I canali di collegamento tra il lavoratore e lutilizzatore della sua prestazione LAVORATORE (Offerta...
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I canali di collegamento tra il lavoratore e l’utilizzatore della sua
prestazione
LAVORATORE(Offerta di lavoro)
1) Un soggetto pubblicoCENTRI PER L’IMPIEGO
3) Un altro datore di lavoro
2) Un soggetto privatoAGENZIE PER IL LAVORO
UTILIZZATOREDELLA PRESTAZIONE(Domanda di lavoro)
UN SOGGETTO CHE INTENDA AVVALERSI UNA PRESTAZIONE DI
LAVORO PUÒ AFFIDARE AD UN TERZO:
• il compito di individuare, selezionare e avviare
lavoratori di cui ha bisogno?
• Il compito di assumere forza lavoro che intende poi
utilizzare ai propri fini?Con quali problemi giuridici?
Attraverso quali contratti?
L’inter-mediazione
L’APPLICAZIONE DI UN
PRINCIPIO…
…E L’INCROCIO DI DIVERSE DISCIPLINE, TUTTE RIFORMATE DAL D.LGS. 276/03(Legge Biagi)
Principio di imputazione del rapporto di lavoro a
colui il quale effettivamente, e a prescindere da ogni apparenza giuridico-
formale, usufruisce della prestazione
Il contratto di somministrazione di lavoro Lo staff leasing Il contratto di appalto di servizi Il trasferimento di ramo d’azienda
Cosa deriva dal principio di necessaria coincidenza tra titolarità formale e titolarità sostanziale del rapporto di lavoro?
L’INTERPOSIZIONEILLECITA
NEI RAPPORTIDI LAVORO
PER CHI UTILIZZA LA PRESTAZIONE
L’impossibilità di utilizzare lavoratori senza un
adeguato titolo giuridicoPER CHI ASSUME I
LAVORATORIL’impossibilità di
indirizzare stabilmente la prestazione di propri
dipendenti a favore di un terzo
La disciplina normativa dell’interposizione nei rapporti di
lavoro
1960 1997 2003
L. 1369/1960 (Il divieto
di interposizione)
L. 196/1997 (Il lavoro interinale)
D. Lgs. 276/2003(La
somministrazionedi lavoro)
l’art. 1 della l. 1369/1960:
“E’ vietato all’imprenditore affidare in appalto, subappalto o
qualsiasi altra forma, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro
mediante impiego di manodopera assunta e retribuita
dall’appaltatore o intermediario”
l’esecuzione di mere prestazi0ni dilavoro
Soggettointerposto
Lavoratori
Datore di lavoro
che necessitadi prestazioni
Titolaritàformale
del rapportodi lavoro
Effettiva utilizzazionedella prestazione
RAPPORTO DI INTERPOSIZIONE
(ILLECITO)
Perché illecito?
• Può essere uno strumento di “sostituzione” di lavoratori dipendenti con altri lavoratori
• Può essere uno strumento di ridimensionamento degli organici a fini di sottrarsi alle normative
• Può avere l’effetto di ridurre le garanzie dei dipendenti del terzo somministratore, normalmente meno solido dell’impresa che esternalizza
Le conseguenze della violazione del divieto
Lavoratori
Datore di lavoro
che necessitadi prestazioni
Effettiva utilizzazionedella prestazione
etitolarità formale
del rapporto di lavoro
La ricomposizione della scissione tra titolarità formale e titolarità sostanziale del rapporto di lavoro
La “morte annunciata” della l. 1369/1960
Già nell’ottica della legge del 1960 c’erano casi in cui la somministrazione di manodopera svolgeva una funzione economicamente apprezzabile poteva non essere socialmente pericolosa.
Moltiplicandosi poi questi casi, è comprensibile che anche giudici e ispettori del lavoro si siano fatti carico dell’esigenza di temperare gli effetti del divieto.
C’è un regime di divieto formalmente assoluto, ma temperato da una «chiusura d’occhio selettiva» da parte di giudici e ispettori del lavoro
Le prime aperture normative dopo l’“ammorbidimento” della
giurisprudenza
1997: Il primo (parziale)
superamento in via legislativa del divieto di interposizione
La legge sul lavoro interinale
Soggettointerposto
Lavoratori
Datore di lavoro
che necessitadi prestazioni
Titolaritàformale
del rapportodi lavoro
Effettiva utilizzazionedella prestazione
RAPPORTO DI INTERPOSIZIONE
(ILLECITO)
Agenzia di lavoro
interinale
Contratto di fornitura di manodopera
Impresa utilizzatric
e
1960Necessaria coincidenza tra
titolarità formale e titolarità sostanziale del rapporto di lavoro
1 2
Divieto di “prestare”dipendenti propriad altri soggetti
utilizzatori
1 2
Divieto di “prestare”dipendenti propriad altri soggetti
utilizzatori
E’ lecito
E’ lecito
Interposizioni lecite e illecite nei rapporti di lavoro dopo la l. 196/97
Area del divieto di interposizione nei rapporti di lavoro
Area della legittimitàdell’interposizione nel
rapporto di lavoro:Il lavoro interinale
Agenzia di lavoro
temporaneo
Contratto di fornitura
(necessariamente temporaneo)
Impresa utilizzatrice
Contrattodi lavoro
Lavoratore… Missione
Lo schema del lavoro interinale nel 1997
Il programma del Libro Bianco
Le rigidità nell’utilizzo della forza-lavoro
introdotte dalla legge n. 1369/1960, non trovano pari nella legislazione
degli altri Paesi. Pratiche di outsourcing, ampiamente diffuse in
altri contesti (ad esempio negli Stati Uniti
e in Gran Bretagna), sono in Italia tuttora
vietate
L’analisi
Il riferimento è, in particolare, all’istituto del c.d.
leasing di manodopera: una tecnica innovativa di
gestione del personale imperniata su rapporti con agenzie specializzate nella
fornitura a carattere continuativo e a tempo indeterminato (e non a
termine, come nel lavoro interinale) di parte della
forza-lavoro di cui l’azienda ha bisogno
La proposta
Agenzia di lavoro
temporaneo
Contratto di fornitura
(anche a tempo Indeterminato)
Impresa utilizzatrice
Contrattodi lavoro
Lavoratore… Missione
Le innovazioni della Riforma “Biagi” (2003)
Lo staff leasing (o somministrazione a tempo indeterminato) risponde nel nostro
ordinamento ad una duplice funzione economica:
1) Da una parte, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può ricondursi alle prassi di c.d. “esternalizzazione” delle attività non rientranti in quello che le imprese considerano il core business.
2) Dall’altra, lo stesso istituto può risultare funzionale, sia pure in ipotesi estreme, alla realizzazione dell’idea, sino ad oggi relegabile nella sfera del sogno, della “fabbrica senza dipendenti” M. Roccella
Le vicende dello staff leasing:– Introdotto nel 2003– Abrogato nel 2007 (l. 247/2007)– Ripristinato nel 2009 (art.2, c. 143
legge finanziaria per il 2010)
• PUÒ ESSERE A TERMINE– “per ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore”
• PUÒ ESSERE A TEMPO INDETERMINATOa) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
informaticob) per servizi di pulizia, custodia, portineria; c) per servizi di trasporto di persone e di trasporto e
movimentazione di macchinari e merci; e) per attività di consulenza, programmazione, sviluppo
organizzativo, gestione, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di
nuove imprese nelle aree Obiettivo 1 di cui al RegCE n. 1260/1999
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative.
(1) Il contratto di somministrazione
Somministrazione a termineSomministrazione a tempo
indeterminato
La possibile equivalenza
funzionale delle due modalità di
somministrazione per ricoprire posti di
lavoro “stabili”?
