L’imprenditore e l’azienda · L’imprenditore e l’azienda 3 Ripassare ed esercitarsi Il caso...

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N S O E L’imprenditore e l’azienda Ripassare ed esercitarsi Imprenditore • Caratteri È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi Attività economica: diretta alla creazione di nuove utilità, quindi di nuo- va ricchezza Organizzazione: struttura- ta attraverso beni stru- mentali da impiegare e uomini che lavorano Professionalità: l'attività deve essere abituale, sta- bile, duratura e sistema- tica Finalizzazione alla produ- zione o allo scambio di beni o servizi • Vicende Acquisto della qualità di imprenditore: indipenden- te da ogni adempimento formale, si produce con l'inizio effettivo dell'attività economica Perdita della qualità di im- prenditore: indipendente da ogni adempimento for- male, si produce con la cessazione di fatto dell'attività di impresa Capacità all'esercizio dell'impresa: per l'eser- cizio dell'impresa è richie- sta la capacità di agire • Classificazione In base all'attività esercitata In base alle dimensioni In base al soggetto esercente In base al numero dei soggetti Impresa commerciale Impresa agricola Attività: – industriali – commerciali – di trasporto – bancarie – assicurative – ausiliarie alle precedenti Attività principali Attività agricole per connessione Coltivazione del fondo Selvicoltura Allevamento degli ani- mali Connessione tipica Connessione atipica Piccolo imprenditore Imprenditore medio-grande Coltivatore diretto del fondo Imprenditore artigiano Piccolo commerciante Impresa pubblica Impresa privata Imprenditore individuale Imprenditore collettivo Società di persone Società di capitali Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società per azioni Società a responsabilità limitata Società in accomandita per azioni

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S

O E

L’imprenditoree l’azienda

Ripassare ed esercitarsiImprenditore

• Caratteri

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al finedella produzione o dello scambio di beni o servizi

Attività economica:diretta alla creazione dinuove utilità, quindi di nuo-va ricchezza

Organizzazione: struttura-ta attraverso beni stru-mentali da impiegare euomini che lavorano

Professionalità: l'attivitàdeve essere abituale, sta-bile, duratura e sistema-tica

Finalizzazione alla produ-zione o allo scambio dibeni o servizi

• Vicende

Acquisto della qualità diimprenditore: indipenden-te da ogni adempimentoformale, si produce conl'inizio effettivo dell'attivitàeconomica

Perdita della qualità di im-prenditore: indipendenteda ogni adempimento for-male, si produce con lacessazione di fattodell'attività di impresa

Capacità all'eserciziodell'impresa: per l'eser-cizio dell'impresa è richie-sta la capacità di agire

• Classificazione

In base all'attività esercitata In base alle dimensioni In base al soggetto esercente In base al numero dei soggetti

Impresacommerciale

Impresaagricola

Attività:– industriali– commerciali– di trasporto– bancarie– assicurative– ausiliarie alle

precedenti

Attivitàprincipali

Attivitàagricole perconnessione

Coltivazione del fondoSelvicolturaAllevamento degli ani-mali

Connessione tipicaConnessione atipica

Piccoloimprenditore

Imprenditoremedio-grande

Coltivatore diretto del fondoImprenditore artigianoPiccolo commerciante

Impresapubblica

Impresaprivata

Imprenditoreindividuale

Imprenditorecollettivo

Societàdi persone

Societàdi capitali

Società sempliceSocietà in nome collettivoSocietà in accomandita semplice

Società per azioniSocietà a responsabilità limitataSocietà in accomandita per azioni

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2 L’imprenditore e l’azienda

Ripassare ed esercitarsi

Coltivatore del fondo: è colui che svolgel'attività diretta allo sfruttamento delleenergie naturali della terra. Perché vi siaimpresa non basta la mera raccolta difrutti, ma occorre curare l'intero cicloproduttivo a partire dalla seminagione.

2135. Imprenditore agricolo. • È imprenditore agricolo chi esercita una delleseguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animalie attività connesse.Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendonole attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fasenecessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possonoutilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditoreagricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commer-cializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti preva-lentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali,nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazioneprevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attivitàagricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e delpatrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definitedalla legge.

norma

Statutodell'imprenditore

agricolo

Selvicoltura: è lacoltivazione dellaterra finalizzataalla produzione dialberi da legname.

Allevamento di animali: vi rientranotutte le attività di cura e riproduzione dianimali di qualsiasi tipo (bovini, suini, maanche apicoltura, bachicoltura etc.) anchese non esercitate su fondo agricolo (adesempio, allevamento in batteria).

