LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli.

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LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012

Dott. Marco Nocivelli

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Opzioni

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riportare il credito sull’anno 2013 per COMPENSAZIONE

VERTICALE

compensare il credito

con altre imposte (COMPENSAZIONE

ORIZZONTALE)

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FINO A € 5.000 OLTRE € 5.000

compensazione libera, dal 1° gennaio 2013, senza formalità

Adempimenti:

preventiva presentazione dichiarazione Iva

compensazione dal 16 del mese successivo

utilizzo obbligatorio di Entratel/intermediario

TRA € 5.000 e € 15.000

nessun ulteriore adempimento

OLTRE € 15.000

Obbligo apposizione:

- visto di conformità professionista esterno o

- sottoscrizione organo di controllo

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1 FRONTESPIZIO

1 MODULO

* Anche attraverso registri IVA sezionali

1 FRONTESPIZIO

TANTI MODULI quante sono le attività separate

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DETERMINAZIONE UNICA*

DETERMINAZ.SEPARATA

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Gli importi vanno indicati all’unità di euro. L’arrotondamento va effettuato per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 cent, per difetto se inferiore a 50 cent.

Se per un’attività non ci sono dati o valori da indicare, il relativo quadro non deve essere compilato.

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CORRETTIVA Rettifica/integra NEI TERMINI una dichiarazione già presentata

INTEGRATIVA A FAVORE

Rettifica/integra - SCADUTI I TERMINI - una dichiarazione già presentata con

minor credito/maggior debito rispetto al reale

INTEGRATIVA Rettifica/integra - SCADUTI I TERMINI - una dichiarazione già presentata

TIPO di DICHIARAZIONE

NB: La dichiarazione integrativa va presentata anche per la correzione di errori/omissioni non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell’Iva o sul versamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.

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FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

NUMERO MODULI (4)

INVIO AVVISO TELEMATICO ALL’INTERMEDIARIO (5)

FIRMA

(4) Numero dei moduli/intercalari che compongono la dichiarazione Iva(5) Barrare se l’ente si è accordato affinché gli avvisi di irregolarità siano inviati telematicamente all’intermediario. Se non è effettuata la scelta, l’avviso è inviato al domicilio fiscale dell’Ente con raccomandata. L’intermediario, se accetta di ricevere l’avviso telematico, deve barrare la casella “RICEZIONE AVVISO TELEMATICO” nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

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IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

CODICE FISCALE DELL’INTERMEDIARIOIMPEGNO A PRESENTARE IN VIA TELEMATICA LA DICHIARAZIONE (6)

RICEZIONE AVVISO TELEMATICO(7)

DATA DELL’IMPEGNO(8)

FIRMA

(6) Barrare “1” Se la dichiarazione è predisposta dall’Ente, “2” se dall’intermediario(7) Vedi nota 5 slide precedente(8) Data di assunzione dell’impegno a trasmettere la dichiarazione

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Se l’Ente intende compensare il credito Iva per importi superiori a € 15.000, la dichiarazione deve essere completata con l’apposizione del VISTO DI CONFORMITA’

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La sottoscrizione dell’ORGANO DI CONTROLLO è alternativa all’apposizione del visto di conformità.

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Con la rm. 90/10 l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’organo di revisione previsto dall’art. 234 Tuel svolge la stessa funzione di garanzia sulla regolarità contabile e finanziaria dell’Ente locale che viene svolta dai revisori legali nei confronti delle società di capitali. Quindi la sottoscrizione del revisore sostituisce il visto di conformità e consente all’Ente la compensazione orizzontale oltre € 15.000.

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Con la sottoscrizione il revisore attesta l’esecuzione di tutti i controlli previsti dall’art. 2, comma 2, Dm. 164/99.

L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione di sanzioni (cfr. Dlgs. 241/97, art. 39, comma 1, lett. a).

NB: quando non si pone il problema della compensazione di importi superiori a € 15.000 la dichiarazione Iva non deve essere sottoscritta dai revisori dei conti.

