LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE IL NUOVO REGIME DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.
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LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE
IL NUOVO REGIME DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
16/10/2003 Tirrenia
Commissione Culturale Ragionieri della Toscana
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Comparazione tassazione per le persone fisiche
Regime di
tassazione
Partecipazioni
qualificate
Partecipazioni
non qualificateSino al
31 dicembre 2003
27%al netto delle rispettive minusvalenze riportabili
nei quattro anni successivi
12,50%al netto delle rispettive minusvalenze riportabili
nei quattro anni successivi
A partire dal 1° gennaio 2004
Imponibile ridotto al 40%
regole ordinarie di tassazione con aliquote progressive IRPEF/IRE
12,50%al netto delle rispettive minusvalenze riportabili
nei quattro anni successivi
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Commissione Culturale Ragionieri della Toscana
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Comparazione tassazione per imprenditori individuali e
società di persone
Regime di tassazione
Cessione ordinaria di partecipazioni
Partecipazioni di controllo e collegamento
Sino al
31 dicembre 2003
Imponibile 100%concorso al reddito
d’impresa (eventuale rateizzazione)
Imponibile 100%facoltà di regime sostitutivo
aliquota 19%
Regime di
tassazione
Partecipazioni nell’attivo circolante
Partecipazioni nell’attivo
immobilizzato
Partecipazioni con requisiti
Partic. Exem.
A partire dal
1° gennaio 2004
Impon. 100%concorso al reddito
d’impresa
Impon. 100%concorso al reddito
d’impresa con facoltà di
rateizzazione
Impon. Ridotto al 40%
concorso al reddito d’impresa
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Commissione Culturale Ragionieri della Toscana
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Comparazione tassazione per le società di capitali
Regime di tassazione
Cessione ordinaria di partecipazioni
Partecipazioni di controllo e collegamento
Sino al
31 dicembre 2003
Imponibile 100%concorso al reddito
d’impresa (eventuale rateizzazione)
Imponibile 100%facoltà di regime sostitutivo
aliquota 19%
Regime di
tassazione
Partecipazioni nell’attivo circolante
Partecipazioni nell’attivo
immobilizzato
Partecipazioni con requisiti
Partic. Exem.
A partire dal
1° gennaio 2004
Impon. 100%concorso al reddito
d’impresa
Impon. 100%concorso al reddito
d’impresa con facoltà di
rateizzazione
Nessun Imponibile
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Detenzione delle partecipazioni come persone fisiche
• Alle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate continuerà ad essere applicata la tassazione sostitutiva del 12,50%
• Alle plusvalenze derivanti cessione di partecipazioni qualificate saranno applicate le ordinarie aliquote IRPEF/IRE su un imponibile ridotto al 40%
• Il medesimo trattamento tributario sarà applicato nella fase di possesso delle partecipazioni, in presenza di utili e dividendi da società di capitali, con l’identica distinzione fra partecipazione qualificata e non
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Detenzione delle partecipazioni come società di capitali
La novità più rilevante è costituita dal regime di esenzione che sarà applicato ai plusvalori derivanti da cessione di partecipazioni societarie, qualora ricorrano le condizioni richieste dall’art. 88 Tuir nuova versione.
Nella fase di possesso i dividendi derivanti da tali partecipazioni saranno imponibili per il soggetto IRES percipiente nella misura del 5%
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Ipotesi di lavoro per la detenzione di partecipazioni come società di capitali
Trasferimento di partecipazioni detenute da persona fisica a soggetto IRES (ai fini della P.E.):
• CESSIONE A TITOLO ONEROSO
• CONFERIMENTO
La successiva cessione delle partecipazioni da parte del soggetto IRES = ESENZIONE = utili conseguiti
Passaggio da sfera personale a sfera imprenditoriale
LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE
IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE:RIPORTO DELLE PERDITE
E CASI APPLICATIVI
art. 116: opzione per la trasparenza fiscale
Il fattore preclusivo all’adozione del sistema della trasparenza dato dall’opzione della partecipata per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 118 (Consolidato Nazionale) e 132 (Consolidato Mondiale) del nuovo TUIR, merita una esemplificazione di carattere schematico.L’opzione è esercitabile (art. 116, comma 1) dai soggetti di cui all’articolo 72, comma 1, lett. a), e cioè:• SPA, SAPA, SRL, Società Cooperative e società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello stato (enti partecipati)• al cui capitale partecipino esclusivamente gli stessi soggetti di cui al già richiamato articolo 72, comma 1, lett. a), SPA, SAPA, SRL, Società Cooperative e le società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello stato (enti partecipati)• Quindi la norma dell’art. 116 richiede una stessa qualificazione giuridica per gli enti partecipati e gli enti partecipanti
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chi esercita l’opzione?
• l’opzione è esercitabile dalla società partecipata (art. 116, comma 4).
• autorevoli commentatori, fra cui il qui presente Dr. Meneghetti (si veda Sole 24 Ore del 25 settembre 2003, pag. 23), ci fanno osservare che nella prima versione era chiaro che l’opzione doveva essere manifestata sia dalla società partecipata sia da tutti i soci, mentre nell’attuale stesura viene meno il riferimento all’opzione congiunta: si parla di opzione della partecipata da comunicare secondo modalità demandate ad un provvedimento del Direttore delle Entrate.
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esclusioni soggettive (art 116, comma 1, lettere a) e b)
• Società partecipate che hanno emesso strumenti finanziari di cui all’art. 2346 u.c. del Codice civile: “Resta salva la possibilità che la società a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione”.
• Società partecipate che operano in regime di tassazione consolidata ai sensi degli articoli 118 (Consolidato Nazionale) e 132 (Consolidato Mondiale) del nuovo TUIR
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caso A
A S.p.a.
C S.p.a.
100% (no trasparenza)
55%
D S.p.a.
65%
E S.p.a.
opzione consolidato
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caso B
D S.p.a.
C S.p.a.
80% opzione consolidato
50%
A S.p.a.
B S.p.a.
E S.p.a.
50%100%
opzione consolidato
opzione trasparenza
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3) effetti dell’opzionesulle perdite fiscali
PERDITE PREGRESSE• Perdite pregresse della Partecipante: deducibili comunque
dal reddito complessivo (art 84 del nuovo TUIR)• Perdite pregresse della Partecipata: non deducibili dal
reddito determinato secondo le regole di cui all’articolo 116 e segg.
PERDITE D’ESERCIZIO• Perdite d’esercizio della Partecipante: deducibili dal
reddito della partecipante• Perdite d’esercizio della Partecipata: imputate per
trasparenza alla partecipante
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4) caso ADETERMINAZIONE DEL REDDITO
PER TRASPARENZA NEL CASO DI PERDITE DI
ESERCIZIO DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA
Partecipante A: utile d’esercizio (fiscale) 100
Partecipata B: perdita d’esercizio (fiscale) 60 • Reddito imponibile Partecipante A =100 – 60= 40
La perdita d’esercizio è imputata, per trasparenza, alla partecipante “A” il cui reddito imponibile sarà dato dalla somma dei due risultati.
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5) caso BDETERMINAZIONE DEL REDDITO PER TRASPARENZA NEL CASO DI PERDITE
PREGRESSE ESISTENTI SULLA SOCIETA’ PARTECIPANTE
Partecipante A: utile d’esercizio 100 - perdite pregresse 20
Partecipata B:perdita d’esercizio 60
Reddito Imponibile Partecipante A =100 – 60 – 20 = 20
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6) caso C DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER
TRASPARENZA NEL CASO DI PERDITE PREGRESSEDELLA SOCIETA’ PARTECIPATA
Partecipante A: utile d’esercizio 100 Partecipata B: utile d’esercizio 60 - perdite pregresse 40 • Reddito Imponibile Partecipante A = 100 + 60 = 160• Le perdite pregresse della Partecipata B rimangono in capo
alla stessa e non si trasferiscono.• L’utile della partecipata B si trasferisce invece per trasparenza
alla Partecipante A aumentandone il relativo reddito imponibile a 160.
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7) caso D
DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER TRASPARENZA NEL CASODI PERDITE D’ESERCIZIO E DI PERDITE PREGRESSE DELLA
PARTECIPANTE• Partecipante A:
Perdita esercizio (ante imputazione per trasparenza) 100 / perdite pregresse 40 • Partecipata B: utile d’esercizio 200 • Reddito imponibile Partecipante A = 60 (-100 +200 -40)
La partecipante potrà utilizzare le proprie perdite (tutte, sia quelle di esercizio che quelle pregresse) per compensare il reddito complessivo determinato secondo le regole della trasparenza
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8) caso E
DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER TRASPARENZA NEL CASO DI PERDITE PREGRESSE ESISTENTI SULLA SOCIETA’ PARTECIPANTE E PERDITE IMPUTATE DALLA PARTECIPATA PER QUOTA SUPERIORE AL REDDITO DELLA PARTECIPANTE.
?Partecipante A:utile d’esercizio 100 - perdite pregresse del quinto anno anteriore 90Partecipata B: perdita d’esercizio 110 • Reddito Imponibile Partecipante A = 100 – 110 = - 10• Perdite riportabili a nuovo della Partecipante A – 10 (con le modalità e
i limiti di cui al nuovo articolo 84)• Perdite pregresse non più riportabili a nuovo per avvenuto decorso del
quinquennio 90
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9) situazione da chiarire
Sarebbe opportuno, altresì, che venisse indicato il regime delle perdite della partecipata una volta che esse sono entrate nella disponibilità del socio (compensabilità con futuri redditi, eventuali limiti al riporto a nuovo, sorte in caso di mancato rinnovo dell’opzione )