Attività connesse: sono le attività collegate alle tre attività agricoleprincipali. Rientra fra le attività agricole per connessionel'agriturismo (art. 2, L. 96/2006).

Non è soggetto alle procedure concorsuali -art. 1, R.D. 267/1942 (l.fall.)Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sulconcordato preventivo gli imprenditori che eser-citano un’attività commerciale, esclusi gli entipubblici.[…]

L'attuale formulazione dell'articolo 2135c.c. è stata introdotta dal D.Lgs. 228/2001.L'originaria formulazione faceva riferimen-to all'allevamento del bestiame, cioè lesole specie animali legate al fondo peressere adibite alla sua lavorazione o ali-mentate con i prodotti della terra (bestiameda carne, da latte, da lana). Nella nuovaformulazione della norma la parola«bestiame» è stata sostituita dalla piùgenerica «animali», consentendo così diqualificare come attività agricola anchequella disgiunta dallo sfruttamento dellaterra (allevamento in batteria, animali dapelliccia, cani, cavalli di razza). Dovrebbedunque ritenersi superata la giurisprudenzache riconduceva all'attività industrialesiffatti allevamenti qualora non vi fosseun adeguato rapporto con la terra.

È iscritto in una sezione speciale del Registrodelle imprese - art. 2, D.Lgs. 228/2001L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatoridiretti e delle società semplici esercenti l'attivitàagricola nella sezione speciale del Registro delleimprese di cui all'articolo 2188 e seguenti c.c., oltrealle funzioni di certificazione anagrafica ed a quellepreviste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cuiall'articolo 2193 c.c.

Non è obbligato a tenere le scritture contabili- art. 2214 c.c.L'imprenditore che esercita un'attività commer-ciale deve tenere il libro giornale e il libro degliinventari.[…]

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3L’imprenditore e l’azienda

Ripassare ed esercitarsi

Il caso praticoImpresa e professioni intellettuali

Il dottor Rufini, titolare della farmacia «Salus» si trova da qualche tempo in gravi difficoltà economiche. A causa di alcuni mancati rimborsi per prestazioni assistite, oltre che per il cattivo vizio del gioco d’azzardo, ha ritardato diversi pagamenti ad alcune ditte fornitrici ed ora teme che i suoi debitori, stanchi dei continui rinvii, si rivolgano al Tribunale perché ne dichiari il fallimento. Preoccupato, si reca dal suo legale, il qua-le lo tranquillizza affermando che un’eventuale richiesta di fallimento sarà respinta dal Tribunale poiché l’attività di farmacista non integra una attività imprenditoriale commerciale, bensì si tratta di una professio-ne intellettuale o al massimo di impresa civile e in entrambi i casi non è soggetta allo statuto dell’impren-ditore commerciale che comprende anche l’assoggettabilità al fallimento. È corretta l’interpretazione data dall’avvocato? Il dottor Rufini può stare realmente tranquillo?Sai individuare altre situazioni analoghe in cui l’esercizio di una professione intellettuale potrebbe inqua-drarsi come attività d’impresa?

Guida alla soluzione● Lettura dell’art. 2230 c.c. per l’individuazione delle norme applicabili alle professioni intellettuali.

● Lettura degli articoli 2229, 2331, 2332 e 2333 c.c. per l’individuazione dei requisiti delle professioni intel-lettuali e relativa esclusione dei professionisti intellettuali dal novero degli imprenditori:

— iscrizione negli Albi professionali;— poteri disciplinari degli ordini professionali;— esecuzione personale della prestazione;— determinazione del compenso in base all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

● Deroga dall’esclusione: lettura dell’art. 2238 c.c. Verifica dei presupposti per l’applicazione delle norme sull’impresa ad alcuni professionisti intellettuali: quan-

do l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa. Il libero professionista diventa imprenditore solo se la professione intellettuale è svolta nell’ambito di altra attività di per sé qualificabile come impresa.

● Lettura degli articoli 122,123 e 125 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) per la verifica del-le attività svolte dal titolare di farmacia:

— compravendita di medicinali messi in commercio già preparati e confezionati dal produttore;— preparazione in proprio di specialità medicinali o medicamenti in dose.

● Verifica se l’attività di farmacista così individuata possa inquadrarsi nella categoria delle imprese o delle pro-fessioni intellettuali.

● Ricerca delle teorie sull’ammissibilità nel nostro ordinamento della cosiddetta impresa civile.