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VA2: codice attività

sempre codice 84.11.10 sul primo modulo degli enti pubblici.

non si possono separare attività che hanno lo stesso codice (rm.112/08) fatta salva l’eccezione per l’attività immobiliare (art. 36, c. 3, DPR 633)

nell’ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate ex art. 36 deve essere indicato in ogni modulo il codice dell’attività ad esso relativo

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VA5: acquisti e servizi di gestione di telefoni cellulari per i quali l’Iva è stata detratta in misura superiore al 50%

NB: dal 2008 la legge non predetermina una misura forfetaria e fissa di imposta detraibile (come per le auto), lasciando al contribuente il calcolo di un’eventuale percentuale di utilizzo commerciale superiore al 50%

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NOVITA’

Operazioni con Iva per cassa Eliminazione operazioni con aliquota Iva

20% Rinumerazione

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VE20-VE22: operazioni imponibili al 4%, 10%, 21%

E’ stato soppresso il rigo per le operazioni al 20%.Nel caso di emissione di note di accredito al 20% è

necessario inserirle nel rigo al 21% e collocare la differenza di Iva nel rigo VE24

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VE24: variazioni ed arrotondamenti di imposta per quadratura con Iva sulle operazioni attive (fatture di vendita + corrispettivi)

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L’Iva al VE24 può essere diversa da quella sulle operazioni a causa di:

arrotondamenti di imposta operati in fattura imposta indicata in fattura in misura diversa a quella

reale per la quale non sia stata emessa nota di variazione

arrotondamenti all’unità di euro operati in dichiarazione

Vanno indicate anche le variazioni di sola imposta registrate nel 2012 ma relative ad operazioni di anni precedenti.

Il rigo va utilizzato anche nel caso in cui nel 2012 siano state emesse note di variazione con Iva 20%.

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VE30: operazioni che concorrono alla formazione del plafond (esportazioni, cessioni

intracomunitarie, cessioni verso San Marino)

VE31: operazioni non imponibili per dichiarazione di intento

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VE32: altre operazioni non imponibili (es. soggiorni climatici)

VE33: operazioni ESENTI

NB: l’effettuazione di operazioni esenti comporta la compilazione della sezione 3-A del quadro VF. Se sono occasionali o accessorie a operazioni imponibili va barrata la casella al rigo VF53.

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VE34: operazioni con applicazione del reverse charge

campo 2: cessione di rottami

campo 5: cessione di fabbricati (strumentali/abitativi) imponibili a soggetti Iva

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VE36: operazioni effettuate nell’anno 2012 ma con imposta esigibile in anni successivi

(non devono essere comprese nei righi da VE20 a VE22)

Iva per cassa

VE37: (meno) operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012

(devono essere comprese nei righi da VE20 a VE22)

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VE38: (meno) cessioni di beni ammortizzabili e

passaggi interni (ex. art. 36, comma 5)

SERVIZI, (solo) se destinati ad attività a detrazione forfettizzata o ridotta (es. attività esenti)

PASSAGGI A O DA ATTIVITA’ AL MINUTO CON VENTILAZIONE (es. farmacia)

ALTRI PASSAGGI DI BENI

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VE39: prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)

PS: per queste operazioni è previsto l’obbligo di fatturazione (art. 21, comma 6) ma non concorrono alla formazione del volume d’affari.

NB: dal 2013 sono cambiate le regole: tutte le operazioni prive del requisito della territorialità vanno fatturate e concorrono alla formazione del volume d’affari

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VE40: volume d’affari

NON concorrono al volume d’affari: • cessioni di beni ammortizzabili• passaggi interni di beni/servizi tra attività separate• operazioni effettuate in anni precedenti ma con Iva

esigibile nel 2012• prestazioni di servizi ex art. 7-ter

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NOVITA’

eliminazione rigo per acquisti con Iva 20% rinumerazione acquisti da «nuovi minimi» (regime

dell’imprenditoria giovanile)

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VF1-VF11: acquisti imponibili, suddivisi per aliquota, per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel 2012

NB: il quadro comprende tutti gli acquisti, sia quelli posti in essere nel territorio dello Stato che gli acquisti intracomunitari e le importazioni (bollette doganali)

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VF13: altri acquisti non imponibili (es. agenzie viaggio)

VF14: acquisti esenti

VF15: acquisti da «nuovi minimi» (ex. Art. 27, c. 1 e 2, Dl. 98/11)

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VF17: acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta

acquisti oggettivamente non detraibili (art. 19-bis1 o

altre disposizioni) per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione

parziale dell’imposta va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di Iva non detraibile. La restante quota di imponibile deve essere indicata nei righi da VF1 a VF11

