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Cenni storiciCenni storici

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"Qualunque volta ci si affaccia un'opera od un problema di medicina legale delle alienazioni mentali, ci sentiamo involontariamente sorpresi da un senso di sconforto e di ribrezzo. Gli è che ai termini misurati, precisi, a cui la medicina moderna ci ha abituati, noi vediamo sostituitedelle espressioni vaghe, indeterminate, mal comprese da quegli stessi che le hanno inventate, e che non hanno nessuno di quei riscontri obiettivi a cui tutta la educazione medica ci ha abituati, e per i quali soltanto il giudice intende interrogarci. E così accade che, o per eccessiva precauzione, o per una non ingiusta reazione alla diffidenza dei giudici, gli uni non vogliono trovare pazzo nessun criminale anche alienato, (...) e gli altri abbondano in senso contrario così da convertire in manicomio tutte le prigioni"

Cesare Lombroso, La medicina legale delle alienazioni mentali studiata col metodo sperimentale, Gazzetta medica italiana -Provincie Venete, nn. 27-30, anno VIII, pgg. 5-41,1865

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Nel Diritto romano, in aderenza alla dottrina ippocratica, i "furiosi" e i "fatui“ che si fossero resi responsabili di reati andavano esenti da punizioni. La "fatuitas" era pressocchè assimilabile al difetto di intelligenza; nel "furor" si ricomprendevano tutte le forme di follia. Già allora si conosceva la possibilità di un "lucido intervallo“.

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Nella legislazione giustinianea vediamo arricchirsi il vocabolario "nosografico“ con le categorie di "dementia", "insania", "fatuitas", "mania", "amentia": tutte situazioni che comportano impunità per l'eventuale delitto. Anche qui fatto salvo il caso di lucido intervallo. Pure gli intensi gradi delle passioni erano considerati atti a escludere la responsabilità. L'ubriachezza "derubricava" il reato da doloso a colposo.

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Il diritto penale germanico è l'unicoche fa eccezione alla regola universale: tale diritto, infatti, avendo riguardo esclusivo all'elemento oggettivo del danno, non si cura dell'elemento soggettivo e considera responsabili anche i malati di mente.

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Il diritto penale canonico escludeva l'imputabilità per coloro a cui facessero difetto il discernimento e la volontà libera, cioè i dementi e i furiosi, comprendendosi anche le situazioni di furore improvviso e transitorio; ma si assimilavano alle malattie mentali anche la febbre violenta, il sonno, ilsonnambulismo, l'ira subitanea, il dolore intenso, in quanto appunto suscettibili di incidere sulla consapevolezza e sulla libertà dell'azione. Stesso dicasi per l'ubriachezza. Tutto ciò non riguardò l'epoca del potere dell'Inquisizione, in cui considerazioni di politica criminale prevalsero, e poco importò che i folli fossero o meno responsabili perchè tanto la malattia mentale era considerata effetto di stregoneria o di influenza diabolica.

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Intanto si erano cominciati a consultare i medici: Johann Weyer, nel VI secolo, è considerato il primo psichiatra medico-legale; Paolo Zacchia, medico pontificio, è reputato il fondatore della psicopatologia forense italiana (allora "psicologia forense") con le sue Questiones medico-legales della prima metà del XVII secolo. Costui descrive i malati con delirio parziale, e distingue tra forme di origine organica, di origine psichica, di natura reattiva

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Il Codice napoleonico del 1810, articolo 64: "Non esiste né crimine né delitto allorché l'imputato trovavasi in stato di demenza al momento dell'azione, ovvero vi fu costretto da una forza alla quale non poté resistere".Si chiarisce nei lavori preparatori che l'azione è imputabile con il concorso simultaneo di cognizione, volontà e libertà, e che: "E' demente colui che soffre una privazione di ragione; che non conosce la verità; che ignora se ciò che fa sia bene o male; e che non può affatto adempiere i doveri più ordinari della vita civile. Un uomo posto in questo stato è un corpo che ha soltanto figura e ombra di uomo; il suo reato è tutto fisico, poichè moralmente non esiste nulla". Si chiarisce altresì da parte della Dottrina francese dell'epoca che la demenza comprende la follia furiosa, l'idiozia o l'imbecillità, la monomania ol'allucinazione: sono evidenti gli influssi della psichiatria dell'epoca in particolare nel concetto di monomania di Esquirol e Georget.

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Con l'Unità venne esteso all'Italia il Codice penale per gli Stati di S.M. il Re diSardegna del 1859 che, a proposito dell'imputabilità, così stabiliva: "Art. 94 - Non vi è reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia, o di morboso furore quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non poté resistere"; "Art. 95 - Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non si riconoscessero a tal grado da rendere non imputabileaffatto l'azione, i Giudici applicheranno all'imputato, secondo le circostanze deicasi, la pena del carcere estensibile anche ad anni dieci, o quella della custodia, estensibile anche ad anni venti".

