La semplificazione dei procedimenti di tutela paesaggistica · Codice dei beni culturali e del...

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La semplificazione dei procedimenti di tutela paesaggistica tutela paesaggistica 16 maggio 2017 Lorenzo Paoli Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica/Comune di Scandicci (FI) Consulente tecnico ANCI

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La semplificazione

dei procedimenti di

tutela paesaggisticatutela paesaggistica

16 maggio 2017

Lorenzo Paoli

Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica/Comune di Scandicci (FI) Consulente tecnico ANCI

Legge Cost. 18.10.2001 nLegge Cost. 18.10.2001 n °°33art. 117 Cost.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto dellaCostituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordiname nto comunitario edagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:(…)

l) (…) ordinamento civile e penale ;l) (…) ordinamento civile e penale ;(…)

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

(…) governo del territorio , (…) valorizzazione dei beni culturali e ambientali (…).

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regi oni la potestàlegislativa salvo che per la determinazione dei principi fo ndamentali, riservataalla legislazione dello Stato .

Codice dei beni culturali e del culturali e del paesaggio

Riferimenti normativi del DPR 31/2017

Codice dei beni culturali Codice dei beni culturali e del paesaggioe del paesaggio

Art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pu bblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il lo ro notevole interessepubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale,singolarità geologica o memoria storica , ivi compresi gli alberisingolarità geologica o memoria storica , ivi compresi gli alberimonumentali;

b) le ville , i giardini e i parchi , non tutelati dalle disposizioni della Parteseconda del presente codice, che si distinguono per la loro n on comunebellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristic o aspettoavente valore estetico e tradizionale , inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere,accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di q uelle bellezze.

Codice dei beni culturali Codice dei beni culturali e del paesaggioe del paesaggio

Art. 146 - Autorizzazione

(…)

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presuppostorispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'interventorispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'interventourbanistico-edilizio . Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5,l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria su ccessivamente allarealizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autor izzazione è efficace perun periodo di cinque anni , scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavorideve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori ini ziati nel corso delquinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono ess ere conclusi entro enon oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio med esimo. Il terminedi efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia iltitolo edilizio eventualmente necessario per la realizzaz ione dell'intervento , ameno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente e fficacia diquest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all' interessato.

(…)

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Art. 146 - Autorizzazione

(…)

9. (…) Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta dellegge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta delMinistro di intesa con la Conferenza Unificata , salvo quanto previstodall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2 81, sono stabiliteprocedure semplificate per il rilascio dell’ autorizzazione in relazione adinterventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione deiprocedimenti , ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comm a 1e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive mod ificazioni.

(…)

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Art. 149 - Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, l ettera a), non ècomunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo147 e dall’articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria , straordinaria , diconsolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo statodei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici ;

b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’ attività agro-silvo-pastorale chenon comportino alterazione permanente dello stato dei luog hi concostruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si t ratti di attività edopere che non alterino l’assetto idrogeologico del territo rio;

c) per il taglio colturale , la forestazione , la riforestazione , le opere dibonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei b oschi e nelleforeste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti edautorizzati in base alla normativa in materia.

D.P.R. 31/2017 presupposti e finalitàpresupposti e finalità

Estratto dalla Relazione illustrativa di accompagnamento

Presupposti

Il D.P.R. 31/2017 attua la previsione dell’art. 12, comma 2, del D.L.31 maggio 2014, n. 38 (c.d. ‘Art-bonus’), convertito, conmodificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificatodall’art. 25, comma 2 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d.‘Sblocca-Italia’), convertito, con modificazioni, dalla legge 11novembre 2014, n. 164.

Con tali norme il legislatore ha previsto che fossero adottate, conregolamento, disposizioni modificative e integrative del regolamentodi cui al D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, al fine di ampliare e precisarele ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo dioperare ulteriori semplificazioni procedimentali in materia diautorizzazione paesaggistica.

Relazione illustrativa / estratto

Obiettivi della riforma

(…) tra le procedure più segnalate dai cittadini e dalle imprese come fonte e causa dilungaggini e di ritardo vi sono proprio quelle relative al rilascio dell’autorizzazionepaesaggistica, spesso per piccoli interventi di lieve entità.

La presente semplificazione si ripropone di correggere questo stato delle cose e di offrireuna risposta ragionevole e ragionata che mira a togliere “il troppo e il vano” dallafunzione autorizzatoria paesaggistica.funzione autorizzatoria paesaggistica.

Tale obiettivo è perseguito da un lato restituendo alla naturale area della libertàtutta una serie di piccoli interventi innocui per il paesaggio, dall’altrosemplificando e accelerando le procedure per un’altra serie di interventi minori,di lieve entità, così da dimezzare i carichi degli uffici e consentire loro di concentrare lerisorse scarse nell’esame approfondito e serio (e quindi anche tempestivo) degli interventicapaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati. (…)

Relazione illustrativa / estratto

Logica della riforma

(…) occorre in primo luogo sottolineare la natura di regolamento di delegificazionepropria sia del regolamento del 2010 (…) sia del regolamento (…) della cui attuazione ditratta in questa sede. Tale forza delegificante opera naturalmente anche riguardo all’elencodegli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica contenuto nell’art. 149del Codice. (…)

Si è posta la questione della natura tassativa o solo esemplificativa delle tipologie diinterventi liberi contenuti nell’art. 149. L’opinione prevalente e condivisibile ritieneche il suddetto elenco non sia tassativo. Indice univoco di tale carattere elencativo eche il suddetto elenco non sia tassativo. Indice univoco di tale carattere elencativo enon esaustivo è l’uso dell’avverbio “comunque”, che sta a significare – in stretto legamelogico con le disposizioni dell’art. 146, commi 1 e 2 – che gli interventi elencati sono insostanza esclusi dall’autorizzazione paesaggistica non già perché “esonerati” da essa connorma eccezionale, bensì perché irrilevanti sul piano paesaggistico, in quantoinsuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggisticiprotetti. Ne consegue che tale elenco non esaurisce la serie degli atti e degli interventiche (…) non rilevano sul piano paesaggistico. La norma dell’art. 149, in tal senso, assumenatura di norma descrittiva di “chiusura” logica del sistema, rispetto ai primi duecommi dell’art. 146, piuttosto che di norma costitutiva di eccezioni tassative.

(…)

Relazione illustrativa / estratto

Logica della riforma

(…)

Deve essere sottolineata la simmetria, di grande rilievo ai fini di una correttainterpretazione, tra le qualificazioni giuridiche connotative contenute nell’art. 146 e quellecontenute nell’art. 149: alla idoneità delle modificazioni a recare pregiudizio aivalori paesaggistici oggetto di protezione prevista dall’art. 146 come condizione perl’assoggettabilità ad autorizzazione, fa da pendant, nell’art. 149, la inidoneità degliinterventi manutentivi sottratti alla previa autorizzazione ad alterare lo stato deiluoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. La somma di queste due connotazioniqualificanti i fatti e gli atti assoggettabili a previo controllo autorizzativo definisce lanozione di rilevanza paesaggistica, quale presupposto comune e generale disottoposizione di atti e comportamenti al potere di controllo preventivo.sottoposizione di atti e comportamenti al potere di controllo preventivo.

(…) Secondo il principio di legalità sostanziale, la cura dell’interesse generale(prevalente su quello particolare individuale) sorregge giustifica il potere – e, con esso, illimite alla libertà – se e nella misura in cui è strettamente necessario al perseguimento e alconseguimento di quegli obiettivi e di quelle finalità protettive del valore-bene-interessepubblico valutato prevalente dalla legge e dalla legge selezionato come meritevole di unatale cura e tutela. Ma, per definizione, il potere – e la tutela dell’interesse generale –prendono in considerazione, valutano e conseguentemente regolano esclusivamentequegli atti e quei fatti (…) che assumono un rilievo di interesse generale, in quantoalmeno in astratto potenzialmente incidenti in modo pregiudizievole sul valore-bene-interesse protetto. Tutto ciò che non assurge a questo livello e resta confinato in unambito di rilevanza puramente privata, per definizione non ha rilevanza(pubblica) paesaggistica.

Relazione illustrativa / estratto

Logica della riforma

(…)

In realtà anche la più severa giurisprudenza penale è chiara nell’ancorare la punibilità alcriterio della offensività almeno in astratto della condotta punibile ((…) Cass. pen., sez.III, 13 gennaio 2012, n. 889 (…): “dovrà escludersi la speciale sanatoria stabilitadall’articolo 181 in tutti quei casi in cui la creazione di superfici utili o volumi o l’aumento diquelli legittimamente realizzati siano idonei a determinare una compromissioneambientale”).

(…)

In definitiva (…) sono demandati al Governo due compiti paralleli e connessi:In definitiva (…) sono demandati al Governo due compiti paralleli e connessi:

- da un lato sviluppare ed esplicitare, per quanto possibile , per ragioni disemplificazione e di certezza del diritto, secondo il fondamentale criterio dell’irrilevanzapaesaggistica, l’elenco degli interventi non assoggettati ad autorizzazionepaesaggistica già ricavabile da una corretta interpretazione logico-sistematica e finalisticadel combinato disposto degli artt. 146 e 149 del codice di settore (e in ciò il regolamento siporrà e si configurerà come regolamento di sola attuazione e non di delegificazione);

- dall’altro lato operare una parziale delegificazione dell’elenco degli interventi liberianche oltre la lettera dell’art. 149 (e in ciò il regolamento si porrà e si configureràcome regolamento di delegificazione). L’elenco degli interventi (…) [dovrà pertanto]contenere anche taluni interventi da esonerare dall’autorizzazione preventiva, chevi erano invece in precedenza assoggettati (…).

Relazione illustrativa / estratto

Logica della riforma

(…)

Il criterio della rilevanza paesaggistica che orienta la selezione di una serie tipologica diinterventi da ritenersi “liberi”, si articola in tre profili:

- la non percepibilità esterna

- l’innocuità dell’intervento come sua insuscettibilità di arrecare anche in astrattopregiudizio al (ossia di incidere negativamente sul) bene paesaggistico protetto

- la facile amovibilità o la sicura temporaneità del manufatto, tale da escludere cheesso costituisca trasformazione stabile e permanente (o, almeno, duratura) del territorio.esso costituisca trasformazione stabile e permanente (o, almeno, duratura) del territorio.

Talune tipologie di interventi minori, pur non pienamente riconducibili a taledeclinazione della nozione di irrilevanza paesaggistica, siccome percepibiliall’esterno, in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio e non temporanei, maduratuti (ad es., gli impianti di climatizzazione esterni, i microimpianti eolici e i pannellisolari sui tetti, le rampe e gli altri impianti oper il superamento delle barrierearchitettoniche) sono considerati meritevoli di “esonero” dalla previaautorizzazione paesaggistica facendo leva sulla forza delegificante delregolamento e nell’esercizio della discrezionalità normativa di bilanciamento tra valoripotenzialmente equiordinati alla tutela paesaggistica, quali quelli della tutela dellasalute, di tutela dell’ambiente-ecosfera mediante la promozione delle fonti diproduzione di energia rinnovabile alternative a quelle tradizionali climalteranti, di tuteladei soggetti diversamente abili.

Relazione illustrativa / estratto

Logica della riforma

(…)

L’ispirazione di fondo che orienta questa riforma – ancorata al significato logico-giuridicodegli art. 146 e 149 del codice – si compendia nell’idea che è libero tutto ciò che attienealla fisiologia ordinaria della dinamica vitale dell’organismo (edilizio o naturale)che costituisce l’oggetto della tutela paesaggistica, poiché rientrano nell’areanaturale della libertà e della proprietà quegli utilizzi e quegli interventi (con finalitàprevalentemente conservative o di gestione e di adeguamento) che, da un lato,consentono all’organismo paesaggistico di “vivere” (di conservarsi e di adattarsi), dall’altrorientrano nel dominio utile del proprietario privato e sono insuscettibili di ledere il dominioeminente pubblico inerente al bene e oggetto di interesse generale.eminente pubblico inerente al bene e oggetto di interesse generale.

“Bellezze individue” e misure premiali di promozione della co-pianificazione paesaggistica

Particolare attenzione è stata riservata a talune tipologie di beni paesaggistici più delicati evulnerabili: in particolare alle così dette “bellezze individue”, di cui alla lettera b)dell’art. 136 del codice di settore e ai centri e nuclei storici, di cui alla lettera c) delmedesimo articolo ora citato. Per tali tipologie di beni (…) è stato riservato un regimespeciale “attenuato”, di maggiore cautela e gradualità nella semplificazione. Talunetipologie di interventi di lieve entità, già previsti come “semplificati” nel regolamento del2010 e ora trasferiti nell’elenco degli interventi ad autorizzazione, resteranno inveceancora sottoposti a tale controllo preventivo, sia pure nella modalità semplificata,allorquando ricadano in aree o immobili sottoposti a quel regime particolare di tutela. (…)

Relazione illustrativa / estratto

“Bellezze individue” e misure premiali di promozione della co-pianificazione paesaggistica

(…) L’eccezione alla liberalizzazione per i suddetti interventi, allorquando ricadenti in inaree o su immobili sottoposti a tutela in base alla lettera c) dell’art. 136 del codice, èstata operata con esclusivo riferimento (“limitatamente”) agli immobili di interessestorico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia ruraletradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, e ciò sulla considerazioneche, nell’ambito di tali tipologie di vincolo “d’insieme”, spesso accade che la perimetrazionericomprenda anche taluni edifici e manufatti di recente costruzione, in sé del tutto privi diinteresse paesaggistico, rispetto ai quali sarebbe stato immotivato e discriminatorioimporre un regime di maggiore cautela. La distinzione, all’interno del vincolod’insieme ai sensi della lettera c), tra immobili che presentano interesse direttod’insieme ai sensi della lettera c), tra immobili che presentano interesse diretto“storico” paesaggistico e immobili che tale interesse non presentano, puòagevolmente essere rimessa, oltre che a considerazioni di buon senso comune ealla prassi, esperibili direttamente dai cittadini interessati, alla valutazione degliuffici tecnici, sia degli enti preposti alla gestione del vincolo (Regione, Comune),sia della Soprintendenza statale.

