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L’ATTUAZIONE DELLA POLITICA MONETARIA NELL’AREA DELL’EURO SETTEMBRE 2006 BANCA CENTRALE EUROPEA SETTEMBRE 2006 CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI STRUMENTI E DELLE PROCEDURE DI POLITICA MONETARIA DELL’EUROSISTEMA IT L’ATTUAZIONE DELLA POLITICA MONETARIA NELL’AREA DELL’EURO

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L’ATTUAZ IONE DELLA POL IT ICA MONETAR IA NELL’AREA DELL’EURO

SETTEMBRE 2006

ISSN 1725716-6

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CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI STRUMENTI E DELLE PROCEDURE DI POLITICA MONETARIA DELL’EUROSISTEMA

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Nel 2006 su tutte le pubblicazioni

della BCE sarà riportata

un’immagine trattadalla banconota

da 5 euro

L’ ATTUAZ IONE DELLA POL I T I C A MONETAR I A NELL’ AREA DELL’ EURO

SETTEMBRE 2006

CARATTERISTICHEGENERALI DEGLI

STRUMENTI EDELLE PROCEDURE

DI POLITICAMONETARIA

DELL'EUROSISTEMA

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L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

INTRODUZIONE 7

CAPITOLO 1SINTESI DELL’ASSETTO OPERATIVO DELLA POLITICA MONETARIA 81.1 Il Sistema europeo di banche centrali 81.2 Obiettivi dell’Eurosistema 81.3 Strumenti di politica monetaria

dell’Eurosistema 81.3.1 Operazioni di mercato aperto 81.3.2 Operazioni attivabili su

iniziativa delle controparti 91.3.3 Riserva obbligatoria 10

1.4 Controparti 101.5 Attività sottostanti 111.6 Modif iche all’assetto della

politica monetaria 11

CAPITOLO 2CONTROPARTI AMMESSE 122.1 Criteri generali di idoneità 122.2 Selezione delle controparti per le

aste veloci e le operazioni bilaterali 122.3 Sanzioni in caso di inadempienza

della controparte ai propri obblighi 132.4 Sospensione o esclusione per

motivi prudenziali 14

CAPITOLO 3OPERAZIONI DI MERCATO APERTO 153.1 Operazioni temporanee 15

3.1.1 Considerazioni di caratteregenerale 15

3.1.2 Operazioni di rif inanziamentoprincipali 15

3.1.3 Operazioni di rif inanziamento a più lungo termine 16

3.1.4 Operazioni temporanee di finetuning 17

3.1.5 Operazioni temporanee di tipostrutturale 17

3.2 Operazioni def initive 173.3 Emissione di certif icati di debito

della BCE 183.4 Operazioni di swap in valuta 193.5 Raccolta di depositi a tempo

determinato 20

CAPITOLO 4OPERAZIONI ATTIVABILI SU INIZIATIVA DELLE CONTROPARTI 224.1 Operazioni di rif inanziamento

marginale 224.2 Depositi presso la banca centrale 23

CAPITOLO 5PROCEDURE 255.1 Procedure d’asta 25

5.1.1 Considerazioni di caratteregenerale 25

5.1.2 Calendario delle operazioni d’asta 26

5.1.3 Annuncio delle operazioni d’asta 27

5.1.4 Preparazione e presentazione delle offerte da parte delle controparti 28

5.1.5 Procedure di aggiudicazione d’asta 29

5.1.6 Annuncio dei risultati d’asta 325.2 Procedure per le operazioni bilaterali 335.3 Procedure di regolamento 34

5.3.1 Considerazioni di caratteregenerale 34

5.3.2 Regolamento delle operazioni di mercato aperto 35

5.3.3 Procedure di f ine giornata 35

CAPITOLO 6ATTIVITÀ IDONEE 376.1 Considerazioni di carattere generale 376.2 Specif iche di idoneità delle attività

sottostanti 386.2.1 Criteri di idoneità delle

attività negoziabili 386.2.2 Criteri di idoneità delle

attività non negoziabili 406.2.3 Requisiti aggiuntivi per

l’utilizzo delle attività idonee 426.3 Quadro di riferimento

dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAF) 446.3.1 Elementi e ambito di

applicazione 44

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6.3.2 Def inizione di elevati standard di credito per le attività negoziabili 45

6.3.3 Def inizione di elevati standard di credito per le attività non negoziabili 47

6.3.4 Criteri di accettazione dei sistemi di valutazione della qualità creditizia 49

6.3.5 Verif ica dei risultati dei sistemi di valutazione della qualità creditizia 51

6.4 Misure per il controllo dei rischi 526.4.1 Principi generali 526.4.2 Misure per il controllo dei

rischi delle attività negoziabili 536.4.3 Misure per il controllo dei

rischi delle attività non negoziabili 57

6.5 Principi di valutazione delle attività sottostanti 57

6.6 Utilizzo di attività idonee tra paesidell’UE 586.6.1 Modello di banche centrali

corrispondenti 596.6.2 Collegamenti tra sistemi

di regolamento dei titoli 60

CAPITOLO 7RISERVA OBBLIGATORIA 627.1 Considerazioni di carattere generale 627.2 Istituzioni soggette a riserva

obbligatoria 627.3 Determinazione della riserva dovuta 637.4 Mantenimento delle riserve 657.5 Segnalazione, notif ica e verif ica

dell’aggregato soggetto a riserva 667.6 Mancato adempimento degli

obblighi di riserva 67

ALLEGATI1 Esempi di operazioni e procedure

di politica monetaria 692 Glossario 843 Selezione delle controparti per le

operazioni in cambi e di swap in valutaper f ini di politica monetaria 96

4 Sistema di segnalazione delle statistiche monetarie e bancarie della Banca centrale europea 97

5 I siti Internet dell’Eurosistema 1076 Procedure e sanzioni applicabili

in caso di inosservanza degli obblighi delle controparti 108

7 Costituzione di valide tutele per i crediti 110

ELENCO DEI RIQUADRI,DELLE FIGURE E DELLE TAVOLERiquadri

1 Emissione di certif icati di debito della BCE 19

2 Swap in valuta 203 Fasi operative delle procedure d’asta 254 Aggiudicazione di aste a tasso f isso 295 Aggiudicazione di aste a tasso

variabile in euro 306 Aggiudicazione di aste a tasso

variabile di swap in valuta 327 Misure per il controllo dei rischi 538 Calcolo dei margini di variazione 569 Aggregato soggetto a riserva e

aliquote di riserva 6410 Calcolo della remunerazione

della riserva obbligatoria 66

Figure

1 Tempi normali di esecuzione delle fasi operative di un’asta standard (i tempi sono def initi sull’ora dell’Europa centrale) 26

2 Tempi normali di esecuzione delle fasi operative di un’asta veloce 27

3 Modello di banche centrali corrispondenti 59

4 Collegamenti tra sistemi di regolamento dei titoli (SSS) 60

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L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Tavole

1 Operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema 10

2 Giorni normali di negoziazione per le operazioni di rif inanziamento principali e a più lungo termine 27

3 Data di regolamento generalmente applicata per le operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema 34

4 Attività idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema 43

5 Valutazioni implicite del merito dicredito di emittenti, debitori o garantiappartenenti ad amministrazioniregionali, enti locali ed enti pubblici dell’area dell’euro e privi di unavalutazione della qualità creditizia da parte di un’ECAI 47

6 Categorie di liquidità per le attività negoziabili 54

7 Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività idonee negoziabili con cedola f issa e zerocoupon 55

8 Livelli degli scarti di garanzia applicati agli strumenti di debito negoziabili con cedole di tipo inversefloater 55

9 Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti con tassi di interesse f issi 57

INDICE

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6BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

BCE Banca centrale europeaBCN banca centrale nazionaleCCBM modello di banche centrali corrispondenti (correspondent central banking model)CE Comunità europeaCEE Comunità economica europeaDGMR strumento di debito garantito da mutui residenzialiECAF quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia

(Eurosystem credit assessment framework)ECAI istituzione esterna specializzata nella valutazione del merito di credito

(external credit assessment institution)ESP ente del settore pubblicoICAS sistema di valutazione interno (in-house credit assessment system)IFM istituzioni f inanziarie monetarieIRB sistema basato sui rating interni (internal ratings-based system) ISIN numero internazionale di identif icazione dei titoli (International Securities

Identification Number)OICVM organismo di investimento collettivo in valori mobiliariPD probabilità di inadempienza (probability of default)RdM resto del mondoRT strumento di rating (rating tool)RTGS sistema di regolamento lordo in tempo reale (real-time gross settlement)SDA sistema di deposito accentratoSDAI sistema di deposito accentrato internazionaleSEBC Sistema europeo di banche centraliSEC 95 Sistema europeo dei conti 1995SEE Spazio economico europeoSSS sistema di regolamento dei titoli (securities settlement system)Target sistema transeuropeo automatizzato di trasferimento espresso con regolamento

lordo in tempo reale (Trans-European Automated Real-time Gross settlementExpress Transfer system)

UE Unione europea

S IGLARIO

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L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Questo documento presenta l’assetto operativoscelto dall’Eurosistema* per la politica mone-taria unica dell’area dell’euro. Il documento,che forma parte integrante del quadro norma-tivo dell’Eurosistema per gli strumenti e le pro-cedure di politica monetaria, intende illustrarele “caratteristiche generali” degli strumenti edelle procedure di politica monetaria del-l’Eurosistema e, in particolare, fornire allecontroparti le informazioni necessarie per laconduzione della politica monetaria dell’Euro-sistema.

Questo documento non conferisce, di per sé,diritti alle controparti né impone obblighi. Lecaratteristiche giuridiche del rapporto tra l’Euro-sistema e le sue controparti sono specif icate inappositi accordi contrattuali o disposizioniregolamentari.

Questo documento si divide in sette capitoli. Ilcapitolo 1 offre una sintesi dell’assetto opera-tivo della politica monetaria dell’Eurosistema.Nel capitolo 2 vengono f issati i criteri diammissibilità per le controparti che partecipe-ranno alle operazioni di politica monetaria del-l’Eurosistema. Il capitolo 3 descrive le operazionidi mercato aperto, mentre il capitolo 4 illustra leoperazioni attivabili su iniziativa delle contro-parti che verranno rese disponibili. Il capitolo5 chiarisce le procedure seguite nell’attuazionedegli interventi di politica monetaria. Nel capi-tolo 6 vengono definiti i criteri di idoneità delleattività sottostanti le operazioni di politicamonetaria. Il capitolo 7 illustra il regime diriserva obbligatoria dell’Eurosistema.

Gli allegati contengono esempi di operazioni dipolitica monetaria, un glossario, i criteri per laselezione delle controparti negli interventi suimercati dei cambi dell’Eurosistema e una pre-sentazione dello schema di rilevazione per lestatistiche monetarie e bancarie della Bancacentrale europea, la lista dei siti Internet del-l’Eurosistema, una descrizione delle proceduree delle sanzioni da applicare nei casi di ina-dempienza degli obblighi delle controparti,nonché gli ulteriori requisiti legali per la costi-tuzione di valide tutele per i crediti quandoquesti ultimi sono utilizzati come garanzie nelleoperazioni con l’Eurosistema.

INTRODUZIONE

* Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso diutilizzare il termine “Eurosistema” per riferirsi all’assettomediante il quale il Sistema europeo di banche centrali svolge isuoi compiti basilari, cioè la Banca centrale europea e le banchecentrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la monetaunica in conformità del Trattato che istituisce la Comunitàeuropea.

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1.1 IL SISTEMA EUROPEO DI BANCHECENTRALI

Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC)è composto dalla Banca centrale europea (BCE)e dalle banche centrali nazionali degli Statimembri dell’Unione europea (UE)1. Le attivitàdel SEBC sono svolte ai sensi del Trattato cheistituisce la Comunità europea (Trattato) e delloStatuto del Sistema europeo di banche centralie della Banca centrale europea (Statuto delSEBC). Il SEBC è governato dagli organi deci-sionali della BCE. A tale riguardo, il Consigliodirettivo della BCE è responsabile della for-mulazione della politica monetaria, mentre alComitato esecutivo è demandata l’attuazionedella politica monetaria secondo le decisioni egli indirizzi stabiliti dal Consiglio direttivo.Nella misura ritenuta possibile e appropriata eal f ine di assicurare eff icienza operativa, laBCE farà ricorso alle banche centrali nazionali2

per svolgere le operazioni che rientrano tra icompiti dell’Eurosistema. Le operazioni dipolitica monetaria dell’Eurosistema sonoattuate in base a termini e condizioni uniformiin tutti gli Stati membri3.

1.2 OBIETTIVI DELL’EUROSISTEMA

L’obiettivo primario dell’Eurosistema è il man-tenimento della stabilità dei prezzi, così comesancito nell’articolo 105 del Trattato. Senzapregiudicare l’obiettivo primario, l’Eurosistemadeve dare sostegno all’insieme delle politicheeconomiche della Comunità europea (CE). Nelperseguimento dei propri obiettivi l’Eurosi-stema deve agire in conformità con il principiodi un’economia di mercato, aperta e in liberaconcorrenza, favorendo un’allocazione eff i-ciente delle risorse.

1.3 STRUMENTI DI POLITICA MONETARIADELL’EUROSISTEMA

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l’Euro-sistema ha a disposizione un insieme di stru-menti di politica monetaria; conduce operazioni

di mercato aperto, offre operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e impone agliistituti di credito di detenere riserve obbliga-torie su conti presso l’Eurosistema.

1.3.1 OPERAZIONI DI MERCATO APERTO

Le operazioni di mercato aperto svolgono unruolo importante nella politica monetariadell’Eurosistema al f ine di controllare i tassi diinteresse, determinare le condizioni di liquiditàsul mercato e segnalare l’orientamento dellapolitica monetaria. L’Eurosistema dispone dicinque tipologie di strumenti per la conduzionedelle operazioni di mercato aperto. Lo stru-mento più importante è rappresentato dalle ope-razioni temporanee (da attuarsi sulla base dicontratti di vendita/acquisto a pronti con pattodi riacquisto/vendita a termine o di prestitigarantiti). L’Eurosistema può anche far ricorsoalle operazioni definitive, all’emissione dicertificati di debito, agli swap in valuta e allaraccolta di depositi a tempo determinato. Leoperazioni di mercato aperto sono svolte su ini-ziativa della BCE, che stabilisce le modalità ele condizioni per la loro effettuazione. Essepossono essere attuate sulla base di aste stan-dard, aste veloci o procedure bilaterali4. Con

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C AP I TOLO 1

S INTESI DELL’ASSETTO OPERATIVO DELLA POLIT ICA MONETARIA

1 Si noti che le banche centrali nazionali degli Stati membri chenon hanno adottato la moneta unica in conformità con il Trattatoche istituisce la Comunità europea (Trattato) mantengono i propripoteri nel campo della politica monetaria in base alla legislazionenazionale e non sono quindi coinvolte nella conduzione della poli-tica monetaria unica.

2 In tutto il presente documento, il termine “banche centrali nazio-nali” si riferisce alle banche centrali nazionali degli Stati membriche hanno adottato la moneta unica ai sensi del Trattato.

3 In tutto il presente documento, il termine “Stato membro” si rife-risce ad uno Stato membro che ha adottato la moneta unica aisensi del Trattato.

4 Le diverse procedure per l’esecuzione delle operazioni di mercatoaperto dell’Eurosistema, cioè aste standard, aste veloci e proce-dure bilaterali, sono specif icate nel capitolo 5. Le aste standardsi svolgono entro un termine massimo di 24 ore dall’emanazionedell’annuncio alla comunicazione del risultato. Tutte le contro-parti che soddisfano i requisiti generali di idoneità indicati nellasezione 2.1 possono partecipare alle aste standard. Le aste velocisi svolgono nell’arco di un’ora. L’Eurosistema ha facoltà di sele-zionare un numero limitato di controparti per la partecipazionealle aste veloci. Il termine “procedure bilaterali” si riferisce a tuttii casi in cui l’Eurosistema conduce una transazione con un’unicacontroparte o con un numero ridotto di controparti, senza ricor-rere a procedure d’asta. Le procedure bilaterali comprendonoanche operazioni eseguite in borsa ovvero per il tramite di ope-ratori di mercato.

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riferimento alle f inalità, alla regolarità e alleprocedure adottate, le operazioni di mercatoaperto dell’Eurosistema si possono suddividerenelle seguenti quattro categorie (cfr. anche latavola 1):

• le operazioni di rifinanziamento principalisono operazioni temporanee di f inanzia-mento con frequenza settimanale e scadenzadi norma a una settimana. Queste operazionisono effettuate dalle banche centrali nazio-nali mediante aste standard. Le operazioni dirif inanziamento principali hanno un ruolocentrale nel conseguimento degli obiettiviche l’Eurosistema intende raggiungereattraverso le operazioni di mercato aperto eforniscono la maggior parte del rif inanzia-mento necessario al settore f inanziario;

• le operazioni di rifinanziamento a più lungotermine sono operazioni temporanee dif inanziamento con frequenza mensile e sca-denza di norma a tre mesi. Queste operazionimirano a fornire alle controparti ulteriorif inanziamenti a più lungo termine e sonoeffettuate dalle banche centrali nazionalimediante aste standard. Di norma, l’Eurosi-stema non utilizza questa tipologia di ope-razioni per inviare segnali al mercato e, diconseguenza, agisce normalmente in mododa non influenzare il tasso di interesse;

• le operazioni di fine tuning non sono effet-tuate con una frequenza prestabilita e miranoa regolare la liquidità del mercato e a con-trollare l’evoluzione dei tassi di interesse,principalmente per ridurre gli effetti sui tassidi interesse causati da fluttuazioni imprevi-ste della liquidità nel mercato. Le operazionidi fine tuning sono prevalentemente effet-tuate sotto forma di operazioni temporanee,ma possono anche assumere la forma di ope-razioni definitive, di swap in valuta o di rac-colta di depositi a tempo determinato. Glistrumenti e le procedure utilizzati nell’ef-fettuare operazioni di fine tuning sono ade-guati alla tipologia delle transazioni e agliobiettivi specifici da conseguire con tali ope-razioni. Le operazioni di fine tuning vengono

di norma effettuate dalle banche centralinazionali mediante aste veloci o procedurebilaterali. Il Consiglio direttivo della BCEpuò decidere che, in circostanze eccezionali,operazioni bilaterali di fine tuning sianoeffettuate direttamente dalla BCE;

• inoltre, l’Eurosistema può effettuare opera-zioni di tipo strutturale mediante l’emissionedi certif icati di debito, operazioni tempora-nee e operazioni def initive. Tali operazionisono effettuate ogni volta che la BCE intendemodif icare la posizione strutturale dell’Eu-rosistema nei confronti del settore f inanzia-rio (su base regolare o non regolare). Leoperazioni di tipo strutturale sotto forma dioperazioni temporanee e di emissione di cer-tif icati di debito sono effettuate dalle banchecentrali nazionali attraverso aste standard. Leoperazioni strutturali di tipo def initivo sonoeffettuate attraverso procedure bilaterali.

1.3.2 OPERAZIONI ATTIVABILI SU INIZIATIVADELLE CONTROPARTI

Le operazioni attivabili su iniziativa delle con-troparti sono finalizzate a immettere o assorbireliquidità overnight, a segnalare l’orientamentogenerale della politica monetaria e a fornire unlimite alle fluttuazioni dei tassi di interesse delmercato overnight. Le controparti possonoaccedere di loro iniziativa a due tipologie dioperazioni di rif inanziamento, a condizione cheadempiano a determinati requisiti di accessooperativi (cfr. anche la tavola 1):

• le controparti possono utilizzare le opera-zioni di rifinanziamento marginale per otte-nere liquidità overnight dalle banchecentrali nazionali, a fronte di attività stan-ziabili a garanzia. In condizioni normali, perqueste operazioni non sono previsti limitiquantitativi né altre restrizioni di accesso, aeccezione della necessità di presentare atti-vità a garanzia in misura suff iciente. Il tassodi interesse sulle operazioni di rif inanzia-mento marginale costituisce in genere unlimite massimo per il tasso di interesse delmercato overnight;

CAPITOLO 1

Sintesi dell’assettooperativo

della politicamonetaria

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• le controparti possono utilizzare le opera-zioni di deposito presso la banca centrale percostituire depositi overnight presso le banchecentrali nazionali. In condizioni normali, nonsono previsti limiti quantitativi né altrerestrizioni di accesso. Il tasso di interesse suidepositi presso la banca centrale costituiscein genere un limite minimo per il tasso diinteresse del mercato overnight.

Le operazioni attivabili su iniziativa delle con-troparti sono gestite dalle banche centralinazionali a livello decentrato.

1.3.3 RISERVA OBBLIGATORIA

Il regime di riserva obbligatoria dell’Euro-sistema si applica agli istituti di credito dell’area dell’euro e mira principalmente a sta-bilizzare i tassi di interesse del mercato mone-tario e a creare (o ampliare) un fabbisognostrutturale di liquidità. La riserva dovuta da cia-scuna istituzione è determinata in relazione aposte del suo bilancio. Al fine di favorire la sta-

bilizzazione dei tassi di interesse, il regime diriserva obbligatoria dell’Eurosistema consentealle istituzioni di utilizzare un meccanismo dimobilizzazione della riserva. L’adempimentodegli obblighi di riserva è verif icato sulla basedelle riserve medie giornaliere detenute daun’istituzione nel periodo di mantenimento.L’ammontare delle riserve obbligatorie detenutedalle istituzioni è remunerato in base al tassodelle operazioni di rif inanziamento principalidell’Eurosistema.

1.4 CONTROPARTI

L’assetto della politica monetaria dell’Euro-sistema mira, tra l’altro, a garantire la parteci-pazione di un ampio numero di controparti. Leistituzioni assoggettate al regime di riservaobbligatoria ai sensi dell’articolo 19.1 delloStatuto del SEBC potranno accedere alle ope-razioni attivabili su iniziativa delle contropartie prendere parte alle operazioni di mercatoaperto basate su aste standard. L’Eurosistema

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Tavola 1 Operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema

Operazioni di Tipologie di transazioni Scadenza Frequenza Procedurapolitica monetaria Immissione di liquidità Assorbimento di liquidità

Operazioni di mercato aperto

Operazioni di Operazioni – Una settimana Settimanale Aste standard rifinanziamento temporaneeprincipali

Operazioni di Operazioni – Tre mesi Mensile Aste standardrifinanziamento a temporaneepiù lungo termine

Operazioni di Operazioni Operazioni Non Non regolare Aste veloci fine tuning temporanee temporanee standardizzata Procedure

Operazioni di Raccolta di depositi bilateraliswap in valuta a tempo determinato

Operazioni diswap in valuta

Acquisti def initivi Vendite def initive – Non regolare Procedure bilaterali

Operazioni di Operazioni Emissione di Standardizzata/ Regolare e Aste standard tipo strutturale temporanee certif icati di debito non standardizzata non regolare

Acquisti def initivi Vendite def initive – Non regolare Procedure bilaterali

Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti

Operazioni di Operazioni – Overnight Accesso a discrezione delle contropartirifinanziamento temporaneemarginale

Depositi presso – Depositi Overnight Accesso a discrezione delle contropartila banca centrale

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può selezionare un numero limitato di contro-parti che partecipino alle operazioni di finetuning. Per le operazioni def initive, non sonostabilite a priori restrizioni alla gamma dellecontroparti ammesse. Per le operazioni di swapin valuta condotte a f ini di politica monetaria,vengono considerati i soggetti attivi sui mercativalutari. L’insieme delle controparti per questeoperazioni è limitato a quelle istituzioni situatenell’area dell’euro ammesse a partecipare agliinterventi dell’Eurosistema sul mercato deicambi.

1.5 ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello Statuto delSEBC, tutte le operazioni di credito (cioè leoperazioni di politica monetaria f inalizzate aimmettere liquidità e il credito infragiornaliero)devono essere effettuate a fronte di adeguategaranzie. L’Eurosistema accetta un’ampiagamma di attività in contropartita delle proprieoperazioni. Esso ha elaborato un quadro unicoper le attività idonee applicabile a tutte le sueoperazioni di f inanziamento (denominatoanche “lista unica”). A partire dal 1° gennaio2007, il nuovo quadro sostituirà il sistemabasato su due liste in vigore dall’avviodell’Unione economica e monetaria. La listaunica comprende attività negoziabili e nonnegoziabili che soddisfano criteri di idoneità,specif icati dall’Eurosistema, uniformi per tuttal’area dell’euro. Per quel che concerne laqualità delle attività e la loro idoneità per lediverse tipologie di operazioni di politica mone-taria dell’Eurosistema, non viene effettuataalcuna distinzione tra attività negoziabili e nonnegoziabili, salvo che queste ultime non sonoutilizzate nelle operazioni def initive. Tutte leattività idonee possono essere impiegate su basetransfrontaliera tramite il modello di banchecentrali corrispondenti (correspondent centralbanking model, CCBM) e, nel caso delle atti-vità negoziabili, tramite i collegamenti rico-nosciuti tra i sistemi di regolamento dei titoli(securities settlement system, SSS) dell’UE.

1.6 MODIFICHE ALL’ASSETTO DELLA POLITICAMONETARIA

Il Consiglio direttivo della BCE può, in ognimomento, modif icare gli strumenti, le condi-zioni, i criteri e le procedure per l’attuazionedelle operazioni di politica monetaria dell’Euro-sistema.

CAPITOLO 1

Sintesi dell’assettooperativo

della politicamonetaria

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L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

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C AP I TOLO 2

CONTROPARTI AMMESSE2.1 CRITERI GENERALI DI IDONEITÀ

Le controparti nelle operazioni di politicamonetaria dell’Eurosistema debbono soddisfarealcuni criteri di idoneità1. Tali criteri sono statif issati allo scopo di consentire l’accesso di unelevato numero di istituzioni alle operazioni dipolitica monetaria dell’Eurosistema, garantireun trattamento uniforme delle istituzioni nel-l’intera area dell’euro e assicurare che le con-troparti rispettino determinati requisiti operativie prudenziali:

• sono controparti ammesse solo le istituzioniassoggettate al regime di riserva obbligatoriadell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 19.1dello Statuto del SEBC. Le istituzioni cherisultano esenti dagli obblighi di riserva,secondo quanto previsto dal regime diriserva obbligatoria dell’Eurosistema (cfr.sezione 7.2), non sono, di norma, contropartiautorizzate dell’Eurosistema nelle operazioniattivabili su iniziativa di queste e nelle ope-razioni di mercato aperto;

• le controparti devono essere f inanziaria-mente solide. Esse dovranno essere assog-gettate, da parte delle autorità nazionali, adalmeno una delle forme di controllo previstenell’ambito della normativa di vigilanzaarmonizzata UE/SEE2. Tuttavia, anche le isti-tuzioni f inanziariamente solide soggette aforme di vigilanza nazionale non armoniz-zata, ma similare, potranno essere accettatecome controparti, per esempio f iliali,situate nell’area dell’euro, di istituzioni chehanno sede al di fuori dello Spazio econo-mico europeo (SEE);

• le controparti devono soddisfare tutti i criterioperativi indicati negli accordi contrattualio nelle disposizioni regolamentari rilevantistabiliti dalle rispettive banche centralinazionali (o dalla BCE), così da assicurarel’eff iciente conduzione delle operazioni dipolitica monetaria dell’Eurosistema.

Questi criteri generali di idoneità sonouniformi in tutta l’area dell’euro. Le istituzioniche soddisfano tali criteri possono:

• accedere alle operazioni attivabili su inizia-tiva delle controparti dell’Eurosistema;

• partecipare alle operazioni di mercato apertodell’Eurosistema basate su aste standard.

Un’istituzione può accedere alle operazioni del-l’Eurosistema attivabili su iniziativa delle con-troparti e a quelle di mercato aperto basate suaste standard solo tramite la banca centralenazionale dello Stato membro in cui è situatal’istituzione stessa. Se una istituzione ha sedioperative (amministrazione centrale o f iliali) inpiù di uno Stato membro, ciascuna rappresen-tanza può accedere a tali operazioni per iltramite della banca centrale nazionale delloStato membro in cui si trova, fermo restandoche le offerte di un istituto possono essere pre-sentate da una sola rappresentanza (sia questal’amministrazione centrale o una f iliale inca-ricata) in ciascuno Stato membro.

2.2 SELEZIONE DELLE CONTROPARTI PER LE ASTE VELOCI E LE OPERAZIONIBILATERALI

Per le operazioni def initive, non sono stabilitea priori restrizioni alla gamma delle contropartiammesse.

Per le operazioni di swap in valuta effettuate afini di politica monetaria, le controparti devonoessere in grado di svolgere in modo eff icienteoperazioni in valuta di importo elevato in qual-siasi condizione di mercato. Le controparti nelleoperazioni di swap in valuta corrispondono aquelle situate nell’area dell’euro ammesse apartecipare alle operazioni di politica del

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1 Per le operazioni definitive, non sono stabilite a priori restrizionialla gamma delle controparti ammesse.

2 La vigilanza armonizzata degli istituti di credito si basa sullaDirettiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti credi-tizi ed al suo esercizio (rifusione), Gazzetta ufficiale dell’Unioneeuropea (GU), L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

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cambio dell’Eurosistema. I criteri e le proce-dure utilizzati per la selezione delle contropartiper le operazioni in valuta sono illustratinell’allegato 3.

Per altre operazioni effettuate mediante asteveloci e procedure bilaterali (operazioni tem-poranee di fine tuning e raccolta di depositi atempo determinato), ciascuna banca centralenazionale seleziona un insieme di controparti,fra le istituzioni operanti nel proprio Statomembro, che soddisf i i criteri generali di ido-neità previsti per le controparti. A tale riguardo,il principale criterio di selezione è rappresen-tato dall’attività svolta sul mercato monetario.Altri criteri che possono essere presi in consi-derazione riguardano, per esempio, l’efficienzadella sala operativa e il potenziale di parteci-pazione alle aste.

Nelle aste veloci e nelle procedure bilaterali, lebanche centrali nazionali trattano esclusiva-mente con le controparti che sono state inclusetra quelle autorizzate a partecipare alle opera-zioni di fine tuning. Se, per ragioni operative,una banca centrale nazionale non può trattarein ciascuna operazione con tutte le controparticon le quali svolge operazioni di fine tuning, laselezione delle controparti in questo Statomembro sarà effettuata secondo un criterio dirotazione al f ine di garantire un accesso pari-tario.

Il Consiglio direttivo della BCE può decidereche, in circostanze eccezionali, le operazionibilaterali di fine tuning siano condotte dallastessa BCE. Qualora la BCE dovesse condurreoperazioni bilaterali, la selezione delle con-troparti verrebbe, in tali occasioni, effettuatadalla BCE secondo un sistema di rotazione fraquelle controparti nell’area dell’euro idonee acondurre aste veloci e operazioni bilaterali, inmodo da garantire un accesso paritario.

2.3 SANZIONI IN CASO DI INADEMPIENZADELLA CONTROPARTE AI PROPRIOBBLIGHI

La BCE impone sanzioni, conformemente alRegolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio,del 23 novembre 1998, sul potere della Bancacentrale europea di irrogare sanzioni3, al Rego-lamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centraleeuropea, del 23 settembre 1999, sul potere dellaBanca centrale europea di irrogare sanzioni(BCE/1999/4)4, al Regolamento (CE) n. 2531/98del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’ap-plicazione dell’obbligo di riserve minime daparte della Banca centrale europea5, e succes-sivi emendamenti, e al Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del12 settembre 2003, sull’applicazione di riserveobbligatorie minime (BCE/2003/9)6, alle isti-tuzioni che sono inadempienti agli obblighiderivanti dai regolamenti e dalle decisioni dellaBCE sull’applicazione delle riserve minime. Lerelative sanzioni e le norme procedurali per laloro applicazione sono specif icate nei sum-menzionati regolamenti. Inoltre, in caso di graviviolazioni degli obblighi di riserva minima,l’Eurosistema può sospendere le contropartidalla partecipazione alle operazioni di mercatoaperto.

Conformemente alle disposizioni contrattuali oregolamentari applicate dalla rispettiva bancacentrale nazionale (o dalla BCE), l’Eurosistemapuò decidere di imporre sanzioni pecuniariealle controparti, o di sospendere le stesse dallapartecipazione alle operazioni di mercatoaperto, qualora esse non rispettino le proprieobbligazioni conformemente alle disposizionicontrattuali o regolamentari applicate dallebanche centrali nazionali (o dalla BCE) comestabilito di seguito.

Quanto sopra si riferisce a casi di violazionedelle norme relative alle aste (se una contro-parte non è in grado di trasferire un ammontare

CAPITOLO 2

Controparti ammesse

3 GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.4 GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21.5 GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.6 GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

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suff iciente di attività sottostanti per regolare ilcontante che le è stato assegnato in un’opera-zione di immissione di liquidità, o se non è ingrado di consegnare un ammontare suff icientedi contante per regolare l’ammontare assegnatoin un’operazione di assorbimento di liquidità)e di transazioni bilaterali (se una contropartenon è in grado di consegnare un ammontare suf-f iciente di attività sottostanti idonee, o se nonè in grado di consegnare un ammontare suff i-ciente di contante per regolare l’importo con-cordato nelle transazioni bilaterali).

Quanto sopra si applica altresì ai casi di ina-dempienza di una controparte alle norme sul-l’uso delle attività sottostanti (se unacontroparte utilizza attività che sono, o sonodiventate, non idonee, o che non possono essereutilizzate dalla controparte, ad esempio per glistretti legami tra, o per l’identità di, emit-tente/garante e controparte), alle norme sulleprocedure di f ine giornata e sulle condizioni diaccesso all’operazione di rif inanziamento mar-ginale (se una controparte che ha un saldo nega-tivo sul conto di regolamento a f ine giornatanon soddisfa le condizioni di accesso all’ope-razione di rif inanziamento marginale).

Inoltre, una misura di sospensione da prenderenei confronti di una controparte inadempientepuò essere applicata alle f iliali della stessa isti-tuzione situate in altri Stati membri. Ove, comemisura eccezionale, questa si riveli necessariain considerazione della gravità dell’inadem-pienza, come dimostrato, ad esempio, dalla suafrequenza o durata, una controparte può esseresospesa da tutte le operazioni future di politicamonetaria per un certo periodo di tempo.

Le sanzioni pecuniarie, imposte dalle banchecentrali nazionali in caso di inadempienza inrelazione a un’infrazione delle norme concer-nenti operazioni d’asta, transazioni bilaterali,attività sottostanti, procedure di f ine giornatao condizioni di accesso all’operazione di rif i-nanziamento marginale, sono calcolate a untasso predeterminato (cfr. allegato 6).

2.4 SOSPENSIONE O ESCLUSIONE PER MOTIVI PRUDENZIALI

Conformemente alle disposizioni contrattuali oregolamentari applicate dalla rispettiva bancacentrale nazionale (o dalla BCE), l’Eurosistemapuò, per motivi prudenziali, sospendere o esclu-dere le controparti dall’accesso agli strumentidi politica monetaria.

Inoltre, la sospensione o l’esclusione delle con-troparti può essere autorizzata in alcuni casi diinadempienza di una controparte, definiti nelledisposizioni contrattuali o regolamentari appli-cate dalle banche centrali nazionali.

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Le operazioni di mercato aperto svolgono unruolo importante per la conduzione della poli-tica monetaria dell’Eurosistema. Esse vengonoutilizzate per controllare i tassi di interesse,determinare le condizioni di liquidità sulmercato e segnalare l’orientamento della poli-tica monetaria. Per quanto concerne gli obiet-tivi, i tempi e le procedure, le operazioni dimercato aperto dell’Eurosistema possono divi-dersi in quattro categorie: operazioni di rif i-nanziamento principali, operazioni dirifinanziamento a più lungo termine, operazionidi fine tuning e operazioni di tipo strutturale.Per quanto riguarda gli strumenti, le operazionitemporanee sono il principale strumento dimercato aperto dell’Eurosistema e possonoessere utilizzate in tutte e quattro le categoriedi operazioni, mentre i certif icati di debitopossono essere utilizzati per operazioni diassorbimento di liquidità di carattere struttu-rale. Inoltre, l’Eurosistema ha altri tre strumentia disposizione per effettuare operazioni di finetuning: le operazioni def initive, le operazionidi swap in valuta e la raccolta di depositi atempo determinato. Le sezioni seguenti ana-lizzano in dettaglio le caratteristiche dei diversitipi di strumenti di mercato aperto utilizzati dal-l’Eurosistema.

3.1 OPERAZIONI TEMPORANEE

3.1.1 CONSIDERAZIONI DI CARATTEREGENERALE

TIPOLOGIA DELLO STRUMENTOLe operazioni temporanee sono effettuate dal-l’Eurosistema tramite l’acquisto o la vendita diattività stanziabili nella forma di contratti divendita (acquisto) a pronti con patto di riac-quisto (vendita) a termine o per mezzo dellaconcessione di credito garantito. Le operazionitemporanee vengono utilizzate per le operazionidi rif inanziamento principali e per quelle a piùlungo termine. Inoltre, l’Eurosistema può ricor-rere a operazioni temporanee per l’esecuzionedi operazioni di tipo strutturale e di fine tuning.

NATURA GIURIDICALe banche centrali nazionali possono effettuarele operazioni temporanee nella forma di con-tratti di vendita (acquisto) a pronti con patto diriacquisto (vendita) a termine (in cui la pro-prietà dell’attività è trasferita al creditore, male parti concordano di effettuare una transa-zione inversa con la restituzione dell’attività aldebitore a una data predeterminata) o sottoforma di prestiti garantiti (ossia, è previsto unvalido diritto di prelazione sulle attività prestatea garanzia ma, presumendo il regolare adem-pimento dell’obbligazione, la proprietà rimanein capo al debitore). Ulteriori disposizioniriguardanti i contratti di vendita a pronti conpatto di riacquisto a termine sono definite negliaccordi contrattuali previsti dalla banca centralenazionale competente (o dalla BCE). Le con-dizioni relative alle operazioni temporaneebasate su prestiti garantiti tengono conto dellevarie procedure e formalità, in vigore nellediverse giurisdizioni nazionali, necessarie aconsentire la costituzione e il successivo rea-lizzo della garanzia sottostante (ad esempiopegno, cessione in garanzia o charge).

DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSILa differenza tra il prezzo di acquisto e quellodi riacquisto in un’operazione di pronti controtermine corrisponde all’interesse dovuto allascadenza dell’operazione sull’importo preso odato in prestito (ossia, il prezzo di riacquistotiene conto dell’interesse maturato). Il tasso diinteresse su un’operazione temporanea effet-tuata sotto forma di prestito garantito è deter-minato applicando un dato tasso di interesseall’importo del credito alla scadenza dell’ope-razione. Il tasso di interesse applicato alleoperazioni temporanee di mercato apertodell’Eurosistema è un tasso di interesse sem-plice calcolato in base alla convenzione “giornieffettivi/360”.

3.1.2 OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI

Le operazioni di rif inanziamento principalisono le operazioni di mercato aperto più impor-tanti effettuate dall’Eurosistema. Esse svolgono

CAPITOLO 3

Operazioni di mercato aperto

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C AP I TOLO 3

OPERAZIONI DI MERCATO APERTO

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un ruolo chiave al f ine di controllare i tassi diinteresse, determinare le condizioni di liquiditàsul mercato e segnalare l’orientamento dellapolitica monetaria. Esse forniscono altresì lamaggior parte del rif inanziamento necessario alsettore f inanziario.

