LA DIRETTIVA 52/2008/CE SULLA "MEDIAZIONE" Prof. Aniello Merone.

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LA DIRETTIVA 52/2008/CE LA DIRETTIVA 52/2008/CE SULLA "MEDIAZIONE"SULLA "MEDIAZIONE"

Prof. Aniello MeroneProf. Aniello Merone

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L’EVOLUZIONE DELLA L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIANORMATIVA COMUNITARIA

Secondo Piano d'azione triennaleSecondo Piano d'azione triennale Libro verdeLibro verde del 1993 del 1993, dedicato alle politiche sui consumatori, dedicato alle politiche sui consumatori Ottobre 1999Ottobre 1999, Indicazioni del Consiglio Europeo di Tampere., Indicazioni del Consiglio Europeo di Tampere. Maggio 2000Maggio 2000, Conclusioni da parte del Consiglio dell’Unione Europea , Conclusioni da parte del Consiglio dell’Unione Europea

dirette alla Commissione, per l’individuazione di principi fondamentali tesi dirette alla Commissione, per l’individuazione di principi fondamentali tesi a favorire l'appropriato sviluppo e l'operatività dei procedimenti a favorire l'appropriato sviluppo e l'operatività dei procedimenti stragiudiziali per la composizione delle controversie in campo civile e stragiudiziali per la composizione delle controversie in campo civile e commerciale.commerciale.

Tra il 2000 ed il 2002Tra il 2000 ed il 2002, la Commissione promosse la creazione:, la Commissione promosse la creazione: La rete EEJ-Net, La rete EEJ-Net, La rete FIN-NetLa rete FIN-Net Raccomandazione 2001/310/CE della Commissione Europea del 4 aprile 2001 , Raccomandazione 2001/310/CE della Commissione Europea del 4 aprile 2001 ,

sui principi applicabili agli organi extra giudiziali che partecipanoalla risoluzione sui principi applicabili agli organi extra giudiziali che partecipanoalla risoluzione consensuale delle controversie in ma teria di consumo.consensuale delle controversie in ma teria di consumo.

Aprile 2002Aprile 2002, , Libro verde Libro verde sui metodi alternativi di soluzione delle con sui metodi alternativi di soluzione delle con troversie in ogni settore del diritto civile e commerciale. troversie in ogni settore del diritto civile e commerciale.

Nel 2004Nel 2004 prende il via l’iter legislativo sulla proposta di prende il via l’iter legislativo sulla proposta di una direttiva una direttiva sulla “mediazione” in materia civile e commercialesulla “mediazione” in materia civile e commerciale, che dopo , che dopo quattro anni sfociò nell'adozione della quattro anni sfociò nell'adozione della Direttiva 52/2008/CEDirettiva 52/2008/CE, da attuare, , da attuare, per ciascun stato membro, entro il 21 maggio 2011.per ciascun stato membro, entro il 21 maggio 2011.

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Scopo, Mediazione e MediatoreScopo, Mediazione e Mediatore L’L’ art. 1, co. 1 art. 1, co. 1, chiarisce che , chiarisce che scopo della Direttivascopo della Direttiva è è

““facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziarioprocedimento giudiziario”.”.

Per l’Per l’art 3art 3,, co. 1 co. 1,, let. a let. a, per , per mediazionemediazione s’intende “un s’intende “un procedimento strutturatoprocedimento strutturato, indipendente mente dalla , indipendente mente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse, su base volontaria, di tentano esse, su base volontaria, di raggiungere un accordo raggiungere un accordo sulla risoluzionesulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un della medesima con l'assistenza di un mediatore”mediatore”

Per l’Per l’art 3art 3,, co. 1 co. 1,, let. b let. b,, per per mediatoremediatore s’intende un “terzo s’intende un “terzo neutrale, cui è richiesto di agire in modo efficace, imparziale e neutrale, cui è richiesto di agire in modo efficace, imparziale e competente”.competente”.

