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L’armonizzazione dei bilanci pubblici Dott. Carlo Casari, Dott.ssa Stefania Storti Comune di Modena

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L’armonizzazione dei bilanci pubblici

Dott. Carlo Casari, Dott.ssa Stefania Storti

Comune di Modena

Il programma di lavoro

La nuova contabilità pubblica - “armonizzazione”:

• i nuovi Principi Contabili

• il percorso verso la competenza finanziaria potenziata

• il fondo crediti di dubbia esigibilità

• il fondo pluriennale vincolato

• il riaccertamento dei residui nell’armonizzazione

D.Lgs 126 del 10/08/2014: la nuova contabilità entra in vigore dall’1/1/2015, seppur con gradualità (primo bilancio conoscitivo).

I principali contenuti

1. PRINCIPI CONTABILI (generali e applicati)

2. COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA e COMPETENZA ECONOMICA

3. adozione del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - scompare quasi interamente l’attuale gestione dei RESIDUI

4. comune PIANO DEI CONTI (finanziario ed economico), articolato su 5 livelli, usato dal preventivo per “tracciare” TUTTA la gestione

5. ridefinizione MISSIONI e PROGRAMMI e revisione della struttura dell’ENTRATA e della SPESA

6. modifica delle COMPETENZE DEGLI ORGANI - diverse competenze per le VARIAZIONI DI BILANCIO

7. reintroduzione del BILANCIO DI CASSA

8. nuovi SCHEMI DI BILANCIO

9. redazione del BILANCIO ECONOMICO-PATRIMONIALE e del BILANCIO CONSOLIDATO

I principi contabili: C. finanziaria

Competenza finanziaria (art 36) (“potenziata”)

Le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre sin dal primo anno la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento.

Attualmente le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive epassive sono imputate nell’esercizio finanziario in cui le obbligazioni

sono perfezionate.

Con la nuova competenza finanziaria potenziata, i concetti di impegno e accertamento cambiano profondamente.

I principi contabili: C. economica

Competenza economica

Per il principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni, delle attività amministrative svolte durante l’esercizio e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferisconoe non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

In particolare, si ricorda che i componenti economici negativi (costi e oneri) devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio o con altre risorse resesi disponibili per lo svolgimento dell’attività istituzionale (ricavi e proventi). Questa correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio di competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell’esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi o presunti.

Il bilancio di cassa

Il bilancio è SIA di competenza CHE di cassa; lo stanziamento di cassa è autorizzatorio.

Se lo stanziamento è insufficiente, in spesa non si può procedere al pagamento.

Per la parte entrata, invece, è possibile incassare anche oltre lo stanziamento.

Di norma, se le previsioni sono effettuate nel rispetto del principio contabile, lo stanziamento di competenza coincide con quello di cassa.

Come per la competenza, ai fini della gestione lo stanziamento è effettuato sul singolo capitolo; la competenza per la verifica di incassi e pagamenti però è l’aggregato Titolo/Tipologiao Missione/Programma/Titolo.

Di norma le variazioni di cassa (sia spostamenti compensativi che aumenti/riduzioni dell’ammontare complessivo) sono di competenza della Giunta.

Però, ha senso prevedere che alcune movimentazioni possano essere effettuate anche dal Dirigente stesso, per non appesantire la gestione; es: spostamenti compensativi tra capitoli rientranti nella competenza del Dirigente; riduzioni di cassa connesse a radiazioni di residui…

Il piano dei conti 1

• è una classificazione per NATURA, che sostituisce le precedenti codifiche di Titoli, categorie, risorse / Titoli, interventi

• è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unita' elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali

• evidenzia le modalita' di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali

• consente la rilevazione unitaria dei fatti gestionali

• comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento

• rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche

• è articolato su 5 livelli, via via più dettagliati, al fine di classificare in modo puntuale e uniforme entrate e spese

• Il piano dei conti è detto INTEGRATO perché è costituito da una parte finanziaria, da una economico-patrimoniale e da una matrice di raccordo tra

le due parti.

Il piano dei conti 2

Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, per il raccordo con capitoli e articoli, è il IV LIVELLO in previsione e il V livello in gestione.

Ogni atto gestionale genera una TRANSAZIONE ELEMENTARE , cioè una èattribuita una codifica che racchiude numerose informazioni (codice bilancio + CIG + CUP + SIOPE + ID europeo) e consente di movimentare il piano dei conti integrato:

• PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: il codice di conto completo deve essere attribuito in sede di accertamento / impegno

• PIANO DEI CONTI ECONOMICO-PATRIMONIALE: il codice di conto dovrà essere attribuito, di norma, in sede di liquidazione della spesa e di accertamento dell’entrata

Missioni e programmi 1

La spesa è rappresentata anche per missioni e programmi:

MISSIONI: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate

PROGRAMMI: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni.

La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa; è fatta salva l’autonomia organizzativa dell’ente, ma l’applicazione di questo punto può suggerire interventi sulla struttura e richiede un’attenta riflessione.

Il Ministero ha inoltre realizzato un GLOSSARIO per una imputazione piùomogenea delle attività, anche al fine di poter effettuare confronti e consolidamenti fra enti di pari o diverso livello.

Missioni e programmi 2

Le missioni e i programmi “sostituiscono” le attuali Funzioni e Servizi.

Però, mentre Funzioni e Servizi rappresentano una chiave di lettura del bilancio, Missioni e Programmi ne costituiscono un LIVELLO DI ARTICOLAZIONE: la ripartizione delle voci di spesa per titoli va fatta all’internodi ogni Missione e Programma (v. esempio slide successiva).

Il PROGRAMMA è l’unità di voto per l’approvazione dei bilanci di previsione; di norma, quindi, il passaggio di risorse tra un programma e l’altro è di competenza del CONSIGLIO.

Attenzione a non confondere i programmi del bilancio con i programmi della Relazione Previsionale Programmatica; pur essendo stati chiamati con lo stesso nome, i due oggetti restano diversi.

Spesa 1

La spesa è classificata su 2+5 livelli, tutti gerarchicamente ordinati; i primi due sono Missione e Programma, i successivi 5 sono i livelli del piano dei conti; i principali sono i primi 2:

• TITOLI: identificano la TIPOLOGIA di spesa

• MACROAGGREGATI: specificano la NATURA della spesa, nell’ambito di ogni tipologia (corrispondono logicamente agli attuali interventi)

Ai fini della gestione e rendicontazione, i macroaggregati sono articolati in capitoli.

• La competenza del Consiglio Comunale è a livello di PROGRAMMA/TITOLO.

• Le variazioni compensative fra MACROAGGREGATI del medesimo programma possono essere effettuate dalla GIUNTA

• Le variazioni tra le spese del PERSONALE possono essere effettuate dalla GIUNTA

• Le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di CASSA e al fondo di riserva possono essere effettuate dalla GIUNTA

• Le variazioni compensative fra CAPITOLI di spesa del medesimo macroaggregato possono essere effettuate con provvedimento amministrativo DIRIGENZIALE

Spesa 2

Titolo VIuscite per conto terzi e partite di giro

Titolo IVspese per servizi per conto di terzi

Titolo Vchiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Titolo IVrimborso prestiti

Titolo IIIspese per rimborso di prestiti

Titolo IIIspese per incremento attività finanziarie

Titolo IIspese in conto capitale

Titolo IIspese in conto capitale

Titolo Ispese correnti

Titolo Ispese correnti

titoli bilancio armonizzatotitoli attuale bilancio

Entrata 1

L’entrata è su 5 livelli, gerarchicamente ordinati; i principali sono i primi 3 (4 per Tit 1 e 2):

– TITOLI: rappresentano la FONTE di provenienza delle entrate

– TIPOLOGIE: individuano la NATURA delle entrate, nell’ambito di ogni fonte

– CATEGORIE: specificano l’OGGETTO delle entrate, per ogni titolo e ogni tipologia

Ai fini della gestione e rendicontazione, le categorie sono articolate in capitoli.

• La competenza del Consiglio Comunale è a livello di TIPOLOGIA

• Le variazioni compensative fra CATEGORIE della medesima tipologia di entrata sono di competenza della GIUNTA

• Le variazioni compensative fra CAPITOLI di entrata della medesima categoria sono di competenza DIRIGENZIALE

• Le variazioni relative agli stanziamenti di CASSA possono essere effettuate dalla GIUNTA

Entrata 2

Titolo VIIentrate per conto terzi e partite di giro

Titolo VIentrate per conto terzi e partite di giro

Titolo VIanticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo VIaccensione di prestiti

Titolo Ventrate derivanti da accensione di prestiti

Titolo Ventrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo IVentrate in conto capitale

Titolo IVentrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Titolo IIIentrate extratributarie

Titolo IIIentrate extratributarie

Titolo IItrasferimenti correnti

Titolo IIentrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

Titolo Ientrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo Ientrate tributarie

titoli bilancio armonizzatotitoli attuale bilancio

Schemi di bilancio

Gli schemi per la redazione dei bilanci vengono ridefiniti: • Bilancio solo triennale (l’annuale è il primo anno)

• Schemi anche per variazioni da comunicare in corso d’anno

Principali differenze: • Adozione dello schema per Missioni programmi e Piano Dei Conti

• Presenza della cassa

• Evidenziazione del Fondo pluriennale vincolato, delle quote impegnate in anni precedenti, del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, anche con specifici prospetti

• Predisposizione di un nuovo schema degli equilibri

• Esplicitazione di informazioni di dettaglio in preventivo (presenza di prospetti al IV livello)

Unità di voto del Consiglio Entrata: Tipologia, Spesa: Programma/Titolo

Competenze: prima e dopo

Liv 5 Voce di dettaglio

Liv 4 Categoria

Liv 3 Tipologia

Liv 2 MacroTipologia

Liv 1 Titolo - 1 e 2

Missione

Liv 5 Voce di dettaglioLiv 5 Voce di dettaglio

Liv 4 AggregatoLiv 4 Sottocategoria

Liv 3 MesoaggregatoLiv 3 Categoria

Liv 2 MacroaggregatoLiv 2 Tipologia

Liv 1 Titolo (tutti)Liv 1 Titolo - 3 e oltre

Programma

SpesaEntrata

Capitoli/articoli

Competenze

Consiglio

Giunta

Dirigente

Il percorso di avvio La formazione interna

• L’avvio dell’innovazione contabile deve avere come promotore direttamente il responsabile finanziario

• E’ quindi indispensabile realizzare una intensa attività di formazione interna dei funzionari e degli operatori della ragioneria

• E’ subito indispensabile estendere l’attività di formazione a tutti i responsabili dei servizi del comune e ai loro operatori addetti alle attivitàamministrative e contabili

Il percorso di avvio Il contesto degli organi istituzionali

• E’ contestualmente indispensabile organizzare per il Sindaco e la Giunta una accelerata attività di informazione sui principali cambiamenti che modificano il significato stesso dei principali risultati di bilancio, sia rispetto al bilancio previsionale che al rendiconto della gestione

• Analogamente è necessario coinvolgere il Consiglio Comunale, o la Commissione Consiliare che si occupa di politiche finanziarie, per informarli delle nuove categorie contabili in via di introduzione e del loro diverso significato rispetto al passato

Il percorso di avvio Il sistema informativo bilancio

• Per potersi approcciare al meglio è indispensabile dotarsi di un sistema informativo bilancio giàaggiornato rispetto ai principi della nuova contabilità.

• L’assenza di un prodotto all’altezza del cambiamento comporta la necessità di una gestione dei nuovi istituti, in particolare del fondo pluriennale vincolato, informaticamente parlando, extrabilancio, con tutti i rischi di errore della situazione .

Il Fondo Pluriennale Vincolato 1

• Il fondo pluriennale vincolato è un accantonamento di risorse già accertatedestinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata, effettuato al fine di garantire la copertura delle spese stesse.

• Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

• Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

• Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Il Fondo Pluriennale Vincolato 2

• Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale riduzione del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata. Al termine dell’esercizio l’economia confluisce nel risultato di amministrazione, utilizzabile nell’esercizio successivo secondo le modalità previste nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

• E’ possibile evitare la contestuale riduzione del fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l’ente.

Il Fondo Pluriennale Vincolato 3 - esempio

Esempio: In sede di programmazione per l’esercizio 2013, il Comune decide di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 € e di finanziarla con un mutuo tradizionale, che comporta l’erogazione immediata del finanziamento (accertato perciò sulla competenza dell’esercizio 2013). La costruzione della scuola richiederà 3 anni di lavori (2014-2016). Quindi:

– l’anno 2013 sarà dedicato alla progettazione definitiva e alla definizione della gara di appalto: spesa complessiva 100 €;

– la spesa per la costruzione della scuola sarà distribuita nel triennio 2014/2016, in ragione del cronoprogramma: 100 € per esercizio.

Nello schema successivo sono riportati gli stanziamenti di bilancio in entrata e in spesa per il triennio.

Il Fondo Pluriennale Vincolato 4 - esempio

100Realizzazione scuola MP 4.1

200Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)

ESERCIZIO 2013

ENTRATA Importo SPESA Importo

Mutuo per scuola (tip. 300) 400

Progettazione scuola MP 4.1 100

Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1

300

Totale entrata 400 Totale spesa 400

ESERCIZIO 2014

ENTRATA Importo SPESA Importo

Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)

300Realizzazione scuola MP 4.1 100

Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1

200

Totale entrata 300 Totale spesa 300

ESERCIZIO 2015

ENTRATA Importo SPESA Importo

Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1

100

Totale entrata 200 Totale spesa 200

Il Fondo Pluriennale Vincolato 5 - esempio

Fuori dal bilancio triennale

ESERCIZIO 2016

ENTRATA Importo SPESA Importo

Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)

100

Progettazione scuola 100

Fondo pluriennale vincolato scuola0

Totale entrata 100 Totale spesa 100

Il Fondo Pluriennale Vincolato 6

Nel corso della gestione dell’esercizio 2013, l’ente:

– a seguito della firma del contratto di mutuo tradizionale:

• accerta e incassa l’entrata di 400 € nell’apposito stanziamento di entrata riguardante il mutuo;

– a seguito della firma del contratto riguardante la progettazione della scuola:

• impegna le relative spese di 100 €;– a seguito della firma della gara di appalto per la realizzazione della scuola:

• impegna 100 in ciascuno degli esercizi 2014, 2015, 2016*, sulla base del cronoprogramma dei lavori (che si ipotizza confermi quanto previsto in sede di progettazione preliminare).

Il Fondo Pluriennale Vincolato 7

E se servono variazioni?

• E’ necessario:– aggiornare il cronoprogramma– effettuare le variazioni di bilancio su spese e fondo pluriennale vincolato– re imputare gli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del

cronoprogramma aggiornato

• Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio di previsione riguardanti tutti gli esercizi considerati nel bilancio.Le reimputazioni devono riguardare tutti gli esercizi considerati nel cronoprogramma.

Il Fondo Pluriennale Vincolato 8

Ad esempio, nell’esercizio 2014 l’andamento dei lavori è più rapido:

• il cronoprogramma aggiornato prevedrà che:– le spese del 2014 siano pari a 120 €, – le spese del 2015 siano pari a 90 €, – le spese del 2016 siano pari a 90 €,

sempre per un totale di 300 €;

• Nel 2014 l’ente effettua le seguenti variazioni e reimputazioni:– sul 2014 si riduce di 20 lo stanziamento di spesa di cui “Fondo pluriennale vincolato”, il

cui importo passa da 200 a 180; si aumenta inoltre di 20 lo stanziamento di spesa (da 100 a 120)

– sul 2015, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è ridotto di 20 (passa da 200 a 180). Tra le spese è ridotto di 20 lo stanziamento del programma “Scuola dell'infanzia”, che passa da 200 a 180, ed è ridotto di 10 il relativo stanziamento “di cui Fondo pluriennale vincolato” (passa da 100 a 90); si riduce inoltre di 10 lo stanziamento di spesa (da 100 a 90).

– nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo all’anno 2016, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è ridotto di 10 (passa da 100 a 90), e tra le spese èridotto di 10 l’importo del programma “Scuola dell'infanzia”, che passa da 100 a 90; si riduce inoltre di 10 lo stanziamento di spesa. Il Fondo Pluriennale di spesa resta = 0 perché non si prevedono nel futuro ulteriori spese.

Il Fondo Pluriennale Vincolato 8

100-10=90Realizzazione scuola MP 4.1

200-20=180Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)

ESERCIZIO 2013 – variazione e assestato

ENTRATA Importo SPESA Importo

Mutuo per scuola (tip. 300) 400

Progettazione scuola MP 4.1 100

Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1

300

Totale entrata 400 Totale spesa 400

ESERCIZIO 2014 – variazione e assestato

ENTRATA Importo SPESA Importo

Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)

300

Realizzazione scuola MP 4.1 100+20=120

Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1

200-20=180

Totale entrata 300 Totale spesa 300

ESERCIZIO 2015 – variazione e assestato

ENTRATA Importo SPESA Importo

Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1

100-10=90

Totale entrata 200-20=180 Totale spesa 200-20=180

Il Fondo Pluriennale Vincolato 9

Fuori dal bilancio triennale

ESERCIZIO 2016 – variazione e assestato

ENTRATA Importo SPESA Importo

Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)

100-10=90

Progettazione scuola 100-10=90

Fondo pluriennale vincolato scuola0

Totale entrata 100-10=90 Totale spesa 100-10=90

Il Fondo Pluriennale Vincolato 10

Se, invece, l’andamento dei lavori è più lento:

• il crono programma aggiornato prevedrà che:– le spese del 2014 siano pari a 80 €, – le spese del 2015 siano pari a 80 €, – le spese del 2016 siano pari a 80 €,– le spese del 2017 siano pari a 60 €,

sempre per un totale di 300 €;

• nel 2014 l’ente effettua le seguenti variazioni e reimputazioni:– sul 2014 è necessario aumentare di 20 lo stanziamento di spesa del FPV (passa da 200 a

220); si riduce inoltre di 20 lo stanziamento di spesa (da 100 a 80)– sul 2015, il FPV c/capitale di entrata è aumentato di 20 (passa da 200 a 220). In spesa

sale di 20 lo stanziamento del programma “Scuola dell'infanzia”, che passa da 200 a 220, ed aumenta di 40 il relativo stanziamento FPV (passa da 100 a 140); si riduce inoltre di 20 lo stanziamento di spesa (da 100 a 80)

– sul 2016, il FPV c/capitale di entrata è aumentato di 40 (passa da 100 a 140). In spesa sale di 40 l’importo del programma “Scuola dell'infanzia” (passa da 100 a 140). Tra le spese d aumenta di 60 il relativo stanziamento “di cui Fondo pluriennale vincolato”(passa da 0 a 60); si riduce inoltre di 20 lo stanziamento di spesa (da 100 a 80)

– sul 2017, il FPV c/capitale di entrata è aumentato di 60 (passa da 0 a 60); si stanziano 60 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola.

