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Le novità della dichiarazione

730/2015

© Copyright 2015 by Fisco e Tasse

www.fiscoetasse.com

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LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE 730/2015

Pag. 3

Perché questo ebook omaggio

L’anno 2015 è un anno di grosse novità per il modello 730.

Sulla bontà delle novità preferiamo tacere. Vogliamo però offrirti questa guida, compilata

utilizzando i contenuti della Circolare del Giorno che Fisco e Tasse ha deciso di mettere a

disposizione gratuitamente.

Gratuitamente riceviamo e gratuitamente diamo, sperando che www.fiscoetasse.com

possa continuare ad essere la “Guida per un fisco semplice” anche di questi tempi

particolari, in cui il nostro legislatore non sembra avere le idee chiare sul da farsi e le

norme sono sempre frettolose e carenti di coordinamento e ponderazione.

A completamento dell’ebook, distribuito gratuitamente, abbiamo predisposto una check-list

per la raccolta dei dati e l’esonero della responsabilità del professionista acquistabile al

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Indice PARTE I – LE NOVITA’ DEL 730 PRECOMPILATO ........................................................................... 2

1. 730 PRECOMPILATO ............................................................................................................................. 3

2. LA RACCOLTA DEI DATI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE .................... 4

3. L'UNIFICAZIONE DEI TERMINI AL 7 LUGLIO .................................................................................................. 6

PARTE II – COME COMPILARE IL MODELLO 730 ......................................................................... 12

1. LE NOVITÀ DELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2015............................................................................. 7

2. INDIVIDUAZIONE DOMICILIO FISCALE CONTRIBUENTE .................................................................................... 8

3. FAMILIARI A CARICO ............................................................................................................................. 8

4. SOPPRESSIONE OBBLIGO DI INDICARE IMU DOVUTA NEL QUADRO B .................................................................. 9

5. CEDOLARE SECCA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO ........................................................ 9

6. IL BONUS IRPEF 80 EURO ..................................................................................................................... 10

7. CONTRIBUTO SSN SU RC AUTO NON PIÙ DEDUCIBILE .................................................................................. 13

8. DEDUZIONE SPESE DI ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA LOCARE ........................................................................ 17

9. DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI SOCIALI ................................................................................. 19

10. DETRAZIONE CANONI DI AFFITTO TERRENI AGRICOLI DA PARTE DI GIOVANI ..................................................... 20

11. DETRAZIONE PREMI ASSICURATIVI ........................................................................................................ 20

12. DETRAZIONE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS ..................................................................................... 21

13. DETRAZIONE EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI POLITICI ............................................................................. 21

14. DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO .................................................. 22

15. DETRAZIONE SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI .............................................................................. 22

16. DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO .................................................................. 23

17. DETRAZIONE BASE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI ......................................................... 24

18. ARTBONUS ..................................................................................................................................... 25

19. SCHEDA UNICA PER LA SCELTA DELL'8, DEL 5 E DEL 2 PER MILLE DELL'IRPEF .................................................... 26

20. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI CHE EMERGONO DALLA DICHIARAZIONE ............................................ 27

PARTE III – I CONTROLLI FORMALI E LA RESPONSABILITA’ DEL CAF/PROFESSIONISTA ........ 29

1. IL 730 PRECOMPILATO ED I CONTROLLI FORMALI ....................................................................................... 30

2. RESPONSABILITÀ DEI CAF/PROFESSIONISTI: SANZIONI PER IL VISTO DI CONFORMITÀ "INFEDELE" ........................... 32

3. CHECK LIST 730/2015 ....................................................................................................................... 35

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LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE 730/2015

Pag. 2

Parte I

LE NOVITA’ DEL 730

PRECOMPILATO

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LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE 730/2015

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1. 730 precompilato

A decorrere dal 2015, in via sperimentale, debutta la nuova dichiarazione precompilata, prevista

dall'art. 1 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014). Per la prima volta,

l'Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di

soggetti terzi ed i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, non più solo per l'attività di

controllo (come avvenuto finora), ma anche per mettere a disposizione dei contribuenti titolari di

redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi, anche i pensionati), entro il 15 aprile di ciascun

anno, la dichiarazione 730 relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente già precompilata, almeno

parzialmente. Tale dichiarazione potrà essere poi accettata o modificata da parte del contribuente

che l'ha ricevuta.

Si tratta di un progetto piuttosto ambizioso, considerando la notevole mole di dati da poter indicare nella

dichiarazione. Per la predisposizione del 730 precompilato, infatti, oltre ai dati reddituali, saranno utilizzate

alcune delle informazioni già presenti in Anagrafe tributaria (es.: acconti versati, variazioni nella

proprietà degli immobili o nei contratti di locazione registrati), mentre dalle dichiarazioni presentate nell’anno

precedente saranno ricavate e riproposte alcune spese che sono normalmente ripartite su più

annualità (ad esempio, le spese per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico). Saranno, poi,

inseriti in dichiarazione alcuni oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti, comunicati

all’Agenzia da enti esterni (es.: interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali).

Nel tempo, l'obiettivo è quello di realizzare progressivamente un sistema di

precompilazione che consenta una proposta di dichiarazione che contenga sempre più

informazioni: dal 2016, ad esempio, le spese sanitarie registrate attraverso il sistema

della “Tessera Sanitaria”, confluiranno nella dichiarazione precompilata.

La dichiarazione precompilata è resa disponibile telematicamente:

direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (coloro

che sono già abilitati al servizio Fisconline troveranno la dichiarazione precompilata nel loro

Dichiarazione 730/2015

precompilata

Entro il 15 APRILE 2015

dall'Agenzia delle Entrate al contribuente,

il quale poi può:

accettarla così com'è;

modificarla;

rifiutarla e spedire una dichiarazione 730 con le modalità ordinarie.

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Pag. 4

cassetto fiscale, per gli altri è allo studio una soluzione alternativa, come ad esempio l'accesso alla

dichiarazione mediante l'utilizzo delle credenziali Inps);

tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ovvero, previo conferimento di

apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale (CAF) o tramite un professionista

abilitato.

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata

con le modalità ordinarie.

Per il primo anno di avvio sperimentale del progetto, la base di partenza per la dichiarazione precompilata

sarà la dichiarazione presentata dai contribuenti nel 2014 per l’anno di imposta precedente (730/2014 -

redditi 2013). Un ulteriore requisito per la predisposizione del modello 730 precompilato è l’aver percepito,

nel 2014, redditi di lavoro dipendente (o assimilati) oppure redditi di pensione certificati da un

sostituto d’imposta.

2. La raccolta dei dati per la dichiarazione precompilata da parte

dell'Agenzia delle Entrate

In base all'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2014, dal 2015 i sostituti d’imposta, oltre a consegnare ai propri

sostituiti entro il 28 febbraio dell'anno successivo la certificazione dei compensi erogati nell’anno

precedente (2014) mediante la neonata Certificazione Unica (modello CU) (che sostituisce il CUD da

quest'anno e la cui ultima versione definitiva aggiornata è stata pubblicata sul sito delle Entrate il 22 gennaio

scorso), saranno tenuti anche ad inviare le stesse certificazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 7

marzo in via telematica.

In questo modo, l’Agenzia potrà conoscere con un certo anticipo i redditi percepiti dai contribuenti ed

utilizzare le informazioni per compilare i relativi quadri della dichiarazione precompilata.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di € 100 euro. Nei

casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della

corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista.

Sempre entro il 7 marzo, i sostituti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i riferimenti

per la ricezione dei modelli 730-4.

Pertanto, le scadenze da rispettare da parte dei sostituti d'imposta sono le seguenti:

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Pag. 5

Altri dati utili per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate

giungeranno da parte dei soggetti che erogano mutui agrari e fondiari (banche e istituti di credito), delle

imprese assicuratrici, degli enti previdenziali, delle forme pensionistiche complementari. A tal

fine, tali soggetti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio, una

comunicazione relativa a tutti i soggetti con cui è intervenuto il rapporto contenente i dati dei seguenti

oneri corrisposti nell'anno precedente:

interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;

premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

contributi previdenziali ed assistenziali;

contributi versati alle forme di previdenza complementare.

Anche in questo caso, come già per i sostituti d'imposta, in caso di omessa, tardiva o errata

trasmissione dei dati si applica la sanzione di € 100 per ogni comunicazione. Nei casi di errata

comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5

giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i 5

giorni successivi alla segnalazione stessa.

Sostituti d'imposta

28.02.2015 Consegna modello CU

al dipendente

07.03.2015

Invio modello CU

all'Agenzia delle Entrate

(sanzione = € 100

per ogni comunicazione omessa, tardiva

o errata)

07.03.2015 Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei riferimenti per la ricezione

dei modelli 730-4

Sanzione = € 100 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata

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Pag. 6

3. L'unificazione dei termini al 7 luglio

Viene unificato al 7 luglio di ciascun anno il termine per:

la presentazione del mod. 730 al sostituto d’imposta che presta l'assistenza fiscale da parte

dell'interessato (anziché entro il 30 aprile);

la presentazione del mod. 730 al CAF o professionista abilitato da parte dell'interessato

(anziché entro il 31 maggio);

la comunicazione all'Agenzia delle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni e la

trasmissione delle dichiarazioni elaborate da parte dei sostituti d'imposta, ovvero dei

CAF/professionisti abilitati (anziché entro il 30 giugno);

la consegna del modello 730 elaborato al contribuente da parte del sostituto d'imposta

(anziché entro il 31 maggio), o da parte del CAF/professionista (anziché entro il 15 giugno); più

precisamente, vien stabilito che questa avvenga "prima della trasmissione della dichiarazione

e comunque entro il 7 luglio".

Inoltre, la dichiarazione precompilata può essere presentata, sempre entro il termine del 7 luglio, non

solo al sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato, ma anche direttamente all'Agenzia delle

Entrate in via telematica da parte del contribuente.

Banche e istituti di credito

28.02

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei

dati degli interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui

Imprese di assicurazione

28.02 Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei premi di assicurazione sulla

vita, causa morte e contro gli infortuni

Enti

previdenziali 28.02

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei contributi previdenziali ed

assistenziali

Forme

pensionistiche complementari

28.02

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei

dati dei contributi versati alle forme di previdenza complementare

Sanzione = € 100 per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata

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Pag. 7

Si precisa che il termine di presentazione del 7 luglio è valido anche nel caso di contribuente privo di

sostituto d'imposta. In tal caso, se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve essere

comunque effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell’IRPEF.

Il contribuente che abbia ricevuto una dichiarazione precompilata riferita alla propria posizione ma che

intenda presentare una dichiarazione congiunta con il coniuge, può comunque farlo presentandola

ad un sostituto d'imposta, ad un CAF o ad un professionista abilitato.

4. Le novità della compilazione del modello 730/2015

Fatta questa necessaria premessa, iniziamo ora ad analizzare le novità compilative del modello

730/2015, che è stato approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15

gennaio 2015.

Presentazione mod. 730 al sostituto

d’imposta da parte del contribuente

30.04

07.07

Presentazione mod. 730 al CAF o professionista

da parte del contribuente

31.05

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

del risultato finale delle dichiarazioni e

trasmissione delle dichiarazioni elaborate

(da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati)

30.06

Consegna modello 730 elaborato al contribuente da parte del sostituto

d'imposta

31.05

Consegna modello 730 elaborato al

contribuente da parte del CAF/professionista

15.06

Presentazione telematica modello 730 direttamente

all'Agenzia delle Entrate da parte del contribuente

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Pag. 8

5. Individuazione domicilio fiscale contribuente

Secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs n. 175/2014 (Decreto legislativo semplificazioni fiscali), per

individuare il domicilio fiscale del contribuente ai fini del versamento dell'addizionale regionale

all'IRPEF, si farà d'ora in poi riferimento solo al domicilio al "1° gennaio dell'anno cui si riferisce

l'addizionale stessa", in luogo del "31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ovvero

relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il

domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi".