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Dal Codice Zanardelli del 1889:"Art. 46 - Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti "; "Art. 47 - Quando lo stato di mente indicato nell'articolo precedente era tale da scemare grandemente l'imputabilità senza escluderla, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita"; "Art. 51 - Colui che ha commesso il fatto nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da intensa provocazione, è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni, se la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato commesso diminuita di un terzo. Se la provocazione sia grave, all'ergastolo è sostituita la detenzione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà ai due terzi, sostituita alla reclusione la detenzione". Scompare la previsione dell'appartenenza al sesso femminile come causa minorante l'imputabilità.

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Un primo progetto di nuovo Codice Penale, redatto dauna commissione di cui faceva parte tra gli altri il Ferri e ispirato ai principi positivistici non ebbe buona sorte; invece la fortuna arrise all'attuale Codice Penale che prende il nome dal Guardasigilli dell'epoca, Arturo Rocco, esponente della Scuola Tecnico-Giuridica, i cui principi traspose nelle nuove norme, pur con qualche concessione alla Scuola Positiva.

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L’accertamento della capacità di intendere e di volere di un soggetto maggiorenne al

momento di un fatto reato è sicuramente una delle

valutazioni tecniche più complesse che si possano compiere in ambito legale.

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PROCESSO PENALE

FASE DI COGNIZIONE FASE DI ESECUZIONE

Il magistrato deve accertare la:

•RESPONSABILITA’ PENALE

•IMPUTABILITA’

•PUNIBILITA’

•ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO

SANZIONE PENALE

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RESPONSABILITA’ PENALE

Per essere responsabile il soggetto deve aver agito con

COSCIENZA e VOLONTA’

Il livello di coscienza e di volontà è irrilevante per il giudice nella fase di cognizione.

Se una persona ha agito, ha commesso il fatto è responsabile penalmente, nella seconda fase del processo si approfondirà la dinamica degli eventi e si stabilirà se una persona è imputabile.

Qui interviene lo PSICHIATRA

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L’ accertamento sulle condizioni di mente di un indagato o di un imputato è sempre e solo di natura psichiatrica.

CONSULENZA TECNICA PERIZIA D’ UFFICIO

ACCERTARE L’ EVENTUALE ESISTENZA DI UN’ INFERMITA’ MENTALE

Opportunamente graduata essa costituisce quel vizio di mente che esclude o scema grandemente l’ imputabilità dell’ autore di reato, al momento del fatto.

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capacità di intendere

Rendersi conto del valore sociale dell’atto; Idoneità del soggetto a conoscere, comprendere,

discernere i motivi della propria condotta; Valutare conseguenze (costi-benefici); Attitudine ad orientarsi nel mondo esterno

secondo una percezione non distorta della realtà; Capacità di comprendere il significato del proprio

comportamento e di valutarne le possibili ripercussioni positive o negative su terzi;

Obiettività delle azioni, consapevolezza delle conseguenze, coscienza giuridica, coscienza etica.

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capacità di volere

Potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore;

Attitudine a scegliere in modo consapevole tra motivi antagonistici;

Attitudine a determinarsi in modo autonomo; Possibilità di optare per la condotta adatta al

motivo che appare più ragionevole; Capacità di resistere agli stimoli degli

avvenimenti esterni; Facoltà di volere ciò che in maniera autonoma si

giudica doversi fare.

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L’imputabilità è definita dall’art. 85 del codice penale:

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui ha commesso, non era imputabile.

È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere.

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L’imputabilità è data quindi dalla presenza di ambedue le capacità: tuttavia, nel momento in cui è stato commesso un reato, è sufficiente che anche solo una delle due sia esclusa o gravemente scemata per escludere l’imputabilità (e, di conseguenza, la punibilità) o per attenuare la responsabilità penale.

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Nei riguardi della responsabilità recita l’art.42 del c.p.:

Nessuno può essere punito per un’azione od omissione prevista dalla legge come reato, se non l’ha commesso con coscienza e volontà

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Un soggetto deve sempre rispondere (responsabilità) davanti alla legge quando commette un fatto previsto come reato e, se di questo è imputabile, per questo deve essere punito.

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IMPUTABILITA’ CONSERVATA…

Art 90 c.p.: stati emotivi e passionali

Art 92 c.p.: ubriachezza volontaria o colposa

Art 93 c.p.: fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti

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…e PENA AUMENTATA

Art 92, 2° capoverso c.p.: ubriachezza preordinata

Art 94 c.p.: ubriachezza abituale

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Lo psichiatra forense deve essere in grado di stabilire

l’esistenza o meno, al momento del fatto reato, di una condizione patologica

definita dal codice “infermità”

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L’infermità di mente deve necessariamente discendere da uno stato morboso, dipendente da una alterazione patologica clinicamente accertabile, di sicura consistenza, tale da scemare grandemente le capacità di intendere o volere

Cass. Sez.1, 1977, n. 136556

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Nei casi di infermità derivante da malattia psichica il Codice Penale sancisce l’applicazione di misure di sicurezza (artt. 219 e 222) presso ricovero in:• OPG• Casa di Custodia• altre Strutture Terapeutiche

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Una volta stabilita l’esistenza dell’infermità, al momento del fatto, si deve poi valutare se e

come essa abbia alterato, sempre in quel determinato

momento, lo “stato di mente” del soggetto stabilendo poi il

“grado” conseguente di compromissione delle capacità di

intendere e di volere.