Il Fondo Pluriennale Vincolato 11

100-20=80Realizzazione scuola MP 4.1

200+20=220Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)

ESERCIZIO 2013 – variazione e assestato

ENTRATA Importo SPESA Importo

Mutuo per scuola (tip. 300) 400

Progettazione scuola MP 4.1 100

Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1

300

Totale entrata 400 Totale spesa 400

ESERCIZIO 2014 – variazione e assestato

ENTRATA Importo SPESA Importo

Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)

300

Realizzazione scuola MP 4.1 100-20=80

Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1

200+20=220

Totale entrata 300 Totale spesa 300

ESERCIZIO 2015 – variazione e assestato

ENTRATA Importo SPESA Importo

Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1

100+40=140

Totale entrata 200+20=220 Totale spesa 200+20=220

Il Fondo Pluriennale Vincolato 12

assestatoESERCIZIO 2017 – variazione e

ImportoSPESAImportoENTRATA

+60=60Progettazione scuola

+60=60Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)

0Fondo pluriennale vincolato scuola

+60=60Totale spesa+60=60Totale entrata

100+40=140Totale spesa100+40=140Totale entrata

Fuori dal bilancio triennale

ESERCIZIO 2016 – variazione e assestato

ENTRATA Importo SPESA Importo

Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2)

100+40=140

Progettazione scuola 100-20=80

Fondo pluriennale vincolato scuola

+60=60

Il Fondo Pluriennale Vincolato 13

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E PATTO DI STABILITA’

• Economie per reimputazione e utilizzo fondi pluriennali vincolati sono neutrali ai fini del patto di stabilità

• Il calcolo del saldo finale di competenza di parte corrente prevede una sorta di sterilizzazione mediante il seguente conteggio:

accertamenti di competenza +

fondo pluriennale vincolato in entrata -

fondo pluriennale vincolato in spesa -impegnato competenza

Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 1

L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione i seguenti elementi:

• la ragione del credito; • il titolo giuridico che supporta il credito; • l’individuazione del soggetto debitore; • l’ammontare del credito; • la relativa scadenza.

L’accertamento presuppone idonea documentazione.Si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale vengono verificati ed

attestati i requisiti e con il quale si dà atto della scadenza del credito per ciascun esercizio finanziario del bilancio di previsione.

Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 2

Funzione:

Di norma l’accertamento dei crediti avviene per competenza, per l’intero importo, anche nei casi in cui non è certa la riscossione integrale:

• le sanzioni amministrative al codice della strada, • gli oneri di urbanizzazione, • i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, • ecc..

Per questi crediti, detti “di dubbia e difficile esazione”, va effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.

A tal fine nel bilancio di previsione è stanziata un’apposita voce contabile, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno; genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 3

Gradualità e integrità:

• Nel primo esercizio di applicazione è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione.

• Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione

• Dal terzo esercizio l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo.

• In sede di rendiconto, però, fin dal primo esercizio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

• Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 4

Calcolo in previsione:

Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione di nuovi principi sono state accertate per cassa, il FCDDE è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 4

Calcolo in previsione:

Per ciascuna entrata di dubbia esigibilità si calcola la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:– media semplice;– rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i

seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

– media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui XAccertamenti esercizio X

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 5

ACCERTAMENTI E INCASSI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADALE

2009 2010 2011 2012 2013media semplice

media ponderata

media ponederata delle percentuali

accertamenti 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9 0,98 0,93

incassi 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,64 0,56

% incassi su accertamenti teorici61,63% 75,34% 82,87% 54,79% 53,18% 65,44% 60,04% 59,77%

% accertamenti non incassati per fondo svalutazione crediti 38,37% 24,66% 17,13% 45,21% 46,82% 34,56% 39,96% 40,23%

previsioni accertamenti 2014 0,86 FCDE 0,30 0,34 0,35

Esempio in previsione:

Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 6

Calcolo in assestamento:

Si confronta la percentuale relativa all’incidenza degli incassi utilizzata per il calcolo del fondo con l’incidenza, rilevata alla data in cui si effettua la verifica di:

– incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti,

– incassi in c/competenza rispetto agli stanziamenti.

Si individua la minore delle due percentuali rilevate, e la si confronta con l’incidenza degli incassi utilizzata per il calcolo del fondo.

Se è INFERIORE:

- è necessario incrementare il fondo, applicando la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio al maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede all’adeguamento.

Se è SUPERIORE:

- è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per il calcolo del fondo.

Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 7

Esempio in assestamento:

contravvenzioni codice stradaprevisonale situazione assestamento

assestamentostanziamento 0,86 1 incassi/stanziamento 69,77%accertamento 1 incassi/accertamenti 60,00%incasso 0,56 0,6 adeguamento FCDE 0,35% incasso/stanziamento 65% incremento FCDE 0,05%FCDE 35% 35%FCDE 0,30 0,35

Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 8

Calcolo a rendiconto:

Si provvede a determinare l’importo considerato “congruo” del fondo:

- per ciascuna delle categorie di entrate individuate, si determina l’importo complessivo dei residui, come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto;

- in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto precedente, si calcola la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

- all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al primo punto, si applica una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al secondo punto.

Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 8

Calcolo a rendiconto:

Si confronta tale dato con l’importo accantonato nel risultato di amministrazione, costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall’accantonamento effettuato nell’esercizio cui si riferisce il rendiconto.

Se il fondo accantonato è INFERIORE all’importo “congruo”:- è necessario incrementare la quota del risultato di amministrazione dedicata al

fondo crediti di dubbia esigibilità.

Se il fondo accantonato è SUPERIORE all’importo “congruo”:- è possibile svincolare la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

In caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti didubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 9

Esempio a rendiconto:

Il riaccertamento dei residui 1

Riaccertamento straordinario:

- Va effettuato dopo il riaccertamento ordinario.

- Serve ad adeguare il complesso dei residui mantenuti ai nuovi principi contabili: radia i residui in quanto tali e li riescrive negli anni di competenza in relazione alla loro esigibilità.

- Va eseguito all’1.1.2015, con un unico atto deliberativo, che non consente rettifiche successive. Esiste un allegato obbligatorio da compilare.

- Costituisce di fatto una variazione di bilancio (sia provvisorio che di previsione).

- Comporta di norma l’istituzione del fondo in entrata, con modifiche anche sul bilancio tradizionale.

- Il decreto indica le modalità per la gestione nel caso di disavanzo

Il riaccertamento dei residui 2

Riaccertamento straordinario:

- Vanno esaminati sia i residui passivi che quelli attivi

- E necessario fare attenzione alle situazioni di residui passivi correlati a residui attivi: in questo caso, è sempre opportuno (quando possibile) reimputare entrata e spesa nello stesso anno

IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ENTE LOCALE

10 ottobre 2014

Legge 5.5.2009 n. 42“Delega al Governo in materia di federalismo fiscal e, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”

D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sist emi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 200 9, n. 42”

D.Lgs. 10.8.2014 n. 126“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di ar monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” – MODIFICA ANCHE D.LGS. 267/2000 (TUEL)

Riferimenti normativi

Per gli enti partecipanti alla sperimentazione anche:

D.P.C.M. 28-12-2011Sperimentazione della disciplina concernente i sist emi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legis lativo 23 giugno 2011, n. 118.

con il relativo Allegato 4 : Principio contabile applicato sperimentale del bilancio consolidato (del quale esistono 2 versioni: una per il 2013 e u na per il 2014)

e il relativo Allegato 11 : Schemi di conto economico e stato patrimoniale cons olidati(dei quali esistono 2 versioni: una per il 2013 e u na per il 2014)

Riferimenti normativi

Normativa, principio contabile e schemi di bilancio A REGIME(da 1/1/2015), ai quali faremo riferimento:

D.Lgs. 23.6.2011 n. 118(nuovo testo coordinato con le modifiche introdotte da D.Lgs. 126/2014 –in vigore da 12.9.2014)

Principio contabile applicato del bilancio consolida to(Allegato n. 4/4 al nuovo D.Lgs. 118/2011)

Schemi di Bilancio consolidato con i propri enti ed o rganismi strumentali(Allegato n. 11 al nuovo D.Lgs. 118/2011)

Riferimenti normativi

1) Sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attrave rso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in s ocietà, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, dell e proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo

2) Attribuire alla amministrazione capogruppo un nuov o strumento per programmare, gestire e controllare con magg iore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e soci età;

3) Ottenere una visione completa delle consistenze p atrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato eco nomico.

Finalità del bilancio consolidato

Il bilancio consolidato del gruppo di un’amministraz ione pubblica è obbligatorio dal 2015 per:

- le Regioni- gli Enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane , Comunitàmontane, Comunità isolane, Unioni di comuni)- i loro enti e organismi strumentali

L’adozione del bilancio consolidato può essere rinvi ata all’esercizio 2016 (tranne per gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione)

Secondo il principio contabile (all. 4/4 al DLgs 118/ 2011) sono esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione solo a decorrere da ll’esercizio 2018 con riferimento all’esercizio 2017.

Soggetti obbligati a predisporre il consolidato

Presenza di due diversi termini nelle fonti normative:

Art. 18 del D.Lgs. 118/2011(come modificato da D.Lgs. 126/2014)Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 151, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)(come modificato da D.Lgs. 126/2014)Entro il 31 luglio l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanc i dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Termini di approvazione del consolidato

Il bilancio consolidato è costituito da:- Conto economico consolidato- Stato patrimoniale consolidato- Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa ;- Relazione del Collegio dei Revisori dei conti .

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, s i considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controll ata e partecipata , indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge s ono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.

(Rif. Art. 11-bis del nuovo D.Lgs. 118/2011)

Struttura del bilancio consolidato

Organismo strumentale = articolazione organizzativa della regione o dell’ente locale, anche a livello territoriale, dot ata di autonomia gestionale e contabile, priva di personalità giuridi ca. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e l e istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del TUEL sono organismi strumentali.

(Rif. Art. 1 del nuovo D.Lgs. 118/2011)

Definizioni

Ente strumentale controllato = azienda o ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una del le seguenti condizioni:

a) possesso, diretto o indiretto, della maggioranz a dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) potere assegnato da legge, statuto o convenzion e di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali , competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonch é a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programm azione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti d i voto nelle sedute degli organi decisionali , competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pian ificazione ed allaprogrammazione dell'attività dell'ente o dell'aziend a; d) obbligo di ripianare i disavanzi , nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) influenza dominante in virtù di contratti o clau sole statutarie , nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contrat ti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolg ono prevalentemente l'attivitàoggetto di tali contratti, comportano l'esercizio d i influenza dominante.

(Rif. Art. 11-ter del nuovo D.Lgs. 118/2011)

Definizioni

Ente strumentale partecipato = tutte le altre aziende e tutti gli altri enti, pubblici o privati, nei quali la regione o l' ente locale ha una partecipazione ma non il controllo.

(Rif. Art. 11-ter del nuovo D.Lgs. 118/2011)

Definizioni

Società controllata = società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) possesso, diretto o indiretto, anche sulla scor ta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assembl ea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una infl uenza dominantesull'assemblea ordinaria; b) diritto, in virtù di un contratto o di una claus ola statutaria , di esercitare un'influenza dominante , quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e gli atti di conc essione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività ogget to di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

Per esercizi 2015-2017 sono escluse le quotate e le loro controllate.

(Rif. Art. 11-quater del nuovo D.Lgs. 118/2011)

Definizioni

Società partecipata = società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabiliin assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o a l 10 per cento se trattasi di società quotata.

In fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017:

Società partecipata = società a totale partecipazione pubblicaaffidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

(Rif. Art. 11-quinquies del nuovo D.Lgs. 118/2011)

Definizioni

Enti strumentali controllati, enti strumentali part ecipati, società controllate e società partecipate devono essere distinti nelle s eguenti tipologie:a) servizi istituzionali, generali e di gestioneb) istruzione e diritto allo studioc) ordine pubblico e sicurezzad) tutela e valorizzazione dei beni ed attività cult uralie) politiche giovanili, sport e tempo liberof) turismog) assetto del territorio ed edilizia abitativah) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d ell'ambientei) trasporti e diritto alla mobilitàj) soccorso civilek) diritti sociali, politiche sociali e famiglial) tutela della salutem) sviluppo economico e competitivitàn) politiche per il lavoro e la formazione professi onaleo) agricoltura, politiche agroalimentari e pescap) energia e diversificazione delle fonti energetic heq) relazione con le altre autonomie territoriali e localir) relazioni internazionali

Definizioni

La prima operazione finalizzata alla predisposizione d el bilancio consolidato è la predisposizione di 2 elenchi:

ELENCO 1 ���� Comprende gli enti, le aziende e le società (secondo le definizioni prima indicate) che compongono il “ gruppoamministrazione pubblica ”, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese.

ELENCO 2 ���� Comprende gli enti, le aziende e le societàcomponenti del gruppo che sono propriamente oggetto di consolidamento .

Entrambi gli elenchi, e i relativi aggiornamenti, son o approvatidalla Giunta.

Individuazione dell’area di consolidamento

I soggetti compresi nell’elenco 1 possono non essere inseritinell’elenco 2 (e quindi non consolidati) nei casi d i:

a) Irrilevanza , quando il bilancio di un componente del gruppo èirrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e co rretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate (solo eventi di natura straordinaria: terre moti, alluvioni e altre calamità naturali).

Individuazione dell’area di consolidamento

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA(elenco 1)

ENTI E SOCIETA’OGGETTO DI

CONSOLIDAMENTO(elenco 2)

Enti e società con bilanci irrilevanti o con impossibilità di

reperire informazioni

Individuazione dell’area di consolidamento

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% (per gli enti locali) o al 5% (per Regioni e Province autonome ) rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:- totale dell’attivo ,- patrimonio netto ,- totale dei ricavi caratteristici .

E’ possibile considerare non irrilevanti i bilanci di e nti/società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiama te.

Sono in ogni caso considerate irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della so cietàpartecipata.

Individuazione dell’area di consolidamento

Prima dell’avvio dell’esercizio in cui sussiste l’obb ligo di redazione del bilancio consolidato l’Amministrazione pubblica capogruppo:

a) comunica agli enti, alle aziende e alle società c omprese nell’elenco 2 che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;

b) trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco 2;

c) impartisce le direttive necessarie per rendere possi bile la predisposizione del bilancio consolidato.

Comunicazioni ai componenti del gruppo

Le direttive da impartire da parte della Capogruppo rig uardano:1) modalità e tempi di trasmissione dei bilanci e delle

informazioni integrative (tempi: entro 10 gg da approvaz ione bilanci e comunque entro il 20 agosto. Se alle scad enze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione).

2) indicazioni di dettaglio su documentazione e info rmazioni integrative da trasmettere (di norma: bilancio di esercizio + dettaglio delle operazioni infragruppo)

3) istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo ai criteri previsti nel principio all. 4/4 , se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli ent i del gruppo in contabilità economico-patrimoniale.

Comunicazioni ai componenti del gruppo

1. Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da c onsolidare

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consoli damento adottati nell’elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l’uniformità è ottenuta apport ando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidament o. E’ accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei cr iteri di valutazione quando la conservazione di criteri difform i sia piùidonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei princi pi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.La difformità nei principi contabili è altresì accettabi le se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qua litativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Elaborazione del bilancio consolidato

2. Eliminazione delle operazioni infragruppo

In sede di consolidamento occorre eliminare le operazi oni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente i l trasferimento di risorse all’interno del gruppo. La corretta procedura di eliminazione di tali poste pre suppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertament o delle eventuali differenze. La redazione del bilancio cons olidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operaz ioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all’interno del gruppo amministrazione pubblica.

Elaborazione del bilancio consolidato

2. Eliminazione delle operazioni infragruppo (segue)

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue c ontrollate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’impost a non èoggetto di elisione. Ad esempio, nei casi in cui ri sulta indetraibile, l’imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogrupp o a componenti del gruppo per le quali l’IVA è detraibile, non èoggetto di eliminazione e rientra tra i costi del cont o economico consolidato.

L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa adoperazioni infragruppo di importo irrilevante, indicando ne il motivo nella nota integrativa.

Elaborazione del bilancio consolidato

3. Identificazione delle quote di pertinenza di ter zi

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ci ascun ente ogruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identific ata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d’ese rcizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel pa trimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo

Elaborazione del bilancio consolidato

4. Consolidamento dei bilanci

I bilanci della capogruppo e dei componenti del grup po, rettificati secondo le modalità indicate, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, somm ando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (atti vo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e pro venti, costi e oneri):- per l’intero importo delle voci contabili con riferimen to ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd.metodo integrale );- per un importo proporzionale alla quota di partecipazi one, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale ).

Elaborazione del bilancio consolidato

Enti componenti il Gruppo (elenco 1)

Il bilancio consolidato 2013 del Gruppo Comune di M odena

Organismi strumentali

Enti strumentali

Società controllate

Società partecipate

nessuno

ASP Patronato Figli PopoloASP CharitasIPAB Opera Pia StorchiFondazione Cresci@MoFondazione Teatro ComunaleConsorzio Attività Produttive

Hsst-Mo S.p.A. CambiaMo S.p.A. ForModena Soc. cons. a r.l.Farmacie Comunali di Modena S.p.A. AMo S.p.A.

nessuna

Enti oggetto di consolidamento (elenco 2)

Il bilancio consolidato 2013 del Gruppo Comune di M odena

Organismi strumentali

Enti strumentali

Società controllate

Società partecipate

nessuno

ASP Patronato Figli PopoloASP CharitasIPAB Opera Pia StorchiFondazione Cresci@MoFondazione Teatro ComunaleConsorzio Attività Produttive

Hsst-Mo S.p.A. CambiaMo S.p.A. ForModena Soc. cons. a r.l.Farmacie Comunali di Modena S.p.A. AMo S.p.A.

nessuna

Consolidamento con metodo integrale

Il bilancio consolidato 2013 del Gruppo Comune di M odena

Le operazioni effettuate

� Rettifiche di pre-consolidamento (per operazioni infrag rupponon reciproche)

� Eliminazione operazioni infragruppo

� Elisione della voce dividendi

� Consolidamento delle partecipazioni e determinazione della differenza di consolidamento

� Determinazione delle quote di pertinenza di terzi

Il bilancio consolidato 2013 del Gruppo Comune di M odena

Grazie per l’attenzione

Davide Manelli

Dirigente U.S. Programmazione e Partecipazioni societariedel Comune di Modena

[email protected]

www.comune.modena.it/partecipazioni

CORSO DI FORMAZIONE

REVISORI ENTI LOCALI

14 Novembre 2014

a cura della Commissione di Studio

“Revisione Enti Locali”

CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014

Enti Locali

Fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti

Fascia 2: comuni 5.000 ≤abitanti≥ 14.999

unioni di comuni

comunità montane

fascia 3: comuni ≥ 15.000 abitanti

province

Requisiti Revisori

Per tutti 10 crediti (entro 30/11)

Fascia 1: 2 anni di iscrizione

(Revisore unico)

Fascia 2: 5 anni di iscrizione

aver già svolto 1 incarico

(Revisore unico)

Fascia 3: 10 anni di iscrizione

aver già svolto 2 incarichi

(Collegio di tre revisori)

CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014

Enti in Emilia Romagna (tot 396)

Comuni (340) Province (9) Unioni e Comunità (47)

fascia 1 149

fascia 2 182

fascia 3 65

totale 396

38%

46%

16%

CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014

Revisori in Emilia Romagna (tot 827)

Scelte espresse

fascia 1 446

fascia 2 16

fascia 3 38

fascia 1 2 63

fascia 1 3 3

fascia 2 3 36

fascia 1 2 3 225

totale 827

Suddivisione per scelta

fascia 1 737

fascia 2 340

fascia 3 302

Suddivisione per anzianità

fascia 1 40

fascia 2 130

fascia 3 657

totale 827

CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014

Revisori in Emilia Romagna (tot 827)

suddivisi nelle fasce scelte (tot 1379)

53%

25%

22%

fascia 1 737

fascia 2 340

fascia 3 302

CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014

Revisori in Emilia Romagna suddivisi per anzianità (tot 827)

fascia 1 40

fascia 2 130

fascia 3 657

5%

16%

79%

CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014

Estrazioni in Emilia Romagna dal 1/1 al 10/11 2014 (tot 67)

fascia 1 36

fascia 2 23

fascia 3 8

67

54%

34%

12%

CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014

Estrazioni in Emilia Romagna nei prossimi 2 anni (tot 329)

fascia 1 113

fascia 2 159

fascia 3 57

329

35%

48%

17%

CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014

Estrazioni da fare nei prossimi 2 anni (tot 329)

Estrazioni fatte dal 1/1 al 10/11 2014 (tot 67)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

fascia 1 (149) fascia 2 (182) fascia 3 (65)

da fare 113 159 57

fatte 36 23 8

CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014

Revisori disponibili per fasce

e posti da estrarre nei prossimi 2 anni

0

100

200

300

400

500

600

700

800

fascia 1 (revisore unico) fascia 2 (revisore unico) fascia 3 (collegio di 3)

revisori 737 340 302

posti 113 159 171

0,14% 0,29% 1,00%

14 novembre 2014

La spesa del personale

14 novembre 2014 Dr. Rag. Pietro Parisi

1

Sommario:

• vincoli sulla spesa di personale ed assunzioni (cenni organismi partecipati ASP e Istituzioni)

• i diversi aggregati di spesa

• questionari della Corte dei Conti

• programmazione del fabbisogno annuale e triennale del personale

• conto annuale

2

Principali riferimenti normativi

• D.lgs.30/3/2001, n.165; • art.39, della L. 27 dicembre 1997,n.449, • art.89, e art.91, commi 1^ e 2^ del Tuel; • art.19, della L. 28/12/2001 n.448;

• art.1, commi da 557 a 562 della L. 296/2006; • art.3, comma 90, lett.b) e 94 della L. 24/12/2007,n.244;

• art.9 e 14 del d.l. 31/5/2010, n.78; • CCNL 1/4/1999; CCNL 14/9/2000; CCNL 5/10/2001; CCNL

22/01/2004; • L. 24 /12/2007, n. 244.

• DL 66/2014 convertito dalla L. 23/6/14, n. 89 • DL 90 del 24/06/2014 convertito in L. 114/2014

3

Riepilogo L. 296/2006 : Enti sottoposti al patto • Comma 557 LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

PRINCIPIO : assicurare la riduzione della spesa di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale attraverso:

• riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di

personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

• ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

• contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa

Nb: costituiscono spesa di personale anche i co.co.co , somm. di lavoro, i 110 TUEL, nonché tutti i soggetti a vario titolo utilizzato in organ. e/o strutture partecipati

PERIODO DI RIFERIMENTO: Ai fini dell'applicazione del

comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente 2011 – 2013 (termine fisso)

SANZIONE: In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

Enti non sottoposti al patto

• Comma 562 LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

• Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008

• possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558

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Limiti di spesa e assunzionali di personale

In termini assoluti

Turn-over ( tempo indeterminato)

Rapporto spesa personale/spesa corrente

Lavoro flessibile

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1) TETTO DI SPESA COMPLESSIVO a-b per comuni soggetti al patto di stabilità interno (Comuni con più di 1000 ab.),

- il limite consiste nella spesa complessiva media del triennio precedente al 2014 (art.1, c.557, quater L. 296/06).

TERMINE FISSO modificato dal art.3, comma 5-bis, Dl 90 del24/06/2014

N.B. Per il calcolo del tetto della spesa del personale ex. art. 1, c. 557, L. n. 296/2006, non si calcolano le assunzioni programmate e non ancora effettuate; sembra aver messo fine ad una lunga diatriba in tal senso la Corte dei Conti, sez. autonomie, del. n. 27 del 20/12/13, anche se tale posizione è contestata dall‘Anci.

Novità Art 11, c. 4-ter, ( primo periodo) Dl 90/20014 : a decorrere

dal 2014 , i comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, i vincoli di spesa, di cui al comma 557 ,art 1 L. 296/06 si applicano con riferimento alla spesa di personale del 2011

Art 11, c. 4-quater, Dl 90/20014: a decorrere dal 2014, in materia di riduzione del personale, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, in riferimento alle disposizioni di cui ai commi 557 dell’art 1 L. n. 296 del 27/12/2006, non si applicano per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato , che sono strettamente necessarie a garantire l‘esercizio delle funzioni di polizia locale, in ragioni di motivate caratteristiche socio economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente

per comuni non soggetti al patto (Comuni con meno di 1000 ab.),

• il limite consiste nella spesa complessiva dell‘anno 2008 (art.1, c.562, L. 296/06. Art. 4ter, c.11 DL16-2012).

Per gli enti sperimentatori della nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011 vi sono regole specifiche al fine di eliminare le distorsioni nella prima fase di applicazione delle norme (Vedasi parere del Ragioniere Generale dello Stato prot. 77981 del 29/8/2012) per tali enti il triennio da assumere a riferimento è costituito non dagli esercizi 2011, 2012 e 2013, bensì dagli esercizi 2011, 2011 (che viene pertanto conteggiato due volte) e 2013.

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2) RAPPORTO SPESE PERSONALE E SPESE CORRENTI a/sp.c

• Il limite del rapporto tra spese di personale e spese correnti ex art. 76, c.7, del DL 112/08 è stato ABROGATO dall‘art. 3, c.5 del DL n. 90/2014.

NB.: Resta fra i parametri di virtuosità Anzi a ben guardare tale principio è stato esteso agli organismi strumentali e partecipati quale obbiettivo da conseguire mediante

coordinamento delle loro politiche assunzionali da parte proprio della Amministrazioni partecipanti

Infatti: • il comma 557 (art.1) della legge 296/2006 afferma che il contenimento delle spese di personale da un anno all’altro deve avvenire

utilizzando, come leva, anche la “riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;

• l’art. 3 comma 5 , ultimo periodo, del d.l. 90/2014 afferma che gli enti locali “coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”.

I soggetti indicati all’articolo 18, comma 2-bis sono proprio le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, le aziende speciali e le istituzioni.

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3) TURN-OVER art. 3, c.5, del DL 24/6/14, n. 90.

a) per enti soggetti al patto:

a) per enti soggetti al patto:

• - anni 2014-2015 = 60% della spesa del personale di ruolo cessato nell‘anno precedente. - anni 2016-2017 = 80% della spesa del personale di ruolo cessato nell‘anno precedente. - da anno 2018 = 100% della spesa del personale di ruolo cessato nell‘anno precedente.

b) per enti non soggetti al patto (comuni con meno di 1000 ab.) e per le unioni di comuni b) per enti non soggetti al patto (comuni con meno di 1000 ab.) e per le unioni di comuni

• rimane confermata la regola del turnover integrale fissata dall‘art. 1, c.562, L.296/2006

(uno a uno ovvero turn -over al 100%) previo esperimento delle procedure di mobilità (art. 6 , comma 1 e art. 30 comma 2 bis del d.lgs 165/20001)

N.B. con l‘abrogazione dell‘art. 76, c.7, del DL 112/08 effettuata dall‘art. 3, c.5 del DL n. 90/2014 non vi sono più le agevolazioni per polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale. Divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per le Province, così come stabilito dall’art. 16, comma 9, d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012; anche nel caso di soggetti appartenenti alle categorie protette , vedi delibera n. 181/2014/PAR del 19/09/2014 Corte dei Conti Emilia Romagna. ( art 3 comma 6 bis DL 90/2014) Inoltre i limiti suddetti non si applicano alle assunzioni di personale appartenete alle categorie protette ai fini delle coperture delle quote d’obbligo . (art 3, comma 6 del Dl 90 del 24/06/2014). La mancata copertura è sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare dall’art. 15, comma 3, della L. n.68 del 12 marzo 1999

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3.1) TURN-OVER art. 3, c.5-quater, del DL 24/6/14, n. 90.

a) per enti soggetti al patto: virtuosi

a) per enti soggetti al patto: virtuosi

-anno 2014= 80% della spesa del personale di ruolo cessato. nell‘anno precedente

-anni 2015-2018 = 100% della spesa del personale di ruolo cessato nell‘anno precedente.

NB.: Solo se il rapporto della

spesa di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%

b) per enti non soggetti al patto (comuni con meno di 1000 ab.) e per le unioni di comuni

non si applica

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4) ASSUNZIONI FLESSIBILI

Rimane fermo il tetto di spesa delle assunzioni flessibili, pari al 50% della spesa (per le stesse finalità) dell‘anno 2009 (art. 4, c.102 L. 183/11: a partire dall‘entrata in vigore della L. 183/11, si applica anche agli enti locali il limite dell‘art. 9,c. 28,DL 78/10). NB: per gli enti sperimentatori la percentuale , per l’anno 2014 , passa al 60%.

Tuttavia rispetto alle assunzioni a tempo determinato:

• Art 11, c. 4-bis, Dl 90/20014 :a decorrere dal 2014 : gli enti locali ( soggetti e non soggetti al patto di stabilità) non applicano le limitazioni suddette se hanno rispettato i vincoli di contenimento/riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art 1 L. n. 296 del 27/12/2006.

In sostanza la norma rimane applicabile fino al 2013 ma non devono comunque superare la corrispondente spesa del 2009

• (opinioni discordanti sull’ultra-vigenza di tale limite .. lo vediamo dopo)

• Art 11, c. 4-ter, (secondo periodo) Dl 90/20014 : i comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 , i limiti di spesa suddetti non si applicano a decorrere dal 2013 e per tutto il periodo dello stato di emergenza.

• .

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4) ASSUNZIONI FLESSIBILI segue

• Art 3, c. 9, lett b) DL 90/2014 : sono esclusi dal computo del limite suddetto le spese per lavoro flessibile “anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti”.

• Art. 3, comma 6-bis , Dl 90/2014: i contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all’insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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C’è il limite della spesa del 2009??

• Sul tema in oggetto, la sezione regionale Puglia della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 179/PAR/2014 del 23 ottobre 2014, resta ferma sulla propria posizione (già espressa con precedente deliberazione n. 174/PAR/2014), in questi termini: “... ritiene che gli enti locali, nell’eventualità del ricorso a forme di lavoro ‘flessibile’, sono tenuti a garantire l’osservanza della predetta disposizione vincolistica che impedisce di oltrepassare l’ammontare della spesa sostenuta nell’esercizio 2009 per le medesima finalità. Infatti, come chiarito dalla recente deliberazione Sezione delle Autonomie n. 21/SEZAUT/2014/QMIG del 15/09/2014, le previsioni recate dalle novelle del D. L. n. 90/2014 che hanno introdotto ipotesi ben precise di esclusione dall’applicazione della disciplina vincolistica in materia di spesa di personale, sembrerebbero confermare, da una parte, la tecnica con la quale è intervenuto negli ultimi anni il legislatore in subiecta materia e dall’altra, la validità della linea ermeneutica (ubi lex voluit dixit) di stretta interpretazione del dettato normativo, fino ad ora seguito”.

• Dello stesso tenore la deliberazione n. 232/2014/Par della sezione regionale Campania della Corte dei Conti.

• Come noto, diverso avviso ha espresso la sezione regionale Lombardia, con la deliberazione n. 264/2014/PAR, a parere della quale gli enti che rispettano i limiti alla spesa complessiva di personale (art. 1, comma 557 o 562, legge 296/2006) non avrebbero questo ulteriore limite di riferimento (100% spesa anno 2009).

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6) INCARICHI DI CONSULENZA - STUDIO E RICERCA

Fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni : Articolo 6, c. 7 del dl. 78/2010 • A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza,

inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, non può essere superiore al 20 % di quella sostenuta nell'anno 2009.

Articolo 1 c. 5 del dl 101/2013 • La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e

incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 % del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 % dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del dl 78/2010,

Art. 14 c. 1 DL 66/2014 convertito dalla L. 23/6/14, n. 89 • Nuovo limite di spesa, a decorrere dal 2014, per incarichi di consulenza, studio e

ricerca pari al 4,2% o 1,4% della spesa del personale (risultante dal conto annuale 2012), rispettivamente, per le PA con spesa di personale fino a 5 ml o superiore.

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7) COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Nuovo limite di spesa per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa pari al 4,5% o 1,1% della spesa del personale (risultante dal conto annuale 2012), rispettivamente, per le PA con spesa di personale fino a 5 ml o superiore.

L. 23/6/14, n. 89, conversione in legge del DL 66/2014, Art. 14 comma 2)

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ALTRI LIMITI DI SPESA

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Risorse bloccate e limiti per stipendi e integrativi - incentivo alla mobilità

• L’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010 dispone che negli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non potrà superare il trattamento spettante per l’anno 2010. Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art.1, comma 1, lettere a) e b)) che: le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.

• La stretta sugli stipendi si estende anche al blocco dei fondi per il trattamento accessorio ( comma 456) . Infatti l’art 9, comma 2bis Dl 78/2010 prevedeva che il Fondo non potesse superare quello del 2010, ridotto in proporzione al personale cessato. Il vincolo viene esteso anche al 2014, stabilendo inoltre che il meccanismo entri a regime dal 2015 quindi continuano le decurtazioni anche dopo.

• L’art. 9 , comma 17, del Dl 78/2010 aveva bloccato , senza possibilità di recupero, i contratti collettivi per il triennio 2010-2012. Successivamente, prima l’art 14 del Dl 95/2012 poi il DPR 122/2013 , estendevano il blocco al 2013. La legge di stabilità 2014, all’art 1 commi da 452 a 453, conferma il blocco per il biennio 2013-2014

• Le progressioni di carriera (ex progressioni orizzontali) comunque denominate ed i passaggi fra le aree eventualmente disposti negli anni dal 2011 al 2013, hanno effetto per detti anni, ai fini esclusivamente giuridici (art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010). Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art.1, comma 1, lettere a) e b)) che: le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.

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Risorse bloccate e limiti per stipendi e integrativi – incentivo alla mobilità segue

• Infine la L.S. 2014 al comma 471, specifica che nessun soggetto può ricevere dalla PA, né come dipendente ne come lavoratore autonomo , retribuzioni o emolumenti superiori a quelli previsti per il primo Presidente di Cassazione (circa 300mila euro). Dal 01/05/2014 l’art 13 comma 1 del dl 66/2014 porta il limite ad € 240.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

• L’art. 4 del DL 90/2014 , per la copertura di posti vacanti in organico, tratta della mobilità obbligatoria e volontaria. Al comma 2, prevede che i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione , in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50km dalla sede attuale. Al comma 1 punto 2.3 viene costituito un Fondo, dove altresì confluiscono le risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale trasferito. Si attende decreto attuativo. Per favorire i processi di mobilità si provvederà dare attuazione al DPCM previsto dall’art. 29 bis del DL n.138 del 13/08/2011,entro 60gg dalla conversione in legge del DL 90/2014

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Divieti di assunzione

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MANCATO RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITA‘ INTERNO

In caso di mancato rispetto obiettivi del patto scatta nell‘anno successivo il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto

(art 76 comma 4 DL 112/2008, articolo 31 comma 26 della legge n. 183 del 2011 come sostituito dall’articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012).

