La legge di Stabilità 2016: le novità in materia di lavoro · anche il nuovo datore di lavoro...

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La legge di Stabilità 2016: le novità in materia di lavoro

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La legge di Stabilità 2016: le novità in materia di lavoro

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A seguito della pubblicazione nella G.U. n. 302 del 30dicembre 2015, S.O. n. 70, è in vigore dal 1° gennaio la Leggedi Stabilità 2016.

Si compone di un solo articolo e ben 999 commi.

L. 28 dicembre 2015, n. 208

LEGGE DI STABILITA’ 2016

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ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE 2016

Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 efino al 31 dicembre 2016, al fine di promuovere forme stabili di occupazione,è riconosciuto l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributiprevidenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL,nel limite massimo pari a €3.250 su base annua.Il periodo massimo della riduzione contributiva è pari a 24 mesi.Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati.L’esonero non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione (di cuial D.lgs. 165/2001.

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ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE 2016

L’esonero non spetta nei seguenti casi:

• lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempoindeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

• lavoratori per i quali il beneficio 2016, ovvero quello 2015, sia giàstato fruito in relazione a precedente assunzione dello stesso datore dilavoro;

• lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerandosocietà controllate o collegate ai sensi dell’art. 2539 c.c. o facenti capo,anche per interposta persona, allo steso soggetto hanno comunque giàin essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedentiil 1° gennaio 2016;

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ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE 2016

L’esonero non spetta nei seguenti casi:

• lavoratori con contratto di apprendistato;• contratti di lavoro domestico.

Per il settore agricolo l’esonero ha una disciplina particolare, prevista dal comma179, caratterizzata da uno stanziamento di risorse massimo, raggiunto il qualenon vengono prese in considerazione nuove domande.

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ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE 2016

In caso di cambi appalto, con subentro e riassunzione di lavoratori impiegatinell’appalto per i quali i precedenti datori di lavoro fruivano dell’esonero,anche il nuovo datore di lavoro manterrà il diritto al beneficio per il periodoresiduo, tenuto conto del precedente rapporto di lavoro.L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote difinanziamento previsti dalla normativa vigente.

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I CHIARIMENTI DELL’INPS

L’Inps, con le circolari n. 178/2015 e n. 17/2015, ha fornito importantichiarimenti in merito all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazionedell’esonero triennale, previsto dalla L. n.190/14 per le assunzioni effettuateentro il 31 dicembre 2015.In linea generale le istruzioni sono compatibili con il nuovo esonero.

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I CHIARIMENTI DELL’INPS

Non sono oggetto di esenzione i seguenti contributi:• premi Inail (circ. n.17/15);• Tfr devoluto al fondo di Tesoreria (circ. n.17/15);• contributo ai c.d. Fondi di solidarietà residuale ex L. n.92/12 (circ.

n.17/15);• contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;• il contributo pari allo 0,30% destinato, in relazione ai datori di lavoro

che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per laformazione continua;

• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenzacomplementare e/o ai Fondi di assistenza sanitaria.

È esonerabile invece lo 0,50% quale contributo sul Tfr del dipendente.

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I CHIARIMENTI DELL’INPS

Condizioni per il riconoscimento. Casi particolari.

• L’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminatoall’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente lafruizione dell’esonero contributivo;

• Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato,l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da duediversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché ladata di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima;

• Anche laddove il precedente rapporto di lavoro - intercorso nei sei mesiprecedenti l’assunzione - sia stato risolto per mancato superamentodel periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si hadiritto alla fruizione dell’esonero;

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I CHIARIMENTI DELL’INPS

Condizioni per il riconoscimento. Casi particolari.

• L’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto atempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casidi cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi regolate dallacontrattazione collettiva (dal 2016 diposizione specifica!);

• nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato exart.1406 cod.civ. e di trasferimento d’azienda ex art.2112 cod.civ. conpassaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio giàriconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita alsubentrante per il periodo residuo non goduto.

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Circ. INPS 17/2015Condizioni per il diritto all’esonero

Si ritiene che l’esonero contributivo NON è da considerarsi«aiuto di stato» secondo la disciplina comunitaria, inquanto è una misura generalizzata che non determina unvantaggio a favore di alcune imprese, settori produttivi oaree geografiche del territorio nazionale.Per cui non trova applicazione il regime «de minimis» e,pertanto, l’assunzione non deve rappresentare un aumentonetto del numero di dipendenti dell’impresa interessatarispetto alla media dei 12 mesi precedenti (calcolo ULA).

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Circ. INPS 17/2015Condizioni per il diritto all’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero risultasubordinato al rispetto:- dei principi stabiliti dalla Legge n. 92/2012 (ora,per effetto dell’abrogazione, si veda art. 31 D.Lgs.150/2015;- delle norme poste a tutela delle condizioni dilavoro (art. 1, commi 1175 e 1176, Legge 296/2006).

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Circ. INPS 17/2015Condizioni per il diritto all’esonero

L’esonero NON spetta se:

a) l’assunzione VIOLA il diritto di precedenza, fissatodalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione diun altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto atempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto atermine (anche nel caso di utilizzo della somministrazionesenza la preventiva offerta di riassunzione al lavoratorelicenziato);

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Circ. INPS 17/2015Condizioni per il diritto all’esonero

L’esonero NON spetta se:

b) il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto disomministrazione sia interessato da sospensioni dallavoro con interventi di integrazione salarialestraordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cuil’assunzione sia finalizzata all’acquisizione diprofessionalità diverse rispetto a quelle in possesso deilavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali (nellamedesima unità produttiva);

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Circ. INPS 17/2015Condizioni per il diritto all’esonero

L’esonero NON spetta se:

c) l’assunzione (o la somministrazione in capoall’utilizzatore) riguarda lavoratori licenziati, nei seimesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alladata del licenziamento, presentava elementi di relazionecon il datore di lavoro che assume, sotto il profilo dellasostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovverodella sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;

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Circ. INPS 17/2015Condizioni per il diritto all’esonero

L’esonero NON spetta se:

d) l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria(Unilav, Unisomm) inerente l’assunzione risulta effettuataoltre i termini di legge. In tal caso la perdita dell’esoneroriguarda il periodo compreso fra la data di decorrenza delrapporto agevolato e quella dell’inoltro tardivo dellacomunicazione obbligatoria.

