ndib

ilità

del

le

stat

istich

e su

i con

trol

li)

2012

Bulga

riaPa

rzialm

ente

effica

ci

Care

nze n

ell’or

ganiz

zazio

ne am

mini

strat

iva e 

nel

cont

rollo

inte

rno d

ei co

ntro

lliCa

lcoli e

 paga

men

ti ine

satti

(ad e

sem

pio, r

iduzio

ni no

n app

licat

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pure

care

nze n

ei re

cupe

riCa

renz

e nell

a ver

ifica

delle

proc

edur

e di a

ppalt

o pu

bblic

o

Parzi

almen

te effi

caci

Caren

ze ne

ll’org

anizz

azion

e am

mini

strati

va

e nel

cont

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inter

no de

i con

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Calco

li e pa

gam

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nesa

tti (a

d ese

mpio

, rid

uzion

i non

appli

cate)

oppu

re ca

renze

nei

recup

eri

Insuffi

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e qua

lità d

ei co

ntro

lli: m

anca

ta

rilev

azion

e di c

asi d

i non

conf

orm

ità e/

o m

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ta co

pertu

ra di

tutti

gli im

pegn

i e gl

i ob

bligh

i; care

nze n

el ca

lenda

rio de

i con

trolli

Incon

grue

nze r

elativ

e al n

umero

di co

ntro

lli sv

olti (i

nclud

endo

la se

lezion

e bas

ata su

l ris

chio

e que

lla su

base

casu

ale), d

iffere

nze

rispe

tto ai

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omun

icati a

lla Co

mm

ission

e

Germ

ania

(Bra

ndeb

urgo

e B

erlin

o)Pa

rzialm

ente

effica

ci

Care

nze n

ell’or

ganiz

zazio

ne am

mini

strat

iva e 

nel

cont

rollo

inte

rno d

ei co

ntro

lliM

anca

nza d

i un s

istem

a ada

tto a 

valut

are l

a ra

gione

volez

za de

i cos

ti pr

opos

ti ne

lla do

man

da di

so

stegn

oCa

lcoli e

 paga

men

ti ine

satti

(ad e

sem

pio, r

iduzio

ni no

n app

licat

e) op

pure

care

nze n

ei re

cupe

riCa

renz

e nell

a ver

ifica

delle

proc

edur

e di a

ppalt

o pu

bblic

o

Parzi

almen

te effi

caci

Care

nze n

ell’or

ganiz

zazio

ne am

mini

strat

iva

e nel

cont

rollo

inte

rno d

ei co

ntro

lliCa

lcoli e

 paga

men

ti ine

satti

(ad e

sem

pio,

riduz

ioni n

on ap

plica

te) o

ppur

e car

enze

nei

recu

peri

Insu

fficie

nte q

ualit

à dei

cont

rolli:

man

cata

ril

evaz

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i cas

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on co

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mità

e/o

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cata

cope

rtura

di tu

tti gl

i impe

gni e

 gli

obbli

ghi; c

aren

ze ne

l cale

ndar

io de

i con

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Inco

ngru

enze

relat

ive al

num

ero d

i con

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svolt

i (inc

luden

do la

selez

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asat

a sul

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io e q

uella

su ba

se ca

suale

), diff

eren

ze

rispe

tto ai

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com

unica

ti all

a Com

miss

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Franc

ia (so

lo se

guito

dato

a p

rece

dent

i os

serv

azion

i)

Parzi

almen

te effi

caci

Cont

rolli

ineffi

caci

sulle

cond

izion

i di a

mm

issibi

lità

e sug

li im

pegn

i (ad

esem

pio, in

clusio

ne di

IVA n

on

amm

issibi

le, do

ppio

finan

ziam

ento

)Ca

renz

e nell

’orga

nizza

zione

amm

inistr

ativa

e ne

l co

ntro

llo in

tern

o dei

cont

rolli

Parzi

almen

te effi

caci

Care

nze n

ell’or

ganiz

zazio

ne am

mini

strat

iva

e nel

cont

rollo

inte

rno d

ei co

ntro

lli

ALLEGATO III

54

Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

Page 57: L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli ... · dei controlli svolti dagli stati ... 6-20 preparazione, ... le loro valutazioni dei risultati degli estesi campioni

Eser

-ciz

ioSt

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mem

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enti

sull’

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ndib

ilità

del

le

stat

istich

e su

i con

trol

li)

2012

Polon

iaPa

rzialm

ente

effica

ci

Man

canz

a di u

n sist

ema a

datto

a va

lutar

e la

ragio

nevo

lezza

dei c

osti

prop

osti

nella

dom

anda

di

soste

gno

Calco

li e pa

gam

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inesa

tti (a

d ese

mpio

, ridu

zioni

non a

pplic

ate)

oppu

re ca

renz

e nei

recu

peri

Care

nze n

ella v

erifi

ca de

lle pr

oced

ure d

i app

alto

pubb

lico

Effica

ci

Care

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gli im

pegn

i e gl

i ob

bligh

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enze

nel c

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ario

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lli

Rom

ania

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A e PA

RDF)

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ci

Cont

rolli

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ppio

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ontro

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includ

endo

la se

lezion

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ata s

ul ris

chio

e que

lla su

base

casu

ale),

differ

enze

ris

petto

ai da

ti co

mun

icati

alla C

omm

ission

eIn

suffi

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e qua

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ei co

ntro

lli: m

anca

ta

rilev

azion

e di c

asi d

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conf

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ità e/

o m

anca

ta co

pertu

ra di

tutti

gli im

pegn

i e gl

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bligh

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enze

nel c

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ontro

lli

Svez

iaPa

rzialm

ente

effica

ci

Cont

rolli

ineffi

caci

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cond

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i di a

mm

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lità

e sug

li im

pegn

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esem

pio, in

clusio

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IVA n

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amm

issibi

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ppio

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ziam

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)M

anca

nza d

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istem

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valut

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i cos

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man

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stegn

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lcoli e

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nze n

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Insu

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cont

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rtura

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tti gl

i impe

gni e

 gli

obbli

ghi; c

aren

ze ne

l cale

ndar

io de

i con

trolli

Font

e: R

elaz

ioni

ann

uali

della

Cor

te p

er il

201

0-20

12.

ALLEGATO III

55

Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

Page 58: L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli ... · dei controlli svolti dagli stati ... 6-20 preparazione, ... le loro valutazioni dei risultati degli estesi campioni

Stat

o m

embr

o (o

rgan

ismo

paga

tore

)

Num

ero

tota

le d

i fas

cicol

i es

amin

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Erro

re ri

scon

trat

o ne

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o av

ente

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enza

sulla

pre

sent

a-zi

one

nelle

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istich

e su

i con

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liTi

pi d

i err

ori r

iscon

trat

iFE

AGA

SIGC

FEAS

R SI

GCFE

ASR

non-

SIGC

FEA-

GA SI

GCFE

ASR

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FEAS

R no

n-SI

GC

Bulga

ria (S

FA)

1816

137

96

Com

pilaz

ione n

on co

rretta

delle

stat

istich

e: no

tevo

le so

vradic

hiara

zione

dell’i

mpo

rto

delle

sanz

ioni a

pplic

ate (

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ALLEGATO IV

QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI ERRORI RILEVANTI RISCONTRATI NEL CORSO DEI CONTROLLI DOCUMENTALI SUI 414 FASCICOLI

56

Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

PERIODO COPERTO DALLE RELAZIONI STATISTICHE E RELATIVI TERMINI ULTIMI DI TRASMISSIONE

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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

SINTESI

Risposta comune ai paragrafi I-IXDa alcuni anni la Corte dei conti europea critica il fatto che la Commissione faccia affidamento sulle statistiche degli Stati membri relative ai risultati dei controlli da loro svolti, utilizzandole come fonte di informazioni per calcolare il tasso di errore residuo. In primo luogo, la Commissione era consapevole di non poter fare completo affidamento sulle statistiche di controllo fornite dagli Stati membri quale unico indicatore del livello di errore della spesa agricola, ragion per cui per molti anni, fino alla relazione annuale di attività (RAA) del 2012, ha applicato un «margine di sicu-rezza» del 25 % al tasso di errore residuo calcolato in base alle statistiche, fatto che è stato costantemente contestato dalla Corte. In secondo luogo, nella sua RAA del 2012, la direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI) ha recepito le preoccupazioni relative alle stati-stiche di controllo e ha modificato il suo approccio dopo aver consultato i servizi centrali della Commissione respon-sabili per le questioni metodologiche. Nella sua relazione annuale sull ’esercizio 2012 la Corte non ha criticato tale approccio e si è anzi espressa positivamente in merito, rac-comandando l’applicazione di un approccio analogo per il FEASR.

