Laboratorio formativo dedicato obiettivi autonomia

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Corso Qualificazione Avanzata Secondo segmento - I posizione economica ex art.7 Laboratorio Formativo Dedicato per l’area tematica: Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica Profilo: Assistente Amministrativo Esperta: Claudia Valentini

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Laboratorio Formativo Dedicato per la Formazione ATA - Qualificazione Avanzata secondo segmento I p.e. ex art.7 a cura di Claudia Valentini per la Scuola Polo Regionale Formazione ATA - L'Aquila Modulo: Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell'Autonomia Scolastica

Transcript of Laboratorio formativo dedicato obiettivi autonomia

Corso Qualificazione Avanzata

Secondo segmento - I posizione economica ex art.7

Laboratorio Formativo Dedicato per l’area tematica:

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Profilo: Assistente Amministrativo

Esperta: Claudia Valentini

Curricolo autonomo delle scuole e i riflessi sul rapporto di lavoro del personale ATA

di Fabrizio Manca

Introduzione

L’attività affronta il tema dell’organizzazione dei servizi del personale ATA in funzione delle scelte didattiche adottate nel POF. Il corsista deve risalire alle cause che hanno determinato, nel caso specifico, la predisposizione da parte del DSGA di un piano delle attività più gravoso per il personale ATA coinvolto. Ciascun elemento della fattispecie considerata dovrà essere collocato all’interno della propria cornice normativa di riferimento. Questo si esplica da un lato, nella ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari introdotte nel sistema dell’istruzione con l’autonomia scolastica e dall’altro lato, nella ricerca delle norme contrattuali sulla disciplina dei rapporti di lavoro e sui contenuti del profilo professionale ricoperto.

Proposta di lavoro

Luigi, collaboratore scolastico, si dirige verso la biblioteca centrale. Ha deciso di risalire alle cause che hanno determinato la predisposizione da parte del proprio DSGA di un piano delle attività più gravoso per il personale non docente coinvolto all’interno dell’istituto scolastico in cui lavora. Arrivato in sala consultazione, Luigi non si lascia scoraggiare dalla prospettiva di dover spulciare norme e contratti, e decide subito di organizzare il proprio lavoro per passi. Prima di tutto prende il foglio in cui ha riassunto quello che si è verificato nel proprio istituto e quindi i punti di partenza della propria ricerca:

Il collegio dei docenti del proprio istituto scolastico ha approvato il POF per il prossimo anno scolastico inserendovi una novità importante rispetto al passato: il piano prevede, infatti, di utilizzare la quota del

15% del monte ore annuale per l’insegnamento di nuove discipline, in aggiunta di quelle programmate sulla quota oraria nazionale del curricolo obbligatorio Questa integrazione del POF comporta anche l’incremento delle attività laboratoriali e massima flessibilità nella gestione dell’attività didattica.

Il DSGA, preso atto delle novità introdotte dall’organo collegiale, ha formulato al dirigente scolastico una proposta di piano delle attività coerente con le nuove esigenze organizzative. Ne deriva un maggiore

impegno del personale ATA coinvolto nella realizzazione degli obiettivi didattici indicati nel POF. Il tema centrale è dunque: l’organizzazione dei servizi del personale ATA in funzione delle scelte didattiche adottate nel POF. Luigi decide i passi da affrontare: si tratta di collocare ciascun elemento del caso all’interno della propria cornice normativa di riferimento. Passo 1: effettuare una ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari che hanno introdotto nel

sistema dell’istruzione l’autonomia scolastica modificando l’assetto ordinamentale precedente. Passo 2: effettuare una ricerca delle norme contrattuali che possono essere considerate l’effetto, sulla

disciplina dei rapporti di lavoro e sui contenuti del profilo professionale ricoperto, dell’applicazione dei principi affermati della suddetta riforma.

Passo 3: svolgere un questionario sulle tematiche specifiche che emergono dalla propria ricerca. Adesso sta a te ad aiutare Luigi a portare a termine la sua ricerca in 3 passi. Passo 1

Cosa fare

Ricerca e analizza le disposizioni normative necessarie a ricostruire il quadro giuridico di riferimento entro cui si colloca la tematica affrontata.

Come fare

Consulta e scarica dalla libreria le fonti normative focalizzando l’attenzione sulle norme che disciplinano l’autonomia scolastica sotto il profilo didattico, organizzativo e curricolare (vedi anche il “contesto problematico.doc”):

Libro 59 Libro 275 Libro 234

Libro 2003 Libro 1999

Suggerimenti

iferisciti, in particolare, ai capi II e III del regolamento presidenziale (Libro 275) e all’art. 3 del decreto ministeriale che ha definito i curricoli nella scuola dell’autonomia (Libro 234).

Per concludere questo primo passo inserisci le tue annotazioni relativamente a questo passo (quadro giuridico di riferimento). (massimo 1000 caratteri)

Passo 2

Cosa fare

Ricerca e analizza le disposizioni dei contratti nazionali di lavoro che possono trovare applicazione nella fattispecie prospettata dalla tematica affrontata. Come fare

Consulta i contratti richiamati nei libri contenuti dalla libreria seguente e focalizza l’attenzione sulle norme che disciplinano il rapporto di lavoro e le modalità di svolgimento delle mansioni del personale ATA (vedi anche “approfondimento.doc”).

Suggerimenti

Individua i riferimenti normativi che contemplano la necessità di adeguare l’organizzazione dei servizi amministrativi alle esigenze derivanti dall’esercizio dell’autonomia scolastica. Per concludere questo primo passo inserisci le tue annotazioni relativamente a questo passo (quadro giuridico di riferimento). (massimo 1000 caratteri)

Libro 59

Libro 5998

Libro 165 Libro 112

Libro 233 Libro 234

Libro V Libro 1999

Libro 2003

Passo 3

Compila il seguente questionario scegliendo con un clic, tra le risposte suggerite, quella che ritieni esatta (o consulta la soluzione alla fine del documento). Per ogni domanda consulta la relativa scheda di approfondimento:

domanda

scheda

1 f_manca_pof_doc

2 f_manca_pof_doc

3 f_manca_autonomia_didattica_doc

4 f_manca_autonomia_organizzativa_doc

5 f_manca_curricolo_autonomia_ doc

6 f_manca_piano_attività_doc

7 f_manca_piano_attività_doc

8 f_manca_piano_attività_doc

1. Che cosa è il POF?

1. È il documento contabile predisposto ogni anno dalle istituzioni scolastiche.

2. È una sigla che indica la prassi operativa e funzionale di ciascuna scuola.

3. È il piano dell’offerta formativa, cioè il documento fondamentale che consente di individuare l’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche.

2. Quali soggetti e organi sono coinvolti nella predisposizione del POF?

1. Il dirigente scolastico e il DSGA.

2. Le famiglie, il sindaco e il consiglio di istituto.

3. Il Consiglio di circolo o di istituto lo adotta, il Collegio dei docenti lo elabora tenendo conto degli indirizzi decisi dal primo organo, delle richieste delle famiglie e, nella scuola secondaria di secondo grado, degli studenti.

3. Fra le attività proposte, quali rientrano nel concetto di autonomia didattica?

1. La scuola può decidere di attivare nuove materie di insegnamento in sostituzione di quelle previste obbligatoriamente per tutto il territorio nazionale.

2. La scuola può scegliere e adottare liberamente i libri di testo che ritiene più adatti alle esigenze di apprendimento degli alunni e più idonei a realizzare gli obiettivi formativi stabiliti a livello nazionale.

3. La scuola può decidere di concedere in uso a privati i propri locali per attività ludiche.

4. In cosa consiste l’autonomia organizzativa?

1. Nella capacità di organizzare l’attività didattica in funzione degli obiettivi formativi da realizzare, anche attraverso l’utilizzazione flessibile dei docenti.

2. Nel potere del dirigente scolastico di decidere gli orari di apertura e chiusura della scuola in base alle richieste delle famiglie.

3. Nel potere del DSGA di organizzare liberamente il proprio lavoro.

5. La scuola, nell’esercizio della sua autonomia, può introdurre nuovi insegnamenti?

1. No, in nessun caso.

2. Sì, ma con l’autorizzazione del Comune.

3. Sì, purché ciò avvenga nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Ministro e, in ogni caso, mai in sostituzione degli insegnamenti definiti obbligatori per uno specifico indirizzo o grado di istruzione.

6. Che cosa è il Piano delle attività del personale ATA?

1. Un atto amministrativo adottato dal Direttore generale regionale.

2. Un documento che descrive le modalità di prestazione dell’orario di lavoro da parte del personale ATA e comprende tutti gli incarichi di particolare responsabilità ricoperti dal personale ATA secondo le modalità disciplinate dall’art. 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

3. Un contratto tra il DSGA e il collaboratore scolastico per disciplinare la prestazione lavorativa. 7. Chi predispone il Piano delle attività del personale ATA?

1. Il DSGA che è responsabile anche della sua puntuale attuazione.

2. Il dirigente scolastico sentito il Collegio dei docenti.

3. Il Consiglio di circolo o di istituto

8. Chi adotta il Piano delle attività del personale ATA?

1. Le RSU e delle altre OO.SS. legittimate a svolgere la contrattazione integrativa a livello di istituto.

2. Il Collegio dei docenti sentito il DSGA.

3. Il dirigente scolastico previa verifica della sua congruenza con il POF. Soluzione:

domanda Risposta corretta

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Buon Lavoro!

I soggetti e i ruoli nella scuola dell’autonomia

di Anna Armone

Introduzione

La vigilanza è un dovere che ricade primariamente sul docente, ma che coinvolge tutti i soggetti della scuola: il personale collaboratore scolastico, il dirigente, gli organi collegiali. Ecco gli articoli che definiscono i limiti della vigilanza, passa con il mouse sulle aree attive per conoscerli meglio.

Descrizione cornice di riferimento

L’obbligo della vigilanza ricade sul personale insegnante delle scuole pubbliche. Qualora si tratti di scuola statale, la responsabilità si estende all’Amministrazione dell’istruzione, secondo il principio dell’immedesimazione organica, ai sensi dell’art. 28 della Costituzione.

L’art. 2048, 3° comma del Codice Civile, prevede una responsabilità aggravata a carico del personale

scolastico che ha il dovere di vigilanza degli alunni, in quanto si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di una “culpa in vigilando”, superabile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

Il problema, però, non è circoscritto alla natura della responsabilità gravante su chi ha l’obbligo di vigilanza, ma si estende a problemi di natura organizzativa che ricadono sul Dirigente.

art. 2047 art. 2048 art. 61

Legge n.312/80

Al fine di evitare il rischio di risarcimento per responsabilità, il Dirigente deve cercare di eliminare le fonti

di pericolo che possono essere di diversa natura ed entità. Sono, indicativamente, cinque i punti “caldi” che il Dirigente scolastico deve disciplinare:

1. regolamentazione dell’afflusso ordinato degli studenti nel momento dell’inizio delle lezioni e al

termine delle stesse;

2. vigilanza degli alunni nel tempo antecedente l’inizio delle lezioni;

3. vigilanza sugli studenti negli intervalli tra le lezioni;

4. regolamentazione dell’avvicendamento degli insegnanti nelle classi;

5. custodia delle attrezzature dislocate nei diversi locali della scuola;

L’autonomia ha portato a un ‘rinforzo’ delle funzioni dell’Ufficio di segreteria, in particolare del Direttore

SGA. La sua autonomia organizzativa, relativamente al personale ATA, va realizzata sulla base delle direttive che il Dirigente deve emanare.

Per la regolazione dei punti 1, 2, e 3, per gli aspetti pratici e organizzativi della collaborazione con i docenti alla sorveglianza, dovrà pertanto essere ascoltato il Direttore SGA senza dimenticare che le misure di cautela, elaborate e assunte nell’ambito della prevenzione degli infortuni nella scuola, dovrebbero costituire una parte rilevante del Regolamento interno e della Carta dei servizi.

L’obiettivo è non solo un’azione informativa al personale interno e alle famiglie, ma anche consentire, in caso di contenzioso a seguito di infortunio, di dimostrare la capacità organizzativa e gestionale della scuola.

Diverso è il caso di cui al punto 4, al quale il Dirigente provvederà direttamente, ma sulla base di una comunicazione efficace con i docenti dello staff, a loro volta elemento di diffusione e comunicazione organizzativa.

Difficoltà si possono verificare quando l’istituto presenta una complessità strutturale che non consente gli spostamenti in tempi brevissimi, ad esempio plessi molto distanti, strutture architettoniche segmentate, ecc…; già nella fase di composizione dell’orario bisogna tener conto di questi problemi.

Per quanto concerne, infine, il punto 5 occorre precisare come venga coinvolto dal DS il Direttore SGA,il quale a seguito del DI n. 44/2001, svolge le funzioni di consegnatario.

In ogni caso, per gli operatori scolastici coinvolti, l’art. 2048 pone una presunzione di responsabilità per

l’omessa vigilanza. Nel giudizio di risarcimento il danneggiato non ha dunque l’onere di provare la causa del danno, mentre è

onere dell’operatore o dell’amministrazione da cui dipende, provare di avere adempiuto l’obbligo di

sorveglianza con una diligenza idonea a impedire il fatto. Solo in questo caso si sarà esenti da responsabilità. La prova liberatoria non consisterà semplicemente nella dimostrazione

di non aver potuto impedire il fatto, ma si estenderà alla dimostrazione di avere adottato, in via di prevenzione, tutte le misure organizzative idonee a evitarlo (Cass. Civ. Sez. III, 3/2/99, n. 916).

Bisogna naturalmente considerare le condizioni ambientali e strutturali della scuola; al fine di preventivare la possibilità del verificarsi di certi eventi.

Un caso frequente che le scuole tentano di affrontare e risolvere, è l’uscita degli alunni da scuola. La richiesta dell’autorizzazione alle famiglie, con finalità liberatorie, non sgrava di responsabilità, anzi potrebbe essere una dimostrazione di come la scuola abbia previsto la pericolosità della modalità di uscita.

La giurisprudenza è caratterizzata da un estremo rigore nel valutare la condotta dell’operatore scolastico, o meglio dell’amministrazione in virtù del rapporto organico il quale, gravato dall’inversione dell’onere della prova, è destinato quasi sempre a soccombere nel giudizio di danno.

La Cassazione civile Sez. I si è pronunciata sulle circostanze che caratterizzano questo tipo di responsabilità con sentenza n. 3074 del 30/3/99.

Da quanto prospettato deriva che la valutazione dei rischi connessi all’obbligo di vigilanza è a carico

dell’istituzione scolastica e non anche dei genitori. Le soluzioni organizzative che le singole istituzioni scolastiche devono adottare sono certamente differenti, data la diversità delle condizioni ambientali. Le soluzioni organizzative devono essere altrettanto differenziate in relazione all’età degli allievi, secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e al loro livello di maturità.

Narrazione di una situazione problematica

In una scuola primaria i genitori reclamano contro l’insufficiente vigilanza dei bambini nell’intervallo tra le lezioni.

La scuola è di antica costruzione, per cui i corridoi sono molto larghi e inframmezzati da colonne spigolose.

Durante la stagione invernale non c’è possibilità di utilizzare il cortile esterno. Pertanto i corridoi rappresentano, per la maggior parte dell’anno, l’unico punto di sfogo durante gli intervalli.

La carenza di vigilanza non permette un accurato controllo dei movimenti dei

bambini. A causa di queste condizioni diversi bambini sono oggetto di scherzi da parte dei compagni più grandi.

