LA FINANZIARIA 2007 le novità in materia di lavoro Milano 17 gennaio 2007 Gabriele Bonati.

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LA FINANZIARIA 2007le novità in materia di lavoro

MilanoMilano

17 gennaio 200717 gennaio 2007

Gabriele Bonati

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Finanziaria 2007: la nuova curva IRPEFFinanziaria 2007: la nuova curva IRPEF

• La legge finanziaria (Legge N. 296 del 27 dicembre 2006), composta da un solo articolo e da ben 1364 commi (provvedimento quindi di difficile lettura, viste le molteplici materie trattate), ha apportato significative modificazioni al TUIR con particolare riguardo alla determinazione dell’imposta delle persone fisiche (modificando anche la sequenza degli articoli).Il provvedimento (commi da 6 a 11) ha provveduto, con decorrenza 1° gennaio 2007, a:– ridisegnare la curva IRPEF (aliquote per scaglioni di

reddito);– ripristinare le detrazioni d’imposta (al posto delle

deduzioni, che conseguentemente risultano abrogate) per i redditi di lavoro (dipendente, pensione e autonomo) e per i carichi di famiglia;

– aggiornare l’ammontare dell’assegno per il nucleo familiare, per non penalizzare, fiscalmente, le famiglie a seguito della modifica della curva IRPEF.

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Scaglioni di reddito Aliquote

Da € 0,00 a € 15.000,00 23%

Da 15.000,01 a € 28.000,00 27%

Da 28.000,01 a € 55.000,00 38%

Da 55.000,01 a € 75.000,00 41%

Oltre € 75.000 43% 

La nuova curva IRPEF

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Confronto Aliquote 2006 con aliquote preposte per il 2007

Redditi Aliquote Differenza(*)2006 2007

Da € 0,00 a € 15.000,00 23% 23% -

Da € 15.000,01 a € 26.000,00 23% 27% + 4

Da € 26.000,01 a € 28.000,00 33% 27% - 6

Da € 28.000,01 a € 33.500,00 33% 38% + 5

Da € 33.500,01 a € 55.000 39% 38% - 1

Da 55.000,01 a € 75.000,00 39% 41% + 2

Da € 75.000,01 a € 100000,00 39% 43% + 4

Oltre € 100.000,0 43% 43% -

(*) Complessivamente per i redditi fino a € 100.000 +1,78%

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Finanziaria 2007: le detrazioni d’impostaFinanziaria 2007: le detrazioni d’imposta

Carichi di famigliaCarichi di famiglia• Dal 1°-1-2007, i carichi di famiglia (coniuge, figli, altre persone a

carico a norma dell’art. 433 del codice civile) danno diritto a detrazioni d’imposta, le cui caratteristiche sono:– spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono

possiedano un reddito complessivo (computando anche le retribuzioni da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica) non superiori a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili;

– Sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quelle in cui sono cessate le condizioni richieste;

– il valore da riconoscere è legato al reddito complessivo del richiedente;

– le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi successivi.

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Detrazioni familiari a carico 1. Coniuge non legalmente ed

effettivamente separato

Scaglioni di reddito Detrazione annua (1)

Reddito complessivo fino a € 15.000 € 800 – [110 x (RC(2) / 15.000)(3)]

Reddito complessivo oltre € 15.000 e fino a € 40.000

€ 690(4)

Reddito complessivo oltre € 40.000 e fino a € 80.000

€ 690 x [(80.000 – RC(2)) / 40.000(5)]

Reddito complessivo oltre € 80.000 -

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Detrazioni familiari a carico - Coniuge - note

(1) Spetta al primo figlio, se più favorevole, in caso di mancanza del coniuge, ovvero l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

(2) RC = reddito complessivo

(3) Se il rapporto è uguale a 1 la detrazione spetta nella misura di € 690, se è uguale a zero la detrazione non spetta, negli altri casi si utilizzano le prime 4 cifre decimali

(4) La detrazione è aumentata di:

€ 10 per RC superiore a € 29.000 ma non a € 29.200

€ 20 per RC superiore a € 29.200 ma non a € 34.700

€ 30 per RC superiore a € 34.700 ma non a € 35.000

€ 20 per RC superiore a € 35.000 ma non a € 35.100

€ 10 per RC superiore a € 35.100 ma non a € 35.200

(5) Se il rapporto è uguale a zero la detrazione non compete, se compreso tra zero e 1 si utilizzano le prime 4 cifre decimali

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Detrazioni familiari a carico2. Figli e altre persone a carico (1)

Persone a carico

Detrazione annua

Maggiorazioni per ogni figlio (cumulabili)

Minore di 3 anni

Portatore di handicap

Nucleo con almeno 4

figli

Figli (2):

1 € 800

 

€ 100

 

€ 220

 

2 € 1.600 € 100 € 220  

3 € 2.400 € 100 € 220  

4 € 3.200 € 100 € 220 € 800 

Per ogni figlio ulteriore

€ 800 € 100 € 220 € 200

Altri familiari a carico (art.

433 cpc)(3)

€ 750

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Detrazioni familiari a carico - Figli - Note

(1) Il familiare si considera a carico se non possiede redditi superiori a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili

(2) L’ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: [( € 95.000+15.000 per n. figli successivi al primo) – reddito complessivo] : (€ 95.000+ € 15.000 per n. figli successivi al primo) = coefficiente (se minore di zero o uguale a zero o uguale a 1 la detrazione non spetta; se compreso tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente – 4 cifre decimali – al valore nominale della detrazione stessa)

(3) L’ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: (€ 80.000 – reddito complessivo) : € 80.000= coefficiente (se minore di zero o pari a zero o pari a 1, la detrazione non spetta; se tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente – quattro decimali – a € 750).

