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La Riforma Moratti_Settembre 2004 Scritto da Perziani Mercoledì 02 Novembre 2011 15:46 - Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Novembre 2011 13:22 LA RIFORMA MORATTI DI PIETRO PERZIANI (SETTEMBRE 2004) INDICE 1 / 113

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La Riforma Moratti_Settembre 2004

Scritto da PerzianiMercoledì 02 Novembre 2011 15:46 - Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Novembre 2011 13:22

LA RIFORMA MORATTI

DI

PIETRO PERZIANI

(SETTEMBRE 2004)

INDICE

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PARTE PRIMA-LA LEGGE 53/2003

1-La natura della legge 53/2003, pag.2

2-Il processo di attuazione della riforma, pag.2

3-Finalità, principi ed obiettivi, campi di intervento, pag.3

4-Il sistema di istruzione e formazione, pag.4

5-La valutazione degli apprendimenti e di sistema, pag.7

6-L’alternanza scuola-lavoro,pag.8

7-La formazione degli insegnanti,pag.8

8-Curricoli e standard formativi,pag.9

PARTE SECONDA- I DECRETI ATTUATIVI

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IL D.LGS. 59/2004

1-La scuola dell’infanzia, pag.11

2-Il primo ciclo di istruzione, pag.11

3-La scuola primaria, pag.12

4-La scuola secondaria di secondo grado, pag.13

PARTE TERZA-L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

1-Indicazioni e suggerimenti di carattere generale, pag.15

2-La scuola dell’infanzia, pag.18

3-La scula primaria, pag.19

4-La scuola secondaria di primo grado, pag.23

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PARTE QUARTA-TUTOR E ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ NELLA SCUOLAPRIMARIA

1-La questione del tutor, pag.25

2-Quadri orari per le prime tre classi (ex moduli), pag.26

PARTE QUINTA-IPOTESI DI ORARIO PER LA SCUOLA MEDIA

1-Prima strategia, pag.30

2-Seconda strategia, pag.31

3-Terza strategia, pag.32

PARTE PRIMA

LA LEGGE 53/2003

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1-LA NATURA DELLA LEGGE 53/2003

Il primo aspetto da analizzare con cura è quello della “natura” della legge 53/2003; si trattainfatti del primo intervento legislativo strutturale sul servizio di istruzione adottato dopo lariforma del Titolo V della Costituzione; la natura diversa rispetto alla legislazione precedenteemerge con chiarezza dallo stesso titolo della Legge: “Delega al Governo per la definizionedelle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia diistruzione e formazione professionale”.

Dal titolo si evince che siamo in presenza di una legge-delega, una legge cioè che fissa deiprincipi, la cui esplicitazione è demandata ad una serie di provvedimenti attuativi; questoaspetto non è certo nuovo, anzi si può dire che tutto il processo riformatore della Scuola (e dellaPubblica Amministrazione, più in generale) sia avvenuto sulla base di leggi-delega.

La novità sta non nella forma, ma nell’oggetto della Legge; il Governo riceve una delega perdefinire due materie:

-

le norme generali sull’istruzione

-

i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

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All’art.1, comma 1, si stabilisce poi che nell’esercizio della delega, il Governo è tenuto arispettare le competenze di rango Costituzionale:

-

delle Regioni, dei Comuni e delle Province

-

delle Istituzioni Scolastiche autonome

Appare di tutta evidenza che la legge, almeno nelle intenzioni e nelle dichiarazioni di principio,intende muoversi nel solco tracciato dal nuovo dettato costituzionale, profondamente innovatoper quanto riguarda il servizio di istruzione dalla Legge 3/2000; per capire l’impianto dellaLegge, bisogna quindi avere ben chiara la nuova distribuzione delle competenze tra i diversisoggetti istituzionali deputati alla gestione del servizio.

2-IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Come già detto, la 53/2003 è una legge-delega, una legge cioè che fissa dei principi, la cuiesplicitazione è demandata ad una serie di provvedimenti attuativi (Decreti Legislativi); come intutte le leggi di questo tipo, nel testo sono fissati anche i limiti temporali e le modalità perl’esercizio della delega.

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I tempi

Il governo può esercitare la delega entro 24 mesi dalla promulgazione della Legge (Art.1,comma 1); decorso tale termine, la delega decade. Una volta adottati i provvedimenti, questipossono essere corretti e/o integrati entro 18 mesi dalla loro emanazione, rispettando le stesseprocedure previste per l’emanazione.

Sommando i due periodi, si può dire che la Legge prevede un iter attuativo che si chiuderà nel2007.

Le procedure

La delega viene esercitata dal Governo, mediante l’adozione di uno o più Decreti Legislativi(sicuramente saranno più di uno), nel rispetto della seguente procedura(Art.1, comma 2):

-

i testi dei decreti sono proposti dal Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri dell’Economia, del Lavoro e della Funzione Pubblica

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prima dell’adozione, va sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni e va acquisito il pareredelle competenti Commissioni di Camera e Senato, che hanno 60 giorni per rendere il loroparere

-

i decreti attuativi concernenti l’istruzione e la formazione professionale sono adottati “previaintesa” con la Conferenza Unificata Stato-Regioni; uno dei pezzi fondamentali della riforma,cioè, sarà scritto a quattro mani da Governo e Regioni, nel rispetto delle competenzecostituzionali di quest’ultime.

La copertura finanziaria

La Legge prevede norme molto rigide per la copertura finanziaria dei diversi Decreti legislativi;per prima cosa, all’art.1, comma 3, è previsto che, entro 90 giorni dall’entrata i vigore dellaLegge, il Ministro dell’istruzione predisponga un piano programmatico di interventi perl’attuazione di una serie di interventi volti d assicurare il raggiungimento delle finalità dellariforma (vedi sotto), piano da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesacon la Confererenza Unificata; nelle norme finali (Art.7) è poi previsto che ogni decreto attuativodebba avere una chiara copertura finanziaria, stabilita per legge.

3-FINALITA’, PRINCIPI ED OBIETTIVI, CAMPI DI INTERVENTO

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Il testo (Art.1, comma 1) si apre con l’esplicitazione della finalità generali della legge, sipotrebbe dire delle motivazioni profonde che ispirano l’impianto del provvedimento.

Scopo della Legge è “favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana”; gli aspettieducativi e formativi della personalità dell’alunno sono preminenti rispetto agli aspetti diistruzione e di acquisizione di competenze. Per ottenere l’obiettivo fondamentale, la scuola siispira al rispetto:

-

dei ritmi dell’età evolutiva

-

delle differenze e dell’identità di ciascuno

-

delle scelte educative della famiglia.

La scuola, inoltre, agisce:

-

nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori

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-

in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche

-

secondo i principi sanciti dalla Costituzione.

Dalla declaratoria dei principi e della finalità emerge con chiarezza la “filosofia educativa” che èalla base della Legge: al centro c’è l’individuo, la sua identità e le sue “differenze”; l’individuonon è però considerato in sé, ma nell’ambito di un rapporto che è ritenuto basilare: quello con lafamiglia; la scuola (e la società) si adeguano alle scelte dell’individuo e della famiglia .

I riferimenti all’autonomia scolastica e alla Costituzione sembrano residuali, rispetto allacentralità dell’individuo-famiglia.

Per realizzare le finalità della Legge, sono previsti una serie di interventi in vari campi, interventiche vengono inglobati in un “piano programmatico” da approvare in Consiglio dei Ministri; taliinterventi riguardano (Art.1, comma3):

*La riforma degli ordinamenti, con i connessi interventi per la loro attuazione e per lo sviluppo ela valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

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*L'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico

*Lo sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche

*Lo sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti

*La valorizzazione professionale del personale docente

*Le iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

*Il concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

*La valorizzazione professionale del personale amministrativo,tecnico ed ausiliario (ATA);

*Gli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazionedel diritto - dovere di istruzione e formazione;

*Gli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazionedegli adulti;

*li interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

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Gli interventi prospettati sono di natura molto diversa; sembra un pro-memoria delle cose dafare nei più svariati campi ed appaiono quindi poco sistematici; va inoltre ricordato cherichiedono appositi stanziamenti di risorse finanziarie, per cui si rischia l’ennesimo “libro deisogni”.

4-IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sistema educativo di istruzione e formazione viene “costruito” sulla una serie di principi (Art.2):

*Viene promosso l'apprendimento per tutto l'arco della vita, a tutti sono assicurate pariopportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le proprie capacità e competenze

*Viene promosso il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata aiprincipi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunitàlocale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

*Viene assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione eformazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionalea norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La fruizione

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dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dalla legge 144/1999.

*Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola in:

-scuola dell'infanzia

-primo ciclo, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado

-secondo ciclo, che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e dellaformazione professionale.

*La scuola dell'infanzia è di durata triennale; nel rispetto della primaria responsabilitàeducativa dei genitori, concorre:

-all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo,morale, religioso e socialedelle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,apprendimento

-ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative

-alla formazione integrale delle bambine e dei bambini.

Nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, la scuola dell’infanzia realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

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Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma disperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative, viene assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza da parte di tutti.

*Il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dallascuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, ciascuna con la propria specificità.

La scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicural'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.

Alla scuola primaria si iscrivono le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 apriledell'anno scolastico di riferimento.

La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo dellapersonalità, ed ha il fine:

-di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazionilogico-critiche,

-di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana,

-di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi,

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-di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo,

-di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio:

-è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudinialla interazione sociale

-organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale,culturale e scientifica della realtà contemporanea

-è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in

relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo

-cura la dimensione sistematica delle discipline

-sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e

vocazioni degli allievi

-fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;

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-introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea

-aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale

*il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovaniattraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato asviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso dellenuove tecnologie.

Il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e dellaformazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e lequalifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato.

Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico etecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.

I licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in unquinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresìl'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturalee professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cuisuperamento

rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica,musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

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*Ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali didifferente livello.

Tali titoli sono valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali diprestazione stabiliti a livello nazionale; le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite conapposito regolamento; i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accessoall'istruzione e formazione tecnica superiore.

I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e dellaformazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame diStato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale ecoreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università econ l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità disostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza.

*Viene assicurata ed è opportunamente assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'internodel sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e dellaformazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzateall'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

La frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui sopra.

Nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia oall'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive,professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenzarilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative.

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I licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'altaformazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

*I piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura,le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Per riassumere, il sistema di istruzione-formazione delineato dalla Legge:

-Si fonda sul concetto di diritto/dovere.

Tale concetto sostituisce il precedente concetto, di rango costituzionale, di “obbligo scolastico”,obbligo che la legge 144/99 aveva esteso come “obbligo scolastico” fino ai 15 anni ed estesocome “obbligo formativo” ai 18 anni. Tralasciando qui la questione (sicuramente non infondata)se sia legittimo modificare una previsione costituzionale tramite una legge ordinaria, nel meritova detto che il concetto di diritto/dovere è perfettamente congruente con quella che abbiamochiamato la “filosofia educativa” della Legge: la centralità dell’individuo, la sua identità e le sue“differenze”, nel suo rapporto con la famiglia. L’istruzione e la formazione sono quindi un dirittoindividuale e l’assicurazione della sua fruizione è responsabilità primaria della famiglia; lo Statointerviene in forma sussidiaria, tra l’altro sanzionando per via legislativa il non espletamento deldovere (in precedenza:evasione dell’obbligo scolastico).