Le caratteristiche operative delle operazioni dirif inanziamento principali possono essere rias-sunte come segue:

• sono operazioni temporanee di f inanzia-mento;

• vengono effettuate regolarmente con fre-quenza settimanale1;

• hanno normalmente scadenza a una setti-mana2;

• sono effettuate a livello decentrato dallesingole banche centrali nazionali;

• sono effettuate mediante aste standard (cfr.sezione 5.1);

• tutte le controparti che soddisfano i criterigenerali di idoneità (specif icati nellasezione 2.1) possono presentare offerte perle operazioni di rif inanziamento principali;

• si considerano stanziabili a garanzia delleoperazioni di rif inanziamento principali siale attività negoziabili sia le attività non nego-ziabili (cfr. capitolo 6).

3.1.3 OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO A PIÙ LUNGO TERMINE

L’Eurosistema effettua anche operazioni rego-lari di rif inanziamento normalmente con sca-denza a tre mesi per rif inanziare ulteriormente,a più lungo termine, il settore f inanziario.Queste operazioni rappresentano solo unapiccola quota dell’ammontare complessivo delrif inanziamento. Di norma, l’Eurosistema nonutilizza questa tipologia di operazioni perinviare segnali al mercato e, di conseguenza,agisce normalmente in modo da non influenzare

il tasso di interesse. A questo scopo, le opera-zioni di rif inanziamento a più lungo terminevengono di solito effettuate mediante aste atasso variabile e, periodicamente, la BCE indicail volume di f inanziamenti che verrà offertonelle aste successive. In circostanze eccezio-nali, l’Eurosistema può anche effettuare ope-razioni di rif inanziamento a più lungo terminemediante aste a tasso f isso.

Le caratteristiche operative delle operazioni dirif inanziamento a più lungo termine possonoessere riassunte come segue:

• sono operazioni temporanee di f inanzia-mento;

• vengono effettuate regolarmente con fre-quenza mensile1;

• hanno normalmente scadenza a tre mesi2;

• sono effettuate a livello decentrato dallesingole banche centrali nazionali;

• sono effettuate mediante aste standard (cfr.sezione 5.1);

• tutte le controparti che soddisfano i criterigenerali di idoneità (specif icati nellasezione 2.1) possono presentare offerte perle operazioni di rif inanziamento a più lungotermine;

• si considerano stanziabili a garanzia delleoperazioni di rif inanziamento a più lungotermine sia le attività negoziabili sia le atti-vità non negoziabili (cfr. capitolo 6).

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1 Le operazioni di rif inanziamento principali e quelle a più lungotermine sono eseguite in conformità al calendario delle operazionid’asta (cfr. anche la sezione 5.1.2), consultabile sul sito Internetdella BCE (www.ecb.int) nonché sui siti Internet dell’Eurosistema(cfr. allegato 5).

2 La durata delle operazioni di rif inanziamento principali e delleoperazioni di rif inanziamento a più lungo termine può variareoccasionalmente in relazione, tra l’altro, alle festività bancariedei singoli Stati membri.

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CAPITOLO 3

Operazioni di mercato aperto

3.1.4 OPERAZIONI TEMPORANEE DI FINE TUNING

L’Eurosistema può effettuare operazioni di finetuning sotto forma di operazioni temporanee dimercato aperto. Le operazioni di fine tuningservono a regolare la liquidità del mercato e acontrollare l’evoluzione dei tassi di interesse,principalmente al f ine di ridurre gli effetti difluttuazioni impreviste della liquidità sui tassidi interesse stessi. La possibilità che si debbaagire rapidamente, nel caso di sviluppi inattesisui mercati, rende opportuno garantire alla BCEampia flessibilità nella scelta delle procedure edelle caratteristiche operative per l’effettua-zione di tali operazioni.

Le caratteristiche operative delle operazionitemporanee di fine tuning possono essere rias-sunte nel seguente modo:

• possono assumere la forma di operazioni difinanziamento o di assorbimento di liquidità;

• hanno frequenza non regolare;

• hanno scadenza non standardizzata;

• le operazioni temporanee di fine tuningdi f inanziamento sono normalmente effet-tuate mediante aste veloci, sebbene non siescluda il ricorso a procedure bilaterali (cfr.capitolo 5);

• le operazioni temporanee di fine tuning diassorbimento di liquidità sono, di norma,effettuate mediante procedure bilaterali(come specif icato nella sezione 5.2);

• sono normalmente effettuate a livellodecentrato dalle singole banche centralinazionali (il Consiglio direttivo della BCEpuò decidere se, in circostanze eccezionali,operazioni bilaterali temporanee di finetuning potranno essere effettuate diretta-mente dalla BCE);

• l’Eurosistema può decidere, secondo i criteridef initi nella sezione 2.2, che solo un

numero limitato di controparti partecipi alleoperazioni temporanee di fine tuning;

• si considerano stanziabili a garanzia delleoperazioni temporanee di fine tuning sia leattività negoziabili sia le attività non nego-ziabili (cfr. capitolo 6).

3.1.5 OPERAZIONI TEMPORANEE DI TIPOSTRUTTURALE

L’Eurosistema può effettuare operazioni di tipostrutturale sotto forma di operazioni tempora-nee di mercato aperto per regolare la sua posi-zione strutturale nei confronti del settoref inanziario.

Le caratteristiche operative di queste operazionipossono essere riassunte come segue:

• sono operazioni di f inanziamento;

• possono avere frequenza regolare o non rego-lare;

• hanno scadenza non standardizzata a priori;

• sono effettuate mediante aste standard (cfr.sezione 5.1);

• sono effettuate a livello decentrato dallesingole banche centrali nazionali;

• tutte le controparti che soddisfano i criterigenerali di idoneità (specif icati nellasezione 2.1) possono presentare offerte perle operazioni temporanee di tipo strutturale;

• si considerano stanziabili a garanzia delleoperazioni temporanee di tipo strutturale siale attività negoziabili sia le attività non nego-ziabili (cfr. capitolo 6).

3.2 OPERAZIONI DEFINITIVE

TIPOLOGIA DELLO STRUMENTOLe operazioni definitive di mercato aperto sonooperazioni con le quali l’Eurosistema acquista

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o vende a titolo definitivo attività stanziabili sulmercato. Tali operazioni vengono effettuatesolo per f inalità strutturali o di fine tuning.

NATURA GIURIDICAUn’operazione def initiva implica il totale tra-sferimento della proprietà dal venditore all’ac-quirente senza che sia previsto un successivotrasferimento della proprietà al venditore. Leoperazioni sono effettuate in conformità alleconvenzioni di mercato relative allo strumentodi debito oggetto della transazione.

CONDIZIONI DI PREZZONella determinazione dei prezzi, l’Eurosistemasi basa sulla convenzione di mercato maggior-mente utilizzata per lo strumento di debitooggetto della transazione.

ALTRE CARATTERISTICHE OPERATIVELe caratteristiche operative delle operazionidefinitive dell’Eurosistema possono essere rias-sunte come segue:

• possono assumere la forma di operazioni dif inanziamento (acquisto def initivo) o diassorbimento di liquidità (vendita def ini-tiva);

• hanno frequenza non standardizzata;

• sono effettuate mediante procedure bilaterali(come specif icato nella sezione 5.2);

• sono normalmente effettuate a livellodecentrato dalle singole banche centralinazionali (il Consiglio direttivo della BCEpuò decidere se, in circostanze eccezionali,operazioni definitive di fine tuning potrannoessere effettuate direttamente dalla BCE);

• non sono stabilite a priori restrizioni allagamma delle controparti ammesse a parte-cipare alle operazioni def initive;

• nelle operazioni def initive sono utilizzatesoltanto le attività negoziabili (come speci-f icato nel capitolo 6).

3.3 EMISSIONE DI CERTIFICATI DI DEBITODELLA BCE

TIPOLOGIA DELLO STRUMENTOLa BCE può emettere certif icati di debito alloscopo di regolare la posizione strutturale del-l’Eurosistema nei confronti del settore f inan-ziario, al f ine di creare (o ampliare) unfabbisogno di liquidità nel mercato.

NATURA GIURIDICAI certif icati rappresentano un debito della BCEnei confronti del detentore del certif icatostesso. I certif icati sono emessi e detenuti sottoforma di registrazioni contabili e/o in formadematerializzata presso enti di deposito accen-trato situati nell’area dell’euro. La BCE nonimpone alcuna limitazione al trasferimento deicertif icati. Ulteriori indicazioni relative ai cer-tif icati di debito della BCE saranno contenutenel regolamento di tali certif icati.

DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSII certif icati sono emessi sotto forma di titoli asconto (ossia, sotto la pari) e sono rimborsati ascadenza al valore nominale. La differenza trail valore dell’emissione e quello di rimborso èpari all’interesse maturato sull’importo emesso,al tasso di interesse convenuto, per la durata delcertif icato. Il tasso di interesse applicato è untasso di interesse semplice calcolato in base allaconvenzione “giorni effettivi/360”. Il calcolodel valore dell’emissione è illustrato nel riqua-dro 1.

ALTRE CARATTERISTICHE OPERATIVELe caratteristiche operative dell’emissione dicertif icati di debito della BCE possono essereriassunte nel modo seguente; i certif icati

• sono emessi per assorbire liquidità dalmercato;

• possono essere emessi con frequenza rego-lare o non regolare;

• hanno scadenza inferiore ai 12 mesi;

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• vengono emessi mediante aste standard (cfr.sezione 5.1);

• le aste e il regolamento dei certif icati sonoeffettuati a livello decentrato dalle singolebanche centrali nazionali;

• tutte le controparti che soddisfano i criterigenerali di idoneità (specif icati nellasezione 2.1) possono presentare offerte perla sottoscrizione di certif icati di debito dellaBCE.

3.4 OPERAZIONI DI SWAP IN VALUTA

TIPOLOGIA DELLO STRUMENTOLe operazioni di swap in valuta effettuate confinalità di politica monetaria consistono in tran-sazioni contestuali a pronti e a termine di eurocontro una valuta estera. Sono utilizzate perf inalità di fine tuning, con lo scopo principaledi determinare le condizioni di liquidità sulmercato e di controllare i tassi di interesse.

NATURA GIURIDICAGli swap in valuta effettuati con finalità di poli-tica monetaria sono operazioni nelle quali l’Euro-sistema acquista (vende) euro a pronti controuna valuta estera e contestualmente li rivende(riacquista) a termine a una data predetermi-nata. Ulteriori disposizioni riguardanti gli swapin valuta sono definite negli accordi contrattuali

previsti dalla banca centrale nazionale compe-tente (o dalla BCE).

VALUTA E TASSO DI CAMBIODi norma, l’Eurosistema opera soltanto invalute ampiamente negoziate e conformementealle normali prassi di mercato. In ogni opera-zione di swap in valuta, l’Eurosistema e le con-troparti concordano i punti a termine perl’operazione. I punti a termine rappresentano ildifferenziale tra il tasso di cambio della tran-sazione a termine e il tasso di cambio di quellaa pronti. I punti a termine dell’euro nei con-fronti di una valuta estera sono quotati secondole convenzioni generali del mercato. La deter-minazione del tasso di cambio per gli swap invaluta è specif icata nel riquadro 2.

ALTRE CARATTERISTICHE OPERATIVELe caratteristiche operative delle operazioni diswap in valuta possono essere riassunte comesegue:

• possono assumere la forma di operazioni difinanziamento o di assorbimento di liquidità;

• hanno frequenza non regolare;

• hanno scadenza non standardizzata;

• sono effettuate mediante aste veloci o pro-cedure bilaterali (cfr. capitolo 5);

CAPITOLO 3

Operazioni di mercato aperto

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Riquadro 1

EMISSIONE DI CERTIFICATI DI DEBITO DELLA BCE

Il valore dell’emissione è:

dove:

N = ammontare nominale del certif icato di debito

rI = tasso di interesse (in percentuale)

D = scadenza del certif icato di debito (in giorni)

PT = ammontare dell’emissione del certif icato di debito

P Nr DT

I

= ×+

×1

136 000.

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• sono normalmente effettuate a livello decen-trato dalle singole banche centrali nazionali(il Consiglio direttivo della BCE può deci-dere se, in circostanze eccezionali, opera-zioni bilaterali di swap in valuta potrannoessere effettuate direttamente dalla BCE);

• l’Eurosistema può decidere, secondo i criteridef initi nella sezione 2.2 e nell’allegato 3,che solo un numero limitato di contropartipartecipi alle operazioni di swap in valuta.

3.5 RACCOLTA DI DEPOSITI A TEMPO DETERMINATO

TIPOLOGIA DELLO STRUMENTOL’Eurosistema può invitare le controparti adaprire depositi remunerati a tempo determinatopresso la banca centrale nazionale dello Statomembro in cui ha sede la controparte interes-sata. La raccolta di depositi a tempo determi-nato è prevista soltanto a scopi di fine tuning alf ine di assorbire liquidità dal mercato.

NATURA GIURIDICAI depositi costituiti dalle controparti hanno unadurata prestabilita e un tasso di interesse f isso.A fronte dei depositi, non sono previste garan-zie da parte delle banche centrali nazionali.

DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSIIl tasso di interesse applicato al deposito è untasso di interesse semplice calcolato in base allaconvenzione “giorni effettivi/360”. L’interesseè pagato alla scadenza del deposito.

ALTRE CARATTERISTICHE OPERATIVELe caratteristiche operative della raccolta didepositi a tempo determinato possono essereriassunte come segue:

• i depositi sono raccolti per assorbire liqui-dità;

• la frequenza di raccolta dei depositi non èregolare;

• la scadenza dei depositi non è standardiz-zata;

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Riquadro 2

SWAP IN VALUTA

S = tasso di cambio a pronti (alla data di transazione dell’operazione di swap in valuta)tra l’euro (EUR) e una valuta estera ABC

FM

= tasso di cambio a termine tra l’euro e una valuta estera ABC alla data di riacquistodello swap (M)

∆M

= punti a termine tra l’euro e ABC alla data di riacquisto dello swap (M)

N(.) = ammontare a pronti della valuta; N(.)M è l’ammontare a termine della valuta:

o

o

Sx ABC

EUR=

××1

Fy ABC

EURM =××1

∆M MF S= −

N ABC N EUR S( ) ( )= × N EURN ABC

S( )

( )=

N ABC N EUR FM M M( ) ( )= × N EURN ABC

FMM

M

( )( )

=

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• la raccolta di depositi è normalmente effet-tuata mediante aste veloci, sebbene non siescluda il ricorso a procedure bilaterali (cfr.capitolo 5);

• la raccolta di depositi viene, di norma, effet-tuata a livello decentrato dalle singolebanche centrali nazionali (il Consiglio diret-tivo della BCE può decidere se, in circo-stanze eccezionali, la raccolta bilaterale didepositi a tempo determinato3 potrà essereeffettuata direttamente dalla BCE);

• l’Eurosistema può decidere, secondo i criteridef initi nella sezione 2.2, che solo unnumero limitato di controparti partecipi allaraccolta di depositi a tempo determinato.

CAPITOLO 3

Operazioni di mercato aperto

21BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

3 I depositi a tempo determinato sono costituiti presso le banchecentrali nazionali; questo varrebbe anche nel caso in cui tali ope-razioni dovessero essere effettuate a livello accentrato dalla BCE.

01_kapitel_01_05_IT.qxd 20.09.2006 16:36 Uhr Seite 21

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C AP I TOLO 4

OPERAZIONI ATTIVABIL I SU INIZ IATIVA DELLE CONTROPARTI4.1 OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO

MARGINALE

TIPOLOGIA DELLO STRUMENTOLe controparti possono fare ricorso al rif inan-ziamento marginale per ottenere dalle banchecentrali nazionali liquidità overnight a un tassodi interesse prestabilito, a fronte di attivitàidonee (cfr. capitolo 6). Tale strumento è f ina-lizzato a soddisfare esigenze temporanee diliquidità delle controparti. In condizioninormali, il tasso di interesse sulle operazioni dirif inanziamento marginale costituisce il limitemassimo per il tasso di interesse del mercatoovernight. I termini e le condizioni di questaoperazione sono identiche per l’intera area del-l’euro.

NATURA GIURIDICALe banche centrali nazionali possono offrireliquidità mediante il rif inanziamento marginalesotto forma sia di contratti overnight di acqui-sto a pronti con patto di vendita a termine(ossia, la proprietà dell’attività viene trasferitaal creditore e le parti concordano di effettuareuna transazione di segno inverso con la resti-tuzione dell’attività al debitore nella giornataoperativa seguente) sia di prestiti overnightgarantiti (ossia, è previsto un diritto di prela-zione esercitabile sulle attività prestate a garan-zia ma, presumendo il regolare adempimentodell’obbligazione, la proprietà rimane in capoal debitore). Ulteriori disposizioni riguardantii contratti di vendita a pronti con patto di riac-quisto a termine sono def inite negli accordicontrattuali previsti dalla banca centralenazionale competente. Gli accordi relativiall’offerta di liquidità sotto forma di prestitigarantiti tengono conto delle varie procedure eformalità, in vigore nelle diverse giurisdizioninazionali, necessarie a consentire la costitu-zione e il successivo realizzo della garanzia sot-tostante (ad esempio pegno, cessione ingaranzia o charge).

CRITERI DI ACCESSOTutte le istituzioni che soddisfano i criterigenerali di idoneità illustrati nella sezione 2.1hanno accesso al rif inanziamento marginale. Il

credito viene erogato attraverso la banca cen-trale nazionale dello Stato membro in cui hasede l’istituzione richiedente. L’accesso alrifinanziamento marginale viene consentito sol-tanto nelle giornate in cui sono operativi i per-tinenti sistemi nazionali di regolamento lordoin tempo reale (real-time gross settlement,RTGS) e di regolamento dei titoli (SSS) dellabanca centrale interessata.

Alla f ine di ogni giornata lavorativa, le posi-zioni debitorie infragiornaliere delle contropartisui conti di regolamento che esse detengonopresso la rispettiva banca centrale nazionalevengono automaticamente considerate richiestedi rif inanziamento marginale. Le procedurepreviste per il ricorso al rif inanziamento mar-ginale al termine della giornata operativa sonospecif icate nella sezione 5.3.3.

Una controparte può accedere a questo stru-mento anche inoltrando una richiesta alla bancacentrale nazionale dello Stato membro in cuirisiede. Per consentire alla banca centralenazionale di soddisfare la richiesta nello stessogiorno, questa deve essere ricevuta al più tardientro 30 minuti dopo la chiusura di Target1,2. Ingenerale, l’orario di chiusura di Target è f issatoalle 18.00 (ora dell’Europa centrale). Il termineper richiedere l’accesso all’operazione di rif i-nanziamento marginale è posticipato di ulteriori30 minuti nell’ultimo giorno lavorativo del-l’Eurosistema di ciascun periodo di manteni-mento della riserva obbligatoria. Nellarichiesta, devono essere specif icati l’ammon-tare del credito e le attività conferite a garan-zia, qualora queste ultime non siano statepreventivamente depositate o consegnate allabanca centrale nazionale.

22BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

1 In alcuni Stati membri, la banca centrale nazionale (o alcune dellesue f iliali) potrebbe non essere aperta, in alcune giornate ope-rative dell’Eurosistema, per l’esecuzione delle operazioni di poli-tica monetaria a causa di festività nazionali o regionali. In questicasi, la banca centrale nazionale deve informare preventivamentele controparti sulle modalità da seguire per l’accesso alle ope-razioni di rif inanziamento marginale.

2 I giorni di chiusura di Target sono riportati sul sito Internet dellaBCE (www.ecb.int) nonché sui siti Internet dell’Eurosistema (cfr. allegato 5).

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23BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Oltre all’obbligo di presentare una quantità suf-f iciente di attività idonee, non vi sono limitiall’ammontare del credito erogabile attraversoil rif inanziamento marginale.

DURATA E CALCOLO DEGLI INTERESSIIl credito erogato mediante le operazioni di rifi-nanziamento marginale ha scadenza il giornosuccessivo. Per le controparti che partecipanodirettamente a Target, il credito deve essererimborsato nella giornata successiva in cui sonooperativi i pertinenti sistemi nazionali di RTGSe di regolamento dei titoli della banca centralenazionale interessata, al momento dell’aperturadei sistemi stessi.

Il tasso di interesse viene preventivamenteannunciato dall’Eurosistema ed è un tasso diinteresse semplice calcolato in base alla con-venzione “giorni effettivi/360”. La BCE puòvariare in qualsiasi momento il tasso di inte-resse, con decorrenza non antecedente alla suc-cessiva giornata operativa dell’Eurosistema3,4.Gli interessi maturati vengono addebitati con-testualmente al rimborso del credito.

SOSPENSIONE DELL’ACCESSO ALRIFINANZIAMENTO MARGINALEL’accesso a questo tipo di operazioni è con-sentito solo nel rispetto degli obiettivi e dellevalutazioni generali di politica monetaria dellaBCE. Quest’ultima può, in qualsiasi momento,modif icare le condizioni dello strumento osospenderne l’accesso.

4.2 DEPOSITI PRESSO LA BANCA CENTRALE

TIPOLOGIA DELLO STRUMENTOLe controparti possono fare ricorso a questostrumento per costituire depositi overnightpresso le banche centrali nazionali. I depositisono remunerati a un tasso di interesse presta-bilito. In condizioni normali, il tasso di inte-resse sui depositi presso la banca centralecostituisce il limite minimo per il tasso di inte-resse del mercato overnight. Le caratteristichedi questo strumento sono identiche per l’interaarea dell’euro5.

NATURA GIURIDICAI depositi overnight costituiti dalle contropartisono remunerati a un tasso di interesse f isso. A fronte dei depositi, non sono previste garan-zie per le controparti.

CRITERI DI ACCESSO6

Tutte le istituzioni che soddisfano i criteri gene-rali di idoneità illustrati nella sezione 2.1possono costituire depositi presso la banca cen-trale. La costituzione del deposito avvienepresso la banca centrale nazionale dello Statomembro in cui ha sede l’istituzione richiedente.L’accesso a questo strumento viene consentitosoltanto nelle giornate in cui è aperto il sistemanazionale di RTGS della banca centrale inte-ressata.

Per costituire depositi presso la banca centrale,la controparte deve inoltrare una richiesta allabanca centrale nazionale dello Stato membro incui risiede. Per consentire alla banca centralenazionale di soddisfare la richiesta nello stessogiorno, quest’ultima deve essere ricevuta al piùtardi entro 30 minuti dopo l’orario di chiusuraeffettiva di Target, che è, in generale, f issatoalle 18.00 (ora dell’Europa centrale)7,8. La sca-denza per richiedere l’accesso al deposito èposticipata di ulteriori 30 minuti nell’ultimogiorno lavorativo dell’Eurosistema di ciascunperiodo di mantenimento della riserva obbli-gatoria. Nella richiesta, deve essere specif icatol’ammontare del deposito.

CAPITOLO 4

Operazioni attivabilisu iniziativa delle

controparti

3 In questo documento, con l’espressione “giornata operativadell’Eurosistema” si intende qualsiasi giorno in cui la BCE ealmeno una banca centrale nazionale sono aperte per effettuarele operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

4 Le decisioni sui tassi di interesse sono assunte dal Consiglio diret-tivo, solitamente nel corso della valutazione dell’orientamento dipolitica monetaria nella prima riunione mensile, e hanno effettosoltanto dall’inizio del nuovo periodo di mantenimento delleriserve.

5 Possono esistere diversità operative tra paesi dell’area dell’euroderivanti dalla presenza di differenti strutture dei conti nellebanche centrali nazionali.

6 A causa della presenza di differenti strutture dei conti tra lebanche centrali nazionali, la BCE potrà consentire loro di appli-care criteri di accesso leggermente diversi da quelli qui delineati.Le banche centrali nazionali forniranno informazioni su ognideroga applicata rispetto ai criteri di accesso descritti in questodocumento.

7 Cfr. la nota 1 del presente capitolo.8 Cfr. la nota 2 del presente capitolo.

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Non sono previsti limiti all’ammontare che le controparti possono depositare presso lebanche centrali nazionali.

DURATA E TASSO DI INTERESSEI depositi hanno durata overnight. Per le con-troparti che partecipano direttamente a Target,i depositi scadono nella giornata successiva incui è operativo il sistema nazionale di RTGSdella banca centrale nazionale interessata, almomento dell’apertura del sistema stesso.

Il tasso di interesse viene preventivamenteannunciato dall’Eurosistema ed è un tasso diinteresse semplice calcolato in base alla con-venzione “giorni effettivi/360”. La BCE puòvariare in qualsiasi momento il tasso di inte-resse, con decorrenza non antecedente alla gior-nata operativa successiva dell’Eurosistema9. Gliinteressi maturati vengono accreditati conte-stualmente alla scadenza del deposito.

SOSPENSIONE DELL’ACCESSO AI DEPOSITIPRESSO LA BANCA CENTRALEL’accesso a questo tipo di operazioni è con-sentito solo nel rispetto degli obiettivi e dellevalutazioni generali di politica monetaria dellaBCE. Quest’ultima può, in qualsiasi momento,modif icare le condizioni dello strumento osospenderne l’accesso.

24BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

9 Cfr. la nota 4 del presente capitolo.

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5.1 PROCEDURE D’ASTA

5.1.1 CONSIDERAZIONI DI CARATTEREGENERALE

Le operazioni di mercato aperto dell’Eurosi-stema sono di norma effettuate tramite aste chesi svolgono in sei fasi operative, illustrate nelriquadro 3.

L’Eurosistema opera attraverso due tipi di asta:standard e veloce. Le procedure previste per idue tipi di asta sono identiche, tranne che peri tempi di esecuzione e per la gamma delle con-troparti partecipanti.

ASTE STANDARDLe aste standard si svolgono nell’arco massimodi 24 ore dall’emanazione dell’annuncio allacomunicazione dei risultati; l’intervallo cheintercorre tra il termine di presentazione delleofferte e l’annuncio dei risultati dell’assegna-zione è di circa 2 ore. La f igura 1 fornisceun’idea dei tempi normali di esecuzione dellefasi operative di un’asta standard. Qualora loritenga opportuno, la BCE può decidere dimodif icare i tempi previsti per l’esecuzione disingole operazioni.

Le operazioni di rif inanziamento principali, leoperazioni di rif inanziamento a più lungotermine e le operazioni di tipo strutturale (aeccezione delle operazioni def initive) sonosempre effettuate mediante aste standard. Tuttele controparti che soddisfano i criteri generalidi idoneità specificati nella sezione 2.1 possonopartecipare alle aste standard.

ASTE VELOCILe aste veloci sono di norma effettuate nel-l’arco di 90 minuti dall’emanazione dell’an-nuncio alla comunicazione dei risultati, cheviene immediatamente seguita dalla confermadei singoli importi assegnati. I tempi normalidi esecuzione delle fasi operative di un’astaveloce sono illustrati nella f igura 2. Qualora loritenga opportuno, la BCE può decidere dimodif icare i tempi previsti per l’esecuzione disingole operazioni. Le aste veloci sono utiliz-zate soltanto per l’esecuzione di operazioni difine tuning. L’Eurosistema può selezionare,secondo i criteri e le procedure def initi nellasezione 2.2, un numero limitato di contropartida ammettere alle aste veloci.

ASTE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILEL’Eurosistema ha la possibilità di effettuare astea tasso f isso (sulle quantità) o a tasso variabile

CAPITOLO 5

Procedure

25BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

C AP I TOLO 5

PROCEDURE

Riquadro 3

FASI OPERATIVE DELLE PROCEDURE D’ASTA

Fase 1 Annuncio d’astaa. Annuncio da parte della BCE via rete tramite agenzie di stampab. Annuncio da parte delle banche centrali nazionali (BCN) tramite agenzie di

stampa locali e direttamente alle singole controparti (se ritenuto necessario)

Fase 2 Preparazione e presentazione delle offerte da parte delle controparti

Fase 3 Raccolta delle offerte da parte dell’Eurosistema

Fase 4 Aggiudicazione d’asta e annuncio dei risultatia. Decisione d’aggiudicazione da parte della BCEb. Annuncio dei risultati

Fase 5 Conferma dei singoli importi assegnati

Fase 6 Regolamento delle transazioni (cfr. sezione 5.3)

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(sul tasso di interesse). In un’asta a tasso f isso,la BCE stabilisce preventivamente il tasso diinteresse e le controparti partecipanti specif i-cano l’importo che intendono negoziare al tassodi interesse fissato1. In un’asta a tasso variabile,le controparti specif icano l’importo e il tassodi interesse al quale vogliono operare con lebanche centrali nazionali2.

5.1.2 CALENDARIO DELLE OPERAZIONI D’ASTA

OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI E A PIÙ LUNGO TERMINELe operazioni di rif inanziamento principali equelle a più lungo termine sono effettuatesecondo un calendario indicativo pubblicatodall’Eurosistema3. Il calendario viene pubbli-cato almeno tre mesi prima dell’inizio dell’annocui si riferisce. I giorni normali di negoziazioneper le operazioni di rif inanziamento principalie a più lungo termine sono specif icati nellatavola 2. La BCE mira ad assicurare la parte-cipazione delle controparti di tutti gli Statimembri alle operazioni di rifinanziamento prin-cipali e a più lungo termine. Per tale ragione,al momento di predisporre il calendario perqueste operazioni, la BCE apporta al normalecalendario le opportune modif iche per tenerconto delle festività bancarie dei singoli Statimembri.

OPERAZIONI DI TIPO STRUTTURALEPer le operazioni di tipo strutturale eseguitemediante aste standard non si osserva un calen-dario predef inito. In ogni caso, esse sono nor-malmente effettuate e regolate soltanto nellegiornate che sono giornate operative delleBCN4 in tutti gli Stati membri.

OPERAZIONI DI FINE TUNINGLe operazioni di fine tuning non sono effettuatesecondo un calendario predefinito. La BCE puòdecidere di effettuare tali operazioni in qual-siasi giornata operativa dell’Eurosistema. Alleoperazioni di fine tuning partecipano soltantole banche centrali degli Stati membri in cui igiorni di negoziazione, di regolamento e di rim-borso sono giornate operative delle BCN stesse.

26BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Figura 1 Tempi normali di esecuzione delle fasi operative di un’asta standard (i tempi sono definiti sull’ora dell’Europa centrale)

1a1b

654b

4a3

45 3015 30 30 4545 15 30 4515 3015

T-1

30

T+1

2

16.00 9.00 10.00 11.00

Giorno di negoziazione (T)

9.30Termine per la presentazione delle offerte delle controparti

15.30Annunciod’asta

11.15Annuncio dei risultati d’asta

Nota: la f igura si riferisce alle fasi operative def inite nel riquadro 3.

1 Nelle aste a tasso f isso di swap in valuta, la BCE f issa i punti atermine dell’operazione e le controparti offrono l’importo f issodi valuta che intendono vendere (e riacquistare) o acquistare (e rivendere) a tale tasso.

2 Nelle aste a tasso variabile di swap in valuta, le controparti spe-cif icano l’ammontare f isso di valuta e i punti a termine ai qualiintendono effettuare l’operazione.

3 Il calendario delle operazioni d’asta dell’Eurosistema è reperi-bile sul sito Internet della BCE (www.ecb.int) nonché sui sitiInternet dell’Eurosistema (cfr. allegato 5).

4 In questo documento l’espressione “giornate operative delleBCN” si riferisce a qualsiasi giorno nel quale la banca centralenazionale di un dato Stato membro è aperta per la conduzione dioperazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. In alcuni Statimembri le f iliali della banca centrale nazionale possono esserechiuse, nelle giornate operative della BCN, per festività locali oregionali. In tali casi, la banca centrale nazionale deve informarepreventivamente le controparti sulle modalità da seguire per letransazioni che riguardano tali f iliali.

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5.1.3 ANNUNCIO DELLE OPERAZIONI D’ASTA

Le aste standard dell’Eurosistema sono annun-ciate pubblicamente via rete tramite le agenziedi stampa. Le banche centrali nazionali, inoltre,possono annunciare l’operazione d’asta diret-tamente alle controparti prive di accesso alleagenzie. Il messaggio di annuncio dell’asta con-tiene normalmente le seguenti informazioni:

• il numero di riferimento dell’operazioned’asta;

• la data dell’operazione;

• il tipo di operazione (immissione o assorbi-mento di liquidità e il tipo di strumento dipolitica monetaria da utilizzare);

• la scadenza dell’operazione;

• il tipo di asta (a tasso f isso o a tasso vara-bile);

• il metodo di aggiudicazione (asta di tipoolandese o di tipo americano, secondo ledef inizioni contenute nella sezione 5.1.5);

• l’importo previsto dell’operazione (di normasoltanto nel caso di operazioni di rif inan-ziamento a più lungo termine);

• il tasso di interesse/prezzo/punti a terminestabiliti per l’asta (nel caso di aste a tassof isso);

• il tasso di interesse/prezzo/punti a termineminimi/massimi accettati (ove previsto);

• la data di inizio e la data di scadenza del-l’operazione (ove prevista) o la data di rego-lamento e la data di scadenza dellostrumento (nel caso di emissione di certif i-cati di debito);

• le valute interessate e la valuta il cui ammon-tare è mantenuto f isso (nel caso di swap invaluta);

27BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

CAPITOLO 5

ProcedureFigura 2 Tempi normali di esecuzione delle fasi operative di un’asta veloce

1a1b

65

4b4a

32

30 45 30 4515 30 4515 30 45151a ora 2a ora 3a ora

Giorno di negoziazione (T)

Annunciod’asta

Termine per la presentazione delle offerte delle controparti

Annuncio deirisultati d’asta

Nota: la f igura si riferisce alle fasi operative def inite nel riquadro 3.

Tavola 2 Giorni normali di negoziazione per le operazioni di rifinanziamento principali e a più lungo termine

Tipo di operazione Giorno normale di negoziazione (T)

Operazioni di rif inanziamento principali Ogni martedì

Operazioni di rif inanziamento a più lungo termine L’ultimo mercoledì di ogni mese 1)

1) A causa delle festività natalizie, l’operazione di dicembre viene di norma anticipata di una settimana, cioè al penultimo merco-ledì del mese.

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• il tasso di cambio a pronti di riferimento chedeve essere utilizzato per il calcolo delleofferte (nel caso di swap in valuta);

• il limite massimo di offerta (ove previsto);

• l’importo minimo di aggiudicazione per con-troparte (ove previsto);

• la percentuale minima di riparto (ove previ-sta);

• i tempi stabiliti per la presentazione delleofferte;

• la denominazione dei certif icati (perl’emissione di certif icati di debito);

• il codice ISIN dell’emissione (per l’emis-sione di certif icati di debito).

Allo scopo di migliorare la trasparenza delleoperazioni di fine tuning, di norma l’Euro-sistema annuncia pubblicamente e in anticipole aste veloci. Tuttavia, in circostanze eccezio-nali, la BCE può decidere di non dare preven-tivamente comunicazione pubblica dell’asta.L’annuncio delle aste veloci segue le stesse pro-cedure previste per le aste standard. In un’astaveloce, indipendentemente dal fatto che siaannunciata pubblicamente o meno, le contro-parti ammesse a partecipare vengono contattatedirettamente dalle banche centrali nazionali.

5.1.4 PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE DELLEOFFERTE DA PARTE DELLE CONTROPARTI

Le offerte delle controparti devono essere for-mulate secondo le modalità indicate dallebanche centrali nazionali per la specif ica ope-razione. Le offerte devono essere sottoposte allabanca centrale dello Stato membro nel qualel’istituzione partecipante ha una stabile orga-nizzazione (sede centrale o f iliale). Le offertedi ciascuna istituzione partecipante possonoessere presentate soltanto da una sua rappre-sentanza (sia essa la sede centrale o una f ilialedesignata) in ogni Stato membro.

Nelle aste a tasso f isso, le controparti devonodichiarare nella propria offerta l’importo cheintendono negoziare con le banche centralinazionali5.

Nelle aste a tasso variabile, le contropartipotranno presentare f ino a 10 offerte con tassidi interesse/prezzi/punti a termine differenti.Per ogni offerta esse dovranno dichiarare l’im-porto che intendono negoziare con le banchecentrali nazionali e il relativo tasso di inte-resse 6,7. I tassi di interesse offerti devono essereespressi come multipli di 0,01 punti percen-tuali. Nel caso di un’operazione a tasso varia-bile di swap in valuta, i punti a termine devonoessere quotati secondo le convenzioni standarddi mercato e le offerte devono essere espressecome multipli di 0,01 punti a termine.

Per le operazioni di rif inanziamento principalil’offerta minima è pari a 1.000.000 di euro. Leofferte eccedenti tale importo devono essereespresse in multipli di 100.000 euro. La mede-sima offerta minima e gli stessi multipli siapplicano alle operazioni strutturali e di finetuning. L’offerta minima si applica a ognisingolo livello di tasso di interesse/prezzo/puntia termine.

Per le operazioni di rifinanziamento a più lungotermine, ogni banca centrale nazionale def ini-sce un ammontare minimo di offerta che variatra 10.000 e 1.000.000 di euro. Le offerte ecce-denti l’ammontare minimo stabilito devonoessere espresse in multipli di 10.000 euro.L’offerta minima si applica a ogni singololivello di tasso di interesse.

La BCE può imporre un limite massimo diofferta al f ine di evitare offerte sproporzionate.

28BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

5 Nelle operazioni a tasso f isso di swap in valuta, deve esseredichiarato l’ammontare f isso in valuta che la controparte intendenegoziare con l’Eurosistema.

6 Con riferimento all’emissione di certif icati di debito della BCE,la BCE può decidere che le offerte siano espresse sotto forma diprezzo piuttosto che in termini di tasso di interesse. In questi casi,i prezzi dovranno essere espressi in termini di percentuale delvalore nominale.

7 Nelle operazioni a tasso variabile di swap in valuta, devono esseredichiarati l’ammontare f isso di valuta che la controparte intendenegoziare con l’Eurosistema e i relativi punti a termine.

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Eventuali limiti massimi sono sempre precisatinel messaggio di annuncio dell’asta.

Ci si aspetta che le controparti siano sempre ingrado di garantire gli importi aggiudicati con unsuff iciente ammontare di attività idonee8. Ledisposizioni contrattuali o regolamentari appli-cate dalla banca centrale nazionale competentepermettono di imporre penali nel caso in cuiuna controparte non sia in grado di trasferireuna quantità di attività idonee o di contante suf-f iciente a regolare l’ammontare assegnatole inun’operazione d’asta.

Le offerte possono essere revocate entro iltermine ultimo previsto per la presentazione. Leofferte pervenute successivamente alla sca-denza prevista nel messaggio di annuncio del-l’asta non sono ritenute valide. Il rispetto dellascadenza prevista è valutato dalle singolebanche centrali nazionali. Se l’ammontare com-plessivo delle offerte presentate da una con-troparte supera l’offerta massima stabilita dallaBCE, le banche centrali nazionali scartano tuttele offerte di quella controparte. Le banche cen-trali nazionali scartano anche tutte le offerteinferiori all’ammontare minimo previsto o chesiano inferiori o superiori rispettivamente atassi di interesse/prezzi/punti a termine minimio massimi stabiliti. Inoltre, le banche centrali

nazionali hanno facoltà di scartare offerteincomplete o non conformi alle modalità pre-viste. Se un’offerta viene scartata, la relativabanca centrale nazionale informa la contropartedelle sue decisioni prima dell’aggiudicazionedell’asta.

