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LA FISCALITA INDIRETTA NEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
NORMATIVANORMATIVAModifiche al regime IVA nel settore immobiliare
NORMA FATTISPECIE
art. 10 punto 8 locazioni sia di terreni agricoli che di immobili abitativi e strumentali
art. 10 punto 8-bis cessioni di immobili di civile abitazione
art. 10 punto 8-ter cessioni di immobili strumentali
art. 17 co. 6 lett.a-bis) applicazione del meccanismo del reverse charge
n.127- duodevicies)tabella A parte III
applicazione dell aliquota Iva ridotta del 10%.
La disciplina generale di esenzione
Articolo 10 comma 1 DPR 633/72
punto 8
punto 8-bis)
punto 8-ter)
LOCAZIONI E AFFITTI DI IMMOBILI
CESSIONE FABBRICATI ABITATIVI
CESSIONE FABBRICATI STRUMENTALI
secondo tale principio non possono trovare applicazione due imposte proporzionali
OPERAZIONI ESCLUSE (ad es.privati) o ESENTINO IVA - REGISTRO proporzionale
OPERAZIONI IMPONIBILI IVA proporzionale - REGISTRO fisso
PRINCIPIO ALTERNATIVITA IVA-REGISTRO
Non vale per le locazioni di fabbricati strumentali
Modifiche al regime IVA nel settore immobiliare
R.M. n. 46/E del 26 maggio 1998
Per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolatada vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediantemuri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamentaal tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possaavere una o più scale autonome
((Ministero Lavori pubblici, circ. n. 1820 del 23-7-1960)
DEFINIZIONE DI FABBRICATO
• INTERO EDIFICIO : palazzina comprendente diverseunità immobiliari distinte (ad esempio appartamenti)
• UNICA UNITA IMMOBILIARE: ad esempio una casa diabitazione
• EDIFICI PREFABBRICATI: a condizione che sianointeramente infissi al suolo
DEFINIZIONE DI FABBRICATO
• da A/1 a A/11 : fabbricati a uso abitazione o assimilabile
• da B/1 a B/8 : fabbricati per uso di alloggi collettivi
• da C/1 a C/7 : fabbricati a destinazione commerciale e varia
• da D/1 a D/10 : fabbricati a destinazione speciale• da E/1 a E/9 : unità immobiliari a destinazione
particolare• F : categorie catastali fittizie
CATEGORIE CATASTALI
FABBRICATI - fabbricato abitativo- fabbricato strumentale
Vale la classificazione catastale: anche in caso di errore?
CM 12/E:1) Impianti di lavaggio2) Lastrici solari
DEFINIZIONE DI FABBRICATO
Modifiche al regime IVA nel settore immobiliare
IMPRESA COSTRUTTRICEE tale quella che, anche occasionalmente, realizza la
costruzione di immobili per la successiva vendita, a nulla influendo che la materiale esecuzione dei lavori sia eventualmente da essa affidata, in tutto o in parte, ad altre imprese e indipendentemente dagli scopi per i quali è stato costruito (vedi RM 273/E del 7.8.2002)
LA QUALIFICA DI IMPRESA COSTRUTTRICE ETRASMISSIBILE IN DIPENDENZA DEL
CONFERIMENTO DI UN COMPLESSO AZIENDALE(R.M. n. 93/E del 23.04.2003)
IMPRESA CHE EFFETTUA INTERVENTI DI RECUPERO
(art. 31 c.1 L. 457/78)
• Restauro e risanamento conservativo (lettera C)
• Ristrutturazione edilizia (lettera D)
• Ristrutturazione urbanistica (lettera E)
ANCHE TRAMITE IMPRESE APPALTATRICI
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
IMPRESA DI RIVENDITA
• Si considerano tali le imprese che , per espressa previsione statutaria, svolgano effettivamente, in modo esclusivo o prevalente, operazioni di vendita dei fabbricati precedentemente acquistati o costruiti (CONDIZIONE NECESSARIA MA NON SUFFICIENTE)
• E sempre necessario il concreto svolgimento dell attività (CONDIZIONE ESSENZIALE)
regime IVA nel settore immobiliare
regime IVA nel settore immobiliare
regime IVA nel settore immobiliare
regime IVA nel settore immobiliare
regime IVA nel settore immobiliare
Le locazioni immobiliari
regime IVA nel settore immobiliare
LOCAZIONI DI IMMOBILI
Art. 10 DPR 633/72 punto 8)
Terreni, aziende agricole, aree non edificabili e fabbricati -> ESENTI IVA
Aree edificabili
-> IMPONIBILI IVA
Locazioni
200 EURO
200 EURO 200 EURO
200 EURO
200 EURO
200 EURO
22%
22%
2%
9%
200 EURO200 EURO
200 EURO
200 EURO
200 EURO
22%
22%
200 EURO
200 EURO
FINO AL 31.12.2015
FINO AL 31.12.2015
REVERSE CHARGE - Il punto della situazione
(art.17 DPR 633/72 - L. 208/2015, L. 190/2014 –Circolare AdE n.14/E/2015 – Circolare AdE n.37/E/2015 )
A cura di Carla De LucaDott. ssa commercialista e revisore contabile
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Reverse charge – regime derogatorio B2B
39
Reverse charge – regime derogatorio B2B
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Reverse charge – casi soggettivi particolari
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Focus: reverse vs altri istituti
CASH ACCOUNTING ART. 32-BIS
IL CASH ACCOUNTING NON TROVA APPLICAZIONE NELLE OPERAZIONI IN R.C. ART. 3 E 4 D.M. 19/11/2012; C.M. 44/E/2012; C.M. 28/E/2009
SPLIT PAYMENT ENTI ART. 17-TER
PREVALE REVERSE SE ACQ. SFERA COMMERCIALE (C.M. 14/E/2015 4) PREVALALE SPLIT SE ACQ. SFERA ISTITUZIONALE NECESSARIA SUDDIVISIONE PRO QUOTA OGGETTIVO PER ACQ. PROMISCUI (C.M. 15/E/2014 2)
FORNITURE AD ESPORTATORI ABITUALI
PREVALE REVERSE n.b. Per le operazioni in reverse l Agenzia nega la possibilità di utilizzare il plafond C.M. 14/E/2015 9
OPERAZIONI NON IMPONIBILI
PREVALE NON IMPONIBILITA ART. 9 (es. servizi pulizia o installazione impianti negli edifici di porti o aeroporti) n.b. Non si applica l inversione contabile C.M.37/E/2015 16
Reverse charge interno – aspetti comuni
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Reverse charge – evoluzione normativa
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Reverse charge – nuove ipotesi
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Reverse charge – art. 199 Direttiva 2006/112/CE
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Reverse charge – requisiti lett. a-ter)
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Reverse charge – requisiti lett. a) e a-ter)
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Manca (attualmente) una definizione ai fini Iva. Si potrebbe evocare:
l’art. 2 D.lgs. 192 del 19/8/2005 (attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ove l’edificio “è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
Tale definizione appare in linea con quella della risoluzione 46/E del 26/5/98, ove fu affermato che il Ministero dei Lavori pubblici, con circolare n. 1820 del 23-7-1960, ha precisato che “per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”;
DEFINIZIONE «EDIFICIO»
Lettera a-ter: alla ricerca dei requisiti
Interpretazione sposata dall Agenzia (C.M. 14/E/15)
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DEFINIZIONE «EDIFICIO»
Lettera a-ter: alla ricerca dei requisiti
Interpretazione sposata dall Agenzia (C.M. 14/E/15)
No immobili tout court , solo edifici/fabbricati
Irrilevante natura abitativa o strumentale
SI edifici in corso di costruzione (F3) o di definizione (F4)
No (servizi di pulizia, installazione di impianti e demolizioni relative a) beni mobili di ogni tipoNo (servizi completamento) posa di arredi (43.32.02)
E per gli elementi incorporati ?
No terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso. Ad esempio:SI piscine collocate sui terrazzi, SI giardini pensili, SI impianti fotovoltaici collocati sui tetti (ma solo se non accatastati/bili autonomamente – C.M. 37/E/2015)SI parcheggi interrati o collocati sul lastrico solare (C.M. 37/E/2015)
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INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI PULIZIA EDIFICI (1/2)
Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
Nella C.M. 14/E/2015 § 1.3 vengono richiamati esclusivamente i seguenti codici:
SI pulizia generale e specializzata
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.02
Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali N.B. E esclusa dal reverse la pulizia di impianti e macchinari (C.M. 14/E/2015 1.3)
N.B. Rientrano come attività di completamento edifici quest altre: 43.39 (01 o 09) –Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici che contemplano anche la pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione .
Si reverse
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INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI PULIZIA EDIFICI (2/2)
Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
Non vengono invece richiamati questi codici:
NO altre attività pulizia
81.29.10 Servizi di disinfestazione (esclusione confermata dalla CM 37/E/2015)
81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio (esclusione confermata dalla CM 37/E/2015)
81.29.99 Altre attività di pulizia nca (fra le quali si contempla la pulizia e manutenzione di piscine, la pulizia di treni, di cisterne per trasporti, bottiglie, ecc);
43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici (N.B. il codice è collocato nelle attività di completamento ma comunque non è richiamato nella CM 14/E/15)
37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di scarico (fare le quali svuotamento pozzi neri, manutenzione pulizia e drenaggio fognature e tubi di scarico incluso lo spurgo) (esclusione confermata dalla CM 37/E/2015)
No reverse a-ter
Per le prestazioni del codice 43.99.01 si ritiene rimanga applicabile il reverse per i subappalti, ai sensi della lettera a)
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INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI DEMOLIZIONE (1/2)
Demolizione
43.11.00
Demolizione
(ndr, limitatamente agli edifici con esclusione della demolizione di altre strutture)
Nella C.M. 14/E/2015 (§ 1.4) viene richiamato esclusivamente questo codice:
Si reverse
Va tuttavia evidenziato che è stato precisato che, in una logica si semplificazione, nell ipotesi di unico contratto di appalto avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio, debbano trovare applicazione le regole ordinarie e non quelle del reverse charge. In tal caso, infatti, l attività di demolizione deve considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione della nuova costruzione.
Demolizione funzionale alla realizzazione di una nuova costruzione.
No reverse
CM
37/E/2015
2
Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
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INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI DEMOLIZIONE (2/2)
Da escludere in quanto non immediatamente riferibili ad edifici già esistenti (o in costruzione), quanto piuttosto a fasi preparatorie e propedeutiche alla costruzione (che è attività esclusa dalla disciplina della
dell art. 17 co. 6/a-ter) e non a quella di completamento
Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
Dubbi: Nel gruppo ATECO 43.1 (demolizione e preparazione del cantiere) sono presenti anche le seguenti attività:
43.12 (Preparazione del cantiere) 43.13 (Trivellazioni e perforazioni)
43.12 confermata esclusione (CM 14/E/2015)
43.13 non richiamato nella CM 14/E/2015
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INDIVIDUAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI EDIFICI
Impianti di edifici su cui
applicare reverse per
Installazione +
Manutenzione/riparazione
(C.M.37/E/15)
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
/ /
/ /
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. N.B. Il reverse trova applicazione limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici (C.M. 14/E/2015 1.4)
43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione).
La circolare non richiama, invece, i seguenti codici:
N.B. Attenzione però che sono considerate parti integranti dell edificio le piscine collocate su terrazzo, i giardini pensili e (se non dotati di accatastamento autonomo) gli impianti fotovoltaici collocati sui tetti
Nella C.M. 14/E/2015 § 1.4 vengono richiamati esclusivamente i seguenti codici:
Perché essenzialmente fuori edificio
Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
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EDIFICIO e IMPIANTIUnicità dell impianto funzionale o servente all edificio
Alla ricerca dei requisiti
Il decreto Mise 37/2008 (attività installazione degli impianti negli edifici) valorizza l unicità dell impianto posto al servizio dell edificio anche se parti di esso sono posizionate all esterno per necessità tecniche o logistiche. Rientra quindi nella nozione di impianto la porzione dello stesso che parte dal punto di consegna della fornitura (acqua, energia, gas o combustibile).
C.M. 37/E/2015 6
Coerentemente con tali disposizioni, si può, pertanto, adottare una nozione più ampia di impianto valorizzando la funzionalità e l unitarietà dello stesso rispetto all edificio.
Esempi: impianto idraulico con tubazioni esterne, climatizzazione con motori esterni, citofono e videsorveglianza con apparecchiature esterne.
Lettera a-ter: focus “impianti”
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI
INDIVIDUAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI EDIFICI
SI reverse lettera a-ter: • per gli impianti posti sugli edifici; • e anche per gli impianti fotovoltaici a terra, purché
funzionali o serventi all edificio ancorché posizionati all esterno dello stesso (su aree pertinenziali).
Nuove indicazioni C.M. 37/E/2015 7
Solo a condizione che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome (secondo i chiarimenti forniti con la C.M. 36/E/2013)
No reverse lettera a-tercentrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10
N.B. Nel caso di subappalto si ritiene trovi ancora applicazione il reverse della lettera a)
(C.M. 36/E/2013 § 3.2.2 e R.M 474/E/2008)
Lettera a-ter: focus “impianti”
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IMPIANTI ANTINCENDIO, ESTINTORI E PORTE REI
INDIVIDUAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI EDIFICI
C.M. 37/E/2015 9
Conferme (già RM 245/E/2008)
Si reverse per l installazione e manutenzione impianti antincendio di un immobile ma non anche per gli impianti antincendio di piattaforme marine, impianti industriali e navi; per la manutenzione di estintori ed altre attrezzature antincendio reverse solo se i materiali mobili fanno parte di un impianto complesso
Nuove precisazioni
estintori fanno parte di un impianto complesso solo ove gli stessi siano parte integrante di un impianto di protezione attiva rispondente alle prescrizioni e ai dettami di cui al D.M. 20/12/2012 che siano installati seguendo un progetto redatto da un tecnico abilitato in osservanza delle normative di riferimento; porte tagliafuoco e le uscite di sicurezza devono considerarsi (ai sensi del D.M. 21/6/2014) impianti di protezione, sia pure passiva, contro gli incendi (attività installazione riconducibile a codice ATECO 43.29.09
Lettera a-ter: focus “impianti”
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E PER ALTRI IMPIANTI O MACCHIANARI IMBULLONATI ?
INDIVIDUAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI EDIFICI
Impianto di refrigerazione industriale per industria agroalimentare (frigoriferi industriali)
NO REVERSE PER REALIZZAZIONE (PROGETTAZIONE. REALIZZAZIONE E ISTALLAZIONE) (28.25.00)
NO PER INSTALLAZIONE AFFIDATA A TERZI (33.20.09)NO PER MANUTENZIONE (33.12.40)NO PER RETROFIT
L INSTALLAZIONE DI QUESTI IMPIANTI E STRETTAMENTE FUNZIONALE ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA INDUSTRIALE PIU CHE AL FUNZIONAMENTO DELL EDIFICIO AUTONOMAMENTE CONSIDERATO.
INTERPELLO DRE EMILIA ROMAGNA 954-784/2015Confermato nella C.M. 37/E/2015
Lettera a-ter: focus “impianti”
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INDIVIDUAZIONE COMPLETAMENTO EDIFICI (1/2)La circolare 14/E (§ 1.4) precisa che il termine completamento è utilizzato in modo atecnico dal legislatore.