● Lettura delle seguenti massime della giurisprudenza in riferimento alla classificazione dell’attività di farma-cista e sull’ammissibilità nel nostro ordinamento dell’impresa civile:

L’attività del farmacista privato, della quale l’unità sanitaria locale si avvale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (sull’istituzione del servizio sanitario nazionale), per la erogazione dei farmaci agli assistiti, conser-va una preminente caratteristica imprenditoriale, sia pure sui generis (Cassazione, 24 febbraio 1986, n. 1149).

L’identificazione delle «aziende industriali» (beneficiarie di sgravi contributivi) deve essere compiuta alla stre-gua dei criteri generali di cui agli artt. 2082, 2195 e 2555 c.c.; pertanto, gli sgravi anzidetti spettano anche alle case di cura, atteso che esse costituiscono vere e proprie imprese industriali, in quanto, normalmente dota-te di una complessa ed articolata organizzazione tecnica, svolgono, oltre all’attività sanitaria di cura e di as-sistenza degli ammalati, un’attività ricettizia, inerente alla degenza, simile a quella alberghiera e, in sostanza, attraverso l’organizzazione di capitale e di lavoro, si propongono un fine di lucro con la predisposizione di servizi a terzi (Cassazione, 22 febbraio 1985, n. 1604).

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4 L’imprenditore e l’azienda

Ripassare ed esercitarsi

Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:

1 • Tizio assume incarico per conto di Caio di vendergli gli appartamenti da quest’ultimo acquistati da Sempronio. Tizio svolge attività d’impresa?

no, in nessun caso (a)sì, purché si avvalga di collaboratori esterni (b)sì, purché la sua attività sia idonea a produrre reddito (c)sì, purché a sua volta Caio svolga attività d’impresa (a)

2 • Il dott. Miracoli, medico-chirurgo che gestisce l’ospedale Paradiso e del quale risulta proprietario per un terzo, ha con l’aiuto dei suoi collaboratori deciso di acquistare macchinari molto costosi per for-nire un servizio più utile ai suoi pazienti. L’attività di fornitura del servizio può qualificarsi imprendi-toriale?

no, perché il dott. Miracoli è un libero professionista (a)sì, perché l’essere un libero professionista non esclude la possibilità di svolgere attività d’im-presa qualora ne ricorrano i presupposti (b)sì, perché il dott. Miracoli si avvale dell’opera di collaboratori (c)sì, perché il dott. Miracoli ha investito grandi capitali (d)

3 • Gli enti pubblici economici sono:

enti imprenditoriali privati (a)enti di beneficenza pubblici (b)enti idonei a divenire pubblici (c)enti pubblici sottoposti alla disciplina di diritto privato (d)

4 • Un agricoltore che decide di utilizzare nella produzione di lattuga il famoso fertilizzante «Cresciver-de» per incrementare il suo fatturato di circa il quaranta per cento, può considerarsi un imprenditore commerciale?

sì, perché il rischio di un magro raccolto viene essenzialmente ridotto (a)sì, perché il parametro per stabilire se si possa parlare di impresa agricola è l’incremento delreddito familiare (b)no, in nessun caso (c)no, anche ove decida di utilizzare delle serre (d)

5 • Il Sig. Pezze, titolare di un’impresa, che ha inizialmente investito 600 euro, con cinque dipendenti svolge l’attività di tappezziere con prevalenza del proprio lavoro e della propria famiglia. Che tipo di imprenditore è?

un medio imprenditore, poiché ha assunto lavoratori estranei alla famiglia (a)un grande imprenditore, perché lavora in azienda con i suoi dipendenti (b)un piccolo imprenditore, perché ha investito un capitale inferiore a 700 euro (c)un piccolo imprenditore, perché utilizza in prevalenza il proprio lavoro (d)

6 • Quali sono i tratti caratterizzanti l’impresa sociale?

presenza di scopo di lucro (a)assenza di scopo di lucro e finalità di interesse generale (b)la qualifica si riferisce ad organizzazioni pubbliche (c)finalità di interesse particolare (d)

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5L’imprenditore e l’azienda

Ripassare ed esercitarsi

7 • Quale tra questi soggetti non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili?

l’imprenditore commerciale (a)le società in accomandita semplice (b)gli imprenditori con fatturato annuo inferiore a 2500 euro (c)il piccolo imprenditore (d)

8 • Che cosa si intende per efficacia dichiarativa dell’iscrizione nel Registro delle imprese?

che l’iscrizione è presupposto per l’applicazione di un determinato regime giuridico (a)che gli atti e i fatti se non iscritti non sono validi (b)che gli atti o i fatti se non sono iscritti non sono opponibili ai terzi (c)che gli atti o i fatti producono effetti solo dal momento dell’iscrizione (d)

