La Formazione dei medici in materia di celiachia Annamaria Castellazzi Università degli Studi di...

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La Formazione dei medici

in materia di celiachia

Annamaria CastellazziUniversità degli Studi di

Pavia

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4° anno 1° Semestre

• Malattie dell'Apparato Digerente

• Gastroenterologia• Tirocinio professionalizzante• Chirurgia Gastroenterologica• Anatomia patologica• Diagnostica per immagini• Farmacologia

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VI Anno 1° Semestre

Pediatria

• Tirocinio professionalizzante• Chirurgia pediatrica

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LEGGE 4 luglio 2005, n. 123

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia

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Art. 2.(Finalita)

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale,

• progetti obiettivo, • azioni programmatiche e• altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la

malattia celiaca

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Art. 2.(Finalità)3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai

seguenti obiettivi:• a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite

erpetiforme;• b) migliorare le modalita' di cura dei cittadini celiaci;• c)effettuarela diagnosi precoce e la prevenzione dellecomplicanze

della malattia celiaca;• d)agevolarel'inserimento dei celiaci nelle attivita‘ scolastiche, sportive

e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;

• e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca

• f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e dellasua famiglia;

• g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario;

• h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca

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Art. 3.(Diagnosi precoce e prevenzione) 1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle

complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventidi cui all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentitol'Istituto superiore di sanita', indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi piu' idonei a:

a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca,al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;

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Art. 5.(Diritto all'informazione)

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attivita' di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori

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Gruppo di lavoro “Celiachia”

Documento di inquadramento per la diagnosi ed il monitoraggio della malattia celiaca e relative complicanze

adottato il 3 marzo 2006, deliberato alla conferenza Stato-Regioni il 20 dicembre 2007 e pubblicato in GU il 7 febbraio 2008

Gruppo di lavoro: S.Auricchio, A.Calabrò, E.Cardi, AM.Castellazzi, M.De Vincenzi, P.Fagioli, GB.Gasbarrini, L.Guidarelli, S.Moretti, MP.Patrizi, N.Pogna, A.Pucci, F.Romano, V.Silano.

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BOZZA DI INTESA STATO-REGIONI AI SENSI DEGLI

ARTICOLI 4 E 5 DELLA LEGGE 4 LUGLIO 2005 N.123

Vista la proposta di Intesa avanzata dal Ministro della salute

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di

Trento e di Bolzano

Sancisce la seguente Intesa nei termini sottoindicati

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Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle ASL strumenti idonei a definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l’aggiornamento della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare l’individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;

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occorre considerare l’opportunità di assumere un primo provvedimento relativo alla formazione della classe medica e di provvedere successivamente per le altre professioni sanitarie;

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SI CONVIENE

Art. 1

(Ruolo degli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano svolgono un ruolo attivo nel favorire e promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale della classe medica.

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Art. 2(Attività)

1. Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano svolgono le seguenti attività:

a)    individuano i medici da coinvolgere nella formazione;

b)   pianificano le attività di formazione e di monitoraggio;

c)    individuano le sedi più consone per lo svolgimento degli eventi formativi;

stabiliscono il numero di medici da formare attraverso ciascun evento, di concerto con gli Ordini dei medici-chirurghi

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Art. 3(Tempo di formazione)

1. Il tempo di formazione viene stabilito in 8 ore, in un’unica giornata.

2. La partecipazione all’evento formativo da parte del medico va ripetuta con cadenza

adeguata, preferibilmente triennale.

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Art. 4(Destinatari della formazione )

1. I professionisti destinatari della prima fase della formazione sono:• medici pediatri di libera scelta del S.S.N.;• medici di medicina generale del S.S.N.;• medici addetti al servizio medico scolastico;• medici appartenenti all’Amministrazione militare;• medici appartenenti ad Associazioni sportive.

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Coloro che hanno partecipato alla giornata di formazione e hanno superato la prova di apprendimento con il punteggio massimo possono giovarsi della qualifica di tutor nei confronti dei neolaureati in medicina e chirurgia.

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1. Il mantenimento nel tempo della qualifica di tutor è subordinato alla continuità del programma di

formazione come specificato nell’art. 3.

2. I medici che hanno conseguito la qualifica di tutor vengono inseriti in appositi elenchi delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nonché in un apposito elenco nazionale.

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Art. 5 (Articolazione della giornata di formazione)

1. Gli argomenti oggetto di disamina durante la giornata formativa sono:

- elementi di epidemiologia;- elementi di genetica;- eziologia e fisiopatologia della malattia celiaca;- quadri clinici e malattie associate in età pediatrica e

nell’adulto;- approccio diagnostico razionale e screening ;- follow-up e complicanze della malattia celiaca;- problemi legati alla dieta senza glutine;- registro nazionale delle complicanze della malattia celiaca.

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2. I docenti devono essere scelti tra personale altamente qualificato.

 

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Art. 6 (Attribuzione dei crediti)

1. A tutte le iniziative regionali e delle Province Autonome realizzate in conformità alla presente intesa sono attribuiti dieci crediti formativi.

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Art. 7 (Fase iniziale)

1.Nell’anno 2006 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano, con le modalità sopradescritte, in relazione al numero di soggetti destinatari della formazione, almeno 2 giornate formative.

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Art. 8(Attività di coordinamento)

1. Le attività di coordinamento e di valutazione dei risultati sono svolte dal Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti di concerto con l’Ufficio preposto alla formazione ECM, anche ai fini dell’attuazione dell’art. 6 della citata Legge 123/2005.

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Art.9(Informazione all’Unione Europea)

Il Ministero della Salute, sulla base dei dati pervenuti dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,

provvede all’informazione relativa alle attività svolte ai sensi del presente atto alla

Commissione europea.

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l’Intesa Stato - Regioni/Province Autonome del 25 marzo 2009 (G.U. n. 88 del 16 aprile 2009• Articoli sono solo sei:

1.Attività. Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono parte attiva nel favorire e promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale della classe medica al fine di favorire la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle complicanze

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Art.2. Destinatari della formazione. medici del SSN: pediatri di libera scelta,medici di medicina generale

Art.3. Modalità di aggiornamento e formazione continua

1.Il prodotto formativo viene definito nei contenuti e nella tipologia dal comitato paritetico di cui all’art.4

2.I crediti formativi sono attribuiti in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC)

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Art.4 Attività di coordinamento1.E’ istituito un Comitato paritetico composto da:

a) Tre rappresentanti del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, tra cui il direttore dell’ufficio nutrizione;

b) Tre rappresentanti della Commissione nazionale per la formazione continua, tra cui un funzionario della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie e il Responsabile amministrativo-gestionale della Commissione stessa;

c) Sei rappresentanti designati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

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Art.4 Attività di coordinamento

Il comitato paritetico:Definisce gli obiettivi in coerenza con le finalità indicate

nell’art.1;Concorda il programma di formazione standard a

livello nazionale da realizzarsi anche attraverso interventi formativi a distanza (FAD);

Assicura il monitoraggio delle attività formative realizzate, fornendo adeguata informazione semestrale sull’esito delle stesse;

Definisce gli indicatori “attesi” (outcome)in relazione all’incremento della diagnosi precoce della malattia celiaca dell’adulto e del bambino

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• Con l’Intesa Stato - Regioni/Province Autonome del 25 marzo 2009 (G.U. n. 88 del 16 aprile 2009) è stato varato un provvedimento finalizzato alla promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale della classe medica, pediatri e medici di medicina generale,

• Al fine di favorire la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle complicanze.

• Con l’intesa viene anche istituito un Comitato paritetico che definisce il programma di formazione standard a livello nazionale assicurando

- un monitoraggio delle attività formative e - una valutazione delle stesse confrontando gli

obiettivi prefissati con l’incremento di diagnosi precoci sul territorio.

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Cosa ci si aspetta da una tale azione formativa?

Un medico in grado di:• sospettare in un paziente, sia esso un adulto o un

bambino, la presenza della malattia celiaca• indirizzare il paziente verso quei test diagnostici

elettivi per la diagnosi corretta di malattia celiaca• estendere i test diagnostici ai familiari del paziente• prescrivere un’accurata dieta priva di glutine• inviare l’informazione dell’avvenuta diagnosi al

registro nazionale