Completamento
SI REVERSE
Compresa manutenzione/rip
arazione(C.M.37/E/15)
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e similiN.B. La posa in opera di arredi deve intendersi esclusa dall applicazione del meccanismo dell inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici (C.M. 14/E/2015 1.4)
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01Attività non specializzate di lavori edili – muratoriN.B. Il reverse trova applicazione limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici (C.M. 14/E/2015 1.4)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
La circolare citata (§ 1.4) ha precisato che dalla citata elencazione emerge che le prestazioni consistenti nel rifacimento della una facciata di un edificio possono ritenersi compresi fra i servizi di completamento .
Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
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INDIVIDUAZIONE COMPLETAMENTO EDIFICI (2/2)
Si osservi che nella C.M. 14/E non sono state richiamate, fra le altre, le seguenti attività da ritenersi quindi escuse dal reverse della lettera a-ter:43.91: realizzazione di coperture, in quanto non ricomprese nelle attività di completamento e forse più propriamente riconducibili all attività di costruzione vera e propria;43.12: preparazione del cantiere, in quanto più che altro riferibili alla fase propedeutica alla costruzione e non a quella di completamento (esplicitamente confermato nella C.M. 14/E/2015 §1.4);43.99: noleggio a caldo (con operatore) di attrezzature e macchinari per le costruzioni (prestazioni escluse anche dalla disciplina della lettera a dei subappalti - vedi RR.MM n. 187 e 205/E/2007 – per tutti quei casi in cui il prestatore è chiamato ad eseguire il servizio in qualità di mero esecutore delle direttive del committente).
Si osservi che per il mancato richiamo del codice 43.99.09 altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a. , porta all esclusione dal reverse della lettera a-ter (ma non anche da quella delle lettera a) delle seguenti prestazioni:- lavori di isolamento e di impermeabilizzazione;- deumidificazione di edifici;- posa in opera di elementi d acciaio non fabbricati in proprio
Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
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1) Soggetto che costruisce un edificio: su contratto di appalto: applica l’IVA su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a) 2) Soggetto che effettua lavori di pulizia ad uno studio professionale: su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter) su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter) 3) Soggetto che realizza un impianto di illuminazione di una strada: su contratto di appalto: applica l’Iva su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a) 4) Soggetto che realizza un impianto elettrico su un edificio: su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter) su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
ALCUNI CASI PRATICI
Esemplificazioni
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5) Soggetto che effettua lavori di manutenzione su un impianto idraulico dell’edificio: su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter) su contratto si subappalto: applica reverse da lettera a-ter) 6) Tinteggiatura locali in fase di completamento edificio (ma dovrebbe valere anche per manutenzione) su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter) su contratto si subappalto: applica reverse da lettera a-ter) 7) Soggetto che posa un pavimento ad un privato: applica l’IVA, in quanto il reverse non può trovare applicazione 8) Soggetto che posa pavimento ad una impresa: contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter) contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter) 9) Soggetto che vende una caldaia ad una impresa: applica l’IVA in quanto trattasi di cessione di beni (idem per vendita con installazione).
Caso dubbio su a-ter
ALCUNI CASI PRATICI (SEGUE)
Esemplificazioni
I dubbio si ritiene risolto a favore del reverse con richiamo manutenzioni e
riparazioninell elenco codici ATECO operato nella CM 14/E/2015
Conferma CM 37/E/2015 per tutti i codici divisine 43
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CONTRATTO UNICO CON PRESTAZIONI MISTE
PRINCIPIO
DEROGA
AI fini fiscali (fatturazione) vanno scomposti i corrispettivi
Prestazioni in reverse
Prestazioni non in reverse
C.M.14/E/20151.4
In logica di semplificazione nonsi dovrà procedere alla scomposizione(applicando iva) in questi casi
la prestazione in reverse si colloca in un unico contratto che ha per oggetto la costruzione di un edificio oppure interventi lett. c) e d) del TUE
se
• frazionamento o accorpamento unità (anche se post DL.133/2014 si tratta di manutenzione straordinaria)
• demolizione funzionale a realizzazione nuova costruzione
CM37/E/2015
+
Lettera a-ter: interventi misti
+ demolizione funzionale a nuova costruzione (C.M.37)
Il reverse, attesa finalità antifrode, è la regola prioritaria
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CONTRATTO UNICO CON PRESTAZIONI MISTE
Lettera a-ter: interventi misti
ESEMPIOAppalto “chiavi in mano” costruzione edificio €150,000 (B2B)
Regola fatturazioneOpere murarie € 100.000 + IvaInstallazione impianti € 30.000 r.c. art. 17 co.6 lett. a-terFornitura Infissi € 15.000 + IvaInstallazione infissi € 5.000 r.c. art 17 co.6 lett. a-ter
€ 100.000 opere murarie€ 30.000 impianti (idraulico ed
elettricista € 15.000 infissi (falegname) + € 5.000 (installatore)
di cui
Deroga SEMPLIFICATORIA (solo per costruzione/ristrutturazione)
Appalto per la costruzione edificio € 150.000 + Iva
N.B. i subappaltatori (idraulico, elettricista e installatore) in entrambi i casi fatturano comunque in reverse charge
PRINCIPIO
DEROGA
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INTERVENTO SOLO IN PARTE NELL EDIFICIO Esempi di (ex) casi dubbiImpianto di riscaldamento edificio con bombolone gas esterna nel giardinoImpianto di climatizzazione con split interni e motore eternoImpianto videocitofono interno con telecamera e microfono nel cancello esterno
E l imbianchino che tinteggia il fabbricato più il muro di recinzione del giardino pertinenziale? Qui il frazionamento dei corrispettivi pare ineludibile
Alcuni invocano l accessorietà all operazione prevalente ! In una logica di semplificazione ci starebbe tutta ma la C.M. 14/E/2014 sembra andare su un altra direzione (quella del frazionamento del corrispettivo)
C.M. 37/E/2014In una logica di semplificazione è allo scopo di evitare incertezze interpretative occorre valorizzare l unicità dell impiantocon applicazione del reverse
Vale anche per l impianto fotovoltaico funzionale e servente l edificio purché non accatastato come unità immobiliare autonoma
Lettera a-ter: interventi misti
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Nuovo art. 17 comma 6
lettera a-quater
Le ultime novità
Legge di Stabilità 2016 Legge Stabilità 2015
Efficacia solo post autorizzazione UE
Art. 17 comma 6 lettera a-ter
Chiarimenti
C.M. 14/E del 27/03/2015
C.M. 37/E del 22/12/2015
Errori scusabili fino alla data circolari (per i casi ivi trattati, salvo frode)
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Legge di Stabilità 2016
CONSORZIATO A CONSORZIO CHE FATTURA IN SPLIT
Art. 17 co. 6 lett. a-quater
(introdotta dal comma 129 L. 208/2015)
«a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».
EFFICACIA SUBORDINATA AUTORIZZAZIONE UE
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Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
INTEGRAZIONE ARTICOLO 74, COMMA 7
BANCALI DI LEGNO (PALLET) RECUPERATI AI CICILI DI UTILIZZO SUCCESSIVI AL PRIMO
Il reverse per i bancali di legno recuperati
fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo e cioè a tutte le fasi di rivendita successive alla prima a prescindere che il pallet sia stato utilizzato o meno. l unico soggetto che non applica il reverse è il produttore nella cessione dei pallet nuovi.