9 • Per quanto tempo devono essere conservate le scritture contabili?

per cinque anni (a)per dieci anni (b)per un anno (c)fino a quando dura l’attività d’impresa (d)

10 • L’imprenditore Giacobbe ha esibito le scritture contabili relative alla sua impresa, come mezzo pro-batorio a proprio favore in una controversia con il Sig. Pazienza, residente nell’appartamento adia-cente allo stabilimento imprenditoriale. Può il giudice accogliere le scritture contabili quale mezzo probatorio, premesso che il convenuto non è un imprenditore?

sì, solo se regolarmente tenute (a)no, in nessun caso (b)sì, ma solo se risultano evidenti profitti (c)no, valgono solo contro l’imprenditore non anche a suo favore (d)

11 • Quali atti può compiere il procuratore?

solo gli atti di straordinaria amministrazione (a)solo gli atti per i quali l’imprenditore ha concesso procura scritta (b)gli atti di alienazione dell’azienda pur senza il consenso dell’imprenditore (c)tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, siano essi necessari o solo utili al persegui-mento dell’oggetto, ad esclusione degli atti inerenti la rappresentanza processuale (d)

12 • Il giovane Mario Sfaticatelli presta la propria attività lavorativa manuale nell’impresa familiare diret-ta dal padre. Ha diritto agli utili e agli incrementi?

no, ne avrebbe diritto solo se prestasse attività lavorativa di natura intellettuale (a)no, perché avendo già diritto al mantenimento non può aver diritto agli utili (b)sì, ma solo in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (c)sì, partecipando nella stessa proporzione degli altri familiari (d)

13 • Il sig. Stonato è inabilitato, ma è stato autorizzato dal giudice a continuare l’impresa del padre. È sempre necessaria per lui l’assistenza del curatore?

no, perché il giudice, seppure indirettamente, lo ha riconosciuto capace (a)sì, ma solo per gli atti di straordinaria amministrazione (b)sì, ma solo se dopo l’autorizzazione pone in essere scelte errate, che possono portare a dissolvere l’azienda (c)sì, per tutti gli atti attinenti all’attività commerciale (d)

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6 L’imprenditore e l’azienda

Ripassare ed esercitarsi

14 • Quali sono gli atti necessari per porre fine all’attività d’impresa?

la domanda di cessazione al Tribunale (a)una dichiarazione di cessazione dell’attività da iscriversi nel Registro delle imprese (b)la liquidazione di tutta la merce (c)non è necessario alcun obbligo formale e la cessazione rimane frutto di una propria deter-minazione discrezionale (d)

15 • Quale fra questi soggetti non è un collaboratore autonomo dell’imprenditore?

commesso (a)spedizioniere (b)mediatore (c)commissionario (d)

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7L’imprenditore e l’azienda

N

S

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L’imprenditoree l’azienda

Ripassare ed esercitarsiAzienda

• Caratteri

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa

Organizzazione: è il nessodi interdipendenza checollega i vari beni checompongono l’azienda, co-sì da renderla strumentoidoneo al perseguimentodel fine produttivo

Clientela: definita comel’insieme dei destinataridei beni o servizi prodottiche l’imprenditore riescead accaparrarsi e a con-servare

Avviamento: rappresenta il plusvalore che acquistano ibeni come complesso rispetto al valore che essi hannocome singole individualità. È quindi la capacità dell’aziendadi produrre profitti

• Vicende

Trasferimento dell’azienda

Si ha trasferimento d’aziendasolo allorquando il complessodei beni trasferiti è, di per sésolo, idoneo ad un eserciziod’impresa; ciò non toglie chel’imprenditore possa cedere isingoli beni di cui si componel’azienda, ma in tal caso nontroverà applicazione la discipli-na di cui agli artt. 2556 e ss.c.c.

Tipi di trasferimento:Inter vivos: trasferi-mento della proprie-tà: vendita (art. 2558c.c.), donazione, per-muta o conferimentoin società; costituzio-ne di un diritto realeo personale di godi-mento: usufrutto (art.2560 c.c.) e affitto(art. 2562 c.c.).Mortis causa

Forma del trasferimento:per le imprese soggette a re-gistrazione, i contratti che han-no per oggetto il trasferimentodella proprietà o il godimentodell’azienda necessitano dellaforma scritta ad probationem,salva l’osservanza delle formestabilite dalla legge per la par-ticolare natura del contrattoo dei singoli beni che compon-gono l’azienda (art. 2556 c.c.).Tali contratti, se redatti conatto pubblico o con scritturaprivata autenticata, dovrannoessere iscritti nel Registrodelle imprese.

Effetti del trasferimento:Divieto di concorrenza:il trasferimento dell’azienda comporta per l’alienante l’obbligodi astenersi dall’iniziare una nuova impresa che possa, per le sue caratteristiche,sviare la clientela dell’azienda ceduta. Tale obbligo può tuttavia essere escluso oampliato dalle parti, non oltre però il limite temporale dei 5 anni (art. 2557 c.c.).Successione nei contratti: in seguito al trasferimento dell’azienda, e salvo diversavolontà delle parti, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’eserciziodell’azienda, a condizione che non abbiano carattere personale (art. 2558, co.1, c.c.). Tale automatica successione si verifica indipendentemente dal consensodel contraente ceduto; quest’ultimo potrà, però, recedere dal contratto in presenzadi una giusta causa.La successione dell’acquirente trova una particolare applicazione in specifichenorme, quali:—art. 2112 c.c., per i contratti di lavoro;—art. 2610 c.c., per il contratto di consorzio;—art. 132 L. 633/1941 sul diritto di autore;—art. 36 L. 392/1978 in tema di locazione di immobili urbani non adibiti ad

abitazione.Crediti relativi all’azienda ceduta: è previsto l’automatico passaggio dei creditiall’acquirente dell’azienda. La cessione diviene efficace nei confronti dei terzi debitoricon la notifica, o con l’accettazione da parte di questi, oppure con l’iscrizione nelRegistro delle imprese dell’intervenuto trasferimento d’azienda (art. 2559 c.c.).Debiti relativi all’azienda ceduta: l’alienante è liberato dai debiti relativi all’aziendaceduta solo se i creditori vi acconsentono. Per le aziende commerciali, se i debitirisultano dai libri contabili obbligatori, cedente e cessionario sono obbligati in solidoper il loro pagamento (art. 2560 c.c.).

Usufrutto e affitto d’azienda

La disciplina prevista per en-trambi gli istituti riconducel’azienda ad una concezioneunitaria della stessa (artt.2561, 2562 c.c.).Usufruttuario ed affittuario hannol’obbligo di: esercitare l’aziendasotto la ditta che la contraddi-stingue; gestirla senza modificar-ne la destinazione; ricostituire lenormali dotazioni e sostituire gliimpianti deteriorati dall’uso.Nei confronti del nudo proprie-tario e del concedente il divietodi concorrenza è limitato alladurata dell’usufrutto e dell’af-fitto (art. 2557, co. 4, c.c.).

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8 L’imprenditore e l’azienda

Ripassare ed esercitarsi

Impresa: anche se nel linguaggio comunei termini «impresa» e «azienda» vengonospesso utilizzati indistintamente, giuridica-mente assumono significati nettamentediversi (impresa come attività, azienda comecomplesso di beni). Tra azienda e impresac’è, in realtà, un rapporto di mezzo a fine.In particolare, il concetto di azienda attieneagli strumenti, o ai fattori che l’imprenditoreutilizza nel processo produttivo.

2557. Divieto di concorrenza. • Chi aliena l’azienda deve astenersi, per ilperiodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che perl’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’aziendaceduta.Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dalcomma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionaledell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divietodi concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

norma

Azienda: il legislatore, all’art. 2555, definisce l’azienda come «il complesso dei beniorganizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa».Essenziale per la configurazione dell’entità «azienda» è il nesso di interdipendenza checollega i vari beni aziendali e che vale a caratterizzarne l’unitaria destinazione versouno specifico fine produttivo.È da tener presente che non è necessario che i beni che compongono l’azienda appartenganoall’imprenditore a titolo di proprietà, ma è sufficiente che egli ne abbia la disponibilità,pur potendo far uso di essi a diverso titolo (es. uso, leasing, locazione, etc.).L’azienda, in particolare, è costituita da:— beni materiali (merci, macchinari, locali etc.);— beni immateriali (brevetti, marchi, concessioni di esclusiva, etc.).

Norma fondamentale in materia di trasferimento d’azienda è con-tenuta nell’articolo 2556, 1° comma, secondo il quale: «per le impresesoggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasfe-rimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essereprovati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dallalegge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’aziendao per la particolare natura del contratto».Due sono i principi vigenti in materia:• per tutte le imprese, osservanza delle forme stabilite dalla legge

per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda(es.: necessità della forma scritta ad substantiam, se trattasi diimmobili etc.) o per la particolare natura del contratto (es.:necessità dell’atto pubblico con testimoni in caso di donazione);

• per le sole imprese soggette a registrazione (quindi, non per lepiccole imprese), necessità della forma scritta solo ai fini dellaprova (ad probationem) quando tale forma non sia richiesta néper la natura del bene, né per quella del contratto.