“La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore”
anche seriferibili all'ordinaria
attività dell'utilizzatore”
Manca un esplicito divieto di reiterare
contratti temporanei di somministrazione
Forma del contratto di somministrazione
• Forma scritta richiesta ad substantiam
• L'assenza di forma scritta determina la nullità del
contratto di somministrazione e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alle
dipendenze dell'utilizzatore
(art. 21, co. 4)
Difficoltà per il lavoratore di
venire a conoscenza della
mancata pattuizione in
forma scritta del contratto di
somministrazione, al quale lui è
estraneo
L’inserimento dei lavoratori somministrati nell’impresa
(I)• NELLA SOMMINISTRAZIONE A
TEMPO DETERMINATO
La individuazione di limiti quantitativi di
utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai
contratti collettivi stipulati da sindacati
comparativamente più rappresentativi in
conformità alla disciplina di cui al decreto 368/2001
• NELLA SOMMINISTRAZIONE A
TEMPO INDETERMINATO
Nessun limite
QUANTI?
L’inserimento dei lavoratori somministrati nell’impresa (II)“In caso di contratto di
somministrazione, il prestatore di lavoro non è computato nell'organico
dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative
di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione
per quelle relative alla materia dell'igiene e della
sicurezza sul lavoro” (Art. 22.5)
CON QUALI EFFETTI SULLA
DIMENSIONSIONE
GIURIDICA DELL’IMPRES
A?
L’inserimento dei lavoratori somministrati nell’impresa (III)
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
• a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero; • b) presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni, ovvero nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni
• c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del decreto 626/94
QUANDO NON SI PUO?
• PUÒ ESSERE A TERMINEIn caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto
legislativo 368/2001, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto
(2) IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, CONCLUSO FRA L’AGENZIA
DI SOMMINISTRAZIONE E IL LAVORATORE
• PUÒ ESSERE A TEMPO INDETERMINATO
In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro
sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e
alle leggi speciali. Anche part-time, inserimento, ripartito,
intermittente, etc…?
(2) IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, CONCLUSO FRA L’AGENZIA
DI SOMMINISTRAZIONE E IL LAVORATORE
1) con un contratto di somministrazione a
tempo indeterminato e un corrispondente contratto di lavoro a tempo indeterminato
2) ancora con un somministrazione a tempo indeterminato cui però l’agenzia faccia fronte con un lavoratore a termine “rinnovato” o prorogato
3) con una serie contratti di somministrazioni a tempo determinato cui l’agenzia faccia fronte con un unico contratto di lavoro a tempo indeterminato4) con una serie di contratti di somministrazioni a tempo determinato, cui l’agenzia faccia fronte con una serie di rapporti a termine con il medesimo lavoratore
Un utilizzo indiretto di lavoratori adibiti a postazioni “stabili” potrebbe essere realizzato
Il consolidamento del rapporto di lavoro con l’utilizzatore
In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato è nulla ogni clausola diretta a limitare, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore
La disposizione non trova
applicazione nel caso in cui al lavoratore sia
corrisposta una adeguata indennità
Il trattamento dei lavoratori somministrati
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
2. La disposizione non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati a favore dei lavoratori svantaggiati
L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore
Il problema del lavoratore comparabile
Un’idea di fondo della riforma: accrescere l’occupabilità di categorie deboli attraverso una deviazione dal principio di uguaglianza
Le sanzioniArt. 27. -
Somministrazione irregolare
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti…
il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore
• in mancanza delle causali di ammissibilità• in situazioni nelle quali essa era vietata• effettuata da impresa non autorizzata; • per un numero di lavoratori eccedenti quelli indicati nel contratto; • con violazione degli obblighi di valutazione dei rischi
• Art. 28. - Somministrazione fraudolenta
Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere
norme inderogabili, somministratore e
utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto
e ciascun giorno di somministrazione.
Interposizioni lecite e illecite nei rapporti di lavoro dopo la l. 196/97…
Area del divieto di interposizione nei rapporti di lavoro Area della legittimità
dell’interposizione nelrapporto di lavoro:Il lavoro interinale
…dopo il d.lg. 276/03
Area della legittimitàdell’interposizione nel
rapporto di lavoro:il lavoro somministrato,
a termine e a tempo
indeterminato
?Esiste ancora un’area
di interposizione illecita nei rapporti
di lavoro?
Video tratto da un servizio trasmesso dall’emittente LA7 nel corso della trasmissione
Exit dell’8 ottobre 2008http://www.la7.it/approfondimento/dettaglio.asp?prop=repliche&video=17596(dal minuto 3.25 al minuto 16.30 del video)
L’utilizzo di prestazioni di lavoro rese da
dipendenti altrui quando il fornitore NON è un’agenzia di lavoro interinale
(oggi di somministrazione)
InterposizioneIllecita, appalti,
esternalizzazioni, nell’epoca della “disintegrazione
verticale”dell’impresa
Il contesto organizzativo
L’impresa tradizionale
Promozione vendite(contratti di agenzia)
Pulizia emanutenzione(contratti di appalto)
Produzione (rapportidi lavorosubordinato)
Approvvigionamentodi materiali (contrattidi fornitura)
Gestione magazzino
Gestioneamministrativa e
contabile delpersonale
Pubblicità
Ricerche di mercato
Progettazione
Recupero crediti
Distribuzione
Revisionebilanci
VigilanzaReti informatiche
Puliziaetc…
PRODUZIONE
L’impresa “segmentata”
La fisiologia dell’esternalizzazione: l’appalto di servizi
L’esternalizzazione non si traduce in una mera fornitura di manodopera (che sarebbe illecita) quando l’appaltatore:•è un vero imprenditore•che si obbliga a realizzare un servizio
Art. 1655 c.c.
L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio”
Il problema principale, oggi
Gli appalti di servizi
continuativi a bassa
intensità organizzativa
(o servizi “personali”)
Attività il cui svolgimento non presuppone alcun sostrato materiale
e che possono dunque svolgersi
anche senza un’aziendaintesa come
insieme di beni idonei all’esercizio di un’impresa (art.
2555)
Nel caso dei servizi a bassa intensità
organizzativa,l’attività si identifica
essenzialmente con la manodopera
utilizzata per svolgerla
In questi casi, come si fa a
distinguere la fornitura del
servizio (lecito) dalla mera fornitura di personale (illecito)?
Im presa esternalizzante
Addetti a lla produzione Addetti a lla vendita Addetti a lla am m inistrazione
D irezione
Trasferimentodi ramo d’azienda(art. 2112 c.c.)
Società di “service” fornitrice di servizi di amministrazione aziendale
Im presa esterna lizzante
Addetti a lla produzione Addetti a lla vendita
D irezione
Società di “service” fornitrice di
servizi di amministrazione
aziendale
Appalto diservizi di
amministrazioneaziendale(art. 1655)
Im presa esternalizzante
Addetti a lla produzione Addetti a lla vendita Addetti a lla am m inistrazione
D irezione
Non più dipendenti dall’impresa
Nuovo appalto di servizi e staff leasing: due
fattispecie “in concorrenza”?
Un possibile criterio indicato in giurisprudenza
“Gli appalti leciti di servizi sono quelli che
pur espletabili con mere prestazioni di mano d’opera,
costituiscano un servizio in sé, svolto con gestione autonoma dell’appaltatore e purché l’intervento di controllo dell’appaltante si esplichi
sull’attività dell’appaltatore e non sulle persone da questo dipendenti”
L’elemento distintivo tra
appalto di servizi e
fornitura di manodopera è l’esercizio del potere direttivo
La riforma
(art. 29)Il contratto di appalto si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da
parte dell'appaltatore
L’elemento distintivo è l’esercizio del potere direttivo
che può anche risultare - in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto - dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori