LA RIFORMA DELLA MORATTI - aniat.org · sente legge, il Ministro dell’istruzione,...

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i) degli interventi per lo sviluppo della istru- zione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti; l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica. 4. Ulteriori disposizioni correttive e integrati- ve dei decreti legislativi di cui al presente arti- colo e agli articoli 4 e 5 possono essere adotta- te, con il rispetto dei medesimi criteri e princi- pi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore. Art. 2 (Sistema educativo di istruzione e di formazio- ne) 1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di forma- zione, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) è promosso l’apprendimento in tutto l’ar- co della vita e sono assicurate a tutti pari op- portunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, Repubblica da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Per la realizzazione delle finalità della pre- sente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’uni- versità e della ricerca predispone, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a so- stegno: a) della riforma degli ordinamenti e degli inter- venti connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell’autonomia; b) dell’istituzione del Servizio nazionale di va- lutazione del sistema scolastico; c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie infor- matiche; d) della valorizzazione professionale del perso- nale docente; e) delle iniziative di formazione iniziale e con- tinua del personale; f) del rimborso delle spese di autoaggiorna- mento sostenute dai docenti; g) della valorizzazione professionale del perso- nale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA); h) degli interventi di orientamento contro la di- spersione scolastica e per assicurare la realizzazio- ne del diritto - dovere di istruzione e formazione; Art. 1 (Delega in materia di norme generali sul- l’istruzione e di livelli essenziali delle presta- zioni in materia di istruzione e di formazione professionale) 1. Al fine di favorire la crescita e la valoriz- zazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e del- l'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il princi- pio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costitu- zionali delle regioni e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legi- slativi per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle pre- stazioni in materia di istruzione e di formazio- ne professionale. 2. Fatto salvo quanto specificamente previ- sto dall’articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Mini- stro dell'istruzione, dell'università e della ricer- ca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Gli uomini e le nazioni agiscono saggiamente solo quando hanno esaurito tutte le alternative. Abba Eban, ex ministro israeliano LA RIFORMA DELLA MORATTI Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

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i) degli interventi per lo sviluppo della istru-zione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti; l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica. 4. Ulteriori disposizioni correttive e integrati-ve dei decreti legislativi di cui al presente arti-colo e agli articoli 4 e 5 possono essere adotta-te, con il rispetto dei medesimi criteri e princi-pi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2 (Sistema educativo di istruzione e di formazio-

ne) 1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di forma-zione, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) è promosso l’apprendimento in tutto l’ar-co della vita e sono assicurate a tutti pari op-portunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze,

Repubblica da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Per la realizzazione delle finalità della pre-sente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca predispone, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a so-stegno: a) della riforma degli ordinamenti e degli inter-venti connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell’autonomia; b) dell’istituzione del Servizio nazionale di va-lutazione del sistema scolastico; c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie infor-matiche; d) della valorizzazione professionale del perso-nale docente; e) delle iniziative di formazione iniziale e con-tinua del personale; f) del rimborso delle spese di autoaggiorna-mento sostenute dai docenti; g) della valorizzazione professionale del perso-nale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA); h) degli interventi di orientamento contro la di-spersione scolastica e per assicurare la realizzazio-ne del diritto - dovere di istruzione e formazione;

Art. 1 (Delega in materia di norme generali sul-

l’istruzione e di livelli essenziali delle presta-zioni in materia di istruzione e di formazione

professionale) 1. Al fine di favorire la crescita e la valoriz-zazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e del-l'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il princi-pio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costitu-zionali delle regioni e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legi-slativi per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle pre-stazioni in materia di istruzione e di formazio-ne professionale. 2. Fatto salvo quanto specificamente previ-sto dall’articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Mini-stro dell'istruzione, dell'università e della ricer-ca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della

Gli uomini e le nazioni agiscono saggiamente solo quando hanno

esaurito tutte le alternative.

Abba Eban, ex ministro israeliano

LA RIFORMA DELLA MORATTI Delega al Governo per la definizione delle norme generali

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

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attraverso conoscenze e abilità, generali e spe-cifiche, coerenti con le attitudini e le scelte per-sonali, adeguate all’inserimento nella vita socia-le e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea; b) sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comu-nità nazionale ed alla civiltà europea; c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno 12 anni o, comun-que, sino al conseguimento di una qualifica en-tro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e di formazione, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma lettera m) della Costituzione e mediante i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazio-ni, e garantendo l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio, n. 104 e successive modificazioni. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanziona-to; d) il sistema educativo di istruzione e di for-mazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola pri-maria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale; e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affetti-vo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le po-tenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, ed assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genito-ri, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua auto-nomia e unitarietà didattica e pedagogica, rea-lizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E’ assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile del-l’anno scolastico di riferimento, anche in rap-porto all’introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative; f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni. Ferma restando la specificità di cia-

scuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso discipli-nare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicu-rato altresì il raccordo con la scuola dell’infan-zia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscen-ze e le abilità di base fino alle prime sistema-zioni logico critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in al-meno una lingua dell’Unione Europea oltre alla lingua italiana, e l’alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, di valorizzare le capa-cità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autono-me di studio ed al rafforzamento delle attitudi-ni alla interazione sociale, organizza ed accre-sce le conoscenze e le abilità, anche in relazio-ne alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà con-temporanea, è caratterizzata dalla diversifica-zione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo, cura la dimensione sistematica delle discipline, svilup-pa progressivamente le competenze e le capa-cità di scelta corrispondenti alle proprie attitu-dini e vocazioni, strumenti adeguati alla prose-cuzione delle attività di istruzione e di forma-zione, introduce lo studio di una seconda lin-gua dell’Unione Europea e cura l’approfondi-mento nelle tecnologie informatiche; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche una indi-cazione orientativa non vincolante per la suc-cessiva scelta di istruzione e di formazione, ed il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione professionale; g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la rifles-sione critica su di essi, è finalizzato a sviluppa-re l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale

ambito, viene curato lo sviluppo delle cono-scenze relative all’uso delle tecnologie infor-matiche e delle reti; il secondo ciclo è costitui-to dal sistema dei licei e dal sistema dell’istru-zione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’ap-prendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scien-ze umane; i licei artistico, economico e tecno-logico si articolano in indirizzi per corrispon-dere ai diversi fabbisogni formativi; i licei han-no durata quinquennale; l’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l’approfondimen-to delle conoscenze e delle abilità caratteriz-zanti il profilo educativo, culturale e professio-nale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato, il cui superamento rap-presenta titolo necessario per l’accesso all’uni-versità e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà accesso all’istruzione e for-mazione tecnica superiore; h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professiona-le, i percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qua-lifiche nell’Unione Europea, sono definite con il regolamento di cui all’articolo 6; comma 1, lett. c), i titoli e le qualifiche costituiscono con-dizione per l’accesso all’istruzione e formazio-ne tecnica superiore, fatto salvo quanto previ-sto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144; i titoli e le qualifiche conseguite al ter-mine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di durata alme-no quadriennale consentono di sostenere l’esa-me di Stato, utile anche ai fini degli accessi al-l’università e all’alta formazione artistica, mu-sicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le uni-versità, e ferma restando la possibilità di soste-nere l’esame di Stato anche senza tale fre-quenza come privatista; i) è aperta e assistita la possibilità di cam-biare indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al siste-ma dell’istruzione e della formazione profes-

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sionale, e viceversa, mediante apposite iniziati-ve didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la fre-quenza positiva di qualsiasi segmento del se-condo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, an-che ai fini della ripresa degli studi eventual-mente interrotti, nei passaggi tra i diversi per-corsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ci-clo, esercitazioni pratiche, esperienze formati-ve e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà cultura-li, sociali, produttive, professionali e dei servi-zi, sono riconosciuti con specifiche certifica-zioni di competenza, rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, d’intesa rispettiva-mente con le università, con le istituzioni del-l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifi-che modalità per l’approfondimento delle co-noscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari, dell’alta forma-zione, ed ai percorsi dell’istruzione e formazio-ne tecnica superiore; l) i piani di studio contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’iden-tità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3 (Valutazione degli apprendimenti

e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono det-tate le norme generali sulla valutazione del si-stema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, con l’osser-vanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli al-lievi del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competen-ze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione fre-quentate; agli stessi docenti è affidata la valu-tazione dei periodi didattici ai fini del passag-gio al periodo successivo; b) ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazio-ne, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione effettua verifiche periodi-

che e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva del-l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto; c) l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dal-l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Siste-ma di Istruzione, sulla base degli obiettivi speci-fici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.