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Disturbo di asse I Disturbo di personalità

Abuso di sostanze (alcool, stupefacenti)

Fattori di rischio per comportamento violento

Angermeyer et al., Mental disorder and violence: results of eidemiological studies in the era of the de-institutionalization. Soc Psychiatry Psychiat Epidemiol 1998, 33: S1-S6

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Schizofrenia Disturbi deliranti cronici Depressione Psicosi organiche Episodi maniacali Demenze

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La malattia di mente rilevante per l’applicazione della diminuente richiesta, ai sensi dell’art. 89 c.p., è solo quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico veramente serio, che comporti una degenerazione della sfera volitiva o intellettiva del soggetto.

Cass. Sez. 1, 1993, n.196225

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Ritardo mentalese di grado lieve-moderato, non costituisce infermità mentale utile al riconoscimento del vizio parziale di mente

(Cass. Sez. 1, 1983, n.161313)

ma solo se impedisce al soggetto di inserirsi durevolmente, fattivamente e utilmente nella comunità sociale

(Cass. Sez. 1, 1975, n.133478)

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Epilessiai soggetti che ne soffrono non patiscono alcuna diminuzione delle loro capacità psichiche, al di fuori dei momenti di crisi e al di fuori dei casi in cui, per la gravità e il decorso del male, la personalità e l’integrità psichica del malato ne vengano seriamente incise (Cass. Sez. 1, 1992, n. 189834)

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Personalità psicopatichelasciano generalmente integra la capacità d’intendere e di volere e, nelle forme degenerative, interessano solo la sfera affettiva, non integrano di norma gli estremi per il riconoscimento del vizio di mente. Rientrano nell’ampio gruppo di personalità abnormi e costituiscono “semplice alterazione del carattere” (Cass. Sez. 1, 1988, n. 180234)

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Dopo la pubblicazione del DSM-II tale termine coincise con l’espressione “personalità antisociale” (G.O. Gabbard, 1995).

Meloy, invece, afferma che tale termine diagnostico implica caratteristiche psicodinamiche e anche biologiche che non sono presenti nei criteri del DSM-IV del disturbo antisociale di personalità. Egli utilizza il termine per descrivere individui con una tale assenza di empatia e uno stile relazionale sadomasochistico fondato sul potere piuttosto che sul legameaffettivo (Meloy, 1988).

Kernberg identifica la psicopatia come una variante primitiva del disturbo narcisistico di personalità, con la medesima sottostante organizzazione borderline di personalità che fa affidamento su difese primitive e su relazioni d’oggetto interne altamente patologiche (O. F. Kernberg, 1975).

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Personalità borderlinecon importanti nuclei depressivi e scientificamente ipotizzabile o come forma minore di psicosi schizofrenica e come forma particolarmente grave, maggiore di nevrosi, occorre accertare se l’abnormità psichica riscontrata acquisisce nel caso concreto un valore di malattia (Cass. Sez. 1, 1986, n. 174635)

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Codice di procedura penaleart.220:

La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche compentenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità e la professionalità del reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

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massimo rigore metodologico

individuare elementi di valore patologico e di interesse forense = capacità di intendere e volere

integrare la diagnosi dimensionale con una valutazione categoriale (ex. impulsività)

come procedere?

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Il paradigma medico mutua il proprio modello nosografico da Emil Kraepelin il quale, sul finire dell’800, afferma la piena identità tra infermità di mente e malattia mentale, ovvero ogni altra alterazione biologica che sia quanto meno riconducibile alle classificazioni nosografiche elaborate dalla psichiatria.A suffragio di tale modello anche considerazioni politico-criminali di natura general-preventiva (rischio di un’eccessiva estensione della non punibilità, ripercussioni sulla deterrenza)

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A partire dagli inizi del 1900, sotto l’influenza dell’opera freudiana, il paradigma psicologico interpreta i disturbi mentali come disarmonie dell’apparato psichico. La realtà inconscia prevale sul mondo reale. Il concetto di infermità comprende non solo le psicosi organiche ma anche le nevrosi, le psicopatie e i disturbi dell’affettività.

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Negli anni ’70 il paradigma sociologico interpreta la malattia mentale come disturbo psicologico avente origine sociale, causata da relazioni inadeguate nell’ambiente in cui il soggetto vive.

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Attualmente il modello integrato della malattia mentale tiene conto di tutte le variabile biologiche, psicologiche, sociali, relazionali che entrano in gioco nel determinismo della malattia, superando la visione monocausale e pervenendo in tal modo ad una condizione multifattoriale integrata

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Tali formule appaiono idonee ad attribuire rilevanza anche ai disturbi di personalità ai fini dell’imputabilità del soggetto agente.

Ciò che accomuna queste diverse disposizioni, non è solo l’adozione di formule elastiche, ma anche il fatto di aver ancorato la valutazione del disturbo alla sua incidenza sulla capacità di valutazione del fatto-reato e quindi della capacità di comportarsi secondo tale valutazione, con la rilevanza, quindi, di un nesso eziologico fra infermità e reato come requisito della non imputabilità.

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L’ostacolo posto dalle citate discipline è stato risolto giuridicamente con l’art. 90 “ gli stati

emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità” ammettendo come

possibilità che essi possano escludere e diminuire la capacità di intendere e volere, ma sottolineando soprattutto che questa possibilità non ha rilevanza

ai fini della non imputabilità

STATI EMOTIVI E PASSIONALI

Gli stati emotivi e passionali possono diminuire o escludere l’imputabilità quando si traducono in un

quadro patologico, tale da configurare vizio di mente o anche quando sottintendano un disturbo

mentale transitorio che si esaurisce in reato-delitto

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Capacità di esaminare una situazione, di elaborare dei giudizi e di assumere una posizione personale (in merito).E’ quella funzione che permette di poter esprimere giudizi di buona consistenza, spessore e fondatezza. Tale capacità costituisce, in effetti, il fondamento di un atteggiamento responsabile nei confronti delle esperienze e relativamente autonomo rispetto ai condizionamenti ambientali.

CRITICA

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Funzione conseguente alla critica da cui dipende un rapporto corretto con la realtà e la verità, significa apprezzamento del valore di qualcosa : fatti, conoscenze, opere, ecc. E’

quella funzione che permette di valutare l’opportunità degli atti e la previsione delle

loro conseguenze

GIUDIZIO

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◊ Capacità di analisi◊ Critica obiettiva e matura◊ Capacità di emettere un giudizio che tenga conto della realtà◊ Capacità di formulare ipotesi interpretative suscettibili di verifica e di correzione◊ Capacità di distinguere pregiudizi e preconcetti (sempre

soggettivi) dai dati della realtà◊ Capacità di basarsi sull’esperienza acquisita per correggere

impressioni o convincimenti che risultino fondati sulle determinanti emotive

◊ Capacità di emettere risposte integrate e coerenti non direttamente lesive le norme contenute nei codici◊ Capacità di contrapporre un valido dissenso alle altrui induzioni

FUNZIONI AUTONOME E FONDAMENTALI DELL’IO

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Al momento dell’accertamento peritale è presente un quadro compatibile con un disturbo di personalità?

Al momento del fatto reato era presente un quadro con sufficienti caratteristiche psicopatologiche da poter essere considerato “infermità”?

Quanto incide il quadro psicopatologico sulle capacità di intendere e di volere?

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Codice procedura penaleart. 228

Il perito può compiere indagini che non riguardino esclusivamente il soggetto sottoposto ad esame, ma rivolgersi a:• familiari• amici• colleghi di lavoro• schede scolastiche• valutazioni comportamentali

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SCHIZOIDESCHIZOTIPICO

PARANOIDE

ISTRIONICONARCISISTICOANTISOCIALEBORDERLINE

DIPENDENTEANSIOSO EVITANTE

ANANCASTICO

CLUSTER ACLUSTER A

CLUSTER BCLUSTER B

CLUSTER CCLUSTER C

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I disturbi del cluster A, insieme al disturbo borderline e a quello antisociale, sono considerati più rilevanti nel contesto psicologico giuridico e criminologico, in quanto nella fase disfunzionale possono avere alterata capacità di intendere e di volere, proprio per la natura stessa del quadro di funzionamento dell’Io che, in fase di scompenso, tende ad avvicinarsi alle fasi psicotiche transitorie

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Isolati, insensibilità ai sentimenti altrui, emarginazione.

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Isolati e strani, più simile a schizofrenia,Pensiero magico,Idee di riferimento

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Pervasiva

sfiducia negli

altri, sospettosità,

ipervigilanza,

ipersensibilità alle

critiche ma non

isolamento

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Instabilità dell’umore, delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sé.Tendenza all’acting out, intolleranza alla solitudine.

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attenta valutazione della storia clinica indagare la coscienza di malattia valutazione comparativa delle modalità di reazione in situazioni analoghe

Sono più frequenti i comportamenti violenti contro se stessi che contro gli altri, gli atti distruttivi sembrano più rivolti alle cose che non alle persone

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Delinquenza (fino al 75% dei detenuti), irresponsabilità, abuso di sostanze

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VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ DI STARE IN GIUDIZIO

IDONEITA’ ALLA DETENZIONE

PERICOLOSITA’ SOCIALE

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La perizia può essere disposta sull’ autore di reato per accertare:

1.- La capacità dell’ imputato di partecipazione cosciente al processo ( stato di mente attuale) o capacità di stare in giudizio

2.- La compatibilità con lo stato di detenzione

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Agli inizi dell’800 si inizia a parlare di capacità di AUTODIFESA

Per accedere al processo l’imputato doveva essere in grado di :

•Fornire il materiale probatorio

•Avere coscienza dei fatti, rilevante ai fini della difesa

•Capire per quale motivo sarebbe stato punito

Si faceva strada l’idea che per valutare la capacità processuale occorreva l’intervento di esperti

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A seguito di una sentenza della Corte Suprema degli USA nel 1960 si stabilirono i requisiti psichici minimi:

Una sufficiente capacità di consultare il proprio avvocato, con un ragionevole grado di consapevolezza e razionalità ed una reale e concreta consapevolezza che si sta procedendo contro di lui.

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Una successiva sentenza nel 1961 indicò alcuni elementi utilizzati come linee guida in cui si fa riferimento alla capacità mentale:

•Rappresentarsi i fatti in rapporto a tempo, luogo e situazione

•Comprendere di trovarsi di fronte alla giustizia con una

imputazione penale

•Capire il ruolo del giudice, del pubblico accusatore e della difesa

•Valutare che ci si aspetti che egli illustri al meglio delle sue

capacità (anche se eventualmente alterate da patologie mentali) i

fatti rilevanti nel tempo e luogo in cui ebbero a verificarsi.

•Disporre di una memoria sufficiente per riferire di tali cose in

modo personale.

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CAPACITA’ NECESSARIE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALL’ AUTODIFESA

La capacità di comprendere le accuse rivolte contro di lui

La capacità di comprendere la natura e il grado dell’ eventuale sanzione

La capacità di comprendere la natura accusatoria del processo

La capacità di riferire fatti pertinenti al reato contestato

La capacità di relazionarsi al proprio avvocato

La capacità di collaborare con il proprio avvocato per pianificare la propria difesa

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CAPACITA’ NECESSARIE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALL’ AUTODIFESA

La capacità di contestare al fine di contro-esaminare i testimoni dell’accusa

La capacità di mantenere un comportamento adeguato ad un’aula di giustizia

La capacità di deporre in modo significativo

Una reale motivazione ad aiutare se stesso

La capacità di sopportare lo stress di una carcerazione

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La capacità di stare in giudizio è il frutto dell’ interazione delle caratteristiche dell’ individuo con il proprio contesto legale

Grisso, 1986; Roesch e Golding, 1980; Veiel e Coles,1999

La legge non specifica un livello particolare al di sotto del quale si può stabilire

l’incompetenza ed è pertanto necessario decidere di volta in volta per ciascun caso

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LA LEGISLAZIONE ITALIANA

Nell’ attuale sistema accusatorio, introdotto nel 1988, si ritiene che, affinchè l’imputato si possa considerare capace di stare in giudizio, egli debba non solo poter esercitare i diritti e le facoltà che la legge gli attribuisce, ma anche attivarsi in modo efficace, per contribuire alla propria difesa e intraprendere tutte le iniziative che , in un processo” delle parti”, risultano essere indispensabili per l’attivazione dei meccanismi del rito stesso.

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La presenza di disordini mentali non determina necessariamente la non capacità di stare in giudizio, essendo il parametro fondamentale l’idoneità processuale.

CONCETTO PURAMENTE LEGALE

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L’art. 70 del nuovo codice di p.p. recita:

“ quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è

ragione di ritenere che, per infermità mentale, l’imputato non è in grado di partecipare

coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone, anche d’ufficio, perizia “.

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La Cassazione si è pronunciata nel 1995 in relazione alla differenza esistente fra:

capacità di intendere e volere

capacità di partecipare coscientemente al processo

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Le regole del nuovo processo penale considerano l’imputato come possibile agonista e non è detto che patologie classicamente diagnosticate dalla nosografia psichiatrica vadano ad inficiarne la possibilità ad assumere questo nuovo ruolo:

Cordero, 2000

una moderata paranoia potrebbe acuire l’estro autodifensivoes.

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Le conseguenze di una valutazione di incapacità

Se l’imputato viene riconosciuto incapace di stare in giudizio, il giudice dispone con ordinanza che il processo venga sospeso.

Allo scadere del sesto mese della pronuncia di sospensione deve essere rinnovato l’accertamento peritale.

In conformità alla legge 180/1978 viene eliminata l’ipotesi di ricovero nei manicomi civili e OPG

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La capacità di stare in giudizio in ambito minorile.

All’ imputato minorenne, come accade per l’ imputato adulto deve essere garantito il diritto ad una partecipazione consapevole ed attiva al processo.

