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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “ SAN CARLO” DI POTENZA Ospedale “ S. Carlo” di Potenza Ospedale “S. Francesco di Paola” di Pescopagano Via Potito Petrone – 85100 Potenza - Tel. 0971 - 61 11 11 Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764 REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA (A.N.S.) NELL'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA

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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “ SAN CARLO” DI POTENZA Ospedale “ S. Carlo” di Potenza

Ospedale “S. Francesco di Paola” di Pescopagano Via Potito Petrone – 85100 Potenza - Tel. 0971 - 61 11 11

Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA (A.N.S.)

NELL'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA

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INDICE ART. 1 Oggetto Pag. 3

ART. 2 Soggetti richiedenti Pag. 3

ART. 3 Soggetti idonei a prestare Assistenza Non Sanitaria (A.N.S.) Pag. 3

ART. 4 Attività prestata dalle Associazioni di Volontariato Pag. 4

ART. 5 Domanda di autorizzazione per lo svolgimento di A.N.S. a titolo oneroso

Pag. 4

ART. 6 Obblighi posti in capo a prestatori di A.N.S a titolo oneroso Pag. 6

ART. 7 Iscrizione agli elenchi aziendali dei prestatori di A.N.S. Pag. 6

ART. 8 Richiesta di autorizzazione all’A.N.S. presso le articolazioni organizzative a titolo oneroso o non oneroso

Pag. 7

ART. 9 Concessione o diniego di autorizzazione all’A.N.S. presso le UU.OO. di degenza a titolo oneroso o non oneroso

Pag. 7

ART. 10 Strumenti identificativi Pag. 8

ART. 11 Verifiche, controlli e segnalazioni Pag. 8

ART. 12 Assistenza non sanitaria: norme comportamentali/obblighi Pag. 9

ART. 13 Obblighi del personale dipendente Pag. 10

Allegato n. 1 Schema di bando per l’iscrizione agli elenchi aziendali per i prestatori di A.N.S. a titolo oneroso

Pag. 11

Allegato n. 2 Domanda di iscrizione/conferma di iscrizione agli elenchi aziendali per l’A.N.S. a titolo oneroso

Pag. 16

Allegato n. 3 Richiesta di autorizzazione all’Assistenza non sanitaria Pag. 19

Allegato n. 4 Autorizzazione all’Assistenza non sanitaria Pag. 20

Allegato n. 5 Informativa per i prestatori di A.N.S.: Norme comportamentali/obblighi

Pag. 21

Allegato n. 6 Modulo per le segnalazioni di comportamenti difformi a quanto previsto nel Regolamento per l’A.N.S.

Pag. 22

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ART. 1 Oggetto Con il presente regolamento si disciplina l'assistenza non sanitaria (A.N.S.) in favore dei degenti ricoverati nelle articolazioni organizzative dell’A.O.R. San Carlo di Potenza (A.O.R.) come di seguito esplicitato. Per A.N.S. si intende ogni attività di supporto personale, relazionale e affettivo prestata alla persona ricoverata. Tale supporto si esplica in tutte quelle azioni di sostegno che la persona effettuerebbe da sola o con l'aiuto di un familiare se fosse al suo domicilio e che non contrastano con le sue condizioni cliniche o con l'organizzazione della struttura (esempio: fare compagnia, aiutare nell'alimentazione, sorvegliare in caso di stato confusionale del paziente, effettuare piccole commissioni, ecc.). Si distinguono due differenti tipologie di A.N.S.:

• A.N.S. espletata a titolo gratuito da familiari, parenti o persone di fiducia o dalle Associazioni di Volontariato in favore dei ricoverati;

• A.N.S. espletata a titolo oneroso da parte di persone fisiche o giuridiche. L’acquisto di prestazioni di A.N.S. si configura come contratto che si instaura direttamente fra paziente e/o suoi familiari da un lato e le persone fisiche e/o giuridiche dall'altro. All’A.O.R., pertanto, non può essere attribuita alcuna responsabilità per danni - diretti e indiretti - morali, materiali (danneggiamenti, furti, ecc.) e patrimoniali, che possano essere arrecati al paziente ed ai familiari in conseguenza di fatti posti in essere nello svolgimento delle attività A.N.S.. ART. 2 Soggetti richiedenti La richiesta di A.N.S. può pervenire dal paziente ricoverato o dal proprio familiare, in presenza di pazienti che per condizioni psico-fisiche si trovano in uno stato di temporanea necessità di avere particolare sostegno morale e materiale. Il personale infermieristico, in relazione alle condizioni psicofìsiche del paziente valuterà l'opportunità di autorizzare l'assistenza non sanitaria (A.N.S.) a titolo gratuito (familiari, parenti o persone di fiducia) e/o oneroso indicando le relative fasce autorizzate orarie secondo l’apposita modulistica ivi allegata all’allegato n. 4. In casi particolari, singolarmente valutati dall'equipe sanitaria, la fascia di autorizzazione potrà comprendere anche le ore normalmente escluse dagli orari di visita ai degenti.

ART. 3 Soggetti idonei a prestare Assistenza Non Sanitaria (A.N.S.) Sono idonei a prestare A.N.S. alle persone ricoverate nelle articolazioni organizzative dell’A.O.R i seguenti soggetti: a titolo gratuito:

familiari, parenti,

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persone di fiducia, volontari; a titolo oneroso: persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 60 anni e persone giuridiche.

ART. 4 Attività prestata dalle Associazioni di Volontariato Possono essere autorizzati allo svolgimento dell'A.N.S. i volontari appartenenti ad associazioni di volontariato, di promozione sociale, fondazioni, ecc., regolarmente iscritte nei registri aziendali, ai sensi delle normative regionali e nazionali vigenti. L'attività, preventivamente autorizzata dal coordinatore infermieristico della articolazione organizzativa o da suo delegato, è da intendersi esclusivamente a titolo gratuito. Le Associazioni dovranno comunque seguire l’iter autorizzativo previsto per i prestatori di A.N.S. a titolo oneroso secondo quanto riportato nel modulo di cui all’allegato n. 3. ART. 5 Bando permanente e domanda di autorizzazione per lo svolgimento di A.N.S. a titolo oneroso L’Azienda istituisce n. 2 elenchi per i prestatori di A.N.S a titolo oneroso relativi rispettivamente alle persone fisiche e alle persone giuridiche e, al fine di consentirne le iscrizioni bandisce in maniera permanente avviso di iscrizione agli elenchi in conformità allo schema di bando ivi allegato (All. n. 1), quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Le persone fisiche e/o giuridiche che intendano proporsi per l’effettuazione di A.N.S., devono presentare domanda di l’iscrizione ai rispettivi elenchi aziendali per i prestatori di A.N.S. a titolo oneroso indirizzata alla Direzione Sanitaria dell’A.O.R. in conformità al modulo di cui all’allegato n. 2 al presente Regolamento. A cadenza annuale la persona fisica o giuridica dovrà far pervenire richiesta di conferma all’iscrizione nell’elenco pena la cancellazione automatica dallo stesso. In particolare la domanda di iscrizione agli elenchi dovrà riportare: per le PERSONE FISICHE:

nome e cognome del prestatore di A.N.S.; domicilio; recapito postale e telefonico; Partita Iva e/o Codice Fiscale; le dichiarazioni:

a) di impegnarsi a esibire idonee polizze assicurative stipulate a copertura degli infortuni occorendi nell'espletamento dell'attività in contesto (per un massimale di euro 80.000), nonché, per la Responsabilità Civile Verso Terzi a tutela dei soggetti assistiti e comunque di persone e beni aziendali c/o terzi (per un massimale di euro 500.000);

b) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato; c) di dare il consenso al trattamento dei dati personali, nei termini consentiti dal D.Lgs.

196/2003;

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d) di aver preso visione del Regolamento per l'esercizio dell'assistenza non sanitaria (A.N.S.) e di assumere l'impegno di darvi piena ed integrale applicazione consapevole delle sanzioni applicabili, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di privacy, sicurezza e norme comportamentali;

e) in considerazione del fatto che le prestazioni di assistenza ANS vengono rese, sulle base delle tariffe comunicate e secondo le modalità previste dal regolamento ANS, con rapporto giuridico (contratto a titolo oneroso) che si instaura direttamente fra paziente e/o suoi familiari e presone fisiche, di esonerare fin da ora A.O.R San Carlo da qualsiasi danno, diretto e indiretto, morale, materiale (danneggiamenti, furti, ecc.) e patrimoniale che possa essere arrecato sia all'Azienda stessa ed ai suoi dipendenti, sia a terzi (comprendendosi in tale terminologia anche il paziente ed i propri familiari) in conseguenza di fatti posti in essere nello svolgimento delle attività ANS nell'esecuzione del servizio in contesto;

f) di essere in buone condizioni di salute ed in grado di garantire comunicazioni e relazioni attraverso l'utilizzo delle seguenti lingue:

1) italiano 2) ……...

La domanda dovrà altresì essere corredata dai seguenti allegati: tariffario a ore delle prestazioni erogate per l’anno di riferimento; copia del documento di identità della persona fisica; certificato di idoneità fisica allo svolgimento di A.N.S..

Per le PERSONE GIURIDICHE dichiarare:

denominazione; legale rappresentante; sede legale; recapito postale e telefonico; iscrizione alla Camera di Commercio o ad albi e/o registri; Partita Iva e Codice Fiscale; di aver ottemperato ed ottemperare a tutti gli obblighi di legge previsti in capo ai

datori di lavoro ovvero ai prestatori di lavoro; di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato; che la persona giuridica che si rappresenta non è sottoposta a procedure di

fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; di dare il consenso al trattamento dei dati personali, nei termini consentiti dal D.Lg.

196/2003; di rispettare, per il personale impiegato nell'attività, tutte le norme e gli obblighi

assicurativi, applicando le condizioni normative e retributive previste dagli specifici accordi contrattuali;

di aver preso visione del Regolamento per l'esercizio dell'assistenza non sanitaria (A.N.S.) e di assumere l'impegno di darvi piena ed integrale applicazione consapevole delle sanzioni applicabili, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di privacy, sicurezza e norme comportamentali;

in considerazione del fatto che le prestazioni di assistenza ANS vengono rese, sulle base delle tariffe autorizzate e secondo le modalità previste dal regolamento ANS,

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con rapporto giuridico (contratto a titolo oneroso) che si instaura direttamente fra paziente e/o suoi familiari da un lato e le persone giuridiche dall'altro, di esonerare fin da ora A.O.R San Carlo da qualsiasi danno, diretto e indiretto, morale, materiale (danneggiamenti, furti, ecc.) e patrimoniale che possa essere arrecato sia all'Azienda stessa ed ai suoi dipendenti, sia a terzi (comprendendosi in tale terminologia anche il paziente ed i propri familiari) in conseguenza di fatti posti in essere nello svolgimento delle attività ANS da parte del personale, a qualsiasi titolo impiegato (dipendenti, collaboratori, soci, ecc.) nell'esecuzione del servizio in contesto;

di impegnarsi a esibire idonee polizze assicurative stipulate a copertura degli infortuni occorendi nell'espletamento dell'attività in contesto (per un massimale di euro 80.000), nonché, per la Responsabilità Civile Verso Terzi a tutela dei soggetti assistiti e comunque di persone e beni aziendali c/o terzi (per un massimale di euro 500.000);

che il personale che presterà attività di ANS, sarà in grado di garantire una comunicazione e relazione attraverso l'utilizzo delle seguenti lingue:

a) italiano; b) ……….. che gli operatori da impiegare nell’erogazione di A.N.S., sono in possesso delle

necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio di assistenza non sanitaria (A.N.S.).

La domanda dovrà altresì essere corredata dai seguenti allegati: tariffario a ore delle prestazioni erogate per l’anno di riferimento; copia del documento di identità del rappresentante legale della persona

giuridica; statuto elenco degli operatori (di età compresa tra i 18 e i 60 anni), attestante cognome

e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, copia documento d'identità con in calce la dichiarazione di idoneità fisica allo svolgimento di A.N.S...

ART. 6 Obblighi posti in capo ai prestatori di A.N.S. a titolo oneroso Le persone fisiche e giuridiche che vorranno offrire A.N.S. a titolo oneroso dovranno provvedere a propria cura e spese alle coperture assicurative relative agli infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi. Dette polizze dovranno essere consegnate in copia ai Coordinatori dell’articolazione organizzativa di riferimento, allorchè i prestatori di A.N.S. vengano autorizzati alla presenza in Azienda per l’assistenza al paziente. Gli stessi dovranno, inoltre, garantire il pieno rispetto delle norme igienico – sanitarie e gius - lavoristiche. Resta inteso che l’A.O.R rimarrà del tutto estranea ai rapporti giuridici ed economici che andranno ad instaurarsi fra i pazienti committenti ed i prestatori di A.N.S..

ART. 7 Iscrizione agli elenchi aziendali dei prestatori di A.N.S. a titolo oneroso È espressamente vietato ai prestatori di A.N.S. effettuare nelle strutture dell’Azienda ospedaliera qualunque forma di pubblicità delle attività che si intendono offrire.

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Ogni forma di pubblicità abusiva sarà, a seguito di regolare verbalizzazione e contestazione della Direzione Sanitaria, sanzionata con una multa variabile da euro 30,00 ad euro 300,00 da un delegato del Direttore Sanitario nell’ambito della Direzione stessa. Ai fini della pubblicità utile a rispondere ai bisogni di A.N.S. degli utenti la Direzione Sanitaria redige trimestralmente due elenchi aziendali dei prestatori di A.N.S.: uno relativo alle persone fisiche ed uno alle persone giuridiche. I suddetti elenchi conterranno: - il nominativo della persona fisica ovvero la denominazione della persona giuridica prestatrice di A.N.S., - i recapiti, - le tariffe proposte. In sede di prima applicazione del presente regolamento, la Direzione Sanitaria – Ufficio Infermieristico pubblicherà sul sito aziendale il relativo bando (All. n. 1) per l’iscrizione agli elenchi che saranno redatti, a seguito della valutazione delle domande pervenute, entro il 31 luglio del corrente anno. A decorrere dalla data di pubblicazione degli elenchi – anno 2014, le domande di iscrizione dovranno essere presentate utilizzando lo schema allegato (All. n. 2) al presente regolamento e potranno pervenire in ogni momento dell’anno; tuttavia ove si dovesse rendere necessario, l’aggiornamento degli elenchi avverrà con cadenza trimestrale (31/3, 30/6/, 30/9 e 31/12) ad opera della Direzione Sanitaria – Ufficio Infermieristico. L’iscrizione ai registri avrà durata annuale, fatta salva la possibilità di cancellazione dall’elenco sia su formale richiesta dell’iscritto ovvero del suo legale rappresentante, che su formale disposizione motivata del Direttore Sanitario. I Coordinatori di ciascuna articolazione organizzativa di degenza hanno l’obbligo di rendere pubblici ed accessibili i suddetti elenchi agli utenti, siano essi pazienti e/o familiari. Tali elenchi saranno resi consultabili, altresì, presso l’U.R.P., i Punti Informativi dei Presidi Ospedalieri e sul sito web aziendale. Il contatto diretto con la persona fisica o giuridica individuata per prestare A.N.S. è totalmente privato e pertanto a carico del paziente e/o parente delegato e non potrà avvenire a mezzo di telefonia aziendale. ART. 8 Richiesta di autorizzazione all’A.N.S. presso le UU.OO. di degenza a titolo oneroso o non oneroso La richiesta di autorizzazione all’A.N.S. deve pervenire da parte del degente ovvero di un suo delegato o avente diritto, tramite la modulistica in allegato n. 3, debitamente compilata. Essa va consegnata al Coordinatore o ad un suo delegato, entro le ore 13:00 di ogni giorno. ART. 9 Concessione o diniego di autorizzazione all’A.N.S. presso le UU.OO. di degenza a titolo oneroso o non oneroso A seguito di richiesta di autorizzazione a prestare A.N.S., il Coordinatore Infermieristico o il suo delegato, valutando le esigenze assistenziali non sanitarie del paziente, verificato, in caso di A.N.S. a titolo oneroso, che la persona fisica o giuridica indicata nella istanza sia inserita

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nell'elenco dei soggetti autorizzati dall’A.O.R. e sia munita di adeguate polizze assicurative, compila e sottoscrive la parte di autorizzazione/diniego spettante all’Azienda utilizzando il modulo in allegato n. 4 al presente Regolamento, consegnandolo al richiedente, unitamente al cartellino di riconoscimento di cui all’art. 10 ed al vademecum del prestatore di A.N.S. in allegato n. 5. L’eventuale autorizzazione/diniego di A.N.S. deve essere annotata nel diario giornaliero della cartella infermieristica ovvero in assenza nella cartella clinica e su apposito registro riportando le informazioni contenute nel modulo di autorizzazione succitato: generalità del paziente, generalità del richiedente, generalità della persona che presta A.N.S., tipologia di A.N.S., diniego/autorizzazione e durata dell’A.N.S., unitamente alle eventuali segnalazioni effettuate dal personale infermieristico utilizzando l’allegato n. 6, al presente Regolamento. Il suddetto registro deve essere conservato in appositi spazi della articolazione organizzativa e consultabile esclusivamente dal personale sanitario. Il registro, una volta compilato, sarà reso disponibile dal Coordinatore alla Direzione Sanitaria per eventuali controlli. ART. 10 Strumenti identificativi I prestatori di A.N.S. devono essere dotati di cartellino identificativo fornito da parte del concedente l’autorizzazione. Tale cartellino deve essere sempre reso visibile durante la permanenza nella struttura da parte del prestatore di A.N.S. e restituito al termine del periodo di A.N.S. autorizzata. I soci delle Associazioni di Volontariato autorizzati all’A.N.S. sono tenuti ad esporre il tesserino identificativo fornito dalle Associazioni, recante: nome, cognome e logo dell'Associazione. Ai prestatori di A.N.S è fatto divieto delegare le attività autorizzate ad altri soggetti.

ART. 11

Verifiche, controlli e segnalazioni La vigilanza sull'attività delle persone autorizzate a prestare A.N.S. è di competenza del personale infermieristico assegnato alla articolazione organizzativa di riferimento. La Direzione Sanitaria – Ufficio Infermieristico provvede, con visite diurne e notturne, e/o su specifica segnalazione (All. n. 6) del personale sanitario dell’articolazione organizzativa a verificare il rispetto del presente regolamento. L’attività di verifica e controllo si attiva altresì a seguito di eventuali segnalazioni formali e/o informali da parte di degenti e/o familiari al personale infermieristico. Il personale sanitario, qualora non sia possibile identificare correttamente colui che presta A.N.S. (es.: dimenticanza, smarrimento del tesserino di riconoscimento) potrà richiedere il riconoscimento diretto, tramite visione di documento personale (carta d'identità, patente di guida, passaporto...) o, in assenza di questo, tramite autocertificazione in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

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ART. 12 ASSISTENZA NON SANITARIA: NORME COMPORTAMENTALI/OBBLIGHI Sono escluse dall'A.N.S. le funzioni assistenziali di competenza esclusiva del personale sanitario dipendente dell’A.O.R.. I prestatori autorizzati a svolgere A.N.S., sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, si impegnano a rispettare le norme e le disposizioni interne che regolamentano la permanenza nell'ambito delle strutture dell’A.O.R. ed in particolare a:

essere in buono stato di salute; indossare in maniera visibile il cartellino identificativo rilasciato dall’articolazione

organizzativa;

non ostacolare, con la propria presenza, il regolare andamento delle attività sanitarie;

mantenere un comportamento improntato al massimo rispetto verso il paziente, gli altri degenti ed il personale dell’articolazione organizzativa;

non somministrare alcun tipo di farmaco al paziente; non rimuovere pungenti o taglienti o altri presidi utilizzati dal paziente per terapie o

diagnosi; rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza dell’articolazione

organizzativa;

permanere nella sola stanza della persona assistita o nella sala d'attesa su esplicito invito del personale sanitario;

non somministrare alimenti e/o bevande non fornite dall’Azienda ovvero non autorizzate dal personale infermieristico;

non introdurre nella stanza di degenza, senza previa autorizzazione, brande pieghevoli o poltrone sdraio;

non utilizzare carrozzine e/o letti liberi eventualmente presenti per esigenze proprie o del paziente assistito;

non prelevare biancheria o altro materiale della struttura sanitaria e non lasciare materiali/oggetti personali nell’articolazione organizzativa declinando l’Azienda ogni responsabilità per eventuali furti o smarrimenti;

tenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute del degente assistito e degli altri degenti presenti nella stanza;

riferire al personale infermieristico i bisogni espressi dal paziente che esulano dai bisogni di alimentazione, idratazione, igiene e pulizia;

non diffondere informazioni apprese durante la permanenza presso l'articolazione organizzativa (d.lgs. n. 196/2003).

Inoltre, gli operatori che prestano A.N.S. a titolo oneroso dovranno: non assistere contemporaneamente più persone anche se ricoverate nella stessa

stanza di degenza; non fare opera di propaganda verso altri degenti, familiari o personale sanitario

ovvero nelle strutture dell’Azienda ospedaliera relativamente alle attività che si intendono offrire.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni da parte di persone fisiche o giuridiche può comportare la revoca dell'autorizzazione alla permanenza all'interno della articolazione

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organizzativa e allo svolgimento di qualsiasi prestazione di A.N.S. a favore di pazienti ricoverati presso l’A.O.R..

Nel caso di accertamento, da parte della Direzione Sanitaria – Ufficio Infermieristico, di reiterazione delle violazioni delle suddette norme comportamentali, il Direttore Sanitario, a tutela dei pazienti, può procedere alla cancellazione dei prestatori di A.N.S. dai registri aziendali, per un periodo di anni due, dandone comunicazione alla controparte.

ART. 13 Obblighi del personale dipendente Il personale dipendente, in caso di richiesta da parte degli interessati di nominativi di prestatori di A.N.S a titolo oneroso, deve fornire solo ed esclusivamente gli elenchi aziendali di riferimento redatti dalla Direzione Sanitaria. Il personale sanitario dipendente dell’A.O.R., non può richiedere a coloro che svolgono A.N.S. di assolvere alle attività di propria competenza e deve interagire con i prestatori di A.N.S. fornendo indicazioni utili al soddisfacimento dei bisogni rappresentati dal paziente nonché rendere disponibili eventuali presidi utili a migliorare l’assistenza del paziente. L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta l'assoggettamento del personale dipendente a quanto previsto dal Codice Disciplinare.