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Procedure escluse dall’ambitoProcedure escluse dall’ambitodi applicazione della Direttivadi applicazione della Direttiva

Il considerando 11Il considerando 11 consente di operare consente di operare per esclusioneper esclusione, indicando cosa non rientra , indicando cosa non rientra nell'ambito di nell'ambito di

applicazione della Direttiva:applicazione della Direttiva: La negoziazione assistita svolta in sede di La negoziazione assistita svolta in sede di trattative precontrattualitrattative precontrattuali,, I procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una I procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una raccomandazione raccomandazione

formaleformale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia. , sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia. Si pensi ai Si pensi ai sistemi di sistemi di Dispute BoardDispute Board, , nelle 3 differenti varianti:nelle 3 differenti varianti:

Dispute Review BoardDispute Review Board Dispute Adjudication BoardDispute Adjudication Board Combined Dispute BoardCombined Dispute Board

Ombudsman. Ombudsman. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi agli Uffici Provinciali per il Lavoro.Il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi agli Uffici Provinciali per il Lavoro. l'Arbitro Bancario Finanziario.l'Arbitro Bancario Finanziario.

La valutazione di peritiLa valutazione di periti I I reclami dei consumatorireclami dei consumatori l'arbitratol'arbitrato, anche nel desueto meccanismo di , anche nel desueto meccanismo di Med-Arb (Mediation-Arbitration)Med-Arb (Mediation-Arbitration) Procedimenti di natura arbitrale Procedimenti di natura arbitrale (nella versione inglese (nella versione inglese processes of an adjudicatory processes of an adjudicatory

naturenature) )

L’L’Art. 3, co. 1, let. aArt. 3, co. 1, let. a), include nel campo di applicazione della Direttiva i ), include nel campo di applicazione della Direttiva i procedimentiprocedimenti finalizzati a finalizzati a

far addivenire le parti ad una soluzione transattiva della lite, far addivenire le parti ad una soluzione transattiva della lite, condotti dal GOcondotti dal GO, a condizione , a condizione però che però che

il magistrato incaricato ad effettuarli sia diverso da quello cui è affidata la decisione della il magistrato incaricato ad effettuarli sia diverso da quello cui è affidata la decisione della controversia.controversia.

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AMBITO DI APPLICAZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIA e TERRITORIOMATERIA e TERRITORIO

La Direttiva si applica solo alle controversieLa Direttiva si applica solo alle controversie “in materia civile e commerciale”, “in materia civile e commerciale”, ove sono in gioco diritti liberamente disponibili dalle parti ove sono in gioco diritti liberamente disponibili dalle parti (art. 1, co. 2)(art. 1, co. 2),,

Controversie in materia di famiglia e lavoro.Controversie in materia di famiglia e lavoro. Raffronto con la nozione di Raffronto con la nozione di ““materia civile e commercialemateria civile e commerciale”” adottata dall'art. 1 del Reg. 44/2001. adottata dall'art. 1 del Reg. 44/2001.

La Direttiva non concerne:La Direttiva non concerne: le controversie in materia fiscale, doganale ed amministrativa. le controversie in materia fiscale, doganale ed amministrativa. liti concernenti la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri.liti concernenti la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri.

La Direttiva trova applicazione solo per le controversie in materia civile e com La Direttiva trova applicazione solo per le controversie in materia civile e com merciale che rivestonomerciale che rivestono natura transfrontalieranatura transfrontaliera, quando almeno una delle parti , quando almeno una delle parti abbia la residenza ovvero il domicilio in uno Stato membro diverso da quello delle abbia la residenza ovvero il domicilio in uno Stato membro diverso da quello delle altre. altre.

Il Considerando 8Il Considerando 8 specifica che ciò non impedisce al specifica che ciò non impedisce al legislatore nazionalelegislatore nazionale di applicare le di applicare le medesime disposizioni anche per i procedimenti di "mediazione" concernenti liti domestiche. medesime disposizioni anche per i procedimenti di "mediazione" concernenti liti domestiche.

Ex art. 2, co. 1, tale circostanza deve sussistere in uno dei seguenti momenti, visti Ex art. 2, co. 1, tale circostanza deve sussistere in uno dei seguenti momenti, visti come fra loro alternativi:come fra loro alternativi:

quando le parti concordano di ricorrere alla “mediazione” dopo il sorgere della controversia quando le parti concordano di ricorrere alla “mediazione” dopo il sorgere della controversia (let.(let. a).a).

qualora l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorga a norma del diritto nazionale (let. c).qualora l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorga a norma del diritto nazionale (let. c). quando il ricorso alla mediazione viene quando il ricorso alla mediazione viene ordinatoordinato da un organo giurisdizionale (let. b). da un organo giurisdizionale (let. b). se il giudice se il giudice invitainvita le parti a ricorrere alla mediazione per dirimere il conflitto (let. d) le parti a ricorrere alla mediazione per dirimere il conflitto (let. d)

La Direttiva si applica a tutti gliLa Direttiva si applica a tutti gli Stati membri Stati membri ad eccezione della ad eccezione della DanimarcaDanimarca

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QUALITQUALITÁÁ DELLA MEDIAZIONE DELLA MEDIAZIONE

L’obiettivo qualitativo è perseguito attraverso due L’obiettivo qualitativo è perseguito attraverso due

strade:strade: LaLa formazione continuativa formazione continuativa dei mediatori, dei mediatori,

art.4, co.2art.4, co.2 criteri per uncriteri per un controllo sulla qualità del controllo sulla qualità del

servizio servizio prestato dai mediatori, art.4, co. 1.prestato dai mediatori, art.4, co. 1.

elaborazione di codici di condotta. imparzialità

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RICORSO ALLA MEDIAOZIONERICORSO ALLA MEDIAOZIONE

Obiettivo della Direttiva è Obiettivo della Direttiva è favorire la risoluzione consensuale anche delle favorire la risoluzione consensuale anche delle controversie già sfociate in una lite giudiziariacontroversie già sfociate in una lite giudiziaria. .

In questo senso l’In questo senso l’art. 5, co. 1art. 5, co. 1 prevede che l'organo giurisdizionale investito di una prevede che l'organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso:causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso:

invitare le parti a partecipare ad una invitare le parti a partecipare ad una sessione informativasessione informativa sul ricorso alla "mediazione", a sul ricorso alla "mediazione", a condizione che queste ultime abbiano effettivamente luogo e siano facilmente accessibili; condizione che queste ultime abbiano effettivamente luogo e siano facilmente accessibili; oppure, saltando tale stadio informativo oppure, saltando tale stadio informativo

direttamente invitare le partì a direttamente invitare le partì a ricorrere alla mediazionericorrere alla mediazione, fissando eventualmente un , fissando eventualmente un termine entro il quale quest'ultima — a prescindere dal risultato raggiunto — deve concludersi, termine entro il quale quest'ultima — a prescindere dal risultato raggiunto — deve concludersi, onde evitare di pregiudicare il diritto delle parti alla tutela giurisdizionale.onde evitare di pregiudicare il diritto delle parti alla tutela giurisdizionale.

La Direttiva non pregiudica la possibilità per il legislatore nazionale di rendere ilLa Direttiva non pregiudica la possibilità per il legislatore nazionale di rendere il ricorso alla "mediazione"ricorso alla "mediazione" obbligatorio obbligatorio oppure oppure soggetto ad incentivi o sanzioni soggetto ad incentivi o sanzioni ((art.5, co. 2art.5, co. 2). Tuttavia, la Direttiva esclude che ciò possa avvenire con modalità tali ). Tuttavia, la Direttiva esclude che ciò possa avvenire con modalità tali da: da:

mettere in pericolo la riservatezza della "mediazione", violando i divieti posti dal legislatore mettere in pericolo la riservatezza della "mediazione", violando i divieti posti dal legislatore comunitario in sua tutela (vedi art. 7); comunitario in sua tutela (vedi art. 7);

costringere il mediatore, alla fine del processo di "mediazione" risultato infruttuoso, a costringere il mediatore, alla fine del processo di "mediazione" risultato infruttuoso, a formulare una "formale" proposta transattiva, il che porterebbe tutto il procedimento fuori formulare una "formale" proposta transattiva, il che porterebbe tutto il procedimento fuori dall'ambito di applicazione della Direttiva (come già spiegato). dall'ambito di applicazione della Direttiva (come già spiegato).

l'eventuale obbligatorietà di ricorrere alla "mediazione" non deve crearel'eventuale obbligatorietà di ricorrere alla "mediazione" non deve creare pregiudizio al pregiudizio al diritto dei cittadini ad accedere alla tutela giurisdizionalediritto dei cittadini ad accedere alla tutela giurisdizionale . .

