LA SCELtA DELLA forMA D’IMPrESA Promozione...2.4 GLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI 2.5 IL...

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mini guide operative per futuri e nuovi imprenditori di Fabio Incastrini oggi e domani imprenditore collana Giugno 2007

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mini guide

operative

per futuri e nuovi

imprenditori

LA SCELtA DELLA forMA D’IMPrESAdi Fabio Incastrini

oggi e domani imprenditorecollana

Giugno 2007

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mini guide

operative

per futuri e nuovi

imprenditori

LA SCELtA DELLA forMA D’IMPrESAdi Fabio Incastrini

collanaoggi e domani imprenditore

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Per gentile concessione di Promopadova -Azienda Speciale della Camera di Commercio di Padova

Tutti i diritti sono riservati.L’utilizzo anche parziale del testo della presente guida dovrà essere autorizzato dalla Camera di Commercio di Padova

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1. INTRODUZIONE - L’ATTIVITÀ D’ IMPRESA

2. L’ATTIVITA’ D’IMPRESA IN FORMA INDIVIDUALE2.1 LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI E LE MODALITÀ DI AVVIO PER LE IMPRESE IN FORMA INDIVIDUALE

2.2 I COSTI DI COSTITUZIONE

2.3 REGIMI CONTABILI E FISCALITÀ

2.4 GLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

2.5 IL FALLIMENTO DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

3. L’ATTIVITÀ D’ IMPRESA IN FORMA SOCIETARIA 3.1 LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE SOCIETÀ

3.2 LA SOCIETÀ SEMPLICE

3.3 LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.)

3.4 LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.)

3.5 LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.R.L.)

3.6 LE SOCIETÀ COOPERATIVE

APPENDICEFACSIMILE DEL MODELLO PER L’ISCRIZIONE

AL REGISTRO IMPRESE - IMPRENDITORE INDIVIDUALE

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INDICELA SCELTA DELLA FORMA D’IMPRESA

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1. INtroDuzIoNE L’AttIVItA’ DI IMPrESA

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La figura dell’imprenditore è descritta dall’art. 2082 del Codice Civile che lo definisce come chi “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”. Si può quindi parlare di impresa quando vi è:

professionalità• , cioè si tratta di un’attività di per sé stabile e non oc-casionale;

organizzazione• , cioè si coordinano insieme risorse finanziarie, tecniche, logistiche, e persone che lavorano nell’impresa.

Il Codice Civile evidenzia diverse categorie di imprenditori: l’imprenditore agricolo, il piccolo imprenditore, l’imprenditore artigiano e l’imprenditore commerciale.

L’• imprenditore agricolo è chi esercita in forma individuale o societaria la coltivazione di un fondo, l’attività boschiva, l’allevamento degli animali o attività connesse.

E’ • piccolo imprenditore, l’imprenditore individuale che esercita l’attivi-tà prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia (in generale i piccoli imprenditori sono gli artigiani, i coltivatori diretti, i piccoli commercianti).

E’ • imprenditore artigiano, l’imprenditore individuale o la società che esercita un’attività di produzione di beni o prestazione di servizi. L’artigiano deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L’artigianato è regolato da leggi speciali.

Sono • imprenditori commerciali coloro che esercitano un’attività di produzione di beni o servizi o un’attività di intermediazione nella circo-lazione dei beni e gli imprenditori individuali, non piccoli. L’impresa può essere esercitata in forma individuale o collettiva (società). In questo caso la parola commerciale non deve essere intesa con riferimento ai soli commercianti veri e propri. Nella definizione rientra infatti anche chi svolge attività di produzione (industriale) o di servizio (per esempio nel settore informatico, del credito, degli immobili, etc).

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2.1 LE CArAttErIStIChE PrINCIPALI E LE MoDALItà DI AVVIo PEr LE IMPrESE IN forMA INDIVIDuALE

Una delle forme più utilizzate per svolgere un’attività d’impresa è quella individuale.Intraprendere un’attività in forma individuale è di norma piuttosto semplice e poco oneroso dal punto di vista economico: è sufficiente, infatti, comunicare l’inizio attività (entro 30 giorni dall’effettivo giorno di inizio) chiedendo l’attribuzione del numero di partita IVA al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (compilando il modello AA9/8) e procedendo (sempre entro 30 giorni) all’iscrizione presso il registro Imprese della Camera di Commercio competente, utilizzando la modalità telematica o i modelli cartacei previsti. Al riguardo è utile precisare che le tardive comunicazioni sono sanzionate. Per alcune attività sono necessari particolari requisiti professionali e/o autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività dette “DIA” (si pensi ad esempio ai pubblici esercizi, alle parrucchiere o estetiste, alle tabaccherie, al noleggio auto, ai mediatori ecc.).1 A tal proposito si segnala che alcune Camere di Commercio, tra cui quella di Padova, hanno predisposto una “Guida all’iscrizione delle attività economiche” scaricabile dal sito www.pd.camcom.it.