C.M. 14/E/2015(§ 3)
Interpello 914-112/2015DRE Campania
la cessione di bancali di legno (pallet) usati unitamente alla merce, si seguono le regole dell accessorietà per cui il corrispettivo addebitato per la cessione dell imballaggio
Reverse charge pallet
Dal 01/01/2015
95
Focus: trattamento cessione bancali di legno
Casistica Trattamento pallet Note
Imballaggi a perdere (no obbligo resa) Es.: cessione merce imballata (€ 10.000) con corrispettivo separato in fattura per i pallet (€ 100)
Trova applicazione il principio accessorietà ex art. 12 DPR 633/72
Es.: fattura € 10.100 + Iva
In questo caso non ha nessuna rilevanza il fatto che il pallet sia nuovo o recuperato
Vendita pallet nuovo da parte del produttore
Operazione autonoma soggetta ad addebito di Iva
Vendita pallet (bancale in legno) se recuperato
Operazione autonoma soggetta all inversione contabile ex art. 74 co.7 Da parte di chiunque nel B2B
Imballaggi a rendere con il sistema cauzionale ex D.M. 11/8/1975
L addebito della cauzione è esclusa dalla base imponibile ex art. 15 co.1. n. 4
Il fornitore deve tenere apposito registro ex. art 39 DPR 633/72 e nel caso di mancata resa può emettere unica fattura entro gennaio successivo.
Imballaggio con facoltà (contrattuale) di resa (clausola risolutiva parziale)
La cessione dell imballaggio segue lo stesso trattamento della cessione principale della merce in base al principio di accessorietà Il reso dell imballaggio da parte del cessionario (entro i termini previsti contrattualmente) dà titolo al fornitore all emissione di nota di accredito parziale
La nota di accredito deve necessariamente essere correlata alla fattura della cessione originaria (art. 21-bis, lett. h, DPR 633/72; R.M. 85/E/2009)
96
Novità regime sanzionatorio
97
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO FISCALE
Titolo I (artt. da 1 a 14)D.Lgs. n. 158/2015
Decorrenza dal 22/10/2015 15 gg successivo alla pubblicazione sulla G.U
Titolo II (artt. da 15 a 30)D.Lgs. n. 158/2015
SANZIONI PENALI SANZIONI AMMINISTRATIVE
Decorrenza dal 01/01/2017 Art.33
Termine anticipato al 01/01/2016(Legge di Stabilità 2016)
Vale favor rei
98
Le sanzioni del futuro prossimo (salvo favore rei) Revisione sistema sanzionatorio
amministrativo
VIOLAZIONI REVERSE CHARGERiformulazione art. 6 co.9-bis D.lgs 471/97
CESSIONARIO/COMMITTENTE CHE OMETTE REVERSE CHARGE1
Dal 01/01/2016
(i) se la fattura risulta comunque dalla contabilità IIDD, sanzione da € 500 a € 20.000; (ii) se manca anche tale annotazione, sanzione dal 5 al 10% dell imp. con minimo € 1.000; (iiib) resta ferma sanzione indebita detrazione (nella nuova misura ridotta al 90%) con riferimento all imposta che non avrebbe potuto essere detratta (iiia) resta ferma sanzione dichiarazione infedele (nella nuova misura ridotta al 90% … salvo aumento o riduzione ex nuovo c.4-bis e 4-ter) con riferimento all imposta che non avrebbe potuto essere detratta N.B. Applicazione anche se il fornitore non fattura e il cessionario/committente non presenta autofattura denuncia N.B. Estensione ambito applicativo comma 9-bis anche al reverse operazioni intracomunitarie (violazioni 46-47 DL 331) ed agricoltura (art. 34 co.6)
Fino al 31/12/2015
dal 100 al 200% dell imposta non assolta (minimo € 258)
Sanzioni al cessionario/committente
Sanzioni al cessionario/committente
99
Le sanzioni del futuro prossimo (salvo favore rei)
IRREGOLARE RIVALSA DA PARTE DEL FORNITORE IN OPERAZIONI DA REVERE CHARGE
Introduzione art. 6 co.9-bis 1 (in deroga comma 9-bis primo periodo) 2
VIOLAZIONE Fino al 31/12/2015 Dal 01/01/2016
Addebito irregolare dell imposta in fattura con versamento Ok (*)
Sanzione 3% imposta (minimo € 258)
Solidarietà sanzione
Detrazione Iva salva
Sanzione da € 250 a 10.000 al cessionario/committente con
solidarietà del fornitore
Detrazione Iva salva No obbligo reverse cliente
Addebito irregolare dell imposta in fattura senza versamento da parte del fornitore
Sanzione dal 100 al 200%
dell imposta non pagata (minimo € 258)
Detrazione cliente salva, ma
solidarietà per Iva e sanzione
Sanzione dal 90 al 180% imposta se
intenti fraudolenti di cui sia comprovata mala fede
cessionario/committente
N.B. Estensione ambito applicativo 9-bis 1 anche al r.c. operazioni intracomunitarie (violazioni 46-47 DL 331) ed agricoltura (art. 34 co.6)
(*) Entro un anno rimane praticabile la variazione art. 26 co.3 (in tal senso anche R.M. 11/E/2007 § 5.1)
100
Le sanzioni del futuro prossimo (salvo favore rei)
IRREGOLARE ASSOLVIMENTO REVERSE IN OPERAZIONI DA RIVALSA
Introduzione art. 6 co.9-bis 2 (in deroga al comma 1)
3
VIOLAZIONE Fino al 31/12/2015 Dal 01/01/2016
Mancato addebito da parte del fornitore, ma applicazione reverse da parte del cessionario/committente
Sanzione 3% imposta (minimo € 258) (**)
Solidarietà sanzione
Detrazione Iva salva
Sanzione da € 250 a 10.000 al fornitore con solidarietà del
cessionario/committente
Detrazione Iva salva No assolvimento fornitore
Mancato addebito da parte del fornitore, senza applicazione reverse da parte del cessionario/committente
Sanzione dal 100 al 200%
dell imposta non pagata (minimo € 258)
Detrazione cliente salva, ma
solidarietà per Iva e sanzione
Sanzione dal 90 al 180% imposta se
intenti fraudolenti di cui sia comprovata mala fede fornitore
N.B. Estensione ambito applicativo 9-bis 2 anche al r.c. operazioni intracomunitarie (violazioni 46-47 DL 331) ed agricoltura (art. 34 co.6)(**) Alcuni uffici non si accontenta(va)no dell applicazione mite (question time 5-08583 del 5/12/2012)
