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LA DICHIARAZIONE IVA/2017

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I primi aspetti generali

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I nuovi termini di presentazione

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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per l'anno d'imposta 2016 la dichiarazione IVA non può più essere presentata informa unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

L’IVA DIVIENE DEFINITIVAMENTE AUTONOMA

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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Novità del DL 193/2016Solo per l’anno d’imposta 2016 (IVA 2017), il termine di presentazione è fissato al28 febbraio.

Per gli anni d’imposta dal 2017 e seguenti, il termine di presentazione autonoma èfissato al 30.04 di ogni anno successivo.

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NOTA BENE:Il dl 193/2016 ha modificato ulteriormente l’art. 8, Dpr 322/1998 rimodulando lescadenze della presentazione come segue:

INFATTI:

Per l'anno d'imposta 2016 la dichiarazione IVA non può più essere in formaunificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

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VERSAMENTI

Pur non essendo più presentabile in forma unificata la dichiarazione IVA rimastaimmutata la possibilità di versare il saldo annuale IVA entro il termine previsto peril versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione deiredditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese ofrazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo.

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Il legislatore NON ha eliminato la possibilità di procedere con il versamento dellesomme a saldo in concomitanza con il versamento delle somme da modelloRedditi/2017.

Anno d’imposta Presentazione della dichiarazione annuale IVA

Versamento delle somme a saldo

2015

Alternativamente, salvo casidi obbligo,� In forma autonoma� In forma unificata

� A partire dal 16.03,oppure

� Entro il termine diversamento delleimposte da «Redditi» conla maggiorazione dello0.4%

2016 Solo in forma autonoma

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VERSAMENTI

Anche se la dichiarazione non è più presentabile in forma unificata.Rimasta immutata la possibilità di versare il saldo annuale IVA entro il termineprevisto per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento al mod.Redditi 2017.

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VERSAMENTI

Rimane immutata anche la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse perogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissatoal 16 marzo.

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ESEMPIO N. 1

Quindi:Presentazione dichiarazione IVA entro il 28.02.2017Versamento entro il 16.03.2017 senza maggiorazione dello 0,4%(Previsione rimasta immutata rispetto agli anni passati)

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ESEMPIO N. 2

Quindi:Presentazione dichiarazione IVA entro il 28.02.2017Versamento entro il 16.04.2017 ( o successivi) con maggiorazione dello 0,4% perogni mese fino alla data del versamento.(Previsione rimasta immutata rispetto agli anni passati)

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ESEMPIO N. 3

Quindi:presentazione dichiarazione IVA entro il 28.02.2017versamento entro il 30.06.2017 (come da modifica introdotta dal dl 193/2016 –tax day) con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese fino alla data delversamento(previsione rimasta immutata rispetto agli anni passati con unica differenza deldifferimento alla data del 30.06).

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Soggetti obbligati e soggetti esonerati

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SOGGETTI OBBLIGATI

Tutti i contribuenti che nel corso del 2016 o degli anni precedenti abbianopresentato il modello di inizio attività (attribuzione di p. Iva).

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� i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamenteoperazioni esenti, di cui all’art. 10, DPR 633/72;

� i contribuenti che si sono avvalsi per l’anno 2016 del regime forfetario per lepersone fisiche esercenti attività d’impresa , arti e professioni.

SOGGETTI ESONERATI

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� i contribuenti che si avvalgono del regie fiscale di vantaggio per l’imprenditoriagiovanile e lavoratori in mobilità,

� i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini IVA;

SOGGETTI ESONERATI

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� i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti, ai sensi dell’art. 34, comma 6.,dpr 633/72 (agricoltori in regime di esonero, ovvero agricoltori che hannorealizzato nel corso del 2016 un volume di affari non superiore a 7.000 euro,costituito per almeno due terzi da cessioni relative a beni, di cui alla Tabella A,parte I, D.P.R. 633/1972)

� i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini IVA;� gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti e dell’art. 74,

comma 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;

SOGGETTI ESONERATI

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� Le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda;� I soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, non identificati in

ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Statocon le modalità previste dall’art. 74 quinquies;

� i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri dell’Unione Europea,nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 993,qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili;

� i soggetti che hanno optato per la L. 398/91.

SOGGETTI ESONERATI

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Circa la novità dell’obbligo di presentazione autono ma

Relativamente all’anno d’imposta 2016, non vigendo più la facoltà di inviare lacomunicazione dati IVA, il legislatore fiscale ha previsto quale unico obbligo difebbraio, appunto, l’invio della dichiarazione IVA/2017.

Vengono meno tutti i casi di obbligo di invio autonomo rispetto all’invio unificato

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Le novità, struttura e casi particolari

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È venuta meno nel frontespizio la casella relativa alla “dichiarazione integrativa afavore”.