Il pericolo di incidenti è sempre più possibile. Le famiglie, quindi, reclamano e chiedono chiarimenti sull’organizzazione e sulle responsabilità.

Esercitazione 1

Leggi le seguenti schede di approfondimento:

- Principi organizzativi; - Profilo professionale del Collaboratore scolastico;

e rispondi alle seguenti domande. Una sola delle tre alternative di risposta è valida, selezionala con un clic:

1. In caso di assenza di un docente il collaboratore può sostituirlo?

� Sì, ma solo momentaneamente � No, in nessun caso � Sì, anche per un’intera giornata

2. Se la Carta dei Servizi prevede come standard organizzativo della vigilanza, garantito alle famiglie, la

presenza di due collaboratori scolastici all’entrata dei bambini a scuola, può il Contratto integrativo di istituto prevedere la presenza di un solo collaboratore?

� Sì, ma occorre modificare la Carta dei servizi � Sì, perché è un documento più importante dal punto di vista normativo � No

3. Il collaboratore scolastico preposto alla momentanea vigilanza di una classe, in assenza del docente, in

occasione di una rissa scoppiata tra i bambini cosa deve dimostrare?

� Di aver sorvegliato i bambini con diligenza, nonostante il numero elevato

� Di non essere intervenuto perché sembrava che i bambini stessero giocando

� Di aver fatto il possibile per evitare che i bambini si ferissero

Esercitazione 2

Cosa fanno le seguenti figure: � Direttore SGA:

- Responsabile dell’ufficio di segreteria - Rappresentante legale della scuola - Coordina gli organi collegiali - Organizza il personale ATA

� Consiglio di istituto:

- È responsabile della costruzione del POF - Decide in materia di organizzazione della didattica - Garantisce la realizzazione del POF - Attiva rapporti con il territorio per la predisposizione del POF

� Collegio dei docenti:

- È responsabile della costruzione del POF - Fissa gli indirizzi sulle attività generali della scuola - Decide in materia di organizzazione della didattica - Rappresentante legale della scuola

� Dirigente scolastico:

- Fissa gli indirizzi sulle attività generali della scuola - Approva il programma annuale - Rappresentante legale della scuola - Organizza il personale ATA

Proposta di lavoro

Dopo aver letto le schede di approfondimento e aver svolto gli esercizi, rifletti, sulla base della descrizione della cornice di riferimento, sulle decisioni e sulle azioni dei soggetti che intervengono al problema della sorveglianza e della vigilanza degli alunni.

Corso Qualificazione Avanzata secondo segmento I p.e. ex art.7

Laboratorio Formativo Dedicato per l’area tematica:

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Profilo: Assistente Amministrativo Esperta: Claudia Valentini

Gruppo SU_lmona Consorti Carlo Pasquali Gaetano Moreno Di Dio Luigi Moca Assunta

Esercitazione: Curricolo autonomo delle scuole e i riflessi sul rapporto di lavoro del personale ATA

In attuazione dell’art. 8 (definizione dei curricoli) del DPR 275 del 08/03/1999 che prevede ai capi II e III

rispettivamente “l’autonomia didattica e organizzativa di ricerca, sperimentazione e sviluppo” e il “curricolo

nell’autonomia”, è stato formulato il regolamento che ha definito i curricoli dell’autonomia delle istituzioni

scolastiche. Tale regolamento è stato emanato con il DM del 26/06/2000 n. 234 il cui art. 3 prevede

espressamente la riserva alle scuole del 15% della quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli da

utilizzare autonomamente con la conseguente possibilità di applicare flessibilità organizzative che

comportano l’esigenza di adottare adeguate misure anche con riferimento allo svolgimento dei servizi

amministrativi, tecnici ed ausiliari.

Al fine di adeguare l’organizzazione dei servizi amministrativi alle esigenze derivanti dall’autonomia

scolastica i CCNL del comparto scuola, per i quadrienni giuridici economici 1998/2001 e 2002/2005

rispettivamente del 26/05/1999 e 24/07/2003, hanno tenuto conto di queste esigenze disciplinando i riflessi

sull’organizzazione del lavoro. Detto ciò la predisposizione da parte del DSGA, nel caso specifico del quesito

oggetto di studio, di un piano delle attività più gravoso secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti

dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività, è assolutamente giustificato in funzione

delle scelte didattiche adottate nel POF in quanto i compiti del personale ATA prevedono incarichi specifici

nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità

ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio per la realizzazione del

Piano dell’Offerta Formativa.

-Art.47 CCNL

-Profili di Area del Personale ATA (Tabella A del CCNL 24/07/2003).

Questionario con approfondimenti

1. Che cosa è il POF?

È il piano dell’offerta formativa, cioè il documento fondamentale che consente di individuare

l’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche.

2. Quali soggetti e organi sono coinvolti nella predisposizione del POF?

Il Consiglio di circolo o di istituto lo adotta, il Collegio dei docenti lo elabora tenendo conto degli

indirizzi decisi dal primo organo, delle richieste delle famiglie e, nella scuola secondaria di secondo

grado, degli studenti.

3. Fra le attività proposte, quali rientrano nel concetto di autonomia didattica?

La scuola può scegliere e adottare liberamente i libri di testo che ritiene più adatti alle esigenze di

apprendimento degli alunni e più idonei a realizzare gli obiettivi formativi stabiliti a livello

nazionale.

4. In cosa consiste l’autonomia organizzativa?

Nella capacità di organizzare l’attività didattica in funzione degli obiettivi formativi da realizzare,

anche attraverso l’utilizzazione flessibile dei docenti.

5. La scuola, nell’esercizio della sua autonomia, può introdurre nuovi insegnamenti?

Sì, purché ciò avvenga nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Ministro e, in ogni caso, mai in

sostituzione degli insegnamenti definiti obbligatori per uno specifico indirizzo o grado di

istruzione.

6. Che cosa è il Piano delle attività del personale ATA?

Un documento che descrive le modalità di prestazione dell’orario di lavoro da parte del personale

ATA e comprende tutti gli incarichi di particolare responsabilità ricoperti dal personale ATA

secondo le modalità disciplinate dall’art. 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

7. Chi predispone il Piano delle attività del personale ATA?

Il DSGA che è responsabile anche della sua puntuale attuazione.

8. Chi adotta il Piano delle attività del personale ATA?

Il dirigente scolastico previa verifica della sua congruenza con il POF.

Corso Qualificazione Avanzata secondo segmento I p.e. ex art.7

Laboratorio Formativo Dedicato per l’area tematica:

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Profilo: Assistente Amministrativo

Esperta: Claudia Valentini

Trio

Costantini Maria Rita

Bragoni Rita Anatolia

Di Berardino Massimo

Elaborato a partire dagli spunti offerti da: I soggetti e i ruoli nella scuola dell’autonomia di Anna Armone

La vigilanza è un dovere che ricade primariamente sul docente, ma che coinvolge tutti i soggetti della

scuola: il personale collaboratore scolastico, il dirigente, gli organi collegiali. Ecco gli articoli che definiscono i limiti della vigilanza, passa con il mouse sulle aree attive per conoscerli meglio. art. 2047 art. 2048 art. 61 Legge n.312/80

Descrizione cornice di riferimento

L’obbligo della vigilanza ricade sul personale insegnante delle scuole pubbliche. Qualora si tratti di scuola statale, la responsabilità si estende all’Amministrazione dell’istruzione, secondo il principio dell’immedesimazione organica, ai sensi dell’art. 28 della Costituzione. L’art. 2048, 3° comma del Codice Civile, prevede una responsabilità aggravata a carico del personale

scolastico che ha il dovere di vigilanza degli alunni, in quanto si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di una “culpa in vigilando”, superabile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. Il problema, però, non è circoscritto alla natura della responsabilità gravante su chi ha l’obbligo di vigilanza, ma si estende a problemi di natura organizzativa che ricadono sul Dirigente. Al fine di evitare il rischio di risarcimento per responsabilità, il Dirigente deve cercare di eliminare le fonti di pericolo che possono essere di diversa natura ed entità.