Art. 4 (Alternanza scuola lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternan-za scuola-lavoro, come modalità di realizza-zione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formati-va in collaborazione con le imprese, che assi-curi ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, si provvede con apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vi-gore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, sentite le associa-zioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti prin-cipi e criteri direttivi: a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istitu-zione scolastica o formativa, sulla base di con-venzioni con imprese o con le rispettive asso-ciazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, di-sponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto in-dividuale di lavoro; b) fornire indicazioni generali per il reperi-mento e l’assegnazione delle risorse finanzia-rie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le im-prese e l’assistenza tutoriale; c) indicare le modalità di certificazione del-l’esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

Art. 5 (Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono det-tate norme sulla formazione iniziale dei docen-ti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle uni-versità presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’artico-lo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell’articolo 3 del-la medesima legge, sulla base dei posti effetti-vamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche; b) con uno o più decreti, adottati ai sensi del-l’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 2, e 6 comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono individuate le classi dei corsi di lau-rea specialistica, anche interfacoltà o interuni-versitari, finalizzati alla formazione degli inse-gnanti di cui alla lettera a). I decreti stessi di-sciplinano le attività didattiche attinenti l’inte-grazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all’estero; c) l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordina-to al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all’adegua-tezza della personale preparazione dei candida-ti, verificata dagli Atenei; d) l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha va-lore abilitante per uno o più insegnamenti indi-viduati con decreto del Ministro dell’istruzio-ne, dell’università e della ricerca; e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell’ac-cesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavo-ro, specifiche attività di tirocinio. A tal fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l’istituzione e l’organizzazione di un’apposita struttura di ateneo per la formazio-ne degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istitu-zioni scolastiche; f) le strutture di cui alla lettera e) curano an-che la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di

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tutorato e di coordinamento dell’attività educa-tiva, didattica e gestionale delle istituzioni sco-lastiche e formative.

Art. 6 (Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o più regolamenti da adot-tare a norma dell’articolo 117 sesto comma della Costituzione e dell’articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislati-vo 28 agosto 1997, n.281 e le Commissioni par-lamentari competenti, nel rispetto dell’autono-mia delle istituzioni scolastiche, si provvede: a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazio-nale relativamente agli obiettivi specifici di ap-prendimento, alle discipline e alle attività co-stituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell’or-ganizzazione delle discipline, b) alla determinazione delle modalità di va-lutazione dei crediti scolastici; c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici. 1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università

e della ricerca presenta ogni tre anni al Parla-mento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale. 2. Dall'anno scolastico 2002/2003 possono iscriversi al primo anno della scuola dell’infan-zia i bambini che compiono i 3 anni di età en-tro il 28 febbraio 2003. Analogamente possono iscriversi al primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003. Le ulteriori an-ticipazioni, fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), sono previste dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, sulla base delle risultanze emerse dall’appli-cazione della presente legge. 4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del-l’articolo 2, comma 1, lettera f) e dal comma 3 del presente articolo, valutati in 12.731 mi-gliaia di euro per l’anno 2002, 45.829 migliaia di euro per l’anno 2003 e in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-l'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e delle fi-nanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Mini-stero dell’istruzione, dell’università e della ricer-

ca. 5. All’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pub-blica, mediante finanziamenti da iscrivere an-nualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal documento di pro-grammazione economica e finanziaria. 6. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a cari-co del bilancio dello Stato, hanno attuazione coerentemente con i finanziamenti disposti a norma del comma 5. 7. Con periodicità annuale il Ministero del-l’Istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze proce-dono alla verifica degli oneri effettivamente sostenuti, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare co-pertura ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni. 9. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata.