FRONTESPIZIO

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FRONTESPIZIO

IVA/2017

IVA/2016

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A seguito delle modifiche introdotte dal dl 193/2016 sono stati equiparati i termini dipresentazione delle dichiarazione a favore ed a sfavore, ragion per cui la casella«dichiarazione integrativa a favore» non risulta essere più necessaria.

FRONTESPIZIO

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� introduzione dei righi da utilizzare per le nuove percentuali di compensazionedel 7,65%, 7,95% e del 10%,

� introduzione della nuova aliquota IVA ridotta del 5%;

Quadro VE

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Quadro VE

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Quadro VE (ALIQUOTA AL 10%)

La legge di Stabilità 2016, con il comma 908 dell’articolo unico, ha previsto nuovealiquote compensative per i soggetti che operano nel regime speciale IVA di cuiall’articolo 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

n. 9) della tabella A, Parte prima , allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nellamisura di:

a) latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita alminuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o lattebattuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati: 10 per cento ;

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Quadro VE (ALIQUOTA AL 10%)

La legge di Stabilità 2016, con il comma 908 dell’articolo unico, ha previsto nuovealiquote compensative per i soggetti che operano nel regime speciale IVA di cuiall’articolo 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

n. 9) della tabella A, Parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nellamisura di:

b) gli altri prodotti compresi nel citato n. 9), escluso il latte fresco non concentratoné zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita alminuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggisanitarie: 10 per cento.

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Quadro VE (ALIQUOTE AL 7,65% E 7,95%)

La legge di Stabilità 2016, con il comma 908 dell’articolo unico, ha previsto nuovealiquote compensative per i soggetti che operano nel regime speciale IVA di cuiall’articolo 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

nel n. 2) della tabella A, Parte prima:a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:7,65 per

cento;b) animali vivi della specie suina:7,95 per cento.

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Quadro VE (NUOVA ALIQUOTA DEL 5%)

Il comma 960 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016 ha introdotto unanuova aliquota IVA ridotta, nella misura del 5 per cento, applicabile alle prestazionisocio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loroconsorzi.

Prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali edai loro consorzi.

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Il rigo VE 35 , prevede l'adeguamento della modulistica alle nuove fattispecie direverse charge in essere dall'1.1.2016 ed in particolare il campo 7 del rigo VE35è stato ridenominato da “cessioni di microprocessori” a “cessioni di prodottielettronici ”.

Quadro VE (NUOVA IPOTESI DI REVERSE CHARGE)

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Quadro VE (NUOVA IPOTESI DI REVERSE CHARGE)

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MUTATA

DENOMINAZIONE

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Estensione, a decorrere dal 2.5.2016, del meccanismo del reverse charge acessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché dispositivi a circuitointegrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione. si ponga attenzioneche tale fattispecie è da riferirsi alle cessioni intermedie della filiera commerciale didetti prodotti con ciò escludendo l'ultimo passaggio al consumatore finale, il qualeconserva la sua imponibilità IVA.

Quadro VE (NUOVA IPOTESI DI REVERSE CHARGE)

DLGS 24/2016

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IMPORTANTE:Il meccanismo del reverse charge non si applica alla fase fin ale delcommercio, vendita al dettaglio, ma solo nelle fasi interme die della filieracommerciale.

Quadro VE (NUOVA IPOTESI DI REVERSE CHARGE)

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QUADRO VF

� Introduzione dei righi da utilizzare per le nuove percentuali di compensazionedel 7,65%, 7,95% e del 10%,

� Introduzione della nuova aliquota IVA ridotta del 5%

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QUADRO VJ

E’ stato ridenominato anche il rigo VJ16 che ora è così composto: «acquisti diprodotti elettronici».

A seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 24/2016, ai fini dell’applicazione delreverse charge.

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QUADRO VJ

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E’ stato ridenominato anche il rigo VJ16 che ora è così composto: «acquisti diprodotti elettronici».

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Quadro VI

Nel quadro relativo alla comunicazione delle lettere d'intenti ricevute è statoeliminato dalla modulistica il campo 3 utilizzabile, in assenza del numero diprotocollo attribuito dall’agenzia delle entrate, per indicare il numero progressivoattribuito dall’esportatore abituale.

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Quadro VI

Eliminazione dalla modulistica il campo 3 utilizzabile, in assenza del numero diprotocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate, per indicare il numero progressivoattribuito dall’esportatore abituale.

IVA /2017

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Quadro VI

IVA /2016CAMPO

ELIMINATO

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Eliminazione dalla modulistica il campo 3 utilizzabile, in assenza del numero diprotocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate, per indicare il numero progressivoattribuito dall’esportatore abituale.