Il legislatore comunitario ha voluto infine preci sare cheIl legislatore comunitario ha voluto infine preci sare che nemmeno vengono nemmeno vengono pregiudicati gli attuali sistemi di media zione autoregolatori, pregiudicati gli attuali sistemi di media zione autoregolatori, ma solo nella ma solo nella misura in cui essi trattanomisura in cui essi trattano aspetti non coperti dalla Direttiva aspetti non coperti dalla Direttiva ((Considerando Considerando 1414). ).

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RiservatezzaRiservatezza Ex art. 7 Ex art. 7 agli Stati membri è fatto divieto di consentire che il mediatore ovvero le altre agli Stati membri è fatto divieto di consentire che il mediatore ovvero le altre

persone coinvolte nell'amministrazione del processo di "mediazione" siano persone coinvolte nell'amministrazione del processo di "mediazione" siano obbligati a obbligati a deporre in un procedimento giurisdizionale ovvero in un arbitrato.deporre in un procedimento giurisdizionale ovvero in un arbitrato.Tuttavia, siffatto Tuttavia, siffatto divieto divieto non è assolutonon è assoluto: :

esso concerne solo i procedimenti giurisdizionali in materia civile e commerciale ovvero arbitrali. esso concerne solo i procedimenti giurisdizionali in materia civile e commerciale ovvero arbitrali. Resta così aperta la possibilità di ottenere la loro testimonianza nei processi di diversa natura, come Resta così aperta la possibilità di ottenere la loro testimonianza nei processi di diversa natura, come quelli penali.quelli penali.

il divieto è derogabile per concorde volontà di tutte le parti in lite.il divieto è derogabile per concorde volontà di tutte le parti in lite.

Peraltro, anche in assenza di tale consenso, il divieto non opera nelle seguenti circostanze:Peraltro, anche in assenza di tale consenso, il divieto non opera nelle seguenti circostanze: quando la deposizione sulle informazioni in questione risulta quando la deposizione sulle informazioni in questione risulta necessaria per superiori necessaria per superiori

considerazioni di ordine pubblico considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in particolare per dello Stato membro interessato, in particolare per assicurare la assicurare la protezione degli interessi dei minori o per scongiurare un danno all'integrità fisica o psicologica di una protezione degli interessi dei minori o per scongiurare un danno all'integrità fisica o psicologica di una personapersona..

quando il riferire sul quando il riferire sul contenuto dell'accordocontenuto dell'accordo risul tante dalla "mediazione" (e non su qualsiasi risul tante dalla "mediazione" (e non su qualsiasi informazione avuta in occasione della procedura) è informazione avuta in occasione della procedura) è necessario ai fini dell'applicazione o necessario ai fini dell'applicazione o dell'esecuzionedell'esecuzione dell'accordo stesso. dell'accordo stesso.

La Direttiva non osta all'adozione di La Direttiva non osta all'adozione di misure nazionali più restrittivemisure nazionali più restrittive, finalizzate a , finalizzate a tutelare la riservatezza della "mediazione" (tutelare la riservatezza della "mediazione" (art. 7 , co. 2art. 7 , co. 2).).