2. L’AttIVItA’ DI IMPrESA IN forMA INDIVIDuALE

1. Normativa in aggiornamento. Il DL 7/2007, recentemente convertito in legge con la L.40 del 02/04/2007, ha previsto l’in-troduzione di numerose semplificazioni della normativa a favore delle imprese. In particolare si richiederà l’attribuzione del numero di partita Iva alla Camera di Commercio. In attesa dei regolamenti di attuazione, si consiglia di contattare la Camera di Commercio, un’Associazione di Categoria o un consulente per verificare lo stato della disciplina in materia.

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2.2 I CoStI DI CoStItuzIoNE PEr L’IMPrESA INDIVIDuALE

forMA D’IMPrESA

Capitale sottoscritto

Spese di costituzione (imposta di

registro, marche da bollo, diritti vari, spese notarili e

IVA)

Spese di iscrizione alla Camera di Commercio

Diritto annuale camerale

IMPrESA INDIVIDuALE

Non è fissato dalla legge un capitale

minimo

non è previsto l’intervento di un

notaio né l’imposta di registro

Diritti di segreteria:€ 23 se presentazione

cartacea€ 18 su supporto

informaticoSe artigiana: € 31

cartaceo; € 15 su supporto informatico

Imposta di bollo:- € 14,62 per la

presentazione cartacea - € 42 per la

presentazione telematica

80 € per piccoli imprenditori e

imprenditori agricoli93 € per gli iscritti

alla sezione ordinaria

totale: da 169,62 € a 203,62 €

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2.3 rEgIMI CoNtAbILI E fISCALItà

All’inizio della propria attività il neo imprenditore deve operare scelte importanti che riguardano sia il regime contabile che la tassazione2. Secondo quanto previsto dall’art. 2214 del Codice Civile “l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.” Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 2216 del Codice Civile, il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa.Il legislatore, tuttavia, rendendosi conto che tali adempimenti sarebbero risultati troppo onerosi per chi intendeva intraprendere una nuova attività imprenditoriale, ha introdotto regimi così detti semplificati, che prevedono minori obblighi e che sono assai utilizzati dagli imprenditori individuali.Si tratta in particolare dei seguenti regimi:

contabilità semplificata;•

regime semplificato per le nuove piccole imprese (nuove iniziative produttive);•

regime denominato “della franchigia” per i contribuenti minimi (in vigore •dal 01.01.2007).

L’imprenditore individuale è soggetto a due diverse imposte sul reddito, ov-vero l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e l’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

L’Irpef è l’imposta più conosciuta e colpisce le persone fisiche residenti in Italia per i redditi derivanti da tutte le attività e quindi anche dal reddito d’impresa. L’imposta viene calcolata in rapporto all’ammontare del reddito, applicando aliquote progressive (ovvero che aumentano più che proporzionalmente rispetto all’aumentare del reddito) su diversi scaglioni. È dovuta inoltre l’Addizionale regionale Irpef calcolata applicando, sul reddito complessivo determinato ai fini Irpef, l’aliquota dello 0,90%, o quella maggiore fissata da ciascuna Regione e l’Addizionale Comunale Irpef determinata applicando, sulla medesima base imponibile, le aliquote eventualmente previste da ciascun Comune.

L’Irap si applica alle persone fisiche titolari di reddito d’impresa ed è determinata applicando alla base imponibile, ovvero al valore della produzione netta, l’aliquota del 4,25%.2. Si vedano, a tal proposito, le altre guide pubblicate nella presente collana.

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3. Limiti per i contribuenti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti con decorrenza gennaio 1996 o successiva.

2.4 gLI obbLIghI PrEVIDENzIALI ED ASSICurAtIVI

I titolari o gestori di un’impresa diretta ed organizzata prevalentemente con il proprio lavoro devono essere iscritti a forme previdenziali ed assicurative.In particolare tra le diverse “categorie” di imprenditori individuali, gli artigiani (ovvero coloro che si dedicano alla produzione di beni anche semilavorati, o alla prestazione di servizi escluse le attività agricole e le prestazioni di servizi commerciali) hanno l’obbligo di iscrizione all’Inps (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) e all’Inail ( Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni), mentre i commercianti e coloro che prestano attività di servizi commerciali unicamente all’Inps (a meno che i soci non svolgano mansioni di norma a rischio assicurativo, ovvero lavorino utilizzando macchine elettriche, l’autovettura, ecc.).

2.4.1 Iscrizione all’Inps

Come si è detto l’imprenditore individuale deve obbligatoriamente iscriversi all’Inps e pertanto vanno attentamente valutati anche gli oneri dovuti per ottenere il trattamento previdenziale. L’iscrizione avviene automaticamente in seguito all’iscrizione alla Camera di Commercio. L’importo dei contributi da versare si calcola sul reddito d’impresa denunciato ai fini Irpef per l’anno cui i contributi si riferiscono. E’ stabilito un limite minimo di reddito su cui calcolare i contributi da versare, fissato per il 2007 in € 13.345,00 ed un li-mite massimo indicato nelle sottostanti tabelle che riportano le aliquote per il calcolo dei contributi.

CoNtrIbutI ANNo 2007 gEStIoNE ArtIgIANI

reddito di impresa Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni

Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni

Da€13.598,00finoa € 40.083,00 19,50% 16,50%

oltre € 40.083,00 finoa€66.805,00

(€87.187,00)320,50% 17,50%

CoNtrIbutI ANNo 2007 gEStIoNE CoMMErCIANtI

reddito di impresaPercentuale per titolari e familiari con età pari o

superiore a 21 anniPercentuale per familiari di

età inferiore a 21 anni

Da€13.598,00finoa€ 40.083,00 19,59% 16,59%

Oltre€40.083,00finoa€ 66.805,00 (€ 87.187,00) 3 20,59% 17,59%

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2.4.2 Iscrizione all’Inail

Sono tenuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e quindi alla corresponsione dei relativi premi, i titolari di imprese artigiane e i soci che prestano abitualmente opera manuale all’interno della società. Il premio annuo è di gran lunga inferiore rispetto ai contributi Inps e dipende da diverse variabili tra cui la tipologia di lavorazioni svolte. L’iscrizione deve avvenire contestualmente all’inizio dell’attività.

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2.5 IL fALLIMENto DELL’IMPrENDItorE INDIVIDuALE

Secondo la nuova formulazione dell’art. 1 della legge fallimentare (L. 14.05.2005 n. 80) in vigore dal 16.07.2006 è assoggettato al fallimento e alle altre procedure concorsuali l’imprenditore che in forma individuale o collettiva esercita un’attività commerciale e che si trova in stato di insolvenza (cioè che “non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”).

Tra i soggetti esclusi dal fallimento vi sono i piccoli imprenditori, ovvero coloro che:

hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore infe-•riore a € 300.000,00;

hanno realizzato ricavi lordi• 5 calcolati sulla media degli ultimi tre anni, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare comples-sivo annuo inferiore a € 200.000,00.

Il fallimento è dichiarato con sentenza del Tribunale competente su iniziativa dei soggetti legittimati dalla Legge6 e l’imprenditore individuale che viene sottoposto a procedura concorsualefallisceanchecomepersonafisica con effetti:

patrimoniali• : è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei pro-pri beni, gli atti e i pagamenti che effettua sono inefficaci, ecc.;

personali• : ha una limitazione del diritto alla corrispondenza, obblighi di comunicazione, ecc.;

processuali• : nelle controversie, anche in corso, sta in giudizio il Curatore.

Dalla semplice lettura di questa sintesi appare evidente quanto siano incisivi gli effetti della dichiarazione di fallimento su di una persona fisica.

5. La legge fa riferimento ai ricavi lordi, non quindi ai soli utili generati dall’attività d’impresa.

6. Uno o più creditori, l’imprenditore stesso e in casi di interesse generale di tutti i creditori, il Pubblico Ministero (art. 6 L.F.).

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3.1 LE CArAttErIStIChE PrINCIPALI DELLE SoCIEtà

La funzione prevalente della società, anche se non la sola, è lo svolgimento di un’attività di impresa. La partecipazione di più persone, come avviene usualmente nelle società, permette infatti di unire competenze ed esigenze complementari per il raggiungimento di uno scopo comune.

E’ quindi necessaria la partecipazione di almeno due soggetti7 che intendano svolgere in comune un’attività economica, cioè una serie coordinata di atti a contenuto patrimoniale, finalizzati alla produzione o allo scambio di beni e servizi.

L’art. 2249 del Codice Civile stabilisce che le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei seguenti tipi:

società in nome collettivo (S.n.c.)•

società in accomandita semplice (S.a.s.)•

società a responsabilità limitata (S.r.l.)•

società in accomandita per azioni (S.a.p.A)•

società per azioni (S.p.A.)•

In particolare i primi due tipi rientrano tra le cosiddette società di persone, mentre i restanti alle società di capitale.

Verranno di seguito brevemente illustrate le diverse forme societarie previste dal legislatore con particolare riferimento alla costituzione e al funzionamento e rimandando, ove possibile, a quanto previsto per l’imprenditore individuale.

Non verranno, invece, trattate in questa sede le società per azioni e in accomandita per azioni, che costituiscono la forma più complessa di società di capitali e sono normalmente utilizzate per adeguare dimensionalmente l’impresa in crescita e non per le nuove iniziative imprenditoriali.

3. L’AttIVItA’ D’IMPrESA IN forMA SoCIEtArIA

7. La riforma del Diritto Societario (L. 366/01), ha introdotto la possibilità, a particolari condizioni, di costituire S.r.l. e Sp.a. unipersonali (con un unico socio). Si veda inoltre il paragrafo 3.5.1.

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3.2. LA SoCIEtA’ SEMPLICE

Le società che svolgono un’attività diversa da quella commerciale7 possono essere costituite nella forma di società semplice, disciplinata dall’art. 2251 del Codice Civile. La società semplice costituisce il tipo più elementare di società.

La natura non commerciale ne ha reso estremamente raro l’utilizzo finendo per limitarlo in pratica alla società agricola; non si ritiene quindi di approfondirne la trattazione.

3.2.1 Costi di costituzione

forMA D’IMPrESA Capitale sottoscritto

Spese di costituzione (imposta di registro,

marche da bollo, diritti vari, spese

notarili e IVA)

Importi medi indicativi 8

Spese di iscrizione alla

Camera di Commercio

Diritto annuale camerale

Società sempliceNon è fissato dalla legge un

capitale minimo€ 2.000 circa

Diritti di segreteria:€ 90 per via telematica

€ 120 su floppy digitale

Imposta di bollo: € 59

Società semplici agricole: € 80

Società semplici non agricole:

€ 144

totale: da 2.229,00 € a 2.323,00 €

8. L’importo indicato è variabile a seconda del capitale sottoscritto e comprende: onorario del Notaio, 20% IVA sul compenso notarile, imposta di registro (imposta fissa di € 168), marche da bollo, bolli per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, diritti vari (p.e. diritto di iscrizione a repertorio, ecc.).

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3.3. LA SoCIEtA’ IN NoME CoLLEttIVo (S.N.C.)

3.3.1 Caratteristiche e modalità di costituzione delle società in nome collettivo

Le società in nome collettivo rappresentano una tipica forma di svolgimento dell’attività commerciale.

Sono definite dall’art. 2291 del Codice Civile come quelle società “nelle quali tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali”. In questo tipo di società, infatti, la limitazione della responsabilità non ha effetto nei confronti dei terzi, ma eventualmente solo tra i soci; ciascun socio, quindi, può essere chiamato dai creditori sociali a rispondere per l’intero importo (in forma solidale) e con tutto il proprio patrimonio (illimitatamente), potendo semmai, una volta adempiuta l’obbligazione, esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri soci.

La società in nome collettivo si costituisce innanzi ad un notaio. L’atto costitutivo, secondo quanto stabilito dall’art. 2295 del Codice Civile, deve contenere:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;

2) la ragione sociale;

3) l’indicazione dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;

4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

5) l’attività che costituisce l’oggetto sociale;

6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione;

7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera;

8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

9) la durata della società.

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Come tutte le società commerciali la società in nome collettivo è soggetta ad una particolare forma di pubblicità che si realizza con l’iscrizione nel Registro Imprese (utilizzando il mod. S1). La mancata iscrizione di una società di persone non influisce sulla validità del contratto, ma la società acquista piena efficacia nei confronti dei terzi solo dopo tale adempimento.

Per la modifica dell’atto costitutivo è necessario il voto unanime dei soci, in quanto nelle società di persone non è prevista la delibera a maggioranza.Le società in nome collettivo possono svolgere attività commerciale, artigianale o di servizi sempre che, ove previsto, abbiano i requisiti professionali indicati per le ditte individuali. Come per tutti i tipi di società entro 30 giorni dalla costituzione la società in nome collettivo deve richiedere all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione del codice fiscale e della partita iva (con il Mod. AA7/7)9 e comunicare al registro Imprese l’inizio attività (utilizzando il modello S5).

Tutte le modifiche agli elementi sopraindicati (che si riferiscono all’art. 2295 del Codice Civile) devono essere comunicate entro 30 giorni alla Camera di Commercio e nella maggior parte dei casi anche all’Agenzia delle Entrate9.Gli amministratori della S.n.c., come quelli delle altre società di persone, devono redigere inoltre il rendiconto dell’amministrazione (in realtà si tratta di un vero e proprio bilancio di esercizio, anche se non pubblico, come previsto per le società di capitali).

3.3.2 Costi di costituzione

I costi di costituzione sono evidenziati nella tabella seguente. Da notare che gli importi relativi ai costi notarili sono solo indicativi. Infatti le imposte che si pagano insieme con la parcella potrebbero variare dalla data della pubblicazione di questa guida e gli onorari dei notai stessi cambiano di provincia in provincia.

9. Normativa in aggiornamento. Il DL 7/2007, recentemente convertito in legge con la L.40 del 02/04/2007, ha previsto l’in-troduzione di numerose semplificazioni della normativa a favore delle imprese. In particolare si richiederà l’attribuzione del numero di partita Iva alla Camera di Commercio. In attesa dei regolamenti di attuazione, si consiglia di contattare la Camera di Commercio, un’Associazione di Categoria o un consulente per verificare lo stato della disciplina in materia.