Da tali principi si deduce che, in realtà, l’azienda non ha peculiarimodalità di trasferimento, ma circola nelle forme proprie dei beniche la compongono.

Avviamento oggettivo e avviamentosoggettivoLa norma mira ad assicurare quello chetecnicamente viene definito «avviamento»e, in particolare, il cd. avviamento sogget-tivo. Per avviamento, in generale, si intendel’attitudine a produrre reddito, a realizzareprofitto. Tradizionalmente si distingue traavviamento oggettivo e avviamento sog-gettivo. Il primo è quello intrinseco alfunzionamento dell’azienda e viene con-seguito automaticamente al momentodell’acquisto dell’azienda. Il secondo, inve-ce, dipende dalle doti personali e dall’abilitàdell’imprenditore ed, in particolare, dallasua capacità di attirare, conservare edaccrescere la clientela. Ed è proprio aquesto secondo tipo di avviamento che siriferisce la norma dalla quale emerge chel’avviamento soggettivo non può essereacquisito automaticamente, ma occorreche l’alienante dell’azienda si astenga perun dato periodo dal far concorrenza all’ac-quirente.

Il patto in limiti più ampi è valido: il divieto ex art. 2557 èderogabile e ha carattere relativo (sussiste infatti nei limiti in cui lanuova attività sia potenzialmente idonea a sottrarre la clientelaall’azienda ceduta).Le parti, infatti, possono ampliare il contenuto dell’obbligo, a pattodi non impedire ogni attività professionale dell’alienante. Non si puòoltrepassare, però, il termine di 5 anni, con la conseguenza che unadiversa pattuizione non avrebbe effetto.

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9L’imprenditore e l’azienda

Ripassare ed esercitarsi

Il caso praticoIl divieto di concorrenza

Il signor Giorgio Armandi è un imprenditore nel campo tessile che negli anni è riuscito a mettere in piedi una casa di moda molto ben avviata. Ma Giorgio sta invecchiando e vuole godersi un po’ la vita, così seppure a malincuore decide di vendere al signor Gabbata la propria azienda messa su con grande fatica. Trascorsi tre anni Giorgio si rende conto che senza lavorare si annoia e che l’unica cosa che sa fare davve-ro bene è disegnare e realizzare abiti di moda. Decide così di iniziare daccapo, ma a nome del figlio Piero che, terminati gli studi universitari, lo aiuterà nell’attività; trova anche un grande spazio, ideale come atelier, non lontano da quello dove lavorava precedentemente. Ma quando il signor Armandi inizia le pratiche necessarie per l’inizio dell’attività, il suo legale gli dice che ci sono dei problemi. Secondo te a cosa si riferisce?

Guida alla soluzione● Lettura degli artt. 2082 e 2555 c.c.: definizione di imprenditore e di azienda.

● Lettura dell’art. 2557 c.c.: divieto di concorrenza tra imprese.

● Applicabilità dell’art. 2557 c.c. al caso in esame.

● Lettura della seguente massima:

La ratio dell’art. 2557 c.c. consiste nell’evitare che l’acquirente dell’azienda subisca danno dall’esercizio di un’attività concorrenziale da parte del cedente, il quale essendo a conoscenza dell’organizzazione e della rete commerciale dell’azienda ceduta ne potrebbe facilmente sviare la clientela.

Rientrano nel divieto di cui all’art. 2557 c.c. tutti i casi in cui l’alienante inizia l’esercizio di una nuova im-presa anche in modo indiretto, attraverso strumenti giuridici con i quali si elude detto divieto. In particola-re sono soggetti al divieto di concorrenza quei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che se pur formalmen-te diversi dall’alienante dell’azienda ceduta, tuttavia ad esso alienante fanno capo anche se indirettamente (Trib. Piacenza, 21-10-1993).