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DIVIETO DI ASSUNZIONI PER INADEMPIMENTI NELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DELLA PA

In caso di mancato rispetto dell‘obbligo di certificazione dei crediti e diniego non motivato delle certificazioni, divieto di assunzione di personale e divieto di indebitamento.

Art 9, comma 3bis , DL 185/2008 (come modificato

dall’art. 27, comma 2, lett. c), del DL 66/2014, convertito dalla L. 23/6/14, n. 89)

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DIVIETO DI ASSUNZIONI PER RITARDI NEI PAGAMENTI

In caso di tempi medi dei pagamenti superiori a 90gg nel 2014 e 60gg nel 2015, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

(L. 23/6/14, n. 89, conversione in legge del DL 66/2014, art. 41, c.2)

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Altri divieti di assunzione Non possono procedere ad alcuna assunzione gli enti che: • a) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale. Se con la

ricognizione emergono situazioni di eccedenza, è necessario predisporre apposita dichiarazione annuale da comunicare al dipartimento della funzione pubblica (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato di recente dalla Legge di stabilità per il 2012 art 16 L.183/2011);

• b) non hanno effettuato una valutazione periodica , almeno triennale della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione della organizzazioni sindacali, ovvero quando risulti necessario a seguito di trasferimento di funzioni, trasformazioni ecc. (art. 6, del D.Lgs. 165/2001);

• c) non hanno approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale di cui all’art 39 della L. 449/97 in linea con gli strumenti di programmazione economica-finanziaria pluriennale: il mancato adempimento della disposizione determina il divieto di assunzioni di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;

• d) non hanno approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006): il mancato adempimento della disposizione determina il divieto di assunzioni di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;

• e) non hanno adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, D.lgs.150/2009)

• f) che non abbiano accolto la domanda di ricollocazione presentata dal personale iscritto negli appositi elenchi di disponibilità predisposto dalla Funzione pubblica. (art. 2 , comma 13, DL 95/2012)

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CERTIFICAZIONE DEI REVISORI SUI LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE

Certificazione dei limiti e dei vincoli assunzionali

• Art. 3 comma 10-bis DL 90 del 24/06/2014: Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni

di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell’Interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’articolo 11 del presente decreto.

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Certificazione dei limiti e dei vincoli assunzionali (segue)

• Art. 11 comma 4 DL 90 del 24/06/2014:

Modifiche all’art. 90 del TUEL (uffici di staff agli organi politici) viene aggiunto il comma 3-bis :

- il personale assegnato a detti uffici non può svolgere attività gestionale; - il trattamento economico stabilito nel contratto individuale può essere

parametrato a quello dirigenziale, prescindendo dal possesso del titolo di studio.

• Articolo 90 TUEL Uffici di supporto agli organi di direzione politica 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette

dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi puo' essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.

((3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a quello dirigenziale.))

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I DIVERSI AGGREGATI DELLA SPESA di PERSONALE

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1122

1123

1124

Centri attività sociali, sportive e culturali Contributi per

prestazioni sanitarie Indennizzi

1 26 Oneri per il personale in quiescenza

1131 Pensioni

1132 Pensioni integrative

1133 Altri oneri per il personale in quiescenza

1134 Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza

3 PRESTAZIONI DI SERVIZIO

1305 Lavoro interinale

1307 Incarichi professionali

1309 Corsi di formazione per il proprio personale

1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa

1325 Spese per gli organi istituzionali dell’Ente - Indennità

1327 Buoni pasto e mensa per il personale

1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

7 IMPOSTE E TASSE

1701 Irap

1

1

20

Personale

Retribuzioni lorde

1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato

1102 Straordinario per il personale a tempo indeterminato

1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato

1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato

1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavo­ratori socialmente utili)

1106 Rimborsi spese per personale comandato

1107 Straordinario al personale per consultazioni elettorali

1109 Arretrati di anni precedenti

1110 Compensi per collaborazioni coordinate e continuative

1 21 Contributi effettivi a carico dell’Ente

1111 Contributi obbligatori per il personale

1112 Contributi previdenza complementare

1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR

1114 Contributi aggiuntivi

1115 Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti

1 25 Interventi assistenziali

1121 Borse di studio e sussidi per il personale

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QUESTIONARI

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QUESTIONARI normativa di riferimento L. 266/2005

• 166. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

• 167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarita' contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

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Delibera n. 11/SEZAUT/2014/INPR) (14A03411) (GU Serie Generale n.105 del 8-5-2014 - Suppl. Ordinario n. 38

Con deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR in data 15 aprile 2014

(depositata il 18 aprile 2014) la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha adottato, in attuazione dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), le linee guida riferite agli enti locali sulla cui base gli organi di revisione economico- finanziaria sono tenuti a predisporre la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013 da trasmettere alla competente Sezione regionale.

Dette linee guida e i questionari sono stati pubblicati nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 38 dell'8 maggio 2014.

Con la presente si richiede che le relazioni degli Organi di revisione pervengano a questa Sezione, a far data dal 3 novembre 2014, inderogabilmente entro il 15 gennaio 2015, seguendo le indicazioni e le modalità riportate nell'allegato.

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31

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La configurazione della spesa di personale ai fini della riduzione in termini assoluti

• La spesa deve essere considerata al netto degli oneri derivanti dai contratti collettivi nazionali intervenuti negli anni 2006, 2007, 2008 e successivi.

• Sul calcolo degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali è poi intervenuta la sezione riunite della Corte (delibera n. 27/CONTR/1 1 del 12 maggio 2011) affermando che sono compresi gli oneri della contrattazione integrativa entro il tetto massimo fissato dalla contrattazione nazionale espresso in quote monte salari, mentre sono da ritenersi esclusi gli oneri conseguenti alle scelte di politica del personale.

• Circa le componenti di spesa da prendere come riferimento del calcolo se la base è costituita dall’intervento 1 del titolo I, dalla quota di intervento 7 del titolo I rappresentativa dell’Irap e da quella quota di intervento 3 considerata spesa di personale (co.co.co., somministrazione di lavoro, ...), occorre fare riferimento alle indicazioni che la stessa Corte dei Conti fornisce nei questionari sul rendiconto e sul bilancio di previsione ex articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

33

Importo

1 Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato

2 Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni

3 Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili

4

Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte

di costo effettivamente sostenuto

5 Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del TUEL

6 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 TUEL

7 Spese per personale con contratto di formazione lavoro

8

Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque

facenti capo all’Ente

9 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori

10 Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate

11

Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada

12 IRAP

13 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo

14 Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando

15 Altre spese (specificare)

Totale 0,00

Tabella A) – Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

34

Importo

1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati

2

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal

Ministero dell’Interno

3 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

4 Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni delegate

5 Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro

6 Spese per il personale appartenente alle categorie protette

7

Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle

amministrazioni utilizzatrici

8

Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con

quote di proventi per violazione codice della strada

9 Incentivi per la progettazione

10 Incentivi recupero ICI

11 Diritto di rogito

12

Spese di personale per l’esecuzione dei censimenti nei limiti delle risorse trasferite dall’ISTAT (d.l. n. 78/2010, art. 50,

commi 2 e 7)

13 Spese per l’assunzione di personale ex Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)

14 Altre (da specificare)

Totale 0,00

Tabella B) – Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

La differenza tra componenti incluse ed escluse (Tabella A - Tabella B) costituisce il valore assoluto ovvero tetto di spesa entro il quale dal 2014 le spese vanno contenute e non ridotte. 35

Anno 2011 Anno 2012

Anno 2013

Spesa intervento 01 0,00 0,00 0,00

Spese incluse nell’intervento 03 0,00 0,00 0,00

IRAP 0,00 0,00 0,00

Altre spese di personale incluse 0,00 0,00 0,00

Altre spese di personale escluse 0,00 0,00 0,00

Totale spese di personale 0,00 0,00

0,00

Tabella C) – Modalità di calcolo, comma 557 – medesimo calcolo aggregati per intervento

36

Anno Importo

2011 0,00

2012 0,00

2013 0,00

Media triennio 0,00

Tabella D) – Riduzione nel tempo della spesa di personale, comma 557 – dopo d.l.90/2014 media triennio 2011/2013

37

In pratica , stabilita la media del triennio 2011/2013 l’Ente potrà anche scendere anno dopo anno , non precludendosi , però, la possibilità di risalire fino a questo limite . Del resto se il rispetto del limite si verifica in sede di rendiconto, è ovvio che sin dalla fase della programmazione dovranno essere posti i presupposti per il suo rispetto. Analogamente durante la gestione è opportuno che l’Organo di revisione effettui un monitoraggio sull’andamento della spesa di personale.

COMUNE SOGGETTO A PATTO DAL 2013

SPESA DI PERSONALE DEL 2004 : EURO 460.000

SPESA DI PERSONALE DEL 2008 : EURO 450.000

Anno 2011/ Anno 2012 /Anno 2013 /Media triennio 400.000 425.000 420.000 415.000

38

Anno 2008 Anno x

Spesa intervento 01 0,00 0,00

Spese incluse nell’int.03 0,00 0,00

IRAP 0,00 0,00

Altre spese di personale incluse 0,00 0,00

Altre spese di personale escluse 0,00 0,00

Totale spese di personale 0,00 0,00

Tabella E) – Modalità di calcolo, comma 562

Per gli Enti non soggetti al Patto di stabilità, in base a quanto disposto dal comma 562, le medesime basi di calcolo hanno un diverso termine di confronto. Infatti la riduzione della spesa di personale deve essere garantita non con riferimento all’esercizio precedente ma con il valore conseguito nel 2008. 39

Consolidamento della spesa di personale delle partecipate nel bilancio degli enti

- Deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG -

• la Sezione ha elaborato un metodo sintetico per calcolare la quota delle spese di personale della società partecipata da sommare alle spese di personale degli enti proprietari:

• “Il metodo di calcolo si basa sulla seguente semplice proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all’ente, che è l'incognita da calcolare. Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore della produzione. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico) senza operare particolari depurazioni, rispondendo all’esigenza sostanziale di individuare un indicatore sintetico della sostenibilità della spesa di personale dell’ente”.

• Nel caso in cui la società partecipata percepisca, in luogo dei corrispettivi, ricavi derivanti da tariffa, è possibile utilizzare tali ricavi, associati agli utenti di ciascun ente proprietari, da sommare ad eventuali corrispettivi, se presenti.

• Per il calcolo dell’incidenza ( già previsto dall’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008 – abrogato) , la quota di spese del personale della società partecipata, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell’ente, e il totale si divide per le spese correnti dell’ente.

QUINDI

• 1. Quota costo di personale partecipata di competenza dell’ente

spesa di personale partecipata x corrispettivi/(ricavi da tariffa + eventuali corrispettivi)

valore della produzione

• 2. Verifica ai fini del comma 557

spesa di personale ente + quota partecipata (punto 1)

40

Deliberazione n. 170-172/2014/Par Sez. Reg. di Controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti

• L’ente è tenuto a consolidare la sola quota di spesa riferita al personale utilizzato nell’Azienda di servizi alla persona (Asp) per il quale non sia stata recisa la titolarità del rapporto di lavoro con l’Ente partecipante.

"il comune deve computare nella propria spesa di personale la quota relativa al personale occupato presso l'ASP solo ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 557-bis, L. n. 296 del 2006, ma non dovrà procedere a nessun'altra tipologia di consolidamento diversa da quella appena descritta, essendo stato abrogato l'art. 76, comma 7, D.L. n. 112 del 2008, che imponeva agli enti locali di computare nella propria spesa di personale (da mettere in rapporto con la spesa corrente ai fini della misurazione della propria capacità assunzionale) anche la spesa del personale delle proprie società partecipate, aziende speciali ed istituzioni”

“Essendo rimasto in vigore l'articolo 1, comma 557 bis, 1.n. 296/2006, che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, ai fini del contenimento del trend storico della spesa di personale, debbano computare nella propria spesa di personale anche la quota relativa al personale occupato presso organismi partecipati, purché non vi sia stata estinzione del rapporto di pubblico impiego.".... e che si "dovrà computare nella propria spesa di personale anche la quota relativa al personale occupato presso l'ASP, purchè non vi sia estinzione del rapporto di pubblico impiego, solo ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 557 bis,

• Ciò è in linea con il comma 557 bis dell’art 1 della L. 296/2006 secondo il quale nella determinazione dell’aggregato vanno ricomprese pure le spese “ sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.”

• Non è più richiesta la “summa” obbligatoria di voci contabili tra Autonomie territoriali e proprie gestioni parallele ai fini del calcolo dell’indicatore “ spese personale / spesa corrente” per stabilire se l’Ente locale oltrepassasse la soglia oltre il quale gli era inibita la possibilità di assumere personale .

• La stessa Corte (in particolare CdC ER n.170/2014 ) ha evidenziato i limiti e le difficoltà di coordinamento tra le disposizioni di fonte statale in materia di assunzioni e spesa di personale per le aziende speciali, istituzioni e società partecipate (art. 18, comma 2 bis, d.l.n. 112/2008, come modificato dall'articolo 4, comma 12 bis, d.l.n. 66/2014 e art. 3, comma 5, d.l. n. 90/2014, sesto periodo) e la disposizione di fonte regionale costituita dall'articolo 3, comma 2, 1. n. 12/2013. Così come ha individuato la particolare qualificazione del personale dipendente delle Asp operanti nel territorio della Regione Emilia Romagna: l'applicazione a tale personale del d.lgs. n. 165/2001 anche per quel che riguarda la disciplina del rapporto di lavoro con il personale dipendente, fa scattare lo status di dipendente pubblico, con applicazione del comma 557 bis dell'articolo 1 della legge 296/2006 anche se in modo non coerente con la previsione contenuta nell'articolo 11 d.lgs. n. 207/2001 (decreto delegato adottato dal legislatore statale in attuazione della legge-quadro n. 328/2000 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali) ai sensi del quale la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dalle ASP è di natura privatistica.

41

La questione dei resti assunzionali. Art 3 , comma 5 , DL 90 del 24/06/2014 “A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”. Il riferimento alle cessazioni va inteso al risparmio economico dovuto alle cessazioni e non alle unità di personale cessato. La Funzione Pubblica con parere n. 46078 del 18/10/2010, ha sostenuto che la spesa deve essere sempre calcolata su dodici mesi a prescindere dalla data di effettiva cessazione. Viene quantificato sul tabellare delle varie categorie e sui profili professionali del CCNL vigente. Deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto n. 401/2014/PAR del 24 luglio 2014 la Corte conferma i princìpi contenuti nelle richiamate deliberazioni, con riferimento al vincolo di spesa del personale, imposto per gli enti soggetti al patto dal nuovo art. 3 del d.l. 90/2014, ritenendo in particolare che sia “tuttora consentito riportare nell’anno in corso eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati negli anni precedenti: nel contempo una siffatta possibilità per l’ente locale volta a modulare l’esercizio delle facoltà assunzionali, attraverso il corretto utilizzo degli strumenti che l’ordinamento pone a disposizione delle amministrazioni in un’ottica di concorso alla riduzione della spesa – ed, in particolare, della valutazione periodica, almeno triennale della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche previa verifica degli effettivi fabbisogni, prevista dall’art. 6, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e della programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevista dall’art. 39, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni (questa Sezione, deliberazione n. 390/2012/PRSP) – va riconosciuta unicamente ove l’Ente sia in grado di garantire la riduzione, da un anno all’altro, della spesa per il personale, secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 2/2010/QMIG e n. 3/2010/QMIG)”.

42

TURN-OVER

esempio

CESSAZIONI • Cessati nel 2010: - Nessuna cessazione del personale di ruolo • Cessati nel 2011: - ctg C = importo tabellare 20.000 annue - Cessati nel 2012: - ctg C = importo tabellare 20.000 annue

• Cessati nel 2013: - ctg C = importo tabellare 20.000 annue

- Cessati nel 2014: -- ctg C = importo tabellare 20.000 annue • Cessati nel 2015: Nessuna cessazione del personale di ruolo • Cessati nel 2016: - ctg B = importo tabellare 18.000 annue

CAPACITA ASSUNZIONALE • ANNO 2011 il 20% del 2010 = ZERO

• ANNO 2012 il 40% del 2011 = 8.000,00

• ANNO 2013 il 40% del 2012 = 8.000,00

• ANNO 2014 il 60% del 2013 =12.000,00

• ANNO 2015 il 60% del 2014 = 12.000,00

• ANNO 2016 il 60% del 2015 = ZERO

43

Significa che : nel 2014, si calcola il turn-over al 60% della spesa delle cessazioni dell’anno 2013 e, se questa quota non si utilizza (o si utilizza parzialmente), si può trascinare al massimo in un arco temporale di tre anni (quindi, per gli anni 2014, 2015 e 2016); ovviamente, nel 2015, si aggiungono le risorse pari al 60% della spesa delle cessazioni dell’anno 2014 e, così, per gli anni successivi”.

Altro esempio

44

segue

45

Rapporto percentuale spesa personale/spesa corrente

In tale computo è necessario considerare anche quota parte delle spese di personale delle società partecipate che hanno le caratteristiche stabilite dall’art. 20, comma 9, d.l. n. 98/2011.

“societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle societa' quotate su mercati regolamentari."

Sulle modalità di calcolo di tale quota, in assenza di un chiarimento del legislatore, è intervenuta più volte la Corte dei Conti. Il dubbio principale relativo a questa disposizione consisteva in : quale spesa di personale inserire al numeratore. Anche in questo caso a dirimere le diverse interpretazioni è intervenuta la sezione riunite della Corte con delibera n. 27/2011 secondo la quale l’importo da prendere in considerazione per il numeratore è quello indicato nella Tabella A, senza operare alcuna rettifica in diminuzione ma solo in aumento. Nella stessa delibera la Corte ha chiarito che le spese correnti a cui fare riferimento sono quelle impegnate nell’esercizio precedente desunte dal rendiconto e nei primi mesi dell’esercizio dallo schema di rendiconto predisposto dagli uffici o approvato dalla Giunta.