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-Si basa su alcuni punti fondamentali:

*La generalizzazione dell’offerta della scuola dell’infanzia, anche se non rientra nel concetto didiritto/dovere

*L’istituzione di un primo ciclo di istruzione, anche se fatto di due “pezzi” dotati di una propriaspecificità, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, con unico esame di stato finale

*L’istituzione di un secondo ciclo di istruzione e formazione, che si articola in tre canali (sistemadei licei, sistema dell’istruzione e della formazione professionale, apprendistato) alquantodiversi tra di loro, ma con possibilità di passaggio da uno all’altro e con possibilità di sostenerein ogni casol’esame di stato, che costituisce titolo do accesso all’Università e alle altre forme diistruzione/formazione post-secondaria

*la centralità dei piani di studio personalizzati, che però, nel rispetto dell’autonomia scolastica,debbono prevedere un “nucleo fondamentale” comune per tutto il territorio nazionale ed unaquota di pertinenza delle Regioni.

5-LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL SISTEMA

Vengono stabilite le modalità per la valutazione degli apprendimenti degli alunni e dellaqualità del sistema, sulla base di alcuni principi(Art.3):

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*La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studentidel sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché la certificazione delle competenzeda essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio alperiodo successivo

*Al fine di favorire il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativavalutazione, nonché la continuità didattica, viene assicurata una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità

*Al fine di favorire il progressivo miglioramento e l'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’INVALSI effettua verifiche periodiche e sistematiche sulleconoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delleistituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto

*L'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisitedagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dallecommissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'INVALSI sulla base degli obiettivispecifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimoanno.

Sulla valutazione degli apprendimenti degli alunni viene confermata la piena ed esclusivacompetenza dei docenti, né poteva essere altrimenti, vista la forte ed esplicita tutelacostituzionale della libertà di insegnamento, di cui la valutazione è parte integrante; vieneintrodotta una novità interessante, la “congrua permanenza” dei docenti nella sede di titolarità,che andrà definita a livello contrattuale.

Molto interessante anche la funzione che sembra assumere l’INVALSI, quale Ente di controlloautonomo della qualità del sistema

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6-L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età possono frequentare i corsi delsecondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, in modo da assicurare loro, oltre alla conoscenza dibase, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. L’alternanzascuola-lavoro si basa sui seguenti principi e criteri direttivi(Art.4):

*L'intera formazione dai 15 ai 18 anni si può svolgere attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica o formativa, sullabase di convenzioni con imprese, con le Camere di Commercio, con enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapportoindividuale di lavoro

*Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con ilsistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degliinteressati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazioneprofessionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i duesistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue isistemi

*Vengono stanziate risorse per la realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, in modo che queste possano esercitare un ruolo formativo edassicurare un’assistenza tutoriale

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*L’esito positivo del tirocinio viene certificato, così come i crediti formativi acquisiti dallostudente

*I compiti svolti dai docenti incaricati dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadrodella valorizzazione della professionalità del personale docente.

7-LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

Viene affrontato il problema della formazione iniziale degli insegnanti, dei titoli di accessoall’insegnamento e delle modalità di reclutamento, sulla base dei seguenti principi(Art.5):

*La formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso icorsi di laurea specialistica

*L’ accesso ai corsi di laurea specialistica è programmato sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche

*L'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso di alcuni requisiti minimi curricolari in rapporto alle diverse classe di e

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all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei

*L'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica ha valore abilitante per uno o piùinsegnamenti, individuati con decreto Miur

*Coloro che hanno conseguito la laurea specialistica, al fine di accedere nei ruoli organici delpersonale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono delle specifiche attività di tirocinio,previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro

*Vengono istituiti presso le Università dei centri di eccellenza per la formazione permanentedegli insegnanti, che curano la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didatticae gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

La formazione degli insegnanti, con relativo conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento,viene affidata all’Università, in collegamento con le scuole per le attività di tirocinio; viene ancheadombrato un sistema permanente di formazione in servizio, con particolare riferimento a“figure di sistema” che assumono funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attivitàdidattica e gestionale delle scuole. Da notare: è l’unico passaggio in cui si fa riferimento allafigura del Tutor.

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8-CURRICOLI E STANDARD FORMATIVI

Vengono stabiliti a livello nazionale(Art.7,comma 1):

*Il nucleo essenziale dei piani di studio scolastici, relativamente agli obiettivi specifici diapprendimento, alle discipline e alle attività, agli orari, ai limiti di flessibilità interninell'organizzazione delle discipline

*Le modalità di valutazione dei crediti scolastici

*Gli standard minimi formativi richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionaliconseguiti alla fine dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsiscolastici.

PARTE SECONDA

I DECRETI ATTUATIVI

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Come detto, la Legge 53/2003 è una legge-delega a maglie molto larghe, per cui l’analisi deltesto della legge non permette di andare molto oltre l’enucleazione dei principi ispiratori; perarrivare ai veri contenuti della riforma, bisogna rifarsi ai decreti attuativi.

Ad oggi (giugno 2004), è stato emanato un decreto legislativo fondamentale, il 59/2004, chedefinisce la connotazione della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, decreto chetroverà applicazione a partire dal prossimo anno scolastico 2004/05. Per uno dei “pezzi”fondamentali della riforma siamo quindi nella fase applicativa, anche se, come vedremoparlando dei problemi di gestione, molti rimangono aperti e poco chiari, per cui èrealisticamente ipotizzabile una modifica del decreto nell’arco dei diciotto mesi previsti dallalegge.

Sono inoltre stati approvati dal Governo, in prima lettura, altri tre decreti legislativi:

-

la nuova strutturazione dell’INVALSI

-

l’alternanza scuola-lavoro

-

il diritto/dovere all’istruzione e alla formazione

Questi tre decreti dovranno seguire l’iter previsto dalla legge, per cui non ha molto sensoentrare nel merito: potrebbero essere approvati con modifiche molto rilevanti, come è successoper per il D.Lgs 59/2004; manca poi l’altro “pezzo” fondamentale, cioè la definizione del

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secondo ciclo, che appare impresa molto delicata, perché va ad intersecare delicati aspetti dirango costituzionale rispetto alle competenze delle Regioni, sia in rapporto all’attuale dettatocostituzionale che all’iter della ulteriore riforma approvata in prima lettura; come si sa, già oggil’istruzione e la formazione professionale ricadono nel campo della legislazione esclusivaregionale, che viene ulteriormente allargata dalla nuova riforma costituzionale.

Prenderemo quindi in esame solo il D.Lgs 59/2004, in quanto pienamente vigente e quindi,ormai, nella fase di attuazione.

IL D.LGS 59/2004

1-LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Finalità(Art.1)

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Ferma restando la responsabilità educativa primaria della famiglia, la scuola dell’infanzia: -concorre allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dellebambine e dei bambini

- ne promuove le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento

- assicura un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative

- contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini

- nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e lacontinuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

Viene affermato il principio della generalizzazione dell'offerta formativa e della possibilità difrequenza della scuola dell'infanzia.

Accesso

Si possono iscrivere alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre annidi età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

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Fase transitoria(Art.12)

Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e ibambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004; per gli anni scolasticisuccessivi può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporaledel 30 Aprile.

L’anticipo ha forma sperimentale, in vista anche alla definizione delle esigenze di nuoveprofessionalità e modalità organizzative; è inoltre subordinato alla disponibilità dei posti, allarecettività delle strutture, alla funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni.

Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativoregolamento governativo, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico edorganizzativo individuato nell'allegato A.

Le attività educative(Art.3)

L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quotariservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religionecattolica si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progettieducativi delle singole scuole dell'infanzia e tenendo conto delle richieste delle famiglie.L’organico di istituto è stabilito in rapporto alle attività educative da assicurare.

Come si vede, la scuola dell’infanzia non è toccata in profondità dalla prima attuazione dellalegge; il cambiamento assume una forma sperimentale per quanto riguarda gli assettieducativo-pedagogici, mentre per quanto riguarda la generalizzazione dell’offerta e gli anticipi,vengono subordinati alle disponibilità finanziarie assegnate ai Comuni.

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2- IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Definizione(Art.4)

Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primogrado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce ilprimo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Articolazione del primo ciclo

La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con lascuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodididattici biennali;la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in unperiodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorsodisciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; il passaggio dallascuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positivaal termine del secondo periodo didattico biennale.

Gli istituti comprensivi

Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e siconclude con l'esame di Stato; le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essereaggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistentisullo stesso territorio.

La novità sta nell’istituzione del primo ciclo di istruzione con esame di Stato finale, con

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un’articolazione interna per periodi didattici annuali o biennali; viene anche espressa una“preferenza” per gli istituti comprensivi. Si afferma nel contempo, però, la “specificità” dellascuola primaria e della scuola media di primo grado, per cui si poterebbe definire tuttal’operazione come una forma di “cerchiobottismo”, senza scelte chiare tra articolazione unicadel ciclo e differenziazione dei due segmenti della scuola primaria e della scuola secondaria diprimo grado

3- LA SCUOLA PRIMARIA

Finalità(Art.5)

La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quellederivanti dalle disabilità, promuove lo sviluppo della personalità degli alunni; ha quindi come fine

- far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relativeall'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche

- far apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese

- porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, deisuoi fenomeni e delle sue leggi

- valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo,

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- educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

Iscrizioni(Art.6)

Si devono iscrivere al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono isei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento; si possono iscrivere anche quelli checompiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

E’ prevista una fase transitoria per quanto riguarda l’anticipo delle iscrizioni; nellostesso decreto viene stabilito il termine del 28 febbraio “retroattivamente” per l’a.s.2003/04, mentre per gli anni seguenti si prevede lo strumento del decreto ministeriale.Per l’a.s. 2004/2005 non è stato invece emanato alcun decreto, ma è stato confermato iltermine del 28 febbraio mediante due circolari (C.M. n.2 e C.M. n.29)

Le attività educative e didattiche (Art. 7)

Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere all’istruzione, l'orario annuale delle lezioni nellascuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolasticheautonome e all'insegnamento della religione cattolica è di 891 ore.

Inoltre le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi,organizzano attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo degli alunni, per ulteriori 99ore annue; tali attività sono stabilite dalle scuole nell'ambito del piano dell'offerta formativa etenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie.

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La frequenza delle ulteriori 99 ore è facoltativa e opzionale per gli allievi e la frequenza ègratuita; la frequenza diventa obbligatoria per gli allievi qualora le attività facoltative siano statescelte dalle rispettive famiglie all'atto dell'iscrizione. Nell'organizzazione dell'orario settimanale,va assicurata una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelleopzionali/facoltative.