Per tale ragione, dal modello 730/2015 è stato eliminato, rispetto al modello dello scorso anno, il rigo

"domicilio fiscale al 31.12...." posto nel Frontespizio:

Modello 730/2014:

Modello 730/2015:

Se la residenza non è stata variata, oppure la variazione è avvenuta nell’ambito dello stesso Comune, va

compilato solo il rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2014”. Se, invece, la residenza è stata variata trasferendola

in un Comune diverso va compilato anche il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015.

E' il caso di segnalare, poi, con riguardo all'addizionale comunale all'IRPEF, che, sempre a seguito del

Decreto semplificazioni fiscali (art. 8), l'acconto 2015 andrà calcolato sulla base delle aliquote e delle

eventuali esenzioni previste per l'anno precedente (saldo 2014), anziché sulla base di quanto

deliberato dal Comune entro il 20.12 dell'anno precedente.

6. Familiari a carico

Da quest'anno è necessario indicare nel prospetto "Familiari a carico" del Frontespizio anche il codice

fiscale degli eventuali figli a carico residenti all’estero.

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Pag. 9

Modello 730/2014:

Modello 730/2015:

7. Soppressione obbligo di indicare IMU dovuta nel quadro B

Per effetto di quanto previsto dal Decreto semplificazioni fiscali, che ha soppresso l’obbligo di inserire nel

quadro B della dichiarazione 730 la quota di IMU dell’immobile relativa all’anno precedente, nel

modello 730/2015 è stata eliminata nel quadro B la colonna "IMU dovuta", dove in passato

andava indicata, appunto, l'IMU dovuta per l'anno di competenza della dichiarazione e relativa a ciascun

fabbricato dichiarato.

8. Cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato

Per effetto dell'art. 9, D.L. n. 47/2014 (c.d. decreto sul "Piano casa", convertito nella Legge n. 80/2014),

dal 2014 al 2017 è prevista per la cedolare secca un’aliquota agevolata del 10% (anziché 15%)

per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della

Quadro b Non occorre più indicare la quota IMU

relativa all'anno precedente

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LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE 730/2015

Pag. 10

proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della Legge n. 431/1998) relativi

ad abitazioni site:

nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’art. 1, comma 1, lettere a) e

b) del D.L. n. 551/1998: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,

Roma, Torino e Venezia, e Comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di

provincia (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B);

negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice

8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B);

nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 (data di entrata

in vigore della legge di conversione del D.L. n. 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del

verificarsi degli eventi calamitosi. In questo caso, nella sezione II del quadro B, va barrata la

casella della nuova colonna 9 “Stato di emergenza”.

+ (nel caso di cui al terzo punto):

Si precisa che l'opzione per il regime della cedolare secca può essere effettuata, sempre in base al

"Piano casa", anche per i contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie

per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a

disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione.

9. Il bonus Irpef 80 euro

Nel nuovo modello 730/2015 trova spazio il bonus Irpef 80 euro ricevuto nel 2014. E', infatti, stato

dedicato l'apposito rigo C14.

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Pag. 11

Si ricorda che, a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un

credito, denominato “bonus Irpef” (massimo € 80 mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito

complessivo non superiore a € 26.000.

Chi presta l’assistenza fiscale deve ora ricalcolare, in sede di 730, l’ammontare del credito

tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e deve indicare il bonus spettante nel prospetto

di liquidazione (modello 730-3).

Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non

riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello

730.

Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti

devono compilare il rigo C14:

Da quest’anno, l’indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è

sempre obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus

Irpef.

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Pag. 12

PARTE II

COME COMPILARE IL MODELLO 730

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LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE 730/2015

Pag. 13

1. Le novità della compilazione del modello 730/2015

Fatta questa necessaria premessa, iniziamo ora ad analizzare le novità compilative del modello

730/2015, che è stato approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15

gennaio 2015.

2. Individuazione domicilio fiscale contribuente

Secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs n. 175/2014 (Decreto legislativo semplificazioni fiscali), per

individuare il domicilio fiscale del contribuente ai fini del versamento dell'addizionale regionale

all'IRPEF, si farà d'ora in poi riferimento solo al domicilio al "1° gennaio dell'anno cui si riferisce

l'addizionale stessa", in luogo del "31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ovvero

relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il

domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi".

Per tale ragione, dal modello 730/2015 è stato eliminato, rispetto al modello dello scorso anno, il rigo

"domicilio fiscale al 31.12...." posto nel Frontespizio:

Modello 730/2014:

Modello 730/2015:

Se la residenza non è stata variata, oppure la variazione è avvenuta nell’ambito dello stesso Comune, va

compilato solo il rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2014”. Se, invece, la residenza è stata variata trasferendola

in un Comune diverso va compilato anche il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015.

E' il caso di segnalare, poi, con riguardo all'addizionale comunale all'IRPEF, che, sempre a seguito del

Decreto semplificazioni fiscali (art. 8), l'acconto 2015 andrà calcolato sulla base delle aliquote e delle

eventuali esenzioni previste per l'anno precedente (saldo 2014), anziché sulla base di quanto

deliberato dal Comune entro il 20.12 dell'anno precedente.

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Pag. 14

3. Familiari a carico

Da quest'anno è necessario indicare nel prospetto "Familiari a carico" del Frontespizio anche il codice

fiscale degli eventuali figli a carico residenti all’estero.

Modello 730/2014:

Modello 730/2015:

4. Soppressione obbligo di indicare IMU dovuta nel quadro B

Per effetto di quanto previsto dal Decreto semplificazioni fiscali, che ha soppresso l’obbligo di inserire nel

quadro B della dichiarazione 730 la quota di IMU dell’immobile relativa all’anno precedente, nel

modello 730/2015 è stata eliminata nel quadro B la colonna "IMU dovuta", dove in passato

andava indicata, appunto, l'IMU dovuta per l'anno di competenza della dichiarazione e relativa a ciascun

fabbricato dichiarato.