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Circ. INPS 17/2015Condizioni per il diritto all’esonero

L’obiettivo che l’esonero contributivo persegue è quello di«promuovere forme di occupazione stabile».In tale prospettiva la specifica regolamentazione dellalegge di stabilità reca disposizioni speciali che prevalgonosui principi generali dell’art. 4 della Legge n. 92/2012,con specifico riferimento alle condizioni previste dalla lett.a); ora art. 31, c. 1, lett. a), D.lgs. 150/2015.Di conseguenza le assunzioni a tempo indeterminato, aprescindere che costituiscano attuazione di un obbligostabilito da norme di legge o contratto collettivo,fruiscono dell’agevolazione contributiva.

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Circ. INPS 17/2015Condizioni per il diritto all’esonero

L’esonero SPETTA se:

a) l’assunzione avviene in attuazione dell’obbligo previstodall’art. 24 D.lgs. 81/2015 (lavoratore che ha avuto uno o piùrapporti di lavoro a tempo determinato per un periodocomplessivo superiore a 6 mesi);b) il rapporto di lavoro a tempo determinato, a prescinderedalla sua durata, viene trasformato a tempo indeterminato;c) in qualità di acquirente o affittuario, in attuazionedell’obbligo previsto dall’art. 47, c. 6, della Legge 428/90, entroun anno dalla data del trasferimento d’azienda, venganoassunti a tempo indeterminato lavoratori a termine che nonsiano passati alle sue dipendenze.

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Circ. INPS 178/2015Condizioni per il diritto all’esonero

In caso di trasformazione di rapporti a termine ovvero distabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativascadenza, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione delcontributo addizionale (1,40%).

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Circ. INPS 17/2015Condizioni per il diritto all’esonero

Art. 1, commi 1175 e 1176, Legge 296/2006L’esonero spetta in caso di :

a) regolarità degli obblighi di contribuzione ed assenza diviolazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni dilavoro (DURC);b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (nonchéterritoriali ed aziendali) sottoscritti dalle organizzazionisindacali comparativamente più rappresentative sul territorionazionale;

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Circ. INPS 17/2015Condizioni per il diritto all’esonero

L’esonero NON spetta se:

a) il lavoratore ha avuto un precedente rapporto di lavoroagevolato, ai sensi della Legge di stabilità, con lo STESSOdatore di lavoro che assume.

Viceversa, in caso di nuovo rapporto di lavoro con un soggettoterzo, il beneficio spetta nel momento in cui l’assunzionerispetta tutti i requisiti prevista dalla normativa (tra cuil’assenza, nei 6 mesi precedenti, di rapporti di lavoro a tempoindeterminato).

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Circ. INPS 17/2015Compatibilità con altri incentivi

L’esonero NON è cumulabile con:

- l’assunzione di soggetti con più di 50 anni, disoccupatida almeno 12 mesi;- l’assunzione di donne prive di impiego regolarmenteretribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego daalmeno 6 mesi ed appartenenti a particolari aree.

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Circ. INPS 17/2015Compatibilità con altri incentivi

L’esonero è cumulabile con:

- il contributo concesso dalle Regioni per l’assunzione disoggetti disabili (art. 13, Legge 68/99);- l’incentivo, pari ad € 5.000, per l’assunzione di giovanigenitori (DM 19 novembre 2010);- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori che beneficianodell’indennità Aspi (50% dell’indennità spettante allavoratore);- l’incentivo inerente il «Programma Garanzia Giovani»;- l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli(limitatamente agli operai).

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Circ. INPS 17/2015Compatibilità con altri incentivi

L’esonero è cumulabile con:

- l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i29 anni di età (art. 1 D.L. 76/2013, pari ad 1/3 della retribuzioneimponibile entro il limite legale di € 650,00) entro il limitecorrispondente all’importo dei contributi previdenziali complessivi acarico del datore di lavoro;- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità(limitatamente all’incentivo di natura economica pari al 50%dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuoperiodo di diritto all’indennità medesima).

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Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30aprile 2016, è disposto l'utilizzo delle risorse disponibili per l'estensionedell'esonero contributivo alle assunzioni a tempo indeterminatoeffettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operantinelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria eSardegna…eventualmente rimodulando la durata temporale e l'entitàdell'esonero.

ESONERO CONTRIBUTIVO SUD

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Viene reintrodotta, in via strutturale, la detassazione della produttività:salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a unaimposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi,i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sialegata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza edinnovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti condecreto da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016, nonché lesomme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Nel DM saranno definite anche le modalità attuative delladetassazione.Nb: rispetto alla precedente normativa il beneficio è circoscritto ai premi di risultato enon più, genericamente, agli emolumenti legati alla produttività (straordinari, lavoro aturni, monetizzazione permessi).

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

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Le somme legate alla produttività devono essere erogate inesecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cuiall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 151/2015 i benefici contributivio fiscali connessi con la stipula di contratti collettivi aziendalio territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contrattisiano depositati presso DTL.

Il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computatoai fini del riconoscimento del premio.

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

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La detassazione è applicabile:

- solo per il settore privato;

- con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendentedi importo non superiore, nell'anno precedente quello dipercezione delle somme detassate, ad euro 50.000.

