LA SCISSIONE ASPETTI FISCALI - UniBG. LA SCISSIONE - ASPETTI... · •La scissione ha effetto dalla...

21
LA SCISSIONE ASPETTI FISCALI Prof. Claudia Rossi 1

Transcript of LA SCISSIONE ASPETTI FISCALI - UniBG. LA SCISSIONE - ASPETTI... · •La scissione ha effetto dalla...

LA SCISSIONEASPETTI FISCALI

Prof. Claudia Rossi 1

DATA DI EFFETTO

• La scissione ha effetto dalla data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto discissione dell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte lesocietà beneficiarie;

• Data di effetto postdatata: è ammessa, ad esclusione del caso discissione mediante costituzione di nuova società;

• Sono ammesse date anteriori anche per:

- Partecipazione agli utile delle azioni o delle quote delle societàbeneficiarie;

- Data di decorrenza degli effetti contabili.

Prof. Claudia Rossi 2

• Data di effetto retrodatata: è ammissibile solo in caso di scissionetotale in società preesistenti, solo vi è coincidenza fra la chiusuradell’ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarieper il periodo successivo;

• Società di nuova costituzione: non sono ammesse né retrodatazionené postdatazione;

• I principi in esame valgono sia ai fini civili sia ai fini fiscali.

Prof. Claudia Rossi 3

Pertanto:

- La decorrenza degli effetti fiscali della scissione coincide con l’ultimaiscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese della societàbeneficiaria;

- Il termine può essere posticipato solo se la società beneficiaria è giàesistente;

- Il termine può essere anticipato se la scissione è totale, se lebeneficiarie sono già esistenti e se le date di chiusura dell’ultimoperiodo di imposta della società scissa e delle società beneficiariecoincidono.

La retrodatazione vale per:

- Partecipazione agli utili delle società beneficiarie;

- Effetti contabili.

Prof. Claudia Rossi 4

Esempio:

LA SOCIETA’ A EFFETTUA UNA SCISSIONE TOTALE (CON CONSEGUENTEESTINZIONE) A FAVORE DELLE BENEFICIARIE B e C (GIA’ ESISTENTI).

Valgono i seguenti dati:

- Ultima iscrizione dell’atto di scissione 30 SETTEMBRE 2004;

- Data di chiusura dell’ultimo periodo di imposta per le società A, B, C:31/12/2003.

LA SCISSIONE PUO’ ESSERE RETRODATATA FINO AL 31/12/2003

Prof. Claudia Rossi 5

La diversa decorrenza degli effetti della scissione deve essere indicata:

- Nel progetto di scissione;

- Nelle singole delibere di scissione sia della società scissa sia dellasocietà beneficiaria;

- Nell’atto di scissione.

Prof. Claudia Rossi 6

IL CODICE CIVILE (2506- QUATER, COMMA 1) PREVEDE LE SEGUENTICONDIZIONI:

- Nel primo bilancio successivo la scissione, le attività e le passivitàvanno iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data diefficacia della scissione;

- Il disavanzo da scissione va imputato prima agli elementi attivi epassivi delle società partecipanti; il disavanzo residuo va imputato adavviamento;

- L’eventuale avanzo è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto;

- Se l’avanzo è dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, vaimputato ad una voce dei fondi rischi e oneri.

Prof. Claudia Rossi 7

EFFETTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

LA SCISSIONE E’ FISCALMENTE NEUTRA NEI CONFRONTI:

- Della società scissa;

- Delle società beneficiaria;

- Dei soci della società scissa.

Prof. Claudia Rossi 8

La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuovacostituzione non dà luogo né a realizzo né a distribuzione di plusvalenze ominusvalenze.

Pertanto:

- Le plusvalenze latenti nel patrimonio trasferito dalla società scissa nonsono imponibili;

- Le plusvalenze eventualmente risultanti dal progetto di scissione e dallesituazioni patrimoniali sono fiscalmente irrilevanti.

Ne consegue che:

- I beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valorefiscalmente riconosciuto;

- Se i dati esposti in bilancio differiscono da quelli fiscalmente riconosciutidevono essere riconciliati da un apposito prospetto in dichiarazione deiredditi.

Prof. Claudia Rossi 9

RAPPORTO DI CAMBIO

IL TRATTAMENTO FISCALE DEL RAPPORTO DI CAMBIO E’ SOGGETTO ALPRINCIPIO DI NEUTRALITA’.Ciò vale a condizione che il valore ai fini fiscali della partecipazione dellasocietà scissa ante scissione sia pari alla sommatoria dei valori dellepartecipazioni nelle società beneficiarie:Pertanto:- Il cambio delle partecipazioni non costituisce realizzo né distribuzione di

plusvalenze o minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci dellasocietà risultante dalla scissione;

- In caso di conguaglio, le somme ricevute che eccedono il costo dellapartecipazione annullata sono tassate come reddito di capitale (tranne ilcaso di applicazione della Pex)

Prof. Claudia Rossi 10

IL TRASFERIMENTO DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE DELLA SOCIETA’ SCISSAPer POSIZIONI SOGGETTIVE della società scissa si intendono queglielementi di calcolo essenziali per la determinazione dell’utile dibilancio, dell’imponibile fiscale e delle imposte da versare.

ESEMPIO:

Plusvalenze assoggettate a tassazione in cinque esercizi, deducibilitàper cassa dei compensi degli amministratori, durata del possesso di unapartecipazione al fine dell’applicazione di norme fiscali, ecc….

Prof. Claudia Rossi 11

FONDI DI ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI

Si prevedono due casi:

- Si trasferiscono al bilancio della beneficiaria in caso di scissione totale;

- Rimangono in capo ala scissa in caso di scissione parziale.