• La Corte ha fornito le seguenti indicazioni: “d) Per gli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno, la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 7 dell’art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, come modificato art. 14 comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito in legge, deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica. e) Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell’approvazione del documento ufficiale, sia necessario – ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto – fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici”.

46

Trend rapporto percentuale spesa personale/spesa corrente costo medio dipendente ( segue)

2011 2012 2013 Spesa per personale

Spesa corrente

Incidenza spesa personale su spesa corrente __%____%____%_

Dipendenti (rapportati ad anno)

Costo medio per dipendente

47

quindi

• 1. Quota costo di personale partecipata di competenza dell’ente spesa di personale partecipata x corrispettivi/(ricavi da tariffa + eventuali corrispettivi) valore della produzione (B9) • 2. Verifica ai fini del comma 557

spesa di personale ente + quota partecipata (punto 1) 3. Verifica enti virtuosi spesa di personale ente__ spesa corrente ente

48

Limiti di spesa per ASP e ISTITUZIONI Riguardo agli obblighi facenti capo all’Asp in materia di vincoli assunzionali e di contenimento della spesa

del personale, la Sezione dell’Emilia Romagna precisa che, in quanto trattasi di Organismo operante in un settore c.d. “ sensibile” esso dovrà esclusivamente attenersi al principio fissato nella nuova veste dell’art. 18, comma 2-bis, del Dl. N. 112/08

Tuttavia proprio l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 richiama la previsione dell'art. 18, comma 2bis, del

D.L. n. 112/2008, conv. nella L. n. 133/2008, che, nell'attuale testo (dopo la modifica di cui al DL 66/2014 art.4 comma 12 bis che ha sostituito il testo originario molto più rigido nei confronti degli enti e delle società partecipate), così dispone:

Vincoli DIRETTI "2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo

si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi„ scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati.....”

Vincoli INDIRETTI

l’art. 3 comma 5 , ultimo periodo, del d.l. 90/2014 afferma che gli enti locali “coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”.

Si ritiene che non è prevista alcuna deroga per il settore c.d. “ sensibile” 49

Governance delle Società partecipate limite di spesa

• La lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 del Decreto 90/2014 riscrive interamente il comma 4 dell’articolo 4 del D.L. n. 95/2012 prevedendo che nelle società controllate direttamente o indirettamente che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato, i consigli di amministrazione devono essere composti da non più di tre membri, fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico eferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

• Va detto che le amministrazioni pubbliche, pur nel contesto di maggiore discrezionalità concessa loro dal legislatore del Decreto Madia, nella scelta degli organi di governance delle loro società strumentali saranno tuttavia vincolate ad osservare il rigido vincolo finanziario dettato dal medesimo nuovo comma 4 dell’articolo 4 del D.L. n. 95/2012, per effetto del quale il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del corrispondente costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013. Infine, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, nel caso di nomina, come detto facoltativa e non più obbligatoria, di dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in ipotesi di partecipazione indiretta, i relativi compensi sono obbligatoriamente riversati all’amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle norme vigenti, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. È fatto comunque salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate.

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INCARICHI DI CONSULENZA -STUDIO E RICERCA - esempio

2009 2011 2012 2013 2014 2015

anno base 20% del 2009 20% del 2009 20% del 2009 80% del 2013 75% del 2014

16% del 2009 12% del 2009

1.000,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 160,00€ 120,00€

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Segue esempio

Limite max di spesa

una amministrazione che nel 2012 ha sostenuto una spesa per il personale pari a 3 milioni di euro, applicando la soglia del 4,2 per cento, potrà conferire incarichi fino a 126.000 euro

• (3.000.000*4,2/100).

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COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - esempio

Limite max di spesa

una amministrazione che nel 2012 ha sostenuto una spesa per il personale pari a 3 milioni di euro, applicando la soglia del 4,5 per cento, potrà conferire incarichi fino a 135.000 euro

• (3.000.000*4,5/100).

53

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

ANNUALE E TRIENNALE

54

NORME DI RIFERIMENTO • La programmazione del fabbisogno di personale è prevista dall’art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 e dall’art. 6 del

d.lgs. n. 165/2001.

• Gli articoli 89, comma 5 e art. 91, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 impongono agli Enti locali di assumere provvedimenti in materia di struttura organizzativa e di modalità di assunzione del personale

• L’art. 91, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 impone agli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche (al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio) l’obbligo di effettuare la programmazione triennale del fabbisogno di personale con il fine della riduzione programmata delle spese del personale.

• all’art.6 comma 1 del d.lgs.165/01, effettuano una valutazione periodica , almeno triennale della consistenza della dotazione organica ed eventualmente procedono alla variazione della medesima , previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione della organizzazioni sindacali, nonché verifica delle situazioni di soprannumero;

• all’art.1, comma 558, della L. 296/2006 e all’art.3, comma 90, lett. b) e 94 della L. 24/12/2007, n.244. che prevede nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni siano altresì essere predisposti piani per la progressiva stabilizzazione del personale precario.

• all’art.6, comma 4 bis del d.lgs. 165/2001, che richiede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno ed i suoi aggiornamenti siano elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti;

• all’art.6 commi 3 e 4 e l'art.35, comma 4 del d.lgs.165/01, in tema di variazione delle dotazioni organiche e procedure di reclutamento da effettuarsi sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale e vanno approvate dall’organo di vertice; (giunta)

• all’art.6, comma 6 del d.lgs. 165/01, che vieta l’assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie

protette in mancanza dell’atto di programmazione del fabbisogno di personale e di quello della dotazione organica.

55

PARERE REVISORI

L’art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a partire dall’anno 2002, richiede all’Organo di revisione che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge n. 449/1997, citato in precedenza e nel caso di eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate.

56

VERIFICHE DA FARE

• che l’atto sia approvato prima della deliberazione del bilancio di previsione, costituisce un allegato importante della RPP;

• che siano evidenziate le modificazioni rispetto agli anni precedenti; • la compatibilità della programmazione con i vincoli di bilancio

(equilibri finanziari ed obiettivi di finanza pubblica) annuali e pluriennali tenendo conto che gli stanziamenti del bilancio pluriennale, ai sensi del 4^ comma dell’art.171 del Tuel, hanno carattere autorizzatorio;

• il conseguimento dell’obiettivo di contenimento/riduzione della spesa di personale. L’obiettivo di riduzione delle spese di personale come disposto dai commi 557, per gli enti soggetti al patto di stabilità e 562 per gli altri, dell’art.1 della L. 296/06, costituisce un obiettivo di finanza pubblica all’interno del più ampio obiettivo di rispetto del patto di stabilità.

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CONTO ANNUALE

58

NORME DI RIFERIMENTO

• Art 60,comma 1 e 2 del D.lgs 165 del 30/03/2001

• Art.40-bis, comma 3 del D.lgs 165 del 30/03/2001

• Art 53,comma 12 del D.lgs 165 del 30/03/2001

• Art 30,comma 11, L. n.468 del 1978

• Circolare MEF Dipart. RGS del 31 marzo 2014 n. 13 (interessa Comuni, Unioni dei Comuni, Province, Asl e aziende ospedaliere)

59

Sanzioni per mancato adempimento

Per gli Enti inadempienti e nel caso siano fornite informazioni incomplete e chiaramente inattendibili scattano le previste sanzioni (art. 30, comma 11, l. n. 468/1978 e art. 60, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001).

La mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione dei trasferimenti statali.

60

MODALITA’

• Il modello di rilevazione deve essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal Presidente dell’Organo di revisione o revisore unico. La sottoscrizione risponde a quanto previsto dall’art. 40-bis, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001

61

CONTENUTI

Le informazioni fornite sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. art. 40-bis, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001

Il conto annuale segue un criterio di cassa, ad eccezione della

tabella 15 che accoglie i dati per competenza.

62

COSA VERIFICARE

• In ogni caso l’Organo di revisione deve verificare la congruità dei dati e la loro corrispondenza con le risultanze contabili, nonché il rispetto dei termini per gli adempimenti. Tenuto conto del rilievo contabile che il conto annuale assume, nel caso di accertamento di situazioni di ritardo, o di incompletezza o non corrispondenza, i revisori devono segnalare l’irregolarità al fine di consentire i dovuti interventi.

• I dati trasmessi al MEF vengono elaborati dal sistema “SICO” mediante un portale web.

• Per gli adempimenti pubblicitari occorre verificare che nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito” del sito web del Comune venga pubblicata annualmente la scheda informativa 2 e la tabella 15 del conto annuale.

63

64

65

La revisione contabile

14 novembre 2014 Dott. Pietro Speranzoni

Requisiti e nomina

Le nuove modalità di nomina dell’organo di revisione negli

enti locali

Con l’emanazione del decreto del Ministro dell’Interno

n.23 del 15/2/2012, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 20/3/2012, è stata

data piena applicazione alla disposizione contenuta

nell’art.16, comma 25 del d.l. 13/8/2011 n.138,convertito

con modificazioni nella legge 14/9/2011 n.148.

2

3

Occorre essere iscritti in un elenco istituito presso il

Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e

territoriali.

L’elenco è ripartito a livello regionale in relazione alla

residenza anagrafica del richiedente.

L’elenco è ripartito in tre fasce:

1. Comuni fino a 4.999 abitanti

2. Comuni da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e

comunità montane

3. Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti

e province.

L’elenco è stilato in ordine alfabetico, suddiviso per regione e

reso pubblico sul sito internet del Ministero dell’Interno con

effetti di pubblicità legale.

4

Requisiti per essere iscritti nell’elenco

a) Essere iscritti:

nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010

o all’ODCEC, da almeno:

• 2 anni per accedere alla fascia 1

• 5 anni per accedere alla fascia 2

• 10 anni per accedere alla fascia 3

5

b) Aver conseguito almeno 10 crediti formativi specifici in

eventi convalidati dal Min. Interno nel periodo 1 gennaio - 30

novembre dell’anno precedente;

c) Aver svolto in precedenza:

-almeno un incarico di revisione presso un ente locale per la

durata di 3 anni per accedere alla fascia 2;

-almeno due incarichi di revisione presso un ente locale per la

durata di 3 anni ciascuno per accedere alla fascia 3;

non sono richiesti incarichi precedenti per accedere alla fascia 1;

6

Validità degli elenchi

Dal 1/1/2014 il mantenimento nell’elenco è subordinato

annualmente alla dimostrazione del permanere dei requisiti a

pena di cancellazione.

Per l’inserimento nell’elenco è necessario aver conseguito, nel

periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno precedente,

almeno 10 crediti formativi nella materia di contabilità

pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali

per la partecipazione ad eventi che siano stati preventivamente

condivisi dal Ministero dell’interno e che prevedano il

superamento di test finali di verifica.

.

L’avviso approvato con D.M. del 27 ottobre 2014

• per la nuova iscrizione, ovvero

• per la richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco

da parte dei soggetti già iscritti per l’anno 2014.

ha fissato dal 3 novembre 2014 al 16 dicembre 2014 il

periodo utile per presentare la domanda al Ministero

dell’Interno esclusivamente per via telematica

Nel sito www.finanzalocale.interno.it è pure possibile

interrogare l’elenco dei revisori iscritti.

La cancellazione dall’elenco è disposta oltre che nel caso di

cancellazione dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili o

dal registro dei revisori legali anche al verificarsi delle condizioni di cui

all’art. 248 del Tuel (dissesto).

7

8

Nomina con estrazione a sorte

Gli enti locali dovranno comunicare la scadenza dell’ organo di

revisione alla Prefettura della provincia di appartenenza almeno:

- 15 gg. di anticipo nel primo mese di effettivo avvio della nuova

procedura;

- almeno 2 mesi della scadenza nella fase successiva

- immediatamente e non oltre il terzo giorno successivo in caso

di cessazione anticipata.

9

Per ciascun componente sono estratti tre nominativi il primo dei

quali è designato per la nomina mentre gli altri subentrano

nell’ordine di estrazione, nel caso di rinuncia o impedimento.

Dell’esito viene redatto verbale e data comunicazione a ciascun

ente locale.

Il Consiglio dell’ente provvede con delibera a nominare l’organo

di revisione previa verifica:

- delle cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del Tuel;

- degli impedimenti di rieleggibilità di cui all’art. 235

- limite all’affidamento degli incarichi di cui all’ art.238

- eventuale rinuncia.

10

Nel caso di collegio la funzione di presidente è attribuita al

componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di

incarichi di revisione presso enti locali e in caso di egual numero

la maggiore dimensione demografica degli enti presso i quali è

stato svolto l’incarico.

Resta in capo al Consiglio la possibilità di attribuire ulteriori

funzioni e di stabilire il compenso da attribuire entro i limiti

massimi di legge.

11

Inizio e cessazione della carica

L'organo di revisione entra in carica dalla data di esecutività

della delibera o di immediata eseguibilità della stessa (art.

235, comma 1, Tuel).

È opportuno che lo statuto o il regolamento di contabilità

dell'ente subordinino l'elezione all'accettazione della carica e

all'attestazione resa nelle forme di legge (legge 4 gennaio

1968, n. 15) di non sussistenza di cause di incompatibilità e

ineleggibilità e del rispetto del limite degli incarichi.

L'organo di revisione dura in carica tre anni ed i revisori sono

rieleggibili (per ulteriori tre anni) una sola volta.

12

La cessazione dell'incarico può essere determinata da:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità a svolgere l'incarico per un periodo di

tempo stabilito dal regolamento dell'ente;

d) revoca per inadempienza (regolamentata dall'ente).

È necessario regolamentare la revoca per inadempienza, indicando la

casistica e le modalità di previa contestazione all'interessato.

e) revoca per mancata presentazione della relazione al

rendiconto entro 20 giorni dalla trasmissione della proposta.

Essendo l'incarico collegato alla iscrizione all'albo o registro

professionale, può essere considerata causa di decadenza la

cancellazione dall'albo o registro.

13

Alla scadenza del mandato l'organo di revisione può

continuare la sua attività per non più di 45 giorni (art.

3, DL 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con

modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444).

Decorso tale termine l'organo di revisione decade ed

eventuali atti adottati sono nulli.

La responsabilità per i danni conseguenti agli atti

nulli o alla mancanza dell'organo di revisione è

imputata ai titolari della competenza alla ricostituzione

(art. 6, DL 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con

modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444).

14

Salvo il caso di decadenza automatica di cui sopra, il

collegio o il revisore per il principio della continuità

amministrativa, deve assolvere le sue funzioni fino

all'accettazione della carica di tutti i membri del nuovo

organo o del revisore unico.

15

Limite agli incarichi

Ciascun revisore, non può assumere complessivamente più di otto

incarichi negli enti locali, così distinti:

a) non più di 4 in comuni con popolazione inferiore a 5 mila

abitanti e nelle comunità montane;

b) non più di 3 in comuni con popolazione tra 5 mila e 99.999

abitanti;

c) non più di uno in comuni con popolazione pari o superiore a 100

mila abitanti o province.

Tale limitazione è derogabile con diversa disposizione contenuta

nel regolamento di contabilità.

Nel caso di vigenza di norma limitativa, l'affidamento dell'incarico

è subordinato alla presentazione di una dichiarazione resa nelle

forme di legge, con la quale il revisore attesta il rispetto dei limiti.

16

Ineleggibilità e incompatibilità

L'incompatibilità è un impedimento che non consente il

corretto svolgimento dell'attività per un cumulo di

funzioni o situazioni che potrebbero generare un conflitto

di interessi.

Se viene rimossa la funzione o la situazione che genera il

conflitto non rende nulla l'elezione se preesistente e non

comporta la decadenza se sorge durante il mandato.

17

L'ineleggibilità è causa ostativa all'elezione e se

quest'ultima è avvenuta è nulla e insanabile fin

dall'origine.

Le ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità alla

carica di revisore degli enti locali, elencate all'art. 236

del Tuel, sono tipiche e nominate e quindi non

possono essere derogate, né estese per analogia ad altri

casi non espressamente individuati nella legge.

18

a) cause previste dal Codice civile, intendendosi per

amministratori i componenti dell'organo esecutivo

dell'ente (art. 2399, comma primo, Cod. civ.);

Si tratta precisamente di:

1) persona interdetta, inabilitata, il fallito, chi è stato

condannato a una pena che comporta l'interdizione anche

temporanea dai pubblici uffici o incapacità a esercitare

uffici direttivi;

2) coniuge, parenti e affini degli amministratori entro il

quarto grado;

3) coloro che sono legati all'ente o alle società da questi

controllate (art. 2359, Cod. civ.) da un rapporto

continuativo di opera retribuita.

19

b) cause previste dall'art. 236, comma 2, Tuel;

Si tratta precisamente di:

1) componenti degli organi dell'ente locale;

2) coloro che hanno ricoperto incarichi in organi

dell'ente locale nel biennio precedente la nomina;

3) segretario e dipendenti dell'ente presso cui deve

essere nominato il revisore;

4) dipendenti delle regioni, delle province, della città

metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di

comuni per incarichi negli enti locali compresi nella

circoscrizione territoriale di competenza.

20

c) cause di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 3,

Tuel, in essere all'atto dell'elezione o per incarichi assunti

successivamente

Si tratta precisamente di:

1) incarichi o consulenze presso l'ente locale

2) incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni

dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza

dello stesso.

21

Funzionamento

Il collegio dei revisori è validamente costituito qualora

siano presenti almeno due componenti.

Il collegio deve riunirsi presso la sede dell'ente o

eventualmente in luogo diverso, se deciso dai suoi

componenti.

Il singolo revisore può compiere verifiche, ispezioni, e

controlli riferendone al collegio nella prima riunione.

22

Insediamento e primi passi

Prima di accettare l’incarico può essere opportuno:

• informarsi preventivamente sul compenso;

• visionare le Relazioni del precedente Organo di

revisione al Bilancio di previsione ed al Rendiconto;

al fine di una rapida valutazione.

Per l’accettazione dell'incarico si presenta una apposita

dichiarazione che contenga pure le varie attestazioni di

non sussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità

e del rispetto del limite degli incarichi.

