LA “RESPONSABILITÀDIRIGENZIALE” IN SENSO STRETTO...

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Prima parte dell’intervento LA “RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE” IN SENSO STRETTO (art. 2, comma 9, della Legge 241/1990; art. 7, comma 2, della Legge 69/2009; § 7 del D.M. 12.1.2010)

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Prima parte dell’intervento

LA “RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE”IN SENSO STRETTO

(art. 2, comma 9, della Legge 241/1990; art. 7, comma 2, della Legge 69/2009; § 7 del

D.M. 12.1.2010)

Legge 241/1990Art. 2 “Conclusione del procedimento”

Art. 2, comma 9

La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilitàdirigenziale

Legge 69/2009Art. 7 “Certezza dei termini di conclusione del procedimento”

Art. 7, comma 2Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di linee di indirizzoindirizzo* per l’attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento

* Decreto Ministeriale 12.1.2010, spec. Decreto Ministeriale 12.1.2010, spec. §§ 77

Art. 2, comma 9, Legge 241/1990e art. 7, comma 2, Legge 69/2009

I due disposti non sono né simmetrici nésovrapponibili:

1. il primo guarda soltanto alla “mancata emanazione” del provvedimento entro i termini;

2. il secondo, più ampio, si sofferma sul “rispetto” dei termini e pertanto considera pure, in positivo, l’ipotesi in cui il Dirigente concluda l’iter in anticipo.

D.Lgs. 165/2001, Art. 21 “Responsabilità dirigenziale”

(I)1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi… ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare…, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incaricodirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre… revocare l'incarico… ovvero recedere dal rapporto di lavoro... SEGUE./.

D.Lgs. 165/2001, Art. 21 “Responsabilità dirigenziale”

(II)./.

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata… la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione… in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato èdecurtata… in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all’80%.

Art. 7, comma 2, Legge 69/2009e D.M. 12.1.2010

�No responsabilità dirigenziale per episodi episodi sporadici ed occasionalisporadici ed occasionali di mancato rispetto dei termini

�Si potrà pervenire alla decurtazione della retribuzione di risultato nei soli casi di grave grave e ripetuta inosservanza delle ripetuta inosservanza dell’’obbligo di obbligo di provvedereprovvedere

D.P.R. 160/2010“Regolamento S.U.A.P.”

Art. 7, comma 7

Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP edegli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi

D.L. 78/2009, Art. 9 “Tempestività dei pagamenti delle

PP.AA.” (I)1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:…2. nelle amministrazioni… al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica… ./. segue

D.L. 78/2009, Art. 9 “Tempestività dei pagamenti delle

PP.AA.” (II)./. segue

… la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi…

Altre fattispecie diresponsabilità dirigenziale

RIFERIMENTO NORMATIVO FATTISPECIE/PRECETTO SANZIONE

Art. 33, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001

Mancata individuazione delle eccedenze delle unità di personale

È valutabile ai fini della responsabilitàerariale

Art. 55 sexies, comma 3, del D.Lgs. 165/2001

Mancato esercizio o decadenza dell’azione disciplinare

Sospensione dal servizio senza retribuz. ed altresì riduzione indennitàdi risultato

Art. 55 septies, comma 6, del D.Lgs. 165/2001

Omesso controllo sulle assenze dei propri dipendenti

Sospensione dal servizio senza retribuz. ed altresì riduzione indennitàdi risultato

Art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009 Mancata adozione del piano della performance

Divieto di erogazione della retribuzione di risultato

Art. 11, comma 9, del D.Lgs. 150/2009 Mancata adozione e realizzazione del programma triennale per la trasparenza

Divieto di erogazione della retribuzione di risultato

Art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 Ricorso a CO.CO.CO. per funz. ordinarie

È causa di responsabilitàamministrativa

Art. 36, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 Irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile

Divieto di erogazione della retribuz. di risultato

Art. 57 bis, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.)

Mancata comunicazione degli indirizzi della P.A.

È valutata ai fini della responsabilitàdirig. e dell’attribuz. della retribuz. di risultato

Seconda parte dell’intervento: profili risarcitori

LA RESPONSABILITÀ PER RISARCIMENTO DEL DANNO INGIUSTO CAGIONATO DALL’INOSSERVANZA DOLOSA O COLPOSA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTODue aspetti da considerare:1) LA RESPONSABILITRESPONSABILITÀÀ CIVILE VERSO TERZICIVILE VERSO TERZI DEI DIPENDENTI2) LA POSSIBILE CONFIGURAZIONE DI RESPONSABILITRESPONSABILITÀÀ AMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVO--CONTABILECONTABILE IN CAPO AL DIPENDENTE (con riguardo al “danno patrimoniale in senso stretto”, al “danno all’immagine”e al c.d. “danno da disservizio”)

Art. 28 Cost.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabilidirettamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti degli atti compiuti in violazione di diritticompiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estendesi estende allo Stato e agli enti pubblici.