REVERSE – SANZIONI DAL 2016
NORMA RIVISTA FATTISPECIE SANZIONE
C.9-BIS
1. IL FORNITORE NON EMETTE FATTURA IN REVERSE CHARGE (4mesi) E IL CEDENTE NON REGOLARIZZA (30 gg.)
2. IL COMMITTENTE NON INTEGRA LA FATTURA E NON EFFETTUA DOPPIA ANNOTAZIONE
1. Dal 5% AL10% dell impostacon un minimo 1.000 euro
2. Da 500 A 20.000 EURO
C.9-BIS11. IL FORNITORE EMETTE FATTURA IN IVA,
ANZICHE’ IN REVERSE CHARGE MA VERSA L’IVA
1. Da 250 A 10.000 EURO – SOLIDALE, MA DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL
CESSIONARIO GARANTITA2. Dal 90% AL180% INTENTI FRAUDOLENTI
C.9-BIS2 1. IL FORNITORE EMETTE FATTURA IN REVERSE CHARGE, ANZICHE’ IN IVA
1. Da 250 A 10.000 EURO – SOLIDALE, MA DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL
CESSIONARIO GARANTITA E NESSUN OBBLIGO DI REGOLARIZZARE
2. Dal 90% AL180% INTENTI FRAUDOLENTI
C.9-BIS31. IL FORNITORE EMETTE FATTURA IN
REVERSE CHARGE, ANZICHE’ IN ESENZIONE, NON IMPON., FC IVA
VANNO ELIMINATI IL DEBITO/CREDITO DALLA CONTABILITA’ – NOTA VARIAZIONE O RICHIESTA
RIMBORSO
102
Le sanzioni del futuro prossimo (salvo favore rei)
4 Introduzione art. 6 co.9-bis 3
IRREGOLARE ASSOLVIMENTO REVERSE IN OPERAZIONI ESENTI, NON IMPONIBILI O NON SOGGETTE
Fino al 31/12/2015 Dal 01/01/2016
/
i) In caso di accertamento dalla liquidazione vanno espunte poste a debito e a credito (possibilità recupero Iva ex art. 26 co.3 o rimborso anomalo);
(ii) In caso di operazioni inesistenti
sanzione dal 5 al 10% con minimo € 1.000
IIIIRRRRRRRREEEEGGGGGOOOOOLLLLAAAARRRREEEE AAAASSSSSSSSSSOOOOOLLLLVVVVIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOOO RRRREEEEVVVVEEEERRRRSSSSSEEEE IIIINNNN OOOOOPPPPEEEERRRRAAAAZZZZIIIIOOOOONNNNIIII EEEESSSSSEEEENNNNTTTTIIII,,, NNNNOOOOONNNN IIIIMMMMPPPPOOOOONNNNIIIIBBBBIIIILLLLIIII OOOOO NNNNOOOOONNNN SSSSSOOOOOGGGGGGGGGGEEEETTTTTTTTEEEEIRREGOLARE ASSOLVIMENTO REVERSE IN OPERAZIONI ESENTI, NON IMPONIBILI O NON SOGGETTE
LO SPLIT PAYMENT
SPLIT PAYMENT – art.17-ter DPR 633/72
PARTICOLARE MECCANISMO -cessione di beni -e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi (se debitori d imposta) secondo modalità e termini fissati con DM MEF.
OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAL 1 GENNAIO 2015
ASPETTI CONTABILI
FORNITORE EMETTERÀ FATTURA CON LA RIVALSA DELL IVA - indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972 (split payment)- “scissione dei pagamenti” (DM 23.01.2015); L IMPOSTA INDICATA IN FATTURA VERRÀ REGOLARMENTE REGISTRATA IN CONTABILITÀ DAL CEDENTE, e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un apposita scrittura dal totale del credito accesso verso l ente pubblico.
ESEMPIO Ipotizziamo che la società XY S.r.l. abbia emesso, nei confronti del Comune di Milano, in data 5 gennaio 2015, la seguente fattura
XY S.r.l. Spett.le Comune di Milano
Fattura n. 2 del 5 gennaio 2015
Si rimette fattura per servizi prestati.
Imponibile: Euro 10.000 Iva (22%): Euro 2.200 Totale Fattura: Euro 12.200
Scissione dei pagamenti
Nella fattura è comunque indicata l Iva, sebbene la società XY S.r.l. non la incasserà: sarà infatti il Comune di Milano a riversarla direttamente all Erario. Per tale motivo, l Iva sarà indicata anche nei registri Iva, anche se non concorrerà alla liquidazione Iva periodica.
Corrette modalità di fatturazione
• Reverse charge: “inversione contabile” ex art. 17, co. 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972
• Split payment: “scissione dei pagamenti” (Decreto firmato 23.01.2015)
REVERSE CHARGE & SPLIT PAYMENT
CHIARIMENTO FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI + TELEFISCO 2015 -> LAV. AUTONOMI
NON SI APPLICA AI COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SEVRIZI ASSOGGETTATI A RITENUTE ALLA FONTE, A TITOLO DI IMPOSTA SUL REDDITO
Art.74 co.7 DPR 633/72
COMPENSI PROFESSIONISTI
SPLIT PAYMENT vs. REVERSE CHARGE Il meccanismo dello split payment, sebbene produca, sostanzialmente, gli stessi effetti del reverse charge, rimane comunque una fattispecie diversa rispetto a quest ultima. •REVERSE CHARGE -> emettiamo fattura senza indicazione dell Iva, per poi riportare l imposta sia nel registro Iva acquisti che nel registro Iva vendite
•SPLIT PAYMENT -> l Iva deve essere indicata in fattura e non andrà annotata anche nel registro Iva acquisti.
SPLIT PAYMENT REVERSE CHARGE
FATTURE (escluse ricevute) SI APPLICA
Fattura di SERVIZI DI PULIZIA,DEMOLIZIONE,INSTALLAZIONE DI IMPIANTI,COMPLETAMENTO in cui
l’ente è debitore d’imposta
REVERSE CHARGE
Fattura di SERVIZI in cui l’ente non è debitore d’imposta
- Operazioni non soggette all’inversione contabile -
SPLIT PAYMENT
CASO COMMITTENTE MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL IMPOSTA
PRESTAZIONE DI PULIZIA,DEMOLIZIONE,
INSTALLAZIONE,COMPLETAMENTO SU EDIFICI IN R.C. (art. 17 co.6 lett. a-ter)
ENTE PUBBLICO DEBITORE D IMPOSTA
SU CONTRATTO DI APPALTO : APPLICA REVERSE DA LETTERA A-ter), CO. 6 ART. 17 DPR 633/72
SU UN CONTRATTO DI SUBAPPALTO : APPLICA REVERSE DA LETTERA A-ter), CO. 6 ART. 17 DPR 633/72
NON SI APPLICA LO SPLIT PAYMENT
PRESTAZIONE DI SERVIZIENTE PUBBLICONON DEBITORE D IMPOSTA
SU CONTRATTO DI APPALTO : SI APPLICA L IVA
SU CONTRATTO DI SUBAPPALTO : SI APPLICA L IVA
APPLICA LO SPLIT PAYMENT
PRESTAZIONE DI ERVIZI ASSOGGETTATE A RITENUTE ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA (LEGGASI ANCHE D ACCONTO) SUL REDDITO.
ES. COMPENSI PROFESSIONALI DA LAV. AUT.
NON SI APPLICA LO SPLIT PAYMENTTenuto conto della finalità della disposizione = non penalizzare ulteriormente i percettori di redditi già gravate da ritenute – e considerare che i casi di ritenuta a titolo d imposta riguardino i lavoratori autonomi non residenti,nei confronti dei quali lo split payment non si applica, occorre concludere che restano anche i compensi assoggettati a ritenuta a titolo d acconto.
DIRITTO AL RIMBORSO (art.30) RIMBORSO IVA
CONSEGUENZE DI APPLICAZIONE
POSSIBILE RIMBORSO PRIORITARIO
L ENTE CHE NON VERSA SUBISCE LE SANZIONI DA D.LGS. 471/1997 ATTO DI RECUPERO PER LE SOMME DOVUTE NON RISCOSSE
RECUPERO GAP
OMESSO VERSAMENTO
RECUPERARE GETTITO IVA PERSO NEI VARI PASSAGGI PER EFFETTO DELL’EVASIONE DA RISCOSSIONE
IMPOSIZIONE DIRETTAnei trasferimenti immobiliari
ASSEGNAZIONE AGEVOLATADEI BENI AI SOCI
(art. 1 commi da 115-120, L. 208/2015)
CONDIZIONI
BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI
NO BENI IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE
SOCIETA’ DI PERSONE E CAPITALI (SOCI AL 30.09.2015)
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI
SOCIDAL 01.01.2016
OPZIONE+ VERSAMENTO
IMPOSTA SOSTITUTIVAIRES/IRPEF E
IRAP+ REGISTRO < ½+ IPO-CATASTALI
FISSE
ASSE TEMPORALE
30.09.2015 30.11.2016
DATA DI VERIFICA DELLA COMPAGINE
DATA DI VERSAMENTO 60% SOSTITUTIVA
(entro il 16.06.2017 il residuo 40%)
30.09.2016
DATA OPZIONE (REDAZIONE DELL’ATTO),
MA EFFETTO DAL 01.01.2016
SOCIETA’ DI COMODO?
30.09.2015 30.11.2016
DATA DI VERIFICA DELLA COMPAGINE
SOSTITUTIVA AL 10,5% SENZA DISAPPLICAZIONE DELLA
DISCIPLINA!
30.09.2016
DATA OPZIONE (REDAZIONE DELL’ATTO),
MA EFFETTO DAL 01.01.2016
MAX EFFETTO PER IL 2016 (UNICO 2017)UNICO 2017)
ESEMPIO• S.R.L. da 3 anni - abitativo sfitto - Costo fiscale =1.000• Ricavi presunti 6% = 60• Reddito minimo 4,5% = 45Hp. Assegnazione a inizio 2016 -> valore medio triennale 2016 = (1000+1000+85)/3 = 695) -> Ricavi presunti = 42Nel calcolo del reddito minimo 2016 , l’immobile peserà:(1.000/366*31) = 4Hp. Assegnazione a fine 2016 -> valore medio triennale 2016 = (1000+1000+748)/3 = 748) -> Ricavi presunti = 55Nel calcolo del reddito minimo 2016 , l’immobile peserà:(1.000/366*274) = 36
SOCIETA’ DI COMODO?
IMPOSTA SOSTITUTIVA
QUALI IMMOBILI?
PROFILI IVA
PROFILI IVA
IPO-CATASTALI fisse a prescindere dalla misura del
registro!!!
IPO-CATASTALI fisse a prescindere dalla misura del
registro!!!
REGISTRO FISSO
PROFILI IVA
PROFILI IVA
PROFILI IVA E REVERSE CHARGE
PROFILI IVA E REVERSE CHARGE
TRASFORMAZIONE IN S.S.
• IMPOSTE DI REGISTRO• IPO-CATASTALI
SEMPRE FISSE
Videoriunione xxgennaio 2016
TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI(disapplicazione del solo c.1, 2° p. art.47 Tuir e co.5-8)
ESEMPIO: 100 C fiscale bene e 500 VAL.NORMALE 400 ammontare tassato in capo alla società, con imp. sostitutiva sulle plusvalenze. Tale importo verrà tassato in capo ai soci in base al tipo di partecipazione.
CASO DI TRASFORMAZIONE IN S.S.
LE RISERVE DI UTILI VANNO TASSATE IN CAPO AI SOCI
( PER LA QUOTA CHE ECCEDE L’IMPONIBILE SU CUI LA SOCIETA’HA VERSATO LA SOSTITUTIVA)
ESTROMISSIONE AGEVOLATA(art. 1 comma 121, L. stabilità 2016)
CONDIZIONI PRELIMINARI
UTILIZZO DELLO STESSO, ALLA DATA DEL 31.10.2015
(STRUMENTALE X DESTINAZIONE: solo se iscritto registri contabili se acquistato dopo il ’92 o se c’è l’utilizzo, se
acquistato prima del ’92STRUMENTALE X NATURA : solo se annotato nei registri
se acquistato prima del ’92 o dopo)
MANIFESTAZIONE DELL OPZIONE ENTRO IL 31.05.2016 – effetto dal
01.01.2016
POSSESSO FABBRICATO STRUMENTALE
PER DESTINAZIONE E PER NATURA
BENEFICIADEL
TRATTAMENTOFISCALE
PRIVILEGIATOPER LA
FUORIUSCITA DEL BENE
N.B. ESCLUSA LA D.I. CHE AFFITTA L’UNICA AZIENDA!!!
ASSE TEMPORALE
31.05.2016 30.11.2016
OPZIONE, MA EFFETTO GIA’ DAL 01.01.2016
PAGAMENTO DI UNA IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF E IRAP, CON
ALIQUOTA DELL'8 %, SULLA DIFFERENZA TRA:
• IL VALORE NORMALE DI TALI BENI
• ED IL VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
1^ RATA
2^ RATA
60%
40%
30 NOVEMBRE 2016
16 GUGNO 2017
- cessione “per assimilazione” se detratta l’IVA a monte- se non detratta (ad es. acquistati prima del ’73, da privati, per effetto dell’indetr. da pro-rata )-> OP. FC IVA
PROFILI IVA
N.B. CESSIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI FC IVA AVREBBERO IL 9% DI REGISTRO CON MIN.1000 EURO E IPO-CATASTALI 50+50 ->
QUI NON DOVUTE PERCHE’ STESSO SOGGETTO!!!
PROFILI IVA
N.B. CESSIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI IMPONIBILI IVA (ESENTI O IVA) AVREBBERO IL REGISTRO FISSO A 200 EURO E
IPO-CATASTALI 4%-> QUI NON DOVUTE PERCHE’ STESSO SOGGETTO!!!
PROFILI IVA
TRATTAMENTO FISCALE DEL BENE ESTROMESSO
PERIODO DIPOSSESSO
PRODUCE REDDITO FONDIARIOE VA INDICATO NEL QUADRO RB
IN CASO DICESSIONE
IL QUINQUIENNIO VA VERIFICATO DALL ORIGINARIO ACQUISTO
IMMOBILI ALL’ESTEROMonitoraggio fiscale
Il nuovo quadro RW – revisione contenuti
1. Ambito soggettivo
anche titolari di redd. impresa o lav. autonomo, a prescindere tipo contabilità
INVESTIMENTI ESTERI E ATTIVITA FINANZIARIE ESTERE
PF, ENC, SS e sogg. equiparati residenti fiscalmente in ITALIA
POSSESSORE DIRETTO (proprietà o dir. reale, acquisito
anche per donazione o successione)
SE SONO TITOLARI EFFETTIVI (normativa antiriciclaggio)
PERSONE FISICHE:(art.2, co.2 Tuir) – per 183/184 gg.-iscritte ANAGR. POPOL. RESID.-o in ITALIA domicilio o residenza ai sensi c.c. – ex tunc
(art.2, co.2-bis, Tuir)-cittadini emigrati in PAESI BL, s.p.c.ENC, SS e SOGG. EQUIPARATI:(art.5, co.3 Tuir – art.73 c.3, Tuir) – per 183/184 gg.-Sede legale o amministrativa-o l’oggetto principale dei propri affari in ITALIA-TRUST istituiti in PAESI NON WL (1 disp. e 1 benef. residenti IT o se 1 sogg. effettuiun attribuzione di proprietà immobiliari o dir reali sugli stessi)
Obbligati entrambi se residenti:nudo proprietario e usufrutt. (Ris. 142/E/2010) e tutti i cointestatari, nonché chi ne ha la disponibilità e la possibilità di movimentazione – delega al prelievo, no delega a operare
is.
1. Ambito soggettivo
INVESTIMENTI ESTERI E ATTIVITA FINANZIARIE ESTERE
PF, ENC, SS e sogg. equiparati residenti fiscalmente in ITALIA
POSSESSORE DIRETTO SE SONO TITOLARI EFFETTIVI (normativa antiriciclaggio)
PERSONE FISICHE:(art.2, co.2 Tuir) – per 183/184 gg.-iscritte ANAGR. POPOL. RESID.-o in ITALIA domicilio o residenza ai sensi c.c. – ex tunc (art.2,co.2-bis, Tuir)-cittadini emigrati in PAESI BL, s.p.c.
CHIARIMENTO - La delega ad operare sul conto estero della società, specifical’Agenzia, non obbliga il delegato a compilare il quadro RW, in quanto trattasi didelega di funzione per uso privato dal contribuente stesso.
IMMOBILI ALL’ESTERO
1. Ambito soggettivo
società:-PF che possiede o controlla il 25% partecipazione al CS-o PF che esercita in altro modo il controllo sulla direzione
POSSESSORE DIRETTOo tramite interposta persona
fondazioni/trust: - Futuri beneficiari determinati: PF che beneficia del 25% o + del patrimonio;- Futuri beneficiari non determinati: categoria delle persone nel cui interesse è istituita o agisce;- PF che esercita il controllo sul 25% o + del patrimonio
Esoneri: PF che prestano lavoro all estero per STATO IT., ORG. INT.LI, ZONE FRONTIERA
(art. 38, co. 13, DL 78/2010)
azioni/trust:
TRAMITE INTERPOSTA PERSONA – se ne sono TITOLARI EFFETTIVI (normativa
antiriciclaggio)
PF, ENC, SS e sogg. equiparati residenti fiscalmente in ITALIA
Obbligo dichiarativo -> anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a società (di qualsiasi tipo) o ad entità giuridiche diverse dalle società (es. fondazioni o trust), siano riconducibili a PF, ENC o
a SS ed equiparate, in qualità di titolari effettivi delle attività stesse.
IMMOBILI ALL’ESTERO
2. Ambito oggettivo
suscettibili di produrre redditi imponibili ITA
INVESTIMENTI ALL ESTERO
ATTIVITA’ ESTERE NATURA FINANZIARIA
NO SOGLIE MINIME, anche < €10.000, anche € 1
IMMOBILI ALL’ESTERO
PRINCIPIO FAVOR REI: al contribuente vanno applicate le sanzioni più favorevoli previste dalla nuova norma, a prescindere da quando sia stata concretamente commessa la violazione
“Legge europea 2013” (L. 97/2013 )
REVISIONE REGIME SANZIONATORIO RW
vigore 04.09.2013
RIDUZIONE % o ELIMINAZIONE DELLE SANZIONI DOVUTE - PRIMA dal 10% al 50% importi non dichiarati -> ORA dal 3% al 15% o dal 6% al 30% (paesi black
list) - PRIMA del 25% per intermediario -> ORA dal 10% al 25% - NO SANZIONI per omessa o incompleta compilazione sez. I e III
-SANZIONE FISSA di 258 euro per dichiarazione tardiva (90 gg.)
IMMOBILI ALL’ESTERO
IMMOBILI ALL’ESTERO
IMMOBILI ALL’ESTERO
IMMOBILI ALL’ESTERO
IMMOBILI ALL’ESTERO
0,20
IMMOBILI ALL’ESTERO
IMMOBILI ALL’ESTERO
IMMOBILI ALL’ESTERO
NON ESISTE PIU’ LA DETRAZIONE DI 50 EURO!!!
NUOVA CASELLA 20 - va barrata nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma non è tenuto alla liquidazione dell’IVIE o dell’IVAFE;
IMMOBILI ALL’ESTERO
NUOVA COLONNA 24 - la nuova casella va barrata nel caso in cui i cointestatari siano più di due.
IMMOBILI ALL’ESTERO
L’IVIE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.L. 201/2011 (Salva Italia) art. 19 c.13-17
D.L. 16/2012 (Semplificazione fiscali - L. 44/2012 del 26.04.2012)art. 8 comma 16 lett. e), f), g)
Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012)
IMMOBILI ALL’ESTERO
ART. 19 C. 13-17 D.L. 201/2011Comma 13 A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore degli immobilisituati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nelterritorio dello Stato.comma 14 Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 è il proprietariodell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta èdovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si èprotratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto peralmeno 15 gg. è computato per intero.Comma15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 percento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo, comedeterminato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore ècostituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza,secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Pergli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti alloSpazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio diinformazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paesein cui l immobile è situato ai fini dell assolvimento di imposte di naturapatrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.
IMMOBILI ALL’ESTERO
ART. 19 C. 13-17 D.L. 201/2011
NUOVO comma 15 bisPer i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una suasuddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le personefisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderiscel'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinaricriteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta dicui al comma 13 è stabilita nella misura ridotta dello 0,4% per l'immobileadibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività'lavorativa è svolta all'estero.
IMMOBILI ALL’ESTERO
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delsoggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenzadel suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante ilquale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita adabitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno diessi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima siverifica.Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente èmaggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventiseianni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unitàimmobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo dellamaggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importomassimo di 400 euro.
Comma 15-ter. Tali immobili e quelli non locati che pagano IVIE, non paganoIrpef e addizionali - DISAPPLICAZIONE DELL ART. 70 C.2 TUIR - TALIIMMOBILI ALL ESTERO NON PAGANO IRPEF IN ITALIA
ART. 19 C. 13-17 D.L. 201/2011 IMMOBILI ALL’ESTERO
Comma 16 Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza delsuo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventualeimposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Per gliimmobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderentiallo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio diinformazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alleeventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullostesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.Comma 17 Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, lesanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cuial comma 13 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul redditodelle persone fisiche (IRPEF).
ART. 19 C. 13-17 D.L. 201/2011
IMMOBILI ALL’ESTERO
IMMOBILI ALL’ESTERO
IMMOBILI ALL’ESTERO
Al fine di evitare disparità di trattamento in presenza di acquisizioni di immobili in epochediverse, l Agenzia precisa che se la legislazione estera prevede un valore espressivo delreddito medio ordinario mentre non sussistono meccanismi di moltiplicazione erivalutazione analoghi a quelli vigenti in Italia, la base imponibile IVIE può (facoltà) essereindividuata considerando il valore risultante dall applicazione, al reddito medio ordinario(valore locativo medio presunto), dei coefficienti stabiliti ai fini IMU, ossia:
Il reddito medio ordinario va assunto tenendo conto dieventuali rettifiche previste dalla legislazione estera. Al fine diindividuare la base imponibile IVIE per gli immobili in esame, laCircolare n. 28/2012 propone una specifica tabella che va cosìutilizzata:
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Quindi, la possibilità di utilizzare, se più conveniente, il valore ottenuto dall applicazione al reddito medio ordinario dei coefficienti IMU, è
limitata agli immobili ubicati in Belgio, Francia, Irlanda e Malta.
Nuove disposizioni, introdotte dal DL semplificazioni fiscali (L.44/2012 DEL 26.04.2012):
viene introdotta una franchigia per cui al di sotto dei 26.500 euro non è dovuta l imposta;
nel dettaglio, qualora il prelievo non sia almeno pari a 201 euro per effetto dell applicazione dell aliquota dello 0,76%, non deve essere versata l imposta;
viene introdotto, inoltre, un nuovo comma 15-bis nell'art. 19 del dl 201/11 in base al quale l'immobile all'estero adibito ad ab. principale e pertinenza relativa vengono trattati di fatto come la prima casa in Italia
IMMOBILI ALL’ESTERO
CREDITO D IMPOSTA
Per evitare che sullo stesso immobile vengano pagate le imposte due volte, al contribuente italiano verrà riconosciuto un credito d imposta pari a eventuali prelievi patrimoniali applicati nello stato in cui è sito
l immobile.
IMMOBILI ALL’ESTERO
Per:il versamento;la liquidazione;l accertamento;la riscossione;le sanzioni:e i rimborsi;nonché per il contenzioso;
relativamente all imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previsteper l imposta sul reddito delle persone fisiche.
IMMOBILI ALL’ESTERO
IMMOBILI ALL’ESTERO
COLLABORAZIONE VOLONTARIA 2 tipologie – PROCEDURA CHIUSA
SANARE VIOLAZIONI MONITORAGGIO FISCALE
p
VERSAMENTO IMPOSTE DERIVANTI DALL’IMPIEGO DEGLI ATTIVI OCCULTATI
OMESSA INDICAZIONE NEL QUADRO RW • SANZIONE 3%-15% paesi WL • SANZIONE 6% - 30% paesi BL (CM 38/E/2013)
IVIE+IVAFE + IRPEF E ADDIZ.
