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La società

Art. 2247 c.c.

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili

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La società _ caratteri essenziali

1. Pluralità dei soci2. Conferimento di beni (denaro o beni in natura) o servizi

(prestazioni lavorative o professionali) da parte dei soci3. Esercizio in comune di un'attività economica (oggetto

sociale)4. Divisione degli utili (ovvero delle perdite) –

proporzionale al conferimento effettuato dal singolo socio. (divieto patto leonino)

Caso particolare: le cooperative obiettivo fornire ai soci condizioni più vantaggiose rispetto al mercato fine mutualistico

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La società _ forma

Forma del contratto varia a seconda del tipo di società:- Può essere concluso oralmente (soc. di persone) o tramite

un comportamento significativo (soc. Di fatto)- Atto pubblico (soc. di capitali)

E' importante stabilire la nazionalità della società:Hanno nazionalità italiana tutte le soc. costituite in Italia anche se svolgono la loro attività all'estero.Alle società costituite all'estero si applica la normativa italiana se hanno n Italia la sede amministrativa oppure l'oggetto principale della loro attività.

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La società _ soggetto giuridico autonomoAutonomia patrimonialeNella società, imprenditori non sono i singoli soci, ma la società intesa come soggetto giuridico autonomo.

La società è titolare di diritti e obblighi.

La separazione tra patrimonio sociale e patrimonio personale dei soci viene chiamata autonomia patrimoniale

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La società _ soggetto giuridico autonomoAutonomia patrimoniale perfettase i soci non rispondono mai dei debiti della società-> la separazione tra i patrimoni della società e personale è perfettaAutonomia patrimoniale imperfettase i soci (o alcuni di essi) possono essere chiamati personalmente a rispondere dei debiti della società

La responsabilità patrimoniale del socio per i debiti della società è solo sussidiaria = beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale

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La società _ soggetto giuridico autonomo

Solo le società di capitali, in quanto dotate di autonomia patrimoniale perfetta, hanno la personalità giuridica.

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I tipi sociali

La legge disciplina 6 tipi di società:1. Società semplice (s.s.)2. Società in nome collettivo (s.n.c.)3. Società in accomandita semplice (s.a.s.)4. Società a responsabilità limitata (s.r.l.)5. Società per azioni (s.p.a.)6. Società in accomandita per azioni (s.a.a. o s.a.p.a.)

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I tipi sociali

Art. 2249 c.c. stabilisce che le società commerciali possono adottare uno qualunque di questi tipi a eccezione di quello della società semplice viceversa la società che non esercita un'attività commerciale può rivestire sia la forma della società semplice sia quella delle altre società

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I tipi sociali

Principio di tipicità: non è consentito costituire una società che non rientri in uno dei 6 tipi previsti e disciplinati dal codice civile

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I tipi sociali

Le società commerciali vanno considerate imprese commerciali pertanto ad esse si applicano le disposizione definite come Statuto dell'imprenditore commerciale:- Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese- Obbligo di tenere le scritture contabili previste dalla

legge- Assoggettamento a fallimento in caso di insolvenza

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Società di persone e società di capitaliSocietà di persone1. società semplice2. Società in nome collettivo3. Società in accomandita sempliceSocietà di capitali4. Società a responsabilità limitata5. Società per azioni6. Società in accomandita per azioni

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Società di persone e società di capitaliDifferenze riguardano:a) Autonomia patrimonialeb) Amministrazione della societàc) Controllo sulla gestione socialed) Cessione delle quote e) modificazione del contratto socialef) Rilevanza delle vicende personali del socio

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Società di persone e società di capitalia) Autonomia patrimoniale:

Società di persone

Società di capitali

Imperfetta

Perfetta

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Società di persone e società di capitalib) Amministrazione:

Società di persone

Società di capitali

Spetta ai soci

La qualità di socio è del tutto autonoma rispetto a quella di amministratore

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Società di persone e società di capitalic) Controllo sulla gestione:

Società di persone

Società di capitali

Il socio ha poteri di controllo diretti

Il socio può controllare l'andamento della società solo attraverso un organo di controllo (collegio sindacale o comitato di sorveglianza)

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Società di persone e società di capitalid) Cessione delle quote:

Società di persone

Società di capitali

Subordinata al consenso di tutti i soci

La quota, salvo diversa previsione dello statuto, può essere trasferita liberamente a terzi

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Società di persone e società di capitalie) Modificazione contratto sociale: (trasferimento sede,

cambiamento oggetto sociale ecc.)

Società di persone

Società di capitali

Devono avvenire all'unanimità

A maggioranza

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Società di persone e società di capitalif) Rilevanza delle vicende personali del socio:

Società di persone

Società di capitali

- Non può svolgere attività in concorrenza

- Il fallimento personale del socio comporta la sua esclusione di diritto

- L'interdizione o inabilitazione o condanna alla interdizione dai pubblici uffici, possono determinare la sua esclusione

- La morte del socio NON comporta l'ingresso automatico dei suoi eredi nella società

Non hanno rilevanza

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Società semplice_normativa comune delle soc. di persone

Società semplice è il tipo più elementare

Non può essere utilizzata per l'esercizio delle attività commerciali

Non è soggetta all'iscrizione presso il registro delle imprese

In caso d'insolvenza non può essere dichiarata fallita

E' adottata per l'esercizio di attività di modeste dimensioni e per lo svolgimento di attività agricole o professionali

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Società semplice_normativa comune delle soc. di personeDa un punto di vista giuridico le norme sulla società semplice del cod. civ. (artt. 2251 – 2290) costituiscono un nucleo di norme applicabili anche alle altre società di persone.Il codice civile regola in maniera assai dettagliata la società semplice, mentre per la s.n.c. e la s.a.s. si limita a dettare alcune norme a loro specifiche, rinviando, per ciò che non è espressamente previsto alla disciplina della s.s.

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Società semplice_costituzione

Forma: il contratto sociale (atto costitutivo) non richiede alcuna forma particolare.

N.B. se i conferimenti dei soci hanno a oggetto beni immobili, l'atto scritto è necessario pena nullità.

L'atto costitutivo può essere modificato in ogni momento solo all'unanimità.

Lo stesso atto costitutivo può derogare a questo principio prevedendo che tutte o alcune modificazioni possano essere approvate NON all'unanimità ma a maggioranza.

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Società semplice_conferimenti

Con la costituzione della società il socio assume l'obbligo di effettuare i conferimenti necessari per l'esercizio in comune dell'attività economica. al momento della costituzione o entro il termine fissato dall'atto costitutivo.

Conferimenti possono avere ad oggetto:a) Beni in naturab) Denaroc) Creditid) Attività lavorativa: socio d'opera

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Società semplice_la responsabilità dei soci per i debiti socialiAutonomia patrimoniale imperfetta per la società semplice è ancora più attenuata rispetto alle altre società di persone

I creditori possono far valere i propri crediti indifferentemente nei confronti della società o dei singoli soci.Unica tutela = i soci possono chiedere ai creditori la preventiva escussione del patrimonio sociale, a patto che indichino i beni sui quali i creditori della società possano facilmente soddisfarsi

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Società semplice_la responsabilità dei soci per i debiti socialiBeneficio d'escussione vantaggio accordato in via generale ai soci di società di persone

I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dal socio se non dopo aver aggredito infruttuosamente il patrimonio sociale.

Nella società semplice: il creditore può agire immediatamente contro il socio senza dover dimostrare nulla; spetta al socio indicare al creditore i beni della società sui quali potersi soddisfare

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Società semplice_la responsabilità dei soci per i debiti sociali

Responsabilità dei soci per i debiti sociali è:

a) Illimitata i soci rispondono con tutto il loro patrimonio presente e futuro

b) Solidale a ogni socio può essere richiesto il pagamento dell’intero credito a prescindere dall’entità della sua quota di partecipazione. Il socio può poi proporre azione di regresso contro gli altri soci.

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Società semplice _ la responsabilità dei soci per i debiti sociali

Deroga al principio di responsabilità illimitata e solidale

Uno specifico accordo può prevedere la responsabilità limitata.Devono sussistere alcune condizioni:

a) Il patto non può riguardare i soci che hanno agito in nome e per conto della società (cioè gli amministratori)

b) Deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

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Società semplice_la responsabilità delle società per i debiti personali La società non risponde dei debiti personali del socio

Il creditore personale del socio non può aggredire il patrimonio della società per soddisfare il suo credito

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Società semplice_la responsabilità delle società per i debiti personaliIl creditore personale del socio può:1. Soddisfarsi sugli utili che la società dovrebbe ripartire

al debitore2. Chiedere alla società la liquidazione della quota del

debitore, in questo caso il valore della quota di partecipazione del debitore viene convertito in una somma di denaro. Con la liquidazione della quota il debitore viene automaticamente escluso dalla società

3. Far sequestrare i beni residui che, in sede di liquidazione della società, dovrebbero essere restituiti al socio dopo il pagamento integrale dei debiti sociali.

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Società semplice _ l'amministrazione della società

Amministrare = realizzare tutti quegli atti necessari a svolgere l'attività economica e quindi a raggiungere lo scopo

pratico per cui la società è stata costituita.

Atti di gestione

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Società semplice _ l'amministrazione della società

Nella società semplice l'amministrazione può essere:a) Disgiuntiva l'amministrazione della società spetta

singolarmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri.b) Congiuntiva gli atti di gestione devono essere compiuti

con il consenso dei soci (all’unanimità o a maggioranza). Il singolo socio può compiere atti in autonomia solo se urgenti.

c) Mista i soci possono scegliere tipi intermedi di amministrazione. Possono stabilire che una certa categoria di atti sia compiuta disgiuntamente da tutti i soci ( per es. atti di ordinaria amministrazione) e che altri tipi di atti (di straordinaria amministrazione) debbano invece essere conclusi congiuntamente con il consenso di tutti i soci o della maggioranza.

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Società semplice _ la rappresentanza

Gli amministratori hanno il potere di compiere atti giuridici che producono i loro effetti direttamente in capo alla società

Egli ha la rappresentanza della società

Il potere di rappresentanza riguarda:- Attività negoziale- Costituzione in giudizioLa nomina dell'amministratore può essere fatta dai soci nell'atto costitutivo oppure con atto separato, contemporaneo o successivo

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Società semplice _ diritti degli amministratori

Tra società e amministratori rapporto fiduciario = mandato

Pertanto gli amministratori (mandatari) hanno diritto di:- Realizzare tutti quegli atti che ritengono necessari o anche

solo opportuni pe gli interessi della società - Percepire il compenso stabilito dai soci

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Società semplice_ obblighi degli amministratoriGli amministratori hanno l'obbligo di amministrare con la diligenza del mandatario:- Tutelare gli interessi della società- Evitare di porsi in situazione di conflitto di interessi con

essa- Informare la società degli affari più importanti- Presentare il rendiconto della amministrazione- Consentire ai soci di controllare il suo operato secondo le

modalità previste dalla legge e dall'atto costitutivo- Osservare tutte le altre prescrizioni poste a suo carico dalla

legge o dall'atto costitutivo

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Società semplice _ responsabilità degli amministratoriGli amministratori che con dolo oppure con colpa non adempiano ai loro doveri, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni causati dalla società.

La società può proporre azione di responsabilità

Responsabilità solidale nel caso di più amministratori, la società può chiedere il risarcimento a uno qualunque di essi.

E' data possibilità all'amministratore di dimostrare la propria mancanza di colpa

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Società semplice _ revoca e controllo

La società può revocare gli amministratoriCessano dalla carica

Presupposti della revoca diversi a seconda che gli amministratori siano stati nominati con il contratto sociale o con atto separato.

Funzione di controllo spetta indistintamente a ciascun socio

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Società semplice _ ripartizione utili e perditea. Gli utili devono risultare dal rendicontob. Il rendiconto sia approvato dai sociIl socio ha diritto alla ripartizione di tutti gli utili una ripartizione di una sola parte è possibile solo se espressamente prevista dall'atto costitutivo o se accettata dall'unanimità dei sociCriteri di ripartizione liberamente definiti dall'atto costitutivo se non espressi dalla legge (art. 2263 c.c.):- Proporzionalmente al conferimento- Se non è specificato valore dei conferimenti in parti uguali- Se conferimento è attività lavorativa definirà il giudice

secondo equità

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Società semplice _ cause di scioglimento

a. Decorso il termineb. Conseguimento oggetto sociale o impossibilità di

raggiungimentoc. Volontà di tutti i socid. Venir meno della pluralità dei soci (può essere

ripristinata entro 6 mesi)e. Altre cause previste dal contratto sociale

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Società semplice _ liquidazione ed estinzione della societàVerificata la causa di scioglimento: l'ordinaria attività economica cessa problema

Trasformare in denaro liquido il patrimonio della società al fine sia di pagare tutti i debiti della società, sia di distribuire tra i soci l'eventuale attivo che residui dopo l'estinzione di tutte le passività.

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Società semplice _ liquidazione ed estinzione della societàConvertire il patrimonio sociale in denaro liquido

LiquidazionePer le società semplici non è un obbligo giuridico ma è tuttavia necessaria.

Amministratori in carica fino all'inizio della liquidazione

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Società semplice _ liquidazione ed estinzione della società

Modalità di liquidazione

Stabilite nell'atto costitutivo o con atto successivo o in mancanza di accordo tra i soci gli stessi nominano uno più liquidatori (tra i soci o estranei alla società).Se manca accordo su nomina decide il Presidente del TribunaleI liquidatori possono essere gli amministratori ai quali non si applicherebbero più le norme che regolano il rapporto di amministrazione

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Società semplice _ liquidazione ed estinzione della societàLiquidatori possono essere revocati:

- All'unanimità dei soci- Dal Presidente del tribunale- Solo per giusta causa

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Società semplice _ liquidazione ed estinzione della società

La società si estingue con la chiusura della liquidazione.La chiusura deve essere effettiva e sostanziale tutte le pendenze devono essere estinte

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Società semplice _ scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

E' possibile che durante la vita della società nuovi soci entrino e alcuni soci escano.

Scioglimento del rapporto sociale solo in relazione al socio uscente

La società continua nella sua attività: si pone il problema di regolare i diritti del socio uscente o dei suoi eredi

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Società semplice _ scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

Cause:- Morte

- Recesso

Liquidazione quota agli erede

Scioglimento società

Subentro eredi, se d'accordo

Quando la società è a tempo indeterminato o la sua durata è prevista per tutta la vita del socio

Nei casi previsti dal contratto sociale

Per giusta causa-> fatto che renda problematica la permanenza del socio

Atto unilaterale recettizio: non richiede approvazione altri soci

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Società semplice _ scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

- Cessione quote

- esclusione

Al socio uscente si sostituisce il nuovo socio senza liquidazione della quota

Diritto – fallimento del socio

Deliberata della società – es. arrecato danni alla società

richiede approvazione altri soci

Provvedimento solo eventuale rimesso a decisione dei soci – opposizione del socio entro 30 gg

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Società semplice _ liquidazione della quota

La società deve corrispondere al socio uscente o ai suoi eredi una somma di denaro pari al valore della quota

Determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica la cessazione e pagato entro 6 mesi

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Società in nome collettivo _ caratteristiche

Società di persone in cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali

"Normalmente" ha ad oggetto l'esercizio di attività commerciali di dimensioni medio – piccole.

Soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese e alla scrittura di scritture contabili

Soggetta a fallimento

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Società in nome collettivo _ differenze con la s.s.

1. Inefficacia nei confronti dei terzi del patto che limita la responsabilità

2. Obbligo della preventiva escussione del patrimonio sociale

3. Impossibilità per il creditore particolare del socio di ottenere la liquidazione della quota di questi fino a quando la società è in vita

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Società in nome collettivo _ atto costitutivo

Forma: iscrizione della società con il deposito dell'atto costitutivo nel registro delle imprese

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Società in nome collettivo _ atto costitutivo

Contenuto: 1. Generalità dei soci2. Ragione sociale3. Indicazione dei soci che hanno la rappresentanza e il

potere di amministrare4. Sede della società5. Oggetto sociale6. Conferimenti di ogni singolo socio e il valore a essi

attribuito7. Quota di partecipazione di ciascun socio8. Criteri di ripartizione utili e perdite9. Durata della società

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Società in nome collettivo _ modifiche all'atto costitutivo

• Solo con il consenso di tutti i soci (salvo patto contrario)• Ogni modificazione deve essere iscritta nel registro

delle imprese entro 30 giorni• Le modifiche NON iscritte NON sono opponibili a terzi

(a meno che non si dimostri che questi ne erano a conoscenza)

Nel caso di riduzione del capitale sociale:- Approvazione di tutti i soci- Possibilità per i creditori che si ritengano danneggiati

di proporre opposizione

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Società in nome collettivo _ rappresentanza

Amministrazione: 1. Rapporto di mandato2. Operare nell'esclusivo interesse della società3. Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli

atti societari che vi siano soggetti (es. cambio sede legale)

4. Obbligo di tenere la contabilità civile e fiscale5. Rappresentanza sostanziale e processualeN.B. se la società è amministrata un concreto da un soggetto diverso da quello che risulta dall'atto costitutivo (amm.re di fatto) è tenuto a osservare gli obblighi posti a carico degli amministratori

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Società in nome collettivo _ rappresentanza

Amministrazione: 1. Rapporto di mandato2. Operare nell'esclusivo interesse della società3. Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli

atti societari che vi siano soggetti (es. cambio sede legale)

4. Obbligo di tenere la contabilità civile e fiscale5. Rappresentanza sostanziale e processualeN.B. se la società è amministrata un concreto da un soggetto diverso da quello che risulta dall'atto costitutivo (amm.re di fatto) è tenuto a osservare gli obblighi posti a carico degli amministratori

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Società in nome collettivo _ rappresentanza

Divieto di concorrenza:Gli amministratori e tutti i soci non possono fare concorrenza alla società.

Attività concorrenziale vietata quando:- il socio è titolare di una ditta individuale - partecipa come socio illimitatamente responsabile ad

una società di persone

Divieto non opera se socio di una società di capitali

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Società in nome collettivo _ rappresentanza

Divieto di concorrenza:Derogato con il consenso degli altri soci:

- espresso risulta dall'atto costitutivo o da una successiva deliberazione- Presunto se il socio svolgeva già l'attività

concorrenziale nel momento in cui la società è stata costituita e se gli altri soci ne erano a conoscenza

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Società in nome collettivo _ rappresentanza

Divieto di concorrenza:Sanzioni:

- risarcimento- Esclusione dalla società

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Società in nome collettivo _ scioglimento, liquidazione e cancellazioneScioglimento: stesse cause previste per la società semplice:a. Decorso il termineb. Conseguimento oggetto sociale o impossibilità di

raggiungimentoc. Volontà di tutti i socid. Venir meno della pluralità dei soci e. Altre cause previste dal contratto sociale

Fallimento della società

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Società in nome collettivo _ scioglimento, liquidazione e cancellazione

Al verificarsi di una causa di scioglimento la società viene posta in liquidazione con la nomina dei liquidatori.

Nel caso di dichiarazione di fallimento la liquidazione viene fatta dal curatore fallimentare nominato dal Tribunale.

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Società in nome collettivo _ scioglimento, liquidazione e cancellazione

Finite le operazioni di liquidazione, i liquidatori devono predisporre e comunicare ai soci:

- Il bilancio finale di liquidazione- Il piano di riparto dell'attivo residuo ai soci

Due mesi per impugnare questi atti altrimenti diventano definitivi con l'approvazione da parte dei soci.

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Società in nome collettivo _ scioglimento, liquidazione e cancellazione

Dopo approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori hanno l'obbligo di depositare, presso il registro delle imprese, l'istanza di cancellazione.

Ultimo atto della società

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Società in nome collettivo _ scioglimento, liquidazione e cancellazione

N.B. in caso di debiti non pagati nonostante la cancellazione della società, i soci continuano a rispondere con il proprio patrimonio personale.Se però il fatto è dipeso da colpa dei liquidatori, il creditore insoddisfatto può richiedere il pagamento, oltre che ai soci, agli stessi liquidatori

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Società in accomandita semplice_ generalità

I soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali

I soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota di partecipazione

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Società in accomandita semplice_ generalità

Obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese

Soggette a fallimento

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Società in accomandita semplice_ differenze con la s.n.c.

Due diverse categorie di soci:a. Accomandatarib. Accomandanti-> usufruiscono del beneficio della

responsabilità limitataN.B. la società in accomandita per aioni è diversa in quanto società di capitali nella quale il capitale sociale è rappresentato da azioni.

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Società in accomandita semplice_ atto costitutivo

Forma:- Scrittura privata autenticata o Atto pubblico- Deve indicare quali soci assumono la veste di soci

accomandatari e quali quella di soci accomandanti- un socio accomandatario (se comparisse solo il nome

di un accomandante questi risponderebbe delle obbligazioni come un accomandatario!)

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Società in accomandita semplice_ soci accomandatari

La s.a.s. può essere amministrata solo da che siano accomandatari.

Se l'amministrazione spetta a tutti i soci si applicano le regole dell'amministrazione disgiuntiva.

Nomina degli amministrazione su atto costitutivo o atto successivo.

Revoca amministratori solo per giusta causa

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Società in accomandita semplice_ soci accomandatari

Perché l'amministrazione spetta ai soci accomandatari?

Poiché essi hanno un interesse più forte ad amministrare bene la società.

La quota del socio accomandatario può essere trasmessa per atto tra vivi oppure per causa di morte.

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Società in accomandita semplice_ soci accomandanti

Non possono amministrare la società né averne la rappresentanza.

Possono compiere atti specifici in nome e per conto della società ma solo con procura speciale rilasciata per singoli affari.

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Società in accomandita semplice_ soci accomandanti

Diritti:a) Percezione utilib) Comunicazione annuale del bilancioc) Consultazione dei libri sociali e di altra

documentazione della societàd) Rilascio autorizzazioni e parrei su specifiche

questioni e atti di ispezione e sorveglianza

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Società in accomandita semplice_ soci accomandanti

Trasmissione quota:- Per causa di morte regole per la società semplice MA

sono frequenti negli atti costitutivi le clausole di consolidamento per cui la quota del deceduto viene a consolidarsi in capo ai soci superstiti in proporzione alle quote possedute; nel caso bisognerà liquidare agli eredi il valore della quota del defunto;- Tra vivi con il consenso dei soci che rappresentino la

maggioranza del capitale

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Società in accomandita semplice_ soci accomandanti

Divieto di amministrare = divieto di ingerenzaDue tipi di sanzioni:- La responsabilità illimitata perde il beneficio ed è

tenuto a rispondere senza limiti per i debiti sociali- L'esclusione a seguito della violazione del divieto di

ingerenza che costituisce anche inadempimento dell'atto costitutivo

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Società in accomandita semplice_ scioglimento, liquidazione e cancellazioneScioglimento: stesse cause previste per la s.s. e la s.n.c:a. Decorso il termineb. Conseguimento oggetto sociale o impossibilità di

raggiungimentoc. Volontà di tutti i socid. Venir meno della pluralità dei soci e. Altre cause previste dal contratto socialef. Fallimento della società

g. Estinzione di una delle due categorie di soci

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Società in accomandita semplice_ scioglimento, liquidazione e cancellazioneScioglimento: evitato se, entro sei mesi, la categoria estinta sia ricostituita.Se sono venuti a mancare i soci accomandatari, i soci accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio:- Può compiere solo atti di ordinaria amministrazione;- Non diventa socio accomandatario e non assume

responsabilità illimitata- Nominato il nuovo socio accomandatario decade dalla

carica

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Società in accomandita semplice_ scioglimento, liquidazione e cancellazioneAllo scioglimento segue la liquidazione e quindi la cancellazione dal registro delle imprese.

Se dalla liquidazione residuano creditori sociali questi potranno pretendere il pagamento da:- Liquidatori- Soci accomandatari- Soci accomandanti solo nei limiti della quota

liquidata

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Società per azioni _ caratteristiche fondamentali

Società di capitaliAutonomia patrimoniale perfetta Personalità giuridicaQuote di partecipazioni = azioni

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Società per azioni _ finalità

Vantaggi 1. limitazione responsabilità2. possibilità di raccogliere presso un

numero indeterminato di soggetti capitali, attraverso l'emissione e la circolazione delle azioni (o altri titoli di debito – es. obbligazioni)

Svantaggi3. Onerosità della costituzione occorre capitale sociale

di minimo 120.000 Euro4. Organizzazione interna e funzionamento complessi

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Società per azioni _ ruolo azionisti

S.p.a di tipo familiare = a ristretta base azionaria

La proprietà (azionisti) e il controllo di governo (amministratori) coincidono in sostanza nelle stesse

persone fisiche

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Società per azioni _ ruolo azionisti

Grande s.p.a. = a grande base azionaria

La proprietà e il controllo divergono: - la prima (proprietà) spetta a una massa indistinta di

azionisti- La seconda (controllo)ad amministratori

(management) nominati d aun piccolo ma determinato gruppo di potere

Questa situazione pone problemi di corporate governance ovvero di trasparenza di governo e tutela degli azionisti di minoranza

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Società per azioni _ mercato finanziario

Le grandi s.p.a. collocano presso il pubblico dei risparmiatori i titoli di propria emissione (es. azioni,

obbligazioni) venendo così a influire anche su diritti dei risparmiatori e, in generale sul mercato finanziario e del

capitale di rischio

Così chiamato perché non da al risparmiatore diritto di ottenerne in ogni caso la restituzione ma è soggetto a incrementarsi o ridursi a seconda dell'andamento di

mercato e dei risultati di gestione

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Società per azioni _ mercato finanziario

La legge distingue due diverse categorie di s.p.a.:1. Che non fanno ricorso al capitale di rischio2. Che fanno ricorso al capitale di rischio

Quotate in borsa – possono essere negoziate sul mercato regolamentato di borsa

Non quotate in borsa ma che collocano le proprie

azioni in misura rilevante e diffusa presso il pubblico dei risparmiatori (tramite circuiti della normale intermediazione mobiliare che fa capo alle banche, alle SIM e agli altri operatori finanziaria autorizzati)

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Per s.p.a. che NON fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si applicano le norme generali e ordinarie previste dal codice civile (artt. 2325 – 2510 c.c.)

Per s.p.a. non quotate MA che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si applicano anche alcune disposizioni particolari a maggior garanzia degli azionisti

Per s.p.a. quotate si applicano anche le norme speciali poste a tutela del mercato finanziario e contenute nel D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (Testo unico sull'intermediazione finanziaria)

Società per azioni _ mercato finanziario

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E' frequente che le azioni di una s.p.a. siano detenute da un'altra s.p.a.

Situazione disciplinata dall'art. 2359 c.c. "soc. controllate e collegate"

Controllate:a) Società in cui un'altra società detiene la maggioranza dei

voti esercitabili nell'assemblea ordinariab) Società in cui un'altra società detiene voti sufficienti per

esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

c) Società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali

Società per azioni _ quando l'azionista è un'altra società

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Per le società quotate, la legge (art. 93 del T.U. 58/98) fornisce un'apposita definizione di controllo che specifica la nozione di influenza dominante:

a) In forza di un contratto o di una clausola statutariab) In forza di tanti voti che un singolo socio possa esercitare

nell'assemblea ordinaria in base ad accordi con altri soci (--> patti parasociali)

Collegate: le società sulle qualcun'altra società esercita un'influenza notevole (almeno il 20% dei voti nella assemblea ordinaria)

Società per azioni _ quando l'azionista è un'altra società

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Il gruppo societario è oggi il vero protagonista del mercato e del sistema produttivo e commerciale.- Il gruppo si forma nel caso in cui la società A ottenga il

controllo della società B gli azionisti di maggioranza di A si troveranno a controllare anche B

- Occorre che tutte le società controllate da una stessa società (capogruppo – holding) siano soggette ad un indirizzo imprenditoriale unitario

L'andamento complessivo del gruppo (rappresentato dal bilancio consolidato) costituisce la sintesi dell'andamento di ogni singola società.

Società per azioni _ gruppo societario

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La creazione di un gruppo societario contraddistinto da una politica imprenditoriale unitaria persegue le seguenti finalità:- Frazionare l'attività di un'unica impresa in un maggior

numero di società capaci di usufruire di più vantaggiose economie di scala e penetrare più direttamente ed efficacemente nel mercato

- Ampliare i settori di investimento - Ampliare la capacità di controllo di un determinato

azionista

Società per azioni _ gruppo societario

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La holding può avere ad oggetto sia l'esercizio di attività produttive sia esclusivamente la partecipazione in altre società (= holding pura o finanziaria).Se invece la società capogruppo ha ad oggetto sia l'attività produttiva sia la partecipazione azionaria in altre società si dice che la holding è mista.Una delle finalità del gruppo è quella di poter operare con società dislocate in varie aree geografiche e spesso con nazionalità diverse.Si parla di multinazionali = società che attraverso società partecipate opera in una molteplicità di paesi.Dal punto di vista giuridico ogni società è soggetta alla legge dello Stato nella quale ha sede.

Società per azioni _ gruppo societario

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Artt. 2497- 2497 sexies c.c. dettano alcuni principi fondamentali per i gruppi societari:- Esistenza di un rapporto di direzione e coordinamento si

presume in presenza dei criteri di controllo di cui all'art. 2359 c.c.

- La società controllata deve rendere di pubblico dominio l'esistenza del rapporto di controllo mediante iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese e mediante la sua espressa indicazione nella corrispondenza e negli atti societari

- Nel bilancio della società controllata devono essere indicati i dati essenziali del bilancio della capogruppo e anche i rapporti intercorsi con questa e le altre società del gruppo

Società per azioni _ gruppo societario

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- La società capogruppo ha l'obbligo di gestire la società controllata secondo correttezza e a tutela sia dei soci, sia dei creditori di quest'ultima

- I soci e i creditori della società controllata possono agire contro la società capogruppo per chiedere il risarcimento dei danni che quest'ultima abbia loro causato nella gestione; l'azione diretta contro la capogruppo può essere proposta solo dopo che gli stessi abbiano richiesto inutilmente il risarcimento alla controllata.

Società per azioni _ gruppo societario