CORSI DI FORMAZIONE GIUS-LAVORISTICA CENTRO PER LIMPIEGO PROVINCIA DI PERUGIA Apprendistato...

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CORSI DI FORMAZIONE GIUS-LAVORISTICA CENTRO PER L’IMPIEGO PROVINCIA DI PERUGIA “Apprendistato” Settembre - Novembre 2010

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CORSI DI FORMAZIONE GIUS-LAVORISTICA

CENTRO PER L’IMPIEGO

PROVINCIA DI PERUGIA

“Apprendistato”

Settembre - Novembre 2010

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TIPOLOGIA CONTRATTUALE MASCHI % FEMMINE % TOTALE %

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

2934 76,5% 2630 92,5% 5564 83,3%

APPRENDISTATO EX ART.16 L. 196/97

830 21,6% 185 6,5% 1015 15,2%

APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE FORMAZIONE

67 1,7% 27 1,0% 94 1,4%

APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

6 0,2% *** *** 6 0,1%

TOTALE 3837 57,4% 2842 42,6 6679 100,0%

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Disciplina previgente dell’apprendistato L. 25/55 e successive

modificazioni

Riforma Biagi: D. Lgs n. 276/2003

Apprendistato per l’espletamento del

diritto-dovere di istruzione e formazione

Apprendistato professionalizzante

Apprendistato per l’acquisizione di

un diploma o per percorsi di alta

formazione

Fonti di Riferimento:

-L. n. 55/1955

-L. n. 56/1987, art 21

-L. n. 196/1997, art 16

-C.c.n.l.

Fonti di Riferimento:

D. Lgs n. 276/2003, art 48

C.c.n.l.

Fonti di Riferimento:

D. Lgs n. 276/2003, art 49

Legge Reg. Umbria n. 18 del 30/05/2007

Regolamento Regionale n. 5 del 18/09/2008

C.c.n.l.

Fonti di Riferimento:

D. Lgs n. 276/2003, art 50

Prot. Reg. Umbria n.25 del 2005

C.c.n.l

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-Legge n. 196/1997, art 16

Età dell’Apprendista:

Minima 16 anni

Il precedente limite di 15 anni è innalzato a 16, con decorrenza 1 settembre 2007, a seguito della previsione di cui al art. 1, comma 622 della L. n. 296/2007 che prevede l’aumento da 9 a 10 anni della durata dell’obbligo di istruzione obbligatoria

Massima 24

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, L. n. 196/1997, se l'apprendista è portatore di handicap, i limiti di età sono elevati di 2 anni. Tali lavoratori sono computati ai fini della copertura del collocamento obbligatorio.

Tuttavia va precisato che non è più possibile assumere apprendisti dai 24 ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/1993.

Durata del ContrattoLa durata dell’apprendistato è definita, a seconda delle figure professionali, dai C.c.n.l.. Questi dovranno però attenersi ai limiti stabiliti dalla Legge che prevede da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 4 anni, che possono diventare 5 anni, per figure di alto contenuto professionale nell’artigianato.

Formazione:La formazione esterna si svolge presso strutture accreditate dalla Regione. Il Piano formativo è concordato con apprendista, azienda e ente di formazione. Le ore di formazione sono almeno 120 medie annue. Il C.c.n.l. può prevedere riduzioni in relazione al titolo di studio posseduto.

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Riforma Biagi: D. Lgs n. 276/2003

Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

Fino a quando non sarà formalizzata l’intesa con il Ministero del Lavoro e con il Ministero dell’Istruzione questo tipo di contratto di apprendistato non potrà essere attivato. Pertanto i lavoratori minorenni potranno essere assunti solo con contratto di apprendistato in base alla disciplina di cui alla L. 25/1955 e L. 196/1997.

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Riforma Biagi: D. Lgs n. 276/2003

Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

Il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio secondario o universitario.

La regolamentazione e la durata di tale forma di apprendistato è rimessa alle regioni. In assenza di regolamentazione regionale l’attivazione è rimessa a specifiche convenzioni stipulate dai datori di lavoro con Università e le altre istituzioni formative.