Quadro b Non occorre più indicare la quota IMU

relativa all'anno precedente

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LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE 730/2015

Pag. 15

5. Cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato

Per effetto dell'art. 9, D.L. n. 47/2014 (c.d. decreto sul "Piano casa", convertito nella Legge n. 80/2014),

dal 2014 al 2017 è prevista per la cedolare secca un’aliquota agevolata del 10% (anziché 15%)

per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della

proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della Legge n. 431/1998) relativi

ad abitazioni site:

nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’art. 1, comma 1, lettere a) e

b) del D.L. n. 551/1998: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,

Roma, Torino e Venezia, e Comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di

provincia (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B);

negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice

8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B);

nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 (data di entrata

in vigore della legge di conversione del D.L. n. 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del

verificarsi degli eventi calamitosi. In questo caso, nella sezione II del quadro B, va barrata la

casella della nuova colonna 9 “Stato di emergenza”.

+ (nel caso di cui al terzo punto):

Si precisa che l'opzione per il regime della cedolare secca può essere effettuata, sempre in base al

"Piano casa", anche per i contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie

per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a

disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione.

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Pag. 16

6. Il bonus Irpef 80 euro

Nel nuovo modello 730/2015 trova spazio il bonus Irpef 80 euro ricevuto nel 2014. E', infatti, stato

dedicato l'apposito rigo C14.

Si ricorda che, a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un

credito, denominato “bonus Irpef” (massimo € 80 mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito

complessivo non superiore a € 26.000.

Chi presta l’assistenza fiscale deve ora ricalcolare, in sede di 730, l’ammontare del credito

tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e deve indicare il bonus spettante nel prospetto

di liquidazione (modello 730-3).

Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non

riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello

730.

Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti

devono compilare il rigo C14:

Da quest’anno, l’indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è

sempre obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus

Irpef.

7. Contributo SSN su RC auto non più deducibile

Nel modello 730/2015 non è più possibile dedurre il contributo sanitario obbligatorio (SSN) versato

con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (RC auto). A stabilirne l'indeducibilità dal

periodo d'imposta 2014 è stato il D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013.

Modello 730/2014:

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Pag. 17

Modello 730/2015:

8. Deduzione spese di acquisto di un immobile da locare

Per effetto dell'art. del Decreto "sblocca Italia" (art. 21 del D.L. n. 133/2014, convertito nella Legge n.

164/2014), è riconosciuta una deduzione delle spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari,

effettuato dall’1.1.2014 al 31.12.2017, da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciali

(privati) destinate alla locazione. L'agevolazione consiste in una deduzione Irpef dal reddito

complessivo, pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite

massimo di spesa di 300.000 euro (per una deduzione massima, quindi, di 60.000 euro).

L’agevolazione è usufruibile anche con riferimento agli interessi passivi dipendenti da mutuo per

l’acquisto dell’unità immobiliare in esame.

La deduzione va ripartita in 8 quote annuali di pari importo (quindi, al massimo 7.500 euro

all’anno), ed è riconosciuta a decorrere dall’anno in cui è stipulato il contratto di locazione. La deduzione

non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime

spese.

Le unità immobiliari devono risultare “invendute” al 12.11.2014. Tale disposizione opera naturalmente

per gli acquisti posti in essere dal 12.11.2014.

ACQUISTO O COSTRUZIONE, NEL PERIODO 2014 - 2017,

DI ABITAZIONE DA LOCARE

da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciale

Deduzione Irpef del 20% del

prezzo di acquisto nel limite max di spesa di

€ 300.000

Deduzione max = € 60.000,

da ripartire in 8 quote annuali di pari

importo (8 rate annue da € 7.500)

L'agevolazione spetta con riferimento alle spese:

di acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di restauro/ risanamento

conservativo/ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001;

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Pag. 18

per prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d’appalto per la costruzione di unità

immobiliari su aree edificabili possedute prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti

diritti edificatori.

L'agevolazione spetta a condizione che l'unità immobiliare:

sia destinata, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione

per almeno 8 anni consecutivi (non possono, quindi, essere sottoscritti: i contratti a canone

concordato, in cui la durata è di 3 anni rinnovabili per altri 2 anni; i contratti per studenti

universitari, aventi durata minima di 6 mesi e massimo di 36 mesi rinnovabili; i contratti transitori,

che vanno da un mese ad un massimo di 18 mesi; i contratti turistici, che hanno durata non

superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno. Possono, invece, essere stipulati i contratti a canone

libero, la cui durata è di 4 anni, rinnovabili per altri 4).

Il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di

locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo di 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un

anno dalla data della risoluzione del precedente contratto;

l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile

nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli,

palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto

del Ministro dei lavori pubblici de 2 aprile 1968, n. 1444 (parti del territorio destinate ad usi agricoli);

l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi

dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26.06.2009, ovvero ai sensi della normativa regionale,

laddove vigente;

il canone di locazione non sia superiore a quello definito:

dalla convenzione-tipo ex art. 18, DPR n. 380/2001, stipulata al fine del rilascio della

licenza a costruire relativamente agli interventi di edilizia abitativa convenzionata;

o al minore importo tra:

o il canone definito dall'art. 2 comma 3 della L. 431/1998, ossia il c.d. contratto a

“canone concordato”,

o e il canone definito dall'art. 3 comma 114 della L. 350/2003, ossia il c.d contratto a

“canone speciale” previsto per le unità abitative site nei Comuni ad alta tensione

abitativa, per i quali lo stesso non deve superare il 5% del valore convenzionale

dell’alloggio locato.

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Pag. 19

non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

L'agevolazione resta in caso di cessione in usufrutto dell’immobile agevolato “anche

contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione” a

soggetti giuridici:

pubblici o privati;

operanti da almeno 10 anni nel settore degli alloggi sociali;

purché:

sia mantenuto il vincolo alla locazione;

il corrispettivo dell’usufrutto, calcolato su base annua, non ecceda le soglie massime dei canoni

determinati in base ai criteri in precedenza illustrati.

Per fruire nel modello 730/2015 della prima rata di deduzione è stato inserito il nuovo rigo E32 "Spese

per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione":

9. Detrazione canoni di locazione alloggi sociali

L'art. 7 del decreto sul Piano casa (D.L. n. 47/2014, convertito nella Legge n. 80/2014), ha introdotto,

per il triennio 2014 - 2016, per i soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti

ad propria abitazione principale, una detrazione Irpef complessivamente pari a:

€ 900, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;

€ 450, se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41.

Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari

alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.

La detrazione è valorizzata nel rigo E71 del modello 730/2015 indicando come codice "4":

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Pag. 20

10. Detrazione canoni di affitto terreni agricoli da parte di giovani

Per effetto di quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014, convertito nella

Legge n. 116/2014), dal 2014 ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti

nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione Irpef pari al 19% delle

spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori),

entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui.

A tal fine, nel modello 730/2015 è stato introdotto il nuovo rigo E82, dove come importo massimo del

canone annuo andrà, quindi, indicato € 6.318,00.

Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e

delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un

credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.

11. Detrazione premi assicurativi

L'art. 12 del Decreto IMU (D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013) ha stabilito la riduzione

della detraibilità dei premi delle assicurazioni vita/infortuni. In particolare, dal 2014 il limite di

spesa detraibile si abbassa ulteriormente a:

€ 530 per i premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non

inferiore al 5 per cento (righi da E8 a E12, codice 36);

€ 1.291 solo per i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il "rischio di non autosufficienza

nel compimento degli atti della vita quotidiana", al netto dei premi aventi per oggetto il rischio

di morte o di invalidità permanente (righi da E8 a E12, codice 37).

Su tale limite va poi applicata la detrazione del 19%, ottenendo così un importo massimo detraibile pari

rispettivamente a: € 100,70 e € 245,32.

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Pag. 21

12. Detrazione erogazioni liberali alle ONLUS

A partire dall'anno 2014 (effetto nel modello 730/2015) la percentuale di detrazione delle erogazioni

liberali di importo non superiore a € 2.065 annui effettuate in favore delle Onlus è aumentata

ulteriormente dal 24% al 26% (art. 15 della Legge n. 96/2012).

L'importo erogato va indicato nei righi da E8 a E12, con il codice 41.

Si precisa che, per le liberalità alle ONLUS è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di

dedurre le stesse dal reddito complessivo (sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi, il contribuente

deve scegliere se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di

entrambe le agevolazioni.

13. Detrazione erogazioni liberali ai partiti politici

A partire dall'anno 2014 (effetto nel modello 730/2015) la percentuale di detrazione delle erogazioni

liberali effettuate in favore dei partiti politici è aumentata ulteriormente dal 24% al 26% (art. 7 della

Legge n. 96/2012). L'importo erogato va indicato nei righi da E8 a E12, con il codice 42.

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Pag. 22

La detrazione spetta per importi erogati compresi tra € 30 euro e € 30.000 annui (art. 11, D.L. n.

149/2013). La detrazione può andare, quindi, da € 7,8 a € 7.800 annui e non si applica agli importi

delle erogazioni liberali eccedenti € 30.000.

Si precisa che, per le liberalità alle ONLUS è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di

dedurre le stesse dal reddito complessivo (sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi, il contribuente

deve scegliere se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di

entrambe le agevolazioni.

14. Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio

edilizio

Anche per l'anno d'imposta 2014 (effetto nel modello 730/2015) la percentuale di detrazione spettante per le

spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia e di recupero del patrimonio edilizio è pari al 50% con

limite di spesa pari a € 96.000, come da proroga stabilita con la Legge di Stabilità 2014 (la misura resterà al

50% anche per il 2015 per effetto di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015 - Legge n. 190/2014,

mentre dal 2016 ritornerà al 36% con limite di spesa di € 48.000).

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 30.12.2014, n. 118/E, anche le spese notarili, se

strettamente connesse all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, possono essere incluse nelle spese per le

quali spetta la detrazione in esame.

Si precisa che la detrazione spetta nella misura del 65% nel caso di interventi relativi all'adozione di misure

antisismiche su edifici siti in zone sismiche ad alta pericolosità.

15. Detrazione spese arredo immobili ristrutturati

La detrazione delle spese sostenute per l'arredo di immobili ristrutturati, prevista dall'art. 16 del D.L.

n. 63/2013, spetta anche per l'anno d'imposta 2014 (effetto nel modello 730/2015), come da proroga

stabilita dalla Legge di Stabilità 2014, nella misura del 50% e per un importo massimo di spesa

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Pag. 23

sostenuta pari a € 10.000 (quindi, detrazione massima pari a € 5.000), da ripartire in 10 quote annuali,

come per la detrazione per le spese di ristrutturazione (la misura resterà al 50% anche per il 2015 per

effetto di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015 - Legge n. 190/2014).

La detrazione spetta, in particolare, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non

inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta

energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Quest'anno viene precisato che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono

computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle

spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

16. Detrazione spese per interventi di risparmio energetico

Anche per l'anno d'imposta 2014 (effetto nel modello 730/2015) la percentuale di detrazione spettante per le

spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici è pari al 65%, come da proroga stabilita

con la Legge di Stabilità 2014 (la misura resterà al 65% anche per il 2015 per effetto di quanto stabilito dalla

Legge di Stabilità 2015 - Legge n. 190/2014).

Con riguardo a tali spese, è da segnalare che l'art. 12 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n.

175/2014) ha soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che

proseguono per più periodi d'imposta (c.d. modello IRE), obbligo prima previsto dal D.L. n. 185/2008.

Come precisato dalle Entrate nella Circolare n. 31/E/2014, la soppressione dell’obbligo di comunicazione

all’Agenzia delle entrate, con riferimento alle persone fisiche, riguarda le spese sostenute nel 2014 in

relazione a lavori che proseguiranno nel 2015.

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Pag. 24

Pertanto, i contribuenti che hanno sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica nel 2014

(indicate nel modello 730/2015) che però proseguiranno anche nel 2015, non dovranno più inviare il modello

IRE entro il 31.03.2015.

Inoltre, la circolare n. 31/E/2014 precisa che, in applicazione del c.d. "principio del favor rei" espresso

dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 devono ritenersi non applicabili le sanzioni indicate nella citata

Circolare n. 21/E/2010 anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione

commesse prima dell’entrata in vigore del decreto (13.12.2014) per le quali, alla medesima data, non sia

intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.

17. Detrazione base per redditi di lavoro dipendente ed assimilati

L'art. 1, comma 127, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) ha modificato dal 2014 le

detrazioni base per i redditi di lavoro dipendente (indicate all'art. 13 del Tuir) a vantaggio dei

contribuenti. In queste tabelle si riepilogano le misure delle detrazioni ante e post legge di stabilità

2014:

DETRAZIONI PREVISTE DALL'ART. 13, COMMA 1, TUIR ANTE LEGGE DI STABILITA'

2014 (FINO AL 31.12.2013)

REDDITO

COMPLESSIVO

DETRAZIONE BASE SPETTANTE

ANTE LEGGE DI STABILITA' 2014

Reddito ≤ € 8.000

€ 1.840

la detrazione effettiva non può essere comunque:

€ 690, se tempo indeterminato;

€ 1.380, se tempo determinato;

€ 8.000 Reddito

≤ € 15.000

1.338 + 502 x (15.000 – reddito complessivo)

7.000

€ 15.000 Reddito

≤ € 55.000

1.338 + 55.000 – reddito complessivo)

40.000

Oltre € 55.000 0

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Pag. 25

DETRAZIONI PREVISTE DALL'ART. 13, COMMA 1, TUIR POST LEGGE DI STABILITA'

2014 (DAL 01.01.2014)

REDDITO

COMPLESSIVO

DETRAZIONE BASE SPETTANTE

POST LEGGE DI STABILITA' 2014

Reddito ≤ € 8.000

€ 1.880

la detrazione effettiva non può essere comunque:

€ 690, se tempo indeterminato;

€ 1.380, se tempo determinato;

€ 8.000 Reddito

≤ € 28.000

978 + 902 x (28.000 – reddito complessivo)

20.000

€ 28.000 Reddito

≤ € 55.000

978 + (55.000 – reddito complessivo)

27.000

Oltre € 55.000 0

Sono stati, inoltre, eliminati gli incrementi della detrazione di lavoro dipendente, che erano previsti

al comma 2 dell'art. 13 del Tuir, per i redditi superiori a € 23.000 e fino a € 28.000, riepilogati nella

tabella seguente:

ULTERIORE DETRAZIONE PER I REDDITI € 23.000 E € 28.000

€ 23.000 Reddito ≤ € 24.000 € 10

€ 24.000 Reddito ≤ € 25.000 € 20

€ 25.000 Reddito ≤ € 26.000 € 30

€ 26.000 Reddito ≤ € 27.700 € 40

€ 27.700 Reddito ≤ € 28.000 € 25

18. Artbonus

L'Artbonus, introdotto dall'art. 1 del Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n.

106/2014) per il triennio 2014 - 2016, fa il suo debutto nel modello 730/2015, dove va indicato nel rigo G9.

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Pag. 26

Si ricorda che si tratta di un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in

denaro effettuate a sostegno della cultura, in particolare per:

interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e realizzazione di

nuove strutture;

restauro e potenziamento di strutture esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti

o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

anche se direttamente a favore dei concessionari o affidatari dei beni oggetto di manutenzione,

protezione o restauro.

Il credito d'imposta va ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

I soggetti interessati dal credito d'imposta sono:

le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile;

i soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5‰ dei ricavi annui. Tali soggetti,

possono utilizzare il bonus in compensazione e non rileva ai fini IRES e IRAP.

Si precisa che, per le liberalità a sostegno della cultura contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei

righi da E8 a E12 della sezione I del quadro E, la detrazione dall’imposta lorda spetta solo per le liberalità

che non sono ricomprese nell'Artbonus.

19. Scheda unica per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef

A seguito dell'abolizione del finanziamento diretto ai partiti politici previsto dal D.L. n. 149/2013, i partiti si

finanziano ora col contributo volontario dei loro sostenitori. In particolare, l’articolo 12 del citato decreto ha

previsto che ciascun contribuente possa destinare il 2‰ della propria Irpef a favore di un partito politico.

Per il 2014 (730/2014 - redditi 2013), primo anno di applicazione della novità, era stata predisposta con

provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2014 un'apposita scheda, da presentare secondo le

ordinarie scadenze previste per le dichiarazioni fiscali, e comunque non oltre il termine per la presentazione

telematica del Modello Unico Persone Fisiche 2014”, ossia il 30.09.2014.

Dal 2015, invece, ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8,

del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.

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LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE 730/2015

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Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef non sono in alcun modo

alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse. Tali scelte non determinano maggiori imposte

dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l’apposita scheda (Mod. 730-1), da presentare

integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione possono scegliere di destinare l’otto, il

cinque e il due per mille dell’Irpef utilizzando l’apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica

2015 o al modello UNICO Persone fisiche 2015 e seguendo le relative istruzioni.

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il

contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella

il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici

beneficiari.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta le schede con le scelte sono inserite dai coniugi in

due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

20. Utilizzo in compensazione dei crediti che emergono dalla

dichiarazione

Si segnala da ultimo che, nel caso in cui dalla dichiarazione emergano crediti che il contribuente intende

utilizzare in compensazione per pagare altre imposte, deve tenere conto delle nuove regole sui versamento

in vigore dal 1° ottobre 2014.

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A decorrere da tale data, infatti, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla

dichiarazione, il contribuente non può più presentare il modello di pagamento F24 alla banca o all’ufficio

postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale

a zero.

Sempre dal 1° ottobre 2014, i modelli F24:

contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero;

con saldo superiore a 1.000 Euro, a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in

compensazione;

potranno essere presentati esclusivamente con modalità telematica:

mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;

mediante i servizi di internet banking delle banche, Poste italiane, Agenti della riscossione.

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Parte III

I CONTROLLI FORMALI E LA

RESPONSABILITA’ DEL

CAF/PROFESSIONISTA

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1. Il 730 precompilato ed i controlli formali

Quest'anno debutta la nuova dichiarazione 730 precompilata. Per la prima volta, l'Agenzia delle Entrate

utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi ed i dati

contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta per mettere a disposizione dei contribuenti titolari

di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi, anche i pensionati), entro il 15 aprile di ciascun

anno, la dichiarazione 730 relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente già precompilata, almeno

parzialmente. Tale dichiarazione potrà essere poi accettata o modificata da parte del contribuente

che l'ha ricevuta.

Più precisamente, il contribuente può:

accettare (senza modifiche) la dichiarazione: in tal caso, se la dichiarazione viene poi

presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto

d’imposta, è prevista l’esclusione dai controlli formali relativamente agli oneri indicati nel

mod. 730 precompilato i cui dati sono stati forniti dai soggetti terzi, salvo che per la

sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e

agevolazioni (sono esclusi anche i controlli preventivi in caso di rimborso superiore a € 4.000).

Se, invece, la dichiarazione precompilata è presentata tramite un CAF o professionista abilitato, che

appongono in visto di conformità, i controlli formali e preventivi sono effettuati nei confronti di

quest’ultimi su tutti i dati;

modificare o integrare la dichiarazione precompilata ricevuta dalle Entrate. In tale situazione, in

caso di:

presentazione diretta ovvero tramite il sostituto d’imposta, la dichiarazione rimane

sottoposta al controllo formale in capo al contribuente "su tutti i dati indicati in

dichiarazione" (come precisato anche dal direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso

dell'audizione in Commissione parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe tributaria tenutasi il 14

gennaio 2015);

presentazione tramite un CAF o professionista abilitato, il controllo formale è effettuato

nei confronti di questi ultimi su tutti i dati, fermo restando il controllo in capo al

contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni,

deduzioni e agevolazioni;

rifiutare la dichiarazione precompilata dalle Entrate: in tal caso, il contribuente potrà

rivolgersi al sostituto d’imposta, ad un CAF o ad un professionista abilitato per presentare la

dichiarazione dei redditi, compilata con le ordinarie modalità. Si ribadisce, infatti, che, per il

contribuente, la presentazione della dichiarazione precompilata dalle Entrate è solo una facoltà

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e non un obbligo, restando ferma la possibilità di predisposizione autonoma e presentazione della

dichiarazione con le consuete modalità.

Nel corso dell'audizione del 14.01.2015, la Orlandi ha ricordato che il visto di conformità deve essere

conseguente alla verifica di corrispondenza formale delle ritenute, dei versamenti, delle spese per

oneri per i quali è richiesta la deduzione o la detrazione, dei crediti d’imposta e delle eccedenze d’imposta.

POSSIBILITA'

PER IL

CONTRIBUENTE

PRESENTAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE 730

PRECOMPILATA

CONTROLLI FORMALI

ACCETTARLA

SENZA MODIFICHE

PRESENTAZIONE DIRETTA O

TRAMITE SOSTITUTO D'IMPOSTA

NO controlli formali in capo al contribuente sui dati

relativi agli oneri deducibili/detraibili forniti dai

soggetti terzi (SI' controlli

sulla sussistenza delle condizioni soggettive)

PRESENTAZIONE AL

CAF/PROFESSIONISTA

SI' controlli formali nei

confronti del CAF/professionista su tutti i

dati

(SI' controlli in capo al contribuente sulla

sussistenza delle

condizioni soggettive)

ACCETTARLA, MA CON MODIFICHE

O INTEGRAZIONI

PRESENTAZIONE DIRETTA O

TRAMITE SOSTITUTO D'IMPOSTA

SI' controllo formale in capo al contribuente su tutti i dati

indicati in dichiarazione

PRESENTAZIONE AL

CAF/PROFESSIONISTA

SI' controllo formale

in capo al CAF/professionista

(salvo il controllo in capo

al contribuente della

sussistenza delle condizioni soggettive)

RIFIUTARLA E

PRESENTARE UN MODELLO 730

CON LE

MODALITA' ORDINARIE

PRESENTAZIONE DIRETTA O

TRAMITE SOSTITUTO D'IMPOSTA Consueti controlli formali in

capo al contribuente e al CAF/professionista PRESENTAZIONE AL

CAF/PROFESSIONISTA

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2. Responsabilità dei CAF/professionisti: sanzioni per il visto di

conformità "infedele"

Il contenuto della dichiarazione 730 precompilata, almeno per i primi anni, sarà incompleto, in quanto ad

oggi non ancora tutti i dati riescono ad essere già inclusi nella dichiarazione 730 precompilata da parte

dell'Agenzia delle Entrate. E', pertanto, necessario che i CAF ed i professionisti abilitati effettuino una

precisa verifica documentale anche dei dati e degli oneri non già indicati nella precompilata, al fine di

evitare di incorrere nelle più pesanti sanzioni e responsabilità previste da quest'anno.

Infatti, in caso di rilascio di un visto di conformità “infedele” relativo alla dichiarazione da parte del

CAF o del professionista abilitato, questi dovrà ora pagare l'importo dell’imposta, le sanzioni

(30%) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/1973,

a meno che il visto infedele non sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del

contribuente (non si applica la sanzione da € 258 a € 2.582).

Con riferimento a questo "cambio di rotta" sulle responsabilità di CAF e professionisti, nel corso

dell'Audizione del 14.01.2015 in Commissione parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe

Tributaria, la Orlandi ha spiegato che l’esclusione del controllo formale nei confronti del

contribuente che abbia presentato la dichiarazione tramite un Caf o professionista comporta

l’esonero dal pagamento delle somme che allo stesso contribuente sarebbero state chieste a

seguito del controllo formale della dichiarazione sui dati oggetto del visto di conformità (articolo 6, del

decreto legislativo n. 175/2014).

L’impegno assunto dai Caf e dai professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità per una

corretta predisposizione delle dichiarazioni giustifica, per le Entrate, la responsabilità dei Caf e dei

professionisti abilitati per l’errato controllo dei dati documentali.

In altri termini, spiega la Orlandi, "l’intermediario che rilasci il visto di conformità infedele è tenuto

“nei confronti dello Stato” al pagamento di un importo (corrispondente alla somma dell’imposta, degli

interessi e della sanzione) pari a quello che sarebbe stato chiesto al contribuente a seguito del

controllo formale della dichiarazione, tenuto conto del suo ruolo essenziale di mediazione tra

Amministrazione e contribuenti".

La Orlandi afferma comunque che, chiaramente la responsabilità in capo al Caf o al professionista è

espressamente esclusa nel caso in cui:

Rilascio visto di

conformità infedele da

parte del

Caf/professionista

Imposta + sanzione 30% + interessi

(in capo al CAF / professionista)

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nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o

gravemente colposa del contribuente;

nel caso in cui i dati errati non sono oggetto di visto di conformità, come, ad esempio,

l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione.

Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista

trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende

presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica (il cui contenuto

sarà definito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate), la somma dovuta è pari all'importo della sola

sanzione. Se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre, tra l'altro, la

sanzione è ridotta nella misura del 3,75% (1/8 del minimo, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera

b), del D. Lgs. n. 472/1997 per il ravvedimento operoso).

Nel caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, il contribuente è tenuto al versamento della

maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

Per i soggetti che appongono il visto di conformità, è stato aumentato a 3 milioni di euro (prima era

2 miliardi di lire, quindi 1.032.914 euro ) il massimale minimo della polizza assicurativa richiesta "al

fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata e

al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore".

Nella Circolare n. 31/E/2014, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in ogni caso, il massimale deve

essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle

asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque non inferiore al limite previsto, e trova

applicazione con riferimento al rilascio dei visti di conformità su tutti i modelli di dichiarazione

e non solo con riferimento al 730.

Per quanto riguarda la decorrenza del nuovo massimale, la stessa circolare ha precisato che, in assenza

di una specifica previsione al riguardo, trova applicazione quella del 13 dicembre 2014, data di decorrenza

del decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014).

E' il caso di segnalare che l'art. 35 del D.Lgs. n. 175/2014 ha anche introdotto più stringenti

requisiti per l'attività di assistenza fiscale da parte dei CAF, in modo da garantire

l'idoneità tecnico-organizzativa dei centri autorizzati:

presenza sul territorio in almeno 1/3 delle province;

numero minimo di dichiarazioni che ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale deve

presentare;

presentazione, entro il 31.01, di una relazione tecnica annuale dalla quale emerga:

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il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa in

relazione alla formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente;

i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività di assistenza fiscale,

anche in ordine all'affidamento a terzi dell'assistenza;

un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse

figure professionali.

E' stato poi poi stabilito che, ai fini della verifica del visto di conformità, l'Agenzia delle entrate

trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti al CAF/ professionista

abilitato entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione. La

trasmissione della documentazione e dei chiarimenti richiesti deve avvenire per via telematica all'Agenzia

delle entrate entro 60 giorni dalla richiesta (invece che 30 giorni, come previsto finora).

Lo stesso ampliamento temporale (da 30 a 60 giorni) è previsto per fornire ulteriori dati o

elementi non considerati in sede di controllo del visto di conformità, nonché per il pagamento delle

somme dovute a seguito dei controlli formali. In tal caso, se si provvede al pagamento delle

maggiori imposte, degli interessi (dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello

dell'elaborazione della comunicazione) e delle sanzioni entro 60 giorni dalla data di comunicazione del

controllo formale, la sanzione per i CAF/professionisti abilitati è pari al 20% (2/3 del 30%).

CASI DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER I CAF/PROFESSIONISTI

ABILITATI

DICHIARAZIONE

RETTIFICATIVA

(o comunicazione equipollente

all'Agenzia delle

Entrate)

Presentazione

entro il 10.11

dell'anno della

violazione

CONTRIBUENTE: pagamento

maggiori imposte + interessi

CAF/PROFESSIONISTA:

pagamento sanzione 30%,

ovvero 3,75% (1/8 del 30%)

se anche il pagamento avviene entro il 10.11

RICEZIONE DI COMUNICAZIONE

DI CONTROLLO FORMALE

Pagamento

maggiori

imposte, interessi e

sanzioni entro 60 gg. dalla

data della

comunicazione

CONTRIBUENTE: pagamento

maggiori imposte + interessi

CAF/PROFESSIONISTA:

pagamento sanzione 20%

(2/3 del 30%)

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LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE 730/2015

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3. Check list 730/2015

L'aumento delle responsabilità costringe i CAF ed i professionisti abilitati a porre maggiore attenzione

nella raccolta delle informazioni da parte dei contribuenti assistiti. Si consiglia, pertanto, di munirsi

di una "check list", che riassuma tutti i dati e i documenti da richiedere al contribuente, in modo da

evitare il più possibile errori di compilazione.

Si propone un fac-simile di "check list" per la raccolta dei dati per il 730/2015.

Scaricala a questo link: http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/24815-check-list-per-la-

raccolta-dei-documenti-730-2015.html

Potrebbe anche interessarti l’ebook sulle detrazione 730/2014

Detrazioni 730/2015 - Le 100 voci che fanno

risparmiare

Scaricalo a questo link:

http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/24794-detrazioni-730-

2015-le-100-voci-che-fanno-risparmiare.html

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