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10 L’imprenditore e l’azienda

Ripassare ed esercitarsi

Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:

1 • Come viene definita l’azienda dall’art. 2555 c.c.?

i beni mobili e immobili organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (a)il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (b)l’insieme dei beni dell’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (c)il complesso dei beni che costituiscono l’impresa (d)

2 • Il concetto di azienda, rispetto a quello di impresa:

si riferisce all’attività dell’imprenditore (a)si riferisce esclusivamente a beni immobili dell’imprenditore (b)si riferisce a beni mobili e servizi (c)si riferisce agli strumenti necessari per l’esercizio dell’impresa (d)

3 • È necessario che l’imprenditore sia proprietario dei beni aziendali?

sì, perché non potrebbe rispondere dei debiti inerenti all’impresa (a)no (b)solo per la proprietà dei beni strumentali (c)solo per i locali in cui si svolge l’attività (d)

4 • Quale di queste definizioni può risultare appropriata per l’avviamento?

la capacità produttiva complessiva dell’azienda (a)la sola clientela (b)la sola ubicazione dell’impresa (c)l’utilizzabilità di un brevetto di particolare valore (d)

5 • L’avviamento può essere valutato economicamente?

no, perché non è un bene (a)no, perché ai fini del valore dell’azienda è sufficiente sommare il valore dei singoli beni che la costituiscono (b)sì, è la consistenza oggettiva del patrimonio dell’imprenditore (c)sì, il suo valore è rappresentato dalla attitudine dell’azienda a conseguire un profitto (d)

6 • Può l’azienda formare oggetto di usufrutto o essere acquistata per usucapione?

sì (a)no, perché l’azienda unitariamente considerata ha solo rilievo economico e non giuridico (b)no, è ammissibile solo per i singoli beni che la compongono (c)no, perché la contitolarità ed i diritti reali di godimento su cosa altrui non possono richia-marsi per l’azienda (d)

7 • Tizio ha acquistato l’azienda di Caio. In che modo deve essere provato il contratto?

se si tratta di una azienda facente parte di un’impresa soggetta a registrazione, deve essere provato per iscritto ed iscritto nel Registro delle imprese (a)è sufficiente il semplice consenso delle parti senza alcuna necessità di forma (b)è necessaria solo la forma scritta (c)è necessaria la semplice autorizzazione della Camera di Commercio (d)

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11L’imprenditore e l’azienda

Ripassare ed esercitarsi

8 • In quali contratti subentra l’acquirente dell’azienda?

nei contratti che abbiano carattere personale (a)nei contratti che non abbiano carattere personale (b)in tutti i rapporti contrattuali, nessuno escluso (c)solo nei rapporti in cui l’imprenditore cedente assumeva la veste di creditore (d)

9 • I debiti relativi all’azienda ceduta passano al compratore della stessa?

sì, passano automaticamente (a)no, in nessun caso (b)solo con il consenso del debitore (c)non si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga una pattuizione apposi-ta, alla quale il creditore o i creditori abbiano esplicitamente o tacitamente prestato adesione (d)

10 • L’obbligo di gestire l’azienda senza modificarne la destinazione ed in modo da conservarne l’effi-cienza dell’organizzazione e degli impianti è stabilito:

solo nel caso di usufrutto (a)solo in caso di affitto (b)sempre (c)per l’usufrutto e l’affitto (d)

11 • Il dott. Achille Licenzi, nel rilevare l’azienda, ritiene che il rapporto di lavoro con i dipendenti del precedente titolare si interrompa automaticamente e li caccia via. Può farlo?

sì, pagando i crediti vantati dal lavoratore (a)no, salvo che l’alienante non abbia dato disdetta in tempo utile (b)sì, perché il rapporto di lavoro era stato costituito dal precedente titolare (c)no, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (d)

12 • La donazione di un’azienda che non comprenda beni immobili o mobili registrati richiede formali-tà particolari?

no, salvo che donante e donatario non siano parenti (a)sì, occorre l’atto pubblico a pena di nullità (b)no (c)sì, occorre un atto scritto preceduto dall’autorizzazione del personale dipendente (d)

13 • In caso di trasferimento di azienda, il divieto di concorrenza a carico dell’alienante:

è previsto dalla legge (a)può essere pattuito solo dalle parti (b)è vietato dalla legge, che tutela la libertà di concorrenza (c)può essere pattuito solo ed esclusivamente nell’ipotesi di trasferimento della ditta (d)

14 • Il divieto di concorrenza vale anche per il locatore ed il proprietario, nell’ipotesi di affitto o usufrut-to di azienda?

sì, sempre e senza limiti temporali (a)no, in nessun caso (b)sì, nei limiti della durata dell’usufrutto e dell’affitto (c)solo se stabilito dalle parti (d)

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12 L’imprenditore e l’azienda

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15 • La violazione del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. comporta:

la risoluzione del contratto (a)la nullità del contratto (b)il risarcimento del danno ed eventualmente la risoluzione del contratto (c)una sanzione amministrativa (d)

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13L’imprenditore e l’azienda