Oltre agli orari sopra indicati, sono previste fino ad un massimo di 330 ore annue perl’assistenza alla mensa e le attività di dopo mensa.

L'organico di istituto è costituito tenendo conto del monte ore totale; l'organizzazione delleattività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioniscolastiche.

Il Tutor

Il perseguimento delle finalità della scuola primaria è assicurato dalla personalizzazione deipiani di studio ed è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previstedai medesimi piani di studio; al conseguimento del fine, concorre prioritariamente un docenteche, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni:

-

di orientamento in ordine alla scelta delle attività opzionali/facoltative

-

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di tutorato degli allievi

-

di coordinamento delle attività educative e didattiche

-

di cura delle relazioni con le famiglie

-

di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto deglialtri docenti.

Il docente, al quale sono affidati i compiti sopra indicati, assicura, nei primi tre anni della scuolaprimaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali; taledocente dovrà avere una specifica formazione e dovrà assicurare lo svolgimento delle suefunzioni per tutta la durata della scuola primaria.

Il dirigente scolastico assegna la funzione tutoriale, sulla base di quanto stabilito dal pianodell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circoloo di istituto.

La valutazione(Art. 8)

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La valutazione,periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e lacertificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delleattività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata lavalutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. Solo con decisioneassunta all'unanimità è possibile non ammettere l'alunno alla classe successiva all'interno delperiodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuitàdidattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolaritàalmeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

I curricoli(Art.13, comma 3)

Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione hacarattere di gradualità. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, invia transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato B,facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.

4-LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Finalità (Art.9)

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La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio:

-

è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudiniall'interazione sociale

-

organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelletecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale ealla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea

-

è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo dellapersonalità dell'allievo

-

cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e lecapacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumentiadeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di unaseconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione eformazione.

Attività educative e didattiche (Art.10)

Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere all’istruzione, l'orario annuale delle lezioni nellascuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioniscolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica,è di 891 ore; le istituzioniscolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, nell'ambito del pianodell'offerta formativa, organizzano attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo e conla prosecuzione degli studi del secondo ciclo per ulteriori 198 ore annue, tenendo conto delleprevalenti richieste delle famiglie. La frequenza di tali ore è facoltativa e opzionale per gli allievied è gratuita; una volta esercitata l’opzione da parte delle famiglie, la frequenza delle attività

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facoltative diventa obbligatoria per gli alunni. E’ inoltre usufruire di un massimo di 231 oreannue dedicate alla mensa e al dopo mensa.

L'organico di istituto è costituito tenendo conto dell’orario obbligatorio, di quelloopzionale/facoltativo ed eventualmente della mensa.

Il Tutor

Il perseguimento delle finalità della scuola media di primo grado è assicurato dallapersonalizzazione dei piani di studio ed è affidato ai docenti responsabili delle attività educativee didattiche, previste dai medesimi piani di studio; al conseguimento del fine, concorreprioritariamente un docente che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolgefunzioni:

-

di orientamento in ordine alla scelta delle attività opzionali/facoltative

-

di tutorato degli allievi

-

di coordinamento delle attività educative e didattiche

-

di cura delle relazioni con le famiglie

-

di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto deglialtri docenti.

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Valutazione, scrutini ed esami (Art.11)

L’anno scolastico è valido se gli allievi la frequentano per almeno tre quarti dell'orario annualepersonalizzato, comprensivo delle attività obbligatorie e di quelle opzionali/facoltative; per casieccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe alsuddetto limite.

La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e lacertificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degliinsegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gliinterventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura diaccertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì ilcomportamento degli alunni; in casi motivati, è possibile non ammettere l'allievo alla classesuccessiva all'interno del periodo biennale;il terzo anno della scuola secondaria di primo gradosi conclude con un esame di Stato.

Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuitàdidattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità,almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

I curricoli(Art.14, commi2 e 4)

Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto

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pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profiloeducativo culturale e professionale individuato nell'allegato D.

In attesa dell'emanazione del regolamento governativo di cui sopra, le istituzioni scolastiche,nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare laconfigurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegatial presente decreto.

Attuazione progressiva(Art. 14, comma 1)

L’applicazione della riforma decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 per la prima classe,dall'anno scolastico 2005-2006 per la seconda classe e dall'anno scolastico 2006-2007 per laterza classe.

PARTE TERZA

L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Tutto l’iter legislativo della riforma, sia per quanto riguarda l’approvazione della legge chequella del primo decreto legislativo, è stato accompagnato da polemiche che a buona ragione sipotrebbero definire feroci; lo stesso sta accadendo nella fase di prima attuazione.

Qui non si intende certo prendere posizione pro o contro; si vuole semplicemente offrire allescuole uno strumento per facilitare il lavoro dei Collegi dei Docenti, dei Consigli di Istituto e deiDirigenti Scolastici in questa delicata fase di prima attuazione delle norme contenute neldecreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004.

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Vengono formulate ipotesi di lavoro il più possibile realistiche, ispirate ad una gestione dellariforma che valorizzi al massimo l’autonomia scolastica: enucleare quello che la leggetassativamente richiede e quello invece che può essere adattato alle diverse esigenze locali.

E’ chiaro che in questa fase non è possibile dare indicazioni “chiare e distinte”; ogni scuola, ognidirigente dovrà valutare se i suggerimenti che si forniscono siano pienamente rispondenti alleesigenze del suo contesto e pienamente congruenti con la lettera e lo spirito della riforma.

1-INDICAZIONI E SUGGERIMENTI DI CARATTEREGENERALE Attuare la riforma?

Rispetto ad alcune posizioni che stanno circolando nelle scuole, la prima cosa da metter inchiaro è che la riforma è legge dello stato, per cui non è nemmeno ipotizzabile una sua nonapplicazione nel prossimo anno scolastico o, peggio, un “boicottaggio”, che dovrebbe portaread un ritiro del D.Lgs 59/2004 o ad una sua vanificazione di fatto.

Naturalmente, sono più che legittime le posizioni di quelle, associazioni, sindacati o partiti checontrastano in vari modi non solo il citato decreto legislativo, ma l’intera riforma Moratti; cosìcome è perfettamente comprensibile che tra gli operatori della scuola ci siano le posizionipersonali le più diverse; allo stesso modo, il dibattito e le contrapposizioni che hannoaccompagnato tutto l’iter legislativo della riforma e i primi provvedimenti applicativi non possonocerto sparire d’incanto.

Le scuole, però, devono assumere una posizione di tipo istituzionale, condivisa da tutti gliorgani(Dirigente, Consiglio di Istituto, Collegio dei Docenti) nelle loro diverse responsabilità ecompetenze; una Istituzione della Repubblica, per di più di valenza costituzionale, non può nonapplicare una Legge; naturalmente, nell’applicazione della Legge si avvarrà di tutte leprerogative e le competenze che l’ordinamento le attribuisce.

Assumere questa posizione istituzionale è necessario non solo per un astratto e formalistico

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rispetto della norma; far diventare le scuole terreno di uno scontro politico o ideologico, darel’impressione di una situazione poco chiara o addirittura caotica, può portare ad undisorientamento dell’utenza e spingerla verso la scuola non statale, paritaria o privata;parimenti, sarebbe esiziale una scelta dell’utenza a favore del solo curricolo obbligatorio (le 891ore secche), perché porterebbe inevitabilmente ad un abbassamento della qualità del servizio,oltre che, prima o poi, ad una riduzione degli organici.

Ancora di più: per legge ordinaria e per Costituzione, le scuole sono i gestori del servizio diistruzione, a loro compete assicurare a tutti i cittadini la fruizione dei diritti fondamentali in temadi istruzione e di formazione secondo i principi contenuti nella prima parte della Costituzione, aloro spetta dare una risposta alle esigenze e alle aspettative degli alunni e delle famiglie.

Il primo dovere di ogni scuola è quello di offrire un servizio il migliore possibile, in qualsiasisituazione, tenendo conto delle leggi nel loro complesso, “leggendo” quindi il D.Lgs 59/2004 allaluce dell’autonomia scolastica.

E’ bene quindi che le scuole non tengano conto di “bozze di delibera” predisposte daassociazioni o addirittura da partiti politici, delibere di “rifiuto” di alcune delle disposizionicontenute nel decreto 59/2004, come, ad esempio, il rifiuto di assicurare le funzioni tutorialipreviste all’art. 7 comma 5 e all’art. 10 comma 5.

Una gestione all’insegna dell’autonomia

Come detto, ogni scuola deve trovare in se stessa la capacità di elaborare una proposta il piùcondivisa possibile da tutte le componenti, nella piena consapevolezza della responsabilitàderivante dall’autonomia attribuita a ciascuna istituzione scolastica; le delibere debbono esseresì conformi alle norme di legge, ma nello stesso tempo debbono essere profondamentecaratterizzate e “personalizzate” affinché emerga la capacità di interpretare le specifiche

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esigenze del territorio, delle famiglie e degli alunni e le specifiche capacità professionali diciascuna scuola .

Del resto, la C.M. 29/2004 richiama correttamente le scuole ad una gestione della riformaimprontata ai principi dell’autonomia, tanto più che la prima applicazione può sicuramenteessere considerata sperimentale, in considerazione di due fattori:

-

il Decreto Legislativo può essere modificato nei 18 mesi successivi alla sua emanazione

-

le Indicazioni hanno natura provvisoria, in attesa dell’emanazione dello specifico regolamento

Le scuole, come gli altri soggetti istituzionali o non istituzionali, hanno il pieno diritto, anzi ildovere di intervenire in questo processo di messa a punto dell’impostazione della riforma;naturalmente ogni soggetto lo deve fare in modo diverso, a seconda delle competenze; ora,come già detto, la competenza specifica delle scuole è la definizione dell’offerta formativa. Chimeglio di loro può dare una valutazione tecnico-professionale della validità delle scelte fatte, inrapporto alla situazione previgente, alle esigenze del territorio e dell’utenza, alle richieste di unamoderna società inserita nel contesto europeo, ai principi costituzionali in tema di dirittoall’istruzione e alla formazione?

Il percorso

Vanno distinti due momenti, quello della prima applicazione nel prossimo anno scolastico equello della predisposizione del POF per l’a.s. 2005/06, da presentare alle famiglie e agli alunni

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in occasione delle iscrizioni.

Per quanto riguarda il prossimo anno scolastico, le famiglie e gli alunni hanno fatto le loro sceltesulla base della vecchia normativa, a cominciare dal tempo-scuola; si tratta ora, tenendo ancheconto dell’organico effettivamente assegnato e delle eventuali integrazioni realisticamenteipotizzabili in sede di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto, di andare ad unariformulazione del POF che tenga conto, per quanto possibile, delle novità introdotte dallariforma, in stretto rapporto con le famiglie e gli alunni, nella fase finale di questo anno scolasticoe all’inizio del prossimo.

Particolare attenzione va posta alla definizione di un’offerta “appetibile” per famiglie ed alunniper quanto riguarda la quota oraria opzionale/facoltativa: come già detto, se si generalizzasseuna scelta del solo curricolo obbligatorio, la qualità del servizio ne risentirebbe in modo pesante;a questo proposito, il momento fondamentale è quello che va da settembre a dicembreprossimi, quando le scuole dovranno essere in grado di rapportarsi alle famiglie e agli alunni inun modo ben più profondo e sistematico che in passato, in modo che la scelta al momento delleiscrizioni per l’a.s. 2005/06 sia la più meditata e consapevole possibile.

Il processo decisionale

Il processo decisionale deve rifarsi a quanto stabilito dal DPR 275/99, art3, comma 3, in meritoall’adozione del POF, che “è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generaliper le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dalconsiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismie dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, deglistudenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.”

Anche qui, non si tratta solo di una formale rispetto della norma; si tratta del cuore

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dell’autonomia scolastica e il percorso decisionale indicato dovrebbe essere ormai prassinormale di ogni scuola. Schematizzando, il percorso da seguire è il seguente:

1-La scuola deve conoscere e per quanto possibile recepire la domanda formativa che vienedal territorio; in particolare, deve acquisire le scelte delle famiglie e degli alunni in merito alleattività opzionali/facoltative. Probabilmente, la definizione di una quota oraria obbligatoria e diuna opzionale-facoltativa è la principale novità della riforma; già nella fase di prima attuazionedell’autonomia era possibile una flessibilità del 15% sul monte ore delle discipline, ma la riformafa una scelta ben precisa: diminuisce il tempo-scuola obbligatorio e ne introduce uno che nonsolo è opzionale (possibilità di scegliere tra diverse offerte), ma anche facoltativo: gli alunni e lefamiglie potrebbero anche scegliere di non usufruire di questo tempo-scuola, preferendoattestarsi sul minimo obbligatorio.

Il processo, però, non deve essere a senso unico sin dalla prima fase, quella di recepimentodella domanda; la scuola deve essere in grado di orientare gli alunni e le famiglie, mettendo inevidenza quelli che sono i saperi fondamentali e nello stesso tempo prospettando una pluralitàdi scelte, in modo che l’utenza sia “guidata”, ma abbia anche una reale possibilità di scelta.Bisogna arrivare ad un punto di incontro tra domanda ed offerta formativa, evitando da un latole pretese “a piè di lista” da parte dell’utenza e dall’altro l’imposizione di un modello rigidoprecostituito da parte della scuola; si tratta di un processo dinamico, che ogni scuola dovrebbeaver già instaurato con la sua utenza e che va ora adattato alle nuove disposizioni della riforma,soprattutto in materia di offerta/domanda opzionale e facoltativa.

2-Da un punto di vista giuridico formale, il processo decisionale parte del Consiglio di Istituto,che dà gli indirizzi generali sulle attività e sulla gestione, e si conclude sempre in Consiglio, cheadotta il POF. In mezzo si colloca l’attività del Collegio dei docenti, che, nella sua qualità diorgano tecnico-profesionale elabora il POF; il Dirigente, oltre alla funzione che svolge all’internodei due organi collegiali, ha le competenze gestionali nella predisposizione e nella realizzazionedel POF.

Di nuovo, però, non si tratta solo di mero rispetto delle forme, ma di corretto funzionamentodell’istituzione finalizzato al miglior espletamento del servizio; ogni organo deve svolgere la suafunzione in spirito di collaborazione, pena il conflitto permanente e lo scivolamento verso unasituazione di anomia.

La prima applicazione

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Come più volte accennato, la fase di prima applicazione, di passaggio al nuovo sistema èparticolarmente delicata; in questa fase è fondamentale il contributo personale dei dirigentiscolastici e di apposite commissioni di studio (del Collegio dei Docenti, eventualmente anchedel Consiglio di Istituto o di Circolo), affinché le deliberazioni siano prese sulla base di un’analisiaccurata delle norme e in relazione alla “cultura scolastica” presente in ciascuna scuola.

Dato che sotto molti aspetti già evidenziati ed altri che verranno evidenziati in seguito, l’annoscolastico 2004-2005 va considerato come anno di sperimentazione del decreto, è opportuno eprudente adottare motivate delibere esplicitando il loro carattere provvisorio e facendo espressoriferimento ad una verifica interna alla scuola sulla base dell’andamento del prossimo annoscolastico.

Particolari responsabilità dei dirigenti

E’ del tutto evidente che nell’attuazione della riforma i dirigenti hanno una responsabilitàparticolare, non solo di coordinamento e promozione delle diverse iniziative sopra descritte, maanche di garanti della legalità e dei diritti dell’utenza.

L’interlocuzione con le famiglie e gli alunni passa prima di tutto tramite loro, così come i rapporticon le altre istituzioni che interagiscono con la scuola nella gestione della riforma.

Di fronte a proposte di delibera in sede di Collegio che contengano proposte di nonapplicazione della Legge, i dirigenti hanno responsabilità ben precise di carattere legale:

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1- L’O.d.G. del Collegio è fissato dal dirigente ed è suo obbligo mettere a delibera tutto quantonecessario per la gestione della riforma

2- Le proposte di delibera debbono essere formulate dal dirigente, anche se frutto diun’elaborazione collegiale

3- Eventuali proposte di delibera, avanzate da singoli o da più docenti, palesemente illegittimenon vanno nemmeno messe a votazione

Naturalmente, è bene non arrivare a situazioni estreme di conflitto tra dirigente e Collegio; tuttoil percorso va costruito con molta cura e si deve essere il più possibile duttili; possono essereaccettati, ad esempio, ordini del giorno o mozioni, che sono espressione di idee, ma nonimpegnano in nessun modo il dirigente o la scuola.

2- SCUOLA DELL’INFANZIA

Tempo scuola (Art. 3 legge 53/2003)

Poiché le scuole non sono più obbligate ad offrire due soli orari di funzionamento, a 25 e a 40ore settimanali, ogni scuola può elaborare, sulla base dell’organico effettivamente assegnato,un’organizzazione delle sezioni che preveda più fasce orarie, sia in ingresso che in uscita, conl’utilizzazione ottimale delle insegnanti per disporre di maggior personale in determinate partidella giornata e meno personale in altre.

Anticipo delle iscrizioni (Articoli 2 e 12 legge 53/2003)

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La prima cosa da fare è valutare le iscrizioni pervenute anche se acquisite con riserva,distintamente per bambini: a) nati entro il 31 dicembre 2001; b) nati entro il 31 gennaio 2002; c)nati entro il 28 febbraio 2002. Per il prossimo anno scolastico non è comunque consentital’iscrizione dei bambini nati oltre il 28 febbraio 2002. In generale i nati oltre il 31 dicembrepotrebbero essere accolti solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste per i bambini nati entro il31 dicembre e a condizione che le strutture lo consentano e che vi sia l’assenso del comune.Per i nati in gennaio alcuni comuni, tra i quali il comune di Roma, che pure non hanno datoalcun assenso, hanno consentito l’iscrizione in considerazione dell’ormai consolidataestensione a tale fascia di età risalente alla C.M n. 181 del 1975. In questi casi la nostraindicazione è quella di considerare implicitamente acquisito l’assenso del comune per i solibambini nati nel mese di gennaioe sempre che siano state soddisfatte le richieste per i nati entro il 31 dicembre.

Si tenga inoltre presente che il decreto n. 59, abrogando l’art. 99 comma 2 del Testo Unico,elimina il vincolo del compimento dei 3 anni per la frequenza nella scuola dell’infanzia. Pertantole scuole potranno avviare tutti gli inserimenti dei nuovi alunni nel mese di settembre in modotale da non avere nuovi ingressi di bambini piccoli nel corso dell’anno.

Organizzazione didattica (Art.3, comma 2 legge 53/2003)

Per la scuola dell’infanzia non è prevista una funzione tutoriale né nel decreto né nell’allegatoA. Il decreto parla di “coordinamento didattico” anche al fine di assicurare la continuitàorizzontale e verticale. Nell’allegato A si fa invece esplicito riferimento al docente coordinatore.Ogni scuola potrà, se lo riterrà funzionale alla propria situazione, confermare, valorizzare oindividuare determinati ruoli organizzativi quali ad esempio:

-

L’insegnante coordinatrice(Coordinatore?) (unica funzione obbligatoria);

-

L’insegnante incaricata dell’accoglienza dei nuovi bambini anche in fase di informazione allefamiglie nel periodo precedente e successivo alle iscrizioni;

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-

L’insegnante responsabile di specifici progetti

-

L’insegnante documentarista.

Indicazioni Nazionali e portfolio (Allegato A)

È importante chiarire che le Indicazioni Nazionali non sono in alcun modo un documentoprescrittivo per quanto riguarda i contenuti e i metodi delle attività educative da realizzare nellesezioni.

Il collegio dei docenti e, in fase di progettazione operativa, il team delle insegnanti della scuoladell’infanzia, dovranno riesaminare il curricolo di scuola, eventualmente rinominandolo “PianoPersonalizzato delle Attività Educative”, per verificare se è compatibile con gli obiettivi specificidi apprendimento indicati nelle quattro sezioni dell’allegato A: “Il sé e l’altro”, “Corpo, movimentoe salute”, “Fruizione e produzione di messaggi” e “Esplorare, conoscere e progettare”. Èappena il caso di osservare come queste quattro aree siano una riaggregazione dei 6 campi diesperienza degli Orientamenti del 1991.

Per quanto riguarda la documentazione dei processi educativi, che viene richiamata anche neldecreto, ogni scuola potrà confermare, ed eventualmente puntualizzare e migliorare i proprisistemi di documentazione. Vale la pena di ricordare che anche la valutazione è una dellecompetenze precipue delle istituzioni scolastiche autonome a norma dell’art. 4, comma 4, e delDPR n. 275/1999. Conseguentemente il richiamo al “portfolio delle competenze” non va intesocome un’indicazione avente carattere prescrittivo ma come una raccomandazione alle scuoleaffinché si facciano carico della documentazione e della valutazione dei processi educativiadottando strategie e standard scientificamente affidabili e facilmente interpretabili da chi nedovrà fare uso: genitori, altri insegnanti e, in futuro, gli stessi alunni.

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3- SCUOLA PRIMARIA Accoglimento delle iscrizioni e formazione delle classi (Articoli 6e 13 della legge 53/2003)

Su questa materia i collegi e i consigli dovranno prendere atto della nuova gamma di età checostituirà le future classi. Il primo dato da portare in collegio e sul quale riflettere è l’effettivadistribuzione delle 14 coorti di bambini nati nello stesso mese delle future prime con undiagramma o una tabella che fornisca il numero di alunni nati per ogni mese di nascita, dagennaio 1998 (o più grandi) a febbraio 1999. In base a questi dati il collegio potrà fornire criteri,nuovi rispetto a quelli del passato, per la costituzione delle classi. Ad esempio il collegiopotrebbe preferire la costituzione di due classi parallele più omogenee rispetto all’età deglialunni inserendo nella prima classe i nati da gennaio a luglio 1998 e nella seconda quelli nati daagosto 98 a febbraio 99. Ovviamente sono possibili molte altre soluzioni. Si tenga presente che,a regime, le coorti mensili teoricamente presenti in una classe saranno 20: da quella deibambini nati in settembre di un certo anno a quella dei bambini nati in aprile di due anni dopo.

Per i bambini anticipatari i collegi possono prevedere l’istituzione di un servizio di consulenza,rivolto ai genitori, che potrà svolgersi nel periodo precedente le iscrizioni per l’a.s. 2005-2006(da settembre 2004 a gennaio 2005) e, per i già iscritti, sottoforma di colloquio individuale nelperiodo aprile-giugno 2004.

Tempo scuola e organico (Art. 7 legge 53/2003)

Su questa materia è importante non avere fretta per evitare di rivolgersi ai genitori conmessaggi provvisori, incerti, poco chiari.

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Il percorso di elaborazione progettuale delle scuole potrebbe essere il seguente.

1.

Svolgere una ricognizione delle attività di arricchimento del curricolo, in orario scolastico, giàpresenti nella scuola: laboratori con o senza l’intervento di esperti, corsi speciali, integrati nel curricolo, di musica, arte, motoria ed altro, attualmente svolti con la collaborazione di espertiesterni, progetti di innovazione didattica su specifiche aree disciplinari, ecc.

2.

Formulare delle ipotesi di ri-organizzazione di queste attività facendole ricadere nelle 27 oredel curricolo obbligatorio nazionale o nelle 3 ore opzionali che si intendono offrire ai genitori.

3.

Avviare una serie di incontri, preceduti eventualmente da un documento scritto inviato a tutti igenitori, nei quali la scuola offre ai genitori un quadro complessivo delle attività didattiche,indicando con chiarezza entro quali limiti i genitori possono esprimere preferenze tra una ristretta rosa di possibilità. Alternativamente le scuole potranno limitarsi a chiarire come ilcurricolo della scuola verrà adattato provvisoriamente al decreto 59 per l’a.s. 2004-2005, in considerazione del fatto che i genitori hanno iscritto i loro figli secondo il quadro previgente eche lo stesso organico di diritto è stato assegnato in base alla vecchia normativa, e predisporrefin d’ora l’offerta formativa comprendente le attività opzionali per una seria informazione dasvolgere nel periodo settembre 2004 - gennaio 2005 riferita all’a.s. 2005-2006.

4.

Per il tempo pieno le scuole potranno seguire un percorso analogo, oppure affermare l’unitarietà di questa particolare offerta formativa informando i genitori che nel momento in cuiscelgono la formula del tempo pieno, accettano un curricolo integrato unitario nel quale le27+3=30 ore sono indistintamente destinate alla realizzazione delle attività didattiche. Inquesto quadro anche le 10 ore della mensa e del dopo mensa sono utilizzate non solo per larefezione ma per attività educative integrate nel curricolo obbligatorio. A conforto di questa posizione si tenga conto che la stessa C.M. n. 29, al punto 2.3, prospetta una tabellacomparativa per le cosiddette “offerte di tempo lungo” nella quale l’attività didattica èquantificata in 30 ore unitarie e non divisa in 27 + 3 ore.

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Nel caso i posti assegnati in organico di diritto non siano sufficienti, il dirigente scolastico dovràchiedere, in sede di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, un’ integrazione dei postidi specialista, per assicurare a tutte le classi l’insegnamento della lingua inglese secondo levigenti quote orarie pari a 1 ora per la prima, 2 ore per la seconda e 3 ore per terza, quarta equinta.

Funzioni tutoriali (Art. 7legge 53/2003)

Il comma 5 dell’articolo 7 elenca le cinque funzioni che devono essere assicurate agli alunni:

-

Orientamento nella scelta delle attività opzionali;

-

Tutorato propriamente detto;

-

Coordinamento delle attività didattiche;

-

Cura delle relazioni con le famiglie;

-

Cura della documentazione del percorso formativo dell’allievo, con l’apporto degli altri docenti.

Se si prende il testo del Decreto alla lettera, viene individuato un docente che ha competenze e

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responsabilità particolari, rispetto agli altri docenti nell’assicurare agli alunni le sopra citatefunzioni : “a tale fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti,per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costanterapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla sceltadelle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educativee didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorsoformativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti”.

Fermo restando che le scuole dovranno comunque assicurare a tutti gli alunni queste funzioni,rientra però nell’autonomia organizzativa di ciascuna scuola la scelta delle modalità ritenute piùefficaci; è dunque opportuno elaborare preliminarmente un modello organizzativo che chiariscacome la scuola intenda assicurare le funzioni tutorali, e, solo successivamente, esplicitare icriteri per il conferimento di tali funzioni; a questo proposito, la Circolare n. 29 che fornisce leprime istruzioni sul decreto 59, al punto 2.4 ribadisce che “per l’a.s. 2004-2005, in attesa dellacompiuta definizione degli ambiti di applicazione della funzione tutorale e della realizzazionedegli previsti interventi di formazione, le singole scuole, nell’ambito della propria autonomia,provvederanno al conferimento dell’incarico in questione, sulla base di criteri di flessibilitàindividuati dagli stessi organi… ”.

Nel modello organizzativo va stabilito:

-

distribuzione di compiti e funzioni organizzative all’interno del team docenti; si possonoassegnare tutte le funzioni tutorali allo stesso docente ma, in considerazione del “peso” che talifunzioni comportano, le scuole possono anche deliberare una distribuzione di tali funzioni tra idocenti del team. Ci potrebbe essere il docente coordinatore, il docente documentatore e ildocente tutor vero e proprio, cui è affidato un ristretto numero di alunni, con la condizione cheper ogni alunno sia esplicitato chi dei tre o più insegnanti svolge le 4 funzioni tutoriali e chi è ildocente coordinatore del team.

-

diffusione più o meno ampia nell’ambito dei docenti contitolari; si può andare daun’assegnazione secca di un tutor per ogni classe ad una per gruppi di alunni; si possonoelaborare modelli per il tempo pieno con due tutor per classe e modelli per il tempo modularecon tre tutor che si occupano ciascuno di un terzo degli alunni. Ad esempio si potrebbelavorare su uno schema di assegnazione in cui 3 insegnanti sono assegnati a due classi considerate come entità unica; in tal modo si avrebbe un quadro orario in cui risultano ad esempio 30 o 31 ore di scuola

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settimanali che coinvolgono 25+25=50 alunni, considerati come costituenti un unico gruppo dialunni assegnato al team dei tre docenti che assicurano un totale di 22+22+22=66 ore; tali oresono svolte in compresenza o individualmente con gruppi variabili di alunni. Per le prime treclassi del tempo normale (già moduli), la soluzione organizzativa più ovvia è comunque quella con 2 tutor per ogni 3 insegnanti, con il terzo insegnante che svolge le funzioni di insegnante“disciplinarista” o “laboratorista” con un profilo professionale più orientato all’approfondimentodisciplinare e laboratoriale piuttosto che alla cura tutorale dei bambini.

-

carichi di lavoro del docente tutor; dato che nessuno ha modificato l’orario contrattuale dilavoro (22+2), nonostante quanto sostenuto da fonti sindacali e da esperti più o menoaccreditati, non è nemmeno ipotizzabile che al docente tutor venga tolta una parte delle ore diinsegnamento, per poter svolgere la sua funzione, a meno che non siano fornite chiare edesplicite indicazioni dal MIUR che autorizzino una riduzione delle ore di insegnamento. E’chiaro che la questione va affrontata in sede contrattuale, ma al momento le attività tutoralivanno svolte al di fuori dell’orario d’obbligo (22+2); in mancanza di determinazioni di livellonazionale, la questione può essere affrontata in sede di contratto integrativo di istituto, riconoscendo eventualmente al tutor il maggior impegno in termini forfettari o come oreaggiuntive.

-

contenuti delle almeno 18 ore “di insegnamento” che il tutor deve assicurare agli alunni neiprimi tre anni; va deciso se debbano riguardare le sole 27 ore del curricolo obbligatorio oanche le ore opzionali/facoltative e quelle dedicate all’assistenza educativa durante la mensa eil dopo mensa

-

“natura” delle 18 ore di insegnamento; il testo e la ratio della norma sembrano indicare che iltutor deve assicurare almeno 18 ore di insegnamento al singolo alunno, ma ci sonointerpretazioni che sostengono che le 18 ore vanno assicurate a gruppi di alunni nel loroinsieme e non necessariamente a ciascun alunno. Questa interpretazione può apparire un po’forzata rispetto all’interpretazione letterale del decreto; tuttavia, ricordando quanto sopra dettodalla C.M. 29, almeno per il prossimo anno scolastico, una tale interpretazione della normasembra compatibile con il decreto n. 59

-

assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti; se il tutor fa 18 ore in senso stretto, cioè conciascun alunno, e, soprattutto, se queste devono essere comprese nelle 27 del curricolo

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obbligatorio nazionale, è chiaro che avrà la responsabilità di una gran parte delle discipline. Sidovrebbe dunque procedere ad una redistribuzione degli ambiti disciplinari con la creazione diun “macro-ambito” assegnato al tutor e un insieme di altre attività da assegnare ai docenti nontutor. È evidente allora che se si vuole evitare che questo avvenga i collegi dovranno affrontareil problema degli ambiti di pari passo con quello sulle funzioni tutoriali, cercando le soluzionipiù equilibrate e convincenti che consentano di assicurare tali funzioni, ma nello stesso tempodi valorizzare le competenze disciplinari acquisite con anni di studio, di aggiornamento e dilavoro di ciascun insegnante.

La delibera del collegio dei docenti, confortata da analoga delibera del consiglio dicircolo/istituto, dovrà indicare al dirigente i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi, cosìcome è sempre avvenuto, includendo in tali criteri una proposta per l’assegnazione dellefunzioni tutoriali in conseguenza delle motivazioni e delle priorità che si sono individuate.

Indicazioni Nazionali, valutazione e portfolio (Art. 8 e Allegato B)

Anche per la scuola primaria valgono le considerazioni svolte per la scuola dell’infanzia, ribaditenella C.M. n. 29 e cioè che le Indicazioni Nazionali hanno carattere di inderogabilità solo perquel che riguarda gli obiettivi generali e specifici di apprendimento .Per la scuola primaria la delibera dovrebbe assumere decisioni sulle seguenti materie:

A-la “valutazione certificativa”

1.

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Conferma o modifica della cadenza periodica della valutazione;

2.

Conferma o modifica delle modalità con cui i docenti esprimono la valutazione finale di ciascunalunno;

3.

Eventuale regolamentazione del giudizio di non ammissione distintamente per i “casi ordinari”,cioè nei passaggi tra un periodo didattico e un altro (1ª-2ª; 3ª-4ª e 5ª-1ª media) e per i “casi straordinari” (2ª-3ª e 4ª-5ª);

4.