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VF18: acquisti ad Iva non detraibile

acquisti relativi ad operazioni esenti acquisti relativi ad operazioni esenti con opzione

art. 36-bis acquisti relativi ad attività esenti occasionali o

accessorie a operazioni imponibili acquisti relativi ad operazioni esenti se effettuate

imponibili occasionali

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VF19: acquisti annotati nei registri Iva del 2012 ma con detrazione differita ad anni successivi

Iva per cassa

VF20: (meno) acquisti annotati in anni precedenti ma con Iva esigibile nel 2012 (vanno indicati in VF1-VF11)

NB: generalmente gli ee.ll. registrano in IVA le fatture d’acquisto quando emettono il mandato di pagamento. Perciò non compilano i suddetti quadri.

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VF23: variazioni e arrotondamenti di imposta

In caso di inserimento di fatture con Iva al 20% nella contabilità Iva del 2012 è necessario procedere come segue:

◦ inserire gli imponibili di tali fatture nel rigo corrispondente all’aliquota Iva più prossima (cioè il 21%);

◦ calcolare l’Iva al 21%;◦ inserire la differenza di Iva (tra quella applicata al 20% e quella

calcolata in dichiarazione al 21%) nel rigo VF23 “variazioni e arrotondamenti di imposta”.

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VF24: acquisti dall’estero e da San Marino - acquisti intracomunitari (imponibile e Iva) - importazioni (risultanti dalle bollette

doganali) - acquisti di beni da San Marino (con e senza

Iva)

NB: rigo VF24 non è presente nel modello IVA BASE

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VF25: ripartizione degli acquisti (di cui al VF21)- beni ammortizzabili (materiali e immateriali) (A)

- beni strumentali non ammortizzabili(B)

- beni destinati a rivendita/produzione di altri beni/servizi (C)

- altri acquisti e importazioni (C)

La ripartizione ha soltanto finalità statistiche.

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(A) Compresi i beni di costo non superiore a € 516,46 e il prezzo di riscatto di quelli già acquisiti in leasing. NB: la classificazione diverge da quella finalizzata alla rettifica della detrazione

(B) Compresi i canoni relativi a beni strumentali acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso.

(C) Beni destinati alla rivendita (merci) e beni destinati alla produzione di beni o servizi (es. materie prime, semilavorati, …)

(D) Costo di tutti gli altri acquisti di beni/servizi non compresi nei campi precedenti (prestazioni di servizi, utenze, spese generali, …)

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VF30: metodo utilizzato per la determinazione dell’Iva ammessa in detrazione

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Su uno stesso intercalare non può essere barrata più di una casella del VF30. Nei casi di eventuale coesistenza di due o più regimi è necessario compilare un intercalare per ognuno di essi.

Non devono compilare il VF30 ma i righi VF53 e VF54 i soggetti che hanno effettuato: - esenti occasionali (VF53 c. 1) - imponibili occasionali in assenza di acquisti ad essi inerenti (VF53 c. 2) - esclusivamente esenti accessorie ad imponibili (VF53 c. 1) - cessione occasionale di beni usati (VF54)

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SEZ. 3-A: OPERAZIONI ESENTI

L’occasionale effettuazione di operazioni ESENTI su un intercalare imponibile IMPONIBILI su un intercalare esente

NON dà luogo ad applicazione del pro-rata.

In tali casi ai fini della determinazione dell’Iva detraibile si applica il criterio generale dell’utilizzazione specifica dei beni/servizi.

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SEZ. 3-A: OPERAZIONI ESENTI

VF31: acquisti (detraibili) delle operazioni imponibili occasionali

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NB: tali acquisti devono essere indicati anche nei righi da VF1 a VF11 e l’IVA è detraibile.

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SEZ. 3-A: OPERAZIONI ESENTI

VF32: (barrare) se nel 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti

VF33: (barrare) se nel 2012 ha avuto effetto l’opzione ex art. 36-bis

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NB: in caso di barratura, l’ammontare degli acquisti afferenti le operazioni esenti va indicato nel VF18 e l’Iva è indetraibile.

