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ORGANISMO DI CONCILIAZIONE LA MEDIA - CONCILIAZIONE IN AMBITO ASSICURATIVO L’adeguamento alla normativa come elemento strategico nella gestione dei Sinistri

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ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

L A M E D I A - C O N C I L I A Z I O N E I N A M B I T O A S S I C U R AT I V O

L’adeguamento alla normativa come elemento strategico nella gestione dei Sinistri

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ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

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1. PREMESSA

2. LA ”MEDIA – CONCILIAZIONE” ASSICURATIVA ED IL PROGETTO SÌ D’ACCORDO

4. LA ”MEDIA – CONCILIAZIONE” CONVIENE. I DATI DISPONIBILI AL MICROSCOPIO

5. LA “CHIAVE DI LETTURA” IN AMBITO ASSICURATIVO: UN’OPPORTUNITÀ

6. L’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE: COME SCEGLIERLO

7. CONCILIA , UN “NUOVO” MODELLO DI GESTIONE

8. L’ATTUALE SCENARIO IN CAMPANIA IN R.C.A.

9. Il PROGETTO “PILOTA” CAMPANIA

3. AVVOCATURA : IL DOVERE – DIRITTO DI COLLABORARE ALL’AFFERMAZIONE DELLA

”MEDIA – CONCILIAZIONE”

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INDICE

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ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

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1. PREMESSA

L’opportunità di confronto con la Dottrina e la Magistratura più Autorevoli in materia

di mediazione e con tutti gli operatori interni ed esterni alle Imprese di assicurazione, in

Italia ed all’estero, che come noi sono chiamati a risolvere quotidianamente controversie

conseguenti al verificarsi di sinistri, è stata – ed è – per noi un privilegio impagabile. –

Non intendiamo, quindi, attribuirci alcun merito per le conoscenze, informazioni, esperienze

ed opinioni qui presentate, consapevoli che la nostra conoscenza è il frutto di ciò che

fin’ora abbiamo professionalmente vissuto, letto o ascoltato sul tema .

Ciò posto, non intendiamo “promuovere” indiscriminatamente l’applicazione del nuovo

Istituto della Media – Conciliazione, atteso che esistono situazioni nelle quali non è

strategicamente conveniente applicarlo. La nostra analisi ha preso le mosse da una

oggettiva disamina dell’Istituto e dell’impatto, anche di natura organizzativa, che questo

può avere anche nel Mercato Assicurativo con l’obiettivo prioritario di sottoporre alla

valutazione degli Operatori e degli “utenti abituali” vantaggi, svantaggi, benefici, rischi

ed incognite dell’Istituto, di talché possano formarsene un proprio convincimento e

valorizzarne l’applicazione.

Al Lettore premett iamo un tr ipl ice r ingraziamento: per l ’attenzione

prestata, per la Sua considerazione verso i l nostro Organismo e

per i l fatto che se avrà r imarchi da farci ce l i farà direttamente.

Un ulteriore ringraziamento va ad Avvocati, Magistrati, Dirigenti e Funzionari di Gruppi

assicurativi che mossi da positivo interesse e curiosità sono divenuti preziosi partner

collaborativi . Menzionare qui i nomi farebbe torto alla loro disinteressata disponibilità.

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ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

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2. LA ”MEDIA – CONCILIAZIONE” ASSICURATIVA ED IL PROGETTO SÌ D’ACCORDO

Il D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta

Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 (con cui si è dato

attuazione all’art. 60 della L. 18 giugno 2009, n. 69, in

materia di mediazione finalizzata alla conciliazione

delle controversie civili e commerciali) costituisce

un notevole passo in avanti rispetto alla disciplina

della conciliazione delle liti societarie che era stata

varata nel gennaio del 2003, poiché conferisce

definitivamente dignità e ruolo alle procedure di

composizione delle liti in sede alternativa a quella

giudiziaria ordinaria, recependo peraltro il regime

positivo già fissato nella direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.

Sin dal 20 marzo 2010 le parti di una controversia

possono avviare un procedimento di mediazione

conciliativa innanzi agli Organismi iscritti

nell’apposito registro tenuto dal Ministero della

Giustizia, potendosi assicurare, con tale opzione,

oltre alla professionalità dei mediatori ed alla serietà

ed all’efficienza degli Organismi stessi, indubbi

vantaggi quali, ad esempio, il riconoscimento

dell’esecutività dell’accordo finale e l’esenzione

totale delle spese di registrazione per le controversie

di valore inferiore ad €.50.000,00.

Il tutto in sede assolutamente riservata, con

risparmio di tempo e con costi certi e contenuti .

Un Istituto con una forte valenza innovativa,

dunque, che modifica non solo la mappatura del

processo civile ma anche, le attuali metodologie

organizzative di gestione del danno e d’intervento

sul “contenzioso” da parte dell’Assicuratore.

Dal 20 marzo 2011, in applicazione dell’art. 5.1 del

D.lgs. cit., il tentativo di conciliazione dinanzi agli

organismi accreditati presso il MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA costituisce condizione di procedibilità,

tra le altre, in materia di risarcimento del danno

derivante dalla circolazione di veicoli e natanti

oltre che in materia di responsabilità medica e di

contratti assicurativi, bancari e finanziari in genere.