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Quadro VN

Deve essere compilato dai contribuenti che hanno presentato nel 2016 una o piùdichiarazioni integrative “a favore” oltre il termine di presentazione delladichiarazione relativa all’anno successivo a quello della dichiarazione originaria. Ilmaggior debito/minor credito scaturente da detta ultima dichiarazione integrativadovrà essere riportato: nel nuovo rigo VL11 o nel nuovo rigo VW30 nel caso diliquidazione di IVA di gruppo.

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IL QUADRO VN E’ NUOVO

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Quadro VN

Il maggior debito/minor credito scaturente da detta ultima dichiarazione integrativadovrà essere riportato: nel nuovo rigo VL11 o nel nuovo rigo VW30 nel caso diliquidazione di IVA di gruppo.

Indicare gli anni d’imposta per cui si è presentatala dichiarazione integrativa a favore

Indicare il maggiorcredito/minor debito

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IL QUADRO VN E’ NUOVO

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Quadro VN ���� Quadro VL

IL QUADRO VL SI ADEGUA TRAMITE L’INTRODUZIONE DEL R IGO VL 11

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Indicare gli anni d’imposta per cui si èpresentata la dichiarazione integrativa afavore

Indicare il maggiorcredito/minor debito

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E’ Introdotto il nuovo Rigo VL11 , denominato: “crediti art. 8, comma 6-quater, d.p.r. n.322/98” con l'obiettivo di esporre e comunicare il minor debito / maggior creditorisultante dalla dichiarazione integrativa “a favore” presentata nel 2016 dopo il terminedi presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello delladichiarazione originaria.

Quadro VL

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Nel campo 4, (ai soggetti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso del creditoIVA) è stato previsto il nuovo codice 8 utilizzabile dai soggetti che hanno effettuatonel 2016 operazioni soggette a reverse charge (prestazioni di servizi di pulizia,demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici);

Quadro VX (MOLTEPLICI MODIFICHE ALLA MODULISTICA) – RIGO VX4

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DA LEGGE DI STABILITA’ 2016 – LEGGE 208/2015Sono assoggettabili a reverse chrage: le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione,installazione di impianti e completamento relative ad edifici – art. 17, co. 6, dpr633/72

Quadro VX (MOLTEPLICI MODIFICHE ALLA MODULISTICA) – RIGO VX4

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Nel campo 7, (soggetti esonerati dalla garanzia) è stato inserito il nuovo codice 4utilizzabile dai soggetti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativoprevisto dal d.lgs. n. 128/2015;

Quadro VX (MOLTEPLICI MODIFICHE ALLA MODULISTICA) – RIGO VX4

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È stato creato un nuovo campo 9 (interpello) riservato alle società, che in alternativaalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamenteall’agenzia delle entrate istanza di interpello al fine della disapplicazione delladisciplina delle società di comodo (come da disposizioni chiarite dalla circolare n. 9/Edel 1 aprile 2016).

Quadro VX (MOLTEPLICI MODIFICHE ALLA MODULISTICA) – RIGO VX4

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RIGO VO11: Nuova casella 28 utilizzabile per comunicare la revoca dal 2016dell’opzione per l’applicazione dell’iva in Croazia (codice stato “HR”), stato didestinazione dei beni, per le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili;

QUADRO VO

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RIIGO VO33: nuova casella 2 utilizzabile dal soggetto che ha aderito dal 2016 alregime forfetario per comunicare la revoca dal 2016 dell’opzione per il regimeordinario IVA esercitata nel 2015.

QUADRO VO

La Dichiarazione IVA/2017

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RIGO VO34: Nuova Casella 2 “REVOCA” Nuova Casella 3 “REVOCA”Utilizzabili rispettivamente nei seguenti casi:

1) Opzione per il regime ordinario IVA dal 2016 (in luogo dell’adozione delregime forfetario) da parte di un contribuente minimo fino al 2015 (CASELLA1);

2) revoca dal 2016 dell’opzione per il regime ordinario IVA esercitata da parte diun soggetto che nel 2014 aveva i requisiti per adottare il regime dei minimi eche nel 2016 ha adottato il regime forfetario (CASELLA 2);

3) revoca dal 2016 dell’adozione dal 2015 del regime dei minimi esercitata daparte di un soggetto che dal 2016 ha adottato il regime forfetario (CASELLA3).

QUADRO VO

La Dichiarazione IVA/2017

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QUADRO VO

OPZIONE REGIME

ORDINARIO IVA

REVOCA DAL 2016

La Dichiarazione IVA/2017

RIGO VO34: Nuova Casella 2 “REVOCA” Nuova Casella 3 “REVOCA”

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Dichiarazioni correttive e integrative

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In caso di errori od omissioni èpossibile procedere con:

DICHIARAZIONI IVA CORRETTIVE/INTEGRATIVE

La Dichiarazione IVA/2017

� La presentazione di unadichiarazione correttiva;

� Una dichiarazione integrativa.

