L’armonizzazione dei bilanci pubblici - commercialisti.mo.it · finanziaria per l’effettuazione...
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Il programma di lavoro
La nuova contabilità pubblica - “armonizzazione”:
• i nuovi Principi Contabili
• il percorso verso la competenza finanziaria potenziata
• il fondo crediti di dubbia esigibilità
• il fondo pluriennale vincolato
• il riaccertamento dei residui nell’armonizzazione
D.Lgs 126 del 10/08/2014: la nuova contabilità entra in vigore dall’1/1/2015, seppur con gradualità (primo bilancio conoscitivo).
I principali contenuti
1. PRINCIPI CONTABILI (generali e applicati)
2. COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA e COMPETENZA ECONOMICA
3. adozione del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - scompare quasi interamente l’attuale gestione dei RESIDUI
4. comune PIANO DEI CONTI (finanziario ed economico), articolato su 5 livelli, usato dal preventivo per “tracciare” TUTTA la gestione
5. ridefinizione MISSIONI e PROGRAMMI e revisione della struttura dell’ENTRATA e della SPESA
6. modifica delle COMPETENZE DEGLI ORGANI - diverse competenze per le VARIAZIONI DI BILANCIO
7. reintroduzione del BILANCIO DI CASSA
8. nuovi SCHEMI DI BILANCIO
9. redazione del BILANCIO ECONOMICO-PATRIMONIALE e del BILANCIO CONSOLIDATO
I principi contabili: C. finanziaria
Competenza finanziaria (art 36) (“potenziata”)
Le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre sin dal primo anno la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento.
Attualmente le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive epassive sono imputate nell’esercizio finanziario in cui le obbligazioni
sono perfezionate.
Con la nuova competenza finanziaria potenziata, i concetti di impegno e accertamento cambiano profondamente.
I principi contabili: C. economica
Competenza economica
Per il principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni, delle attività amministrative svolte durante l’esercizio e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferisconoe non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
In particolare, si ricorda che i componenti economici negativi (costi e oneri) devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio o con altre risorse resesi disponibili per lo svolgimento dell’attività istituzionale (ricavi e proventi). Questa correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio di competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell’esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi o presunti.
Il bilancio di cassa
Il bilancio è SIA di competenza CHE di cassa; lo stanziamento di cassa è autorizzatorio.
Se lo stanziamento è insufficiente, in spesa non si può procedere al pagamento.
Per la parte entrata, invece, è possibile incassare anche oltre lo stanziamento.
Di norma, se le previsioni sono effettuate nel rispetto del principio contabile, lo stanziamento di competenza coincide con quello di cassa.
Come per la competenza, ai fini della gestione lo stanziamento è effettuato sul singolo capitolo; la competenza per la verifica di incassi e pagamenti però è l’aggregato Titolo/Tipologiao Missione/Programma/Titolo.
Di norma le variazioni di cassa (sia spostamenti compensativi che aumenti/riduzioni dell’ammontare complessivo) sono di competenza della Giunta.
Però, ha senso prevedere che alcune movimentazioni possano essere effettuate anche dal Dirigente stesso, per non appesantire la gestione; es: spostamenti compensativi tra capitoli rientranti nella competenza del Dirigente; riduzioni di cassa connesse a radiazioni di residui…
Il piano dei conti 1
• è una classificazione per NATURA, che sostituisce le precedenti codifiche di Titoli, categorie, risorse / Titoli, interventi
• è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unita' elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali
• evidenzia le modalita' di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali
• consente la rilevazione unitaria dei fatti gestionali
• comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento
• rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche
• è articolato su 5 livelli, via via più dettagliati, al fine di classificare in modo puntuale e uniforme entrate e spese
• Il piano dei conti è detto INTEGRATO perché è costituito da una parte finanziaria, da una economico-patrimoniale e da una matrice di raccordo tra
le due parti.
Il piano dei conti 2
Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, per il raccordo con capitoli e articoli, è il IV LIVELLO in previsione e il V livello in gestione.
Ogni atto gestionale genera una TRANSAZIONE ELEMENTARE , cioè una èattribuita una codifica che racchiude numerose informazioni (codice bilancio + CIG + CUP + SIOPE + ID europeo) e consente di movimentare il piano dei conti integrato:
• PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: il codice di conto completo deve essere attribuito in sede di accertamento / impegno
• PIANO DEI CONTI ECONOMICO-PATRIMONIALE: il codice di conto dovrà essere attribuito, di norma, in sede di liquidazione della spesa e di accertamento dell’entrata
Missioni e programmi 1
La spesa è rappresentata anche per missioni e programmi:
MISSIONI: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate
PROGRAMMI: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni.
La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa; è fatta salva l’autonomia organizzativa dell’ente, ma l’applicazione di questo punto può suggerire interventi sulla struttura e richiede un’attenta riflessione.
Il Ministero ha inoltre realizzato un GLOSSARIO per una imputazione piùomogenea delle attività, anche al fine di poter effettuare confronti e consolidamenti fra enti di pari o diverso livello.
Missioni e programmi 2
Le missioni e i programmi “sostituiscono” le attuali Funzioni e Servizi.
Però, mentre Funzioni e Servizi rappresentano una chiave di lettura del bilancio, Missioni e Programmi ne costituiscono un LIVELLO DI ARTICOLAZIONE: la ripartizione delle voci di spesa per titoli va fatta all’internodi ogni Missione e Programma (v. esempio slide successiva).
Il PROGRAMMA è l’unità di voto per l’approvazione dei bilanci di previsione; di norma, quindi, il passaggio di risorse tra un programma e l’altro è di competenza del CONSIGLIO.
Attenzione a non confondere i programmi del bilancio con i programmi della Relazione Previsionale Programmatica; pur essendo stati chiamati con lo stesso nome, i due oggetti restano diversi.
Spesa 1
La spesa è classificata su 2+5 livelli, tutti gerarchicamente ordinati; i primi due sono Missione e Programma, i successivi 5 sono i livelli del piano dei conti; i principali sono i primi 2:
• TITOLI: identificano la TIPOLOGIA di spesa
• MACROAGGREGATI: specificano la NATURA della spesa, nell’ambito di ogni tipologia (corrispondono logicamente agli attuali interventi)
Ai fini della gestione e rendicontazione, i macroaggregati sono articolati in capitoli.
• La competenza del Consiglio Comunale è a livello di PROGRAMMA/TITOLO.
• Le variazioni compensative fra MACROAGGREGATI del medesimo programma possono essere effettuate dalla GIUNTA
• Le variazioni tra le spese del PERSONALE possono essere effettuate dalla GIUNTA
• Le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di CASSA e al fondo di riserva possono essere effettuate dalla GIUNTA
• Le variazioni compensative fra CAPITOLI di spesa del medesimo macroaggregato possono essere effettuate con provvedimento amministrativo DIRIGENZIALE
Spesa 2
Titolo VIuscite per conto terzi e partite di giro
Titolo IVspese per servizi per conto di terzi
Titolo Vchiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Titolo IVrimborso prestiti
Titolo IIIspese per rimborso di prestiti
Titolo IIIspese per incremento attività finanziarie
Titolo IIspese in conto capitale
Titolo IIspese in conto capitale
Titolo Ispese correnti
Titolo Ispese correnti
titoli bilancio armonizzatotitoli attuale bilancio
Entrata 1
L’entrata è su 5 livelli, gerarchicamente ordinati; i principali sono i primi 3 (4 per Tit 1 e 2):
– TITOLI: rappresentano la FONTE di provenienza delle entrate
– TIPOLOGIE: individuano la NATURA delle entrate, nell’ambito di ogni fonte
– CATEGORIE: specificano l’OGGETTO delle entrate, per ogni titolo e ogni tipologia
Ai fini della gestione e rendicontazione, le categorie sono articolate in capitoli.
• La competenza del Consiglio Comunale è a livello di TIPOLOGIA
• Le variazioni compensative fra CATEGORIE della medesima tipologia di entrata sono di competenza della GIUNTA
• Le variazioni compensative fra CAPITOLI di entrata della medesima categoria sono di competenza DIRIGENZIALE
• Le variazioni relative agli stanziamenti di CASSA possono essere effettuate dalla GIUNTA
Entrata 2
Titolo VIIentrate per conto terzi e partite di giro
Titolo VIentrate per conto terzi e partite di giro
Titolo VIanticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo VIaccensione di prestiti
Titolo Ventrate derivanti da accensione di prestiti
Titolo Ventrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo IVentrate in conto capitale
Titolo IVentrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
Titolo IIIentrate extratributarie
Titolo IIIentrate extratributarie
Titolo IItrasferimenti correnti
Titolo IIentrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
Titolo Ientrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Titolo Ientrate tributarie
titoli bilancio armonizzatotitoli attuale bilancio
Schemi di bilancio
Gli schemi per la redazione dei bilanci vengono ridefiniti: • Bilancio solo triennale (l’annuale è il primo anno)
• Schemi anche per variazioni da comunicare in corso d’anno
Principali differenze: • Adozione dello schema per Missioni programmi e Piano Dei Conti
• Presenza della cassa
• Evidenziazione del Fondo pluriennale vincolato, delle quote impegnate in anni precedenti, del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, anche con specifici prospetti
• Predisposizione di un nuovo schema degli equilibri
• Esplicitazione di informazioni di dettaglio in preventivo (presenza di prospetti al IV livello)
Unità di voto del Consiglio Entrata: Tipologia, Spesa: Programma/Titolo
Competenze: prima e dopo
Liv 5 Voce di dettaglio
Liv 4 Categoria
Liv 3 Tipologia
Liv 2 MacroTipologia
Liv 1 Titolo - 1 e 2
Missione
Liv 5 Voce di dettaglioLiv 5 Voce di dettaglio
Liv 4 AggregatoLiv 4 Sottocategoria
Liv 3 MesoaggregatoLiv 3 Categoria
Liv 2 MacroaggregatoLiv 2 Tipologia
Liv 1 Titolo (tutti)Liv 1 Titolo - 3 e oltre
Programma
SpesaEntrata
Capitoli/articoli
Competenze
Consiglio
Giunta
Dirigente
Il percorso di avvio La formazione interna
• L’avvio dell’innovazione contabile deve avere come promotore direttamente il responsabile finanziario
• E’ quindi indispensabile realizzare una intensa attività di formazione interna dei funzionari e degli operatori della ragioneria
• E’ subito indispensabile estendere l’attività di formazione a tutti i responsabili dei servizi del comune e ai loro operatori addetti alle attivitàamministrative e contabili
Il percorso di avvio Il contesto degli organi istituzionali
• E’ contestualmente indispensabile organizzare per il Sindaco e la Giunta una accelerata attività di informazione sui principali cambiamenti che modificano il significato stesso dei principali risultati di bilancio, sia rispetto al bilancio previsionale che al rendiconto della gestione
• Analogamente è necessario coinvolgere il Consiglio Comunale, o la Commissione Consiliare che si occupa di politiche finanziarie, per informarli delle nuove categorie contabili in via di introduzione e del loro diverso significato rispetto al passato
Il percorso di avvio Il sistema informativo bilancio
• Per potersi approcciare al meglio è indispensabile dotarsi di un sistema informativo bilancio giàaggiornato rispetto ai principi della nuova contabilità.
• L’assenza di un prodotto all’altezza del cambiamento comporta la necessità di una gestione dei nuovi istituti, in particolare del fondo pluriennale vincolato, informaticamente parlando, extrabilancio, con tutti i rischi di errore della situazione .
Il Fondo Pluriennale Vincolato 1
• Il fondo pluriennale vincolato è un accantonamento di risorse già accertatedestinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata, effettuato al fine di garantire la copertura delle spese stesse.
• Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.
• Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).
• Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.
Il Fondo Pluriennale Vincolato 2
• Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale riduzione del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata. Al termine dell’esercizio l’economia confluisce nel risultato di amministrazione, utilizzabile nell’esercizio successivo secondo le modalità previste nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.
• E’ possibile evitare la contestuale riduzione del fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l’ente.
Il Fondo Pluriennale Vincolato 3 - esempio
Esempio: In sede di programmazione per l’esercizio 2013, il Comune decide di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 € e di finanziarla con un mutuo tradizionale, che comporta l’erogazione immediata del finanziamento (accertato perciò sulla competenza dell’esercizio 2013). La costruzione della scuola richiederà 3 anni di lavori (2014-2016). Quindi:
– l’anno 2013 sarà dedicato alla progettazione definitiva e alla definizione della gara di appalto: spesa complessiva 100 €;
– la spesa per la costruzione della scuola sarà distribuita nel triennio 2014/2016, in ragione del cronoprogramma: 100 € per esercizio.
Nello schema successivo sono riportati gli stanziamenti di bilancio in entrata e in spesa per il triennio.
Il Fondo Pluriennale Vincolato 4 - esempio
100Realizzazione scuola MP 4.1
200Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)
ESERCIZIO 2013
ENTRATA Importo SPESA Importo
Mutuo per scuola (tip. 300) 400
Progettazione scuola MP 4.1 100
Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1
300
Totale entrata 400 Totale spesa 400
ESERCIZIO 2014
ENTRATA Importo SPESA Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)
300Realizzazione scuola MP 4.1 100
Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1
200
Totale entrata 300 Totale spesa 300
ESERCIZIO 2015
ENTRATA Importo SPESA Importo
Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1
100
Totale entrata 200 Totale spesa 200
Il Fondo Pluriennale Vincolato 5 - esempio
Fuori dal bilancio triennale
ESERCIZIO 2016
ENTRATA Importo SPESA Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)
100
Progettazione scuola 100
Fondo pluriennale vincolato scuola0
Totale entrata 100 Totale spesa 100
Il Fondo Pluriennale Vincolato 6
Nel corso della gestione dell’esercizio 2013, l’ente:
– a seguito della firma del contratto di mutuo tradizionale:
• accerta e incassa l’entrata di 400 € nell’apposito stanziamento di entrata riguardante il mutuo;
– a seguito della firma del contratto riguardante la progettazione della scuola:
• impegna le relative spese di 100 €;– a seguito della firma della gara di appalto per la realizzazione della scuola:
• impegna 100 in ciascuno degli esercizi 2014, 2015, 2016*, sulla base del cronoprogramma dei lavori (che si ipotizza confermi quanto previsto in sede di progettazione preliminare).
Il Fondo Pluriennale Vincolato 7
E se servono variazioni?
• E’ necessario:– aggiornare il cronoprogramma– effettuare le variazioni di bilancio su spese e fondo pluriennale vincolato– re imputare gli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del
cronoprogramma aggiornato
• Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio di previsione riguardanti tutti gli esercizi considerati nel bilancio.Le reimputazioni devono riguardare tutti gli esercizi considerati nel cronoprogramma.
Il Fondo Pluriennale Vincolato 8
Ad esempio, nell’esercizio 2014 l’andamento dei lavori è più rapido:
• il cronoprogramma aggiornato prevedrà che:– le spese del 2014 siano pari a 120 €, – le spese del 2015 siano pari a 90 €, – le spese del 2016 siano pari a 90 €,
sempre per un totale di 300 €;
• Nel 2014 l’ente effettua le seguenti variazioni e reimputazioni:– sul 2014 si riduce di 20 lo stanziamento di spesa di cui “Fondo pluriennale vincolato”, il
cui importo passa da 200 a 180; si aumenta inoltre di 20 lo stanziamento di spesa (da 100 a 120)
– sul 2015, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è ridotto di 20 (passa da 200 a 180). Tra le spese è ridotto di 20 lo stanziamento del programma “Scuola dell'infanzia”, che passa da 200 a 180, ed è ridotto di 10 il relativo stanziamento “di cui Fondo pluriennale vincolato” (passa da 100 a 90); si riduce inoltre di 10 lo stanziamento di spesa (da 100 a 90).
– nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo all’anno 2016, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è ridotto di 10 (passa da 100 a 90), e tra le spese èridotto di 10 l’importo del programma “Scuola dell'infanzia”, che passa da 100 a 90; si riduce inoltre di 10 lo stanziamento di spesa. Il Fondo Pluriennale di spesa resta = 0 perché non si prevedono nel futuro ulteriori spese.
Il Fondo Pluriennale Vincolato 8
100-10=90Realizzazione scuola MP 4.1
200-20=180Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)
ESERCIZIO 2013 – variazione e assestato
ENTRATA Importo SPESA Importo
Mutuo per scuola (tip. 300) 400
Progettazione scuola MP 4.1 100
Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1
300
Totale entrata 400 Totale spesa 400
ESERCIZIO 2014 – variazione e assestato
ENTRATA Importo SPESA Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)
300
Realizzazione scuola MP 4.1 100+20=120
Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1
200-20=180
Totale entrata 300 Totale spesa 300
ESERCIZIO 2015 – variazione e assestato
ENTRATA Importo SPESA Importo
Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1
100-10=90
Totale entrata 200-20=180 Totale spesa 200-20=180
Il Fondo Pluriennale Vincolato 9
Fuori dal bilancio triennale
ESERCIZIO 2016 – variazione e assestato
ENTRATA Importo SPESA Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)
100-10=90
Progettazione scuola 100-10=90
Fondo pluriennale vincolato scuola0
Totale entrata 100-10=90 Totale spesa 100-10=90
Il Fondo Pluriennale Vincolato 10
Se, invece, l’andamento dei lavori è più lento:
• il crono programma aggiornato prevedrà che:– le spese del 2014 siano pari a 80 €, – le spese del 2015 siano pari a 80 €, – le spese del 2016 siano pari a 80 €,– le spese del 2017 siano pari a 60 €,
sempre per un totale di 300 €;
• nel 2014 l’ente effettua le seguenti variazioni e reimputazioni:– sul 2014 è necessario aumentare di 20 lo stanziamento di spesa del FPV (passa da 200 a
220); si riduce inoltre di 20 lo stanziamento di spesa (da 100 a 80)– sul 2015, il FPV c/capitale di entrata è aumentato di 20 (passa da 200 a 220). In spesa
sale di 20 lo stanziamento del programma “Scuola dell'infanzia”, che passa da 200 a 220, ed aumenta di 40 il relativo stanziamento FPV (passa da 100 a 140); si riduce inoltre di 20 lo stanziamento di spesa (da 100 a 80)
– sul 2016, il FPV c/capitale di entrata è aumentato di 40 (passa da 100 a 140). In spesa sale di 40 l’importo del programma “Scuola dell'infanzia” (passa da 100 a 140). Tra le spese d aumenta di 60 il relativo stanziamento “di cui Fondo pluriennale vincolato”(passa da 0 a 60); si riduce inoltre di 20 lo stanziamento di spesa (da 100 a 80)
– sul 2017, il FPV c/capitale di entrata è aumentato di 60 (passa da 0 a 60); si stanziano 60 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola.