La piena attuazione del “nuovo istituto giuridico finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo” e del “sistema compiuto ed organico sulla mediazione al quale i cittadini, i professionisti e le imprese potranno fare riferimento per scegliere il modo più appropriato per risolvere una controversia” (così il Guardasigilli

alla conferenza stampa dopo l’approvazione dello

schema del decreto ed alla conferenza finale del

progetto comunitario Lawjers in ADR del 28 maggio

2010), avvicinerà l’Italia agli standard internazionali

in materia di mediazione civile e verosimilmente

contribuirà a concorrere al principale obiettivo che

persegue il Legislatore: il contenimento dei costi del “sistema Giustizia” conseguenti il contenzioso.

Obiettivo, questo, che prioritariamente persegue

anche l’Assicuratore.

L’Istituto prescinde dalla forza del giudice (o

dell’arbitro) e si basa sul consenso fra gli interessati,

che negandolo devono poter far fallire il tentativo

senza conseguenze pregiudizievoli.

Molteplici sono le motivazioni che si cercano intese

in qualche modo a nobilitare l’Istituto di cui oramai

si magnificano i vantaggi in termini di durata e di

costi. Vantaggi che effettivamente si avranno solo

se la conciliazione riuscirà, costituendo invece un

ulteriore aggravio in caso contrario.-

In assicurazione è letteralmente impensabile poter

ottenere valori ridotti di litigiosità ed implemento

del tasso di gradimento del rapporto Assicurato/Danneggiato/Assicuratore, prescindendo da una

conciliazione facilmente accessibile e “più vicina”

all’utente “assicurativo” ed in tale ottica intendiamo

realizzare il PROGETTO “sì D’ACCORDO” con

l’obiettivo di agevolare alle Imprese Assicurative,

agli Assicurati ed ai danneggiati la conoscenza

e l’utilizzo delle procedure di mediazione quale

strumento di gestione rapida ed efficace delle

controversie assicurative sia in fase preventiva, sia

nel corso del giudizio stesso.

Il progetto sostanzialmente è finalizzato a:• promuovere la conoscenza, lo studio e l’uso

anche in ambito assicurativo della direttiva

2008/52/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 21 maggio 2008

• generare fiducia e maggiore comprensione

sull’utilizzo e sulla proficua applicazione delle

procedure di mediazione come strumento

primario per l’appropriata definizione delle

controversie assicurative, all’interno e

all’esterno della giurisdizione, facilitandone la

spinta;-

• sensibilizzare la Magistratura e l’Avvocatura a

dare un forte contributo per favorire in Italia

l’accesso alla media – conciliazione assicurativa

coltivandone la cultura ed incoraggiandone il

percorso endoprocessuale;-

• facilitare il ricorso alla media – conciliazione,

ivi compresa la sperimentazione della cd.

“delegata” o “suggerita” ex art. 5.2 del decreto

secondo le linee dettate da un apposito

protocollo.

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3. AVVOCATURA: IL DOVERE – DIRITTO DI COLLABORARE ALL’AFFERMAZIONE DELLA ”MEDIA – CONCILIAZIONE”

Mentre la stampa da grande spazio ai problemi

della giustizia penale, la giustizia civile è al collasso.

Ma le difficoltà che risulta arduo superare non sono

soltanto pratiche e operative, sono soprattutto

di carattere concettuale. Occorre togliersi i

paraocchi e favorire la crescita e la valorizzazione di

nuove generazioni professionali. Nel presente della

Giustizia civile uno degli aspetti da valorizzare è

quello di non subire la “decisione” della controversia

ma di partecipare alla soluzione. Per l’Avvocatura,

uno dei problemi centrali della materia é quello

della mancata previsione dell’obbligatorietà

dell’assistenza tecnica degli Avvocati. La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 non la pretende ma

neppure la vieta, rimettendosi all’autonomia delle

parti senza però mostrare alcuna ostilità. Il decreto

28, in apparenza, é sulla stessa linea , ma comunica

una certa avversione nei confronti degli Avvocati.

Tuttavia dopo settimane di accese discussioni,

mobilitazioni di protesta, dibattiti trasversali su

potenzialità e limiti dell’articolato normativo

(specie in tema di eliminazione dell’obbligatorietà

del tentativo, modifica del meccanismo

dell’informativa e dell’annullabilità del mandato,

presenza necessaria dell’avvocato etc.), anche il

Consiglio Nazionale Forense ha accolto con favore

il Decreto legislativo n. 28/2010 attuativo della

riforma del processo civile.

“La legge sulla mediazione…, presenta tanti aspetti

critici che rischiano di far implodere il meccanismo…

l’avvocatura deve giocare d’attacco e ritagliarsi

un ruolo centrale nel nuovo sistema... deve rendersi

consapevole del ruolo che anche in questo

sistema può ricoprire, come guida nell’interesse dei

cittadini oltre che come opportunità professionale.