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10. L’importo indicato è variabile a seconda del capitale sottoscritto e comprende: onorario del Notaio, 20% IVA sul com-penso notarile, imposta di registro (imposta fissa di € 168), marche da bollo, bolli per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, diritti vari (p.e. diritto di iscrizione a repertorio, ecc.).

forMA D’IMPrESA Capitale

sottoscritto

Spese di costituzione (imposta di registro,

marche da bollo, diritti vari, spese

notarili e IVA)

Importi medi indicativi10

Spese di iscrizione alla Camera di Commercio

Diritto annuale camerale

Società in nome

collettivo

Non è fissato dalla legge un capitale

minimo€ 2.000 circa

Diritti di segreteria:€ 90 per via telematica€ 120 su floppy digitale

Imposta di bollo: € 59

€ 170

totale: da 2.319,00 € a 2.349,00 €

3.3.3 Regimicontabiliefiscalità

Le società in nome collettivo possono optare per uno dei regimi contabili indicati al paragrafo 1.2. (contabilità semplificata o ordinaria) relativo alle ditte individuali.

Esse sono soggette alla tassazione Irap (con le modalità indicate al par. 1.2), mentre, secondo quanto previsto dall’art. 5 del DPR 917/86, gli utili prodotti devono essere dichiarati dal socio in proporzione alla propria quota di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva distribuzione tra i soci o reinvestimento nell’azienda.

3.3.4 obblighi previdenziali e assicurativi

I soci che nella società svolgono un’attività con abitualità e prevalenza devono essere iscritti all’INPS, nei termini, con le modalità e con i costi previsti per i titolari delle ditte individuali. Le società in nome collettivo i cui soci prestano opera manuale o di sovrintendenza, sono tenute all’iscrizione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3.3.5 fallimento

Come indicato in precedenza i soci delle società in nome collettivo rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali e quindi il fallimento della società viene esteso anche ai soci in proprio, con tutti gli effetti indicati al paragrafo 1.3.

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11. L’importo indicato è variabile a seconda del capitale sottoscritto e comprende: onorario del Notaio, 20% IVA sul compenso notarile, imposta di registro (imposta fissa di € 168), marche da bollo, bolli per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, diritti vari (ad esempio- diritto di iscrizione a repertorio, ecc.).

3.4. LA SoCIEtA’ IN ACCoMANDItA SEMPLICE (S.A.S.)

3.4.1 Caratteristiche e modalità di costituzione delle società in accomandita semplice

La società in accomandita semplice è disciplinata dagli art. 2313 e seguenti del Codice Civile e si distingue dalla società in nome collettivo per le differenti tipologie di soci che la compongono.

Sono previste infatti due categorie di soci:

gli • accomandatari, che rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali;

gli • accomandanti, che rispondono nei limiti del capitale conferito.

In particolare gli accomandatari amministrano la società, mentre gli accomandanti sono soci di capitale e quindi si attendono una remunerazione del capitale investito senza svolgere alcuna attività di gestione.

Le modalità di costituzione della società in accomandita semplice sono le stesse della società in nome collettivo.

3.4.2 Costi di costituzione

I costi di costituzione sono evidenziati nella tabella sottoriportata. Da notare che gli importi relativi ai costi notarili sono solo indicativi. Infatti le imposte che si pagano insieme con la parcella potrebbero variare dalla data della pubblicazione di questo opuscolo e gli onorari dei notai stessi possono variare di provincia in provincia.

forMA D’IMPrESA Capitale

sottoscritto

Spese di costituzione (imposta di registro,

marche da bollo, diritti vari, spese notarili e IVA)

Importi medi indicativi11

Spese di iscrizione alla Camera di Commercio

Diritto annuale

camerale

Società in accomandita

semplice

Non è fissato dalla legge un capitale

minimo€ 2.000 circa

Diritti di segreteria:€ 90 per via telematica€ 120 su floppy digitale

Imposta di bollo: € 59

€ 170

totale: da 2.319,00 € a 2.349,00 €

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3.4.3 Regimicontabiliefiscalità

Valgono le regole indicate per la società in nome collettivo al punto 3.3.3.

3.4.4 obblighi previdenziali ed assicurativi

Per i soci accomandatari valgono gli stessi obblighi indicati per i soci di società in nome collettivo, mentre i soci accomandanti, se effettivamente non svolgono alcuna attività, non hanno obblighi previdenziali e assicurativi.

3.4.5 fallimento

Nel caso venga dichiarato il fallimento di una società in accomandita semplice questo viene esteso anche al socio accomandatario, mentre non coinvolge il socio accomandante, sempre che non abbia svolto attività di gestione. L’art. 2320 del Codice Civile stabilisce infatti che “i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, ne’ trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società a norma dell’art. 2286 del Codice Civile”.

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3.5. LA SoCIEtA’ A rESPoNSAbILItA’ LIMItAtA (S.r.L.)

3.5.1 Caratteristiche e modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata

Si tratta della più diffusa tipologia di società di capitali dove, a differenza delle società di persone, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio e tutti i soci godono, in linea generale, del beneficio della responsabilità limitata alla quota capitale che hanno conferito (ad eccezione del caso in cui vi sia un unico socio che, in caso di insolvenza, a determinate condizioni risponde illimitatamente). Gli amministratori invece sono chiamati a rispondere solo nel caso venga dimostrata una “cattiva amministrazione”, che abbia arrecato danno alla società o ai creditori sociali. La società a responsabilità limitata ha una disciplina flessibile che in buona parte può essere derogata dalla volontà dei soci e che quindi ben si adatta alle diverse esigenze di qualunque struttura d’impresa. Questo modello organizzativo può essere quindi utilizzato sia per imprese di piccole dimensioni con una compagine sociale ristretta, sia per imprese di grandi dimensioni.

La società a responsabilità limitata è disciplinata dagli art. 2462 e seguenti del Codice Civile e deve essere costituita davanti ad un notaio con un capitale sociale minimo di 10.000,00 euro di cui va versato, a norma dell’art. 2464 del Codice Civile, almeno il venticinque per cento presso un istituto di credito, somma che può essere liberata solo dopo l’iscrizione nel Registro Imprese. Il capitale sociale della società a responsabilità limitata è diviso in tante quote (anche di diverso valore) quanti sono i soci e la titolarità può appartenere sia ad una persona fisica, che ad una persona giuridica; le quote sono di norma liberamente cedibili (salvo le limitazioni poste dalla legge o dall’atto costitutivo) mediante atto pubblico redatto da un notaio.

L’art. 2463 del Codice Civile indica quali elementi deve contenere l’atto costitutivo e precisamente:

il cognome e il nome o la denominazione, la data il luogo di nascita o lo Stato •di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;

la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità •limitata e il comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

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l’attività che costituisce l’oggetto sociale;•

l’ammontare del capitale, non inferiore a € 10.000,00;•

i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni •conferiti in natura;

la quota di partecipazione di ciascun socio;•

le norme relative al funzionamento della società;•

le persone cui è affidata l’amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati •del controllo contabile;

l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione •poste a carico della società.

Oltre all’atto costitutivo va predisposto ed allegato lo statuto sociale che regola i rapporti tra i soci e costituisce lo strumento per il funzionamento della società. A differenza delle società di persone le società a responsabilità limitata possono essere composte anche da un unico socio nel qual caso si definiscono “unipersonali”.

L’atto costitutivo della società deve essere depositato (entro 20 giorni dalla stipula, con le modalità indicate per la società in nome collettivo) presso il registro Imprese per attuare la cosiddetta pubblicità costitutiva (che comporta l’acquisto della personalità giuridica) e dichiarativa (che consente ai terzi che hanno rapporti con la società di conoscere quali sono i soggetti legittimati a rappresentarla e con quali poteri). Alla domanda di iscrizione vanno allegati:

l’elenco dei soggetti con cariche amministrative; •

l‘elenco dei soci (secondo l’opportuna modulistica); •

la ricevuta comprovante il versamento del capitale richiesto.•

La domanda va inviata alla Camera di Commercio per via telematica, tramite gli utenti abilitati (ad esempio commercialisti, notai, associazioni di catego-ria). Come indicato al paragrafo 3.2, anche per la società a responsabilità limitata va richiesta all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione del codice fiscale e della partita iva (con il Mod. AA7/7, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività)12.

12. Normativa in aggiornamento. Il DL 7/2007 ha previsto l’introduzione di numerose semplificazioni della normativa a favore del oduzione di numerose semplificazioni della normativa a favore delle imprese. In particolare si richiederà l’attribuzione del numero di partita Iva alla Camera di Commercio. In attesa dei regolamenti di attuazione, si consiglia di contattare la Camera di Commercio, un’Associazione di Categoria o un consulente per verificare lo stato della disciplina in materia.

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Dopo aver versato la tassa di vidimazione dei libri sociali, vanno istituite le scritture contabili e i libri sociali previsti dagli artt. 2214 e 2421 del Codice Civile, nonché i registri previsti dalla normativa fiscale e precisamente:

libro giornale;•

libro inventari;•

scritture ausiliarie (quali i c.d. conti di mastro);•

registro beni ammortizzabili;•

registri iva;•

libro soci;•

libro assemblee.•

Deve infine essere comunicato entro 30 giorni l’inizio attività (con il mod. S5) al registro delle Imprese presso la competente CCIAA, nonché essere effettuato il versamento delle restanti quote del capitale sociale.

Le variazioni dello statuto (effettuate per atto pubblico), nonché ogni altra modifica che riguarda la società, vanno comunicate al Registro Imprese e all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.

La società a responsabilità limitata, come le altre società di capitali, deve redigere il bilancio di esercizio secondo i criteri stabiliti per le società per azioni dagli art. 2423 e seguenti del Codice Civile. Il bilancio va depositato al Registro delle Imprese competente entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea e l’invio deve avvenire per via telematica.

3.5.2 Costi di costituzione

I costi di costituzione sono evidenziati nella tabella sottoriportata. Da notare che gli importi relativi alle spese di costituzione sono solo indicativi. Infatti le imposte che si pagano insieme con la parcella potrebbero variare dalla data della pubblicazione di questo opuscolo e gli onorari dei notai stessi possono variare di provincia in provincia.

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forMA D’IMPrESA Capitale

sottoscritto

Spese di costituzione (imposta di registro,

marche da bollo, diritti vari, spese notarili e IVA)13

Spese di iscrizione alla Camera di commercio

Diritto annuale camerale

Società a responsabilità

limitata

€ 10.000 € 2.300-2.500 circa

Diritti di segreteria:€ 90 per via telematica€ 120 su floppy digitale

Imposta di bollo: € 65

€ 373

totale: da 1.2828,00 € a 1.3058,00 €

2.5.3 organi della società a responsabilità limitata e amministrazione

La legge prevede un modello base che i soci possono utilizzare se non intendono prevedere un atto costitutivo analitico e articolato. Possono tuttavia derogarvi scegliendo tra numerose norme di funzionamento facoltative, per costituire il modello che più adatta la società agli obiettivi dell’impresa. Verrà quindi di seguito brevemente illustrata la disciplina del modello base relativa all’amministrazione della società, alle decisioni dei soci, alle modifiche dell’atto costitutivo e all’organo di controllo.

AmministrazioneL’organo amministrativo gestisce e rappresenta la società compiendo gli atti necessari alla realizzazione dell’oggetto sociale. Secondo quanto previsto dall’atto costitutivo l’amministrazione della società può essere affidata a una o più persone (amministratore unico o consiglio di amministrazione) che possono anche non essere soci.

L’amministratore unico ha normalmente i poteri di amministrazione e rappresentanza della società.

Nel consiglio di amministrazione la rappresentanza è affidata al presidente, mentre possono essere affidate ad alcuni consiglieri, detti amministratori delegati, specifiche funzioni predeterminate dalla delega.

Non possono essere delegati i poteri che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.

Decisioni dei sociI soci possono assumere le decisioni loro riservate dalla legge o dall’atto costitutivo nel tradizionale metodo collegiale o, se previsto, con il metodo della consultazione per corrispondenza.

13. L’importo indicato è variabile a seconda del capitale sottoscritto e comprende: onorario del Notaio, 20% IVA sul compenso notarile, imposta di registro (imposta fissa di € 168), marche da bollo, bolli per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, diritti vari (ad esempio- diritto di iscrizione a repertorio, ecc.).

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L’art. 2479 del Codice Civile prevede che all’assemblea siano riservate specifiche competenze quali:

1. l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2. la nomina degli amministratori;

3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

4. le modificazioni dell’atto costitutivo, salvo il caso di aumento di capitale se delegato agli amministratori;

5. la riduzione del capitale sociale per perdite;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale mo-dificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. la partecipazione della società come socio illimitatamente responsabile di una società di persone commerciale;

8. la messa in liquidazione della società, la nomina e revoca dei liquidatori, ecc.

L’assemblea dei soci va convocata secondo le modalità previste dall’atto costitutivo e comunque in modo da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e delibera con le maggioranze previste dalla legge o dall’atto costitutivo.

organo di controllo Se lo prevede l’atto costitutivo, se il capitale sociale supera i 120.000,00 euro, ovvero se vengono superati per due esercizi consecutivi i parametri indicati dall’art. 2435 bis del Codice Civile (riferiti ad attivo, ricavi o numero di dipendenti) è necessario nominare il Collegio Sindacale o un revisore.Nel modello ordinario il collegio sindacale può avere poteri di controllo contabile e di controllo sulla gestione (vigilando sull’osservanza della legge e dello statuto, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e societario, ecc.) o di solo controllo sulla gestione se il controllo contabile è affidato ad un revisore esterno.

A parere di chi scrive l’istituzione del collegio sindacale si adatta a società di medie dimensioni sufficientemente strutturate.

3.5.4 Regimicontabiliefiscalità

Per la società a responsabilità limitata l’istituzione di un impianto contabile oltre che da norme di legge deriva dalla necessità di dotare l’azienda di

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un apparato adeguato alla rilevazione dei fatti amministrativi; le società a responsabilità limitata sono obbligate quindi alla tenuta della contabilità in forma ordinaria, secondo quanto previsto dal codice civile.

Le società a responsabilità limitata e più in generale le società di capitali hanno una pienaautonomiafiscale e sono soggette a due imposte, l’Ires e l’Irap.