In Italia con il codice del 1988 il minore viene considerato, almeno in parte, come un soggetto attivo in grado di contribuire concretamente alle attività processuali e alla formazione di progetti che lo riguardano.

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•FUNZIONE DI RECUPERO

•RESPONSABILZZAZIONE

•REINTEGRAZIONE NEL SOCIALE

IL NUOVO PROCESSO PENALE MINORILE

Il concetto di “ Diritto Terapeutico” ha assegnato alla giurisprudenza minorile una funzione pedagogica

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2.- IDONEITA’ ALLA DETENZIONE IN CARCERE

Le condizioni di salute non riguardano necessariamente quelle mentali; si può trattare di qualsiasi altra malattia di competenza internistica, chirurgica, neurologica, psichiatrica o di altra natura in cui il protrarsi del regime di detenzione rende inutili le cure praticate o non praticabili, la somministrazione di terapie e la esecuzione degli accertamenti e dei trattamenti necessari.

Definizione

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IDONEITA’ ALLA DETENZIONE IN CARCERE

Il sottoporre delle persone malate ad una pena detentiva comporta la ricerca di un equilibrio tra il diritto- dovere dello Stato a fargli espiare la pena.

“ Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”

art. 27 e 32 della Costituzione

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’ individuo”

art. 3 della Costituzione

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge”

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I condannati in precarie condizioni di salute si avvantaggiano di due articoli del c. p. :

ART. 146 RINVIO OBBLIGATORIO DELL’ ESECUZIONE DELLA PENA QUANDO IL CONDANNATO è AFFETTO DA A.I.D.S.

ART. 147RINVIO FACOLTATIVO DELL’ ESECUZIONE DELLA PENA PER CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI GRAVE INFERMITA’ FISICA

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Quando l’ infermità psichica è pre-esistente o è accertata nel processo, l’ imputato viene prosciolto per vizio di mente e, invece della condanna, subisce l’ internamento in OPG.

.

L’ INFERMITA’ PSICHICA NON RIENTRA TRA I MOTIVI DEL POSSIBILE DIFFERIMENTO DELLA PENA.

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E’ possibile che il giudice, nell’ applicare, revocare, sostituire le misure cautelari personali, quando lo ritenga necessario ed utile, disponga accertamenti psichiatrici senza la formalità della perizia.

Art. 299 c.p.p.

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PERICOLOSITA’ SOCIALE

Qualora un soggetto abbia commesso un reato ma, nel momento del fatto, fosse grandemente o totalmente incapace di intendere e volere, egli non può essere condannato alla pena prevista dal reato, ma se si accerti che, comunque, costituisce un pericolo per la società, in quanto ci siano fondate ragioni di ritenere che commetta nuovi fatti di reato, possono essergli applicate misure alternative.

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La nozione di “ pericolosità sociale ” fa ingresso nell’ ordinamento giuridico italiano con il codice del 1930.

Tale nozione presenta un vasto e complesso retroterra storico-ideologico, essendo stata al centro della polemica che, tra la fine del 1800 e la prima metà del 1900, animò il dibattito fra la Scuola positiva e la Scuola classica del diritto penale.

PERICOLOSITA’ SOCIALE

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La Scuola positiva partiva dalla premessa che il reato dovesse essere considerato fenomeno naturale determinato da fattori criminogenetici e non da una scelta individuale suscettibile di un giudizio di responsabilità penale, quindi traeva il proprio fondamento dalla necessità della prevenzione finalizzata alla difesa sociale contro il delitto.

PERICOLOSITA’ DEL REO

GIUDIZIO PROGNOSTICO

PREVENZIONE DI ULTERIORI REATI

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In tale prospettiva il reato perde il suo significato “ reale “* ed acquista una rilevanza sintomatica nel complesso delle caratteristiche:

•PSICOLOGICHE

•ANTROPOLOGICHE

•SOCIALI

al fine di valutare la pericolosità del reo.

*ovvero di illecito caratterizzato da un preciso disvalore obbiettivo e soggettivo al quale si riporta la pena

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Il concetto di pericolosità sociale sul quale si fonda l’ideologia della Scuola positiva comportò profonde contraddizioni e discrepanze nel nuovo sistema penale proposto, poiché venivano chiamati in gioco sia la funzione del nuovo concetto di pericolosità, sia la sua operativa compatibilità con le garanzie dei diritti di libertà del cittadino.

Su tali premesse il legislatore del 1930 mutò sostanzialmente l’assetto classico del codice penale Zanardelli, codificando il concetto di pericolosità sociale, attraverso l’introduzione del cosiddetto sistema del doppio binario.

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Con l’introduzione del sistema del doppio binario, da un lato si mantenne immutato il criterio della imputabilità e della pena retributiva, collegate alla colpevolezza dell’ agente e, dall’ altro lato, si accettò e si codificò il principio della pericolosità quale presupposto per l’applicazione delle misure di sicurezza, avente funzioni di prevenzione speciali, ed applicabile ai soggetti imputabili e non.