Indicazioni circa le modalità di valutazione del comportamento degli alunni che non necessariamente dovrà tradursi in un giudizio sintetico analogo a quello espresso per lediscipline;

5.

Eventuali indicazioni sull’ultimo esame di licenza elementare e sulla nuova ammissione “senzaesame” alla scuola secondaria di 1° grado;

6.

Alle ordinarie modalità di valutazione certificativa, ogni scuola potrà affiancare le eventualivalutazioni ulteriori, come ad esempio la partecipazione alle prove nazionali INVALSI, lecertificazioni delle competenze sulla lingua inglese o altri sistemi elaborati dalla scuola checonsentono di apprezzare e comparare i livelli di competenza raggiunti dagli allievi.

B-la “valutazione avente funzione di documentazione ed orientamento”

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Sulla documentazione valgono le considerazioni svolte per la scuola dell’infanzia. Anche per lascuola primaria ogni collegio dovrà elaborare un proprio sistema di documentazioneperfezionando gli strumenti eventualmente già utilizzati: griglie, profili, raccolte di lavoriesemplari svolti dall’alunno, ecc.

C)I Piani di Studio Personalizzati

1.

Conferma o modifica del curricolo della scuola primaria dopo averne verificato la compatibilitàcon gli obiettivi specifici di apprendimento;

2.

In particolare potranno essere adottate decisioni transitorie circa lo svolgimento dell’aspettocronologico del curricolo di storia che, secondo le Indicazioni Nazionali, dovrebbe arrivare finoalla crisi della civiltà romana.

3.

Indicazioni circa la realizzazione, sotto forma di curricolo implicito e trasversale, delle 6 areecomprese nella Educazione alla Convivenza civile.

4.

Per quanto riguarda la progettazione didattica e la metodologia dell’insegnamento è chiaro chequeste materie restano competenza esclusiva di ciascuna scuola, fermo restando ilconseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento indicati nell’allegato B.

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4- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Tempo scuola, opzionalità, discipline di insegnamento e organico (Art. 10 legge 53/2003)

Per la scuola secondaria di 1° grado gli assetti organizzativi che verranno elaborati divengonoun elemento delicato e centrale per il futuro di ogni istituzione scolastica. Pertanto è bene,ancor più di quanto detto per la scuola primaria, di seguire un percorso accorto e prudente.

E’ certamente indispensabile un lavoro preparatorio a cura di una commissione tecnica chedovrebbe coinvolgere direttamente il dirigente scolastico, i docenti che si occupano di elaborarel’orario delle lezioni ed eventuali altri docenti che hanno funzioni organizzative rilevanti.

Occorre poi effettuare una ricognizione accurata di questi dati preliminari:

- esigenze di orario degli utenti della scuola

- ricognizione delle richieste degli utenti in merito alle attività opzionali/facoltative

- preferenze dei genitori circa l’insegnamento di una seconda lingua straniera

- possibilità di disporre di un servizio di refezione scolastica

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- competenze professionali dei docenti che saranno impegnati nelle attività opzionali/

A questo punto, si possono predisporre un certo numero di ipotesi orarie di riorganizzazionedel quadro orario delle lezioni che consenta l’ottimale utilizzazione delle competenze presentinella scuola; le ipotesi potrebbero convergere su modelli:

- a 30 ore settimanali per gli attuali corsi normali

- a 32-33 ore per gli attuali corsi di strumento musicale e di bilinguismo

- a 39-40 ore (mensa inclusa) per gli attuali corsi a tempo prolungato

Risulterà subito chiaro che il modello a 27 ore secche è insufficiente per garantire l’attualequalità dell’insegnamento, ma è evidente che questa convinzionedovrà essere condivisa anche dai genitori. Questo aspetto delicato della questione avrà unimpatto modesto nell’immediato, perché i genitori hanno già iscritto i loro figli sulla base delvecchio ordinamento, ma, a partire da settembre prossimo, dovrà vedere tutte le scuoleimpegnate per un’informazione e una condivisione delle scelte per evitare che un gran numerodi genitori si orienti verso un’offerta formativa minimale e dequalificata.

E’ chiaro che il mantenimento dell’attuale livello di insegnamento comporta un’offerta che siattesti sulle 33 ore settimanali; solo così infatti si ha l’equivalente dell’attuale orario di 30 ore, alquale si aggiungono le due ore (o meglio le tre ore) previste per la seconda lingua, così comeavviene nell’attuale modello del bilinguismo; le 30 ore settimanali costituiscono il minimo vitale.

E’ anche vero che un modello a 33 ore settimanali senza mensa può risultare però moltopesante per gli alunni; se invece si introduce la mensa, ci si avvicina molto al modello del tempoprolungato; bisognerà quindi fare un’attenta analisi delle diverse realtà locali ed adattare imodelli prescelti alle condizioni locali.

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Molto dipenderà anche dalle disponibilità di organico, di cui è prevista l’invarianza nei prossimitre anni; anzi, per la scuola secondaria di 1° grado ci potrà addirittura essere un aumento diorganico legato all’insegnamento della seconda lingua comunitaria, magari in organico di fatto,così come previsto dalla circolare n. 37 sugli organici e dalla circolare n. 29. Se ad esempio unascuola non ha sezioni di bilinguismo né è in grado di utilizzare gli insegnanti di inglese, potràrichiedere le ore previste per ciascuna classe prima in sede di organico di fatto.

Pertanto, in prima applicazione, i collegi dei docenti potranno proporre predisporre un POF riccoed articolato, con la possibilità di diverse articolazioni orarie; ma quale sarà la situazione aregime? Senza un organico funzionale (o un orario potenziato almeno per una parte deidocenti…) sarà ben difficile predisporre un’offerta ricca e differenziata, strutturata magari sugruppi che abbiano dimensioni inferiori rispetto alle classi attuali.

Per quanto riguarda la gestione del curricolo obbligatorio e delle ore opzionali, in rapporto agliorari delle cattedre, si possono adottare diverse strategie, di cui diamo alcuni esempi nellasezione che affronta gli orari della scuola secondaria di primo grado.

Funzioni tutoriali (Art. 10 legge 53/2003)

Vale quanto detto per la scuola elementare, fermo restando che non esistendo il vincolo delle18 ore tutti i docenti possono svolgere la funzione tutoriale assommando tutte le funzionipreviste, oppure mantenere la precedente esperienza del docente coordinatore di classe confunzione di tutor e suddividere le altre funzioni tra più docenti.

Indicazioni Nazionali, valutazione e portfolio (Art. 11legeg 53/2003e Allegato c) L’allegato C modifica l’attuale assetto delle discipline e impone aicollegi di assumere decisioni sui seguenti punti: -

Come comportarsi con gli attuali corsi monolingua non di inglese dal momento che la primalingua deve essere l’inglese; nei modelli sopra presentati, le due lingue hanno lo stessonumero di ore, per cui il problema sarebbe risolto

-

Quali indicazioni dare per la scelta della seconda lingua comunitaria in rapporto alle

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preferenze espresse dai genitori e alle risorse disponibili nella scuola; è chiaro che, almeno peril prossimo anno scolastico, l’offerta sarà legata alle risorse professionali disponibili nellascuola, salvo novità che potrebbero venire dal MIUR in sede di adeguamento dell’organico allasituazione di fatto

-

Quale assetto dare alle discipline scientifiche: matematica, scienze e tecnologia, e comeripartirne l’insegnamento tra il docente di matematica e scienze e quello di educazione tecnica;

-

A chi assegnare l’insegnamento dell’informatica che non compare nella tabella oraria macompare come disciplina a se stante tra gli obiettivi specifici di apprendimento.

-

Come adattare il programma di Storia che dovrebbe partire dal Medioevo e approfondire in 3anni quello che finora si svolgeva nelle ultime due classi della scuola media;questo punto non èstato risolto e bisognerà anche vedere come sono predisposti i libri di testo. Certo, sembra assurdo che il primo anno delle medie inizi con il nuovo ordinamento, con alunni che esconodalle elementari avendo svolto il programma di storia del vecchio ordinamento.

Per la valutazione e per il portfolio si rimanda a quanto già detto per la scuola primaria. Nellascuola secondaria di 1° grado potrà assumere una rilevanza particolare la modalità di valutareil comportamento degli alunni così come previsto all’articolo 11, comma 2.

Dall’a.s. 2004-2005 si porrà inoltre il problema degli alunni che non hanno raggiunto lafrequenza minima di tre quarti del monte ora annuale per i quali il collegio dei docenti possonostabilire motivate deroghe.

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PARTE QUARTA

TUTOR E ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ NELLA SCUOLA PRIMARIA

(A cura dell’I.C. S. Nilo di Grottaferrata)

1-LA QUESTIONE DEL TUTOR

Il D.Lgs 59/2004 stabilisce che ogni alunno sia affidato ad un docente, che deve svolgere neisuoi confronti una serie di funzioni; tali funzioni non hanno a che fare con l’insegnamento,tranne che per le prime tre classi della scuola elementare, dove il tutor deve assicurare aglialunni a lui affidati almeno 18 ore di insegnamento settimanali. Questa, almeno, sembra esserela “ratio legis”, anche se sono possibili altre interpretazioni e il vincolo delle 18 ore sembraconfliggere in modo pesante con il principio dell’autonomia organizzativa e didattica che laLegge e la Costituzione riconoscono ad ogni scuola.

Nella scuola e nelle due ultime classi della scuola, comunque, la figura tutoriale non incide nellaarticolazione delle discipline e delle altre attività educative, mentre incide profondamente nelleprime tre classi, scompaginando di fatto l’organizzazione per moduli e per team di insegnanti(tre su due classi in parallelo o quattro su tre).

Se si vuole affermare il principio della massima diffusione tra tutti i docenti della funzione

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tutoriale, ciò è senz’altro possibile, senza alcuna conseguenza sulla didattica, per la scuolasecondaria di primo grado, per le classi a tempo pieno e per le ultime due classi ex-modulodella scuola primaria: gli alunni possono essere suddivisi tra tutti i docenti e l’articolazione delladidattica può rimanere quella classica del tempo pieno e del modulo. Le cose si complicanomolto per le prime tre classi, dato il vincolo delle 18 ore.

E’ anche possibile ipotizzare che tutti e tre i docenti dell’ex modulo assumano la funzionetutoriale, suddividendo gli alunni delle due classi in tre gruppi, lavorando a classi aperte o pergruppi di laboratorio diversi dalla classe; si può anche ipotizzare di assegnare una classe ad undocente tutor e suddividendo l’altra tra i restanti due docenti, secondo lo schema di massimasotto indicato:

CLASSE A (DUE TUTOR, A e B)

CLASSE B (UN TUTOR, C)

18 ORE TUTOR A+18 ORE TUTOR B

22 ORE TUTOR C+4 ORE DOC.A+4 ORE DOC. B

Soluzioni di questo tipo sono però molto difficili da gestire in termini organizzativi e, soprattutto,appaiono poco valide da un punto di vista didattico; lo schema sopra indicato, ad esempio,assegna ad una classe 36 ore di docenza, mentre l’altra classe ne ha solo 32; ancheconsiderando Inglese e Religione, la seconda classe viene penalizzata.

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Nell’effettuare le loro scelte, le scuole devono prioritariamente farsi carico di formulare un’offertadidattica valida e appetibile, nonché facilmente comprensibile da parte delle famiglie, se si vuolesalvaguardare il servizio.

Di sotto, diamo alcuni esempi di organizzazione delle prime tre classi, prevedendo che dei treinsegnanti dell’ex modulo, due fanno il Tutor per ognuna delle due classi, mentre il terzo divideil suo orario di insegnamento tra le due classi (11h+11h), operando una suddivisione dellediscipline il più possibile bilanciata tra i tre insegnanti ed impegnandoli tutti e tre nelle attività dimensa, di compresenza e laboratoriali.

2-QUADRI ORARIO PER LE PRIME TRE CLASSI (EX MODULI)

Nelle tabelle delle pagine seguenti vengono illustrati tre quadri-orario (per la prima, la secondae la terza classe); si basano su alcuni principi:

-

il Tutor deve assicurare almeno 18 ore di insegnamento ai suoi alunni, ma possono essereanche di più

-

il Tutor è impegnato in tutti i diversi tipi di insegnamento: frontale, compresenza, mensa,laboratori, non solo nel curricolo obbligatorio

-

il monte ore delle discipline è puramente indicativo; va definito in sede di programmazione,così come l’abbinamento per costituire gli ambiti; si possono effettuare variazioni nel corsodell’anno

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si ipotizzano un’ora di inglese per la prima classe, due ore per la seconda e tre ore per leclassi successive

-

si ipotizzano 27 ore obbligatorie, 3 ore opzionali/facoltative di laboratorio,più tre di mensa

-

le discipline sono inserite nell’orario senza alcun ordine; l’articolazione didattica dell’orario vafatta in sede di programmazione

-

le compresenze e le contemporaneità sono puramente indicative; vanno decise in sede diprogrammazione

-

viene indicato l’orario di una sola classe; bisogna immaginarne uno speculare per l’altra classe

CLASSE PRIMA ex MODULO-27h+3OPZ.+3 MENSA

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LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

1 T-ITALIANO T-STORIA T-MUSICA 2D-Matematica 2D-Scienze 2 T-ITALIANO

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T-STORIA T-SC.MOTORIE 2D-Matematica 2D-Scienze 3 T-ITALIANO T-GEOGRAFIA T-SC.MOTORIE 2D-Matematica 2D-Scienze 4 T-ITALIANO T-GEOGRAFIA T-ARTE e IMM. 2D-Matematica

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2D-Tec.Info. 5 T-ITALIANO T-GEOGRAFIA T-ARTE e IMM. 2D-Matematica Religione 6 T-MENSA

T-MENSA

T-MENSA 7 T+2D-LABORATORIO

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Inglese+Tutor

Religione 8 T+2D-LABORATORIO

T-LAB. LEGENDA: T=Tutor 2D=Secondo Docente, che non fa il Tutor

I due docenti impegnati nella classe, avrebbero il seguente orario settimanale:

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ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI

TUTOR

SECONDO DOCENTE

15 DISCIPLINE 9 DISCIPLINE 3 MENSA 2 COMPRESENZE 3

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LABORATORIO

1 COMPRESENZA

22 TOTALE ORARIO 11 TOTALE ORARIO 5 ORE ITALIANO 3 ORE SCIENZE

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2 ORE STORIA 1 ORA TEC.INF. 3 ORE GEOGRAFIA 5 ORE MATEMATICA 2 ORE SC. MOTORIE

2 ORE ARTE E IMM.

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1 ORA MUSICA

15 ORE TOTALE DISCIPLINE 9 ORE TOTALE DISCIPLINE

CLASSE SECONDA ex MODULO-27h+3OPZ.+3 MENSA

LUNEDI

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MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

1 T-ITALIANO T-STORIA T-MUSICA 2D-Matematica 2D-Scienze 2 T-ITALIANO T-STORIA

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T-SC.MOTORIE 2D-Matematica 2D-Scienze 3 T-ITALIANO T-GEOGRAFIA T-SC.MOTORIE 2D-Matematica 2D-Scienze 4 T-ITALIANO T-GEOGRAFIA T-ARTE e IMM. 2D-Matematica 2D-Tec.Info.

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5 T-ITALIANO T-GEOGRAFIA Inglese+Tutor 2D-Matematica Religione 6 T-MENSA

T-MENSA

T-MENSA 7 T+2D0C.-LABOR.

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Inglese+Tutor

Religione 8 T+2DOC.-LABOR.

T-LAB. LEGENDA: T=Tutor 2D=Secondo Docente, che non fa il Tutor

I due docenti impegnati nella classe, avrebbero il seguente orario settimanale:

ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI

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TUTOR

SECONDO DOCENTE

14 DISCIPLINE 9 DISCIPLINE 3 MENSA 2 COMPRESENZA 3 LABORATORIO

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2 COMPRESENZA

22 ORARIO TOTALE 11 ORARIO TOTALE 5 ORE ITALIANO 3 ORE SCIENZE 2 ORE

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STORIA 1 ORA TEC.INF. 3 ORE GEOGRAFIA 5 ORE MATEMATICA 2 ORE SC. MOTORIE

1 ORA ARTE E IMM.

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1 ORA MUSICA

14 ORE TOTALE DISCIPLINE 9 ORE TOTALE DISCIPLINE

CLASSE TERZA ex MODULO-27h+3OPZ.+3 MENSA

LUNEDI

MARTEDI

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MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

1 T-ITALIANO T-STORIA T-MUSICA 2D-Matematica 2D-Scienze 2 T-ITALIANO T-STORIA T-SC.MOTORIE

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2D-Matematica 2D-Scienze 3 T-ITALIANO T-GEOGRAFIA T-ARTE e IMM. 2D-Matematica 2D-Scienze 4 T-ITALIANO T-GEOGRAFIA Religione 2D-Matematica 2D-Tec.Inf. 5

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T-ITALIANO T-GEOGRAFIA Religione 2D-Matematica Inglese+Tutor 6 T-MENSA

T-MENSA

T-MENSA 7 T+2D -LABORATORIO

Inglese+Tutor

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Inglese+Tutor 8 T+2D-LABORATORIO

T-LABORATORIO LEGENDA: T=Tutor 2D=Secondo Docente, che non fa il Tutor

ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI

TUTOR

SECONDO DOCENTE

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13 DISCIPLINE 9 DISCIPLINE 3 MENSA 2 COMPRESENZA

3 LABORATORIO

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3 COMPRESENZA

22 TOTALE ORARIO 11 TOTALE ORARIO 5 ORE ITALIANO 3 ORE SCIENZE 2 ORE STORIA 1 ORA

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TEC.INF. 3 ORE GEOGRAFIA 5 ORE MATEMATICA 1 ORA SC. MOTORIE

1 ORA ARTE E IMM.

1 ORA MUSICA

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13 ORE TOTALE DISCIPLINE 9 ORE TOTALE DISCIPLINE

Naturalmente, i quadri orari indicati sono molto schematici; vanno resi didatticamente validi efacilmente gestibili in termini di orari dei docenti, nonché tarati sulle esigenze dell’utenza.

PARTE QUINTA IPOTESI DI ORARIO PER LA SCUOLA MEDIA

Nell’impostare i diversi modelli orari per la scuola media, si possono seguire diverse strategie,basandosi sui seguenti principi: - il quadro orario delle diverse discipline contenuto nelle Indicazioni non va preso come unobbligo vincolante; si può infatti applicare la flessibilità del 15% prevista dal DPR 275/99 (15%in meno rispetto al minimo e 15% in più rispetto al massimo previsto dalle Indicazioni per levarie discipline), per cui è abbastanza agevole determinare quadri orari che sostanzialmenterecepiscano le Indicazioni - il vincolo più forte per le scuole è costituito dal minimo (meno il 15%, come appena detto)

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previsto per le diverse discipline, dato che qui siamo in presenza delle le norme generali voltead assicurare la fruizione dei livelli minimi di servizio su tutto il territorio nazionale, secondoquanto previsto dall’art.117, comma 2 della Costituzione - il curricolo obbligatorio e le attività opzionali/facoltative vanno considerate come un corpounico, intersecandoli in base a scelte strategiche ce ogni scuola deve fare - qualsiasi ipotesi di orario venga adottata, deve avere una sua logica e razionalità siaorganizzativa che didattica, evitando, ad esempio, di cambiare gli orari più volte nel corsodell’anno, a meno che non ci sia un’adeguata motivazione didattica e non si incidasull’organizzazione della vita delle famiglie. A titolo indicativo, vengono indicate di seguito tre diverse strategie.

1-PRIMA STRATEGIA Si opta per una distinzione esplicita, nell’orario settimanale e nei contenuti, delle ore curricolaririspetto alle ore dedicate alle attività opzionali-facoltative; tenendo conto del quadro-orarioprevisto dalle Indicazioni e della flessibilità del 15% applicata sia al minimo che al massimodelle ore previste, si potrebbe ipotizzare un orario settimanale quale quello indicato nellapenultima colonna della Tabella sotto riportata:

TABELLA 1 INDICAZIONI-MONTE ORE ANNUO

IPOTESI DI ORARIO DELLE DISCIPLINE

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MEDIA MINIMO MASSIMO MINIMO meno 15% MASSIMO più 15% ORARIO SETTIMANALE

ANNO LETTERE 313 307 319 261 367

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9 297 MATEMATICA 127 124 130 105 150 4 132 SCIENZE+ED.TEC. 118 115 121 98 139 3 99 LINGUA 1 54

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51 57 43 66 2 66 LINGUA 2 66 63 69 54 79 2 66 ED.ARTISTICA 60 54 66 46 76 2

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66 ED.MUSICALE 60 54 66 46 76 2 66 ED.FISICA 60 54 66 46 76 2 66 RELIGIONE 33 33 33

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28 38 1 33 TOTALE 891

27 891 Questa ipotesi può andar bene sia nel caso che almeno una parte delle famiglie opti per le 27ore secche (ferma restando la negatività di questa opzione), sia nel caso che si voglia tenerseparato il curricolo obbligatorio dalle attività opzionali: queste ultima sarebbero “in aggiunta” (dipomeriggio, al termine di ogni o di alcune mattinate, concentrate in un giorno della settimana odi un periodo dell’anno…). Le modalità concrete possono variare da scuola a scuola, inrapporto alle esigenze del territorio, ai mezzi e ai supporti disponibili, alle scelte delle famiglie. Va evidenziato che questo modello non permette un’offerta opzionale molto differenziata; se siprende in esame il quadro orario di 33 ore settimanali previsto per il bilinguismo, che in terministrettamente temporali coincide con il monte orario (curricolare più opzionale/facoltativo) dellaLegge 53/2003, e lo si mette a confronto con il quadro orario del curricolo obbligatorio ipotizzatonella Tabella 1, si verifica la situazione illustrata nella tabella sottostante:

TABELLA 2

ORARIO SETT. BILINGUISMO ORARIO ANN. BILINGUISMO ORARIO SETT. OBBLIGATORIO LEGGE 53/03 ATTIVITA’ FACOLTATIVE

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TOTALE ORARIO SETTIMANALE TOTALE ORARIO ANNUALE LETTERE 11 363 9 2 11 363 MATEMATICA 4 132 4 0 4 132 SCIENZE+ED.TEC. 5 165 3 2

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5 165 LINGUA 1 3 99 2 1 3 99 LINGUA 2 3 99 2 1 3 99 ED.ARTISTICA 2 66 2

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0 2 66 ED.MUSICALE 2 66 2 0 2 66 ED.FISICA 2 66 2 0 2 66 RELIGIONE 1 33 1

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0 1 33 TOTALE 33 1.089 27 6 33 1.089 Rispetto alla situazione attuale, si ha che solo alcune discipline registrano una diminuzione diorario: - Lettere, due ore - Ed.Tecnica, due ore (Oppure un’ora Ed.Tecnica ed un’ora Scienze) - Lingua 1, un’ora - Lingua 2, un’ora

L’offerta di attività opzionali/facoltative può essere quindi programmata solo nell’ambito diqueste discipline e potrebbe di conseguenza risultare poco appetibile per gli alunni e lefamiglie, con il conseguente pericolo di incoraggiare la scelta delle 27 ore secche; è evidenteche un ’offerta di attività opzionali più differenziata, che coinvolga tutte le discipline, risulterebbepiù appetibile per l’utenza e faciliterebbe la scelta di un orario oltre le 27 ore del curricoloobbligatorio.

