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1 La redazione del Piano Formativo Individuale nell’apprendistato professionalizzante Dott.ssa Lilli Casano Pedagogia del Lavoro 1 e 2 Modulo: Teoria e metodi per l’apprendistato, i tirocini e gli stage formativi 1. Il piano formativo individuale Il Testo Unico dell’apprendistato (decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 167) demanda alla contrattazione collettiva la regolazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, prevedendo (articolo 2, comma 1, lettera a) che essi siano definiti nel piano formativo individuale dell’apprendista, secondo moduli e formulari eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Il piano formativo individuale costituisce parte integrante del contratto di apprendistato: sempre alla lettera a) del succitato comma il Legislatore include tra i principi generali della regolazione dell’apprendistato la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale, specificando che esso deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto. La violazione del principio relativo alla forma del contratto e del piano formativo individuale può comportare il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.500 euro.

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La redazione del Piano Formativo Individuale

nell’apprendistato professionalizzante

Dott.ssa Lilli Casano

Pedagogia del Lavoro 1 e 2

Modulo: Teoria e metodi per l’apprendistato, i tirocini e gli stage formativi

1. Il piano formativo individuale

Il Testo Unico dell’apprendistato (decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 167)

demanda alla contrattazione collettiva la regolazione dei profili formativi del

contratto di apprendistato professionalizzante, prevedendo (articolo 2, comma 1,

lettera a) che essi siano definiti nel piano formativo individuale dell’apprendista,

secondo moduli e formulari eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva

o dagli enti bilaterali.

Il piano formativo individuale costituisce parte integrante del contratto di

apprendistato: sempre alla lettera a) del succitato comma il Legislatore include tra

i principi generali della regolazione dell’apprendistato la forma scritta del

contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale, specificando che

esso deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto. La violazione

del principio relativo alla forma del contratto e del piano formativo individuale

può comportare il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a

1.500 euro.

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La maggior parte degli accordi di recepimento della disciplina del contratto di

apprendistato include, in allegato, un modello di piano formativo individuale

concordato tra le parti in virtù della specificità del settore di riferimento, che può

essere utilizzato come traccia per la stesura del piano formativo da allegare al

contratto.

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Per quanto riguarda i contenuti da inserire nel piano formativo individuale,

l’articolo 4, comma 2 assegna agli accordi interconfederali ed ai contratti collettivi

il compito di stabilire, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di

qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione

della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e

specialistiche. Il comma 3 dello stesso articolo prevede, inoltre, che la formazione

di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della

azienda, sia integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, da

un’offerta formativa pubblica, riguardante interventi realizzati all’interno o

all’esterno dell’ azienda, finalizzati alla acquisizione di competenze di base e

trasversali, per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata

del triennio. Questa offerta è disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali, e

modulata tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze

dell'apprendista.

Box 1. Competenze di base e trasversali vs competenze tecnico-professionali

e specialistiche

Competenze di base: l'insieme delle conoscenze (e della loro capacità d'uso) che costituiscono sia

il requisito per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore, sia la base minima per

l'accesso al lavoro e per l’esercizio dei diritti di cittadinanza (es. lingue, informatica di base,

economia, legislazione e contrattualistica del lavoro)

Competenze trasversali: sono le competenze che entrano in gioco nelle diverse situazioni

lavorative e che consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo

efficace in un contesto specifico (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc.)

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Competenze tecnico-professionali e specialistiche: sono costituite dai saperi e dalle tecniche

connesse all'esercizio delle attività operative richieste dai processi di lavoro a cui ci si riferisce

nei diversi ambiti professionali.

La disciplina dell’apprendistato dettata dal testo Unico differenzia i soggetti responsabili

dell’acquisizione, da parte dell’apprendista, delle competenze di base e trasversali da quelli

responsabili per lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali. Secondo Bertagna (1), la

separazione delle competenze trasversali e di base da quelle tecnico-professionali specialistiche è

artificiosa e ripropone vecchi schemi separatisti, quando, al contrario, applicandosi ai processi

lavorativi gli apprendisti sviluppano nella maggior parte dei casi contemporaneamente

competenze di base e competenze specialistiche.

In virtù di questa separazione, molti Accordi di recepimento della disciplina dell’apprendistato

non fanno riferimento alle competenze di base e trasversali, ma solo a quelle tecnico-professionali

o specialistiche. Negli Accordi che fanno riferimento alle competenze di base e trasversali, le aree

di competenza individuate sono tipicamente quelle relative a: competenze relazionali, competenze

in materia di organizzazione ed economia, competenze sulla disciplina del rapporto di lavoro,

competenze in materia di sicurezza sul lavoro.