Il Fondo Pluriennale Vincolato 11
100-20=80Realizzazione scuola MP 4.1
200+20=220Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)
ESERCIZIO 2013 – variazione e assestato
ENTRATA Importo SPESA Importo
Mutuo per scuola (tip. 300) 400
Progettazione scuola MP 4.1 100
Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1
300
Totale entrata 400 Totale spesa 400
ESERCIZIO 2014 – variazione e assestato
ENTRATA Importo SPESA Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)
300
Realizzazione scuola MP 4.1 100-20=80
Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1
200+20=220
Totale entrata 300 Totale spesa 300
ESERCIZIO 2015 – variazione e assestato
ENTRATA Importo SPESA Importo
Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1
100+40=140
Totale entrata 200+20=220 Totale spesa 200+20=220
Il Fondo Pluriennale Vincolato 12
assestatoESERCIZIO 2017 – variazione e
ImportoSPESAImportoENTRATA
+60=60Progettazione scuola
+60=60Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)
0Fondo pluriennale vincolato scuola
+60=60Totale spesa+60=60Totale entrata
100+40=140Totale spesa100+40=140Totale entrata
Fuori dal bilancio triennale
ESERCIZIO 2016 – variazione e assestato
ENTRATA Importo SPESA Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)
100+40=140
Progettazione scuola 100-20=80
Fondo pluriennale vincolato scuola
+60=60
Il Fondo Pluriennale Vincolato 13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E PATTO DI STABILITA’
• Economie per reimputazione e utilizzo fondi pluriennali vincolati sono neutrali ai fini del patto di stabilità
• Il calcolo del saldo finale di competenza di parte corrente prevede una sorta di sterilizzazione mediante il seguente conteggio:
accertamenti di competenza +
fondo pluriennale vincolato in entrata -
fondo pluriennale vincolato in spesa -impegnato competenza
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 1
L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione i seguenti elementi:
• la ragione del credito; • il titolo giuridico che supporta il credito; • l’individuazione del soggetto debitore; • l’ammontare del credito; • la relativa scadenza.
L’accertamento presuppone idonea documentazione.Si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale vengono verificati ed
attestati i requisiti e con il quale si dà atto della scadenza del credito per ciascun esercizio finanziario del bilancio di previsione.
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 2
Funzione:
Di norma l’accertamento dei crediti avviene per competenza, per l’intero importo, anche nei casi in cui non è certa la riscossione integrale:
• le sanzioni amministrative al codice della strada, • gli oneri di urbanizzazione, • i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, • ecc..
Per questi crediti, detti “di dubbia e difficile esazione”, va effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.
A tal fine nel bilancio di previsione è stanziata un’apposita voce contabile, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno; genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 3
Gradualità e integrità:
• Nel primo esercizio di applicazione è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione.
• Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione
• Dal terzo esercizio l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo.
• In sede di rendiconto, però, fin dal primo esercizio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.
• Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 4
Calcolo in previsione:
Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione di nuovi principi sono state accertate per cassa, il FCDDE è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 4
Calcolo in previsione:
Per ciascuna entrata di dubbia esigibilità si calcola la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.
La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:– media semplice;– rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i
seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
– media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente:
incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui XAccertamenti esercizio X
In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 5
ACCERTAMENTI E INCASSI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADALE
2009 2010 2011 2012 2013media semplice
media ponderata
media ponederata delle percentuali
accertamenti 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9 0,98 0,93
incassi 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,64 0,56
% incassi su accertamenti teorici61,63% 75,34% 82,87% 54,79% 53,18% 65,44% 60,04% 59,77%
% accertamenti non incassati per fondo svalutazione crediti 38,37% 24,66% 17,13% 45,21% 46,82% 34,56% 39,96% 40,23%
previsioni accertamenti 2014 0,86 FCDE 0,30 0,34 0,35
Esempio in previsione:
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 6
Calcolo in assestamento:
Si confronta la percentuale relativa all’incidenza degli incassi utilizzata per il calcolo del fondo con l’incidenza, rilevata alla data in cui si effettua la verifica di:
– incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti,
– incassi in c/competenza rispetto agli stanziamenti.
Si individua la minore delle due percentuali rilevate, e la si confronta con l’incidenza degli incassi utilizzata per il calcolo del fondo.
Se è INFERIORE:
- è necessario incrementare il fondo, applicando la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio al maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede all’adeguamento.
Se è SUPERIORE:
- è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per il calcolo del fondo.
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 7
Esempio in assestamento:
contravvenzioni codice stradaprevisonale situazione assestamento
assestamentostanziamento 0,86 1 incassi/stanziamento 69,77%accertamento 1 incassi/accertamenti 60,00%incasso 0,56 0,6 adeguamento FCDE 0,35% incasso/stanziamento 65% incremento FCDE 0,05%FCDE 35% 35%FCDE 0,30 0,35
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 8
Calcolo a rendiconto:
Si provvede a determinare l’importo considerato “congruo” del fondo:
- per ciascuna delle categorie di entrate individuate, si determina l’importo complessivo dei residui, come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto;
- in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto precedente, si calcola la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.
- all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al primo punto, si applica una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al secondo punto.
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 8
Calcolo a rendiconto:
Si confronta tale dato con l’importo accantonato nel risultato di amministrazione, costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall’accantonamento effettuato nell’esercizio cui si riferisce il rendiconto.
Se il fondo accantonato è INFERIORE all’importo “congruo”:- è necessario incrementare la quota del risultato di amministrazione dedicata al
fondo crediti di dubbia esigibilità.
Se il fondo accantonato è SUPERIORE all’importo “congruo”:- è possibile svincolare la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.
In caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti didubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.
Il riaccertamento dei residui 1
Riaccertamento straordinario:
- Va effettuato dopo il riaccertamento ordinario.
- Serve ad adeguare il complesso dei residui mantenuti ai nuovi principi contabili: radia i residui in quanto tali e li riescrive negli anni di competenza in relazione alla loro esigibilità.
- Va eseguito all’1.1.2015, con un unico atto deliberativo, che non consente rettifiche successive. Esiste un allegato obbligatorio da compilare.
- Costituisce di fatto una variazione di bilancio (sia provvisorio che di previsione).
- Comporta di norma l’istituzione del fondo in entrata, con modifiche anche sul bilancio tradizionale.
- Il decreto indica le modalità per la gestione nel caso di disavanzo
Il riaccertamento dei residui 2
Riaccertamento straordinario:
- Vanno esaminati sia i residui passivi che quelli attivi
- E necessario fare attenzione alle situazioni di residui passivi correlati a residui attivi: in questo caso, è sempre opportuno (quando possibile) reimputare entrata e spesa nello stesso anno
Legge 5.5.2009 n. 42“Delega al Governo in materia di federalismo fiscal e, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”
D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sist emi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 200 9, n. 42”
D.Lgs. 10.8.2014 n. 126“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di ar monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” – MODIFICA ANCHE D.LGS. 267/2000 (TUEL)
Riferimenti normativi
Per gli enti partecipanti alla sperimentazione anche:
D.P.C.M. 28-12-2011Sperimentazione della disciplina concernente i sist emi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legis lativo 23 giugno 2011, n. 118.
con il relativo Allegato 4 : Principio contabile applicato sperimentale del bilancio consolidato (del quale esistono 2 versioni: una per il 2013 e u na per il 2014)
e il relativo Allegato 11 : Schemi di conto economico e stato patrimoniale cons olidati(dei quali esistono 2 versioni: una per il 2013 e u na per il 2014)
Riferimenti normativi
Normativa, principio contabile e schemi di bilancio A REGIME(da 1/1/2015), ai quali faremo riferimento:
D.Lgs. 23.6.2011 n. 118(nuovo testo coordinato con le modifiche introdotte da D.Lgs. 126/2014 –in vigore da 12.9.2014)
Principio contabile applicato del bilancio consolida to(Allegato n. 4/4 al nuovo D.Lgs. 118/2011)
Schemi di Bilancio consolidato con i propri enti ed o rganismi strumentali(Allegato n. 11 al nuovo D.Lgs. 118/2011)
Riferimenti normativi
1) Sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attrave rso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in s ocietà, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, dell e proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo
2) Attribuire alla amministrazione capogruppo un nuov o strumento per programmare, gestire e controllare con magg iore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e soci età;
3) Ottenere una visione completa delle consistenze p atrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato eco nomico.
Finalità del bilancio consolidato
Il bilancio consolidato del gruppo di un’amministraz ione pubblica è obbligatorio dal 2015 per:
- le Regioni- gli Enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane , Comunitàmontane, Comunità isolane, Unioni di comuni)- i loro enti e organismi strumentali
L’adozione del bilancio consolidato può essere rinvi ata all’esercizio 2016 (tranne per gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione)
Secondo il principio contabile (all. 4/4 al DLgs 118/ 2011) sono esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione solo a decorrere da ll’esercizio 2018 con riferimento all’esercizio 2017.
Soggetti obbligati a predisporre il consolidato
Presenza di due diversi termini nelle fonti normative:
Art. 18 del D.Lgs. 118/2011(come modificato da D.Lgs. 126/2014)Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo.
Art. 151, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)(come modificato da D.Lgs. 126/2014)Entro il 31 luglio l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanc i dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Termini di approvazione del consolidato
Il bilancio consolidato è costituito da:- Conto economico consolidato- Stato patrimoniale consolidato- Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa ;- Relazione del Collegio dei Revisori dei conti .
Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, s i considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controll ata e partecipata , indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge s ono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.
(Rif. Art. 11-bis del nuovo D.Lgs. 118/2011)
Struttura del bilancio consolidato
Organismo strumentale = articolazione organizzativa della regione o dell’ente locale, anche a livello territoriale, dot ata di autonomia gestionale e contabile, priva di personalità giuridi ca. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e l e istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del TUEL sono organismi strumentali.
(Rif. Art. 1 del nuovo D.Lgs. 118/2011)
Definizioni
Ente strumentale controllato = azienda o ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una del le seguenti condizioni:
a) possesso, diretto o indiretto, della maggioranz a dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) potere assegnato da legge, statuto o convenzion e di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali , competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonch é a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programm azione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti d i voto nelle sedute degli organi decisionali , competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pian ificazione ed allaprogrammazione dell'attività dell'ente o dell'aziend a; d) obbligo di ripianare i disavanzi , nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) influenza dominante in virtù di contratti o clau sole statutarie , nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contrat ti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolg ono prevalentemente l'attivitàoggetto di tali contratti, comportano l'esercizio d i influenza dominante.
(Rif. Art. 11-ter del nuovo D.Lgs. 118/2011)
Definizioni
Ente strumentale partecipato = tutte le altre aziende e tutti gli altri enti, pubblici o privati, nei quali la regione o l' ente locale ha una partecipazione ma non il controllo.
(Rif. Art. 11-ter del nuovo D.Lgs. 118/2011)
Definizioni
Società controllata = società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) possesso, diretto o indiretto, anche sulla scor ta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assembl ea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una infl uenza dominantesull'assemblea ordinaria; b) diritto, in virtù di un contratto o di una claus ola statutaria , di esercitare un'influenza dominante , quando la legge consente tali contratti o clausole.
I contratti di servizio pubblico e gli atti di conc essione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività ogget to di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.
Per esercizi 2015-2017 sono escluse le quotate e le loro controllate.
(Rif. Art. 11-quater del nuovo D.Lgs. 118/2011)
Definizioni
Società partecipata = società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabiliin assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o a l 10 per cento se trattasi di società quotata.
In fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017:
Società partecipata = società a totale partecipazione pubblicaaffidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.
(Rif. Art. 11-quinquies del nuovo D.Lgs. 118/2011)
Definizioni
Enti strumentali controllati, enti strumentali part ecipati, società controllate e società partecipate devono essere distinti nelle s eguenti tipologie:a) servizi istituzionali, generali e di gestioneb) istruzione e diritto allo studioc) ordine pubblico e sicurezzad) tutela e valorizzazione dei beni ed attività cult uralie) politiche giovanili, sport e tempo liberof) turismog) assetto del territorio ed edilizia abitativah) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d ell'ambientei) trasporti e diritto alla mobilitàj) soccorso civilek) diritti sociali, politiche sociali e famiglial) tutela della salutem) sviluppo economico e competitivitàn) politiche per il lavoro e la formazione professi onaleo) agricoltura, politiche agroalimentari e pescap) energia e diversificazione delle fonti energetic heq) relazione con le altre autonomie territoriali e localir) relazioni internazionali
Definizioni
La prima operazione finalizzata alla predisposizione d el bilancio consolidato è la predisposizione di 2 elenchi:
ELENCO 1 ���� Comprende gli enti, le aziende e le società (secondo le definizioni prima indicate) che compongono il “ gruppoamministrazione pubblica ”, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese.
ELENCO 2 ���� Comprende gli enti, le aziende e le societàcomponenti del gruppo che sono propriamente oggetto di consolidamento .
Entrambi gli elenchi, e i relativi aggiornamenti, son o approvatidalla Giunta.
Individuazione dell’area di consolidamento
I soggetti compresi nell’elenco 1 possono non essere inseritinell’elenco 2 (e quindi non consolidati) nei casi d i:
a) Irrilevanza , quando il bilancio di un componente del gruppo èirrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e co rretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate (solo eventi di natura straordinaria: terre moti, alluvioni e altre calamità naturali).
Individuazione dell’area di consolidamento
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA(elenco 1)
ENTI E SOCIETA’OGGETTO DI
CONSOLIDAMENTO(elenco 2)
Enti e società con bilanci irrilevanti o con impossibilità di
reperire informazioni
Individuazione dell’area di consolidamento
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% (per gli enti locali) o al 5% (per Regioni e Province autonome ) rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:- totale dell’attivo ,- patrimonio netto ,- totale dei ricavi caratteristici .
E’ possibile considerare non irrilevanti i bilanci di e nti/società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiama te.
Sono in ogni caso considerate irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della so cietàpartecipata.
Individuazione dell’area di consolidamento
Prima dell’avvio dell’esercizio in cui sussiste l’obb ligo di redazione del bilancio consolidato l’Amministrazione pubblica capogruppo:
a) comunica agli enti, alle aziende e alle società c omprese nell’elenco 2 che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
b) trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco 2;
c) impartisce le direttive necessarie per rendere possi bile la predisposizione del bilancio consolidato.
Comunicazioni ai componenti del gruppo
Le direttive da impartire da parte della Capogruppo rig uardano:1) modalità e tempi di trasmissione dei bilanci e delle
informazioni integrative (tempi: entro 10 gg da approvaz ione bilanci e comunque entro il 20 agosto. Se alle scad enze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione).
2) indicazioni di dettaglio su documentazione e info rmazioni integrative da trasmettere (di norma: bilancio di esercizio + dettaglio delle operazioni infragruppo)
3) istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo ai criteri previsti nel principio all. 4/4 , se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli ent i del gruppo in contabilità economico-patrimoniale.
Comunicazioni ai componenti del gruppo
1. Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da c onsolidare
Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consoli damento adottati nell’elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l’uniformità è ottenuta apport ando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidament o. E’ accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei cr iteri di valutazione quando la conservazione di criteri difform i sia piùidonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei princi pi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.La difformità nei principi contabili è altresì accettabi le se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qua litativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.
Elaborazione del bilancio consolidato
2. Eliminazione delle operazioni infragruppo
In sede di consolidamento occorre eliminare le operazi oni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente i l trasferimento di risorse all’interno del gruppo. La corretta procedura di eliminazione di tali poste pre suppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertament o delle eventuali differenze. La redazione del bilancio cons olidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operaz ioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all’interno del gruppo amministrazione pubblica.
Elaborazione del bilancio consolidato
2. Eliminazione delle operazioni infragruppo (segue)
Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue c ontrollate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’impost a non èoggetto di elisione. Ad esempio, nei casi in cui ri sulta indetraibile, l’imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogrupp o a componenti del gruppo per le quali l’IVA è detraibile, non èoggetto di eliminazione e rientra tra i costi del cont o economico consolidato.
L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa adoperazioni infragruppo di importo irrilevante, indicando ne il motivo nella nota integrativa.
Elaborazione del bilancio consolidato
3. Identificazione delle quote di pertinenza di ter zi
Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ci ascun ente ogruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identific ata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d’ese rcizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel pa trimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo
Elaborazione del bilancio consolidato
4. Consolidamento dei bilanci
I bilanci della capogruppo e dei componenti del grup po, rettificati secondo le modalità indicate, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, somm ando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (atti vo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e pro venti, costi e oneri):- per l’intero importo delle voci contabili con riferimen to ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd.metodo integrale );- per un importo proporzionale alla quota di partecipazi one, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale ).
