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A CURA DI AVVOCATI ASSOCIATI – MODENA AVVOCATO FRANCESCA CASSERA [email protected] Reggio nell’Emilia, 1° marzo 2016 La nuova disciplina dell’assegnazione unilaterale a mansioni inferiori e del patto di demansionamento 1

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A CURA DI AVVOCATI ASSOCIATI – MODENA AVVOCATO FRANCESCA CASSERA

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Reggio nell’Emilia, 1° marzo 2016

La nuova disciplina dell’assegnazione unilaterale a mansioni inferiori e del patto di

demansionamento

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La delega

L’art. 1, comma 7, lett. e), della l. n. 183 del 10.12.2014 ha delegato il Governo alla adozione di norme finalizzate

alla revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento;

con la previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera.

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L’art. 3 del D.Lgs. n. 81 del 15.6.2015

- primo comma: sostituisce integralmente il disposto dell’articolo 2103 cc

- secondo comma: prevede l’abrogazione dell’art. 6 della l. 13.5.1985, n. 190, relativa alla mobilità verticale dei quadri e dei dirigenti (in parziale deroga alla disciplina del vecchio art. 2103 cc.)

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La nuova mobilità endo-aziendale

❶ la mobilità orizzontale per effetto del potere unilaterale del datore di lavoro di mutare l’oggetto dell’obbligazione del lavoratore senza necessità del suo consenso nell’ambito dello stesso livello e categoria legale di inquadramento (1° comma);

❷ la mobilità verticale discendente, cioè verso mansioni inferiori (2°, 3°, 4° e 5° commi), che a sua volta si articola in tre diverse ipotesi:

① la mobilità unilaterale

② la mobilità per accordi collettivi

③la mobilità pattizia

❸ la mobilità verticale ascendente, cioè verso mansioni superiori (7° comma)

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La mobilità orizzontale

Comma 1: Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

Comma 1 (art. 13, Stat. Lav): Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Comma 1 (originario): Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto …

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Deroghe ex lege

● l’art. 4, comma 11 l. 23.7.1991, n. 223, che consente l’adibizione dei lavoratori a mansioni anche inferiori in presenza di un accordo sindacale che ciò preveda al fine di consentire il riassorbimento dei lavoratori in esubero all’esito della procedura di informazione e consultazione sindacale;

● l’art. 1, comma 567-bis, l. n. 147/2013 prevede che i lavoratori rimasti in esubero al termine della procedura di mobilità possano chiedere di essere ricollocati in una qualifica inferiore presso la società che ha attivato la procedura o in altra società;

● l’art. 4, comma 4 e l’art. 10, comma 3 l. 12.3.1999, n. 68, che consentono il demansionamento del lavoratore divenuto inabile allo svolgimento delle mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, o del lavoratore disabile le cui condizioni di salute si siano aggravate, con diritto alla conservazione della retribuzione;

● l’art. 7 d.lgs. 26.3.2001, n. 151, in materia di tutela della maternità, che prevede il temporaneo demansionamento della lavoratrice in gravidanza normalmente adibita a mansioni potenzialmente a rischio;

● l’art. 42 d.lgs. 9.4.2008, n. 81, con riferimento al lavoratore dichiarato inidoneo alla mansione specifica a seguito di visita del medico competente;

● l’art. 8, l. 14.9.2011, n. 148, che ha convertito con modificazione il d.l. 13.8.2011, n. 138, ha riconosciuto ai contratti collettivi aziendali o territoriali la facoltà di derogare la legge, e quindi anche l’art. 2103 cc, per perseguire le ampie finalità indicate dalla disposizione, purché ciò avvenga nel “rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro”.

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La mobilità unilaterale

Comma 2: In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

Comma 1 (originario): … tuttavia, se non è convenuto diversamente, l’imprenditore può in relazione alle esigenze dell’impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui.

Comma 5: Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

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La mobilità per accordi collettivi

Comma 4: Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Comma 5: Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

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La mobilità pattizia

Comma 6: Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

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Inderogabilità

Comma 9: Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

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L’obbligo (onere) formativo

Comma 3: Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.