Inoltre, il nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, in vigore dal gennaio 2014, prevede un aumento signif icativo delle responsabilità degli organismi di certificazione degli Stati membri per quanto concerne la formulazione di un parere sulla legittimità e la regolarità della spesa, compresa la convalida dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri che vengono comunicati alla Commissione.

Di conseguenza, la relazione della Cor te r iguarda una metodologia che è cambiata ed è tuttora in evoluzione. Pertanto, anziché concentrarsi su elementi storici, la Com-missione prefer irebbe concentrarsi sul presente e sul futuro nonché sull ’elaborazione, anche con il contributo costruttivo della Corte, di una metodologia valida.

III.Per la sua relazione annuale di attività del 2012, la DG AGRI ha sviluppato un metodo per calcolare il tasso di errore residuo che tiene conto dei propri audit e di quelli della Corte. Questo metodo è stato impiegato per i pagamenti diretti (che costituiscono il 70 % circa delle spese della PAC) relativi all’esercizio finanziario 2012 e la sua applica-zione verrà estesa, a partire dall’esercizio finanziario 2013, anche ad altre spese della PAC e, in particolare, allo svi-luppo rurale.

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Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

IV.L’istituzione di sistemi di controllo è disciplinata da norme dell ’UE precise, integrate ove opportuno da l inee guida della Commissione. Per esempio, gli organismi pagatori devono effettuare controlli amministrativi sul 100 % delle domande prima di dar corso ai pagamenti e almeno il 5 % delle domande deve essere sottoposto a controllo in loco. La conformità dei sistemi di controllo alle norme viene verificata dai revisori della DG AGRI e i rischi per il bilancio dell’UE che possono derivare dalle carenze individuate nei sistemi di con-trollo sono coperti da rettifiche finanziarie.

Gli organismi pagatori sono inoltre responsabili della trasfor-mazione dei risultati delle proprie verifiche in dati statistici di controllo da trasmettere annualmente alla Commissione. Gli organismi di certificazione devono verificare sistematica-mente l’accuratezza di queste elaborate statistiche, in partico-lar modo mediante l’armonizzazione con singole operazioni, e fornire un parere in merito.

Infine, per quanto concerne l’anno di domanda 2012, la DG AGRI ha verificato, relativamente ai pagamenti del settore, la trasmissione dei singoli dati di controllo tramite il sistema informatico impiegato per i pagamenti (la cosiddetta banca dati CATS). I l test ha avuto esito positivo e questa trasmis-sione automatica dei dati di controllo verrà estesa alla mag-gior parte delle misure della PAC e alla spesa per l ’anno di domanda 2014. Questo impedirà che le statistiche di controllo presentino inesattezze dovute a un’elaborazione inadeguata dei singoli dati.

V.Gli stessi audit della Commissione indicano che in alcuni Stati membri i sistemi di controllo non sono conformi alle norme e non rilevano tutti gli errori che potrebbero essere riscontrati.

La Commissione era pertanto consapevole di non poter fare completo affidamento sulle statistiche di controllo fornite dagli Stati membri quale unico indicatore del livello di errore della spesa agricola, ragion per cui per molti anni, fino alla RAA del 2012, ha applicato un «margine di sicurezza» del 25 % al tasso di errore residuo calcolato in base alle statistiche, fatto che è stato costantemente contestato dalla Corte, la quale tuttavia ha omesso di valutare in che misura questo accorgi-mento fosse insufficiente.

Nondimeno, la DG AGRI ha recepito le preoccupazioni relative alle statistiche di controllo e ha modificato il suo approccio (cfr. la risposta al paragrafo III) dopo aver consultato i servizi centrali della Commissione responsabili per le questioni meto-dologiche. Nella sua relazione annuale sull’esercizio 2012 la Corte non ha criticato tale approccio e si è anzi espressa posi-tivamente in merito, proponendo l’estensione di tale approc-cio ad altre spese della PAC e, in particolare, allo sviluppo rurale.

VI.I l nuovo metodo descritto nella risposta al paragrafo II I prevede che la Commissione corregga il tasso di errore che risulta dalle statistiche fornite dagli Stati membri nel caso in cui la Commissione stessa e/o la Corte abbiano indivi-duato carenze nei sistemi di rilevamento delle irregolarità nella spesa.

VII.La Commissione era altresì consapevole delle limitazioni alle quali era soggetto il lavoro affidato agli organismi di certificazione. Perciò, a partire dall’anno di domanda 2014, in applicazione della riforma della PAC, gli organismi di cer-tificazione dovranno svolgere un lavoro molto più appro-fondito sull’attendibilità dei controlli effettuati dagli orga-nismi pagatori.

VIII.Nonostante alcune carenze, le informazioni fornite sono considerate utili ai fini del monitoraggio e indicative degli errori rilevati dagli Stati membri nel corso dei loro controlli amministrativi e in loco. Come già affermato più sopra, la Commissione utilizza un nuovo metodo in modo da perve-nire a una stima del livello di errore maggiormente docu-mentata rispetto a quella ricavabile esclusivamente dalle statistiche di controllo degli Stati membri.

IX.La Commissione non sostiene che la correzione da essa apportata alle statistiche di controllo degli Stati membri sia valida in termini statistici, ma reputa che essa, in assenza di altri dati più attendibili, costituisca la stima migliore possi-bile. Questo approccio è stato il frutto di un ampio dibat-tito interno condotto non solo in seno alla DG AGRI, ma anche con i servizi centrali della Commissione.

La Commissione osserva che, nella sua relazione annuale sull’esercizio 2012, la Corte raccomanda quanto segue:

«La Commissione, nella relazione annuale di attività della DG AGRI, dovrebbe applicare per il FEASR un approccio simile a quello dell ’aiuto disaccoppiato per le super fici, in cui tenga conto di risultati dei propri audit di confor-mità nel valutare il tasso di errore per ciascun organismo pagatore».

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Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

X.La Commissione condivide il parere della Corte sulla neces-sità di migliorare i controlli amministrativi e in loco. L’ade-guatezza di tali controlli viene verificata/valutata in occa-sione degli audit di conformità e gli Stati membri ricevono raccomandazioni in merito ai miglioramenti da apportare. Inoltre, la Commissione informa regolarmente gli Stati membri in merito alle risultanze più frequenti degli audit al fine di incoraggiare l’adozione delle migliori pratiche.

La Commissione ritiene di adottare costantemente questa raccomandazione come indicato qui di seguito e ha poten-ziato alcuni strumenti nel quadro della riforma della PAC.

Nel caso in cui la Commissione e la Corte rilevino carenze nella gestione e nei sistemi di controllo degli Stati membri, la Commissione adotta tutti gli strumenti a sua disposi-zione per indurre gli Stati membri a porvi rimedio. Que-sti strumenti includono la procedura di l iquidazione di conformità, che si concretizza in rettifiche finanziarie che non solo proteggono il bilancio dell’UE, ma servono anche da potente incentivo per gli Stati membri, e il requisito di adottare piani d’azione per sanare le carenze. Per il FEASR ci si è avvalsi anche dell ’interruzione dei pagamenti e il nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanzia-mento e il monitoraggio della PAC, che entrerà in vigore nel gennaio 2014, contempla un meccanismo rafforzato per la sospensione dei pagamenti per gli Stati membri che non attuano un piano d’azione correttivo.

I programmi di aiuti per i l settore in generale e i l SIPA (sistema di identificazione delle parcelle agricole) in par-ticolare sono soggetti a una serie continua di controlli per rilevare le carenze. Per la Commissione un SIPA inefficace rappresenta un problema molto grave e si r ichiede agli Stati membri di adottare modifiche urgenti che la stessa Commissione segue da vicino mediante audit di follow-up. Nel contempo, qualsiasi rischio per il bilancio dell’UE viene coperto da rettifiche finanziarie.