Elaborazione del bilancio consolidato
Enti componenti il Gruppo (elenco 1)
Il bilancio consolidato 2013 del Gruppo Comune di M odena
Organismi strumentali
Enti strumentali
Società controllate
Società partecipate
nessuno
ASP Patronato Figli PopoloASP CharitasIPAB Opera Pia StorchiFondazione Cresci@MoFondazione Teatro ComunaleConsorzio Attività Produttive
Hsst-Mo S.p.A. CambiaMo S.p.A. ForModena Soc. cons. a r.l.Farmacie Comunali di Modena S.p.A. AMo S.p.A.
nessuna
Enti oggetto di consolidamento (elenco 2)
Il bilancio consolidato 2013 del Gruppo Comune di M odena
Organismi strumentali
Enti strumentali
Società controllate
Società partecipate
nessuno
ASP Patronato Figli PopoloASP CharitasIPAB Opera Pia StorchiFondazione Cresci@MoFondazione Teatro ComunaleConsorzio Attività Produttive
Hsst-Mo S.p.A. CambiaMo S.p.A. ForModena Soc. cons. a r.l.Farmacie Comunali di Modena S.p.A. AMo S.p.A.
nessuna
Le operazioni effettuate
� Rettifiche di pre-consolidamento (per operazioni infrag rupponon reciproche)
� Eliminazione operazioni infragruppo
� Elisione della voce dividendi
� Consolidamento delle partecipazioni e determinazione della differenza di consolidamento
� Determinazione delle quote di pertinenza di terzi
Il bilancio consolidato 2013 del Gruppo Comune di M odena
Grazie per l’attenzione
Davide Manelli
Dirigente U.S. Programmazione e Partecipazioni societariedel Comune di Modena
www.comune.modena.it/partecipazioni
CORSO DI FORMAZIONE
REVISORI ENTI LOCALI
14 Novembre 2014
a cura della Commissione di Studio
“Revisione Enti Locali”
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Enti Locali
Fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti
Fascia 2: comuni 5.000 ≤abitanti≥ 14.999
unioni di comuni
comunità montane
fascia 3: comuni ≥ 15.000 abitanti
province
Requisiti Revisori
Per tutti 10 crediti (entro 30/11)
Fascia 1: 2 anni di iscrizione
(Revisore unico)
Fascia 2: 5 anni di iscrizione
aver già svolto 1 incarico
(Revisore unico)
Fascia 3: 10 anni di iscrizione
aver già svolto 2 incarichi
(Collegio di tre revisori)
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Enti in Emilia Romagna (tot 396)
Comuni (340) Province (9) Unioni e Comunità (47)
fascia 1 149
fascia 2 182
fascia 3 65
totale 396
38%
46%
16%
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Revisori in Emilia Romagna (tot 827)
Scelte espresse
fascia 1 446
fascia 2 16
fascia 3 38
fascia 1 2 63
fascia 1 3 3
fascia 2 3 36
fascia 1 2 3 225
totale 827
Suddivisione per scelta
fascia 1 737
fascia 2 340
fascia 3 302
Suddivisione per anzianità
fascia 1 40
fascia 2 130
fascia 3 657
totale 827
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Revisori in Emilia Romagna (tot 827)
suddivisi nelle fasce scelte (tot 1379)
53%
25%
22%
fascia 1 737
fascia 2 340
fascia 3 302
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Revisori in Emilia Romagna suddivisi per anzianità (tot 827)
fascia 1 40
fascia 2 130
fascia 3 657
5%
16%
79%
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Estrazioni in Emilia Romagna dal 1/1 al 10/11 2014 (tot 67)
fascia 1 36
fascia 2 23
fascia 3 8
67
54%
34%
12%
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Estrazioni in Emilia Romagna nei prossimi 2 anni (tot 329)
fascia 1 113
fascia 2 159
fascia 3 57
329
35%
48%
17%
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Estrazioni da fare nei prossimi 2 anni (tot 329)
Estrazioni fatte dal 1/1 al 10/11 2014 (tot 67)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
fascia 1 (149) fascia 2 (182) fascia 3 (65)
da fare 113 159 57
fatte 36 23 8
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Revisori disponibili per fasce
e posti da estrarre nei prossimi 2 anni
0
100
200
300
400
500
600
700
800
fascia 1 (revisore unico) fascia 2 (revisore unico) fascia 3 (collegio di 3)
revisori 737 340 302
posti 113 159 171
0,14% 0,29% 1,00%
Sommario:
• vincoli sulla spesa di personale ed assunzioni (cenni organismi partecipati ASP e Istituzioni)
• i diversi aggregati di spesa
• questionari della Corte dei Conti
• programmazione del fabbisogno annuale e triennale del personale
• conto annuale
2
Principali riferimenti normativi
• D.lgs.30/3/2001, n.165; • art.39, della L. 27 dicembre 1997,n.449, • art.89, e art.91, commi 1^ e 2^ del Tuel; • art.19, della L. 28/12/2001 n.448;
• art.1, commi da 557 a 562 della L. 296/2006; • art.3, comma 90, lett.b) e 94 della L. 24/12/2007,n.244;
• art.9 e 14 del d.l. 31/5/2010, n.78; • CCNL 1/4/1999; CCNL 14/9/2000; CCNL 5/10/2001; CCNL
22/01/2004; • L. 24 /12/2007, n. 244.
• DL 66/2014 convertito dalla L. 23/6/14, n. 89 • DL 90 del 24/06/2014 convertito in L. 114/2014
3
Riepilogo L. 296/2006 : Enti sottoposti al patto • Comma 557 LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
PRINCIPIO : assicurare la riduzione della spesa di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale attraverso:
• riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
• ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
• contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa
Nb: costituiscono spesa di personale anche i co.co.co , somm. di lavoro, i 110 TUEL, nonché tutti i soggetti a vario titolo utilizzato in organ. e/o strutture partecipati
PERIODO DI RIFERIMENTO: Ai fini dell'applicazione del
comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente 2011 – 2013 (termine fisso)
SANZIONE: In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
Enti non sottoposti al patto
• Comma 562 LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
• Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008
• possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558
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Limiti di spesa e assunzionali di personale
In termini assoluti
Turn-over ( tempo indeterminato)
Rapporto spesa personale/spesa corrente
Lavoro flessibile
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1) TETTO DI SPESA COMPLESSIVO a-b per comuni soggetti al patto di stabilità interno (Comuni con più di 1000 ab.),
- il limite consiste nella spesa complessiva media del triennio precedente al 2014 (art.1, c.557, quater L. 296/06).
TERMINE FISSO modificato dal art.3, comma 5-bis, Dl 90 del24/06/2014
N.B. Per il calcolo del tetto della spesa del personale ex. art. 1, c. 557, L. n. 296/2006, non si calcolano le assunzioni programmate e non ancora effettuate; sembra aver messo fine ad una lunga diatriba in tal senso la Corte dei Conti, sez. autonomie, del. n. 27 del 20/12/13, anche se tale posizione è contestata dall‘Anci.
Novità Art 11, c. 4-ter, ( primo periodo) Dl 90/20014 : a decorrere
dal 2014 , i comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, i vincoli di spesa, di cui al comma 557 ,art 1 L. 296/06 si applicano con riferimento alla spesa di personale del 2011
Art 11, c. 4-quater, Dl 90/20014: a decorrere dal 2014, in materia di riduzione del personale, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, in riferimento alle disposizioni di cui ai commi 557 dell’art 1 L. n. 296 del 27/12/2006, non si applicano per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato , che sono strettamente necessarie a garantire l‘esercizio delle funzioni di polizia locale, in ragioni di motivate caratteristiche socio economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
per comuni non soggetti al patto (Comuni con meno di 1000 ab.),
• il limite consiste nella spesa complessiva dell‘anno 2008 (art.1, c.562, L. 296/06. Art. 4ter, c.11 DL16-2012).
Per gli enti sperimentatori della nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011 vi sono regole specifiche al fine di eliminare le distorsioni nella prima fase di applicazione delle norme (Vedasi parere del Ragioniere Generale dello Stato prot. 77981 del 29/8/2012) per tali enti il triennio da assumere a riferimento è costituito non dagli esercizi 2011, 2012 e 2013, bensì dagli esercizi 2011, 2011 (che viene pertanto conteggiato due volte) e 2013.
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2) RAPPORTO SPESE PERSONALE E SPESE CORRENTI a/sp.c
• Il limite del rapporto tra spese di personale e spese correnti ex art. 76, c.7, del DL 112/08 è stato ABROGATO dall‘art. 3, c.5 del DL n. 90/2014.
NB.: Resta fra i parametri di virtuosità Anzi a ben guardare tale principio è stato esteso agli organismi strumentali e partecipati quale obbiettivo da conseguire mediante
coordinamento delle loro politiche assunzionali da parte proprio della Amministrazioni partecipanti
Infatti: • il comma 557 (art.1) della legge 296/2006 afferma che il contenimento delle spese di personale da un anno all’altro deve avvenire
utilizzando, come leva, anche la “riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;
• l’art. 3 comma 5 , ultimo periodo, del d.l. 90/2014 afferma che gli enti locali “coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”.
I soggetti indicati all’articolo 18, comma 2-bis sono proprio le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, le aziende speciali e le istituzioni.
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3) TURN-OVER art. 3, c.5, del DL 24/6/14, n. 90.
a) per enti soggetti al patto:
a) per enti soggetti al patto:
• - anni 2014-2015 = 60% della spesa del personale di ruolo cessato nell‘anno precedente. - anni 2016-2017 = 80% della spesa del personale di ruolo cessato nell‘anno precedente. - da anno 2018 = 100% della spesa del personale di ruolo cessato nell‘anno precedente.
•
b) per enti non soggetti al patto (comuni con meno di 1000 ab.) e per le unioni di comuni b) per enti non soggetti al patto (comuni con meno di 1000 ab.) e per le unioni di comuni
• rimane confermata la regola del turnover integrale fissata dall‘art. 1, c.562, L.296/2006
(uno a uno ovvero turn -over al 100%) previo esperimento delle procedure di mobilità (art. 6 , comma 1 e art. 30 comma 2 bis del d.lgs 165/20001)
N.B. con l‘abrogazione dell‘art. 76, c.7, del DL 112/08 effettuata dall‘art. 3, c.5 del DL n. 90/2014 non vi sono più le agevolazioni per polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale. Divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per le Province, così come stabilito dall’art. 16, comma 9, d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012; anche nel caso di soggetti appartenenti alle categorie protette , vedi delibera n. 181/2014/PAR del 19/09/2014 Corte dei Conti Emilia Romagna. ( art 3 comma 6 bis DL 90/2014) Inoltre i limiti suddetti non si applicano alle assunzioni di personale appartenete alle categorie protette ai fini delle coperture delle quote d’obbligo . (art 3, comma 6 del Dl 90 del 24/06/2014). La mancata copertura è sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare dall’art. 15, comma 3, della L. n.68 del 12 marzo 1999
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3.1) TURN-OVER art. 3, c.5-quater, del DL 24/6/14, n. 90.
a) per enti soggetti al patto: virtuosi
a) per enti soggetti al patto: virtuosi
-anno 2014= 80% della spesa del personale di ruolo cessato. nell‘anno precedente
-anni 2015-2018 = 100% della spesa del personale di ruolo cessato nell‘anno precedente.
NB.: Solo se il rapporto della
spesa di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%
b) per enti non soggetti al patto (comuni con meno di 1000 ab.) e per le unioni di comuni
non si applica
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4) ASSUNZIONI FLESSIBILI
Rimane fermo il tetto di spesa delle assunzioni flessibili, pari al 50% della spesa (per le stesse finalità) dell‘anno 2009 (art. 4, c.102 L. 183/11: a partire dall‘entrata in vigore della L. 183/11, si applica anche agli enti locali il limite dell‘art. 9,c. 28,DL 78/10). NB: per gli enti sperimentatori la percentuale , per l’anno 2014 , passa al 60%.
Tuttavia rispetto alle assunzioni a tempo determinato:
• Art 11, c. 4-bis, Dl 90/20014 :a decorrere dal 2014 : gli enti locali ( soggetti e non soggetti al patto di stabilità) non applicano le limitazioni suddette se hanno rispettato i vincoli di contenimento/riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art 1 L. n. 296 del 27/12/2006.
In sostanza la norma rimane applicabile fino al 2013 ma non devono comunque superare la corrispondente spesa del 2009
• (opinioni discordanti sull’ultra-vigenza di tale limite .. lo vediamo dopo)
• Art 11, c. 4-ter, (secondo periodo) Dl 90/20014 : i comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 , i limiti di spesa suddetti non si applicano a decorrere dal 2013 e per tutto il periodo dello stato di emergenza.
• .
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4) ASSUNZIONI FLESSIBILI segue
• Art 3, c. 9, lett b) DL 90/2014 : sono esclusi dal computo del limite suddetto le spese per lavoro flessibile “anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti”.
• Art. 3, comma 6-bis , Dl 90/2014: i contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all’insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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C’è il limite della spesa del 2009??
• Sul tema in oggetto, la sezione regionale Puglia della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 179/PAR/2014 del 23 ottobre 2014, resta ferma sulla propria posizione (già espressa con precedente deliberazione n. 174/PAR/2014), in questi termini: “... ritiene che gli enti locali, nell’eventualità del ricorso a forme di lavoro ‘flessibile’, sono tenuti a garantire l’osservanza della predetta disposizione vincolistica che impedisce di oltrepassare l’ammontare della spesa sostenuta nell’esercizio 2009 per le medesima finalità. Infatti, come chiarito dalla recente deliberazione Sezione delle Autonomie n. 21/SEZAUT/2014/QMIG del 15/09/2014, le previsioni recate dalle novelle del D. L. n. 90/2014 che hanno introdotto ipotesi ben precise di esclusione dall’applicazione della disciplina vincolistica in materia di spesa di personale, sembrerebbero confermare, da una parte, la tecnica con la quale è intervenuto negli ultimi anni il legislatore in subiecta materia e dall’altra, la validità della linea ermeneutica (ubi lex voluit dixit) di stretta interpretazione del dettato normativo, fino ad ora seguito”.
• Dello stesso tenore la deliberazione n. 232/2014/Par della sezione regionale Campania della Corte dei Conti.
• Come noto, diverso avviso ha espresso la sezione regionale Lombardia, con la deliberazione n. 264/2014/PAR, a parere della quale gli enti che rispettano i limiti alla spesa complessiva di personale (art. 1, comma 557 o 562, legge 296/2006) non avrebbero questo ulteriore limite di riferimento (100% spesa anno 2009).
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6) INCARICHI DI CONSULENZA - STUDIO E RICERCA
Fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni : Articolo 6, c. 7 del dl. 78/2010 • A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza,
inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, non può essere superiore al 20 % di quella sostenuta nell'anno 2009.
Articolo 1 c. 5 del dl 101/2013 • La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e
incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 % del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 % dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del dl 78/2010,
Art. 14 c. 1 DL 66/2014 convertito dalla L. 23/6/14, n. 89 • Nuovo limite di spesa, a decorrere dal 2014, per incarichi di consulenza, studio e
ricerca pari al 4,2% o 1,4% della spesa del personale (risultante dal conto annuale 2012), rispettivamente, per le PA con spesa di personale fino a 5 ml o superiore.
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7) COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Nuovo limite di spesa per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa pari al 4,5% o 1,1% della spesa del personale (risultante dal conto annuale 2012), rispettivamente, per le PA con spesa di personale fino a 5 ml o superiore.
L. 23/6/14, n. 89, conversione in legge del DL 66/2014, Art. 14 comma 2)
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Risorse bloccate e limiti per stipendi e integrativi - incentivo alla mobilità
• L’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010 dispone che negli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non potrà superare il trattamento spettante per l’anno 2010. Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art.1, comma 1, lettere a) e b)) che: le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.
• La stretta sugli stipendi si estende anche al blocco dei fondi per il trattamento accessorio ( comma 456) . Infatti l’art 9, comma 2bis Dl 78/2010 prevedeva che il Fondo non potesse superare quello del 2010, ridotto in proporzione al personale cessato. Il vincolo viene esteso anche al 2014, stabilendo inoltre che il meccanismo entri a regime dal 2015 quindi continuano le decurtazioni anche dopo.
• L’art. 9 , comma 17, del Dl 78/2010 aveva bloccato , senza possibilità di recupero, i contratti collettivi per il triennio 2010-2012. Successivamente, prima l’art 14 del Dl 95/2012 poi il DPR 122/2013 , estendevano il blocco al 2013. La legge di stabilità 2014, all’art 1 commi da 452 a 453, conferma il blocco per il biennio 2013-2014
• Le progressioni di carriera (ex progressioni orizzontali) comunque denominate ed i passaggi fra le aree eventualmente disposti negli anni dal 2011 al 2013, hanno effetto per detti anni, ai fini esclusivamente giuridici (art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010). Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art.1, comma 1, lettere a) e b)) che: le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.
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Risorse bloccate e limiti per stipendi e integrativi – incentivo alla mobilità segue
• Infine la L.S. 2014 al comma 471, specifica che nessun soggetto può ricevere dalla PA, né come dipendente ne come lavoratore autonomo , retribuzioni o emolumenti superiori a quelli previsti per il primo Presidente di Cassazione (circa 300mila euro). Dal 01/05/2014 l’art 13 comma 1 del dl 66/2014 porta il limite ad € 240.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.
• L’art. 4 del DL 90/2014 , per la copertura di posti vacanti in organico, tratta della mobilità obbligatoria e volontaria. Al comma 2, prevede che i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione , in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50km dalla sede attuale. Al comma 1 punto 2.3 viene costituito un Fondo, dove altresì confluiscono le risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale trasferito. Si attende decreto attuativo. Per favorire i processi di mobilità si provvederà dare attuazione al DPCM previsto dall’art. 29 bis del DL n.138 del 13/08/2011,entro 60gg dalla conversione in legge del DL 90/2014
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MANCATO RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITA‘ INTERNO
In caso di mancato rispetto obiettivi del patto scatta nell‘anno successivo il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto
(art 76 comma 4 DL 112/2008, articolo 31 comma 26 della legge n. 183 del 2011 come sostituito dall’articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012).
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DIVIETO DI ASSUNZIONI PER INADEMPIMENTI NELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DELLA PA
In caso di mancato rispetto dell‘obbligo di certificazione dei crediti e diniego non motivato delle certificazioni, divieto di assunzione di personale e divieto di indebitamento.
Art 9, comma 3bis , DL 185/2008 (come modificato
dall’art. 27, comma 2, lett. c), del DL 66/2014, convertito dalla L. 23/6/14, n. 89)
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DIVIETO DI ASSUNZIONI PER RITARDI NEI PAGAMENTI
In caso di tempi medi dei pagamenti superiori a 90gg nel 2014 e 60gg nel 2015, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.
(L. 23/6/14, n. 89, conversione in legge del DL 66/2014, art. 41, c.2)
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Altri divieti di assunzione Non possono procedere ad alcuna assunzione gli enti che: • a) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale. Se con la
ricognizione emergono situazioni di eccedenza, è necessario predisporre apposita dichiarazione annuale da comunicare al dipartimento della funzione pubblica (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato di recente dalla Legge di stabilità per il 2012 art 16 L.183/2011);
• b) non hanno effettuato una valutazione periodica , almeno triennale della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione della organizzazioni sindacali, ovvero quando risulti necessario a seguito di trasferimento di funzioni, trasformazioni ecc. (art. 6, del D.Lgs. 165/2001);
• c) non hanno approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale di cui all’art 39 della L. 449/97 in linea con gli strumenti di programmazione economica-finanziaria pluriennale: il mancato adempimento della disposizione determina il divieto di assunzioni di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;
• d) non hanno approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006): il mancato adempimento della disposizione determina il divieto di assunzioni di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;
• e) non hanno adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, D.lgs.150/2009)
• f) che non abbiano accolto la domanda di ricollocazione presentata dal personale iscritto negli appositi elenchi di disponibilità predisposto dalla Funzione pubblica. (art. 2 , comma 13, DL 95/2012)
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Certificazione dei limiti e dei vincoli assunzionali
• Art. 3 comma 10-bis DL 90 del 24/06/2014: Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni
di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell’Interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’articolo 11 del presente decreto.
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Certificazione dei limiti e dei vincoli assunzionali (segue)
• Art. 11 comma 4 DL 90 del 24/06/2014:
Modifiche all’art. 90 del TUEL (uffici di staff agli organi politici) viene aggiunto il comma 3-bis :
- il personale assegnato a detti uffici non può svolgere attività gestionale; - il trattamento economico stabilito nel contratto individuale può essere
parametrato a quello dirigenziale, prescindendo dal possesso del titolo di studio.
• Articolo 90 TUEL Uffici di supporto agli organi di direzione politica 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi puo' essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
((3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a quello dirigenziale.))
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1122
1123
1124
Centri attività sociali, sportive e culturali Contributi per
prestazioni sanitarie Indennizzi
1 26 Oneri per il personale in quiescenza
1131 Pensioni
1132 Pensioni integrative
1133 Altri oneri per il personale in quiescenza
1134 Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza
3 PRESTAZIONI DI SERVIZIO
1305 Lavoro interinale
1307 Incarichi professionali
1309 Corsi di formazione per il proprio personale
1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa
1325 Spese per gli organi istituzionali dell’Ente - Indennità
1327 Buoni pasto e mensa per il personale
1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
7 IMPOSTE E TASSE
1701 Irap
1
1
20
Personale
Retribuzioni lorde
1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
1102 Straordinario per il personale a tempo indeterminato
1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato
1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato
1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)
1106 Rimborsi spese per personale comandato
1107 Straordinario al personale per consultazioni elettorali
1109 Arretrati di anni precedenti
1110 Compensi per collaborazioni coordinate e continuative
1 21 Contributi effettivi a carico dell’Ente
1111 Contributi obbligatori per il personale
1112 Contributi previdenza complementare
1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR
1114 Contributi aggiuntivi
1115 Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti
1 25 Interventi assistenziali
1121 Borse di studio e sussidi per il personale
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QUESTIONARI normativa di riferimento L. 266/2005
• 166. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.
• 167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarita' contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.
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Delibera n. 11/SEZAUT/2014/INPR) (14A03411) (GU Serie Generale n.105 del 8-5-2014 - Suppl. Ordinario n. 38
Con deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR in data 15 aprile 2014
(depositata il 18 aprile 2014) la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha adottato, in attuazione dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), le linee guida riferite agli enti locali sulla cui base gli organi di revisione economico- finanziaria sono tenuti a predisporre la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013 da trasmettere alla competente Sezione regionale.
Dette linee guida e i questionari sono stati pubblicati nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 38 dell'8 maggio 2014.
Con la presente si richiede che le relazioni degli Organi di revisione pervengano a questa Sezione, a far data dal 3 novembre 2014, inderogabilmente entro il 15 gennaio 2015, seguendo le indicazioni e le modalità riportate nell'allegato.
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La configurazione della spesa di personale ai fini della riduzione in termini assoluti
• La spesa deve essere considerata al netto degli oneri derivanti dai contratti collettivi nazionali intervenuti negli anni 2006, 2007, 2008 e successivi.
• Sul calcolo degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali è poi intervenuta la sezione riunite della Corte (delibera n. 27/CONTR/1 1 del 12 maggio 2011) affermando che sono compresi gli oneri della contrattazione integrativa entro il tetto massimo fissato dalla contrattazione nazionale espresso in quote monte salari, mentre sono da ritenersi esclusi gli oneri conseguenti alle scelte di politica del personale.
• Circa le componenti di spesa da prendere come riferimento del calcolo se la base è costituita dall’intervento 1 del titolo I, dalla quota di intervento 7 del titolo I rappresentativa dell’Irap e da quella quota di intervento 3 considerata spesa di personale (co.co.co., somministrazione di lavoro, ...), occorre fare riferimento alle indicazioni che la stessa Corte dei Conti fornisce nei questionari sul rendiconto e sul bilancio di previsione ex articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
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Importo
1 Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato
2 Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni
3 Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili
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Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte
di costo effettivamente sostenuto
5 Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del TUEL
6 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 TUEL
7 Spese per personale con contratto di formazione lavoro
8
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque
facenti capo all’Ente
9 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
10 Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate
11
Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada
12 IRAP
13 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo
14 Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando
15 Altre spese (specificare)
Totale 0,00
Tabella A) – Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:
34
Importo
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
2
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal
Ministero dell’Interno
3 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
4 Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni delegate
5 Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro
6 Spese per il personale appartenente alle categorie protette
7
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle
amministrazioni utilizzatrici
8
Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con
quote di proventi per violazione codice della strada
9 Incentivi per la progettazione
10 Incentivi recupero ICI
11 Diritto di rogito
12
Spese di personale per l’esecuzione dei censimenti nei limiti delle risorse trasferite dall’ISTAT (d.l. n. 78/2010, art. 50,
commi 2 e 7)
13 Spese per l’assunzione di personale ex Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)
14 Altre (da specificare)
Totale 0,00
Tabella B) – Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:
La differenza tra componenti incluse ed escluse (Tabella A - Tabella B) costituisce il valore assoluto ovvero tetto di spesa entro il quale dal 2014 le spese vanno contenute e non ridotte. 35
Anno 2011 Anno 2012
Anno 2013
Spesa intervento 01 0,00 0,00 0,00
Spese incluse nell’intervento 03 0,00 0,00 0,00
IRAP 0,00 0,00 0,00
Altre spese di personale incluse 0,00 0,00 0,00
Altre spese di personale escluse 0,00 0,00 0,00
Totale spese di personale 0,00 0,00
0,00
Tabella C) – Modalità di calcolo, comma 557 – medesimo calcolo aggregati per intervento
36
Anno Importo
2011 0,00
2012 0,00
2013 0,00
Media triennio 0,00
Tabella D) – Riduzione nel tempo della spesa di personale, comma 557 – dopo d.l.90/2014 media triennio 2011/2013
37
In pratica , stabilita la media del triennio 2011/2013 l’Ente potrà anche scendere anno dopo anno , non precludendosi , però, la possibilità di risalire fino a questo limite . Del resto se il rispetto del limite si verifica in sede di rendiconto, è ovvio che sin dalla fase della programmazione dovranno essere posti i presupposti per il suo rispetto. Analogamente durante la gestione è opportuno che l’Organo di revisione effettui un monitoraggio sull’andamento della spesa di personale.
COMUNE SOGGETTO A PATTO DAL 2013
SPESA DI PERSONALE DEL 2004 : EURO 460.000
SPESA DI PERSONALE DEL 2008 : EURO 450.000
Anno 2011/ Anno 2012 /Anno 2013 /Media triennio 400.000 425.000 420.000 415.000
38
Anno 2008 Anno x
Spesa intervento 01 0,00 0,00
Spese incluse nell’int.03 0,00 0,00
IRAP 0,00 0,00
Altre spese di personale incluse 0,00 0,00
Altre spese di personale escluse 0,00 0,00
Totale spese di personale 0,00 0,00
Tabella E) – Modalità di calcolo, comma 562
Per gli Enti non soggetti al Patto di stabilità, in base a quanto disposto dal comma 562, le medesime basi di calcolo hanno un diverso termine di confronto. Infatti la riduzione della spesa di personale deve essere garantita non con riferimento all’esercizio precedente ma con il valore conseguito nel 2008. 39
Consolidamento della spesa di personale delle partecipate nel bilancio degli enti
- Deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG -
• la Sezione ha elaborato un metodo sintetico per calcolare la quota delle spese di personale della società partecipata da sommare alle spese di personale degli enti proprietari:
• “Il metodo di calcolo si basa sulla seguente semplice proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all’ente, che è l'incognita da calcolare. Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore della produzione. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico) senza operare particolari depurazioni, rispondendo all’esigenza sostanziale di individuare un indicatore sintetico della sostenibilità della spesa di personale dell’ente”.
• Nel caso in cui la società partecipata percepisca, in luogo dei corrispettivi, ricavi derivanti da tariffa, è possibile utilizzare tali ricavi, associati agli utenti di ciascun ente proprietari, da sommare ad eventuali corrispettivi, se presenti.
• Per il calcolo dell’incidenza ( già previsto dall’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008 – abrogato) , la quota di spese del personale della società partecipata, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell’ente, e il totale si divide per le spese correnti dell’ente.
QUINDI
• 1. Quota costo di personale partecipata di competenza dell’ente
spesa di personale partecipata x corrispettivi/(ricavi da tariffa + eventuali corrispettivi)
valore della produzione
• 2. Verifica ai fini del comma 557
spesa di personale ente + quota partecipata (punto 1)
40
Deliberazione n. 170-172/2014/Par Sez. Reg. di Controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti
• L’ente è tenuto a consolidare la sola quota di spesa riferita al personale utilizzato nell’Azienda di servizi alla persona (Asp) per il quale non sia stata recisa la titolarità del rapporto di lavoro con l’Ente partecipante.
"il comune deve computare nella propria spesa di personale la quota relativa al personale occupato presso l'ASP solo ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 557-bis, L. n. 296 del 2006, ma non dovrà procedere a nessun'altra tipologia di consolidamento diversa da quella appena descritta, essendo stato abrogato l'art. 76, comma 7, D.L. n. 112 del 2008, che imponeva agli enti locali di computare nella propria spesa di personale (da mettere in rapporto con la spesa corrente ai fini della misurazione della propria capacità assunzionale) anche la spesa del personale delle proprie società partecipate, aziende speciali ed istituzioni”
“Essendo rimasto in vigore l'articolo 1, comma 557 bis, 1.n. 296/2006, che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, ai fini del contenimento del trend storico della spesa di personale, debbano computare nella propria spesa di personale anche la quota relativa al personale occupato presso organismi partecipati, purché non vi sia stata estinzione del rapporto di pubblico impiego.".... e che si "dovrà computare nella propria spesa di personale anche la quota relativa al personale occupato presso l'ASP, purchè non vi sia estinzione del rapporto di pubblico impiego, solo ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 557 bis,
• Ciò è in linea con il comma 557 bis dell’art 1 della L. 296/2006 secondo il quale nella determinazione dell’aggregato vanno ricomprese pure le spese “ sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.”
• Non è più richiesta la “summa” obbligatoria di voci contabili tra Autonomie territoriali e proprie gestioni parallele ai fini del calcolo dell’indicatore “ spese personale / spesa corrente” per stabilire se l’Ente locale oltrepassasse la soglia oltre il quale gli era inibita la possibilità di assumere personale .
• La stessa Corte (in particolare CdC ER n.170/2014 ) ha evidenziato i limiti e le difficoltà di coordinamento tra le disposizioni di fonte statale in materia di assunzioni e spesa di personale per le aziende speciali, istituzioni e società partecipate (art. 18, comma 2 bis, d.l.n. 112/2008, come modificato dall'articolo 4, comma 12 bis, d.l.n. 66/2014 e art. 3, comma 5, d.l. n. 90/2014, sesto periodo) e la disposizione di fonte regionale costituita dall'articolo 3, comma 2, 1. n. 12/2013. Così come ha individuato la particolare qualificazione del personale dipendente delle Asp operanti nel territorio della Regione Emilia Romagna: l'applicazione a tale personale del d.lgs. n. 165/2001 anche per quel che riguarda la disciplina del rapporto di lavoro con il personale dipendente, fa scattare lo status di dipendente pubblico, con applicazione del comma 557 bis dell'articolo 1 della legge 296/2006 anche se in modo non coerente con la previsione contenuta nell'articolo 11 d.lgs. n. 207/2001 (decreto delegato adottato dal legislatore statale in attuazione della legge-quadro n. 328/2000 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali) ai sensi del quale la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dalle ASP è di natura privatistica.
41
La questione dei resti assunzionali. Art 3 , comma 5 , DL 90 del 24/06/2014 “A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”. Il riferimento alle cessazioni va inteso al risparmio economico dovuto alle cessazioni e non alle unità di personale cessato. La Funzione Pubblica con parere n. 46078 del 18/10/2010, ha sostenuto che la spesa deve essere sempre calcolata su dodici mesi a prescindere dalla data di effettiva cessazione. Viene quantificato sul tabellare delle varie categorie e sui profili professionali del CCNL vigente. Deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto n. 401/2014/PAR del 24 luglio 2014 la Corte conferma i princìpi contenuti nelle richiamate deliberazioni, con riferimento al vincolo di spesa del personale, imposto per gli enti soggetti al patto dal nuovo art. 3 del d.l. 90/2014, ritenendo in particolare che sia “tuttora consentito riportare nell’anno in corso eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati negli anni precedenti: nel contempo una siffatta possibilità per l’ente locale volta a modulare l’esercizio delle facoltà assunzionali, attraverso il corretto utilizzo degli strumenti che l’ordinamento pone a disposizione delle amministrazioni in un’ottica di concorso alla riduzione della spesa – ed, in particolare, della valutazione periodica, almeno triennale della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche previa verifica degli effettivi fabbisogni, prevista dall’art. 6, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e della programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevista dall’art. 39, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni (questa Sezione, deliberazione n. 390/2012/PRSP) – va riconosciuta unicamente ove l’Ente sia in grado di garantire la riduzione, da un anno all’altro, della spesa per il personale, secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 2/2010/QMIG e n. 3/2010/QMIG)”.
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TURN-OVER
esempio
CESSAZIONI • Cessati nel 2010: - Nessuna cessazione del personale di ruolo • Cessati nel 2011: - ctg C = importo tabellare 20.000 annue - Cessati nel 2012: - ctg C = importo tabellare 20.000 annue
• Cessati nel 2013: - ctg C = importo tabellare 20.000 annue
- Cessati nel 2014: -- ctg C = importo tabellare 20.000 annue • Cessati nel 2015: Nessuna cessazione del personale di ruolo • Cessati nel 2016: - ctg B = importo tabellare 18.000 annue
CAPACITA ASSUNZIONALE • ANNO 2011 il 20% del 2010 = ZERO
• ANNO 2012 il 40% del 2011 = 8.000,00
• ANNO 2013 il 40% del 2012 = 8.000,00
• ANNO 2014 il 60% del 2013 =12.000,00
• ANNO 2015 il 60% del 2014 = 12.000,00
• ANNO 2016 il 60% del 2015 = ZERO
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Significa che : nel 2014, si calcola il turn-over al 60% della spesa delle cessazioni dell’anno 2013 e, se questa quota non si utilizza (o si utilizza parzialmente), si può trascinare al massimo in un arco temporale di tre anni (quindi, per gli anni 2014, 2015 e 2016); ovviamente, nel 2015, si aggiungono le risorse pari al 60% della spesa delle cessazioni dell’anno 2014 e, così, per gli anni successivi”.
Rapporto percentuale spesa personale/spesa corrente
In tale computo è necessario considerare anche quota parte delle spese di personale delle società partecipate che hanno le caratteristiche stabilite dall’art. 20, comma 9, d.l. n. 98/2011.
“societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle societa' quotate su mercati regolamentari."
Sulle modalità di calcolo di tale quota, in assenza di un chiarimento del legislatore, è intervenuta più volte la Corte dei Conti. Il dubbio principale relativo a questa disposizione consisteva in : quale spesa di personale inserire al numeratore. Anche in questo caso a dirimere le diverse interpretazioni è intervenuta la sezione riunite della Corte con delibera n. 27/2011 secondo la quale l’importo da prendere in considerazione per il numeratore è quello indicato nella Tabella A, senza operare alcuna rettifica in diminuzione ma solo in aumento. Nella stessa delibera la Corte ha chiarito che le spese correnti a cui fare riferimento sono quelle impegnate nell’esercizio precedente desunte dal rendiconto e nei primi mesi dell’esercizio dallo schema di rendiconto predisposto dagli uffici o approvato dalla Giunta.