Occorre un approccio pragmatico, visto che nei

paesi dove la mediazione è operativa gli avvocati

svolgono un ruolo propulsore”. È questo il messaggio

consegnato agli Avvocati italiani il 2 luglio 2010

dal CNF e dalla Scuola superiore dell’Avvocatura,

con l’auspicio che il XXX Congresso di Genova

traduca in realtà operativa tale encomiabile presa

di posizione, seguita tra l’altro anche dalla recente

Iscrizione al Registro Ministeriale del CNF, quale

Ente Formatore. Non è un mistero, tuttavia che

l’Avvocatura auspica di vedere accolta l’avanzata

richiesta di uno slittamento dell’entrata in vigore

a regime del decreto (oggi fissata al marzo 2011)

funzionale non solo ad una revisione del testo e

della obbligatorietà, ma anche alla preparazione

di avvocati-conciliatori e alla istituzione di Organismi

di conciliazione da parte degli Ordini forensi.

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Anche il parere favorevole reso dal Consiglio di

Stato Sezione Consultiva per gli atti Normativi

nell’Adunanza del 20 settembre 2010 ha contribuito

a rendere più chiari gli aspetti applicativi e

procedurali trattati dal decreto attuativo.

Nelle more dell’ipotizzata istituzione dell’Ufficio del processo, il nuovo contesto normativo suggerisce,

anche agli ultimi scettici, la necessità di studiare e

valutare il potenziale impatto benefico sul sistema

della soluzione dei conflitti onde adeguare alcuni

comportamenti professionali agli enormi benefici

anche in termini di riduzione di tempi e costi che

un corretto uso dello strumento fa intravedere in

settori non marginali della socialità. Benefici tanto

più considerevoli da apprezzare per chi in funzione

del proprio ruolo è istituzionalmente deputato ad

essere “parte in causa”, poiché quotidianamente

impegnato nella gestione di controversie.

4. LA ”MEDIA – CONCILIAZIONE” CONVIENE.I DATI DISPONIBILI AL MICROSCOPIO

I primi dati Italiani, riferiti dal 2007 (anno di

costituzione del primo Registro degli Organismi di

conciliazione) alla fine del 2009, indicano che il

valore medio delle vicende conciliate è modesto

e che il 65% degli inviti al tentativo di conciliazione

non è stato accettato. A questi dati negativi,

si contrappone tuttavia, l’elevata percentuale

di successo dei tentativi di conciliazione gestiti

dagli organismi accreditati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 28/2010, che si attesta oltre

l’80%. L’esperienza italiana, benché limitata,

indica che, effettivamente la mediazione può

funzionare. La conclusione trova conforto sia nei

risultati, del progetto comunitario “Lawyers in ADR”

finalizzato a promuovere l’utilizzo della mediazione

– in particolare nei dati relativi al costo della “non mediazione”, sia nei dati statistici di altre esperienze

internazionali.

In Argentina le percentuali di successo dei tentativi

di conciliazione si assestano sul 65% con punte del 90% in alcune realtà.

Nel New Jersey, dal 2000 al 2007, ad esempio, i

programmi di court-annexed mediation hanno

prodotto in media il 70% di accordi.

In Olanda la media di accordi si è assestata al 60,5%.L’esperienza internazionale ci indica, quindi, che

la diminuzione delle cause deriva dalla seguente

formula: numero di incontri tra i litiganti gestiti da un organismo di conciliazione x la percentuale media di successo degli incontri. Ad esempio, 10.000 incontri

x 65% di successo (media molto conservativa)

equivale a 6.500 cause in meno,quindi, 6.500 sinistri chiusi in più, senza contenzioso. Il primo fattore –

il numero degli incontri – è conseguenza delle

politiche normative del “ricorso al conciliatore”. Il

secondo fattore della formula – la percentuale di

successo degli incontri – deriva sia dall’affidamento

della procedura ad Organismi seri e formati in

tecniche di gestione del conflitto, sia dal corretto

comportamento delle parti (favorito dalle sanzioni

previste ex art. 4 dlgs (per gli avvocati) ed ex

art. 13 dgls per le parti). Da decenni in Italia i

due fattori della formula sono slegati. I tentativi

obbligatori di conciliazione già esistenti sono gestiti

in luoghi e da personale non specializzato, mentre

i professionisti già formati in conciliazione non

gestiscono i tentativi obbligatori. Un paradosso. Il

decreto ha tenuto in considerazione l’esperienza

internazionale agendo soprattutto sul primo fattore

della formula. Esso cerca, infatti, di favorire gli

incontri tra i litiganti assegnando al giudice il potere

Se l’obiettivo comune é quello di affermare migliore tutela degli interessi, come da più parti si afferma, quello dell’Avvocatura, nell’esercizio di una professione moderna, qualificata e solida nei suoi principi etici, dunque, è un dovere – diritto, a cui non è lecito sottrarsi.

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di invitare le parti anche nelle cause pendenti

a ricorrere ad un organismo di conciliazione e

introducendo il tentativo obbligatorio come

condizione di procedibilità. Il secondo fattore,

dipende, ovviamente, dalla scelta dell’Organismo.

In conclusione, sulla base delle statistiche di esperienze internazionali simili si può prevedere in Italia una diminuzione tra il 60% e il 70% della porzione del contenzioso civile, che viene sottoposto a un preventivo tentativo di conciliazione, ciò, ovviamente, a condizione che sia amministrato da un Organismo specializzato e da conciliatori adeguatamente formati.

