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GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO CONTENZIOSO Avv. Viviana CAPOZZI Dottore di ricerca in diritto tributario - Ricercatrice IRDCEC area fiscale Modena, 15 ottobre 2013 Modena, 15 ottobre 2013 2 2 Gli strumenti deflattivi del contenzioso 2 L’ ACCERTAMENTO CON ADESIONE ACCERTAMENTO CON ADESIONE

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GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSOCONTENZIOSO

Avv. Viviana CAPOZZIDottore di ricerca in diritto tributario - Ricercatrice IRDCEC area fiscale

Modena, 15 ottobre 2013Modena, 15 ottobre 2013

22Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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LL’’ACCERTAMENTO CON ADESIONEACCERTAMENTO CON ADESIONE

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33Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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Evoluzione storicaEvoluzione storica

Art.  40  del  T.U.  per  l’imposta  di  ricchezza mobile  del 1877  stabiliva  che  l’agente  delle  imposte  poteva concordare le somme da riportare in tabella e l’accordo doveva essere  riportato  in una dichiarazione  (analoga disposizione  era  prevista  anche  nelle  altre  imposte come registro e successioni). 

Con  la  legge  Tremelloni (l.  1/1956)  prima,  e  con  il D.P.R. 645/1958 (art. 34), dopo,  il termine concordato cede  il  passo  a  quello  di  adesione  del  contribuenteall'accertamento, dove  l'imponibile veniva definito con l'adesione del contribuente (anche nella fase giudiziale) attraverso la redazione di un atto scritto.

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Evoluzione storicaEvoluzione storica

Con la riforma tributaria degli anni 70’, che portava con sé l'obbligatorietà delle  scritture  contabili  per  tutti  i contribuenti, è stato abbandonato  il concordato ai  fini delle imposte dirette.

Il  concordato  rimane  in  vita,  invece,  limitatamente all'imposta  di  registro,  all'imposta  sulle  successioni  e all'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli immobili.

Il  concordato  così disciplinato,  con  riferimento  alle imposte  indirette,  resterà in  vigore  solo  fino agli anni 80’. 

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Evoluzione storicaEvoluzione storica

L’accertamento con adesione è reintrodotto nel nostro ordinamento con l’art. 2‐bis della legge n. 656/1994.

In questa sede si stabilisce che:

• l’accertamento con adesione può essere utilizzato solo per questioni relative all’inerenza, alla stima, all’imputazione a periodo delle componenti positive e negative del  reddito d’impresa e da lavoro autonomo;

• l’accertamento  con  adesione  può  essere  esperito  solo  a seguito della emissione di un avviso di accertamento; 

• l’iniziativa all’adesione può essere soltanto dell’ufficio; • la  finalità è quella  di  deflazionare il  contenzioso  e  di assicurare una pronta acquisizione del tributo.

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Disciplina attualeDisciplina attuale

Con  la  l.  218/1997,  viene  nuovamente  disciplinato  in modo analitico l’istituto, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti nell'art. 3, comma 120, della legge n.662/1996.

In  particolare,  l’istituto  "si  propone  di  fornire all'Amministrazione  finanziaria  ed  ai  contribuenti  uno strumento  snello, ma  al  tempo  stesso  garantista,  per giungere  ad  una  rapida  definizione  della  pretesa tributaria,  per  incrementare  il  gettito  fiscale e  per ridurre notevolmente il contenzioso tributario“.

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Disciplina attualeDisciplina attuale

L'istituto,  che  si affianca agli altri  strumenti  cosiddetti deflativi  del  contenzioso  e  trova  il  naturale completamento  nella  conciliazione  giudiziale  e nell'adempimento  spontaneo  previsto  dall'art.  15 D.Lgs. n.218/1997, si propone di:

• migliorare l'attività di controllo;• di recuperare gettito, con ripercussioni positive in termini di efficienza ed efficacia;

• rendere  più spedita  ed  economicamente  piùvantaggiosa  l'attività di  contrasto  all'evasione svolta dagli uffici finanziari.

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Segue: ambito oggettivo di applicazioneSegue: ambito oggettivo di applicazione

L’accertamento  con  adesione disciplinato dal D.Lgs n. 218/1997,  riguarda  tutte  le  imposte  (art.  1,  D.Lgs. 218/1997) e tutte le ipotesi di accertamento.

Il medesimo, quindi, trova applicazione anche per i casi di  assenza  di  dichiarazione  o  di  dichiarazione  nulla ovvero di rilevanza penale del fatto.

Mediante  tale  istituto,  può  essere  definito  anche  il reddito  determinato  sinteticamente,  attraverso l’applicazione di coefficienti presuntivi o degli  studi di settore.

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Segue: ambito oggettivo di applicazioneSegue: ambito oggettivo di applicazione

Quando  viene  concordato  un  maggior  reddito l’imponibile  si  ritiene  accertato  anche  ai  fini  IVA, sempreché sussistano  i  presupposti  per  l’applicazione di questo tributo (l’IVA non è applicabile alle rettifiche riguardanti  le  valutazioni  di  bilancio,  le  rimanenze, etc.).

Se  sussistono  i  presupposti  di  applicazione  dell’IVA, occorre poi determinare l’aliquota di competenza; se il soggetto  effettua  di  norma  operazioni  soggette  ad aliquote  diverse,  si  rende  allora  necessaria l’applicazione di una  aliquota media calcolata  in base alla tipologia di operazioni effettuate.

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Segue: ambito oggettivo di applicazioneSegue: ambito oggettivo di applicazione

La  circolare  n.  235  del  1997  attribuisce  al  criterio dell’aliquota  media  carattere  residuale rispetto  alla individuazione  analitica  del  regime  IVA  applicabile  ai maggiori imponibili definiti.

In  sostanza,  la  circolare  lascia  prevalere  la determinazione  analitica su  quella  media  stabilendo che quest’ultima:

“dovrà necessariamente  essere  applicata  quando  la definizione  delle  imposte  sui  redditi  riguardi accertamenti dai quali non  sia  individuabile  l’effettiva natura delle operazioni IVA”.

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Segue: ambito oggettivo di applicazioneSegue: ambito oggettivo di applicazione

“Nelle  ipotesi  invece  in  cui  una  maggiore  analiticitàdell’accertamento  consente  la  individuazione dell’oggetto delle operazioni  IVA da  cui  scaturiscono  i corrispettivi  non  dichiarati,  in  luogo  dell’aliquota media, si renderanno ovviamente applicabili le aliquote specificatamente previste”.

Occorre  tuttavia  sottolineare  che  la  relativa disposizione  normativa fa  riferimento  unicamente all’applicazione  di  un’aliquota  media  IVA,  non prevedendo  in  alcun  modo  l’applicazione  in  via analitica dell’aliquota IVA, ipotizzata dalla circolare.