Sono, indicativamente, cinque i punti “caldi” che il Dirigente scolastico deve disciplinare:

1. regolamentazione dell’afflusso ordinato degli studenti nel momento dell’inizio delle lezioni e al

termine delle stesse;

2. vigilanza degli alunni nel tempo antecedente l’inizio delle lezioni;

3. vigilanza sugli studenti negli intervalli tra le lezioni;

4. regolamentazione dell’avvicendamento degli insegnanti nelle classi;

5. custodia delle attrezzature dislocate nei diversi locali della scuola;

L’autonomia ha portato a un ‘rinforzo’ delle funzioni dell’Ufficio di segreteria, in particolare del Direttore

SGA. La sua autonomia organizzativa, relativamente al personale ATA, va realizzata sulla base delle direttive che il Dirigente deve emanare.

Per la regolazione dei punti 1, 2, e 3, per gli aspetti pratici e organizzativi della collaborazione con i docenti alla sorveglianza, dovrà pertanto essere ascoltato il Direttore SGA senza dimenticare che le misure di cautela, elaborate e assunte nell’ambito della prevenzione degli infortuni nella scuola, dovrebbero costituire una parte rilevante del Regolamento interno e della Carta dei servizi.

L’obiettivo è non solo un’azione informativa al personale interno e alle famiglie, ma anche consentire, in caso di contenzioso a seguito di infortunio, di dimostrare la capacità organizzativa e gestionale della scuola.

Diverso è il caso di cui al punto 4, al quale il Dirigente provvederà direttamente, ma sulla base di una comunicazione efficace con i docenti dello staff, a loro volta elemento di diffusione e comunicazione organizzativa.

Difficoltà si possono verificare quando l’istituto presenta una complessità strutturale che non consente gli spostamenti in tempi brevissimi, ad esempio plessi molto distanti, strutture architettoniche segmentate, ecc…; già nella fase di composizione dell’orario bisogna tener conto di questi problemi.

Per quanto concerne, infine, il punto 5 occorre precisare come venga coinvolto dal DS il Direttore SGA,il quale a seguito del DI n. 44/2001, svolge le funzioni di consegnatario.

In ogni caso, per gli operatori scolastici coinvolti, l’art. 2048 pone una presunzione di responsabilità per

l’omessa vigilanza. Nel giudizio di risarcimento il danneggiato non ha dunque l’onere di provare la causa del danno, mentre è

onere dell’operatore o dell’amministrazione da cui dipende, provare di avere adempiuto l’obbligo di

sorveglianza con una diligenza idonea a impedire il fatto. Solo in questo caso si sarà esenti da responsabilità. La prova liberatoria non consisterà semplicemente nella dimostrazione

di non aver potuto impedire il fatto, ma si estenderà alla dimostrazione di avere adottato, in via di prevenzione, tutte le misure organizzative idonee a evitarlo (Cass. Civ. Sez. III, 3/2/99, n. 916).

Bisogna naturalmente considerare le condizioni ambientali e strutturali della scuola; al fine di preventivare la possibilità del verificarsi di certi eventi.

Un caso frequente che le scuole tentano di affrontare e risolvere, è l’uscita degli alunni da scuola. La richiesta dell’autorizzazione alle famiglie, con finalità liberatorie, non sgrava di responsabilità, anzi potrebbe essere una dimostrazione di come la scuola abbia previsto la pericolosità della modalità di uscita.

La giurisprudenza è caratterizzata da un estremo rigore nel valutare la condotta dell’operatore scolastico, o meglio dell’amministrazione in virtù del rapporto organico il quale, gravato dall’inversione dell’onere della prova, è destinato quasi sempre a soccombere nel giudizio di danno.

La Cassazione civile Sez. I si è pronunciata sulle circostanze che caratterizzano questo tipo di responsabilità con sentenza n. 3074 del 30/3/99.

Da quanto prospettato deriva che la valutazione dei rischi connessi all’obbligo di vigilanza è a carico

dell’istituzione scolastica e non anche dei genitori. Le soluzioni organizzative che le singole istituzioni scolastiche devono adottare sono certamente differenti, data la diversità delle condizioni ambientali. Le soluzioni organizzative devono essere altrettanto differenziate in relazione all’età degli allievi, secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e al loro livello di maturità.

Narrazione di una situazione problematica

In una scuola primaria i genitori reclamano contro l’insufficiente vigilanza dei bambini nell’intervallo tra le lezioni.

La scuola è di antica costruzione, per cui i corridoi sono molto larghi e inframmezzati da colonne spigolose.

Durante la stagione invernale non c’è possibilità di utilizzare il cortile esterno. Pertanto i corridoi rappresentano, per la maggior parte dell’anno, l’unico punto di sfogo durante gli intervalli.

La carenza di vigilanza non permette un accurato controllo dei movimenti dei bambini. A causa di queste condizioni diversi bambini sono oggetto di scherzi da parte dei compagni più grandi.

Il pericolo di incidenti è sempre più possibile. Le famiglie, quindi, reclamano e chiedono chiarimenti sull’organizzazione e sulle responsabilità.

Esercitazione 1

Leggi le schede di approfondimento:

• Principi organizzativi;

• Profilo professionale del Collaboratore scolastico;

e rispondi alle seguenti domande. Una sola delle tre alternative di risposta è valida, selezionala con un clic:

1. In caso di assenza di un docente il collaboratore può sostituirlo? X Sì, ma solo momentaneamente

2. Se la Carta dei Servizi prevede come standard organizzativo della vigilanza, garantito alle famiglie, la presenza di due collaboratori scolastici all’entrata dei bambini a scuola, può il Contratto integrativo di istituto prevedere la presenza di un solo collaboratore? X Sì, ma occorre modificare la Carta dei servizi

3. Il collaboratore scolastico preposto alla momentanea vigilanza di una classe, in assenza del docente, in occasione di una rissa scoppiata tra i bambini cosa deve dimostrare? X Di aver fatto il possibile per evitare che i bambini si ferissero

Esercitazione 2

COSA FANNO LE SEGUENTI FIGURE:

� Direttore SGA: X Organizza il personale ATA

� Consiglio di istituto: X Decide in materia di organizzazione della didattica

� Collegio dei docenti: X È responsabile della costruzione del POF

� Dirigente scolastico: X Rappresentante legale della scuola

PROPOSTA DI LAVORO

Dopo aver letto le schede di approfondimento e aver svolto gli esercizi, rifletti, sulla base della descrizione della cornice di riferimento, sulle decisioni e sulle azioni dei soggetti che intervengono al problema della sorveglianza e della vigilanza degli alunni.

Elaborato: LA VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO- RICREAZIONE

La sicurezza nelle scuole è un problema ricorrente, ma molto spesso o per la mancanza di fondi o per la struttura fatiscente degli edifici scolastici, risulta molto difficile rispettare quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel caso proposto, il Dirigente Scolastico provvede a segnalare la pericolosità delle colonne all’ente proprietario dell’immobile, affinché provveda alla messa in sicurezza.

Ai fini della sorveglianza sugli alunni deve provvedere, impartendo direttive specifiche, finalizzate ad una collaborazione tra il personale docente e i collaboratori scolastici per assicurare il normale svolgimento della giornata scolastica.

In particolare, in caso intervallo-ricreazione nell’edificio scolastico, causa maltempo, la sorveglianza deve essere aumentata, ma senza ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco degli alunni.

I docenti sono tenuti a non lasciare l’aula fino a che tutti gli studenti non siano usciti; devono sorvegliare tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente che attui comportamenti non consoni; sono tenuti a far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi in movimento in spazi non idonei) con opportune istruzioni e/o accorgimenti; impedire la permanenza in classe e l’ingresso nelle aule, in particolare in quelle non proprie.