Al fine di assicurare, d’altra parte, una dinamica virtuosa nella evoluzione della disciplinapaesaggistica, premiante per quelle realtà regionali che si dotino di pianipaesaggistici condivisi con il Ministero e conformi ai dettami del codice di settore del2004, viene introdotta una sorta di “promozione” di questi interventi dall’elencodei “semplificati” a quello dei “liberi”, nel senso che i predetti interventi potrannoessere liberi, anche se ricadenti su bellezze individue o centri e nuclei storici “dichiarati”,nel momento in cui la nuova disciplina paesaggistica avrà apprestato per essi un’adeguatadisciplina di dettaglio idonea a costituire una griglia valutativa efficace anche ex post per latutela di tali beni, rispetto ai predetti interventi di minima entità. (…)

D.P.R. 31/2017

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31Capo I Capo I -- DISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Nel testo e negli Allegati «A», «B», «C» e «D» che costituiscono parte integrante delpresente decreto:

a) «Codice » è il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

b) «Ministero » è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) «amministrazione procedente » è la regione, ovvero l’ente delegato al rilasciodell’autorizzazione paesaggistica;

d) «Soprintendenza » è l’ufficio periferico del Ministero competente al rilascio dei pareri inmateria di autorizzazioni paesaggistiche;

e) «accordi di collaborazione » sono gli accordi stipulati tra il Ministero, la regione e gli entilocali di cui all’articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

f) «vincolo paesaggistico » è quello imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 143 del Codiceo delle previgenti norme, ovvero quello previsto dall’articolo 142 del Codice.

Art. 2 - Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione p aesaggistica

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cuiall’Allegato «A » nonché quelli di cui all’articolo 4 .

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(dalla Relazione illustrativa)

La disposizione disgiunge “interventi” ed “opere” atteso che vi sono una pluralità di tipologieche descrivono attività (“opere”), più che “interventi” di tipo edilizio su un determinatomanufatto.

Art. 3 - Interventi ed opere di lieve entità soggett i a procedimento autorizzatoriosemplificato

1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi edopere di lieve entità elencati nell’Allegato «B ».

Art. 4 - Esonero dall’obbligo di autorizzazione paes aggistica per particolari categorie diinterventi

1. Qualora nel provvedimento di vincolo , ovvero nel piano paesaggistico , siano contenute lespecifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del benepaesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere sono esonerate dall’obbligo diautorizzazione paesaggistica semplificata:

1. a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo , A.5, A.7, A.13 e A.14

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1. a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo , A.5, A.7, A.13 e A.14dell’Allegato «A», sottoposti al procedimento autorizzatorio semplificato in base al combinatodisposto delle corrispondenti voci degli Allegati «A» e «B» nel caso in cui riguardino areeo immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, de l Codice, lettere a), b) e c),limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interes se storico-architettonico ostorico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tra dizionale, isolati o ricompresi neicentri o nuclei storici ;

2. b) gli interventi e le opere di cui alle voci B.6 , B.13, B.26 e B.36.

(…)

In presenza di tali presupposti, che “asciugano” la discrezionalità della valutazione di compatibilitàpaesaggistica dell’intervento, riconducendola nell’ambito quasi vincolato della verifica di conformità alpiano paesaggistico (…) è previsto che anche quegli interventi, ritenuti, in assenza di tali regolecondivise “a monte” abbisognevoli di un controllo puntuale ex ante (ancorché nella modalitàsemplificata) possano infine essere inseriti nell’area della libertà e dell’esonero dal previo controlloautorizzativo paesaggistico.

Art. 4 - Esonero dall’obbligo di autorizzazione paes aggistica per particolari categorie diinterventi

(…)

2. La regione e il Ministero danno adeguata pubblicità sui rispettivi siti istituzionali dellariscontrata condizione di esonero dall’obbligo di cui al comma 1. L’esonero decorre dalla datadi pubblicazione del relativo avviso sui siti istituzionali .

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di pubblicazione del relativo avviso sui siti istituzionali .

3. Nelle regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, laregione e gli enti locali di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25,comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge11 novembre 2014, n. 164, nell’ambito territoriale di efficacia degli accordi medes imi, sonoesonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplifica ta gli interventi di cui allevoci B.6 , B.13, B.26 e B.36 dell’Allegato «B» .

4. Sono fatti salvi in ogni caso gli specifici accordi di collab orazione già intervenuti traMinistero e singole regioni, stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni.

Art. 5 - Disposizioni specificative degli interventi

1. Ferma restando l’applicazione del presente decreto in ogni sua parte fin dalla sua entrata invigore, i piani paesaggistici di cui agli articoli 135 e 143 del Codice possono dettare direttive odisposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistic i locali , in sede diadeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degliinterventi di cui all’Allegato «A».

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interventi di cui all’Allegato «A».

Art. 6 - Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro , con propriodecreto , previa intesa in sede di conferenza unificata, approva le regole tecniche e di indirizzo dicarattere generale relative alla struttura e ai contenuti p recettivi degli accordi dicollaborazione tra il Ministero, le singole regioni e gli enti locali di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, e successive modificazioni.

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legge n. 83 del 2014, e successive modificazioni.

2. Sugli schemi di accordi , predisposti d’intesa dal Ministero, dalla regione interessata e dall’ANCIregionale, è acquisito il parere obbligatorio dell’Osservatorio nazionale del paes aggio che neverifica la conformità al Codice, al presente decreto e alle regole tecniche e di indirizzo di caratteregenerale di cui al comma 1. Il Ministro può altresì richiedere il parere del Consiglio superiore dei beniculturali e paesaggistici.

Art. 7 - Procedimento autorizzatorio semplificato pe r il rinnovo di autorizzazionipaesaggistiche

1. Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell’elenco di cui all’Allegato «B», sono assoggettate aprocedimento semplificato di autorizzazione paesaggisti ca le istanze di rinnovo diautorizzazioni paesaggistiche , anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del Codice, scadute danon più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il

D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31Capo II Capo II -- PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che ilprogetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizza to e alle specifiche prescrizioni ditutela eventualmente sopravvenute .

2. Qualora con l’istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportinointerventi di non lieve entità , si applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all’articolo146 del Codice.

3. L’istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesag gistica semplificata nei casi incui non siano richieste variazioni progettuali e non siano s opravvenute specificheprescrizioni di tutela . Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all’articolo 146,comma 4, del Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l’anno successivola scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.

Art. 8 - Semplificazione documentale

1. L’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata - anchein modalità telematica - secondo il modello semplificato di cui all’Allegato «C» ed è corredata dauna relazione paesaggistica semplificata , redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cuiall’Allegato «D». Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggisticavigente nell’area, è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento , è attestata laconformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’us o dei beni paesaggistici , se esistenti , èdescritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto diriferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31Capo II Capo II -- PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le dispo sizioni del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 12 dicembre 2005 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio2006, recante l’individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilitàpaesaggistica degli interventi proposti.

3. Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136,comma 1, del Codice medesimo, lettere a), b) e c) , limitatamente, per quest’ultima agli immobilidi interesse storico-architettonico o storico-testimoni ale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizio-nale , isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 devecontenere altresì specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed este tico-percettivi checaratterizzano l’area interessata dall’intervento e il co ntesto paesaggistico di riferimento .

4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigentidisposizioni in materia di amministrazione digitale.

Art. 9 - Concentrazione procedimentale e presentazio ne dell’istanza di autorizzazionepaesaggistica semplificata

1. Fatti salvi i casi di cui al comma 2, l’istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativadocumentazione sono presentate allo sportello unico per l’ edilizia (SUE) di cui all’articolo 5 deldecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni

D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31Capo II Capo II -- PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia edilizia, secondo le modalità ivi indicate, qualora siano riferitead interventi edilizi ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all’ufficio comunale competente per le attività edilizie.

2. Nei casi in cui l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientranonell’ambito di applicazione del decreto del Presidente del la Repubblica 7 settembre 2010, n.160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attivitàproduttive (SUAP) .

3. In tutti gli altri casi , la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all’amministra-zione procedente .

Art. 10 - Termine per la conclusione del procediment o

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro iltermine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazioneprocedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.

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Il termine “tassativo” è stato volutamente scelto al fine di chiarire che ildecorso del termine, pur non determinando la consumazione del potere diprovvedere, deve considerarsi in ogni caso inderogabile e segna il punto apartire dal quale opera il silenzio-inadempimento dell’amministrazione,sanzionabile sia in termini di ritardo, sia in termini – come esplicitamentericordato dal successivo articolo – di responsabilità dei funzionari.

Art. 11 - Semplificazioni procedimentali

1. L’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, verifica preliminarmente se l’intervento nonrientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato «A», ovveroall’articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario , di cuiall’articolo 146 del Codice. In tali casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9,ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione il comma 2, che l’intervento non è soggetto adautorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria .

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2. Ove l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulterioriall’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titol o abilitativo edilizio , i soggetti di cuiall’articolo 9 indicono la conferenza di servizi , ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7agosto 1990, n. 241. In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni prepo ste alla tutelapaesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati .

3. L’amministrazione procedente valuta la conformità dell’intervento o dell’opera alle prescrizionid’uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincol o o nel piano paesaggistico , anchesolo adottato, ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valoripaesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.

4. Ove non trovi applicazione il comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.

(…)

Art. 11 - Semplificazioni procedimentali

(…)

5. L’amministrazione procedente richiede all’interessato, ove occorrano, in un’unica volta , entrodieci giorni dal ricevimento dell’istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamenteindispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimentodella richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla

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della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o allaricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato,l’istanza è dichiarata improcedibile . Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimentodell’istanza ovvero , in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimentodell’ulteriore documentazione richiesta , l’amministrazione procedente trasmette allaSoprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l’accessotelematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell’istruttoria, una motivata proposta diaccoglimento , unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche lavalutazione del Soprintendente è positiva , questi, entro il termine tassativo di venti giorni dalricevimento della proposta , esprime il proprio parere vincolante , per via telematica,all’amministrazione procedente , la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successiv i.

(…)

Art. 11 - Semplificazioni procedimentali

(…)

6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, l’amministrazione procedente,entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta , ne dà comunicazione all’interessato ,comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche

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comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modificheindispensabili affinché sia formulata la proposta di accog limento . Con la comunicazione èsospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di quindici giorni all’interessatoentro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato . Ove, esaminate leosservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all’accoglimentodell’istanza, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, entro ventigiorni , rigetta motivatamente l’istanza , con particolare riguardo alla non accoglibilità delleosservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dàcomunicazione al richiedente.

(…)

Art. 11 - Semplificazioni procedimentali

(…)

8. Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro ventigiorni dal ricevimento della proposta quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità siaassoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano pae saggistico approvato ai sensi delCodice o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenutoprecettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice.

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precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice.

9. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dalcomma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e l’amministrazione procedente provvede al rilasciodell’autorizzazione paesaggistica.

10. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni localiper il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.

11. L’articolo 146, comma 4, del Codice si applica anche alle autorizzazioni paesaggistichesemplificate.

Art. 12 - Semplificazione organizzativa

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplific ata pressociascuna Soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei relativiprocedimenti.

2. Le regioni , con autonomi atti normativi o di indirizzo, promuovono le iniziative organizzative daadottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche , in

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adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche , inparticolare per quanto concerne l’individuazione del responsabile dei procedimenti autorizzatoripaesaggistici.

Art. 11 - Semplificazioni procedimentali

(…)

7. In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall’amministrazioneprocedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di diecigiorni dal ricevimento della proposta , i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e dellaproposta dell’amministrazione procedente , specificandoli in modo dettagliato, ed indicacontestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto , a meno

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contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto , a menoche quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto diriferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti e di ciò venga dataidonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed èassegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprieosservazioni e il progetto adeguato . Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove nericorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento motivato didiniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delleosservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati ene dà contestualmente comunicazione all’autorità procedente .

(…)

Art. 13 - Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate

1. Ai sensi dell’articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovanoimmediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario .

2. In ragione dell’attinenza delle disposizioni del presente decreto alla tutela del paesaggio, ai livelliessenziali delle prestazioni amministrative, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), dellaCostituzione, nonché della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di

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Costituzione, nonché della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme disemplificazione procedimentale previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le regioni a statuto speciale e leProvince autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi dei rispettivistatuti speciali e delle relative norme di attuazione. Sino al predetto adeguamento trovanoapplicazione le disposizioni regionali vigenti.

3. L’esonero dall’obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cuiall’Allegato «A» si applica immediatamente in tutto il terr itorio nazionale , fermo restando ilrispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e diBolzano, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 14 - Prevalenza del regolamento di delegificazi one e rapporti con gli strumenti dipianificazione

1. L’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all’Allegato «A » prevalesu eventuali disposizioni contrastanti , quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute neipiani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati . Sono fatte salve lespecifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143,

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specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143,comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.

Art. 15 - Rinvio a normative di settore

1. L’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggisti ca degli interventi di cui all’Allegato«A» non produce alcun effetto sulla disciplina amministrat iva cui sono assoggettati taliinterventi in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore, in particolare perquanto riguarda i titoli abilitativi edilizi , i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico el’esercizio di attività commerciali in area pubblica .

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Art. 16 - Coordinamento con la tutela dei beni cultu rali

1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata , ai sensi del presenteregolamento, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica ,ai sensi della Parte II del Codice, l’interessato presenta un’unica istanza relativa ad entrambi i titoliabilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia

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abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficaciaplurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative allatutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.

Art. 17 - Rinvio all’articolo 167 del decreto legisl ativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente decreto , fermo restando quantoprevisto dall’articolo 181 del Codice, si applica l’articolo 167 del Codice . In tali casi l’autoritàpreposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo167, comma 4, del Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcunmodo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica

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modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggisticadell’intervento e delle opere .

2. Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell’ambito diapplicazione dell’articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente alla data di entrata invigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazionepaesaggistica.

Art. 18 - Specificazioni e rettificazioni

1. Sulla base dell’esperienza attuativa del presente decreto, il Ministro , previa intesa con laconferenza unificata, può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchidi cui agli Allegati «A» e «B », fondate su esigenze tecniche ed applicative , nonché variazioni alladocumentazione richiesta ai fini dell’autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cuiall’Allegato «D».

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all’Allegato «D».

Art. 19 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente dellaRepubblica 9 luglio 2010, n. 139, è abrogato .

Riepilogo procedimento di procedimento di autorizzazione semplificata

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(…) il procedimento – mantenendo la durata complessiva di 60 giorni – è articolato nelle seguenti fasi:

1) presentazione dell’istanza all’autorità procedente che verifica preliminarmente la tipologia nella qualesi colloca l’intervento ( libero, semplificato o sottoposto ad autorizzazione ordinaria);

2) nel caso in cui l’intervento rientri tra quelli sottoposti ad autorizzazione semplificata e siano necessarii pareri di più amministrazioni, viene indetta la conferenza di servizi (…) ai fini dell’acquisizione delparere del Soprintendente, dimezzando i termini ivi previsti;

3) nei casi in cui il progetto non richieda altro titolo abilitativo al di fuori dell’autorizzazione3) nei casi in cui il progetto non richieda altro titolo abilitativo al di fuori dell’autorizzazionepaesaggistica [e del titolo abilitativo edilizio] si verifica quanto segue:

a) eventuale richiesta dell’amministrazione procedente – entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza –di integrazione documentale e chiarimenti in un’unica volta;

b) assegnazione del termine di 10 giorni per l’invio da parte dell’interessato di quanto richiesto in viatelematica. Il procedimento in tale fase è sospeso;

c) se quanto richiesto non perviene nei termini assegnati, l’istanza è dichiarata improcedibile;

d) pervenuta l’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente, in caso di esitopositivo, entro 20 giorni dalla ricezione, trasmette alla Soprintendenza l’istanza, la relativadocumentazione e una motivata proposta di accoglimento;

e) (…)

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(…)

e) nel caso in cui la valutazione del Soprintendente sia anch’essa positiva, entro 20 giorni dalricevimento della proposta, lo stesso esprime il suo parere vincolante all’amministrazione procedentela quale adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi;

f) nel caso di parere negativo del Soprintendente sulla proposta favorevole dell’amministrazioneprocedente:

aa) il medesimo comunica al richiedente entro 10 giorni dal ricevimento della proposta i motiviaa) il medesimo comunica al richiedente entro 10 giorni dal ricevimento della proposta i motiviche ostano all’accoglimento, indicando altresì le modifiche indispensabili per la valutazionepositiva del progetto, assegnando il termine di 15 giorni (che sospende il procedimento) entro ilquale l’interessato deve presentare il progetto adeguato;

bb) decorso il termine assegnato, il Soprintendente, ove non ritenga di dover modificare lapropria valutazione negativa sull’intervento, nei successivi 20 giorni adotta il provvedimentonegativo, fornendo specifica motivazione e ne dà comunicazione all’autorità procedente.

Per entrambe le ipotesi (provvedimento positivo o negativo) il termine di conclusione del procedimentoè come sopra riferito di 60 giorni.

PRESENTAZIONE ISTANZA PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZ. SEMPLIFICATADI AUTORIZZ. SEMPLIFICATA

verifica preliminare ( i “tre canestri” ) verifica preliminare ( i “tre canestri” )

intervento non intervento non soggetto ad soggetto ad

autorizzazioneautorizzazione

intervento non intervento non soggetto ad soggetto ad

autorizzazioneautorizzazione

intervento di intervento di ‘lieve entità’ ‘lieve entità’ (Allegato B)(Allegato B)

intervento di intervento di ‘lieve entità’ ‘lieve entità’ (Allegato B)(Allegato B)

intervento di intervento di entità ‘non lieve’entità ‘non lieve’

intervento di intervento di entità ‘non lieve’entità ‘non lieve’

autorizzazioneautorizzazione(Allegato A)(Allegato A)

autorizzazioneautorizzazione(Allegato A)(Allegato A)

comunicazione di comunicazione di esclusione dal esclusione dal

procedimento di procedimento di autorizzazioneautorizzazione

(Allegato B)(Allegato B)(Allegato B)(Allegato B)

procedimentoprocedimentosemplificato semplificato

(DPR 31/2017 art. 11)(DPR 31/2017 art. 11)

procedimentoprocedimento ordinario ordinario (art. 146 CBCP)(art. 146 CBCP)

FASE ISTRUTTORIA (1FASE ISTRUTTORIA (1°° parte) parte)

amministrazione amministrazione amministrazione amministrazione

verifica se trattasi di verifica se trattasi di intervento ex art. 149intervento ex art. 149

se trattasi dise trattasi di autorizzazione semplificataautorizzazione semplificata::

verifica se trattasi di verifica se trattasi di autorizz. ‘ordinaria’autorizz. ‘ordinaria’

comunicazione comunicazione esclusioneesclusione autorizz.autorizz.

nuova istanza nuova istanza (o integrazioni(o integrazioni

ex DM 12.12.2005)ex DM 12.12.2005)

20 giorni 20 giorni totalitotali

al netto delle eventuali al netto delle eventuali sospensionisospensioni

amministrazione amministrazione competentecompetente

amministrazione amministrazione competentecompetente

Comune Comune (o altra amministrazione (o altra amministrazione delegata dalla Regione)delegata dalla Regione)

se trattasi dise trattasi di autorizzazione semplificataautorizzazione semplificata::

eventuale richiesta eventuale richiesta integrazioniintegrazioni

(un’unica volta) (un’unica volta) da produrre entro 10 gg. da produrre entro 10 gg.

(possibile dichiarazione di (possibile dichiarazione di improcedibilità)improcedibilità)

se sono necessari più se sono necessari più pareri di altre pareri di altre

amministrazioniamministrazioni::conferenza di servizi ’

negli altri casi:negli altri casi:verifica conformità verifica conformità

al PPRal PPR

parere Soprintendente parere Soprintendente entro 45 giornientro 45 giorni

FASE ISTRUTTORIA (2FASE ISTRUTTORIA (2°° parte) parte)

amministrazione amministrazione amministrazione amministrazione

valutazione di compatibilità paesaggisticavalutazione di compatibilità paesaggisticaacquisizione parere CCP acquisizione parere CCP

(non obbligatorio salvo diversa disposiz. regionale)(non obbligatorio salvo diversa disposiz. regionale)

esito esito positivopositivo :: esito esito negativonegativo ::

20 giorni 20 giorni totalitotali

al netto delle eventuali al netto delle eventuali sospensionisospensioni

amministrazione amministrazione competentecompetente

amministrazione amministrazione competentecompetente

trasmissione alla Soprintendenza trasmissione alla Soprintendenza con proposta motivata con proposta motivata

di di accoglimentoaccoglimento dell’istanzadell’istanza

Comune Comune (o altra amministrazione (o altra amministrazione delegata dalla Regione)delegata dalla Regione)

entro 10 gg.entro 10 gg.DINIEGODINIEGO diretto diretto

dell’autorizzazionedell’autorizzazione

(dissenso costruttivo / (dissenso costruttivo / possibile correzione entro possibile correzione entro

successivi 15 gg)successivi 15 gg)

DEFINIZIONE DELL’ ISTANZA DEFINIZIONE DELL’ ISTANZA

SoprintendenzaSoprintendenzaSoprintendenzaSoprintendenza

valutazione dell’istanza valutazione dell’istanza e della proposta motivata di accoglimento e della proposta motivata di accoglimento

esito positivoesito positivo::parere parere

obbligatorioobbligatorio

esito negativoesito negativo::parere parere

obbligatorioobbligatorio

20 giorni20 giorni

silenziosilenzioSBAPSBAP

(non (non significativo)significativo)

RILASCIORILASCIOconformemente conformemente

al parere al parere (se recepito)(se recepito)

obbligatorioobbligatorio(con PPR non (con PPR non

vincolante)vincolante)

obbligatorioobbligatorio(con PPR non (con PPR non

vincolante)vincolante)

significativo)significativo)

RILASCIORILASCIOin coerenza con in coerenza con

la proposta la proposta motivatamotivata

amministrazioneamministrazionecompetentecompetente

amministrazioneamministrazionecompetentecompetente

10 giorni10 giorni

autorizzazioneautorizzazioneimmediatamente efficaceimmediatamente efficace

DINIEGODINIEGOconformemente conformemente

al parere al parere (se recepito)(se recepito)

Allegato «A»Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggisticaesclusi dall’autorizzazione paesaggistica

Allegato «B»Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatoriosemplificato

A.1. Opere interne che non alterano l’aspettoesteriore degli edifici, comunque denominate ai finiurbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamentodella destinazione d’uso;

B.1. Incrementi di volume non superiori al 10

Si tratta di una tipologia di interventi naturalmente irrilevantisul piano paesaggistico, atteso che il paesaggio costituiscela forma visibile del territorio. (…) La tipologia di interventi dicui al numero A.1 in esame è solo apparentemente “nuova”:essa non compariva negli interventi di lieve entità del DPR139/2010 per la semplice ragione che in realtà non si è maidubitato nella prassi che siffatti interventi fossero “liberi”;sotto questo profilo la previsione svolge qui un ruolo dichiarificazione e di certezza del diritto, non realmenteinnovativo del sistema vigente.

B.1. Incrementi di volume non superiori al 10per cento della volumetria della costruzioneoriginaria e comunque non superiori a 100 mc,eseguiti nel rispetto delle caratteristichearchitettoniche, morfo-tipologiche, deimateriali e delle finiture esistenti. Ogniulteriore incremento sullo stesso immobile daeseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazionelavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio

ordinario;

eliminate le esclusioni previste al punto 1 del DPR139/2010 (interventi ricadenti nelle zone territorialiomogenee “A” e sugli immobili soggetti a tutela ai sensidell’art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice

A.2. interventi sui prospetti o sullecoperture degli edifici, purché eseguiti nelrispetto degli eventuali piani del colorevigenti nel comune e delle caratteristichearchitettoniche, morfo-tipologiche, deimateriali e delle finiture esistenti, quali:rifacimento di intonaci, tinteggiature,rivestimenti esterni o manti di copertura;opere di manutenzione di balconi, terrazze oscale esterne; integrazione o sostituzione divetrine e dispositivi di protezione delleattività economiche, di finiture esterne omanufatti quali infissi, cornici, parapetti,lattonerie, lucernari, comignoli e simili;interventi di coibentazione volti a migliorarel’efficienza energetica degli edifici che non

B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestrea tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art.136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, perquest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico ostorico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale,isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché taliinterventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristichearchitettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e dellefiniture esistenti;

B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voceB.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degliedifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche,morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali:modifica delle facciate mediante realizzazione oriconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine edispositivi di protezione delle attività economiche, o dimanufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sullel’efficienza energetica degli edifici che non

comportino la realizzazione di elementi omanufatti emergenti dalla sagoma, ivicompresi quelli eseguiti sulle falde dicopertura.Alle medesime condizioni non è altresìsoggetta ad autorizzazione la realizza-zione o la modifica di aperture esterneo di finestre a tetto, purché tali inter-venti non interessino i beni vincolati aisensi del Codice, art. 136, comma 1,lettere a), b) e c) limitatamente, perquest’ultima, agli immobili di interessestorico-architettonico o storico-testimoniale,ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale,isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sullefiniture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature orivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;

realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;

B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui allavoce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esterioredegli edifici mediante modifica delle caratteristichearchitettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o dellefiniture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto conmateriali diversi; modifiche alle coperture finalizzateall’installazione di impianti tecnologici; modifiche allainclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione dilastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarieo comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbainio elementi consimili;

A.3. interventi che abbiano finalità diconsolidamento statico degli edifici, ivi compresi gliinterventi che si rendano necessari per il migliora-mento o l’adeguamento ai fini antisismici, purchénon comportanti modifiche alle caratte-ristichemorfotipologiche, ai materiali di finitura o dirivestimento, o alla volumetria e all’altezzadell’edificio;

B.5. interventi di adeguamento alla normativaantisismica ovvero finalizzati al contenimento deiconsumi energetici degli edifici, laddovecomportanti innovazioni nelle caratteristichemorfotipologiche, ovvero nei materiali di

finitura o di rivestimento preesistenti;

B.6. interventi necessari per il superamento dibarriere architettoniche, laddove comportanti larealizzazione di rampe per il superamento didislivelli superiori a 60 cm, ovvero larealizzazione di ascensori esterni o di manufatticonsimili che alterino la sagoma dell’edificio esiano visibili dallo spazio pubblico;

A.4. interventi indispensabili per l'eliminazione dibarriere architettoniche, quali la realizzazione dirampe esterne per il superamento di dislivelli nonsuperiori a 60 cm, l’installazione di apparecchiservoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazipertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, diascensori esterni o di altri manufatti consimili;

A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni aservizio di singoli edifici non soggette ad alcun titoloabilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti diclimatizzazione dotati di unità esterna, caldaie,parabole, antenne, purché effettuate su prospettisecondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizionicomunque non visibili dallo spazio pubblico, o purchési tratti di impianti integrati nella configurazioneesterna degli edifici, ed a condizione che taliinstallazioni non interessino i beni vincolati ai sensidel Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)del Codice limitatamente, per quest’ultima, agliimmobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale,isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

B.7. installazione di impianti tecnologici esternia servizio di singoli edifici, quali condizionatori eimpianti di climatizzazione dotati di unità esterna,caldaie, parabole, antenne, su prospettiprospicienti la pubblica via o in posizionicomunque visibili dallo spazio pubblico, oladdove si tratti di impianti non integrati nellaconfigurazione esterna degli edifici oppure qualoratali installazioni riguardino beni vincolati ai sensidel Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b ec) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili diinteresse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia ruraletradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei

storici;

A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

A.7. installazione di micro generatori eolici conaltezza complessiva non superiore a ml 1,50 ediametro non superiore a ml 1,00, qualora taliinterventi non interessino i beni vincolati ai sensidel Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)

B.8. installazione di pannelli solari (termici ofotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purchéintegrati nella configurazione delle coperture,o posti in aderenza ai tetti degli edifici con lastessa inclinazione e lo stesso orientamento dellafalda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art.136, comma 1, lettere b e c) del Codice, deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;installazione di pannelli solari (termici ofotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperturepiane in posizioni visibili dagli spazi pubbliciesterni;

B.9. installazione di micro generatori eolici conaltezza complessiva non superiore a ml 1,50 ediametro non superiore a ml 1,00, qualora taliinterventi interessino i beni vincolati ai sensi del

del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)limitatamente, per quest’ultima, agli immobili diinteresse storico-architettonico o storico-testimoniale,ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati oricompresi nei centri o nuclei storici;

A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;

interventi interessino i beni vincolati ai sensi delCodice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c)limitatamente, per quest’ultima, agli immobili diinteresse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia ruraletradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nucleistorici;

B.10. installazione di cabine per impiantitecnologici a rete o colonnine modulari ovverosostituzione delle medesime con altre diverse pertipologia, dimensioni e localizzazione;

A.9. installazione di dispositivi di sicurezzaanticaduta sulle coperture degli edifici;

A.10. opere di manutenzione e adeguamentodegli spazi esterni, pubblici o privati, relative amanufatti esistenti, quali marciapiedi, banchinestradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purchéeseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, edei caratteri tipici del contesto locale;

B.11. interventi puntuali di adeguamento dellaviabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie,riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione dibanchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili,manufatti necessari per la sicurezza dellacircolazione, realizzazione di parcheggi a raso confondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità

del suolo;

B.12. interventi sistematici di arredo urbanocomportanti l’installazione di manufatti ecomponenti, compresi gli impianti di pubblica

illuminazione;

A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggisti-ci, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggisticoapprovato ai sensi dell’art. 143 del Codice;

B.13. opere di urbanizzazione primariapreviste in piani attuativi già valutati ai finipaesaggistici, ove non siano oggetto di accordidi collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli entilocali o di specifica disciplina contenuta nelpiano paesaggistico approvato ai sensi dell’art.

143 del Codice;

A.12. interventi da eseguirsi nelle aree dipertinenza degli edifici non comportantisignificative modifiche degli assetti planimetricie vegetazionali, quali l’adeguamento di spazipavimentati, la realizzazione di camminamenti,sistemazioni a verde e opere consimili che nonincidano sulla morfologia del terreno,

nonché, nelle medesime aree,

la demolizione parziale o totale, senza ricostru-zione, di volumi tecnici e manufatti accessoriprivi di valenza architettonica, storica otestimoniale,

B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato«A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degliedifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi

dell’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;

B.15. interventi di demolizione senza ricostru-zione di edifici, e manufatti edilizi in genere,privi di interesse architettonico, storico o

testimoniale;

B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuoriterra ovvero parzialmente interrate, con volumeemergente fuori terra non superiore a 50 mc,

compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;

testimoniale,

l’installazione di serre ad uso domestico consuperficie non superiore a 20 mq, a condizione che taliinterventi non interessino i beni di cui all’art. 136,comma 1, lettera b) del Codice;

B.18. interventi sistematici di configurazionedelle aree di pertinenza di edifici esistenti,diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuovepavimentazioni, accessi pedonali e carrabili,modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia delterreno, realizzazione di rampe, opere fisse diarredo, modifiche degli assetti vegetazionali ;

B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschida giardino di natura permanente e manufatticonsimili aperti su più lati, aventi una superficienon superiore a 30 mq o di manufattiaccessori o volumi tecnici con volumeemergente fuori terra non superiore a 30 mc;

A.13. interventi di manutenzione, sostituzione oadeguamento di cancelli, recinzioni, muri dicinta o di contenimento del terreno,inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, lerecinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispettodelle caratteristiche morfotipologiche, dei

B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e,

B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;

B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei

fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;

delle caratteristiche morfotipologiche, deimateriali e delle finiture esistenti che noninteressino i beni vincolati ai sensi del Codice, art.136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, perquest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresal’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi neicentri o nuclei storici;

A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi earbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche oprivate, eseguita con esemplari adulti della stessaspecie o di specie autoctone o comunquestoricamente naturalizzate e tipiche dei luoghi,purché tali interventi non interessino i beni dicui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) delCodice, ferma l’autorizzazione degli ufficicompetenti, ove prevista;

finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c)limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici ;

B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, fermal’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;sostituzione o messa a dimora di alberi e arbustinelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensidell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice,ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, oveprevista;

A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beniarcheologici nonché le eventuali specifiche prescrizionipaesaggistiche relative alle aree di interessearcheologico di cui all’art. 149, comma 1, lettera m)del Codice, la realizzazione e manutenzione diinterventi nel sottosuolo che non comportino lamodifica permanente della morfologia delterreno e che non incidano sugli assettivegetazionali, quali: volumi completamente interratisenza opere in soprasuolo; condotte forzate e retiirrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da faldasenza manufatti emergenti in soprasuolo; impiantigeotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi,cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti dicanalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti didistribuzione locale di servizi di pubblico interesse o difognatura senza realizzazione di nuovi manufatti