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Segue: ambito oggettivo di applicazioneSegue: ambito oggettivo di applicazione

Può,  tuttavia,  accadere  che  l’accertamento  venga esperito nei confronti di un solo tipo di tributo, nel qual caso nessun effetto si produrrà per l’altro.

Non  è previsto  l’utilizzo  di  parametri  o  altri  criteri  per pervenire  alla  definizione  del  reddito (nel  94’ la definizione  avveniva  sempre  sulla  base  di  parametri oggettivi, coefficienti presuntivi).

L’accertamento  emanato  ai  fini  delle  imposte  di successione, donazione,  imposta di registro o  ipotecaria ecc.,  può  essere  definito  anche  da  uno  solo  dei coobbligati.

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Segue: ambito oggettivo di applicazioneSegue: ambito oggettivo di applicazione

In tale ultima ipotesi:

a) l'ufficio  deve  inviare  l'invito,  di  cui  all'art.  11,  comma  1,  del D.Lgs 218/1997,  a  tutti i  soggetti  obbligati,  per  consentire  a ciascuno  di  partecipare  al  contraddittorio  e  di  assumere  le proprie autonome decisioni;

b) la definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti;

c)  la  presentazione  dell'istanza,  anche  da  parte  di  un  solo obbligato, comporta  la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per  l'impugnazione e di quelli per  la  riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12, comma 2 del D.Lgs 218/1997).

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Segue: ambito oggettivo di applicazioneSegue: ambito oggettivo di applicazione

Possono essere oggetto dell’accertamento con adesione sia le questioni di fatto, che di diritto.

La  ratio dell’istituto  è una  determinazione  concordatadella imposte per i casi di incertezza della questione; non dovrebbe,  quindi,  essere  utilizzato  nei  casi  di  evidente legittimità o illegittimità della pretesa impositiva (istituto dell’autotutela). 

La definizione,  riguardando  gli  aspetti  controversi della determinazione  dell’imposta,  non  è applicabile né alla fase  dei  controlli  formali ex  art.  36  bis  del  d.P.R.600/1973, né agli atti di irrogazione di sanzioni.

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Segue: ambito oggettivo di applicazioneSegue: ambito oggettivo di applicazione

Nei controlli formali ex art. 36‐bis del d.P.R. 600/1973 e art.  60  del  d.P.R. 633/1972,  infatti,  la  rettifica  delle dichiarazioni  deriva  o  da  errori  materiali  o  di  calcolo commessi  dal  contribuente  in  fase  di  compilazione  del modello, ovvero dall'applicazione di detrazioni, riduzioni, crediti d'imposta  in misura diversa da quella consentita dalla legge.

In  tali  casi,  quindi,  la  rettifica  del  dichiarato  viene eseguita  sulla base degli  stessi  elementi  risultanti dalla dichiarazione,  senza  che  vi  sia  ingresso  a  valutazioni  o apprezzamenti di  fatto  difformi  da  quelli  del contribuente".

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Segue: ambito oggettivo di applicazioneSegue: ambito oggettivo di applicazione

L'art.  2,  comma  5,  del  D.Lgs 218/1997  esclude  dalla riduzione  delle  sanzioni  quelle  applicate  in  sede  di controlli  formali  e  la  circolare  n.  235  del  1997 ha evidenziato  che  la  definizione  non  produce  effetti sull’attività di  controllo  formale delle  dichiarazioni originariamente presentate.

Non  dovrebbe  rientrare  tra  gli  atti  definibili  neanche l’atto che consegue al controllo ex art. 36‐ter del d.P.R.600/1973,  atteso  che  in  sede  di  controllo  non  vi  sono elementi  suscettibili  di  apprezzamento  valutativo  da parte dell'ufficio ma un mero riscontro dei dati presenti in dichiarazione con la relativa documentazione.

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1717Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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Segue: ambito soggettivo di applicazioneSegue: ambito soggettivo di applicazione

La  possibilità di  adire  l’istituto  dell’accertamento  con adesione è estesa a tutti i contribuenti (persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti).

Detti  soggetti  possono  beneficiare  della  procedura  di accertamento  con  adesione,  sia  su  questioni  che riguardano il loro proprio carico impositivo, sia quando intervengono nei rapporti tributari tra Fisco e soggetti terzi,  in  qualità di  sostituti  di  imposta (come,  ad esempio  in  ipotesi  di  accertamenti  inerenti  la determinazione  induttiva di compensi,  interessi e altre somme assoggettabili a ritenute).

1818Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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EffettiEffetti

L’accertamento con adesione comporta  la  riduzione ad un terzo del minimo delle sanzioni previsto dalla legge e non produce effetti extra tributari, salvo che:

• i  contributi  previdenziali eventualmente  dovuti  saranno commisurati alla base imponibile così come definita;

• con riferimento alle sanzioni penali, l'art. 13, del D.lgs. 74/2000 prevede  che  le  pene  previste  per  i  nuovi  reati tributari  siano diminuite  sino  ad  un  terzo,  e  che  non  si  applichino  le  pene accessorie,  se,  prima  della  dichiarazione  di  apertura  del dibattimento  di  primo  grado,  i  debiti  tributari  siano  estinti  a seguito  di  una  delle  procedure  conciliative  o  di  adesione all'accertamento. 

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1919Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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LL’’ulteriore azione accertatriceulteriore azione accertatrice

L’accertamento  con  adesione  preclude  l’ulteriore azione  accertatrice;  tuttavia,  è possibile  (nei  termini previsti  dall’art.  43,  D.P.R.  600/1973  e  dall’art.  57, D.P.R.  633/1972),  svolgere  ulteriore  attività di accertamento, laddove (art. 2, comma 4):

a) sopravvengono  nuovi  elementi in  base  ai  quali  è possibile accertare  un  maggior  reddito superiore  al  50%  di  quello definito (e comunque non inferiore a 77.468,53 euro); 

b) la definizione riguardava un accertamento parziale;c) la  definizione  riguardava  solo  redditi  derivanti  da 

partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o aziende  coniugali  (ovvero  la definizione  riguardava una di queste società alle quali partecipava il contribuente).