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

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L’importo massimo detassabile è aumentato fino ad unimporto non superiore a 2.500 euro per le aziende checoinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazionedel lavoro, con le modalità da definirsi con DM.

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

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Nel caso in cui, in sostituzione delle somme legate allaproduttività, per scelta del lavoratore siano erogatesomme e valori (benefit), le stesse non concorrono, nelrispetto dei € 2.000 lordi, a formare il reddito di lavorodipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del10%.

DETASSAZIONE PREMI SOCIALI

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Viene riscritta la lett. f), c.1, dell’art. 51 TUIR relativa ai c.d. oneri diutilità sociale. In particolare il nuovo testo prevede la non concorrenzadal reddito imponibile dell’utilizzazione di opere e servizi riconosciutidal datore di lavoro volontariamente, ovvero in conformità adisposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale,offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e aifamiliari indicati nell’art. 12 per le finalità indicate dall’art. 100 TUIR(educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria oculto).

ONERI UTILITÀ SOCIALE

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Viene modificata anche la lett. f-bis), c.1, dell’art. 51 TUIR, estesa oraalle somme, servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro allageneralità dei dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione eistruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e dimensa ad essi connessi, ludoteche, centri estivi e invernali, borse distudio.

SERVIZI DI EDUCAZIONE

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Infine, è stato aggiunto il comma 3 bis, sempre dell’art. 51 TUIR, in base alquale l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datoredi lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formatocartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

ONERI UTILITÀ SOCIALEE SERVIZI EDUCAZIONE

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Il fondo per lo sgravio contributivo – parziale decontribuzione deipremi di risultato (25% contributi a carico datore di lavoro ed interacontribuzione del lavoratore) è stato azzerato per l’anno 2016.

In pratica si rende inapplicabile nel 2016 tale agevolazione, anche perpremi di produttività erogati nell’anno 2015.

AZZERAMENTO FINANZIAMENTO DECONTRIBUZIONE

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A decorrere dal 2016 è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per isettori dell'agricoltura e della pesca (non più soggetti passivi).

Con pari decorrenza, il costo dei lavoratori stagionali è deducibile nel limitedel 70%; tale deducibilità si calcola per ogni lavoratore stagionale impiegatoper almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondocontratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni apartire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Nb: Ad oggi i dubbi riguardano i 120 giorni, che si ritengono essere il cumulo dei due periodid’imposta.

IRAP

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L’IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

Le agevolazioni previste per le imprese nel periodo d’imposta 2016

dalla L.P. n. 21/2015

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LE NUOVE AGEVOLAZIONI DIRETTE

LE ALIQUOTE:

• Per tutti i fabbricati di tipo produttivo (tranne la categoria D5 – Banche ed Assicurazioni, 0,895%) E’ CONFERMATA ANCHE PER IL 2016 L’ALIQUOTA AGEVOLATA STANDARD DELLO 0,79%

• Per i fabbricati delle categorie A10 (studi professionali), C1 (negozi), C3 (laboratori artigianali) e D2 (alberghi e pensioni) E’ PREVISTA L’ALIQUOTA AGEVOLATA STANDARD DELLO 0,55%

• Per i fabbricati strumentali all’attività agricola E’ CONFERMATA L’ALIQUOTA STANDARD DELLO 0,1%. Inoltre è prevista una deduzione della rendita catastale di €1.500,00= (nel 2015 € 1.000,00=)

• Si tratta di aliquote agevolate in senso oggettivo e non soggettivo (non è cioè rilevante chi sia il proprietario).

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L’ESENZIONE PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIALI E LE ONLUS

Per il 2016 è prevista l’esenzione per:

• I fabbricati posseduti da Società Cooperative “sociali” iscritte nello specifico albo provinciale, limitatamente ai fabbricati nei quali si svolgano attività (anche con modalità commerciali) di assistenza, sanità, educazione, didattica, cultura ecc.

• I fabbricati con i medesimi requisiti posseduti dalle ONLUS, a condizione che tali soggetti abbiano stipulato Convenzioni con la Provincia, i Comuni, le Comuni o l’Azienda sanitaria per lo svolgimento delle attività medesime.

• Entrambe le esenzioni devono rispettare i limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato “de minimis” (cioè € 200.000,00= complessivi nel triennio, compreso l’importo dell’esenzione IMIS).

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LE NUOVE AGEVOLAZIONI INDIRETTE

La L.P. n. 21/2015 e la L. n. 208/2015 prevedono inoltre in favore delle Imprese:

• La possibilità entro il 16 giugno 2016 di presentare domanda al catasto per la revisione della rendita dei fabbricati gruppi D in modo da togliere dalla rendita stessa la componente del valore c.d. “imbullonati” (macchinari, attrezzature ecc. funzionali all’attività). La nuova rendita ha validità dall’1.1.2016.

• La possibilità entro il 31 dicembre 2016 di presentare domanda per l’eventuale spostamento del fabbricato dalla categoria catastale D1 alla categoria C3 (se ne ricorrono i presupposti catastali). La nuova rendita ha validità dall’1.1.2016.

• Per i fabbricati D8 destinati ad impianti di risalita, anche nel 2016 i Comuni potranno decidere l’esenzione o un’aliquota agevolata (scelta autonoma di ogni singolo Comune).

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LE ALTRE NOVITA’ IMIS

Sempre in base alla L.P. n. 21/2015 si segnalano:

• L’esenzione per le abitazioni principali, pertinenze e fattispecie assimilate, tranne i fabbricati di lusso (categorie catastali A1, A8 ed A9).

• La possibilità per i Comuni di prevedere (con scelta autonoma) un’aliquota agevolata per i fabbricati abitativi locati a canone concordato (L. n. 431/1998).

• L’aliquota agevolata massima dello 0,2% per i fabbricati destinati a “scuole paritarie”.