Legge 241/1990, Art. 2 bis“Conseguenze per il ritardo

dell’amministrazione nella conclusione del procedimento ”

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.(N.B.: L’art. 2 bis va, naturalmente, raccordato con l’art. 133, comma 1, lettera a1, del C.P.A. –giurisdizione esclusiva – e con l’art. 30, comma 4, del C.P.A. per il termine decadenziale di 120 gg. dopo 1 anno dalla scadenza del termine per provvedere)

Legge 241/1990, Art. 2 bisResponsabilità da ritardo

Secondo l’opinione maggioritaria questa nuova figura ricalca lo schema della responsabilitresponsabilitàà extracontrattualeextracontrattuale (o aquiliana):

�Consiglio di Stato, sent. 2150/2010�T.A.R. Lazio-Roma, sent. 1125/2011�C.G.A. Sicilia, sent. 472/2011

Fonti dellaRESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

D.P.R. 3/1957 (Testo unico degli D.P.R. 3/1957 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato) impiegati civili dello Stato) –– arttartt. da 18 a . da 18 a 30 (spec. 22, 23 e 25)30 (spec. 22, 23 e 25)

N.B.: per i dipendenti degli EE.LL. viene richiamato dall’art. 93 del D.Lgs. 267/2000(già art. 58 della Legge 142/1990)

D.P.R. 3/1957D.P.R. 3/1957

Art. 22. Responsabilità verso i terzi.1. L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad

esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 èpersonalmente personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere può essere esercitata congiuntamenteesercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.

2. L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivalesi rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19 (= innanzi alla Cdc)...

D.P.R. 3/1957D.P.R. 3/1957

Art. 23. Danno ingiusto

1. È danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per per dolo o per colpa gravecolpa grave; restano salve le responsabilità piùgravi previste dalle leggi vigenti.

2. La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificatonell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.

D.P.R. 3/1957D.P.R. 3/1957

Art. 25. DiffidaComma 1: L'omissione di atti o di operazioni, al cui compimento l'impiegato sia tenuto per legge o per regolamento, deve essere fatta constare da chi vi ha interesse mediante diffida notificata mediante diffida notificata all'impiegato e all'Amministrazione a mezzo di all'impiegato e all'Amministrazione a mezzo di ufficiale giudiziarioufficiale giudiziario. Commi da 2 a 4:… perché la diffida sia efficace, debbono essere trascorsi 60 giorni dalla scadenza del termine per il compimento dell’atto…Comma 5: Decorsi inutilmente 30 giorni dalla Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione della diffidanotificazione della diffida, l'interessato può proporre l'azione di risarcimento, senza pregiudizio del diritto alla riparazione dei danni che si siano già verificati in conseguenza dell'omissione o del ritardo.

Legge 20/1994 Legge 20/1994 -- ResponsabilitResponsabilitàà ammamm.va.vaTratti essenziali della disciplinaTratti essenziali della disciplina

� Fatti e omissioni commessi con dolo o con dolo o colpa gravecolpa grave

�� ResponsabilitResponsabilitàà personalepersonale; il debito si trasmette agli eredi nei soli casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi

�� Prescrizione quinquennalePrescrizione quinquennale “dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla sua scoperta”

RESPONSABILITRESPONSABILITÀÀ CIVILE DIRETTA DEL DIRIGENTE CIVILE DIRETTA DEL DIRIGENTE VERSO TERZIVERSO TERZI

2 questioni:

1.1. Qual Qual èè il Giudiceil Giudice? � G.A. (C.d.S. 3981/2006)� G.O. (Cass., Sez. Un., 13659/2006 e

C.d.S. 2515/2008)

2. Se G.O., prescrizioneprescrizione quinquennale exart. 2947 c.c.;se G.A., decadenzadecadenza ex art. 30 C.P.A.

RESPONSABILITRESPONSABILITÀÀ AMM.VA VERSO LA P.A.AMM.VA VERSO LA P.A.

Innanzi alla Corte dei conti il Dirigente potrà essere condannato a risarcire alla P.A.:

� Il danno patrimoniale in senso stretto� Il danno all’immagine� Il danno c.d. “da disservizio”

Casi 1-3 di DANNO PATRIMONIALE IN SENSO STRETTO

1) C.d.c. 1^ Sez. Giurisdiz. Centrale (appello) –sentenza n. 65 dell’1.2.2010: responsabile dei Servizi sociali di un Comune condannato in ambo i gradi di giudizio per carente e ritardata istruttoria della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare; danno all’IACP pari al mancato introito di canoni locatizi per 27 mesi2) C.d.c. Marche – sentenza n. 69 del 12.4.2010: verbali di contravvenzione al Codice della strada notificati oltre i termini di legge (importo calibrato su sanzioni)3) C.d.c. 2^ Sez. Giurisdiz. Centrale (appello) –sentenza n. 271 del 28.7.2010: omessa riscossione di tributi da parte del concessionario con danno alla C.C.I.A.A. di Bologna

Casi 4-6 di DANNO PATRIMONIALE IN SENSO STRETTO

4) C.d.c. 2^ Sez. Giurisdiz. Centrale (appello) – sentenza n. 280 del 28.7.2010: mancato pagamento fattura da parte di un Comune con conseguenti accessori (importo rilevantissimo)5) C.d.c. Toscana – sentenza n. 376 del 12.10.2010: tardiva notifica da parte del concessionario di cartelle esattoriali IVA per l’Amm.ne finanziaria oltre il termine decennale di prescrizione; con l’occasione si veda anche C.d.c. Sicilia – sentenza n. 1719 dell’1.6.2008 per tardiva notifica da parte del messo comunale (16 gg. oltre il termine di decadenza biennale) di avvisi di accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro e dell’INVIM (dopo condanna del Comune al pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate)6)C.d.c. Campania – sentenza n. 2887 del 21.12.2010: ritardato pagamento fattura di oltre 3 anni da parte di un Comune

Casi 7-9 di DANNO PATRIMONIALE IN SENSO STRETTO

7) C.d.c. Sardegna – sentenza n. 4 del 10.1.2011: mancata/ritardata riscossione di canoni di locazione immobili8) C.d.c. 1^ Sez. Giurisdiz. Centrale (appello) –sentenza n. 192 del 9.5.2011: ritardo in avvisi ICI e mancata iscrizione a ruolo con conseguente impossibilità di introito di oltre 500.000 € per decorrenza dei termini di legge. Condanna a 200.000 € del funzionario comunale responsabile Ufficio tributi9) C.d.c. Sicilia – sentenza n. 2453 del 28.6.2011: pagamento in ritardo (con sanzione e interessi) della tassa di circolazione degli automezzi comunali

Restrizione delDANNO ALL’IMMAGINE

D.L. 78/2009 - Art. 17, comma 30 ter... Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione

per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97

Legge 27-3-2001 n. 97Art. 7. Responsabilità per danno erariale.

La sentenza irrevocabile di condannapronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II del c.p. è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinchépromuova entro 30 giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale…

Art. 328 c.p.“Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione”

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiutaindebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interes se non trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interes se non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per espo rre compie l'atto del suo ufficio e non risponde per espo rre le ragioni del ritardole ragioni del ritardo , è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa .�� Esempio: Esempio: CdcCdc Veneto, Veneto, sentsent. n. 322 del 17.4.2009. n. 322 del 17.4.2009

Rapporto tra azione risarcitoria (avanti al Giudice civile o penale) e azione di resp. del P.M. contabile

� Non si deve ragionare in termini di “ne bis in idem” e non vi è alcuna astrattapreclusione o incompatibilità fra l’una e l’altra giurisdizionegiurisdizione (Cdc SS.RR., sent. 1 del 18.1.2011 e Cdc Lazio, sent. 364 del 28 febbraio 2011)

� Di interferenza si può semmai parlare con riguardo ai giudizi in concreto promossi. Si dovrà verificare, caso per caso, se sussista l’interesse all’azione, che viene meno soloove la P.A. abbia già ottenuto l’integrale risarcimento del danno.

Casi riconosciuti di DANNO DA DISSERVIZIO

1) C.d.c. Puglia – sentenza n. 661 del 25.8.2008 (tangenti durante visite fiscali): “i militari incaricati successivamente hanno nuovamente dovuto esaminare la documentazione ed effettuare i riscontri contabili, finanziari e fiscali al fine di giungere ad esprimere il giudizio finale sulla nuova verifica”2) C.d.c. Toscana – sentenza n. 189 del 17.5.2010 (tangenti durante visite fiscali): “spese per accertamenti e per la riorganizzazione del reparto conseguenti all’evento illecito”

Casi non riconosciuti (ma utili) di DANNO DA DISSERVIZIO

3) C.d.c. Veneto – sentenza n. 72 del 19.1.2009 (buste paga senza trattenute): no danno da disservizio così come prospettato; sì danno all’immagine4)C.d.c. 2^ Sez. Giurisdiz. Centrale (appello) –sentenza n. 231 del 6.5.2009 (Obiettore presso Ufficio comunale cultura e nel contempo Assessore alla cultura): no danno da disservizio perché non provato; sì danno all’immagine5) C.d.c. Veneto – sentenza n. 557 del 16.7.2009 (assenteismo in un Comune): no danno da disservizio perché asseritamente ristorato da sanzione disciplinare pesante e da esclusione dalle progressioni di carriera; sì danno all’immagine