Devono essere impartite norme che siano obiettivi educativi, da discutere con gli stessi alunni in collaborazione con le famiglie (che affidando i loro figli agli insegnanti, non sono sollevati dalla “colpa in educando”) in modo da favorire l’ autonomia e il senso di responsabilità e consapevolezza.

Corso Qualificazione Avanzata secondo segmento I p.e. ex art.7

Laboratorio Formativo Dedicato per l’area tematica:

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Profilo: Assistente Amministrativo Esperta: Claudia Valentini

Corsisti/Gruppo di lavoro:

COGNOME NOME ISTITUTO DI SERVIZIO

De Berardinis Paola I.I.S. G. PEANO C. ROSA NERETO

Moscarini Loreta I.C. MARTINSICURO

Pantoni Angela I.I.S. G. PEANO C. ROSA NERETO

Strappelli Donatella I.I.S. G. PEANO C. ROSA NERETO

PRODUZIONE dell’elaborato unico condiviso Area tematica: Laboratorio vigilanza

PROPOSTA DI LAVORO: Il quadro normativo, che nel suo complesso assegna alla Scuola statale , ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati trova applicazione nell’art. 28 della Costituzione. La normativa che attiene alle responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori trova riferimento negli articoli:

- art. 2047 c.c.: “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

- art. 2048 c.c.: “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita comprendendo il periodo destinato alla ricreazione con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi.

Nello specifico, per il Dirigente scolastico l’art. 25 del D.lgs n.165/2001 prevede la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell’ordinato afflusso e deflusso degli studenti dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un Regolamento di Istituto dall’Organo collegiale competente, il Consiglio d’Istituto. Il Dirigente Scolastico inoltre emana le direttive di massima al Direttore SGA sugli:

- ambiti di applicazione: gestione dei servizi amministrativo-contabili e dei servizi generali dell’ istituzione scolastica;

- ambiti di competenza: è tenuto a svolgere funzioni di coordinamento, promozione delle

attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi

impartiti; spetta al DSGA di vigilare costantemente affinché ogni attività svolta dal personale ATA sia diretta ad “assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del Piano dell’Offerta Formativa”.

- assegnazione degli obiettivi dell’Ufficio di Segreteria e di tutto il Personale Ata. In particolare, sono obiettivi da conseguire, pur nei limiti delle unità assegnate all’Istituto e tenendo conto delle seguenti esigenze: 1. di sorveglianza dell’Istituto e di assistenza tecnica nei laboratori qualora richiesta; 2. di sorveglianza sugli studenti nei corridoi, nei servizi igienici e negli spazi esterni; 3. di controllo e sorveglianza nel caso di uso di strutture esterne concesse in uso all’istituto.

Il personale ATA, nello specifico il collaboratore scolastico, coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni all’interno del reparto assegnato. La Tabella A – profili di area del personale ATA - allegata al CCNL prevede che: “È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei

confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47”. Conclusioni: In relazione alle condizioni ambientali delle diverse Istituzioni Scolastiche dello stesso o di diverso ordine, o di plessi diversi, vi è la necessità di adottare soluzioni differenti, perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto e legittime le soluzioni organizzative differenziate in considerazione dell'età degli alunni secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e maturazione. Sta di fatto che qualsiasi soluzione adottata con disposizioni in contrasto col quadro normativo sopra delineato appare illegittima ed un eventuale ordine di servizio dovrà essere oggetto di atto di rimostranza, onde iniziare il contenzioso.

Corso Qualificazione Avanzata secondo segmento I p.e. ex art.7

Laboratorio Formativo Dedicato per l’area tematica:

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Profilo: Assistente Amministrativo

Esperta: Claudia Valentini

Duo

Angelamaria Salvatore

Claudio Berardini

Elaborato: Ruoli e Funzioni nella Scuola dell’Autonomia

Il collegio dei docenti del proprio istituto scolastico ha approvato il POF per il prossimo anno scolastico

inserendovi una novità importante rispetto al passato. Il piano prevede, infatti, di utilizzare la quota del

15% del monte ore annuale per l’insegnamento di nuove discipline, in aggiunta di quelle programmate sulla

quota oraria nazionale del curricolo obbligatorio. Questa integrazione del POF comporta anche

l’incremento delle attività laboratoriali e massima flessibilità nella gestione dell’attività didattica. Il DSGA,

preso atto delle novità introdotte dall’organo collegiale, ha formulato al dirigente scolastico una proposta

di piano delle attività coerente con le nuove esigenze organizzative. Ne deriva un maggiore impegno del

personale ATA coinvolto nella realizzazione degli obiettivi didattici indicati nel POF.

NORMATIVA

L’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

amministrativa”, che introduce per la prima volta nel nostro ordinamento il principio dell’autonomia

scolastica ed estende a tutti gli ordini e gradi di scuole la personalità giuridica, ha modificato

significativamente il modello organizzativo del sistema dell’istruzione.

La norma prevede, su piano educativo-formativo, la promozione della centralità dell’alunno e del successo scolastico per tutti, anche attraverso la progettazione di iniziative specifiche o forme particolari di adattamento dell’attività didattica che realizzino la personalizzazione dei piani di studio.

Sotto il profilo organizzativo, il medesimo articolo 21 dispone, invece, il conferimento di compiti e funzioni

amministrative esercitate dall’amministrazione statale, centrale e periferica, alle scuole autonome e la

conseguente riorganizzazione degli uffici ministeriali.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della

legge 15 marzo 1997, n. 59, ha attuato i principi di cui sopra, sviluppando i principi di autonomia

organizzativa e didattica e individuando nel dettaglio le materie riguardanti la gestione del servizio di

istruzione da trasferire alle scuole (articoli 14 e 15).

In attuazione dell’art. 8 del predetto decreto presidenziale, è stato successivamente formulato il

regolamento che ha definito i curricoli dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con il Decreto

Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234 , il cui art. 3 prevede espressamente la riserva alle scuole del 15% della

quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli da utilizzare autonomamente per confermare l'attuale

assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento previste

dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio nell'istituto.

Il trasferimento di funzioni amministrative statali alle istituzioni scolastiche e soprattutto la possibilità

di applicare la flessibilità organizzativa, quale aspetto caratterizzante dell’autonomia didattica, come

evidenziato sopra, ha comportato l’esigenza di adottare opportune misure anche con riferimento allo

svolgimento dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari, fattore indispensabile per il corretto

funzionamento della scuola e per la qualità del servizio erogato.

Per questa ragione, i contratti collettivi nazionali del comparto scuola per il quadriennio giuridico

economico 1998/2001 e 2002/2005, rispettivamente, del 26 maggio 1999 e del 24 luglio 2003, hanno

tenuto conto di questa esigenza e hanno cercato di disciplinarne i riflessi sull’organizzazione del lavoro.

Quiz e approfondimenti

Che cosa è il POF?

È il piano dell’offerta formativa, cioè il documento fondamentale che consente di individuare l’identità

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche.

Quali soggetti e organi sono coinvolti nella predisposizione del POF?

Il Consiglio di circolo o di istituto lo adotta, il Collegio dei docenti lo elabora tenendo conto degli indirizzi

decisi dal pimo organo, delle richieste delle famiglie e, nella scuola secondaria di secondo grado, degli

studenti.

Fra le attività proposte, quali rientrano nel concetto di autonomia didattica?

La scuola può scegliere e adottare liberamente i libri di testo che ritiene più adatti alle esigenze di apprendimento degli alunni e più idonei a realizzare gli obiettivi formativi stabiliti a livello nazionale.

In cosa consiste l’autonomia organizzativa?

Nella capacità di organizzare l’attività didattica in funzione degli obiettivi formativi da realizzare, anche attraverso l’utilizzazione flessibile dei docenti. La scuola, nell’esercizio della sua autonomia, può introdurre nuovi insegnamenti?

