La Tecnologia Informatica nell'Attività Forense Valore probatorio della comunicazione telematica...

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La Tecnologia Informatica La Tecnologia Informatica nell'Attività Forense nell'Attività Forense Valore probatorio della comunicazione telematica Valore probatorio della comunicazione telematica tra e-mail e firma digitale tra e-mail e firma digitale Lecce, 06 marzo 2009 Lecce, 06 marzo 2009 Avv. Fabio Tommasi Avv. Fabio Tommasi Centro Studi sull'Arbitrato e ADR – AIGA Centro Studi sull'Arbitrato e ADR – AIGA Sez. Lecce Sez. Lecce

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La Tecnologia InformaticaLa Tecnologia Informatica

nell'Attività Forensenell'Attività Forense

Valore probatorio della comunicazione telematicaValore probatorio della comunicazione telematicatra e-mail e firma digitaletra e-mail e firma digitale

Lecce, 06 marzo 2009Lecce, 06 marzo 2009

Avv. Fabio TommasiAvv. Fabio Tommasi

Centro Studi sull'Arbitrato e ADR – AIGA Sez. LecceCentro Studi sull'Arbitrato e ADR – AIGA Sez. Lecce

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IL PROBLEMA CULTURALEIL PROBLEMA CULTURALE

(a proposito del processo telematico: n.d.r.) “… è una scommessa non solo tecnologica ma soprattutto organizzativa e culturale. Impone il cambio di mentalità da parte di coloro (e sono ancora tanti) che non riescono a concepire il <<documento>> se non come <<carta>>, la <<firma>> se non come <<sottoscrizione a penna (possibilmente stilografica)>>, la <<trasmissione>> se non come <<invio a mezzo posta>>…”

Floretta Rolleri

Componente del CNIPA

Direttore Generale dei Sistemi Informativi

Automatizzati del Ministero della GiustiziaPresentazione del libro “Il processo civile telematico” di Francesco Buffa, Giuffré Editore, 2002

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E' ANALOGICOANALOGICO quel sistema in cui una grandezza fisicagrandezza fisica continuamente variabile (ad es., l'intensità di un'onda audio) viene rappresentata da un'altra (ad es., la tensione di un segnale elettrico) nel modo più fedele possibilenel modo più fedele possibile, quindi è il sistema dell'imitazione, dell'imprecisione, dove le grandezze subiscono trasformazioni, dove il riferimento è ad un qualcosa non numerabile, né analizzabile entro un insieme discreto di elementi.

È DIGITALE (numerico)DIGITALE (numerico), invece, quel sistema o dispositivo che sfrutta segnali discreti segnali discreti (quindi che lavora con un insieme finito di elementi)(quindi che lavora con un insieme finito di elementi) per rappresentare e riprodurre segnali continuisegnali continui sotto forma di numeri o altri caratteri. È il regno dei caratteri discreti, discontinui dove le informazioni si rappresentano come 0 e 1, spento/acceso, vero/falso.

Una grandezza fisicagrandezza fisica è un qualunque oggetto naturale percepito direttamente o indirettamente dai nostri sensi e che può essere misurato, ovvero tradotto in numeri.

ANALOGICO E DIGITALEANALOGICO E DIGITALE

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metro campione

Lunghezza “n”Lunghezza “n + 1”

ANALOGICO E DIGITALEANALOGICO E DIGITALE

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ANALOGICO E DIGITALEANALOGICO E DIGITALE

Nell'orologio analogicoorologio analogico le lancette dell'ora, dei minuti e dei secondi possono indicare uno qualsiasi degli inifiniti punti che formano la circonferenza del quadrante, i quali, pertanto, non sono numerabili.

L'orologio digitaleorologio digitale, invece, le cifre relative all'ora, minuti e secondi possono indicare solo e soltanto gli 86.400 possibili momenti in cui può essere suddiviso il “quadrante” (24 ore x 60 minuti x 60 secondi).

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Andrea Lisi Copyright 2002-2008 Vietata diffusione e duplicazione

TIPI DI DOCUMENTITIPI DI DOCUMENTI

«documento analogico»«documento analogico»: si distingue in originale e copia ed è formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta, le immagini su film, le magnetizzazioni su Nastro;

«documento digitale»«documento digitale»: testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione elettronica, di cui sia identificabile l'origine;

«documento informatico»«documento informatico»: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

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E-MAILE-MAILQuestione dei decreti ingiuntiviQuestione dei decreti ingiuntivi

Protocolli:POPPOP (post office protocol);SMTPSMTP (simple mail transfer protocol)Art. 1, d.lgs. n. 82/2005 CADArt. 1, d.lgs. n. 82/2005 CAD

q) firma elettronica firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

r) firma elettronica qualificatafirma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

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VALIDITA' PROBATORIAVALIDITA' PROBATORIAArt. 20 Documento informatico - CADArt. 20 Documento informatico - CAD

1. Il documento informaticodocumento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono sono validi e rilevanti agli effetti di leggevalidi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizioforma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

.....

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VALIDITA' PROBATORIAVALIDITA' PROBATORIAArt. 21 Valore probatorio del documento informatico Art. 21 Valore probatorio del documento informatico

sottoscritto - CADsottoscritto - CAD

1. Il documento informaticodocumento informatico, cui è apposta una firma firma elettronicaelettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in è liberamente valutabile in giudiziogiudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità , sicurezza, integrità e immodificabilita.....

Art. 2712 Riproduzioni meccaniche – Cod. Civile.Art. 2712 Riproduzioni meccaniche – Cod. Civile.

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentatepiena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.conformità ai fatti o alle cose medesime.

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IL SISTEMA DELLA FIRMA DIGITALEIL SISTEMA DELLA FIRMA DIGITALE

Art. 1, co. 1, lett. s) del CADArt. 1, co. 1, lett. s) del CAD

“firma digitalefirma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o

di un insieme di documenti informatici”

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La sottoscrizione tradizionaleLa sottoscrizione tradizionale

Le funzioniLe funzioni:

a) dichiarativa;

b) probatoria.

c) indicativa;

Le caratteristicheLe caratteristiche:

a) autografia;

b) nominatività;

c) leggibilità;

d) non riproducibilità.

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Il sistema della firma digitaleIl sistema della firma digitale

FunzioneFunzione::

- integrità;- paternità;- riservatezza;- non ripudio.

Tecnica crittografica:Tecnica crittografica:- la segretezza del contenuto dell’informazione;- l’autenticità, individuando univocamente la sorgente;- l’integrità, verificando che il messaggio non abbia subito alterazioni;- la non ripudiabilità, assicurando che l’autore del messaggio non possa negare di aver generato il messaggio stesso.

La crittografia è la scienza che studia la tecnica che consente la trasformazione di un messaggio universalmente leggibile, in uno leggibile soltanto da coloro i quali dispongono della chiave di decifrazione

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Il sistema della firma digitaleIl sistema della firma digitale

La crittografia simmetricaLa crittografia simmetrica

Codifica(chiave privata)

Decodifica(chiave privata)

Maria Antonio

Zona a rischio intercettazioni

Invio della chiave

Documentocifrato

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Il sistema della firma digitaleIl sistema della firma digitale

Maria Antonio

Codificachiave privata di Maria

Decodificachiave pubblica di Maria

Codificachiave pubblica di Antonio

Decodificachiave privata di Antonio

AUTENTICAZIONE

RISERVATEZZA

DocumentoFirmato e cifrato

Pubblico registrodel certificatore

IMPRONTA DI HASHIMPRONTA DI HASH

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VALIDITA' PROBATORIAVALIDITA' PROBATORIAArt. 20 Documento informatico - CADArt. 20 Documento informatico - CAD

....2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitalefirma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71, che garantiscano l' identificabilitàidentificabilità dell'autore, l'integritàintegrità e l'immodificabilitàimmodificabilità del documento, si presumepresume riconducibile al titolare del dispositivo di firma....

Art. 21 Valore probatorio del documento informatico sottoscritto - CADArt. 21 Valore probatorio del documento informatico sottoscritto - CAD

2. Il documento informaticodocumento informatico, sottoscritto con firma digitalesottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificatafirma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presumepresume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria......