La riforma del mercato del lavoro Il collocamento ordinario

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La riforma del mercato del lavoro Il collocamento ordinario. Evoluzione storica. L’evoluzione della normativa del collocamento e dell’avviamento al lavoro: una “lunga marcia” da un assetto vincolistico e rigido verso la liberalizzazione. - PowerPoint PPT Presentation

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Evoluzione storica

• L’evoluzione della normativa del collocamento e dell’avviamento al lavoro: una “lunga marcia” da un assetto vincolistico e rigido verso la liberalizzazione.

• Liberalizzazione non significa assenza di qualsiasi regola ma meno vincoli e più spazio alle autonomie private, più promozione dell’incontro tra domanda ed offerta di forza lavoro.

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….• Il collocamento è stato concepito sin dall’inizio

come una funzione pubblica e gratuita di mediazione con lo scopo di tutelare il lavoratore dalla speculazione degli intermediari privati e dagli effetti negativi dello squilibrio tra offerta e domanda di lavoro.

• Obiettivo del collocamento pubblico: equa ripartizione dei posti disponibili (regolazione della concorrenza tra lavoratori al fine di evitare discriminazioni nelle assunzioni).

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Fase pre-corporativa

• Attività di mediazione gestita da agenzie private, strutture statali e comunali e associazioni sindacali. Scopo del sindacato è quello di tutelare i lavoratori nella ricerca dell’occupazione e di rafforzare il potere contrattuale mediante condizionamento nelle assunzioni.

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Periodo corporativo

• Il collocamento assume le vesti di funzione pubblica e di monopolio pubblico, con divieto di mediazione privata, anche se gratuita. Esercizio da parte delle organizzazioni sindacali corporative, soggetti di diritto pubblico, controllati dallo Stato.

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Fase post-corporativa e costituzionale

• Intervento in materia importante (l. 264/1949) ma sostanzialmente ripetitivo del contenuto delle leggi emanate durante il periodo corporativo.

• Si ribadisce: a) la funzione pubblica del collocamento; b) il monopolio statale, con divieto di mediazione

privata tra domanda ed offerta di forza lavoro; c) la gestione pubblico statale con partecipazione

consultiva delle contrapposte organizzazioni sindacali;

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d) L’assunzione attraverso la regola della richiesta numerica da parte dell’impresa (mera indicazione dei lavoratori da assumere, della loro categoria e qualifica professionale) agli uffici periferici di collocamento (eccezione richiesta nominativa e chiamata diretta);

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e) Considerazione della manodopera disoccupata ed inoccupata (la mediazione pubblica non era necessaria per manodopera che traslava da un’occupazione all’altra (passaggio diretto);

f) Iscrizione del lavoratore alle liste di collocamento e onere di richiesta del libretto di lavoro.

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Fonti

• d.lgs. 21 aprile 2000 n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, c. 1, lett. a) della l. n. 144/1999), come modificato dal d.lgs. 19 dicembre 2002 n. 297.

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Fonti • Le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 181 stabiliscono tanto i

principi fondamentali per l’esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 469/1997, quanto i principi per l’individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all’inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata (art. 1, c. 1, d. n. 181 come sostituito da art. 1 d. n. 297).

• L’intervento è teso a riconoscere alla Regione un ruolo centrale, già affermato dal d.lgs. 469/1997 ma certamente rafforzato dalla modifica del titolo V della Costituzione (in particolare dall’art. 117 Cost.

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Stato di disoccupazione• Il d.lgs. n. 181/2000 ridefinisce lo “stato di

disoccupazione”, fissando la seguente nozione generale (art. 1, c. 2, lett. c, sostituito dall’art. 1 d.lgs. 297/02):

• “Condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa , secondo modalità definite con i servizi competenti”.

• I servizi competenti sono i centri per l’impiego (art. 4 d.lgs. 469/1997) e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

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• Il d.lgs. n. 181 definisce inoltre “disoccupati di lunga durata”:

• “coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani”.

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• “inoccupati di lunga durata”:• “coloro che, senza aver

precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di una occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani”.

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• “donne in reinserimento lavorativo”:• “quelle che, già precedentemente

occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività”.

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• “adolescenti”: “minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni che non siano più soggetti all’obbligo scolastico”;

• “giovani”: soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 25 anni compiuti, o, se in possesso di una laurea, fino a 29 anni compiuti, ovvero la superiore età definita in conformità agli indirizzi dell’Unione europea.

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Come si verifica lo stato di disoccupazione• La condizione di “stato di disoccupazione” è comprovata

dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio, accompagnata da una dichiarazione (ai sensi del DPR n. 445/2000) che attesti l’eventuale attività lavorativa svolta nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (art. 2, c. 1, d.lgs. 181/2000 come sostituito dall’art. 3 d.lgs. n. 297/2002).

• Nei rapporti con la p.a. e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato. In tali casi, come in quelli di cui al c. 1, si applica il dPR n. 445/2000 (art. 2, c. 5, d.lgs. 181/2000 come sostituito dall’art. 3 d.lgs. n. 297/2002).

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• Alle Regioni è demandato il compito di definire gli indirizzi operativi per l’accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti (art. 2, c. 3, d.lgs. 181/2000 come sostituito dall’art. 3 d.lgs. 297/2002).

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• La verifica dell’effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità (art. 2, c. 3, d.lgs. 181/2001 come sostituito dall’art. 3 d.lgs. 297/2002):

• a) comunicazioni a cui sono tenute i datori di lavoro (in base all’art. 4-bis d.lgs. 181/2000);

• b) rispetto delle misure concordate con il disoccupato.

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Conservazione e perdita dello stato di disoccupazione

• Alle Regioni è demandato il compito di stabilire i criteri per l’adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi (art. 4 d.lgs. 181/2000, come sostituito dall’art. 5 d.lgs. 297/02):a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorative tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all’art. 8, c. 2 e 3, d.lgs. 468/1997);

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…b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata

presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione della disoccupazione di lunga durata;

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;

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…d) sospensione dello stato di disoccupazione

in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.

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Quali azioni per prevenire la disoccupazione di lunga durata (a. 3 d.lgs. 181 come sostituito da a. 4 d.lgs. 297) Le Regioni definiscono obiettivi ed indirizzi operativi

delle azioni, che i servizi competenti effettuano, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i “disoccupati” (di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. 181/2000) ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:

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…a) colloquio di orientamento entro tre mesi

dall’inizio dello stato di disoccupazione; b) proposta di adesione ad iniziative di

inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l’integrazione professionale (nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo non oltre quattro mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione; nei confronti di altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione).

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Dalle liste di collocamento all’elenco anagrafico (art. 1-bis d. n. 181 aggiunto dall’art. 2 d. n. 297)

• Sono soppresse tutte le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle relative al collocamento dei disabili (l. n. 68 del 1999), alla mobilità dei lavoratori (art. 6 l. 223/1991), ai lavoratori dello spettacolo (art. 16 dPR 2053/1963), ai lavoratori italiani disponibili a svolgere attività di lavoro all’estero in Paesi extracomunitari.

• Il collocamento della gente di mare sarà disciplinato con apposito regolamento governativo prevedendo il superamento dell’attuale sistema di collocamento obbligatorio.

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Non vi è più dunque l’obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento.

• Il lavoratore che si presenta nei centri per l’impiego è inserito nell’elenco anagrafico in base ai dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale che costituiscono la base dei dati del sistema informativo del lavoro (ora borsa nazionale continua del lavoro).

• Con decreto del Ministro del lavoro, d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, sono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati contenuti nelle predette schede anagrafica e professionale.

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Modalità di assunzione (art. 4-bis d. n. 181 aggiunto dall’art. 6 d. 297

• Regola: datori di lavoro privati ed enti pubblici economici procedono all’assunzione diretta di tutti i lavoratori, per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, fatto salvo l’obbligo di assunzione mediante concorso previsto dagli statuti degli e.p.economici.

• Eccezione: chiamata nominativa e nulla osta preventivo per assunzione di lavoratori italiani disponibili a svolgere attività di lavoro all’estero in Paesi extracomunitari; le disposizioni speciali per assunzione lavoratori extracomunitari e per l’assunzione dei lavoratori disabili.

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Vincolo alla libertà di assunzione diretta: precedenze

• Lavoratori licenziati per riduzione di personale ovvero messi in mobilità rispetto alle loro ex ditte che avanzino richieste entro 6 mesi dal licenziamento.

• Lavoratori disoccupati a seguito di trasferimenti di azienda rispetto all’acquirente, affittuario o subentrante che effettuino assunzione entro 1 anno dal trasferimento o un periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.

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Vincolo alla libertà di assunzione diretta: precedenze

• Lavoratori a tempo parziale rispetto alle aziende che procedano a nuove assunzioni a tempo pieno (solo se previsto dal contratto individuale: art. 5, c. 2, d.lgs. 61/2000 come modificato da art.46 d.lgs. 276/2003).

• Lavoratori assunti con contratti a tempo determinato per svolgere attività stagionali ovvero per far fronte alle cd. Punte stagionali di attività: è affidato ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi la individuazione di un diritto di precedenza nell’assunzione. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro e il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso(v. art. 10, c. 9 e 10, d.lgs. 368/2001).

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Eventuale riserva regionale per categorie a rischio di esclusione sociale (a. 4-bis, c. 3)

• Le Regioni, fermo restando il principio dell’assunzione diretta, possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

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Obblighi di informazione dei datori di lavoro a favore dei lavoratori

• All’atto dell’assunzione i datori di lavoro privati e gli e. p. economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola.

• Inoltre sono tenuti alle comunicazioni previste dal d.lgs. 152 del 1997 (in forma scritta; sui dati essenziali del contratto di lavoro: identità delle parti, data dell’assunzione, tipologia contrattuale, qualifica, trattamento economico e normativo; entro 30 gg. dalla data dell’assunzione; a pena di sanzione amministrativa.

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… e a favore degli uffici competenti • I datori di lavoro privati, gli e.p.e. e le p.a.

sono tenuti a comunicare al servizio competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, i seguenti dati: dati anagrafici del lavoratore, dati essenziali del contratto e del trattamento economico e normativo contestualmente all’assunzione ovvero entro il termine di 5 gg. quando l’assunzione avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, nonché nell’ipotesi in cui l’assunzione riguardi lavoratori stagionali con rapporto di durata superiore a 5 gg.

• Variazione del rapporto di lavoro entro 10 gg.

• Cessazione dei rapporti di lavoro entro 5 gg.

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Registrazione nel libro matricola

• All’atto di assunzione per i datori di lavoro privato e gli e.p.e.

• Consegna al lavoratore di una dichiarazione sottoscritta dei dati relativi alla registrazione

• A pena di sanzioni amministrative.

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scientifica, 2004 • Ghera, Diritto del lavoro. Compendio, Cacucci, 2003• Ghera, Diritto del lavoro.Appendice, 2004, in www.cacucci.it• Ghezzi (a cura di), Il lavoro tra progresso e mercificazione, Ediesse, 2004• Gragnoli e Perulli (a cura di), La riforma del mercato del lavoro e nuovi modelli contrattuali, Cedam, 2004• Miscione e Ricci M. (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, in Commentario al d.lgs. n.

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Mercati, 2004, n. 2• Santucci, Creazione di impresa e promozione di occupazione tra vecchia e nuova disciplina, in Rusciano (a cura

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