L’individuazione delle competenze di base e trasversali e delle competenze

tecnico-professionali e specialistiche che andranno a comporre il piano formativo

individuale dell’apprendista è, dunque, un’operazione abbastanza complessa,

poiché i riferimenti normativi per l’individuazione delle due tipologie di

competenze sono diversi.

Per l’individuazione delle prime, infatti, occorrerà guardare alla regolamentazione

regionale. Ogni Regione, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico, è tenuta

a regolamentare gli aspetti formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il

diploma professionale e dell’apprendistato di alta formazione, ma anche a

regolamentare la formazione di base e trasversale per l’apprendistato

professionalizzante. Ciò si è tradotto nell’emanazione di delibere ed atti di 1 G. Bertagna, Apprendistato e formazione in impresa, in M.Tiraboschi (a cura di), Il Testo unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffré, 2011.

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indirizzo che definiscono la durata della formazione, il profilo delle competenze

che dovranno essere sviluppate dagli apprendisti, distinguendo talvolta tra le

competenze di base (uguali per gli apprendisti di tutti i settori) e quelle trasversali

(organizzate per blocchi comuni all’interno di un settore o per profili professionali

simili). Le Regioni hanno altresì il compito di definire l’articolazione della

formazione di base nel corso della durata del contratto di apprendistato,

prevedendo una suddivisione del monte ore totale (120 ore nel triennio) per anno

e per tipologie. Le Regioni sono tenute ad attivare un’offerta pubblica di

formazione di base e trasversale per gli apprendisti, attraverso la creazione di

cataloghi in cui confluiscano tutte le opportunità formative offerte dal sistema

regionale della formazione professionale (il che comporta l’accreditamento degli

enti titolati ad erogare questo tipo di formazione presso la Regione). L’offerta

pubblica regionale è gratuita ed accessibile a tutte le imprese che ospitano

apprendisti, che posso scegliere tra i moduli formativi resi disponibili dalle

strutture formative accreditate sul territorio regionale e sono obbligate a

consentire ai propri apprendisti di frequentare i moduli presso le sedi formative

scelte. Occorre però precisare che in alcune Regioni (tra cui ad esempio la

Lombardia) alle imprese è consentito erogare anche la formazione di base e

trasversale all’interno dell’azienda, rinunciando però ai servizi offerti

gratuitamente dalla Regione (nella forma di contributi monetari per l’acquisto dei

servizi di formazione presso gli enti accreditati).

Ad oggi, non tutte le Regioni hanno regolamentato la formazione di base e

trasversale per l’apprendistato professionalizzante, sicché in alcune di esse non è

presente un’offerta pubblica cui gli apprendisti possono accedere. In questi casi, il

datore di lavoro non è tenuto ad erogare la formazione di base e trasversale (che è,

appunto, di competenza regionale), sicché si verifica una situazione di vuoto

normativo che determina, peraltro, una disparità tra gli apprendisti assunti in

Regioni “virtuose” (che hanno già messo a disposizione un’offerta pubblica) e

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apprendisti che risiedono in Regioni meno virtuose, che non hanno la possibilità

di sviluppare queste competenze, a meno che il datore di lavoro non intenda (pur

non essendovi tenuto) inserirle comunque nel piano formativo individuale e

garantirne la trasmissione a sue spese, all’interno o all’esterno dell’azienda.

Ai fini della stesura del piano formativo, occorre a questo punto una precisazione.

Sebbene il datore di lavoro sia tenuto, laddove esiste un’offerta pubblica

regionale, a far partecipare l’apprendista alla formazione di base e trasversale

conformemente a quanto stabilito dalla regolamentazione regionale (in termini di

durata, distribuzione, profilo delle competenze, ecc…), al momento della concreta

stesura del piano formativo egli non è tenuto a inserire nel prospetto delle

competenze da sviluppare anche quelle di base e trasversali. Ciò a seguito delle

modifiche apportate dalla L. n. 99 del 9 agosto 2013, che prevede espressamente

che “il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.

lgs. 167/2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per

l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche”, esimendo,

dunque, il datore di lavoro dall’indicare anche le competenze di base e trasversale

nel piano formativo.

Ciò rappresenta, in realtà, una contraddizione del principio di unitarietà del piano

formativo, che dovrebbe contenere al suo interno l’intero percorso formativo e

dunque l’indicazione di tutte le competenze da sviluppare per accedere alla

qualifica di destinazione, per ragioni di completezza e coerenza complessiva del

percorso formativo.

Per quanto concerne le competenze tecnico-professionali e specialistiche da

inserire nel piano formativo, per individuarle occorrerà guardare ai profili

professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale

dei CCNL. In alcuni casi al CCNL sono allegati i Profili formativi per

l’apprendistato, dunque l’individuazione delle competenze tecnico-professionali

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relative alla figura professionale di riferimento sarà semplice, poiché queste sono

elencate all’interno dei profili stessi.