Tralasciamo di approfondire l’altro importante

effetto riguardo la riduzione drastica della durata

delle cause dagli attuali 1.210 giorni di media a 469 giorni (ed il miglioramento della posizione dell’Italia

nella classifica “Doing Business” della World Bank

nell’indicatore “Enforcement Contract”).

5. LA “CHIAVE DI LETTURA” IN AMBITO ASSICURATIVO : UN’OPPORTUNITÀ

I dati appena esaminati comparati a quelli

riguardanti il contenzioso assicurativo, reso, oramai

obbligatoriamente conciliabile, (specie nelle Aree

critiche) danno il senso e la misura del gravoso

compito che il decreto affida all’Assicuratore, da

sempre impegnato a migliorare la gestione dei

sinistri finalizzata a minimizzare i costi e perfezionare

il servizio.

Nella maggior parte dei sinistri, la “chiamata in

causa” dell’Assicuratore (ove già non rappresenti

il convenuto principale in virtù dell’azione diretta)

rappresenta uno step necessario, laddove

l’eventuale accordo raggiunto direttamente tra

danneggiato e assicurato non sarebbe opponibile

alla Compagnia. E’, dunque, evidente il peso del

ruolo che l’Assicuratore assume attraverso una

corretta interpretazione della procedura. Oltre ad

ottenere un risparmio nella dispendiosa gestione

dei sinistri, infatti, l’Assicuratore certamente

può contribuire al successo della mediazione

conferendole un notevole impulso.

Esclusa la possibilità, per ovvi motivi, che

l’Assicuratore possa costituire il “proprio” Organismo,

anche per interposti soggetti, il primo obiettivo

è quella di evitare il concreto rischio, (specie

nelle aree… critiche) di dover… ”rincorrere”

due volte i danneggiati (con tutti i costi che ne

conseguono): la prima per “istruire” il sinistro ed

eventualmente pagarlo, assumendosi comunque

il rischio concreto della... “causa per differenza”

(come oggi accade con i risultati che sappiamo);

la seconda per non dover “subire” la preventiva

scelta avversa di un Organismo “ostile”.

Dato il criterio di competenza fissato dal decreto, il cui unico parametro è in relazione al momento del deposito della domanda ex Art. 4 n.1 del Decreto è evidente l’importanza di essere proattivi nella scelta dell’organismo senza indugiare nel deposito della domanda.

“Subire” la scelta del danneggiato significa esporsi

ad un sistema – che in poco tempo diverrebbe

consolidato – in cui la controparte “smaliziata”

possa legittimamente far verbalizzare dinanzi ad

un Organismo… “comodo” se non proprio ”ostile”

le condizioni effettive minime di una proposta il

cui contenuto possa corrispondere alla sentenza.

Il che con molta probabilità aggraverebbe

ancora di più il costo del danno aggiungendo a

quello di soccombenza in lite, anche quello del

procedimento di mediazione e del versamento

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contenzioso civile, si può anche ragionevolmente

prevedere che le procedure di mediazione se

adeguatamente “usate” possono creare condizioni

tali da “ottimizzare” il processo liquidativo e

rimuovere quegli ostacoli procedurali, psicologici e

di merito, frapposti al raggiungimento dell’accordo

in pre-contenzioso.

All’Impresa di Assicurazione, dunque, il decreto offre l’opportunità di ottimizzare la gestione del

sinistro, attraverso una fase di dialogo congiunto

con la controparte ed il proprio assicurato (ove

le due parti non coincidano), permettendogli di

acquisire tutte le informazioni necessarie, laddove

nella maggioranza dei casi la causa del mancato

accordo nella fase stragiudiziale risiede proprio

in un difetto di comunicazione tra assicurato e

assicuratore, che pregiudica il raggiungimento

dell’accordo tra la compagnia ed il danneggiato.

Nonostante le previsioni del codice delle

assicurazioni impongano ai danneggiati l’invio

di una serie di dati unitamente alla richiesta di

risarcimento, l’Assicuratore molto spesso non

dispone degli strumenti necessari per una corretta

istruzione del sinistro, mentre il più delle volte le

informazioni mancanti sono proprio quelle che

dovrebbero giungere dall’assicurato.

E’ ovvio che un’ammissione di responsabilità

da parte del garantito durante la mediazione,

indurrà la compagnia, proprio in virtù del ruolo di

procurator in rem propriam, valutata la “genuinità”

della confessione, a rivedere la propria posizione

volendo evitare un giudizio che esporrebbe

l’impresa solo a costi aggiuntivi.

Avendo a disposizione i dati che gli provengono

dal danneggiato e dal proprio assicurato, la

compagnia sarà in grado di ottenere tutte le

informazioni utili alla formulazione della congrua

offerta, facendo così l’interesse proprio e quello del

danneggiato.

Avuto riguardo al considerevole vantaggio

economico che potrà eventualmente derivargli,

l’Assicuratore avrà perciò tutto l’interesse a far

proprie, per il tramite dell’Organismo, le migliori

tecniche conciliative, prima fra tutte il rispetto e la

considerazione per gli interessi della controparte,

che puntualmente determinano il successo nel

raggiungimento dell’accordo.

all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore

somma di importo corrispondente al contributo

unificato dovuto (ex art. 13 del Decreto).