Il contratto può essere utilizzato in tutti i settori produttivi e riguarda soggetti di età compresa tra i 18 (Il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età per coloro che hanno espletato il diritto e dovere all’istruzione e formazione) e 29 anni.

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Riforma Biagi: D. Lgs n. 276/2003Apprendistato professionalizzante

Età dell’Apprendista:Il contratto professionalizzante può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di una qualifica professionale riconosciuta nell’ambito del sistema scolastico legge n. 53/03 ) e i 29 e 364 giorni (Cir Min. Lav. 15 luglio 2005 n.30).

Durata del Contratto

La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, è di 6 anni, i contratti collettivi di categoria definiscono le durate effettive per ciascun livelloEssendo venuto meno il limite legale di durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante, è possibile utilizzare tale tipologia contrattuale anche per le attività a carattere stagionale, intendendosi per tali quelle attività che si esauriscono nel corso di una stagione; pertanto, sono valide le disposizioni di quei contratti collettivi che consentono l'assunzione di apprendisti da impiegare in "cicli stagionali": (ML circ. n. 27/2008; ML interpello n. 25/2010).

Formazione:

La formazione degli apprendisti si articola su più aspetti: una parte di essa deve essere dedicata alle competenze di base e trasversali (42 ore annue); un’altra parte si rivolge invece, all’acquisizioni di competenze tecnico-professionali (78 ore annue). La formazione formale dell’apprendista può essere svolta all’interno o all’esterno dell’azienda, secondo quanto stabilito dal Piano Formativo Individuale. È possibile affidarsi alla formazione esclusivamente aziendale di cui al comma 5-ter dell’art. 49 D. Lgs. N. 276/2003, anche con riferimento ai rapporti di apprendistato in essere e sorti sulla base della diversa disciplina di cui ai commi 5 e 5-bis. Infatti l’obbligo formativo può essere adempiuto attraverso percorsi che possono anche variare nel corso del tempo. Tuttavia è necessario che il PFI venga rimodulato e sottoscritto dal lavoratore che acconsente alla sua modifica (ML interpello n. 2/2009).

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Riforma Biagi: D. Lgs n. 276/2003Apprendistato professionalizzante

Forma

Per la stipula di tutte le nuove tipologie di apprendistato introdotte dal D.Lgs. n. 276/2003 è richiesta la forma scritta ad substantiam ed all'interno del contratto dovranno essere indicati:

la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito;

la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto sulla base degli esiti della formazione aziendale od extraziendale;

il piano formativo individuale. Tale documento, distinto dal contratto di lavoro, dovrà essere allegato al contratto a pena di nullità dello stesso (artt. 48 e 49, D.Lgs. n. 276/2004; ML circ. n. 40/2004).

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Riforma Biagi: D. Lgs n. 276/2003Apprendistato professionalizzante

Dopo l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 18 del 30 maggio 2007

Modalità di comunicazione

Sare:

Il datore di lavoro comunica al Centro per l'impiego competente entro il giorno precedente all’instaurazione del rapporto di lavoro:

-la comunicazione d’assunzione (legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007), integrata dai dati relativi al tutor aziendale previsti dal decreto ministeriale 7 ottobre 1999;

-Il Piano formativo individuale secondo il modello previsto dalla Contrattazione collettiva o, in assenza secondo il modello allegato al regolamento Regionale n. 5 del 18 settembre 2007;

-la richiesta di parere di conformità relativa al profilo formativo di riferimento all’ente bilaterale, o in assenza dell’ente bilaterale la richiesta del parere di coerenza del Piano Formativo Individuale;

-la richiesta di parere di conformità relativa alla capacità formativa dell’impresa all’ente bilaterale,

-l’eventuale dichiarazione relativa alla capacità formativa dell’impresa.