5.1.5 PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE D’ASTA

OPERAZIONI D’ASTA A TASSO FISSONelle aste a tasso f isso, viene calcolato il totaledelle offerte presentate dalle controparti. Nelcaso in cui l’offerta aggregata ecceda l’am-montare complessivo di liquidità da assegnare,le offerte presentate saranno accolte pro quotain base al rapporto tra l’ammontare da assegnaree l’importo aggregato offerto (cfr. riquadro 4).L’ammontare assegnato a ogni controparte èarrotondato all’euro. Tuttavia, la BCE può deci-dere di assegnare un ammontare minimo aciascun partecipante alle aste a tasso f isso.

ASTE A TASSO VARIABILE IN EURONelle aste a tasso variabile in euro f inalizzatea immettere liquidità, le offerte sono ordinatein base al tasso di interesse in senso decre-scente. Le offerte formulate al tasso di interesse

CAPITOLO 5

Procedure

29BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Riquadro 4

AGGIUDICAZIONE DI ASTE A TASSO FISSO

La percentuale di riparto è:

L’ammontare totale assegnato alla controparte iesima è:

dove:

A = ammontare totale assegnato

n = numero totale delle controparti

ai = ammontare dell’offerta della controparte iesima

all% = percentuale di riparto

alli = ammontare totale assegnato alla controparte iesima

allA

aii

n% =

=∑

1

all all ai i= × ( )%

8 O di regolare il contante nel caso di operazioni di assorbimentodella liquidità.

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più elevato sono accettate per prime mentrequelle presentate a tassi via via più bassivengono accolte f ino a esaurimento dell’am-montare complessivo di liquidità da immettere.Se, in corrispondenza del tasso di interesse piùbasso tra quelli accolti (c.d. tasso di interessemarginale), l’ammontare complessivo delle

offerte supera l’importo residuo da assegnare,quest’ultimo viene ripartito pro quota tra leofferte presentate in base al rapporto tra l’ammontare residuo e l’importo complessivoofferto al tasso di interesse marginale (cfr. riquadro 5). L’ammontare assegnato a ognicontroparte è arrotondato all’euro.

30BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Riquadro 5

AGGIUDICAZIONE DI ASTE A TASSO VARIABILE IN EURO(l’esempio si riferisce a offerte sui tassi di interesse)

La percentuale di riparto al tasso di interesse marginale è:

L’ammontare totale assegnato alla controparte iesima

al tasso di interesse marginale è:

L’ammontare totale assegnato alla controparte iesima

è:

dove:

A = ammontare totale assegnato

rs = tasso di interesse sesimo offerto dalle controparti

n = numero totale delle controparti

a(rs)i = ammontare dell’offerta della controparte iesima al tasso di interesse sesimo (rs)

a(rs) = ammontare totale dell’offerta al tasso di interesse sesimo (rs)

rm = tasso di interesse marginale:

per un’operazione d’asta di immissione di liquidità

per un’operazione d’asta di assorbimento di liquidità

rm-1 = tasso di interesse precedente il tasso di interesse marginale (ultimo tasso di inte-resse al quale le offerte sono completamente soddisfatte):

per un’operazione d’asta di immissione di liquidità

per un’operazione d’asta di assorbimento di liquidità

all%(rm) = percentuale di riparto al tasso di interesse marginale

all(rs)i = assegnazione alla controparte iesima al tasso di interesse sesimo

alli = ammontare totale assegnato alla controparte iesima

a r a rs s ii

n

( ) = ( )=∑

1

r r rs m1 ≥ ≥

r r rm s≥ ≥ 1

r rm m− >1

r rm m> −1

all rA a r

a rm

ss

m

m

%( ) =− ( )

( )=

∑1

1

all r all r a rm i m m i( ) = ( ) ×% ( )

all a r all ri s i m is

m

= ( ) + ( )=

∑1

1

01_kapitel_01_05_IT.qxd 20.09.2006 16:36 Uhr Seite 30

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Nelle aste a tasso variabile f inalizzate ad assor-bire liquidità (possono essere usate per l’e-missione di certificati di debito e per la raccoltadi depositi a tempo determinato), le offertesono ordinate in base al tasso di interesse insenso crescente (o in ordine decrescente diprezzo offerto). Le offerte formulate al tasso diinteresse più basso (al prezzo più alto) sonoaccettate per prime e, in seguito, vengono pro-gressivamente accolte quelle presentate a tassivia via più elevati (a prezzi più bassi), f ino aesaurimento dell’ammontare complessivo diliquidità da assorbire. Se, in corrispondenza deltasso di interesse più elevato (del prezzo piùbasso) tra quelli accolti (c.d. tasso di inte-resse/prezzo marginale), l’ammontare com-plessivo delle offerte supera l’importo residuoda assegnare, quest’ultimo viene ripartito proquota tra le offerte presentate in base al rap-porto tra l’ammontare residuo e l’importo com-plessivo offerto al tasso di interesse/prezzomarginale (cfr. riquadro 5). Per l’emissione dicertif icati di debito, l’ammontare assegnato aogni controparte è arrotondato al più vicinomultiplo della denominazione dei certif icatistessi. Nelle altre operazioni di assorbimentodella liquidità, l’ammontare assegnato a ognicontroparte è arrotondato all’euro.

Nelle aste a tasso variabile, la BCE può deci-dere di assegnare un ammontare minimo aciascun partecipante aggiudicatario.

ASTE A TASSO VARIABILE DI SWAP IN VALUTANell’aggiudicazione delle aste a tasso variabiledi swap in valuta f inalizzate a immettere liqui-dità, le offerte vengono ordinate in base ai puntia termine in senso crescente9. Le offerte pre-sentate con punti a termine più bassi sonoaccettate per prime e, in seguito, vengono pro-gressivamente accolte quelle con punti atermine via via più elevati, f ino a esaurimentodell’ammontare complessivo della valuta sta-bilita da vendere. Se, in corrispondenza delpunto a termine più elevato tra quelli accolti(c.d. punto a termine marginale), l’ammontarecomplessivo delle offerte supera l’importoresiduo da assegnare, quest’ultimo viene ripar-tito pro quota tra le offerte presentate in base

al rapporto tra l’ammontare residuo e l’importocomplessivo delle offerte presentate al punto atermine marginale (cfr. riquadro 6). L’ammon-tare assegnato a ogni controparte è arrotondatoall’euro.

Nell’aggiudicazione delle aste a tasso variabiledi swap in valuta f inalizzate ad assorbire liqui-dità, le offerte vengono ordinate in base ai puntia termine in senso decrescente. Le offerte pre-sentate con punti a termine più elevati sonoaccettate per prime e, in seguito, vengono pro-gressivamente accolte quelle con punti atermine via via più bassi, f ino a esaurimentodell’ammontare complessivo della valuta sta-bilita da acquistare. Se, in corrispondenza delpunto a termine più basso tra quelli accolti (c.d. punto a termine marginale), l’ammontarecomplessivo delle offerte supera l’importoresiduo da assegnare, quest’ultimo viene ripar-tito pro quota tra le offerte presentate in baseal rapporto tra l’ammontare residuo e l’importocomplessivo delle offerte presentate al punto atermine marginale (cfr. riquadro 6). L’ammon-tare assegnato a ogni controparte è arrotondatoall’euro.

TIPOLOGIA D’ASTAPer le aste a tasso variabile, l’Eurosistema puòapplicare procedure d’asta a tasso unico o atasso multiplo. In un’asta a tasso unico (“astadi tipo olandese”), il tasso di interesse/prezzo/punto a termine di aggiudicazione applicato atutte le offerte accolte è pari al tasso di inte-resse/prezzo/punto a termine marginale (cioè,quello al quale si esaurisce l’importo com-plessivo offerto). In un’asta a tasso multiplo(“asta di tipo americano”), il tasso di inte-resse/prezzo/punto a termine di aggiudicazioneè quello al quale è stata formulata ogni singolaofferta.

CAPITOLO 5

Procedure

31BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

9 I punti a termine vengono ordinati in senso crescente tenendoconto del segno della quotazione, che dipende dal segno del dif-ferenziale del tasso di interesse tra la valuta estera e l’euro. Se,per la durata dell’operazione di swap, il tasso di interesse dellavaluta estera è più elevato del corrispondente tasso di interesseper l’euro, i punti a termine sono di segno positivo (l’euro fapremio sulla valuta estera). Se, al contrario, il tasso di interessedella valuta estera è più basso del corrispondente tasso di inte-resse per l’euro, i punti a termine sono di segno negativo (l’eurofa sconto sulla valuta estera).

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5.1.6 ANNUNCIO DEI RISULTATI D’ASTA

I risultati delle aste standard e delle aste velocisono annunciati pubblicamente via rete tramitele agenzie di stampa. Inoltre, le banche centralinazionali possono annunciare il risultato del-l’assegnazione direttamente alle controparti

prive di accesso alle agenzie. Il messaggio dicomunicazione dei risultati dell’asta contienenormalmente le seguenti informazioni:

• il numero di riferimento dell’operazioned’asta;

32BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Riquadro 6

AGGIUDICAZIONE DI ASTE A TASSO VARIABILE DI SWAP IN VALUTA

La percentuale di riparto al punto a termine marginale è:

L’ammontare assegnato alla controparte iesima al punto a termine marginale è:

L’ammontare totale assegnato alla controparte iesima è:

dove:

A = ammontare totale assegnato

∆s = punto a termine sesimo offerto dalle controparti

n = numero totale delle controparti

a(∆s)i = ammontare dell’offerta della controparte iesima al punto a termine sesimo (∆s)

a(∆s) = ammontare totale dell’offerta al punto a termine sesimo (∆s)

∆m = punto a termine marginale:

per un’operazione di swap in valuta di immissione di liquidità

per un’operazione di swap in valuta di assorbimento di liquidità

∆m-1 = punto a termine precedente quello marginale (ultimo punto a termine al quale leofferte sono completamente soddisfatte):

per un’operazione di swap in valuta di immissione di liquidità

per un’operazione di swap in valuta di assorbimento di liquidità

all%(∆m) = percentuale di riparto al punto a termine marginale

all(∆s)i = assegnazione alla controparte iesima al punto a termine sesimo

alli = ammontare totale assegnato alla controparte iesima

a as s ii

n

∆ ∆( ) = ( )=∑

1

∆ ∆ ∆m s

≥ ≥1

∆ ∆ ∆1

≥ ≥s m

∆ ∆m m

> −1

∆ ∆m m− >

1

allA a

am

ss

m

m

% ∆∆

∆( ) =

− ( )( )=

∑1

1

all all am i m m i∆ ∆ ∆( ) = ( ) ×% ( )

all a alli s i m is

m

= ( ) + ( )=

∑ ∆ ∆1

1

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• la data dell’operazione d’asta;

• il tipo di operazione;

• la scadenza dell’operazione;

• l’ammontare totale delle offerte presentatedalle controparti dell’Eurosistema;

• il numero di partecipanti all’asta;

• le valute interessate (nel di caso di opera-zioni di swap in valuta);

• l’ammontare totale assegnato;

• la percentuale di aggiudicazione (nel caso diaste a tasso f isso);

• il tasso di cambio a pronti (nel caso di swapin valuta);

• il tasso di interesse marginale/prezzo mar-ginale/punto a termine marginale accolto ela corrispondente percentuale di aggiudica-zione (nel caso di aste a tasso variabile);

• il tasso minimo di offerta, il tasso massimodi offerta e il tasso di aggiudicazione medioponderato (nel caso di aste a tasso multiplo);

• la data di inizio e la data di scadenza del-l’operazione (ove applicabili) oppure la datadi regolamento e la data di scadenza dellostrumento (nel caso di emissione di certif i-cati di debito);

• l’importo minimo di aggiudicazione per con-troparte (ove previsto);

• la percentuale minima di riparto (ove previ-sta);

• la denominazione dei certif icati (per l’e-missione di certif icati di debito);

• il codice ISIN dell’emissione (per l’emis-sione di certif icati di debito).

Le banche centrali nazionali confermerannodirettamente i singoli importi assegnati a tuttele controparti aggiudicatarie.

5.2 PROCEDURE PER LE OPERAZIONIBILATERALI

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALELe banche centrali nazionali possono effettuareoperazioni sulla base di procedure bilaterali10.Tali procedure possono essere utilizzate per leoperazioni di mercato aperto di fine tuning eper le operazioni def initive di tipo strutturale.Con il termine “procedura bilaterale” si intendein senso lato qualunque procedura in cui l’Eu-rosistema esegue un’operazione con una o piùcontroparti senza un’asta. Al riguardo, se nepossono distinguere due diversi tipi: operazioniin cui le controparti vengono contattate diret-tamente dall’Eurosistema e operazioni effet-tuate nelle borse valori e tramite operatori dimercato.

CONTATTO DIRETTO CON LE CONTROPARTIIn tale procedura, le banche centrali nazionalicontattano direttamente una o più contropartiselezionate secondo i criteri specif icati nellasezione 2.2. In conformità alle precise istru-zioni impartite dalla BCE, le banche centralinazionali decidono se concludere contratti conle controparti. Il regolamento delle operazioniavviene tramite le banche centrali nazionali.

Qualora il Consiglio direttivo della BCEdovesse decidere che, in circostanze eccezio-nali, le operazioni bilaterali possono ancheessere effettuate dalla BCE stessa (o da una opiù banche centrali nazionali che agiscono inqualità di braccio operativo della BCE), le pro-cedure previste per tali operazioni dovrannoessere conseguentemente adattate. In tal caso,la BCE (o le banche centrali nazionali che agi-scono in qualità di braccio operativo della BCE)contatterebbe direttamente una o più contro-parti nell’area dell’euro, selezionate secondo i

CAPITOLO 5

Procedure

33BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

10 Il Consiglio direttivo della BCE può decidere che, in circostanzeeccezionali, operazioni bilaterali di fine tuning siano effettuatedirettamente anche dalla BCE.

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criteri specif icati nella sezione 2.2. La BCE (ole banche centrali nazionali che agiscono inqualità di braccio operativo della BCE) deci-derebbe se concludere contratti con le contro-parti. Il regolamento delle transazioniavverrebbe, comunque, in modo decentratoattraverso le banche centrali nazionali.

Si può ricorrere a operazioni bilaterali tramitecontatto diretto con le controparti per le ope-razioni temporanee, le operazioni definitive, gliswap in valuta e la raccolta di depositi a tempodeterminato.

OPERAZIONI EFFETTUATE NELLE BORSE VALORIE TRAMITE OPERATORI DI MERCATOLe banche centrali nazionali possono effettuareoperazioni def initive nelle borse valori etramite operatori di mercato. Per tali operazioni,la gamma delle controparti non è ristretta apriori e le procedure sono adattate alle con-venzioni di mercato valide per i titoli scambiati.Il Consiglio direttivo della BCE deciderà se, incircostanze eccezionali, la BCE stessa (o una opiù banche centrali nazionali che agiscono inqualità di braccio operativo della BCE) potràeffettuare operazioni def initive di fine tuningnelle borse valori e tramite operatori dimercato.

ANNUNCIO DI OPERAZIONI BILATERALINormalmente, le operazioni bilaterali nonvengono annunciate pubblicamente in anticipo;

inoltre, la BCE può decidere di non renderepubblici i risultati delle operazioni bilaterali.

GIORNATE OPERATIVELa BCE può decidere di effettuare operazionibilaterali di fine tuning in qualsiasi giornataoperativa dell’Eurosistema. A tali operazionipartecipano soltanto le banche centrali degliStati membri in cui i giorni di negoziazione, diregolamento e di rimborso sono giornate ope-rative delle BCN.

Le operazioni bilaterali def initive di tipo strut-turale vengono di solito effettuate e regolatesolo nei giorni che sono giornate operative delleBCN in tutti gli Stati membri.

5.3 PROCEDURE DI REGOLAMENTO

5.3.1 CONSIDERAZIONI DI CARATTEREGENERALE

Le operazioni dell’Eurosistema attivabili su ini-ziativa delle controparti e le operazioni dimercato aperto vengono regolate sui conti dete-nuti dalle controparti presso le banche centralinazionali (o sui loro conti presso le banche diregolamento partecipanti al sistema Target). Letransazioni monetarie vengono sottoposte aregolamento solo dopo il (o al momento del)trasferimento def initivo (ove necessario) delleattività sottostanti l’operazione. Ciò implica che

34BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Tavola 3 Data di regolamento generalmente applicata per le operazioni di mercatoaperto dell’Eurosistema1)

Strumento di politica monetaria Data di regolamento per operazioni Data di regolamento per operazionieffettuate mediante aste standard effettuate mediante aste veloci

o procedure bilaterali

Operazioni temporanee T+1 2) TOperazioni def initive - Secondo la convenzione di mercato

relativa alle attività sottostantiEmissione di certif icati di debito T+1 -Swap in valuta - T, T+1 o T+2Raccolta di depositi a tempo determinato - T

1) T si riferisce al giorno di negoziazione. Il calcolo della data di regolamento è da riferirsi esclusivamente alle giornate operativedell’Eurosistema.2) Se la data di regolamento generalmente applicata per le operazioni di rif inanziamento principali o a più lungo termine coincidecon una festività bancaria, la BCE può sceglierne una diversa, con possibilità di regolamento stesso giorno. Le date di regolamentoper le operazioni di rif inanziamento principali o a più lungo termine vengono specif icate in anticipo nel calendario delle operazionid’asta dell’Eurosistema (cfr. sezione 5.1.2).

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le attività sottostanti devono essere state o pre-ventivamente depositate su un apposito contopresso le banche centrali nazionali ovvero rego-late su base DVP (delivery versus payment)infragiornaliera presso le suddette banche cen-trali nazionali. Il trasferimento delle attivitàsottostanti viene effettuato attraverso i conti diregolamento in titoli detenuti dalle contropartipresso sistemi di deposito e di regolamentodelle operazioni in titoli che rispettino i requi-siti standard minimi previsti dalla BCE11. Lecontroparti sprovviste sia di un conto di depo-sito presso una banca centrale nazionale sia diun conto di regolamento in titoli presso sistemidi deposito e di regolamento delle operazioni intitoli che rispettino i requisiti standard minimiprevisti dalla BCE possono effettuare il rego-lamento delle attività sottostanti attraverso ilconto di regolamento in titoli o il conto di depo-sito di una istituzione creditizia operante inqualità di corrispondente.

Ulteriori disposizioni riguardanti le proceduredi regolamento sono definite negli accordi con-trattuali che le banche centrali nazionali (o laBCE) applicano per gli specif ici strumenti dipolitica monetaria. Le procedure di regola-mento possono variare lievemente tra le banchecentrali nazionali in relazione alle differentileggi nazionali e alle diverse modalità operativeadottate.

5.3.2 REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DIMERCATO APERTO

Le operazioni di mercato aperto effettuatemediante aste standard (cioè le operazioni dirifinanziamento principali, le operazioni di rifi-nanziamento a più lungo termine e le operazionidi tipo strutturale) sono normalmente regolateil primo giorno lavorativo successivo al giornodi negoziazione nel quale tutti i pertinentisistemi nazionali di RTGS e di regolamentodelle operazioni in titoli sono operativi. In lineadi principio, l’obiettivo dell’Eurosistema èquello di regolare le transazioni relative alle sueoperazioni di mercato aperto nello stessomomento in tutti gli Stati membri con tutte lecontroparti che abbiano fornito suff icienti atti-

vità sottostanti. Tuttavia, dati i vincoli operativie le caratteristiche tecniche dei sistemi nazio-nali di regolamento in titoli, l’orario in cui leoperazioni di mercato aperto vengono regolatepotrà variare all’interno dell’area dell’euro.L’ora del regolamento delle operazioni di rif i-nanziamento principali e di quelle a più lungotermine normalmente coincide con l’ora delrimborso di una precedente operazione con sca-denza equivalente.

L’obiettivo dell’Eurosistema è quello di rego-lare le operazioni di mercato aperto effettuatemediante aste veloci e procedure bilaterali nel-l’ambito del giorno di negoziazione. Tuttavia,per ragioni operative, l’Eurosistema può occa-sionalmente applicare altre date di regolamento,in particolare per le operazioni def initive (perscopi sia di fine tuning sia di tipo strutturale)e per gli swap in valuta (cfr. tavola 3).

5.3.3 PROCEDURE DI FINE GIORNATA

Le procedure di f ine giornata sono specif icatenella documentazione relativa ai sisteminazionali di RTGS e al sistema Target. Dinorma, l’orario di chiusura del sistema Targetè alle 18.00 (ora dell’Europa centrale). Nessunulteriore ordine di pagamento viene accettatoper l’elaborazione nei sistemi nazionali diRTGS dopo l’orario di chiusura, sebbene alcuniordini accettati prima di tale orario possanoessere ancora in fase di elaborazione. Le richie-ste di accesso delle controparti alle operazionidi rif inanziamento marginale o di depositodevono essere presentate alla rispettiva bancacentrale nazionale al più tardi entro 30 minutidopo l’orario effettivo di chiusura del sistemaTarget12.

Ogni saldo negativo sui conti di regolamento(nei sistemi nazionali di RTGS) delle

CAPITOLO 5

Procedure

35BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

11 La descrizione degli standard per l’utilizzo degli SSS autoriz-zati nell’area dell’euro e una lista aggiornata dei collegamentiautorizzati tra tali sistemi sono disponibili sul sito Internet dellaBCE (www.ecb.int).

12 Il termine per richiedere l’accesso alle operazioni attivabili suiniziativa delle controparti viene posticipato di ulteriori 30minuti nell’ultimo giorno lavorativo dell’Eurosistema di unperiodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

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controparti autorizzate, che permanga dopo laconclusione delle procedure di controllo di f inegiornata, viene automaticamente consideratouna richiesta di rif inanziamento marginale (cfr. sezione 4.1).

36BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

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6.1 CONSIDERAZIONI DI CARATTEREGENERALE

L’articolo 18.1 dello Statuto del SEBC consentealla BCE e alle banche centrali nazionali dieffettuare operazioni sui mercati f inanziariacquistando e vendendo le corrispondenti atti-vità in via def initiva o con contratti di riac-quisto a termine; esso sancisce altresì che tuttele operazioni di rif inanziamento dell’Eurosi-stema debbano essere effettuate a fronte diadeguate garanzie. Di conseguenza, tutte leoperazioni dell’Eurosistema f inalizzate aimmettere liquidità sono basate su attività sotto-stanti fornite dalle controparti sotto forma ditrasferimenti di proprietà, nel caso di opera-zioni def initive o di contratti di acquisto apronti con patto di vendita a termine, ovvero,nel caso di prestiti garantiti, sotto forma dipegno, cessione in garanzia o charge1.

Al f ine di tutelare l’Eurosistema dal rischio diperdite nelle sue operazioni di politica mone-taria, di garantire parità di trattamento dellecontroparti, nonché di accrescere l’eff icienzaoperativa e la trasparenza, le attività sottostantidevono soddisfare particolari criteri per poteressere utilizzate nelle operazioni di politicamonetaria dell’Eurosistema. Quest’ultimo haelaborato un sistema unico per le attività idoneeapplicabile a tutte le sue operazioni di f inan-ziamento, che entrerà in vigore il 1° gennaio2007. Il nuovo sistema (denominato anche “listaunica”) sostituirà il sistema basato su dueelenchi utilizzato dall’avvio dell’Unioneeconomica e monetaria, il quale sarà progres-sivamente eliminato entro il 31 maggio 20072.

Il sistema unico distingue due categorie di stru-menti: le attività negoziabili e le attività nonnegoziabili. Nessuna distinzione viene fatta trale due categorie per quanto concerne la qualitàdelle attività e la loro idoneità per i vari tipi dioperazioni di politica monetaria dell’Eurosi-stema, a eccezione del fatto che le attività nonnegoziabili non vengono utilizzate dall’Euro-sistema per le operazioni def initive. Le attivitàidonee per le operazioni di politica monetariadell’Eurosistema possono anche essere utiliz-

zate come attività sottostanti alle operazioni dicredito infragiornaliero.

I criteri di idoneità applicabili alle due cate-gorie di attività, definiti nella sezione 6.2, sonouniformi per l’intera area dell’euro3. Al f ine diassicurare che entrambe le categorie soddisfinogli stessi standard di credito, è stato predispostoun quadro di riferimento dell’Eurosistema perla valutazione della qualità creditizia (Eurosy-stem credit assessment framework, ECAF), chesi fonda su diverse fonti di valutazione delcredito. Le procedure e le regole per la def ini-zione e la verif ica del requisito di “elevati stan-tard di credito” stabilito dall’Eurosistema pertutte le garanzie idonee sono descritte nellasezione 6.3, mentre le sezioni 6.4 e 6.5 deli-neano le misure per il controllo dei rischi e iprincipi di valutazione delle attività sottostanti.La sezione 6.6 spiega come le contropartidell’Eurosistema possono utilizzare attivitàidonee su base transfrontaliera.

CAPITOLO 6

Attività idonee

37BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

C AP I TOLO 6

ATTIV ITÀ IDONEE

1 Le operazioni temporanee di mercato aperto e le operazioni defi-nitive f inalizzate ad assorbire liquidità sono anch’esse basate suattività sottostanti. I criteri di idoneità stabiliti per le attivitàsottostanti utilizzate nelle operazioni temporanee di mercatoaperto f inalizzate ad assorbire liquidità sono identici a quelliapplicati per le attività sottostanti utilizzate nelle operazionitemporanee di mercato aperto f inalizzate a immettere liquidità.Tuttavia, nelle operazioni di assorbimento della liquidità nonvengono applicati scarti di garanzia.

2 Le attività di secondo livello che non soddisfano i criteri diidoneità def initi nel sistema unico delle attività stanziabili ingaranzia resteranno ammissibili f ino al 31 maggio 2007 e iconnessi scarti di garanzia per le attività negoziabili di secondolivello (def initi nelle Caratteristiche generali di febbraio 2005)continueranno ad applicarsi f ino a quella data. Il Consiglio diret-tivo ha altresì deciso che le partecipazioni ai fonds communs decréances francesi incluse nella lista di primo livello rimarrannoidonee per un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre2008.

3 Una categoria specif ica di attività non negoziabili è rappresen-tata dai crediti, per i quali il periodo di transizione previsto siestenderà f ino al 31 dicembre 2011; durante questo periodo èpossibile che un numero limitato di criteri operativi e di idoneitàdivergano fra i paesi dell’area (cfr. sezione 6.2.2).

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38BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

6.2 SPECIFICHE DI IDONEITÀ DELLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

La BCE definisce, mantiene e pubblica una listadelle attività negoziabili idonee4. Per quantoconcerne le attività non negoziabili non èprevista né la pubblicazione della lista deglistrumenti stanziabili, né dell’elenco dei debi-tori/garanti idonei.

6.2.1 CRITERI DI IDONEITÀ DELLE ATTIVITÀNEGOZIABILI

Sono considerati idonei i certif icati di debitoemessi dalla BCE e tutti i certif icati di debitoemessi dalle banche centrali nazionali del-l’Eurosistema anteriormente alla data diadozione dell’euro nei rispettivi Stati membri.

Per determinare l’idoneità delle altre attivitànegoziabili, vengono applicati i seguenti criteridi stanziabilità (cfr. anche la tavola 4).

TIPO DI ATTIVITÀDevono essere strumenti di debito aventi:

(a) un capitale f isso e incondizionato;

(b) una cedola che non può dare luogo a inte-ressi negativi. Inoltre, la cedola deve essereconforme a uno dei seguenti tipi: (1) zerocoupon; (2) cedola a tasso f isso; oppure (3) cedola variabile legata a un tasso diinteresse di riferimento. La cedola puòdipendere da una variazione di ratingdell’emittente stesso. Anche le obbligazioniindicizzate all’inflazione sono considerateidonee.

Tali caratteristiche devono essere mantenutesino al rimborso dell’obbligazione. Gli stru-menti di debito non possono conferire il dirittoal rimborso del capitale e/o al pagamento degliinteressi subordinatamente ai diritti dei deten-tori di altri strumenti di debito dello stessoemittente.

Il requisito (a) non si applica ai titoli garantitida attività, fatti salvi i titoli emessi da istituti

di credito conformemente ai criteri stabilitinell’articolo 22, paragrafo 4, della direttivasugli OICVM5 (denominati anche “obbligazionibancarie garantite”). L’Eurosistema valutal’idoneità dei titoli garantiti da attività diversidalle obbligazioni bancarie garantite in base aiseguenti criteri:

Le attività che producono flussi di cassa e chegarantiscono i titoli:

(a) devono essere legalmente acquisite,conformemente alla legislazione di unoStato membro, presso il cedente o l’inter-mediario dalla società veicolo (specialpurpose vehicle) che gestisce l’operazionedi cartolarizzazione, secondo modalitàconsiderate dall’Eurosistema come una“vendita effettiva” opponibile a terzi. Ilcedente e i suoi creditori non devono avereaccesso a tali attività, neppure in caso diinsolvenza del cedente;

(b) non devono consistere, in tutto o in parte,effettivamente o potenzialmente, in credit-linked notes o strumenti di credito analoghi,risultanti dal trasferimento del rischio dicredito tramite derivati creditizi.

Nell’ambito di un programma di emissione, peressere stanziabile, una tranche (o sub-tranche)non può essere subordinata rispetto alle altretranche della stessa emissione. Una tranche èconsiderata non subordinata e con “più altogrado di prelazione” (senior) se, conforme-mente con la priorità di pagamento definita nel

4 Questa lista è pubblicata e aggiornata quotidianamente sul sitoInternet della BCE (www.ecb.int). Essa non include le attivitànegoziabili emesse da società non f inanziarie prive di un ratingfornito da un’istituzione esterna specializzata nella valutazionedel merito di credito (external credit assessment institution,ECAI) con riferimento all’emissione, all’emittente o al garante.Per questi strumenti di debito, la condizione di ammissibilitàdipende dalla valutazione della qualità creditizia effettuata dallafonte scelta dalla controparte in conformità con le regoledell’ECAF applicabili ai crediti (cfr. sezione 6.3.3).

5 Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985,concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, rego-lamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’in-vestimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 375 del31.12.1985, pag. 3), da ultimo modif icata dalla Direttiva2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

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CAPITOLO 6

Attività idonee

39BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

prospetto informativo e applicabile dopol’avviso di esecuzione (enforcement notice),essa riceve i pagamenti (interessi e capitale) invia prioritaria rispetto alle altre tranche, ovverosopporta per ultima le perdite connesse con leattività sottostanti.

L’Eurosistema si riserva il diritto di richiederea ciascun soggetto terzo interessato (qualil’emittente, il cedente o l’organizzatore) ledichiarazioni di natura giuridica e/o i chiari-menti che ritenga necessari per valutare l’ido-neità dei titoli garantiti da attività.

STANDARD DI CREDITOLo strumento di debito deve soddisfare glielevati standard di credito specif icati dalleregole dell’ECAF per le attività negoziabili (cfr. sezione 6.3.2).

LUOGO DI EMISSIONELo strumento di debito deve essere deposi-tato/registrato (emesso) nell’ambito del SEEpresso una banca centrale o un sistema di depo-sito accentrato di titoli (SDA) che soddisf i glistandard minimi stabiliti dalla BCE6. Se lo stru-mento di debito negoziabile è emesso da unasocietà non f inanziaria7, priva del rating diun’ECAI, il luogo di emissione deve situarsiall’interno dell’area dell’euro.

PROCEDURE DI REGOLAMENTOLo strumento di debito deve essere trasferibilemediante registrazioni contabili. Deve esseredetenuto e regolato nell’area dell’euro su unconto acceso presso l’Eurosistema o un SSS chesoddisfi gli standard minimi stabiliti dalla BCE,in modo che il perfezionamento e il realizzosiano soggetti alle leggi di un paese dell’areadell’euro.

Se l’SDA presso il quale il titolo è emesso el’SSS presso il quale è detenuto non coinci-dono, le due istituzioni devono essere collegateda un link autorizzato dalla BCE8.

MERCATI IDONEILo strumento di debito deve essere ammessoalla negoziazione in un mercato regolamentato,

così come def inito dalla direttiva relativa aimercati degli strumenti f inanziari 9, ovveronegoziato in taluni mercati non regolamentati,specif icati dalla BCE10. La valutazione deimercati non regolamentati da parte dell’Euro-sistema si basa su tre principi: sicurezza, traspa-renza e accessibilità11.

TIPO DI EMITTENTE/GARANTELo strumento di debito può essere emesso ogarantito da banche centrali, enti pubblici, orga-nismi del settore privato o istituzioni interna-zionali o sovranazionali. Gli strumenti di debitoemessi da istituti di credito diversi dalle obbli-gazioni bancarie garantite sono stanziabiliunicamente se ammessi alla negoziazione in unmercato regolamentato, come sopra def inito.

6 A decorrere dal 1° gennaio 2007, per essere stanziabili i titolidi debito internazionali emessi in forma di titoli al portatoredevono avere la struttura di New Global Note (NGN) ed esseredepositati presso un servizio di custodia comune (CommonSafekeeper), costituito da un sistema di deposito accentratointernazionale (SDAI) o, ove applicabile, da un SDA chesoddisf i i requisiti minimi stabiliti dalla BCE. I titoli di debitoal portatore internazionali emessi sotto forma di ClassicalGlobal Note (CGN) anteriormente al 1° gennaio 2007 e i titolifungibili emessi con il medesimo codice ISIN in tale data osuccessivamente restano stanziabili f ino alla scadenza.

7 La def inizione di società non f inanziarie adottata è quella delSistema europeo dei conti 1995 (SEC 95).

8 La descrizione degli standard per l’utilizzo degli SSS idoneinell’area dell’euro e una lista aggiornata dei collegamenti idoneitra tali sistemi sono consultabili sul sito Internet della BCE(www.ecb.int).

9 Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti f inanziari(GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

10 La lista dei mercati non regolamentati idonei è pubblicata sulsito Internet della BCE (www.ecb.int) e aggiornata almeno confrequenza annuale.

11 I principi di sicurezza, trasparenza e accessibilità sono definitidall’Eurosistema esclusivamente ai f ini dell’esercizio dellafunzione di gestione delle garanzie. Il processo di selezione nonè f inalizzato a valutare la qualità intrinseca dei diversi mercati.I principi devono essere intesi come segue. Per sicurezza siintende la certezza delle operazioni, con particolare riferimentoalla loro validità ed efficacia esecutiva. La trasparenza concerneil libero accesso alle informazioni quali le norme proceduralie operative del mercato, le caratteristiche f inanziarie delleattività, il meccanismo di formazione dei prezzi, i prezzi e lequantità rilevanti (quotazioni, tassi di interesse, volumi degliscambi, consistenze in essere). L’accessibilità si riferisce allacapacità dell’Eurosistema di partecipare e avere accesso almercato. Un mercato è accessibile ai f ini della gestione dellegaranzie se prevede norme procedurali e operative che consen-tono all’Eurosistema di ricevere informazioni e di svolgere tran-sazioni, se necessario, per tali scopi.

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SEDE DELL’EMITTENTE / DEL GARANTEL’emittente deve avere sede nel SEE o in unodei paesi del G10 non appartenenti al SEE12. Inquest’ultimo caso gli strumenti di debitopossono essere considerati idonei solo se l’Euro-sistema verif ica che i propri diritti sono protettiin modo appropriato dalla legislazione delpaese dell’emittente. A questo scopo, prima chele attività possano essere considerate idonee,sarà necessario fornire una valutazione giuri-dica accettabile nella forma e nella sostanzadall’Eurosistema. Nel caso di un titolo garan-tito da attività, l’emittente deve risiedere in unpaese del SEE.

Il garante deve avere sede all’interno del SEE.

Le istituzioni internazionali o sovranazionalisono considerate emittenti/garanti idonei indi-pendentemente dal luogo in cui sono stabilite.Se il titolo di debito negoziabile è emesso dauna società non f inanziaria priva del rating diun’ECAI, l’emittente / il garante deve risiederenell’area dell’euro.

VALUTA DI DENOMINAZIONELo strumento di debito deve essere denominatoin euro13.

6.2.2 CRITERI DI IDONEITÀ DELLE ATTIVITÀNON NEGOZIABILI

Nell’ambito del sistema unico delle attivitàidonee rientrano due tipologie di attività nonnegoziabili: i crediti e gli strumenti di debitogarantiti da mutui residenziali (DGMR) nonnegoziabili14.

CREDITIPer essere stanziabile, un credito15 deve soddi-sfare i criteri di idoneità specif icati di seguito(cfr. anche la tavola 4).

• Tipo di attività. Deve essere un’obbligazionefinanziaria di un debitore nei confronti di unacontroparte dell’Eurosistema. Sono accettatianche i crediti “con rimborso graduale”, peri quali il rimborso del capitale e il pagamentodegli interessi avvengono secondo un calen-

dario predef inito, mentre non sono ammis-sibili le linee di credito inutilizzate (ad esempio nel quadro di crediti rotativi), gliscoperti di conto corrente e le lettere dicredito (che autorizzano l’utilizzo delcredito ma di per sé non costituiscono uncredito). La quota di un’istituzione parteci-pante a un prestito sindacato è consideratauna tipologia di credito stanziabile. I creditinon possono conferire il diritto al rimborsodel capitale e/o al pagamento degli interessisubordinatamente ai diritti dei detentori dialtri crediti o strumenti di debito dello stessoemittente.

Il credito deve presentare sia un capitale fissoe incondizionato, sia un tasso di interesse chenon può dare luogo a flussi di cassa negativi.Il tasso di interesse inoltre deve essereconforme a uno dei seguenti tipi: (a) zerocoupon; (b) fisso; oppure (c) variabile, legatoa un tasso di interesse di riferimento. Talicaratteristiche devono essere mantenute f inoal rimborso dell’obbligazione.

• Tipo di debitore/garante. Sono consideratidebitori o garanti idonei le società non finan-ziarie16, gli enti pubblici e le istituzioni inter-nazionali o sovranazionali. Ciascun debitoreè responsabile individualmente e separata-mente per il rimborso integrale del credito inquestione (sono esclusi i co-obbligati,responsabili in solido per i singoli crediti).

• Sede del debitore/garante. Il debitore o ilgarante devono avere sede all’interno

40BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

12 I paesi del G10 non appartenenti al SEE sono: Stati Uniti,Canada, Giappone e Svizzera.

13 Euro o denominazioni nazionali dell’euro.14 Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011 vigerà un regime

intermedio per i crediti, che consentirà a ciascuna banca centralenazionale di def inire liberamente la soglia minima per l’am-montare dei crediti stanziabili a garanzia (a esclusione di quelliutilizzabili su base transfrontaliera) e di decidere se applicareuna commissione di gestione. Dal 1° gennaio 2012 verrà appli-cato un regime unif icato.

15 I crediti sono anche def initi prestiti bancari. Gli Schuld-scheindarlehen e i crediti privati registrati olandesi nei confrontidelle amministrazioni pubbliche o di altri debitori idonei chebenef iciano di una garanzia di Stato (ad esempio le societàoperanti nel settore dell’edilizia abitativa) sono considerati equi-valenti ai crediti.