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Dichiarazione correttiva : nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima dellascadenza del termine di presentazione (28.02.2017) , rettificare o integrare unadichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa ditutte le sue parti, barrando la casella “correttiva nei termini”.

DICHIARAZIONI IVA CORRETTIVE/INTEGRATIVE

La Dichiarazione IVA/2017

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Dichiarazione integrativa : scaduti i termini di presentazione delladichiarazione (dopo il 28.02.2017) , il contribuente può rettificare o integrare lastessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria,una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti.

DICHIARAZIONI IVA CORRETTIVE/INTEGRATIVE

La Dichiarazione IVA/2017

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IMPORTANTE: presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa èche sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguardaquest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazionipresentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazionedelle sanzioni.

DICHIARAZIONI IVA CORRETTIVE/INTEGRATIVE

La Dichiarazione IVA/2017

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� ricordare quanto introdotto dal Dl. 193/2016 – non vi è più differenza fraintegrativa a favore e a sfavore

� indicare il CODICE 1 , per correggere errori od omissioni, compresi quelliche abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minoreimponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’impostaovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile

RELATIVAMENTE ALLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

La Dichiarazione IVA/2017

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1

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� ricordare quanto introdotto dal dl. 193/2016 – non vi è più differenza fraintegrativa a favore e a sfavore

� indicare il CODICE 2 , nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare ladichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenziadelle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre2014, n. 190.

RELATIVAMENTE ALLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

La Dichiarazione IVA/2017

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2

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Violazioni e sanzioni

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� Omessi o carenti versamenti: art. 13, dlgs 472/1997 – ravvedimento operoso

VIOLAZIONI E SANZIONI

La Dichiarazione IVA/2017

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� dal 120% al 240% del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per leoperazioni che dovevano essere indicate in dichiarazione, con un minimo di250 euro;

� da 250 euro a 2.000 euro, se il soggetto effettua solo operazioni per le qualinon è dovuta imposta;

� dal 600% al 120% del tributo dovuto o per le operazioni che dovevano essereindicate in dichiarazione con un minimo di 250 euro dichiarazione omessapresentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa alperiodo di imposta successivo, in assenza di imposte dovute sanzione da 150euro a 1000 euro.

VIOLAZIONI E SANZIONI

.

La Dichiarazione IVA/2017

Omessa dichiarazione

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� dal 90% al 180% della differenza quando nella dichiarazione presentata risultaun’imposta inferiore a quella dovuta o un’eccedenza detraibile o rimborsabilesuperiore a quella spettante;

� dal 135% al 270% della differenza quando la violazione è realizzata condocumentazione falsa o mediante condotte fraudolente.

VIOLAZIONI E SANZIONI

.

La Dichiarazione IVA/2017

INFEDELE DICHIARAZIONE

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ammesso il ravvedimento operoso ex art. 13, Dlg 472/97

VIOLAZIONI E SANZIONI

La Dichiarazione IVA/2017

Tardiva o infedele dichiarazione:

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Gestione del credito

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Riporto a nuovo e compensazione orizzontale

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ECCEDENZA IVA AL 31.12.

compensazione verticale

compensazione orizzontale

rimborso

scelta libera del contribuente senza alcun accorgimento

scelta subordinata ad accorgimenti e

procedure particolari

La Dichiarazione IVA/2017

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Nessun accorgimento particolare – il credito viene riportato nella primaliquidazione utile del periodo successivo

COMPENSAZIONE VERTICALE = RIPORTO A NUOVO

.

La Dichiarazione IVA/2017

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La Dichiarazione IVA/2017

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

CREDITO < 5.000 EURO

Sempre possibile senza adempimenti.

Unico obbligo:

Presentazione della dichiarazione IVA

secondo le scadenze stabilite (28.02.2017).

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La Dichiarazione IVA/2017

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

CREDITO COMPRESO FRA 5.000 E

15.000 EURO

� Presentazione della dichiarazioneannuale IVA prima dellacompensazione;

� Compensazione dal 16 del mesesuccessivo alla presentazione delladichiarazione annuale IVA.

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La Dichiarazione IVA/2017

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

CREDITO OLTRE I 15.000

EURO

� presentazione della dichiarazione annuale IVAprima della compensazione;

� compensazione dal 16 del mese successivoalla presentazione della dichiarazione annualeIVA;

� visto di conformità o sottoscrizione dell’organoincaricato del controllo contabile.

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La Dichiarazione IVA/2017

RIMBORSO POSSONO CHIEDERE IL RIMBORSO COLORO CHE:

1) Indipendentemente dalle situazioni elencate di seguito, (punti da 2 a 9)presentano un’eccedenza a credito nell’ultimo triennio precedente, compresol’anno di presentazione della dichiarazione, il rimborso spetta per la minoredelle tre risultanze;

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La Dichiarazione IVA/2017

RIMBORSO POSSONO CHIEDERE IL RIMBORSO COLORO CHE:

2) esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportanol’effettuazione di operazioni attive soggette ad un’aliquota media delle vendite,maggiorata del 10%, inferiore rispetto a quella sugli acquisti;

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La Dichiarazione IVA/2017

RIMBORSO POSSONO CHIEDERE IL RIMBORSO COLORO CHE:

3) effettuano operazioni attive non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, dpr 633/72, art. 41, dl331/93, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte leoperazioni effettuate);

4) hanno effettuato acquisti (o importazioni) di beni ammortizzabili o effettuatol’acquisto (o l’importazione) di beni e l’acquisto di servizi per studi e ricerche;

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La Dichiarazione IVA/2017

RIMBORSO POSSONO CHIEDERE IL RIMBORSO COLORO CHE:

6) Ricoprono il ruolo di rappresentante fiscale (art. 17 co. 3, Dpr 633/72);

5) Effettuano prevalentemente operazioni attive fuori dal campo di applicazionedell’iva per mancanza del presupposto della territorialità (artt. 7 - 7-septies,Dpr 633/7217);

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La Dichiarazione IVA/2017

RIMBORSO POSSONO CHIEDERE IL RIMBORSO COLORO CHE:

9) Abbiano cessato l’attività.

7) Effettuano operazioni soggette allo split payment (art. 17ter, dpr 633/72);

8) Sia un agricoltore che beneficia del regime speciale di cui all’art. 34 del dpr633/72 e che effettua prevalentemente cessioni non imponibili di cui agli artt. 8,38-quater e 72 del dpr 633/72 e cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del dl331/93;

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La Dichiarazione IVA/2017

RIMBORSO POSSONO CHIEDERE IL RIMBORSO COLORO CHE:

.

Eccedenze IVA chieste a

rimborso per ammontare

inferiore ad euro 30.000

(euro 15.000 fino al

31.12.2016).

Erogazione del rimborso dietro presentazione della

dichiarazione annuale IVA o del mod. tr, per le

eccedenze infrannuali, con procedura semplificata,

quindi senza l’osservanza di particolari obblighi

(obblighi validi per rimborsi superiori ad euro

30.000).

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La Dichiarazione IVA/2017

RIMBORSO POSSONO CHIEDERE IL RIMBORSO COLORO CHE:

.

Contribuenti “non arischio” (comma 3,art. 38bis) -eccedenze IVAchieste a rimborsoper ammontaresuperiore ad euro30.000 (euro15.000 fino al31.12.2016)

per i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro, essi sonoeseguiti:

� previa presentazione della relativa dichiarazione o delmod. tr, per le eccedenze infrannuali, da cui emerge ilcredito richiesto a rimborso;

� la dichiarazione o il mod. tr devono recare il visto diconformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'art. 10,co. 7, primo e secondo periodo, dl 78/2010;

� alla dichiarazione o al mod. tr va allegata unadichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti lasussistenza delle seguenti condizioni in relazione allecaratteristiche soggettive del contribuente.

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La Dichiarazione IVA/2017

RIMBORSO POSSONO CHIEDERE IL RIMBORSO COLORO CHE:

.

Contribuenti rischiosi(comma 4, art. 38bis) -eccedenze IVA chieste arimborso perammontare superiore adeuro 30.000 (euro15.000 fino al31.12.2016)

in questo caso i rimborsi sono eseguiti previaprestazione della garanzia se richiesti:� da soggetti passivi che esercitano un'attività

d'impresa da meno di due anni diversi dalleimprese start-up innovative di cui all'articolo 25 deldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221;

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La Dichiarazione IVA/2017

RIMBORSO POSSONO CHIEDERE IL RIMBORSO COLORO CHE:

Contribuentirischiosi (comma 4,art. 38bis) -eccedenze IVAchieste a rimborsoper ammontaresuperiore ad euro30.000 (euro 15.000fino al 31.12.2016)

� da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti larichiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi diaccertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno,una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'impostadovuta o del credito dichiarato superiore;

� da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3,presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge ilcredito richiesto a rimborso priva del visto di conformità odella sottoscrizione alternativa, o non presentano ladichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

� da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenzadetraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

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La Dichiarazione IVA/2017

RIMBORSO POSSONO CHIEDERE IL RIMBORSO COLORO CHE:

.

Contribuenti rischiosi (comma 4, art.38bis) - eccedenze IVA chieste arimborso per ammontare superiore adeuro 30.000 (euro 15.000 fino al31.12.2016)

� da soggetti passivi che richiedono ilrimborso dell'eccedenza detraibilerisultante all'atto della cessazionedell'attività.

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Crediti da dichiarazione integrativa a favore

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La Dichiarazione IVA/2017

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

Nel frontespizio è stata eliminata la casella «INTEGRATIVA A FAVORE»

INTEGRATIVA A FAVORE: caso in cui il contribuente si rende conto di avere unmaggior credito o minor debito da far valere a proprio favore in una successivadichiarazione integrativa

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La Dichiarazione IVA/2017

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

IN PASSATO, prima del dl 193/2016 che ha equiparato i termini di presentazioneaccadeva che:

La dichiarazione integrativa “a favore del contribuente” poteva essere presentatasolo entro il termine di presentazione della dichiarazione re lativa al periodod’imposta successivo.

È, in ogni caso, necessario che la dichiarazione “da correggere”, secondo leindicazioni di prassi, “sia stata a suo tempo validamente e tempestivamentepresentata” oppure sia stata presentata tardivamente, purché entro 90 giorni daltermine di scadenza

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La Dichiarazione IVA/2017

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

Ad oggi dopo le modifiche del Dl 193/2016 che ha equiparato i termini dipresentazione accade che:

La dichiarazione integrativa “a favore del contribuente” possa essere presentata entroil 31.12. del 4° anno successivo (termini per la decadenza dall’accertamento).

È, in ogni caso, necessario che la dichiarazione “da corregger e”, secondo leindicazioni di prassi, “sia stata a suo tempo validamente e tem pestivamentepresentata” oppure sia stata presentata tardivamente, pur ché entro 90 giorni daltermine di scadenza.

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La Dichiarazione IVA/2017

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

A seguito di quanto illustrato

Esempio: contribuente che ha rettificato la dichiarazione IVA relativa all’annod’imposta 2015 e 2014 a causa di errori materiali che hanno dato origine a unmaggior credito.

CREDITO 2014: EURO 1.000CREDITO 2015: EURO 1.500Il comportamento da seguire è:

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La Dichiarazione IVA/2017

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

CREDITO 2014: EURO 1.000 ���� Dichiarazione integrativa presentata il

28.08.2016

CREDITO 2015: EURO 1.500 ���� Dichiarazione integrativa presentata il

30.09.2016

Compilazione del QUADRO VN + Compilazione del nuovo RIGO VL11

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La Dichiarazione IVA/2017

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

CREDITO 2014: EURO 1.000 � Dichiarazione integrativa presentata il 28.08.2016

CREDITO 2015: EURO 1.500 � Dichiarazione integrativa presentata il 30.09.2016

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20142014

2015

1.000

1.500

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La Dichiarazione IVA/2017

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

CREDITO 2014: EURO 1.000 � Dichiarazione integrativa presentata il 28.08.2016

CREDITO 2015: EURO 1.500 � Dichiarazione integrativa presentata il 30.09.2016

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2.500

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La Dichiarazione IVA/2017

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

Alcune considerazioni sull’utilizzo del credito maturato a seguito delle integrative afavore

l’uso del credito in compensazione può essere effettuato "per eseguire ilversamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quelloin cui è stata presentata la dichiarazione integrativa",

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La Dichiarazione IVA/2017

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

Per riprendere l’esempio

CREDITO 2014: EURO 1.000 � Dichiarazione integrativa presentata il 28.08.2016

CREDITO 2015: EURO 1.500 � Dichiarazione integrativa presentata il 30.09.2016

Presentazione delle dichiarazioni nell’anno 2016 � utilizzo del credito maturato a

partire dal 1.1.2017

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La Dichiarazione IVA/2017

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE - DUBBIO

CREDITO 2014: EURO 1.000 � dichiarazione integrativa presentata il 28.08.2016CREDITO 2015: EURO 1.500 � dichiarazione integrativa presentata il 30.09.2016

Presentazione delle dichiarazioni nell’anno 2016 � utilizzo del credito maturato apartire dal 1.1.2017 � dubbio circa l’utilizzo in compensazione di un debitomaturato nel 2016 (debito IVA mese di dicembre) da versare a g ennaio 2017.Si auspicano chiarimenti in materia

Per riprendere l’esempio

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Ultime dall’Italia e dall’UE

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Il luogo dei servizi relativi agli immobili: nuove disposizioni di applicazione

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La Dichiarazione IVA/2017

IMMOBILI: NUOVE DISPOSIZIONI

A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di “uniformare” a livello europeo ledisposizioni in tema di territorialità Iva riservate alle prestazioni di servizi su beniimmobili , andranno prese a riferimento le indicazioni del Regolamento UEn.1042/2013, che ha modificato il precedente Regolamento n.282/2011. Tali “nuove”disposizioni riguardano le prestazioni di servizi che , in deroga alle regole generalibasate sul domicilio del fornitore (B2C) o del cliente (B2B), devono essere tassatenel luogo in cui si trova l’immobile così come previsto dall’art.7-quater delDPR.633/72.