B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle

infrastrutture a rete;

B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;

fognatura senza realizzazione di nuovi manufattiemergenti in soprasuolo o dal piano di campagna;l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casisopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti araso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;

A.16. occupazione temporanea di suolo privato,pubblico o di uso pubblico mediante installazione distrutture o di manufatti semplicemente ancoratial suolo senza opere murarie o di fondazione,per manifestazioni, spettacoli, eventi o peresposizioni e vendita di merci, per il solo periododi svolgimento della manifestazione, comunque nonsuperiore a 120 giorni nell’anno solare;

B.25. occupazione temporanea di suolo privato,pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione distrutture o di manufatti semplicementeancorati al suolo senza opere murarie o difondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, oper esposizioni e vendita di merci, per un periodosuperiore a 120 e non superiore a 180 giorni

nell’anno solare;

A.17. installazioni esterne poste a corredo diattività economiche quali esercizi disomministrazione di alimenti e bevande, attivitàcommerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempolibero, costituite da elementi facilmente amovibiliquali tende, pedane, paratie laterali frangivento,manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altrestrutture leggere di copertura, e prive di parti inmuratura o strutture stabilmente ancorate alsuolo;

B.26. verande e strutture in genere posteall’esterno (dehors), tali da configurare spazichiusi funzionali ad attività economiche qualiesercizi di somministrazione di alimenti e bevande,attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o deltempo libero; installazione di manufatti amovibilio di facile rimozione, consistenti in opere dicarattere non stagionale e a servizio dellabalneazione, quali, ad esempio, chioschi, serviziigienici e cabine; prima collocazione ed installazionedei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione

aventi carattere stagionale;

A.18. installazione di strutture di supporto al B.27. manufatti in soprasuolo correlati allaA.18. installazione di strutture di supporto almonitoraggio ambientale o a prospezionigeognostiche, con esclusione di quelle destinate adattività di ricerca di idrocarburi;

B.27. manufatti in soprasuolo correlati allarealizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievoda falda per uso domestico;

B.28. realizzazione di ponticelli di attraversa-mento di corsi d’acqua, o tombinamentoparziale dei medesimi, limitatamente al trattonecessario per dare accesso ad edifici esistenti oa fondi agricoli interclusi; riapertura di trattitombinati di corsi d’acqua;

A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art.149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi suimpianti idraulici agrari privi di valenza storica otestimoniale; installazione di serre mobili stagionalisprovviste di strutture in muratura; palificazioni,pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legnoper ricovero di attrezzi agricoli, con superficie copertanon superiore a cinque metri quadrati esemplicemente ancorati al suolo senza opere difondazione o opere murarie; interventi dimanutenzione strettamente pertinenti l’eserciziodell’attività ittica; interventi di manutenzione dellaviabilità vicinale, poderale e forestale che nonmodifichino la struttura e le pavimentazioni deitracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di

B.30. realizzazione di nuove strutture relativeall’esercizio dell’attività ittica con superficie nonsuperiore a 30 mq;

B.31. interventi di adeguamento della viabilitàvicinale e poderale eseguiti nel rispetto dellanormativa di settore;

B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli,realizzati con opere murarie o di fondazione,con superficie non superiore a dieci metri

quadrati;

tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione dimuretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attivitàagro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecnichetradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzatiin legno o altri materiali leggeri per informazioneturistica o per attività didattico-ricreative; interventi diripristino delle attività agricole e pastorali nellearee rurali invase da formazioni di vegetazionearbustiva o arborea, previo accertamento delpreesistente uso agricolo o pastorale, da parte delleautorità competenti e ove tali aree risultinoindividuate dal piano paesaggistico regionale;

B.32. interventi di ripristino delle attivitàagricole e pastorali nelle aree rurali invase daformazioni di vegetazione arbustiva oarborea, previo accertamento del preesistente usoagricolo o pastorale da parte delle autoritàcompetenti, ove eseguiti in assenza di pianopaesaggistico regionale che individui tali aree;

B.33. interventi di diradamento boschivo con

inserimento di colture agricole di radura;

B.35. interventi di realizzazione o adeguamentodella viabilità forestale in assenza di piani ostrumenti di gestione forestale approvati dallaRegione previo parere favorevole del Soprintendenteper la parte inerente la realizzazione o adeguamentodella viabilità forestale;

A.20. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base allanormativa di settore; interventi di contenimento dellavegetazione spontanea indispensabili per lamanutenzione delle infrastrutture pubbliche esistentipertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica,opere idrauliche; interventi di realizzazione oadeguamento della viabilità forestale al serviziodelle attività agro-silvo-pastorali e funzionali allagestione e tutela del territorio, vietate al transitoordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiataunica, previsti da piani o strumenti di gestioneforestale approvati dalla Regione previo parerefavorevole del Soprintendente per la parte inerente larealizzazione o adeguamento della viabilità forestale;

B.34. riduzione di superfici boscate in aree dipertinenza di immobili esistenti, per superfici nonsuperiori a 2.000 mq, purché preventivamente

assentita dalle amministrazioni competenti;

della viabilità forestale;realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;

A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicolefunerarie ed opere di arredo all’interno deicimiteri;

A.22. installazione di tende parasole su terrazze,prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;

A.23. installazione di insegne per esercizicommerciali o altre attività economiche, oveeffettuata all’interno dello spazio vetrina o inaltra collocazione consimile a ciò preordinata;sostituzione di insegne esistenti, già legittimamenteinstallate, con insegne analoghe per dimensioni ecollocazione. L’esenzione dall’autorizzazione nonriguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggioo luminosità variabile;

B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzipubblicitari non temporanei di cui all’art. 153,comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari amessaggio o luminosità variabile, nonchél’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrinao da altre collocazioni consimili a ciòpreordinate;

B.37. installazione di linee elettriche etelefoniche su palo a servizio di singole utenze dialtezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 ea metri 6,30;

A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;

B.38. installazione di impianti delle reti dicomunicazione elettronica o di impiantiradioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6,comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11novembre 2014, n. 164, che comportino larealizzazione di supporti di antenne non superiori a6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o larealizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenticome pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o larealizzazione di apparati di telecomunicazioni aservizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, talicomunque da non superare l’altezza di metri 3 secollocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati

direttamente a terra;

A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;

A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali

B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua

e dei laghi per adeguamento funzionale;

B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;

con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;

A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

versanti da frane e slavine;

A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;

A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofirisultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;

B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;

A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;

A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime;

B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;

Grazie per

l’attenzionel’attenzione

Lorenzo Paoli

I materiali saranno disponibili su:

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