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SEZ. 3-A: OPERAZIONI ESENTI

VF34: percentuale di pro-rata

VE40 + VF34c.1 +VF34c.5+VF34c.6+ VF34c.7-(VE33-VF34c.4)

PRORATA= ________________________________________________ x 100 VE40 + VF34c.5 + VF34c6-VF34c.2-VF34c.3

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PRO-RATA: rapporto fra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione effettuate nell’anno e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti

VF34: NB: nei campi 2, 3, 4 vanno indicate alcune tipologie di operazioni

esenti già comprese nel VE33 che non devono essere computate nel calcolo del prorata

CAMPO 2: operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 art. 10 non rientranti nell’attività propria d’impresa o accessorie ad operazioni imponibili

CAMPO 3: cessioni esenti art. 10, 27-quinquies (beni ad Iva non detratta)

CAMPO 4: cessioni beni ammortizzabili esenti e passaggi interni esenti

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NB: nei campi 5 e 6 vanno inserite particolari tipologie di operazioni che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, danno comunque diritto alla detrazione, pur non essendo soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione. Tali operazioni devono essere computate nel calcolo del pro-rata

VF34: CAMPO 5: operazioni effettuate all’estero che, se effettuate

in Italia, darebbero diritto alla detrazione

CAMPO 6: operazioni art. 74, comma 1 (es. prodotti editoriali)

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Page 43: LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli.

VF37: Iva ammessa in detrazione

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Page 44: LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli.

SEZ. 3-C: CASI PARTICOLARI

VF53 c. 1: (barrare) se le esenti sono occasionali o di cui ai nn. da 1 a 9 art. 10 non rientranti nell’attività propria/accessorie a operazioni imponibili

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VF53 c. 2: (barrare) se le imponibili sono occasionali (e non ci sono acquisti ad esse inerenti)

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SEZ. 4: IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

VF56: totale rettifiche

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Page 46: LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli.

RETTIFICHE per variazione utilizzo beni non ammortizzabili per variazione utilizzo beni ammortizzabili per mutamenti di regime fiscale per variazioni del pro-rata per cessione bene ammortizzabile all’interno

del periodo di tutela fiscale per esercizio diritto di detrazione in momenti

successivi a quelli in cui è sorto

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Deve essere barrata la casella VF30 campo 1Nell’appendice c’è il PROSPETTO A per determinare gli importi da inserire in dichiarazione, che deve essere compilato “ed esibito su richiesta dell’ufficio finanziario competente”

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MODALITA’ DI COMPILAZIONE

se risulta una BASE IMPONIBILE LORDA, l’importo di cui al rigo 15 (base imponibile netta al 21%) va riportato al rigo VE22, in aggiunta agli importi delle altre operazioni eventualmente effettuate al 21%. La restante parte dei corrispettivi va indicata al VE32 (operazioni non imponibili)

se risulta un CREDITO DI COSTO, il totale dei corrispettivi va al VE32

Gli ACQUISTI vanno indicati al VF13 (acquisti non imponibili)

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NB: particolari tipologie di operazioni per le quali l’Iva, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario/committente. Tali operazioni devono essere comprese nel quadro VF ai fini della detrazione

VJ1: acquisti di beni dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino ( cfr. VF25, c. 6)

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NB: rigo VJ1 non è presente nel modello IVA BASE

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VJ3: acquisti di beni/servizi da soggetti non residenti (ex art. 17 comma 2)

NB: devono essere indicati sia gli acquisti per i quali l’Ente ha emesso autofattura sia quelli per i quali ha integrato la fattura estera

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Page 52: LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli.

VJ9: acquisti intracomunitari di beni

VJ14: acquisti di fabbricati (strumentali/abitativi) per i quali l’Iva è dovuta dal cessionario

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Page 54: LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli.

Indicare il credito/debito di competenza del mese/trimestre

L’importo da indicare nel campo “debiti” deve corrispondere all’Iva dovuta per il periodo (anche se non effettivamente versata).

NB: se il versamento è stato corretto, l’importo nel campo a debito deve coincidere con il versamento su F24EP

In presenza di versamenti effettuati in ritardo con ravvedimento operoso è necessario barrare la relativa casella nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione per il quale ci si è avvalsi dell’istituto.