VD ESTERA
VD INTERNA DICH. FRAUDOLENTA O OMESSA
+ OMESSO VERSAMENTO IMPOSTE
COMMESSE FINO AL 30.09.2014
VOLUNTARY DISCLOSURE
LOCAZIONE IMMOBILI ESTERI
Residenti
Tassati sui redditi
ovunque prodotti
Non residenti
Tassati esclusivamente
sui redditi prodotti in
Italia
REDDITI DA IMMOBILI ESTERI
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L’esercizio della potestà impositiva italiana su tali redditi dovrà essere determinata in base alle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie
imposizioni che, come noto, essendo accordi tra più stati, prevalgono sulla norma interna.
Le disposizioni convenzionali non prevedono una disciplina di maggior favore in quanto non escludono la tassazione nel Paese di residenza del
soggetto che detiene l’immobile in un altro Stato.
REDDITI DA IMMOBILI ESTERI
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I redditi da fabbricati nel modello Ocse
I redditi derivanti dai beni immobili sono disciplinati dall’art. 6 del Modello Ocse. Ilparagrafo 3 precisa che la norma trova applicazione non solo in relazione ai redditida locazione ma altresì ai redditi che derivano dalla utilizzazione diretta (adesempio il reddito determinato sulla base della rendita catastale in ipotesi diimmobili sfitti).
Il primo paragrafo accorda il diritto a tassare al paese della fonte, ossia al paese incui l’immobile è situato. Il mancato utilizzo dell’avverbio “soltanto” non esclude latassabilità nel paese di residenza del soggetto che detiene l’immobile. Laconvenzione, in sostanza, non contempla un regime di tassazione più favorevolerispetto alla disciplina interna.
REDDITI DA IMMOBILI ESTERI
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Articolo 6 – Modello OCSE
I redditi che un residente di uno stato contraente consegue da beni immobili(compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Statocontraente sono imponibili in detto altro Stato.L’espressione beni immobili ha il significato che ad essa attribuisce il diritto delloStato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ognicaso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i dirittiai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietàfondiaria, l’usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissiper lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari,sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sonoconsiderati beni immobili.Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazionediretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beniimmobili di un’impresa.
REDDITI DA IMMOBILI ESTERI
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Esempio n. 1
Tizio è una persona fisica residente in Italia che detiene un immobile sfitto nello Stato estero Alfa. La convenzione, se conforme al modello Ocse, prevede che l’immobile possa essere assoggettato a tassazione sia nello Stato Alfa che in Italia.
La convenzione serve a ripartire la potestà impositiva tra i due paesi ma non stabilisce il criterio di tassazione. Si supponga che lo Stato Alfa determini una base imponibile pari a 100. L’Italia considera la medesima base imponibile e accorda un credito per le imposte assolte all’estero.
REDDITI DA IMMOBILI ESTERI
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Esempio n. 2
Si riprenda l’esempio n. 1 e si ipotizzi che lo Stato estero stabilisca che gli immobili non locati non sono suscettibili di produrre reddito imponibile. Ai sensi dell’art. 70 anche l’Italia escluderà da imposizione il predetto immobile.
Esempio n. 3
Si riprenda l’esempio n. 1 e si ipotizzi che l’immobile sia locato ma che lo Stato estero stabilisca che i canoni di locazione non sono suscettibili di produrre reddito imponibile. Ai sensi dell’art. 70 anche l’Italia tasserà l’85% del canone di locazione.
REDDITI DA IMMOBILI ESTERI
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LA TASSAZIONE IN ITALIA
Immobili esteri non locati Immobili esteri locati
Immobili esteri (Imposizione diretta)
In Italia si utilizza la medesima base imponibile Non viene tassato in Italia
Immobile estero non locato
Se tassato nello Stato estero Se non tassato nello Stato estero
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LA TASSAZIONE IN ITALIA – EFFETTO SOSTITUTIVO IVIE - IRPEF
Le istruzioni al quadro RL, rigo RL 12, colonna 2 (dove tali redditi vanno inseriti), precisano che “per gli immobili all’estero adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel territorio dello stato, in forza delle regole ordinarie, ed anche per gli immobili non locati per i quali è dovuta l’IVIE, non viene applicato il secondo comma dell’articolo 70 del TUIR (comma 15-ter, dell’articolo 19 del D.L. n. 209 del 2011)”. Dunque, per gli immobili esteri non locati sussiste un effetto sostitutivo tra IVIE e IRPEF. Pagata l’IVIE, non sussisto ulteriori obblighi impositivi, ma continueranno a sussistere obblighi dichiarativi, da assolvere sia nel quadro RL che nel quadro RW. I redditi dell’immobile estero infatti, pur NON concorrendo alla formazione del reddito complessivo, dovranno essere indicati nel quadro RL, rigo R12, colonna 1.
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Immobile estero non locato che sconta l’IVIE e non è tassato ai fini delle imposte dirette nel paese estero:
in tale caso l’immobile estero sarà esente anche in Italia. Se nello Stato
estero l’immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest’ultimo non deve
essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito
alcun reddito; Immobile estero non locato ovvero il
fabbricato all'estero è adibito ad abitazione principale del soggetto
residente in Italia che sconta l’IVIE ed è tassato ai fini delle imposte dirette nel
paese estero:
in tale caso entra in gioco il principio di alternatività Ivie - Irpef. Pertanto, il
relativo reddito va indicato a colonna 1 del rigo RL12 e poi riportato tra gli altri redditi fondiari non imponibili al rigo RN50 sia a colonna 2 che a colonna 3;
Immobile estero non locato ovvero il fabbricato all'estero è adibito ad
abitazione principale del soggetto residente in Italia che non sconta l’IVIE
ed è tassato ai fini delle imposte dirette nel paese estero:
in tale caso va compilata la colonna 2 del rigo RL12, riportando il medesimo imponibile estero, al netto delle spese specifiche eventualmente riconosciute;
REDDITI DA IMMOBILI ESTERI
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Immobile estere locato Tassato nel paese estero Non tassati nel paese estero
bisognerà utilizzare la stessa base imponibile dello Stato
estero
si utilizzerà il canone di locazione ridotto del 15%.
Per l’immobile estero locato, si dovrà dunque compilare il quadro RL, rigo RL 12, colonna 2 (da riportare anche nel quadro RN, rigo RN50, colonna 3).
In questo caso, tuttavia, il contribuente potrà fruire del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Al fine di determinare detto credito d’imposta è necessario compilare le
Sezioni I-A e I-B del quadro CR.
Immobile estero locato che sconta l’IVIE. I canoni non sono tassati nel paese estero:
anche in tale caso va compilata la colonna 2 del rigo RL12, indicando l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle
spese
Immobile estero locato che sconta l’IVIE. I canoni sono tassati nel paese estero:
anche in tale caso va compilata la colonna 2 del rigo RL12, indicando l 'ammontare netto
dichiarato nel paese estero.
IL CASO
… Sono proprietario di un immobile in Australia. In Australia l'anno fiscale va dal 1/7 al 30/6/2014. In Australia i redditi degli immobili sono stati tassati nel periodo fiscale 01.07.2013 – 30.06.2014, mentre risultano esenti da tassazione nel periodo d’imposta successivo. I redditi da locazione degli immobili in questione, vanno o non vanno tassati in Italia?
… In tale situazione si dovrà far riferimento al periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano e dunque nel nostro caso al periodo 01.07.2013 – 30.06.2014 (periodo nel quale l’immobile era soggetto a tassazione nel paese estero). Infatti, le istruzioni al Modello UNICO PF 2015 precisano che “nel rigo RL12, indicare in colonna 2 i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero, riportando l’ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2014 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano”. In caso di immobile estero locato, in base alle disposizioni dell’art. 70, co. 2, del TUIR, e lo Stato estero tassa i canoni, l’Italia utilizzerà la stessa base imponibile dello Stato estero,