2020Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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LL’’ulteriore azione accertatriceulteriore azione accertatrice

Con riferimento all’ipotesi sub a), si evidenzia:

• la sopravvenuta conoscenza va  interpretata  in senso oggettivo(l’ufficio dovrà specificare gli elementi sopravvenuti e  il modo  in cui ne è venuto a conoscenza, sottolineando oltre al  fatto che si tratta  di  elementi  che  ha  conosciuto  solo  successivamente all’emanazione del primo atto impositivo, anche  l’impossibilità di rilevarli dal contenuto della dichiarazione e dagli atti  in possesso degli uffici alla medesima data);

• diviene  importante,  quindi,  verificare  se  e  in  che  limiti  le informazioni  fossero  già nella  teorica  disponibilitàdell’Amministrazione  finanziaria  (anagrafe tributaria, dati relativi a  conti  correnti,  fatti  rilevabili  dal  contenuto  delle  dichiarazioni del contribuente, ecc.) .

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LL’’ulteriore azione accertatriceulteriore azione accertatrice

Con riferimento all’ipotesi sub c), si evidenzia:

• si pone la consueta esigenza di unitarietà dell'accertamento;• a  tal  fine  l'art.4 comma 2 prevede che  l'ufficio convochi  tutti i soci  ai  fini  dell'imputazione  del  reddito  "per  trasparenza",  in proporzione alle quote di partecipazione;• qualora  alcuni  di  essi  non  aderiscano all'accertamento, l'imposta viene comunque determinata, nei  loro confronti, nella misura ridotta stabilita per quanti hanno aderito, senza abbuoni sulle sanzioni;• il  socio  che  non  ha  aderito  potrà quindi  contrastare l'accertamento,  ma  perderà l'opportunità di  vedersi  ridurre  le sanzioni qualora l'accertamento venga confermato dai giudici.

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LL’’ulteriore azione accertatriceulteriore azione accertatrice

Con  riferimento  allo  svolgimento  dell’ulteriore  azione accertatrice,  va  sottolineato  che  l’art.  70  della  l. 342/2000  prevede  che  l'intervenuta  definizione, mediante  accertamento  con  adesione  o  conciliazione giudiziale, degli accertamenti basati sugli studi di settore non esclude  l'esercizio dell'ulteriore azione accertatricecon  riferimento  alle  medesime  o  alle  altre  categorie reddituali oggetto di adesione.

L’ulteriore  azione  accertatrice  può  essere  svolta  a prescindere  dalla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi elementi,  nonché dal  superamento  della  soglia  di 77.468,53 euro.

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2323Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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LL’’avvio del procedimentoavvio del procedimento

L’ufficio  competente alla  definizione  è quello dell’Agenzia  delle  Entrate  nella  cui  circoscrizione  il contribuente ha il domicilio fiscale o la società ha sede.

L’avvio del  procedimento  può  avvenire  su  iniziativa dell’ufficio, ovvero su istanza di parte.

Nel  primo  caso,  l’ufficio  invia  (prima  della  notifica dell’accertamento)  al  contribuente  un  invito  a comparire contenente  i periodi d’imposta suscettibili di accertamento,  il  giorno  e  il  luogo per  definire,  le maggiori  imposte dovute  in  caso  di  definizione  e  la relativa motivazione.

2424Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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LL’’avvio del procedimentoavvio del procedimento

Nella  seconda  ipotesi,  il  contribuente  può  chiedere all’ufficio, con  istanza  in carta  libera,  la  formulazione di una proposta di accertamento con adesione:

• nel caso in cui sono stati effettuati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche;

• nell’ipotesi  in  cui  gli  sia  stato  notificato  un  avviso  di accertamento non preceduto da invito per la definizione.

La presentazione dell’istanza comporta una sospensione del  termine  per  l’impugnazione  dell’atto  di  90  gg., nonché la  sospensione,  per  lo  stesso  periodo,  della riscossione frazionata delle imposte accertate.

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2525Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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LL’’avvio del procedimentoavvio del procedimento

In  caso  di  esito  negativo dell’accertamento  con adesione, la circolare n. 65/E del 2001, ha chiarito che la conclusione negativa del procedimento non spiega alcun  effetto  sul  periodo  di  sospensione dei  termini per ricorrere, non prevedendo  la norma alcuna causa di decadenza dalla sospensione stessa. 

Conseguentemente,  anche  se  l'accertamento  con adesione  si  è concluso  negativamente  prima  dei novanta  giorni,  ciò  non  comporta  la  "riduzione"  del periodo di sospensione  fissato dalla  legge  in novanta giorni  (sulla  legittimità di  tale  previsione:  Cort.  Cost. ord. 15 aprile 2011, n. 140).

2626Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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LL’’avvio del procedimentoavvio del procedimento

L’impugnazione  dell’atto comporta  la  rinuncia all’adesione (art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs 218/1997); a seguito  dell’instaurazione  del  contenzioso,  infatti, diventa esperibile unicamente la conciliazione giudiziale.

Nel caso in cui l’istanza fa seguito alla notifica di un atto di  accertamento,  entro  15  gg.  dalla  richiesta,  l’ufficio deve  formulare  l’invito  a  comparire  nei  confronti  del contribuente (art. 6, comma 4, del D.Lgs 218/1997).

Se  l’istanza  è stata  presentata  a  seguito  di  attività di verifica,  non  esiste  un  termine preciso  entro  il  quale l’ufficio debba darvi risposta.

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2727Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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LL’’avvio del procedimentoavvio del procedimento

Secondo  la  CTP  di  Siracusa,  Sez.  III,  n.  289  del  21 maggio 2004:

È da ritenere nullo ab origine l'avviso di accertamento per il quale il contribuente abbia presentato all'Ufficio che  lo  ha  emesso  apposita  istanza  di  accertamento con adesione ed a tale istanza l'Ufficio non abbia dato riscontro invitando  il  contribuente  a  comparire  nel termine di quindici giorni, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Ne consegue la nullità di tutti i  successivi  atti  posti  in  essere  per  la  riscossione coattiva dei tributi oggetto di accertamento. 

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LL’’avvio del procedimentoavvio del procedimento

La CTP di Ragusa (sentenza, sez. I, del 1° dicembre 2001, n. 291) ha dichiarato  illegittima un'iscrizione a  ruolo  in quanto i provvedimenti che ne sarebbero a fondamento sono  divenuti  privi  di  effetti  in  conseguenza  del comportamento omissivo dell'ufficio.

Secondo i giudici "in caso di mancata risposta all'istanza di  accertamento con  adesione  presentata  dal contribuente,  l'ufficio non è legittimato a procedere ad iscrizione  a  ruolo  delle  somme  elencate  nell'avviso  di accertamento, che perde quindi  la sua efficacia a causa del comportamento omissivo dello stesso". 

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Il procedimentoIl procedimento

Dopo che la procedura di adesione è stata  innescata,  le parti  si  incontrano  presso  la  sede  dell’ufficio  per discutere i contenuti dell’accordo.

L’incontro si svolge in contraddittorio tra il contribuente (o un  suo delegato) e  il direttore dell’ufficio  (o un  suo delegato).