Esempio 1 CCNL Per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane del settore Alimentare e delle imprese della Panificazione Profili Formativi per l’apprendistato nel Settore Alimentazione Profilo tipo 3:

Figure professionali di riferimento: Tecnici di programmazione della produzione. Tecnici di produzione (addetti alla gestione di reparto/unità operativa). Conduttori di processi e sistemi automatizzati. Operatori di produzione. Competenze tecnico-professionali generali: Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa, dei prodotti e dei servizi di settore. Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità. Conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro. Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro). Conoscere e utilizzare le misure e i dispositivi di prevenzione e di sicurezza individuale e di tutela ambientale. Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi. Saper operare in un contesto aziendale orientato alla soddisfazione del cliente. Competenze tecnico-professionali di profilo: Conoscenza delle materie prime, dei prodotti e dei servizi del settore comprese le materie del settore dolciario. Leggere e interpretare il disegno tecnico. Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera. Conoscere e saper applicare le tecniche, i metodi di lavoro e i sistemi di autocontrollo HCCP (Hazard Analysis Critical Control Points) degli alimenti. Tracciabilità e sicurezza alimentare. Saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software applicativi per le operazioni di calcolo e di videoscrittura. Saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software applicativi

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per le operazioni di calcolo e di videoscrittura. Conoscere e saper applicare le disposizioni in materia di ecologia e di tutela ambientale.

Nel caso in cui non siano stati definiti profili formativi specifici per

l’apprendistato, l’individuazione avverrà guardando alle declaratorie dei profili

professionali contenute nel CCNL di riferimento alla voce “classificazione del

personale”. Può anche succedere che il profilo professionale di riferimento per il

contratto di apprendistato non sia presente o non sia sufficientemente dettagliato

all’interno del sistema di classificazione: in questi casi occorrerà operare per

analogia con profili professionali simili.

Esempio 2

CCNL Chimico-farmaceutico

Art. 4 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

[…] CATEGORIA A

Declaratoria Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori quadri che ricoprono posizioni preposte a importanti settori di attività aziendale che richiedono: - conoscenza specifica e pluriennale esperienza in più discipline da integrare tra loro, maturate anche attraverso il presidio di posizioni appartenenti alle categorie inferiori; - ampia autonomia direttiva nell'ambito delle politiche aziendali e di obiettivi di carattere generale, i cui risultati sono oggetto di supervisione; - eventuale guida, controllo e sviluppo di un significativo gruppo di risorse umane; - responsabilità economiche di impatto rilevante per l'impresa e che comportano l'assunzione di decisioni integrate con più aree funzionali e la gestione di risorse aziendali in misura rilevante. Posizione organizzativa 1 (QUADRI)

Profilo: Responsabile protezione ambientale e sicurezza stabilimento complesso

- Provvede alla diffusione delle norme legislative ed aziendali in materia di prevenzione

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infortuni, sicurezza impianti, protezione dell'ambiente di lavoro e tutela ecologica dell'ambiente esterno.

- Fornisce consulenza specialistica nella progettazione e realizzazione degli impianti affinché vengano adottate soluzioni innovative e di esercizio che ne garantiscano la sicurezza e la rispondenza alle norme relative alla protezione ambientale. Propone azioni di miglioramento.

- Individua e propone soluzioni migliorative dei sistemi di sicurezza e antinfortunistici allo scopo di minimizzare il rischio di infortuni ed incidenti.

- Mantiene i rapporti con gli enti esterni preposti al controllo delle attività dello stabilimento in materia di protezione dell'ambiente di lavoro, di prevenzione infortuni, sicurezza degli impianti e tutela ecologica.

- Assicura la corretta gestione delle attrezzature antincendio e di emergenza e garantisce interventi tempestivi ed efficaci.

- Promuove e sviluppa, in collaborazione con il Servizio sanitario, studi e valutazioni nel campo della protezione ambientale e dell'igiene industriale.

All’interno dei CCNL o degli accordi di recepimento della normativa

sull’apprendistato le parti sociali indicano anche il monte ore annuo di formazione

per l’acquisizione di competenze tecnico professionali da sviluppare e le modalità

attraverso cui queste possono essere sviluppate (metodologie formative).

Ricapitolando, nel piano formativo individuale dovranno, dunque, essere indicati:

- i dati anagrafici dell’apprendista e del datore di lavoro;

- gli aspetti normativi (qualifica da conseguire, durata della formazione, livello di

inquadramento iniziale e finale);

- i contenuti della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria

affinché l’apprendista possa conseguire la qualificazione contrattuale prevista;

- la durata della formazione (che non può comunque essere superiore a tre anni

ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla

contrattazione collettiva di riferimento) ed il monte ore annuo;

- le modalità di erogazione della formazione, riconosciute dalla contrattazione

collettiva.