• La Corte ha fornito le seguenti indicazioni: “d) Per gli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno, la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 7 dell’art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, come modificato art. 14 comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito in legge, deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica. e) Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell’approvazione del documento ufficiale, sia necessario – ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto – fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici”.
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Trend rapporto percentuale spesa personale/spesa corrente costo medio dipendente ( segue)
2011 2012 2013 Spesa per personale
Spesa corrente
Incidenza spesa personale su spesa corrente __%____%____%_
Dipendenti (rapportati ad anno)
Costo medio per dipendente
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quindi
• 1. Quota costo di personale partecipata di competenza dell’ente spesa di personale partecipata x corrispettivi/(ricavi da tariffa + eventuali corrispettivi) valore della produzione (B9) • 2. Verifica ai fini del comma 557
spesa di personale ente + quota partecipata (punto 1) 3. Verifica enti virtuosi spesa di personale ente__ spesa corrente ente
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Limiti di spesa per ASP e ISTITUZIONI Riguardo agli obblighi facenti capo all’Asp in materia di vincoli assunzionali e di contenimento della spesa
del personale, la Sezione dell’Emilia Romagna precisa che, in quanto trattasi di Organismo operante in un settore c.d. “ sensibile” esso dovrà esclusivamente attenersi al principio fissato nella nuova veste dell’art. 18, comma 2-bis, del Dl. N. 112/08
Tuttavia proprio l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 richiama la previsione dell'art. 18, comma 2bis, del
D.L. n. 112/2008, conv. nella L. n. 133/2008, che, nell'attuale testo (dopo la modifica di cui al DL 66/2014 art.4 comma 12 bis che ha sostituito il testo originario molto più rigido nei confronti degli enti e delle società partecipate), così dispone:
Vincoli DIRETTI "2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo
si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi„ scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati.....”
Vincoli INDIRETTI
l’art. 3 comma 5 , ultimo periodo, del d.l. 90/2014 afferma che gli enti locali “coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”.
Si ritiene che non è prevista alcuna deroga per il settore c.d. “ sensibile” 49
Governance delle Società partecipate limite di spesa
• La lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 del Decreto 90/2014 riscrive interamente il comma 4 dell’articolo 4 del D.L. n. 95/2012 prevedendo che nelle società controllate direttamente o indirettamente che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato, i consigli di amministrazione devono essere composti da non più di tre membri, fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico eferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
• Va detto che le amministrazioni pubbliche, pur nel contesto di maggiore discrezionalità concessa loro dal legislatore del Decreto Madia, nella scelta degli organi di governance delle loro società strumentali saranno tuttavia vincolate ad osservare il rigido vincolo finanziario dettato dal medesimo nuovo comma 4 dell’articolo 4 del D.L. n. 95/2012, per effetto del quale il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del corrispondente costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013. Infine, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, nel caso di nomina, come detto facoltativa e non più obbligatoria, di dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in ipotesi di partecipazione indiretta, i relativi compensi sono obbligatoriamente riversati all’amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle norme vigenti, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. È fatto comunque salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate.
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INCARICHI DI CONSULENZA -STUDIO E RICERCA - esempio
2009 2011 2012 2013 2014 2015
anno base 20% del 2009 20% del 2009 20% del 2009 80% del 2013 75% del 2014
16% del 2009 12% del 2009
1.000,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 160,00€ 120,00€
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Segue esempio
Limite max di spesa
una amministrazione che nel 2012 ha sostenuto una spesa per il personale pari a 3 milioni di euro, applicando la soglia del 4,2 per cento, potrà conferire incarichi fino a 126.000 euro
• (3.000.000*4,2/100).
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COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - esempio
Limite max di spesa
una amministrazione che nel 2012 ha sostenuto una spesa per il personale pari a 3 milioni di euro, applicando la soglia del 4,5 per cento, potrà conferire incarichi fino a 135.000 euro
• (3.000.000*4,5/100).
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NORME DI RIFERIMENTO • La programmazione del fabbisogno di personale è prevista dall’art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 e dall’art. 6 del
d.lgs. n. 165/2001.
• Gli articoli 89, comma 5 e art. 91, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 impongono agli Enti locali di assumere provvedimenti in materia di struttura organizzativa e di modalità di assunzione del personale
• L’art. 91, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 impone agli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche (al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio) l’obbligo di effettuare la programmazione triennale del fabbisogno di personale con il fine della riduzione programmata delle spese del personale.
• all’art.6 comma 1 del d.lgs.165/01, effettuano una valutazione periodica , almeno triennale della consistenza della dotazione organica ed eventualmente procedono alla variazione della medesima , previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione della organizzazioni sindacali, nonché verifica delle situazioni di soprannumero;
• all’art.1, comma 558, della L. 296/2006 e all’art.3, comma 90, lett. b) e 94 della L. 24/12/2007, n.244. che prevede nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni siano altresì essere predisposti piani per la progressiva stabilizzazione del personale precario.
• all’art.6, comma 4 bis del d.lgs. 165/2001, che richiede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno ed i suoi aggiornamenti siano elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti;
• all’art.6 commi 3 e 4 e l'art.35, comma 4 del d.lgs.165/01, in tema di variazione delle dotazioni organiche e procedure di reclutamento da effettuarsi sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale e vanno approvate dall’organo di vertice; (giunta)
• all’art.6, comma 6 del d.lgs. 165/01, che vieta l’assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie
protette in mancanza dell’atto di programmazione del fabbisogno di personale e di quello della dotazione organica.
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PARERE REVISORI
L’art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a partire dall’anno 2002, richiede all’Organo di revisione che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge n. 449/1997, citato in precedenza e nel caso di eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate.
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VERIFICHE DA FARE
• che l’atto sia approvato prima della deliberazione del bilancio di previsione, costituisce un allegato importante della RPP;
• che siano evidenziate le modificazioni rispetto agli anni precedenti; • la compatibilità della programmazione con i vincoli di bilancio
(equilibri finanziari ed obiettivi di finanza pubblica) annuali e pluriennali tenendo conto che gli stanziamenti del bilancio pluriennale, ai sensi del 4^ comma dell’art.171 del Tuel, hanno carattere autorizzatorio;
• il conseguimento dell’obiettivo di contenimento/riduzione della spesa di personale. L’obiettivo di riduzione delle spese di personale come disposto dai commi 557, per gli enti soggetti al patto di stabilità e 562 per gli altri, dell’art.1 della L. 296/06, costituisce un obiettivo di finanza pubblica all’interno del più ampio obiettivo di rispetto del patto di stabilità.
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NORME DI RIFERIMENTO
• Art 60,comma 1 e 2 del D.lgs 165 del 30/03/2001
• Art.40-bis, comma 3 del D.lgs 165 del 30/03/2001
• Art 53,comma 12 del D.lgs 165 del 30/03/2001
• Art 30,comma 11, L. n.468 del 1978
• Circolare MEF Dipart. RGS del 31 marzo 2014 n. 13 (interessa Comuni, Unioni dei Comuni, Province, Asl e aziende ospedaliere)
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Sanzioni per mancato adempimento
Per gli Enti inadempienti e nel caso siano fornite informazioni incomplete e chiaramente inattendibili scattano le previste sanzioni (art. 30, comma 11, l. n. 468/1978 e art. 60, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001).
La mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione dei trasferimenti statali.
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MODALITA’
• Il modello di rilevazione deve essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal Presidente dell’Organo di revisione o revisore unico. La sottoscrizione risponde a quanto previsto dall’art. 40-bis, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001
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CONTENUTI
Le informazioni fornite sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. art. 40-bis, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001
Il conto annuale segue un criterio di cassa, ad eccezione della
tabella 15 che accoglie i dati per competenza.
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COSA VERIFICARE
• In ogni caso l’Organo di revisione deve verificare la congruità dei dati e la loro corrispondenza con le risultanze contabili, nonché il rispetto dei termini per gli adempimenti. Tenuto conto del rilievo contabile che il conto annuale assume, nel caso di accertamento di situazioni di ritardo, o di incompletezza o non corrispondenza, i revisori devono segnalare l’irregolarità al fine di consentire i dovuti interventi.
• I dati trasmessi al MEF vengono elaborati dal sistema “SICO” mediante un portale web.
• Per gli adempimenti pubblicitari occorre verificare che nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito” del sito web del Comune venga pubblicata annualmente la scheda informativa 2 e la tabella 15 del conto annuale.
63
Requisiti e nomina
Le nuove modalità di nomina dell’organo di revisione negli
enti locali
Con l’emanazione del decreto del Ministro dell’Interno
n.23 del 15/2/2012, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 20/3/2012, è stata
data piena applicazione alla disposizione contenuta
nell’art.16, comma 25 del d.l. 13/8/2011 n.138,convertito
con modificazioni nella legge 14/9/2011 n.148.
2
3
Occorre essere iscritti in un elenco istituito presso il
Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali.
L’elenco è ripartito a livello regionale in relazione alla
residenza anagrafica del richiedente.
L’elenco è ripartito in tre fasce:
1. Comuni fino a 4.999 abitanti
2. Comuni da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e
comunità montane
3. Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti
e province.
L’elenco è stilato in ordine alfabetico, suddiviso per regione e
reso pubblico sul sito internet del Ministero dell’Interno con
effetti di pubblicità legale.
4
Requisiti per essere iscritti nell’elenco
a) Essere iscritti:
nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010
o all’ODCEC, da almeno:
• 2 anni per accedere alla fascia 1
• 5 anni per accedere alla fascia 2
• 10 anni per accedere alla fascia 3
5
b) Aver conseguito almeno 10 crediti formativi specifici in
eventi convalidati dal Min. Interno nel periodo 1 gennaio - 30
novembre dell’anno precedente;
c) Aver svolto in precedenza:
-almeno un incarico di revisione presso un ente locale per la
durata di 3 anni per accedere alla fascia 2;
-almeno due incarichi di revisione presso un ente locale per la
durata di 3 anni ciascuno per accedere alla fascia 3;
non sono richiesti incarichi precedenti per accedere alla fascia 1;
6
Validità degli elenchi
Dal 1/1/2014 il mantenimento nell’elenco è subordinato
annualmente alla dimostrazione del permanere dei requisiti a
pena di cancellazione.
Per l’inserimento nell’elenco è necessario aver conseguito, nel
periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno precedente,
almeno 10 crediti formativi nella materia di contabilità
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali
per la partecipazione ad eventi che siano stati preventivamente
condivisi dal Ministero dell’interno e che prevedano il
superamento di test finali di verifica.
.
L’avviso approvato con D.M. del 27 ottobre 2014
• per la nuova iscrizione, ovvero
• per la richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco
da parte dei soggetti già iscritti per l’anno 2014.
ha fissato dal 3 novembre 2014 al 16 dicembre 2014 il
periodo utile per presentare la domanda al Ministero
dell’Interno esclusivamente per via telematica
Nel sito www.finanzalocale.interno.it è pure possibile
interrogare l’elenco dei revisori iscritti.
La cancellazione dall’elenco è disposta oltre che nel caso di
cancellazione dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili o
dal registro dei revisori legali anche al verificarsi delle condizioni di cui
all’art. 248 del Tuel (dissesto).
7
8
Nomina con estrazione a sorte
Gli enti locali dovranno comunicare la scadenza dell’ organo di
revisione alla Prefettura della provincia di appartenenza almeno:
- 15 gg. di anticipo nel primo mese di effettivo avvio della nuova
procedura;
- almeno 2 mesi della scadenza nella fase successiva
- immediatamente e non oltre il terzo giorno successivo in caso
di cessazione anticipata.
9
Per ciascun componente sono estratti tre nominativi il primo dei
quali è designato per la nomina mentre gli altri subentrano
nell’ordine di estrazione, nel caso di rinuncia o impedimento.
Dell’esito viene redatto verbale e data comunicazione a ciascun
ente locale.
Il Consiglio dell’ente provvede con delibera a nominare l’organo
di revisione previa verifica:
- delle cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del Tuel;
- degli impedimenti di rieleggibilità di cui all’art. 235
- limite all’affidamento degli incarichi di cui all’ art.238
- eventuale rinuncia.
10
Nel caso di collegio la funzione di presidente è attribuita al
componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di
incarichi di revisione presso enti locali e in caso di egual numero
la maggiore dimensione demografica degli enti presso i quali è
stato svolto l’incarico.
Resta in capo al Consiglio la possibilità di attribuire ulteriori
funzioni e di stabilire il compenso da attribuire entro i limiti
massimi di legge.
11
Inizio e cessazione della carica
L'organo di revisione entra in carica dalla data di esecutività
della delibera o di immediata eseguibilità della stessa (art.
235, comma 1, Tuel).
È opportuno che lo statuto o il regolamento di contabilità
dell'ente subordinino l'elezione all'accettazione della carica e
all'attestazione resa nelle forme di legge (legge 4 gennaio
1968, n. 15) di non sussistenza di cause di incompatibilità e
ineleggibilità e del rispetto del limite degli incarichi.
L'organo di revisione dura in carica tre anni ed i revisori sono
rieleggibili (per ulteriori tre anni) una sola volta.
12
La cessazione dell'incarico può essere determinata da:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità a svolgere l'incarico per un periodo di
tempo stabilito dal regolamento dell'ente;
d) revoca per inadempienza (regolamentata dall'ente).
È necessario regolamentare la revoca per inadempienza, indicando la
casistica e le modalità di previa contestazione all'interessato.
e) revoca per mancata presentazione della relazione al
rendiconto entro 20 giorni dalla trasmissione della proposta.
Essendo l'incarico collegato alla iscrizione all'albo o registro
professionale, può essere considerata causa di decadenza la
cancellazione dall'albo o registro.
13
Alla scadenza del mandato l'organo di revisione può
continuare la sua attività per non più di 45 giorni (art.
3, DL 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444).
Decorso tale termine l'organo di revisione decade ed
eventuali atti adottati sono nulli.
La responsabilità per i danni conseguenti agli atti
nulli o alla mancanza dell'organo di revisione è
imputata ai titolari della competenza alla ricostituzione
(art. 6, DL 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444).
14
Salvo il caso di decadenza automatica di cui sopra, il
collegio o il revisore per il principio della continuità
amministrativa, deve assolvere le sue funzioni fino
all'accettazione della carica di tutti i membri del nuovo
organo o del revisore unico.
15
Limite agli incarichi
Ciascun revisore, non può assumere complessivamente più di otto
incarichi negli enti locali, così distinti:
a) non più di 4 in comuni con popolazione inferiore a 5 mila
abitanti e nelle comunità montane;
b) non più di 3 in comuni con popolazione tra 5 mila e 99.999
abitanti;
c) non più di uno in comuni con popolazione pari o superiore a 100
mila abitanti o province.
Tale limitazione è derogabile con diversa disposizione contenuta
nel regolamento di contabilità.
Nel caso di vigenza di norma limitativa, l'affidamento dell'incarico
è subordinato alla presentazione di una dichiarazione resa nelle
forme di legge, con la quale il revisore attesta il rispetto dei limiti.
16
Ineleggibilità e incompatibilità
L'incompatibilità è un impedimento che non consente il
corretto svolgimento dell'attività per un cumulo di
funzioni o situazioni che potrebbero generare un conflitto
di interessi.
Se viene rimossa la funzione o la situazione che genera il
conflitto non rende nulla l'elezione se preesistente e non
comporta la decadenza se sorge durante il mandato.
17
L'ineleggibilità è causa ostativa all'elezione e se
quest'ultima è avvenuta è nulla e insanabile fin
dall'origine.
Le ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità alla
carica di revisore degli enti locali, elencate all'art. 236
del Tuel, sono tipiche e nominate e quindi non
possono essere derogate, né estese per analogia ad altri
casi non espressamente individuati nella legge.
18
a) cause previste dal Codice civile, intendendosi per
amministratori i componenti dell'organo esecutivo
dell'ente (art. 2399, comma primo, Cod. civ.);
Si tratta precisamente di:
1) persona interdetta, inabilitata, il fallito, chi è stato
condannato a una pena che comporta l'interdizione anche
temporanea dai pubblici uffici o incapacità a esercitare
uffici direttivi;
2) coniuge, parenti e affini degli amministratori entro il
quarto grado;
3) coloro che sono legati all'ente o alle società da questi
controllate (art. 2359, Cod. civ.) da un rapporto
continuativo di opera retribuita.
19
b) cause previste dall'art. 236, comma 2, Tuel;
Si tratta precisamente di:
1) componenti degli organi dell'ente locale;
2) coloro che hanno ricoperto incarichi in organi
dell'ente locale nel biennio precedente la nomina;
3) segretario e dipendenti dell'ente presso cui deve
essere nominato il revisore;
4) dipendenti delle regioni, delle province, della città
metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di
comuni per incarichi negli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza.
20
c) cause di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 3,
Tuel, in essere all'atto dell'elezione o per incarichi assunti
successivamente
Si tratta precisamente di:
1) incarichi o consulenze presso l'ente locale
2) incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza
dello stesso.
21
Funzionamento
Il collegio dei revisori è validamente costituito qualora
siano presenti almeno due componenti.
Il collegio deve riunirsi presso la sede dell'ente o
eventualmente in luogo diverso, se deciso dai suoi
componenti.
Il singolo revisore può compiere verifiche, ispezioni, e
controlli riferendone al collegio nella prima riunione.
22
Insediamento e primi passi
Prima di accettare l’incarico può essere opportuno:
• informarsi preventivamente sul compenso;
• visionare le Relazioni del precedente Organo di
revisione al Bilancio di previsione ed al Rendiconto;
al fine di una rapida valutazione.
Per l’accettazione dell'incarico si presenta una apposita
dichiarazione che contenga pure le varie attestazioni di
non sussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità
e del rispetto del limite degli incarichi.