Sì, purché ciò avvenga nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Ministro e, in ogni caso, mai in sostituzione degli insegnamenti definiti obbligatori per uno specifico indirizzo o grado di istruzione. Che cosa è il Piano delle attività del personale ATA?

Un documento che descrive le modalità di prestazione dell’orario di lavoro da parte del personale ATA e comprende tutti gli incarichi di particolare responsabilità ricoperti dal personale ATA secondo le modalità disciplinate dall’art. 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Chi predispone il Piano delle attività del personale ATA?

Il DSGA che è responsabile anche della sua puntuale attuazione.

Chi adotta il Piano delle attività del personale ATA?

Il dirigente scolastico previa verifica della sua congruenza con il POF. Messaggio personale:

La sottoscritta Angela Maria Salvatore, Assistente Amm.vo a T.I. che da oltre 16 anni si occupa del

personale in tutti i suoi aspetti, letta la normativa del Governo e dei contratti collettivi nazionali,

umilmente si sente di esprimere il proprio parere.

Nell’ambito scolastico il carico lavorativo delle Segreterie è sempre maggiore e di responsabilità,

tenuto conto che bisogna ogni volta risolvere da soli i problemi che si presentano cercando di interpretare

le circolari e rivolgendosi al numero verde in caso di necessità.

Quest’anno soprattutto con le nuove funzioni della cooperazione applicativa dei contratti che sono

state aperte in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico, senza avere alcuna formazione in merito, è

stata veramente dura.

Ho dovuto imparare da sola sul campo tutta la nuova procedura e questo mi ha causato tantissimo

stress.

Penso, per quanto mi riguarda, che la figura dell’assistente Amm.vo, debba essere valorizzata sia

dal punto di vista professionale che economico in quanto tutto è cambiato negli ultimi venti anni in cui

eravamo puramente esecutivi.

Inoltre bisogna che ci sia un’adeguata formazione per poter affrontare ogni volta nuove

problematiche e procedure per poter essere sempre più efficienti ed adeguati ai tempi ed alle nuove

tecnologie.

Corso Qualificazione Avanzata secondo segmento I p.e. ex art.7

Laboratorio Formativo Dedicato per l’area tematica:

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Profilo: Assistente Amministrativo

Esperta: Claudia Valentini

Gruppone

Mattioli Marilena Di Pietro Domenico

D’Ascanio Emidio Di Claudio Stefania

Cerquone Tiziana Falgiani Valeria

Carinelli Rosina Bitonto Sandra Maria

Di Filippo Enio Giuliante Mario

Elaborato: CURRICOLO AUTONOMO DELLE SCUOLE E I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO DEL

PERSONALE ATA

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti scolastici, nella fattispecie il

collaboratore scolastico Luigi, assolve alle funzioni, strumentali, operative e di sorveglianza

connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente

scolastico e con il personale docente.

Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui

all’articolo 21 della legge n. 59/1997i dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove

competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale

dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei

servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.

I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale ATA degli

istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel

rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale

vigente.

I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo professionale di

appartenenza;

b) da funzioni aggiuntive che nell’ambito dei profili professionali comportano l’assunzione

di responsabilità ulteriori, per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo

articolo 36.

Il collegio dei docenti del proprio istituto scolastico ha approvato il POF per il prossimo anno

scolastico inserendovi una novità importante rispetto al passato: il piano prevede, infatti, di

utilizzare la quota del 15% del monte ore annuale per l’insegnamento di nuove discipline, in

aggiunta di quelle programmate sulla quota oraria nazionale del curricolo obbligatorio.

Questa integrazione del POF comporta anche l’incremento delle attività laboratoriali e massima

flessibilità nella gestione dell’attività didattica.

Il DSGA, preso atto delle novità introdotte dall’organo collegiale, ha formulato al dirigente

scolastico una proposta di piano delle attività coerente con le nuove esigenze organizzative. Ne

deriva un maggiore impegno del personale ATA coinvolto nella realizzazione degli obiettivi

didattici indicati nel POF.

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano

dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,

educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

Il collaboratore scolastico, è tenuto:

• Rispetto dell’orario di lavoro

• Esecuzione dei compiti assegnati nel Piano delle attività

• Rispetto del rapporto gerarchico di subordinazione

(comporta il dovere di eseguire gli ordini ricevuti, anche quando si ritengono in contrasto con

disposizioni generali date (purchè non costituiscano violazione di legge, salvo possibile azione di

ricorso/contestazione)

• Rispetto delle persone (accoglienza)

• Rispetto dei beni della Scuola e degli strumenti di lavoro

• Dovere di segnalazione di fatti conosciuti che siano in palese contrasto con le

“regole” date e che possano provocare un danno alla Scuola e alla sua immagine

• Dovere di riservatezza (norme sulla Privacy):

*non diffondere notizie/informazioni sulle persone

*non denigrare/parlar male delle persone/dell’Istituzione scolastica

• Dovere di collaborazione *nel rispetto dei propri compiti/mansioni

*con i colleghi – con i docenti

La Scuola dell’autonomia ha realizzato un arricchimento dell’offerta formativa e della progettualità

rispetto alla pratica scolastica tradizionale, fondata su modalità ripetitive

� Valorizzazione/coinvolgimento dei collaboratori scolastici nei progetti

� Funzioni aggiuntive

� Incarichi specifici “dovuti”: applicazione del Decreto 626/94 Addetti antincendio Pronto

Soccorso

Collaborazione nei progetti: con riconoscimento nel budget del progetto o nel Fondo d’Istituto per

prestazioni aggiuntive.

Soluzione al test:

domanda Risposta corretta

1 3

2 3

3 2

4 1

5 3

6 2

7 1

Corso Qualificazione Avanzata secondo segmento I p.e. ex art.7

Laboratorio Formativo Dedicato per l’area tematica:

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Profilo: Assistente Amministrativo Esperta: Claudia Valentini

Gruppo SU_lmona Consorti Carlo Pasquali Gaetano Moreno Di Dio Luigi Moca Assunta

Esercitazione: Curricolo autonomo delle scuole e i riflessi sul rapporto di lavoro del personale ATA

In attuazione dell’art. 8 (definizione dei curricoli) del DPR 275 del 08/03/1999 che prevede ai capi II e III

rispettivamente “l’autonomia didattica e organizzativa di ricerca, sperimentazione e sviluppo” e il “curricolo

nell’autonomia”, è stato formulato il regolamento che ha definito i curricoli dell’autonomia delle istituzioni

scolastiche. Tale regolamento è stato emanato con il DM del 26/06/2000 n. 234 il cui art. 3 prevede

espressamente la riserva alle scuole del 15% della quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli da

utilizzare autonomamente con la conseguente possibilità di applicare flessibilità organizzative che

comportano l’esigenza di adottare adeguate misure anche con riferimento allo svolgimento dei servizi

amministrativi, tecnici ed ausiliari.

Al fine di adeguare l’organizzazione dei servizi amministrativi alle esigenze derivanti dall’autonomia

scolastica i CCNL del comparto scuola, per i quadrienni giuridici economici 1998/2001 e 2002/2005

rispettivamente del 26/05/1999 e 24/07/2003, hanno tenuto conto di queste esigenze disciplinando i riflessi

sull’organizzazione del lavoro. Detto ciò la predisposizione da parte del DSGA, nel caso specifico del quesito

oggetto di studio, di un piano delle attività più gravoso secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti

dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività, è assolutamente giustificato in funzione

delle scelte didattiche adottate nel POF in quanto i compiti del personale ATA prevedono incarichi specifici

nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità

ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio per la realizzazione del

Piano dell’Offerta Formativa.

-Art.47 CCNL

-Profili di Area del Personale ATA (Tabella A del CCNL 24/07/2003).