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Box n. 2 Modalità di erogazione della formazione per gli apprendisti nella

contrattazione collettiva

Per quanto riguarda le metodologie formative, la quasi totalità dei CCNL e degli Accordi che

hanno recepito il Testo Unico prevede che la formazione professionalizzante possa essere

realizzata in aula, on the job, in modalità e-learning; alcuni Accordi prevedono anche

metodologie quali esercitazioni di gruppo, seminari, visite aziendali, action learning.

La formazione può svolgersi all’interno o all’esterno dell’azienda, presso strutture accreditate

dalle Regioni o riconosciute dagli Enti bilaterali (come nel caso degli edili). In alcuni Accordi di

recepimento è ancora presente il riferimento alla “capacità formativa dell’impresa”, riconducibile

alla legislazione previgente, ed ai suoi requisiti:

- docenti (identificabili anche con i tutor aziendali) in grado di trasmettere conoscenze e

competenze;

- la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate, con un livello di

inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà al termine del periodo di

apprendistato e che svolga un’attività lavorativa coerente con quella dell’apprendista;

- locali aziendali e macchinari idonei per il raggiungimento degli obiettivi formativi ed in regola

con le vigenti norme poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Poiché il piano formativo è per definizione “individuale”, occorrerà definire i

contenuti e modulare la durata della formazione a seconda delle caratteristiche

personali dell’apprendista: da ciò deriva la presenza in molti format di piano

formativo predisposti dalla contrattazione collettiva, di tabelle riassuntive che

riportano informazioni relative a:

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- titoli di studio posseduti;

- eventuali percorsi di istruzione, anche non conclusi;

- esperienze lavorative;

- eventuali periodi di apprendistato già svolti;

- eventuale possesso di una qualifica professionale.

In particolare, per quanto riguarda la durata, alcuni CCNL prevedono una

riduzione in funzione di precedenti esperienze lavorative o di formazione presso

lo stesso datore di lavoro o altri datori di lavoro, o in funzione del titolo di studio

posseduto dall’apprendista.

La personalizzazione del piano formativo è possibile solo tenendo in

considerazione le caratteristiche personali dell’apprendista e le caratteristiche del

profilo professionale di riferimento, oltre che dell’organizzazione in cui sarà

inserito. Per questa ragione, da un lato è opportuno effettuare un bilancio delle

competenze effettivamente possedute dall’apprendista, in modo da tarare su di

esse i contenuti del piano formativo; dall’altro, è necessario che siano analizzati il

contesto aziendale ed i processi di lavoro in cui l’apprendista sarà coinvolto, per

verificare se ed in che modo sia necessario modulare, nel caso specifico, le

competenze previste per l’acquisizione della qualifica di riferimento.

Si segnala a questo proposito una criticità riscontrata in alcuni degli accordi di

recepimento della disciplina dell’apprendistato, insita nella standardizzazione dei

piani formativi individuali (i cui contenuti sono già predeterminati dalle parti) e

nell’assenza di riferimenti alla necessità di personalizzare il piano sulla base delle

competenze già possedute dall’apprendista. In questi casi appare consigliabile

adottare modelli di piano formativo che, pur non discostandosi eccessivamente dai

format predisposti dalle parti sociali, li modifichino rendendoli maggiormente

idonei ad una personalizzazione del percorso. Ciò può essere fatto indicando, ad

esempio, le competenze che si ritengono importanti caso per caso, o modulando il

numero di ore da dedicare a ciascuna delle competenze di cui si prevede

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l’acquisizione (come espressamente previsto, ad esempio, dal rinnovo del CCNL

per i dipendenti degli studi professionali del 29 novembre 2011); o ancora

distribuendo i contenuti formativi tra le varie annualità del periodo di formazione,

in modo che siano funzionali ad una accumulazione progressiva delle competenze

e coerenti con l’impegno lavorativo dell’apprendista. L’articolazione dettagliata

dei contenuti, della modulazione delle ore e della collocazione temporale dei vari

momenti formativi, insieme all’indicazione delle modalità attraverso cui è erogata

la formazione - anche se non previste dal format predisposto dalle parti sociali -

sebbene sembrino in apparenza rendere più complessa la predisposizione del

piano, si rivelano cruciali nella fase di gestione ed agevolano l’operazione di

registrazione delle competenze acquisite dall’apprendista.

Appare opportuno segnalare che alcune clausole contrattuali collettive prevedono

l’obbligatorietà del rilascio di un parere di conformità del piano formativo

individuale da parte degli enti bilaterali o di apposite commissioni in esse istituite.