X. Primo trattinoLe linee guida sui controlli da eseguire verranno aggior-nate nel quadro della riforma della PAC, parallelamente all ’adozione di atti delegati e di esecuzione, e saranno discusse e spiegate tanto agli organismi pagatori che dovranno applicarle quanto agli organismi di certificazione che dovranno verificarne l’applicazione.

La Commissione esaminerà inoltre le linee guida fornite agli Stati membri per l ’elaborazione delle statistiche e, nello specifico, si sforzerà di armonizzare le buone prati-che tra i vari settori. Le linee guida saranno riviste, in par-ticolare, nel contesto dell ’automazione delle statistiche e dell’attuazione delle norme per la riforma della PAC.

La Commissione continuerà a chiedere agli Stati membri di migliorare le loro procedure interne ai fini della verifica dei dati di controllo trasmessi.

X. Secondo trattinoI l nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finan-ziamento e il monitoraggio della PAC, che entra in vigore nel gennaio 2014, r ichiederà agli organismi di certifica-zione di formulare un parere sulla legittimità e sulla rego-larità delle operazioni. Ciò implicherà la riesecuzione di un campione rappresentativo di operazioni già verificate dall’organismo pagatore e la convalida (o meno) delle rela-tive statistiche di controllo. Si prevede che questo lavoro supplementare permetterà di migliorare la qualità dei dati di controllo degli organismi pagatori e, unitamente al parere dell’organismo di certificazione, produrrà migliora-menti per quanto riguarda il livello di affidabilità ottenibile.

X. Terzo trattinoLa Commissione evidenzia che le var ie scadenze per inviare le statistiche sono state fissate per una serie di ragioni operative e non semplicemente ai fini della reda-zione della RAA. La Commissione osserva che occorre rag-giungere un equilibrio per quanto riguarda la tempistica ottimale per la ricezione dei dati, considerando i pesanti oneri amministrativi che la loro elaborazione comporta per gli Stati membri, al fine di evitare le trasmissioni di aggior-namenti multipli.

Nel 2012 la Commissione ha condotto un esercizio pilota per la trasmissione automatica dei dati di controllo per i pagamenti relativi al settore. Tali dati sono stati trasmessi nel luglio 2013 e le valutazioni iniziali riguardanti la loro qualità e completezza sono positive. Verranno effettuate correzioni per automatizzare in tal modo tutti i dati di con-trollo pertinenti, i l che limiterà il r ischio di errori dovuti a un’elaborazione inesatta e garantirà che in tutti gli Stati membri venga utilizzata un’unica metodologia.

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Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Nel nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finan-ziamento e il monitoraggio della PAC è stata introdotta una disposizione che permette alla Commissione di sospendere i pagamenti agli Stati membri che non abbiano inviato i suddetti dati di controllo entro le scadenze specificate.

Infine, con il nuovo lavoro degli organismi di certificazione sulla legittimità e sulla regolarità, la Commissione otterrà un parere più affidabile sull’attendibilità dei controlli stessi e un’affidabilità maggiore per quanto concerne i tassi di errore.

X. Quarto trattinoI l nuovo regolamento orizzontale prevede che gli organi-smi di certificazione debbano verificare sistematicamente, su campioni rappresentativi del FEAGA e del FEASR, l ’at-tendibilità dei controlli amministrativi e in loco svolti dagli organismi pagatori. Le linee guida preparate dalla Commis-sione mirano a garantire che questo lavoro venga condotto con una metodologia statistica affidabile, che i suoi risul-tati rafforzino la garanzia della legittimità e della regolarità delle operazioni e forniscano una stima valida del tasso di errore residuo per ciascuno Stato membro e per ciascun Fondo. Ciò permetterebbe alla Commissione di r idurre progressivamente la necessità delle singole correzioni che essa apporta attualmente alle statistiche fornite dagli Stati membri.

Nel frattempo, la Commissione adotterà il nuovo approc-cio menzionato nella risposta al paragrafo III e attuerà la raccomandazione nella relazione annuale del 2012: «La Commissione, nella relazione annuale di attività della DG AGRI, dovrebbe applicare per il FEASR un approccio simile a quello dell ’aiuto disaccoppiato per le super fici , in cui tenga conto di risultati dei propri audit di conformità nel valutare il tasso di errore per ciascun organismo pagatore».

Per quanto riguarda le sue stesse attività di audit, la Com-missione continuerà a concentrarsi sugli audit di sistema degli organismi pagatori, sulla base del rischio e nel qua-dro della procedura di l iquidazione di conformità, per garantire che si correggano i rischi derivanti dalle carenze individuate nei sistemi di controllo. Le attività di audit riguarderanno anche i nuovi compiti degli organismi di certificazione in materia di legittimità e regolarità per for-nire orientamenti tecnici e contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di un’affidabilità consolidata.

OSSERVAZIONI

Risposta comune ai paragrafi 28-36La DG AGRI ha già dichiarato nella RAA del 2012 che «le statistiche di controllo degli Stati membri vanno conside-rate con una certa cautela». La DG AGRI si è già impegnata ad estendere l ’approccio integrato adottato nella RAA del 2012 per gli aiuti diretti disaccoppiati ad altri settori della spesa della PAC per la RAA del 2013 — vale a dire che le statistiche degli Stati membri verranno corrette tenendo conto dei risultati delle conclusioni del processo di audit della DG AGRI, della Corte e degli organismi di certificazione.

30.La Commissione sta dando seguito all ’osservazione della Corte sull’efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo degli organismi pagatori impegnati nell’ambito delle sue procedure di conformità in corso.

Per quanto riguarda il 2011, la Commissione osserva che, nella maggior parte dei casi, gli errori cui si fa riferimento erano relativamente modesti in termini finanziari e consi-stevano principalmente in piccole differenze riscontrate con la nuova misurazione di parcelle agricole eseguita dalla Corte (42 degli errori rilevati da quest’ultima riguar-davano differenze minime riscontrate a seguito della nuova misurazione e, in 24 casi, l’errore era inferiore al 2 %).

Analogamente, anche per quanto riguarda il 2012, la mag-gior par te degli error i quantif icabil i era relativamente modesta in termini finanziari e, anche in questo caso, con-sisteva in differenze minime riscontrate con la nuova misu-razione delle parcelle eseguita dalla Corte (36 degli errori rilevati da quest’ultima erano inferiori al 5 % e 23 di questi erano di entità inferiore al 2 %).

32.Nel calcolo del tasso di errore residuo, la Commissione tiene conto dell’impatto potenziale delle carenze che inci-dono sui dati riportati dagli Stati membri.

32. Primo trattinoLa Commissione deve attenersi alla definizione di agricol-tore di cui all ’articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

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Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

32. Secondo trattinoBenché la Commissione non condivida sempre la valuta-zione dei revisori della Corte relativa all’effettiva ammissi-bilità delle superfici, nei casi in cui essa riscontri che uno Stato membro non abbia registrato correttamente una superficie ammissibile, esamina il problema ricorrendo alla procedura di liquidazione dei conti.

32. Terzo trattinoNel caso specifico segnalato dalla Corte, gli organismi pagatori in questione hanno considerato la sostituzione delle parcelle una correzione di «errori manifesti», concetto previsto dalla legislazione/dalle linee guida dell’UE. Come ha affermato nelle sue risposte precedenti, la Commissione non condivide l’opinione della Corte in merito all’applica-zione del concetto di errore manifesto in caso di sostitu-zione impropria delle parcelle.

32. Quarto trattinogli organismi pagatori non sono sempre responsabili per la corretta modalità di calcolo dei diritti al pagamento. In alcuni casi le istruzioni per tale calcolo vengono stabilite dall’autorità competente del relativo Stato membro.

32. Quinto trattinobenché la Commissione non condivida sempre la valuta-zione dei revisori della Corte relativa all’effettiva ammissi-bilità delle superfici, nei casi in cui essa riscontri che uno Stato membro non abbia registrato correttamente una superficie ammissibile, esamina il problema ricorrendo alla procedura di liquidazione dei conti.