Questionario con approfondimenti

1. Che cosa è il POF?

È il piano dell’offerta formativa, cioè il documento fondamentale che consente di individuare

l’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche.

2. Quali soggetti e organi sono coinvolti nella predisposizione del POF?

Il Consiglio di circolo o di istituto lo adotta, il Collegio dei docenti lo elabora tenendo conto degli

indirizzi decisi dal primo organo, delle richieste delle famiglie e, nella scuola secondaria di secondo

grado, degli studenti.

3. Fra le attività proposte, quali rientrano nel concetto di autonomia didattica?

La scuola può scegliere e adottare liberamente i libri di testo che ritiene più adatti alle esigenze di

apprendimento degli alunni e più idonei a realizzare gli obiettivi formativi stabiliti a livello

nazionale.

4. In cosa consiste l’autonomia organizzativa?

Nella capacità di organizzare l’attività didattica in funzione degli obiettivi formativi da realizzare,

anche attraverso l’utilizzazione flessibile dei docenti.

5. La scuola, nell’esercizio della sua autonomia, può introdurre nuovi insegnamenti?

Sì, purché ciò avvenga nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Ministro e, in ogni caso, mai in

sostituzione degli insegnamenti definiti obbligatori per uno specifico indirizzo o grado di

istruzione.

6. Che cosa è il Piano delle attività del personale ATA?

Un documento che descrive le modalità di prestazione dell’orario di lavoro da parte del personale

ATA e comprende tutti gli incarichi di particolare responsabilità ricoperti dal personale ATA

secondo le modalità disciplinate dall’art. 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

7. Chi predispone il Piano delle attività del personale ATA?

Il DSGA che è responsabile anche della sua puntuale attuazione.

8. Chi adotta il Piano delle attività del personale ATA?

Il dirigente scolastico previa verifica della sua congruenza con il POF.

Corso Qualificazione Avanzata secondo segmento I p.e. ex art.7

Laboratorio Formativo Dedicato per l’area tematica:

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Profilo: Assistente Amministrativo

Esperta: Claudia Valentini

Gruppo B

De Berardinis Paola

Moscarini Loreta

Pantoni Angela

Strappelli Donatella

Elaborato: L’AUTONOMIA SCOLASTICA

- L’AUTONOMIA SCOLASTICA -

SI E’ ATTIVATA CON LA LEGGE SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA LEGGE DEL 07/08/1990 N 241 tale legge detta le norme di procedimento Amm. e Diritto d’accesso ai documenti AMMINISTRATIVI nota come legge sulla trasparenza tra Pubblica Amministrazione e Cittadino.

TRASPARENZA E AUTONOMIA SCOLASTICA

È STATA AVVIATA CON il DPR 8 MARZO 1995 N° 275 che altro non è che il decreto applicativo della LEGGE del 15/marzo/ 1997 n° 59, (riforma pubblica amm. e semplificazione AMM.)

L’AUTONOMIA DELLA SCUOLA SI CONCRETIZZA CON LA LEGGE 107 che si prefigge con stanziamenti di fondi ad hoc i seguenti

OBBIETTIVI:

Progettazione e realizzazione di interventi formativi del personale, finalizzati a valorizzare le risorse umane, questi attraverso l’organizzazione di corsi di formazione professionali, corsi di digitalizzazione della didattica e del servizio scolastico, la stesura di progetti didattici e organizzativi in base triennale (PTOF) ex POF rivedibile comunque ogni anno nel mese di ottobre, la collaborazione e il coinvolgimento in progetti e attività didattiche di realtà esterne alla scuola che abbiano come finalità il miglioramento dell’offerta formativa e dei servizi all’utenza, il tutto in forma coerente con le esigenze del territorio e le aspettative delle famiglie.

Obbiettivo didattico è focalizzato nel successo di apprendimento degli alunni con l’ampliamento della capacità di apprendimento attraverso l’insegnamento di materie come l’arte, l’uso dell’informatica in ogni sua forma, la cultura in genere, l’ampliamento delle lingue straniere, l’integrazione degli stranieri, la riduzione dell’abbandono scolastico, l’avviamento al lavoro con i progetti di Alternanza Scuola Lavoro,

garantito da fondi ad hoc e la costituzione di un registro a livello regionale di ditte che si prestano a concretizzare tale scopo, questa esperienza può essere fatta anche all’estero.

GLI STRUMENTI DELL’AUTONOMIA sono:

Attribuzione di personalità GIURIDICA alla scuola , in modo da poter compiere autonomamente atti giuridici.

Il conferimento della qualifica dirigenziale a capi d’istituto .

(con facoltà di contrattazione IN BASE ALL’AREA V del CCNL.)

IL DIRIGENTE SCOLATICO DIVENTA IL LEADER EDUCATIVO

COMPITI e RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE

- Gestione umanitarie della scuola con la gestione diretta del personale docente in base alle attitudini professionali in rispetto dell’organico assegnato.

- Responsabilità delle risorse Finanziarie – Strumentali

- Responsabile del servizio scolastico verso l’utenza

- Organizzazione delle attività didattico- scolastiche attraverso il PTOF

- Rapporto e collaborazione con gli altri ENTI pubblici e non del territorio per l’ampliamento dei servizi scolastici e dell’Offerta Formativa.

- Autonomi poteri di direzione e coordinamento e valorizzazione delle risorse umane nel rispetto degli OO.CC.

- Possibilità di costituire in consorzio di scuole dette RETI DI SCUOLE per aumentare il potere contrattuale finalizzato a migliorare i Servizi e l’Offerta Formativa.

- E’ titolare delle relazioni sindacali.

FIGURA DEL DSGA

In base alla nuova normativa anche i responsabili amministrativi acquisiscono funzioni di dirigenti (DSGA), infatti dal 1° settembre 2000 dopo il superamento di un apposito corso di formazione professionale sono chiamati insieme al dirigente scolastico a condividere la gestione dell’istituzione scolastica.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.

In materia finanziaria e patrimoniale il Direttore:

• redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2);

• predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 2);

• elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 3);

• predispone la relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6);

• firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1);

• provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4);

• può essere autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3);

• ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17);

• predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5);

• elabora la scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle spese delle aziende (art. 20 c. 3);

• tiene le scritture contabili con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6);

• predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9);

• elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto a bilancio (art. 21 c. 1);

• tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2);

• elabora la scheda finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1);

• tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario (art. 24 c. 7);

• effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8);

• cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9);

• affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal docente (art. 27 c. 1);

• sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti (art. 29 c. 4);

• riceve dal docente che cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia (art. 27 c. 2);

• è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5);

• cura e tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1).

In materia di attività negoziale il D.S.G.A.:

• collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99);

• può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32);

• svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma pubblica;

• provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e programmata;

• può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro.

• Redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale (art. 33)

1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:

• alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

• . alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;

• . all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

• ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

• all'adesione a reti di scuole e consorzi;

• all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;

• alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

• all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;

• all'acquisto di immobili.

2. Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

• contratti di sponsorizzazione;

• contratti di locazione di immobili;

• utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;

• convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

• alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

• acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

• contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

• partecipazione a progetti internazionali.

3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Giunta Esecutiva

Composizione

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico ed è così composta:

1. D.S.

2. D.S.G.A. (che funge da segretario)

3. un Genitore eletto dal C. d’I.

4. un Docente eletto tra i componenti del C.d.I.

5. un A.T.A. eletto tra i componenti del C.d.I.

6. uno Studente eletto tra i componenti del C.d.I.

Funzioni e Compiti

• Propone il programma annuale con apposita relazione di accompagnamento dello stesso;

• Propone le modificazioni al programma annuale

COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

1 – Propone al D.S., per la sua predisposizione, il piano annuale delle attività dei docenti ( art.26 c.4 del CCNL vigente )

2 – Propone al Consiglio di Istituto le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti ( art. 27 c.4 del CCNL vigente);

3 –Propone al Consiglio di istituto la regolamentazione delle attività didattiche dei docenti, costituenti ampliamento dell’offerta formativa ( art. 29 del CCNL vigente);

4 – Identifica le funzioni strumentali e ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari ( art. 30 del CCNL vigente);

5 – Delibera il piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti ( art. 65 del CCNL vigente );

6 – Propone al Consiglio di Istituto le attività del personale docente da retribuire con il fondo di istituto (art.86 c.1 del CCNL vigente).

7 - Elabora il Piano dell'offerta formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto (D.P.R. n. 275/99).

Si riportano alcuni articoli del DI 44/01:

Art. 31 (Capacità negoziale)

1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.

2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata.

3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17.

4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo 40.

Art. 32 (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)

1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33.

2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore compete, comunque, l'attività negoziale connessa alle minute spese di cui all'articolo 17.

3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del direttore.

4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art. 34 (Procedura ordinaria di contrattazione)

1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.

2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.

3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto.

4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.

6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato.

Art. 40 (Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa)

1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Corso Qualificazione Avanzata secondo segmento I p.e. ex art.7

Laboratorio Formativo Dedicato per l’area tematica:

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Profilo: Assistente Amministrativo

Esperta: Claudia Valentini

Gruppo SU

Consorti Carlo

Pasquali Gaetano Moreno

Di Dio Luigi

Moca Assunta

Elaborato: SOGGETTI E RUOLI NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA Spunto realizzato sulla base del lab. Curricolo autonomo delle scuole e i riflessi sul rapporto di lavoro del personale ATA di Fabrizio Manca

DPR275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica ai sensi dell’art. 21 L. 15 marzo 1997, n.59

1 SETTEMBRE 2000 E’ SUBENTRATA L’AUTONOMIA SCOLASTICA CON PERSONALITA’ GIURIDICA AI DIRIGENTI SCOLASTICI.

Autonomia scolastica Dal 2000 le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa. Operano comunque nel rispetto delle norme generali sull'istruzione emanate dallo Stato. Le istituzioni scolastiche sono dirette da un dirigente scolastico e si avvalgono di un apposito ufficio amministrativo (segreteria) anche per i rapporti con il pubblico. Ogni istituzione scolastica ha un proprio Piano dell'Offerta Formativa (POF), che rappresenta il piano di azione educativa e di istruzione della scuola. Le istituzioni scolastiche, per il loro funzionamento, hanno diritto di ricevere fondi dallo Stato e possono anche ricevere risorse finanziarie da Comuni, Province e Regioni o da altri enti e privati. Regolamento dell'autonomia scolastica L'autonomia scolastica è regolata da un'apposita disposizione (Regolamento) che ne definisce le diverse modalità di attuazione. Il Regolamento, oltre a dettare criteri e modalità per l'autonomia didattica, organizzativa e gestionale, dà indicazioni su come ciascuna istituzione scolastica deve definire il proprio Piano dell'Offerta Formativa (POF). Il POF viene definito in questo modo: il Consiglio di Istituto raccoglie proposte e pareri anche da parte delle famiglie, e delibera gli indirizzi generali dell'attività della scuola. Sulla base di quegli indirizzi generali, il Collegio dei docenti elabora il POF che, alla fine, viene adottato ufficialmente dal Consiglio di Istituto. Copia del POF viene consegnata alle famiglie al momento dell'iscrizione alla scuola (art. 3).

I genitori partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le proprie responsabilità (art. 16).

Autonomia didattica e organizzativa All'interno del Regolamento dell'autonomia scolastica vi sono norme che regolano l'autonomia didattica (art. 4) e l'autonomia organizzativa (art. 5). L'applicazione di queste norme è di diretta competenza della scuola che vi dà attuazione con criteri di flessibilità, ma nel rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie e, comunque, riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascun alunno, e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. Le istituzioni scolastiche assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e Di orientamento scolastico e professionale per gli alunni.

L. N. 59/1997: “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti Locali per la riforma della p.a. e la semplificazione amministrativa”

Art. 21 “AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”

ATTIBUISCE PERSONALITA’ GIURIDICA ALLE SCUOLE PUBBLICHE E RICONOSCE AUTONOMIA ORGANIZZATIVA FINALIZATA ALLA REALIZZAZIONE DI:

• FLESSIBILITA’

• DIVERSIFICAZIONE

• EFFICIENZA

• EFFICACIA

• INTEGRAZIONE E MIGLIOR UTILIZZO DI RISORSE E STRUTTURE

• IMMISSIONI DI TECNOLOGIE INNOVATIVE

• COORDINAMENTO CON IL TERRITORIO

AUTONOMIA DIDATTICA

Si prefigge gli obiettivi generali del sistema di istruzione rispettando la libertà di insegnamento; libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.

La scelta avviene in base: ai metodi, tempi, organizzazione, strumenti, rispetto esigenze degli studenti.

Le istituzioni scolastiche sono autonome e funzionali alla definizione e alla realizzazione dell’O.F.

L’autonomia si caratterizza nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguata ai diversi contesti.

Le varie tipologie di flessibilità possono essere:

1) Articolazione delle ore annuali di ciascuna disciplina; 2) Valutazione dei criteri di valutazione degli alunni; 3) Aggregazione delle discipline in ambiti e aree disciplinari; 4) Definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e utilizzo degli

spazi orari residui nell’ambito del curricolo obbligatorio; 5) Realizzazione di iniziative di recupero, sostegno, continuità e orientamento; 6) Scelta e adozione di metodologie e strumenti didattici ( compresi libri di testo) coerenti con il POF.

AUTONOMINA ORGANIZZATIVA Le istituzioni scolastiche adottano modalità organizzative coerenti con gli obiettivi generali e finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa:

1) Adattamento del calendario scolastico 2) Utilizzo flessibile dell’orario complessivo del curricolo e delle singole discipline anche sulla base di una

programmazione pluridisciplinare nel rispetto del monte ore annuale o pluriennale previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie e delle articolazione delle lezioni in non meno di 5 giorni settimanali

3) Impiego del personale docente in modo diversificato in funzione delle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel POF.

ART. 4 AUTONOMIA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E RICERCA Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo curando:

• Progettazione formativa e ricerca valutativa

• Formazione e aggiornamento del personale scolastico

• Innovazione metodologica e disciplinare

• Ricerca didattica sulle diverse valenze delle NT e sulla loro integrazione nei processi formativi

• Scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici

• Documentazione educativa e sua diffusione.

Quiz e approfondimenti

domanda scheda

1 È il piano dell’offerta formativa, cioè il documento fondamentale che consente di individuare l’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche.

2 Il Consiglio di circolo o di istituto lo adotta, il Collegio dei docenti lo elabora tenendo conto degli indirizzi decisi dal primo organo, delle richieste delle famiglie e, nella scuola secondaria di secondo grado, degli studenti.

3 La scuola può scegliere e adottare liberamente i libri di testo che ritiene più adatti alle esigenze di apprendimento degli alunni e più idonei a realizzare gli obiettivi formativi stabiliti a livello nazionale.

4 Nella capacità di organizzare l’attività didattica in funzione degli obiettivi formativi da realizzare, anche attraverso l’utilizzazione flessibile dei docenti.

5 Sì, purché ciò avvenga nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Ministro e, in ogni caso, mai in sostituzione degli insegnamenti definiti obbligatori per uno specifico indirizzo o grado di istruzione.

6 Un documento che descrive le modalità di prestazione dell’orario di lavoro da parte del personale ATA e comprende tutti gli incarichi di particolare responsabilità ricoperti dal personale ATA secondo le modalità disciplinate dall’art. 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

7 Il DSGA che è responsabile anche della sua puntuale attuazione.

8 Il dirigente scolastico previa verifica della sua congruenza con il POF.