• L’esenzione per le aree edificabili derivanti da demolizione di edifici particolari fino alla ricostruzione.

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LE AREE EDIFICABILI

La L.P. n. 21/2015 prevede per le aree edificabili:

• Il rimborso D’UFFICIO di 10 anni di IMIS per le aree edificabili soggette ad espropriazione per pubblica utilità se negli stessi 10 anni l’esproprio non viene effettuato.

• Il rimborso D’UFFICIO dell’IMIS versata se un’area edificabile soggetta ad espropriazione per pubblica utilità viene declassata a “non edificabile” con successivo PRG.

• Il rimborso dell’IMIS SU RICHIESTA per qualsiasi area che il PRG definitivo declassi a “non edificabile”, partendo o dalla data di richiesta di declassamento del proprietario, o dalla prima adozione del PRG che poi declassa l’area.

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GLI ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

Fermo restando che nell’IMIS NON ESISTE ALCUN OBBLIGO DI DICHIARAZIONE, si segnala che:

• L’esenzione prevista per le Cooperative Sociali e per le ONLUS deve essere richiesta con comunicazione entro il 31.12.2016 (efficacia retroattiva per tutto il 2016). SE LA DOMANDA NON VIENE PRESENTATA L’ESENZIONE NON SPETTA. La modulistica standard verrà fornita ai Comuni.

• La richiesta al Catasto di revisione della rendita per gli “imbullonati” va presentata entro il 15 giugno 2016. Se presentata oltre tale data, non ha efficacia retroattiva dall’1.1.2016. La modulistica è quella catastale.

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RIFERIMENTI OPERATIVI ED INFORMATIVI

Si ricorda che:

• Nel 2016 i Comuni NON invieranno il modello di versamento precompilato per i fabbricati dei gruppi catastali D, vista la possibilità per i proprietari di chiedere la modifica della rendita entro il 15 giugno 2016.

• La Provincia mette a disposizione la Guida Operativa IMIS per l’interpretazione e l’applicazione di tutte le fattispecie dell’imposta. Il documento è pubblicato sul sito www.autonomielocali.provincia.tn.it al link Tributi e tariffe->IMIS, ed aggiornato periodicamente.

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È incrementato di 250 milioni di euro il finanziamento del Fondo socialeper l’occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degliammortizzatori sociali in deroga.

Vengono dettate disposizioni per la concessione e la proroga per il 2016 deltrattamento di integrazione salariale in deroga e del trattamento dimobilità in deroga.

In particolare il trattamento di integrazione salariale in deroga allanormativa vigente può essere concesso o prorogato, nel periodo 1°

gennaio – 31 dicembre 2016, per un periodo NON superiore a tre mesi.

RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

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Tenuto conto della costituzione del Fondo di solidarietà territoriale ed inconformità al decreto ministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, nel limite dellerisorse statali che residuano dagli anni 2013-2015 e quelle stanziate perl’anno 2016, sono finanziati interventi per la sola cassa integrazione guadagniin deroga (NO mobilità in deroga), per un periodo non superiore a 3 mesi.

Le autorizzazioni possono essere concesse anche per periodi distinti, dialmeno un mese.

Ambito di applicazione: dipendenti di imprese che appartengono a settoricoperti dai fondi di solidarietà, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio alladata di operatività dei fondi medesimi; dipendenti di imprese non soggettealla disciplina in materia di cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà;oppure dipendenti di imprese soggette alla precedente disciplina in casi dieccezionalità della situazione, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali (inpresenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività).

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGAIN TRENTINO

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Il fondo territoriale intersettoriale di solidarietà (art. 40, D.lgs 148/2015)

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LA DELEGA

Le province di Trento e Bolzano hanno ricevuto nel 2009

la delega a gestire le indennità di disoccupazione, mobilità

e cassa integrazione, con la possibilità di disciplinare i

requisiti di accesso.

I vincoli sono:

- interventi solo migliorativi

- nessun onere finanziario a carico dello Stato

- nessuna contribuzione figurativa aggiuntiva

Gli interventi sono coordinati con quelli statali attraverso

un accordo con il Ministero del Lavoro e la

collaborazione con l’INPS.

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L’ATTUAZIONE DELLA DELEGA

La Provincia di Trento ha dato attuazione alla delega

secondo un preciso impianto di ammortizzatori sociali

basato su 4 linee di intervento principali:

1) il reddito di attivazione, per i disoccupati;

2) il reddito di continuità, per i lavoratori sospesi;

3) il reddito di qualificazione, per aiutare i giovani

lavoratori ad ottenere un titolo di studio;

4) il reddito di garanzia, per le famiglie povere.

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IL REDDITO DI CONTINUITA’

Il reddito di continuità è destinato a tutelare i

lavoratori sospesi dal lavoro per motivi non

imputabili al datore di lavoro.

L’art. 40 del d. lgs 148/2015 aggiunge la

possibilità di costituire un:

FONDO TERRITORIALE

INTERSETTORIALE DELLE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

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IL FONDO TERRITORIALE

PERCHE’ UN FONDO TERRITORIALE INTERSETTORIALE

valorizza la solidarietà del tessuto locale sull’esperienza dei fondi territoriali

sanitari e previdenziali;

è rivolto ai datori di lavoro, fuori CIG, che occupano almeno il 75 per cento

dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province

di Trento e Bolzano (in forza al 1 gennaio di ogni anno, con validità per tutto

l’anno);

può riguardare anche i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti;

può essere integrato dalla Provincia Autonoma con risorse proprie;

è consentita l’entrata e l’uscita da/verso i fondi di solidarietà bilaterali.

