L’impresa turistica Lezione 1 Forme di turismo e relative discipline · 2018-02-22 · percorso D...

2
1 PERCORSO D L’impresa turistica Lezione 1 Forme di turismo e relative discipline 1. Le certificazioni di qualità L’articolo 2 del Regolamento CE 510/2006 accorda la protezione comunitaria (DOP = Denominazio- ne origine protetta e IGP = Indicazione geografica protetta) a prodotti agricoli ed alimentari confor- memente a quanto di seguito indicato. Si intende per: a) «denominazione d’origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un partico- lare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata; b) «indicazione geografica», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Specialità tradizionale garantita (STG) Con Regolamento CE 509/2006 l’attestazione di specificità dei prodotti alimentari è stata definita con il termine «specialità tradizionale garantita» (o STG), che viene attribuito al prodotto iscritto in un apposito registro europeo. Fra gli alimenti che possono ottenere il riconoscimento di specialità tradizionale garanti- ta vi sono la birra, la cioccolata, i dolciumi, la pasta, i piatti precotti, le salse, le minestre, le bevande a base di estratti di piante e i gelati. Tale attestazione è sostanzialmente un marchio europeo senza alcuna relazio- ne con una zona di produzione, ma è un riconoscimento di certe caratteristiche specifiche di un prodotto alimentare che lo distinguono nettamente dai prodotti analoghi appartenenti alla stessa categoria, per com- posizione quali-quantitativa o per il metodo di produzione, purchè tali caratteristiche non siano già previste da norme. Infatti, devono essere stabilite da un apposito Disciplinare approvato dalla Commissione UE, come è già successo con la mozzarella italiana, che può fregiarsi dell’aggettivo «tradizionale». Per quanto attiene ai vini, sono impiegati 3 marchi per contraddistinguerne la qualità. Vini a denominazione d’origine controllata (DOC) sono vini di qualità originari di zone limitate ri- chiamate nel nome del vino. Le caratteristiche enochimiche (estratto secco, acidità totale ecc.) ed orga- d L’impresa turistica

Transcript of L’impresa turistica Lezione 1 Forme di turismo e relative discipline · 2018-02-22 · percorso D...

Page 1: L’impresa turistica Lezione 1 Forme di turismo e relative discipline · 2018-02-22 · percorso D • L’impresa turistica 1 Lezione 1 Forme di turismo e relative discipline 1.

1percorso D • L’impresa turistica

Lezione 1Forme di turismo e relative discipline

1. Le certificazioni di qualitàL’articolo 2 del Regolamento CE 510/2006 accorda la protezione comunitaria (DOP = Denominazio-ne origine protetta e IGP = Indicazione geografica protetta) a prodotti agricoli ed alimentari confor-memente a quanto di seguito indicato.Si intende per:a) «denominazione d’origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali,

di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:• originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,• la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un partico-

lare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e• la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;

b) «indicazione geografica», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:• come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e• del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a

tale origine geografica e• la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

Specialità tradizionale garantita (STG)Con Regolamento CE 509/2006 l’attestazione di specificità dei prodotti alimentari è stata definita con il termine «specialità tradizionale garantita» (o STG), che viene attribuito al prodotto iscritto in un apposito registro europeo. Fra gli alimenti che possono ottenere il riconoscimento di specialità tradizionale garanti-ta vi sono la birra, la cioccolata, i dolciumi, la pasta, i piatti precotti, le salse, le minestre, le bevande a base di estratti di piante e i gelati. Tale attestazione è sostanzialmente un marchio europeo senza alcuna relazio-ne con una zona di produzione, ma è un riconoscimento di certe caratteristiche specifiche di un prodotto alimentare che lo distinguono nettamente dai prodotti analoghi appartenenti alla stessa categoria, per com-posizione quali-quantitativa o per il metodo di produzione, purchè tali caratteristiche non siano già previste da norme. Infatti, devono essere stabilite da un apposito Disciplinare approvato dalla Commissione UE, come è già successo con la mozzarella italiana, che può fregiarsi dell’aggettivo «tradizionale».

Per quanto attiene ai vini, sono impiegati 3 marchi per contraddistinguerne la qualità.

Vini a denominazione d’origine controllata (DOC) sono vini di qualità originari di zone limitate ri-chiamate nel nome del vino. Le caratteristiche enochimiche (estratto secco, acidità totale ecc.) ed orga-

dL’impresa turistica

Page 2: L’impresa turistica Lezione 1 Forme di turismo e relative discipline · 2018-02-22 · percorso D • L’impresa turistica 1 Lezione 1 Forme di turismo e relative discipline 1.

2 percorso D • L’impresa turistica

Lezione 1 • Forme di turismo e relative discipline

nolettiche (colore, odore, sapore) devono rispettare precisi requisiti fissati dai Disciplinari di produzione (es. Dolcetto d’Alba, Sangiovese di Romagna). Vini a denominazione d’origine controllata e garantita (DOCG): sono vini DOC di notorietà nazio-nale ed internazionale ed hanno un «particolare pregio qualitativo». Per la certificazione DOCG sono richiesti determinati requisiti, tra i quali l’imbottigliamento nella zona di produzione e in recipienti di capacità inferiore a cinque litri (es. Chianti, Franciacorta spumante). Vini a indicazione geografica tipica (IGT): si tratta di vini di qualità inferiore rispetto ai vini DOCG e DOC. Pertanto il marchio IGT indica vini da tavola di qualità prodotti in aree generalmente ampie. I requisiti sono meno restrittivi di quelli richiesti per i vini DOC.

2. Cure termali e lavoratoriSi possono effettuare le cure termali durante il periodo di «malattia» oppure è necessario essere «in ferie»?Di norma, per poter usufruire dei trattamenti terapeutici delle stazioni termali, occorre utilizzare il pe-riodo delle ferie (che per i dipendenti pubblici è denominato «congedo ordinario»). La possibilità di fruire dell’assenza per malattia è limitata alle situazioni in cui sussistono le condizioni stabilite dall’art. 13 della legge 638/83: «Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista delle unità sanitarie locali». A ciò si aggiunge quanto stabilito dall’art. 16, comma 5, della legge 412/1991: «Le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto».Tuttavia, il comma 6 dell’art. 13 della L. 683/83 esclude che si possa ricorrere ad assenze imputabili a malattia nel caso di cure «elioterapiche, climatiche, psammaterapiche e similari» che possono essere effettuate solo in periodo di ferie.