LA MEDICINA LEGALE - Università degli studi di Macerata

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LA MEDICINA LEGALE

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LA MEDICINA LEGALE

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Corso (6 CFU x 30 ore) Inizio 28 settembre 2020 Termine 30 ottobre 2020

Seminari del lunedì (3 CFU x 15 ore)

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1.Origini e funzioni della medicina legale; la medicina giuridica e la medicina forense2. La metodologia medico-legale: l'analisi del nesso di causalità, il giudizio medico-legale e la sua rilevanza3. la medicina forense: la consulenza tecnica e la perizia4. la medicina legale nell'applicazione del codice penale4.1 l'analisi della capacità del reo e dell'imputato (imputabilità, capacità di stare in giudizio)4.2 la medicina legale nei delitti contro la vita e l'incolumità individuale4.3 la medicina legale nei delitti contro la persona: i delitti sessuali 4.4 la medicina legale nei delitti contro la famiglia: i maltrattamenti4.5 la medicina legale nei delitti colposi; colpa e responsabilità degli operatori sanitari5. la medicina legale nell'applicazione del codice civile5.1 la valutazione della capacità, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno5.2 la medicina legale nel diritto di famiglia6. la medicina legale nell'applicazione della normativa sociale6.1 infortunio sul lavoro malattia professionale6.2 invalidità pensionabile7. la medicina legale nell'assistenza sociale e negli stati di bisogno7.1 invalidità civile7.2 handicap8.problematiche relative alla vita nascente e concepimento (interruzione volontaria della gravidanza, delitti contro la maternità)9. problematiche relative alla vita morente, disposizioni anticipate di trattamento, eutanasia10. Informativa all'autorità giudiziaria (referto e denuncia)11.Trattamenti sanitari

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MEDICINA LEGALE

Complesso di tutte quelle dottrine mediche che servono a risolvere questioni giuridiche (Carrara)

Applicazione delle nozioni mediche ai compiti della giustizia ed al perfezionamento del diritto positivo rispetto ai problemi biologici (Palmieri)

Disciplina che studia la persona, psichica e fisica, nei suoi rapporti col diritto (Domenici)

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MEDICINA LEGALE

Disciplina che considera l’uomo nella sua realtà psicosomato-funzionale in rapporto al diritto (Cazzaniga)

Disciplina nata dalla necessità di portare una soluzione a quesiti giuridici per mezzo delle conoscenze medico-biologiche (Canuto)

Studio del rapporto tra personalità umana e ordinamento giuridico-sociale (Franchini)

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MEDICINA LEGALE

Fa parte della medicina legale quanto attiene al rapporto fra la biologia umana, in tutta la estensione delle caratteristiche somatiche e psichiche dell’uomo e il diritto (Chiodi)

Disciplina che studia i rapporti tra la realtà antropologica e il diritto (Dell’Erba)

Disciplina che tratta dell’applicazione delle conoscenze mediche al diritto (Puccini)

Scienze che hanno in comune di costituire un tramite fra biologia e diritto (Giusti)

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UOMO E DIRITTO

Prima della nascita (concepimento, gestazione, parto)

Alla nascita (espulsione, vita)

Durante la vita (maggiore età, capacità, diritti, malattia, salute, invalidità)

Al momento della morte (cessazione della vita, definizione di morte)

Dopo la morte (la causa, l’epoca, i mezzi)

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STORIA DELLA MEDICINA LEGALE

L’ORIENTEIl CODICE CINESE di Ta-tsing-len-lèe contiene disposizioni relative al modo di descrivere le ferite in rapporto alla durata della loro guarigione

ANTICHITA’ EBRAICA E GRECO ROMANANel LEVITICO e nel DEUTERONOMIO sono citati i modi con cui rilevare a mezzo di specifiche indagini sui neonati i difetti fisici che escludono la legittimità della prole e la primogenitura.

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STORIA DELLA MEDICINA LEGALE

ANTICHITA’ EBRAICA E GRECO ROMANANella civiltà greca fu introdotto il termine “dokimasia” per accertare la vitalità e la maturità dei neonati; erano inoltre previste particolari modalità di osservazione del cadavere per la ricerca di segni di morte violenta. Il tutto non privo di empirismo (una donna accusata di adulterio per aver dato la nascita ad un neonato che non somigliava a nessuno della sua famiglia e della famiglia del marito fu prosciolta dopo l’intervento di un medico che consigliò di controllare se nella stanza da letto della donna vi fosse un ritratto, avente qualche somiglianza con il neonato, che effettivamente si trovò).