Non è un mistero la “impressionante” dimensione

del fenomeno della gestione dei danni in R.C.A. ed

in R.C.G in alcune Aree “critiche” che impedisce

all’Impresa Assicurativa di migliorare le proprie

performances.

Perché dunque non “giocare d’anticipo”?

In quest’ottica l’Assicuratore dovrebbe “sua

sponte” attivare prima del danneggiato, la procedura di conciliazione dinanzi all’Organismo laddove, storicamente, si è invece sempre ritrovato

Convenuto dinanzi agli Uffici Giudiziari.

L’ipotesi di anticipare il danneggiato, in particolare

in R.C.A., comporta a monte un’attenta valutazione

circa la ricaduta che tale strumento avrebbe sulle

strutture organizzative e sulla Struttura in generale in

termini di immagine, di alleggerimento gestionale, di

deflazione delle liti, di contributo al raggiungimento

della VL e dei costi medi rispetto agli obbiettivi, ma

soprattutto in termini di costi –benefici.Se è vero com’è vero che in Italia si può prevedere

una diminuzione tra il 60% e il 70% della porzione del

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Allora, come cogliere positivamente l’opportunità?

Sempre in tale ottica, l’Assicuratore dovrà, per

primo sapersi “scegliere” l’Organismo che gli offre

maggiori garanzie di serietà, competenza ed

efficienza per la migliore conclusione stragiudiziale

del sinistro e non lasciarsi sfuggire un tale vantaggio

strategico.

Lasciando all’Assicuratore il compito di analizzare

dettagliatamente i benefici di cui si avvarrebbe

in termini di contenimento di costi con l’adozione

delle procedure di conciliazione come strumento di gestione (basterebbero a far riflettere anche solo

gli Incentivi fiscali – fino a €. 50.000,00 tutti gli atti,

documenti e provvedimenti relativi al procedimento

di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da

ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e

natura – ed il Credito d’imposta fino a concorrenza

di euro cinquecento ridotto della metà in caso

di insuccesso) perché tale approfondimento

presuppone la conoscenza di alcuni dati sensibili

propri di ciascun Assicuratore, tuttavia si può

affermare con ragionevolezza che effettivamente

un contenimento di costi c’è (ad esempio, in R.C.A.

per ogni sinistro, in fattispecie come quelle di seguito

analizzate al cap. 8 all’adozione della procedura di

conciliazione potrebbe conseguire una riduzione di

costo quantomeno di 1.500/1.600 Euro al netto del

costo di gestione della procedura stessa).

Quali i vantaggi?

Alla preventiva “aggressione” della gran parte di

quei sinistri il cui tentativo di soluzione attraverso

l’attività del perito non è andato a buon fine ed

anticipare l’iniziativa di parte avversa che potrebbe

rendere difficile l’accesso alla conciliazione o

vanificarla, con l’intento di ricorrere alla “comoda”

citazione in giudizio potrebbe conseguire:

1. un contenimento certo del numero delle liti con

un incremento del numero delle liquidazioni

“accuratamente totali” perché correttamente

“quietanzate” nel verbale di conciliazione;

2. un considerevole contenimento del costo

dei sinistri definiti attraverso la Conciliazione

quantomeno del 20% (percentuale molto

conservativa) tenuto conto anche del costo

della procedura.

Non va infine sottovalutato sia il ritorno d’immagine

per l’adozione da parte dell’Impresa Assicuratrice

di tale innovazione poiché la porrebbe nella visione

determinata di chi adempie senza indugio agli

impegni assunti per contratto e non solo, sia anche

quello di far passare un preciso messaggio all’utenza

in generale nel senso della determinazione a non

restare passiva alle autentiche “aggressioni” che

subisce sul ..territorio, che sono sotto gli occhi

di tutti gli addetti ai lavori. Grazie al decreto,

dunque, l’Assicuratore è potenzialmente fruitore di

un gran numero di buoni accordi. Con inevitabili

ripercussioni positive sui bila nci. La corretta gestione

della partita può risultare oltre che decisiva per

il raggiungimento dell’accordo, vantaggiosa

per l’impresa assicurativa e per il danneggiato,

determinando l’ambita situazione di win – win.

Ciò spiega, l’urgenza con cui deve essere avvertita

dall’Assicuratore l’opportunità offerta dal decreto e l’esigenza di attivarsi per trarre anche da subito, volendo, il massimo beneficio dalle procedure di conciliazione. Anticipare il danneggiato sul tavolo della Conciliazione, “costringerlo” a sedersi a quel tavolo, provocare la Conciliazione “al meglio” per mettere una “pietra tombale sul danno”, “indurlo” a tenere nella debita considerazione del rischio concreto e del costo che potrebbe conseguire a suo danno dalla “non conciliazione” dovuta a suo

comportamento strumentale e/o ostruzionistico.

In tale ottica, qualche Impresa di Assicurazione

ha già dimostrato concreto interesse a cogliere

i primi frutti che il Decreto legislativo n.28/2010

sembrerebbe offrire, mediante vari test sulle distinte

tipologie di sinistro (auto, non auto, cose, lesioni, med mal) finalizzati a sperimentare lo strumento

offerto dal decreto per constatarne l’efficacia e

per orientarne gli sviluppi.