L’L’art. 2, co. 2art. 2, co. 2 stabilisce che ai soli fini degli articoli 7 e 8 (riservatezza ed interruzione di stabilisce che ai soli fini degli articoli 7 e 8 (riservatezza ed interruzione di termini) per termini) per controversia transfrontalieracontroversia transfrontaliera dovrà intendersi anche il caso in cui viene dovrà intendersi anche il caso in cui viene svolto un processo di "mediazione" in cui almeno una delle parti ha il domicilio o la svolto un processo di "mediazione" in cui almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza in uno Stato membro diverso dalle altre, cui residenza in uno Stato membro diverso dalle altre, cui segue un procedimento segue un procedimento giurisdizionale o un arbitrato sul territorio di uno giurisdizionale o un arbitrato sul territorio di uno Stato membro differenteStato membro differente da quelli ove da quelli ove avevano sede o residenza le partiavevano sede o residenza le parti, nel momento in cui il ricorso alla "mediazione" fu tra loro , nel momento in cui il ricorso alla "mediazione" fu tra loro concordato ovvero imposto da una decisione dell'autorità giudiziaria o dalla legge.concordato ovvero imposto da una decisione dell'autorità giudiziaria o dalla legge.

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Effetto della mediazione sui Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenzatermini di prescrizione e decadenza

Ex art. 8, co. 1Ex art. 8, co. 1: : Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione nel Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza.procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza.

Il Il fenomeno sospensivofenomeno sospensivo si ricollega al momento in cui le parti “si ricollega al momento in cui le parti “intraprendono un’azione specifica intraprendono un’azione specifica per avviare il procedimento di mediazioneper avviare il procedimento di mediazione“. “.

Il Il fenomeno interruttivofenomeno interruttivo, sembra vada ricollegato al , sembra vada ricollegato al momento in cui viene in essere tale accordomomento in cui viene in essere tale accordo. . la la notificanotifica che una parte fa alle altre circa la propria intenzione di iniziare una mediazione; che una parte fa alle altre circa la propria intenzione di iniziare una mediazione; il il deposito della domandadeposito della domanda presso la segreteria di un mediatore ovvero di un organismo. Con riferimento presso la segreteria di un mediatore ovvero di un organismo. Con riferimento

a tale seconda ipotesi:a tale seconda ipotesi: se la domanda è presentata in modo congiunto, sempre alla se la domanda è presentata in modo congiunto, sempre alla presentazione della domandapresentazione della domanda se la domanda è presentata da una parte nella speranza che le altre aderiscano, l'interruzione dovrebbe se la domanda è presentata da una parte nella speranza che le altre aderiscano, l'interruzione dovrebbe

avvenire nel momento in cui queste ultime prestano il loro avvenire nel momento in cui queste ultime prestano il loro consenso ad attivare la "mediazione"consenso ad attivare la "mediazione".. ordine di un'autorità giudiziariaordine di un'autorità giudiziaria, l'interruzione dei termini dovrebbe coincidere con l’ordine stesso, l'interruzione dei termini dovrebbe coincidere con l’ordine stesso obbligo di leggeobbligo di legge, l'interruzione va ricollegata al momento in cui una delle parti vi adempie., l'interruzione va ricollegata al momento in cui una delle parti vi adempie.

L’L’effetto ripristinatorio effetto ripristinatorio si produce nell'istante in cui il procedimento si chiude.si produce nell'istante in cui il procedimento si chiude.

L’L’art 8, co. 2art 8, co. 2, nonché, nonché considerando 24 considerando 24, precisa che quanto imposto agli Stati circa la materia in , precisa che quanto imposto agli Stati circa la materia in oggetto, lascia impregiudicate le disposizioni relative ai termini di prescrizione e decadenza previste oggetto, lascia impregiudicate le disposizioni relative ai termini di prescrizione e decadenza previste dagli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte, come nel caso del settore dei dagli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte, come nel caso del settore dei trasporti. trasporti.

Giova, infine, ricordare che anche per la materia in oggetto, scatta la Giova, infine, ricordare che anche per la materia in oggetto, scatta la nozione ampliata di lite nozione ampliata di lite transfrontaliera.transfrontaliera.