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Regione Umbria – “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell’apprendistato)”PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

Nominativo apprendista__________________________________________________________________________

Denominazione azienda e Nominativo tutor aziendale (riportare il codice identificativo della trasmissione telematica della comunicazione di assunzione ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell’apprendistato)”_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Profilo formativo di riferimento Indicare il profilo formativo regolamentato dalla Regione Umbria. Inassenza va indicato il profilo formativo regolamentato dal CCNL oelaborato dall’ISFOL ai sensi del decreto del Ministro del lavoro del20 maggio 1999, n. 179_______________________________

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Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro - Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi_____________________________________________________________________- Esperienze lavorative 

 

- Eventuali periodi di apprendistato svolti dal __________________ al _____________- Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato a)____________________________________________________________________ b)____________________________________________________________________ c)____________________________________________________________________ Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale)_____________  

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Contenuti Formativi 1. Competenze trasversali a) igiene e sicurezza sul lavoro_____________________________________________ b) rapporto di lavoro _____________________________________________________

c) organizzazione aziendale_______________________________________________

d) ___________________________________________________________________

Competenze tecnico-professionali a)____________________________________________________________________

b)____________________________________________________________________

c)____________________________________________________________________

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Profili Formativi Regione UmbriaDGR n. 1874 del 22/12/2008

Profili CCNL

Profili ISFOL

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3.Modalità di erogazione e di articolazione della formazione

_____________________________________________________________________________(secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 276/2003, art. 49, c. 5, lett. b)

  Durata della formazione Formale 120 ore annue

 Durata formazione di base e trasversale ____42 ore annue__ Durata formazione tecnico-professionale ____78 ore annue__ 

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CHIARIMENTI

Dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003 che con l'art. 85 ha abrogato l'art. 2, comma 2 e l'art. 3 della L. n. 25/1955, nonché l'art. 21, comma 3 della L. n. 56/1987 per l'assunzione con contratto di apprendistato, non è più richiesta l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.

Inoltre l'assunzione può avvenire direttamente, senza il tramite dell'Ufficio di collocamento, in quanto è venuto meno sia l'obbligo della richiesta nominativa sia l'obbligo per chi intende essere assunto come apprendista di iscriversi negli appositi elenchi tenuti dal suddetto ufficio.

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CHIARIMENTI

ASSUNZIONE E VISITA MEDICA

Apprendisti Maggiorenni

Il Decreto Legge 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133 ha abolito l’art. 4 delle legge n. 25/55 che richiedeva la visita medica preassuntiva. Nei confronti di tali lavoratori è oggi applicabile la disciplina generale sulla sorveglianza sanitaria di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008

Apprendisti Minorenni

Si ricorda che per gli apprendisti minorenni la visita medica va sempre effettuata (tutela lavoro minorile). Se la struttura pubblica si rifiuta di effettuare la visita medica, ciò non esonera dall’onere il datore di lavoro, il quale deve effettuare tale accertamento “a proprie spese” da medico appartenente a strutture pubbliche.

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CHIARIMENTI

Patto di Prova

A norma dell'art. 9, L. n. 25/1955, il datore di lavoro e l'apprendista possono convenire, prima o contestualmente all'assunzione, un periodo di prova. Generalmente, tutti i contratti collettivi regolano il periodo di prova e ne determinano la durata. La legge comunque stabilisce che il periodo di prova per gli apprendisti non può comunque eccedere la durata di due mesi.

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CHIARIMENTI

Interpello n. 8 del 2007 Ministero del lavoro

Con riguardo al contratto di apprendistato professionalizzante, il Ministero del lavoro, non ritiene ammissibile la stipula del contratto formativo con un lavoratore che abbia già svolto, presso lo stesso datore di lavoro, un precedente periodo di lavoro di durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione in mansioni corrispondenti alla qualifica oggetto del contratto di apprendistato.

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CHIARIMENTI

Limiti numerici all'assunzione

Il numero degli apprendisti in forza presso il medesimo datore di lavoro non può superare quello delle maestranze specializzate e qualificate ovvero non può essere superiore a tre nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alla proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o ne abbia in numero inferiore a tre (v. anche INPS circ. n. 203/1998). In proposito il Ministero del lavoro, con l'interpello n. 11/2010 e con la nota n. 4584/2006, fornisce importanti chiarimenti circa l'interpretazione dell'art. 47 comma 2, D.Lgs. 276/2003.