Il  raggiungimento  dell’accordo  può  richiedere  piùincontri  successivi;  dei  quali  si  redige  un  verbale sintetico da  cui  dovranno  risultare  le  motivazioni addotte  e  la  documentazione  fornita  dal  contribuente (art. 7 del D.Lgs 218/1997).

3030Gli strumenti deflattivi del contenzioso

30

Il procedimentoIl procedimento

La  circolare  27  giugno  2001  n.  65/E  ha  ribadito "l'obbligo  di  documentare  i  contraddittori  svolti attraverso  la  redazione di appositi processi verbali", da rilasciare in copia al contribuente.

Vanno  verbalizzati  anche  i  contraddittori  con  esito negativo,  fermo  restando  che  va  contenuta  la  fase del contraddittorio  "entro  limiti  temporali  ragionevoli,  in relazione  sia  alla  primaria  esigenza  di  speditezza  del procedimento  che  all'effettiva  complessità della trattazione,  non  consentendo  comunque  reiterati  rinvii di  carattere meramente  dilatorio,  comportanti  di  fatto ingiustificato ritardo nell'azione amministrativa”.

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3131Gli strumenti deflattivi del contenzioso

31

LL’’atto di accertamento con adesioneatto di accertamento con adesione

L’atto con  il  quale  eventualmente  si  conclude l’accertamento  con  adesione deve  essere  redatto  in forma scritta, in duplice esemplare. 

Deve essere sottoscritto dal contribuente e dal capo ufficio.

Deve indicare per ciascun tributo: 

• gli elementi e  la motivazione su cui  la definizione si fonda; 

• la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute. 

3232Gli strumenti deflattivi del contenzioso

32

LL’’atto di accertamento con adesioneatto di accertamento con adesione

L’accertamento  con  adesione  si  perfeziona  con  il versamento, entro  20  gg.  dalla  redazione  dell’atto, delle  somme  dovute  o  della  prima  rata,  nel  caso  di rateizzazione.

L’atto deve  essere  sottoscritto da  entrambe  le  parti ma  in  realtà questa  sottoscrizione appare vincolante solamente per l’ufficio.

Questo perché il contribuente potrebbe comunque in seguito disattendere gli accordi evitando di pagare gli importi  concordati  e  presentando  formale  ricorso presso le commissioni tributarie (se nei termini). 

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3333Gli strumenti deflattivi del contenzioso

33

LL’’atto di accertamento con adesioneatto di accertamento con adesione

Il  perfezionamento  della  procedura,  infatti,  avviene solamente con  il tempestivo pagamento da parte del contribuente e non  con  la  sottoscrizione dell’atto di adesione.

Per  l’ipotesi  di  rateizzazione  delle  somme,  è stato eliminato  (D.L.  98/2011)  l’obbligo  di  prestazione  di garanzie. 

Tuttavia  viene  irrogata  una  sanzione  del  60%  delle imposte ancora dovute,  se  il  contribuente non paga una  rata (diversa  dalla  prima)  entro  il  termine  di scadenza di quella successiva.

3434Gli strumenti deflattivi del contenzioso

34

LL’’atto di accertamento con adesioneatto di accertamento con adesione

La circolare della D.R.E. Lombardia 4 aprile 2001, n. 11 ha evidenziato come  sia possibile  sanare  le  irregolaritàconcernenti  un  tardivo  versamento (della  somma dovuta o della prima  rata),  laddove  sia  riscontrabile  la prevalenza  e  l’attualità dell'interesse  pubblico al perfezionamento dell’accertamento con adesione.

E queste sono ravvisabili sia  in  ipotesi di procedimento di  definizione  dell'accertamento  avviato  su  istanza del contribuente  (purché non  sia ancora  spirato  il  termine per  l'impugnazione dell'accertamento); che  in  ipotesi ai procedimento avviato su iniziativa dell'ufficio.

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3535Gli strumenti deflattivi del contenzioso

35

LL’’atto di accertamento con adesioneatto di accertamento con adesione

In relazione alla prima ipotesi, infatti, residuando ancora i  termini  d'impugnativa,  il  contribuente  potrebbe reiterare l'istanza avviando un nuovo procedimento che, con  ogni  probabilità,  si  concluderebbe  con  un  atto  di adesione  analogo  al  precedente;  similmente,  in relazione  alla  seconda,  l'ufficio  potrebbe  reiterare l'invito di adesione. 

Rilevata  una  delle  irregolarità,  l'ufficio  provvederà ad invitare  il  contribuente  a  sanarle  entro  10  giorni; scaduto  inutilmente  anche  quest'ulteriore  termine,  si deve  assumere  per  acclarata la  volontà di  non perfezionare l'accertamento con adesione.

3636Gli strumenti deflattivi del contenzioso

36

LL’’atto di accertamento con adesioneatto di accertamento con adesione

Nel medesimo  termine  di  dieci  giorni,  il  contribuente dovrà:

• in caso di omesso, tardivo o  insufficiente versamento delle somme dovute, corrispondere gli  interessi legali a decorre dal primo giorno successivo dalla scadenza del termine;

• produrre una dichiarazione con  la quale, nel riaffermare  la volontà di aderire all'accertamento, rinunci ad ogni effetto di legge alla ripetizione di quanto versato.

In senso sostanzialmente analogo si è espressa la D.R.E.Campania, con c. prot. 34414/2000 del 2000, mentre  la D.R.E. Piemonte,  con  nota  del  7  marzo  2001,  prot. 18515,  sembra  orientata  nel  senso  di  non  riconoscere alcuna possibilità di sanatoria.

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3737Gli strumenti deflattivi del contenzioso

37

LL’’atto di accertamento con adesioneatto di accertamento con adesione

Una  volta  raggiunto  l’accordo  l’atto  di  adesione annulla  ex  lege il  primo  atto amministrativo provvedimentale.

Tale effetto si manifesta:

• dapprima  con  la  sospensione dell’efficacia dell’avviso di accertamento  in relazione al quale si è proposta l’adesione;

• poi  con  la  rinnovazione  della  pretesaamministrativa  che  viene  trasfusa  in  un  nuovo atto (l’atto di adesione all’accertamento).

3838Gli strumenti deflattivi del contenzioso

38

LL’’atto di accertamento con adesioneatto di accertamento con adesione

La  natura  dell’atto di  accertamento  con  adesione  èoggetto di un intenso dibattito dottrinale.

A seconda dei diversi orientamenti di pensiero viene, di volta in volta, qualificato come:

• atto amministrativo unilaterale;• atto di natura transattiva; • atto  consensuale di determinazione del presupposto impositivo.

Analizziamo le diverse teorie.

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3939Gli strumenti deflattivi del contenzioso

39

LL’’atto di accertamento con adesioneatto di accertamento con adesione

Secondo  parte  della  dottrina,  posta  l’indisponibilitàdell’obbligazione  tributaria,  l’atto  di  adesione  va qualificato  come  un  atto  amministrativo  unilaterale; vale a dire un atto dell’amministrazione finanziaria al quale il contribuente fa adesione.

Nell’ambito  di  questo  orientamento  interpretativo,  alcuni riconducono  l’atto  di  adesione  all’esercizio  del  più ampio potere di autotutela dell’amministrazione finanziaria.

Altri, attribuiscono una maggiore rilevanza alle  informazioniacquisite  dall’ufficio  nell’ambito  del  contraddittorio  con  il contribuente,  che  consentirebbero  una  determinazione dell’obbligazione tributaria più vicina al vero.

4040Gli strumenti deflattivi del contenzioso

40

LL’’atto di accertamento con adesioneatto di accertamento con adesione

Secondo  altri  autori,  in  deroga al  principio  di indisponibilità dell’obbligazione  tributaria  l’atto  di adesione ha natura transattiva, in quanto:

• viene  determinata  un’imposta  differente da  quella che  emergerebbe  laddove  venisse  verificato  il presupposto  (in  quanto,  altrimenti,  in  caso  di mancato pagamento non dovrebbe venir meno  l’atto di  accertamento  con  adesione  a  favore dell’accertamento originario);

• viene abbandonata,  fisiologicamente, una parte della pretesa impositiva.

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4141Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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LL’’atto di accertamento con adesioneatto di accertamento con adesione

L’atto  di  adesione  è un  atto  consensuale di determinazione del presupposto del  tributo,  in quanto integra  una  forma  di  “amministrazione  per  consenso”(attuale  tendenza  della  PA  a  ricercare  l’adesione  dei soggetti piuttosto che ad imporre le proprie decisioni).

È un atto consensuale ma non negoziale con  il quale si individua  consensualmente  e  con  un  adeguata motivazione  la  soluzione  del  contrasto  interpretativoche sia più conforme alla legge.

Gli  effetti dell’atto  di  adesione  non  discendono  dalla volontà delle parti ma dalla legge.

4242Gli strumenti deflattivi del contenzioso

42

LA DEFINIZIONE DELLLA DEFINIZIONE DELL’’INVITO AL INVITO AL CONTRADDITTORIOCONTRADDITTORIO

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4343Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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PremessaPremessa

Il  comma  1‐bis,  aggiunto  all'art.  5  del D.Lgs 218/1997 (per  opera  dell'art.  27,  comma  1,  lett.  b)  del  D.Lgs185/2008), prevede  la possibilità per  il contribuente di aderire  all'invito  a  comparire  (o  invito  al contraddittorio),  inviato dall'ufficio che  intende avviare un  procedimento  di  accertamento  con  adesione,  con riferimento ad un atto impositivo non ancora emanato.

Siamo,  quindi,  nell'ambito  del  descritto  procedimento di  accertamento  con  adesione  avviato  su  istanza dell'ufficio.

4444Gli strumenti deflattivi del contenzioso

44

Profili procedimentaliProfili procedimentali

Il  contribuente  può  aderire ai  contenuti  dell'invito  al contraddittorio,  mediante  comunicazione  scritta  al competente ufficio e versamento delle  somme dovute entro  il  15° giorno  antecedente  la  data  fissata  per  la comparizione (art. 5, comma 1‐bis, del D.Lgs 218/1997).

Pertanto,  per  consentire  ai  contribuenti  di  effettuare tempestivamente  gli  adempimenti,  gli  uffici  devono assicurarsi  che  l'invito al  contraddittorio  sia  recapitato (mediante spedizione a mezzo posta  raccomandata) al contribuente almeno 45 giorni prima della data  fissata per la comparizione (circolare n. 4/E del 2009).

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4545Gli strumenti deflattivi del contenzioso

45

Profili procedimentaliProfili procedimentali

Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso  di  pagamento  rateale,  l'indicazione  del  numero delle  rate  prescelte,  deve  essere  unita  la  quietanzadell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.

Entrambi  gli  elementi  sono  necessari  al perfezionamento della definizione.

Tuttavia,  come  evidenziato  dalla  circolare  n.  4/E  del 2009,  qualora  il  contribuente  comunichi  l'adesione all'invito ma non effettui il relativo versamento, l’ufficio può procedere all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di dette somme.

4646Gli strumenti deflattivi del contenzioso

46

Profili procedimentaliProfili procedimentali

Nel  caso  di  adesione  all’invito,  il  contribuente  ottiene una  riduzione  a  1/2  delle  sanzioni  previste  per l'accertamento con adesione (1/6 del minimo edittale).

Per  il resto,  la circolare 4/E del 2009 ha chiarito che alla definizione  dell'invito  al  contraddittorio  conseguono  i medesimi  effetti  premiali visti  con  riferimento all'accertamento con adesione.

L’invito al  contraddittorio  deve  contenere i  periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo per  definire,  le maggiori  imposte  e  sanzioni  dovute  in caso di definizione e la relativa motivazione.

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4747Gli strumenti deflattivi del contenzioso

47

Profili procedimentaliProfili procedimentali

Con  riferimento  al  contenuto essenziale  dell'invito  al contraddittorio,  la  circolare  16  febbraio  2009,  n.  4/E ha  sottolineato  la necessità che nell’invito medesimo vengano  esplicitati  gli  elementi  rilevanti  ai  fini dell’accertamento, in possesso dell’Ufficio.

Solo  in  tal  modo,  infatti,  è possibile  consentire  al contribuente  una  immediata  e  completa  cognizionedelle  questioni  che  formano  oggetto  della  possibile pretesa impositiva, non ancora concretizzata in un atto accertativo.

4848Gli strumenti deflattivi del contenzioso

48

Profili procedimentaliProfili procedimentali

La  comunicazione  dell’adesione  dovrà avvenire utilizzando  l’apposito  modello,  approvato  con  il provvedimento direttoriale del 10 settembre 2008  (art. 27, comma 2, del D.L. 185/2008).

Il provvedimento direttoriale stabilisce che, ai  fini della validità della  comunicazione,  è necessaria  la sottoscrizione  del  contribuente  o  di  chi  legalmente  lo rappresenta.

Quindi  è esclusa  la  possibilità di  rappresentanza mediante  procuratore  speciale,  prevista  dall’art.  7, comma 1‐bis, del D.Lgs 218/1997.

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4949Gli strumenti deflattivi del contenzioso

49

Profili procedimentaliProfili procedimentali

La  trasmissione della  comunicazione dell’adesione può avvenire mediante:

consegna diretta all'ufficio che ha emesso  l'invito, che rilascia apposita ricevuta;

spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel  caso  di  spedizione,  farà fede  la  data  del  timbro dell'ufficio postale accettante.