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La Dichiarazione IVA/2017

IMMOBILI: NUOVE DISPOSIZIONI

Nello specifico, il regolamento UE 1042/2013 provvede a:� fornire una definizione “univoca” della nozione di bene immobile� specificare la relazione tra bene immobile e servizio immobiliare� elencare alcuni esempi di operazioni identificate e non come servizi relativi a

beni immobili.

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La Dichiarazione IVA/2017

IMMOBILI: NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove regole a decorrere dal 2017Dal 1° gennaio 2017, fermo restando le regole in materia di territorialità Iva per iservizi su beni immobili (vale il luogo di ubicazione dell’immobile), SIintroduce indicazioni più puntuali di bene immobile , nonché la tipologia diservizi che rientra tra quelle dell’art. 7-quater, DPR 633/72.

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La Dichiarazione IVA/2017

IMMOBILI: NUOVE DISPOSIZIONI

Definizione di immobiliL’art. 13-ter del “nuovo” regolamento Ue stabilisce che si considerano beni immobili :

� una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibilecostituire diritti di proprietà e il possesso;

� qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sottoil livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmenterimuovibile;

� qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di unfabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato/edificio risultiincompleto (porte, finestre, tetti, scale e ascensori)

� qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in unfabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere oalterare il fabbricato o l’edificio.

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Legge di Bilancio e DL Collegato N. 193/2016

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Comunicazione fatture

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Le nuove comunicazioni sostitutive dello spesometro

In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate, i soggetti passividevono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giornodel secondo mese successivo ad ogni trimestre:

i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute eregistrate ai sensi dell’art. 25, DPR 633/72 comprese le bollette doganali, nonché idati delle relative variazioni.

Tuttavia la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

Le nuove comunicazioni trimestrali

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Per il solo anno d’imposta 2017:In ultimo si ponga attenzione al fatto che:� per il solo anno 2017 è prevista una comunicazione semestrale:

� I semestre: 25 luglio 2017� II semestre: 25 gennaio 2018

DUBBIO: in relazione alla periodicità semestrale dell’anno 2017 la norma si esprimein tal senso:Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 …, lacomunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017.Come si vede, nulla si rileverebbe circa la scadenza del secondo semestre.

� I trimestre 31 maggio� II trimestre 16 settembre� III trimestre 30 novembre� IV trimestre 28/29 febbraio

Le nuove comunicazioni trimestrali

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Le sanzioni

Sanzioni per la omessa o errata trasmissione delle fatture� omessa trasmissione dei dati non regolarizzata o regolarizzata oltre il 15° giorno

dalla scadenza originaria: 2 euro per ogni fattura non comunicata con unmassimo di euro 1.000 cumulativo per ciascun trimestre;

� omessa trasmissione o correzione entro il 15° giorno dalla scadenza: 1 euro perogni fattura non comunicata con un massimo di euro 500 cumulativo perciascun trimestre.

Le nuove comunicazioni trimestrali

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Comunicazione liquidazioni periodiche

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Le liquidazioni telematiche – aspetti generali

I soggetti passivi IVA trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalitàpreviste per il “nuovo spesometro” di cui al paragrafo precedente, una comunicazionedei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta.

Le scadenze sono le seguenti:

� I trimestre 31 maggio� II trimestre 16 settembre� III trimestre 30 novembre� IV trimestre 28/29 febbraio

Le nuove comunicazioni trimestrali

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Esoneri

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione:

i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o i soggetti passivi non obbligati all’effet tuazione delle liquidazioni

periodiche,

sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni diesonero.

Le nuove comunicazioni trimestrali

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Le sanzioni

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni siapplica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso ditrasmissione corretta nei quindici giorni successivi.

Sanzioni per la omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni IVA� omessa trasmissione dei dati non regolarizzata o regolarizzata oltre il 15° giorno

dalla scadenza originaria: si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro;� omessa trasmissione o correzione entro il 15° giorno dalla scadenza: si applica

la sanzione da 250 a 1.000 euro.

Le nuove comunicazioni trimestrali

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Depositi IVA

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Le novità relative alla disciplina dei depositi IVA introdotte con l’art. 4 co. 7 del DL 193/2016 si

applicano a decorrere dall’1.4.2017.

Depositi IVA

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DECORRENZA

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Depositi IVA

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Modificando l’art. 50-bis co. 4 del DL 331/93, viene riconosciuta lapossibilità di avvalersi del regime di sospensione d’imposta per lageneralità delle “cessioni di beni eseguite mediante introduzione inun deposito IVA”.

SOSPENSIONE D’IMPOSTA

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Depositi IVA

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Le modifiche apportate dal DL 193/2016 convertito all’art. 50-bis co. 6del DL 331/93 prevedono che, per i beni di provenienza nazionaledestinati ad essere utilizzati o commercializzati nel territorio delloStato, il versamento dell’IVA debba essere effettuato dal gestore deldeposito, solidalmente responsabile con il soggetto che estrae i beni.

ESTRAZIONE DAL DEPOSITO DI BENI NAZIONALI

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Depositi IVA

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� entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione dei beni dal depositoIVA;

� utilizzando il modello F24;� senza la possibilità di compensazione “orizzontale” ex art. 17 del DLgs. 241/97.

VERSAMENTO, DA PARTE DEL GESTORE DEL DEPOSITO, DEVE ESSERE EFFETTUATO:

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Cessazione d’ufficio delle p. Iva inattive

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Addio alle partite Iva ferme da anni

È questa una delle principali novità contenute nella legge di conversione al decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, considerando che fino ad oggi non era applicabilequesto criterio per la cancellazione d’ufficio delle partite Iva, ma si parlavagenericamente di soggetti che, pur se obbligati, non hanno presentato ladichiarazione di cessazione di attività. Un futuro decreto attuativo dovrà stabilire«forme di comunicazione preventiva al contribuente» prima di procedere alla chiusuradella posizione Iva.

L’Agenzia delle Entrate dovrà chiudere le partite Iva dei contribuenti (anche sesocietà), se risulta che questi non hanno esercitato nelle tre annualità precedentiattività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

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Addio alle partite Iva ferme da anni

Dal giorno dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale,invece, per procedere d’ufficio alla chiusura della partita Iva, all’Agenzia delleEntrate basterà verificare, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso (nonnecessariamente prelevati dall’anagrafe tributaria), il mancato esercizio per treannualità precedenti dell’attività di impresa o dell’attività artistica o professionale.

Con questa procedura, la sanzioneper l’omessa presentazione delladichiarazione di cessazione di attività(codice tributo 8120) viene iscrittadirettamente nei ruoli a titolodefinitivo.

Questa non avviene solo se ilcontribuente provvede a pagarela somma dovuta, ridotta ad unterzo del minimo, entro 30 giornidal ricevimento dellacomunicazione.

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Gruppi IVA

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Argomento La nuova disciplina del gruppo IVA

Contenuto

Il nuovo art. 70-bis, DPR 633/72 disciplina i requisitisoggettivi per l’accesso alla disciplina di gruppo.Nel gruppo IVA un unico soggetto è responsabile delleobbligazioni tributarie.Possono costituire un gruppo IVA i soggetti passivistabiliti in Italia e che esercitano attività d’impresa, arte oprofessione, purché ricorrano congiuntamente i vincolifinanziari, economici e organizzativi stabiliti dalla legge(di cui all’articolo 70-ter).

Requisiti� Vincolo finanziario� Vincolo economico� Vincolo organizzativo

Gruppo IVA

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Opzione per il Gruppo IVA e sua decorrenza

Contenuto Momento dell’opzione Decorrenza

Data di opzione

1.1-30.09Decorrenza dall’anno

successivo

1.10-31.12Decorrenza dal secondo anno

successivo

Gruppo IVA

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Note di variazione

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Precisazioni sulla disciplina dell’emissione di note di credito

Contenuto

L’emissione di nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamentoconnesso a procedure concorsuali, è possibile solo dopo chedette procedure si siano concluse infruttuosamente.

� Viene ripristinata la regola secondo cui l’emissione di una notadi credito IVA, nonché l’esercizio del relativo diritto alla detrazionedell’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, possonoessere effettuati, nel caso di mancato pagamento connesso aprocedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si sianoconcluse infruttuosamente.

Note di credito

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Transazione del debito IVA

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TRANSAZIONE DEL DEBITO IVA

Contenuto

Con una modifica alla legge Fallimentare, per mezzo della legge diBilancio 2017, viene ammessa la transazione fiscale anche per idebiti aventi ad oggetto IVA o ritenute omesse. La novità amplial’ambito applicativo dell’istituto con potenziali effetti benefici sulnumero dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazionedei debiti che potranno fruirne. Nel contempo, rimane fermal’esigenza di evitare il moltiplicarsi di comportamenti opportunisticiattraverso l’introduzione di opportuni meccanismi di vigilanza chepermettano di individuare prontamente le imprese che presentanosegnali di potenziale crisi e di imporne un’anticipata gestione.

Transazione del debito IVA

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TRANSAZIONE DEL DEBITO IVA

Contenuto

Modifica l’istituto della transazione fiscale estendendonel’uso anche ai debiti tributari aventi per oggetto l’IVA ole ritenute qualora il piano proposto dal debitore ne preveda unasoddisfazione: “in misura non inferiore a quella realizzabile, inragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso diliquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai benio diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nellarelazione di un professionista in possesso dei requisiti di cuiall’articolo 67, terzo comma, lettera d)» della Legge fallimentare”.

Transazione del debito IVA

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