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STORIA DELLA MEDICINA LEGALE

ANTICHITA’ EBRAICA E GRECO ROMANA

La LEGGE CORNELIA (emanata da Silla) “de venenis” prevedeva accertamenti obiettivi nei processi per veneficio.

La LEGGE AQUILIA indicava che per dichiarare mortale una lesione si doveva dimostrare che la morte derivasse esclusivamente dalla ferita.

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STORIA DELLA MEDICINA LEGALE ANTICHITA’ EBRAICA E GRECO ROMANA

Tito Livio: “il cadavere del tribuno Genucio fu esposto al popolo e sottoposto ad un giudizio pubblico a seguito del quale non mostrò segno di morte violenta”.Svetonio: “il corpo di Giulio Cesare fu esposto al popolo; una sola delle 23 ferite, penetrante nel torace tra la prima e la seconda costola, fu giudicata mortale da Antisio che si intendeva di medicina”Tacito: “cadavere di Germanico con sospetto di avvelenamento fu esposto nella piazza di Antiochia; Pisone venne condannato per veneficio perché nella sua abitazione vennero rinvenuti incantesimi, imprecazioni, ceneri intrise di sangue e molti altri sortilegi”

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STORIA DELLA MEDICINA LEGALE ANTICHITA’ EBRAICA E GRECO ROMANA

Il diritto penale considerava l’omicidio come offesa privata pertanto perseguibile a querela di parte; il parere medico non era un elemento importante di prova ed era l’intenzione che determinava la punibilità dell’azione piuttosto che l’esecuzione.

Nell’epoca imperiale viene fondata l’ARCHIATRIA collegio incaricato di vigilare sulla condotta professionale e sugli errori dei medici.

“Il parere dei medici non veniva richiesto per legge nel procedimento istruttorio penale”

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STORIA DELLA MEDICINA LEGALE

IL MEDIOEVO

Nel CODICE GIUSTINIANO sono contenute indicazioni riguardo alla vitalità dell’infante, alla presunzione di sopravvivenza, alla legittimità della prole, e si stabiliscono disposizioni positive senza il ricorso ad indagini tecniche, previste solo nel caso di scioglimento del matrimonio (giudizio rimesso a tre levatrici)

Nei CAPITOLARI emanati dai re Franchi vi sono indicazioni relative alla descrizione e classificazione delle ferite dell’esame giudiziario del cadavere, mansioni affidate ad un notaio.

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STORIA DELLA MEDICINA LEGALE

IL MEDIOEVO

INNOCENZO III (1209) “richiese espressamente il parere di un medico per stabilire a quale dei diversi colpi inferti attribuirsi il decesso”.

GREGORIO IX (1227-41) “DE PROBANTIBUS” “…gli accertamenti sulla verginità devono essere praticati da periti probi ed intelligenti”.

UGO LUCCA (nel 1249 a Bologna) era obbligato a dare con giuramento pareri medico-legali.

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STORIA DELLA MEDICINA LEGALE IL MEDIOEVO

BARTOLOMEO DA VARIGNANO eseguì a Bologna il 1° Marzo 1302 con un collegio di 4 “medici fisici e di chirurgia” un’autopsia in un caso di sospettato veneficio, per incarico del giudice Giacomo (gli Statuti prevedevano che codesti medici dovessero avere 40 anni e abitassero in Bologna da almeno 20 anni).

LORENZO DEGLI ANDALO’ E CATALENO (statuti del 1265) elencano norme da seguire nel caso di persona trovata ferita o morta:”denuncia fatta dai familiari, intervento di un notaio di fiducia del Giudice; osservazioni redatte in atto pubblico”.

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STORIA DELLA MEDICINA LEGALE

IL MEDIOEVO

“STATUTI 1288” Scompare il notaio e subentrano due medici “periti nell’arte del medicare” e degni di considerazione per ragioni estrinseche (età, censo, lunga permanenza in Bologna).

“CONSIGLIO” era il responso peritale contenente descrizione obiettiva e responso ai quesiti.