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6. L’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE: COME SCEGLIERLO

Il passaggio sul “tavolo della Mediazione Civile”,

in un senso o nell’altro, è, oramai, un passaggio

obbligato anche per l’Assicuratore. Egli in ragione di

come sarà in grado di affrontare la “problematica”

e di come saprà risolvere gli aspetti organizzativi

e gestionali meglio si posizionerà sul mercato e

maggiore sarà la sua visibilità.

In tale contesto quindi un ruolo importante

assumono gli Organismi di Media-Conciliazione

che, in ragione della capacità che hanno avuto (o

che avranno) di strutturarsi sul territorio e di quella di

avvalersi della collaborazione di profili professionali

di primo livello, maggiori saranno le possibilità di

contenere i costi, di affermarsi e di accreditarsi sul

mercato.

Così come accade in quei Paesi dove la

Mediazione Civile è percorso obbligato da anni,

sarà necessario, a garanzia e tutela degli interessi in

gioco per l’Assicuratore scegliersi l’Organismo che

ben conosce le criticità del sistema, le sue necessità

ed i suoi interessi.

Molteplici sono i criteri di scelta di un Organismo di

mediazione per non incorrere nel pericolo di una

gestione inefficiente cui far fronte, nella peggiore

delle ipotesi, a procedura iniziata. Il primo è quello

di non rischiare mai di adire un organismo qualsiasi.

Si deve effettuare una valutazione attenta degli

Organismi effettivamente accreditati dal Ministero

http://www.giustizia.it/giustizia/it sulla base dei

seguenti criteri:

• l’esperienza dell’organismo nell’applicazione della Conciliazione ed il suo radicamento sul territorio in cui opera;

• la specializzazione ed il curriculum dei media-tori inseriti nell’Albo dell’Organismo.

Occorre quindi valutare:• la storia e gli anni di esperienza nella

gestione delle procedure, anche nelle liti in

precontenzioso;

• la specializzazione nello svolgimento dell’at-

tività di amministrazione delle procedure e la

presenza radicata sul territorio (un Organismo

deve essere in grado di garantire l’espleta-

mento della procedura a “Km zero”, deve di-

sporre di sedi decentrate in modo capillare su

tutto il territorio nel quale opera per evitare il

rischio che la parte “riottosa” possa far fallire

il tentativo senza conseguenze pregiudizievoli

assumendo a “giusta causa” della manca-

ta comparizione il difficile/oneroso accesso

all’Organismo scelto;

• il regolamento di mediazione vigente;

• l’indennità ed i costi applicati;

• le “condizioni particolari” che è in grado di

offrire all’utente.

Prima di scegliere l’Organismo occorre informarsi

direttamente sulle persone dei responsabili,

anche al fine di valutarne la moralità oltre che la

specializzazione e la competenza. Occorre valutare

anche l’esperienza dei mediatori/conciliatori ed il

criterio di designazione del mediatore per le diverse

procedure.

Converrà quindi informarsi:• di quanti e quali mediatori si avvale l’organi-

smo con possibilità di consultare preventiva-

mente l’Albo (dei mediatori e degli esperti)

nonché i loro curricula;

• dei criteri di inserimento dei mediatori nella lista

dell’organismo;

• del criterio di nomina dei mediatori, nelle singole

controversie, descritto nel Regolamento;

• delle garanzie di imparzialità da valutare

in base ai limiti di compatibilità previsti per i

mediatori dal regolamento dell’organismo di

appartenenza.

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7. CONCILIA, UN “NUOVO” MODELLO DI GESTIONE

Scelto l’Organismo (la scelta potrebbe essere anche “suggerita” in polizza), con cui avviare la procedura,

l’Assicuratore deve avvalersi di un efficace modello organizzativo che gli consente di partecipare

adeguatamente e produttivamente al tavolo della Conciliazione, esercitando in quella sede ogni prerogativa

che il decreto consente, ivi compresa, ove ne ricorrano i presupposti inerenti anche la “tempistica”, quella di

formulare l’offerta prevista dall’art.148 del C.d.A., che non costi molto e che non “sconvolga” l’attuale modello

di gestione. Un modello che consenta di aggredire preventivamente quella massa di sinistri il cui tentativo

di soluzione attraverso la tradizionale attività non è andato a buon fine. Il grafico rappresenta un modello

operativo “base” con l’adozione di una procedura standard che si armonizzi con le innovazioni dettate dal

Legislatore Delegato in ambito assicurativo, ad esempio nel ramo R.C.A..

Analizzandolo, possiamo subito constatare che

restano ferme le attuali procedure della gestione

dei sinistri in seno alla Compagnia. Occorre solo

inserire nella piattaforma informatica un nuovo

“elemento” in grado di segnalare sistematicamente

ed esclusivamente l’insorgere di probabili liti nelle

seguenti fattispecie:

1. Relazione negativa del Fiduciario Perito danni a cose.

2. Relazione negativa del Fiduciario Perito Medico Legale.

Posto che il Fiduciario è il primo attore del processo

lavorativo che viene a conoscenza del “disinteresse” o di un

“atteggiamento ostruzionistico” dell’avente diritto (o presunto

tale), le sue informazioni, immediatamente trasmesse nel

sistema informatico, in automatico, allarmano i soggetti

deputati ai nuovi adempimenti successivi.