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Esecutività degli accordi Esecutività degli accordi risultanti dalla mediazionerisultanti dalla mediazione

L’L’aart. 6, co 1rt. 6, co 1,, nonchénonché considerando 19 considerando 19 della Direttiva, impegna gli Stati membri ad della Direttiva, impegna gli Stati membri ad assicurare che “assicurare che “le parti, le parti, o una di esse con l'esplicito consenso delle altreo una di esse con l'esplicito consenso delle altre , abbiano , abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto derivante da una la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto derivante da una mediazione sia reso esecutivomediazione sia reso esecutivo”.”.

Ex art. 6, co 2Ex art. 6, co 2, con il consenso di tutte le parti, il contenuto dell'accordo raggiunto in , con il consenso di tutte le parti, il contenuto dell'accordo raggiunto in sede di "mediazione" — purché esso sia fatto per iscritto — “sede di "mediazione" — purché esso sia fatto per iscritto — “può essere reso esecutivo può essere reso esecutivo tramite una sentenza, una decisione ovvero un atto autentico emesso da un organo tramite una sentenza, una decisione ovvero un atto autentico emesso da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità, giurisdizionale o da un'altra autorità, in conformità al diritto dello Stato in cui èin conformità al diritto dello Stato in cui è presentata la richiestapresentata la richiesta”.”.

La Direttiva non fornisce poi alcuna indicazione circaLa Direttiva non fornisce poi alcuna indicazione circa la tipologia della procedura che deve la tipologia della procedura che deve essere seguita dagli organi giurisdizionali o altre autorità essere seguita dagli organi giurisdizionali o altre autorità cui verrà attribuita competenza in cui verrà attribuita competenza in materia e che gli Stati membri dovranno indicare alla Commissionemateria e che gli Stati membri dovranno indicare alla Commissione ((art. 6, co. 3art. 6, co. 3). ).

La possibilità di ottenere la dichiarazione di esecutività è esclusa se l'accordo in questione èLa possibilità di ottenere la dichiarazione di esecutività è esclusa se l'accordo in questione è contrario alla legge dello Stato membro (compreso il diritto internazionale privato, contrario alla legge dello Stato membro (compreso il diritto internazionale privato, Considerando Considerando 1919), in cui viene presentata la richiesta ovvero se la legge di tale paese non ne prevede ), in cui viene presentata la richiesta ovvero se la legge di tale paese non ne prevede l'esecutività (l'esecutività (art. 6, co. 1art. 6, co. 1).).

Il Il Considerando 21 Considerando 21 sottolinea che in base a tale secondo regolamento, gli accordi sottolinea che in base a tale secondo regolamento, gli accordi raggiunti fra le parti, per essere riconosciuti e resi esecutivi in un altro Stato membro, raggiunti fra le parti, per essere riconosciuti e resi esecutivi in un altro Stato membro, devono essere esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi.devono essere esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi.

la Direttiva non pregiudica le norme attualmente vigenti negli Stati membri in materia di la Direttiva non pregiudica le norme attualmente vigenti negli Stati membri in materia di esecuzioneesecuzione degli accordi risultanti da una mediazione degli accordi risultanti da una mediazione ((considerando 22considerando 22). ).

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LE RACCOMANDAZIONI CE LE RACCOMANDAZIONI CE SUGLI ORGAMISMI PER LA CONCILIAZIONE SUGLI ORGAMISMI PER LA CONCILIAZIONE

DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI CONSUMODELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI CONSUMO

Raccomandazione 98/257/CE e RaccomandazioneRaccomandazione 98/257/CE e Raccomandazione 2001/310/CE 2001/310/CE concerne concerne ii principi principi applicabili agli organi extragiudiziali applicabili agli organi extragiudiziali cheche, indipendentemente dalla loro denominazione, , indipendentemente dalla loro denominazione, partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.Il valore solitamente bagatellare delle controversie individuali di consumo, si riflette:Il valore solitamente bagatellare delle controversie individuali di consumo, si riflette:

inopportunità di instaurare un contenzioso in sede giudiziaria,inopportunità di instaurare un contenzioso in sede giudiziaria, esigenza di individuare modalità il più possibile rapide per la definizione delle controversieesigenza di individuare modalità il più possibile rapide per la definizione delle controversie esigenza di non recare pregiudizio alla posizione “debole” del consumatore.esigenza di non recare pregiudizio alla posizione “debole” del consumatore.