Riquadro 1 Secondo le autorità italiane, il caso della Lombardia è stato rettif icato nel 2011 e la Commissione lo sta seguendo mediante la procedura di liquidazione di conformità dei conti.

La Commissione è a conoscenza dei problemi relat ivi all’ammissibilità delle zone di pascolo in Spagna. Le auto-rità spagnole, cui è stato richiesto di intervenire nel merito, hanno presentato il piano di miglioramento del SIPA che contiene, in particolare, misure per applicare un coeffi-ciente di ammissibilità alle parcelle di pascolo e garantire un aggiornamento sistematico del SIPA con i risultati dei controlli in loco. La Commissione continuerà a monito-rare l ’attuazione di questo piano da parte delle autorità nazionali.

La Commissione ha inoltre rilevato alcuni casi in Ungheria in cui il SIPA non è stato aggiornato con i risultati dei con-trolli in loco e ha richiesto per iscritto alle autorità unghe-resi di intraprendere azioni correttive a questo riguardo.

33.Le carenze cui la Corte si r iferisce sono state già segna-late negli anni precedenti. Le relative raccomandazioni vengono adottate dal 2010 in collaborazione con gli Stati membri e monitorate, ove necessario, nel contesto delle procedure di conformità.

34.Per quanto riguarda il 2011, la Commissione osserva che la maggior parte degli errori segnalati era di entità relati-vamente modesta in termini finanziari (la metà degli errori era inferiore al 5 %).

35.Nel calcolo del tasso di errore residuo, la Commissione tiene conto dell’impatto potenziale delle carenze che inci-dono sui dati riportati dagli Stati membri.

Riquadro 3 I l problema è stato monitorato nel corso di un’indagine che ha avuto il seguente esito:

— l’organismo pagatore ha deciso, dopo aver sottoposto il caso a una nuova valutazione, di recuperare l’importo già corrispo-sto a titolo di aiuto per il progetto specifico;

— la procedura di verifica/le checklist sono state aggiornate per escludere che un ispettore possa non accorgersi che un edi-ficio agricolo presenta prevalentemente le caratteristiche di un’abitazione privata;

— sono stati rieseguiti i controlli (ex post) su tutti i progetti veri-ficati e ritenuti idonei dallo stesso ispettore che ha approvato il progetto non ammissibile;

— sono stati rieseguiti i controlli (ex post) su tutti i progetti che presentano caratteristiche analoghe a quelle del progetto non ammissibile;

— da questi controlli ex post sono emerse irregolarità di scarso rilievo, ora sottoposte ai procedimenti in contraddittorio stan-dard, che probabilmente implicheranno il recupero di parte dell’importo già corrisposto a titolo di aiuto;

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Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

— nondimeno, poiché l’ultima riesecuzione dei controlli ha coinvolto solo i progetti riguardanti nuove costruzioni senza includere la ristrutturazione di edifici esistenti, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di verificare nuovamente tali progetti. I risultati di questi controlli definitivi ex post verranno trasmessi entro il 30 novembre 2013.

Riquadro 4 Come indicato nella risposta alla relazione annuale 2012, i servizi della Commissione daranno seguito alle conclu-sioni della Corte dinanzi alle autorità nazionali al fine di tutelare l’interesse finanziario dell’UE e di recuperare tutti i pagamenti indebiti.

Per quanto concerne la Romania, la Commissione ha rile-vato nei propri audit carenze sostanziali ed è in corso una procedura di liquidazione dei conti.

36.La stessa Commissione ha riconosciuto questa carenza e, pertanto, nella sua RAA del 2012 ha cambiato il modo di desumere il livello di affidabilità dalle statistiche di con-trollo degli Stati membri, prendendo pertanto in conside-razione altri pareri di audit, compresi elementi probatori della Corte dei conti europea, in modo da conoscere la portata degli errori non rilevati dagli Stati membri e conse-guentemente non segnalati nelle loro statistiche.

38.La Commissione sta automatizzando la trasmissione delle statistiche di controllo (con un esercizio pilota effettuato con successo nel luglio 2012) e, in tale contesto, sta pre-parando procedure e linee guida più dettagliate a livello interno e per gli Stati membri. Cfr. anche la r isposta ai paragrafi 39-41.

39.La DG AGRI non ha stabil ito una data di scadenza pre-cisa per la compilazione delle relazioni statistiche, dal momento che preferisce ricevere statistiche aggiornate anche per l’anno successivo. Tuttavia, il comitato per lo svi-luppo rurale ricorda costantemente agli Stati membri l’im-portanza di trasmettere le statistiche. Si potrebbe comun-que introdurre una data di scadenza «intermedia».

La DG AGRI verifica la completezza delle statistiche tramite la relazione annuale degli organismi di certificazione, rela-zione da essa stessa esaminata che può dar luogo a proce-dure di liquidazione di conformità a fini di monitoraggio.

È vero che i dati non sono completi e che il tasso di errore viene calcolato esclusivamente in base alla spesa per cui sono disponibili le statistiche di controllo. Tuttavia, la Com-missione calcola che solo lo 0,6 % circa dell ’importo dei pagamenti diretti relativi all’anno di domanda 2010 è stato liquidato dopo il termine di scadenza del 30 giugno 2011 e che è pertanto possibile che non sia stato riportato nelle statistiche di controllo. Di conseguenza, è assai limitato l ’impatto di questo 0,6 % sull ’esattezza di queste statisti-che impiegate come base per il calcolo di tasso di errore.

Riquadro 5 Cfr. la risposta al paragrafo 92.

40.Come la Corte ha fatto presente, le linee guida attuali non rispecchiano le modifiche dovute alla ripresentazione delle statistiche. Nondimeno, durante il periodo che intercorre tra l’invio delle statistiche da parte dello Stato membro e il loro trattamento nella RAA da parte della Commissione, quest ’ultima svolge controlli di coerenza e di plausibilità e contatta gli Stati membri, ove necessario, per verificare eventual i anomalie. Vengono r ichiest i aggiornamenti anche presso il comitato per lo sviluppo rurale, nonché in occasione di missioni di audit e di riunioni bilaterali, se lo si ritiene opportuno.

Oltretutto, la richiesta di aggiornamenti sistematici com-porterebbe un ulteriore onere amministrativo non solo per gli Stati membri, ma anche per la Commissione, giacché quest’ultima dovrebbe rieseguire il proprio lavoro di veri-fica e incorporare i dati modificati nella complessa base di calcolo del tasso di errore residuo. C’è, in sostanza, un ventaglio di opportunità molto ristretto per ricevere, verifi-care ed elaborare tutti i dati rivisti al fine di poterli inserire nella relazione annuale di attività del direttore generale. La Commissione sottolinea che le statistiche di controllo e il tasso di errore che ne deriva non sono i conti annuali dello Stato membro e pertanto non devono presentare lo stesso grado di accuratezza. Essi vengono anzi utilizzati affinché indichino dove risiede l’errore e, anche prima di introdurre il suo nuovo metodo per correggere il tasso di errore, la Commissione applicava alle statistiche di con-trollo e al tasso di errore derivante un margine significativo di apprezzamento, in modo da rispecchiare la probabilità che fossero sottostimati.

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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

È stato infine condotto un esercizio pilota relativamente all’automazione delle statistiche sugli aiuti per le superfici per l ’anno di domanda 2012. Questo lavoro è già comin-ciato nel 2011 con la notifica preventiva necessaria dei requisiti tecnici inviata agli Stati membri e i dati risultanti per l’anno di domanda 2012 sono stati trasmessi ed elabo-rati automaticamente nella banca dati della Commissione entro il 15 luglio 2013. Le valutazioni iniziali della qualità effettuate dalla Commissione sono state positive. Quando tutte le verifiche necessarie saranno state completate, avrà inizio il lavoro sull’ampliamento dell’automazione agli altri settori di spesa della PAC, la cui messa in atto è prevista per l’anno di domanda 2014. In tale contesto, la Commis-sione sta preparando procedure e linee guida più detta-gliate a livello interno e per gli Stati membri.

41.La Commissione si premurerà di non aumentare eccessiva-mente l’onere amministrativo che grava sugli Stati membri. Nondimeno, l ’automazione della trasmissione delle stati-stiche di controllo dovrebbe migliorare la tracciabilità dei controlli effettuati.