Limiti dimensionali aziende non artigianeIndustria e Commercio

Da 0 a 3 dipendenti 3 apprendisti

Con più di tre dipendenti qualificati in sevizio 100% del personale

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CHIARIMENTI

Limiti Numerici ditte: ARTIGIANE

Produzioni non in serie n. 18 dipendenti (di cui apprendisti n. 9) unità aggiuntive n. 4 (solo apprendisti)

Produzioni in serie •n. 9 dipendenti (di cui apprendisti n. 5) unità aggiuntive n. 3 (solo apprendisti)

Produzioni artistiche e abbigliamento su misura

•n. 32 dipendi (di cui apprendisti n. 16) unità aggiuntive n. 8 (solo apprendisti)

•Costruzioni edili •n. 9 (di cui apprendisti n. 5) unità aggiuntive n. 4 (solo apprendisti)

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CHIARIMENTI

TUTOR AZIENDALE

(Nota Ministero del Lavoro n. 4584 del 10 ottobre 2006)

Il Ministero del lavoro risponde ad un interpello, in merito alla possibilità di computare i soci lavoratori nel numero delle maestranze specializzate e qualificate in forza all’azienda, ai fini del calcolo percentuale per determinare la regolare assunzione di apprendisti.Il Ministero precisa che il socio lavoratore della società di persona possa essere equiparato ai lavoratori dipendenti. Tale decisione trova fondamento non solo ai sensi dell’art. 2 comma 1, del D.M. 28 febbraio 2000 dove il socio lavoratore alla stregua dello stesso imprenditore può essere individuato come tutor, ma anche a fronte di una nuova formulazione dell’art. 47 del D.lgs. N. 276/2003.

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CHIARIMENTI

Orario di lavoro

Apprendisti maggiorenni

Ai sensi dell'art. 2, c. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 gli apprendisti maggiorenni sono stati assimilati agli altri lavoratori. Pertanto, si rinvia a quanto esposto nelle note sull'orario di lavoro, sulle ferie e sui riposi settimanali per gli apprendisti che hanno compiuto i 18 anni di età. Con la nuova disciplina sull'orario di lavoro introdotta dal D.Lgs. n. 66/2003 viene superata la previsione dell'art. 10, comma 1, L. n. 25/1955 che stabiliva un orario di 8 ore giornaliere e non superiore a 44 ore settimanali e vengono eliminati i limiti in materia di straordinario e di lavoro notturno previsti dalla L. n. 25/1955. In particolare, con riferimento al lavoro notturno risulta non più applicabile anche la norma recentemente modificata dalla legge comunitaria del 2002 che aveva ritenuto ammissibile il lavoro notturno degli apprendisti maggiorenni nel settore artigiano della panificazione e pasticceria, nel turismo e nei pubblici esercizi (art. 10, c. 4, L. n. 25/1955).

Apprendisti minorenni

Relativamente agli apprendisti minorenni, esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 66/2003, rimangono invece, confermate le limitazioni previste dalla L. n. 977/1967 sul lavoro dei minori. (8 ore giornaliere 40 ore settimanali, per tali lavoratore inoltre, vige il divieto di lavoro notturno tra le 22 e le 6).

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CHIARIMENTI

Part-time

L'apprendistato non è incompatibile con il rapporto di lavoro a part-time, sempreché la durata delle prestazioni lavorative sia tale da consentire il raggiungimento delle finalità formative ovvero di adattamento delle competenze professionali (ML circ. n. 102/1986, n. 9/2004). Non sussiste dunque alcun limite di orario minimo settimanale da osservarsi nella stipula del contratto ma, anche in conformità al principio di non discriminazione tra lavoro part-time e lavoro a tempo pieno, espresso nel secondo comma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000, il periodo di attività formativa non può essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro (ML nota n. 7209/2006).

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CHIARIMENTI

TUTOR AZIENDALE

Il tutore aziendale ha il compito di affiancare l’apprendista durante il tirocinio di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro (art 1, D.M. 28/02/2000).

Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

l lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve: possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato, svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista e possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.

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CHIARIMENTI

TUTOR AZIENDALE

(Interpello Ministero del Lavoro n. 9 del 27 marzo 2008)

Il tutor non è obbligato a un affiancamento continuativo dell’apprendista. Ai sensi del decreto ministeriale 28 febbraio 2008, egli ha il compito di affiancare l’apprendista nella formazione nonché di trasmettere allo stesso le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorativa collaborando attivamente alla definizione del relativo percorso formativo.

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CHIARIMENTI

FORMAZIONE

La formazione formale dell’apprendista può essere svolta all’interno o all’esterno dell’azienda, secondo quanto stabilito dal Piano Formativo Individuale.Per formazione formale si intende formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all’interno dell’impresa secondo percorsi strutturati on the job e in affiancamento certificabili.L’obbligo di formazione dell’apprendista da parte del datore di lavoro, costituisce elemento fondamentale del rapporto di apprendistato, rientrando nella stessa causa contrattuale, e sussiste finché dura il rapporto di apprendistato. Pertanto tale obbligo viene meno in caso di trasformazione anticipata.

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CHIARIMENTI

FORMAZIONE

Il Comma 5-ter dell’art.49 D.Lgs. N. 276/2003 prevede che in caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale. È possibile affidarsi alla formazione esclusivamente aziendale anche con riferimento ai rapporti di apprendistato in essere e sorti sulla base della diversa disciplina. Infatti l’obbligo formativo può essere adempiuto attraverso percorsi che possono anche variare nel tempo.

Tuttavia poiché i nuovi percorsi formativi che il datore di lavoro sceglie di intraprendere durante lo svolgimento del rapporto di apprendistato, vengono ad incidere sul piano formativo individuale, che costituisce parte integrante del contratto e viene elaborato all'inizio del rapporto di lavoro, è necessario che tale piano formativo venga rimodulato e sottoscritto dal lavoratore che acconsente alla sua modifica (ML interpello n. 2/2009).

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CHIARIMENTI

Contratto di apprendistato e diploma di scuola superiore

Con sentenza n. 19834/2010, la Cassazione ha affermato che il contratto di apprendistato non può essere formalizzato per lavoratori adibiti a mansioni corrispondenti al diploma scolastico. In definitiva, a detta della Suprema Corte, qualora il rapporto di lavoro riguardi compiti per i quali vi è stata una formazione specifica in ambito scolastico, non può esservi contratto di apprendistato.

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CHIARIMENTI

Enti Bilaterali(Richiesta parere di conformità)

Artigianato EBRAU (Ente Bilaterale Regionale Artigianato Umbro) www.ebrau.it

Tel. 075/5003800 Fax. 075/5017119

Edilizia Scuola Edile www.scuolaedile.perugia.itTel. 075/5059480 Fax. 075/5002475

Ente Bilaterale Terziario EBT (Ente Bilaterale del Terziario)www.ebtperugia.itTel. 075/506711 Fax. 075/5067177

Piccola Media Impresa ERFAPIwww.piccolamediaimpresa.comTel. 075/5732414 Fax. 075/5731149

Ente Bilaterale Turismo EBTU (Ente Bilaterale Turismo)www.ebtumbria.itTel. 075/506711 Fax. 075/5067177

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CHIARIMENTI

Offerta Formativa Pubblica

Artigianato ECIPA UMBRIA Tel. 075/5173143 - Fax 075/5178652

[email protected]

Edilizia Scuola EdileTel. 075/5059480 - Fax. 075/5002475

www.scuolaedile.perugia.it

Industria SFCU - Sistemi Formativi Confindustria Umbria Soc. Cons. a r.l.Tel 075/582741 - Fax 075/5837638

www.sfcu.it

P.M.I. (piccola e media impresa) CONSORZIO APIFORM Tel. 075/5732414 - Fax 075/5731149

www.piccolamediaimpresa.com

Terziario - Commercio Innovazione Terziario S.c.a r.l. Centro Direzionale "Quattrotorri" Tel. 075/518491 - Fax 075/5184940

www.innovazioneterziario.it