AMBITO DI APPLICAZIONE. AMBITO DI APPLICAZIONE. Raccomandazione 98/257/CE Raccomandazione 98/257/CE si applica aglisi applica agli organi extragiudiziali organi extragiudiziali che sono chiamati a che sono chiamati a

formulare una decisioneformulare una decisione,, che può avere sia natura non vincolante che impositiva nei confronti che può avere sia natura non vincolante che impositiva nei confronti delle parti.delle parti.

Pacificamente, tali procedure non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva, siccome non si estende ai Pacificamente, tali procedure non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva, siccome non si estende ai "reclami dei consumatori" ("reclami dei consumatori" (considerando 11considerando 11).).

RaccomandazioneRaccomandazione 2001/310/CE 2001/310/CE si applica si applica agli organi extragiudiziali agli organi extragiudiziali che semplicemente che semplicemente agevolano la risoluzioneagevolano la risoluzione delle controversie individuali di consumo. delle controversie individuali di consumo.

Qualora tale attività sia esercitata mediante la formulazione — Qualora tale attività sia esercitata mediante la formulazione — con modalità informalicon modalità informali — di suggerimenti sulle — di suggerimenti sulle opzioni di composizione delle lite, i rispettivi procedimenti sono suscettibili di rientrare tra quelli conformi alla opzioni di composizione delle lite, i rispettivi procedimenti sono suscettibili di rientrare tra quelli conformi alla nozione di "mediazione" individuata dalla Direttiva e, pertanto, se la lite ha natura "transfrontaliera", nozione di "mediazione" individuata dalla Direttiva e, pertanto, se la lite ha natura "transfrontaliera", la Direttiva la Direttiva parrebbe essere comunque applicabile parrebbe essere comunque applicabile (seppure tale interpretazione contraddica il tenore letterale del testo (seppure tale interpretazione contraddica il tenore letterale del testo normativo).normativo).

Alle due Raccomandazioni comunitarie fa espresso richiamo il Alle due Raccomandazioni comunitarie fa espresso richiamo il Codice del Consumo italianoCodice del Consumo italiano (d.lgs. 6 novembre 2005, n. 206, e successive modi ficazioni(d.lgs. 6 novembre 2005, n. 206, e successive modi ficazioni), con riferimento:), con riferimento:

al tentativo facoltativo di conciliazione inerente alle azioni inibitorie promosse dalle associazione dei consumatori al tentativo facoltativo di conciliazione inerente alle azioni inibitorie promosse dalle associazione dei consumatori (ex art. 140, comma 2), (ex art. 140, comma 2),

alla conciliazione extragiudiziale delle controversie di consumo in genere (art. 141). alla conciliazione extragiudiziale delle controversie di consumo in genere (art. 141).

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PRINCIPI PREVISTI DALLE PRINCIPI PREVISTI DALLE RACCOMANDAZIONI RACCOMANDAZIONI

257/1998/CE e 310/2001/CE257/1998/CE e 310/2001/CE

La Commissione promuovere il rispetto di alcuni principi La Commissione promuovere il rispetto di alcuni principi considerati essenziali, che devono essere soddisfatti tanto dalle considerati essenziali, che devono essere soddisfatti tanto dalle procedure quanto dai soggetti chiamati a condurle.procedure quanto dai soggetti chiamati a condurle.

310/2001/CE310/2001/CE IMPARZIALITÀ. IMPARZIALITÀ. TRASPARENZA.TRASPARENZA. EFFICACIA EFFICACIA EQUITÀEQUITÀ

257/1998/CE 257/1998/CE IMPARZIALITÀ. IMPARZIALITÀ. TRASPARENZA.TRASPARENZA. EFFICACIA EFFICACIA CONTRADDITTORIO. CONTRADDITTORIO. LEGALITÀ. LEGALITÀ. LIBERTÀ.LIBERTÀ. RAPPRESENTANZA. RAPPRESENTANZA.