NB: gli interessi da ravvedimento non devono essere compresi negli importi indicati nel quadro VH

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VH1-VH12: liquidazioni mensili/trimestrali

contribuenti MENSILI: compilare tutti i righi, corrispondenti ai 12 mesi

contribuenti TRIMESTRALI: compilare solo i righi VH3, VH6 e VH9NB: l’Iva eventualmente dovuta deve essere maggiorata degli interessi 1%

contribuenti TRIMESTRALI SPECIALI: compilare VH3,VH6,VH9,VH12NB: non hanno gli interessi 1%

contribuenti MENSILI + TRIMESTRALI: righi VH3, VH6, VH9 e VH12NB: deve essere indicato un unico importo corrispondente alla somma

algebrica dei crediti/debiti emergenti dalle liquidazioni mensili e trimestrali

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Page 56: LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli.

VH1-VH12: se la liquidazione a debito non supera € 25,82 (comprensivo degli interessi 1% per i trimestrali), il versamento può non essere effettuato. In tal caso l’importo non deve essere indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione e si riporta il debito nella liquidazione immediatamente successiva.

VH12: deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione, compreso l’ammontare dell’acconto eventualmente versato

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Page 57: LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli.

VH13 : ammontare dell’acconto dovuto (anche se non effettivamente versato)

Casella “metodo”. Indicare il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto:

1: storico 2: previsionale 3: analitico

NB: se l’ammontare dell’acconto è risultato inferiore a € 103,29 il versamento non doveva essere effettuato e nel rigo VH13 non va indicato alcun importo.

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Page 58: LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli.

SEZ. 1: LIQUIDAZIONE DELL’IVA ANNUALENB: la sezione 1 si compila su tutti gli intercalari

SEZ. 2: CREDITO ANNO PRECEDENTENB: nel caso di compilazione di più intercalari per effetto di contabilità

separate, la sezione 2 deve essere compilata solo sul primo

SEZ. 3: DETERMINAZIONE DELL’IVA A CREDITO/DEBITO di tutte le attività esercitate

NB: nel caso di compilazione di più intercalari per effetto di contabilità separate, la sezione 3 deve essere compilata solo sul primo, indicando i dati riepilogativi di tutte le attività separate

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Page 59: LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli.

SEZ. 1: LIQUIDAZIONE DELL’IVA ANNUALE

VL1: Iva a debito ( VE25 + VJ17)

VL2: Iva detraibile ( VF57)

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Page 60: LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli.

VL3: Imposta dovuta (VL1 – VL2) (oppure)

VL4: Imposta a credito (VL2 – VL1)

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Page 61: LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli.

SEZ. 2: CREDITO ANNO PRECEDENTE

VL8: credito Iva 2011

VL9: credito Iva 2011 compensato in F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione Iva per il 2012

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NB: non computare compensazioni fatte nel 2012 del credito 2010 !

Computare le compensazioni fatte nel 2013 del credito 2011 !

Page 62: LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli.

SEZ. 3: DETERMINAZIONE DELL’IVA A CREDITO/DEBITO di tutte le attività esercitate

VL23: interessi per liquidazioni trimestrali (1°, 2°, 3° trim.)*

VL26: eccedenza credito anno 2011 (VL8 – VL9)

* NB: gli interessi dovuti relativi al debito Iva da dichiarazione annuale non devono essere compresi nel VL23 ma vanno indicati nel VL36

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VL29: totale versamenti effettuati (compresi acconto, e interessi trimestrali)NB: no gli interessi da ravvedimento operoso !

Va compreso anche l’importo dei versamenti periodici e dell’acconto dovuti dai soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (ad esempio il sisma del 20 e 29 maggio 2012), anche se non versati per effetto della sospensione; tale importo va poi specificamente indicato anche nel campo 3 dello stesso rigo VL29.

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VL32: Iva a debito o VL33: Iva a credito

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VL36: interessi dovuti da parte dei contribuenti trimestrali relativamente all’Iva da versare come conguaglio annuale

VL38: Iva dovuta o VL39: Iva a credito

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VL40: versamenti di Iva effettuati per ripristinare il credito Iva 2012 nel caso in cui si sia utilizzato in compensazione nel 2013 un importo maggiore (v. procedura di cui alla circ. 48/02)