Il parere di conformità non è obbligatorio in termini generali, ma quando è

espressamente previsto dalla contrattazione collettiva diventa un elemento

essenziale ai fini della validità del contratto. Infatti, come ricordato in apertura, il

decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 167 affida alla contrattazione collettiva,

fermi restando alcuni principi generali, la disciplina del contratto di apprendistato,

sicché le parti sociali possono prevedere, nell’ambito della regolazione delle

modalità di erogazione della formazione, un momento di verifica ex-ante della

conformità del piano formativo: ciò, tra l’altro, è coerente con quanto stabilito

dall’articolo 6, secondo cui “ai fini della verifica dei percorsi formativi in

apprendistato professionalizzante gli standard formativi sono quelli definiti nei

contratti collettivi nazionali di categoria”, da cui l’opportunità di una verifica

preventiva del percorso formativo e della sua coerenza con tali standard.

L’acquisizione del parere di conformità non determina certamente il venire meno

di una verifica ex-post della congruità del piano, da parte delle autorità ispettive o

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del giudice. A tal proposito si segnala però quanto riportato nella risposta ad

interpello n. 16 del 14 giugno 2012, in cui il Ministero raccomanda al personale

ispettivo, in linea con l’orientamento legislativo volto a valorizzare il ruolo della

bilateralità, di “concentrare prioritariamente l’attenzione proprio nei confronti di

quei contratti di apprendistato e di quei piani formativi che non sono stati

sottoposti alle valutazioni dell’ente bilaterale di riferimento”.

Tabella 1

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

Previsioni dei CCNL e degli accordi interconfederali

Alcuni Esempi

Concessionari

autostrade e trafori

(24 luglio 2012)

L’Allegato 1 dell’accordo riporta il format di piano

formativo individuale, che comprende le seguenti sezioni:

dati anagrafici dell’azienda e dell’apprendista; percorso

formativo/lavorativo precedente (titoli di studio, esperienze

lavorative, eventuali periodi in apprendistato); dati

contrattuali; informazioni relative al tutor; contenuti

formativi. L’accordo prevede (Art. 25) che la

formazione erogata nel primo anno riguardi

organizzazione aziendale, sicurezza sul lavoro e

normativa relativa al rapporto di lavoro. L’Art. 29

precisa poi che il piano formativo deve essere coerente con

la qualifica da conseguire e con le conoscenze ed abilità

già possedute dal lavoratore, che indichi obiettivi,

contenuti e modalità di erogazione della formazione e che

sia modificabile nel corso del rapporto di apprendistato,

previa informativa dell’apprendista. Il piano formativo

può prevedere, infine, anche l’acquisizione di specifiche

abilitazioni, che dovranno però essere calendarizzate e

conseguite in tempi idonei a consentire la prosecuzione del

percorso formativo e di lavoro.

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Panificatori Assipan

(14 giugno 2012)

È allegato all’Accordo un modello di piano formativo

individuale (Allegato n. 2) che potrà essere eventualmente

integrato con l’assistenza dell’Ente bilaterale. Le aziende

trasmetteranno copia dei piani formativi all’Ente

bilaterale e sue articolazioni territoriali di competenza,

entro 60 gg. dall’assunzione dell’apprendista. Laddove la

singola azienda intenda definire ed avviare percorsi

formativi per profili non espressamente previsti

dall’Accordo, sottoporrà il profilo professionale definito e

il relativo percorso formativo all’autorizzazione all’Ente

bilaterale o sue articolazioni territoriali.

Sett. farmaceutico

(14 giugno 2012)

Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel

PFI la formazione per l’acquisizione delle competenze

tecnico-professionali e specialistiche. Tale formazione sarà

coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali

da conseguire. Al contratto sono allegati piani formativi

già compilati per le varie figure, con l’indicazione dei

contenuti e della loro modulazione in ore e suddivisione

nelle diverse annualità.

2. La registrazione della formazione ed il riconoscimento della qualifica

L’articolo. 2 lettera f) del decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 167 prevede la

possibilità che il datore di lavoro riconosca all’apprendista, sulla base dei risultati

conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna ed interna alla impresa,

la qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite, ai fini del

proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti.

La lettera g) dello stesso articolo fa invece riferimento alla registrazione della

formazione effettuata e della stessa qualifica professionale, eventualmente

acquisita, nel Libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

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Con la prima previsione, il Legislatore ha voluto valorizzare la dimensione

formativa dell’apprendistato, che in quanto contratto a contenuto formativo può

condurre, se il percorso ha un esito positivo, all’acquisizione di una qualifica

riconosciuta ai fini contrattuali e, precisamente, della qualifica di destinazione

indicata nel contratto di apprendistato e nel piano formativo individuale. La

possibilità o meno di riconoscere la qualifica è legata ai risultati conseguiti

all’interno dell’intero percorso formativo, tanto attraverso i momenti di

formazione esterna, quanto attraverso la formazione impartita all’interno

dell’impresa. Anche le singole competenze acquisite dall’apprendista nel percorso

di formazione possono essere riconosciute, in modo da essere validabili come

tasselli del percorso di istruzione e formazione dell’individuo.

La possibilità di riconoscimento della qualifica di destinazione si concretizza, nel

caso di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il periodo formativo,

nell’inquadramento del lavoratore al livello corrispondente. Incertezze potrebbero

sorgere, al contrario, nei casi in cui il rapporto di lavoro si interrompa al termine

del periodo formativo, in particolare rispetto alle modalità concrete attraverso cui

il datore di lavoro può riconoscere la qualifica eventualmente conseguita dal

lavoratore: in alcuni casi gli Accordi specificano che il datore di lavoro deve

comunicare per iscritto all’apprendista il conseguimento della qualifica. Alcuni

accordi (2) prevedono anche un lasso di tempo specifico entro il quale deve

avvenire la comunicazione all’apprendista della qualifica ed estendono l’obbligo

di comunicazione anche alla specifica commissione paritetica o alla commissione

(2) Vedi “Accordo in materia di apprendistato per i dipendenti delle aziende ortofrutticole ed agrumarie del 4 luglio 2012”; “Accordo per la disciplina contrattuale dell'app. professionalizzante nei settori centri elaborazione dati (CED) ai sensi del d. lgs. n. 167/2011, 24 aprile 2012”; “Accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato nel settore terziario, distribuzione, servizi, 28 marzo 2012”, “Accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato nel settore terziario, distribuzione, servizi, 24 marzo 2012”. Per la versione integrale dei documenti, vedi http://www.adapt.it/fareapprendistato/, sezione contrattazione collettiva.

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paritetica nazionale. In altri casi (3) è previsto che il datore di lavoro effettui la

comunicazione al centro per l’impiego, entro cinque giorni dal conseguimento

della qualifica da parte dell’apprendista. Altri Accordi, infine, prevedono più

genericamente il dovere per il datore di lavoro di tenere l’apprendista informato,

con cadenza semestrale, rispetto ai risultati del suo percorso formativo e, nello

specifico, l’obbligo di comunicargli per iscritto l’ottenimento della qualifica (4).

L’Art. 2, lett. f), del decreto legislativo 167/2011 condiziona la possibilità che

all’apprendista siano riconosciute la qualifica o le competenze acquisite alla

valutazione dei risultati riportati nel percorso formativo. Da ciò consegue la

necessità che il datore di lavoro valuti questi risultati e quindi che siano previsti

appositi momenti di verifica del percorso formativo, relativamente alla

formazione interna all’impresa. Gli standard rispetto ai quali orientare la

valutazione dei risultati conseguiti, sul versante delle competenze tecnico-

professionali, sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in

mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o

interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale (come specificato

dall’Art. 6).

Per quanto riguarda, invece, la registrazione della formazione effettuata, secondo

quanto previsto dal decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 167 e riaffermato nei

testi di quasi tutti gli Accordi esaminati (vedi tabella riepilogativa) essa dovrà

essere effettuata sul Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L’importanza della

(3) Vedi “Verbale di accordo per l'aggiornamento dell'Allegato 1 in materia di apprendistato professionalizzante per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera del 28 giugno 2012”. Per la versione integrale del documento, vedi http://www.adapt.it/fareapprendistato/, sezione contrattazione collettiva. (4) Vedi “Accordo sulla disciplina dell’apprendistato nel settore della panificazione, 4 maggio 2012”, “Accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, 17 aprile 2012”. Per la versione integrale del documento, vedi http://www.adapt.it/fareapprendistato/, sezione contrattazione collettiva.

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registrazione della formazione è strettamente connessa alla centralità assegnata

dal Legislatore alla formazione erogata in azienda, che deve essere

opportunamente registrata, da un lato, ai fini della verifica della conformità del

percorso formativo a quanto previsto dal piano formativo individuale; dall’altro,

al fine dell’identificazione e dell’accertamento/valutazione delle competenze

acquisite dall’apprendista, in vista di un’eventuale attestazione o certificazione

delle stesse da parte dei soggetti competenti (5).

Il Libretto formativo del cittadino (Tabella 3), il cui modello è stato approvato

attraverso decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 (6), è stato oggetto di

diverse sperimentazioni ma non è ancora operativo. In attesa che le Regioni lo

implementino, molti Accordi prevedono modalità alternative di registrazione della

formazione, attraverso fogli firma o supporti informatici, allegando in alcuni casi

format per la registrazione, che prevedono l’indicazione della tipologia di

formazione, delle competenze/conoscenze acquisite, del numero di ore dedicate a

ciascuna di esse, delle modalità di erogazione.

(5) Si segnala, a questo proposito, il decreto interministeriale del 26 settembre 2012, di recepimento dell’accordo del 19 aprile 2012 sancito in sede di conferenza permanente fra Stato, Regioni e P.A. di Trento e Bolzano, per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in Apprendistato a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 167/2011. Secondo quanto stabilito dal decreto, le competenze (comunque acquisite dalle persone in contesti formali, non formali, informali) rappresentano l’elemento minimo certificabile. Ai fini del loro riconoscimento e della loro registrazione e trasferibilità, le competenze vanno identificate, accertate/valutate e infine certificate. Se la certificazione è definita dal decreto interministeriale come un atto pubblico, di competenza dei soggetti che saranno individuati dalle autorità competenti, l’individuazione delle competenze e l’accertamento/valutazione del loro possesso da parte dell’apprendista non possono che spettare al datore di lavoro, che il decreto legislativo 167/2011 ritiene infatti responsabile dell’individuazione (conformemente a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva) e del riconoscimento delle competenze (e della qualifica eventualmente conseguita) all’apprendista. (6) Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’istruzione, dell’Università e d ella ricerca, decreto interministeriale del 10 ottobre 2005.

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Registrazione della formazione e riconoscimento della qualifica

Previsioni dei CCNL e degli accordi interconfederali

Alcuni Esempi Ortofrutticoli

(4 luglio 2012) L’attestazione della formazione deve essere effettuata dal datore di lavoro. Entro 30 giorni dalla conclusione del periodo formativo il datore di lavoro deve comunicare all’apprendista l’eventuale acquisizione della qualifica. L’acquisizione della qualifica deve essere comunicata dal datore di lavoro, entro 5 giorni dalla sua attribuzione alla apprendista, anche alla specifica commissione paritetica o alla commissione paritetica nazionale. In assenza del Libretto formativo del cittadino l’attestazione della formazione svolta vale ai fini dell’attestazione del percorso formativo.

Pulizie Federambiente Assoambiente (20 giungo 2012)

La formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita devono essere registrate nel Libretto formativo del cittadino. In attesa della sua piena operatività le parti del contratto individuale provvedono utilizzando il modulo allegato all’Accordo.

Panificatori Assipan (14 giugno 2012)

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare per iscritto l’apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l’apprendista sia minorenne l’informativa sarà fornita alla famiglia dell’apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori. La formazione dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lett. I del D.lgs 276/03. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso supporti informatici tracciabili e fogli firma. In assenza del Libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo. Alla scadenza del rapporto di apprendistato, il datore di lavoro certificherà e comunicherà per iscritto all’apprendista l’avvenuta formazione e attribuirà la qualifica professionale all’interessato. Analoga comunicazione deve essere effettuata dal datore di lavoro al Centro per l’impiego competente entro 5 gg dalla attribuzione della qualifica.

Turismo industria (14 maggio 2012)

Al datore di lavoro spetta l’attestazione della formazione svolta dell’apprendista sul Libretto formativo del cittadino. In assenza del Libretto formativo l’attestazione avviene sul modello allegato all’Accordo.

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Anche in assenza di format predisposti dalle parti sociali, per le finalità sopra

richiamante ed in vista dell’implementazione del Libretto formativo, è

consigliabile adottare accorgimenti per la registrazione della formazione. Il datore

di lavoro, infatti, è comunque tenuto a registrare la formazione, poiché l’onere di

registrare è altra cosa rispetto all’obbligo di farlo su un determinato supporto.

Come sopra evidenziato, inoltre, la registrazione ha anche la finalità di attestare

l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di erogare la

formazione tecnico-professionale. I format predisposti dalla contrattazione

collettiva, dunque, costituiscono un valido aiuto, ma anche in loro assenza

permane in capo al datore di lavoro l’obbligo di registrare la formazione.

Un accorgimento utile può essere rappresentato, ad esempio, dalla predisposizione

di un programma delle attività formative (con l’indicazione dei contenuti, del

periodo di svolgimento, della durata e delle modalità di erogazione), collegato al

piano formativo individuale e firmato dall’apprendista e dal tutor, in cui registrare

periodicamente anche eventuali verifiche. L’adozione di un supporto di questo

tipo si riflette anche sull’impostazione dello stesso piano formativo individuale,

rafforzando la necessità di esprimere i contenuti della formazione in termini di

competenze e di indicare con un ragionevole livello di precisione i tempi, la durata

e le modalità di svolgimento della formazione relativa a ciascuna delle

competenze acquisite. Ciò si rivelerà, d’altra parte, necessario, allorché entrerà

pienamente in vigore l’utilizzo del Libretto formativo. Esso prevede infatti, nella

tabella dedicata alle Competenze acquisite in percorsi di apprendimento (Sezione

2 del Libretto formativo del cittadino), che siano indicate: tipologia della

competenza; descrizione; contesto di acquisizione (in quale percorso/situazione

sono state sviluppate le competenze indicate); periodo di acquisizione (anno/i in

cui sono state sviluppate le competenze indicate); tipo di evidenze documentali a

supporto dell’avvenuta acquisizione delle competenze descritte (da cui

l’opportunità di supporti per la registrazione della formazione aziendale). In

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questa direzione vanno le previsioni di alcuni Accordi, che oltre a suggerire

l’adozione di adeguati supporti per la registrazione impongono al datore di lavoro

l’obbligo di conservare tutta la documentazione, in particolare relativa alle ore di

formazione, utile a dimostrare l’avvenuta formazione dell’apprendista (vedi ad

esempio l’articolo 26, lettera f), CCNL Studi Professionali del 29 novembre

2011).

Sempre a proposito del Libretto formativo del cittadino, tuttavia, occorre precisare

che la sua attuazione potrebbe ancora essere una prospettiva lontana, poiché

l’ultimo provvedimento intervenuto in materia (L. n. 99 del 9 agosto 2013, il

cosiddetto “Pacchetto Lavoro” Giovannini) ha rinunciato ancora una volta a

promuoverne concretamente l’attuazione, prevedendo peraltro che la registrazione

della formazione degli apprendisti possa avvenire in altri supporti che abbiano,

però, le stesse caratteristiche del Libretto formativo.

Tabella 3

LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO

RILASCIATO DA … (soggetto abilitato/autorizzato)

NELLA REGIONE/PROVINCIA…..

DATA DI PRIMO RILASCIO …….

DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO …………

SEZIONE 1 1. INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome

Codice Fiscale

Sesso

Data di nascita ____/____/____

Comune ( o Stato estero) di nascita

Provincia

Nazionalità

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Comune residenza____________________CAP_________Provincia_________________

Indirizzo residenza_________________________________________________________

Comune domicilio____________________CAP__________Provincia_________________

Indirizzo domicilio__________________________________________________________

Numero di telefono cellulare

Numero di Telefono

Numero di Fax

Indirizzo di posta elettronica

2. ESPERIENZE LAVORATIVE / PROFESSIONALI

Tipologia contrattuale

Data di inizio del rapporto di lavoro ____/____/____

Data di cessazione del rapporto di lavoro ____/____/____

Mansione svolta (qualifica SIL)_________________________________________________________

Settore economico (codice ISTAT)______________________________________________________

Principali attività svolte

Nome del datore di lavoro

Indirizzo del datore di lavoro

3. TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di studio __________________________________________________________________

(se in apprendistato, indicare se:

apprendistato per il diritto dovere

apprendistato per l’alta formazione

Anno di conseguimento__________________

Nome dell’Istituto

Scolastico/Ente/Università_____________________________________________

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Sede dell’Istituto

Scolastico/Ente/Università______________________________________________

votazione conseguita (numeratore/denominatore) _____/_____ cum laude____

ultimo anno frequentato (se abbandonato) _____

anno di frequenza (se in corso) _____

nr. esami sostenuti (se abbandonato o in corso) _____

tirocinio/stage Durata ____________________________

ente/azienda ospitante_______________________________________________

4. ESPERIENZE FORMATIVE (da ripetersi per ogni esperienza citata)

Titolo attività formativa____________________________________________________________ - se ottenuto in apprendistato indicare:

apprendistato per il diritto dovere

apprendistato professionalizzante apprendistato per l’alta formazione

- indicare se ottenuto in contratto di inserimento Soggetto che ha erogato l’attività formativa__________________________________________________________ Sede soggetto erogatore (comune o stato estero)____________________________________________ concluso nel _________________________ durata ( specificare se in ore/giorni/mesi)________________________________________________ attestazione/ certificazione rilasciata o validata dall’ente pubblico ____________________________________ altre attestazioni___________________________________________________________ tirocinio/stage Durata ____________________________

ente/azienda ospitante______________________________________________________

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SEZIONE 2 Competenze acquisite in percorsi di apprendimento

Tipologia (*) Descrizione Contesto di

acquisizione (in quale

percorso/situazione sono state sviluppate

le competenze indicate)

Periodo di acquisizione (anno/i in cui

sono state sviluppate le competenze

indicate)

Tipo di evidenze documentali a

supporto dell’avvenuta

acquisizione delle competenze

descritte

(*) In caso di competenze acquisite nell’ambito di percorsi di apprendimento formale, specificare l’articolazione in

relazione alle tipologie di competenze individuate dall’accordo in Conferenza Unificata del 28.10.2004: competenze di

base, competenze tecnico-professionali e trasversali. Per le Competenze di base derivanti da percorsi di istruzione e

formazione si farà riferimento alle aree individuate dall’Accordo in Conferenza Unificata del 15.01.04: Area dei

linguaggi, Area tecnologica, Area scientifica, Area storico-socio-economica.

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