3. Comunicazione di offerta trattenuta in acconto formulata dall’Assicuratore conseguente al mancato accordo in fase di trattazione.

In questo caso, il primo attore del processo lavorativo che

viene a conoscenza delle intenzioni dell’avente diritto è il

liquidatore competente, il quale, esaminati gli atti, valuta la

fattispecie e trasmette, eventualmente, l’informazione nel

sistema informatico che in automatico allarma i soggetti

deputati ai nuovi adempimenti successivi.

Il soggetto deputato ai nuovi adempimenti che

per convenzione abbiamo denominato “Ente

Fiduciario”, una volta ricevute, telematicamente,

o in qualunque altra forma, le informazioni critiche

che non hanno consentito la chiusura definitiva

della vertenza, attiva immediatamente la richiesta

di avvio alla procedura di mediazione presso

l’Organismo.

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Con quali VANTAGGI ?

• Trattare la controversia innanzi a figure profes-

sionali immuni da possibili “condizionamenti”;

• “esporre” la controparte ostile alla conciliazione

alle “costose” conseguenze previste dall’art.

13 del Decreto Legislativo n. 28/2010;

• risolvere rapidamente il problema;

• abbattere i costi del sinistro;

• contribuire al raggiungimento di una ottima

performance per centrare l’obiettivo della VL;

• deflazionare le liti;

• smaltire l’accumulo degli arretrati.

Lasciamo all’Assicuratore immaginare le ulteriori

condizioni di vantaggio non secondarie di cui può

godere dal momento in cui si avvale di un Organi-

smo che ben conosce i suoi interessi e le sue neces-

sità ed è già orientato ad incoraggiarlo – mediante

una riduzione di costi – ad avviare una concreta

sperimentazione dello strumento offerto dal decre-

to per constatarne l’efficacia e per orientarne gli

sviluppi.

L’utilizzo di tale semplice “innovazione”, proietta-

ta come adozione strutturale, facente parte inte-

grante di una piattaforma informatica esistente,

soccorre alla costruzione di una istruttoria che co-

stringe l’avversario ad un confronto leale prima di

far collassare il sinistro in “contenzioso”. Un Processo

di lavoro, dunque, finalizzato a realizzare specifici

obiettivi in termini di costi-benefici con una sinergia

positiva e coerente con le esigenze di migliore tu-

tela degli interessi in generale, con particolare, ma

non esclusivo, riferimento a quelle dell’Assicuratore.

L’utilizzo dello strumento legislativo trova applica-

zione anche nella gestione dei cosiddetti danni

“Run Off” dove i benefici si riverberano sulle riserve

tecniche e quindi sul bilancio.

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ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

260

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

ITALIA CAMPANIA

8 – L’ATTUALE SCENARIO IN CAMPANIA IN R.C.A.

Solo per avere un’idea dell’impatto che

l’applicazione del nuovo modello potrebbe avere

ad esempio in Campania – una delle Aree con

maggiore criticità – analizziamo, limitandoci alla

R.C.A., i dati (ufficiali) ISVAP più recenti disponibili dei

sinistri per Regione e Provincia relativi all’esercizio

2008 e quelli pubblicati dal MINISTERO GIUSTIZIA per

gli esercizi giudiziari 2005, 2006, 2007, 2008 relativi

alle Cause Civili in R.C.A. sopravvenienti, pendenti

e definite innanzi al Giudice di Pace del territorio

suddivise per Distretti Giudiziari e ricaviamo che:

1. Per l’esercizio 2008 i sinistri R.C.A. denunciati, in ITALIA, ammontano a 3.319.372.

2. Per l’intero anno Giudiziario 2008 le Cause R.C.A. sopravvenute innanzi al Giudice di Pace

di tutti i Distretti Giudiziari del territorio sono

state complessivamente: 261.036.

Le cause R.C.A. sopravvenute nell’esercizio 2008

solo innanzi ai Giudici di Pace di tutti i Distretti del

territorio nazionale costituiscono, dunque il 7.86%

del denunciato d’esercizio del territorio.

Analizzando, ora, ad esempio, il solo dato

“CAMPANIA”, si ricava che :

1. I sinistri R.C.A. denunciati nel 2008 sono stati:

295.592.

2. Le cause sopravvenute in R.C.A. nello

stesso periodo innanzi al Giudice di Pace

dei Distretti della Campania, sono state

complessivamente: 142.204 (Napoli =128.722,

Salerno=3.482).

Le cause R.C.A. sopravvenute in Campania innanzi

al Giudice di Pace, dunque, costituiscono circa il

48,11% del denunciato d’esercizio campano. La

sola CAMPANIA, dunque, “radicando” 142.204

cause R.C.A. innanzi al G.di P. nel 2008, genera

circa il 54,48% delle cause radicate sull’intero

territorio nazionale (con il solo Distretto di Napoli

che genera il 49,31% delle cause R.C.A. innanzi al

G.di P. dell’intero territorio) .

Se spostiamo l’analisi sulla stessa tipologia di cause

sopra descritte, pendenti al 1° Gennaio 2009

innanzi ai Distretti Giudiziari della Campania e

quindi radicate negli esercizi giudiziari precedenti,

le percentuali variano di poco. Infatti con 216.492 cause pendenti la CAMPANIA genera il 59,86% delle cause pendenti al 1° gennaio 2009 del totale

pari a 361.649 dei Distretti Giudiziari d’Italia (mentre

il solo Distretto di Napoli con 191.491 genera il

52,95% del totale Italia).