23
Al momento dell’insediamento (o subito dopo) è utile tenere
un incontro con:
Organo Politico (Sindaco e assessore al Bilancio);
Responsabile del Servizio finanziario;
Segretario Comunale;
Organo di Revisione precedente;
per assumere le prime informazioni di massima, accertarsi di
eventuali scadenze imminenti e programmare le prime
attività da svolgere.
Nel contempo occorre richiedere una serie di documenti
necessari per l’attività (elenco indicativo):
• Statuto dell’Ente;
• Regolamento di contabilità dell’Ente;
• Regolamenti vari, specie quelli relativi a imposte ed
economato;
• Bilancio di previsione e PEG anno corrente (ed
eventualmente precedenti) e relativi allegati;
• Rendiconto ultimo approvato (ed eventualmente
precedenti) e relativi allegati;
• Relazione ai medesimi dell’Organo di Revisione
(ultimi tre anni) e verbali / pareri rilasciati (tre anni);
• Quadro delle partecipazioni in essere e bilanci degli
organismi partecipati (tre anni);
• Comunicazioni con la Corte dei Conti, in primis i
questionari Siquel;
• Area fiscale: quadro generale degli adempimenti;
24
25
FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE(art. 239, comma 1, Tuel)
Le funzioni obbligatorie dell'organo di revisione sono così riassumibili:
Collaborazione pareri obbligatori su sette tipologie di atti
Vigilanza, regolarità amministrativa e contabile
Attestazioni, rilievi, proposte, relazione al rendiconto
Controllo sugli agenti contabili
Referto
26
Oltre alle funzioni previste dal Tuel, diverse leggi negli
ultimi anni hanno richiesto all’organo di revisione
numerose
attestazioni,
certificazioni
e verifiche
27
Collaborazione con l'organo consiliare
(art. 239, comma 1, lett. a), Tuel)
L'organo di revisione deve collaborare con l'organo consiliare
secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento.
La qualificazione legislativa di "collaboratore" del consiglio
caratterizza il controllo come teso - con pareri, rilievi,
osservazioni e proposte - a suggerire diversi comportamenti
per conseguire, attraverso la responsabilizzazione dei risultati,
una migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione.
La collaborazione è comunque limitata alla funzione di
controllo e indirizzo del consiglio e necessariamente agli
aspetti economico-patrimoniali e finanziari delle materie di
competenza consiliare (art. 57, legge 8 giugno 1990, n. 142 - ora cfr.
artt. 234 e 239, Tuel; Corte dei conti, del. n. 2/92).
28
.
I pareri rientrano nella funzione di
collaborazione con il Consiglio.
I pareri obbligatori devono essere espressi,
solo su proposte di deliberazione da sottoporre
al Consiglio.
29
.
Il comma 1 bis dell’ articolo 239, indica che nel caso di
rilievi l’organo consiliare è tenuto ad adottare i
provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente
la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di
revisione.
30
.
Le sette tipologie di materie sulle quali sono richiesti i
pareri obbligatori sono una parte di quelle attribuite al
Consiglio dall’art.42 del Tuel(Corte dei Conti sez.controllo Piemonte del. 345/2013)
e in particolare,
seguendo la numerazione della nuova lettera b) dell’art.
239 del Tuel:
31
.1) Strumenti di programmazione economico-finanziaria
Sono quelli a contenuto economico- finanziario indicati
nella lettera b) del comma 2 del citato art.42 del Tuel e gli
atti di programmazione di competenza del Consiglio e cioè:
• i piani finanziari;
• il programma triennale ed elenco annuale dei lavori
pubblici;
• programmazione triennale del fabbisogno di personale;
• piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art.58, comma 1 della legge 133/2008);
32
.•piano triennale di contenimento delle spese di cui
all’art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07;
•in generale tutti gli atti di programmazione di
competenza del consiglio che fanno scaturire effetti
sulle previsioni annuali e pluriennali.
Alcuni strumenti di programmazione economico-
finanziaria costituiscono allegato al bilancio di
previsione e sono approvati unitamente allo stesso.
In tal caso il parere dell’organo di revisione sul
bilancio potrebbe incorporare anche quello sulle
proposte di atti programmatori.
33
.2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli
equilibri e variazioni di bilancio
Al tradizionale parere sul bilancio di previsione e
sue variazioni è stato aggiunto il parere obbligatorio
sulla verifica degli equilibri che tutti gli enti devono
effettuare ai sensi dell’art.193 del Tuel, con la
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e
comunque entro il 30 settembre di ogni anno.
La verifica degli equilibri se non eseguita comporta
la stessa conseguenza della mancata approvazione
del bilancio di previsione.
34
.3. modalità di gestione dei servizi e proposte di
costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.
Riguarda il parere sugli atti attribuiti al Consiglio
dalla lettera e) del comma 2 dell’art.42 del Tuel.
L’art.147 quater introdotto nel Tuel dal d.l.174,
istituisce per gli enti con popolazione superiore a
15.000 abitanti, un sistema di controlli interni sulle
società partecipate con monitoraggio periodico del
loro andamento.
35
.
I pareri richiesti riguardano sia le proposte
di deliberazione
di costituzione
o di partecipazione ad organismi esterni
che le modalità di gestione dei servizi strumentali,
pubblici locali a rilevanza economica e privi di
rilevanza, sia gestiti direttamente che affidati
all’esterno.
36
.Nel caso di costituzione di organismi partecipati
l’organo di revisione
deve asseverare
ai sensi dell’art.3 comma 32, della legge 244/2007
il trasferimento delle risorse umane e finanziarie
e trasmettere una relazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e
delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato,
segnalando eventuali inadempimenti anche alle
sezioni competenti della Corte dei Conti.
37
.I controlli dell’organo di revisione sulla costituzione,
acquisto di partecipazioni ed affidamento dei servizi a
società partecipate si possono così sintetizzare:
1) in generale
•a) se la forma societaria, l'entità della partecipazione
ed i servizi affidati sono compatibili con le norme
statutarie dell'ente;
•b) se la stessa attività è esercitata direttamente o
indirettamente da altri organismi dell'ente
•c) se per la costituzione o l'acquisizione della
partecipazione sono state rispettati le disposizioni
regolamentari dell’ente
38
.•d) se sono state rispettate le modalità di
affidamento del servizio;
•e)se sono previsti nel bilancio annuale e pluriennali
gli oneri ed i proventi derivanti dal contratto di
servizio;
•f) se sono stati rispettati i limiti, i compensi
attribuiti e le cause di incompatibilità, ineleggibilità
ed interdizione dell'organo amministrativo.
39
.2) società in house
•se il capitale è interamente pubblico
•se sono indicate le modalità per esercitare il controllo
analogo
•se l’attività prevalente in termini di fatturato è a favore
dell’ente o della sua popolazione
•se il contratto di servizio indica chiaramente i rapporti
finanziari, economici, patrimoniali e fiscali fra le parti e
che gli oneri previsti nel contratto di servizio siano
coerenti con le previsione di bilancio
•se sono rispettate le regole fiscali
40
.3) società strumentali
•a) se il servizio è strumentale a favore
dell'ente o a favore di una società per servizi
pubblici;
•b) se il servizio strumentale è gestito con
società mista il partner privato è stato scelto
con gara a doppio oggetto.
41
.4. proposte di ricorso all’indebitamento
Concerne il parere sugli atti d’indebitamento attribuiti
al Consiglio dalla lettera h) del comma 2 del citato
art.42 del Tuel se non previsti in precedenti atti
fondamentali.
Se il ricorso all’indebitamento è previsto nel bilancio
di previsione il parere dovrà essere formulato in tale
contesto.
Si ritiene che per indebitamento debbano intendersi
non solo le fonti di cui al capo II del Tuel, ma anche
quelle indicate dall'art.3, comma 17 della legge
n.350/2003 (cartolarizzazioni ed up front)
42
.
Non costituiscono investimento ma rientrano nella
spesa corrente le operazioni di ripiano delle perdite e di
ricapitalizzazione (vedi punto 9 del principio contabile
n. 2).
Pertanto non solo non si può ricorrere
all’indebitamento per il finanziamento di tali
operazioni (vedi art. 3, comma 19 della legge
350/2003) ma trovano anche applicazione i limiti per
l’utilizzo dell’avanzo d’amministrazione di cui
all’articolo 187 del Tuel.
43
.
Non è possibile ricorrere all’indebitamento per il
finanziamento di conferimenti per ricapitalizzazione di
aziende o società finalizzati al ripiano delle perdite.
Invece, le partecipazioni azionarie ed i conferimenti di
capitale costituiscono forme di investimento ( vedi art.
3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350) e
come tali finanziabili con ricorso all’indebitamento
ovvero con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
accertato e non altrimenti vincolato.
44
.Le determinazioni e le deliberazioni con le quali
dovesse farsi ricorso all’ indebitamento per finanziare
spese diverse da quelle di investimento, nonché i
relativi contratti sono nulli (art.30, comma 15 legge
289/2002).
Gli amministratori che hanno assunto le deliberazioni
in violazione possono essere condannati dalla sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti ad una sanzione
pecuniaria pari ad un minimo di cinque volte e fino ad
un massimo di venti volte l’indennità di carica
percepita al momento della violazione stessa. (comma
15 dell’art. 30 della legge 289/2002).
45
.
L’organo di revisione deve segnalare, come disposto dalla
lettera e) del 1° comma dell’art.239 del Tuel, al Consiglio
la grave irregolarità di gestione e contestualmente
denunciarla ai competenti organi giurisdizionali
46
.E’ vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività
che prevedano il rimborso del capitale in un’unica
soluzione (art.62,comma 2 d.l.112/2008)
E’ vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività
in valuta estera (legge 147/2013 art. 1 comma 572)
La durata di ogni singola operazione di indebitamento,
anche se consistente nella rinegoziazione di una
passività esistente, non può essere superiore a 30 anni
né inferiore a 5 anni
47
.Il ricorso all’indebitamento con assunzione di prestiti,
è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:
•Rispetto del patto di stabilità nell’anno precedente;
•Approvazione del rendiconto dell’esercizio del
penultimo anno precedente quello in cui si intende
deliberare il ricorso al prestito;
•Avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale
sono indicate le relative previsioni, oppure adottando
apposita variazione di bilancio annuale e pluriennale e
della relazione previsionale e programmatica;
48
.L’importo annuale degli interessi sui prestiti (mutui,
prestiti obbligazionari ed apertura di credito) sommato a
quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi
dell’art.207 del Tuel, al netto dei contributi statali e
regionali in conto interessi non deve superare il 8%
delle entrate relative ai primi tre titoli (primi due titoli per
le unioni di comuni e comunità montane) del rendiconto
del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l’assunzione del prestito.
L’art.6 del D.l. n.16 del 6/3/2014, consente per gli anni
2014 e 2015 di superare il limite di cui sopra per un
importo non superiore alle quote di capitale per mutui e
prestiti rimborsati nell’anno precedente,
Costituiscono indebitamento (art.3 comma 17 legge 350/2003, art.1 commi 739 e 740 legge 296/06)
• mutui;
• prestiti obbligazionari;
• aperture di credito;
• cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;
• cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85% del prezzo di mercato dell’attività;
• cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche;
• cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni;
• premio incassato al momento di perfezionamento di operazioni derivate 49
Definizione di investimento finanziabile con indebitamento(art.3, comma 18 legge 24/12/2003 n.350)
Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo
119, ultimo comma, della Costituzione
• acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria diimmobili residenziali e non residenziali
• costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzionestraordinaria di opere e impianti
• acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e altri benimobili ad uso pluriennale
gli oneri per beni immateriali ad uso pluriennale
• acquisizione aree, espropri e servitù onerose
• partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale
50
50
• trasferimenti in c/capitale destinati ad investimenti a cura di altroente appartenente alla p.a.
• trasferimenti in c/capitale in favore di soggetti concessionari dilavori pubblici, proprietari e/o gestori di reti e impianti o di soggettiche erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti diservizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enticommittenti alla data di scadenza
•interventi aventi finalità pubblica volti al recupero e allavalorizzazione del territorio
51
51
52
.
Nella legge 243/2012 di attuazione del principio
costituzionale del pareggio di bilancio è disposto che dal
2016:
L’indebitamento sarà ammesso con un ammortamento
non superiore alla vita utile dell’investimento.
I piani dovranno evidenziare gli oneri sui futuri esercizi e
le relative coperture.
53
.5.proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa,
nel rispetto della disciplina statale vigente in materia
Riguarda il parere su operazioni non tipizzate di natura
finanziaria che non rientrano nella definizione
d’indebitamento.
E’ vietato:
(art.62 d.l.112/2008 come modificato dalla legge 147/2013)
•Stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati
•Rinegoziare contratti derivati in essere
•Stipulare contratti di finanziamento che includono
componenti derivate
54
.Sono esclusi dal divieto:
•Estinzioni anticipate totali dei contratti derivati
•Riassegnazione dei contratti a controparti diverse nelle
forma di novazioni soggettive senza modifica dei termini
e condizioni finanziarie
•Ristrutturazione del derivato a seguito modifica della
passività di riferimento esclusivamente nella forma di
operazioni prive di componenti opzionali e volte a
trasformare il tasso fisso in variabile o viceversa e con la
finalità di mantenere la corrispondenza tra passività
rinegoziata e la collegata operazione di copertura
•Perfezionamento di contratti di finanziamento che
includono l’acquisto di cap da parte dell’ente
55
.
Sono altresì esclusi dal divieto:
•La cancellazione dai contratti di eventuali clausole di
risoluzione anticipata mediante regolazione per cassa
nell’esercizio di riferimento;
•La facoltà di procedere alla cancellazione dai contratti
esistenti di componenti opzionali diverse dall’opzione
cap di cui gli enti siano acquirenti, mediante
regolazione per cassa nell’esercizio di riferimento.
56
.6.proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio e
transazioni.
Riguarda sia il parere sugli atti di riconoscimento e
finanziamento dei debiti elencati nell’art.194 del Tuel
che quello sull’opportunità e convenienza delle
transazioni.
Sulla competenza a deliberare gli accordi transattivi si
ritiene che la competenza del Consiglio sia limitata:
- agli accordi che generano immediatamente debito
fuori bilancio nei casi previsti dalle lettera a) d) ed e)
dell’art.194 comma 1 del Tuel)
57
.
- accordi che comportano l’assunzione di impegni per
gli esercizi successivi ( art. 42, comma 2 lettera i del
Tuel)
- accordi che incidono su acquisti, alienazioni di
immobili e relative permute (art. 2,comma 2,lett.l del
Tuel)
-accordi che comportano variazione di bilancio
58
.
Il debito fuori bilancio può essere riconosciuto e
finanziato come tale se rientra nelle tipologie indicate
nell’art.194 del Tuel.
Qualsiasi transazione di debiti “fuori bilancio” è di
competenza del Consiglio.
Non è invece di competenza del Consiglio la
transazione di debiti impegnati nel bilancio e quindi
che non comporta una sopravvenienza passiva.
59
.Il debito fuori bilancio si configura come
un’obbligazione perfezionatasi nell’ordinamento
civilistico indipendentemente da una specifica previsione
di bilancio, in violazione di norme, che disciplinano il
procedimento di spesa e che sussiste pur in assenza di
specifico impegno contabile.
Il mancato riconoscimento da parte del Consiglio
produce la conseguenza prevista dall’art.191 del Tuel per
cui il rapporto obbligatorio intercorre tra il fornitore e il
funzionario o amministratore che hanno consentito la
fornitura o la prestazione in violazione delle norme
sull’assunzione di impegni di spesa.
60
.La Corte Costituzionale con sentenze 445/1995 e
295/1997 ha precisato che sussistono in favore del
funzionario o amministratore le condizioni affinchè
egli possa esercitare l’azione ex art. 2041 del codice
civile verso l’ente nei limiti dell’arricchimento da
questo conseguito.
Il contraente privato è legittimato ad agire contro la
pubblica amministrazione anche contestualmente alla
proposizione della domanda per il pagamento del
prezzo nei confronti del funzionario o amministratore
in via surrogatoria ex art. 2900 del codice civile, per
assicurare che siano soddisfatte o conservate le sua
ragioni quando il patrimonio del funzionario o
amministratore non offra adeguata garanzia.
61
.I debito fuori bilancio possono derivare (art.194 Tuel)
-Da sentenze esecutive
-Da copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali
e istituzioni nei limiti degli obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atti costitutivi, purchè sia rispettato
l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art,114 ed il
disavanzo derivi da fatti di gestione
-Da ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste
dal codice civile o da norme speciali di società di
capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici
locali
62
.
-Da procedure espropriative o di occupazione di urgenza
per opere di pubblica utilità
-Da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli
obblighi di ai commi 1,2 e 3 dell’art.191 del Tuel nei
limiti accertati e dimostrati di utilità ed arricchimento per
l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza.
63
.La sentenza esecutiva può anche essere non passata in
giudicato (di primo grado - Corte Conti Sezione
controllo per la Campania parere 384/2011).
L’art. 282 del cpc indica che la «sentenza di primo
grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti».
L’elencazione dell’art.194 è tassativa e non suscettibile
di interpretazione estensiva.
La Corte di Cassazione con sentenza 17396/2005 sez.1
ha chiarito che occorre identificare l’effettivo valore
semantico della disposizione, tenendo conto
dell’intenzione del legislatore.
64
.
Per il ripiano dei debiti fuori bilancio il comma 3
dell’art. 193 del Tuel offre la possibilità di utilizzare,
per l’anno in corso e per i due successivi, tutte le
entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle:
• provenienti dall’assunzione di prestiti;
• aventi specifica destinazione per legge;
• derivanti da alienazioni di beni patrimoniali
disponibili.
65
.
E’ ammesso il pagamento tramite il ricorso ad un piano
di rateizzazione della durata di tre anni finanziari, da
concordare con i creditori.
L'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002 dispone
che "I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti
in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla
competente procura della corte dei conti."
66
.7) proposte di regolamento di contabilità, economato-
provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi
locali
Riguarda il parere sui regolamenti che si riferiscono alla
contabilità, finanza e servizio di economato degli enti locali.
I regolamenti concernenti le entrate ed i tributi locali sono i
seguenti:
•Regolamento per la disciplina IUC
oppure:
Regolamento per la disciplina dell’IMU
Regolamento per la disciplina della TASI
Regolamento per la disciplina della TASI
67
.
• Regolamento imposta di soggiorno
• Regolamento applicazione addizionale comunale Irpef
• Regolamento per applicazione imposta sulla pubblicità e per
l’effettuazione del servizio pubbliche affissioni
• Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e per
l’applicazione del relativo canone
•Regolamento per la concessione di rateizzazione per il
pagamento delle entrate comunali
•Regolamento per l’adesione all’accertamento
•Regolamento sul diritto di interpello del contribuente.
68
.Per esprimere il parere occorre verificare:
•Il rispetto del campo di potestà regolamentare consentito
dalla legge
•Gli effetti di carattere finanziario, economico e
patrimoniale sulla gestione e l’eventuale necessità di
apportare variazioni al bilancio
•Il rispetto dei principi dello statuto del contribuente
•Il rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e
adeguatezza
69
pareri sul bilancio e sue variazioni(art. 239, comma 1, lett. b), Tuel)
Sulle previsioni di bilancio (annuale e pluriennale), sui
programmi e progetti e relative variazioni l'organo di
revisione deve esprimere un motivato giudizio
obbligatorio di congruità, coerenza, attendibilità.
Il parere-giudizio deve tenere conto, oltre che di ogni
elemento utile, dei seguenti tre fattori:
a) parere espresso (art. 153, Tuel) dal responsabile del
servizio finanziario;
b) variazioni rispetto all'anno precedente;
c) parametri di deficitarietà strutturale , che (art. 172
Tuel) fanno parte degli allegati obbligatori al bilancio.
Il giudizio-parere dell'organo di revisione è obbligatorio e
deve comprendere proposte e suggerimenti all'organo
consiliare per ricondurre
all'attendibilità,
congruità
e coerenza interna ed esterna le previsioni,
nonché per assicurare il mantenimento degli equilibri in
corso di gestione e prospettici.
71
L'organo consiliare, al quale è trasmesso il parere,
dovrà adottare i provvedimenti conseguenti alle
modifiche, integrazioni o azioni proposte dall'organo di
revisione,
oppure motivarne il non accoglimento.
72
L'organo di revisione deve effettuare una puntuale
verifica del bilancio, dei programmi progetti e dei relativi
allegati articolata come segue:
Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la
pianificazione, la programmazione e la previsione.
Gli atti relativi devono essere strumentali al
perseguimento dei medesimi obiettivi.
73
implica che la relazione previsionale e programmatica sia
conseguente alla pianificazione dell'ente e agli atti
fondamentali della gestione, quali:
•Relazione di inizio mandato (art.4 d.lgs.n.249/2011)
•Piano generale di sviluppo dell’ente e suo adeguamento
(art.165 co. 7 del Tuel e Pcel n.1 p.19)
•Programma triennale ed elenco annuale dei lavori
pubblici (art.128 d.lgs. 163/2006)
74
•programmazione triennale del fabbisogno di personale
(art. 91 Tuel);
•piani economico-finanziari;
•piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.
58 DL n. 112/2008);
•piano triennale di contenimento delle spese (art. 2,
commi 594 e 599, legge n. 244/ 2007
75
La circolare del Ministero dell’Interno Fl 28/97 del 14
novembre 1997, ai fini della coerenza delle previsioni di
bilancio con la relazione previsionale e programmatica,
precisa che
“Eventuali modifiche degli obiettivi, dei programmi e dei
progetti, rispetto a quelli indicati nella relazione, debbono
essere esplicitamente deliberate, indicando i motivi che le
rendono necessarie, le parti della relazione che vengono
modificate e con quali conseguenze sugli equilibri di
bilancio annuale e di quello pluriennale”.
76
Ai fini della coerenza interna
occorre quindi assicurare che i documenti
• di programmazione generale e settoriale
• di previsione
• di gestione
siano strumentali al perseguimento dei medesimi
obiettivi.
77
comporta una connessione fra la programmazione
dell’ente, quella regionale e gli obiettivi di finanza
pubblica.
Concerne la coerenza del bilancio con :
•I vincoli del patto di stabilità interno
•Il contenimento/riduzione di alcune tipologie di spesa
•Contenimento/riduzione dell’indebitamento
78
Gli enti soggetti devono iscrivere in bilancio le entrate
correnti e le spese correnti in termini di competenza in
misura tale che unitamente alla previsione dei flussi di
cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della
riscossione crediti, da raggiungere l’obiettivo
programmatico stabilito per ciascun anno.
A tal fine occorre allegare un prospetto dimostrativo al
bilancio di previsione
Art.31, comma 18, legge 183/2011
79
Concerne la verifica dell'accertabilità ed esigibilità delle
previsioni di entrata e la congruità e compatibilità delle
previsioni di spesa al fine di mantenere o ricondurre in
equilibrio la gestione.
L'attendibilità e la congruità devono essere dimostrate
con valutazioni, analisi e descrizioni.
80
Verifica attendibilità e congruità sulla base del trend storico
La verifica dell’attendibilità delle entrate e della congruità
delle spese deve essere effettuata anche sulla base dei valori
rilevati negli anni precedenti.
Ogni sostanziale variazione rispetto alla previsione
precedente deve trovare motivazione nella relazione
previsionale e programmatica
81
L'attendibilità delle entrate deve essere valutata in
relazione all'accertabilità delle stesse tenendo conto
•degli atti che predeterminano il diritto alla riscossione
•di idonei ed obiettivi elementi di riferimento
•nonché fondate su aspettative di acquisizione ed utilizzo
delle risorse
(postulati dei principi contabili degli enti locali, punto 53).
82
La congruità delle spese deve essere valutata in relazione
agli obiettivi programmati, agli andamenti storici e al
riflesso nel periodo degli impegni pluriennali (postulati dei principi contabili degli enti locali, punto 52).
Concerne la congruità e compatibilità delle previsioni di
spesa derivanti da leggi, contratti e decisioni assunte che
producono effetti sul periodo del bilancio autorizzato.
83
Congruità delle spese
La mancata congruità della previsione di spesa
per fattori produttivi consolidati ed assolutamente
necessari per assicurare il funzionamento
deve essere evidenziata nel giudizio al fine di richiedere
al Consiglio un adeguamento delle previsioni o un
diverso indirizzo gestionale.
84
Se dall’esame scaturiscono previsioni di entrate prive di
certezza di accertabilità nel corso dell’esercizio o la cui
accertabilità dipenda da atti e da azioni da porre in essere,
queste devono essere evidenziate dall’organo di revisione
ed opportunamente collegate a previsioni di spesa da
impegnarsi solo al conseguimento di tali entrate.(spese autorizzate a condizione)
85
Limitazione contenimento spese di personale
Per gli enti soggetti al patto: obbligo di ridurre la spesa di
personale rispetto all’anno precedente (art.1, comma 557
legge 296/2006)
Dal 2015 il parametro è la media del triennio 2011/2013 (art. 3, comma 5 bis dl n. 90/2014)
Per gli enti non soggetti al patto: obbligo di contenere la
spesa di personale entro i limiti dell’anno 2008 al netto
dei rinnovi contrattuali (art.1 comma 562 legge 296/2006)
86
Limitazione contenimento spese di personale a tempo
determinato
E’ possibile avvalersi di personale a tempo determinato,
con convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e
continuativa solo nel limite del 50% della spesa sostenuta
per le stesse finalità nell’anno 2009.
E’ possibile superare tale limite per garantire la funzione
di polizia locale, di istruzione pubblica e sociale.
87
Previsione fondo di riserva
Se l’ente utilizza anticipazione di tesoreria o entrata a
specifica destinazione il limite minimo è elevato dallo
0,30 allo 0,45% delle spese correnti.
88
Previsione fondo svalutazione crediti
E’ obbligatorio iscrivere in bilancio un fondo
svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei
residui attivi di cui ai titoli I e III aventi anzianità
superiore a 5 anni.
Gli enti che beneficiano dell’anticipazione della Cassa
DD.PP. per pagare i debiti ex d.l. 35/2013 per i cinque
esercizi successivi la percentuale di cui sopra è elevata al
30%.
Con motivato parere dell’organo di revisione è possibile
escludere dalla base di calcolo i residui per i quali è
certificato l’elevato tasso di esigibilità.
89
Limite utilizzo avanzo d’amministrazione
Se l’ente utilizza anticipazione di tesoreria o entrate a
specifica destinazione ai fini di cassa l’avanzo non
vincolato non può essere utilizzato.
E’ fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio
ex art. 193 del Tuel.
90
Utilizzo contributo permesso di costruire
Per l’anno 2014 le entrate per contributo per permesso di
costruire e relative sanzioni iscritte al titolo IV possono
essere destinate alla spesa corrente nel limite del 50%
senza vincoli e di un ulteriore 25% con il vincolo della
spesa per manutenzione ordinaria del verde, delle strade e
del patrimonio comunale
91
Proventi codice della strada infrazioni per eccesso di
velocità (art. 142 CdS e comma 16 art. 4 ter del D.L. 16/2012)
Occorre rilevare separatamente i proventi da sanzioni al
codice della strada rispetto a quelli per eccesso di velocità.
I proventi per sanzioni per eccesso di velocità rilevati sulle
strade appartenenti a enti diversi da quelli di quali
dipendono gli organi accertatori devono essere ripartiti in
misura uguale. Restano escluse le strade in concessione.
Per la trasmissione delle informazioni occorre attendere il
decreto interministeriale di attuazione dell’art.25 co.2 legge
120/2010
92
(art. 239, comma 1, lett. c), Tuel)
Vigilanza – regolarità amministrativa e contabile
Ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera c) del Tuel,
avvalendosi della tecnica del campionamento da
motivare nel verbale, l’organo di revisione, con l’ausilio
di eventuali di collaboratori (art. 239, comma 4, del Tuel),
deve effettuare periodiche verifiche sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione.
93
In particolare le aree di verifica sono le seguenti:
acquisizione delle entrate
effettuazione delle spese
attività contrattuale
amministrazione dei beni
completezza della documentazione
adempimenti fiscali
tenuta della contabilità
94
Sostiene la Corte dei Conti che la regolarità concerne:
-il rispetto dei vincoli giuridici e contabili relativi alla
gestione del bilancio;
-la completezza del procedimento amministrativo;
-la verifica degli obblighi posti a tutela dei terzi
contraenti e dei creditori in genere.
La regolarità amministrativa concerne la conformità
degli atti a determinate norme e la loro rispondenza e
proporzione a determinati fini.
95
L’art. 147 bis del Tuel introdotto dal d.l. n.174 del 10/10/2012,
precisa che la verifica di regolarità amministrativa e contabile
nella fase successiva è assicurato secondo principi generali di
revisione aziendale.
96
L’art. 5 del D.Lgs. n. 149/2011 considera quali indicatori di
accentuazione delle verifiche di regolarità amministrativo -
contabile:
a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente di bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi.
In caso di mancata vigilanza e segnalazione con dolo o
colpa grave i revisori possono essere chiamati a rispondere
solidalmente del danno arrecato.
Ugualmente convenuti sono in caso di omissioni (per
inadempimento di doveri), per il danno che non avrebbe
avuto luogo, o sarebbe stato eliminato o ridotto, se essi
avessero tenuto una condotta diligente e finalizzata a
sollecitare all’autocorrezione o ad interventi tempestivi.
97
Il controllo di regolarità è un’attività gestionale, duratura
sistematica, e tipicamente ausiliaria che non sfocia in un
atto tipico (parere, relazione ecc.), ma in una denuncia ad
un altro organo cui poi compete provvedere.
A fronte di gravi irregolarità l’organo di revisione deve fare
referto all’organo consiliare con contestuale denuncia ai
competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi
di responsabilità. (art.239, comma 1, lettera e) del Tuel).
98
La possibilità di effettuare la vigilanza con la tecnica del
campionamento è stabilita dal comma 1, lettera c) dell’art. 239
del Tuel.
La tecnica utilizzata deve essere motivata e la scelta può essere
effettuata secondo selezioni soggettive o statistiche da indicare
nel verbale.
Nella sua attività l’organo di revisione dovrà avvalersi delle
carte di lavoro.
Unitamente ai verbali le carte di lavoro hanno effetto probatorio
circa l’attività espletata.
I processi logici e sistematici attraverso i quali si è pervenuti a
formulare pareri o a determinate conclusioni, sono dimostrati
nelle carte di lavoro. Con le stesse sarà inoltre possibile
dimostrare la correttezza e la completezza del proprio operato.
La dimensione del campionamento dipende:
• dal rischio insito nel metodo prescelto;
• dall’ errore accettabile;
• dall’errore atteso.
Il rischio è riferito alla stima in eccesso o in difetto di
errore in modo da far estendere all’intera area controllata
valutazioni errate.
Più il campione è numeroso più si riduce il margine di
rischio.
L’errore è accettabile in funzione del principio della
significatività.
Assumono, infatti, diversa rilevanza una lieve irregolarità,
una irregolarità sanabile, ed una grave irregolarità.
99
Se in una determinata area, qualificata ad alto rischio, si
teme una irregolarità (errore atteso), occorre esaminare un
campione più ampio.
Nel caso di elementi da sottoporre a campione omogenei
per qualità e peso occorre per fare in modo che ognuno
abbia uguale possibilità di essere selezionato si può
utilizzare la tavola dei numeri casuali.
Sono facilmente reperibili tavole di numeri casuali nel sito
www servizi.regione.emiliaromagna.it/generatore/ è
possibile generare i numeri casuali da sottoporre a
campione.
100
Ipotesi di irregolarità nella gestione
L’organo di revisione deve verificare e segnalare al Consiglio
le eventuali irregolarità derivanti da:
• mancato rispetto del principio della competenza nella
rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
• esistenza di debiti fuori bilancio non riconoscibili;
• mancato adozione del provvedimento di riequilibrio;
• la mancata regolarizzazione di ordinazioni per lavori
pubblici di somma urgenza;
• maggiori oneri per ritardati pagamenti non giustificati;
• esecuzione di spese senza copertura finanziaria o senza
assunzione dell’impegno;
101
• irregolare tenuta della contabilità;
• variazioni al bilancio di Giunta non sottoposte a
ratifica del Consiglio;
• mancanza di pareri sugli atti amministrativi;
• utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per
scopi diversi da quelli stabiliti;
• il mancato rispetto del limite di anticipazione di
tesoreria e per il ricorso all’indebitamento;
• la mancata resa del conto degli agenti contabili;
• la mancata adozione dei provvedimenti di ripiano del
disavanzo e del riequilibrio della gestione;
102
• l’esistenza di debiti fuori bilancio senza
provvedimento di copertura;
• l’esistenza di gestioni fuori bilancio;
• la mancata tenuta degli inventari;
• la violazione di norme fiscali, previdenziali ed
assicurative sanzionabili;
• la non applicazione delle sanzioni sul mancato
rispetto del patto di stablità;
• il mancato rispetto della normativa sui limiti
assunzioni del personale;
103
• il mancato rispetto dei vincoli di spesa sul personale e nella contrattazione decentrata integrativa;
• il mancato rispetto della normativa contrattuale e delle procedure di aggiudicazione che vadano ad inficiare la “par condicio” dei concorrenti;
• stipulazione di contratti in violazione di norme di contabilità o con inosservanza dei necessari accertamenti tecnici;
• mancato rispetto delle norme fondamentali in materia di procedura di gara.
104
105
RELAZIONE AL RENDICONTO(art. 239, comma 1, lett. d), Tuel)
Il consiglio deve deliberare il rendiconto entro il 30 aprile
dell'anno successivo, tenendo conto motivatamente della
relazione dell'organo di revisione.
La mancata approvazione del rendiconto da parte dell’organo
consiliare nei termini determina, sino all’adempimento, la
condizione di ente locale strutturalmente deficitario,
assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del
costo di alcuni servizi.
L’inadempienza nella presentazione del certificato del rendiconto, comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell’anno nel quale avviene l’inadempienza.
La relazione al rendiconto presenta quale contenuto essenziale l'attestazione della corrispondenza del rendiconto (conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio) alle risultanze della gestione.
L'attestazione ha valore di certificazione della conformità dei dati dei rendiconto con i documenti contabili, gli inventari e i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili.
106
107
L'organo esecutivo deve approvare lo schema di rendiconto
e trasmetterlo unitamente alla proposta di deliberazione
consiliare al collegio entro un termine tale da lasciare
all'organo di revisione almeno 20 giorni per l'esame e la
formulazione della relazione.
per successivamente mettere rendiconto, allegati e relazione
a disposizione del consiglio almeno 20 giorni prima della
sessione consiliare di esame e approvazione.
108
In sede di deliberazione del rendiconto l'organo consiliare
dell'ente deve tenere motivatamente conto della relazione
dell'organo di revisione (art. 227, comma 2, Tuel).
Verifica dei debiti e crediti reciproci tra ente locale e società
partecipate
L’art.6 comma 4 del d.l. 6/7/2012, n.95 richiede di allegare a
decorrere dal rendiconto 2012, una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente
e le società partecipate.
La nota deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze
e fornire adeguata motivazione. In caso di discordanze l’ente
locale deve adottare senza indugio e comunque entro il termine
dell’esercizio finanziario in corso al momento della verifica i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle
partite debitorie e creditorie.
L’organo di revisione deve asseverare la nota informativa.
109
110
VERIFICHE DI CASSA
(art. 239, comma 1, lett. f), Tuel)
L'organo di revisione deve provvedere (art. 223, Tuel) con
cadenza trimestrale alle verifiche ordinarie di cassa, alla
verifiche della gestione del servizio di tesoreria e delle gestioni
degli altri agenti contabili (economo, riscuotitori speciali,
consegnatari, sub-consegnatari, ecc.).
L'organo di revisione deve inoltre partecipare alle verifiche
straordinarie di cassa (art. 224, Tuel), necessarie nel caso di
mutamento del sindaco, del presidente della provincia, del
sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana.
111
L'organo di revisione partecipa alle verifiche straordinarie
unitamente agli amministratori cessanti ed entranti, al
segretario e al responsabile del servizio finanziario.
La Corte dei conti ha affermato la responsabilità dell'organo
di revisione che ha omesso di riscontrare per lungo tempo
gli adempimenti dell'istituto tesoriere e le gravi irregolarità
di numerosi titoli di pagamento, concorrendo con ciò alla
produzione di danno erariale (Corte dei conti, sez. riunite,
sent. 10 giugno 1986, n. 496).
112
Resa del conto degli agenti contabili(art. 233, Tuel)
L'organo di revisione deve verificare che siano resi i conti
completi di documentazione del tesoriere e degli altri agenti
contabili interni ed esterni entro trenta giorni dalla chiusura
dell'esercizio.
I conti devono essere parificati con le scritture contabili
dell'ente.
Il conto del tesoriere è contabilmente e giuridicamente distinto
dal conto del bilancio.
113
Il tesoriere e gli altri agenti contabili di diritto o di fatto interni o esterni sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti (art. 93, comma 2, Tuel).
Spetta all'amministrazione a cui il conto viene reso di presentarlo alla Corte dei conti (Corte dei conti, sez. giurisdizionale Regione Sicilia, sent. n. 21/97).
Un breve decalogo
Il quadro complessivo per l’Organo di revisione non si
presenta semplice, stanti le difficoltà degli enti locali ed una
normativa in continua evoluzione e sempre più stringente.
In conclusione di questo lavoro si danno alcuni consigli
dettati dall’esperienza su come operare in un Ente locale.
1) L’attenzione sul sistema di bilancio nel suo insieme
• Nell’ente locale il bilancio non è di facile lettura quanto quello di una
società, ma la sua analisi è necessaria a comprendere il comune
• Esaminare quindi per bene le singole voci ma senza perdere la
visione d’insieme
Esempi:
Ammontare eccessivo dei residui attivi e passivi
Entità visibilmente alterata delle partite di giro
114
2) Linee guida della Corte dei Conti
• Sono documenti essenziali e sempre aggiornati
• Insegnano a intercettare i dati più delicati e le zone più a rischio dei
bilanci pubblichi
Esempi:
Tabella di lettura dei residui attivi e passivi
Rapporti con partecipate
3) Attenzione ai segnali di criticità
• La crisi non è mai un fulmine a ciel sereno: occorrono anni per
sperperare un patrimonio
• I segnali, nel caso, non mancano:
Residui vetusti;
Tentativi improbabili di cessioni di beni patrimonaili
Ricorso strutturale all’anticipazione
Lentezza estrema nei pagamenti
Eccessi di creatività finanziaria
115
4) Fidarsi è bene….
• Al di là dei buoni rapporti con i dirigenti e gli organi di gestione,
questi sono una controparte (con cui collaborare) dell’organo di
revisione che ha il ruolo di staff del Consiglio comunale
• Controllare atti e documenti con attenzione
5) L’indebitamento
• La regola per le spese del titolo II° è l’indebitamento: se si rispettano
i limiti la scelta è legittima, anche se più o meno opportuna in quanto
trascinano un aumento della spesa corrente
• Diffidare di operazioni complesse e di «finanza innovativa» al posto
del mutuo: servono talvolta ad andare oltre i limiti di spesa concessi
o per eludere altre imposizioni di legge
• Attenzione alle operazioni di indebitamento delle società in house o
di quelle patrimoniali
116
6) Le partecipate
• Attenzione alle società «insincere», cioè strumenti di elusione per fare
ciò che direttamente l’ente non può: assunzioni, debiti, ecc.
• L’organo di revisione deve controllare i contratti di servizio
• Non esistono «società strutturalmente in perdita»: se la società è in
perdita o è male amministrata o il contratto di servizio è inadeguato
7) Riaccertamento dei Residui
• E’ uno dei temi più delicati del processo di contabilità finanziaria: gli
scheletri sono spesso in questi armadi
• Non a caso:
il Governo Monti ha imposto un consistente accantonamento a fondo
svalutazione per i residui troppo vetusti
La nuova contabilità armonizzata ne ha rivisto radicalmente la
gestione
117
8) Le spese di personale
• E’ il controllo più improprio affidato all’organo di revisione (più
appropriato sarebbe stato l’Organismo Indipendente di Valutazione)
che ha una formazione contabile e poco conosce dei contratti di
lavoro pubblici e delle loro (a volte) bizzarre interpretazioni
• Il parere obbligatorio sulle pre-intese sindacali sul fondo
contrattazione decentrata è uno dei più spinosi e dove le pressioni
sono spesso molto forti
9) Aggiornarsi continuamente
Le norme di contabilità e controllo degli enti locali cambiano di
continuo
e occorre mantenere un aggiornamento costante e seguire :
le attività dei ministeri competenti (specie Mef e Interno)
la giurisprudenza della Corte dei conti (utilissima);
tramite riviste specializzate, banche dati, siti dedicati, newsletters, ecc.
Essenziale è il confronto con i Colleghi
118
LA RAGIONERIA PUBBLICA E LA RAGIONERIA PUBBLICA E
L’ECONOMIA AZIENDALE: RAPPORTI ED L’ECONOMIA AZIENDALE: RAPPORTI ED
INTERRELAZIONIINTERRELAZIONI
LA GESTIONE FINANZIARIALA GESTIONE FINANZIARIA
IL COMPLESSO DI OPERAZIONI IL COMPLESSO DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CHE TRADUCONO IN AMMINISTRATIVE CHE TRADUCONO IN ATTI GLI INDIRIZZI DELLA ATTI GLI INDIRIZZI DELLA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO E CHE PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO E CHE RILEVA I FATTI E GLI ATTI RILEVA I FATTI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE CONSENTONO LA AMMINISTRATIVI CHE CONSENTONO LA RENDICONTAZIONE ED IL CONTROLLORENDICONTAZIONE ED IL CONTROLLO
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LA GESTIONE FINANZIARIA
IL COMPLESSO DI OPERAZIONI
AMMINISTRATIVE CHE TRADUCONO IN
ATTI GLI INDIRIZZI DELLA
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO E CHE
RILEVA I FATTI E GLIATTIAMMINISTRATIVI
CHE CONSENTONO LA RENDICONTAZIONE ED
IL CONTROLLO
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LA GESTIONE SUCCEDE ALLA
PROGRAMMAZIONE PRECEDENDO LA
RENDICONTAZIONE
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LE FASI DELL’ENTRATA
L’ACCERTAMENTO
LA RISCOSSIONE
IL VERSAMENTO
Anche se a questo andrebbe premessa
LA PREVISIONE
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
L‘ACCERTAMENTO
ART. 179 DEL T.U.EE.LL.
E’ UN IMPLICITO DIVIETO AD OGNI FORMA DI
ACCERTAMENTO PROVVISORIO, ALEATORIO,
PROSPETTICO PER LE QUALI ESISTE UN TITOLO
GIURIDICO CHE COSTITUISCA L’ENTE LOCALE
CREDITORE DALLA CORRELATIVA ENTRATADISTINGUERE
LA PARTE CORRENTE DA QUELLA RELATIVA AGLI
INVESTIMENTI E I FINANZIAMENTI
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LE MODALITA’ DI ACCERTAMENTO CHE DEFINIAMO
AUTOMATICHE PER LE QUALI SI HA IL SEGUENTE
QUADRO DI RIFERIMENTO:
1. ENTRATE DI CARATTERE TRIBUTARIO I RUOLI O ALTRE FORME STABILITE DALLA LEGGE;
2. ENTRATE PATRIMONIALI LISTE DI CARICO O RUOLI
3. ENTRATE COMPENSATIVE ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
4. ENTRATE SPECIALI CONTRATTI, PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI, ATTI AMMINISTRATIVI SPECIFICI
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
ACCERTAMENTO PLURIENNALE
ART. 179
POTRANNO ESSERE ACCERTATI SUGLI ESERCIZI
FUTURI PER TRE ESERCIZI
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LA RISCOSSIONE
MATERIALE INTROITO DELLA SOMMA DA PARTE
DEL TESORIERE DELL’ENTE
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
ORDINATIVO D’INCASSO
DEVE CONTENERE:
L’INDICAZIONE DEL DEBITORE;
L’AMMONTARE DELLA SOMMA DA RISCUOTERE;
LA CAUSALE;
GLI EVENTUALI VINCOLI DI DESTINAZIONE DELLE SOMME;
L’INDICAZIONE DELLA RISORSA O DEL CAPITOLO DI BILANCIO CUI E’RIFERITA L’ENTRATA, DISTINTAMENTE PER RESIDUI O COMPETENZA;
LA CODIFICA;
IL NUMERO PROGRESSIVO;
L’ESERCIZIO FINANZIARIO E LA DATA DI EMISSIONE
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
VERSAMENTO
TRASFERIMENTO DELLA SOMMA RISCOSA NELLECASSE DELL’ENTE DA PARTE DEGLI INCARICATIALLA RISCOSSIONE SIA INTERNI CHE ESTERNI
COINCIDE CON LA PRECEDENTE FASE ALLORCHE’LA RISCOSSIONE E’ FATTA DIRETTAMENTE DALTESORIERE
SI ESPLICA CON IL VERSAMENTO DELLE SOMME ALTESORIERE.
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LE FASI DELLA SPESA ART. 182
a. L’IMPEGNO
b. LA LIQUIDAZIONE
c. L’ORDINAZIONE
d. IL PAGAMENTO
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
DIPENDENTI ABILITATI ALLA GESTIONE
DELL’INTERO PROCESSO
LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DA PARTE DEI DIPENDENTI STRAVOLGE IL GIA’
INNOVATIVO QUADRO SCATURITO DALLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE
LOCALI SPECIE SE SI PENSA CHE FINO A TUTTO L’ANNO 1996 TALI POTERI ERANO IN
CAPO AGLI ORGANI POLITICI
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
L’IMPEGNO ART. 183
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI:
LA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA PAGARE;
LA DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO CREDITORE;
CAUSALE E RAGIONE DEL DEBITO;
LA COSTITUZIONE DI VINCOLO SULLE PREVISIONI
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LA PROPEDEUTICA DETERMINAZIONE DEL
SOGGETTO CREDITORE E’ ELEMENTO
INDISPENSABILE PROPRIO PER REALIZZARE
IL PRINCIPIO CHE E’ A BASE DELLA RIFORMA
VALE A DIRE CHE IL RESIDUO PASSIVO DEVE
EQUIVALERE AI DEBITI E CHE IL DEBITORE E’
UN COSTO DELL’ESERCIZIO
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
DIFFERENZA:
DISCIPLINA CIVILISTICA DI DEBITO
NON SI RISCONTRANO NELL’IMPEGNO I
CARATTERI DELLA CERTEZZA E DELLA
LIQUIDITA’ DI CUI ALLA DISCIPLINA
RELATIVA AI DEBITI DELLE IMPRESE
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
SOLO I DEBITI DEFINITIVAMENTE ASSUNTI ANDRANNO NEL CONTO DEI
RESIDUI
IMPEGNI PRENOTATI
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
ATTO INTERPROCEDIMENTALE AVENTE
VALENZA DI PRENOTAZIONE DI
IMPEGNO
IMPEGNO PLURIENNALE
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
ALCUNE FATTISPECIE:
o TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE
o RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI PRESTITI
o SPESE DOVUTE SULLA BASE DI CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE CON VALENZA PLURIENNALE
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LA LIQUIDAZIONE ART. 184
SERVE A DETERMINARE LA SOMMA CERTA E
LIQUIDA DA PAGARE AL CREDITORE NEI
LIMITI DELL’IMPEGNO
COMPROVA IL DIRITTO ACQUISITO DEL
CREDITORE CHE DIVIENE PRESUPPOSTO
ESSENZIALE PER LA LEGITTIMITA’
DELL’ATTO.
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
L’ORDINAZIONE
CONSISTE NELLA DISPOSIIZONE
TRASMESSA AL TESORIERE, MEDIANTE IL
MANDATO DI PAGAMENTO CHE E’ LO
STRUMENTO DOCUMENTALE CHE VIENE
PREDISPOSTO ALLO SCOPO DI PROVVEDERE
AL PAGAMENTO DELLE SPESE
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
IL PAGAMENTO
QUELLA FASE CHE SI IDENTIFICA
CON IL MANDATO DI PAGAMENTO
CHE VIENE DEFINITO NEI SUOI
ELEMENTI
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LA DISCIPLINA DELL’ ACCERTAMENTO
E DELL’ IMPEGNO
17 MAGGIO 1995
ACCERTAMENTO
RAGIONE DEL CREDITO
INDIVIDUAZIONE DI UN DEBITORE
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
GLI IMPEGNI
DETERMINAZIONI
POSSONO ESSERE ASSUNTI:
IN VIA AUTOMATICA
CON DETERMINAZIONI DEL DIPENDENTE
CON DELIBERE DELL’ORGANO POLITICO
POSSONO ESSERE ANCHE SOLO “PRENOTATI”
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
DEROGHE:
A. SPESE COLLEGATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA
A. IN CORRISPONDENZA DEL MUTUO STIPULATO O CONCESSO
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
IL RAPPORTO OBBLIGATORIO CHE SI E’ DI
CONSEGUENZA FORMATO
L’ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’ AL
“DIPENDENTE” E NON SOLO
ALL’AMMINISTRATORE
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LE DETERMINAZIONI ART. 151 COMMA 4 T.U.EE.LL.
DEVONO RIPORTARE PARERI DI
REGOLARITA’ CONTABILE E
L’ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA
COPERTURA FINANZIARIA
GLI UNICI AUTORIZZATI A SOTTOSCRIVERE LE
DETERMINAZIONI SONO I DIPENDENTI
RESPONSABILI DEI SERVIZI
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
I RESIDUIRESIDUI ATTIVI
LE SOMME
ACCERTATE E
NON RISCOSSE NEL
RISPETTO DEI
NUOVI CRITERI
CASI PARTICOLARI
I MUTUI
RESIDUI PASSIVI
SONO FORMATI DALLE
SOMME IMPEGNATE
E NON PAGATE
ENTRO
IL TERMINE
DELL’ESERCIZIO
STANZIAMENTI COLLEGATI
ACCERTAMENTI
DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
COSTITUITO DA:
FONDO DI CASSA
AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI
DIMINUITO DEI RESIDUI PASSIVI
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
CASSA
CREDITI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI NON INCASSATI
DEBITI RELATIVI AGLI IMPEGNI NON ANCORA PAGATI
VIENE ACCERTATO CON L’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
L’ISTITUTO DELL’APPLICAZIONE
TALE MOMENTO SI REALIZZAVA SOLO DOPO L’APPROVAZIONE DEL CONTO
CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LA STRUTTURA DELL’AVANZO
A. I FONDI NON VINCOLATI
B. I FONDI VINCOLATI PER DESTINAZIONE
C. I FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLE
SPESE IN CONTO CAPITALE
D. I FONDI DI AMMORTAMENTO
E. SPESE UNA-TANTUM
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
SUCCESSIVAMENTE AL SUO
“ACCERTAMENTO” L’AVANZO
POTRA’ ESSERE UTILIZZATO:
a. FONDI NON VINCOLATI
DEBITI FUORI BILANCIO
FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTI
FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI IN SEDE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO O DI CONTROLLO GESTIONE
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
b. FONDI VINCOLATI PER DESTINAZIONE
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI L’INTERVENTO IN QUESTIONE E’OBBLIGATORIO COSTITUISCE MERAMENTE UN CENTRO CONTABILE DI IMPUTAZIONE DI VALORI
b. FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
UTILIZZATE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
d. FONDI DI AMMORTAMENTO
FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO
e. SPESE UNATANTUM (SPESE ELETTORALI
INCLUSE)
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
IL DISAVANZO ACCERTATO VA INVECE OBBLIGATORIAMENTE APPLICATO AL BILANCIO
LA MANCATA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE COMPORTA
CONSEGUENTEMENTE IL SUCCESSIVO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO ED IL
COMMISSARIAMENTO DELL’ENTE COSI’COME PREVISTO DALL’ART. 141 DEL
T.U.EE.LL.
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
IL DISAVANZO
DEVE ESSERE SEMPRE AUMENTATO DELLE QUOTE DI
AMMORTAMENTO ACCANTONATE IN QUANTO NON
E’ CONSENTITO L’ESONERO DA TALE VINCOLO DI
ACCANTONAMENTO
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
IMPEGNO DI SPESA NON RITUALE
SONO RICONOSCIBILI I DEBITI FUORI BILANCIO
NEI LIMITI DEGLI ACCERTATI E DIMOSTRATI
BENEFICI IN RIFERIMENTO ALL’UTILITA’ E
ALL’ARRICCHIMENTO PER L’ENTE
NELL’AMBITO DELL’ESPLETAMENTO DI
PUBBLICHE FUNZIONI E SERVIZI DI
COMPETENZA
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AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LA GESTIONE ECONOMICA
- IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
- IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, LA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE
- I PROCESSI DI CONTROLLO, PROFILI DELL’EFFICACIA, DELL’EFFICIENZA E DELLA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI EROGATE
- CONTROLLI INTERNI DI ECONOMICITA’ DELLA GESTIONE