Abbonamento per l’anno scolastico 2001 – 2002: € 50 Abbonamento sostenitore (Area Tecnologica + Cultura Tecnologica) € 93

Versamento sul C.C.P. n. 203109: Aniat - Corso Bramante,14 specificando il tipo di abbonamento.

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• Il Consiglio dei Ministri ha esaminato in via preliminare il testo della proposta di riforma degli ordinamenti scolastici. In esso sono ben individuabili i valori che ispirano la riforma e nei quali questo Governo si riconosce: libertà di scelta educativa della famiglia, for-mazione spirituale e morale, sviluppo della coscienza storica e di ap-partenenza alla comunità locale e nazionale ed alla civiltà europea. • Rispetto alle finalità indicate dalla legge 30 per i vari ordini di scuola, è stata data importanza ad alcuni aspetti educativi che non erano in essa compresi: per esempio, nella scuola dell'infanzia, lo sviluppo psico-motorio e le potenzialità di relazione; nel primo ciclo la valorizzazione della tradizione culturale insieme all'evoluzione sociale culturale e scientifica della realtà contemporanea; nel secon-do ciclo l'attenzione costante alla crescita educativa, culturale e pro-fessionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire e la riflessio-ne critica su di essi in qualsiasi percorso superiore di pari dignità cultura-le, sia esso di istruzione o di formazione. • La riforma punta a costruire una scuola più moderna attraverso il potenziamento dell'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche ed anche una scuola più europea con lo studio obbligatorio di una lingua comunitaria fin dai sei anni e di una seconda lingua comuni-taria dall'età di 11 anni (scuola secondaria di primo grado). • Con questa riforma le famiglie possono scegliere: bambini alla scuola dell'infanzia anche prima dei tre anni e a scuola anche prima dei sei. • Abbiamo innalzato ad almeno 12 anni complessivi il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. • Prevediamo una nuova articolazione degli studi e della formazione che sia rispettosa delle età evolutive e della migliore tradizione scolastica italiana: scuola dell'infanzia, primo ciclo (scuola primaria di 5 anni e scuola secondaria di primo grado di 3 anni) con esame di Stato alla fine del ciclo, secondo ciclo (sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale) ed esame di Stato. • Al compimento del quindicesimo anno, all'apprendistato si ag-giunge la possibilità di stage in realtà sociali, culturali e del mondo produttivo (alternanza scuola-lavoro), sotto la responsabilità delle istituzioni scolastiche e formative, in enti pubblici e privati, non pro-fit e imprese. • Per tutto il percorso di istruzione e formazione è sempre aperto e assistito dalle istituzioni scolastiche il passaggio tra i licei e tra il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione pro-fessionale. • Il liceo sarà sempre di cinque anni; nell'ultimo anno saranno an-che favorite attività di orientamento e raccordo con l'università e la formazione tecnica superiore. Sono confermati gli assi culturali tra-dizionali: classico, scientifico, artistico. Nascono nuovi licei: econo-mico, tecnologico, musicale, linguistico, delle scienze umane.

• E' garantito l'accesso all'università anche per chi effettua corsi professionali di durata almeno quadriennale, con un ulteriore anno di studio e l'esame di Stato. • Abbiamo previsto profili educativi, culturali e professionali del-la formazione valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti dallo Stato. • La riforma prevede che i piani di studio contengano un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchi la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedano una quota riservata alle Regioni relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali. • Abbiamo voluto assicurare più rigore nella valutazione sia degli apprendimenti sia del comportamento. E' confermata la valutazione periodica e annuale, effettuata dai docenti. Viene introdotta ogni due anni la valutazione dei periodi didattici. Si è promossi o respinti ogni due anni ai fini del passaggio al periodo successivo. • Più qualità: ogni due anni l'Istituto nazionale di valutazione, co-me in tutti i Paesi europei, misurerà con verifiche nazionali la qualità complessiva dell'offerta formativa e dei livelli degli apprendimenti per monitorare il livello culturale degli studenti. • Investimento sulla qualità della funzione docente: formazione iniziale universitaria della stessa dignità per gli insegnanti di tutti gli ordini di scuole con lauree specialistiche e tirocinio obbligatorio. • Formazione in servizio dei docenti con crediti universitari ai fini dello sviluppo della carriera. • Per la realizzazione delle finalità della riforma, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro predisporrà un piano programmatico di interventi finanziari da sottoporre all'approvazio-ne del Consiglio dei Ministri, a sostegno: a. della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia; b. dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico; c. dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizza-zione nelle tecnologie informatiche; d. della valorizzazione professionale del personale docente; e. delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale; f. del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti; g. della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.); h. degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione; i. degli interventi per lo sviluppo della istruzione e formazione tecni-ca superiore e per l'educazione degli adulti; l. degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

Tutti i punti chiave del progetto

Comunicato del 1° febbraio u.s.

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Premessa I docenti di Educazione Tecnica si sono ri-uniti per una lettura attenta e per una succes-siva analisi del documento del Grl, nonché di quanto emerso dallo scambio di opinioni durante i lavori degli Stati Generali del-l’Istruzione svoltisi a Roma riguardo alle problematiche relative alla Nuova Riforma della Scuola Italiana. Scuola italiana Abbiamo preso atto dell’intervento conclu-sivo del Ministro dell’Istruzione e siamo ri-masti colpiti da quanto espresso dallo stesso Ministro che, tra l’altro, invita giustamente ad “essere realisti per evitare che anche que-sta riforma finisca nel libro dei sogni.”. Per-tanto, noi docenti di Educazione Tecnica, pur condividendo i punti sostanziali del pro-getti Moratti – Bertagna, riteniamo necessa-rio evidenziare sia le lacune che si sono in-dividuate, nonché sottolineare il valore edu-cativo – formativo – orientativo implicito nella nostra disciplina, la quale offre agli alunni strumenti operativi e concettuali i quali permettono di interagire adeguatamen-te nel mondo di oggi, materiale e virtuale, costruito dall'uomo. Proposte Il gruppo di studio ha rilevato le seguenti lacune sul piano strutturale: a) – l’inesistenza dell’articolazione delle

ore 20 obbligatorie nazionali “destinate alle singole materie nell’orario setti-manale”.

b) – non sono stati resi noti gli “Standard” curricolari cognitivi – culturali di base

delle discipline. Soprattutto siamo rimasti veramente per-plessi riguardo alla proposta delle ore di la-boratorio facoltative, in quanto queste non risultano assolutamente “produttive”. Già abbiamo sperimentato negli anni 1960 quanto la facoltatività fosse demotivante a livello di apprendimento e di formazione. Ciò venne comprovato anche da insigni pe-dagogisti e dai documenti delle verifiche ef-fettuate attraverso il processo dei percorsi didattico – educativi attuati nella Scuola Media fino all’anno scolastico ‘76/77, anno in cui con la legge n. 348 venne abolita la facoltatività nella scuola obbligatoria. La facoltatività, infatti favorisce comportamen-ti di pigrizia mentale e disinteresse ai pro-blemi esistenziali aumentando così lo scarso senso di responsabilità e la tendenza all’ozio con tutto quello che ne deriva. Preso atto della nostra costante azione edu-cativa sul piano didattico – pedagogico di ricerca esplorativa – realistica nel gruppo classe, possiamo affermare che l’operatività laboratoriale, se pure di una o due ore ma obbligatorie, risulterebbero valide ai fini dell’innalzamento dell’istruzione. Infatti, la pratica esercitata con impegno dagli allievi, promuove lo sviluppo di abilità utilizzando le conoscenze acquisite. In tal modo il laboratorio, inteso come am-biente di collaborazione tra gli insegnanti e gli alunni, assume come obiettivi prioritari: - l’acquisizione di comportamenti re-

sponsabili; - l’appropriazione dei linguaggi specifici

e dei sistemi di operare della tecnica e della tecnologia.

Siamo quindi d’accordo per una scuola di qualità, che offra strumenti cognitivi – cul-turali – formativi ed etici con cui valorizzare e sviluppare le naturali curiosità possedute dagli alunni e la loro naturalezza nel vivere

in un ambiente contrassegnato da forti com-ponenti tecnologiche. Pertanto anche con l’Educazione Tecnica, come per tutte le discipline, il processo di apprendimento e di formazione si attua in due momenti essenziali interagenti: il mo-mento cognitivo; il momento applicativo. Metodo problem solving a) – Istruzione (conoscenze e competenze) Si chiedono almeno 2 ore settimanali per Classe delle 20 ore obbligatorie nazionali b) – Laboratorio (sperimentazione e abilità) Si propone orario obbligatorio 1 o 2 ore settimanali (ore locali) Il gruppo concorda sul valore della disponi-bilità alla collaborazione con gli insegnanti dei cicli biennali della scuola elementare e con gli insegnanti della classe I^ del biennio superiore riguardo alla pianificazione di atti-vità laboratoriali, anche attraverso l’impiego di forme elementari di comunicazione con supporti telematici. Infine, auspicando che il Ministro dell’Istru-zione Moratti, vista la propria disponibilità al dialogo, presti un’obiettiva attenzione a quanto espresso in questo breve, ma realisti-co documento, vogliamo sperare in una “riforma” adeguata alle esigenze che la società oggi richiede per la preparazione dei giovani, quali dirigenti futuri.

Per il gruppo: Ilia Natali, Presidente Provinciale di Pistoia

Proposte Gruppo di studio ANIAT – Pistoia

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Con la circolare n. 49 del 27.11.2000, questo Istituto ha delineato gli aspetti più significativi del-la disciplina introdotta dalla legge 8 marzo 2000 n. 53, nota come la “legge sui congedi parenta-li”, recante misure a sostegno della famiglia, del-la maternità e della paternità. Il decreto legislati-vo 26 marzo 2001, n. 151, pubblicato nella G.U. del 26.4.2001 n. 93/L, in esecuzione della dele-ga contenuta nell’art.15 della già citata legge n. 53/2000, nell’intento di garantire, in materia, la coerenza logica e sistematica della complessa normativa vigente, reca, oggi, il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi o in affidamento. In tale am-bito, l’articolo 42 del testo unico, in tema di riposi e permessi per l’assistenza di figli con handicap grave, ha richiamato e sostanzialmente confer-mato il preesistente quadro normativo di cui al comma 4 bis dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53 , così come introdotto dall’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ( legge Fi-nanziaria 2001). In particolare, il comma 5 del-l’articolo 42 ribadisce che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi straordinari, per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, per assistere per-sone con handicap per le quali è stata accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/92, da almeno cinque anni, la situazione di gravità contemplata dall’articolo 3, comma 3, della medesima legge 104. Condizione prevista per il beneficio è che tali persone non siano rico-verate a tempo pieno in strutture specializzate. La domanda deve essere inoltrata all’ammini-strazione od ente di appartenenza e gli interes-sati hanno diritto ad usufruirne entro sessanta giorni dalla richiesta. A) DESTINATARI Hanno diritto al congedo i lavoratori pubblici che sono: Genitori, naturali o adottivi, di persone con handicap. Il periodo di congedo non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i geni-tori, i quali devono comunque avere titolo al go-dimento dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2, 3 della citata legge 104/92. Se trattasi di figlio minorenne è senz’altro possibile fruire del beneficio in questione anche se l’altro genitore non lavora; nell’ipotesi di figlio maggiorenne, non