Risposta comune ai paragrafi 42-46La Commissione è consapevole che alcuni organismi paga-tori devono ancora compiere progressi nella compilazione e nella verifica dei dati di controllo. Nella maggior parte dei suoi stessi audit, infatti, la Commissione verifica la cor-rispondenza delle relazioni statistiche con singoli dati di controllo e rileva frequentemente incongruenze.

Per questo motivo la Commissione ha avviato una proce-dura automatica in virtù della quale gli organismi paga-tori possono comunicare i loro dati di controllo con i l sistema impiegato per i singoli pagamenti. Un esercizio pilota riguardante i pagamenti relativi al settore in tutti gli Stati membri per l’anno di domanda 2012 (comunicazione del 15 luglio 2013) ha avuto esito positivo e i l metodo verrà esteso ad altre misure della PAC.

L’automazione riduce l ’onere amministrativo ed elimina tutti gli errori di compilazione.

44. Quarto trattinoL’inclusione di informazioni supplementari relative agli esercizi precedenti ha solo provocato una sopravvaluta-zione del livello di errore. Anche se le informazioni ven-gono riportate nella tabella sbagliata, i l tasso di errore residuo per lo sviluppo rurale, nell’insieme, non ne viene intaccato. Si può pertanto concludere che nessuno dei due errori menzionati ha causato una sottostima del livello di errore.

Riquadro 6 Nell’esempio riguardante la Polonia, i controlli sono stati svolti e l’organismo pagatore ha effettivamente identificato e registrato l’errore, ma l’ha in parte inavvertitamente clas-sificato in modo improprio, considerandolo un controllo amministrativo anziché qualificarlo come controllo in loco.

Riquadro 7 — Secondo paragrafoNell’esempio relativo alla Bulgaria, l ’organismo pagatore, pur avendo effettuato segnalazioni errate, aveva di fatto sovradichiarato il tasso di errore.

Risposta comune ai paragrafi 47-50I l numero dei controlli svolti dagli organismi di certifica-zione è conforme alla dimensione dei campioni richiesta dalla Commissione a tali organismi nelle sue linee guida. Tuttavia, per alcuni anni la Commissione ha ritenuto che fosse necessario migliorare anche la qualità dei controlli degli Stati membri, il modo in cui questi ultimi riferivano in merito a tali controlli e il modo in cui gli organismi di certificazione potevano fornire una maggiore affidabilità. Alla fine del 2009 la Commissione ha istituito un esercizio volontario di rafforzamento dell ’affidabilità fornita dagli organismi di certificazione che richiedeva loro di eseguire nuovamente un campione rappresentativo dei controlli in loco effettuati dagli organismi pagatori. Solo un piccolo numero di organismi pagatori ha colto quest’opportunità, con esiti piuttosto discordi.

Tuttavia, nel contesto della riforma della PAC, è stato rag-giunto un accordo politico su una disposizione contenuta nel nuovo regolamento orizzontale per il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC. Tale disposizione richiede agli organismi di certificazione di formulare un parere sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni su cui si basa la spesa. Ciò implicherà un esame esaustivo e la riesecuzione di un campione rappresentativo di ope-razioni (il cui numero sarà compreso tra 60 e 170 per cia-scun fondo, in base a una serie di fattori che includono la dimensione della popolazione).

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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione ritiene pertanto che le risultanze della Corte siano state considerate nelle iniziative legislative che ha già intrapreso e che verranno adottate all ’inizio del 2014.

Riquadro 8 Le risultanze della Corte dei conti europea verranno prese in considerazione nell ’analisi di r ischio della squadra di certificazione.

51.Quando lo si è ritenuto necessario, sono state inviate rac-comandazioni agli organismi di certificazione interessati per migliorare la qualità del loro lavoro in futuro. Le con-clusioni e le raccomandazioni sono state inoltre condivise e messe a disposizione di tutti gli organismi di certifica-zione durante una riunione del gruppo di esperti tenutasi nel settembre 2012. Alcuni organismi di cer tif icazione mostrano di conoscere bene i controlli da effettuare e le loro finalità, mentre altri, a volte, non vanno sufficiente-mente a fondo nelle loro verif iche e si attestano su un livello di valutazione piuttosto formalistico.

La Commissione ritiene che la maggior parte delle risul-tanze sia di scarso rilievo e non metta in dubbio l’affidabi-lità che la Commissione può desumere dalla RAA a questo riguardo.

Risposta comune ai paragrafi 52-54Di norma la Commissione continua a rivedere l ’operato degli organismi di cer tif icazione mediante l ’analisi dei documenti relativi alla liquidazione finanziaria dei conti e missioni di audit presso tali organismi. Alla luce delle esperienze maturate nell ’applicazione volontaria della «procedura di rafforzamento dell ’aff idabil ità», le l inee guida per gli organismi di certificazione vengono riviste affinché questi ultimi possano assumersi il nuovo compito di occuparsi della legittimità e della regolarità della spesa.

Risposta comune ai paragrafi 56-57La Commissione condivide il parere della Corte in base al quale il campione attualmente sottoposto ai controlli degli organismi di certificazione è troppo ridotto. A tale scopo il progetto di linee guida per i nuovi compiti degli organismi di certificazione su cui si fonda il parere sulla legittimità e sulla regolarità istituisce un modello statisti-camente valido per eseguire il lavoro di verifica ed è stato ampliato, per quanto riguarda la natura del lavoro che gli organismi di certificazione devono svolgere, per garantire un test completo ed esaustivo su ciascuna operazione scelta. Si intende inoltre che in futuro il lavoro degli orga-nismi di certificazione verrà sottoposto a una supervisione più rigorosa.

58.La Commissione ritiene che il suo sistema informativo sia adatto per le finalità previste. In particolare, le informazioni provenienti dagli Stati membri soddisfano le esigenze dei servizi operativi e di audit. Verranno mantenute e rispet-tate le scadenze normative.

59.La Commissione raccoglie informazioni sui r isultati dei controlli amministrativi e in loco per l’anno di domanda n, i cui pagamenti vengono corrisposti agli agricoltori a par-tire dal dicembre n fino al giugno n + 1 e quindi comuni-cati alla Commissione nel luglio n + 1. La RAA per l’eserci-zio finanziario n + 1 viene redatta nel marzo dell’esercizio n + 2.

La Commissione osserva che, anziché utilizzare le statisti-che per monitorare l’attuazione da parte degli Stati mem-bri dei regimi di sostegno, essa le impiega per verificare, inter alia, se il numero dei controlli rispetti i requisiti nor-mativi. Un’altra finalità delle statistiche è quella di essere utilizzate come strumento di gestione per gli Stati mem-bri, costituendo una fonte utile di informazioni sugli errori rilevati che dovrebbero essere corretti in un determinato anno.

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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

60.Per quanto r iguarda i pagamenti dirett i , i l per iodo di pagamento per l ’anno di domanda n va dal 15/10/n a l 30/06/n + 1 ( i l per iodo di pagamento cade quindi nell ’ambito dell ’esercizio finanziario n + 1, che costitui-sce l’oggetto della RAA per l’anno n + 1 redatta nel marzo dell’anno n + 2). Le statistiche di controllo non si possono dunque inviare finché non siano state trattate le domande dell’anno n. Se è vero che ci sono alcuni pagamenti effet-tuati dopo questa data, è anche vero che di norma sono relativamente pochi e a basso impatto finanziario. I l pro-getto legislativo per la riforma della PAC propone di alli-neare il periodo di pagamento e la scadenza per il FEAGA SIGC a quella per il FEASR SIGC al fine di stabilire una rela-zione migliore tra anno di domanda ed esecuzione finan-ziaria. I l termine del 15 luglio permette inoltre agli Stati membri di effettuare tutte le correzioni necessarie prima dell’anno di domanda successivo.

61.I termini per l ’invio delle statistiche sui controll i svolti vengono stabiliti dalla normativa pertinente dell’UE. Non è sempre possibile ottenere per tempo aggiornamenti delle statistiche da includere nella RAA.