Per rendere meglio l’idea, il distretto di Milano genera il 2,77%, mentre quello di Roma il 6,73% del totale Italia.

I dati illustrati come detto, si riferiscono all’esercizio

2008. Essi sostanzialmente restano invariati anche

per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, a conferma che

storicamente l’Area CAMPANIA, rappresenta per

l’Assicuratore un “peso” gravoso per le riserve

e, dunque, per il Bilancio. Ma questa, non è

certo una novità per gli “addetti ai lavori” che si

occupano della gestione del “fenomeno”, tanto

che puntualmente, in vista delle chiusure annuali,

sono costretti ad intensificare le attività mettendo

in campo tutte le iniziative possibili (talvolta anche

“stravaganti”), finalizzate ad ”eliminare” il maggior

numero di cause.

Un’ Area, quindi, la Campania, ove per l’Assicuratore

sussiste priorità assoluta di “organizzarsi utilmente”

senz’altro ritardo.

L’Assicuratore sa che, nell’esercizio corrente il

costo medio dei sinistri, più o meno, è di circa 1.600 Euro, riferito ad un’area geografica come quella

appena descritta, (il cosidetto forfait Cid ascende

invece a 1.450 Euro) con una storica VL 50% circa

0

50000

100000

150000

200000

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350000

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ITALIA CAMPANIA

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ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

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e che il valore medio dei danni riconosciuti in

sentenza dai Giudice di Pace, dal costo medio

di 1.600 Euro pur se più o meno confermato in

sentenza è notevolmente aggravato dalle spese di

soccombenza mediamente liquidate in 1.200/1.300 Euro.

A causa del consolidato sistema del doppio precetto, il costo del danno si appesantisce di

ulteriori 1.100/1.200 Euro a cui va ad aggiungersi

anche il costo del legale fiduciario mediamente

pari a 600/700 Euro quando convenzionalmente

concordato. In sintesi, tralasciando, per comodità,

di aggiungere i costi ulteriori delle non poche

procedure esecutive poste in essere laddove le

Strutture Liquidative non riescono sistematicamente

ad intervenire alla notifica dei precetti, quel danno con un costo medio di 1.600 Euro, nel diffuso iter qui descritto raggiunge l’irragionevole costo medio di 4.600/4.800 Euro, senza considerare

ancora l’ulteriore costo conseguente l’appesantita

gestione che tutto l’iter comporta.

Questo è il “quadro” relativo ai danni di minore

entità, ben noto all’assicuratore conscio, tra l’altro,

che anche riguardo i danni Over o di Alto Valore

(che dir si voglia) la situazione dei “costi” non

9 – IL “PROGETTO PILOTA CAMPANIA”

Con il “progetto pilota CAMPANIA” - ma non solo in Campania, in quanto il progetto, condiviso con altri Organismi di primaria importanza, é finalizzato ad attuare una piattaforma complessiva su tutto il ter-ritorio Nazionale - abbiamo tradotto in realtà ope-rativa tutto il nostro know how acquisito sul tema.

L’iter operativo nelle sue linee essenziali :• attivazione di un processo di sensibilizzazione

della rete liquidativa e della rete dei fiduciari

alla nuova strategia ed all’Organismo di Con-

ciliazione (agenti, liquidatori, periti e legali do-

vranno essere “pronti” all’innovazione offerta

dal Decreto: quindi, comunicazioni tecniche

ed incontri ad hoc; la disponibilità in tal senso,

anche per illustrare il nuovo Istituto è totale ed

incondizionata

• rapido utilizzo di un sistema informatico e di

una procedura idonea a scambiare dati tra

l’impresa assicuratrice e “ l’Organismo”

• Attuazione operativa di un test sperimentale su

un campione di sinistri delimitato ad un preci-

so contesto territoriale nelle varie fasi casomai

concentrato ad un determinato numero di

Agenzie

• Invio della richiesta di risarcimento danni a

SPLA CONCILIAZIONI• Individuazione di un numero limitato di fiduciari

periti dell’Assicuratore

• Segnalazione da parte del fiduciario peri-

to dell’Assicuratore a ll’Organismo di eventua-

le “mancato accordo”

• Avvio della procedura di conciliazione dinanzi

all’Organismo”

• Facoltà dell’Assicuratore di monitorare l’anda-

mento del tentativo di conciliazione

• Redazione del processo verbale sottoscritto

dalle parti che definisce totalmente il danno

• Spese.

La procedura non ha precedenti in Italia.

cambia di molto.

Naturalmente una corretta gestione del

contenzioso, ove possibile, soprattutto nelle Aree

critiche come quella Campana ed una razionale

evoluzione in causa delle citazioni in giudizio,

inciderebbe positivamente sul dato statistico

nazionale di ciascun Assicuratore e ciò, come

detto, proprio per l’elevata percentuale delle

cause ivi generate rispetto al dato nazionale. Ma,

pur con le dovute eccezioni, nella realtà questo si

verifica? Chi conosce realtà, territorio e difficoltà

di gestione che queste producono, allo stato, può

tranquillamente affermare di no.

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