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Il sistema del “ doppio binario “

Responsabilità- pena Pericolosità- misura di sicurezza

Trova la sua ratio nella diversità di funzioni che sono assegnate rispettivamente alla pena e alla misura di sicurezza.

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la misura di sicurezza ha una specifica finalità di

prevenzione speciale

La pena è dominata da un’

idea di prevenzione generale mediante intimidazione

RIABILITAZIONE NEUTRALIZZAZIONE

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RIABILITAZIONE

Emerge dall’ esigenza di adottare, nel trattamento esecutivo di tali soggetti, “ un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, tenendo presente le tendenze e le abitudini criminose della persona, ed in genere, il pericolo sociale che da essa deriva”.

Art. 213,c.p., comma 3

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NEUTRALIZZAZIONE

Costituisce una finalità immanente alla durata indeterminata delle misure di sicurezza che, non potendo essere revocate “ se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose”, consentono una difesa preventiva suscettibile di protrarsi indefinitamente.

Art. 207, comma 1 c.p.

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Agli effetti della legge penale è socialmente pericolosa la persona anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluni dei fatti indicati nell’ articolo precedente ( ovvero un fatto di reato o quasi reato), quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato.

Art. 203, comma 1 c.p.

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ACCERTAMENTO NEL GIUDIZIO DI PERICOLOSITA’ SOCIALE

Affinchè sia possibile una prognosi di condotta criminale, il delitto si pone come condizione necessaria ai fini del giudizio di pericolosità, ma non sufficiente, dovendo la sua valutazione essere integrata con l’ esame di tutti gli elementi attinenti alla personalità, all’ambiente ed al comportamento del reo.

Attualmente si è affermato il principio in base al quale la pericolosità sociale deve sempre essere accertata

Art. 31, legge n. 663/ 1986

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PERICOLOSITA’ SOCIALE PSICHIATRICA

Nel caso della perizia psichiatrica, è chiaro che il perito si pronuncia sulla pericolosità sociale derivata e correlata all’ infermità mentale;

Deve quindi rispondere al quesito solo se ha ravvisato un quadro di patologia mentale tale da costituire vizio totale o parziale.

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Altre possibilità di trattamento del soggetto con vizio parziale di mente:

Nei casi di assegnazione a case di cura e di custodia per un periodo non inferiore a 6 mesi

“ il giudice può sostituire alla misura del ricovero quello della libertà vigilata. Tale sostituzione ha luogo qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcol o da sostanze e stupefacenti”.

Art. 219, comma 3 c.p.

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CONSEGUENZE DELL’ ACCERTAMENTO SULL’ IMPUTABILITA’ E QUINDI SULLA PERICOLOSITA’ SOCIALE

VIZIO TOTALE DI MENTE PERICOLOSITA’ SOCIALE

Proscioglimento e internamento in OPG o libertà vigilata che dura fino a quando persiste la pericolosità sociale del prosciolto

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CONSEGUENZE DELL’ ACCERTAMENTO SULL’ IMPUTABILITA’ E QUINDI SULLA PERICOLOSITA’ SOCIALE

VIZIO TOTALE DI MENTE ASSENZA DI PERICOLOSITA’ SOCIALE

Proscioglimento e archiviazione del caso ; se prosciolto era sottoposto ad una misura cautelare, ne viene ordinata la cessazione.

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CONSEGUENZE DELL’ ACCERTAMENTO SULL’ IMPUTABILITA’ E QUINDI SULLA PERICOLOSITA’ SOCIALE

VIZIO PARZIALE DI MENTE PERICOLOSITA’ SOCIALE

Pena diminuita di un terzo, cui segue l’ internamento in casa di cura e custodia ( una sezione differenziata dell’ OPG) o la libertà

vigilata in presenza ed in persistenza di pericolosità sociale psichiatrica.

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CONSEGUENZE DELL’ ACCERTAMENTO SULL’ IMPUTABILITA’ E QUINDI SULLA PERICOLOSITA’ SOCIALE

VIZIO PARZIALE DI MENTE ASSENZA DI PERICOLOSITA’ SOCIALE

Pena diminuita di un terzo, e nessuna applicazione della misura di sicurezza psichiatrica

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ALTA PERICOLOSITA’ SOCIALE

Elevata probabilità di recidivare nel reato o in altri comportamenti contrari alla legge.