è necessariamente richiesta la convivenza ma, in tal caso, occorre che l’assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente (madre o padre che sia). Nell’ipotesi che l’altro genitore non lavori e vi sia convivenza con il fi-glio maggiorenne portatore di handicap, è ne-cessario dimostrare l’impossibilità, da parte del genitore che non lavora, di prestare assistenza. Fratelli o sorelle (anche adottivi), in caso di de-cesso dei genitori, purché conviventi con il sog-getto con handicap (ai fini della convivenza, non è rilevante che quest’ultimo sia maggiorenne o minorenne). B) DURATA Il periodo massimo di congedo (due anni) si ap-plica complessivamente a tutti gli interessati, nel-l’arco della vita lavorativa di tutti, e può essere fruito alternativamente dagli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del-la legge 53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari". I periodi eventualmente già fruiti dal dipendente a tale titolo devono quindi essere detratti dal limite dei due anni previsti per il con-gedo straordinario di cui trattasi. I periodi stessi sono, inoltre, incompatibili con la contempora-nea fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92, anche da parte dell’altro genitore. Nel-l’ipotesi di più figli con handicap, il beneficio spet-ta per ognuno di essi, con i limiti indicati per i be-nefici della legge 104/92, previa verifica (tramite accertamento sanitario) dell’impossibilità di assi-stenza degli stessi usufruendo di un solo conge-do straordinario. Il beneficio non è riconoscibile nei periodi per i quali non è prevista attività lavo-rativa, come nel caso di part-time verticale. C) TRATTAMENTO ECONOMICO "Durante il/i periodo/i di congedo, frazionabile anche a giorni interi, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità, detta la legge di riforma, corrispondente all’ultima retribuzione percepita", cioè riferita all’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempreché la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di 70 milioni. L’indennità è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Nulla viene, quindi, in-

novato in materia di corresponsione delle retri-buzioni che nel settore pubblico continuano ad essere erogate nei casi di astensione dal lavoro per maternità, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva di lavoro, dall’ammini-strazione di appartenenza. La norma pone il li-mite max di 70 milioni nell’erogazione del tratta-mento economico, a cui viene commisurata la contribuzione figurativa. In ordine all’applicazio-ne al settore pubblico del suddetto tetto retributi-vo, in considerazione delle peculiari disposizioni per gli iscritti all’INPDAP disciplinanti l’istituto del-la contribuzione figurativa, l’Istituto rimane in at-tesa dello scioglimento della riserva apposta dal Ministero del Lavoro al parere espresso in data 20.12.2001. Restano comunque ferme le dispo-sizioni di maggior favore stabilite da leggi, rego-lamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposi-zione. D) RIFLESSI PREVIDENZIALI I periodi di congedo in oggetto sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescen-za. I contributi da versare a questo Istituto, nella fattispecie, dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita. Soccorre, infatti, nella materia la normativa di cui al decreto legislativo 564/96, che , per quanto attiene i soli effetti pen-sionistici, reca disposizioni in tema di contribu-zione figurativa. In particolare, dal disposto del-l’art.2 del decreto si evince chiaramente che gli enti e le amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte; in mancan-za, ovvero in caso di riduzione del trattamento economico la retribuzione sarà calcolata per in-tero ai fini pensionistici, con onere a carico di questo Istituto. L’istituto della contribuzione figu-rativa, quindi, si applica solo se la retribuzione è mancante o ridotta. Il riferimento all’istituto della copertura figurativa, pertanto, contenuto nella norma, rapportato al tetto retributivo, non può che avere destinatari, datori di lavoro privati, iscritti alla gestione dell’A.G.O., sia ai fini assicu-rativi per le prestazioni di maternità che pensio-nistici. E, pertanto, a fronte di pagamento di retri-buzioni nei casi di congedo tutelati dalla legge, devono essere versati i relativi contributi previ-denziali.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Andrea Simi

Notiziario dell’ANIAT associato all’Unione Stampa Periodica Italiana – Aut.Trib.Torino n.1859 del 9/3/1967 Direttore resp.: Cesare Leone Vice Direttore: Vincenzo Valenza Amministrazione: C.Leone, G.P.Benente, A.Bellonio

Impaginazione grafica: Fabio Leone – La presente copia è stata stampata in proprio il 5 febbraio 2002

Circ. n. 2 INPDAP – Roma 10 gennaio 2002

Testo unico d.l. 26.3.2001 n.151, art. 42 Congedo straordinario per assi-stenza portatori di handicap. Disposizioni modificative legge n. 53/2000.