Operazioni Straordinarie Fusione e Scissione. La Fusione.

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Operazioni Straordinarie Fusione e Scissione

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Operazioni Straordinarie

Fusione e Scissione

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La Fusione

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DEFINIZIONE (1)

• “La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre” (Art. 2501 c.c.)

• Strumento mediante il quale a due o più società si sostituisce un organismo sociale nuovo. Può attuarsi in due modi:

FUSIONE IN SENSO STRETTO, qualora due o più società si estinguano e sorga una nuova società (risultante dalla fusione) che assume tutte le obbligazioni e acquista tutti i diritti delle società fuse;

FUSIONE PER INCORPORAZIONE, qualora una società (incorporante) assorba interamente un’altra società (incorporata) assumendone tutte le obbligazioni e acquistandone tutti i diritti

• Comporta l’estinzione di uno o più soggetti e la successione universale di un altro soggetto in tutti i rapporti giuridici già facenti capo a tali soggetti; operazione di integrazione/riorganizzazione societaria volta all’unificazione dei patrimoni delle società fuse

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DEFINIZIONE (2)

• Attuabile tra società dello stesso tipo (c.d. FUSIONE OMOGENEA)• Attuabile anche tra società di tipo diverso (c.d. FUSIONE ETEROGENEA)• Consentita anche fra società ed enti di tipo diverso nei limiti previsti dalla

disciplina della trasformazione eterogenea (art. 2500 septies c.c. per la trasformazione di consorzi, società cooperative ecc. in società di capitali; art. 2500 octies c.c. per la trasformazione di società di capitali in consorzi, società cooperative ecc.)

• operazione consentita anche a società sottoposte a procedura concorsuale• operazione non consentita a società in liquidazione che abbiano iniziato la

distribuzione dell’attivo

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PROCEDIMENTO DI FUSIONE

• PROGETTO DI FUSIONE• DECISIONE DEI SOCI IN ORDINE ALLA FUSIONE• L’ATTUAZIONE DELLA FUSIONE: L’ATTO DI FUSIONE

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Progetto di fusione

documento redatto dagli amministratori delle società partecipanti all’operazione (contenente gli aspetti essenziali dell’operazione)

CONTENUTO:- identificazione società partecipanti all’operazione- atto costitutivo nuova società/incorporante con eventuali modifiche

derivanti da fusione- rapporto di cambio delle azioni/quote (eventuale conguaglio in denaro

previsto per i soci – non > 10% del valore nominale delle azioni/quote assegnate)

- modalità assegnazione azioni/quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante

- data dalla quale le azioni partecipano agli utili- decorrenza effetti contabili/fiscali- trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli

diversi dalle azioni- vantaggi per amministratori 6

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Documenti allegati al progetto di fusione

1. situazione patrimoniale

2. relazione degli amministratori

3. relazione degli esperti

Deposito di tali documenti in copia (nonché dei bilanci completi degli ultimi tre esercizi), presso le sedi delle società partecipanti, nei 30 giorni precedenti la decisione assembleare di fusione (eccetto rinuncia al beneficio del termine con il consenso unanime dei soci)

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1. Situazione patrimoniale

• situazione patrimoniale straordinaria per ciascuna società partecipante alla fusione redatta con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio (c.d. bilancio di fusione) con riferimento sia alla struttura del bilancio sia ai criteri prudenziali di valutazione per il medesimo stabiliti

• riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società; può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno di tale deposito

• la funzione prevalente è quella di fornire ai creditori informazioni aggiornate per il consapevole esercizio del diritto di opposizione

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2. Relazione degli amministratori

• illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote indicandone i criteri di determinazione

• ha lo scopo di evidenziare la convenienza dell’operazione e di mettere i soci in condizione di verificare i metodi di valutazione utilizzati dagli amministratori nella determinazione del rapporto di cambio

• Rapporto di cambio: indica il numero di azioni/quote della società incorporante/risultante dalla fusione assegnate ai soci delle società incorporate/fuse in rapporto al numero di azioni/quote dagli stessi possedute in queste ultime

• stima comparata del capitale economico di tutte le società partecipanti alla fusione

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3. Relazione degli esperti/1

• Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote:

a) che indichi il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi;

b) che evidenzi le eventuali difficoltà di valutazione;

c) che contenga, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

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• L’esperto o gli esperti sono scelti tra i revisori contabili/società di revisione e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società; se la società è quotata in mercati regolamentati, l’esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell’apposito albo.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

• La relazione fornisce un parere consultivo non vincolante• La relazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci di

ciascuna società partecipante alla fusione

3. Relazione degli esperti/2

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Decisione dei soci in ordine alla fusione

• Trascorsi 30 giorni dal deposito di documenti presso le sedi delle società partecipanti nonché dall’iscrizione del progetto di fusione presso i competenti uffici del Registro delle Imprese (in entrambi i casi salvo consenso unanime dei soci), la fusione è decisa in assemblea da ciascuna delle società mediante approvazione del relativo progetto.

• La decisione di fusione può apportare al progetto solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

• La delibera assembleare viene depositata entro 30 giorni per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Società di persone

- consenso favorevole della maggioranza dei soci secondo la quota di partecipazione agli utili

- diritto di recesso

Società di capitali

- maggioranze previste per le modificazioni atto costitutivo/statuto

- diritto di recesso in caso di cambiamento significativo dell’attività sociale/trasformazione società (in Srl compete sempre)

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Attuazione della fusione: l’atto di fusione/1

• La confusione dei patrimoni può arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori delle società partecipanti alla fusione, pertanto la fusione può essere attuata (con la stipulazione dell’atto di fusione) solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni delle delibere assembleari, salvo che:

a) consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso

b) ovvero venga effettuato il deposito delle somme corrispondenti presso una banca

c) ovvero la relazione degli esperti sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

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• Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, avanzare opposizione.

• L’opposizione dei creditori sospende il decorso del termine.• Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i

creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la fusione abbia luogo nonostante l’opposizione.

• Il diritto di opposizione spetta anche ai possessori di obbligazioni (viene meno con l’approvazione dell’assemblea degli obbligazionisti).

• Regime di responsabilità (soc.persone in soc.capitali: responsabilità illimitata salvo consenso dei creditori)

L’attuazione della fusione: l’atto di fusione/2

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• L’atto di fusione è il contratto stipulato dalle società partecipanti alla fusione nella forma dell’atto pubblico (notaio e rappresentanti delle società).

• Deposito entro i 30 giorni successivi presso ciascun Registro delle Imprese ove sono ubicate le sedi delle società partecipanti alla fusione.

• Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o a quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

L’attuazione della fusione: l’atto di fusione/3

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La decorrenza degli effetti della Fusione

• Effetti reali (successione della società risultante dalla fusione ovvero della società incorporante in tutti i rapporti giuridici facenti capo rispettivamente alle società oggetto di fusione in senso stretto ovvero alla società incorporata – unificazione soggettiva e patrimoniale delle società partecipanti): dal momento in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva (in caso di più società incorporate possono essere anche stabilite date diverse per ciascuna incorporata).

• Effetti contabili e fiscali (partecipazione delle azioni/quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante agli utili, imputazione al bilancio nonché al risultato fiscale della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante delle operazioni delle società partecipanti alla fusione): coincidono con gli effetti reali salvo che per quelli contabili e fiscali siano stabilite date anteriori, comunque non precedenti il primo giorno dell’esercizio in corso al momento della produzione degli effetti reali.

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La scissione

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SCISSIONE

SCISSIONE: ulteriore strumento giuridico offerto agli IMPRENDITORI per

realizzare

- PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE

- PROCESSI di RISTRUTTURAZIONE

dei SISTEMI AZIENDALI

NOSTRO ORDINAMENTO - l’ha recepito recentemente

INTRODUZIONE: D.Lgs. 16 gennaio 1991, n 22

di recepimento della III e VI Direttiva Europea

- l’ha disciplinato con gli artt. 2506-2506 quater c.c.

Art. 2506 c.c.: “Con la SCISSIONE una SOCIETA’ assegna l’INTERO SUO

PATRIMONIO a PIU’ SOCIETA’, preesistenti o di nuova costituzione,

o PARTE del SUO PATRIMONIO, in tal caso anche ad una sola

società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”

FENOMENO INVERSO: rispetto alla FUSIONE, che può attuarsi in due MODI

DIVERSI, a seconda che comporti il trasferimento

dell’INTERO o di UNA PARTE del PATRIMONIO della

SOCIETA’ ORIGINARIA 18

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SCISSIONE TOTALE

- Comporta l’ESTINZIONE della SOCIETA’ ORIGINARIA (o SOCIETA’

MADRE o SOCIETA’ SCISSA) che si SCINDE in DUE o PIU’ SOCIETA’

- SE le SOCIETA’ erano GIA’ ESISTENTI, l’operazione può essere

considerata come un caso particolare di FUSIONE per

INCORPORAZIONE attuata avvalendosi di PIU’ SOCIETA’

INCORPORANTI

- SE le SOCIETA’ vengono APPOSITAMENTE COSTITUITE,

l’operazione può essere considerata come una FORMA INVERSA di

FUSIONE in SENSO STRETTO.

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SCISSIONE PARZIALE

- NON comporta l’ESTINZIONE della SOCIETA’ ORIGINARIA che resta in

vita e assume la definizione di SOCIETA’ SCISSA

- Una o più parti del PATRIMONIO della SOCIETA’ SCISSA vengono

assegnate ad una o più società diverse, che vengono definite

BENEFICIARIE, che possono essere PREESISTENTI oppure NEO-

COSTITUITE

Nel primo caso l’operazione assomiglia ad un CONFERIMENTO

Nel secondo caso ad una FUSIONE INVERSA

NOTA nel caso di SCISSIONE PARZIALE è SUFFICIENTE che vi sia

UNA SOLA società BENEFICIARIA

mentre nel caso di SCISSIONE TOTALE è NECESSARIO che

esistano ALMENO DUE società BENEFICIARIE.20

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SCISSIONE PROPORZIONALE E NON PROPORZIONALE

PROPORZIONALE: quando le AZIONI di ogni SOCIETA’ BENEFICIARIA

sono attribuite ai SOCI della SOCIETA’ SCISSA IN

PROPORZIONE alle AZIONI da loro detenute nella

SOCIETA’ SCISSA medesima

NON PROPORZIONALE: - quando le AZIONI delle SOCIETA’

BENEFICIARIE NON sono ATTRIBUITE ai SOCI

della SOCIETA’ SCISSA secondo criteri di

PROPORZIONALITA’

oppure - quando i soci della SOCIETA’ SCISSA NON

diventano soci di tutte le SOCIETA’

BENEFICIARIE

NOTA è altresì consentito (art. 2506, secondo comma, c.c.) che, con il

CONSENSO UNANIME dei SOCI, ad alcuni SOCI della SOCIETA’

SCISSA non vengano distribuite azioni di una delle SOCIETA’

BENEFICIARIE, MA AZIONI della SOCIETA’ SCISSA (c.d.

SCISSIONE ASIMMETRICA). 21

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PROCEDIMENTO di SCISSIONE (1)

SCISSIONE è deliberata dai SOCI della SOCIETA’ SCISSA e da quelli

della/e SOCIETA’ BENEFICIARIA/E

SE GIA’ ESISTENTI

IN CASO CONTRARIO la delibera della SOCIETA’

SCISSA determinerà la COSTITUZIONE delle SOCIETA’

BENEFICIARIE

NOTA Rinvio operato dall’ULTIMO COMMA dell’art. 2560 - ter c.c. agli

articoli 2505 e 2505 – bis c.c. estende anche alla SCISSIONE le

SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI previste nei casi di

INCORPORAZIONE di SOCIETA’ INTERAMENTE POSSEDURA

O POSSEDUTA AL 90%

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PROCEDIMENTO di SCISSIONE (2)

