Mediazione & Condominio

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MEDIAZIONE & CONDOMINIO PECULIARITÀ BRESCIA OPERATIVITÀ 13/11/2014 [email protected] - V0.4/53 1 Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported

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MEDIAZIONE&

CONDOMINIO PECULIARITÀ BRESCIA

OPERATIVITÀ 13/11/2014

[email protected] - V0.4/53 1

Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported

ADR E CONDOMINIOArbitrato

Mediazione

Negoziazione paritetica (protocollo ANACI 2013)

Negoziazione assistita

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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NELLE CONTROVERSIE CONDOMINIALI

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FonteServizio di conciliazione CAM

20 settembre 2013 20 settembre 2014

Panoramica dell’attività del servizio a 12 mesi dalla riforma del D.lgs 28/2010

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Dalla Carlucci

http://www.youtube.com/watch?v=1l4V4sv85wE

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alla Gabanelli

«…Allora, riassumendo: se io voglio fare una causa non mi scelgo il giudice, adesso invece sono obbligato ad andare davanti ad un organismo di mediazione, che pago, ma lo scelgo, in base a quali criteri? Come e chi mi garantisce la professionalità el’indipendenza di questi organismi e la formazione dei mediatori visto che il ministero della giustizia finora controlli non ne ha fatti. Abbiamo voluto la mediazione obbligatoria, allora facciamola bene altrimenti il rischio è che invece di accorciare allunghi, in tribunale ci si va a finire lo stesso e anche lì, quanto tempo si perde a continuare a lavorare su carta…».

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Corte cost., 6.12.2012, n. 272Illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, dell’obbligo della mediazione quale condizione di procedibilità del processo

ECCESSO DI DELEGA

Non entra nel merito della RAGIONEVOLEZZA

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INTERVENTO LEGISLATIVOTra le cose che abbiamo fatto in questi cinque mesi c’è stata una riforma della giustizia civile che rappresenta secondo me una vera e propria rivoluzione. Conl’introduzione della mediazione obbligatoria e degli ausiliari di giustizia che porteranno a unosmaltimento di un quarto dell’arretrato di tutte le cause pendenti e renderanno la nostra giustizia più rapida.

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ENRICO LETTA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DECRETO DEL “FARE”d.l. n. 69/2013, conv. nella l. 98/2013

iter condizionato dal quadro politico (Fiducia)

Commissione giustizia, parere favorevole con molteplici condizioni redatto dal Presidente della Commissione giustizia della Camera (on. Donatella Ferranti),

sessione congiunta della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio in sede referente

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INNOVAZIONIÈ stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda

La procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione, solo lo svolgimento dell'incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza a costi massimi molto contenuti

Gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo

La durata massima : 3 mesi

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MEDIAZIONE A SCADENZA

Obbligatorietà: entrata in vigore dopo l’approvazione della legge di conversione (21 settembre 2013)

Durata: 4 anni con verifica dei risultati dopo un biennio

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DEFINIZIONE DI MEDIAZIONEArt. 1, c. 1, lett. a) DL 28/2010:

«a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa»

testo previgente: “…..amichevole, sia di una proposta per la risoluzione della stessa”.

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I PROCEDIMENTI DI “MEDIAZIONE”

1. M obbligatoria art. 5, comma 1-bis

2. M delegata/demandata dal giudice

3. M amministrata c/o Organismo accreditato

4. M pattizia/contrattuale

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b)MEDIAZIONE OBBLIGATORIA in materia di

condominio,

diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria

da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari

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ESCLUSIONE

risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti (vedi negoziazione assistita)

precisazione : sanitaria oltre che medica

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MEDIAZIONE DEMANDATA/DELEGATAVincolante per le parti

Condizione di procedibilità sopravvenuta

Scelta dell’Organismo: unico vincolo la competenza territoriale

il giudice discrezionalmente valuta natura della causa, avanzamento istruzione, comportamento parti

≠conciliazione giudiziale art. 185-bis c.p.c.

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PRIMO INCONTROOnerosità: primo incontro

Soddisfa la condizione di procedibilità

Nessun compenso all’Organismo (sole spese)

art. 8, comma 1, il mediatore invita le parti e i loro avvocati “a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione” e soltanto “nel caso positivo, procede con lo svolgimento”.

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CASI SFAVOREVOLILa parte, caratterialmente, non è disponibile a negoziare per individuare una soluzione soddisfacente e/o è ancorato su posizioni di principio;

La parte ha interesse a ottenere una sentenza che costituisca un precedente (perché si profila la possibilità di essere attore o convenuto in cause analoghe);

le parti non hanno interesse alla prosecuzione dei rapporti; oggetto di controversia è il pagamento di una somma e il debitore versa in stato di difficoltà (in tale ipotesi non avrà alcun interesse a trovareuna soluzione rapida, ma preferirà attendere le iniziative giudiziarie del creditore, che gli assicurano, dati i tempi della giustizia, la possibilità di ritardare i pagamenti).

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CASI FAVOREVOLIle parti hanno interesse a proseguire i rapporti;

il valore della controversia non giustifica i tempi e i costi di un giudizio ordinario;

il cliente non ha prove sufficienti a dimostrare in giudizio la fondatezza della propria pretesa;

l’esito di un eventuale giudizio sia assolutamente incerto;

vi sia interesse a mantenere riservata la soluzione della controversia.

FONTE: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2013/09/ruolo-e-funzioni-dei-legali-chiamati-ad-assistere-le-parti.html

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LA CONTROVERSIA CONDOMINIALE

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MEDIAZIONE CONDOMINIALE

Rapporti con la riforma

controversie in materia di condominio devono intendersi quelle contese derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del c.c. e dagli artt. da 61 a 72

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RAPPORTI INTERNI

PARTI COMUNI E USO

TABELLE MILLESIMALI

Restano esclusi:

i rapporti con i fornitori/appaltatori

le questioni sul compenso dell’amministratore

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CASI CONCRETI PORTIERATO

ABBAINI

ANTENNE

IMMISSIONI

VIDEOSORVEGLIANZA

CONDOMINIO IN ZONA DI VILLEGGIATURA

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COMPETENZA TERRITORIALE

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QUESTIONI DI COMPETENZA“La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nel quale il condominio è situato”.

In caso di amministratore o condomino “moroso” non residente nel luogo del condominio prevale questo criterio in quanto l’art. 71-quater disp. att. c.c. è da considerarsi norma speciale.

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Codice Procedura CivileArt. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini

Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione

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L'AMMINISTRATOREIN MEDIAZIONE

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LEGITTIMAZIONE DELL’AMMINISTRATOREal procedimento di mediazione è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare approvata dalla maggioranza degli intervenuti in rappresentanza di almeno la metà del valore dell’edificio. (comma 3 dell’art. 71 quater disp. att. c.c. =

(Non incide sulla legittimazione processuale e in altre ADR)

DELIBERA PER ACCORDO: art. 71 quater disp. att. Cod. civ. (comma 5°)

proposta di mediazione: approvata in ogni caso dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta dovrà considerarsi non accettata e l’esito del procedimento di mediazione concluso senza effetti riconciliativi.

Non si distingue in relazione all’incidenza sui diritti dei singoli condomini, eventualmente oggetto di valutazione del Tribunale per omologa

Il mediatore dovrà considerare il termine sufficiente a permettere la convocazione con ODG dell’assemblea

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QUESTIONE: Il singolo condominoNon risultando definita la natura del condominio non può a priori escludersi l’iniziativa del singolo condomino anche attraverso procedure ADR a tutela di interessi più ampi in qualità di comproprietario dei beni comuni.

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IL MEDIATORE NELLE CONTROVERSIE CONDOMINIALI

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MEDIATOREDisinnescare la conflittualità

allargare la torta degli interessi

Verifica delibera

Attenzione ad interessi dei singoli se emergenti

Termine per la proposta di conciliazione in considerazione delle esigenze dell’assemblea

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OBBLIGHI E POTERIDispone proroga della prima comparizione all’incontro preliminare ove i termini (30gg) non consentano la partecipazione dell’amministratore e allo stesso modo per la valutazione della proposta

Non è vincolato al PRINCIPIO DELLA DOMANDA

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IL RUOLO DELL'AVVOCATO

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OBBLIGO D’INFORMAZIONEReintroduzione dell’obbligo d’informazione a carico degli avvocati

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare chiaramente e per iscritto l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali.

I casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscrittadall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione»

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PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATI21 marzo 2011-31 dicembre 2012, diffusi dal ministero della Giustizia

81,3% delle domande di mediazione presentate con assistenza di un legale

80,6% dei casi le parti hanno partecipato agli incontri di mediazione con il proprio avvocato

Il regolamento dell’Organismo poteva disporre in tal senso

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PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATIAl primo incontro e ai successivi fino al termine della procedura

la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi avvocati che attestino e certifichino la conformità del medesimo alle norme imperative e all’ordine pubblico rende esecutivo l’accordo di conciliazione, senza necessità di richiedere l’omologa del tribunale

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AVVOCATO “MEDIATORE” DI DIRITTO

Obblighi formativi

Doveri deontologici

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ASSEMBLEA E MEDIAZIONE

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art.71 quater disp. att. c.c. (3-6)Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera

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MEDIAZIONE E PRESCRIZIONE

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art. 5, comma 6, d. lgs. 28/2010Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo di mediazione

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L’ESITO DELLA MEDIAZIONE IN CONDOMINIO

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ESITIEntro 3 mesi (precedentemente erano 4)

ACCORDO: conciliazione

MANCATO ACCORDO: verbale negativo

ACCORDO AL DI FUORI DEL PROCEDIMENTO

RINUNCIA

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ACCORDO

Rinuncia agli atti del giudizio

o rinuncia all’azione?

Quali effetti per il singolo condomino?

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GIORGIO PEDRAZZI

Avvocato, Mediatore e Formatore

Professore aggregato di Istituzioni di Diritto

privato e Diritto delle Nuove Tecnologie

Componente della Commissione Clausole Vessatorie CCIAA Brescia

E-MAIL: [email protected]

VI RINGRAZIA PER L’ATTENZIONE

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