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Punti di vista La natura giuridica dell’azienda

In dottrina sono state prospettate le concezioni più disparate in ordine alla natura giuridica dell’azienda, che in epoca meno recente è stata finanche qualificata quale «soggetto autonomo di diritti».Esaminiamo, in particolare, alcune di tali elaborazioni dottrinarie:a) Teoria organica dell’«universitas facti» (CASANOVA, COTTINO, DE MARTINI) La dottrina tradizionale considera l’azienda come una «universitas facti»: cioè come una pluralità di cose mobili che, es-

sendo collegate fra loro da un nesso economico o materiale, vengono in rilievo unitariamente per il diritto. FERRI, aderendo a tale teoria, afferma testualmente che l’azienda «si pone su uno stesso piano con le università di mobili,

anche se da queste si differenzia per la eterogeneità degli elementi da cui risulta». Contro questa impostazione si è, però, obiettato che il concetto di universalità è riferito solo a beni mobili appartenenti ad

uno stesso proprietario; mentre ciò non si ha nell’azienda, che comprende anche beni immobili e beni non sempre appar-tenenti allo stesso proprietario (spesso, infatti, il locale in cui l’attività viene esercitata è locato; le merci possono apparte-nere ad altri etc.).

BRACCO, inoltre, rileva che mentre l’universitas, in senso tradizionale, deriva da un puro e semplice atto di destinazione del proprietario, nel caso dell’azienda viene in rilievo il risultato di un’attività organizzatrice dell’imprenditore, di un coor-dinamento funzionale dei beni.

b) Teoria organica dell’«universitas iuris» (MESSINEO, SANTORO-PASSARELLI) Questa teoria considera l’azienda come una pluralità di rapporti, ridotti ad unità per volontà della legge, comprendente sia

i mobili che gli immobili, sia tutti i diritti relativi ad essi. Contro tale orientamento si obietta che l’azienda è solo un complesso di beni di natura mista (mobili ed immobili), mentre

i rapporti giuridici sono esclusi dal concetto di azienda e fanno capo alla persona dell’imprenditore.c) Teoria del «patrimonio autonomo di scopo» (MOSSA) Anche la teoria secondo cui l’azienda sarebbe un «patrimonio autonomo di scopo» si presta ad alcune critiche. Infatti non

vi è, in realtà, alcuna distinzione tra l’azienda ed il restante patrimonio del soggetto imprenditore. Il patrimonio che fa capo ad ogni soggetto è unico (art. 2740), e ciò è anche provato dal fatto che i creditori possono riva-

lersi indifferentemente sui beni facenti parte dell’azienda o sugli altri beni dell’imprenditore, senza preventiva escussione dei primi.

d) Teoria organica della «cosa composta funzionale» (BARBERO) Secondo questa teoria l’azienda sarebbe una cosa composta funzionale, in cui i singoli beni non sono uniti da vincolo

materiale, bensì dal nesso funzionale della loro destinazione comune. A tale impostazione, comunque, si obietta che par-lare di cosa composta implica la coesione materiale tra gli elementi che costituiscono la cosa stessa, e l’accezione solo impropriamente può essere usata in senso diverso.

e) Teoria del «bene immateriale» (FERRARA) Un’altra teoria configura l’azienda come un bene immateriale. Questa concezione, però, si pone in netto contrasto con la

nozione legislativa, secondo la quale azienda non è l’organizzazione in sé (e cioè il risultato dell’idea creatrice dell’impren-ditore), ma è il complesso dei beni destinato all’esercizio dell’impresa.

f) Teoria atomistica (AULETTA, COLOMBO, FERRARI, GALGANO, TEDESCHI) Questa teoria (che si oppone alle teorie «organiche» dianzi esaminate) nonostante il codice definisca l’azienda un «com-

plesso di beni organizzato», rileva che, in pratica, tali beni non perdono la loro autonomia, in quanto l’art. 2556 stabilisce che per il trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda devono essere osservate tutte le formalità stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che la costituiscono.

Pertanto, l’azienda non costituirebbe autonomo oggetto di diritti, distinto dai singoli beni che la compongono, ma oggetto di diritti sarebbero solo tali singoli beni isolatamente considerati.

Si deve, pertanto, concludere che il legislatore ha accolto sia la teoria atomistica che quella organica, senza dare, in as-soluto, la prevalenza a nessuna delle due.

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La tua opinione

Dopo aver letto le diverse posizioni assunte sull’argomento, esprimi la tua opinione, individuando la tesi secondo te più convincente e illustrando le motivazioni alla base della tua scelta

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