Mentre per  i  pagamenti  effettuati  farà fede  la  data di versamento risultante dal modello di versamento.

5050Gli strumenti deflattivi del contenzioso

50

Profili procedimentaliProfili procedimentali

Specifiche disposizioni sono dettate per gli inviti inerenti accertamenti  che  riguardano  contribuenti  che producono reddito in forma associata, aziende coniugali e i soggetti che optano per la trasparenza fiscale.

L'ufficio  deve  emettere  gli  inviti con  riferimento  sia all'entità collettiva  che  ai  soggetti  partecipanti  e ciascuno di essi può autonomamente aderire.

Per  quanti  non  aderiscono,  l'invito  continuerà a produrre i propri effetti e sarà eventualmente definibile anche nell'ulteriore fase di accertamento con adesione.

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5151Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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Ambito applicativoAmbito applicativo

La  circolare  n.  4/E  del  2009  ha  evidenziato  che  il procedimento  in  esame  trova  la  sua  più idonea applicazione nei  casi  in  cui  l'accertamento  si  basa    su prove  presuntive o  su  altri  elementi  suscettibili  di apprezzamenti valutativi da parte dell'ufficio.

Infatti,  le  maggiori  agevolazioni accordate  in  caso  di adesione  all'invito  al  contraddittorio  (rispetto  a  quelle accordate  per  l'ipotesi  di  adesione  all'accertamento), appaiono  connesse  alla  collaborazione  prestata  dal contribuente alla definizione di contesti accertativi che, per  loro  oggettive  caratteristiche  maggiormente avrebbe potuto dibattere in contraddittorio.

5252Gli strumenti deflattivi del contenzioso

52

Ambito applicativoAmbito applicativo

Le  disposizioni  relative  all’adesione  all’invito  al contraddittorio, non si applicano agli inviti preceduti dai PVC (suscettibili  di  adesione)  per  i  quali  non  sia  stata prestata adesione.

Sul  punto,  la  circolare  n.  4/E  del  2009  ha  chiarito  che detta preclusione non opera qualora  l'invito  si discosti dai  contenuti  del  PVC  con  specifico  riguardo  agli imponibili  e/o  alle  imposte  oggetto  delle  violazioni contestate nel PVC.

L'invito resta definibile se l'Ufficio ritiene che  la pretesa riguarda imponibili o imposte di diversa entità. 

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5353Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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LL’’ADESIONE AL P.V.C.ADESIONE AL P.V.C.

5454Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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PremessaPremessa

Il  processo  verbale  di  constatazione  (PVC)  costituisce un atto preliminare rispetto all’avviso di accertamento che  non  è autonomamente  impugnabile dinanzi  le Commissioni tributarie.

Non  è esclusa,  tuttavia,  la  sua  impugnabilità,  ove  ne ricorrano i presupposti, di fronte agli organi di giustizia amministrativa (art.7, comma 4, dello Statuto dei diritti del contribuente). Il  PVC  costituisce  titolo  per  iscrivere  ipoteca nonchéper  ottenere  un  sequestro  conservativo sui  beni  del (presunto) debitore.

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5555Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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PremessaPremessa

L’art. 5‐bis, aggiunto all’art. 5 del D.Lgs. 218/1997, dal citato  art.  83,  comma  18,  del  D.L.  112/2008,  come modificato  dalla  legge  di  conversione  n.  133/2008, prevede  la possibilità per  il  contribuente di aderire ai processi  verbali  di  constatazione  (PVC)  elevati  in materia di  imposte  sui  redditi e di  imposta  sul  valore aggiunto.

La  definizione  può  essere  effettuata  unicamente  con riferimento  ai  PVC  che  consentono  l’emissione  degli accertamenti parziali previsti dall’art. 41‐bis del D.P.R. 600/1973 e dall’art. 54, comma 4, del D.P.R. 633/1972.

5656Gli strumenti deflattivi del contenzioso

56

PremessaPremessa

Ove il contribuente eserciti la facoltà di aderire al PVC, il procedimento   accertativo,   di  tipo  “parziale”,  resta ancorato ai  contenuti  del    processo    verbale    di constatazione.

Il  procedimento  accertativo,  quindi,  si  traduce  nella integrale trasfusione dei  contenuti del PVC nell’atto di definizione dell’accertamento  parziale  che  l'ufficio  ètenuto  a  notificare  al  contribuente  entro  60 giorni dall'avvenuta  comunicazione  di  adesione al  processo verbale di constatazione. 

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5757Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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Profili procedimentaliProfili procedimentali

Sotto il profilo procedurale, l’art. 5‐bis sancisce che:

• l’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il “contenuto  integrale” del  processo  verbale  di constatazione;

• il  contribuente  che  intende  aderire  al  processo verbale di constatazione, è tenuto, entro 30 giornisuccessivi alla data della  consegna del verbale  in questione a darne  comunicazione al  competente ufficio dell’Agenzia  delle  Entrate  nonchéall’organo che ha redatto il verbale medesimo.

5858Gli strumenti deflattivi del contenzioso

58

Profili procedimentaliProfili procedimentali

L’atto di definizione deve  indicare, separatamente per ciascun  tributo, gli elementi e  la motivazione su cui  la definizione  si  fonda,  la  liquidazione delle  maggiori imposte,  delle  sanzioni e  delle  altre  somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

In caso di adesione,  la misura delle sanzioni applicabili per  le  violazioni  concernenti  i  tributi  oggetto dell’adesione,  nonché per  le  violazioni  concernenti  il contenuto  delle  dichiarazioni  relative  allo  stesso periodo d’imposta, è ridotta a 1/6 del minimo previsto dalla legge (minimo edittale).

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5959Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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Profili procedimentaliProfili procedimentali

Il  versamento delle  somme  dovute  a  seguito dell’adesione deve avvenire entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale.

In  caso  di  mancato  pagamento,  dell’importo complessivamente dovuto o della prima rata dello stesso, le  somme  liquidate  vengono  iscritte  a  ruolo,  a  titolo definitivo.

In  caso  di  versamenti  rateizzati,  sull’importo  delle  rate successive  alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  al  saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione.

6060Gli strumenti deflattivi del contenzioso

60

LL’’oggetto delloggetto dell’’adesioneadesione

La  circolare  n.  55/E  del  2008  ha  chiarito  che  possono formare  oggetto  di  adesione  unicamente  i  PVC  che contengono  la  constatazione  di  violazioni  “sostanziali”alla normativa in materia di imposte sui redditi e IVA.

L’adesione,  infatti, può essere effettuata esclusivamente in  presenza  di  PVC  che  consentono  l’emissione  di accertamenti parziali e  tali accertamenti  in nessun  caso possono  essere  emessi  con  riferimento  a  violazioni “formali”, quali, per esempio, quelle di cui agli artt. 36‐bis  e  36‐ter  del  D.P.R.  600/1973  ovvero  quelle  di  cui all’art. 54‐bis del D.P.R. 633/1972.

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6161Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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LL’’oggetto delloggetto dell’’adesioneadesione

Il  riferimento  ai  PVC  relativi  a  violazioni  in  materia  di imposte  sui  redditi e di  IVA che consentono  l’emissione di accertamenti parziali deve essere  inteso nel  senso di consentire  l’adesione  anche  ai  rilievi  relativi  ad  altri tributi,  cui  risulta  applicabile  il  procedimento  di accertamento parziale, vale a dire:

• all’IRAP;• all’addizionale regionale o comunale all’IRPEF;• alle imposte sostitutive dei redditi;• a  tutti  quei  rilievi  relativi  a  violazioni  per  le  quali  sono applicabili  le  disposizioni  in materia  di  accertamento  delle imposte sui redditi, ivi compresi i rilievi connessi ai contributi previdenziali.

6262Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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LL’’oggetto delloggetto dell’’adesioneadesione

In merito al concetto di “adesione al contenuto integraledel verbale”,  la  circolare n. 55/E del 2008  chiarisce  che deve  essere  inteso  nel  senso  del  riconoscimento  della effettiva sussistenza delle sole violazioni “sostanziali”.

Qualora,  quindi,  si  aderisca  ad  un  PVC  nel  quale  siano state  constatate  non  solo  violazioni  “sostanziali”,  ma anche  “formali”,  la  definizione  produrrà i  suoi  effetti unicamente  in  relazione  all’obbligazione  tributaria scaturente  dalle  violazioni  “sostanziali”;  mentre,  nei confronti delle violazioni “formali” proseguirà l’ordinario procedimento di accertamento e/o riscossione.

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6363Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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LL’’oggetto delloggetto dell’’adesioneadesione

Poiché il  contribuente  non  può  aderire  ai  rilievi  relativi alle violazioni “formali”, non si verifica alcuna limitazione dell’attività difensiva che  il medesimo  può  svolgere  nei confronti degli atti emessi in relazione a dette violazioni.

La  necessità di  operare  un’adesione  “integrale” al  PVC esclude,  inoltre,  la  possibilità di  effettuare  un’adesione mirata ad  alcune  delle  diverse  annualità oggetto  della contestazione; eccezion  fatta per quei periodi d’impostaper  i  quali,  al  momento  della  consegna  del  PVC,  non siano ancora scaduti  i termini per  la presentazione delle relative  dichiarazioni (in  quanto,  non  suscettibili  di accertamento parziale).

6464Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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LL’’oggetto delloggetto dell’’adesioneadesione

Con  riferimento  alla  materia  doganale,  la  circolare  n. 38/D del 2008 ha  ribadito  il  fatto  che possono  formare oggetto  di  adesione  soltanto  i  PVC  che  consentono  di constatare l’esistenza di violazioni di natura sostanziale.

In particolare, restano escluse le  ipotesi di rettifica della dichiarazione doganale o di  revisione dell’accertamento doganale,  che  pure  comportino  una  maggiore  IVA dovuta,  trattandosi  di  situazioni  e  contesti  disciplinati dalle disposizioni  doganali, per  i  quali  non è consentita l’emissione di  accertamenti parziali ai  sensi dell’art.  54, comma 4, del D.P.R. 633/1972.

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6565Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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La comunicazione dellLa comunicazione dell’’adesioneadesione

Le  modalità di  effettuazione  della  comunicazione di adesione al PVC  sono  state chiarite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2008  (come  previsto  dal  comma  18‐quater  dell’art.  83 del  D.L.  112/2008,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 133/2008).

Detta comunicazione va inviata sia all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente per  i periodi d’imposta  che  formano  oggetto  di  definizione,  sia all’organo  che ha  redatto  il  PVC  (salvo  l’ipotesi  in  cui  i due uffici coincidano e quindi si può effettuare una sola comunicazione).

6666Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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La comunicazione dellLa comunicazione dell’’adesioneadesione

L’adesione  deve  essere  effettuata,  a  pena  di  nullità, utilizzando l’apposito modello, debitamente compilato e sottoscritto  dal  contribuente  o  dal  suo  rappresentante legale.

A  differenza  dell’accertamento  con  adesione,  quindi,  èesclusa la  possibilità di  rappresentanza  mediante procuratore speciale.

Il  richiamo  al  legale  rappresentante  del  contribuente, deve  intendersi  riferito  unicamente  alle  ipotesi  in  cui detta rappresentanza è prevista per legge (ad esempio il legale rappresentante di una società).

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6767Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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La comunicazione dellLa comunicazione dell’’adesioneadesione

La presentazione della comunicazione di adesione, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di consegna del PVC e può avvenire mediante:

• lettera raccomandata con avviso di ricevimento  (in tal  caso  farà fede  la  data  del  timbro  dell’Ufficio postale accettante);

• ovvero, mediante  consegna  diretta  al  competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e all’organo che ha redatto  il  PVC,  i  quali  sono  tenuti  a  rilasciare attestazione dell’avvenuta consegna. 

6868Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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LL’’atto di definizioneatto di definizione

L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate deve notificare  l’atto di  definizione dell’accertamento  parziale  entro  i  60 giorni successivi  alla  data  di  presentazione  della comunicazione dell’adesione da parte del contribuente.

Tale  atto  deve  recare l’indicazione  degli  elementi  e  la motivazione  su  cui  la  definizione  si  fonda,  nonché la liquidazione  delle  maggiori  imposte,  delle  sanzioni  e delle altre somme eventualmente dovute.

Viceversa,  se  l’ufficio  ritiene  che  non  possa  trovare applicazione l’adesione  deve  darne  tempestiva comunicazione al contribuente.

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6969Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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LL’’atto di definizioneatto di definizione

L’ufficio,  infatti,  ove  non  ravvisi  i  presupposti  per l’applicazione  dell'accertamento  parziale può  rifiutare l’accesso alla procedura di definizione del PVC. 

Tuttavia,  atteso  il nebuloso  confine  che  caratterizza  ad oggi  l’ambito di applicazione dell'accertamento parziale, potrebbe  ravvisarsi  una  eccessiva  discrezionalitàamministrativa sul punto.

Peraltro, in caso di diniego all'adesione, non esisterebbe la possibilità in capo al contribuente di procedere ad una impugnazione in  via  immediata  del  diniego  di  accesso alla procedura di adesione.

7070Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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Il perfezionamento dellIl perfezionamento dell’’adesioneadesione

La definizione    dell’accertamento parziale  si  perfezionacon  la notifica dell’atto  di  definizione,  differenziandosi, quindi,  dall’accertamento  con  adesione  (circ.  55/E  del 2008).

Il perfezionamento della definizione, determina  in capo al  contribuente  l’obbligo  di  versare quanto  dovuto  in base  all’atto  di  definizione  entro  20  giorni  dalla  sua notifica.

Il  mancato  versamento  delle  somme  ne  determina l’iscrizione  a  ruolo a  titolo  definitivo,  con  applicazione delle sanzioni per omesso versamento (30%).

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7171Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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La natura della comunicazione di adesioneLa natura della comunicazione di adesione

In sostanza, a seguito della comunicazione di adesione al  PVC,  il  contribuente  non  può  più avere ripensamenti.

Tale  comunicazione,  del  resto,  è un  atto  di acquiescenza e  come  tale  non  risulta  assistita  dagli strumenti  di  “rettifica” utilizzabili  per  correggere  gli errori  commessi nella dichiarazione dei redditi.

Tuttavia,  la  comunicazione  di  adesione  presenta alcune  anomalie  anche  rispetto  agli  atti  di acquiescenza, sostanziandosi nel riconoscimento di un debito non ancora “consolidato”.

7272Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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Il perfezionamento dellIl perfezionamento dell’’adesioneadesione

Quando  il contribuente comunica  la propria adesione al processo  verbale,  infatti,  vi  è stata  la  semplice “constatazione” delle violazioni commesse e non  la  loro “contestazione”,  né,  tantomeno,  la  liquidazione  del relativo debito tributario.

Pertanto, l’impossibilità di avere successivi ripensamenti, da  parte  del  contribuente,  suggerisce  l’opportunità di effettuare  un’attenta  valutazione della  decisione  di utilizzare l’istituto dell'adesione al PVC.

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7373Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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Effetti dell'adesioneEffetti dell'adesione

L’inserimento dell’adesione al PVC all’interno del D.Lgs. 218/1997  denota  la  volontà di  ricondurre l'istituto  alla disciplina dell’accertamento con adesione. 

Secondo,  infatti,  quanto  evidenziato  dalla  circolare  n. 55/E  del  2008,  i  due  istituti  si  troverebbero  in  un rapporto di genus a species.

Da  tale  stretta  connessione  è possibile  desumere l’estensione degli effetti che  l’art. 2 del D.Lgs. 218/1997 ricollega  alla  definizione  mediante  accertamento  con adesione,  anche  all’adesione  al  processo  verbale  di constatazione.

7474Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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Effetti dell'adesioneEffetti dell'adesione

Tuttavia, occorre tener conto delle peculiarità connesse alla  tipologia  di  accertamento  che  viene  definito: l’accertamento  parziale,  infatti,  non  reclude  l’ulteriore azione  accertatrice (deroga  al  principio  generale  di unitarietà dell’accertamento tributario).

Quindi,  anche  a  seguito  dell’adesione  al  PVC,  l’ufficio potrà svolgere un’ulteriore attività di accertamento nei confronti  del  contribuente,  per  il  medesimo  periodo d’imposta e per  i medesimi  tributi,  anche  in mancanza della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

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Effetti dell'adesioneEffetti dell'adesione

Infine, l’adesione al PVC dovrebbe consentire di invocare la circostanza attenuante di cui all’art. 13 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (circostanza attenuante).

Secondo  il quale  “le pene previste per  i delitti di  cui al presente decreto sono diminuite fino ad un terzo e non si applicano  le pene accessorie  indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,  i debiti  tributari  relativi  ai  fatti  costitutivi dei  delitti  medesimi  sono  stati  estinti  mediante pagamento,  anche  a  seguito  delle  speciali  procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie”. 

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LL’’ACQUIESCENZAACQUIESCENZA

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PremessaPremessa

L'art.  15  del  D.Lgs 218/1997  disciplina  l'istituto dell'acquiescenza  all'avviso  di  accertamento  o  di liquidazione,  vale  a  dire  l'ipotesi  in  cui  il  contribuente decida  di  rinunciare  all'impugnazione  (e  di  non presentare  istanza  di  accertamento  con  adesione), provvedendo al versamento delle somme richieste entro il temine per l'impugnazione dell'atto notificato.

L’acquiescenza  non  si manifesta  con  un  atto  espresso bensì con  un  comportamento  tacito e  concludente, interpretabile  come  condivisione  da  parte  del contribuente dell’operato dell’ufficio impositore. 

7878Gli strumenti deflattivi del contenzioso

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Effetti dell'acquiescenzaEffetti dell'acquiescenza

Qualora  il  contribuente  decida  di  fare  acquiescenza all'avviso  d'accertamento  o  liquidazione,  oltre  al versamento  delle maggiori  imposte  è tenuto  anche  al versamento delle sanzioni, beneficiando, tuttavia, di una riduzione delle stesse.

In via generale, le sanzioni  vengono ridotte a:

1/3 delle  sanzioni  irrogate (la  riduzione non opera sul  minimo  edittale  ma  sulle  sanzioni effettivamente irrogate);

ovvero, a 1/6 nel caso in cui l'accertamento non sia stato preceduto da un invito al contraddittorio.

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Effetti dell'acquiescenzaEffetti dell'acquiescenza

Tuttavia,  tale  ulteriore  riduzione  a  1/6  delle  sanzioni irrogate non si applica:

nel  caso  in  cui  il  contribuente  non  ha  prestato adesione al PVC che ha preceduto l'accertamento;

con  riferimento  alle maggiori  imposte  e  alle  altre somme relative alle violazioni indicate nei PVC dalle quali possono scaturire accertamenti parziali.

In  queste  ipotesi  l'acquiescenza  all'accertamento determina unicamente la riduzione ad 1/3 delle sanzioni irrogate. 

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Effetti dell'acquiescenzaEffetti dell'acquiescenza

L'acquiescenza produce, inoltre, gli stessi effetti premiali previsti per l’accertamento con adesione:

l’avviso di accertamento non è più impugnabile; l’avviso  di  accertamento  non  è più modificabile o integrabile da parte dell’Ufficio (fatte salve le stesse ipotesi previste per l'accertamento con adesione);

in  caso  di  fatti  perseguibili  anche  penalmente,  la definizione  del  debito  tributario  costituisce circostanza  attenuante dalla  quale  deriva  un abbattimento  fino  ad  un  terzo  della  sanzione penale prevista e  la conseguente non applicazione delle sanzioni accessorie (art.13 D.lgs 74/2000).