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Nel 2013 utilizzo in compensazione credito Iva in misura superiore rispetto a quello definitivo emergente dalla dichiarazione Iva 2013 per il 2012

nel 2013 si può fare un versamento integrativo di Iva (codice 619E su F24EP, anno di riferimento 2012, + sanzione, + interessi) per ripristinare il credito

nella dichiarazione Iva indicare il versamento integrativo nel VL40

VL9: compensazione totale; VL8: credito 2011; VL40: versamento

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NB: nel caso di contabilità separate il quadro deve essere compilato una volta sola sul primo intercalare (codice 84.11.10), riepilogando i dati relativi a tutti gli intercalari

VT1: ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti titolari di partita Iva

CAMPO 1: ammontare delle operazioni imponibili di tutti i moduli di cui si compone la dichiarazione

CAMPO 2: Iva su operazioni imponibili

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SEZ. 1: OPZIONI E REVOCHE AI FINI IVAVO1: opzione per rettifica della detrazione su beni

ammortizzabili anche se il pro-rata è variato di meno di 10 punti percentuali (vincolo: 5 anni per mobili, 10 per immobili)

VO2: opzione per liquidazioni trimestrali (vincolo: 1 anno, salvo revoca e purché permanga il requisito del volume d’affari)

NB: il versamento dell’Iva con cadenza trimestrale comporta la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi

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SEZ. 1: OPZIONI E REVOCHE AI FINI IVA

VO4: esercizio di più attività (art. 36) (vincolo: 3 anni, poi fino a revoca)

VO5: dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (art. 36-bis) (vincolo: almeno 3 anni, poi fino a revoca)

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SEZ. 1: OPZIONI E REVOCHE AI FINI IVA

VO6: opzione per il sistema di determinazione dell’Iva in base alle copie vendute

VO14: opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari da parte dei soggetti che organizzano spettacoli con volume d’affari nel 2011 non superiore a € 25.822,84 (vincolo: 5 anni, poi fino a revoca e sempre che il volume d’affari rimanga inferiore al limite)

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SEZ. 1: OPZIONI E REVOCHE AI FINI IVA

V015: opzione per il regime dell’Iva per cassa dal 1° dicembre 2012

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SEZ. 5: OPZIONE AGLI EFFETTI DELL’IRAP

V050: determinazione della base imponibile Irap con il metodo commerciale da parte dei soggetti pubblici che esercitano anche attività commerciali

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DETERMINAZIONE IVA DA VERSARE O CREDITO D’IMPOSTA

VX1: importo da versare (= VL38) [oppure]

VX2: importo a credito (= VL39)NB: importo da ripartire nei righi VX4 e VX5

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DETERMINAZIONE IVA DA VERSARE O CREDITO D’IMPOSTA

VX3: eccedenza di versamento (importo versato in eccesso rispetto a quello da versare risultante da VX1 oppure al credito di VX2)

VX5: importo che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo o che si intende compensare nel modello F24

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ESEMPIO A: nel 2012 un comune effettua un’operazione verso un altro comune ed emette fattura per € 10.000 + Iva 2.100, che incassa nel 2013. (solo)L’imponibile concorre al volume d’affari della dichiarazione relativa al 2012, mentre l’Iva dovrà essere inserita nella dichiarazione per il 2013.

DICHIARAZIONE IVA per il 2012Rigo VE36, operazioni ad esigibilità differita: 10.000

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ESEMPIO B: nel 2011 un comune ha effettuato un’operazione verso un altro comune e ha emesso fattura per € 20.000 + Iva 4.000, incassata nel 2012. L’imponibile ha già concorso al volume d’affari della dichiarazione relativa al 2011, mentre l’Iva va inserita nella dichiarazione per il 2012.

DICHIARAZIONE IVA per il 2012Rigo VE22: 20.000 (imponibile) e 4.000 (Iva)Rigo VE37: - 20.000

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PRO-RATA: rapporto fra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione effettuate nell’anno e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti

ESEMPIO: operazioni imponibili: 100.000 VE24 operazioni esenti: 30.000 VE33 cessione beni ammortizzabili: 1.000 VE38 cessione ex art. 10, 27-quinquies: 2.000

VF34 c.3 volume d’affari: 100.000 + 30.000 – 1.000 = 129.000

VE40

PRORATA= 129.000 + 0 + 0 + 0 – (30.000 – 0) x 100 = 77,95 78%

129.000 + 0 + 0 – 0 – 2.000

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RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 19: il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale momento, prescindendo dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene esercitato

art. 19-bis2: la detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento dell’utilizzazione dei beni e servizi

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VARIAZIONE DI UTILIZZO DI BENI NON AMMORTIZZABILI

quando siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto a detrazione in misura diversa rispetto a quella inizialmente operata

deve farsi riferimento all’ammontare della detrazione operata in via presuntiva all’acquisto e poi a quella spettante al momento del primo utilizzo

se il 1° utilizzo avviene nell’anno di acquisto non si opera la rettifica

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VARIAZIONE DI UTILIZZO DI BENI NON AMMORTIZZABILI

ESEMPIO: a fine 2011 l’ente ha acquistato cancelleria per l’ufficio «farmacie comunali» (rilevante IVA) per € 5.000 + Iva 21%. All’inizio del 2012 il Comune muta la destinazione a favore dell’ufficio segreteria (non rilevante).

DICHIARAZIONE IVA PER IL 2011: detrazione Iva € 1.050

DICHIARAZIONE IVA PER IL 2012: rettifica negativa – 1.050

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VARIAZIONE DI UTILIZZO DIBENI AMMORTIZZABILI

nel caso in cui nell’anno dell’entrata in funzione del bene (o nei 4/9 successivi) si verifichi un utilizzo diverso rispetto a quello ipotizzato al momento della detrazione

la rettifica si calcola con riferimento a tanti quinti – per i beni mobili – o tanti decimi – per i beni immobili – quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo di tutela fiscale (quinquennio/decennio)

oltre i 4/9 anni non va operata più nessuna rettifica (la detrazione è acquisita definitivamente)

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VARIAZIONE DI UTILIZZO DI BENI AMMORTIZZABILI

ESEMPIO: il Comune utilizza un impianto sportivo al 100% per attività commerciale. Nel 2011 effettua interventi di ristrutturazione per € 200.000+ Iva 10%.Dal 2012 l’impianto viene concesso al mattino in utilizzo gratuito alle scuole e l’utilizzo commerciale si riduce quindi al 50%.

DICHIARAZIONE IVA PER IL 2011: detrazione Iva in base alla % di commercialità 100%: € 20.000

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VARIAZIONE DI UTILIZZO DI BENI AMMORTIZZABILIDICHIARAZIONE IVA PER IL 2012: Rettifica – 9.000 (perché nel corso del periodo di tutela fiscale si è verificato un cambio di destinazione).

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Iva assolta (2011) 20.000

% di utilizzo commerciale nel 2011 100%

Iva detratta nel 2011 (20.000 x 100%) 20.000

Periodo di tutela fiscale (bene immobile) 10 anni

% utilizzo commerciale nel 2012 50%

Anni mancanti al compimento del periodo 9

RETTIFICA (20.000 x 50%) x 9 : 10 9.000

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MUTAMENTI NEL REGIME FISCALE

Deve essere effettuata una rettifica sui beni e servizi non ancora ancora ceduti o non ancora utilizzati e sui beni ammortizzabili se non sono trascorsi 4 (9 per gli immobili) anni da quello della loro entrata in funzione nel caso si verifichino mutamenti:

nel regime fiscale delle operazioni attive,nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquistinell’attività

che comportino la detrazione dell’Iva in misura diversa da quella già operata.

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MUTAMENTI NEL REGIME FISCALE

Esempi:mutamento del regime fiscale applicabile alle operazioni

attive effettuate tale da avere riflessi sull’entità della detrazione spettante (es. passaggio, a seguito di modifiche normative, da un regime di totale esenzione ad un regime di totale imponibilità o viceversa o a seguito dell’opzione per la separazione dell’attività ex art. 36);

adozione o abbandono, per opzione o in forza di legge, di un regime speciale che ha alla base un sistema forfetario per la detrazione dell’imposta a monte;

mutamenti nell’attività esercitata ai quali si accompagni una modifica del diritto alla detrazione

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VARIAZIONI DEL PRO RATANel caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a 10 punti è necessario procedere alla rettifica della detrazione dell’Iva relativa:

all’acquisto di beni ammortizzabilialle prestazioni di servizi relative alla

trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi

La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto (o un decimo, per i beni immobili) della differenza fra l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza.

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VARIAZIONI DEL PRORATA

Se l’anno o gli anni di acquisto del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica deve essere comunque eseguita – per tutta l’imposta relativa al bene – in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest’ultimo anno, anche se lo scostamento non è superiore a 10 punti.

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VARIAZIONI DEL PRORATA

ESEMPIO: il Comune nel 2011 ha acquistato uno scuolabus per il servizio di trasporto scolastico al costo di € 30.000 +Iva 20% (6.000).In sede di registrazione di tale acquisto il Comune ha detratto l’Iva in base al pro-rata dell’anno 2011, il 60%.Nel 2012 il pro-rata definitivo risulta essere il 90%.

DICHIARAZIONE IVA PER IL 2012: rettifica positiva di 360 (perché il pro-rata è variato di 30 punti)

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VARIAZIONE PRO-RATA

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Iva assolta (anno 2011) 6.000

Iva detratta nel 2011 (pro-rata 60%) 3.600

Iva detraibile nel 2012 con pro-rata 90% 5.400

Periodo di tutela fiscale (bene mobile) 5 anni

Anni mancanti al compimento del periodo 4 anni

RETTIFICA (5.400 – 3.600) : 5 = 360

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CESSIONE DI UN BENE AMMORTIZZABILE ALL’INTERNO DEL PERIODO DI TUTELA FISCALE

Nel caso di cessione di beni ammortizzabili prima della scadenza del periodo di tutela fiscale, deve essere operata una rettifica in un’unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo, considerando come percentuale di detrazione il 100%.

L’imposta suscettibile di recupero (= limite massimo della rettifica) non può essere superiore all’ammontare dell’Iva dovuta sulla cessione del bene ammortizzabile.

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CESSIONE DI UN BENE AMMORTIZZABILE ALL’INTERNO DEL PERIODO DI TUTELA FISCALE

ESEMPIO: il Comune nel 2010 ha acquistato lo scuolabus per il trasporto scolastico ad € 30.000 + Iva 20% (€ 6.000). In sede di registrazione di tale acquisto il Comune ha detratto l’Iva in base al pro-rata dell’anno 2010, il 60% [vedi esempio precedente].Nel 2012, a seguito dell’esternalizzazione del servizio, il Comune ha ceduto lo scuolabus ad € 12.500 + Iva 21% (Iva 2.625).

DICHIARAZIONE IVA PER IL 2012: rettifica positiva di + 1.440

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CESSIONE DI UN BENE AMMORTIZZABILE ALL’INTERNO DEL PERIODO DI TUTELA FISCALE

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Iva assolta (anno 2010) 6.000

Iva detratta nel 2010 (pro-rata 60%) 3.600

Periodo di tutela fiscale (bene mobile) 5 anni

Anni mancanti al compimento del periodo 3 anni

Iva sulla cessione (= limite massimo detrazione)

2.625

RETTIFICA (6.000 x 100% – 3.600) : 5 x 3 =

1.440

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ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IN MOMENTI SUCCESSIVI A QUELLO IN CUI E’ SORTOArt. 19: il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’Iva diventa esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

Nella dichiarazione Iva dell’anno in cui è esercitato il diritto alla detrazione occorre ricomprendere nel quadro VF gli acquisti rispetto ai quali l’imposta è divenuta esigibile in anni precedenti ma che sono stati annotati (e quindi detratti) nell’anno in cui si riferisce la dichiarazione.

Al fine calcolare correttamente la detrazione, è necessario calcolare l’Iva ammessa in detrazione con riferimento alla percentuale di detrazione applicabile nell’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e quella determinata in dichiarazione con riferimento al momento in cui tale diritto viene esercitato. La differenza fra i 2 importi determina il valore della rettifica da apportare in dichiarazione.

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ESEMPIO: a fine dicembre 2011 il Comune riceve una fattura ad esigibilità immediata di € 1.000 + Iva 21%.Pro-rata definitivo 2011: 70% (= pro-rata provvisorio 2012)Pro-rata definitivo 2012: 75%

La fattura viene registrata nel 2012 e inserita nella liquidazione febbraio. Tale fattura viene quindi detratta con il pro-rata 70%, provvisorio per il 2012 (= € 147).

In dichiarazione la fattura, insieme a tutte le altre, viene computata in detrazione con la percentuale di pro-rata definitivo del 2012 (75%), ma deve invece essere detratta in base al pro-rata dell’anno precedente, 70% (anno in cui è sorto il diritto alla detrazione).

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