La ripartizione avviene nei seguenti modi:

- Se i fondi sono connessi a specifici elementi patrimoniali, inproporzione alle quote che rimangono nella scissa e a quelle trasferitealle beneficiarie;

- Se i fondi non sono connessi a specifici elementi patrimoniali, inproporzione alle quote di patrimonio netto attribuite alle beneficiarie.

Prof. Claudia Rossi 12

RISERVE IN SOSPENZIONE D’IMPOSTA

- Devono essere ricostituite in capo alle beneficiarie in proporzione allequote di patrimonio netto trasferito.

- Se sono riconducibili a specifici elementi patrimoniali, devono esserecostituiti dalla beneficiaria che riceve suddetti beni.

RISERVE DI RIVALUTAZIONE

- L’intero ammontare delle riserve di rivalutazione deve essere ripartitotra la scissa e le beneficiarie in proporzione alle rispettive quote dipatrimonio netto contabile trasferite.

PERDITE FISCALI

- È prevista l’assegnazione alle società beneficiarie e alla scissa ( seancora esistente ) in proporzione al patrimonio netto contabiletrasferito nell’operazione.

Prof. Claudia Rossi 13

ALTRE POSIZIONI SOGGETTIVE

Sono individuati tre criteri di ripartizione:

- In proporzione al patrimonio netto;

- In funzione di specifici elementi patrimoniali scissi;

- In funzione di elementi patrimoniali scissi definiti da rami o complessiaziendali

Prof. Claudia Rossi 14

Ripartizione in proporzione al patrimonio netto trasferito.esempi:

- Plusvalenze frazionate (articolo 86 TUIR);

- Plusvalenze frazionate sulla cessione di azioni proprie (articolo 82 TUIR);

- Spese di manutenzione rateizzate (articolo 102 TUIR);

- Svalutazione crediti eccedente la quota dello 0,5 % (articolo 106 TUIR)

- Fondi di accantonamento non direttamente connessi ad un elementopatrimoniale o ad un insieme di elementi patrimoniali;

- Spese di rappresentanza rateizzate (articolo 108 TUIR);

- Eccedenza di imposta (articolo 80 TUIR);

- Stratificazione del capitale sociale.

Prof. Claudia Rossi 15

IL PATRIMONIO NETTO DI RIFERIMENTO E’ QUELLO CONTABILE ED INCLUDE ANCHEL’ULTILE DEL PERIODO.

In caso di SCISSIONE PARZIALE si ha il seguente rapporto:

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑜 (𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒)

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑖𝑠𝑠𝑎 (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜)

In caso di SCISSIONE TOTALE si ha il seguente rapporto:

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑜, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒(𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒)

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑖𝑠𝑠𝑎 (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜)

Prof. Claudia Rossi 16

Ripartizione in funzione dei specifici elementi patrimoniali scissiesempi:- Accantonamento al fondo svalutazione crediti riferito a uno specifico

credito: viene assegnato ai beneficiari cui il credito è trasferito;- Fondi di accantonamento: seguono i cespiti cui si riferiscono;- Crediti per ritenute d’acconto: si assegnano alla beneficiaria cui compete il

reddito soggetto a ritenuta;- Dividendi deliberati da partecipate: sono imponibili nell’esercizio in cui è

avvenuto il pagamento in capo alla beneficiaria che ha ricevuto lapartecipazione;

- Compensi spettanti agli amministratori deducibili per cassa: sono dedottidalla beneficiaria che ha iscritto nel proprio bilancio i relativi debiti;

- Contratti di leasing: seguono il bene cui si riferiscono.

Prof. Claudia Rossi 17

Ripartizione in funzione di elementi patrimoniali scissi, definiti da rami o complessi aziendali

La posizione soggettiva mantiene il legame con i complessi patrimonialiceduti e viene attribuita alla beneficiaria che riceve per scissionel’insieme degli elementi patrimoniali.

Esempi:

- Valutazione delle rimanenze dei lavori in corso pluriennali con criteridel costo;

- Obbligo di comunicazione all’ufficio delle imposte delle modifiche deicriteri di valutazione ai sensi dell’art. 110 TUIR.

Prof. Claudia Rossi 18

AVANZI E DISAVANZI DI SCISSIONE

Disavanzo da scissione: quando il capitale sociale o l’aumento delcapitale della beneficiaria è superiore al netto conferito.

Avanzo da scissione: quando il capitale sociale o l’aumento del capitaledella beneficiaria è inferiore al netto conferito.

Nella scissione il rapporto di cambio riguarda i soci della società scissache:

- Subiscono l’annullamento, parziale o totale, del patrimonio nettodella società scissa;

- Ricevono in cambio azioni o quote delle società beneficiarie.

Prof. Claudia Rossi 19

TRATTAMENTO FISCALE DEL DISAVANZO DI SCISSIONEIl disavanzo da scissione deve essere imputato:

- In primo luogo agli elementi attivi e passivi delle partecipanti

- Per l’eventuale residuo ad avviamento.

I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dei disavanzi di scissione sonofiscalmente irrilevanti.

Il trattamento fiscale è assimilabile a quello della partecipation exemion(Pex).

I beni ricevuti dalla beneficiaria sono valutati fiscalmente in funzionedell’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.

I valori esposti e i valori fiscalmente riconosciuti devono essere riepilogati inun appositito prospetto di riconciliazione e della dichiarazione dei redditi.

Prof. Claudia Rossi 20

VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DI IMPOSTA

SI PREVEDONO DUE CASI:

- l’obbligo rimane in capo alla scissa se la scissione è parziale;

- L’obbligo è trasferito in capo alle beneficiarie in caso di scissionetotale. L’assegnazione dell’obbligo alle beneficiarie è proporzionale alpatrimonio trasferito.

Prof. Claudia Rossi 21