23

Al momento dell’insediamento (o subito dopo) è utile tenere

un incontro con:

Organo Politico (Sindaco e assessore al Bilancio);

Responsabile del Servizio finanziario;

Segretario Comunale;

Organo di Revisione precedente;

per assumere le prime informazioni di massima, accertarsi di

eventuali scadenze imminenti e programmare le prime

attività da svolgere.

Nel contempo occorre richiedere una serie di documenti

necessari per l’attività (elenco indicativo):

• Statuto dell’Ente;

• Regolamento di contabilità dell’Ente;

• Regolamenti vari, specie quelli relativi a imposte ed

economato;

• Bilancio di previsione e PEG anno corrente (ed

eventualmente precedenti) e relativi allegati;

• Rendiconto ultimo approvato (ed eventualmente

precedenti) e relativi allegati;

• Relazione ai medesimi dell’Organo di Revisione

(ultimi tre anni) e verbali / pareri rilasciati (tre anni);

• Quadro delle partecipazioni in essere e bilanci degli

organismi partecipati (tre anni);

• Comunicazioni con la Corte dei Conti, in primis i

questionari Siquel;

• Area fiscale: quadro generale degli adempimenti;

24

25

FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE(art. 239, comma 1, Tuel)

Le funzioni obbligatorie dell'organo di revisione sono così riassumibili:

Collaborazione pareri obbligatori su sette tipologie di atti

Vigilanza, regolarità amministrativa e contabile

Attestazioni, rilievi, proposte, relazione al rendiconto

Controllo sugli agenti contabili

Referto

26

Oltre alle funzioni previste dal Tuel, diverse leggi negli

ultimi anni hanno richiesto all’organo di revisione

numerose

attestazioni,

certificazioni

e verifiche

27

Collaborazione con l'organo consiliare

(art. 239, comma 1, lett. a), Tuel)

L'organo di revisione deve collaborare con l'organo consiliare

secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento.

La qualificazione legislativa di "collaboratore" del consiglio

caratterizza il controllo come teso - con pareri, rilievi,

osservazioni e proposte - a suggerire diversi comportamenti

per conseguire, attraverso la responsabilizzazione dei risultati,

una migliore efficienza, produttività ed economicità della

gestione.

La collaborazione è comunque limitata alla funzione di

controllo e indirizzo del consiglio e necessariamente agli

aspetti economico-patrimoniali e finanziari delle materie di

competenza consiliare (art. 57, legge 8 giugno 1990, n. 142 - ora cfr.

artt. 234 e 239, Tuel; Corte dei conti, del. n. 2/92).

28

.

I pareri rientrano nella funzione di

collaborazione con il Consiglio.

I pareri obbligatori devono essere espressi,

solo su proposte di deliberazione da sottoporre

al Consiglio.

29

.

Il comma 1 bis dell’ articolo 239, indica che nel caso di

rilievi l’organo consiliare è tenuto ad adottare i

provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente

la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di

revisione.

30

.

Le sette tipologie di materie sulle quali sono richiesti i

pareri obbligatori sono una parte di quelle attribuite al

Consiglio dall’art.42 del Tuel(Corte dei Conti sez.controllo Piemonte del. 345/2013)

e in particolare,

seguendo la numerazione della nuova lettera b) dell’art.

239 del Tuel:

31

.1) Strumenti di programmazione economico-finanziaria

Sono quelli a contenuto economico- finanziario indicati

nella lettera b) del comma 2 del citato art.42 del Tuel e gli

atti di programmazione di competenza del Consiglio e cioè:

• i piani finanziari;

• il programma triennale ed elenco annuale dei lavori

pubblici;

• programmazione triennale del fabbisogno di personale;

• piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art.58, comma 1 della legge 133/2008);

32

.•piano triennale di contenimento delle spese di cui

all’art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07;

•in generale tutti gli atti di programmazione di

competenza del consiglio che fanno scaturire effetti

sulle previsioni annuali e pluriennali.

Alcuni strumenti di programmazione economico-

finanziaria costituiscono allegato al bilancio di

previsione e sono approvati unitamente allo stesso.

In tal caso il parere dell’organo di revisione sul

bilancio potrebbe incorporare anche quello sulle

proposte di atti programmatori.

33

.2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli

equilibri e variazioni di bilancio

Al tradizionale parere sul bilancio di previsione e

sue variazioni è stato aggiunto il parere obbligatorio

sulla verifica degli equilibri che tutti gli enti devono

effettuare ai sensi dell’art.193 del Tuel, con la

periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e

comunque entro il 30 settembre di ogni anno.

La verifica degli equilibri se non eseguita comporta

la stessa conseguenza della mancata approvazione

del bilancio di previsione.

34

.3. modalità di gestione dei servizi e proposte di

costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.

Riguarda il parere sugli atti attribuiti al Consiglio

dalla lettera e) del comma 2 dell’art.42 del Tuel.

L’art.147 quater introdotto nel Tuel dal d.l.174,

istituisce per gli enti con popolazione superiore a

15.000 abitanti, un sistema di controlli interni sulle

società partecipate con monitoraggio periodico del

loro andamento.

35

.

I pareri richiesti riguardano sia le proposte

di deliberazione

di costituzione

o di partecipazione ad organismi esterni

che le modalità di gestione dei servizi strumentali,

pubblici locali a rilevanza economica e privi di

rilevanza, sia gestiti direttamente che affidati

all’esterno.

36

.Nel caso di costituzione di organismi partecipati

l’organo di revisione

deve asseverare

ai sensi dell’art.3 comma 32, della legge 244/2007

il trasferimento delle risorse umane e finanziarie

e trasmettere una relazione alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri-Dipartimento della

Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e

delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato,

segnalando eventuali inadempimenti anche alle

sezioni competenti della Corte dei Conti.

37

.I controlli dell’organo di revisione sulla costituzione,

acquisto di partecipazioni ed affidamento dei servizi a

società partecipate si possono così sintetizzare:

1) in generale

•a) se la forma societaria, l'entità della partecipazione

ed i servizi affidati sono compatibili con le norme

statutarie dell'ente;

•b) se la stessa attività è esercitata direttamente o

indirettamente da altri organismi dell'ente

•c) se per la costituzione o l'acquisizione della

partecipazione sono state rispettati le disposizioni

regolamentari dell’ente

38

.•d) se sono state rispettate le modalità di

affidamento del servizio;

•e)se sono previsti nel bilancio annuale e pluriennali

gli oneri ed i proventi derivanti dal contratto di

servizio;

•f) se sono stati rispettati i limiti, i compensi

attribuiti e le cause di incompatibilità, ineleggibilità

ed interdizione dell'organo amministrativo.

39

.2) società in house

•se il capitale è interamente pubblico

•se sono indicate le modalità per esercitare il controllo

analogo

•se l’attività prevalente in termini di fatturato è a favore

dell’ente o della sua popolazione

•se il contratto di servizio indica chiaramente i rapporti

finanziari, economici, patrimoniali e fiscali fra le parti e

che gli oneri previsti nel contratto di servizio siano

coerenti con le previsione di bilancio

•se sono rispettate le regole fiscali

40

.3) società strumentali

•a) se il servizio è strumentale a favore

dell'ente o a favore di una società per servizi

pubblici;

•b) se il servizio strumentale è gestito con

società mista il partner privato è stato scelto

con gara a doppio oggetto.

41

.4. proposte di ricorso all’indebitamento

Concerne il parere sugli atti d’indebitamento attribuiti

al Consiglio dalla lettera h) del comma 2 del citato

art.42 del Tuel se non previsti in precedenti atti

fondamentali.

Se il ricorso all’indebitamento è previsto nel bilancio

di previsione il parere dovrà essere formulato in tale

contesto.

Si ritiene che per indebitamento debbano intendersi

non solo le fonti di cui al capo II del Tuel, ma anche

quelle indicate dall'art.3, comma 17 della legge

n.350/2003 (cartolarizzazioni ed up front)

42

.

Non costituiscono investimento ma rientrano nella

spesa corrente le operazioni di ripiano delle perdite e di

ricapitalizzazione (vedi punto 9 del principio contabile

n. 2).

Pertanto non solo non si può ricorrere

all’indebitamento per il finanziamento di tali

operazioni (vedi art. 3, comma 19 della legge

350/2003) ma trovano anche applicazione i limiti per

l’utilizzo dell’avanzo d’amministrazione di cui

all’articolo 187 del Tuel.

43

.

Non è possibile ricorrere all’indebitamento per il

finanziamento di conferimenti per ricapitalizzazione di

aziende o società finalizzati al ripiano delle perdite.

Invece, le partecipazioni azionarie ed i conferimenti di

capitale costituiscono forme di investimento ( vedi art.

3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350) e

come tali finanziabili con ricorso all’indebitamento

ovvero con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione

accertato e non altrimenti vincolato.

44

.Le determinazioni e le deliberazioni con le quali

dovesse farsi ricorso all’ indebitamento per finanziare

spese diverse da quelle di investimento, nonché i

relativi contratti sono nulli (art.30, comma 15 legge

289/2002).

Gli amministratori che hanno assunto le deliberazioni

in violazione possono essere condannati dalla sezione

giurisdizionale della Corte dei Conti ad una sanzione

pecuniaria pari ad un minimo di cinque volte e fino ad

un massimo di venti volte l’indennità di carica

percepita al momento della violazione stessa. (comma

15 dell’art. 30 della legge 289/2002).

45

.

L’organo di revisione deve segnalare, come disposto dalla

lettera e) del 1° comma dell’art.239 del Tuel, al Consiglio

la grave irregolarità di gestione e contestualmente

denunciarla ai competenti organi giurisdizionali

46

.E’ vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività

che prevedano il rimborso del capitale in un’unica

soluzione (art.62,comma 2 d.l.112/2008)

E’ vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività

in valuta estera (legge 147/2013 art. 1 comma 572)

La durata di ogni singola operazione di indebitamento,

anche se consistente nella rinegoziazione di una

passività esistente, non può essere superiore a 30 anni

né inferiore a 5 anni

47

.Il ricorso all’indebitamento con assunzione di prestiti,

è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

•Rispetto del patto di stabilità nell’anno precedente;

•Approvazione del rendiconto dell’esercizio del

penultimo anno precedente quello in cui si intende

deliberare il ricorso al prestito;

•Avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale

sono indicate le relative previsioni, oppure adottando

apposita variazione di bilancio annuale e pluriennale e

della relazione previsionale e programmatica;

48

.L’importo annuale degli interessi sui prestiti (mutui,

prestiti obbligazionari ed apertura di credito) sommato a

quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi

dell’art.207 del Tuel, al netto dei contributi statali e

regionali in conto interessi non deve superare il 8%

delle entrate relative ai primi tre titoli (primi due titoli per

le unioni di comuni e comunità montane) del rendiconto

del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista

l’assunzione del prestito.

L’art.6 del D.l. n.16 del 6/3/2014, consente per gli anni

2014 e 2015 di superare il limite di cui sopra per un

importo non superiore alle quote di capitale per mutui e

prestiti rimborsati nell’anno precedente,

Costituiscono indebitamento (art.3 comma 17 legge 350/2003, art.1 commi 739 e 740 legge 296/06)

• mutui;

• prestiti obbligazionari;

• aperture di credito;

• cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;

• cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85% del prezzo di mercato dell’attività;

• cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche;

• cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni;

• premio incassato al momento di perfezionamento di operazioni derivate 49

Definizione di investimento finanziabile con indebitamento(art.3, comma 18 legge 24/12/2003 n.350)

Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo

119, ultimo comma, della Costituzione

• acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria diimmobili residenziali e non residenziali

• costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzionestraordinaria di opere e impianti

• acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e altri benimobili ad uso pluriennale

gli oneri per beni immateriali ad uso pluriennale

• acquisizione aree, espropri e servitù onerose

• partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale

50

50

• trasferimenti in c/capitale destinati ad investimenti a cura di altroente appartenente alla p.a.

• trasferimenti in c/capitale in favore di soggetti concessionari dilavori pubblici, proprietari e/o gestori di reti e impianti o di soggettiche erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti diservizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enticommittenti alla data di scadenza

•interventi aventi finalità pubblica volti al recupero e allavalorizzazione del territorio

51

51

52

.

Nella legge 243/2012 di attuazione del principio

costituzionale del pareggio di bilancio è disposto che dal

2016:

L’indebitamento sarà ammesso con un ammortamento

non superiore alla vita utile dell’investimento.

I piani dovranno evidenziare gli oneri sui futuri esercizi e

le relative coperture.

53

.5.proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa,

nel rispetto della disciplina statale vigente in materia

Riguarda il parere su operazioni non tipizzate di natura

finanziaria che non rientrano nella definizione

d’indebitamento.

E’ vietato:

(art.62 d.l.112/2008 come modificato dalla legge 147/2013)

•Stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati

•Rinegoziare contratti derivati in essere

•Stipulare contratti di finanziamento che includono

componenti derivate

54

.Sono esclusi dal divieto:

•Estinzioni anticipate totali dei contratti derivati

•Riassegnazione dei contratti a controparti diverse nelle

forma di novazioni soggettive senza modifica dei termini

e condizioni finanziarie

•Ristrutturazione del derivato a seguito modifica della

passività di riferimento esclusivamente nella forma di

operazioni prive di componenti opzionali e volte a

trasformare il tasso fisso in variabile o viceversa e con la

finalità di mantenere la corrispondenza tra passività

rinegoziata e la collegata operazione di copertura

•Perfezionamento di contratti di finanziamento che

includono l’acquisto di cap da parte dell’ente

55

.

Sono altresì esclusi dal divieto:

•La cancellazione dai contratti di eventuali clausole di

risoluzione anticipata mediante regolazione per cassa

nell’esercizio di riferimento;

•La facoltà di procedere alla cancellazione dai contratti

esistenti di componenti opzionali diverse dall’opzione

cap di cui gli enti siano acquirenti, mediante

regolazione per cassa nell’esercizio di riferimento.

56

.6.proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio e

transazioni.

Riguarda sia il parere sugli atti di riconoscimento e

finanziamento dei debiti elencati nell’art.194 del Tuel

che quello sull’opportunità e convenienza delle

transazioni.

Sulla competenza a deliberare gli accordi transattivi si

ritiene che la competenza del Consiglio sia limitata:

- agli accordi che generano immediatamente debito

fuori bilancio nei casi previsti dalle lettera a) d) ed e)

dell’art.194 comma 1 del Tuel)

57

.

- accordi che comportano l’assunzione di impegni per

gli esercizi successivi ( art. 42, comma 2 lettera i del

Tuel)

- accordi che incidono su acquisti, alienazioni di

immobili e relative permute (art. 2,comma 2,lett.l del

Tuel)

-accordi che comportano variazione di bilancio

58

.

Il debito fuori bilancio può essere riconosciuto e

finanziato come tale se rientra nelle tipologie indicate

nell’art.194 del Tuel.

Qualsiasi transazione di debiti “fuori bilancio” è di

competenza del Consiglio.

Non è invece di competenza del Consiglio la

transazione di debiti impegnati nel bilancio e quindi

che non comporta una sopravvenienza passiva.

59

.Il debito fuori bilancio si configura come

un’obbligazione perfezionatasi nell’ordinamento

civilistico indipendentemente da una specifica previsione

di bilancio, in violazione di norme, che disciplinano il

procedimento di spesa e che sussiste pur in assenza di

specifico impegno contabile.

Il mancato riconoscimento da parte del Consiglio

produce la conseguenza prevista dall’art.191 del Tuel per

cui il rapporto obbligatorio intercorre tra il fornitore e il

funzionario o amministratore che hanno consentito la

fornitura o la prestazione in violazione delle norme

sull’assunzione di impegni di spesa.

60

.La Corte Costituzionale con sentenze 445/1995 e

295/1997 ha precisato che sussistono in favore del

funzionario o amministratore le condizioni affinchè

egli possa esercitare l’azione ex art. 2041 del codice

civile verso l’ente nei limiti dell’arricchimento da

questo conseguito.

Il contraente privato è legittimato ad agire contro la

pubblica amministrazione anche contestualmente alla

proposizione della domanda per il pagamento del

prezzo nei confronti del funzionario o amministratore

in via surrogatoria ex art. 2900 del codice civile, per

assicurare che siano soddisfatte o conservate le sua

ragioni quando il patrimonio del funzionario o

amministratore non offra adeguata garanzia.

61

.I debito fuori bilancio possono derivare (art.194 Tuel)

-Da sentenze esecutive

-Da copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali

e istituzioni nei limiti degli obblighi derivanti da statuto,

convenzione o atti costitutivi, purchè sia rispettato

l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art,114 ed il

disavanzo derivi da fatti di gestione

-Da ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste

dal codice civile o da norme speciali di società di

capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici

locali

62

.

-Da procedure espropriative o di occupazione di urgenza

per opere di pubblica utilità

-Da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli

obblighi di ai commi 1,2 e 3 dell’art.191 del Tuel nei

limiti accertati e dimostrati di utilità ed arricchimento per

l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche

funzioni e servizi di competenza.

63

.La sentenza esecutiva può anche essere non passata in

giudicato (di primo grado - Corte Conti Sezione

controllo per la Campania parere 384/2011).

L’art. 282 del cpc indica che la «sentenza di primo

grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti».

L’elencazione dell’art.194 è tassativa e non suscettibile

di interpretazione estensiva.

La Corte di Cassazione con sentenza 17396/2005 sez.1

ha chiarito che occorre identificare l’effettivo valore

semantico della disposizione, tenendo conto

dell’intenzione del legislatore.

64

.

Per il ripiano dei debiti fuori bilancio il comma 3

dell’art. 193 del Tuel offre la possibilità di utilizzare,

per l’anno in corso e per i due successivi, tutte le

entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle:

• provenienti dall’assunzione di prestiti;

• aventi specifica destinazione per legge;

• derivanti da alienazioni di beni patrimoniali

disponibili.

65

.

E’ ammesso il pagamento tramite il ricorso ad un piano

di rateizzazione della durata di tre anni finanziari, da

concordare con i creditori.

L'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002 dispone

che "I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti

in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.

1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla

competente procura della corte dei conti."

66

.7) proposte di regolamento di contabilità, economato-

provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi

locali

Riguarda il parere sui regolamenti che si riferiscono alla

contabilità, finanza e servizio di economato degli enti locali.

I regolamenti concernenti le entrate ed i tributi locali sono i

seguenti:

•Regolamento per la disciplina IUC

oppure:

Regolamento per la disciplina dell’IMU

Regolamento per la disciplina della TASI

Regolamento per la disciplina della TASI

67

.

• Regolamento imposta di soggiorno

• Regolamento applicazione addizionale comunale Irpef

• Regolamento per applicazione imposta sulla pubblicità e per

l’effettuazione del servizio pubbliche affissioni

• Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e per

l’applicazione del relativo canone

•Regolamento per la concessione di rateizzazione per il

pagamento delle entrate comunali

•Regolamento per l’adesione all’accertamento

•Regolamento sul diritto di interpello del contribuente.

68

.Per esprimere il parere occorre verificare:

•Il rispetto del campo di potestà regolamentare consentito

dalla legge

•Gli effetti di carattere finanziario, economico e

patrimoniale sulla gestione e l’eventuale necessità di

apportare variazioni al bilancio

•Il rispetto dei principi dello statuto del contribuente

•Il rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e

adeguatezza

69

pareri sul bilancio e sue variazioni(art. 239, comma 1, lett. b), Tuel)

Sulle previsioni di bilancio (annuale e pluriennale), sui

programmi e progetti e relative variazioni l'organo di

revisione deve esprimere un motivato giudizio

obbligatorio di congruità, coerenza, attendibilità.

Il parere-giudizio deve tenere conto, oltre che di ogni

elemento utile, dei seguenti tre fattori:

a) parere espresso (art. 153, Tuel) dal responsabile del

servizio finanziario;

b) variazioni rispetto all'anno precedente;

c) parametri di deficitarietà strutturale , che (art. 172

Tuel) fanno parte degli allegati obbligatori al bilancio.

Il giudizio-parere dell'organo di revisione è obbligatorio e

deve comprendere proposte e suggerimenti all'organo

consiliare per ricondurre

all'attendibilità,

congruità

e coerenza interna ed esterna le previsioni,

nonché per assicurare il mantenimento degli equilibri in

corso di gestione e prospettici.

71

L'organo consiliare, al quale è trasmesso il parere,

dovrà adottare i provvedimenti conseguenti alle

modifiche, integrazioni o azioni proposte dall'organo di

revisione,

oppure motivarne il non accoglimento.

72

L'organo di revisione deve effettuare una puntuale

verifica del bilancio, dei programmi progetti e dei relativi

allegati articolata come segue:

Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la

pianificazione, la programmazione e la previsione.

Gli atti relativi devono essere strumentali al

perseguimento dei medesimi obiettivi.

73

implica che la relazione previsionale e programmatica sia

conseguente alla pianificazione dell'ente e agli atti

fondamentali della gestione, quali:

•Relazione di inizio mandato (art.4 d.lgs.n.249/2011)

•Piano generale di sviluppo dell’ente e suo adeguamento

(art.165 co. 7 del Tuel e Pcel n.1 p.19)

•Programma triennale ed elenco annuale dei lavori

pubblici (art.128 d.lgs. 163/2006)

74

•programmazione triennale del fabbisogno di personale

(art. 91 Tuel);

•piani economico-finanziari;

•piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.

58 DL n. 112/2008);

•piano triennale di contenimento delle spese (art. 2,

commi 594 e 599, legge n. 244/ 2007

75

La circolare del Ministero dell’Interno Fl 28/97 del 14

novembre 1997, ai fini della coerenza delle previsioni di

bilancio con la relazione previsionale e programmatica,

precisa che

“Eventuali modifiche degli obiettivi, dei programmi e dei

progetti, rispetto a quelli indicati nella relazione, debbono

essere esplicitamente deliberate, indicando i motivi che le

rendono necessarie, le parti della relazione che vengono

modificate e con quali conseguenze sugli equilibri di

bilancio annuale e di quello pluriennale”.

76

Ai fini della coerenza interna

occorre quindi assicurare che i documenti

• di programmazione generale e settoriale

• di previsione

• di gestione

siano strumentali al perseguimento dei medesimi

obiettivi.

77

comporta una connessione fra la programmazione

dell’ente, quella regionale e gli obiettivi di finanza

pubblica.

Concerne la coerenza del bilancio con :

•I vincoli del patto di stabilità interno

•Il contenimento/riduzione di alcune tipologie di spesa

•Contenimento/riduzione dell’indebitamento

78

Gli enti soggetti devono iscrivere in bilancio le entrate

correnti e le spese correnti in termini di competenza in

misura tale che unitamente alla previsione dei flussi di

cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della

riscossione crediti, da raggiungere l’obiettivo

programmatico stabilito per ciascun anno.

A tal fine occorre allegare un prospetto dimostrativo al

bilancio di previsione

Art.31, comma 18, legge 183/2011

79

Concerne la verifica dell'accertabilità ed esigibilità delle

previsioni di entrata e la congruità e compatibilità delle

previsioni di spesa al fine di mantenere o ricondurre in

equilibrio la gestione.

L'attendibilità e la congruità devono essere dimostrate

con valutazioni, analisi e descrizioni.

80

Verifica attendibilità e congruità sulla base del trend storico

La verifica dell’attendibilità delle entrate e della congruità

delle spese deve essere effettuata anche sulla base dei valori

rilevati negli anni precedenti.

Ogni sostanziale variazione rispetto alla previsione

precedente deve trovare motivazione nella relazione

previsionale e programmatica

81

L'attendibilità delle entrate deve essere valutata in

relazione all'accertabilità delle stesse tenendo conto

•degli atti che predeterminano il diritto alla riscossione

•di idonei ed obiettivi elementi di riferimento

•nonché fondate su aspettative di acquisizione ed utilizzo

delle risorse

(postulati dei principi contabili degli enti locali, punto 53).

82

La congruità delle spese deve essere valutata in relazione

agli obiettivi programmati, agli andamenti storici e al

riflesso nel periodo degli impegni pluriennali (postulati dei principi contabili degli enti locali, punto 52).

Concerne la congruità e compatibilità delle previsioni di

spesa derivanti da leggi, contratti e decisioni assunte che

producono effetti sul periodo del bilancio autorizzato.

83

Congruità delle spese

La mancata congruità della previsione di spesa

per fattori produttivi consolidati ed assolutamente

necessari per assicurare il funzionamento

deve essere evidenziata nel giudizio al fine di richiedere

al Consiglio un adeguamento delle previsioni o un

diverso indirizzo gestionale.

84

Se dall’esame scaturiscono previsioni di entrate prive di

certezza di accertabilità nel corso dell’esercizio o la cui

accertabilità dipenda da atti e da azioni da porre in essere,

queste devono essere evidenziate dall’organo di revisione

ed opportunamente collegate a previsioni di spesa da

impegnarsi solo al conseguimento di tali entrate.(spese autorizzate a condizione)

85

Limitazione contenimento spese di personale

Per gli enti soggetti al patto: obbligo di ridurre la spesa di

personale rispetto all’anno precedente (art.1, comma 557

legge 296/2006)

Dal 2015 il parametro è la media del triennio 2011/2013 (art. 3, comma 5 bis dl n. 90/2014)

Per gli enti non soggetti al patto: obbligo di contenere la

spesa di personale entro i limiti dell’anno 2008 al netto

dei rinnovi contrattuali (art.1 comma 562 legge 296/2006)

86

Limitazione contenimento spese di personale a tempo

determinato

E’ possibile avvalersi di personale a tempo determinato,

con convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e

continuativa solo nel limite del 50% della spesa sostenuta

per le stesse finalità nell’anno 2009.

E’ possibile superare tale limite per garantire la funzione

di polizia locale, di istruzione pubblica e sociale.

87

Previsione fondo di riserva

Se l’ente utilizza anticipazione di tesoreria o entrata a

specifica destinazione il limite minimo è elevato dallo

0,30 allo 0,45% delle spese correnti.

88

Previsione fondo svalutazione crediti

E’ obbligatorio iscrivere in bilancio un fondo

svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei

residui attivi di cui ai titoli I e III aventi anzianità

superiore a 5 anni.

Gli enti che beneficiano dell’anticipazione della Cassa

DD.PP. per pagare i debiti ex d.l. 35/2013 per i cinque

esercizi successivi la percentuale di cui sopra è elevata al

30%.

Con motivato parere dell’organo di revisione è possibile

escludere dalla base di calcolo i residui per i quali è

certificato l’elevato tasso di esigibilità.

89

Limite utilizzo avanzo d’amministrazione

Se l’ente utilizza anticipazione di tesoreria o entrate a

specifica destinazione ai fini di cassa l’avanzo non

vincolato non può essere utilizzato.

E’ fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio

ex art. 193 del Tuel.

90

Utilizzo contributo permesso di costruire

Per l’anno 2014 le entrate per contributo per permesso di

costruire e relative sanzioni iscritte al titolo IV possono

essere destinate alla spesa corrente nel limite del 50%

senza vincoli e di un ulteriore 25% con il vincolo della

spesa per manutenzione ordinaria del verde, delle strade e

del patrimonio comunale

91

Proventi codice della strada infrazioni per eccesso di

velocità (art. 142 CdS e comma 16 art. 4 ter del D.L. 16/2012)

Occorre rilevare separatamente i proventi da sanzioni al

codice della strada rispetto a quelli per eccesso di velocità.

I proventi per sanzioni per eccesso di velocità rilevati sulle

strade appartenenti a enti diversi da quelli di quali

dipendono gli organi accertatori devono essere ripartiti in

misura uguale. Restano escluse le strade in concessione.

Per la trasmissione delle informazioni occorre attendere il

decreto interministeriale di attuazione dell’art.25 co.2 legge

120/2010

92

(art. 239, comma 1, lett. c), Tuel)

Vigilanza – regolarità amministrativa e contabile

Ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera c) del Tuel,

avvalendosi della tecnica del campionamento da

motivare nel verbale, l’organo di revisione, con l’ausilio

di eventuali di collaboratori (art. 239, comma 4, del Tuel),

deve effettuare periodiche verifiche sulla regolarità

contabile, finanziaria ed economica della gestione.

93

In particolare le aree di verifica sono le seguenti:

acquisizione delle entrate

effettuazione delle spese

attività contrattuale

amministrazione dei beni

completezza della documentazione

adempimenti fiscali

tenuta della contabilità

94

Sostiene la Corte dei Conti che la regolarità concerne:

-il rispetto dei vincoli giuridici e contabili relativi alla

gestione del bilancio;

-la completezza del procedimento amministrativo;

-la verifica degli obblighi posti a tutela dei terzi

contraenti e dei creditori in genere.

La regolarità amministrativa concerne la conformità

degli atti a determinate norme e la loro rispondenza e

proporzione a determinati fini.

95

L’art. 147 bis del Tuel introdotto dal d.l. n.174 del 10/10/2012,

precisa che la verifica di regolarità amministrativa e contabile

nella fase successiva è assicurato secondo principi generali di

revisione aziendale.

96

L’art. 5 del D.Lgs. n. 149/2011 considera quali indicatori di

accentuazione delle verifiche di regolarità amministrativo -

contabile:

a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;

b) disequilibrio consolidato della parte corrente di bilancio;

c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi.

In caso di mancata vigilanza e segnalazione con dolo o

colpa grave i revisori possono essere chiamati a rispondere

solidalmente del danno arrecato.

Ugualmente convenuti sono in caso di omissioni (per

inadempimento di doveri), per il danno che non avrebbe

avuto luogo, o sarebbe stato eliminato o ridotto, se essi

avessero tenuto una condotta diligente e finalizzata a

sollecitare all’autocorrezione o ad interventi tempestivi.

97

Il controllo di regolarità è un’attività gestionale, duratura

sistematica, e tipicamente ausiliaria che non sfocia in un

atto tipico (parere, relazione ecc.), ma in una denuncia ad

un altro organo cui poi compete provvedere.

A fronte di gravi irregolarità l’organo di revisione deve fare

referto all’organo consiliare con contestuale denuncia ai

competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi

di responsabilità. (art.239, comma 1, lettera e) del Tuel).

98

La possibilità di effettuare la vigilanza con la tecnica del

campionamento è stabilita dal comma 1, lettera c) dell’art. 239

del Tuel.

La tecnica utilizzata deve essere motivata e la scelta può essere

effettuata secondo selezioni soggettive o statistiche da indicare

nel verbale.

Nella sua attività l’organo di revisione dovrà avvalersi delle

carte di lavoro.

Unitamente ai verbali le carte di lavoro hanno effetto probatorio

circa l’attività espletata.

I processi logici e sistematici attraverso i quali si è pervenuti a

formulare pareri o a determinate conclusioni, sono dimostrati

nelle carte di lavoro. Con le stesse sarà inoltre possibile

dimostrare la correttezza e la completezza del proprio operato.

La dimensione del campionamento dipende:

• dal rischio insito nel metodo prescelto;

• dall’ errore accettabile;

• dall’errore atteso.

Il rischio è riferito alla stima in eccesso o in difetto di

errore in modo da far estendere all’intera area controllata

valutazioni errate.

Più il campione è numeroso più si riduce il margine di

rischio.

L’errore è accettabile in funzione del principio della

significatività.

Assumono, infatti, diversa rilevanza una lieve irregolarità,

una irregolarità sanabile, ed una grave irregolarità.

99

Se in una determinata area, qualificata ad alto rischio, si

teme una irregolarità (errore atteso), occorre esaminare un

campione più ampio.

Nel caso di elementi da sottoporre a campione omogenei

per qualità e peso occorre per fare in modo che ognuno

abbia uguale possibilità di essere selezionato si può

utilizzare la tavola dei numeri casuali.

Sono facilmente reperibili tavole di numeri casuali nel sito

www servizi.regione.emiliaromagna.it/generatore/ è

possibile generare i numeri casuali da sottoporre a

campione.

100

Ipotesi di irregolarità nella gestione

L’organo di revisione deve verificare e segnalare al Consiglio

le eventuali irregolarità derivanti da:

• mancato rispetto del principio della competenza nella

rilevazione degli accertamenti e degli impegni;

• esistenza di debiti fuori bilancio non riconoscibili;

• mancato adozione del provvedimento di riequilibrio;

• la mancata regolarizzazione di ordinazioni per lavori

pubblici di somma urgenza;

• maggiori oneri per ritardati pagamenti non giustificati;

• esecuzione di spese senza copertura finanziaria o senza

assunzione dell’impegno;

101

• irregolare tenuta della contabilità;

• variazioni al bilancio di Giunta non sottoposte a

ratifica del Consiglio;

• mancanza di pareri sugli atti amministrativi;

• utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per

scopi diversi da quelli stabiliti;

• il mancato rispetto del limite di anticipazione di

tesoreria e per il ricorso all’indebitamento;

• la mancata resa del conto degli agenti contabili;

• la mancata adozione dei provvedimenti di ripiano del

disavanzo e del riequilibrio della gestione;

102

• l’esistenza di debiti fuori bilancio senza

provvedimento di copertura;

• l’esistenza di gestioni fuori bilancio;

• la mancata tenuta degli inventari;

• la violazione di norme fiscali, previdenziali ed

assicurative sanzionabili;

• la non applicazione delle sanzioni sul mancato

rispetto del patto di stablità;

• il mancato rispetto della normativa sui limiti

assunzioni del personale;

103

• il mancato rispetto dei vincoli di spesa sul personale e nella contrattazione decentrata integrativa;

• il mancato rispetto della normativa contrattuale e delle procedure di aggiudicazione che vadano ad inficiare la “par condicio” dei concorrenti;

• stipulazione di contratti in violazione di norme di contabilità o con inosservanza dei necessari accertamenti tecnici;

• mancato rispetto delle norme fondamentali in materia di procedura di gara.

104

105

RELAZIONE AL RENDICONTO(art. 239, comma 1, lett. d), Tuel)

Il consiglio deve deliberare il rendiconto entro il 30 aprile

dell'anno successivo, tenendo conto motivatamente della

relazione dell'organo di revisione.

La mancata approvazione del rendiconto da parte dell’organo

consiliare nei termini determina, sino all’adempimento, la

condizione di ente locale strutturalmente deficitario,

assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del

costo di alcuni servizi.

L’inadempienza nella presentazione del certificato del rendiconto, comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell’anno nel quale avviene l’inadempienza.

La relazione al rendiconto presenta quale contenuto essenziale l'attestazione della corrispondenza del rendiconto (conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio) alle risultanze della gestione.

L'attestazione ha valore di certificazione della conformità dei dati dei rendiconto con i documenti contabili, gli inventari e i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili.

106

107

L'organo esecutivo deve approvare lo schema di rendiconto

e trasmetterlo unitamente alla proposta di deliberazione

consiliare al collegio entro un termine tale da lasciare

all'organo di revisione almeno 20 giorni per l'esame e la

formulazione della relazione.

per successivamente mettere rendiconto, allegati e relazione

a disposizione del consiglio almeno 20 giorni prima della

sessione consiliare di esame e approvazione.

108

In sede di deliberazione del rendiconto l'organo consiliare

dell'ente deve tenere motivatamente conto della relazione

dell'organo di revisione (art. 227, comma 2, Tuel).

Verifica dei debiti e crediti reciproci tra ente locale e società

partecipate

L’art.6 comma 4 del d.l. 6/7/2012, n.95 richiede di allegare a

decorrere dal rendiconto 2012, una nota informativa

contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente

e le società partecipate.

La nota deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze

e fornire adeguata motivazione. In caso di discordanze l’ente

locale deve adottare senza indugio e comunque entro il termine

dell’esercizio finanziario in corso al momento della verifica i

provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle

partite debitorie e creditorie.

L’organo di revisione deve asseverare la nota informativa.

109

110

VERIFICHE DI CASSA

(art. 239, comma 1, lett. f), Tuel)

L'organo di revisione deve provvedere (art. 223, Tuel) con

cadenza trimestrale alle verifiche ordinarie di cassa, alla

verifiche della gestione del servizio di tesoreria e delle gestioni

degli altri agenti contabili (economo, riscuotitori speciali,

consegnatari, sub-consegnatari, ecc.).

L'organo di revisione deve inoltre partecipare alle verifiche

straordinarie di cassa (art. 224, Tuel), necessarie nel caso di

mutamento del sindaco, del presidente della provincia, del

sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana.

111

L'organo di revisione partecipa alle verifiche straordinarie

unitamente agli amministratori cessanti ed entranti, al

segretario e al responsabile del servizio finanziario.

La Corte dei conti ha affermato la responsabilità dell'organo

di revisione che ha omesso di riscontrare per lungo tempo

gli adempimenti dell'istituto tesoriere e le gravi irregolarità

di numerosi titoli di pagamento, concorrendo con ciò alla

produzione di danno erariale (Corte dei conti, sez. riunite,

sent. 10 giugno 1986, n. 496).

112

Resa del conto degli agenti contabili(art. 233, Tuel)

L'organo di revisione deve verificare che siano resi i conti

completi di documentazione del tesoriere e degli altri agenti

contabili interni ed esterni entro trenta giorni dalla chiusura

dell'esercizio.

I conti devono essere parificati con le scritture contabili

dell'ente.

Il conto del tesoriere è contabilmente e giuridicamente distinto

dal conto del bilancio.

113

Il tesoriere e gli altri agenti contabili di diritto o di fatto interni o esterni sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti (art. 93, comma 2, Tuel).

Spetta all'amministrazione a cui il conto viene reso di presentarlo alla Corte dei conti (Corte dei conti, sez. giurisdizionale Regione Sicilia, sent. n. 21/97).

Un breve decalogo

Il quadro complessivo per l’Organo di revisione non si

presenta semplice, stanti le difficoltà degli enti locali ed una

normativa in continua evoluzione e sempre più stringente.

In conclusione di questo lavoro si danno alcuni consigli

dettati dall’esperienza su come operare in un Ente locale.

1) L’attenzione sul sistema di bilancio nel suo insieme

• Nell’ente locale il bilancio non è di facile lettura quanto quello di una

società, ma la sua analisi è necessaria a comprendere il comune

• Esaminare quindi per bene le singole voci ma senza perdere la

visione d’insieme

Esempi:

Ammontare eccessivo dei residui attivi e passivi

Entità visibilmente alterata delle partite di giro

114

2) Linee guida della Corte dei Conti

• Sono documenti essenziali e sempre aggiornati

• Insegnano a intercettare i dati più delicati e le zone più a rischio dei

bilanci pubblichi

Esempi:

Tabella di lettura dei residui attivi e passivi

Rapporti con partecipate

3) Attenzione ai segnali di criticità

• La crisi non è mai un fulmine a ciel sereno: occorrono anni per

sperperare un patrimonio

• I segnali, nel caso, non mancano:

Residui vetusti;

Tentativi improbabili di cessioni di beni patrimonaili

Ricorso strutturale all’anticipazione

Lentezza estrema nei pagamenti

Eccessi di creatività finanziaria

115

4) Fidarsi è bene….

• Al di là dei buoni rapporti con i dirigenti e gli organi di gestione,

questi sono una controparte (con cui collaborare) dell’organo di

revisione che ha il ruolo di staff del Consiglio comunale

• Controllare atti e documenti con attenzione

5) L’indebitamento

• La regola per le spese del titolo II° è l’indebitamento: se si rispettano

i limiti la scelta è legittima, anche se più o meno opportuna in quanto

trascinano un aumento della spesa corrente

• Diffidare di operazioni complesse e di «finanza innovativa» al posto

del mutuo: servono talvolta ad andare oltre i limiti di spesa concessi

o per eludere altre imposizioni di legge

• Attenzione alle operazioni di indebitamento delle società in house o

di quelle patrimoniali

116

6) Le partecipate

• Attenzione alle società «insincere», cioè strumenti di elusione per fare

ciò che direttamente l’ente non può: assunzioni, debiti, ecc.

• L’organo di revisione deve controllare i contratti di servizio

• Non esistono «società strutturalmente in perdita»: se la società è in

perdita o è male amministrata o il contratto di servizio è inadeguato

7) Riaccertamento dei Residui

• E’ uno dei temi più delicati del processo di contabilità finanziaria: gli

scheletri sono spesso in questi armadi

• Non a caso:

il Governo Monti ha imposto un consistente accantonamento a fondo

svalutazione per i residui troppo vetusti

La nuova contabilità armonizzata ne ha rivisto radicalmente la

gestione

117

8) Le spese di personale

• E’ il controllo più improprio affidato all’organo di revisione (più

appropriato sarebbe stato l’Organismo Indipendente di Valutazione)

che ha una formazione contabile e poco conosce dei contratti di

lavoro pubblici e delle loro (a volte) bizzarre interpretazioni

• Il parere obbligatorio sulle pre-intese sindacali sul fondo

contrattazione decentrata è uno dei più spinosi e dove le pressioni

sono spesso molto forti

9) Aggiornarsi continuamente

Le norme di contabilità e controllo degli enti locali cambiano di

continuo

e occorre mantenere un aggiornamento costante e seguire :

le attività dei ministeri competenti (specie Mef e Interno)

la giurisprudenza della Corte dei conti (utilissima);

tramite riviste specializzate, banche dati, siti dedicati, newsletters, ecc.

Essenziale è il confronto con i Colleghi

118

10) Buon lavoro

e grazie

LA RAGIONERIA PUBBLICA E LA RAGIONERIA PUBBLICA E

L’ECONOMIA AZIENDALE: RAPPORTI ED L’ECONOMIA AZIENDALE: RAPPORTI ED

INTERRELAZIONIINTERRELAZIONI

LA GESTIONE FINANZIARIALA GESTIONE FINANZIARIA

IL COMPLESSO DI OPERAZIONI IL COMPLESSO DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CHE TRADUCONO IN AMMINISTRATIVE CHE TRADUCONO IN ATTI GLI INDIRIZZI DELLA ATTI GLI INDIRIZZI DELLA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO E CHE PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO E CHE RILEVA I FATTI E GLI ATTI RILEVA I FATTI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE CONSENTONO LA AMMINISTRATIVI CHE CONSENTONO LA RENDICONTAZIONE ED IL CONTROLLORENDICONTAZIONE ED IL CONTROLLO

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

LA GESTIONE FINANZIARIA

IL COMPLESSO DI OPERAZIONI

AMMINISTRATIVE CHE TRADUCONO IN

ATTI GLI INDIRIZZI DELLA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO E CHE

RILEVA I FATTI E GLIATTIAMMINISTRATIVI

CHE CONSENTONO LA RENDICONTAZIONE ED

IL CONTROLLO

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

LA GESTIONE SUCCEDE ALLA

PROGRAMMAZIONE PRECEDENDO LA

RENDICONTAZIONE

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

LE FASI DELL’ENTRATA

L’ACCERTAMENTO

LA RISCOSSIONE

IL VERSAMENTO

Anche se a questo andrebbe premessa

LA PREVISIONE

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

L‘ACCERTAMENTO

ART. 179 DEL T.U.EE.LL.

E’ UN IMPLICITO DIVIETO AD OGNI FORMA DI

ACCERTAMENTO PROVVISORIO, ALEATORIO,

PROSPETTICO PER LE QUALI ESISTE UN TITOLO

GIURIDICO CHE COSTITUISCA L’ENTE LOCALE

CREDITORE DALLA CORRELATIVA ENTRATADISTINGUERE

LA PARTE CORRENTE DA QUELLA RELATIVA AGLI

INVESTIMENTI E I FINANZIAMENTI

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

LE MODALITA’ DI ACCERTAMENTO CHE DEFINIAMO

AUTOMATICHE PER LE QUALI SI HA IL SEGUENTE

QUADRO DI RIFERIMENTO:

1. ENTRATE DI CARATTERE TRIBUTARIO I RUOLI O ALTRE FORME STABILITE DALLA LEGGE;

2. ENTRATE PATRIMONIALI LISTE DI CARICO O RUOLI

3. ENTRATE COMPENSATIVE ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

4. ENTRATE SPECIALI CONTRATTI, PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI, ATTI AMMINISTRATIVI SPECIFICI

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

ACCERTAMENTO PLURIENNALE

ART. 179

POTRANNO ESSERE ACCERTATI SUGLI ESERCIZI

FUTURI PER TRE ESERCIZI

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

LA RISCOSSIONE

MATERIALE INTROITO DELLA SOMMA DA PARTE

DEL TESORIERE DELL’ENTE

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

ORDINATIVO D’INCASSO

DEVE CONTENERE:

L’INDICAZIONE DEL DEBITORE;

L’AMMONTARE DELLA SOMMA DA RISCUOTERE;

LA CAUSALE;

GLI EVENTUALI VINCOLI DI DESTINAZIONE DELLE SOMME;

L’INDICAZIONE DELLA RISORSA O DEL CAPITOLO DI BILANCIO CUI E’RIFERITA L’ENTRATA, DISTINTAMENTE PER RESIDUI O COMPETENZA;

LA CODIFICA;

IL NUMERO PROGRESSIVO;

L’ESERCIZIO FINANZIARIO E LA DATA DI EMISSIONE

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

VERSAMENTO

TRASFERIMENTO DELLA SOMMA RISCOSA NELLECASSE DELL’ENTE DA PARTE DEGLI INCARICATIALLA RISCOSSIONE SIA INTERNI CHE ESTERNI

COINCIDE CON LA PRECEDENTE FASE ALLORCHE’LA RISCOSSIONE E’ FATTA DIRETTAMENTE DALTESORIERE

SI ESPLICA CON IL VERSAMENTO DELLE SOMME ALTESORIERE.

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

LE FASI DELLA SPESA ART. 182

a. L’IMPEGNO

b. LA LIQUIDAZIONE

c. L’ORDINAZIONE

d. IL PAGAMENTO

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

DIPENDENTI ABILITATI ALLA GESTIONE

DELL’INTERO PROCESSO

LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DA PARTE DEI DIPENDENTI STRAVOLGE IL GIA’

INNOVATIVO QUADRO SCATURITO DALLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE

LOCALI SPECIE SE SI PENSA CHE FINO A TUTTO L’ANNO 1996 TALI POTERI ERANO IN

CAPO AGLI ORGANI POLITICI

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

L’IMPEGNO ART. 183

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI:

LA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA PAGARE;

LA DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO CREDITORE;

CAUSALE E RAGIONE DEL DEBITO;

LA COSTITUZIONE DI VINCOLO SULLE PREVISIONI

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

LA PROPEDEUTICA DETERMINAZIONE DEL

SOGGETTO CREDITORE E’ ELEMENTO

INDISPENSABILE PROPRIO PER REALIZZARE

IL PRINCIPIO CHE E’ A BASE DELLA RIFORMA

VALE A DIRE CHE IL RESIDUO PASSIVO DEVE

EQUIVALERE AI DEBITI E CHE IL DEBITORE E’

UN COSTO DELL’ESERCIZIO

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

DIFFERENZA:

DISCIPLINA CIVILISTICA DI DEBITO

NON SI RISCONTRANO NELL’IMPEGNO I

CARATTERI DELLA CERTEZZA E DELLA

LIQUIDITA’ DI CUI ALLA DISCIPLINA

RELATIVA AI DEBITI DELLE IMPRESE

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

SOLO I DEBITI DEFINITIVAMENTE ASSUNTI ANDRANNO NEL CONTO DEI

RESIDUI

IMPEGNI PRENOTATI

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

ATTO INTERPROCEDIMENTALE AVENTE

VALENZA DI PRENOTAZIONE DI

IMPEGNO

IMPEGNO PLURIENNALE

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

ALCUNE FATTISPECIE:

o TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE

o RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI PRESTITI

o SPESE DOVUTE SULLA BASE DI CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE CON VALENZA PLURIENNALE

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

LA LIQUIDAZIONE ART. 184

SERVE A DETERMINARE LA SOMMA CERTA E

LIQUIDA DA PAGARE AL CREDITORE NEI

LIMITI DELL’IMPEGNO

COMPROVA IL DIRITTO ACQUISITO DEL

CREDITORE CHE DIVIENE PRESUPPOSTO

ESSENZIALE PER LA LEGITTIMITA’

DELL’ATTO.

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

L’ORDINAZIONE

CONSISTE NELLA DISPOSIIZONE

TRASMESSA AL TESORIERE, MEDIANTE IL

MANDATO DI PAGAMENTO CHE E’ LO

STRUMENTO DOCUMENTALE CHE VIENE

PREDISPOSTO ALLO SCOPO DI PROVVEDERE

AL PAGAMENTO DELLE SPESE

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

IL PAGAMENTO

QUELLA FASE CHE SI IDENTIFICA

CON IL MANDATO DI PAGAMENTO

CHE VIENE DEFINITO NEI SUOI

ELEMENTI

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

LA DISCIPLINA DELL’ ACCERTAMENTO

E DELL’ IMPEGNO

17 MAGGIO 1995

ACCERTAMENTO

RAGIONE DEL CREDITO

INDIVIDUAZIONE DI UN DEBITORE

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

GLI IMPEGNI

DETERMINAZIONI

POSSONO ESSERE ASSUNTI:

IN VIA AUTOMATICA

CON DETERMINAZIONI DEL DIPENDENTE

CON DELIBERE DELL’ORGANO POLITICO

POSSONO ESSERE ANCHE SOLO “PRENOTATI”

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

DEROGHE:

A. SPESE COLLEGATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA

A. IN CORRISPONDENZA DEL MUTUO STIPULATO O CONCESSO

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

IL RAPPORTO OBBLIGATORIO CHE SI E’ DI

CONSEGUENZA FORMATO

L’ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’ AL

“DIPENDENTE” E NON SOLO

ALL’AMMINISTRATORE

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

LE DETERMINAZIONI ART. 151 COMMA 4 T.U.EE.LL.

DEVONO RIPORTARE PARERI DI

REGOLARITA’ CONTABILE E

L’ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA

COPERTURA FINANZIARIA

GLI UNICI AUTORIZZATI A SOTTOSCRIVERE LE

DETERMINAZIONI SONO I DIPENDENTI

RESPONSABILI DEI SERVIZI

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

I RESIDUIRESIDUI ATTIVI

LE SOMME

ACCERTATE E

NON RISCOSSE NEL

RISPETTO DEI

NUOVI CRITERI

CASI PARTICOLARI

I MUTUI

RESIDUI PASSIVI

SONO FORMATI DALLE

SOMME IMPEGNATE

E NON PAGATE

ENTRO

IL TERMINE

DELL’ESERCIZIO

STANZIAMENTI COLLEGATI

ACCERTAMENTI

DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE

RIACCERTAMENTO

STRAORDINARIO

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COSTITUITO DA:

FONDO DI CASSA

AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI

DIMINUITO DEI RESIDUI PASSIVI

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

CASSA

CREDITI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI NON INCASSATI

DEBITI RELATIVI AGLI IMPEGNI NON ANCORA PAGATI

VIENE ACCERTATO CON L’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

L’ISTITUTO DELL’APPLICAZIONE

TALE MOMENTO SI REALIZZAVA SOLO DOPO L’APPROVAZIONE DEL CONTO

CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

LA STRUTTURA DELL’AVANZO

A. I FONDI NON VINCOLATI

B. I FONDI VINCOLATI PER DESTINAZIONE

C. I FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLE

SPESE IN CONTO CAPITALE

D. I FONDI DI AMMORTAMENTO

E. SPESE UNA-TANTUM

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

SUCCESSIVAMENTE AL SUO

“ACCERTAMENTO” L’AVANZO

POTRA’ ESSERE UTILIZZATO:

a. FONDI NON VINCOLATI

DEBITI FUORI BILANCIO

FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTI

FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI IN SEDE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO O DI CONTROLLO GESTIONE

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

b. FONDI VINCOLATI PER DESTINAZIONE

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI L’INTERVENTO IN QUESTIONE E’OBBLIGATORIO COSTITUISCE MERAMENTE UN CENTRO CONTABILE DI IMPUTAZIONE DI VALORI

b. FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

UTILIZZATE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

d. FONDI DI AMMORTAMENTO

FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO

e. SPESE UNATANTUM (SPESE ELETTORALI

INCLUSE)

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

IL DISAVANZO ACCERTATO VA INVECE OBBLIGATORIAMENTE APPLICATO AL BILANCIO

LA MANCATA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE COMPORTA

CONSEGUENTEMENTE IL SUCCESSIVO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO ED IL

COMMISSARIAMENTO DELL’ENTE COSI’COME PREVISTO DALL’ART. 141 DEL

T.U.EE.LL.

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

IL DISAVANZO

DEVE ESSERE SEMPRE AUMENTATO DELLE QUOTE DI

AMMORTAMENTO ACCANTONATE IN QUANTO NON

E’ CONSENTITO L’ESONERO DA TALE VINCOLO DI

ACCANTONAMENTO

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

IMPEGNO DI SPESA NON RITUALE

SONO RICONOSCIBILI I DEBITI FUORI BILANCIO

NEI LIMITI DEGLI ACCERTATI E DIMOSTRATI

BENEFICI IN RIFERIMENTO ALL’UTILITA’ E

ALL’ARRICCHIMENTO PER L’ENTE

NELL’AMBITO DELL’ESPLETAMENTO DI

PUBBLICHE FUNZIONI E SERVIZI DI

COMPETENZA

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

LA GESTIONE ECONOMICA

- IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

- IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, LA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE

- I PROCESSI DI CONTROLLO, PROFILI DELL’EFFICACIA, DELL’EFFICIENZA E DELLA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI EROGATE

- CONTROLLI INTERNI DI ECONOMICITA’ DELLA GESTIONE

LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA

AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI

IL CONTROLLO ECONOMICO

UNA SEQUENZA

PROGRAMMAZIONE GESTIONE

RISULTATI

CONTROLLI