16 Per una def inizione cfr. il SEC 95.

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dell’area dell’euro. Tale requisito non siapplica alle istituzioni internazionali o sovra-nazionali.

• Standard di credito. La qualità dei crediti èvalutata sulla base del merito di credito delrelativo debitore o garante. I crediti devonosoddisfare gli elevati standard di creditospecificati dalle regole dell’ECAF per le atti-vità non negoziabili (cfr. sezione 6.3.3).

• Ammontare minimo. Al momento dellapresentazione del credito in garanzia (mobi-lizzazione), il credito deve avere un ammon-tare superiore alla soglia minima. Durante ilperiodo di transizione (1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2011), ciascuna banca centralenazionale def inirà liberamente tale importoper i crediti interni, mentre per quelli utiliz-zati fra paesi dell’euro è stata f issata unasoglia minima comune pari a 500.000 euro17.Dal 1° gennaio 2012 tale soglia verrà appli-cata indistintamente a tutti i crediti nell’interaarea dell’euro.

• Procedure di trattamento. I crediti devonoessere elaborati secondo le proceduredell’Eurosistema def inite nelle rispettiveregolamentazioni nazionali.

• Legislazione applicabile. Sia il contratto dicredito, sia il contratto tra la controparte e laBCN per l’uso del credito come garanzia(contratto di mobilizzazione) devono esseredisciplinati dalla legislazione di uno Statomembro appartenente all’area dell’euro. Ilnumero complessivo di legislazioni nazionaliapplicabili alla controparte, al creditore, aldebitore, al garante (se del caso), al contrattodi credito e al contratto di mobilizzazionenon deve tuttavia essere superiore a due.

• Valuta di denominazione. Il credito deveessere denominato in euro18.

STRUMENTI DI DEBITO NON NEGOZIABILIGARANTITI DA MUTUI RESIDENZIALII seguenti criteri di idoneità si applicano aiDGMR.

• Tipo di attività. Deve essere uno strumentodi debito (cambiale o pagherò cambiario)garantito da un insieme di mutui ipotecari suimmobili residenziali e molto prossimo allacartolarizzazione vera e propria. La sostitu-zione delle attività ricomprese nell’insiemesottostante deve essere possibile e si devepredisporre un meccanismo che assicuri ildiritto di prelazione dell’Eurosistema suicreditori diversi da quelli esentati per motividi pubblico interesse19.

I DGMR devono presentare un capitale f issoe incondizionato e un tasso di interesse chenon possa risultare in un flusso di cassa nega-tivo.

• Standard di credito. I DGMR devono soddi-sfare elevati standard creditizi, i quali sonovalutati sulla base delle regole dell’ECAFpreviste per questo tipo di attività (cfr. sezione 6.3.3).

• Tipo di emittente. Sono considerati emittentiidonei gli istituti di credito ammessi comecontroparti.

• Sede dell’emittente. L’emittente deve averesede all’interno dell’area dell’euro.

• Procedure di trattamento. I DGMR devonoessere elaborati secondo le proceduredell’Eurosistema def inite nelle rispettiveregolamentazioni nazionali.

• Valuta di denominazione. I DGMR devonoessere denominati in euro20.

CAPITOLO 6

Attività idonee

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L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

17 La Banque centrale du Luxembourg introdurrà la soglia minimacomune per l’utilizzo transfrontaliero dei crediti al più tardi il1° gennaio 2008; f ino a quella data essa applicherà un importominimo pari a 1.000.000 di euro.

18 Cfr. la nota 13 del presente capitolo.19 Attualmente le uniche attività ricomprese in questa classe sono

le cambiali ipotecarie irlandesi.20 Cfr. la nota 13 del presente capitolo.

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6.2.3 REQUISITI AGGIUNTIVI PER L’UTILIZZODELLE ATTIVITÀ IDONEE

OBBLIGHI GIURIDICI AGGIUNTIVI RELATIVI AI CREDITIAl f ine di creare valide tutele per i crediti eassicurare che questi possano essere rapida-mente realizzati nell’eventualità di un’ina-dempienza della controparte, occorre rispettareuna serie di obblighi legali aggiuntivi; questiriguardano:

• l’accertamento dell’esistenza dei crediti;

• la notif ica al debitore o la registrazione dellamobilizzazione del credito;

• l’assenza di restrizioni connesse al rispettodel segreto bancario e alla riservatezza;

• l’assenza di restrizioni alla mobilizzazionedel credito;

• l’assenza di restrizioni al realizzo del credito.

Il tenore di questi obblighi giuridici è descrittonell’allegato 7. Ulteriori informazioni sullespecif icità delle diverse giurisdizioni sonofornite nelle rispettive legislazioni nazionali.

REGOLE PER L’UTILIZZO DELLE ATTIVITÀIDONEE Le attività negoziabili possono essere utilizzateper tutte le operazioni di politica monetariabasate su attività sottostanti, ossia per le opera-zioni di mercato aperto temporanee o definitivee per le operazioni di rif inanziamento margi-nale. Le attività non negoziabili possono essereutilizzate come attività sottostanti per le opera-zioni di mercato aperto temporanee e le opera-zioni di rif inanziamento marginale, ma non perle operazioni di mercato aperto def initivedell’Eurosistema. Tutte le attività negoziabili enon negoziabili possono essere utilizzate anchecome attività sottostanti alle operazioni dicredito infragiornaliero.

Indipendentemente dal fatto che un’attivitànegoziabile o non negoziabile soddisf i i criteri

di idoneità, una controparte non può costituirein garanzia un’attività emessa o garantita dallacontroparte stessa o da qualsiasi altro ente concui questa abbia stretti legami21.

Per “stretti legami” si intende una situazione incui la controparte è legata a un emittente/debi-tore/garante di attività idonee in ragione delfatto che:

(a) la controparte detiene il 20 per cento o piùdel capitale dell’emittente / del debitore /del garante, o una o più società in cui lacontroparte possiede la maggioranza delcapitale detengono il 20 per cento o più delcapitale dell’emittente / del debitore / delgarante, o la controparte e una o più societàin cui essa possiede la maggioranza delcapitale detengono insieme il 20 per centoo più del capitale dell’emittente / del debi-tore / del garante; o

(b) l’emittente / il debitore / il garante detieneil 20 per cento o più del capitale dellacontroparte, o una o più società in cui l’emit-tente / il debitore / il garante possiede lamaggioranza del capitale detengono il 20 per cento o più del capitale della contro-parte, o l’emittente / il debitore / il garantee una o più società in cui esso possiede lamaggioranza del capitale detengono insiemeil 20 per cento o più del capitale dellacontroparte; o

(c) una parte terza detiene sia la maggioranzadel capitale della controparte sia lamaggioranza del capitale dell’emittente / deldebitore / del garante, o direttamente o indi-rettamente, attraverso una o più società incui quella stessa parte terza possiede lamaggioranza del capitale.

42BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

21 Nel caso in cui una controparte utilizzi attività che, a causadell’identità dell’emittente / del debitore / del garante o dell’esistenza di stretti legami, non sono o non sono più stan-ziabili a garanzia di un f inanziamento in essere, essa è obbli-gata a informare immediatamente la banca centrale nazionale.Il valore di queste attività è posto pari a zero nella giornatasuccessiva di valutazione e può essere richiesto un adeguamentodei margini (cfr. anche l’allegato 6). Inoltre, la controparte deveritirare le attività il più presto possibile.

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CAPITOLO 6

Attività idonee

43BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Tavola 4 Attività idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema

Criteri Attività negoziabili 1) Attività non negoziabili 2)

di idoneità

Tipo di attività Certif icati di debito della BCE Crediti DGMRAltri strumenti di debito negoziabili

Standard di credito L’attività deve soddisfare elevati Il debitore/garante deve soddisfare L’attività deve soddi-standard di credito, valutati in base elevati standard di credito. La sfare elevati standardalle regole def inite dall’ECAF per qualità creditizia è valutata in base di credito, valutati inle attività negoziabili3). alle regole def inite dall’ECAF per i base alle regole def i-

crediti. nite dall’ECAF per i DGMR.

Luogo di emissione SEE3) Non applicabile Non applicabile

Procedure di Luogo di regolamento: area dell’euro. Procedure dell’Eurosistema Procedure regolamento/ Le attività devono essere accentrate e dell’Eurosistematrattamento trasferibili mediante registrazioni

contabili presso una BCN o un SSS che soddisf i i criteri minimi stabiliti dalla BCE.

Tipo di emittente/ Banche centrali Settore pubblico Istituti di creditodebitore/garante Settore pubblico Società non f inanziarie

Settore privato Istituzioni internazionali e Istituzioni internazionali e sovranazionalisovranazionali

Sede dell’emittente / Emittente3): SEE o paesi del G10 Area dell’euro Area dell’eurodel debitore o non appartenenti al SEEdel garante Garante3): SEE

Mercati idonei Mercati regolamentati Non applicabile Non applicabileMercati non regolamentati accettati dalla BCE

Valuta Euro Euro Euro

Ammontare Non applicabile Soglia minima alla presentazione Non applicabileminimo del credito. Tra il 1° gennaio 2007 e

il 31 dicembre 2011: – utilizzo nazionale: soglia decisa

dalla BCN;– utilizzo tra paesi dell’area:

soglia comune di 500.000 euro4).Dal 1° gennaio 2012:soglia minima comune di 500.000 euro applicabile nell’intera area dell’euro.

Legislazioni Non applicabile Legislazione applicabile al contratto di Non applicabileapplicabili credito e alla mobilizzazione: leggi di connesse ai uno Stato membro dell’area dell’euro. crediti Il numero complessivo di legislazioni

nazionali applicabili:– alla controparte,– al creditore, – al debitore, – al garante (se del caso), – al contratto di credito e– al contratto di mobilizzazionenon deve essere superiore a due.

Utilizzo tra Sì Sì Sìpaesi dell’area

1) Per informazioni più dettagliate, cfr. la sezione 6.2.1.2) Per informazioni più dettagliate, cfr. la sezione 6.2.2.3) La qualità creditizia degli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti da società non f inanziarie e privi di rating è deter-minata sulla scorta della fonte di valutazione scelta dalla rispettiva controparte, conformemente alle regole dell’ECAF per i creditidef inite nella sezione 6.3.3. Per gli strumenti di debito negoziabili, sono stati modif icati il criterio relativo alla sede dell’emittente/del garante (area dell’euro) e quello relativo al luogo di emissione (area dell’euro). 4) Per quanto concerne l’utilizzo tra paesi dell’area, la Banque centrale du Luxembourg adotterà la soglia minima comune al più tardiil 1° gennaio 2008; f ino a quella data essa applicherà una soglia minima pari a 1.000.000 di euro.

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44BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Tale disposizione non si applica a: (1) gli strettilegami tra la controparte e le autoritàpubbliche dei paesi del SEE (compreso il casoin cui l’autorità pubblica sia un garante dell’e-mittente / del debitore / del garante); (2) leobbligazioni bancarie garantite emesse confor-memente ai criteri def initi nell’articolo 22,paragrafo 4, della direttiva sugli OICVM; (3) icasi in cui gli strumenti di debito sono protettida salvaguardie di natura legale paragonabili aquelle per gli strumenti indicati al punto (2).

Le banche centrali nazionali possono inoltredecidere di non accettare in garanzia le attivitànegoziabili o non negoziabili elencate diseguito, nonostante queste soddisf ino i criteridi idoneità:

• gli strumenti di debito che scadono primadella data di scadenza dell’operazione dipolitica monetaria per cui sono utilizzaticome attività sottostanti 22;

• gli strumenti di debito che generano unflusso di reddito (ad esempio, il pagamentodi una cedola) prima della scadenza del-l’operazione di politica monetaria per cuisono utilizzati come attività sottostanti.

Tutte le attività negoziabili e le attività nonnegoziabili idonee devono poter essere utiliz-zate tra i paesi dell’area dell’euro. Ciò comportache tutte le controparti dell’Eurosistema devonoavere la possibilità di utilizzare attività stan-ziabili o tramite collegamenti con il propriosistema nazionale di regolamento dei titoli(SSS), nel caso delle attività negoziabili, otramite altri accordi idonei per ricevere creditodalla banca centrale nazionale dello Statomembro dove risiedono (cfr. sezione 6.6).

6.3 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’EUROSISTEMA PER LA VALUTAZIONEDELLA QUALITÀ CREDITIZIA (ECAF)

6.3.1 ELEMENTI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il quadro di riferimento dell’Eurosistema per lavalutazione della qualità creditizia (ECAF)def inisce le procedure, le regole e le tecnichevolte ad assicurare che tutte le garanzie stan-ziabili soddisf ino il requisito dell’Eurosistemadi elevati standard creditizi.

Ai f ini della def inizione degli standard,l’Eurosistema distingue all’interno del quadrogenerale tra attività negoziabili e attività nonnegoziabili (cfr. sezioni 6.3.2 e 6.3.3); taledistinzione risponde a ragioni di eff icienzaoperativa e tiene conto della diversa naturagiuridica delle attività.

Per l’esame della qualità creditizia delle attivitàidonee, l’Eurosistema si avvale delle informa-zioni prodotte dai sistemi di valutazione delcredito appartenenti a una delle seguenti quattrofonti: istituzioni esterne specializzate nellavalutazione del merito di credito (ECAI),sistemi di valutazione interni (in-house creditassessment system, ICAS) delle banche centralinazionali, sistemi basati sui rating interni(internal ratings-based system, IRB) dellecontroparti e strumenti di rating (rating tool,RT) di fornitori terzi. Inoltre, per valutare lostandard di credito, l’Eurosistema considera icriteri istituzionali e le caratteristiche che assi-curano al detentore dello strumento un’analogaprotezione, quali ad esempio le garanzie.

Il valore di riferimento applicato dall’Euro-sistema per stabilire il requisito minimo dielevati standard di credito (soglia di qualitàcreditizia) è def inito in termini di una

22 Ove le banche centrali nazionali consentano l’uso di strumenticon una scadenza inferiore a quella delle operazioni di politicamonetaria per le quali fungono da attività sottostanti, allecontroparti verrà richiesto di sostituire tali attività alla scadenzao prima della loro scadenza.

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CAPITOLO 6

Attività idonee

45BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

valutazione pari a “singola A”23. L’Eurosistemaconsidera una probabilità di inadempienza(probability of default, PD) dello 0,10 per centosu un orizzonte di un anno, soggetta a unriesame periodico, equivalente alla valutazione“singola A”. L’ECAF adotta la def inizione diinadempienza fornita dalla direttiva dell’UErelativa ai requisiti patrimoniali24. L’Eurosi-stema pubblica il rating minimo che soddisfa lasoglia di qualità creditizia per ogni ECAI accet-tata, senza assumere responsabilità riguardoalla propria valutazione dell’ECAI stessa. Talevalutazione è oggetto di un riesame periodico.

L’Eurosistema si riserva il diritto di determi-nare, sulla scorta delle informazioni che ritengarilevanti, se un’emissione, un emittente, undebitore o un garante soddisfano o meno i suoirequisiti in termini di elevati standard di creditoe di rif iutare un’attività sulla base di questeconsiderazioni. Se il rif iuto è fondato su infor-mazioni prudenziali trasmesse dalle contropartio dalle autorità di vigilanza, il loro uso è stret-tamente commisurato e utile all’assolvimentodei compiti dell’Eurosistema per la conduzionedella politica monetaria.

Allo scopo di garantire la coerenza, l’accura-tezza e la confrontabilità delle quattro fonti divalutazione del credito utilizzate nell’ambitodell’ECAF, l’Eurosistema ha def inito perciascuna di queste criteri di accettazione (cfr. sezione 6.3.4) e ne tiene sotto osservazioneil funzionamento rispetto alla soglia def initaper la qualità creditizia (cfr. sezione 6.3.5).

6.3.2 DEFINIZIONE DI ELEVATI STANDARD DI CREDITO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIABILI

Gli elevati standard di credito cui devonoconformarsi le attività negoziabili sono definitisulla base di un insieme di criteri, descritti diseguito.

• Valutazione della qualità creditizia effettuatada un’ECAI. Almeno una valutazione formu-lata da un’ECAI accettata (cfr. sezione 6.3.4)sull’emissione (o, in assenza di questa,

sull’emittente) deve soddisfare la soglia diqualità creditizia scelta dall’Eurosistema25, 26.La BCE pubblica la soglia relativa a ciascunaECAI accettata, come disposto nella sezione 6.3.127.

• Garanzie. In assenza della valutazione diun’ECAI (accettata) sulla qualità creditiziadell’emittente, gli elevati standard di creditopossono essere def initi in base alle garanzieprestate da terzi f inanziariamente solidi. Pergiudicare la solidità f inanziaria del garante,si utilizzano le valutazioni delle ECAIrispondenti alla soglia di qualità creditiziadef inita dall’Eurosistema. La garanzia devesoddisfare i seguenti requisiti:

– Una garanzia sarà considerata idoneaqualora il garante sia responsabile incon-dizionatamente e irrevocabilmente per leobbligazioni dell’emittente per quantoriguarda il rimborso del capitale e il paga-mento degli interessi e di ogni altra sommadovuta al detentore dello strumento didebito f ino al suo completo soddisfaci-mento.

– La garanzia deve essere esigibile a primarichiesta (indipendentemente dall’obbligodel debito sottostante). Le garanzie prestateda enti pubblici con potere di imposizionef iscale devono essere esigibili a prima

23 Per “singola A” si intende un rating a lungo termine minimo pariad “A-” secondo Fitch o Standard & Poor’s, oppure ad “A3”nella classif icazione Moody’s.

24 La direttiva sui requisiti patrimoniali si compone della Diret-tiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti credi-tizi e al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1) e della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo edel Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezzapatrimoniale delle imprese di investimento e degli enti credi-tizi (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201).

25 Se per lo stesso emittente/debitore o garante sono disponibilipiù valutazioni di ECAI, eventualmente contrastanti fra loro, siapplica la regola del migliore (ossia viene selezionata lamigliore valutazione disponibile).

26 Se strettamente conformi ai requisiti f issati dall’articolo 22,paragrafo 4, della direttiva sugli OICVM, si considera che leobbligazioni bancarie garantite soddisfano elevati standard dicredito indipendentemente dalle regole definite nell’ambito deicriteri di valutazione della qualità creditizia delle ECAI.

27 L’informazione è pubblicata sul sito Internet della BCE(www.ecb.int).

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richiesta oppure devono assicurare il paga-mento immediato e completo in caso diinadempienza. Gli obblighi del garantederivanti dalla garanzia devono averealmeno lo stesso livello ed essere esigibiliin proporzione (pari passu) a quelli di tuttele altre obbligazioni non garantite delgarante stesso.

– Le garanzie devono essere regolate dallalegislazione di uno Stato membro dell’UEed essere giuridicamente valide, vincolantied esigibili nei confronti del garante.

– Perché un’attività garantita sia considerataidonea, sarà necessario presentare unadichiarazione che attesti la validità giuri-dica, il carattere vincolante e l’eff icaciaesecutiva della garanzia, che rispetti laforma e il contenuto previsti dall’Euro-sistema. Se la sede del garante si trova inuna giurisdizione diversa da quella dellalegge che regola la garanzia sarà neces-sario dichiarare anche che la garanzia èvalida ed esigibile in base alla legislazionedel paese dove ha sede il garante. Taledichiarazione deve essere presentata per laverif ica alla banca centrale nazionale chesegnala l’attività garantita per l’inclusionenella lista delle attività idonee28. Taledichiarazione non sarà necessaria per legaranzie da cui sono assistiti gli strumentidi debito con rating all’emissione e per legaranzie prestate da enti pubblici conpotere di imposizione f iscale. Il requisitodi eff icacia esecutiva è soggetto a tutte leleggi in materia di insolvenza e fallimento,ai principi generali di equità e ad altrenorme e principi similari applicabili algarante e che producano effetti in generalesui diritti dei creditori nei confronti delgarante.

In assenza della valutazione di un’ECAI sullaqualità creditizia dell’emissione, dell’emittenteo del garante, gli elevati standard di creditosono f issati in base a quanto segue.

• Emittenti o garanti del settore pubblicodell’area dell’euro. Se l’attività negoziabileè emessa o garantita da un’amministrazioneregionale, un ente locale o un ente pubblicosituato nell’area dell’euro (come def initinella direttiva sui requisiti patrimoniali), vigela seguente procedura:

– L’emittente o il garante è assegnato a unadelle tre classi previste dalla direttiva suirequisiti patrimoniali (cfr. tavola 5)29.

– Una valutazione implicita del merito dicredito degli emittenti o garanti apparte-nenti alle classi 1 e 2 è desunta dal ratingattribuito dalle ECAI alle amministrazionicentrali del paese in cui essi hanno sede;tale valutazione deve soddisfare la sogliadi qualità creditizia def inita dall’Eurosi-stema. Per gli emittenti o i garanti appar-tenenti alla classe 3, non viene desunta unavalutazione implicita.

• Emittenti o garanti del settore societario nonfinanziario dell’area dell’euro. Qualora glielevati standard di credito richiesti per le atti-vità negoziabili emesse o garantite da societànon f inanziarie30 situate nell’area dell’euronon possano essere stabiliti in base alla valu-tazione da parte di un’ECAI concernente laqualità creditizia dell’emissione, dell’emit-tente o del garante, vengono applicate leregole previste dall’ECAF per i crediti, invirtù delle quali le controparti possono avva-lersi dei propri sistemi IRB, dei sistemi divalutazione interni delle BCN o di strumentidi rating di terzi. Gli strumenti di debitonegoziabili privi di rating emessi da società

46BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

28 Normalmente, la banca centrale nazionale responsabile per unacerta attività è quella del paese in cui l’attività è o sarà ammessaalla negoziazione in un mercato idoneo. Nel caso in cui un’at-tività sia negoziata in più mercati, si potrà fare riferimento allahotline per le attività idonee della BCE, all’indirizzo [email protected].

29 Sul sito Internet del Comitato delle autorità europee di vigilanzabancaria (Committee of European Banking Supervisors, CEBS;http://www.c-ebs.org/SD/Rules_AdditionalInformation.htm)dovrebbero essere resi disponibili le liste dei soggetti apparte-nenti alle tre classi e i criteri per la classif icazione di emittenti,debitori o garanti in ciascuna di queste, nonché i collegamentiai siti Internet delle autorità di vigilanza nazionali competenti.

30 Cfr. la nota 7 del presente capitolo.

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non f inanziarie non sono inclusi nella listapubblica delle attività negoziabili idonee.

6.3.3 DEFINIZIONE DI ELEVATI STANDARD DI CREDITO PER LE ATTIVITÀ NON NEGOZIABILI

CREDITIPer def inire il requisito relativo agli elevatistandard creditizi da applicare ai debitori o aigaranti di crediti, le controparti selezionano unafonte principale per la valutazione del merito dicredito fra quelle disponibili e accettatedall’Eurosistema; esse scelgono inoltre ununico sistema nell’ambito della fonte disponi-bile, eccetto che per le ECAI accettate, di cuitutti i sistemi possono essere utilizzati.

Le controparti devono aderire alla fonte sceltaper un periodo minimo di un anno, in modo daevitare il passaggio da una valutazione aun’altra (alla ricerca, nella pluralità di fonti esistemi disponibili, della valutazione miglioreper ogni singolo debitore che ne assicuri l’ido-neità). Le controparti che desiderano cambiarefonte di valutazione prima della scadenza delperiodo minimo devono farne richiesta motivataalla banca centrale nazionale competente.

La fonte di valutazione principale sceltadovrebbe coprire il numero più ampio possibiledi debitori presentati dalla controparte.Tuttavia, se giustif icato da opportune esigenzeoperative e su presentazione di un’istanza moti-vata, alle controparti può essere consentito diricorrere a più sistemi o fonti. Di massimaquesti casi sono determinati da una coperturainsuff iciente della fonte o del sistema di valu-tazione primari.

Le controparti che vengano a conoscenza di unevento creditizio, compreso un ritardo nel paga-mento da parte dei debitori presentati, hannol’obbligo di informare tempestivamente labanca centrale nazionale e, se necessario, diritirare o sostituire le attività. Le contropartidevono inoltre utilizzare le valutazioni credi-tizie più aggiornate, rese disponibili dalla fonteo dal sistema scelto, per i debitori31 o i garantidelle attività stanziate.

Valutazioni della qualità creditizia dei debi-tori/garanti. Gli elevati standard creditizi appli-cabili ai debitori o ai garanti di crediti sono

CAPITOLO 6

Attività idonee

47BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Tavola 5 Valutazioni implicite del merito di credito di emittenti, debitori o garanti appartenenti ad amministrazioni regionali, enti locali ed enti pubblici dell’area dell’euro e privi di una valutazione della qualità creditizia da parte di un’ECAI

Ripartizione di emittenti, debitori o garanti conforme- Valutazione implicita, desunta sulla scorta dell’ECAF,mente alla direttiva sui requisiti patrimoniali relativa alla qualità creditizia dell’emittente, del debitore

o del garante appartenente alla classe corrispondente

Classe 1 Amministrazioni regionali, enti locali ed enti del Viene attribuita la valutazione dell’ECAI relativasettore pubblico (ESP) che, a giudizio delle autorità alle amministrazioni centrali del paese in cui ha sede.di vigilanza competenti, possono essere trattati alpari delle amministrazioni centrali ai f ini delladeterminazione dei coeff icienti patrimoniali minimi.

Classe 2 Amministrazioni regionali, enti locali ed ESP che, La valutazione attribuita è inferiore di un livello1)

a giudizio delle autorità di vigilanza competenti, alla valutazione della qualità creditizia delle ammi-possono essere trattati al pari degli istituti [di credito] nistrazioni centrali del paese in cui ha sede.ai f ini della determinazione dei coeff icientipatrimoniali minimi.

Classe 3 Altri ESP. Sono trattati al pari di emittenti o debitori del settore privato.

1) Informazioni relative ai livelli di qualità creditizia sono pubblicate sul sito Internet della BCE (www.ecb.int).

31 Nel caso delle attività negoziabili emesse da società non f inan-ziarie ma prive del rating di un’ECAI accettata, questo requisitosi applica alla valutazione del merito di credito degli emittenti.

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def initi secondo regole distinte a seconda chequesti appartengano al settore pubblico o aquello delle società non f inanziarie.

• Debitori o garanti del settore pubblico.Vengono applicate in ordine sequenziale leregole di seguito esposte.

(a) Una valutazione della qualità creditiziaeffettuata dal sistema o dalla fonte sele-zionati dalla controparte esiste e vieneutilizzata per determinare se il debitoreo il garante soddisfa la soglia di qualitàcreditizia.

(b) In assenza di una valutazione ai sensi delpunto (a), viene utilizzata una valuta-zione della qualità creditizia del debitoreo del garante effettuata da un’ECAI32.

(c) Se non è disponibile alcuna valutazioneai sensi dei punti (a) o (b), si ricorre allastessa procedura applicata per le attivitànegoziabili:

– Il debitore o il garante è assegnato a una delle tre classi previste dalladirettiva sui requisiti patrimoniali33

(cfr. tavola 5).

– Una valutazione implicita del merito dicredito dei debitori o dei garanti appar-tenenti alle classi 1 e 2 è desunta dalrating attribuito dalle ECAI alle ammi-nistrazioni centrali del paese in cui essihanno sede; tale valutazione devesoddisfare la soglia di qualità creditiziadef inita dall’Eurosistema.

Se una valutazione formulata dal sistema odalla fonte selezionata dalla controparte(fattispecie (a)) o proveniente da un’ECAI(fattispecie (b)) esiste ma è inferiore allasoglia di qualità creditizia, il debitore o ilgarante non sono ammissibili.

• Debitori o garanti del settore societario nonfinanziario. Se la fonte scelta dalla contro-parte fornisce una valutazione pari o supe-

riore alla soglia di qualità creditizia, il debi-tore o il garante sono ammissibili34, 35.

Se una valutazione del merito di credito formu-lata dal sistema o dalla fonte selezionata dallacontroparte esiste ma è inferiore alla soglia diqualità creditizia, il debitore o il garante nonsono ammissibili. Se non è disponibile alcunavalutazione in base alla quale def inire gli stan-dard creditizi, il debitore o il garante non sonoconsiderati idonei.

Garanzie. Le garanzie devono soddisfare irequisiti esposti di seguito.

• Una garanzia sarà considerata idoneaqualora il garante sia responsabile incondi-zionatamente e irrevocabilmente per le obbli-gazioni del debitore per quanto riguarda ilrimborso del capitale e il pagamento degliinteressi e di ogni altra somma dovuta aldetentore del credito f ino al suo completosoddisfacimento. A tale riguardo, unagaranzia considerata idonea non deve neces-sariamente essere specifica al credito ma puòapplicarsi al solo debitore, a condizione checopra altresì il credito in questione.

• La garanzia deve essere esigibile a primarichiesta (indipendentemente dal creditosottostante). Le garanzie prestate da entipubblici con potere di imposizione f iscaledevono essere esigibili a prima richiestaoppure devono assicurare il pagamentoimmediato e completo in caso di inadem-pienza. Gli obblighi del garante derivantidalla garanzia devono avere almeno lo stessolivello ed essere esigibili in proporzione (paripassu) a quelli di tutte le altre obbligazioninon garantite del garante stesso.

48BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

32 Cfr. la nota 25 del presente capitolo.33 Cfr. la nota 29 del presente capitolo.34 Se la controparte ha scelto un’ECAI come fonte di valutazione

del merito di credito, essa può applicare la regola del migliore(cfr. nota 25).

35 Per specif ici sistemi di valutazione, la soglia di qualità credi-tizia può essere regolata in funzione del processo di verif ica deirisultati (cfr. sezione 6.3.5).

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• Le garanzie devono essere regolate dallalegislazione di un paese membro dell’UE edessere giuridicamente valide, vincolanti edesigibili nei confronti del garante.

• Perché un’attività garantita sia considerataidonea, sarà necessario presentare unadichiarazione che attesti la validità giuridica,il carattere vincolante e l’eff icacia esecutivadella garanzia, che rispetti la forma e ilcontenuto previsti dall’Eurosistema. Nelladichiarazione va inoltre specif icato che nonsi tratta di una garanzia personale, esigibileunicamente dal creditore. Se la sede delgarante si trova in una giurisdizione diversada quella della legge che regola la garanziasará necessario dichiarare anche che lagaranzia è valida ed esigibile in base allalegislazione del paese dove ha sede ilgarante. Tale dichiarazione deve esserepresentata per la verif ica alla banca centralenazionale nella giurisdizione in cui vige lalegislazione che disciplina il credito. Taledichiarazione non sarà necessaria per legaranzie prestate da enti pubblici con poteredi imposizione f iscale. Il requisito dell’eff i-cacia esecutiva è soggetto a tutte le leggi inmateria di insolvenza e fallimento, ai principigenerali di equità e ad altre norme e principisimilari applicabili al garante e che produ-cano effetti in generale sui diritti dei credi-tori nei confronti del garante.

STRUMENTI DI DEBITO NON NEGOZIABILIGARANTITI DA MUTUI RESIDENZIALI Gli elevati standard creditizi richiesti per iDGMR non negoziabili devono soddisfare lasoglia di qualità creditizia f issata dall’Eurosi-stema. Un quadro di riferimento specif ico allesingole giurisdizioni per la valutazione credi-tizia di questi strumenti di debito sarà def initodalle banche centrali nelle regolamentazioninazionali applicabili.

6.3.4 CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI SISTEMI DIVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ CREDITIZIA

L’ECAF si fonda sulle informazioni relative allaqualità creditizia provenienti da quattro fonti di

valutazione. Ciascuna fonte può contenere uninsieme di sistemi per la valutazione del meritodi credito.

L’elenco dell’insieme di ECAI, ICAS, RT terzie loro fornitori accettati è pubblicato sul sitoInternet della BCE (www.ecb.int)36.

FONTE RELATIVA ALLE ISTITUZIONI ESTERNESPECIALIZZATE NELLA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO (ECAI)Questa fonte ricomprende le istituzioni le cuivalutazioni del merito di credito possono essereimpiegate dagli istituti di credito per determi-nare le esposizioni ponderate per il rischio,conformemente alla direttiva sui requisiti patri-moniali37. Ai f ini dell’ECAF, i criteri di accet-tazione generali applicabili alle ECAI sono iseguenti:

• Devono essere formalmente riconosciutedall’autorità di vigilanza competente dell’UEper i paesi dell’area dell’euro in cui verrannoutilizzate, conformemente alla direttiva suirequisiti patrimoniali.

• Devono soddisfare i requisiti operativi neces-sari ad assicurare l’eff iciente attuazionedell’ECAF. In particolare, l’utilizzo delleloro valutazioni è subordinato alla disponi-bilità da parte dell’Eurosistema di informa-zioni su di esse, nonché di informazioni checonsentano sia il confronto e la classif ica-zione (mapping) di tali valutazioni rispetto ailivelli di merito di credito f issati dall’ECAFe alla soglia di qualità creditizia, sia lo svol-gimento del processo di verif ica dei risultati(cfr. sezione 6.3.5).

L’Eurosistema si riserva il diritto di decidere seaccettare un’ECAI per le sue operazioni dif inanziamento, facendo uso fra l’altro del suoprocesso di verif ica dei risultati.

CAPITOLO 6

Attività idonee

49BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

36 L’Eurosistema pubblica queste informazioni unicamente inrapporto alle sue operazioni di f inanziamento e non assumealcuna responsabilità riguardo al proprio giudizio sui sistemi divalutazione della qualità creditizia accettati.

37 Nei mercati f inanziari le ECAI sono comunemente denominateagenzie di rating.

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FONTE RELATIVA AI SISTEMI DI VALUTAZIONEDELLA QUALITÀ CREDITIZIA SVILUPPATI INTERNAMENTE DALLE BANCHE CENTRALINAZIONALI (ICAS)Attualmente questa fonte include i quattrosistemi di valutazione della qualità creditiziagestiti da Deutsche Bundesbank, Banco deEspaña, Banque de France e OesterreichischeNationalbank. Le banche centrali nazionali chedecidano di sviluppare un proprio ICASdovranno sottoporlo alla procedura di convalidadell’Eurosistema. Quest’ultimo tiene sottoosservazione il funzionamento degli ICASnell’ambito del suo processo di verif ica deirisultati (cfr. sezione 6.3.5).

La controparte che venga a conoscenza di unevento creditizio, compreso un ritardo nel paga-mento da parte dei debitori presentati, ha l’ob-bligo di informare tempestivamente la bancacentrale nazionale che gestisce l’ICAS.

Nei paesi in cui i DGMR sono utilizzati comegaranzie, la banca centrale nazionale applicaaltresì un quadro di riferimento conformeall’ECAF per la valutazione creditizia di questotipo di attività. Questi quadri di riferimentointerni sono sottoposti a un processo di verif icadei risultati su base annuale.

FONTE RELATIVA AI SISTEMI BASATI SUI RATING INTERNI (IRB)La controparte che intenda utilizzare un sistemaIRB per valutare la qualità creditizia di debitori,emittenti o garanti di strumenti di debito idoneideve ottenere l’autorizzazione della propriabanca centrale nazionale. A tal f ine deve inol-trare una specif ica richiesta, accompagnata daiseguenti documenti38:

• Copia della decisione dell’autorità di vigi-lanza bancaria competente dell’UE che auto-rizza la controparte a utilizzare il propriosistema IRB ai f ini della determinazione deirequisiti patrimoniali su base consolidata onon consolidata, insieme alle eventualicondizioni specif iche per tale utilizzo. Lacopia del documento non è richiesta quandol’informazione è trasmessa direttamente

dall’autorità di vigilanza competente allabanca centrale nazionale interessata.

• Informazioni sull’approccio seguito per l’as-segnazione delle probabilità di inadempienzaai debitori e sulle classi di rating e le asso-ciate probabilità di inadempienza a un annoutilizzate ai f ini della determinazione delleclassi di rating idonee.

• Copia delle informazioni che la controparteè tenuta a pubblicare regolarmente in ottem-peranza ai requisiti di disciplina di mercatoprevisti dal terzo pilastro dello schema diregolamentazione di Basilea 2 e dalla diret-tiva sui requisiti patrimoniali.

• Denominazione e indirizzo dell’autorità divigilanza bancaria competente e del revisoreesterno.

La richiesta deve essere f irmata dal direttoregenerale della controparte, dal suo direttoref inanziario o da un dirigente di pari grado,ovvero da un rappresentante autorizzato a nomedi uno di questi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a tuttele controparti, indipendentemente dalla loronatura giuridica (capogruppo, controllata of iliale) e indipendentemente dal fatto chel’autorizzazione all’uso del sistema IRB siastata rilasciata dall’autorità di vigilanza delpaese in cui hanno sede legale (per le capo-gruppo e, eventualmente, per le controllate),ovvero dall’autorità di vigilanza del paese in cuiha sede la capogruppo (per le f iliali e, even-tualmente, per le controllate).

Le f iliali e le controllate di una contropartepossono avvalersi del sistema IRB della capo-gruppo se l’Eurosistema ne ha accettato l’usoai f ini dell’ECAF.

50BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

38 Se necessario, i documenti elencati vanno tradotti in una dellelingue di lavoro della banca centrale nazionale.

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Anche le controparti che utilizzano un sistemaIRB sono sottoposte al processo di verif ica deirisultati dell’Eurosistema (cfr. sezione 6.3.5).Oltre a ottemperare ai requisiti informativiprevisti da tale processo, la controparte ha l’ob-bligo di comunicare con cadenza annuale (o quando richiesto dalla banca centrale nazio-nale competente) le informazioni di seguito elen-cate, salvo nel caso in cui queste siano trasmessedirettamente dall’autorità di vigilanza compe-tente alla banca centrale nazionale interessata:

• copia dell’ultima valutazione del sistemaIRB, predisposta dalla competente autorità divigilanza e tradotta in una delle lingue dilavoro della banca centrale nazionale delpaese della controparte;

• eventuali modif iche al sistema IRB racco-mandate o richieste dall’autorità di vigilanza,insieme ai termini previsti per la loro attua-zione;

• l’aggiornamento annuale delle informazioniin materia di disciplina di mercato (terzopilastro) che la controparte è tenuta a pubbli-care regolarmente in ottemperanza airequisiti previsti dallo schema di regola-mentazione di Basilea 2 e dalla direttiva suirequisiti patrimoniali;

• informazioni sull’autorità di vigilanzabancaria competente e sul revisore esterno.

Questa comunicazione annuale deve esserefirmata dal direttore generale della controparte,dal suo direttore f inanziario o da un dirigentedi pari grado, ovvero da un rappresentante auto-rizzato a nome di uno di questi. L’Eurosistemane trasmette una copia alla rilevante autorità divigilanza e, ove applicabile, al revisore esternodella controparte.

FONTE RELATIVA AGLI STRUMENTI DI RATING (RT) DI SOGGETTI TERZIGli RT sono una fonte che si basa su sistemiforniti da soggetti terzi che esprimono valuta-zioni della qualità creditizia dei debitori utiliz-zando principalmente dati contabili certif icati,

oltre a informazioni aggiuntive. Gli RT sonogestiti dai rispettivi fornitori. Le controparti chedesiderano utilizzare uno specif ico RT ai f inidell’ECAF devono farne domanda alla propriabanca centrale nazionale usando l’appositomodulo fornito dall’Eurosistema e allegando ladocumentazione integrativa sullo strumentospecif icata nel modulo di domanda. La deci-sione riguardo all’accettazione dello strumentoproposto è assunta dall’Eurosistema e si basa suuna verif ica della conformità ai criteri di accet-tazione da esso def initi39.

La controparte che venga a conoscenza di unevento creditizio, compreso un ritardo nel paga-mento da parte dei debitori presentati, ha l’ob-bligo di informare tempestivamente il fornitoredi RT.

Il fornitore di RT partecipante all’ECAF deveacconsentire a sottoporsi al processo di verif icadei risultati svolto dall’Eurosistema40

(cfr. sezione 6.3.5). Egli ha l’obbligo di predi-sporre e mantenere l’infrastruttura necessaria aun controllo costante del cosiddetto “insiemestatico” (static pool). La costruzione e l’analisidi tale insieme devono essere in linea con irequisiti generali dell’ECAF per la verif ica deirisultati. Il fornitore di RT si impegna a comu-nicare all’Eurosistema i risultati della valuta-zione di performance da esso svolta, nonappena questa è conclusa, e predispone unrapporto sui risultati dell’insieme staticodell’RT. Egli si impegna altresì a conservare inarchivio le registrazioni relative agli insiemistatici e i dati sui casi di inadempienza per unperiodo di cinque anni.

6.3.5 VERIFICA DEI RISULTATI DEI SISTEMI DIVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ CREDITIZIA

Il processo di verif ica dei risultati dell’ECAF,svolto con cadenza annuale, consiste in unraffronto ex post fra il tasso di inadempienza

CAPITOLO 6

Attività idonee

51BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

39 I criteri di accettazione sono elencati nel sito Internet della BCE(www.ecb.int).

40 La controparte è tenuta a informare tempestivamente il forni-tore di RT circa un evento creditizio che potrebbe segnalare unpotenziale deterioramento della qualità creditizia.

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osservato per il complesso dei debitori idonei(l’insieme statico) e la soglia di qualità credi-tizia dell’Eurosistema data dalla probabilità diinadempienza (PD) di riferimento. Scopodell’esercizio è assicurare che gli esiti dellevalutazioni della qualità creditizia fornite daidiversi sistemi e fonti siano confrontabili. Laverif ica è svolta un anno dopo la data in cuiviene def inito l’insieme statico.

Il primo elemento del processo è la compila-zione annuale, a cura del fornitore del sistemadi valutazione, di un insieme statico di debitoriidonei, formato da tutti i debitori dei settorisocietario e pubblico cui il sistema ha attribuitouna valutazione del merito di credito chesoddisfa la seguente condizione:

PD(i,t) ≤ 0,10% (PD di riferimento(t))

Tutti i debitori che soddisfano tale condizioneall’inizio del periodo t costituiscono l’insiemestatico per t. Alla f ine del periodo di dodicimesi previsto, viene calcolato il tasso diinadempienza effettivo relativo all’insiemestatico di debitori al momento t. Su baseannuale il fornitore del sistema di rating deveacconsentire a sottoporre all’Eurosistema ilnumero di debitori idonei compresi nell’in-sieme statico al momento t e il numero di queidebitori, compresi nell’insieme statico, che sonorisultati inadempienti nel successivo periodo didodici mesi.

Il tasso di inadempienza effettivo per l’insiemestatico di un sistema di valutazione creditizia,registrato su un orizzonte temporale di un anno,è utilizzato come dato analitico per il processodi verif ica dei risultati dell’ECAF, che includeuna valutazione su un anno e una valutazione supiù periodi. In caso di un signif icativo scosta-mento, su un periodo di un anno e/o di più anni,fra il tasso di inadempienza osservato per l’in-sieme statico e la soglia di qualità creditizia,l’Eurosistema consulta il fornitore del sistemadi rating per analizzare le ragioni di tale scosta-mento. Questa procedura può dare luogo allacorrezione della soglia di qualità creditiziaapplicabile al sistema in questione.

L’Eurosistema può decidere di sospendere oescludere il sistema di valutazione del creditose, per diversi anni, non si registra un miglio-ramento dei risultati. Inoltre, in caso di infra-zione alle regole che disciplinano l’ECAF, ilsistema sarà escluso da quest’ultimo.

6.4 MISURE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI

6.4.1 PRINCIPI GENERALI

Al f ine di tutelarsi dal rischio di perdite f inan-ziarie nel caso in cui le attività utilizzate nelleoperazioni di f inanziamento debbano esserevendute a seguito dell’inadempienza di unacontroparte, l’Eurosistema applica misure peril controllo dei rischi. Le misure previste sonodescritte nel riquadro 7.

L’Eurosistema applica specif iche misure per ilcontrollo dei rischi in relazione alle diversetipologie di attività fornite dalle controparti. LaBCE def inisce le opportune misure per ilcontrollo dei rischi sia per le attività idoneenegoziabili, sia per quelle non negoziabili. Talimisure sono ampiamente armonizzate nell’in-sieme dell’area dell’euro41 e dovrebbero assi-curare condizioni non discriminatorie per ognitipo di attività idonea usato al suo interno.

52BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

41 A causa delle differenze operative tra gli Stati membri, potreb-bero delinearsi alcune differenze in termini di misure per ilcontrollo dei rischi. Ad esempio, riguardo alle procedure per laconsegna delle attività sottostanti alle banche centrali nazionalida parte delle controparti (sotto forma di un insieme o “pool”di garanzie prestate alle banche centrali nazionali o sotto formadi pronti contro termine che si basano su attività chiaramenteindividuate per ogni transazione) si potranno riscontrare lievivariazioni nella determinazione dei tempi di valutazione e nellealtre caratteristiche operative del sistema di controllo dei rischi.Inoltre, nel caso delle attività non negoziabili la precisione delletecniche di valutazione può differire, il che si riflette sul livellogenerale dei margini di garanzia (cfr. sezione 6.4.3).

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6.4.2 MISURE PER IL CONTROLLO DEI RISCHIDELLE ATTIVITÀ NEGOZIABILI

Le misure principali incluse nel sistema dicontrollo dei rischi delle attività idonee nego-ziabili sono esposte di seguito.

• Le attività negoziabili idonee sono ripartitein quattro categorie di liquidità, in base alla

tipologia dell’emittente e dell’attività. Latavola 6 illustra la ripartizione.

• I singoli strumenti di debito sono soggetti aspecif ici scarti di garanzia. Questi ultimisono calcolati sottraendo una certa percen-tuale dal valore di mercato dell’attività sotto-stante. Essi, inoltre, variano a seconda dellavita residua e delle caratteristiche delle

CAPITOLO 6

Attività idonee

53BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Riquadro 7

MISURE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI

L’Eurosistema attualmente applica le seguenti misure per il controllo dei rischi:

• Scarti di garanziaNella valutazione delle attività f inanziarie idonee, l’Eurosistema applica scarti di garanzia,sottraendo una certa percentuale (scarto) dal valore di mercato.

• Margini di variazione (marking to market)L’Eurosistema richiede che il valore di mercato al netto dello scarto di garanzia delle atti-vità idonee utilizzate in un’operazione temporanea di f inanziamento sia mantenuto per tuttala durata dell’operazione. Ne consegue che, se il valore delle attività sottostanti misuratoa intervalli regolari scende al di sotto di un determinato livello, le controparti sono tenutea fornire attività aggiuntive o contante (ossia la banca centrale nazionale effettuerà una richiestadi margini). Allo stesso modo, se il valore delle attività idonee, a seguito di una loro rivalu-tazione, eccede un certo valore, la controparte può chiedere la restituzione delle attività in eccessoo contante (i calcoli relativi all’applicazione di margini sono illustrati nel riquadro 8).

L’Eurosistema attualmente non applica le seguenti misure per il controllo dei rischi:

• Margini inizialiL’Eurosistema può applicare margini iniziali nelle operazioni temporanee finalizzate a immet-tere liquidità. Ne consegue che il valore delle attività fornite dalle controparti deve esserealmeno pari alla liquidità offerta dall’Eurosistema più il valore del margine iniziale.

• Limiti in relazione agli emittenti /ai debitori o ai garantiL’Eurosistema può stabilire limiti alla propria esposizione nei confronti di emittenti/debitorio garanti.

• Garanzie aggiuntiveAl f ine di accettare determinate attività, l’Eurosistema può richiedere garanzie aggiuntiveda parte di soggetti f inanziariamente solidi.

• EsclusioneL’Eurosistema può escludere determinate attività dall’utilizzo nelle proprie operazioni dipolitica monetaria.

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cedole degli strumenti di debito comedescritto nella tavola 7 relativa agli strumentinegoziabili idonei a cedola f issa e zerocoupon 42.

• La tavola 8 illustra gli scarti di garanziaapplicati a tutti gli strumenti di debito nego-ziabili con cedole di tipo inverse floater indi-pendentemente dalla classe di liquidità.

• Lo scarto di garanzia applicato agli strumentidi debito negoziabili con cedola variabile43 èlo stesso applicato agli strumenti a cedolaf issa con vita residua f ino a un anno appar-tenenti alla stessa categoria di liquidità.

• Le misure di controllo dei rischi applicateagli strumenti di debito con più di una tipo-logia di cedola dipendono esclusivamentedalla tipologia delle cedole che sarannopagate durante la vita residua dello stru-mento. Il livello dello scarto di garanziaapplicato è il più elevato tra quelli applicatia strumenti di debito con stessa vita residuae flussi cedolari di uno qualsiasi dei tipi traquelli previsti nel corso della vita residuadello strumento considerato.

• Non si applicano scarti di garanzia nelleoperazioni di assorbimento della liquidità.

• In relazione ai differenti ordinamenti nazio-nali e ai diversi sistemi operativi, le banchecentrali nazionali consentono che nonvenga specif icata l’attività data in garanziae/o richiedono l’individuazione specif icadelle attività sottostanti utilizzate in ognisingola transazione. Nei sistemi senza indi-viduazione specif ica dell’attività a garanzia(sistemi di pooling) la controparte costituisceun insieme di attività a garanzia presso labanca centrale a copertura dei relativi creditiricevuti da quest’ultima; ciò implica che lesingole attività non sono legate a specif icheoperazioni di credito. Al contrario, in unsistema con individuazione specif ica dell’at-tività sottostante (sistema di earmarking),

54BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Tavola 6 Categorie di liquidità per le attività negoziabili1)

Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV

1) In linea generale, la classif icazione dell’emittente determina la categoria di liquidità. Tuttavia, tutti i titoli garantiti da attività appar-tengono alla quarta categoria di liquidità, indipendentemente dalla classif icazione dell’emittente; le obbligazioni bancarie garantitedi tipo jumbo appartengono alla seconda categoria, a differenza di altri strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie, che sonoricompresi nella terza. 2) I certif icati di debito emessi dalla BCE e gli strumenti di debito emessi dalle banche centrali nazionali prima dell’adozione dell’euronei rispettivi Stati membri sono stati classif icati nella prima categoria di liquidità. 3) Le obbligazioni bancarie garantite sono considerate jumbo soltanto quando il loro volume di emissione è pari almeno a 1 miliardodi euro e quando minimo tre market maker ne quotano con regolarità i corsi di acquisto e di vendita. 4) Soltanto le attività negoziabili emesse da soggetti classif icati come agenzie dalla BCE sono inclusi nella seconda categoria di liqui-dità; le attività negoziabili emesse da altre agenzie sono ricomprese nella terza.

Titoli di Stato

Titoli di debito emessi dabanche centrali2)

Titoli delle amministrazionilocali e regionali

Obbligazioni bancarie garantite jumbo3)

Titoli emessi da agenzie4)

Titoli emessi da enti sovranazionali

Obbligazioni bancarie garantite tradizionali

Titoli di istituzioni creditizie

Titoli emessi da società ealtri soggetti4)

Titoli garantiti da attività

42 Gli scarti di garanzia applicati agli strumenti di debito a cedolaf issa si applicano anche agli strumenti la cui cedola è indiciz-zata o al cambiamento di rating dello stesso emittente o a obbli-gazioni indicizzate all’inflazione.

43 Un flusso cedolare è considerato variabile se la cedola è indi-cizzata a un tasso di interesse di riferimento e se il periodo diriadeguamento della cedola è inferiore o pari a un anno. I paga-menti cedolari con periodo di riadeguamento superiore a unanno sono considerati pagamenti f issi, con scadenza pari, ai f inidell’applicazione dello scarto di garanzia, alla vita residua dellostrumento di debito.

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ogni operazione di credito è legata a speci-f iche attività.

• Le attività sono soggette a valutazione gior-naliera. Su base giornaliera le banche centralinazionali calcolano il valore richiesto delleattività sottostanti, prendendo in considera-zione le variazioni delle consistenze deicrediti in essere, i principi di valutazioneindicati nella sezione 6.5 e gli scarti digaranzia richiesti.

• Se, dopo la valutazione, l’importo delle atti-vità sottostanti non è pari a quanto necessarioin quel giorno, vengono effettuate richiestedi margini simmetriche. Al f ine di limitare lafrequenza delle richieste di margini, possonoessere specif icate soglie di attivazione. Seapplicata, la soglia è pari allo 0,5 per cento

del valore della liquidità erogata. In relazioneai singoli ordinamenti, le banche centralipossono richiedere che la copertura vengaeffettuata tramite l’offerta di attività aggiun-tive o tramite pagamenti in contante. Neconsegue che, qualora il valore di mercatodelle attività sottostanti scenda al di sottodella soglia di attivazione inferiore, lecontroparti sono tenute a fornire attivitàaggiuntive (o contante). Similmente, qualorail valore di mercato delle attività sottostanti,a seguito di una loro rivalutazione, superi lasoglia di attivazione superiore, la bancacentrale nazionale restituisce alla contropartele attività in eccesso (o contante; cfr.riquadro 8).

• Nei sistemi di pooling, le controparti possonosostituire giornalmente le attività a garanzia.

CAPITOLO 6

Attività idonee

55BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Tavola 7 Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività idonee negoziabili con cedola fissa e zero coupon(in percentuale)

Categorie di liquidità

Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IVScadenzaresidua cedola zero cedola zero cedola zero cedola zero (in anni) f issa coupon f issa coupon f issa coupon f issa coupon

0-1 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 2 2

1-3 1,5 1,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5

3-5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

5-7 3 3,5 4,5 5 5,5 6 6,5 7

7-10 4 4,5 5,5 6,5 6,5 8 8 10

>10 5,5 8,5 7,5 12 9 15 12 18

Tavola 8 Livelli degli scarti di garanzia applicati agli strumenti di debito negoziabili con cedole di tipo inverse floater (in percentuale)

Scadenza residua (in anni) Cedola di tipo inverse floater

0-1 2

1-3 7

3-5 10

5-7 12

7-10 17

>10 25

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• Nei sistemi di earmarking, la sostituzionedelle attività a garanzia può essere consentitadalle banche centrali nazionali.

• La BCE può decidere in qualsiasi momentodi rimuovere singoli strumenti di debito dalla

lista pubblicata delle attività idonee nego-ziabili44.

56BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Riquadro 8

CALCOLO DEI MARGINI DI VARIAZIONE

L’ammontare complessivo delle attività idonee J (per j = 1 a J; valore Cj,t al tempo t) che unacontroparte deve fornire per una serie di operazioni di credito I (per i = 1 a I; ammontare Li,t

al tempo t) è determinato dalla seguente formula:

(1)

dove: hj è lo scarto di garanzia applicato alle attività j.

Sia τ il periodo temporale tra due rivalutazioni delle garanzie. La variazione dei margini digaranzia al tempo t + τ è uguale:

(2)

In relazione alle caratteristiche operative dei sistemi di gestione delle attività sottostanti, nelcalcolo dei margini di garanzia le banche centrali nazionali possono anche tener conto degliinteressi maturati sul credito nel corso dell’operazione.

La richiesta di margini aggiuntivi di garanzia è effettuata solo se l’importo determinato eccedela soglia di attivazione.

Sia k = 0,5% la soglia di attivazione. In un sistema di earmarking (I = 1), la richiesta di marginiaggiuntivi avviene quando:

(la controparte versa i margini aggiuntivi alla banca centrale nazionale); o

(la banca centrale nazionale restituisce i margini in eccesso alla controparte).

In un sistema di pooling, la controparte deve versare attività aggiuntive nel pool se:

Per contro, l’ammontare di credito infragiornaliero disponibile (CID) in un sistema di poolingpuò essere indicato come segue:

(se positivo)

In entrambi i sistemi di earmarking e pooling, i margini aggiuntivi assicurano che la relazioneindicata nella (1) sia ristabilita.

L h Ci ti

I

j j tj

J

, ,= =∑ ∑≤ −( )

1 1

1

M L h Ct i ti

I

j j tj

J

+ +=

+=

= − −( )∑ ∑τ τ τ, ,1 1

1

M k Lt i t+ +> ⋅τ τ,

M k Lt i t+ +< − ⋅τ τ,

M k Lt i ti

I

+ +=

> ⋅ ∑τ τ,1

CID M k Lt i ti

I

= − + ⋅+ +=∑τ τ,

1

44 Se, al momento dell’esclusione dalla lista delle attività nego-ziabili idonee, uno strumento di debito è utilizzato in un’ope-razione di rif inanziamento dell’Eurosistema, esso dovrà esseresostituito al più presto.

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6.4.3 MISURE PER IL CONTROLLO DEI RISCHIDELLE ATTIVITÀ NON NEGOZIABILI

CREDITIIl sistema per il controllo dei rischi relativi aicrediti idonei include le seguenti principalimisure:

• I singoli crediti sono soggetti a specif iciscarti di garanzia. Questi ultimi variano aseconda della vita residua, del tipo di inte-resse corrisposto (f isso o variabile) e dellametodologia di valutazione applicata dallabanca centrale nazionale (cfr. sezione 6.5),come illustrato nella tavola 9.

• Lo scarto di garanzia applicato ai crediti contasso di interesse variabile è pari al 7 percento, indipendentemente dalla metodologiadi valutazione utilizzata dalla banca centralenazionale. Il tasso è considerato variabile seindicizzato a un tasso di interesse di riferi-mento e se il corrispondente periodo diriadeguamento è inferiore o pari a un anno.I tassi con periodo di riadeguamento supe-riore a un anno sono considerati f issi, e lascadenza rilevante ai f ini dell’applicazionedello scarto di garanzia è pari alla vitaresidua del credito.

• Le misure per il controllo dei rischi applicatea un credito caratterizzato da più tipi di tassidi interesse dipendono unicamente da quelliche si riferiscono alla vita residua del credito.

Nel caso che questi fossero più di uno, irimanenti pagamenti sono considerati paga-menti f issi, e la scadenza rilevante ai f inidell’applicazione dello scarto di garanzia èpari alla vita residua del credito.

• Le banche centrali nazionali applicano (se richiesto) la stessa soglia di attivazionedei margini per le attività negoziabili e per leattività non negoziabili.

STRUMENTI DI DEBITO NON NEGOZIABILIGARANTITI DA MUTUI RESIDENZIALII DGMR non negoziabili sono soggetti a unmargine di garanzia del 20 per cento.

6.5 PRINCIPI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Nella determinazione del valore delle attivitàutilizzate nelle operazioni temporanee, l’Euro-sistema applica i principi descritti di seguito.

ATTIVITÀ NEGOZIABILI• Per ogni attività idonea negoziabile, l’Euro-

sistema individua il mercato di riferimentopiù signif icativo per la rilevazione delprezzo, che sarà utilizzato nel calcolo delvalore di mercato.

• Il valore di un’attività negoziabile viene calco-lato sulla base del prezzo più rappresentativonella giornata operativa precedente la data di

CAPITOLO 6

Attività idonee

57BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Tavola 9 Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti con tassi di interesse fissi

(in percentuale)

Scadenza residua Tasso fisso e valutazione Tasso fisso e valutazione basata (in anni) basata su un prezzo teorico sul capitale nominale in

assegnato dalla BCN essere assegnato dalla BCN

0-1 7 9

1-3 9 15

3-5 11 20

5-7 12 24

7-10 13 29

>10 17 41

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valutazione. Ove siano quotati più prezzi, èutilizzato quello inferiore (di norma il prezzo“denaro”). In mancanza di un prezzo indica-tivo per una particolare attività nella giornataoperativa precedente la data di valutazione,verrà utilizzato l’ultimo prezzo di negozia-zione. Se il prezzo di riferimento individuatorisale a più di cinque giorni, ovvero è rimastoinvariato per almeno cinque giorni, l’Euro-sistema def inisce un prezzo teorico.

• Il valore di mercato o teorico di uno stru-mento di debito viene calcolato includendol’interesse maturato.

• In relazione ai differenti ordinamenti nazio-nali e ai diversi sistemi operativi, nelle opera-zioni temporanee le banche centrali nazionalipossono utilizzare sistemi diversi per il trat-tamento dei flussi di reddito relativi a unaattività (ad esempio il pagamento di cedole),corrisposti nel corso della durata dell’ope-razione. Prima del trasferimento del redditoalla controparte, le banche centrali nazionaliverif icano che le operazioni di riferimentosiano ancora adeguatamente garantite da unsuff iciente ammontare di attività sottostanti.Le banche centrali nazionali mirano ad assi-curare che l’effetto economico del tratta-mento dei flussi di reddito sia equivalentealla situazione in cui il reddito è corrispostoalla controparte il giorno del pagamento45.

ATTIVITÀ NON NEGOZIABILI Alle attività non negoziabili viene assegnato unvalore corrispondente al prezzo teorico o alcapitale nominale in essere.

Se la banca centrale nazionale sceglie la valu-tazione corrispondente al capitale nominale inessere, è possibile che le attività non negozia-bili siano soggette a margini di garanzia piùelevati (cfr. sezione 6.4.3).

6.6 UTILIZZO DI ATTIVITÀ IDONEE TRA PAESI DELL’UE

Le controparti dell’Eurosistema possono utiliz-zare attività idonee tra paesi dell’UE; essepotranno cioè rivolgersi alle rispettive banchecentrali nazionali per ottenere credito a frontedi attività detenute presso un altro Statomembro. Le attività sottostanti devono essereutilizzabili su base transfrontaliera in tuttal’area dell’euro nel trattamento di tutti i tipi dioperazioni in cui l’Eurosistema eroga liquiditàa fronte di attività idonee.

Le banche centrali nazionali (e la BCE) hannosviluppato un meccanismo che consente l’uti-lizzo tra i paesi dell’UE di tutte le attivitàidonee emesse/depositate nell’area dell’euro. Sitratta del modello di banche centrali corri-spondenti (CCBM) nel quale le banchecentrali nazionali svolgono il ruolo di deposi-tari (“corrispondenti”) l’una nei confrontidell’altra e nei confronti della BCE relativa-mente alle attività accettate presso il rispettivodepositario o sistema di regolamento nazionale.Soluzioni specif iche possono essere utilizzateper le attività non negoziabili, ossia i crediti ei DGMR, che non possono essere trasferitetramite un SSS46. Il CCBM può essere utilizzatoper garantire tutti i tipi di operazioni di f inan-ziamento dell’Eurosistema. Oltre al CCBM, sipossono utilizzare per il trasferimento tran-sfrontaliero di attività negoziabili47 i collega-menti tra gli SSS.

58BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

45 Le banche centrali nazionali possono decidere di non accet-tare come attività sottostanti alle operazioni temporanee (cfr. sezione 6.2.3) gli strumenti di debito che producono unflusso di reddito (ad es. il pagamento di una cedola) nel periodoantecedente la scadenza dell’operazione di politica monetaria.

46 Ulteriori dettagli sono forniti nel documento Correspondentcentral banking model (CCBM) procedure for Eurosystem coun-terparties, disponibile sul sito Internet della BCE (www.ecb.int).

47 Le attività idonee possono essere utilizzate tramite un conto diuna banca centrale presso un SSS ubicato in un paese diversoda quello di tale banca centrale qualora l’Eurosistema abbiaapprovato l’utilizzo di tale conto. Dal 1999, la NederlandscheBank è stata autorizzata a usare il proprio conto presso Euro-clear Belgium per regolare le transazioni in garanzie quali leeurobbligazioni detenute in quell’SDAI. A partire dall’agostodel 2000, la Central Bank and Financial Services Authority ofIreland è stata autorizzata ad aprire un conto della specie pressoEuroclear. Questo conto può essere utilizzato per tutte le atti-vità idonee detenute da Euroclear, ivi incluse le attività idoneetrasferite su Euroclear tramite collegamenti autorizzati.

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6.6.1 MODELLO DI BANCHE CENTRALICORRISPONDENTI

Il modello di banche centrali corrispondenti èillustrato nella f igura 3.

Tutte le banche centrali nazionali detengonoconti reciproci in titoli allo scopo di consentirel’utilizzo delle attività idonee in tutti i paesidell’UE. L’esatta procedura del modello dibanche centrali corrispondenti varia a secondache le attività debbano essere individuate speci-f icatamente (relativamente a ogni singola tran-sazione), dalla banca centrale del paese in cuiesse sono depositate (sistema di earmarking) oche esse siano depositate in modo indistintopresso tale banca centrale (sistema di pooling)48.

• In un sistema di earmarking, non appena larichiesta di credito della controparte vieneaccettata dalla banca centrale del propriopaese, essa dà istruzioni (se necessario,tramite il proprio depositario) al sistema dideposito accentrato del paese in cui le atti-vità negoziabili sono depositate di trasferirlealla banca centrale estera di quel paese perconto della banca centrale nazionale.Quest’ultima effettua il trasferimento deifondi alla controparte non appena la banca

centrale estera corrispondente conferma laricezione delle attività. Le banche centralinon anticipano i fondi f inché non hannoavuto conferma che le attività negoziabilidelle controparti sono state ricevute dallabanca centrale corrispondente. Per rispettareeventuali date/scadenze di regolamento, lecontroparti possono depositare preventiva-mente attività presso la banca centrale corri-spondente a favore della loro banca centralenazionale, facendo ricorso alle procedure delmodello CCBM.

• In un sistema di pooling, la controparte puòeffettuare in qualsiasi momento trasferimentidi attività negoziabili alla banca centralecorrispondente a favore della banca centralenazionale. Quando quest’ultima ha ricevutoconferma dalla banca centrale corrispondenteche le attività sono state ricevute, potrà effet-tuare il riconoscimento delle attività nel pooldella controparte.

Procedure specif iche sono state sviluppate perl’utilizzo fra paesi dell’UE delle attività nonnegoziabili (crediti e DGMR)49. Per la movi-

CAPITOLO 6

Attività idonee

59BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Figura 3 Modello di banche centrali corrispondenti

Uso di attività idonee, depositate nel paese B, da parte di una controparte insediata nel paese A, al f ine di ottenere credito dalla bancacentrale nazionale del paese A.

PAESE A PAESE B

BCN B

SSS

Depositario

BCN A

Informazionisulla garanzia

Credito

Controparte A

Informazionisulla garanzia

Istruzioni ditrasferimento

Garanzia

48 Cfr. la nota 46 del presente capitolo.49 Cfr. la nota 46 del presente capitolo.

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mentazione transfrontaliera dei crediti utilizzatiin garanzia50, viene applicata una variante delCCBM, basata sul trasferimento del titolo diproprietà, su una cessione in garanzia o su unpegno a favore della banca centrale nazionale,ovvero su charge a favore della banca centralecorrispondente che agisce per conto della bancacentrale nazionale. Un’ulteriore variante speci-f ica, basata su charge a favore della bancacentrale corrispondente che agisce per contodella banca centrale nazionale, è stata introdottaper consentire l’uso tra paesi dell’UE deiDGMR.

Il CCBM può essere utilizzato dalle controparti(sia per le attività negoziabili, sia per le attivitànon negoziabili) dalle ore 9.00 alle 16.00 (oradell’Europa centrale) in ogni giornata operativadell’Eurosistema. Una controparte che desideriutilizzare il CCBM deve avvertire la bancacentrale nazionale dalla quale desidera riceveref inanziamenti – la banca centrale d’origine –entro le 16.00 (ora dell’Europa centrale).Inoltre, la controparte deve assicurarsi che leattività che intende costituire a garanzia dioperazioni di politica monetaria siano conse-gnate sul conto della banca centrale corri-spondente al più tardi entro le 16.45 (oradell’Europa centrale). Le istruzioni o le

consegne che non rispettano tali terminisaranno prese in considerazione solo per if inanziamenti concessi nella successiva gior-nata operativa. Quando le controparti preve-dono di dover utilizzare il CCBM nelle oretarde della giornata, esse devono, ove possibile,consegnare le attività in anticipo (cioè prede-positare le attività). In circostanze eccezionalio se necessario per f inalità di politica mone-taria, la BCE può decidere di estendere l’orariodi chiusura del CCBM f ino all’orario di chiu-sura di Target.

6.6.2 COLLEGAMENTI TRA SISTEMI DI REGOLAMENTO DEI TITOLI

Oltre al CCBM, si possono utilizzare i colle-gamenti transfrontalieri tra SSS dell’UE per iltrasferimento di attività negoziabili.

Un collegamento tra due SSS, diretto o indiretto(relayed link), consente all’aderente di un SSSdi detenere titoli emessi presso un altro SSS

60BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Figura 4 Collegamenti tra sistemi di regolamento dei titoli (SSS)

Utilizzo di attività idonee emesse presso l’SSS del paese B, detenute da una controparte stabilita nel paese A tramite un collegamentotra gli SSS dei paesi A e B al f ine di ottenere f inanziamenti dalla banca centrale nazionale del paese A.

PAESE A PAESE B

SSS B

BCN A

SSS ACredito

Controparte A

SSS A detienele attività in

un conto pressoSSS B

Informazionisulla garanzia

Istruzioni ditrasferimento

50 Le procedure del CCBM interessano unicamente i casi in cui ildebitore è situato nel paese in cui vige la legislazione applica-bile al credito.

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senza aderire a quest’ultimo SSS51. Prima dipoter utilizzare questi collegamenti per trasfe-rire titoli a garanzia di operazioni di f inanzia-mento, essi devono essere esaminati e approvatialla luce degli standard per l’utilizzo di SSSdell’UE52, 53.

Dal punto di vista dell’Eurosistema, il CCBMe i collegamenti tra SSS dell’UE svolgono lostesso ruolo di consentire alle controparti diutilizzare attività a garanzia su base transfron-taliera; entrambi consentono alle controparti diutilizzare attività per ottenere f inanziamentidalla banca centrale d’origine anche se tali atti-vità sono emesse presso l’SSS di un altro paese.Il CCBM e i collegamenti tra SSS svolgono talefunzione secondo modalità diverse. NelCCBM, il rapporto transfrontaliero è tra banchecentrali nazionali. Esse agiscono reciproca-mente da custodi. Tramite i collegamenti, ilrapporto transfrontaliero è tra SSS. Essi apronoconti omnibus reciproci. Attività depositatepresso una banca centrale corrispondentepossono essere utilizzate solo per garantireoperazioni di f inanziamento dell’Eurosistema.Attività detenute tramite un collegamentopossono essere utilizzate sia per garantireoperazioni di f inanziamento dell’Eurosistemasia per altre f inalità determinate dalla contro-parte. Quando utilizzano i collegamenti tra SSS,le controparti detengono le attività sul proprioconto presso il loro SSS nazionale e non hannobisogno di un corrispondente.

CAPITOLO 6

Attività idonee

61BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

51 Un collegamento fra due SSS è dato da un insieme di proceduree accordi per il trasferimento su base transfrontaliera di titolimediante scritturazioni contabili. Il collegamento prende laforma di un conto omnibus aperto da un SSS (investitore) pressoun altro SSS (emittente). Un collegamento diretto implica l’as-senza di intermediari fra i due SSS. Per trasferire titoli all’Euro-sistema su base transfrontaliera possono essere utilizzati anchecollegamenti indiretti (relayed links) fra SSS. Un collegamentoindiretto è un accordo tecnico e contrattuale che consente a dueSSS non direttamente collegati fra loro di scambiare transazioniin titoli o trasferire titoli attraverso un terzo SSS che agisce daintermediario.

52 Una lista aggiornata dei collegamenti autorizzati si trova sul sitoInternet della BCE (www.ecb.int).

53 Cfr. il documento Standard per l’utilizzo dei sistemi di rego-lamento dei titoli dell’UE nelle operazioni di rifinanziamentodel SEBC, Istituto monetario europeo, gennaio 1998, consul-tabile sul sito Internet della BCE (www.ecb.int).

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C AP I TOLO 7

RISERVA OBBLIGATORIA1

7.1 CONSIDERAZIONI DI CARATTEREGENERALE

La BCE richiede agli istituti di credito di dete-nere riserve su conti costituiti presso le banchecentrali nazionali nell’ambito del quadro delregime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema.Il quadro giuridico di tale regime è def initodall’articolo 19 dello Statuto del SEBC, dalRegolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio,del 23 novembre 1998, sull’applicazionedell’obbligo di riserve minime da parte dellaBanca centrale europea2 e dal Regolamento(CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europeasull’applicazione di riserve obbligatorie minime(BCE/2003/9)3. L’applicazione del Regola-mento BCE/2003/9 assicura che i termini e lecondizioni del regime di riserva obbligatoriadell’Eurosistema siano uniformi per l’interaarea dell’euro.

L’ammontare di riserva obbligatoria checiascuna istituzione deve detenere è determi-nato in relazione all’aggregato soggetto ariserva. Il regime di riserva obbligatoriadell’Eurosistema consente alle controparti difare ricorso alla mobilizzazione della riservaobbligatoria; ne consegue che il rispettodell’obbligo di riserva è determinato in basealla media dei saldi di f ine giornata, riferita aun periodo di mantenimento, dei conti di riservadelle controparti. L’ammontare della riservaobbligatoria detenuta dalle istituzioni è remu-nerato al tasso delle operazioni di rif inanzia-mento principali dell’Eurosistema.

Il regime di riserva obbligatoria dell’Eurosi-stema persegue principalmente i seguenti obiet-tivi di politica monetaria.

• Stabilizzazione dei tassi di interesse delmercato monetario. La mobilizzazione dellariserva obbligatoria prevista dal regimedell’Eurosistema è volta a favorire la stabi-lizzazione dei tassi di interesse del mercatomonetario incentivando le istituzioni ad atte-nuare gli effetti di variazioni temporanee diliquidità.

• Creazione o aumento del fabbisogno strut-turale di liquidità. Il regime di riserva obbli-gatoria dell’Eurosistema contribuisce allacreazione o all’aumento del fabbisogno strut-turale di liquidità degli istituti di credito. Ciòpuò essere utile al f ine di migliorare la capa-cità dell’Eurosistema di agire eff iciente-mente sulle condizioni di offerta di liquidità.

Nell’applicazione della riserva obbligatoria laBCE è tenuta ad agire in conformità con gliobiettivi dell’Eurosistema definiti nell’articolo105, paragrafo 1, del Trattato e nell’articolo 2dello Statuto del SEBC, il che implica, tral’altro, il principio di non indurre fenomenisignificativi e indesiderabili di delocalizzazioneo di disintermediazione.

7.2 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVAOBBLIGATORIA

Ai sensi dell’articolo 19.1 dello Statuto delSEBC, la BCE richiede agli istituti di creditoinsediati negli Stati membri di detenere riserveobbligatorie. Ciò implica che le f iliali situatenell’area dell’euro di enti che non hanno inse-diamenti in quest’ultima sono anch’essesoggette al regime di riserva obbligatoriadell’Eurosistema. Tuttavia, le f iliali situate aldi fuori dell’area dell’euro di istituti di creditoinsediati in quest’ultima non sono soggette atale regime di riserva.

Sono automaticamente esentate dagli obblighidi riserva, con decorrenza dall’inizio delperiodo di mantenimento in cui il provvedi-mento è stato adottato, le istituzioni la cui auto-rizzazione sia stata revocata o sospesa, o chel’autorità giudiziaria o qualsiasi altra autoritàcompetente di uno Stato membro abbia decisodi sottoporre a procedure di liquidazione. Con-formemente al Regolamento (CE) n. 2531/98del Consiglio e al Regolamento BCE/2003/9

62BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

1 Il contenuto di questo capitolo viene fornito solo a scopo infor-mativo.

2 GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.3 GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

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63BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

della BCE, la BCE può inoltre esentare, su basenon discriminatoria, singole istituzioni dagliobblighi di riserva, qualora l’applicazione neiloro confronti non consentisse di raggiungeregli obiettivi generali perseguiti dal regime diriserva. Nel decidere su tali esenzioni, la BCEprende in considerazione uno o più dei seguenticriteri:

• l’istituzione persegue f inalità particolari;

• l’istituzione non esercita attività bancaria inconcorrenza con altri istituti di credito; e/o

• l’istituzione ha tutti i depositi destinati aprogetti di sviluppo e assistenza regionale e/ointernazionale.

La BCE predispone e gestisce un elenco di isti-tuzioni soggette al regime di riserva obbliga-toria dell’Eurosistema. La BCE pubblica inoltreun elenco delle istituzioni esentate dagliobblighi di riserva per ragioni che non sianodovute a procedure di ristrutturazione4. Lecontroparti fanno aff idamento su questielenchi per decidere se le proprie passivitàrisultino detenute verso istituzioni anch’essesoggette agli obblighi di riserva. Gli elenchi,disponibili al pubblico dopo la chiusura dell’ul-timo giorno operativo dell’Eurosistema diciascun mese solare, sono validi per il calcolodell’aggregato soggetto a riserva relativo alperiodo di mantenimento che ha inizio dopo duemesi solari. Ad esempio, l’elenco pubblicatoalla f ine di febbraio sarà valido per il calcolodell’aggregato soggetto a riserva relativo alperiodo di mantenimento che comincia adaprile.

7.3 DETERMINAZIONE DELLA RISERVADOVUTA

AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA E ALIQUOTE DI RISERVAL’aggregato soggetto a riserva di un’istituzioneviene def inito in rapporto alle voci di bilancio.I dati di bilancio sono segnalati alle banchecentrali nazionali nell’ambito del quadro gene-

rale delle statistiche monetarie e bancarie dellaBCE (cfr. sezione 7.5)5. Per le istituzionisoggette agli obblighi di segnalazione integrale,i dati di bilancio di f ine mese vengono utiliz-zati ai f ini della determinazione dell’aggregatosoggetto a riserva per il periodo di manteni-mento che ha inizio due mesi dopo. Peresempio, l’aggregato soggetto a riserva calco-lato sulla base del bilancio di f ine febbraio saràutilizzato per determinare gli obblighi di riservache la controparte deve rispettare nel periodo dimantenimento che ha inizio in aprile.

Il quadro generale delle statistiche monetarie ebancarie della BCE prevede la possibilità diesentare gli istituti di minore dimensione daalcuni obblighi di segnalazione. Tali istituzionisono tenute soltanto a segnalare un numerolimitato di dati di bilancio su base trimestrale(dati di f ine trimestre), con un termine dipresentazione posticipato di un mese rispetto aquello previsto per le istituzioni maggiori. Pergli istituti di minore dimensione i dati dibilancio relativi a ciascun trimestre sono utiliz-zati per determinare, con un ritardo di due mesi,l’aggregato soggetto a riserva per i tre succes-sivi periodi di mantenimento. Per esempio, ilbilancio alla f ine del primo trimestre – marzo– sarà utilizzato per calcolare l’aggregatosoggetto a riserva per i periodi mantenimentoche hanno inizio nei mesi di giugno, luglio eagosto.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 2531/98 delConsiglio, la BCE ha facoltà di includerenell’aggregato soggetto a riserva le passivitàderivanti dalla raccolta di fondi e quelle risul-tanti da voci fuori bilancio. Nel regime diriserva obbligatoria dell’Eurosistema soltantole passività “depositi” e “titoli di debito” sonodi fatto incluse nell’aggregato soggetto ariserva (cfr. riquadro 9).

Le passività nei confronti delle istituzioniincluse nell’elenco delle istituzioni soggette al

4 Le liste sono disponibili al pubblico sul sito Internet della BCE(www.ecb.int).

5 Il quadro generale delle statistiche monetarie e bancarie dellaBCE è illustrato nell’allegato 4.

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regime della riserva obbligatoria dell’Euro-sistema e quelle nei confronti della BCE e dellebanche centrali nazionali non sono inclusenell’aggregato soggetto a riserva. A questoproposito, per la passività “titoli di debito”l’emittente è tenuto a documentare l’effettivoammontare di tali strumenti detenuti da altreistituzioni assoggettate al regime di riservaobbligatoria dell’Eurosistema, per poterlodedurre dall’aggregato soggetto a riserva.Qualora l’emittente non fosse in grado di docu-mentare tale ammontare, verrà applicata aquesti dati di bilancio una deduzione standardpari a una percentuale f issa6.

Le aliquote di riserva sono def inite dalla BCEnell’ambito del limite massimo previsto nelRegolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio. LaBCE applica un’aliquota uniforme diversa dazero alla maggior parte delle voci componentil’aggregato soggetto a riserva. Tale aliquota diriserva è specif icata nel RegolamentoBCE/2003/9. La BCE f issa un’aliquota diriserva pari a zero alle seguenti passività:

64BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Riquadro 9

AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA E ALIQUOTE DI RISERVA

A. Passività incluse nell’aggregato soggetto a riserva alle quali si applica un’aliquotadi riserva positivaDepositi1

• Depositi a vista• Depositi con scadenza predeterminata f ino a due anni• Depositi rimborsabili con preavviso f ino a due anniTitoli di debito• Titoli di debito con scadenza originaria f ino a due anni

B. Passività incluse nell’aggregato soggetto a riserva alle quali si applica un’aliquotadi riserva pari a zeroDepositi1

• Depositi con scadenza predeterminata di oltre due anni• Depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni• Pronti contro termineTitoli di debito• Titoli di debito con scadenza originaria superiore a due anni

C. Passività escluse dall’aggregato soggetto a riserva• Passività nei confronti delle altre istituzioni soggette al regime di riserva obbligatoria

dell’Eurosistema• Passività nei confronti della BCE e delle banche centrali nazionali

1 Il Regolamento (CE) n. 2181/2004 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2004, che modif ica il Regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni f inanziarie monetarie e il Regolamento(CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni f inanziarie monetarie aidepositi detenuti dalle famiglie e dalle società non f inanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2004/21) (GU L 371del 18.12.2004, pag. 42) richiede esplicitamente di segnalare al valore nominale le consistenze in depositi. Per valore nominalesi intende l’importo del capitale che un debitore è obbligato per contratto a ripagare a un creditore. Tale emendamento si era resonecessario perché la Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati dellebanche e degli altri istituti f inanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1) era stata modif icata per consentire di determinare il prezzodi alcuni strumenti f inanziari in base al fair value (valore equo).

6 Cfr. il Regolamento BCE/2003/9. Ulteriori informazioni sul-l’aliquota di deduzione standard sono disponibili sul sito Internetdella BCE (www.ecb.int) nonché sui siti Internet dell’Eurosistema(cfr. allegato 5).

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“depositi con scadenza predeterminata di oltredue anni”, “depositi rimborsabili con preavvisodi oltre due anni”, “pronti contro termine” e“titoli di debito con scadenza originaria supe-riore a due anni” (cfr. riquadro 9). La BCE puòvariare in qualsiasi momento le aliquote diriserva, dandone comunicazione in anticiporispetto al primo periodo di mantenimento dalquale ha effetto la variazione.

CALCOLO DELLA RISERVA DOVUTALa riserva dovuta da ogni singola istituzioneviene calcolata applicando, all’ammontare dellepassività soggette, le aliquote di riserva relativealle categorie di passività corrispondenti.

Ciascuna istituzione può dedurre una franchigiadi 100.000 euro dall’ammontare della riservadovuta in ciascuno Stato membro nel quale lamedesima è insediata. L’applicazione di talefranchigia non esenta le istituzioni soggettedagli obblighi giuridici derivanti dal regime diriserva obbligatoria dell’Eurosistema7.

La riserva obbligatoria per ciascun periodo dimantenimento è arrotondata all’euro.

7.4 MANTENIMENTO DELLE RISERVE

PERIODO DI MANTENIMENTOLa BCE pubblica il calendario indicativo deiperiodi di mantenimento delle riserve almenotre mesi prima dell’inizio dell’anno8. Ciascunperiodo di mantenimento ha inizio il giorno diregolamento della prima operazione di rif i-nanziamento principale successiva alla riunionedel Consiglio direttivo in cui è programmata lavalutazione mensile dell’orientamento di poli-tica monetaria. In alcuni casi particolari, ilcalendario può essere modif icato dopo lapubblicazione, ad esempio in seguito a varia-zioni nella programmazione delle riunioni delConsiglio direttivo.

DETENZIONE DELLE RISERVEOgni istituzione deve detenere la riserva dovutasu uno o più conti di riserva in essere presso labanca centrale nazionale dello Stato membro in

cui è insediata. Per le istituzioni con più inse-diamenti nello stesso Stato membro, la casamadre è tenuta al rispetto della riserva aggre-gata dovuta di tutte le proprie f iliali nazionali9.Un’istituzione con insediamenti in più di unoStato membro deve detenere la riserva dovutapresso la banca centrale nazionale di ciascunoStato membro in cui ha una sede operativa, inrelazione all’aggregato di riferimento nelloStato membro corrispondente.

I conti di regolamento delle istituzioni pressole banche centrali nazionali possono essereutilizzati come conti di riserva. Le riserve dete-nute nei conti di regolamento possono essereutilizzate ai f ini del regolamento infragiorna-liero. Le riserve giornaliere di un’istituzionecorrispondono ai saldi di fine giornata sul contodi riserva.

Un’istituzione può richiedere alla bancacentrale nazionale dello Stato membro in cui èresidente l’autorizzazione a detenere la totalitàdella riserva obbligatoria indirettamente attra-verso un intermediario. La possibilità di dete-nere la riserva dovuta tramite un intermediarioè di norma limitata alle sole istituzioni chegeneralmente aff idano la gestione di partedell’amministrazione (ad esempio, la gestionedella tesoreria) a un intermediario (ad esempio,le associazioni tra casse di risparmio ovveroquelle tra banche cooperative possono detenerein via accentrata la propria riserva). La deten-zione di riserva obbligatoria attraverso un

CAPITOLO 7

Riserva obbligatoria

65BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

7 Ai sensi delle disposizioni contenute nell’ambito del quadro gene-rale delle statistiche monetarie e bancarie della BCE (cfr. alle-gato 4), per le istituzioni autorizzate a segnalare i dati statisticicome gruppo su base consolidata, sarà consentita l’applicazionesoltanto di una franchigia per l’intero gruppo a meno che le mede-sime istituzioni siano in grado di fornire i dati relativi all’ag-gregato soggetto a riserva e alla riserva dovuta in manierasufficientemente dettagliata da consentire all’Eurosistema di veri-f icarne l’esattezza e la qualità e di determinare la riserva obbli-gatoria di ciascuna istituzione inclusa nel gruppo.

8 Normalmente il calendario è annunciato con un comunicatostampa, disponibile sul sito Internet della BCE (www.ecb.int).Inoltre, il calendario è pubblicato sulla Gazzetta uff icialedell’Unione europea e sui siti Internet dell’Eurosistema (cfr. alle-gato 5).

9 Qualora un’istituzione sia situata in uno Stato membro in cui nonabbia la casa madre, essa è tenuta a designare una f iliale prin-cipale che sarà responsabile del rispetto della riserva dovutaaggregata di tutti gli insediamenti dell’istituzione in quello Stato.

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intermediario è soggetta alle disposizionipreviste nel Regolamento BCE/2003/9.

REMUNERAZIONE DELLE RISERVELa riserva obbligatoria è remunerata al valoremedio, nel periodo di mantenimento, dei tassidelle operazioni di rif inanziamento principalidell’Eurosistema (ponderata per il numero deigiorni di calendario), secondo la formula ripor-tata nel riquadro 10. La riserva in eccessorispetto a quella dovuta non è remunerata. Laremunerazione è corrisposta il secondo giornooperativo della banca centrale nazionalesuccessivo al giorno di chiusura del periodo dimantenimento interessato.

7.5 SEGNALAZIONE, NOTIFICA E VERIFICADELL’AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA

L’aggregato soggetto a riserva obbligatoriaviene calcolato dalle istituzioni soggette all’ob-bligo e segnalato alle banche centrali nazionali,

nell’ambito del quadro generale delle statistichemonetarie e bancarie della BCE (cfr. allegato 4).L’articolo 5 del Regolamento BCE/2003/9 defi-nisce procedure per la notif ica e la confermadell’aggregato soggetto a riserva e dell’obbligodi riserva dell’istituto.

La procedura per la notifica e la conferma degliobblighi di riserva di un istituto è la seguente.La banca centrale nazionale competenteovvero l’istituto stesso calcola la riserva obbli-gatoria relativa al periodo di mantenimentoconsiderato. La riserva obbligatoria viene noti-f icata dal soggetto che ha effettuato il calcoloalmeno tre giornate operative della BCN primadell’inizio del periodo di mantenimento. Labanca centrale nazionale può anticipare iltermine per la notif ica dell’obbligo di riserveminime; può inoltre indicare ulteriori terminiper la notif ica di eventuali variazioni dell’ag-gregato soggetto a riserva o della riserva obbli-gatoria. Il soggetto che ha ricevuto la notif icadeve confermare l’importo calcolato della

66BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Riquadro 10

CALCOLO DELLA REMUNERAZIONE DELLA RISERVA OBBLIGATORIA

La riserva obbligatoria è remunerata in base alla seguente formula:

dove:

Rt = remunerazione da corrispondere sulla riserva obbligatoria detenuta nel periodo dimantenimento t

Ht = riserva obbligatoria mediamente detenuta su base giornaliera nel periodo di manteni-mento t

nt = numero di giorni di calendario del periodo di mantenimento t

rt = tasso di remunerazione della riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t. Il tasso di remunerazione è arrotondato ai primi due decimali.

i = iesimo giorno di calendario del periodo di mantenimento t

MRi = tasso di interesse marginale della più recente operazione di rif inanziamento principaleregolata nell’iesimo giorno di calendario o prima

RH n r

tt t t=⋅ ⋅⋅100 360

∑=

=tn

i t

it

n

MRr

1

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riserva obbligatoria entro l’ultima giornataoperativa della BCN prima dell’inizio delperiodo di mantenimento. In mancanza dirisposta entro il suddetto termine, si presumeche la parte notif icata abbia confermato l’im-porto calcolato della riserva obbligatoriadell’istituto per il periodo di mantenimentoconsiderato. Una volta confermato, l’obbligo diriserve minime di un’istituzione per il periododi mantenimento considerato non può essere piùvariato.

Specif ici obblighi di segnalazione sonoprevisti nel Regolamento BCE/2003/9 per leistituzioni autorizzate a operare come inter-mediari per l’adempimento degli obblighi diriserva di altre istituzioni. La detenzione diriserve attraverso un intermediario non modi-f ica gli obblighi di segnalazione statistica delleistituzioni che detengono indirettamente leriserve.

La BCE e le banche centrali nazionali hanno il diritto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, di verif icare l’esat-tezza e la qualità delle informazioni raccolte.

7.6 MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI RISERVA

Il mancato adempimento agli obblighi di riservasi verif ica se la media dei saldi di f ine giornatadel conto (o conti) di riserva di un’istituzionenel periodo di mantenimento è inferiore allariserva dovuta nello stesso periodo.

In caso di totale o parziale inadempienza agliobblighi di riserva – ai sensi del Regolamento(CE) n. 2531/98 del Consiglio – la BCE puòirrogare una qualsiasi tra le seguenti sanzioni:

• il pagamento di una penale, f ino a 5 puntipercentuali superiori al tasso delle operazionidi rif inanziamento marginale, applicataall’ammontare dell’inadempienza;

• il pagamento di una penale, f ino a due volteil tasso delle operazioni di rif inanziamento

marginale, applicata all’ammontare dell’ina-dempienza;

• l’obbligo per l’istituzione di costituire depo-siti infruttiferi presso la BCE o le banchecentrali nazionali per un ammontare f ino atre volte l’importo dell’inadempienza. Ladurata di tale deposito non può eccederequella del periodo di mantenimento in cuil’istituzione è risultata inadempiente.

Nel caso in cui un’istituzione non ottemperi adaltri obblighi previsti da regolamenti e decisionidella BCE relativi al regime di riserva obbli-gatoria dell’Eurosistema (per esempio se i datirilevanti non vengono trasmessi in tempo o sono imprecisi), la BCE ha il potere diimporre sanzioni ai sensi del Regolamento (CE)n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre1998, sul potere della Banca centrale europeadi irrogare sanzioni e del Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del23 settembre 1999, sul potere della Bancacentrale europea di ir rogare sanzioni(BCE/1999/4)10. Il Comitato esecutivo dellaBCE può specif icare e pubblicare i criteri inbase ai quali irrogherà le sanzioni previstedall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento(CE) n. 2531/98 del Consiglio11.

Inoltre, nei casi di infrazioni gravi all’obbligodi detenere riserve, l’Eurosistema può sospen-dere la possibilità delle controparti di parteci-pare alle operazioni di mercato aperto.

CAPITOLO 7

Riserva obbligatoria

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L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

10 GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21.11 Questi criteri sono stati pubblicati nella Notif ica della Banca

centrale europea relativa all’irrogazione di sanzioni nei casi diinadempienza dell’obbligo di riserva minima, GU C 39dell’11.2.2000, pag. 3.

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69BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

INDICE DEGLI ESEMPI

Esempio 1 Operazione temporanea di f inanziamento mediante asta a tasso f isso 70

Esempio 2 Operazione temporanea di f inanziamento tramite asta a tasso variabile 71

Esempio 3 Emissione di certif icati di debito della BCE mediante asta a tasso variabile 72

Esempio 4 Operazione di swap in valuta effettuata tramite asta a tasso variabile per assorbire liquidità 73

Esempio 5 Operazione di swap in valuta effettuata mediante asta a tasso variabile per immettere liquidità 75

Esempio 6 Misure per il controllo dei rischi 77

ALLEGATO 1

ESEMPI DI OPERAZIONI E PROCEDURE DI POLIT ICA MONETARIA

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70BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

E s emp i o 1

OPERAZIONE TEMPORANEA DI FINANZIAMENTO MEDIANTE ASTA A TASSO FISSO

La BCE decide di immettere liquidità nel mercato tramite un’operazione temporanea orga-nizzata con una procedura d’asta a tasso f isso.

Tre controparti presentano le seguenti offerte:

Controparte Offerta (milioni di euro)

Banca 1 30

Banca 2 40

Banca 3 70

Totale 140

La BCE decide di assegnare un totale di 105 milioni di euro.

La percentuale di riparto è la seguente:

L’assegnazione alle controparti è la seguente:

Controparte Offerta Aggiudicazione (milioni di euro) (milioni di euro)

Banca 1 30 22,5

Banca 2 40 30,0

Banca 3 70 52,5

Totale 140 105,0

10530 40 70

75+ +( ) = %

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ALLEGATO 1

Esempi di operazioni e

procedure di politica monetaria

71BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

E s emp i o 2

OPERAZIONE TEMPORANEA DI FINANZIAMENTO TRAMITE ASTA A TASSO VARIABILE

La BCE decide di immettere liquidità sul mercato mediante un’operazione temporanea orga-nizzata con una procedura d’asta a tasso variabile.

Tre controparti presentano le seguenti offerte:

Importi (in milioni di euro)

Tasso di interesse (%) Banca 1 Banca 2 Banca 3 Totale offerte Offerta aggregata3,15 0 03,10 5 5 10 103,09 5 5 10 203,08 5 5 10 303,07 5 5 10 20 503,06 5 10 15 30 803,05 10 10 15 35 1153,04 5 5 5 15 1303,03 5 10 15 145

Totale 30 45 70 145

La BCE decide di assegnare 94 milioni di euro, con un conseguente tasso di interesse mar-ginale del 3,05%.

Tutte le offerte al di sopra del 3,05% (per un importo complessivo di 80 milioni di euro) sonoaccolte per intero. Al 3,05% la percentuale di riparto è la seguente:

Quindi, a titolo di esempio, l’assegnazione alla banca 1 al tasso di interesse marginale è laseguente:

0,4 × 10 = 4

L’assegnazione totale alla banca 1 risulta perciò essere:

5 + 5 + 4 = 14

I risultati dell’aggiudicazione possono essere riassunti come segue:

Importi (in milioni di euro)

Controparti Banca 1 Banca 2 Banca 3 TotaleTotale offerte 30,0 45,0 70,0 145

Totale assegnazioni 14,0 34,0 46,0 94

Nel caso in cui l’aggiudicazione avvenga in base a una procedura d’asta a tasso unico (“astadi tipo olandese”), il tasso di interesse applicato agli importi assegnati alle controparti è del3,05%.

Nel caso in cui l’aggiudicazione avvenga in base a una procedura d’asta a tasso multiplo (“astadi tipo americano”), non viene applicato un tasso di interesse unico agli importi assegnati allecontroparti; ad esempio, la banca 1 riceve 5 milioni di euro al 3,07%, 5 milioni di euro al 3,06%e 4 milioni di euro al 3,05%.

94 8035

40−

= %

03_Annex1_IT.qxd 20.09.2006 16:36 Uhr Seite 71

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72BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

E s emp i o 3

EMISSIONE DI CERTIFICATI DI DEBITO DELLA BCE MEDIANTE ASTA A TASSO VARIABILE

La BCE decide di assorbire liquidità dal mercato attraverso un’emissione di certificati di debitoorganizzata con una procedura d’asta a tasso variabile.

Tre controparti presentano le seguenti offerte:

Importi (in milioni di euro)

Tasso di interesse (%) Banca 1 Banca 2 Banca 3 Totale offerte Offerta aggregata3,00 0 03,01 5 5 10 103,02 5 5 5 15 253,03 5 5 5 15 403,04 10 5 10 25 653,05 20 40 10 70 1353,06 5 10 10 25 1603,08 5 10 15 1753,10 5 5 180

Totale 55 70 55 180

La BCE decide di assegnare un importo nominale di 124,5 milioni di euro, con conseguentetasso di interesse marginale del 3,05%.

Tutte le offerte al di sotto del 3,05% (per un importo complessivo di 65 milioni di euro) sonoaccolte per intero. Al 3,05% la percentuale di assegnazione è la seguente:

Quindi, a titolo di esempio, l’assegnazione alla banca 1 al tasso di interesse marginale è laseguente:

0,85 × 20 = 17

L’assegnazione totale alla banca 1 risulta perciò essere:

5 + 5 + 5 + 10 + 17 = 42

I risultati dell’aggiudicazione possono essere riassunti come segue:

Importi (in milioni di euro)

Controparti Banca 1 Banca 2 Banca 3 TotaleTotale offerte 55,0 70,0 55,0 180,0

Totale assegnazioni 42,0 49,0 33,5 124,5

124 5 6570

85,

%−

=

03_Annex1_IT.qxd 20.09.2006 16:36 Uhr Seite 72

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ALLEGATO 1

Esempi di operazioni e

procedure di politica monetaria

73BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

E s emp i o 4

OPERAZIONE DI SWAP IN VALUTA EFFETTUATA TRAMITE ASTA A TASSO VARIABILE PER ASSORBIRELIQUIDITÀ

La BCE decide di assorbire liquidità dal mercato attraverso un’operazione di swap in valutasul tasso di cambio euro/dollaro statunitense mediante una procedura d’asta a tasso variabile(in questo esempio, l’euro è negoziato a premio).

Tre controparti presentano le seguenti offerte:

Importi (in milioni di euro)

Punti a termine Banca 1 Banca 2 Banca 3 Totale offerte Offerta aggregata(× 10.000)

6,84 0 06,80 5 5 10 106,76 5 5 5 15 256,71 5 5 5 15 406,67 10 10 5 25 656,63 25 35 40 100 1656,58 10 20 10 40 2056,54 5 10 10 25 2306,49 5 5 235

Totale 65 90 80 235

La BCE decide di assegnare 158 milioni di euro, e di conseguenza i punti a termine margi-nali sono 6,63. Tutte le offerte al di sopra dei 6,63 punti (per un importo complessivo di 65 milioni di euro) sono accolte per intero. A 6,63 punti la percentuale di riparto è la seguente:

Quindi, a titolo di esempio, l’assegnazione alla banca 1, ai punti a termine marginali, è laseguente:

0,93 × 25 = 23,25

L’assegnazione totale alla banca 1 risulta perciò essere:

5 + 5 + 5 + 10 + 23,25 = 48,25

I risultati dell’aggiudicazione possono essere riassunti come segue:

Importi (in milioni di euro)

Controparti Banca 1 Banca 2 Banca 3 TotaleTotale offerte 65,0 90,0 80,0 235,0

Totale assegnazioni 48,25 52,55 57,20 158,0

La BCE stabilisce per l’operazione un tasso di cambio a pronti tra euro e dollaro statunitensedi 1,1300.

Nel caso in cui l’aggiudicazione avvenga in base a una procedura d’asta a tasso unico (“astadi tipo olandese”), alla data di inizio dell’operazione l’Eurosistema acquista 158.000.000 euro

158 65100

93−

= %

03_Annex1_IT.qxd 20.09.2006 16:36 Uhr Seite 73

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74BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

E s emp i o 4 ( c on t i nu a )

e vende 178.540.000 dollari statunitensi. Alla data di scadenza dell’operazione, l’Eurosistemavende 158.000.000 euro e acquista 178.644.754 dollari statunitensi (il tasso di cambio a ter-mine è 1,130663 = 1,1300 + 0,000663).

Nel caso in cui l’aggiudicazione avvenga secondo una procedura d’asta a tasso multiplo (“astadi tipo americano”), gli importi scambiati dall’Eurosistema in euro e in dollari statunitensisono indicati nella tavola seguente:

Operazioni a pronti Operazioni a termine Tasso di Euro Dollari Tasso di Euro Dollaricambio acquistati venduti cambio venduti acquistati

1,1300 1,130684

1,1300 10.000.000 11.300.000 1,130680 10.000.000 11.306.800

1,1300 15.000.000 16.950.000 1,130676 15.000.000 16.960.140

1,1300 15.000.000 16.950.000 1,130671 15.000.000 16.960.065

1,1300 25.000.000 28.250.000 1,130667 25.000.000 28.266.675

1,1300 93.000.000 105.090.000 1,130663 93.000.000 105.151.659

1,1300 1,130658

1,1300 1,130654

1,1300 1,130649

Totale 158.000.000 178.540.000 158.000.000 178.645.339

03_Annex1_IT.qxd 20.09.2006 16:36 Uhr Seite 74

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ALLEGATO 1

Esempi di operazioni e

procedure di politica monetaria

75BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

E s emp i o 5

OPERAZIONE DI SWAP IN VALUTA EFFETTUATA MEDIANTE ASTA A TASSO VARIABILE PERIMMETTERE LIQUIDITÀ

La BCE decide di immettere liquidità nel mercato attraverso un’operazione di swap in valutasul tasso di cambio euro/dollaro statunitense tramite una procedura d’asta a tasso variabile(in questo esempio, l’euro è negoziato a premio).

Tre controparti presentano le seguenti offerte:

Importi (in milioni di euro)

Punti a termine Banca 1 Banca 2 Banca 3 Totale offerte Offerta aggregata(× 10.000)

6,23

6,27 5 5 10 10

6,32 5 5 10 20

6,36 10 5 5 20 40

6,41 10 10 20 40 80

6,45 20 40 20 80 160

6,49 5 20 10 35 195

6,54 5 5 10 20 215

6,58 5 5 220

Totale 60 85 75 220

La BCE decide di assegnare 197 milioni di euro e, di conseguenza, i punti a termine margi-nali sono 6,54. Tutte le offerte al di sotto dei 6,54 punti (per un importo complessivo di 195 milioni di euro) sono accolte per intero. A 6,54 punti la percentuale di riparto è la seguente:

Quindi, a titolo di esempio, l’assegnazione alla banca 1 ai punti a termine marginali è laseguente:

0,10 × 5 = 0,5

L’assegnazione totale alla banca 1 risulta perciò essere:

5 + 5 + 10 + 10 + 20 + 5 + 0,5 = 55,5

I risultati dell’aggiudicazione possono essere riassunti come segue:

Importi (in milioni di euro)

Controparti Banca 1 Banca 2 Banca 3 TotaleTotale offerte 60,0 85,0 75,0 220

Totale assegnazioni 55,5 75,5 66,0 197

La BCE stabilisce per l’operazione un tasso di cambio a pronti tra euro e dollaro statunitensedi 1,1300.

197 19520

10−

= %

03_Annex1_IT.qxd 20.09.2006 16:36 Uhr Seite 75

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76BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

E s emp i o 5 ( c on t i nu a )

Nel caso in cui l’aggiudicazione avvenga in base a una procedura d’asta a tasso unico (“astadi tipo olandese”), alla data di inizio dell’operazione l’Eurosistema vende 197.000.000 euroe acquista 222.610.000 dollari statunitensi. Alla data di scadenza dell’operazione, l’Eurosi-stema acquista 197.000.000 euro e vende 222.738.838 dollari statunitensi (il tasso di cambioa termine è 1,130654 = 1,1300 + 0,000654).

Nel caso in cui l’aggiudicazione avvenga secondo una procedura d’asta a tasso multiplo (“astadi tipo americano”), l’Eurosistema scambia in euro e in dollari statunitensi gli importi indi-cati nella tavola che segue:

Operazioni a pronti Operazioni a termine Tasso di Euro Dollari Tasso di Euro Dollaricambio venduti acquistati cambio acquistati venduti

1,1300 1,130623

1,1300 10.000.000 11.300.000 1,130627 10.000.000 11.306.270

1,1300 10.000.000 11.300.000 1,130632 10.000.000 11.306.320

1,1300 20.000.000 22.600.000 1,130636 20.000.000 22.612.720

1,1300 40.000.000 45.200.000 1,130641 40.000.000 45.225.640

1,1300 80.000.000 90.400.000 1,130645 80.000.000 90.451.600

1,1300 35.000.000 39.550.000 1,130649 35.000.000 39.572.715

1,1300 2.000.000 2.260.000 1,130654 2.000.000 2.261.308

1,1300 1,130658

Totale 197.000.000 222.610.000 197.000.000 222.736.573

03_Annex1_IT.qxd 20.09.2006 16:36 Uhr Seite 76

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ALLEGATO 1

Esempi di operazioni e

procedure di politica monetaria

77BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

E s emp i o 6

MISURE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI

Questo esempio illustra il sistema di controllo dei rischi che viene utilizzato per le attivitàofferte nell’ambito delle operazioni di immissione di liquidità dell’Eurosistema1. L’esempiosi basa sull’ipotesi che una controparte partecipi alle seguenti operazioni di politica mone-taria dell’Eurosistema:

• un’operazione di rif inanziamento principale con data di inizio 28 luglio 2004 e scadenza4 agosto 2004 nella quale la controparte risulta aggiudicataria per 50 milioni di euro a untasso di interesse del 4,24%;

• un’operazione di rif inanziamento a più lungo termine con data di inizio 29 luglio 2004 escadenza 21 ottobre 2004 nella quale la controparte risulta aggiudicataria per 45 milioni dieuro a un tasso di interesse del 4,56%;

• un’operazione di rif inanziamento principale con data di inizio 4 agosto 2004 e scadenza 11 agosto 2004 nella quale la controparte risulta aggiudicataria per 35 milioni di euro a untasso di interesse del 4,26%.

Le caratteristiche delle attività negoziabili sottostanti utilizzate dalla controparte per coprirequeste operazioni sono specif icate nella seguente tavola 1:

TAVOLA 1 ATTIVITÀ NEGOZIABILI SOTTOSTANTI UTILIZZATE NELLE OPERAZIONI

CaratteristicheNome Classe di Data di Tipologia Frequenza Vita Scarto di

attività scadenza della cedola della cedola residua garanziaTitolo A Titolo 29/08/2006 Fissa Semestrale 2 anni 3,50%

garantito da attività

Titolo B Titolo 19/11/2008 Variabile Annuale 4 anni 0,50%di Stato

Titolo C Obbligazione 12/05/2015 Zero >10 anni 15,00%societaria coupon

Prezzi in percentuale (inclusi interessi maturati) *)

28/07/2004 29/07/2004 30/07/2004 02/08/2004 03/08/2004 04/08/2004 05/08/2004102,63 101,98 100,55 101,03 100,76 101,02 101,24

98,35 97,95 98,15 98,56 98,73 98,57

55,01 54,87

*) I prezzi riportati per ogni giornata di valutazione corrispondono ai prezzi più rappresentativi del giorno precedente la valutazione.

1 Questo esempio si basa sull’ipotesi che, nel calcolo per determinare l’esigenza di una richiesta di margini, viene preso in consi-derazione l’interesse maturato sulla liquidità concessa e si applica un livello di attivazione pari allo 0,5% della liquidità offerta.

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78BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

E s emp i o 6 ( c on t i nu a )

Sistema di earmarking In prima ipotesi, si assume che le operazioni sono svolte con una banca centrale nazionale cheutilizza un sistema nel quale le attività sottostanti sono direttamente collegate (earmarked) aciascuna operazione e vengono rivalutate su base giornaliera. Il sistema di controllo dei rischipuò allora essere descritto nel seguente modo (cfr. anche la tavola 2):

1. Il 28 luglio 2004 la controparte effettua un’operazione di pronti contro termine con la bancacentrale nazionale, che acquista 50,6 milioni di euro del titolo A. Il titolo A è un titolo garan-tito da attività a tasso f isso con scadenza 29 agosto 2006. Esso ha pertanto una vita resi-dua pari a due anni e quindi gli viene applicato uno scarto di garanzia pari al 3,5%. Il prezzodi mercato del titolo A sul mercato di riferimento in quel giorno è di 102,63%, compren-sivo dei dietimi maturati sulla cedola. La controparte deve consegnare un ammontare deltitolo A il cui valore, dopo la deduzione dello scarto di garanzia del 3,5%, deve eccederel’ammontare aggiudicato di 50 milioni di euro. Pertanto, la controparte consegna il titoloA per un importo nominale pari a 50,6 milioni di euro, il cui valore di mercato rettif icatoè pari in quel giorno a 50.113.203 euro.

2. Il 29 luglio 2004 la controparte effettua un’operazione di pronti contro termine con la bancacentrale nazionale, che acquista 21 milioni di euro del titolo A (prezzo di mercato pari a101,98%, scarto di garanzia pari al 3,5%) e 25 milioni di euro del titolo B (prezzo di mer-cato pari a 98,35%). Il titolo B è un titolo di Stato a tasso variabile, al quale viene appli-cato uno scarto di garanzia pari allo 0,5%. Il valore di mercato rettif icato del titolo A edel titolo B in quel giorno è pari a 45.130.810 euro, ed eccede pertanto l’importo richie-sto che è pari a 45.000.000 euro.

Il 29 luglio 2004 le attività sottostanti l’operazione di rif inanziamento principale effettuatail 28 luglio 2004 sono rivalutate. Con un prezzo di mercato di 101,98%, il valore di mer-cato rettif icato del titolo A rimane ancora entro i margini di oscillazione consentiti. Con-seguentemente, l’importo dei titoli dati inizialmente in garanzia è suff iciente a coprire sial’importo del f inanziamento sia gli interessi maturati che ammontano a 5.889 euro.

3. Il 30 luglio 2004 le attività sottostanti sono rivalutate: il prezzo di mercato del titolo A èpari a 100,55% e il prezzo di mercato del titolo B è pari a 97,95%. Gli interessi maturatiammontano a 11.778 euro sull’operazione di rif inanziamento principale iniziata il 28 luglio2004 e di 5.700 euro sull’operazione di rif inanziamento a più lungo termine iniziata il 29 luglio 2004. Conseguentemente, il valore di mercato rettif icato del titolo A consegnatonella prima operazione non solo scende al di sotto dell’ammontare dovuto (importo delf inanziamento + interessi maturati) di un importo pari a 914.218 euro, ma risulta ancheinferiore al livello di attivazione di 49.761.719 euro. La controparte consegna 950.000 euroin valore nominale del titolo A, che, dopo aver sottratto lo scarto di garanzia del 3,5% dalvalore di mercato basato su un prezzo di 100,55%, ripristina a un livello suff iciente l’im-porto dei titoli dati a fronte dell’operazione2.

Una richiesta di margini è necessaria anche per la seconda operazione in quanto il valore dimercato rettificato dei titoli utilizzati nell’operazione stessa (44.741.520 euro) risulta inferiore

2 Le banche centrali nazionali possono chiedere il versamento dei margini in contante invece che in titoli.

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ALLEGATO 1

Esempi di operazioni e

procedure di politica monetaria

79BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

E s emp i o 6 ( c on t i nu a )

al livello di attivazione di 44.780.672 euro. La controparte pertanto consegna 270.000 euroin valore nominale del titolo B con un valore di mercato rettif icato di 263.143 euro.

4. Il 2 e il 3 agosto 2004 le attività sottostanti sono rivalutate, senza che ciò risulti in richie-ste di margini per le operazioni effettuate il 28 e il 29 luglio 2004.

5. Il 4 agosto 2004 la controparte rimborsa il f inanziamento ottenuto con l’operazione di rif i-nanziamento principale effettuata il 28 luglio 2004 compresi gli interessi maturati cheammontano a 41.222 euro. La banca centrale nazionale restituisce 51.550.000 euro in valorenominale del titolo A.

Nello stesso giorno, la controparte effettua una nuova operazione di pronti contro terminecon la banca centrale nazionale, che acquista 75 milioni di euro in valore nominale del titoloC. Poiché il titolo C è un’obbligazione societaria di tipo zero coupon con vita residua supe-riore a dieci anni alla quale si applica uno scarto di garanzia del 15%, il valore di mer-cato rettif icato in quel giorno è di 35.068.875 euro.

Dalla rivalutazione delle attività sottostanti l’operazione di rif inanziamento a più lungotermine effettuata il 29 luglio 2004 risulta che il valore di mercato rettif icato dei titoli con-segnati eccede il livello superiore di attivazione di circa 262.000 euro. La banca centralenazionale pertanto restituisce alla controparte 262.000 euro in valore nominale del titolo B3.

Sistema di pooling Nella seconda ipotesi, si assume che le operazioni sono effettuate con una banca centrale nazio-nale che adotta un sistema di pooling. Le attività incluse nel pool utilizzato dalla contropartenon sono collegate a specif iche operazioni.

Anche in questo esempio viene ipotizzata la stessa sequenza di operazioni utilizzata nell’esempio precedente (sistema di earmarking). La principale differenza è che, nelle date divalutazione, il valore di mercato rettif icato di tutte le attività comprese nel pool deve coprirel’importo complessivo delle operazioni in essere effettuate dalla controparte con la banca centralenazionale. Conseguentemente, la richiesta di margini per 1.178.398 euro effettuata il 30 luglio2004 in questo esempio è identica a quella necessaria nel sistema di earmarking. La controparteconsegna 1.300.000 euro, in valore nominale, del titolo A, che, dopo aver sottratto lo scarto digaranzia del 3,5% dal valore di mercato basato su un prezzo di 100,55%, ripristina a un livellosuff iciente l’importo dei titoli dati in garanzia.

Inoltre, il 4 agosto 2004, data in cui scade l’operazione effettuata il 28 luglio 2004, la con-troparte può continuare a tenere le attività sul proprio conto. Un’attività può anche essere sosti-tuita con un’altra come illustrato nell’esempio, dove 51,9 milioni di euro in valore nominaledel titolo A sono sostituiti con 75,5 milioni di euro del titolo C a copertura del f inanziamentoottenuto con tutte le operazioni di rif inanziamento, compresi gli interessi maturati.

Il sistema di controllo dei rischi utilizzato dai sistemi di pooling è descritto nella tavola 3.

3 Se la banca centrale nazionale avesse dovuto pagare un margine alla controparte relativamente alla seconda operazione, in alcunicasi questo margine si sarebbe potuto compensare con il margine dovuto alla banca centrale nazionale dalla controparte relativa-mente alla prima operazione. Conseguentemente ci sarebbe stato un unico pagamento di margini.

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80BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

E s emp i o 6 ( c on t i nu a )

TAVOLA 2 SISTEMA DI EARMARKING

Data Operazioni Data Data di Tasso Importo d’inizio scadenza % nominale

28/07/2004 Rif inanziamento 28/07/2004 04/08/2004 4,24 50.000.000principale

29/07/2004 Rif inanziamento 28/07/2004 04/08/2004 4,24 50.000.000principale

Rif inanziamento a 29/07/2004 27/10/2004 4,56 45.000.000più lungo termine

30/07/2004 Rif inanziamento 28/07/2004 04/08/2004 4,24 50.000.000principale

Rif inanziamento a 29/07/2004 27/10/2004 4,56 45.000.000più lungo termine

02/08/2004 Rif inanziamento 28/07/2004 04/08/2004 4,24 50.000.000principale

Rif inanziamento a 29/07/2004 27/10/2004 4,56 45.000.000più lungo termine

03/08/2004 Rif inanziamento 28/07/2004 04/08/2004 4,24 50.000.000principale

Rif inanziamento a 29/07/2004 27/10/2004 4,56 45.000.000più lungo termine

04/08/2004 Rif inanziamento 04/08/2004 11/08/2004 4,26 35.000.000principale

Rif inanziamento a 29/07/2004 27/10/2004 4,56 45.000.000più lungo termine

05/08/2004 Rif inanziamento 04/08/2004 11/08/2004 4,26 35.000.000principale

Rif inanziamento a 29/07/2004 27/10/2004 4,56 45.000.000più lungo termine

03_Annex1_IT.qxd 20.09.2006 16:36 Uhr Seite 80

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ALLEGATO 1

Esempi di operazioni e

procedure di politica monetaria

81BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Interessi Importo da Limite Limite Valore di Margini maturati coprire inferiore del superiore del mercato dovuti

livello di livello di rettificatoattivazione attivazione

- 50.000.000 49.750.000 50.250.000 50.113.203 -

5.889 50.005.889 49.755.859 50.255.918 49.795.814 -

- 45.000.000 44.775.000 45.225.000 45.130.810 -

11.778 50.011.778 49.761.719 50.261.837 49.097.560 -914.218

5.700 45.005.700 44.780.672 45.230.729 44.741.520 -264.180

29.444 50.029.444 49.779.297 50.279.592 50.258.131 -

22.800 45.022.800 44.797.686 45.247.914 45.152.222 -

35.333 50.035.333 49.785.157 50.285.510 50.123.818 -

28.500 45.028.500 44.803.358 45.253.643 45.200.595 -

- 35.000.000 34.825.000 35.175.000 35.068.875 -

34.200 45.034.200 44.809.029 45.259.371 45.296.029 261.829

4.142 35.004.142 34.829.121 35.179.162 34.979.625 -

39.900 45.039.900 44.814.701 45.265.100 45.043.420 -

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82BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

E s emp i o 6 ( c on t i nu a )

TAVOLA 3 SISTEMA DI POOLING

Data Operazioni Data Data di Tasso Importo d’inizio scadenza % nominale

28/07/2004 Rif inanziamento 28/07/2004 04/08/2004 4,24 50.000.000principale

29/07/2004 Rif inanziamento 28/07/2004 04/08/2004 4,24 50.000.000principale

Rif inanziamento a 29/07/2004 27/10/2004 4,56 45.000.000più lungo termine

30/07/2004 Rif inanziamento 28/07/2004 04/08/2004 4,24 50.000.000principale

Rif inanziamento a 29/07/2004 27/10/2004 4,56 45.000.000più lungo termine

02/08/2004 Rif inanziamento 28/07/2004 04/08/2004 4,24 50.000.000principale

Rif inanziamento a 29/07/2004 27/10/2004 4,56 45.000.000più lungo termine

03/08/2004 Rif inanziamento 28/07/2004 04/08/2004 4,24 50.000.000principale

Rif inanziamento a 29/07/2004 27/10/2004 4,56 45.000.000più lungo termine

04/08/2004 Rif inanziamento 04/08/2004 11/08/2004 4,26 35.000.000principale

Rif inanziamento a 29/07/2004 27/10/2004 4,56 45.000.000più lungo termine

05/08/2004 Rif inanziamento 04/08/2004 11/08/2004 4,26 35.000.000principale

Rif inanziamento a 29/07/2004 27/10/2004 4,56 45.000.000più lungo termine

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ALLEGATO 1

Esempi di operazioni e

procedure di politica monetaria

83BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Interessi Importo da Limite Limite Valore di Margini maturati coprire inferiore del superiore del mercato dovuti

livello di livello di rettificatoattivazione 1) attivazione 2)

- 50.000.000 49.750.000 Non 50.113.203 -applicabile

5.889 95.005.889 94.530.859 Non 94.926.624 -applicabile

-

11.778 95.017.478 94.542.390 Non 93.839.080 -1.178.398applicabile

5.700

29.444 95.052.244 94.576.983 Non 95.487.902 -applicabile

22.800

35.333 95.063.833 94.588.514 Non 95.399.949 -applicabile

28.500

- 80.034.200 79.634.029 Non 80.333.458 -applicabile

34.200

4.142 80.044.042 79.643.821 Non 80.248.396 -applicabile

39.900

1) In un sistema di pooling, il limite inferiore del livello di attivazione per le richieste di margini è pari al livello di attivazione minimodelle attività depositate nel pool. In pratica la maggior parte delle banche centrali richiede attività addizionali ogniqualvolta il valore di mercato rettif icato delle attività del pool scende al di sotto dell’importo totale da coprire.

2) In un sistema di pooling, il concetto di limite superiore del livello di attivazione non ha rilevanza, perché le controparti cerche-ranno sempre di detenere in deposito attività in eccesso al f ine di minimizzare le transazioni operative.

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Accordi di corrispondenza tra banche [correspondent banking]: accordi mediante i quali un isti-tuto di credito fornisce servizi di pagamento e di altro genere a un altro istituto di credito. I paga-menti effettuati tramite banche corrispondenti vengono spesso eseguiti mediante conti reciproci(conti “nostro” e “loro”), ai quali possono essere collegate linee di credito permanenti. I servizidi corrispondenza sono caratteristici delle relazioni tra banche di paesi diversi, ma sono noti anche come rapporti di agenzia in alcuni contesti domestici. “Conto loro” è il termine utilizzatoda un corrispondente per indicare un deposito tenuto per conto di un istituto di credito estero;quest’ultimo a sua volta considera quel deposito come un “conto nostro”.

Agente di regolamento [settlement agent]: istituzione che gestisce le procedure di regolamento(per esempio, la determinazione delle posizioni da regolare, il monitoraggio degli scambi di paga-menti ecc.) per i sistemi di trasferimento o per altri accordi che richiedono un regolamento.

Aggregato soggetto a riserva [reserve base]: somma delle voci di bilancio che costituiscono la base di calcolo della riserva obbligatoria di un’istituzione creditizia.

Aliquota (o coefficiente) di riserva [reserve ratio]: coeff icienti, stabiliti dalla banca centrale, perciascuna categoria di voci di bilancio incluse nell’aggregato soggetto a riserva, che vengono utiliz-zati per il calcolo della riserva obbligatoria.

Area dell’euro [euro area]: l’insieme degli Stati membri dell’UE che, in conformità con il Trat-tato, hanno adottato l’euro come moneta unica e in cui viene condotta una politica monetaria unicasotto la responsabilità del Consiglio direttivo della BCE.

Asta a tasso fisso [fixed rate tender]: procedura d’asta in cui il tasso di interesse viene preventi-vamente f issato dalla banca centrale e le controparti partecipanti indicano l’ammontare di fondiche intendono negoziare al tasso di interesse stabilito.

Asta a tasso multiplo (asta di tipo americano) [multiple rate auction, American auction]: asta incui il tasso di interesse (prezzo/punti a termine) di aggiudicazione è quello offerto da ciascunpartecipante all’asta.

Asta a tasso unico (asta di tipo olandese) [single rate auction, Dutch auction]: asta in cui il tassodi interesse (prezzo/punti a termine) di aggiudicazione applicato a tutte le offerte accolte è parial tasso di interesse marginale.

Asta a tasso variabile [variable rate tender]: procedura d’asta in cui le controparti indicano sial’ammontare complessivo che intendono negoziare con la banca centrale sia il tasso di interesseal quale intendono effettuare la transazione.

Asta di tipo americano [American auction]: cfr. asta a tasso multiplo.

Asta di tipo olandese [Dutch auction]: cfr. asta a tasso unico.

Asta standard [standard tender]: procedura d’asta utilizzata dall’Eurosistema nelle operazioni perio-diche di mercato aperto. Le aste standard sono effettuate nell’arco di 24 ore. Tutte le contropartiche soddisfino i requisiti generali di partecipazione sono autorizzate a presentare offerte alle astestandard.

84BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

ALLEGATO 2

GLOSSARIO

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Asta sulle quantità [volume tender]: cfr. asta a tasso fisso.

Asta veloce [quick tender]: procedura d’asta utilizzata dall’Eurosistema per operazioni di fine tuningquando si desideri ottenere un rapido impatto sulla situazione di liquidità del mercato. Le asteveloci sono effettuate nell’arco di 90 minuti e la partecipazione è consentita solo a un numerolimitato di controparti.

Banca centrale nazionale (BCN) [national central bank (NCB)]: nel presente documento indicala banca centrale di uno Stato membro dell’UE che, in conformità con il Trattato, ha adottato lamoneta unica.

Cedola postfissata [post-fixed coupon]: cedola su strumenti a tasso variabile, determinata in baseai valori presi dall’indice di riferimento a una certa data (a certe date) durante il periodo di matu-razione della cedola.

Cedola prefissata [pre-fixed coupon]: cedola su strumenti a tasso variabile, determinata in baseai valori presi dall’indice di riferimento a una certa data (a certe date) prima dell’inizio del periododi maturazione della cedola.

Collegamento tra sistemi di regolamento dei titoli [link between securities settlement systems]:un collegamento è dato dall’insieme di procedure e di accordi tra due sistemi di regolamento deititoli (SSS) per il trasferimento di titoli mediante scritturazioni contabili tra detti SSS.

Conto di deposito in titoli [safe custody account]: conto in titoli gestito dalla banca centrale sulquale gli istituti di credito possono depositare titoli stanziabili a garanzia delle operazioni di bancacentrale.

Conto di regolamento [settlement account]: conto detenuto presso la banca centrale da un parte-cipante diretto a un sistema nazionale di RTGS per il regolamento dei pagamenti.

Conto di riserva [reserve account]: conto presso la banca centrale nazionale sul quale le contro-parti detengono le proprie riserve. I conti di regolamento delle controparti presso le banche centralinazionali possono essere utilizzati anche come conti di riserva.

Contratto di vendita (acquisto) a pronti con patto di riacquisto (vendita) a termine [repurchaseagreement]: contratto secondo il quale viene venduta (acquistata) un’attività e, contestualmente,il venditore (acquirente) acquisisce il diritto e l’obbligo di riacquistarla (rivenderla) a un prezzostabilito in una data successiva o a richiesta. Tale strumento è simile per certi aspetti ai f inan-ziamenti mediante prestiti garantiti, con la differenza che in questi ultimi la proprietà dei titolirimane in capo al debitore. L’Eurosistema fa ricorso ai contratti di vendita (acquisto) con pattodi riacquisto (vendita) con scadenza prestabilita nell’esecuzione delle proprie operazioni tempo-ranee.

Controparte [counterparty]: contraente con cui viene stipulata una transazione f inanziaria (per esempio, un’operazione con la banca centrale).

Credito infragiornaliero [intraday credit]: credito accordato e rimborsato nell’arco della stessagiornata operativa. Può essere accordato dalle banche centrali nazionali per agevolare il

ALLEGATO 2

Glossario

85BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

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funzionamento del sistema dei pagamenti e può assumere la forma di: (a) uno scoperto garan-tito; oppure (b) un’operazione di prestito su pegno o un’operazione di pronti contro termine.

Data di acquisto [purchase date]: data in cui diviene effettiva la vendita all’acquirente di un’attivitàoggetto della transazione.

Data di contrattazione [trade date (T)]: data di esecuzione di una negoziazione (vale a dire, unaccordo relativo a una transazione f inanziaria tra due controparti). La data di contrattazione puòcoincidere con la data di regolamento (regolamento stesso giorno), ovvero anticiparla di un numerodefinito di giornate operative (la data di regolamento viene indicata come T + intervallo di rego-lamento).

Data di inizio [start date]: data di regolamento della parte a pronti di un’operazione di politicamonetaria. La data di inizio coincide con la data di acquisto per le operazioni basate su un contrattodi vendita (acquisto) a pronti con patto di riacquisto (vendita) a termine e per le operazioni di swapin valuta.

Data di regolamento [settlement date]: data di regolamento di una transazione. Il regolamento puòavvenire nello stesso giorno in cui ha luogo la contrattazione (regolamento stesso giorno), ovverouno o più giorni successivi (la data di regolamento viene indicata come data di contrat-tazione (T) + intervallo di regolamento).

Data di riacquisto [repurchase date]: data in cui l’acquirente è tenuto a rivendere alla contropartele attività oggetto di un contratto di vendita (acquisto) a pronti con patto di riacquisto (vendita) atermine.

Data di scadenza [maturity date]: data di scadenza di un’operazione di politica monetaria. Nelcaso di operazioni di pronti contro termine o di swap, la data di scadenza coincide con la data di riacquisto.

Data di valutazione [valuation date]: data in cui viene adeguata la valutazione delle attività costi-tuite a fronte di operazioni di credito.

Dematerializzazione [dematerialisation]: eliminazione dei certif icati e dei documenti materialirappresentativi della proprietà delle attività f inanziarie, le quali sussistono soltanto come regi-strazioni contabili.

Depositario [custodian]: istituzione che cura la custodia e l’amministrazione di titoli e di altreattività f inanziarie per conto di terzi.

Depositario [depository]: istituzione la cui funzione principale è quella di assicurare la gestionemateriale o elettronica di titoli e tenere evidenza della proprietà degli stessi.

Depositi con scadenza predeterminata [deposits with agreed maturity]: strumenti di raccolta checonsistono principalmente in depositi a tempo determinato con una data scadenza che, secondogli usi nazionali, o non sono rimborsabili prima della scadenza oppure possono essere rimbor-sati soltanto previo pagamento di una penale. Questa categoria comprende anche alcuni strumentidi debito non negoziabili quali i certif icati di deposito non negoziabili (sul mercato al dettaglio).

86BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

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Depositi rimborsabili con preavviso [deposits redeemable at notice]: strumenti di raccolta checonsistono in depositi per i quali il detentore deve rispettare un dato periodo di preavviso perpoter prelevare i fondi. In alcuni casi è prevista la possibilità di prelevare un certo ammontaref isso in un dato momento prestabilito o di prelevare anticipatamente previo pagamento di unapenale.

Deposito presso la banca centrale [deposit facility]: operazione dell’Eurosistema che le contro-parti, su loro iniziativa, possono utilizzare per costituire presso una banca centrale nazionale depo-siti overnight remunerati a un tasso di interesse prestabilito.

Detrazione forfettaria [standardised deduction]: percentuale f issa applicata all’importo in esseredi titoli di debito con scadenza predeterminata f ino a due anni (compresi gli strumenti di raccoltaa breve termine) che possono essere dedotti dall’aggregato soggetto a riserva dagli emittenti chenon sono in grado di documentare che tale importo in essere è detenuto da altri istituti assog-gettati al sistema di riserva obbligatoria dell’Eurosistema, dalla BCE o da una banca centrale nazio-nale.

Di fine di giornata [end-of-day]: momento della giornata operativa, successivo alla chiusura delsistema Target, in cui i pagamenti precedentemente immessi nel sistema vengono perfezionatiper quella giornata.

Emittente [issuer]: soggetto obbligato al rispetto delle condizioni contenute in un titolo o in altrostrumento f inanziario.

Eurosistema [Eurosystem]: comprende la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazio-nali dei paesi membri dell’area dell’euro. Gli organi decisionali dell’Eurosistema sono il Consi-glio direttivo e il Comitato esecutivo della BCE.

Formula convenzionale per la determinazione dei giorni per il calcolo degli interessi [day-countconvention]: formula convenzionale che regola il numero di giorni rilevanti ai f ini del calcolodegli interessi sui crediti concessi. L’Eurosistema applica la formula giorni effettivi/360 nello svol-gimento delle operazioni di politica monetaria.

Franchigia [lump-sum allowance]: importo fisso che una istituzione può detrarre nel calcolo dellapropria riserva obbligatoria nell’ambito del regime di riserva dell’Eurosistema.

Giornata operativa dell’Eurosistema [Eurosystem business day]: un qualsiasi giorno in cui la BCEe almeno una banca centrale nazionale sono operative al f ine dello svolgimento di operazioni dipolitica monetaria dell’Eurosistema.

Giornata operativa della BCN [NCB business day]: giorno in cui la banca centrale nazionale di unospecif ico Stato membro è aperta per condurre operazioni di politica monetaria dell’Eurosis-tema. In alcuni Stati membri, alcune f iliali della banca centrale nazionale possono essere chiusenelle giornate operative della BCN a causa di festività locali o regionali. In questi casi, la bancacentrale nazionale in questione deve informare preventivamente le controparti sulle modalità daseguire per le operazioni che riguardano tali f iliali.

ALLEGATO 2

Glossario

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L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

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Giorni effettivi/360 [actual/360]: formula convenzionale per la determinazione dei giorni per il calcolo degli interessi su un credito, secondo la quale gli interessi vengono calcolati sul numeroeffettivo dei giorni di calendario di durata del credito, sulla base dell’anno commerciale (360 giorni). L’Eurosistema applica tale formula per le proprie operazioni di politica monetaria.

Importo minimo assegnato [minimum allotment amount]: limite minimo all’ammontare che puòessere assegnato alle singole controparti in un’operazione d’asta. L’Eurosistema può stabilire unammontare minimo da assegnare a ciascuna controparte nelle proprie operazioni d’asta.

Inadempienza [default event]: fattispecie contemplata nel quadro di riferimento dell’Eurosistemaper la valutazione della qualità creditizia (ECAF); ne viene data una def inizione nella Direttiva2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accessoall’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione) e nella Direttiva 2006/49/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delleimprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione), denominate unitamente “direttiva suirequisiti patrimoniali”. Tale fattispecie si verifica quando “a) l’ente creditizio giudica improbabileche, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie (eventualmente possedute), il debi-tore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l’ente creditizio stesso, la suaimpresa madre o una delle sue f iliazioni;” e/o “b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni suuna obbligazione creditizia rilevante verso l’ente creditizio, la sua impresa madre o una dellesue f iliazioni.”

Intervallo di scadenza [maturity bucket]: classe di attività con vita residua compresa entro un datoarco temporale, ad es. l’intervallo di scadenza da tre a cinque anni.

Istituto di credito [credit institution]: istituzione ricompresa nella def inizione contenuta nell’ar-ticolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione).Pertanto, un istituto di credito è: (a) un organismo la cui attività consiste nell’accettare dalpubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per conto proprio; ovvero (b) un organismo o una qualsiasi altra persona giuridica diversa da (a) che emette mezzi di paga-mento nella forma di moneta elettronica.

Istituzione esterna specializzata nella valutazione del merito di credito (ECAI) [external creditassessment institution (ECAI)]: fonte di valutazione della qualità creditizia prevista dal quadrodi riferimento dell’Eurosistema (ECAF); comprende quelle istituzioni le cui valutazioni possonoessere utilizzate dagli istituti di credito per determinare le esposizioni ponderate per il rischio ai sensi della direttiva sui requisiti patrimoniali. Tali istituzioni sono oggetto di un processoformale di riconoscimento e convalida da parte delle autorità di vigilanza nazionali.

Istituzioni finanziarie monetarie (IFM) [monetary financial institutions (MFI)]: categoria di isti-tuzioni f inanziarie che nel loro insieme costituiscono il settore che emette moneta nell’areadell’euro. Questo comprende le banche centrali, gli istituti di credito residenti, come definiti nellalegislazione comunitaria e tutte le altre istituzioni f inanziarie residenti la cui attività consistenell’accettare depositi e/o loro sostituti assimilabili da soggetti diversi dalle IFM e nel conce-dere crediti e/o effettuare investimenti mobiliari per conto proprio (almeno in termini economici).

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Limite massimo di offerta [maximum bid limit]: limite massimo all’ammontare che può essereofferto da una singola controparte in un’operazione d’asta. L’Eurosistema può f issare limitimassimi al f ine di evitare offerte troppo elevate da parte di singole controparti.

Livello di attivazione [trigger point]: livello predef inito del valore della liquidità fornita in corri-spondenza del quale scatta una richiesta di margini.

Margine di variazione [variation margin, marking to market]: un determinato livello del valoredi mercato delle attività stanziabili utilizzate nelle operazioni temporanee di f inanziamento, il cui mantenimento è richiesto dall’Eurosistema. Ne consegue che, se il valore delle attività sotto-stanti, misurato periodicamente, scende al di sotto di un certo livello, la banca centrale nazio-nale richiederà alla controparte di fornire attività addizionali o contante (cioè una richiesta dimargini). Similmente, se il valore delle attività sottostanti, a seguito di una loro rivalutazione,supera un certo livello, la controparte può ritirare le attività in eccesso o contante (cfr. sezione6.4).

Margine iniziale [initial margin]: misura per il controllo dei rischi che può essere applicatadall’Eurosistema nelle operazioni temporanee. Tale misura prevede che le attività richieste a frontedi una transazione siano pari al credito concesso alla controparte più il valore del margine iniziale.

Meccanismo di Interlinking [Interlinking mechanism]: nell’ambito del sistema Target, il mecca-nismo di Interlinking fornisce un’infrastruttura e delle procedure uniformi che consentono il tran-sito degli ordini di pagamento da un sistema nazionale di RTGS a un altro.

Mobilizzazione della riserva obbligatoria [averaging provision]: regola che consente di adempiereagli obblighi di riserva sulla base della media delle riserve detenute nell’arco del periodo di mante-nimento. La mobilizzazione della riserva obbligatoria contribuisce a stabilizzare i tassi di inte-resse del mercato monetario fornendo agli operatori un incentivo ad attenuare gli effetti ditemporanei squilibri della liquidità. Il regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema ne prevedela mobilizzazione.

Modello di banche centrali corrispondenti (CCBM) [correspondent central banking model(CCBM)]: meccanismo istituito dal Sistema europeo di banche centrali allo scopo di consentirealle controparti l’utilizzo di attività idonee tra paesi dell’UE. Nel CCBM, le banche centrali nazio-nali svolgono il ruolo di depositari l’una nei confronti dell’altra. Ne consegue che, presso lagestione titoli di ogni banca centrale nazionale, è in essere un conto in titoli intestato a ciascunadelle altre banche centrali nazionali (e alla BCE).

Moneta elettronica [electronic money]: valore monetario di una passività dell’emittente che sia:(a) incorporata in un supporto elettronico; (b) emessa a fronte del versamento di fondi per unimporto almeno pari al valore monetario creato; e (c) accettata come strumento di pagamentoda soggetti diversi dall’emittente.

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) [International Securities IdentificationNumber (ISIN)]: codice internazionale di identif icazione attribuito ai titoli emessi sui mercatif inanziari.

ALLEGATO 2

Glossario

89BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

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Obbligazione a cedola zero [zero coupon bond]: titolo che effettua un unico pagamento per tuttala sua durata. Nell’ambito di questo documento, le obbligazioni a cedola zero comprendono i titoliemessi a sconto e i titoli che staccano un’unica cedola alla scadenza. Uno “strip” è un tipo parti-colare di titolo a cedola zero.

Operazione attivabile su iniziativa delle controparti [standing facility]: strumento della bancacentrale utilizzato dalle controparti su iniziativa di queste ultime. L’Eurosistema offrirà due tipo-logie di operazioni overnight: le operazioni di rifinanziamento marginale e i depositi presso la bancacentrale.

Operazione definitiva [outright transaction]: transazione in cui la banca centrale effettua sulmercato acquisti o vendite def initivi di attività (a pronti o a termine).

Operazione di fine tuning [fine-tuning operation]: operazione di mercato aperto utilizzata, all’oc-correnza, dall’Eurosistema principalmente per far fronte a variazioni inattese della liquidità sulmercato.

Operazione di mercato aperto [open market operation]: operazione effettuata sui mercati f inan-ziari su iniziativa della banca centrale. Con riferimento alle f inalità, alla regolarità e alle proce-dure adottate, le operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema si possono suddividere nelleseguenti quattro categorie: operazioni di rifinanziamento principali, operazioni di rifinanziamentoa più lungo termine, operazioni di fine tuning e operazioni strutturali. Per quanto riguarda il tipodi strumento utilizzato, le operazioni temporanee sono le principali operazioni di mercato apertodell’Eurosistema e possono essere utilizzate per tutte e quattro le categorie di operazioni. Inoltre,l’emissione di certif icati di debito e le operazioni definitive possono essere impiegate per le opera-zioni strutturali, mentre le operazioni definitive, gli swap in valuta e la raccolta di depositi a tempodeterminato sono utilizzabili per operazioni di fine tuning.

Operazione di rifinanziamento a più lungo termine [longer-term refinancing operation]: opera-zione periodica di mercato aperto effettuata dall’Eurosistema sotto forma di operazione tempo-ranea. Le operazioni di rif inanziamento a più lungo termine vengono effettuate mediante astestandard, con frequenza mensile e scadenza normalmente a tre mesi.

Operazione di rifinanziamento marginale [marginal lending facility]: operazione di rifinanziamentodell’Eurosistema utilizzata su iniziativa delle controparti per ottenere credito overnight da unabanca centrale nazionale a un tasso di interesse prestabilito a fronte di attività idonee.

Operazione di rifinanziamento principale [main refinancing operation]: operazione periodica dimercato aperto effettuata dall’Eurosistema sotto forma di operazione temporanea. Le operazionidi rif inanziamento principali vengono effettuate mediante aste standard con frequenza settima-nale e scadenza normalmente a una settimana.

Operazione di swap in valuta [foreign exchange swap]: operazione contestuale diacquisto/vendita a pronti e vendita/acquisto a termine di una valuta contro un’altra. L’Eurosistemaeffettua operazioni di politica monetaria di mercato aperto sotto forma di swap in valuta in cuile banche centrali nazionali (o la BCE) acquistano (vendono) euro a pronti contro una valuta esterae, contestualmente, li rivendono (riacquistano) a termine.

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Operazione di tipo strutturale [structural operation]: operazione di mercato aperto utilizzatadall’Eurosistema principalmente per modif icare la posizione strutturale di liquidità del settoref inanziario nei confronti dell’Eurosistema.

Operazione temporanea [reverse transaction]: operazione mediante la quale la banca centralenazionale acquista (vende) attività a pronti con patto di vendita (riacquisto) a termine, ovvero eroga credito a fronte di titoli stanziabili.

Paesi dello Spazio economico europeo (SEE) [EEA (European Economic Area) countries]: Statimembri dell’Unione europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Percentuale minima di riparto [minimum allotment ratio]: limite inferiore, espresso in terminipercentuali, della quota parte di offerte al tasso di interesse marginale da assegnare in un’ope-razione d’asta. L’Eurosistema può decidere di applicare una percentuale minima di riparto nelleproprie operazioni d’asta.

Periodo di mantenimento [maintenance period]: periodo considerato per l’adempimento degliobblighi di riserva. La BCE pubblica il calendario indicativo dei periodi di mantenimento almenotre mesi prima dell’inizio dell’anno. Ciascun periodo di mantenimento ha inizio nel giorno diregolamento della prima operazione di rif inanziamento principale successiva alla riunione delConsiglio direttivo in cui è programmata la valutazione mensile dell’orientamento di politicamonetaria. Esso termina normalmente il giorno precedente l’analoga giornata di regolamento delmese successivo. In alcuni casi particolari, il calendario può essere modif icato dopo la pubbli-cazione, ad esempio in seguito a variazioni nella programmazione delle riunioni del Consigliodirettivo.

Prezzo di acquisto [purchase price]: prezzo al quale è venduta o deve essere venduta l’attivitàoggetto della transazione.

Prezzo di riacquisto [repurchase price]: prezzo al quale l’acquirente è tenuto a rivendere allacontroparte le attività oggetto di un contratto di vendita (acquisto) a pronti con patto di riacquisto(vendita) a termine. Il prezzo di riacquisto è pari alla somma del prezzo di acquisto e del diffe-renziale di prezzo equivalente all’interesse sul credito concesso per la durata dell’operazione.

Procedura bilaterale [bilateral procedure]: procedura mediante la quale la banca centrale negoziadirettamente con un’unica controparte o con un numero ridotto di controparti, senza ricorrere aprocedure d’asta. Le procedure bilaterali comprendono anche operazioni eseguite in borsa ovveroper il tramite di operatori di mercato.

Procedura d’asta [tender procedure]: procedura mediante la quale la banca centrale fornisce liqui-dità al, o assorbe liquidità dal, mercato sulla base delle offerte fatte dalle controparti in compe-tizione tra loro. Le offerte più competitive vengono soddisfatte con priorità fino al raggiungimentodell’importo complessivo di liquidità da immettere o da assorbire da parte della banca centrale.

Pronti contro termine di finanziamento [repo operation]: operazione temporanea di f inanziamentoeffettuata sulla base di un contratto di acquisto di attività a pronti con patto di vendita a termine.

ALLEGATO 2

Glossario

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Punti a termine [swap point]: differenziale tra il tasso di cambio della transazione a termine e il tasso di cambio della transazione a pronti in un’operazione di swap in valuta.

Quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAF) [Euro-system credit assessment framework (ECAF)]: insieme di procedure, regole e tecniche volte adassicurare che tutte le garanzie stanziabili soddisf ino il requisito dell’Eurosistema di elevati stan-dard creditizi. Ai f ini degli standard l’Eurosistema distingue tra attività negoziabili e attività nonnegoziabili. Per l’esame della qualità creditizia delle attività idonee, esso tiene conto delle infor-mazioni pertinenti raccolte presso sistemi di valutazione che rientrano in una delle seguenti quattrofonti: istituzioni esterne specializzate nella valutazione del merito di credito (ECAI), sistemi di valu-tazione interni (ICAS) delle banche centrali nazionali, sistemi basati sui rating interni (IRB) dellecontroparti e strumenti di rating (RT) di fornitori terzi. A tal f ine, l’Eurosistema considera, inoltre,i criteri e le caratteristiche istituzionali che assicurano al detentore dello strumento un’analogaprotezione, quali ad esempio le garanzie. Il parametro applicato dall’Eurosistema per stabilireil requisito minimo di elevati standard creditizi (soglia di qualità creditizia) è def inito in terminidi una valutazione pari a “singola A”, considerata equivalente a una probabilità di inadempienza(probability of default, PD) dello 0,10 per cento su un orizzonte di un anno.

Quotazione marginale di uno swap [marginal swap point quotation]: punti a termine a cui si esau-risce l’importo complessivo offerto all’asta.

Raccolta di depositi a tempo determinato [collection of fixed-term deposits]: strumento di poli-tica monetaria che può essere utilizzato dall’Eurosistema come misura di fine tuning attraversocui esso, allo scopo di assorbire liquidità dal mercato, offre alle controparti una remunerazionesu depositi a tempo determinato costituiti presso le banche centrali nazionali.

Regolamento transfrontaliero [cross-border settlement]: regolamento che ha luogo in un paesediverso da quello (quelli) in cui risiedono una o entrambe le controparti dello scambio.

Richiesta di margini [margin call]: procedura connessa all’applicazione di margini di variazione.Tale procedura prevede che, qualora il valore delle attività sottostanti, misurato periodicamente,scenda al di sotto di un determinato livello, la banca centrale richiede alle controparti di fornireattività aggiuntive (o contante). Similmente, qualora il valore delle attività sottostanti, a seguitodi una loro rivalutazione, superi l’ammontare dovuto dalle controparti più il margine di varia-zione, la controparte può richiedere alla banca centrale la restituzione delle attività in eccesso(o contante).

Rischio di insolvenza [solvency risk]: rischio di perdita derivante dal fallimento dell’emittente diun’attività f inanziaria, ovvero dall’insolvenza di una controparte.

Riserva obbligatoria [reserve requirement]: obbligo per le istituzioni di detenere riserve pressola banca centrale. Nel sistema di riserva obbligatoria dell’Eurosistema, la riserva dovuta da unistituto di credito viene calcolata moltiplicando l’ammontare di ciascuna tipologia di raccoltapresente nell’aggregato soggetto a riserva per la corrispondente aliquota di riserva. Inoltre, le isti-tuzioni possono dedurre una franchigia uniforme dalla loro riserva obbligatoria.

Riserve [reserve holdings]: disponibilità che le controparti detengono sui propri conti di riservae che concorrono all’adempimento degli obblighi di riserva.

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Scarto di garanzia [haircut, valuation haircut]: misura per il controllo dei rischi applicata alleattività stanziabili utilizzate nelle operazioni temporanee. Tale misura prevede che la banca centraledetermini il valore delle attività costituite in garanzia deducendo dal valore di mercato del titolouna certa percentuale (scarto di garanzia). L’Eurosistema applica tali scarti di garanzia sulla basedi caratteristiche specif iche delle attività, quali la vita residua.

Sistema basato sui rating interni (IRB) [internal rating-based (IRB) system]: fonte di valutazionedella qualità creditizia prevista dal quadro di riferimento dell’Eurosistema (ECAF); comprendei sistemi interni di quelle controparti le cui valutazioni possono essere utilizzate dagli istitutidi credito per determinare le esposizioni ponderate per il rischio ai sensi della direttiva sui requi-siti patrimoniali. Tali sistemi sono oggetto di un processo formale di riconoscimento e conva-lida da parte delle autorità di vigilanza nazionali.

Sistema di consegna contro pagamento (DVP) [delivery-versus-payment system, delivery-against-payment system]: in un sistema di regolamento con scambio di attività contro corrispettivo è ilmeccanismo volto ad assicurare che il trasferimento definitivo di attività (titoli o altri strumentif inanziari) sia eseguito soltanto a condizione che abbia luogo il contestuale trasferimento def i-nitivo di una o più altre attività in contropartita.

Sistema di deposito accentrato (SDA) [central securities depository (CSD)]: organismo che detienee amministra titoli o altre attività f inanziarie e i conti accentrati, e consente di effettuare trasfe-rimenti di valori mobiliari mediante scritturazione contabile. I titoli possono essere detenuti f isi-camente (ma accentrati presso l’SDA), ovvero in forma dematerializzata (cioè soltanto sotto formadi registrazioni contabili).

Sistema di earmarking [earmarking system]: sistema per la gestione delle garanzie delle banchecentrali in cui è possibile individuare le attività date a fronte di ogni specif ica operazione.

Sistema di gestione mediante scritturazione contabile [book-entry system]: sistema che consente il trasferimento di titoli e altre attività f inanziarie senza spostamento fisico di documenti cartacei,per esempio il trasferimento elettronico dei titoli (cfr. anche dematerializzazione).

Sistema di pooling [collateral pooling system, pooling system]: sistema per la gestione dellegaranzie delle banche centrali in cui le controparti aprono conti di deposito indistinto (poolaccount) per costituire un insieme di attività a garanzia del complesso delle loro operazioni conla banca centrale. A differenza di un sistema di earmarking, in un sistema di pooling le attivitàsottostanti non sono direttamente collegate a una data operazione.

Sistema di regolamento dei titoli (SSS) [securities settlement system (SSS)]: sistema che consentedi detenere e trasferire titoli o altre attività f inanziarie, senza preventivo pagamento (free ofpayment, FOP) oppure soltanto a pagamento avvenuto (delivery versus payment, DVP).

Sistema di regolamento lordo [gross settlement system]: sistema di trasferimento in cui il rego-lamento di fondi o il trasferimento di titoli avviene sulla base della singola istruzione.

Sistema di RTGS (regolamento lordo in tempo reale) [RTGS (real time gross settlement) system]:sistema di regolamento in cui lo scambio e il regolamento avvengono per singola transazione (vale a dire, senza compensazione) in tempo reale (in modo continuativo). Cfr. anche Target.

ALLEGATO 2

Glossario

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Sistema di valutazione interno (ICAS) [in-house credit assessment system (ICAS)]: fonte di valu-tazione della qualità creditizia prevista dal quadro di riferimento dell’Eurosistema (ECAF);comprende attualmente i quattro sistemi gestiti rispettivamente dalla Deutsche Bundesbank, dalBanco de España, dalla Banque de France e dalla Oesterreichische Nationalbank.

Sistema europeo di banche centrali (SEBC) [European System of Central Banks (ESCB)]:comprende la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) degli Statimembri dell’UE. È da notare che le banche centrali degli Stati membri che non hanno adottatola moneta unica in conformità con il Trattato conservano i propri poteri nel campo della poli-tica monetaria in base alla legislazione nazionale e, pertanto, non sono coinvolte nella condu-zione della politica monetaria dell’Eurosistema.

Stato membro [Member State]: nel presente documento indica uno Stato membro dell’UE che,in conformità con il Trattato, ha adottato la moneta unica.

Stretti legami [close links]: situazione in cui la controparte è legata a un emittente / un debitore /un garante di strumenti di debito in ragione del fatto che: (a) la controparte detiene il 20 per centoo più del capitale dell’emittente / del debitore / del garante, o una o più società in cui la contro-parte possiede la maggioranza del capitale detengono il 20 per cento o più del capitaledell’emittente / del debitore / del garante, o la controparte e una o più società in cui essa possiedela maggioranza del capitale detengono insieme il 20 per cento o più del capitale dell’emittente /del debitore / del garante; o (b) l’emittente / il debitore / il garante detiene il 20 per cento o piùdel capitale della controparte, o una o più società in cui l’emittente / il debitore / il garantepossiede la maggioranza del capitale detengono il 20 per cento o più del capitale della contro-parte, o l’emittente / il debitore / il garante e una o più società in cui esso possiede la maggio-ranza del capitale detengono insieme il 20 per cento o più del capitale della controparte; o (c)una parte terza detiene sia la maggioranza del capitale della controparte sia la maggioranza delcapitale dell’emittente / del debitore / del garante, o direttamente o indirettamente, attraversouna o più società in cui quella stessa parte terza possiede la maggioranza del capitale.

Strip (negoziazione separata delle cedole e del capitale) [strip (separate trading of interest andprincipal)]: obbligazione a cedola zero creata per negoziare separatamente le cedole e il capitaledi un dato titolo.

Strumenti con cedola di tipo “inverse floater” [inverse floating rate instrument]: titolo struttu-rato per il quale il tasso di interesse pagato al detentore del titolo varia in modo inverso ai cambia-menti di un dato tasso di riferimento.

Strumenti di rating (RT) [rating tools (RT)]: fonte di valutazione della qualità creditizia previstadal quadro di riferimento dell’Eurosistema (ECAF); comprende sistemi forniti da soggetti terziche esprimono valutazioni della qualità creditizia dei debitori utilizzando principalmente daticontabili certif icati, oltre a informazioni aggiuntive. Per essere integrati nell’ECAF tali sistemidevono prima essere ammessi singolarmente dall’Eurosistema.

Strumento a tasso fisso [fixed rate instrument]: strumento finanziario per il quale la cedola rimanecostante per l’intera durata del prestito.

Strumento a tasso variabile [floating rate instrument]: strumento f inanziario per il quale l’im-porto della cedola viene ricalcolato periodicamente in base a un indice di riferimento al f ine di

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riflettere cambiamenti nei tassi di interesse di mercato a breve o a medio termine. Tali strumentipossono avere cedole prefissate o postfissate.

Target (sistema transeuropeo automatizzato di trasferimento espresso con regolamento lordo in temporeale) [TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfersystem)]: sistema di regolamento lordo in tempo reale dell’euro. È un sistema decentrato compostodai 15 sistemi nazionali di RTGS, dal meccanismo di pagamento della BCE (ECB payment mecha-nism, EPM) e dal meccanismo di Interlinking.

Tasso di interesse marginale [marginal interest rate]: tasso di interesse al quale si esaurisce l’im-porto complessivo offerto all’asta.

Tasso massimo di offerta [maximum bid rate]: limite massimo ai tassi di interesse che possonoessere offerti dalle controparti nell’ambito di aste a tasso variabile. Le offerte a tassi superiori altasso massimo annunciato dalla BCE sono scartate.

Tasso minimo di offerta [minimum bid rate]: limite minimo ai tassi di interesse che possono essereofferti dalle controparti nell’ambito di aste a tasso variabile.

Trasferimento definitivo [final transfer]: trasferimento irrevocabile e incondizionato di fondi odi attività f inanziarie che estingue l’obbligazione sottostante.

Trattato [Treaty]: Trattato che istituisce la Comunità europea, noto anche come “Trattato diRoma”, come modif icato.

Valutazione ai prezzi di mercato [marking to market]: cfr. margine di variazione.

Vita residua [residual maturity]: tempo rimanente f ino alla scadenza di uno strumento di debito.

ALLEGATO 2

Glossario

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La selezione delle controparti per le operazioniin cambi e per le operazioni di swap in valutaper f ini di politica monetaria segue unapproccio uniforme indipendentemente dalloschema organizzativo prescelto per le opera-zioni con l’estero dell’Eurosistema. Tale poli-tica non comporta uno scostamento sostanzialedagli standard di mercato esistenti, essendo ilrisultato di un’armonizzazione delle prassi piùeff icienti attualmente adottate dalle banchecentrali nazionali. La selezione delle contro-parti per le operazioni in oggetto si basa prin-cipalmente su due ordini di criteri.

Il primo ordine di criteri si ispira al principiodella prudenza. Un primo criterio prudenzialeè rappresentato dal merito di credito, che vienevalutato sulla base di un insieme di indicatori(ad esempio, valutazioni fornite dalle agenziedi rating e analisi interne dei coeff icienti patri-moniali e di altri indici f inanziari); un secondocriterio consiste nell’obbligo imposto dall’Euro-sistema a tutte le sue potenziali controparti diessere sottoposte a vigilanza da parte di auto-rità riconosciute; un terzo criterio richiede chetutte le controparti dell’Eurosistema soddisfinorequisiti di etica professionale e di buona repu-tazione.

Una volta rispettati i criteri prudenziali minimi,viene applicato un secondo ordine di criteriispirato a considerazioni di eff icienza. Unprimo criterio di eff icienza riguarda la compe-titività nella determinazione dei prezzi e lacapacità della controparte di gestire volumielevati, anche in presenza di condizioni dimercato critiche. La qualità e il livello di detta-glio delle informazioni fornite dalle controparticostituiscono ulteriori criteri di eff icienza.

L’insieme delle potenziali controparti è suff i-cientemente ampio e diversif icato da garantirela necessaria flessibilità nell’esecuzione delleoperazioni di intervento. Esso consente all’Euro-sistema di scegliere tra diversi canali di inter-vento. Allo scopo di poter intervenire in modoefficiente in aree geografiche e fusi orari diffe-renti, l’Eurosistema può rivolgersi a contropartidi qualsiasi centro f inanziario internazionale.

Nella pratica, comunque, una percentuale signi-f icativa delle controparti tende a essere loca-lizzata all’interno dell’area dell’euro. Per leoperazioni di swap in valuta eseguite a f ini dipolitica monetaria, la gamma di controparticoincide con quelle situate all’interno dell’areadell’euro e selezionate per le operazioni incambi dell’Eurosistema.

Le banche centrali nazionali potranno ricorrerea sistemi basati sulla def inizione di limitiprestabiliti per controllare l’esposizione credi-tizia nei confronti delle singole contropartinegli swap in valuta effettuati per f ini di poli-tica monetaria.

96BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

ALLEGATO 3

SELEZIONE DELLE CONTROPARTI PER LEOPERAZIONI IN CAMBI E DI SWAP IN VALUTAPER F INI DI POLIT ICA MONETARIA

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97BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

1 INTRODUZIONE

Il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio,del 23 novembre 1998, sulla raccolta di infor-mazioni statistiche da parte della Bancacentrale europea2 def inisce le persone f isichee giuridiche soggette agli obblighi di segnala-zione (c.d. “operatori soggetti agli obblighi disegnalazione”), il regime di riservatezza e lenorme di attuazione in conformità con l’arti-colo 5.4 dello Statuto del Sistema europeo dibanche centrali e della Banca centrale europea(Statuto del SEBC). Inoltre esso autorizza laBCE a usare i propri poteri regolamentari alf ine di:

• specif icare gli operatori effettivamentesoggetti agli obblighi di segnalazione;

• def inire i requisiti per la segnalazione dellestatistiche alla BCE e imporli agli operatorieffettivamente soggetti agli obblighi disegnalazione degli Stati membri parteci-panti;

• specificare le condizioni in base alle quali laBCE e le banche centrali nazionali (BCN)possono esercitare il diritto di verif icare leinformazioni statistiche o di effettuarne laraccolta obbligatoria.

2 CONSIDERAZIONI GENERALI

Lo scopo del Regolamento (CE) n. 2423/2001della Banca centrale europea, del 22 novembre2001, relativo al bilancio consolidato delsettore delle istituzioni f inanziarie monetarie(BCE/2001/13)3, e successive modif iche, èquello di conferire alla BCE e, ai sensi dell’ar-ticolo 5.2 dello Statuto, alle BCN (le quali svol-gono per quanto possibile tale compito) ilpotere di raccogliere il materiale statisticonecessario per l’adempimento dei compiti delSistema europeo di banche centrali (SEBC) e,in particolare, quello di def inire e di condurrela politica monetaria della Comunità inconformità all’articolo 105, paragrafo 2, primotrattino, del Trattato che istituisce la Comunità

europea (Trattato). Le informazioni statisticheraccolte ai sensi del Regolamento BCE/2001/13vengono utilizzate per la redazione delbilancio consolidato del settore delle istituzionif inanziarie monetarie (IFM), il cui principalescopo è quello di fornire alla BCE un quadrostatistico completo degli andamenti monetarirelativi alle attività e passività f inanziarieaggregate delle IFM insediate negli Statimembri, considerati economicamente come ununico territorio.

Per f inalità statistiche, gli obblighi di segnala-zione previsti dalla BCE nell’ambito delbilancio consolidato del settore delle IFM sibasano su tre considerazioni principali.

In primo luogo, la BCE deve ricevere infor-mazioni statistiche confrontabili, attendibili eaggiornate, raccolte secondo termini e condi-zioni omogenei per tutta l’area dell’euro.Sebbene i dati siano raccolti in maniera decen-trata da parte delle BCN ai sensi degli articoli5.1 e 5.2 dello Statuto, e, se necessario, incombinazione con ulteriori richieste statisticheper scopi diversi, comunitari o nazionali, devecomunque essere assicurato un suff icientegrado di armonizzazione e il rispetto di stan-dard segnaletici minimi, in considerazionedell’esigenza di costituire una base statisticaattendibile per la def inizione e la conduzionedella politica monetaria unica.

In secondo luogo, gli obblighi di segnalazionespecif icati nel Regolamento BCE/2001/13devono rispettare i principi di trasparenza e dicertezza legale. La ragione di ciò sta nel fattoche il suddetto regolamento è vincolante nellasua interezza ed è direttamente applicabile intutta l’area dell’euro. Esso crea obblighi diret-tamente in capo a persone f isiche e giuridichea cui la BCE può imporre sanzioni ogniqual-volta non rispettino gli obblighi segnaletici

ALLEGATO 4

S ISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE STATIST ICHE MONETARIE E BANCARIE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA1

ALLEGATO 4

Sistema disegnalazione delle

statistiche monetarie e bancarie della Banca centrale

europea

1 Il contenuto di questo allegato viene fornito a scopo meramenteinformativo.

2 GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.3 GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Questo regolamento ha sosti-

tuito il Regolamento (CE) n. 2819/98 della Banca centraleeuropea del 1° dicembre 1998 (BCE/1998/16).

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(cfr. articolo 7 del Regolamento (CE) n.2533/98 del Consiglio). Pertanto, gli obblighidi segnalazione sono chiaramente def initi eogni intervento discrezionale esercitato dallaBCE in sede di controllo o di raccolta obbli-gatoria delle informazioni statistiche consegueda principi chiari.

In terzo luogo, la BCE deve ridurre al minimol’onere delle segnalazioni (cfr. articolo 3,lettera a), del Regolamento (CE) n. 2533/98 delConsiglio). Pertanto, il materiale statisticoraccolto dalle BCN in forza del RegolamentoBCE/2001/13 viene utilizzato anche percalcolare l’aggregato soggetto a riserva ai sensidel Regolamento (CE) n. 1745/2003 dellaBanca centrale europea, del 12 settembre 2003,sull’applicazione di riserve obbligatorieminime (BCE/2003/9)4.

Gli articoli del Regolamento BCE/2001/13, esuccessive modif iche, si limitano a definire, intermini generali, gli operatori effettivamentesoggetti agli obblighi di segnalazione, i relativiobblighi di segnalazione e i principi in base aiquali la BCE e le BCN esercitano di regola ilpotere di controllo o di raccolta obbligatoriadelle informazioni statistiche. I dettagli delleinformazioni statistiche da segnalare al f ine diadempiere agli obblighi di segnalazione stati-stica previsti dalla BCE e i requisiti minimi acui attenersi sono specif icati negli allegati daI a IV del Regolamento BCE/2001/13.

3 POPOLAZIONE SEGNALANTE EFFETTIVA;ELENCO DELLE IFM PER SCOPI STATISTICI

Le IFM comprendono gli istituti di credito resi-denti così come def initi nella legislazionecomunitaria e tutte le altre istituzioni f inan-ziarie residenti la cui attività consiste nell’ac-cettare depositi e/o loro sostituti assimilabili,da enti diversi dalle IFM e nel concedere creditie/o effettuare investimenti mobiliari per contoproprio (almeno in termini economici). La BCEredige e aggiorna una lista di istituzioniconforme a questa def inizione e seguendo iprincipi di classif icazione specif icati nell’al-

legato I al Regolamento BCE/2001/13. Lacompetenza di redigere e aggiornare a fini stati-stici la lista delle IFM spetta al Comitato esecu-tivo della BCE. La popolazione delle IFMresidenti nell’area dell’euro costituisce l’ef-fettiva popolazione segnalante.

Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe aIFM di piccole dimensioni nel caso in cui leIFM utilizzate per redigere il bilancio mensileconsolidato rappresentino almeno il 95 percento del totale del bilancio delle IFM inciascuno Stato membro partecipante. Talideroghe consentono alle BCN di applicare ilmetodo del “taglio della coda”.

4 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE STATISTICHE

Per redigere il bilancio consolidato, gli opera-tori effettivamente soggetti agli obblighi disegnalazione devono segnalare informazionistatistiche relative al proprio bilancio su basemensile. Ulteriori informazioni sono richiestesu base trimestrale. Le informazioni statisticheda comunicare sono ulteriormente specif icatenell’allegato I al Regolamento BCE/2001/13.

I dati statistici in questione sono raccolti dalleBCN, che devono def inire le procedure disegnalazione da seguire. Il RegolamentoBCE/2001/13, e successive modif iche, nonvieta alle BCN di rilevare, dall’effettiva popo-lazione segnalante, le informazioni statistichenecessarie per soddisfare i requisiti statisticidella BCE traendole da un più ampio quadro disegnalazioni statistiche fissato dalle BCN, sottola propria responsabilità, conformemente allalegislazione comunitaria o nazionale o allaprassi consolidata e rispondente anche ad altref inalità statistiche. Tuttavia, ciò non devecompromettere il soddisfacimento dei requisitistatistici indicati nel RegolamentoBCE/2001/13. In casi particolari, la BCE puòbasarsi sulle informazioni statistiche raccolte atali f ini per soddisfare i propri requisiti.

98BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

4 GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

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La conseguenza della concessione di unaderoga da parte di una BCN è che le IFM dipiccole dimensioni interessate sono soggette aobblighi di segnalazione ridotti (che compor-tano, tra l’altro, solo segnalazioni trimestrali)applicati nel contesto della riserva obbligatoriae specif icati nell’allegato II al RegolamentoBCE/2001/13. Gli obblighi di segnalazione perqueste IFM di piccole dimensioni, che non sonoistituti di credito, sono delineati nell’allegatoIII al suddetto regolamento. Tuttavia, le IFM cui è stata concessa una deroga possono optareper il rispetto dei requisiti di segnalazionecompleti.

5 UTILIZZO DELLE INFORMAZIONISTATISTICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLA BCE SULLERISERVE OBBLIGATORIE MINIME

Per minimizzare gli oneri di segnalazione edevitare duplicazioni nella raccolta delle infor-mazioni statistiche, i dati relativi al bilanciosegnalati dalle IFM ai sensi del RegolamentoBCE/2001/13 sono utilizzati anche per calco-lare l’aggregato soggetto a riserva ai sensi delRegolamento BCE/2003/9.

Infatti, a f ini statistici, gli enti segnalantidevono inviare i dati alle rispettive BCNconformemente allo schema della tavola 1 diseguito, che è inclusa nell’allegato I al Rego-lamento BCE/2001/13. Nell’ambito dellatavola 1, i riquadri contrassegnati con “*” sonoutilizzati dalle istituzioni segnalanti per calco-lare il proprio aggregato soggetto a riserva (cfr. il riquadro 9 nel capitolo 7 di questo docu-mento).

Al fine di effettuare un calcolo corretto dell’ag-gregato soggetto a riserva al quale viene appli-cata un’aliquota di riserva positiva, vienerichiesta una disaggregazione dettagliata per idepositi con scadenza predeterminata superiorea due anni, i depositi rimborsabili con preavvisosuperiore a due anni e le passività pronti controtermine degli istituti di credito nei confronti deisettori delle “IFM” (“nazionali” e “di altri Stati

membri”), delle “Istituzioni creditizie soggettea riserva obbligatoria, BCE e BCN” e delle“Amministrazioni centrali”, e nei confronti delResto del mondo (RdM).

Inoltre, sulla base di quanto previsto dai sisteminazionali di rilevazione e fatto salvo il pienorispetto delle def inizioni e dei principi di clas-sif icazione dei bilanci delle IFM indicati nelRegolamento BCE/2001/13 gli istituti dicredito soggetti a obblighi di riserva possono,in alternativa, segnalare i dati necessari percalcolare l’aggregato soggetto a riserva, a ecce-zione di quelli relativi agli strumenti negozia-bili, sulla base della tavola 1a, purché non vi siaalcun impatto sugli aggregati stampati in gras-setto nella tavola 1.

L’allegato II al Regolamento BCE/2001/13include norme specif iche e transitorie e dispo-sizioni sulle fusioni concernenti istituti dicredito con riguardo all’applicazione del regimedi riserva obbligatoria.

L’allegato II al Regolamento BCE/2001/13contiene, in particolare, uno schema segnaleticoper le istituzioni creditizie di piccole dimen-sioni nella “coda”. Le istituzioni nella “coda”devono segnalare, come minimo, i dati trime-strali necessari a calcolare l’aggregato soggettoa riserva, sulla base della tavola 1a. Queste isti-tuzioni assicurano che la segnalazione di cuialla tavola 1a sia pienamente coerente con ledef inizioni e le classif icazioni della tavola 1ove applicabili. I dati relativi all’aggregatosoggetto a riserva delle istituzioni nella “coda”per tre periodi di mantenimento della riserva sibasano sui dati di f ine trimestre rilevati dalleBCN.

L’allegato include anche disposizioni relativealle segnalazioni su base consolidata. Ove auto-rizzati dalla Banca centrale europea, gli istitutidi credito soggetti al regime di riserva obbli-gatoria possono inviare segnalazioni statisticheconsolidate relative a un gruppo di istituti dicredito soggetti a riserva obbligatoria nell’am-bito di un unico territorio nazionale, a condi-zione che tutti gli istituti in questione abbiano

ALLEGATO 4

Sistema disegnalazione delle

statistiche monetarie e bancarie della Banca centrale

europea

99BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

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rinunciato al benef icio di qualsivoglia detra-zione f issa dall’ammontare della riservadovuta. Tuttavia il benef icio della detrazionerimane a favore del gruppo nella sua interezza.Tutti gli istituti in questione sono registratiseparatamente nella lista delle IFM della BCE.

Inoltre, l’allegato include disposizioni da appli-carsi nel caso di fusioni aventi per oggetto isti-tuti di credito. In questo allegato, i termini“fusione”, “istituzione incorporata” e “istitu-zione incorporante” hanno il signif icato indi-viduato nel Regolamento BCE/2003/9. Per ilperiodo di mantenimento entro il quale lafusione ha effetto, gli obblighi di riserva dell’isti-tuzione incorporante sono calcolati e devonoessere adempiuti secondo quanto stabilitonell’articolo 13 del suddetto regolamento. Peri periodi di mantenimento successivi, gliobblighi di riserva dell’istituzione incorporantesono calcolati sulla base di un aggregatosoggetto a riserva e sulla base di informazionistatistiche in conformità a specif iche norme(cfr. la tavola nell’appendice dell’allegato II delRegolamento BCE/2001/13), ove applicabili.Altrimenti, si applicano le normali disposizioniper la segnalazione di informazioni statistichee per il calcolo degli obblighi di riserva,secondo quanto disposto dall’articolo 3 delRegolamento BCE/2003/9. Inoltre, la BCNcompetente può autorizzare l’istituzione incor-porante ad adempiere i propri obblighi di segna-lazione delle informazioni statistiche medianteprocedure temporanee. Tale deroga dallenormali procedure di segnalazione deve esserelimitata alla minore durata possibile e in ognicaso non può essere estesa oltre 6 mesi dalladata a decorrere dalla quale la fusione inizia adavere effetto. La deroga non esime l’istituzioneincorporante dall’adempiere i propri obblighi disegnalazione ai sensi del RegolamentoBCE/2001/13 né, se del caso, dall’assumere gliobblighi di segnalazione delle istituzioni incor-porate. L’istituzione incorporante ha l’obbligodi informare la BCN competente, una volta chel’intenzione di effettuare la fusione è diventatadi pubblico dominio e in tempo utile rispettoalla data di decorrenza della fusione, circa leprocedure che intende adottare per adempiere

gli obblighi di segnalazione delle informazionistatistiche relative alla determinazione degliobblighi di riserva.

6 CONTROLLO E RILEVAZIONEOBBLIGATORIA DELLE INFORMAZIONI

La stessa BCE e le BCN normalmente eserci-tano il potere di controllare e raccogliere leinformazioni statistiche ogniqualvolta nonsiano rispettati i requisiti minimi per la trasmis-sione, l’accuratezza, la conformità concettualee le revisioni. Questi requisiti minimi sonostabiliti nell’allegato IV al RegolamentoBCE/2001/13.

7 STATI MEMBRI NON PARTECIPANTI

Poiché un regolamento ai sensi dell’articolo34.1 dello Statuto, non attribuisce alcun dirittoné impone alcun obbligo agli Stati membri conderoga (articolo 43.1 dello Statuto) e alla Dani-marca (articolo 2 del Protocollo su talunedisposizioni relative alla Danimarca) e non èapplicabile al Regno Unito (articolo 8 delProtocollo su talune disposizioni relative alRegno Unito di Gran Bretagna e Irlanda delNord), il Regolamento BCE/2001/13 è appli-cabile solo agli Stati membri partecipanti.

Tuttavia l’articolo 5 dello Statuto concernentele competenze della BCE e delle BCN nel campostatistico e il Regolamento (CE) n. 2533/98 delConsiglio sono applicabili a tutti gli Statimembri. Questo implica anche, in combina-zione con l’articolo 10 (ex articolo 5) delTrattato, un obbligo per gli Stati membri nonpartecipanti di predisporre e attuare a livellonazionale tutte le misure che essi consideranoappropriate al fine di realizzare la raccolta delleinformazioni statistiche necessarie al rispettodei requisiti di segnalazione delle informazionistatistiche f issati dalla BCE, e tempestivipreparativi nel settore statistico per diventare Stati membri partecipanti. Quest’obbligo è stato previsto espressamente nell’articolo 4 e nel considerando 17 del Regolamento (CE)

100BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

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n. 2533/98. Per ragioni di trasparenza quest’ob-bligo speciale è richiamato nei considerando delRegolamento BCE/2001/13.

ALLEGATO 4

Sistema disegnalazione delle

statistiche monetarie e bancarie della Banca centrale

europea

101BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

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102BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Tavola 1 Dati da fornire con frequenza mensile (stock)

I riquadri non in grassetto sono segnalati solo dalle istituzioni creditizie soggette a riserva obbligatoria

VOCI DI BILANCIO A. Residenti nazionali

Istituzioni diverse dalle IFM

Pubblica Amministrazione

Totale

(a) (b) (c) (d) [e] (f) (g) (h) (i)

* *

* *

*

* * * * *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

PASSIVITÀ

8 Circolante

9 Depositi

fino a 1 anno

oltre 1 anno

9e Euro

9.1e A vista

9.2e Con scadenza predeterminata

fino a 1 anno

oltre 1 anno e fino a 2 anni

oltre 2 anni 1)

9.3e Rimborsabili con preavviso

fino a 3 mesi 2)

oltre 3 mesi

di cui oltre 2 anni 4)

9.4e Pronti contro termine

9x Valute estere

9.1x A vista

9.2x Con scadenza predeterminata

fino a 1 anno

oltre 1 anno e fino a 2 anni

oltre 2 anni 1)

9.3e Rimborsabili con preavviso

fino a 3 mesi 2)

oltre 3 mesi

di cui oltre 2 anni 4)

9.4x Pronti contro termine

10 Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

11 Titoli di debito emessi

11e Euro

fino a 1 anno

oltre 1 anno e fino a 2 anni

oltre 2 anni

11x Valute estere

fino a 1 anno

oltre 1 anno e fino a 2 anni

oltre 2 anni

12 Capitale e riserve

13 Altre passività

di cuiistituzionicreditiziesoggettea Rob, BCE e BCN

Altri residenti

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro (S.14+S.15)

Amministra-zionicentrali

Altri intermediari finanziari + società strumentali (S.123+S.124)

IFM 3)

Società non finanziarie (S.11)

Compagnie assicurative e fondi pensione (S.125)

Altre Amministra-zioni Pubbliche

1) Inclusi i depositi sottoposti a disciplina amministrativa.2) Inclusi i depositi a vista non trasferibili.

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ALLEGATO 4

Sistema disegnalazione delle

statistiche monetarie e bancarie della Banca Centrale

Europea

103BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

3) Gli istituti di credito possono segnalare posizioni nei confronti di “IFM diverse dagli istituti di credito soggetti a riserva, BCE e BCN”piuttosto che nei confronti di “IFM” e “Istituti di credito soggetti a riserva obbligatoria, BCE e BCN”, purché non si incorra in perdite didettagli e non vi sia alcun impatto sugli aggregati stampati in grassetto.

4) La segnalazione di questa voce è facoltativa f ino a nuove comunicazioni.

B. Residenti di altri Stati membri C. Resto del mondo

D. n. a.c.

Istituzioni diverse dalle IFM

Pubblica Amministrazione

Totale

(j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t)

* *

* *

*

* * * * *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

di cui istituzioni creditizie soggette a Rob, BCE e BCN

Altri residenti

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro (S.14+S.15)

Amministra-zionicentrali

Altri intermediari finanziari + società strumentali (S.123+S.124)

IFM 3)

Società non finanziarie (S.11)

Compagnie assicurative e fondi pensione (S.125)

Altre Amministra-zioni Pubbliche

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

**

**

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104BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Tavola 1 Dati da fornire con frequenza mensile (continua)

VOCI DI BILANCIO A. Residenti nazionali

Istituzioni diverse dalle IFM

Totale

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

ATTIVITÀ

1 Cassa

1e di cui euro

2 Crediti

fino a 1 anno

oltre 1 anno e fino a 5 anni

oltre 5 anni

2e di cui euro

3 Titoli diversi da azioni

3e Euro

fino a 1 anno

oltre 1 anno e fino a 2 anni

oltre 2 anni

3x Valute estere

fino a 1 anno

oltre 1 anno e fino a 2 anni

oltre 2 anni

4 Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

5 Azioni e altri titoli di capitale

6 Immobilizzazioni

7 Altre attività

Pubblica Amministra-zone

Altri residenti

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro (S.14+S.15)

Altri intermediari finanziari + società strumentali (S.123+S.124)

Credito al consumo

Mutui casa Altro

IFM

Società non finanziarie (S.11)

Compagnie assicurative e fondi pensione (S.125)

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ALLEGATO 4

Sistema disegnalazione delle

statistiche monetarie e bancarie della Banca Centrale

Europea

105BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

B. Residenti di altri Stati membri C. Resto del mondo

D. n. a. c.

Istituzioni diverse dalle IFM

Totale

(j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t)

Pubblica Amministra-zone

Altri Residenti

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro (S.14+S.15)

Altri intermediari finanziari + società strumentali (S.123+S.124)

Credito al consumo

Mutui casa Altro

IFM

Società non finanziarie (S.11)

Compagnie assicurative e fondi pensione (S.125)

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106BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

Tavola 1a Segnalazione semplificata dei dati ai fini della riserva obbligatoria

Aggregato soggetto a riserva calcolato in base alla somma delle seguenti colonne della tavola 1 (Passività):(a)-(b)+(c)+(d)+(e)+(j)-(k)+(l)+(m)+(n)+(s)

DEPOSITI PASSIVI (euro e valute estere)

9 DEPOSITI TOTALI9.1e + 9.1x9.2e + 9.2x9.3e + 9.3x9.4e + 9.4x

di cui:9.2e + 9.2x con scadenza predeterminata

oltre due anni

di cui:9.3e + 9.3x rimborsabili con preavviso Segnalazioni volontarie

oltre due anni

di cui:9.4e + 9.4x pronti contro termine

Emissioni in essere, colonna (t) della tavola 1 (Passività)

STRUMENTI NEGOZIABILI(euro e valute estere)

11 TITOLI DI DEBITO EMESSI11e + 11x con scadenza predeterminata

fino a due anni

11 TITOLI DI DEBITO EMESSI11e + 11x con scadenza predeterminata

oltre due anni

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107BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

ALLEGATO 5

I S IT I INTERNET DELL’EUROSISTEMABanca centrale Sito Internet

Banca centrale europea www.ecb.int

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique www.nbb.be o www.bnb.be

Deutsche Bundesbank www.bundesbank.de

Banca di Grecia www.bankofgreece.gr

Banco de España www.bde.es

Banque de France www.banque-france.fr

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland www.centralbank.ie

Banca d’Italia www.bancaditalia.it

Banque centrale du Luxembourg www.bcl.lu

De Nederlandsche Bank www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank www.oenb.at

Banco de Portugal www.bportugal.pt

Banka Slovenije www.bsi.si

Suomen Pankki – Finlands Bank www.bof.f i

ALLEGATO 5

I siti Internetdell’Eurosistema

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1 SANZIONI PECUNIARIE

Nel caso di inadempienza della controparte allenorme relative alle operazioni d’asta1, alle tran-sazioni bilaterali2, alle norme relative all’uti-lizzo delle attività sottostanti3 oppure alleprocedure di f ine giornata e alle condizioni diaccesso alle operazioni di rif inanziamentomarginale4, l’Eurosistema applicherà leseguenti sanzioni pecuniarie:

(a) Per quanto riguarda le inadempienze allenorme relative alle operazioni d’asta, alletransazioni bilaterali e all’utilizzo delle atti-vità sottostanti, sarà applicata una sanzionepecuniaria sia alla prima sia alla secondainadempienza che avvengano entro unperiodo di 12 mesi. Le sanzioni pecuniariesaranno calcolate in base al tasso dirif inanziamento marginale aumentato di 2,5 punti percentuali.

Per le inadempienze alle norme relative alleoperazioni d’asta e alle transazioni bilate-rali, le sanzioni pecuniarie saranno calcolatesulla base dell’ammontare delle garanzie odella liquidità che la controparte non hapotuto regolare, moltiplicato per il coeff i-ciente 7/360.

Per le inadempienze alle norme relativeall’utilizzo delle attività sottostanti, lesanzioni pecuniarie saranno calcolate sullabase dell’ammontare delle attività nonidonee (o che non possono essere utilizzatedalla controparte), che: (1) sono fornitedalla controparte a una banca centralenazionale o alla BCE; ovvero (2) nonvengono ritirate dalla controparte entro 20giorni lavorativi dall’evento a partire dalquale le attività sono divenute non idoneeoppure non più utilizzabili dalla contro-parte, moltiplicato per il coefficiente 1/360.

(b) Alla prima inadempienza alle norme sulleprocedure di f ine giornata o sull’accessoalle operazioni di rif inanziamento margi-nale, le sanzioni pecuniarie previstesaranno calcolate in base al tasso di rif i-

nanziamento marginale aumentato di 5 puntipercentuali. Nel caso di inadempienze reite-rate, il tasso di interesse di penalizzazionesarà aumentato di ulteriori 2,5 punti percen-tuali per ogni inadempienza che avvenga inun periodo di 12 mesi, calcolato sulla basedell’importo dell’accesso non autorizzatoall’operazione di rif inanziamento margi-nale.

2 SANZIONI NON PECUNIARIE

L’Eurosistema sospende una controparte perinadempienza alle norme relative alle opera-zioni d’asta, alle transazioni bilaterali e allenorme sulle attività sottostanti secondo lemodalità di seguito specif icate.

2.1 SOSPENSIONE A SEGUITO DIINADEMPIENZA ALLE NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI D’ASTA E ALLE TRANSAZIONI BILATERALI

Se una terza inadempienza dello stesso tipoavviene entro un periodo di 12 mesi, l’Eurosi-stema sospende le controparti dalla/e succes-siva/e operazione/i di mercato aperto dellostesso tipo ed eseguite con le stesse procedureda avviare durante un determinato periodo,oltre ad applicare una sanzione pecuniariacalcolata secondo le norme delineate nellasezione 1. La sospensione è applicata secondole seguenti modalità:

108BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

ALLEGATO 6

PROCEDURE E SANZIONI APPLICABIL I IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHIDELLE CONTROPARTI

1 La violazione ricorre se una controparte non è in grado di trasfe-rire un ammontare suff iciente di attività sottostanti per il rego-lamento della liquidità aggiudicata nell’ambito di un’operazionedi rifinanziamento, ovvero se non è in grado di fornire un ammon-tare suff iciente di liquidità per il regolamento dell’ammontareaggiudicato in un’operazione di assorbimento di liquidità.

2 La violazione ricorre se una controparte non è in grado di fornireun ammontare suff iciente di attività sottostanti idonee, ovvero senon è in grado di fornire un ammontare suff iciente di liquiditàper il regolamento dell’ammontare concordato nell’ambito ditransazioni bilaterali.

3 La violazione ricorre se una controparte utilizza attività che sonoo sono divenute non idonee (o che essa non può utilizzare) pergarantire un credito in essere.

4 La violazione ricorre se una controparte registra un saldo nega-tivo sul conto di regolamento a f ine giornata e non soddisfa lecondizioni di accesso per l’operazione di rif inanziamento margi-nale.

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ALLEGATO 6

Procedure e sanzioniapplicabili in caso

di inosservanza degli obblighi delle

controparti

109BCE

L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

(a) se l’ammontare delle garanzie o della liqui-dità non fornite è f ino al 40 per cento deltotale delle garanzie o della liquidità dafornire in occasione della terza inadem-pienza, sarà applicata una sospensione di unmese;

(b) se l’ammontare delle garanzie o della liqui-dità non fornite è tra il 40 e l’80 per centodel totale delle garanzie o della liquidità dafornire in occasione della terza inadem-pienza, sarà applicata una sospensione didue mesi;

(c) se l’ammontare delle garanzie o della liqui-dità non fornite è tra l’80 e il 100 per centodel totale delle garanzie o della liquidità dafornire in occasione della terza inadem-pienza, sarà applicata una sospensione di tremesi.

Le suddette sanzioni pecuniarie e misure disospensione saranno inoltre applicate, fattosalvo quanto stabilito nella sezione 2.3 delpresente allegato, a qualunque successivainadempienza che avvenga entro ogni periododi 12 mesi.

2.2 SOSPENSIONE A SEGUITO DIINADEMPIENZA ALLE NORME RELATIVE ALLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Se si verif ica una terza inadempienza entro unperiodo di 12 mesi, l’Eurosistema sospenderàla controparte dalla successiva operazione dimercato aperto, oltre ad applicare una sanzionepecuniaria calcolata ai sensi della sezione 1 delpresente allegato.

Le suddette sanzioni pecuniarie e misure disospensione saranno inoltre applicate, fattosalvo quanto stabilito nella sezione 2.3 delpresente allegato, a qualunque successivainadempienza che avvenga entro ogni periododi 12 mesi.

2.3 SOSPENSIONE PER UN DETERMINATOPERIODO DI TEMPO E IN CASI ECCEZIO-NALI DALL’ACCESSO A TUTTE LE FUTUREOPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA

In casi eccezionali, ove richiesto dalla gravitàdel caso/i di inosservanza, e tenuto conto inparticolare degli importi in questione, dellafrequenza o della durata dei casi di inosser-vanza, potrebbe essere presa in considerazione,oltre all’applicazione di una sanzione pecu-niaria calcolata ai sensi della sezione 1 delpresente allegato, la sospensione di una contro-parte dall’accesso a tutte le future operazioni dipolitica monetaria per un periodo di tre mesi.

2.4 ISTITUTI SITUATI IN ALTRI STATI MEMBRI

L’Eurosistema può inoltre decidere se la misuradi sospensione che si propone di applicare allacontroparte inadempiente debba essere ancheestesa alle f iliali della stessa istituzione situatein altri Stati membri.

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Al f ine di costituire valide tutele per i creditie assicurare che questi possano essere realizzatirapidamente nell’eventualità di un’inadem-pienza della controparte, devono essere soddi-sfatti i requisiti legali aggiuntivi descritti diseguito.

• Accertamento dell’esistenza dei crediti. Lemisure minime adottate dalle BCN per veri-f icare l’esistenza dei crediti forniti ingaranzia all’Eurosistema sono: a) un’auto-certificazione impegnativa della controparte,trasmessa alla BCN con cadenza almenotrimestrale, attestante l’esistenza dei crediticostituiti in garanzia; questa attestazione puòessere sostituita da una verif ica incrociatadelle informazioni detenute nelle centrali deirischi eventualmente esistenti; b) accerta-mento una tantum da parte di una BCN, diun’autorità di vigilanza o di un revisoreesterno delle procedure con cui la contro-parte presenta all’Eurosistema le informa-zioni relative all’esistenza dei crediti; c) controlli casuali della qualità e accura-tezza dell’autocertif icazione, condotti dalleBCN, dalle rilevanti centrali di rischi, dalleautorità di vigilanza o da revisori esterni.

L’autocertif icazione di cui alla lettera a) comporta l’obbligo, in capo alle contropartidell’Eurosistema, di confermare e garantire periscritto quanto segue:

– che i crediti offerti in garanzia a una BCNsoddisfano i criteri di idoneità prescrittidall’Eurosistema;

– che i crediti presentati come attività sotto-stanti non sono e non verranno utilizzaticontemporaneamente come garanzie a favoredi eventuali soggetti terzi;

– che comunicheranno alla BCN competente,immediatamente o al più tardi nel corso della giornata operativa successiva, ognievento che incida in modo sostanziale sulrapporto contrattuale effettivo fra la contro-parte e la BCN interessata, in particolare incaso di rimborsi anticipati, parziali o totali,

declassamenti o modif iche signif icativedelle condizioni di erogazione del credito.

Aff inché gli accertamenti una tantum e i con-trolli casuali di cui alle lettere b) e c) possanoavere luogo, le autorità di vigilanza e, in parti-colare, le BCN o i revisori esterni devono essereautorizzati a svolgerli, se necessario su basecontrattuale o conformemente alle vigentidisposizioni di legge nazionali.

• Notifica al debitore della mobilizzazione delcredito o registrazione della mobilizzazione.Tenendo conto delle specif icità dellediverse giurisdizioni interessate, ai f ini dellanotif ica al debitore circa la mobilizzazionedel credito come garanzia è necessarioottemperare ai seguenti requisiti.

a) Negli Stati membri in cui, ai sensi dellalegislazione vigente e delle regolamenta-zioni nazionali applicabili, la notif ica aldebitore costituisce un prerequisito per lavalidità della mobilizzazione del creditocome garanzia, la notif ica ex ante al debi-tore rappresenta un obbligo giuridico aif ini della stanziabilità del credito. Inquesto caso la controparte o la BCN(secondo quanto disposto dalle regola-mentazioni nazionali applicabili) hannol’obbligo di notif icare al debitore,previamente o contestualmente all’effet-tiva mobilizzazione, che il credito è utiliz-zato dalla controparte come garanzia afavore della BCN.

b) Negli Stati Membri in cui, ai sensi dellalegislazione vigente e delle regolamenta-zioni nazionali applicabili, l’iscrizione inun pubblico registro della mobilizzazionedel credito come garanzia costituisce unprerequisito per la validità della mobiliz-zazione ovvero, in certi casi, per la deter-minazione del titolo di prelazione sulcredito, la registrazione deve avvenirepreviamente o contestualmente all’effet-tiva mobilizzazione del credito.

110BCEL’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

ALLEGATO 7

COSTITUZIONE DI VALIDE TUTELE PER I CREDIT I

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c) Inf ine, negli Stati membri in cui, ai sensidelle regolamentazioni nazionali appli-cabili, la notif ica ex ante al debitore ol’iscrizione in un registro pubblico di cuiai punti a) e b) non sono obbligatorie, aifini della validità della mobilizzazione delcredito come garanzia viene richiesta lanotif icazione ex post del debitore. Inquesta fattispecie, la controparte o la BCN(secondo quanto disposto dalle regola-mentazioni nazionali applicabili) notif i-cano al debitore che il credito èmobilizzato dalla controparte a favoredella BCN immediatamente dopo unevento creditizio. Per “evento creditizio”si intende un’inadempienza o circostanzesimili, ulteriormente def inite nelle rego-lamentazioni applicabili.

La notif ica non è obbligatoria nel caso incui i crediti siano costituiti da strumential portatore per i quali la legislazionenazionale vigente non prescrive la notif i-cazione. In questi casi l’obbligo è ditrasferire f isicamente gli strumenti allaBCN interessata, previamente o conte-stualmente alla loro effettiva mobilizza-zione come garanzia.

In aggiunta ai requisiti minimi sopradescritti, le BCN possono decidere dirichiedere la notifica ex ante o l’iscrizionein un registro pubblico anche in altre fatti-specie, come disposto dalle regolamenta-zioni nazionali applicabili.

• Assenza di restrizioni connesse al rispettodel segreto bancario e alla riservatezza. Alf ine di costituire valide tutele per i crediti edi assicurare che questi possano essererealizzati rapidamente nell’eventualità diun’inadempienza della controparte, l’Euro-sistema può richiedere informazioni suldebito e sul creditore. La controparte non hal’obbligo di ottenere il consenso del debitoreper divulgare tali informazioni. Nel contrattofra loro stipulato, la controparte e il debitorepossono concordare che quest’ultimo accon-sente incondizionatamente alla trasmissione

di tali informazioni all’Eurosistema. L’in-clusione di questo tipo di clausole non ènecessaria se la legislazione nazionale nonprevede restrizioni alla trasmissione di talidati, come def inito nelle regolamentazioninazionali applicabili.

• Assenza di restrizioni alla mobilizzazione delcredito. Le controparti assicurano che icrediti siano pienamente trasferibili e chepossano essere utilizzati senza restrizionicome garanzie a favore dell’Eurosistema. Ilcontratto di credito o gli altri accordi contrat-tuali fra la controparte e il debitore nondevono contenere disposizioni restrittivedella mobilizzazione, fatti salvi i casi in cuila legislazione nazionale attribuisce all’Euro-sistema specif iche prerogative in materia dimobilizzazione delle garanzie, indipenden-temente da eventuali limitazioni contrattuali.

• Assenza di restrizioni alla realizzazione delcredito. Il contratto di credito o gli altriaccordi contrattuali fra la controparte e ildebitore non devono prevedere alcuna restri-zione alla realizzazione del credito usatocome garanzia, comprese eventuali disposi-zioni relative alla forma, ai tempi o ad altrirequisiti di realizzo.

ALLEGATO 7

Costituzione di validetutele per i crediti

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L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euroSettembre 2006

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L’ATTUAZ IONE DELLA POL IT ICA MONETAR IA NELL’AREA DELL’EURO

SETTEMBRE 2006

ISSN 1725716-6

9 7 7 1 7 2 5 7 1 6 0 0 2

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CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI STRUMENTI E DELLE PROCEDURE DI POLITICA MONETARIA DELL’EUROSISTEMA

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