2-SECONDA STRATEGIA

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Non si fanno distinzioni di orario tra curricolo obbligatorio e attività opzionali/facoltative; unavolta che le famiglie hanno scelto un modello orario (a 30, 32, 33 ore settimanali, a secondadelle esigenze locali e delle disponibilità di organico), la distinzione avviene nei contenuti: perogni classe, una parte dell’orario viene dedicata alle attività opzionali/facoltative, secondomodalità che vengono esplicitate nel POF e comunicate agli alunni e alle famiglie sia per quantoriguarda i contenuti che le modalità organizzative.

Sempre prendendo come base l’orario del bilinguismo e raffrontandolo con il minimo delle orecurricolari previsto dalle Indicazioni, decurtato del 15% (flessibilità ex DPR 275/99), si ha lasituazione illustrata dalla sottostante tabella:

TABELLA 3

ORARIO ANN. BILINGUISMO MINIMO meno 15% MASSIMO Ore Opzionali TOTALE LETTERE 363 261 102 363 MATEMATICA 132 105 27 132 SCIENZE+ED.TEC.

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165 98 67 165 LINGUA 1 99 43 56 99 LINGUA 2 99 54 45 99 ED.ARTISTICA 66 46 20 66 ED.MUSICALE

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66 46 20 66 ED.FISICA 66 46 20 66 RELIGIONE 33 28 5 33 TOTALE 1.089 727 362 1.089 L’ipotesi presa in esame dalla tabella 3 è quella estrema, che prevede il massimo possibile diofferta opzionale; naturalmente, possono essere adottate ipotesi intermedie, per tutte o solo peralcune discipline. L’orario annuale va poi articolato in orario settimanale, con la possibilità di spalmare le attivitàopzionali durante tutto il corso dell’anno o di realizzarle in modo modulare in uno o più periodi.

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3-TERZA STRATEGIA

Una terza possibilità è data dall’adozione di unità didattiche di durata più breve rispetto aitradizionali 60 minuti dell’ora di lezione; si possono adottare unità didattiche di 50 o 55 minuti,che consentono di mantenere un orario settimanale che in termini di tempi effettivi si avvicinamolto al modulo-base della riforma (27 ore e mezza) o a quello oggi prevalente (30 ore);i duemodelli sono illustrati nella tabella sottostante, sempre prendendo a riferimento il quadro-orariodel bilinguismo:

TABELLA 4

TEMPO EFFETTIVO CON UNITA' DIDATTICHE DI 60 MINUTI TEMPO EFFETTIVO CON UNITA' DIDATTICHE DI 50 MINUTI TEMPO EFFETTIVO CON UNITA' DIDATTICHE DI 55 MINUTI LETTERE 11 ore 9ore e10 Minuti 10 ore e 5 minuti MATEMATICA 4 ore 3ore e 20 Minuti 3 ore e 40 minuti SCIENZE+ED.TEC. 5 ore 4 ore e 10 minuti

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4 ore e 35 minuti LINGUA 1 3 ore 2ore e 30 Minuti 2 ore e 45 minuti LINGUA 2 3 ore 2ore e 30 Minuti 2 ore e 45 minuti ED.ARTISTICA 2 ore 1ora e 40 Minuti 1 ora e 50 minuti ED.MUSICALE 2 ore 1ora e 40 Minuti 1 ora e 50 minuti ED.FISICA 2 ore 1ora e 40 Minuti

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1 ora e 50 minuti RELIGIONE 1 ora 50 Minuti 55 minuti TOTALE 33 ore 27ore e 30 Minuti 30 ore e 15 minuti Ci si può domandare quanto siano compatibili i due modelli con il quadro orario contenuto nelleIndicazioni; fermo restando che tale quadro orario va assunto come un punto di riferimento enon come un vincolo assoluto, se si passa dall’orario settimanale a quello annuale è agevoleeffettuare il confronto con le Indicazioni, applicando al minimo e al massimo di ogni disciplina laflessibilità del 15%, come dalla seguente tabella: TABELLA 5

ORE ANNUALI

TEMPO EFFETTIVO CON UNITA' DIDATTICHE DI 50 MINUTI

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TEMPO EFFETTIVO CON UNITA' DIDATTICHE DI 55 MINUTI

INDICAZIONI-MINIMO E MASSIMO CON FLESSIBILITA’ DEL 15%

LETTERE 302ore e 30 Minuti 332 ore e 45 minuti 261-367

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MATEMATICA 110 121 ore 105-150 SCIENZE+ED.TEC. 137ore e 30 Minuti 151ore e 15 minuti 98-139 LINGUA 1 82ore e 30 Minuti 90 ore e 45 minuti 43-66 LINGUA 2 82ore e 30 Minuti 90 ore e 45 minuti 54-79 ED.ARTISTICA 55 60 ore e 30 minuti 46-76

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ED.MUSICALE 55 60 ore e 30 minuti 46-76 ED.FISICA 55 60 ore e 30 minuti 46-76 RELIGIONE 27ore e 30 Minuti 30 ore e 15 minuti 28-38 TOTALE 907 ore e 30 minuti 998ore e 15 minuti

Dal raffronto emerge con chiarezza che il quadro orario delle Indicazioni è sostanzialmenterispettato,soprattutto per quanto riguarda i minimi, che sono per le scuole il vincolo più forte;l’offerta aggiuntiva per ogni disciplina, anche oltre i massimi desumibili dalle Indicazioni, vaconsiderata come utilizzo di una parte dell’offerta opzionale/facoltativa, da completare perarrivare alle 33 ore settimanali con attività di laboratorio o modulari svolte durante tutto il corsodell’anno scolastico o concentrate in alcuni periodi. Adottando uno dei due moduli a 50 o 55 minuti per unità didattica, si ha la possibilità dielaborare un’offerta opzionale/facoltativa molto più differenziata ed articolata rispetto alle duestrategie sopra descritte. Tutti i docenti, di ogni disciplina, infatti hanno un orario effettivo di: -

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15 ore in caso di adozione dl modulo a 50 minuti; le altre tre ore possono essere utilizzate perl’offerta opzionale/facoltativa - 16 ore e mezza in caso di adozione dl modulo a 55 minuti; l’ora e mezza residua può essereutilizzate per l’offerta opzionale/facoltativa Sarà quindi possibile: - organizzare l’offerta opzionale/facoltativa attingendo da tutte le discipline, anziché solo daalcune, prevedendo attività di recupero, di potenziamento e a carattere integrativo; - operare per gruppi di diverse dimensioni e natura, o a classi aperte - articolare l’orario settimanale in modo flessibile, prevedendo anche attività pomeridiane edeventualmente la settimana corta, a seconda delle esigenze delle famiglie e degli alunni edella disponibilità di locali e di servizi aggiuntivi, quali la mensa. Nella tabella sotto riportata, si fa un esempio di come si può realizzare quanto appena detto:

TABELLA 6 ORE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 1 CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO

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CURRICOLO OPZIONALE 2 CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO OPZIONALE 3 CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO OPZIONALE 4 CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO OPZIONALE 5

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CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO OPZIONALE 6 CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO

7 CURRICOLO MENSA CURRICOLO MENSA CURRICOLO

8

OPZIONALE MENSA

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OPZIONALE

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OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE

Il modello illustrato ha le seguenti caratteristiche: - si basa sulle 33 ore del bilinguismo, con unità didattiche di 50 minuti inserite in orario dalgiovedì al venerdì, più 50 minuti per la mensa per tre giorni a settimana; la didattica èorganizzata per classi (nella tabella, queste ore sono indicate con la parola “curricolo” e con laparola “mensa”). Come tempi effettivi, si hanno 27 ore e 30 minuti di lezione (come nellaTabella 4) e 2 ore e 30 minuti di mensa - l’offerta opzionale/facoltativa (indicata nella tabella con la parola “opzionale”) viene inveceorganizzata con unità didattiche di 60 minuti, sia per dare la possibilità di svolgere le attività opzionali in modo più disteso, sia perché la maggior parte dei docenti va impegnato per tre oreeffettive, per cui l’unità di 60 minuti è più facilmente gestibile in termini di formulazione dell’orario individuale; niente vieta, naturalmente, di organizzare questa ulteriore offerta perunità di 50 minuti. Soprattutto, la didattica viene organizzata per gruppi di alunni, dando lapossibilità ad ogni alunno di scegliere tra più opzioni e di lavorare con gruppi meno numerosirispetto alle classi - dà la possibilità di scegliere la settimana corta o quella lunga (compreso il sabato), perché,essendo l’offerta opzionale organizzata per gruppi diversi dalle classi, anche alunni che stannonella stessa classe hanno due possibilità: prolungare l’orario per le attività opzionali, conmensa, per tre giorni a settimana, oppure frequentare le attività opzionali il sabato mattina - aggiungendo altre cinque ore opzionali, si ha un modello di tempo prolungato a 40 ore settimanali

Un modello “semplificato” può essere definito partendo dalla tabella 6 e attestandosi sulle 33unità didattiche di 50 minuti, per effettive 27 ore e 30 minuti settimanali, più tre unità opzionali di50 minuti, per un totale effettivo di 30 ore, come dalla tabella seguente:

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TABELLA 7 ORE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 1 CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO 2 CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO 3 CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO

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CURRICOLO CURRICOLO 4 CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO 5 CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO 6 CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO CURRICOLO 7 CURRICOLO OZIONALE CURRICOLO OPZIONALE CURRICOLO 8 OPZIONALE

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