Fasi del Processo di Scissione

1) Approvazione da parte degli ORGANI AMMINISTRATIVI delle

SOCIETA’ PARTECIPANTI del PROGETTO di SCISSIONE, cui si allega

- SITUAZIONE PATRIMONIALE

- RELAZIONE dell’ORGANO

AMMINISTRATIVO

- RELAZIONE degli ESPERTI

2) Iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese (almeno 30 gg.

prima della data di convocazione dell’assemblea chiamata a decidere la

scissione)

3) Decisione di SCISSIONE da parte dell’ASSEMBLEA dei SOCI delle

SOCIETA’ PARTECIPANTI (solo la SOCIETA’ SCISSA, se le

BENEFICIARIE sono neo-costituite), da iscriversi entro 30 gg. nei

Registri delle Imprese.23

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PROCEDIMENTO di SCISSIONE (3)

4) Decorso dei 60 gg. entro i quali i CREDITORI delle SOCIETA’

PARTECIPANTI possono fare OPPOSIZIONE alla SCISSIONE (vd. Art.

2503 c.c.).

5) Stipula dell’ATTO di SCISSIONE, da iscriversi entro 30 gg. presso il

Registro delle Imprese da parte di ciascuna SOCIETA’

PARTECIPANTE.

6) Effetti della SCISSIONE a decorrere dalla data dell’ULTIMA

ISCRIZIONE effettuata.

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PROGETTO di SCISSIONE (art. 2506 bis c.c.)

Il PROGETTO di SCISSIONE deve contenere, anzitutto, gli elementi previsti per il PROGETTO DI FUSIONE, cioè quelli previsti dall’art. 2501 ter, primo comma c.c.

In più, l’art. 2506 bis c.c. prevede:

• che il PROGETTO di SCISSIONE contenga l’ESATTA DESCRIZIONE delle COMPONENTI PATRIMONIALI da CONFERIRE alle SOCIETA’ BENEFICIARIE

• che, laddove dal PROGETTO di SCISSIONE non sia desumibile la destinazione di

ELEMENTO dell’ATTIVO • in caso di SCISSIONE TOTALE, è ripartito tra le beneficiarie in proporzione nella quota di PATRIMONIO NETTO assegnato a ciascuna

• in caso di SCISSIONE PARZIALE, rimane in capo alla SCISSA

ELEMENTO del PASSIVO • Ne rispondono in solido le BENEFICIARIE (SCISSIONE TOTALE), oppure la SCISSA e le BENEFICIARIE (SCISSIONE PARZIALE)

In particolare, il terzo comma prevede che:qualora il PROGETTO preveda una attribuzione delle partecipazioni ai SOCI in misura NON PROPORZIONALE alla loro quota di PARTECIPAZIONE ORIGINARIA, il PROGETTO deve prevedere il DIRITTO per i SOCI che NON approvino la SCISSIONE a far acquistare le loro azioni per un corrispettivo ANALOGO a quello previsto per il RECESSO. 25

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SITUAZIONE PATRIMONIALE

Presenta caratteristiche analoghe a quelle previste in caso di FUSIONE e deve essere riferita ad una data antecedente non più di 120 gg. (180 gg. se viene utilizzato il BILANCIO di ESERCIZIO)

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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Analoga a quella prevista in caso di FUSIONE. Illustra e giustifica il contenuto del PROGETTO sotto il profilo sia economico che giuridico.

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RELAZIONE degli ESPERTI

Ha una funzione di CONTROLLO sui PROCESSI VALUTATIVI POSTI in ESSERE, sui CRITERI e sui METODI APPLICATIVI ai FINI della DETERMINAZIONE del RAPPORTO di CAMBIO

NON si presenta in ASSENZA di CONFRONTI NEGOZIALI

1. Quando le SOCIETA’ BENEFICIARIE sono NEO COSTITUITE

2. Quando NON sono previsti criteri di ATTRIBUZIONE delle

AZIONI diversi da quello PROPORZIONALE

cioè

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