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STORIA DELLA MEDICINA LEGALE

IL MEDIOEVO

Nel RATIO JURIS EXIGIT Papa Giovanni XXII (1316-1334) indica la necessità di perizia davanti al tribunale della SACRA ROTA (Istituto sotto lo stesso pontificato nel 1326).

FILIPPO IL BELLO nel 1311 statuiva la necessità del parere giurato di chirurghi nei casi giudiziari difficili nelle les chirurgiens jurés du Roy.

Nel 1374 venne introdotta formalmente l’autopsia nella facoltà medica di Montpellier.

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STORIA DELLA MEDICINA LEGALE L’ETA’ MODERNA

Nel CODICE BAMBERGA (1507) era richiesto parere scientifico nei casi di omicidio, errori di arte e infanticidio.

Nel CODICE CAROLINO (1532) si stabilisce l’intervento dei medici, dei chirurghi, e delle levatrici per l’istruttoria tecnica in tutti i casi di parto procurato o clandestino, d’aborto e d’infanticidio, di errori professionali, d’omicidio, di lesioni , di suicidio di infermi di mente o di corpo, di mancata o incompleta coscienza dell’imputato, di applicazione della tortura a soggetti deboli ed infermi; l’ispezione necroscopica è obbligatoria.

AUTOPSIA OBBLIGATORIA con apertura delle tre cavità praticata a partire dal 1720.

BARTOLO DA SASSOFERRATO (1314-1357) “De cicatricibus” “De percussionibus” affronta il problema medico-legale delle causalità.

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LA TRATTATISTICA MEDICO LEGALE

La letteratura medico-legale nasce nel secolo XVI contemporaneamente alla promulgazione delle nuove costituzioni criminali, che chiedono tassativamente la perizia.

GIAN FILIPPO INGRASSIA, siciliano, allievo di Vesalio, laureato a Padova nel 1537. Nel 1578 pubblica “methodus dandi relationes” che costituisce il primo esempio di trattatistica medico-legale che raccoglie i casi peritali.

GIOVANNI BATTISTA CODRONCHI, imolese, nel 1595 pubblica “De veneficiis” e quindi nel 1597 “Methodus testificandi”, raccolta di casi in cui il medico è chiamata nella causa pubblica;

FORTUNATO FEDELE, siciliano, pubblica nel 1602 “De relationibus medicorum”; vero e proprio “manuale” di tecnica peritale con trattazione sistemica degli argomenti.

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LA TRATTATISTICA MEDICO LEGALE

PAOLO ZACCHIA (1584-1659), romano, archiatra di Innocenzo X, negli anni compresi tra il 1621 e il 1634 pubblica le “Questiones medico-legales” sei volumi divisi in titoli e 195 questioni relative alla medicina legale (partu legittimo e vitali, de morte causa partum, de venenis et veneficiis, de virginitate et stupro, de erroribus medicorum ecc.).

PARE’ (1575) guida per l’imbalsamazione dei cadaveri, criteri di giudizio per letalità delle ferite, infanticidio per asfissia, verginità, gravidanza.

ANTONIO FILIPPO CIUCCI (1682) FILO D’ARIANNA, dedicato a Francesco Redi, il primo trattato di medicina legale scritto in lingua volgare, un prontuario di rapida consultazione per facilitare il compito di stesura delle relazioni e delle denunce da parte dei medici legali.

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LA TRATTATISTICA MEDICO LEGALE

BOHN (Lipsia, 1690-1692) “Dissertationes medicinae forensis”

BEHRENS (Halmst, 1698) “Medicus Legalis”

Nel XVIII MORGAGNI crea con l’anatomia patologica i presupposti della tanatologia forense.

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LA TRATTATISTICA MEDICO LEGALE

Nel XVIII la medicina forense riceve pieno riconoscimento dalle Università e raggiunge l’autonomia scientifica e didattica, con l’istituzione di apposite cattedre (1789 Napoli al prof. Ronchi).

Nel XIX si effettuava un processo di revisione e da ancella deputata alla ricerca di veleni e alla valutazione delle ferite, diventava ricercata collaboratrice della Giustizia, indirizzando la criminologia ed il diritto penale su basi biologiche. Eminenti figure di tale periodo sono, tra gli altri PUCCINOTTI, FILIPPI, TARDIEU. Con LOMBROSO e OTTOLENGHI la disciplina diviene ascoltata nella formulazione dei disposti del codice penale.

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MEDICINA GIURIDICA

De iure condendo (propositiva)

De iure condito (interpretativa)

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MEDICINA LEGALE DEL CODICE PENALE

Semeiotica medico-legale Traumatologia Forense

Tanatologia Asfissiologia

Ostetricia forense Sessuologia forense Tossicologia forense

Genetica forense Psicopatologia forense

Odontostomatologia forense

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MEDICINA LEGALE DEL CODICE CIVILE

Semeiotica medico-legale Traumatologia forense Psicopatologia forense

Genetica forense

MEDICINA LEGALE DELLE ASSICURAZIONI

Semeiotica medico-legale Traumatologia forense Tossicologia forense

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MEDICINA LEGALE DEL S.S.N. Semeiotica medico-legale

Traumatologia forense Tanatolgia

Asfissiologia Tossicologia forense

MEDICINA SOCIALE

Semeiotica medico-legale Traumatologia forense

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METODO MEDICO-LEGALE

METODO=MODO DI PROCEDEREE’ l’insieme organico di regole e di principi in base al quale si svolge un’attività teorica o pratica; modo di procedere razionale per raggiungere determinati risultati (Dizionario Garzanti, 1987)

In MEDICINA LEGALEComplesso di regole da seguire affinché l’indagine sia espletata in modo corretto e venga quindi considerata adeguata, valida ed attendibile in ordine alla soluzione dei vari problemi che si debbono affrontare.

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METODO MEDICO-LEGALE

Secondo Gerin il metodo medico-legale è improntato su due principi fondamentali che sono:

1. Rigorismo obiettivo del metodo;

2. La dominante conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce.

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METODO MEDICO-LEGALE

1. Rigorismo obiettivo del metodo Il principio di obiettività impone a ciascuno di essere rigorosamente aderente alla realtà dei dati clinici o tanatologici o di laboratorio o strumentali rilevati. La valutazione epicritica dei dati stessi e la formulazione dei giudizi definitivi dovranno fondarsi su motivazioni logiche e plausibili, che tengano conto dei reperti, segni e dati obiettivi riscontrati, della documentazione medica a disposizione e delle più accreditate conoscenze scientifiche, concernenti il caso trattato.Il metodo medico-legale si differenzia nettamente da quello proprio delle altre branche della medicina per essere condizionato dall’istituto della “prova”. Non è consentito trasformare il dubbio in certezza e viceversa porre in dubbio, senza che ve ne sia fondamento, ciò che costituisce un dato di certezza.

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METODO MEDICO-LEGALE

2. La dominante conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce.

Il metodo legale dovrà improntare ed orientare la sua indagine

soprattutto tenendo conto (in questo senso: “dominante

conoscenza”) delle norme giuridiche di volta in volta interessate

dallo specifico caso in discussione.

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Chiunque si innamora di pratica senza scienza è come navigante che si

inoltri per mare senza istrumenti e non sa dove sia ed a che porto vada

(Leonardo Da Vinci, Codice Atlantico)

E questo ti fia sempre piombo à piedi

Per farti muover lento com’uom lasso

ed al si ed al no che tu non vedi

(Dante Alighieri, Paradiso XIII)

LA MEDICINA LEGALE ED IL METODO MEDICO-LEGALE

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Il metodo è una peculiare norma di pensiero (Cazzaniga)

Caratteristica della Medicina Legale non è tanto la natura dei fatti che ne formano oggetto di studio, quanto il metodo con il quale quei fatti vengono studiati ed il

fine (Cattabeni)

Insostituibile collante di competenze differenti (Palmieri)

Rigorismo obiettivo tecnico e concettuale unito alla conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce (Gerin)

Il metodo medico legale si fonda sul dubbio cartesiano (Zangani)

LA MEDICINA LEGALE ED IL METODO MEDICO-LEGALE

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Mentalità peculiare che consente di vedere i fatti medici sotto l’aspetto del diritto (Puccini)

La serie di gradini che vanno percorsi per raggiungere lo scopo, che vengano affrontati con forma mentale particolare attenta a registrare

con estrema accuratezza il dato obiettivo e consapevole del fine (Farneti)

LA MEDICINA LEGALE ED IL METODO MEDICO-LEGALE

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L’ANAMNESI(Inchiesta, documentazione)