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IL FONDO TERRITORIALE PROVINCIALE

Il 21 dicembre 2015, il Fondo è diventato realtà, attraverso la firma di un

Accordo istitutivo, apposta dai rappresentanti provinciali delle associazioni

datoriali e dei lavoratori:

CONFINDUSTRIA TRENTO

CONFCOMMERCIO

CONFESERCENTI DEL TRENTINO

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

CONFPROFESSIONI

CGIL, CISL e UIL TRENTINO

Non ha aderito Associazione Artigiani

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cessione dello 0,45% dello stipendio del lavoratore, di cui:

• - 2/3 dell’importo totale a carico del datore di lavoro, ma la legge di stabilità provincialeprevede però una detrazione IRAP del 50%.

• 1/3 a carico del lavoratore.

E’ prevista una raccolta complessiva di circa 4-5 milioni all’anno.

• Contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra allasospensione/riduzione dell’orario di lavoro;

• Contributo straordinario per le tutele integrative di durata e importo (Naspi) connessealla perdita del posto di lavoro: da definire con successivo accordo

• Contributo straordinario per agevolare l’esodo dei lavoratori prossimi alla pensione (5anni): pari agli assegni ed ai contributi correlati

FONDO TERRITORIALE: finanziamento

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FONDO TERRITORIALE: finanziamento PAT

La legge di stabilità provinciale per il 2016 - L.P. 30 dicembre 2015, n. 21 -

ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento possa sostenere il Fondo di

solidarietà territoriale intersettoriale in funzione dell’erogazione ai lavoratori

delle prestazioni previste:

2 milioni di euro sul bilancio 2016,

Detrazione IRAP del 50% gli oneri contributivi a carico delle aziende

aderenti (art. 1, commi 13 e 14 LP 21/2015).

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Il Fondo riguarda potenzialmente circa 50.000 lavoratori dipendenti, per lo

più appartenenti ad imprese di piccole dimensioni escluse dall’ambito di

applicazione della cig (anche quelle che impiegano tra 1 e 5 dipendenti, che

altrimenti sarebbero “scoperti”).

Beneficiari: occupati in imprese escluse dall’ambito di applicazione della

cig, inclusi apprendisti professionalizzanti;

con un’anzianità aziendale effettiva presso l’unità produttiva per la quale

è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni alla data della domanda di

concessione del trattamento (in caso di passaggio diretto per cessione

dell’appalto, si fa riferimento alla prestazione in esecuzione dell’appalto)

Esclusi: dirigenti,i dipendenti pubblici, lavoratori a domicilio e le altre

figure professionali escluse dalla normativa statale.

FONDO TERRITORIALE: beneficiari

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Natura: sostegno al reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attivitàlavorativa in relazione alle medesime causali previste dalla normativa inmateria di integrazione salariale, escluse le intemperie stagionalidurata: fino 13 settimane per ogni richiesta e fino a 26 settimane/6 mesi nelbiennio mobile; Per ogni unità produttiva fino a 24 mesi nel quinquenniomobile.misura: come l’integrazione salariale, compresi contributi; sospensione incaso di lavoro autonomo o subordinato

procedura: informazione e consultazioni sindacali come CIGO, anche pressoente bilaterale; domanda all’INPS di Trento tra i 30 gg prima e i 15 ggdopo l’inizio della sospensione; verifica utilizzo prioritario ferie estrumenti di flessibilitàerogazione: da parte del datore di lavoro che si rivale sul Fondo, salvi i casidi pagamento diretto

contribuzione addizionale: 4% delle retribuzioni perse per le prime 13settimane nel biennio, poi 8%.

FONDO TERRITORIALE: assegno ordinario

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Natura: tutela integrativa di durata e importo (Naspi)

connesse alla perdita del posto di lavoro

Beneficiari: lavoratori stagionali e lavoratori che

raggiungono i requisiti per il pensionamento di

vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni

Misura e durata: da definirsi con accordo successivo

ispirandosi alla NASpI

Contributo straordinario : da definire con successivo

accordo

FONDO TERRITORIALE: tutele integrative

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Natura: assegni straordinari per processi di agevolazione all’esodo per i

lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o

anticipato nei successivi cinque anni;

Beneficiari: lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici nei

successivi 5 annidurata: fino alla maturazione dei requisiti minimi per la pensione, max 60 mesi

misura: importo netto del trattamento pensionistico spettante al momento del

pensionamento oltre alle ritenute di legge ed ai contributi previdenziali, ridotto in

caso di prestazioni pubbliche di sostegno al reddito. La contribuzione correlata è

utile per il diritto alla pensione

procedura: rinuncia al preavviso, accordo con le rappresentanze sindacali o, in

mancanza territoriali

erogazione: da parte del Fondo

contribuzione straordinario: pari agli assegni ed ai contributi correlati

FONDO TERRITORIALE: assegni straordinari

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Natura: contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o

riqualificazione professionale, anche in concorso con i fondi nazionali e europei

Beneficiari: imprese e lavoratori coinvolti in processi di

riorganizzazione aziendale

misura: non superiore alla retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotta dall’ev

concorso di altri fondi prov, nazionali e europei

erogazione: da parte del Fondo

FONDO: contributi finanziari programmi formativi

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• OBBLIGO DI BILANCIO IN PAREGGIO, BILANCIO TECNICO A 8

ANNI, EROGAZIONI NEL LIMITE DELLA PROVVISTA

• 70/80% del fondo destinato agli assegni ordinari per lavoratori

sospesi

• 20/30% del fondo destinato alle tutele integrative (NASpI) per

stagionali e anziani vicini alla pensione

• per 2016 e 2017: può erogare fino a 10 volte il contributo ordinario

versato dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni

già erogate, poi a decrescere fino a 4 volte dal 2022

FONDO TERRITORIALE: vincoli di bilancio

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Il Fondo è istituito presso la sede provinciale INPS di Trento, ma

sono esclusivamente le parti economico-sociali firmatarie a gestire

le prestazioni erogate, attraverso un COMITATO DI GESTIONE, i

cui membri rimangono in carica per 4 anni e la cui nomina non può

avvenire per più di due volte consecutive.

Il COMITATO si compone di:

-6 esperti designati dai sindacati firmatari dell’accordo;

-6 esperti designati dalle organizzazioni economiche stipulanti;

-2 dirigenti (1 del MLPS e 1 MEF);

-2 dirigenti PAT

Partecipa il direttore Generale INPS o suo delegato (con voto consultivo) e il

collegio sindacale dell’INPS.

Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza

di disponibilità.

IL FONDO TERRITORIALE PROVINCIALE

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I PASSI ANCORA DA COMPIERE

1.Recepimento dell’accordo ed istituzione del Fondo con

D.M. Lavoro e MEF, di concerto con le Province, da

adottare entro 90 gg dall’accordo collettivo

2. Nomina degli organi ed avvio del Fondo presso l’INPS.

IL FONDO TERRITORIALE PROVINCIALE

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L’art. 46 del D.lgs. 148/2015 prevede, a decorrere dal 1/7/2016,l’abrogazione delle disposizioni che disciplinano i contratti di solidarietàdifensivi per aziende non rientranti nel campo di applicazione della Cigs.

Con la Legge di Stabilità viene stabilito che tali disposizioni trovanoapplicazione per l’intera durata stabilita dai contratti collettivi, se stipulatiprima del 15 ottobre 2015 o, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016,negli altri casi (naturalmente l’accordo deve essere stipulato entro il 30giugno 2016) – Nota ministero Prot. n. 40/524 del 11.01.2016 .

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DI TIPO B

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Viene stabilito che il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativaeffettiva di almeno 90 giorni per la concessione del trattamentoordinario di integrazione salariale è escluso per eventi oggettivamente

non evitabili in tutti i settori e, quindi, non solo nel settore

industriale.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

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L’INPS, con circolare n. 197/2015, fornisce le prime indicazioni perl’applicazione delle novità introdotte dal D.Lgs. 148/2015, in particolarerelativamente alla CIGO:

- Anzianità di effettivo lavoro pari ad almeno 90 giorni presso l’unitàproduttiva (vale anche per i lavoratori con contratto di apprendistatoprofessionalizzante; da quando?; viene esclusa la verifica per eventioggettivamente non evitabili nel settore industriale, anche edile elapideo; si potrebbe creare «una discriminazione» in relazione alladistribuzione di orario di lavoro in quanto si precisa giornate dieffettiva prestazione lavorativa);

- Nozione di unità produttiva (si veda anche msg. 7336/2015)

- Durata massima complessiva (3 diversi limiti temporali darispettare!);

LE PRECISAZIONI INPSSUGLI AMMORTIZZATORI

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- Computo degli eventi oggettivamente non evitabili;

- Procedimento e presentazione della domanda (neutralizzazione deiperiodi intercorrenti sino alla data di pubblicazione della circolare);

- Riduzione contribuzione ordinaria (da settembre 2015);

- Emanando decreto sulle causali e relativi indici di valutazione, cheguideranno le sedi nell’azione concessiva della Cigo; si veda circ.7/2016

- Compatibilità Cig e malattia.

LE PRECISAZIONI INPSSUGLI AMMORTIZZATORI

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È prorogato l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i titolaridi contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL),riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verifichinodal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico dipresentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse,valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dellaprestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sitointernet.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

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Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, dafruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedofacoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa allamadre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in viasperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono prorogatisperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio èaumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in vianon continuativa.

CONGEDO DI PATERNITÀ

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Provincia autonoma di Trento: interventi per favorire la permanenza delle donne nel mercato del lavoro

Intervento 15: Dal lavoro a papà. Interventi per favorire il coinvolgimento dei papà nelle attività di cura

Ridurre lo sbilanciamento del carico di cura che attualmente grava sulla componente femminile, favorendo un maggiore coinvolgimento dei padri grazie ad un più diffuso utilizzo

del congedo parentale

• Contenuto: ai padri di bambini con meno di 13 anni, che richiedono un periodo dialmeno 30 giorni di congedo parentale in alternativa alla madre lavoratrice si concede unsostegno economico pari al 30% della retribuzione entro il massimale di € 900 per unmassimo di quattro mesi; il sostegno economico è del 40% se la domanda di contributo èpresentata dopo la fruizione di congedo parentale di almeno 180 giorni da parte dientrambi i genitori

• Destinatari: padri occupati alle dipendenze presso datori di lavoro privati, anche in unitàproduttive localizzate fuori dalla provincia di Trento. Per coloro che sono occupati pressounità produttive localizzate fuori dalla provincia di Trento è richiesto il requisito dellaresidenza in provincia di Trento

• la richiesta deve essere presentata ad Agenzia del lavoro prima della fruizione delcongedo oggetto di contributo e deve riguardare almeno 30 giorni continuativi dicongedo

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È prorogata per il 2016, ed è estesa alle madri lavoratrici autonome oimprenditrici, la possibilità per la madre lavoratrice dipendente dirichiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, uncontributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting oper i servizi per l'infanzia erogati da soggetti pubblici o da soggettiprivati accreditati. L'importo massimo del contributo è pari a € 600mensili, per una durata massima di sei mesi: a ogni quota mensile dicontributo consegue la riduzione di un mese della durata massima delcongedo parentale.

VOUCHER BABYSITTING

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Il datore di lavoro e il dipendente (con rapporto a tempo pieno edindeterminato), che matura entro il 31 dicembre 2018 il diritto alpensionamento di vecchiaia, a condizione di avere conseguito irequisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamentopensionistico, possono concordare la trasformazione del rapporto dilavoro, con il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa (acarico della finanza pubblica) per la quota di retribuzione perduta e conla corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di unasomma (NON imponibile) pari alla contribuzione pensionistica chesarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazionelavorativa non effettuata).

L’accordo deve essere comunicato all’INPS ed alla DTL che dovràautorizzare la riduzione dell’orario. Le modalità di effettuazionedell’accordo saranno chiarite con apposito DM da emanarsi entro il 1°

marzo 2016.

PART TIME E PENSIONAMENTO

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Provincia autonoma di Trento

INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE

MEDIANTE MECCANISMI DI

STAFFEETTA

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Meccanismi di staffetta sostenutifavorire contemporaneamente l’ingresso dei giovani nel

mercato del lavoro e l’accompagnamento alla pensione dei

lavoratori prossimi al pensionamento, in un’ottica di solidarietà

intergenerazionale e di passaggio di conoscenze ed esperienze

tra generazioni.

FinalitàFinalità

Agenzia del lavoro sostiene i seguenti meccanismi di solidarietà tra lavoratori:

staffetta generazionale (riferito a lavoratori senior prossimi al pensionamento e

a giovani neoassunti fino a 35 anni)

contratti di solidarietà espansivi (senza limiti di età)

altri accordi sindacali (senza limiti di età)

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Accordi sindacali* che prevedono

la riduzione dell’orario di lavoro di lavoratori in forza

a fronte di contestuali

nuove assunzioni a tempo indeterminato

* in assenza di RSU/RSA, è sufficiente un accordo tra datore e lavoratore sottoscritto

presso il Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento.

Campo di applicazione: escluso solo il pubblico impiego

Cosa sono

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Ipotesi di utilizzo

accompagnamento alla pensione

inserimento giovani lavoratori

conciliazione famiglia – lavoro

stabilizzazione precari

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Sostegno economico per il lavoratore senior

delta contributivo

delta retributivo fino al

50%

massimo 10.000,00 € per tre anni

1.

2. 85% delta retributivo

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Vantaggi per il datore di lavoro

mantenimento incentivi all’assunzione

agevolazioni contributive e fiscali (agevolazioni

contributive previste per i cdse, agevolazioni contributive e

fiscali previste per le assunzioni a tempo indeterminato,

agevolazioni contributive e fiscali previste per gli

apprendisti)

passaggio graduale da lavoratori esperti a

lavoratori giovani

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Agevolazioni contributive per i cdse

Credito contributivo triennale15% della retribuzione lorda per i primi 12 mesi10% della retribuzione lorda per i successivi 12 mesi5% della retribuzione lorda per gli ultimi 12 mesi

in alternativa

Contribuzione agevolata prevista per gli apprendisti per tre anni*se assume giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni

NB!

Anche se non apprendisti

*Comunque non oltre il compimento dei 29 anni

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Agevolazioni per la staffetta generazionale

Agevolazioni contributive previste per le assunzioni a tempo indeterminato

1. esonero contributivo

(art. 1 commi da 178 a 181 L. n. 208/2015 - Legge di Stabilità 2016)

Esonero contributivo per le assunzioni del 2016 a tempo indeterminato,

Durata: 24 mesi

Importo: 40% dei contr. prev. a carico dei datori di lavoro nel limite di 3.250 €

2. deducibilità IRAP (art. 11, c. 4 octies, D. Lgs. 446/97)

Agevolazioni per le assunzioni di apprendisti

1. Agevolazioni contributive (1,61% o 11,61% a seconda della dimensione aziendale)

2. Deducibilità IRAP (art. 11 c. 1 lett. a) n. 5, D. Lgs. 446/97)

Agevolazioni IRAP specifiche per la staffetta

2016: Riduzione di 0,70 punti percentuali dell'aliquota applicata

2017 e 2018: Riduzione di 1,08 punti percentuali dell'aliquota applicata

(art. 1 LP 30/12/2015, n. 21 – Legge di stabilità provinciale 2016)

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Saldo occupazionale positivo

L'operazione (riduzione dell'orario di lavoro e nuova

assunzione) deve portare ad un incremento dell'orario

di lavoro di almeno un'ora.

Il saldo occupazionale deve essere garantito per l'intera

durata del sostegno, pena la sua revoca.

Il saldo occupazionale si calcola con riferimento ai soli

lavoratori coinvolti nel meccanismo di staffetta, con

esclusione degli altri lavoratori dell'impresa.

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Casi trentiniStaffetta generazionale

Contratti di solidarietà espansivi

n. accordi n. senior n. junior Saldo occ. settimanale

16 27 20 280 ore

n. accordi n. senior n. junior Saldo occ. settimanale

3 10 4 45 ore

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Modalità di pagamento

a) versamento diretto all'INPS della contribuzione volontaria e versamento della

differenza retributiva al lavoratore (possibile solo per la staffetta generazionale);

b) versamento diretto al Fondo di previdenza integrativa della contribuzione

volontaria e versamento della differenza retributiva al lavoratore;

c) rimborso al lavoratore dell'importo della contribuzione volontaria versata

all'INPS (non è possibile per i cdse)

d) pagamento di un contributo forfettario al lavoratore

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Part time agevolato e staffetta provincialeIl Documento dell’Agenzia prevede nelle disposizioni generali (pag. 11 "Limiti alla

concessione dei contributi") la non cumulabilità tra le agevolazioni del documento e quelle

previste da norme statali, regionali, provinciali, europee.

Entrambi gli interventi prevedono l'accordo tra datore e lavoratore, quindi le parti potranno

scegliere quale intervento attivare.

DIFFERENZE

-part time agevolato:

il contributo è a carico di fiscalità generale e datore, ma non è previsto l'obbligo di

assunzione;

si fa riferimento alla pensione di vecchiaia;

-intervento 22:

il contributo è a carico della Provincia,

il datore di lavoro beneficia di agevolazioni IRAP (solo per la staffetta)

è obbligatoria l'assunzione,

si fa riferimento indifferentemente alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata.