(4) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali

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Detrazioni familiari a carico – Figli e altre persone - Note

N.B.

a) La detrazione per i figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati (100% al richiedente se il coniuge è a carico), ovvero previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. La detrazione spetta, in mancanza di accordo, all’affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.

b) La detrazione per le altre persone a carico è ripartita in pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione

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Finanziaria 2007: le detrazioni d’impostaFinanziaria 2007: le detrazioni d’imposta

Per lavoro dipendente, assimilato, autonomo e redditi Per lavoro dipendente, assimilato, autonomo e redditi diversidiversi

• Dal 1°-1-2007, le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, autonomo e diversi sono:– Per reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR, con

esclusione delle pensioni) e assimilati al lavoro dipendente (art. 50 del TUIR lettere: a) compensi soci di cooperative; b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi: c) borse di studio; c-bis) collaboratori; d) remunerazione dei sacerdoti; h-bis) prestazioni pensionistiche complementari; l) compensi per lavori socialmente utili);

– Per i redditi di pensione (art. 49, c. 2, lettera a), del TUIR);– Redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lettere: e)

attività intramuraria personale S.S.N.; f) gettoni di presenza; g) indennità dei membri del parlamento nazionale e europeo, per cariche elettive, funzioni costituzionali e assegni vitalizi; h) rendite vitalizie onerose diverse da quelle aventi funzione previdenziale; i) altri assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro);

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Finanziaria 2007: le detrazioni d’impostaFinanziaria 2007: le detrazioni d’imposta

Per lavoro dipendente, assimilato, autonomo Per lavoro dipendente, assimilato, autonomo e redditi diversie redditi diversi

– Redditi di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR);– Redditi imprese minori (art. 66 del TUIR);– Redditi diversi (art. 67 del TUIR lettere: i) attività

commerciale non esercitata abitualmente; l) attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).

• Le detrazioni non sono cumulabili tra loro.

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Detrazioni per reddito di lavoro dipendente e assimilatoa) € 1.840 se il reddito complessivo non supera € 8.000 (in ogni caso non può

essere inferiore a € 690). Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380;

b) € 1.338 più € 502 x (€ 15.000 – reddito complessivo compreso tra € 8.000 e € 15.000) : € 7.000;

c) € 1.338 x (€ 55.000 – reddito complessivo compreso tra € 15.000 e € 55.000) : € 40.000

D) € 0 se il reddito è superiore a € 55.000

Note

• Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell’effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali;

• La detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno (per la corretta applicazione di tale disposizione si ritiene possa essere ancora valida la circolare del Min. Fin. N. 3/1998);

• La detrazione nella situazione c, è aumentata di– € 10 per reddito complessivo superiore a € 23.000 ma non a € 24.000– € 20 per reddito complessivo superiore a € 24.000 ma non a € 25.000– € 30 per reddito complessivo superiore a € 25.000 ma non a € 26.000– € 40 per reddito complessivo superiore a € 26.000 ma non a € 27.700– € 25 per reddito complessivo superiore a € 27.700 ma non a € 28.000

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Detrazioni per reddito di pensionePensionati meno di 75 anni

a) € 1.725 se il reddito complessivo non supera € 7.500 (in ogni caso non può essere inferiore a € 690);

b) € 1.255 più € 470x (15.000 – reddito complessivo compreso tra € 7.500 e 15.000): € 7.500;

c) € 1.255 x (€ 55.000 – reddito complessivo compreso tra € 15.000 e € 55.000): € 40.000

Pensionati con 75 e più anni

a) € 1.783 se il reddito complessivo non supera € 7.750 (in ogni caso non può essere inferiore a € 713)

b) € 1.297 + 486 x (€ 15.000 – reddito complessivo compreso tra € 7.750 e € 15.000): € 7.250

c) € 1.297 x (e € 55.000- reddito complessivo compreso tra € 15.000 e € 55.000): € 40.000

Note

1. Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell’effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali;

2. La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell’anno.

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Detrazioni per altri redditi assimilati al lavoro dipendente, per lavoro autonomo e per rediti diversi

a) € 1.104 se il reddito complessivo non supera € 4.800;

b) € 1.104 x (€ 55.000 – reddito complessivo compreso tra € 4.800 e € 55.000): € 50.200

Nota • Se il risultato dei rapporti sopra definiti

determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell’effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali.

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Finanziaria 2007: disposizioni fiscaliFinanziaria 2007: disposizioni fiscali

Clausola di salvaguardia per i TFRClausola di salvaguardia per i TFRIl comma 9 della legge finanziaria introduce una clausola di salvaguardia per i lavoratori dipendenti percettori di somme a titolo di Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (tassazione separata). Con la nuova curva IRPEF, il calcolo della aliquota di tassazione (utilizzando i relativo reddito di riferimento), potrebbe, in numerosi casi, risultare penalizzante per il lavoratore, conseguentemente, per evitare un aggravio di imposte, risulterà possibile applicare, se più favorevoli, le aliquote per scaglioni di reddito vigenti al 31-12-2006. Sembrerebbe che in tale occasione la clausola di salvaguardia sia verificata ed applicata dal sostituto d’imposta (per la conferma si dovrà attendere la circolare dell’Agenzia delle entrate).

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Finanziaria 2007: disposizioni fiscaliFinanziaria 2007: disposizioni fiscali

Arretrati anni precedentiArretrati anni precedentiIl sistema di tassazione non è cambiato se non nella parte in cui risulta possibile assegnare le detrazioni non usufruite.Per gli arretrati che verranno corrisposti nel 2007, il reddito netto del biennio precedente (2006 e 2005), verrà preso al netto delle deduzioni “no tax area” e “no tax family area”. A decorrere dal 2008, il reddito netto del biennio precedente (2007 e 2006) comincerà ad essere un po’ più elevato per effetto dell’uscita delle deduzioni nel calcolo del reddito imponibile (anno 2007). Dal 2009 il reddito del biennio precedente non sarà più interessato dalle deduzioni. Dal 2008 potranno però essere di nuovo applicate le detrazioni d’imposta (carichi di famiglia e detrazioni per lavoro dipendente), eventualmente non usufruite nell’anno a cui si riferiscono i redditi arretrati (art 23, c. 2, lett. c), DPR 600/1973, come modificato dalla finanziaria 2007 - art. 21, c. 4, del TUIR, quest’ultimo dovrà invece essere armonizzato con il nuovo art. 13 del medesimo TUIR). I lavoratori destinatari degli arretrati dovranno dichiarare al proprio sostituto d’imposta l’ammontare delle detrazioni giù usufruite.

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Finanziaria 2007: disposizioni fiscaliFinanziaria 2007: disposizioni fiscaliDetrazioni e non residentiDetrazioni e non residenti

• Dal 1’ gennaio 2007 ai non residenti sarà possibile assegnare le seguenti detrazioni d’imposta (conseguentemente, le modifiche apportate alla normativa dal D.L. 223/2006, L. 248/2006 e dal D.L. 262/2006, non entreranno mai in vigore):– per lavoro dipendente, assimilato al lavoro dipendente, per redditi di lavoro

autonomo e di impresa minore e per i redditi diversi (vedere precedente tabella 3);

– per oneri di cui all’art. 15, c. 1, del TUIR, lettere: a), interessi passivi e relativi accessori per mutui o prestiti; b) interessi passivi e relativi accessori per mutui garantiti da ipoteca; g), le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate; h), le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro; h-bis), il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla precedente lettera h); i), le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

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Finanziaria 2007: disposizioni fiscaliFinanziaria 2007: disposizioni fiscali

Detrazioni e non residentiDetrazioni e non residenti• Le detrazioni per carichi di famiglia, in via generale,

non competono.

• Tuttavia il comma 1324 stabilisce quanto segue: Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR (così come riformulato dalla legge finanziaria), spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 gennaio 2007, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a € 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari

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Finanziaria 2007: disposizioni fiscaliFinanziaria 2007: disposizioni fiscali

Detrazioni extracomunitari non residentiDetrazioni extracomunitari non residenti• Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il

sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia, la documentazione può essere formata da:a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del

Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine.

• La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della predetta documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

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Tassazione corrente nel periodo di pagaTassazione corrente nel periodo di paga

Emolumenti soggetti a ritenute

- (meno)

Ritenute previdenziali e assistenziali obbligatorie a carico lavoratore (comprese le trattenute ai pensionati)

= (uguale)

Base imponibile

Applicazione aliquote per scaglioni di reddito ragguagliati al periodo di paga (E’ possibile, in accordo con il lavoratore, operare una ritenuta più elevata

– Ris. 199/2001)

= (uguale)

Imposta lorda

- (meno)

Detrazioni d’imposta

= (uguale)

Imposta netta da trattenere al dipendenteImposta netta da trattenere al dipendente

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TASSAZIONE MENSILITA’ AGGIUNTIVE

Ammontare lordo corrisposto

- (meno)

Ritenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie a carico del lavoratore (comprese le trattenute ai pensionati)

= (uguale)

Base imponibile IRPEF (da non sommare ai compensi correnti)

Applicazione aliquote per scaglioni di reddito ragguagliati al periodo di paga

(E’ possibile, in accordo con il lavoratore, operare una ritenuta più elevata – Ris. 199/2001)

= (uguale)

Imposta da trattenere al dipendenteImposta da trattenere al dipendente

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TASSAZIONE ARRETRATI ANNI PRECEDENTI

Ammontare lordo corrisposto

- (meno)

Ritenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie a carico del lavoratore

= (uguale)

Base imponibile IRPEF da non sommare ai compensi correnti

Applicazione dell'aliquota corrispondente alla metà del reddito percepito nel biennio precedente (in mancanza di redditi si utilizza l'aliquota minima).

= (uguale)

Imposta lorda corrispondente

- (meno)

Eventuali detrazioni non usufruite nel periodo interessato alla retribuzione arretrata

= (uguale)

Imposta netta da trattenere al dipendenteImposta netta da trattenere al dipendente

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Finanziaria 2007: A.N.F.Finanziaria 2007: A.N.F.

• Per non penalizzare le famiglie con la nuova curva IRPEF e per effetto dell’abolizione del sistema delle deduzioni (quelle per i carichi di famiglia abbattevano anche la base di calcolo delle addizionali), il comma 11 della legge finanziaria ha provveduto a modificare anche i valori dell’assegno per il nucleo familiare.

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Finanziaria 2007: A.N.F.Finanziaria 2007: A.N.F.• Il provvedimento ha stabilito quanto segue:

– nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili e nuclei familiari con un solo genitore e un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili: dal 1’-1-2007, i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno sono rideterminati secondo quanto disposto nella tabella 1 allegata alla legge finanziaria. Sarà cura dell’INPS elaborare nuove tabelle;

– restanti nuclei familiari con figli: dal 1’ di gennaio 2007 gli importi degli assegni sono rivalutati del 15%;

– tutti i nuclei familiari: i livelli di reddito e gli importo degli assegni possono essere ulteriormente modulati con apposto decreto interministeriale (ministeri: delle politiche per le famiglie, del lavoro, della solidarietà sociale e dell’economia e delle finanze);

– nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti: ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti;

– rivalutazione scaglioni di reddito: restano fermi i criteri di rivalutazione annuale (ogni 1’ luglio) degli scaglioni di reddito, secondo quanto disposto dal D.L. 69/1988, art. 2, comma 12 (L. 153/1988), con la precisazione che la prossima rivalutazione sarà effettuata il 1’ luglio 2008 (conseguentemente, nessuna rivalutazione automatica interverrà nel 2007).

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Finanziaria 2007: Finanziaria 2007: Addizionale comunale all’IRPEFAddizionale comunale all’IRPEF

• I commi 142 e 143 della legge finanziaria hanno apportato significative modificazioni alla normativa in materia di addizionale all’IRPEF:– i comuni possono fissare l’aliquota del tributo

locale fino a un massimo dello 0,8%;– con apposito regolamento i comuni possono

stabilire un soglia di esenzione in ragione del possesso di alcuni specifici requisiti reddituali;

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Finanziaria 2007: Finanziaria 2007: Addizionale comunale all’IRPEFAddizionale comunale all’IRPEF

– per il versamento dell’imposta è istituito il criterio dell’acconto. In particolare l’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa (in precedenza era previsto al 31 dicembre). Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota deliberata dal comune al reddito imponibile dell’anno precedente. Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

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Finanziaria 2007: Finanziaria 2007: Addizionale comunale all’IRPEFAddizionale comunale all’IRPEF

– Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti d’imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione CUD. Tale informazione ha trovato già spazio nel CUD/2007 (redditi 2006)

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Finanziaria 2007: Finanziaria 2007: Addizionale comunale all’IRPEFAddizionale comunale all’IRPEF

– A decorrere dall’anno d’imposta 2007, il versamento dell’addizionale comunale deve essere effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. Le modalità di attuazione saranno definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Per il solo anno 2007, si avrà l’intera trattenuta dell’addizionale comunale 2006 e la trattenuta del 30% relativa all’acconto 2007.

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007• Frontalieri (comma 398): viene confermata a tutto il

2007 la franchigia di esenzione fiscale, redditi fino a € 8.000, per i lavoratori frontalieri.

• Contributi a casse e fondi di assistenza sanitaria integrativa (comma 399): viene confermato in € 3.615,20, anche per il 2007, il limite di deducibilità dei contributi e delle somme versate a casse e fondi di assistenza sanitaria integrativa (art. 51, c. 2, lettera a), del TUIR).

• Auto aziendali in uso promiscuo (comma 324): l’aumento del fringe benefit per le auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo (costo chilometrico ACI per 7.500 chilometri anziché 4.500), disposto dal D. L. 262/2006, L. 286/2006, si applica a partire dal 1’ gennaio 2007.

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007

• Base imponibile fiscale (comma 336): il provvedimento stabilisce, modificando l’art. 3 del TUIR, che a decorrere dal 1’.1.2007, sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.

• Assistenza fiscale e compensi (comma 333): a decorrere dal 1’ gennaio 2006, il compenso dello Stato per ogni dichiarazione di mod. 730 elaborata e trasmessa, spetta oltre ai CAF anche agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007• Compensazioni con il mod. F24 (commi 30, 31

e 32): viene introdotta una disposizione che impone ai titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni, con il mod. F24, di importo superiore a € 10.000, di comunicare (entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende procedere alla compensazione) all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, l’ammontare del credito che si intende compensare. La mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, equivale a silenzio assenso. Le modalità operative saranno però definite con apposito decreto dell’Agenzia delle entrate.

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007

• Sanzioni (commi 33 e 34): la sanzione amministrativa (da € 516,46 a € 5.164,57) a carico degli intermediari abilitati prevista per la tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni, può, dal 2007, essere oggetto di ravvedimento operoso. Per le violazioni già contestate non si da luogo a restituzioni

• Modelli di dichiarazione (comma 67): ai fini della presentazione delle dichiarazione dei redditi (art. 2, DPR 322/1998) il provvedimento stabilisce che I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio

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Finanziaria 2007: Cuneo fiscaleFinanziaria 2007: Cuneo fiscale

• IRAP (Commi 266-269): Sono regolamentati interventi finalizzati a ridurre il costo del lavoro, in particolare, attraverso la riscrittura dell’art. 11 del D. Lgs. 446/1997, si prevede, oltre alla conferma delle attuali agevolazioni:– l’introduzione di una nuova deduzione forfetaria (sono esclusi le

banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti) pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (per l’operatività occorre attendere l’autorizzazione delle competenti autorità europee e il beneficio decorrerà dal mese di febbraio 2007 per il 50% e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con ragguaglio ad anno della deduzioni in questione). Detta deduzione, nelle regole del de minimis, è aumentata a 10.000 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

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Finanziaria 2007: Cuneo fiscaleFinanziaria 2007: Cuneo fiscale

• IRAP (Commi 266-269): Sono regolamentati interventi finalizzati a ridurre il costo del lavoro, in particolare, attraverso la riscrittura dell’art. 11 del D. Lgs. 446/1997, si prevede, oltre alla conferma delle attuali agevolazioni:– La deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali

relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (sono esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti). Per l’operatività occorre attendere l’autorizzazione delle competenti autorità europee e il beneficio decorrerà dal mese di febbraio 2007 per il 50% e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio;

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Finanziaria 2007: Cuneo fiscaleFinanziaria 2007: Cuneo fiscale

• IRAP (Commi 266-269): Sono regolamentati interventi finalizzati a ridurre il costo del lavoro, in particolare, attraverso la riscrittura dell’art. 11 del D. Lgs. 446/1997, si prevede, oltre alla conferma delle attuali agevolazioni:– In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore

svantaggiato (a norma delle disposizione U.E. - regolamento CE n. 2204/2002, 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione), in alternativa alla deduzione maggiorata per l’occupazione aggiuntiva nella aree del sud obiettivo 1 (quintuplicazione) e svantaggiate Obiettivo 2 (triplicazione), di cui all’art. 1, c. 347 della L. 311/2004 e successive modificazioni, l’importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque (l’intera maggiorazione spetta però nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal citato regolamento dell’U.E. previste per l’assunzione di lavoratori svantaggiati);

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Finanziaria 2007: Cuneo fiscaleFinanziaria 2007: Cuneo fiscale

• IRAP (Commi 266-269): Sono regolamentati interventi finalizzati a ridurre il costo del lavoro, in particolare, attraverso la riscrittura dell’art. 11 del D. Lgs. 446/1997, si prevede, oltre alla conferma delle attuali agevolazioni:– Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni

ammesse dai commi 1 (le diverse deduzioni previste per il costo del lavoro), 4-bis.1 (deduzione forfetaria di 2000 euro) e 4-quater (deduzione per incremento occupazionale), del D. Lgs. 446/1997 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro

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Finanziaria 2007: Cuneo fiscaleFinanziaria 2007: Cuneo fiscale

• IRAP (Commi 266-269): Sono regolamentati interventi finalizzati a ridurre il costo del lavoro, in particolare, attraverso la riscrittura dell’art. 11 del D. Lgs. 446/1997, si prevede, oltre alla conferma delle attuali agevolazioni:– Per ciascun dipendente l’applicazione delle disposizioni di cui al

comma 1, lettera a), numeri 2) (deduzione forfetaria di 5.000 euro per dipendente a tempo indeterminato), 3) (deduzione forfetaria di 10.000 euro per dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni del sud e svantaggiate) e 4) (deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali del personale a tempo indeterminato), del D. Lgs. 446/1997, è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) (deduzione totale per apprendisti, CFL, inserimento, e personale addetto alla ricerca), 4-bis.1 (deduzione forfetaria di 2.000 euro), 4-quater (deduzione per nuove assunzioni in soprannumero), 4-quinquies (deduzione maggiorata per le assunzioni in soprannumero) e 4-sexies (deduzione maggiorata delle donne rientranti nella definizione U.E. di lavoratore svantaggiato) del medesimo decreto.

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Finanziaria 2007: Cuneo fiscaleFinanziaria 2007: Cuneo fiscale

• IRAP (Commi 266-269): Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni, le deduzioni previste dall’art. 11 del D. Lgs. 446/1997 si applicano sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.

• IRAP aliquote agricoltura (comma 390): Viene stabilito, per il settore agricolo, il ripristino, per l’anno 2006, dell’aliquota all’1,9% (dal 2007 l’aliquota salirà al 3,75%).

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007• Contributo di solidarietà sulle liquidazioni (comma

222): A decorrere dal 1’ gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità premio di fine servizio e sull’indennità di buonuscita, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sull’importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni.

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007 Contributi per lavoro dipendente (commi 769 e 773): il

provvedimento incrementa di 0,30 punti percentuali l’aliquota IVS a carico dipendente. I contributi a carico datore di lavoro per gli apprendisti passeranno dall’attuale contributo fisso settimanale a un contributo in percentuale sulla retribuzione, nella misura del 10% (ovvero dell’1,5% e del 3% per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti inferiore a 10, rispettivamente per il primo e il secondo anno di contratto). Con apposito decreto ministeriale (da emanare entro il 28-2-2007) verrà stabilita la ripartizione tra le gestioni previdenziali interessate, tra le quali dovrà essere individuata anche l’aliquota per il finanziamento dell’indennità economica di malattia che, a decorrere dal 1’-1-2007, è riconosciuta anche agli apprendisti. L’aliquota a carico dell’apprendista sale a 5,84% per effetto dell’aumento dell’aliquota IVS di 0,30 punti percentuali. L’aliquota del 10% va applicata anche ai lavoratori ai quali, con riferimento agli obblighi contributivi, si rinvia alla normativa apprendisti.

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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Lavoro dipendente: adeguamenti contributivi

Tutti i lavoratori Contribuzione apprendisti

IVS a carico lavoratore: più 0,30

punti percentuali

Complessivamente: 9,19% o 9,49%

Datore di lavoro Apprendista

Fino a 9 addetti Con almeno 10 addetti

Tutti

1’ anno: 1,5% 10% 5,84%

2’ anno: 3,0%

Dal 3’ anno: 10%

Si applica anche alle assunzioni agevolate

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007• Settore agricolo (commi 785, 786 e 1172):

L’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis (reclusione fino a tre anni e multa fino a € 1032, per omesso versamento dei contributi trattenuti ai lavoratori; la sanzione non si applica se il versamento interviene entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica della violazione), 1-ter (termini di presentazione della denuncia di reato per il caso di cui al precedente comma 1-bis) e 1-quater (sospensione prescrizione nel periodo di tre mesi di tempo che il datore ha a disposizione per effettuare il versamento) dell’art. 2 del D.L. 463/1983 (L. 638/1983).

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007• Cooperative sociali (comma 787): il provvedimento

stabilisce che per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali (L. 381/1991), e di cooperative che esplicano l’attività nell’area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché di altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell’articolo 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (DPR 797/1955), decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l’anno 2007; del 60 per cento per l’anno 2008; del 100 per cento per l’anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. 338/1989 (L. 389/1989).

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007• Cooperative sociali (comma 787): Base

imponibile contributivaRetribuzione contrattuale

- (meno)Retribuzione convenzionale

= (uguale)Differenza

2007 2008 2009X 30% x 60% x 100%+ (più) + (più) + (piùRetrib.conv. Retrib. Conv. Retrib. Conv. = (Uguale) = (uguale) =

(uguale)Retrib. Impon. Retrib. Impon. Retrib. Impon.

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007• Contribuzione figurativa (commi 789 e 790): la facoltà

di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia (art. 4, c. 2, L. 53/2000) è stata estesa anche ai periodi antecedenti il 31-12-1996 (le modalità attuative saranno adottate con D.M. da emanarsi entro il 28-2-2007).

• Premi INAIL (comma 779, 780 e 781): il provvedimento introduce una disposizione che autorizza il Ministero del lavoro, mediante apposito decreto, a ridurre (già a partire dal 2007), nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, i premi per l’assicurazione infortuni dovuti dalle imprese artigiane. Le riduzioni, a partire dal 2008, secondo le regole fissate dal comma 780, saranno possibili se le imprese: risultano in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza; abbiano adottato piani pluriennali per l’eliminazione delle fonti di rischio e per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente.

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007

CIGS e mobilità (comma 1156): il provvedimento conferma la proroga a tutto il 2007 della CIGS e mobilità per le imprese commerciali da 50 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Dette imprese dovranno quindi continuare a versare la corrispondente contribuzione (CIGS: 0,90% di cui 0,30% a carico dipendente; mobilità: 0,30%).

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007• CIGS e mobilità (comma 1156): Il Ministero del lavoro ha

la possibilità di disporre, entro il 31-12-2007, in deroga alle vigenti normativa, proroghe, anche senza soluzione di continuità, di CIGS, Mobilità e disoccupazione speciale nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007.

• Il Ministero del lavoro può altresì disporre proroghe, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006.

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007• Procedure concorsuali e licenziamenti (comma 1157 e

1158): il provvedimento stabilisce che,In via sperimentale per l’anno 2007 (in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali), al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell’ambito di procedure concorsuali in corso, è concessa (nei limiti degli stanziamenti previsti) ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facoltà di cui al c. 4 dell’art. 63 del D. Lgs. 270/1999 (vendita aziende in esercizio), a titolo di sperimentazione per la durata di un anno (fino al 31-12-2007) ed in riferimento all’assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’applicazione degli sgravi contributivi previsti dall’articolo 8, commi 4 e 4-bis (contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta ai lavoratori), e dall’articolo 25, comma 9 (per assunzioni a tempo indeterminato, contributo apprendisti per 18 mesi), della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste.

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007

• Procedure concorsuali e licenziamenti (comma 1157 e 1158): Per le vendite che intervengono nel 2007, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità dell’intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive di cui alla precedente slide, che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell’azienda o del ramo di azienda.

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007

• Agevolazioni piccola pesca (comma 391): è stato prorogato a tutto il 2007 lo sconto contributivo del 70% per i dipendenti del settore piccola Pesca.

• Contributi per artigiani e commercianti (comma 768): viene fissato l’aumento dell’aliquota contributiva pensionistica al 19,5% (20% dal 2008).

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Finanziaria 2007: lavoro dipendente irregolare

Regolarizzazione (riallineamento retributivo e contributivo)

Entro il 30 settembre 2007

L’istanza L’agevolazione

Possibile:

- Con accordo sindacale - Sottoscrizione atti conciliativi

con i lavoratori

2/3 dei contributi dovuti di cui:

- 1/5 all’atto dell’istanza

- Il resto in 60 rate mensili

Il versamento comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e

premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia

e il versamento dei contributi e dei premi

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Finanziaria 2007: lavoro dipendente irregolare

• Nei confronti dei datori di lavoro che presentano l’istanza di regolarizzazione, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

• Le agevolazioni contributive di cui sopra sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori regolarizzati. La concessione delle agevolazioni resta altresì condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

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Finanziaria 2007: lavoro dipendente irregolare

• Nei confronti dei datori di lavoro che presentano l’istanza di regolarizzazione, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

• Le agevolazioni contributive di cui sopra sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori regolarizzati. La concessione delle agevolazioni resta altresì condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

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Finanziaria 2007: lavoro dipendente irregolare

• Sospensione agevolazioni: esemplificazione ipotizzata:– Contributi complessivamente dovuti: € 12.000– Da versare: complessivamente € 8.000, 1/5 all’atto della

presentazione della domanda (€ 1.600) il resto in 60 rate mensili (€ 106,6)

Agevolazione: complessiva € 4.000Sospensione:€ 4.000/5 = 800 x 50% = € 400 da versare a garanzia all’atto della presentazione della domanda

€ 4.000 – 800 = € 3.200/ 60 rate = 53,3 x 50% = 26,65 da versare a garanzia alla scadenza di ogni singola rata

• Dette somme saranno restituite al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori regolarizzati.

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Finanziaria 2007: riforma previdenza complementare

• Il Provvedimento anticipata (attuando l’accordo Governo, Confindustria e sindacati del 19/23 ottobre 2006):– al 1’ gennaio 2007 l’entrata in vigore della riforma della previdenza

complementare (D. lgs. 252/2005);– istituisce un fondo presso l’INPS al quale far confluire, da parte

delle imprese con almeno 50 addetti, il TFR maturando dei dipendenti che optano per tenerlo in azienda;

– conferma l’esonero contributivo del FGTFR in proporzione al TFR che esce dall’azienda e fissa al 1’ gennaio 2008 l’ulteriore esonero contributivo delle gestioni assistenziali minori INPS, sempre in proporzione al TFR che esce dall’azienda. Per tale argomento si rinvia all’apposito intervento.

• Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti (€. 5.164,57) sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni).

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Finanziaria 2007: Collaborazioni• il provvedimento introduce disposizioni che

prevedono:– l’istituzione dell’indennità giornaliera di malattia per i

collaboratori non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (per la certificazione si applicano le disposizioni del D.L. 663/1979, L. 33/1980, e successive modificazioni), per un numero di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni. Si applicano altresì le fasce orario di reperibilità previste per i lavoratori dipendenti

– l’estensione anche ai collaboratori dell’indennità economica per congedo parentale (anche per adozioni o affidi), limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. La presente disposizione si applica per gli eventi di parti verificatisi dal 1’-1-2007

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Finanziaria 2007: Collaborazioni

• il provvedimento introduce disposizioni che prevedono:– l’incremento al 23,5% (al 16% per i pensionati e per gli

iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) dell’aliquota contributiva dovuta alla gestione separata INPS (2/3 committente; 1/3 collaboratore), di cui 0,5% per le assistenze. Detto incremento contributivo non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell’aumento dell’aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente; i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento;

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Finanziaria 2007: Collaborazioni

• il provvedimento introduce disposizioni che prevedono:– la procedura, agevolata, c.d. di “stabilizzazione”, per la

trasformazione dei contratti di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato (non inferiori a 24 mesi), attraverso la stipula di accordi aziendali o territoriali, entro il 30 aprile 2007 e la stipula di atti di conciliazione individuali con i lavoratori interessati (a norma degli artt. 410 e 411 del C.p.C.). I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Per la predetta stabilizzazione il committente deve versare alla gestione separata un contributo straordinario pari al 50% della contribuzione a carico del committente per il periodo di vigenza del contratto di collaborazione. All’INPS devono essere depositati: il contratto di lavoro, l’atto conciliativo e l’attestazione di versamento pari a un terzo del dovuto (il resto può essere versato in 36 rate mensili). La procedura agevolata può essere utilizzata anche da committenti destinatari di provvedimenti amministrativi non definitivi.

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FINANZIARIA: COLLOCAMENTOComunicazioni al centro per l’impiego

il giorno antecedente a quello di instaurazione dei singoli rapporti di lavoro (vale a dire entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva

instaurazione del rapporto di lavoro).

Mediante documentazione avente data certa di comunicazione

La comunicazione andrà effettuata per i lavoratori subordinati (tutte le tipologie contrattuali), per i collaboratori coordinati e continuativi anche a

progetto (sono compresi anche gli agenti e rappresentati di commercio), per i soci lavoratori di cooperative, per gli associati in partecipazione (con

apporto di lavoro), per gli stagisti (o tirocini di formazione e di orientamento) e per ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata (per esempio

borse lavoro e lavori socialmente utili).

A regime la comunicazione sarà esclusivamente per via telematica

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Finanziaria 2007: collocamentoFinanziaria 2007: collocamento

• Il contenuto delle comunicazioni: dati anagrafici lavoratore; data assunzione; data di cessazione per i contratti a termine (anche presunta); tipologia contrattuale; qualifica professionale; trattamento economico e normativo riconosciuto.

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Finanziaria 2007: collocamentoFinanziaria 2007: collocamento

• L’assunzione effettuata in caso di urgenza connessa a esigenze produttive ovvero per evitare danni alle persone e alle cose occorre sempre darne comunicazione al centro per l’impiego il giorno antecedente fornendo, in tale occasione, solo le generalità del datore di lavoro e del lavoratore e la data di assunzione, le restanti informazioni saranno fornite entro i cinque giorni successivi.

• Sono escluse dalla comunicazione anticipata le assunzioni effettuate a causa di forza maggiore (per esempio a causa di aventi naturali catastrofici). In tali casi la comunicazione deve essere effettuata entro 5 giorni dall’assunzione.

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Finanziaria 2007: collocamentoFinanziaria 2007: collocamento

• Trasformazioni del rapporto: occorrerà altresì comunicare, nell’ambito delle trasformazioni del rapporto (entro 5 giorni), di cui all’art. 4-bis, c. 5, del D. Lgs. 181/2000, i trasferimenti dei lavoratori, i distacchi e i trasferimenti d’azienda (o rami di essa) nonché la modifica della ragione sociale del datore di lavoro (secondo il ministero anche per la trasformazione del contratto di inserimento). L’obbligo decorre con l’approvazione del modello unificato (fatte salve anticipazioni a livello regionale o di province autonome).

• Agenzie di somministrazione: tali soggetti continueranno ad effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga dei lavoratori somministrati, entro il 20 del mese successivo alla data di assunzione o di proroga o di cessazione.

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Finanziaria 2007: collocamentoFinanziaria 2007: collocamento

• Le comunicazioni di assunzione, variazione/trasformazione e cessazione saranno valide, a decorrere dall’adozione da parte del Ministero del modello unificato di comunicazione (art. 4-bis, commi 6 e 7, D. Lgs. 181/2000), ai fini degli obblighi nei confronti della DPL/DRL, dell’INPS, dell’INAIL (per l’eliminazione della DNA all’INAIL occorrerà però attendere anche l’effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nel modulo unificato ai singoli enti) e, per gli extracomunitari, delle prefetture UTG.

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Finanziaria 2007: collocamentoFinanziaria 2007: collocamento• Nel frattempo le comunicazioni devono essere

effettuate secondo le seguenti istruzioni (nota Min. Lav. 440/2007):– comunicazione di instaurazione: per il lavoro

subordinato utilizzando il consueto C/ASS (o analoga modulistica in uso); per i collaboratori il modulo deve contenere il tipo rapporto (co.co.co, lavoro a progetto, rapporto di agenzia), data inizio e data fine rapporto, corrispettivo lordo, attività e mansioni; per i soci di cooperative valgono le disposizioni relative al lavoro subordinato o autonomo, in funzione del tipo di rapporto aggiuntivo, rispetto a quello associativo, instaurato;

– comunicazione di cessazione: per tutte le tipologie di rapporto si continuerà ad utilizzare il mod. C/CRL (o analoga modulistica in uso);

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Finanziaria 2007: collocamentoFinanziaria 2007: collocamento• Nel frattempo le comunicazioni devono essere effettuate

secondo le seguenti istruzioni (nota Min. Lav. 440/2007)– comunicazione di trasformazione: nei casi previsti (l’obbligo

non è ancora in vigore) utilizzando il mod. C/CTRL, indicando la data di trasformazione;

– assunzione, proroga e cessazione da parte delle agenzie per il lavoro: utilizzando l’attuale modello unificato/temp;

– datori di lavoro agricolo: fino all’entrata in vigore del decreto che individua la modulistica unificata la comunicazione dovrà essere effettuata all’INPS;

– prefettura UTG: in attesa del modello unificato si continua ad effettuare la comunicazione con le attuali modalità entro 5 giorni dall’assunzione.

Non è più obbligatorio comunicare l’assunzione dei lavoratori extracomunitari (entro 48 ore) alla pubblica sicurezza.

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Finanziaria 2007: collocamento e sanzioni

• L’art. 19 del D. Lgs. 276/2003 stabilisce che le violazioni al termini previsti per le comunicazioni ai centri per l’impiego sono punite con la seguente sanzione amministrativa:– Da € 100 a € 500 per ogni lavoratore (Circ. Min. lav. N. Da € 100 a € 500 per ogni lavoratore (Circ. Min. lav. N.

37/2003)37/2003)

Ravvedimento operoso Ravvedimento operoso (abrogato)(abrogato) – La sanzione si riduce alla metà del minimo qualora l’inadempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di 5 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’omissione

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007• Liste di mobilità (comma 1211): viene prorogata al 31-

12-2007, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati dalle imprese, per le quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità,che occupano anche meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività o di lavoro.

• Solidarietà (comma 1212): Viene prorogata al 31-12-2007 la possibilità di sottoscrivere contratti di solidarietà difensivi da parte delle imprese non soggette alla CIGS.

• Disoccupazione (comma 1167): Vengono confermate le disposizioni introdotte dall’art. 13, c. 2, lettera a) del D.L. 35/2005 - L. 80/2005 (meno di 50 anni: 7 mesi di indennità, 6 al 50% e 1 al 40% - contribuzione figurativa 6 mesi; pari o più di 50 anni: 10 mesi, 6 al 50%, 3 al 40% e 1 al 30% - contribuzione figurativa 9 mesi).

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007 DURC (commi 1175 e 1176): viene

precisato che il DURC rappresenterà il documento che permetterà di mantenere i benefici contributivi e normativi previsti dalla vigente normativa, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi. Entro il 31-3-2007 saranno emanate le disposizioni attuative con apposito decreto del Ministero del lavoro (In attesa, sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva dell’edilizia e dell’agricoltura).

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007 Lavoratori over 55 anni, part time e nuove

assunzioni (commi 1160 e 1161): viene riproposta la disposizione (accordi di solidarietà) che regolamenta la possibilità di trasformare (su base volontaria), per i lavoratori con più di 55 anni, il contratto di lavoro da tempo pieno in contratto di lavoro a tempo parziale con la corrispondente assunzione di nuovi lavoratori (giovani disoccupati e inoccupati di età inferiore a 25 anni ovvero a 29 anni se laureati) con contratto a tempo parziale per un orario pari a quello ridotto dei citati lavoratori anziani. Le modalità operative (modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse assegnate per l’attuazione degli accordi) saranno definite con apposito decreto ministeriale (da emanare entro 60 giorni).

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007

Sanzioni amministrative (commi 1177 e 1178): viene prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative entrate in vigore prima del 1°-1-1999. Viene altresì aggiornata la sanzione per l’omessa istituzione e per l’omessa esibizione dei libri matricola e paga. La nuova sanzione viene fissata da € 4.000 a € 12.000 (non è ammessa la procedura di diffida).

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007 Sicurezza e appalti (commi 910 e 911): all’art. 7 del D.

Lgs. 626/1994 (recante contratto di appalto e contratto d’opera) viene aggiunto un obbligo solidale, in particolare si precisa che l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL. Il provvedimento modifica altresì il comma 2 dell’art. 29 del D. Lgs. 276/2003 (Legge Biagi), recante disposizioni in materia di obblighi solidali (corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e contributivi) negli appalti, ampliandone la portata. In particolare: è stata eliminata la possibilità riservata ai contratti collettivi di disporre previsioni diverse; il committente risulta obbligato solidale non solo con l’appaltatore ma anche con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori; il periodo in cui vige l’obbligo solidale passa da uno a due anni.

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007• Congedi parentali (comma 1266): il provvedimento stabilisce

che i soggetti, destinatari del congedo straordinario retribuito (massimo due anni nella vita lavorativa – Art. 42, c. 5, D. Lgs. 151/2001) per i figli (o fratelli) portatori di handicap, che usufruiscono dei citati permessi per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

• Età per l’accesso al lavoro (comma 622): il provvedimento stabilisce che l’istruzione obbligatoria è fissata in almeno dieci anni ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età . L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008. Lo stesso comma fissa, come conseguenza, l’innalzamento a 16 anni l’età minima per l’accesso al lavoro (dovrà essere chiarito, da parte del ministero, l’esatta decorrenza di tale innalzamento).

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Finanziaria 2007Finanziaria 2007 Servizio ispezione del lavoro (comma

544 e 571): Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dalla legge finanziaria 2007, con particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato all’immissione in servizio fino a trecento nuovi ispettori. E’ altresì previsto l’incremento di 60 unità del Commando dei carabinieri per la tutela del lavoro.