1. Ires (imposta sul reddito della società)L’aliquota Ires per l’anno 2006 è fissata nella misura del 33% del reddito d’impresa, che è determinato apportando, all’utile o alla perdita risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni che disciplinano l’Ires.

2. Irap (imposta regionale sulle attività produttive)L’Irap, come indicato in precedenza, si calcola applicando all’imponibile, o valore della produzione netta, l’aliquota stabilita per ciascuna tipologia di soggetti, normalmente pari al 4,25%.

Appare inoltre opportuno precisare che i dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori vengono tassati a seconda delle caratteristiche che la partecipazione possiede al momento della riscossione degli utili. In particolare se derivano da partecipazioni “qualificate” (ovvero che superano determinate percentuali del capitale sociale o dei diritti di voto) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del 40% del loro ammontare (senza applicazione di alcuna ritenuta); diversamente la società che eroga i dividendi applica una ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta sull’intero ammontare.

3.5.5 obblighi previdenziali ed assicurativi

Devono essere iscritti all’Inps tutti i soci che prestano in modo prevalente la propria attività all’interno della società. Le aliquote contributive e le modalità di versamento sono le stesse delle ditte individuali. L’obbligo di iscrizione scatta all’inizio dell’attività economica.

Le società a responsabilità limitata (salvo i casi di non attività) devono essere iscritte all’Inail, in quanto gli amministratori che all’interno della società presta-no la propria attività, devono essere assicurati per gli infortuni sul lavoro.

3.5.6 fallimento

Vale quanto indicato per l’imprenditore individuale (al paragrafo 1.5) e per le società di persone, con la fondamentale differenza che nel caso di società a responsabilità limitata fallisce solo la società, che risponde unicamente con il proprio patrimonio.

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3.6. LE SoCIEtA’ CooPErAtIVE

3.6.1 Caratteristiche principali delle società cooperative

La cooperativa è l’unica forma di organizzazione societaria espressamente riconosciuta dalla Costituzione che dispone, all’art. 45, che “la Repubblica ri-conosce la funzione sociale della cooperativa a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”. Visto il frequente utilizzo nella pratica si ritiene utile fornire alcuni cenni anche su questo tipo di società.

La riforma del diritto societario ha introdotto molte novità nell’ambito delle cooperative che sono società con scopo mutualistico e capitale varia-bile. Lo scopo mutualistico consiste nell’obiettivo di fornire beni o servizi, ovvero occasioni di lavoro, direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato, permettendo di ottenere risparmi di spesa (ad esempio nella cooperativa edilizia) o remunerazioni superiori a quelle di mercato (ad esempio nella cooperativa di lavoro). Non deve essere presente nella società cooperativa un rapporto lucrativo tra cooperativa e so-cio, che può invece esistere tra cooperativa e soggetti terzi. Ciò che identifica quindi lo scopo mutualistico è la gestione di servizio (ovvero l’attività volta prevalentemente a soddisfare i bisogni economici dei soci) e la compres-sione del lucro (ovvero la limitata ripartizione tra i soci degli utili prodotti). Per capitale variabile si intende che la variazione del numero dei soci non comporta modifiche dell’atto costitutivo.

3.6.2 Altri aspetti: rimando Maggiori informazioni sulle società cooperative sono contenute in un’altra pubblicazione, predisposta in occasione del seminario su “Come avviare una cooperativa” che ha avuto luogo il 22 febbraio 2007 a Padova. Tale pubblicazione può essere richiesta al personale di segreteria di Promopa-dova al numero telefonico: 049 82 08 333, fax: 049 82 08 318, e-mail: [email protected] o alla reception durante i seminari gratuiti per futuri imprenditori che hanno luogo in varie località della provincia di Padova più volte l’anno.

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MoDELLo PEr L’ISCrIzIoNE AL rEgIStro IMPrESE - IMPrENDItorE INDIVIDuALE

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NotENotE

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Finito di stampare: giugno 2007

Progetto grafi co: Pietrogrande & partners - Pd

Stampa: Nuova Jolly - Rubano - Pd

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prende: onorario del Notaio, 20% IVA sul compenso notarile, imposta di registro (imposta fi ssa di € 168), marche da bollo, bolli per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, diritti vari (p.e. diritto di iscrizione a reperto-rio, ecc.).5 La cifra indicata è variabile a seconda del capitale sottoscritto e com-prende: onorario del Notaio, 20% IVA sul compenso notarile, imposta di registro (imposta fi ssa di € 168), marche da bollo, bolli per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, diritti vari (p.e. diritto di iscrizione a reperto-rio, ecc.).

collanaoggi e domani imprenditorea cura di Liana benedetticon la collaborazione di roberto baldo

Della stessa collana:

Miniguida n.1 Il Business Plan•

Miniguida n.2 La scelta della forma d’impresa•

Miniguida n.3 Presentarsi in banca •

Miniguida n.4 I principali adempimenti nella • gestione fi scale dell’impresa

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