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Il lavoratore deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisitoanagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (per ilperiodo 2016-2018, 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti maschi,per le lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018).

La riduzione dell'orario di lavoro deve essere compresa tra il 40% e il60% dell’orario di lavoro e deve riguardare un periodo di tempo nonsuperiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio inesame e la data di maturazione del suddetto requisito anagrafico.

Nb: rispetto alla «staffetta generazionale» non c’è un obbligo specifico diassunzione in relazione alle ore ridotte.

PART TIME E PENSIONAMENTO

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Sarà in vigore dal 12 marzo 2016:

- le dimissioni o la risoluzione consensuale dovrà avvenireesclusivamente in modalità telematica;

- preventiva registrazione sul portale del Ministero del Lavoro e dell’INPSper ricevere credenziali di accesso;

- la registrazione, la conseguente compilazione del modulo di dimissioni el’inoltro possono avvenire anche per il tramite dei soggetti abilitati(patronati, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione);

- il modulo prodotto dal sistema deve essere inoltrato all’indirizzo PEC deldatore di lavoro e alla DTL competente;

- possibilità, da parte del lavoratore, di successiva revoca (entro 7 giornidalla compilazione del modulo telematico) senza la necessità digiustificare la decisione.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI

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Le collaborazioni alla luce del D.lgs.

81/2015 e bozza Collegato Lavoro

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Fine del lavoro a progetto, non delle collaborazioni

Sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. da 61 a 69 bis delD.Lgs. 276/2003 e continuano ad applicarsi esclusivamente perla regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata invigore del decreto (25.6.2015).Resta salvo l’art. 409 c.p.c. (collaborazione coordinata econtinuativa)

Lavoro a progetto

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Collaborazioni organizzate dal committente

A far data dal 1^ gennaio 2016, si applica la disciplina delrapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti dicollaborazione che si concretano in prestazioni di lavoroesclusivamente personali, continuative (non più prevista laripetitività) e le cui modalità̀ di esecuzione sono organizzatedal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo dilavoro.

Nb: possibilità di certificare l’assenza dei requisiti di etero-organizzazione.

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Collaborazioni organizzate dal committente

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionaliprevedono discipline specifiche riguardanti il trattamentoeconomico e normativo, in ragione di particolari esigenze produttivedel settore;

b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettualiper le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attività prestate dai componenti degli organi di amministrazionee controllo delle società;

d) alle collaborazioni rese ai fini istituzionali prestate in favore diassociazioni e società sportive dilettantistiche

La disciplina del rapporto di lavoro subordinato NON si applica:

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Collaborazioni organizzate dal committente

Fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti dilavoro flessibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ladisposizione del comma 1 NON trova applicazione nei confronti dellemedesime.Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle PubblicheAmministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui alcomma 1.

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Collaborazioni genuine

Le collaborazione che si concretano in una prestazione di operacontinuativa e coordinata, prevalentemente personale, anchese non a carattere subordinato.La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispettodelle modalità di coordinamento stabilite di comune accordodalle parti, il collaboratore organizza autonomamente lapropria attività lavorativa.

Bozza collegato Lavoro a modifica dell’art. 409 cpc

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Stabilizzazione collaboratori e titolari di p.ta IVA

A decorrere dal 1^ gennaio 2016 i datori di lavoro che procedano adassumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti giàparti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche aprogetto, e soggetti già titolari di p.ta IVA con cui abbiano intrattenutorapporti di lavoro autonomo, godono dell’estinzione degli illecitiamministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazionedel rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito diaccessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.

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Stabilizzazione collaboratori e titolari di p.ta IVA

Le condizioni per poter accedere all’estinzione degli illeciti:a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono atti diconciliazione, con riferimento a tutte le pretese riguardanti laqualificazione dei pregressi rapporti di lavoro, in sede «protetta» odavanti alle commissioni di certificazione;b) i datori di lavoro non possono recedere dal rapporto di lavoro nei12 mesi successivi all’assunzione, fatto salvo che per giusta causa ogiustificato motivo soggettivo.

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Il lavoro agile(o smart

«working»)

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Definizione

Consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con leseguenti modalità:

- esecuzione della prestazione lavorativa svolta SOLO in parteall’interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimoderivanti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva;

- possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici (del datore o diproprietà del lavoratore) per lo svolgimento dell’attività lavorativa;

- assenza di una postazione fissa per i periodi di lavoro svolti fuori dailocali aziendali.

La legge promuove le forme flessibili del lavoro agile allo scopo diincrementare la produttività del lavoro ed agevolare la conciliazione deitempi di vita e di lavoro.

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Condizioni

- Accordo scritto fra le parti, per la definizione delle modalità diesecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali;

- Diritto del lavoratore a ricevere un trattamento economico enormativo non inferiore a quello complessivamente applicato neiconfronti degli altri lavoratori subordinati;

- Potere di controllo della prestazione resa in modalità agile nei limitiindicati dall’accordo individuale;

- Protezione dei dati, garanzia di tutela della salute e della sicurezzadel lavoratore;

- LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA di qualsiasi livello può integrare ladisciplina legale allo scopo di agevolare i lavoratori e le imprese cheintendono svolgere le prestazioni lavorative in modalità di LAVOROAGILE.

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Incentivi

Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciutidalla vigente normativa in relazione agli incrementi diproduttività ed efficienza del lavoro, ferme restando lerisorse stanziate dalla Legge di Stabilità, spettano anchesulle quote di retribuzioni pagate come controprestazionedell’attività in modalità di lavoro agile (comprese le quote diretribuzione oraria).