62.La Commissione osserva che le sole statistiche che pos-sano essere considerate «non pienamente pertinenti» sono quelle per il FEASR non-SIGC per le quali il periodo rispetto a cui sono riportate le statistiche non corrisponda intera-mente all’esercizio finanziario della RAA.

63.I dati cui la Corte si riferisce sono stati inviati per via elet-tronica direttamente alla banca dati CATS in occasione di un esercizio pilota nel luglio 2013. Tutti i dati relativi agli aiuti diretti al settore sono stati ricevuti in questo modo, aumentando così le opportunità per la Commissione di svolgere i controlli. Tuttavia, si osserva che le dichiarazioni finanziarie formali degli Stati membri (comprese le tabelle delle X cui si r iferisce la Corte) in merito alle operazioni alla base di queste statistiche vengono inviate nel febbraio n+1, ovvero solo 4 mesi dopo la fine dell’esercizio finanzia-rio in questione. La tempistica per le dichiarazioni annuali, contigua a quella della relazione annuale di attività del direttore generale che deve essere firmata entro la fine del marzo n+1, rende impossibile la realizzazione di un’armo-nizzazione approfondita tra i dati delle tabelle delle X e quelli delle statistiche trasmesse nel luglio precedente.

Risposta comune ai paragrafi 66-68La Commissione ritiene che non sia possibile verificare siste-maticamente tutti i dati presentati nelle statistiche durante gli audit di conformità svolti negli Stati membri. La DG AGRI calcola che ogni anno i controlli svolti dagli Stati membri alla base delle statistiche di controllo siano più di 900 000 e che pertanto sia impossibile garantire il livello di verifica richiesto dalla Corte.

Gli audit devono coprire i rischi fondamentali. Benché parte del lavoro venga dedicata a questo aspetto, non è possibile seguire tutte le problematiche rilevate nelle statistiche. La verifica delle statistiche di controllo non è l’oggetto princi-pale degli audit di conformità, che si concentrano piuttosto sul funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. Inoltre, numerosi audit relativi all ’anno in questione ven-gono svolti ad avvenuto completamento della RAA.

Considerando il ritardo dovuto alla legislazione dell’UE e alla procedura di audit, non è sempre possibile ottenere per tempo aggiornamenti delle statistiche da includere nella RAA.

L’ampia gamma di elementi che già devono essere verificati e controllati dai revisori della Commissione nella DG AGRI rende impossibile, nel contesto delle risorse disponibili, la messa in atto della proposta della Corte senza che si incida negativamente sull’attività principale. Tuttavia, il lavoro che gli organismi di certificazione dovranno svolgere nell ’am-bito della legittimità e della regolarità si fonderà su una maggiore attenzione nei confronti delle relazioni statistiche.

69.Come già spiegato più sopra, lo scopo della procedura di liquidazione di conformità non è principalmente quello di verificare le statistiche di controllo degli Stati membri, ma piuttosto quello di verificare i loro sistemi di gestione e di controllo, oltre a dar seguito alle conclusioni della Corte in merito alla DAS e contrastare i rischi per il bilancio dell’UE.

70.La Commissione è sempre stata consapevole che le stime degli Stati membri in merito ai pagamenti irregolari non sono pienamente attendibili. Perciò si prendono in consi-derazione altri elementi di prova a sostegno della dichia-razione annuale di affidabilità del direttore generale della DG AGRI.

71.La Commissione concorda sul fatto che i campioni cui si riferisce la Corte non fossero sufficientemente rappresen-tativi, ma l’impatto delle pratiche adottate ha portato, nella maggior parte dei casi , a stimare per eccesso i l tasso di errore residuo.

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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

72.Nel progetto di linee guida per gli organismi di certifica-zione per il periodo post 2013 è stato proposto un modello statisticamente valido per consolidare l ’affidabilità degli audit la cui applicazione verrà consigliata anche agli orga-nismi pagatori. Ci si propone di desumere l’affidabilità non solo dai risultati della verifica del sistema, ma anche da un approccio sostanziale più valido (e, se possibile, da un test a duplice finalità).

Risposta comune ai paragrafi 73-78La Corte ha criticato la Commissione per aver utilizzato i dati comunicati dagli Stati membri sui controlli da essi svolti . Di conseguenza, la Commissione ha adeguato i l proprio approccio e poi applicato il proprio giudizio su questi dati per fornire una valutazione degli elementi (per esempio l’errata interpretazione o applicazione della legi-slazione dell ’UE e/o nazionale, controlli difettosi), i l che può significare che le statistiche non forniscono un quadro completo. Questo approccio è stato approvato dai servizi centrali della Commissione ed è ritenuto un mezzo appro-priato per aumentare l’affidabilità che si può desumere dal lavoro svolto dagli Stati membri nell’ambito della gestione condivisa.

In base alla metodologia rivista, le informazioni disponibili provenienti dagli audit della Corte dei conti europea, dalle risultanze degli organismi di certificazione e dagli audit della Commissione vengono integrate in una valutazione complessiva della situazione a livello di organismi paga-tori e prese in considerazione quando vengono aggregate a livello di Stato membro e di UE a 27.

Come indicato nella risposta alla relazione annuale della Corte sull’esercizio 2012, il nuovo approccio integrato, uti-lizzato nel 2012 solo per gli aiuti diretti disaccoppiati, verrà ampliato nel limite del possibile alle altre misure della PAC per il 2013, e in particolare al settore dello sviluppo rurale. In tal modo, la Commissione si metterà in linea con la rela-zione annuale della Corte per l’esercizio 2012, nella quale si raccomanda quanto segue: «La Commissione, nella rela-zione annuale di attività della DG AGRI, dovrebbe applicare per il FEASR un approccio simile a quello dell’aiuto disac-coppiato per le superfici, in cui tenga conto di risultati dei propri audit di conformità nel valutare il tasso di errore per ciascun organismo pagatore».

78.C o m e g i à i n d i c a t o n e l l a r i s p o s t a a l l a r e l a z i o n e annuale 2012, il nuovo approccio integrato utilizzato per il 2012 per gli aiuti diretti disaccoppiati verrà ulteriormente sviluppato ed esteso, per quanto possibile, alle altre misure della PAC per l’anno 2013.

In tal modo la Commissione ritiene di applicare la racco-mandazione della Corte contenuta nella sua relazione annuale sull ’esercizio 2012: «La Commissione, nella rela-zione annuale di attività della DG AGRI, dovrebbe applicare per il FEASR un approccio simile a quello dell’aiuto disac-coppiato per le superfici, in cui tenga conto di risultati dei propri audit di conformità nel valutare il tasso di errore per ciascun organismo pagatore».

Risposta comune ai paragrafi 79-81La Commissione concorda che i l ivell i di errore stimati dalle due istituzioni non possono essere raffrontati.

Va osservato che il tasso di errore residuo stimato dalla DG AGRI nel 2012 per il FEAGA è compreso fra i limiti di errore superiore e inferiore del tasso di errore stimato della Corte.

82.Le metodologie impiegate dalle due istituzioni per cal-colare il tasso di errore sono diverse. Avendo bisogno di informazioni a l ivello dei singoli organismi pagatori , la Commissione ha sviluppato la propria metodologia a tale scopo.

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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

83.Come osser va la Cor te nel paragrafo 76, gl i aggiusta-menti apportati dalla Commissione per gli aiuti disaccop-piati diretti nella sua RAA del 2012 hanno determinato un aumento considerevole della stima del tasso di errore residuo, aumento che la Commissione ritiene adeguato per tenere conto delle carenze presenti nelle statistiche di controllo degli Stati membri.

La Commissione osserva che la Corte, nella propria rela-zione annuale sull’esercizio 2012, ha raccomandato l’esten-sione di tale approccio a tutta la spesa agricola.

84.Nonostante i problemi attinenti all ’attendibilità, la Com-missione ritiene che i risultati degli oltre 900 000 controlli svolti dagli Stati membri siano rilevanti e che questo lavoro non possa essere semplicemente ignorato.

Cfr. anche la risposta al paragrafo 82.

87.Poiché la Corte può, come spiegato, applicare una valu-tazione diversa dell ’incidenza quantitativa degli errori rispetto a quella stabilita dalla Commissione e notificata agli Stati membri, essa formulerà sempre una stima del tasso di errore più elevata. Ciò non significa che la Com-missione, che è l’istituzione responsabile per l’attuazione delle normative sotto il controllo della Corte di giustizia europea, debba uniformare la propria valutazione della gravità di un errore a quella della Corte.

Quando determina l’entità di una correzione, la Commis-sione tiene conto del principio di proporzionalità, del tipo e del livello di irregolarità e delle conseguenze finanziarie delle carenze riscontrate. Non sempre errori puramente formali pregiudicano una buona gestione finanziaria.

88.Come indicato nella sua r isposta al le relazioni annuali del 2011 e del 2012, la Commissione ritiene che il rispetto degli obblighi di condizionalità non costituisca un crite -rio di ammissibilità per i pagamenti della PAC e, pertanto, i controlli relativi a questi requisiti non abbiano attinenza con la legittimità e la regolarità delle operazioni sotto-stanti. La condizionalità è un meccanismo che penalizza gli agricoltori quando non rispettano una serie di norme che, in generale, derivano da altre politiche diverse dalla PAC e si applicano a tutti i cittadini dell’UE, indipendentemente dalla PAC. Pertanto la Commissione ritiene che le sanzioni inflitte per le violazioni dei requisiti di condizionalità non dovrebbero essere prese in considerazione per il calcolo dei tassi di errore per la PAC.

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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

90.La Commissione desidera sottolineare che il proprio trat-tamento delle statistiche degli Stati membri è considere-volmente cambiato nella RAA per il 2012. Fino al 2011, la DG AGRI aveva applicato un margine di sicurezza del 25 % per ovviare all ’incompletezza delle statistiche degli Stati membri, ma questo approccio era stato oggetto delle cri-tiche della Corte in quanto inaffidabile. Pertanto la Com-missione, nella sua RAA del 2012, ha eseguito un’ulteriore valutazione delle statistiche avvalendosi dei propri audit, di quelli della Corte e delle informazioni che gli organismi di certificazione le avevano messo a disposizione. Nei casi in cui veniva rilevata una discrepanza tra la valutazione di questi organismi di audit e il livello di errore indicato dalle statistiche di controllo degli Stati membri, si effettuava una correzione che rispecchiasse quello che la Commis-sione riteneva essere un livello di errore più realistico. In seguito alla raccomandazione della Corte nella sua rela-zione annuale sull’esercizio 2012, questo approccio viene attualmente applicato ad altri settori di spesa per la RAA del 2013 e, in particolare, al settore dello sviluppo rurale.

91.Nel calcolo del tasso di errore residuo, la Commissione tiene conto dell’impatto potenziale delle carenze che inci-dono sui dati riportati dagli Stati membri.

Raccomandazione 1La Commissione condivide il parere della Corte sulla neces-sità di migliorare i controlli amministrativi e in loco. L’ade-guatezza di tali controlli viene verificata/valutata in occa-sione degli audit di conformità e gli Stati membri ricevono raccomandazioni in merito ai miglioramenti da apportare. Inoltre la Commissione informa regolarmente gli Stati membri in merito alle risultanze più frequenti degli audit al fine di incoraggiare l’adozione di buone pratiche.

La Commissione adotta costantemente questa raccoman-dazione come indicato qui di seguito e ha potenziato alcuni strumenti nel quadro della riforma della PAC.

Raccomandazione 1 — Primo trattinoNel caso in cui la Commissione e la Corte rilevino carenze nella gestione e nei sistemi di controllo degli Stati mem-bri, la Commissione adotta tutti gli strumenti a sua dispo-sizione per indurre gli Stati membri a porvi rimedio. Questi strumenti includono la procedura di liquidazione di con-formità (che si concretizza in rettifiche finanziarie che non solo proteggono il bilancio dell’UE, ma servono anche da potente incentivo per gli Stati membri), il requisito di adot-tare piani d’azione per far fronte alle carenze e l ’interru-zione dei pagamenti per il FEASR. I l nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitorag-gio della PAC, che entra in vigore nel gennaio 2014, con-templa un meccanismo rafforzato per la sospensione dei pagamenti per gli Stati membri che non attuano un piano d’azione correttivo.

Raccomandazione 1 — Secondo e terzo trattinoI programmi di aiuti per le superfici in generale e il SIPA in particolare sono soggetti a una serie continua di controlli per rilevare le carenze. Per la Commissione un SIPA ineffi-cace rappresenta un problema molto grave e si richiede agli Stati membri di adottare modifiche urgenti che la stessa Commissione segue da vicino mediante audit di follow-up.

Nel 2012 la Commissione ha avviato un esercizio in col-laborazione con gli Stati membri per individuare le cause di fondo degli errori per il settore dello sviluppo rurale. È stato richiesto a tutti gli Stati membri di allestire piani d’azione al fine di ridurre i tassi di errore. Il miglioramento della qualità dei controlli degli Stati membri è parte inte-grante del piano.

Risposta comune ai paragrafi 92 e 93I l nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finan-ziamento e il monitoraggio della PAC, che entra in vigore nel gennaio 2014, r ichiederà agli organismi di certifica-zione di formulare un parere sulla legittimità e sulla rego-larità delle operazioni. Ciò implicherà la riesecuzione di un campione rappresentativo di operazioni già verificate dall’organismo pagatore e la convalida (o meno) delle rela-tive statistiche di controllo. Si prevede che questo lavoro supplementare permetterà di migliorare la qualità delle statistiche degli organismi pagatori.

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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Nondimeno, agli Stati membri si r ichiederà di svolgere un’ulteriore verif ica dei dati trasmessi . Nell ’estate 2012 è stato compiuto un passo importante per quanto riguarda le statistiche di controllo per l’anno di domanda 2012 rela-tivamente ai pagamenti diretti ; le statistiche sono state trasmesse e inserite direttamente dagli Stati membri nella banca dati CATS della Commissione e le valutazioni iniziali sono state molto positive. Dopo un esame completo e l’ef-fettuazione di tutte le correzioni necessarie, la trasmissione automatica verrà inaugurata anche in altri settori impor-tanti della spesa della PAC.

Raccomandazione 2La Commissione esaminerà le linee guida fornite agli Stati membri per l’elaborazione delle statistiche e, nello speci-fico, si sforzerà di armonizzare le buone pratiche tra i vari settori. Le linee guida saranno riviste, in particolare, nel contesto dell ’automazione delle statistiche e dell ’attua-zione delle norme per la riforma della PAC.

Raccomandazione 2 — Secondo paragrafoQuesta parte della raccomandazione è rivolta agli Stati membri. La Commissione continuerà a richiedere agli Stati membri di migliorare le loro procedure interne di verifica e di compilazione dei dati di controllo inviati.

94.Gli organismi di certificazione svolgono le verifiche richie-ste dalle norme dell ’UE e ciò comporta il controllo di un numero piuttosto limitato di operazioni. I l nuovo rego-lamento or izzontale per i l control lo, i l f inanziamento e il monitoraggio della PAC che verrà adottato all ’inizio del 2014 richiede agli organismi di certificazione di effet-tuare un numero considerevolmente maggiore di controlli e in modo molto più approfondito per formulare un parere sulla legittimità e sulla regolarità della spesa.

Raccomandazione 3 — Primo paragrafoLa Commissione ritiene che la raccomandazione sia affron-tata dal nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, in vigore dal gennaio 2014, e richiederà agli organismi di certificazione di formulare un parere sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni. Ciò implicherà la riesecuzione di un cam-pione rappresentativo di operazioni già verificate dall’or-ganismo pagatore e la convalida (o meno) delle relative statistiche di controllo. Sono a buon punto linee guida dettagliate su come dovrebbe essere svolto questo lavoro.

Raccomandazione 3 — Primo trattinoLe l inee guida propongono la r iesecuzione, da par te dell ’organismo di certificazione, di un campione rappre-sentativo di controlli svolti dagli organismi pagatori.

Raccomandazione 3 — Secondo trattinoLa riesecuzione è già stata proposta dalla Commissione per l’anno di domanda 2014.

Raccomandazione 3 — Terzo trattinoSi prevede che questo lavoro supplementare permetterà di migliorare la qualità dei dati di controllo degli organismi pagatori e, unitamente al parere dell ’organismo di certi-ficazione, produrrà miglioramenti per quanto riguarda il livello di affidabilità ottenibile.

95. Cfr. le risposte ai paragrafi 58-62.

Occorre raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la tempistica ottimale per la ricezione dei dati, considerando i pesanti oneri amministrativi che la loro elaborazione comporta per gli Stati membri, al fine di evitare le trasmis-sioni di aggiornamenti multipli.

96.Gli esami documentali hanno una portata l imitata e la loro finalità non è quella di verificare ogni singolo dato. È impossibile svolgere un lavoro di questo tipo senza sforzi sproporzionati ( le statist iche vengono redatte in base a circa 900 000 controlli svolti in loco).

97.Cfr. la risposta ai paragrafi 66-69.

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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Raccomandazione 4La Commissione evidenzia che le varie scadenze per inviare le statistiche sono state fissate per una serie di ragioni opera-tive e non semplicemente ai fini della redazione della RAA. La Commissione osserva che occorre raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la tempistica ottimale per la ricezione dei dati, considerando i pesanti oneri amministrativi che la loro elaborazione comporta per gli Stati membri, al fine di evitare le trasmissioni di aggiornamenti multipli.

La Commissione ha verificato il rispetto delle scadenze per la ricezione delle statistiche e nel 2012 ha avviato un esercizio per la trasmissione automatica delle statistiche di controllo per i pagamenti diretti. Questi dati sono stati pertanto tra-smessi nel luglio 2013 e le valutazioni iniziali riguardanti la loro qualità e completezza sono positive. Verranno effettuate correzioni per automatizzare in tal modo tutte le statistiche pertinenti, il che limiterà il rischio di errori di segnalazione e garantirà che in tutti gli Stati membri venga utilizzata un’u-nica metodologia.

Inoltre, nell’accordo politico sul regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, è stata introdotta una nuova disposizione che permette alla Commis-sione di sospendere i pagamenti per gli Stati membri che non abbiano inviato i suddetti dati di controllo entro le scadenze specificate.

Il legislatore europeo ha operato la chiara scelta di migliorare ulteriormente gli elementi alla base dell’attuale affidabilità nel contesto della riforma della PAC e, di conseguenza, la Com-missione non ha intenzione di svolgere una verifica completa dei dati su cui si fondano le statistiche di controllo che, peral-tro, pregiudicherebbero il principio della gestione condivisa.

Se è vero che si dedica una certa mole di lavoro alla verifica delle statistiche di controllo, questa non è la finalità principale della procedura di liquidazione di conformità, che consiste piuttosto nel verificare i loro sistemi di gestione e di controllo, oltre a dar seguito alle conclusioni della Corte in merito alla DAS. L’ampia gamma di elementi che già devono essere veri-ficati e controllati dai revisori della Commissione nella DG AGRI, nel contesto delle risorse disponibili, rende impossi-bile la messa in atto della proposta della Corte senza che si incida negativamente sulla sua attività principale e sul livello delle rettifiche finanziarie ai fini del recupero degli importi e a tutela degli interessi finanziari dell’UE. Nondimeno, nel corso degli audit della Commissione vengono verificati elementi dei dati pertinenti al fine di risolvere dubbi in merito ad alcuni di essi. Questi elementi vengono anche utilizzati per preparare il campione di operazioni da sottoporre ai controlli in loco. Inoltre, il lavoro che gli organismi di certificazione dovranno svolgere nell’ambito del parere sulla legittimità e regolarità si fonderà su una maggiore attenzione nei confronti delle rela-zioni statistiche.

Risposta comune ai paragrafi 98-99Per quanto riguarda la RAA 2012 per gli aiuti disaccop-piati diretti (che rappresentano il 65 % della spesa della PAC) la Commissione ha adottato un nuovo approccio, descritto nella sua risposta al paragrafo 69. La relazione di sintesi della Commissione dichiara che la DG AGRI esten-derà l ’approccio ad altri settori di spesa della PAC nella RAA del 2013. Tale estensione è raccomandata anche dalla Corte nella sua relazione annuale sull’esercizio 2012.

La Commissione non sostiene che la correzione da essa apportata alle statistiche di controllo degli Stati membri sia valida in termini statistici, ma reputa che essa, in assenza di altr i dati più attendibili , costituisca la stima migliore possibile.

La stima della Commissione del tasso di errore residuo non si basa soltanto sulle statistiche di controllo degli Stati membri, ma tiene anche conto di altre informazioni per-tinenti fondate su un giudizio professionale, in particolare dei risultati degli audit della Commissione e della Corte, nonché delle risultanze degli organismi di certificazione.

Raccomandazione 5 — Secondo paragrafoA partire dall’anno di domanda 2014 gli organismi di cer-tificazione dovranno verificare sistematicamente, su cam-pioni rappresentativi del FEAGA e del FEASR, l’attendibilità dei controlli amministrativi e in loco svolti dagli organi-smi pagatori. Le linee guida preparate dalla Commissione mirano a garantire che questo lavoro venga condotto con una metodologia statistica affidabile, che i suoi risultati raf-forzino la garanzia della legittimità e della regolarità delle operazioni e forniscano una stima valida del tasso di errore residuo per ciascuno Stato membro e per ciascun Fondo. La DG AGRI intensificherà la propria supervisione degli organismi di cer tif icazione al f ine di ottenere garanzie sull’attendibilità dei loro nuovi compiti in materia di legit-timità e di regolarità. Ciò permetterebbe alla Commissione di ridurre progressivamente la necessità delle singole cor-rezioni che essa apporta attualmente alle statistiche fornite dagli Stati membri.

Nel frattempo, e ai fini di una stabilità necessaria, la Com-missione applicherà l’approccio integrato e rivisto impie-gato per i pagamenti disaccoppiat i di rett i nel la RAA del 2012 della DG AGRI e lo estenderà ad altre misure della PAC, in particolare allo sviluppo rurale, come raccomanda la Corte nella propria relazione annuale sull’esercizio 2012.

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Corte dei conti europea

Relazione speciale n. 18/2013L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea

2014 — 72 pagg. — 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-9241-573-0doi:10.2865/13698

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COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

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QJ-A

B-13-017-IT-C

CORTE DEI CONTI EUROPEA

LA CORTE HA ESAMINATO L’AT TENDIBILITÀ DELLE RELAZIONI DEGLI STATI

MEMBRI SUI R ISULTATI DEI CONTR OLLI AMMINISTR ATIVI E IN LOCO DA

ESSI EFFET TUATI SULLA SPESA AGRICOLA, NONCHÉ L’UTILIZZO DA PARTE

D E L L A CO M M I S S I O N E D I TA L I I N F O R M A Z I O N I . L A CO R T E CO N C LU D E

CHE DE T TE RELAZIONI NON SONO AT TENDIBIL I , A CAUSA DI ERRORI DI

COMPILAZIONE E DELL’EFFICACIA SOLTANTO PARZIALE DEI SISTEMI PER I

CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO NEL RILEVARE SPESE IRREGOLARI. IN

AGGIUNTA, IL LAVORO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NON FORNISCE

SUFFICIENTI GARANZIE SULL’ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI IN LOCO NÉ

SULL’AT TENDIBILITÀ DELLE RELAZIONI STATISTICHE. INFINE, LA CORTE NON

RITIENE CHE GLI AGGIUSTAMENTI APPORTATI DALLA COMMISSIONE AI TASSI

DI ERRORE RISULTANTI DALLE RELAZIONI SIANO VALIDI DA UN PUNTO DI VISTA

STATISTICO. LA RELAZIONE DELLA CORTE CONTIENE RACCOMANDAZIONI

V O LT E A  M I G L I O R A R E L’AT T E N D I B I L I TÀ D E L L E R E L A Z I O N I D E G L I S TAT I

MEMBRI NONCHÉ LA VALIDITÀ STATISTICA DELLE STIME OPERATE DALLA

COMMISSIONE CIRCA LE IRREGOLARITÀ PRESENTI NEI PAGAMENTI DOPO CHE

SIANO STATI SVOLTI TUT TI I CONTROLLI.