L’ESAME OBIETTIVO(Semeiotica medico-legale)

GLI ESAMI COMPLEMENTARI

LA DIAGNOSI

LA PROGNOSI

IL GIUDIZIO

LA MEDICINA LEGALE ED IL METODO MEDICO-LEGALE

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Quale contributo?Ciò che la ML deve dareCiò che la ML può dare

Ciò che la ML non può dareCiò che la ML non deve dare

Legge 7 dicembre 2000, n. 397Disposizioni in materia di indagini difensive

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FATTO

LA MEDICINA LEGALE ED IL METODO MEDICO-LEGALE

condotta

evento

causalità

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FATTO

IL RAPPORTO DI CAUSALITA’

condotta

evento

caus

alità

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Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come

reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza

del reato, non è la conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire,

equivale a cagionarlo.

Rapporto di causalità(Art. 40 C.P.)

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Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Concorso di cause(Art. 41 C.P.)

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RAPPORTO DI CAUSALITA’ (Art. 40 C.P.)

CAUSA ANTECEDENTE NECESSARIO E SUFFICIENTE A

PRODURRE L’EFFETTO

EFFETTOFENOMENO SUSSEGUENTE LEGATO IN MODO

INVARIABILE ED INCONDIZIONATO ALL’ANTECEDENTE

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RAPPORTO DI CAUSALITA’

Nesso che intercorre tra due fenomeni:a) Causab) effetto

AMBITO MEDICO - BIOLOGICO

AMBITO GIURIDICO

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RAPPORTO DI CAUSALITA’ (Art. 40 C.P.)

CONCORSO DI CAUSE (Art. 41 C.P.)

CAUSA

CONCAUSA

CONDIZIONE

OCCASIONE

- antecedente- necessaria- insufficiente

- antecedente- necessaria- sufficiente

- preesistente- simultanea- sopravvenuta

NOPARTE ATTIVA

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E’ necessario tutto ciò che nonpuò essere eliminato senza l’eliminazione parziale o

totale del risultatoÈ sufficiente un fenomeno capace di produrre

un evento da solo, senza bisogno che ne intervenga un altro.

Attitudine intrinseca a cagionare un determinato evento.

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CondizioneStato anteriore necessario

perché la causa possa agire.

Predisponente alla causa

OccasioneCircostanza favorevole ma sostituibile

Incapace di produrre effetti

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LA CAUSALITA’ E IL CODICE PENALE

“il rapporto di causalità è una categoria logica del diritto penale in quanto si colloca nella struttura del reato

legando l’azione con l’evento e assume pertanto un ruolo indispensabile per la soluzione dei casi concreti

dell’attività giudiziaria”(C. Puccini)

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CAUSA UNICA ED ESCLUSIVA SOPRAVVENUTA- indipendente dal fatto del colpevole (autonoma)- avvenimento inseritosi nella serie causale in atto come anormale,

atipico, eccezionale ed imprevedibile- efficacia decisiva nella produzione dell’evento

- Sopravvenuta = segue l’azione - Unica = agisce da sola- Esclusiva = elimina tutte le precedenti

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- CAUSE DIPENDENTI DA FATTI NATURALI

- CAUSE DIPENDENTI DAL FATTO DELLA VITTIMA

- CAUSE DIPENDENTI DAL FATTO DEL TERZO

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CAUSALITA’ E CODICE PENALErapporto di causalità nei reati commissivi

rapporto di causalità nei reati omissiviconcorso di cause

causa unica ed esclusiva sopravvenuta

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CRITERIOLOGIA

Criterio cronologico

Criterio topografico

Criterio di efficienza

Criterio di continuità

Criterio di esclusione

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CRITERIOLOGIA

Criterio epidemiologico-statistico

Criterio fisiopatologico

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Criterio cronologicoIl tempo che intercorre tra l’antecedente e l’effetto deve essere

sufficiente perché la causa manifesti i suoi effettiCriterio topografico

Corrispondenza tra la regione anatomica interessata dall’azione lesiva e la sede di insorgenza della malattia

Criterio dell’idoneità lesivaAttitudine dell’azione lesiva a cagionare un determinato

effetto dannoso

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Criterio di continuità fenomenologicaSequela di segni e sintomi che collegano l’azione

all’eventoCriterio di esclusione di altre cause

Isolamento di un solo fattore eziologico al quale attribuire la malattia

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Criterio fisiopatologico - eziopatogeneticoConoscenza sulle relazioni causali tra una determinata

azione e la condizione patologica in esame

Criterio statistico-epidemiologicoRicorso a dati di letteratura statistica

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1952 - Cassazione Penale

… non è sufficiente la semplice possibilità di evento

favorevole … (perché) il nesso di causalità richiede

sempre derivazione diretta e certa fra l’azione o

l’omissione e l’evento

NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)

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Sussiste nesso causale fra la morte del paziente ed il comportamento colposo del sanitario se il sollecito intervento avrebbe avuto buone probabilità, e non la certezza, di salvare la vita del paziente (Cass. Pen. 1983, 1984, 1987, 1989, 1990, 1991, 1993)

RAPPORTO DI CAUSALITA’

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1987 - Cassazione Penale

Il nesso causale sussiste “anche quando l’opera del

sanitario, se tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto

non già la certezza bensì soltanto serie ed apprezzabili

possibilità di successo”.

NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)

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1991 - Cassazione Penale

“… se l’intervento omesso avrebbe potuto evitare l’evento

non già con certezza o elevata probabilità ma solo con

probabilità apprezzabili nella misura del 30%”.

NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)

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CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE-SENTENZA 10 LUGLIO-11 SETTEMBRE 2002 N. 30328

In ordine al problema dell’accertamento del rapporto di causalità, con particolare riguardo alla categoria dei reati omissivi impropri e allo specifico settore dell’attività medico-chirurgica, devono essere enunciati i seguenti principi di diritto:

a) il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica – si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva;

NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)

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CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE-SENTENZA 10 LUGLIO-11 SETTEMBRE 2002 N. 30328

b) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificare la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”;

NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)

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CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE-SENTENZA 10 LUGLIO-11 SETTEMBRE 2002 N. 30328

c) l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio.

NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)

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CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE IV PENALE-SENTENZA 3 OTTOBRE-15 NOVEMBRE 2002 N. 38334

Il tema di responsabilità per colpa professionale omissiva del sanitario, per poter affermare sussistere il nesso causale, è necessaria al riguardo la “certezza processuale”, che deve essere desunta dal giudice valorizzando tutte le circostanze del caso concreto, secondo un procedimento logico - analogo a quello seguito allorquando si tratta di valutare la prova indiziaria, la cui disciplina è dettata dal comma 2 dell’art. 192 del C.P.P. - che consenta di poter ricollegare un evento ad una condotta omissiva “al di là di ogni ragionevole dubbio” (vale a dire, con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”).

NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)

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CASSAZIONE PENALE SEZ. IV 28 MAGGIO 2003, N. 35603

Per stabilire se sussista un valido nesso causale tra la condotta del medico e la

morte del paziente, occorre stabilire - mediante un'astrazione concettuale - se

un diverso comportamento del medico avrebbe, con elevata credibilità

razionale, potuto impedire l'evento letale; tale elevata credibilità razionale deve

essere tuttavia accertata in base a deduzioni logiche fondate sulle prove

raccolte, e non in base a criteri probabilistici.

NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)

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CASSAZIONE PENALE SEZ. IV 28 MAGGIO 2003, N. 35603

Nel reato colposo omissivo il nesso di causalità tra omissione ed evento deve essere accertato in termini di certezza processuale (e non statistica) secondo criteri di elevata credibilità razionale, sicché per affermarne l'esistenza al di là di ogni ragionevole dubbio si deve procedere secondo il criterio condizionalistico con i metodi della eliminazione mentale e della sussunzione sotto leggi scientifiche, verificando, inoltre, l'esclusione di decorsi causali alternativi che, al più, possono fungere da concause dell'evento.

NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)

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CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 21 DICEMBRE 2004, N. 10212

In tema di responsabilità per colpa medica, sussiste rapporto di causalità tra la condotta e l'evento allorquando la condotta colposa contestata costituisca di per sé, in termini di "alto grado di credibilità razionale", "condicio sine qua non" del verificarsi dell'evento che, con l'adozione di tecniche consigliate dalla letteratura medica, non si sarebbe verificato. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità per omicidio colposo del medico anestesista che, nella fase preparatoria di un intervento chirurgico, aveva omesso di intervenire tempestivamente procedendo ad intubazione del paziente).

NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)