LA PENA PRINCIPALE NON E’ PIU’ SUFFICIENTE

PENE ACCESSORIE O SANZIONI ACCESSORIE

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PENE ACCESSORIE O SANZIONI ACCESSORIE

•La pubblicazione della sentenza su un giornale locale o nazionale

•Interdizione a trattare con la pubblica amministrazione

•L’ interdizione dai pubblici uffici

•L’interdizione legale

•Sospensione o radiazione dall’ albo

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Nei casi in cui non siano sufficienti la pena principale e quella accessoria, come nel caso dei delinquenti abituali,

MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE

•CASA DI LAVORO

•CASA DI CURA

• CASA DI CUSTODIA

•OPG

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Misure di sicurezza economiche

Il sequestro(temporaneo) La confisca

(definitiva)

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Tutte le misure di sicurezza sono obbligatorie e la loro durata è proporzionale alla gravità della pena e quindi al reato commesso

La pericolosità sociale deve essere rivalutata prima dell’ingresso nella struttura e può essere riesaminata sempre durante tutta la permanenza. Il giudice richiede ai servizi interni del carceredi valutare la pericolosità sociale del detenuto, lo psichiatra si pronuncia unicamente sulla condizione presente dell’imputato,non sulle possibilità future, quindi il giudizio di pericolosità sociale è unicamente dovuto al magistrato.

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Misure alternative alla detenzione.

SemilibertàSolo dopo aver scontato metà della pena

il condannato può trascorre parte del giorno fuori dell’istituto

Affidamento in prova al servizio sociale

SPECIALE

NORMALE

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Affidamento in prova al servizio sociale NORMALE

E’ in sostanza una scarcerazione vera e propria, quando la condanna non è superiore ai 3 anni, o il residuo della pena è di 3 anni, non ci sono aggravanti ed è improbabile che il soggetto possa commettere lo stesso reato, se il reato non è particolarmente grave, se il soggetto non è recidivo, gli operatori penitenziari eseguono un’osservazione del detenuto per la valutazione della progettualità e delle capacità critiche dell’ atto, della durata di almeno un mese.

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Affidamento in prova al servizio sociale

SPECIALE

Per i soggetti alcolisti e tossicodipendenti se posseggono i seguenti requisiti:

•Certificato di stato di tossicodipendenza

•Programma di disintossicazione

•Certificazione di idoneità al programma

TUTTI DEVONO AVERE PENE < A 4 ANNI

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La valutazione della presenza e persistenza di pericolosità sociale.

Indicatori interni

Presenza e persistenza di una sintomatologia psicotica florida.Assente consapevolezza di malattia.Non accettazione delle terapie prescritte.Mancata o inadeguata risposta a quelle praticate.Presenza di segni di disorganizzazione cognitiva e di impoverimentoideo-affettivo e psico-motorio che impediscono un compenso in tempiragionevoli.

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La valutazione della presenza e persistenza di pericolosità sociale.

Indicatori esterni

•Caratteristiche dell’ ambiente sociale e familiare di appartenenza.

•Esistenza ed adeguatezza dei servizi psichiatrici di zona, disponibilità e capacità di formulare progetti terapeutici.

•Possibilità di (re)inserimento lavorativo o di soluzioni alternative.

•Tipo, livello e grado di accettazione del rientro del soggetto nell’ ambiente in cui viveva prima del fatto- reato.

•Opportunità alternative di sistemazione logistica.

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CRITERI DI ESCUSIONE DELLA PERICOLOSITA’ SOCIALE PSICHIATRICA (1)

•Assenza o attenuazione della sintomatologia psicotica florida

•Ripristino di una sufficiente consapevolezza di malattia

•Recupero di capacità di analisi, di critica e di giudizio adeguate

•Possibilità di ottenere da parte del paziente interventi terapeutici,

compresi quelli farmacologici e buona compliance alle terapie

•Disponibilità degli operatori dei servizi psichiatrici o di altri

specialisti, presso case di cura o nel settore privato, a prendersi in

carico questi soggetti

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•Soluzione di semplici problemi concorrenti alla genesi e alla

dinamica dell’ atto

•Prospettiva di rientro in famiglia o di assegnazione a strutture

comunitarie

•Reperimento o ripresa di un’ attività lavorativa e di altre attività

socialmente utili per una positiva di (re)integrazione.

CRITERI DI ESCUSIONE DELLA PERICOLOSITA’ SOCIALE PSICHIATRICA (2)

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FUNZIONE DEL PERITO NELLA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ SOCIALE PSICHIATRICA

Il perito non deve conferire peso determinante o agli uni o agli altri, singolarmente e separatamente considerati.

Una risposta in forma ipotetica è inaccettabile da un punto di vista giuridico e costituirebbe una delega di quella responsabilità che compete solo al perito.

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CONCLUSIONI

Sono aumentate le garanzie per il malato di mente autore di reato.

Viene esplicitamente negato l’automatismo delle misure di sicurezza nei seguenti casi :

•Proscioglimento per infermità psichica (art. 88 c.p.)

•Intossicazione cronica da alcol e da sostanze stupefacenti (art. 95 c.p.)

•Sordomutismo (art. 96)

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CONCLUSIONI

Una recente sentenza della C.C. (n.253 del 2-18 luglio 2003), ha stabilito che, anche se questa è presente, la soluzione non può essere una sola.

Viene denunciato come incostituzionale il vincolo rigido imposto al giudice di disporre comunque la misura detentiva anche quando una misura meno drastica, appaia capace di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale.