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LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA NEL PUBBLICO IMPIEGO: LA COSTITUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO E LA SPESA DI PERSONALE 2017 1

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LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA NEL

PUBBLICO IMPIEGO: LA COSTITUZIONE DEL

FONDO SALARIO ACCESSORIO E LA SPESA

DI PERSONALE 2017

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La Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015: gli effetti sul trattamento economico

fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici

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La Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015: gli effetti sul trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici

Il quadriennio 2006-2009 è stato l’ultimo prima dell’entrata in vigore del DL n. 78 del 2010 che ha sospeso i rinnovi dei CCNL per il triennio 2010-2013. Tale norma è stata successivamente più volte prorogata, fino all’emanazione della sentenza n. 178 del luglio 2015 della Corte costituzionale.

La Consulta, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta – dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 178/2015 nella Gazzetta Ufficiale – del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da tutta una serie di disposizioni introdotte a partire dalla c.d. “Manovra correttiva 2011” (D.L. n. 98/2011), specificate dal DPR n. 122/2013 e prorogate dalle Leggi di stabilità per il 2014 e il 2015.

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La Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015: gli effetti sul trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici

Laddove fossero state accolte tutte le richieste di declaratoria di illegittimità avanzate dai due Tribunali remittenti, lo Stato avrebbe dovuto sobbarcarsi un esborso stimato in almeno 35 miliardi per il congelamento degli stipendi tra il 2010 e il 2015, al quale sarebbero dovuti essere aggiunti altri 13 miliardi annui che per un effetto strutturale calcolato dall’Avvocatura dello Stato.

Le norme dichiarate incostituzionali, ex nunc, sono quelle che dettano il regime di sospensione della contrattazione collettiva. Esse sono:

1) art. 16, comma 1, lettera b), del D.L. n. 98/2011: Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, (..omissis..) con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta: la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime (il riferimento è all’art. 9 comma 17 del D.L. n. 78/2010).

2) art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del DPR n. 122/2013: In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: c) si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011.

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La Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015: gli effetti sul trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici

3) art. 1, comma 453, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica».

4) art. 1, comma 254, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015):

254. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015»

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La Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015: gli effetti sul trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici

Per effetto delle modifiche il testo del comma 17 dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010, prima dell’intervento della Consulta era il seguente:

Art. 9 co 17 - Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203

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La Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015: gli effetti sul trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici

Innanzitutto la Consulta ha riconosciuto in tali misure un carattere strutturale, con una conseguente violazione dell’autonomia negoziale.

«L’estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del “blocco”, si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall’art. 39, primo comma, Cost.

Le norme impugnate dai giudici rimettenti e le norme sopravvenute della legge di stabilità per il 2015 si susseguono senza soluzione di continuità, proprio perché accomunate da analoga direzione finalistica».

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La Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015: gli effetti sul trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici

«Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)».

Motiva la decorrenza ex nunc in questi termini:

«Solo ora si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a séguito della pubblicazione di questa sentenza».

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L’avvio delle trattative sulla rideterminazione dei comparti

In seguito a ciò, il Governo, nell’ottobre 2015, ha dato mandato all’ARAN di avviare le trattative con le parti sindacali per ricercare l’intesa sulla rideterminazione dei comparti di contrattazione, operazione propedeutica, ai sensi dell’art. 40, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 per procedere ai rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici. In effetti ai sensi del comma 2 dell’art. 40: «Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità». Il 12 febbraio 2016, è stato emanato l’Atto di indirizzo, integrato il 2 marzo 2016. Su tale atto è stato espresso il parere favorevole da parte dei Comitati di settore delle Autonomie locali e delle Regioni, Province autonome e sanità

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Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 13 luglio 2016

L’Accordo all’esame, all’art. 2, individua quattro comparti di contrattazione collettiva dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, risultanti dall’accorpamento dei precedenti:

1) Comparto delle Funzioni centrali;

2) Comparto delle Funzioni locali;

3) Comparto dell’Istruzione e della ricerca;

4) Comparto della Sanità.

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Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 13 luglio 2016

Secondo quanto previsto dall’accordo quadro in esame, il Comparto della Sanità e quello delle Funzioni locali mantengono sostanzialmente inalterata la composizione prevista dal precedente assetto con la sola aggiunta, nelle Funzioni locali, delle Città metropolitane, degli Enti di area vasta e dei Liberi consorzi comunali previsti dalla legge n. 15 del 2015 della Regione Sicilia.

Per il Comparto delle Funzioni centrali (art. 3) sono invece elencate dettagliatamente le amministrazioni che ne fanno parte e che nel precedente accordo erano ricomprese nei comparti Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e nei numerosi monocomparti previsti dall’art. art. 70 del d.l.gs, n. 165 del 2001 tra i quali è stato inserito il Centro di supporto e sperimentazione navale CSSN che prima applicava il contratto degli Enti di ricerca.

Il Comparto dell’Istruzione e della ricerca riunisce quattro precedenti comparti: quello della Scuola, dell’Università, dell’AFAM e degli Enti di ricerca; nel comparto è stata, inoltre, inserita, l’ASI che prima era ricompresa tra gli Enti del citato art. 70.

L’art. 7 definisce la composizione delle Aree dirigenziali, aggregando i dirigenti in quattro analoghe aree di contrattazione collettiva.

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Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 13 luglio 2016

L’operazione di riaggregazione ha determinato, in coerenza con la normativa, un’importante riduzione dei comparti e delle aree di contrattazione con evidenti effetti di semplificazione.

ALCUNE CRITICITA’ (Corte conti – Sezioni Riunite in Sede di controllo N. 11/SSRRCO/CCN/16)

1. Resta non omogena la composizione di alcuni comparti.

2. Con riferimento alla sanità, si rileva una non corrispondenza tra la composizione del comparto e quella delle relativa area dirigenziale. I dirigenti amministrativi e tecnico professionali dell’area sanitaria, infatti sono confluiti nell’area delle funzioni locali, mentre nei comparti il predetto personale continua ad essere ricompreso nel comparto sanità. 12

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Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 13 luglio 2016

3. Permane una differenza di collocamento del personale appartenente alle Aziende ospedaliere universitarie inserite nel comparto della sanità ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) dell’articolo 2 del d.l.gs n. 517 del 1999 che sono collocate nel comparto istruzione e ricerca.

Art. 2 comma 2 D.Lgs. N. 517/1999:

Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:

• a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;

• b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presìdi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università

4. Resta aperta, infine la problematica relativa alla qualificazione degli ordini e dei collegi professionali, definiti come enti pubblici non economici con applicazione del contratto collettivo per le funzioni centrali, ma non ricompresi nell’elenco delle pubbliche amministrazioni tenuto dall’Istat e non soggetti, inoltre, agli obblighi di comunicazione dei dati per la redazione del conto annuale del personale pubblico.

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Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 13 luglio 2016

5. L’art. 8 dell’Ipotesi prevede la possibilità di articolare il contratto collettivo nazionale per le nuove aree ed i nuovi comparti:

- in una parte comune, applicabile a tutto il personale;

- in eventuali parti speciali o sezioni, per la regolamentazione di aspetti peculiari del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una disciplina specifica ovvero il riconoscimento di professionalità specifiche che continuano a richiedere una peculiare regolamentazione.

La deroga al principio generale deve essere di stretta interpretazione in quanto appare preminente la finalità di armonizzare la parte normativa ed ordinamentale degli accordi e avviare un effettiva omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori con particolare riferimento alle procedure per la valutazione del personale e alla concentrazione delle risorse su emolumenti incentivanti e premiali.

Quanto sopra anche alla luce delle esistenti differenze nella retribuzione complessiva nei precedenti comparti di contrattazione.

Ciò anche al fine di consentire una effettiva mobilità del personale all’interno dei nuovi comparti di contrattazione e dare piena attuazione alle norme sui ruoli unici della dirigenza. 14

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Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 13 luglio 2016

L’art. 9 definisce per il comparto delle funzioni centrali e per quello dell’istruzione e ricerca una fase transitoria per le sigle sindacali, alle quali viene concesso un termine, utile ai fini della ridefinizione della rappresentatività per il triennio 2016-2018.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo le organizzazioni sindacali possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa, cui imputare le deleghe, per raggiungere una percentuale non inferiore al 5% (tra la media del dato associativo e il dato elettorale), anche se la ratifica da parte degli organi statutari preposti, potrà avvenire entro il 31 dicembre 2017.

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ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2016-2018

In data 26 ottobre 2016, il Collegio di indirizzo e controllo dell’ARAN ha deliberato l’accertamento della rappresentatività sindacale per il triennio 2016-2018 che sostituisce quello pubblicato, in via provvisoria, il 14 luglio 2016.

L’accertamento in parola tiene conto dei mutamenti associativi effettuati dalle organizzazioni sindacai operanti nei comparti “Funzioni centrali” ed “Istruzione e ricerca” e nelle relative aree dirigenziali, ai sensi degli articoli 9 (sopra riportato) e 11 del CCNQ del 13 luglio 2016.

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ASPETTI INTRODUTTIVI

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Il sistema delle relazioni sindacali è delineato dall’insieme delle disposizioni del Titolo III del D. Lgs. N. 165/2001 e dai CCNL dei vari comparti.

Per gli EE.LL. si tratta dei CCNL:

del 1.4.1999;

del 22 gennaio 2004;

del 9 maggio 2006.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

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D. LGS. 165/2001 - Art. 40 Contratti Collettivi Nazionali e Integrativi

Comma 1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti). Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

Comma 3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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D. LGS. 165/2001 - Art. 40 bis CONTROLLI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Comma 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

Comma 5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Comma 7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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CCNL 22/01/2004 – Art. 4 TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DECENTRATI INTEGRATIVI

Comma 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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1. La Costituzione del Fondo, ossia il calcolo delle risorse che complessivamente possono essere negoziate;

2. La Negoziazione annuale del Fondo, ossia la destinazione delle risorse che restano una volta proceduto ad accantonare le somme vincolate da istituti individuati, dal CCNL o negoziati negli anni precedenti per istituti economici che obbligatoriamente utilizzano risorse stabili (Indennità di comparto, fondo PEO, fondo Pos. Org. e AA.PP.)

I passaggi del processo di contrattazione

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COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL

FONDO

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1. La distinzione tra risorse stabili e risorse variabili;

2. La distinzione tra risorse stabili storicizzate ossia fissate nel loro importo definitivamente e risorse stabili il cui importo è suscettibile di ricalcolo periodico o eventuale;

3. La distinzioni tra risorse variabili a destinazione vincolata, ossia dedicata a determinati gruppi di lavoratori o servizi degli enti e le risorse variabili a destinazione non vincolata.

4. La distinzione tra riduzioni permanenti delle risorse stabili e accantonamenti temporanei delle risorse stabili (caso Università);

CARATTERI GENERALI

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• Risorse stabili

Possono essere aumentate o ridotte solo attraverso i rinnovi del CCNL del comparto o da previsioni normative.

La stabilità è solo tendenziale in quanto alcune voci sono suscettibili di ricalcolo al verificarsi dell’evento cui sono legate (ad. esempio se l’ente procede ad un ampliamento della pianta organica oppure la sottoscrizione di un nuovo CCNL determina un ricalcolo delle progressioni economiche orizzontali, oppure la RIA dei cessati).

Sono le uniche risorse da cui si può attingere per finanziare le progressioni economiche orizzontali, l’indennità di comparto, fondo delle posizioni organizzative indennità varie (rischio – disagio – maneggio valori – turno – indennità del settore educativo ecc.) ovvero tutto ciò che concerne l’organizzazione del lavoro.

• Risorse variabili

Possono essere richieste e negoziate in sede di trattativa di secondo livello nei limiti previsti da norme e contratti (le parti non individuate da norme o dal CCNL, rientrano nella esclusiva competenza dell’amministrazione).

Il loro importo varia di anno in anno in base all’andamento di circostanze esterne alla trattativa (ad es. in base all’andamento del recupero del gettito dell’ICI) o in base alle scelte politiche dell’ente (ad es. a seguito dell’attivazione di nuovi servizi).

Non posso essere usate per finanziare progressioni economiche orizzontali, l’indennità di comparto, fondo delle posizioni organizzative.

1. RISORSE STABILI E VARIABILI

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Si tratta delle voci con cui i vari CCNL hanno consolidato una serie di altre voci previste dai CCNL degli anni precedenti.

Ad esempio negli EE.LL., l’art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004 che a partire dal Fondo Risorse Decentrate 2004, ha consolidato una serie di voci previste dai CCNL degli anni precedenti e in particolare:

•art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999;

•art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, del CCNL dell’1.4.1999;

•art. 15, comma 5, per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, anteriori al 2004;

•art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001.

In pressoché tutti i comparti poi sono inserite le risorse individuate dai vari CCNL come incrementi calcolati in termini di percentuali sul monte salari di determinati anni.

2.1. RISORSE STABILI STORICIZZATE

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Esemplificazioni

1.INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO CCNL 1998-2001 - (ART. 14 C.3 CCNL 1.4.1999);

Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all’anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell’art.15 (Sviluppo Risorse Umane e Produttività), in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

2.RIDETERMINAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 22/01/2004 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4 CCNL 9/05/2006- DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1 CCNL 31/07/2009);

l'incremento del costo delle Progressioni Economiche Orizzontali in occasione di un rinnovo contrattuale è a carico del bilancio dell'ente, in quanto siamo in presenza di un adeguamento dei tabellari, che è un costo che va posto esclusivamente a carico dei bilanci degli enti.

3.INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1.4.1999);

Somme che il personale trasferito a seguito del decentramento o trasferimento di funzioni da altro ente si porta dietro come quota del salario accessorio

4. INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1.4.1999);

Va aggiunto al fondo il corrispettivo medio per il salario accessorio del nuovo personale.

5.RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 5.10.2001)

Determina l'integrazione del Fondo Risorse Decentrate con la RIA ed eventuali assegni ad personam in godimento da parte del personale cassato a decorrere dal 1.1.2000.

2.2. RISORSE STABILI IL CUI IMPORTO E’ SUSCETTIBILE DI RICALCOLO

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Le varie voci che costituiscono l’insieme delle risorse variabili si distinguono in 2 gruppi:

•Risorse variabili che “transitano” dal Fondo Risorse Decentrate, ma sono destinate dalla legge o dal contratto a determinati gruppi di dipendenti o per determinati servizi e pertanto non sono oggetto di trattativa diretta per la loro destinazione => “Risorse variabili finalizzate”.

•Risorse variabili non vincolate che possono essere destinate ad altri istituti, comuni a tutti i dipendenti, in particolar modo all’istituto della produttività individuale e collettiva => “Risorse variabili non vincolate»

3. RISORSE VARIABILI

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1. MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000);

Risorse che vanno all’ente come rimborso per gli atti notificati per conto di altre PP.AA. Il compenso previsto dall'art. 34 della legge n. 28/1999 e dal dal DM 14.3.2000 (euro 5,16 per ogni atto notificato) può essere destinato pro quota e solo sotto forma di produttività (aggiuntiva) ai messi.

2. RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett.P), D.LGS 446/1997)

L’art.4 c.3 ha inserito tra le risorse dell’art. 15. c1 lettera k, ossia le risorse destinate al personale degli enti da leggi specifiche, anche quota del recupero dell’evasione dell’ICI. Anche in questo caso le risorse sono destinate solo al personale degli uffici tributari in base alle modalità previste dal regolamento di cui all’art. 59 c.1 lett. p) del dlgs 446/1997

3. COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)

Si tratta di compensi per onorari previsti dalle sentenze in favore dell’avvocatura dell’ente (la regola è valida sicuramente in caso di sentenza favorevole. Meno agevole riconoscere l’incentivo in caso di compensazione delle spese). Il CCDI deve indicare il rapporto tra questi compensi e la retribuzione di risultato per l’alta professionalità.

3.1.1. RISORSE VARIABILI VINCOLATE

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4. QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT.K), CCNL 1998-2001; ART. 93, CC. 7bis - 7ter, D.LGS. 163/2006)

Si trattava dell’80% del 2% degli importi posti a base di gara previsto dal Codice sugli Appalti Pubblici (D.Lgs 163/2006) in favore del “Responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.” Anche in questo caso la platea dei beneficiari è limitata attraverso un regolamento dell’ente e secondo le disposizioni della contrattazione decentrata. Dal computo delle quote di progettazione vanno esclusi i lavori di manutenzione.

Con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il baricentro del sistema premiante passa dalla progettazione, alla programmazione delle opere pubbliche. Gli incentivi tecnici sono esclusi per la prima e riconosciuti ex novo per la seconda attività, stornandone una quota parte per investirla nella formazione del personale.

5. ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 285/1992)

Si tratta della possibilità di poter utilizzare parte dei proventi contravvenzionali per l'attuazione di “progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”.

6. COMPENSI AI SEGRETARI PER PARTICOLARI ATTIVITA’

3.1.2. RISORSE VARIABILI VINCOLATE

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1. SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) A ben vedere da questa norma discendono tutte le voci a destinazione vincolata di cui sopra. Tra le destinazioni di legge non vincolate possono essere invece annoverati: a) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011 Il D.L. n. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, prevede che il 50% di quanto recuperato dai piani di razionalizzazione della spesa, che vanno approvati entro il 31 marzo di ciascun anno, confluiscono nel Fondo Risorse Decentrate e non hanno un vincolo di destinazione. In particolare il 50% di tale importo è destinato alla produttività del personale; b) NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI - (ART. 15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) Si tratta dell’integrazione della parte variabile del fondo dovuta per nuovi servizi per la parte non connessa ad eventuali aumenti dell’organico (cfr. Parere ARAN n. 19528 del 05.06.2015 – Vedi infra) c) ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART.17, C.5, CCNL 1998-2001) Si tratta delle somme del Fondo Produttività stanziate, impegnate e non spese nell’anno precedente a quello cui si riferiscono, dette somme possono essere iscritte solo se derivanti da economie di parte stabile.

3.2. RISORSE VARIABILI non VINCOLATE

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Parere ARAN n. 19528 del 05.06.2015 (Comune di Scandicci)

1. Possono avvalersi della facoltà di incrementare le risorse variabili solo le amministrazioni che abbiano rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, oltre che nel rispetto della propria capacità di spesa;

2. l'incremento deve essere comunque correlato ad uno o più obiettivi di miglioramento della performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi, relativi ad uno o più servizi, individuati dall'ente nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di pianificazione della gestione; si deve trattare, comunque, di obiettivi che richiedano il concreto, diretto e prevalente apporto del personale dell'ente;

3. le risorse aggiuntive devono essere previste negli strumenti di programmazione e di bilancio dell'ente, sulla base della decisione assunta dall'organo amministrativo di vertice, competente secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

4. la quantificazione dell'incremento è correlata alla rilevanza dei risultati attesi nonché al maggiore impegno richiesto al personale coinvolto, ferma restando comunque l'esigenza primaria di rispettare i parametri di bilancio (evitandosi, cioè, soluzioni tali da determinare aumenti percentuali delle risorse di cui si tratta o incrementi delle retribuzioni accessorie medie pro-capite non congrui rispetto al maggiore apporto lavorativo richiesto al personale coinvolto nella realizzazione degli obiettivi e, comunque, in misura tale da risultare, anche in prospettiva, non compatibili con le condizioni di bilancio e con l'esigenza di assicurare una dinamica retributiva sostenibile nel tempo);

5. le risorse sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato correlato, come risultante dalla relazione sulla performance o da altro analogo strumento di rendicontazione adottato dall'ente;

3.2. RISORSE VARIABILI non VINCOLATE - Segue

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Parere ARAN n. 19528 del 05.06.2015 (Comune di Scandicci)

6. le risorse stanziate possono essere utilizzate anche per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi dai "compensi di produttività", tra quelli di cui all'art. 17 del CCNL dell'1/4/1999, comunque finalizzati a remunerare specifiche ed effettive prestazioni lavorative, anche comportanti l'assunzione di particolari responsabilità, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa; sulla base della indicata lettura interpretativa, si ritiene che le risorse in questione possano essere utilizzate anche per finanziare istituti come, ad esempio, il turno o la reperibilità, quando gli stessi siano funzionali al conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa che hanno motivato l'incremento (ad esempio, per attivare una organizzazione per turni cui è correlato l'obiettivo di performance organizzativa di ampliare l'orario di apertura al pubblico di un ufficio o di estendere temporalmente l'erogazione di un determinato servizio);

7. nel particolare caso in cui l'incremento delle risorse sia collegato ad un obiettivo di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, conseguito attraverso un concreto e tangibile aumento delle prestazioni del personale erogate per effetto dell'introduzione di un'organizzazione del lavoro per turni o di un servizio di reperibilità, il risultato conseguito (che si concretizza, ad esempio, in una maggiore articolazione dell'orario di servizio giornaliero oppure nella possibilità offerta all'utenza di avvalersi di un determinato servizio su un più ampio arco temporale) è direttamente ed immediatamente verificabile, anche su base mensile; infatti, esso si identifica, puramente e semplicemente, con l'accertamento, riferito a tale arco temporale, delle maggiori prestazioni effettivamente rese dal personale, nell'ambito dell'organizzazione per turni o del servizio di reperibilità introdotti, secondo le caratteristiche di tali istituti come fissati dalla disciplina contrattuale;

3.2. RISORSE VARIABILI non VINCOLATE - Segue

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Parere ARAN n. 19528 del 05.06.2015 (Comune di Scandicci)

8. le risorse aggiuntive variabili dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999 non possono essere, automaticamente e direttamente, confermate e stabilizzate negli anni successivi; gli enti, invece, anno per anno, in presenza dei necessari requisiti legittimanti (patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, ecc.), dovranno sempre attivare la procedura sopra descritta, in relazione ai vari obiettivi di performance organizzativa di volta in volta prestabiliti;

9. quanto sopra detto non vale, tuttavia, ad escludere che gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per giustificare l'incremento, possano essere anche "obiettivi di mantenimento" di risultati positivi già conseguiti l'anno precedente (ad esempio, garantire lo stesso orario di apertura al pubblico dei servizi che aveva giustificato l'incremento dell'anno precedente), fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, con particolare riferimento alla necessità che, anche per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente;

10. le risorse derivanti dall'incremento, essendo di natura variabile, anche nel caso del reiterarsi di "obiettivi di mantenimento", non possono comunque essere destinate al finanziamento di istituti del trattamento accessorio di carattere stabile (ad esempio, progressioni economiche orizzontali o incarichi di posizione organizzativa).

3.2. RISORSE VARIABILI non VINCOLATE - Segue

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Si prende in esame la nuova costituzione Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale per l’anno 2015 allegato alla nota Rettorale n. __ del 2015 trasmessa a questo Collegio in data ____.

Si tratta in particolare di una modifica della costituzione del “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale”, relativo all’anno 2015 già certificato da questo Collegio con verbale n. __ del ____ ed approvato con D.R. d’urgenza n. __ del ____ per un importo complessivo di € ____.

La modifica consta nell’iscrizione nel Fondo, tra le risorse variabili, a titolo di “somme non utilizzate Fondo anno precedente”, delle risorse destinate alle PEO degli anni 2011/2014, per un importo complessivo di € ____ non utilizzate per i medesimi anni.

Il Collegio al riguardo, già in sede di certificazione del Fondo originariamente trasmesso, aveva verificato la conformità di esso rispetto alle norme del CCNL di riferimento e alle norme di finanza pubblica che, dal 2015, hanno ridisciplinato la materia.

In particolare l’art. 9, co 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, come integrato dall’art. 1, co 456, della Legge n. 147/2013, ha previsto che, a decorrere dall’1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. In virtù della novella apportata dalla legge n. 147/2013, a decorrere dall’1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo (sul punto cfr. Circolare MEF-RGS n. 8 del 2 febbraio 2015).

4.1. Riduzioni permanenti delle risorse stabili e accantonamenti temporanei delle risorse stabili - Casistica

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Nella fattispecie il Collegio, ha verificato che nel corso del quadriennio 2011 – 2014 l’Ateneo ha provveduto ad operare le richieste decurtazioni dai relativi Fondi così come di volta in volta certificato da questo Collegio e, ai fini che in questa sede più interessano, che la decurtazione del Fondo 2015 risulta corrispondente a quella operata nel 2014, atteso che, come affermato dal MEF – RGS con Circolare n. 20/2015, l’Amministrazione ha costituito il fondo 2014 includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento e sulla base delle indicazioni impartite con le circolari n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014.

Il Collegio ha quindi verificato che, in applicazione dell’art. 9 comma 21 del D.L. n. 78/2010, all’interno dei fondi delle annualità dal 2011 al 2014, al netto della decurtazione di essi ai sensi del richiamato comma 2 bis, sono poi state annualmente individuate, accantonate e non utilizzate risorse da destinare alle PEO per gli importi di seguito esposti:

FONDO 2011 - € ____;

FONDO 2012 - € ____;

FONDO 2013 - € ____;

FONDO 2014 - € ____;

Gli importi sopra richiamati, complessivamente pari ad € ____, sono stati quantificati in via prudenziale, mediante formale ricognizione amministrativa da parte dell’Amministrazione come risulta dalla nota Rettorale n. ____ del ____.

Inoltre, come risulta dall’accordo decentrato per il 2015 siglato in data ____, le parti hanno ritenuto “di non dare corso alla progressione economica all’interno di ciascuna categoria (PEO) per gli anni 2012/2013/2014 e di utilizzare le relative risorse per le PEO dell’anno 2015”.

4.2. Riduzioni permanenti delle risorse stabili e accantonamenti temporanei delle risorse stabili

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Atteso dunque che l’Ateneo, pur avendone la facoltà, non ha utilizzato nel quadriennio 2011-2014 le risorse disponibili per le PEO per altre finalità a carattere variabile, pare a questo Collegio che le relative economie possano essere utilizzabili e quindi portate in aumento al Fondo 2015 come risorse variabili utilizzabili per fini variabili, atteso anche che le PEO 2015 trovano in ogni caso finanziamento dalle risorse stabili di competenza fondo 2015.

È appena il caso di rammentare, inoltre, che le economie di anno in anno realizzate, se portate in aumento negli esercizi di volta in volta successivi, in ogni caso non avrebbero dovuto essere computate ai fini del rispetto del limite dell’art. 9 comma 2 bis. Di ciò si trova conferma anche nelle “Note applicative” alla Circolare MEF – RGS n. 25/2012 secondo cui, “trattandosi di somme debitamente autorizzate e certificate, ancorché in un Fondo precedente, ma non spese in quella sede e quindi rinviate al Fondo corrente, queste (…) non costituiscono pertanto spesa aggiuntiva e non partecipano agli aggregati utilizzati per la verifica di eventuali tetti previsti da specifiche normative (compresi quelli imposti dal Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 o contrattuali)”.

Di talché le modalità di quantificazione dei fondi nelle annualità in esame non integrano comportamenti elusivi e/o opportunistici da parte dell’Amministrazione.

4.3. Riduzioni permanenti delle risorse stabili e accantonamenti temporanei delle risorse stabili

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L’aumento delle risorse variabili del Fondo 2015 per effetto delle economie degli esercizi precedenti appare poi conforme all’interpretazione della normativa vincolistica fornita dal MEF – RGS, condivisa anche da ARAN e Funzione Pubblica, secondo cui “le risorse accantonate e non utilizzate per le progressioni economiche debbono essere portate dall’Amministrazione in aumento delle risorse dell’anno successivo, "fatta salva la specifica destinazione già definita" secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 88, comma 5 del CCNL 16.10.2008” (cfr. Parere MEF – RGS n. 83583 del 27.10.2014).

Il Collegio da ultimo, nel ribadire che le risorse portate in aumento possono finanziare solo utilizzi a carattere variabile comunque preventivamente definiti in sede di contratto decentrato, auspica per il futuro che la costituzione del Fondo avvenga nel corso dell’esercizio di competenza, ed in ogni caso solo quando vi sia contezza dell’effettivo e definitivo importo di tutte le poste che lo compongono.

In conclusione, il Fondo 2015, di importo pari ad € ____, presentato per la certificazione da parte di questo Collegio, prescritta dall’art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, anche a seguito della modifica di cui alla richiamata nota Rettorale n. ____ del ____, rispetta i limiti di finanza pubblica previsti, dal 2015, dal citato art. 9, co 2-bis del DL n. 78/2010.

Il Fondo costituito risulta inoltre conforme agli stanziamenti contenuti nel bilancio preventivo dell’Ateneo per l’esercizio 2015.

Le tabelle analitiche di costituzione dei fondi, comprensive delle riduzioni operate ai sensi dell’ultimo periodo del citato art. 9, co 2-bis, del D.L. n. 78/2010, vengono allegate al presente verbale.

4.4. Riduzioni permanenti delle risorse stabili e accantonamenti temporanei delle risorse stabili

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I VINCOLI AL FONDO RISORSE DECENTRATE

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Art. 9 co 2 bis - A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

IL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO … NEL 2011 – 2013

D.L. n. 78/2010 – Art. 9 comma 2 bis

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1) Legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) – art. 1, comma 456:

All’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014».

Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

IL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO … NEL 2014 –

Legge 147/2013 Legge di stabilità 2014

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IL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO … NEL 2015

Legge 190/2014 Legge di stabilità 2015

1) Legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) – art. 1, comma 456:

All’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014».

Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

2) Il comma 254, dell’art. 1, (poi dichiarato incostituzionale) disponeva la proroga, a tutto l'anno 2015, del blocco della contrattazione previsto dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge n. 78/2010.

3) Il comma 255 estendeva (ancora vigente) al 2018 il blocco degli aumenti stipendiali, attraverso il blocco dell'indennità di vacanza contrattuale.

Si esamina di seguito il punto 1).

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IL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO NEL 2015 - DECURTAZIONI

- Le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un

importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010 (Per gli EE.LL. cfr. Delibera della Corte conti SEZAUT n. 26/2014 in merito alle decurtazioni del fondo per le Posizioni Organizzative negli enti privi di dirigenza nel senso che al limite soggiacciono anche le risorse che non transitano nel Fondo e che provengono direttamente dal bilancio dell’Ente).

- La ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456, all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/201 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014. La norma a differenza del periodo precedente, parla in effetti di riduzione a decorrere dal 2015.

- Per le amministrazioni che hanno costituito il fondo 2014 per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-bis per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio.

- Per quelle amministrazioni che nella costituzione del fondo relativo all’anno 2014 abbiano escluso in tutto o in parte talune risorse di alimentazione del fondo (ad esempio la R.I.A. dei cessati) in quanto eccedenti i limiti imposti dall'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto legge n. 78/2010, la decurtazione operata nel 2014 non potrà essere presa a riferimento a decorrere dal 2015 in applicazione dell'articolo I, comma 456, della legge n. 147/2013. Ciò in quanto tale decurtazione, non comprendendo le risorse extra limite 2010 (non valorizzate nel fondo 2014 e astrattamente conteggiabili nel fondo 2015), qualora adottata, determinerebbe - per tale differenza - una riduzione inferiore del fondo 2015, vanificando la finalità della norma e cioè quella di rendere strutturali i risparmi della spesa per redditi da lavoro dipendente conseguiti per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010.

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IL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO NEL 2015 - DECURTAZIONI

- Secondo il MEF – RGS (Circolare n. 13/2016 – Conto Annuale 2015, Monitoraggio contrattazione decentrata) la decurtazione permanente ex articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013, per la sua natura fissa e ricorrente, andrebbe allocata esclusivamente nella sezione delle risorse fisse e continuative in grado di garantirne nel tempo la prevista copertura; infatti le risorse variabili - caratterizzate da “eventualità e variabilità” e aventi efficacia solo per l’anno in cui vengono disposte - non garantirebbero la necessaria copertura.

- Secondo la Corte dei Conti Abruzzo n. 20/2015 invece restano consolidate le decurtazioni, apportate nell’intero periodo (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2014), disciplinate dall’articolo 9, comma2-bis, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile del fondo. Pertanto, se il taglio 2011–2014 è stato applicato in proporzione sia sulle risorse stabili che variabili, non sono necessari interventi correttivi ex post.

- Per gli EE.LL. cfr. Delibera della Corte conti SEZAUT n. 26/2014 in merito alle decurtazioni del fondo per le Posizioni Organizzative negli enti privi di dirigenza (Vedi sopra).

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IL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO NEL 2015 - SINTESI

- NESSUNA RIDUZIONE DEL FONDO in relazione alle cessazioni nel 2015;

- Non opera il limite del 2010;

- SI POTEVA INCREMENTARE IL FONDO, nel rispetto della normativa pattizia e vincolistica in materia di personale;

- SI all’attribuzione PEO e Pagamento delle giuridiche attribuite nel periodo 2011/2014;

- Applicazione circolare n. 20/2015 della RGS (Recupero RIA e ..)

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IL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO NEL 2016

Legge 208/2015 – Legge di stabilità 2016

Comma 236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed é, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

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1) Tecnica simile a quella ex art. 9 comma 2 bis (costituzionalmente legittimo). Ma con la Corte costituzionale n. 178/2015 è stato fissato un principio base che rischia di impattare anche nel caso di specie atteso che la durata del vincolo è calcolata in maniera incerta essendo ancorata all’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza.

N.B. Necessità di operare la decurtazione pari a quella fatta nel 2014 atteso che la medesima è divenuta strutturale ai sensi dell’art. 1 comma 456 della Legge n. 147/2013.

2) Tetto massimo del fondo ancorato al 2015

N.B. Ciò comporta l’eventuale riduzione dovuta al superamento del Fondo 2015, qualora la costituzione secondo le ordinarie regole contrattuali dovesse essere superiore a quella dell’anno precedente: tipicamente per l’inserimento della RIA di un dipendente cessato nel 2016.

Per la Corte dei conti, nell’aggregato di spesa 2015 da considerare per la verifica dei vincoli al fondo 2016 vanno considerate tutte le risorse destinate all’incentivazione del personale ovunque allocate. Molte esclusioni derivano dalle circolari della RGS.

In ogni caso è importante garantire la omogeneità dei fondi da confrontare.

• Sono pacificamente escluse: Progettazione; Economie; Piani di razionalizzazione (possono incrementare il Fondo solo

• per l’anno successivo alla loro realizzazione e solo per personale che ha contribuito); Avvocatura; Compensi ISTAT.

IL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO NEL 2016 CARATTERI

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3) Taglio in proporzione a cessati che tenga conto degli assumibili (quello effettivamente programmato o quello teorico?)

Personale assumibile: Circolare n. 12/2016 della RGS: Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento (2016) ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015.

In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento (2016) scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento.

4) Possibilità teorica di porre in essere:

- progressioni economiche orizzontali (Stabili).

- Indennità di turno, reperibilità (Stabili);

- progetti di produttività ex art. 15 comma 5 (Variabili);

Tuttavia di difficile applicazione data la dotazione di risorse decentrate nuovamente bloccata alla fonte.

IL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO NEL 2016 CARATTERI

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Incognita “sanatoria” sui decentrati

• Il Sole24Ore del 20.2.2017, nel commentare la prossima riforma Madia, afferma che vi sarebbe una bozza di modifica del 40 TUPI volta a semplificare la formazione del fondo per la contrattazione decentrata.

• Cristallizzazione del fondo a partire da una certa data?

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NEGOZIAZIONE

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NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Deliberazione della Giunta comunale/provinciale Non possono farne parte i componenti degli organi politici

Il Presidente: Segretario comunale/Provinciale – Direttore Generale - Dirigente del Personale (No soggetto politico – no consulenti) (Si assistenza ARAN) ( Si assistenza collaboratori) I componenti: Dirigenti – Dirigente Settore Finanziario – Dirigente e funzionari del Settore Personale – Avvocatura interna

In sede negoziale il Presidente: a) Esprime un indirizzo unitario per tutta la delegazione di parte pubblica, sulla base dell’indirizzo espresso

dall’Organo di governo; b) Formalizza la relazione Illustrativa; c) Formalizza la relazione tecnico finanziaria (Dirigente responsabile della costituzione del fondo); d) Intrattiene i rapporti con l’Organo politico (INFORMAZIONI PERIODICHE SULL’ANDAMENTO DEL …); e) Intrattiene i rapporti con l’Organo di revisione contabile; f) Sottoscrive definitivamente la piattaforma (normativa ed economica); g) Invita le OO.SS. per l’avvio del negoziato - Invito formale alle OO.SS. ad accreditare i propri rappresentanti.

I componenti della delegazione trattante di parte pubblica forniscono supporto tecnico (al Presidente) in base alle specifiche competenze possedute …. Clausole difformi - Nullità - Danno erariale per responsabilità atipica - Organo di direzione politiche che autorizza sottoscrizione definitiva - Delegazione trattante di parte pubblica (Presidente) - Organo di revisione contabile ….

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Art.40, c.3 quinquies D.lgs. n.165/2001

….. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Chi accerta Corte dei conti Dipartimento della funzione pubblica Ministero dell'economia e delle finanze

Responsabilità

Giunta (Atto di indirizzo – Autorizzazione alla sottoscrizione) Segretario generale – Direttore generale Delegazione trattante di parte pubblica Dirigente ufficio personale Dirigenti che hanno disposto le “erogazioni” Organo di revisione Nuclei di valutazione – O.I.V. Corte di Cassazione 14689/2015 - NO responsabilità OO.SS. in CDI

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Direttive Deliberazione della Giunta comunale/provinciale

Direttive al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alle quali si dovrà attenere in sede negoziale

Contenuto Indicazioni specifiche ritenute prioritarie in relazione al programma di «mandato», ad obiettivi specifici (PEG (PdO – PP), a elementi di natura gestionale di sviluppo delle R.U.

Specifiche direttive in merito all’utilizzo delle somme relative agli incrementi di cui all’art. 15, comma 5 e all’art. 15, comma 2 del CCNL 01/04/1999 (EVITARE INDICAZIONI ECCESSIVAMENTE DETTAGLIATE) vedi infra

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Art. 15 commi 2, 4 e 5 del CCNL del 01.04.1999

2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, (cioè le risorse volte a sostenere le iniziative per migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi) sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità (Incentiva la maggior produttività a parità di servizio attraverso la riduzione dei costi – limite dell’1,2%).

5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio (Incentiva il miglioramento dei servizi che comunque deve essere collegato a maggior produttività – No budget massimo).

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Delegazione sindacale (art. 10, comma 2, CCNL 01/04/1999)

R.S.U. Rappresentanti OO.SS. Territoriali di categoria FIRMATARIE del CCNL

R.S.U. Decisioni assunte a maggioranza (ORGANISMO UNITARIO)

OO.SS. Territoriali di categoria firmatarie del CCNL (frontespizio del CCNL)

CCNL 11/04/2008 (quadriennio normativo) CGIL – CISL – UIL – CSA - DICCAP CCNL 31/07/2009 (quadriennio economico) CGIL – CISL - UIL - CSA ammessa con riserva

Formalmente convocati L’eventuale assenza (purché convocati formalmente) non preclude l’avvio delle procedure negoziali)

Accreditamento Le OO.SS. devono accreditare formalmente i propri rappresentanti

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COSTITUZIONE FONDO (in ossequio ai principi di correttezza e buona fede – il Presidente della delegazione trattante di parte pubblico può illustrarlo alle OO.SS.)

ESCLUSIVA COMPETENZA DELL’ENTE FORTI CONDIZIONAMENTI (PALETTI) DEI VINCOLI

DERIVANTI DAL CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE E DEL PATTO DI STABILITA’

Art. 1, comma 236 Legge 208/2015 (legge stabilità 2016)

(ECCEZIONI – Incentivo uffici tecnici, Avvocatura, Istat …. )

TETTO MASSIMO ALLE RETRIBUZIONI (Art. 9, comma 1, D. L. 78/2010 – Anni 2011/2012/2013 = 2010)

(Vedi nota)

(COLLEGIO DEI REVISORI - PARERE)

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Conclusione del negoziato Predisposizione della Relazione Illustrativa e della Relazione Tecnico Finanziaria

Verbale di chiusura Relazioni … a cura del Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica e del Dirigente/i competente/i – SCHEMA PREDISPOSTO DAL MEF – CIRCOLARE N. 25 DEL 19/07/2012 Documenti di accompagnamento alla preintesa negoziale da inviare all’Organo di Revisione per l’ottenimento della relativa certificazione

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A Relazione illustrativa MUDULI: Illustrazione delle procedure seguite e sintesi del contenuto del CDI

Illustrazione dell’articolato del CDI e attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti dalla legislazione vigente e dai CCNL – Indicazioni circa le modalità di utilizzo delle risorse accessorie e dei risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo e all’erogazione delle risorse “premiali”; Indicazione del collegamento al Piano delle Performance; Indicazioni in riferimento al sistema meritocratico ed all’effetto degli stessi sull’erogazione dei servizi.

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B Relazione tecnico finanziaria MODULI: Costituzione del fondo

Definizione delle poste di destinazione del fondo per la CDI

Schema di riepilogo del fondo

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali (Schemi costituzione e utilizzazione con indicazione del rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 236 della Legge 208/2015)

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Organo di revisione Invio all’Organo di revisione per l’acquisizione della certificazione – ENTRO 5 GG.: - Delibera della G.C./P – Atto indirizzo a …. - Preintesa - Relazione Illustrativa - Relazione tecnico Finanziaria - Determina costituzione fondo 15 GG – SILENSIO ASSENSO – ART. 5, COMMA 3, CCNL 01/04/1999 – ATTENZIONE: Parere ARAN RAL 1534 – Su opportunità parere anche successivo al periodio di silenzio assenso Parere negativo: RIAPERTURA DEL NEGOZIATO

La certificazione dell’Organo di revisione deve riguardare anche il contenuto della relazione illustrative e tecnico finanziaria oltre che sugli aspetti economico finanziari e di compatibilità dei costi – VALUTAZIONE ANCHE IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE CONTRATTUALI (Art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs. 165/2001 - A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.)), Art. 40/bis, comma 7, D. Lgs. 165/2001 - In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, (Relazione Tecnica e Finanziaria) oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.))

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Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva

Invio all’Organo Politico de: PREINTESA (PARTE NORMATIVA – PARTE ECONOMICA) RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DETERMINA FONDO PARERE ORGANO DI REVISIONE VERBALE FINALE

AUTORIZZAZIONE

ATTO INDISPENSABILE - SOLO CON LA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA IL CCDI DIVENTA GIURIDICAMENTE EFFICACE INVITO – DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA DELAGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - ALLE OO.SS. (ANCHE QUELLE ASSENTI)

ATTO UNILATERALE IN CASO DI MANCATO ACCORDO

In caso di mancato accordo – L’ente può avvalersi della disciplina di cui all’art. 40, coma 3ter, del D. Lgs. 165/2001 ….. Applicazione …. Fino alla successiva sottoscrizione

Vedi note

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Invio all’ARAN e al CNEL Entro 5 gg. Dalla sottoscrizione – INVIO telematico all’ARAN e al CNEL

Trasparenza SITO ISTITUZIONALE – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – SOTTO SEZIONE PERSONALE

Pubblicazione

CDI Relazione illustrativa Relazione tecnico finanziaria Certificazione dell’Organo di revisione

Altri adempimenti CONTO ANNUALE – inoltro al MEF e pubblicazione su sito istituzionale … Stessa sezione

SANZIONI PER INOSSERVANZA OBBLIGHI ….

Divieto adeguamento delle risorse (art. 40bis, comma7, D. Lgs. 165/2001

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ASPETTI PARTICOLARI: IL DIVIETO DI

CORRESPONSIONE INDIFERRENZIATA DEI FONDI

DI PRODUTTIVITÀ

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Fonte RINVIO a D. Lgs. 150/1999 (ART. 10 …. ART. 18 …)

Finanziamento A carico del Fondo per le politiche di sviluppo

Gestione

Erogata per effettivi incrementi di quali quantitativi di produttività - come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;

Erogata soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti;

Presuppone la definizione del processo di valutazione e che il livello del conseguimento degli obiettivi sia certificato dal servizio di controllo interno;

Assoluto divieto di erogare produttività cosiddetta a PIOGGIA;

PRODUTTIVITA’

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Sez. Puglia

Sentenza n. 3438/2004: ha riconosciuto la responsabilità di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione di un Ente Pubblico e dei componenti del nucleo di valutazione per “aver riconosciuto a tutti i dirigenti il raggiungimento di risultati della gestione, nonostante l’assenza di qualsiasi programmazione di obiettivi”, nonché per aver liquidato una indennità che non

poteva essere attribuita ai dirigenti per palese inesistenza della preventiva definizione delle strategie gestionali».

Sez. Campania

Sentenza n. 79/2001: Distribuzione “a pioggia” del fondo incentivante in assenza di piani e progetti volti al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi – illiceità per carenza di potere – danno erariale: sussistenza.

Sez. Prima di Appello (ICE)

Sentenza 13/11/2002: …. Tutti i sopradescritti comportamenti sono stati causativi del danno per l’ente in quanto hanno determinato pagamenti di emolumenti non dovuti.

Sez. Basilicata

Deliberazione n. 8/2012 …… rileva che l’Ente non è dotato di controllo di gestione, che l’assenza di tale controllo rende del tutto inefficace la presenza del Nucleo di Valutazione finalizzata solo a giustificare, nella forma, le maggiori erogazioni retributive: la verifica degli obiettivi della gestione, infatti, è preliminare e funzionale alla valutazione del personale. Pertanto il Consiglio di Stato, con decisione n. 2953 del 2001, ha ritenuto illegittima la mancata istituzione di organi di controllo per la verifica della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

PRODUTTIVITA’ 2

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Sez. Giurisdizionale centrale (22/06/2004 – per fatti del 1996)

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 1.2.1986, n. 13, la produttività nella pubblica Amministrazione va collegata ad una programmazione per obiettivi da aggiungere in un certo tempo e con determinate risorse.

Condanna per responsabilità: Giunta , Segretario comunale, Dirigente del Servizio Personale, e responsabile servizio personale (il responsabile di ragioneria aveva formulato rilievi in merito a ….

Sez. Sicilia - Sentenza n. 87/2009

Viene sancita la possibilità di erogare la produttività anche per attività ordinarie: le previsioni normative e contrattuali relative alla produttività non possono essere intese ed interpretate in senso strettamente letterale, ma devono essere necessariamente valutate in intimo collegamento con la realtà in cui operano.

PRODUTTIVITA’ 3

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APPROFONDIMENTO: - Definizione degli importi da destinare a … in sede negoziale – QUOTA PREVALENTE (art. 40 comma 3 bis del D.Lgs. N. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. N. 150/2009);

- Definizione dei criteri di valutazione – MERITO E IMPEGNO – Secondo le disposizioni del D. Lgs. 150/2009; - Assoluto divieto di erogazione a pioggia della produttività – principio MERITOCRATICO – Assoluto divieto di erogazione in base a criteri afferenti la normale prestazione attesa (presenza in servizio ….) – Cfr. art. 18 comma 2 del D.Lgs. N. 150/2009; - Definizione dei risultati da conseguire – PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLA PERFROMANCE;

- Erogazione in funzione dell’effettivo incremento della produttività – apprezzabile miglioramento nell’erogazione dei servizi;

- Certificazione dei risultati conseguiti (Nucleo di Valutazione – O.I.V. – Ufficio per il controllo interno: Obiettivi); - Erogazione a cura del Dirigente .

PRODUTTIVITA’ 4

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APPROFONDIMENTO – Responsabilità:

-CdC Campania – Sentenza n. 1808 del 18 maggio 2011: La vicenda, comunicata alla Procura regionale dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.F.P.) del Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n. 40821 dell’1.04.2004, riguarda il presunto danno erariale derivante da una serie di irregolarità gestorie commesse in sede di determinazione e applicazione del fondo per il trattamento accessorio previsto dall’art. 15 del C.C.N.L. del 1.04.1999 per il personale non dirigenziale degli enti locali.

PRODUTTIVITA’ 5

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In particolare si contesta al convenuto di aver liquidato i compensi relativi a due PROGETTI OBIETTIVO e, in concreto, riferiti all’intervento straordinario di rimozione R.S.U. dei dipendenti del Servizio Igiene Urbana. L’organo requirente assume che per i progetti obiettivo in esame, non risultano essere state rispettate le condizioni normativamente previste (dall’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001; dagli artt. 17 e 18 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni-Enti Locali, pubblicato nella G.U. del 24.04.1999, n. 95; dall’art. 30 del contratto collettivo decentrato per il periodo 1998-2001) per il loro finanziamento, non essendovi evidenza documentale della loro corretta elaborazione, che dovrebbe dar conto del personale, dei tempi di attuazione, del responsabile, della verifica dei risultati e della corresponsione dei benefici previa verifica dei risultati. In questo senso si osserva che i progetti non risultano redatti preventivamente, risolvendosi le note che li dispongono in una mera distribuzione di somme a consuntivo, dopo la stessa effettuazione delle prestazioni da “incentivare”, né risulta una certificazione da parte del Nucleo di valutazione, nonostante la previsione dell’art. 6 del C.C.N.L. del 31.03.1999. Ad ulteriore specificazione della fattispecie di responsabilità si evidenzia che il parametro principale assunto, quello che attiene alla presenza in servizio, NON è un elemento di qualità che si introduce nell’erogazione della prestazione o di un servizio, ma solo di quantità, che può anche migliorare un servizio, ma NON conferisce allo stesso un valore aggiunto o un elemento di innovazione rispetto agli standars ordinari.

PRODUTTIVITA’ 5 - segue

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Mancato rispetto del patto di stabilità CdC Toscana D. 13/2013/PAR …. A parere della Sezione la violazione del patto di stabilità nell’esercizio 2011 è da ritenersi quale elemento impeditivo a determinare la maggiorazione delle risorse destinate alla produttività del personale di cui all’art. 15 CCNL 01/04/1999 per l’esercizio 2011, sebbene già deliberate ed impegnate (in tal senso si esprime anche la Sezione Piemonte della Corte dei conti) alla luce di quanto stabilito dall’art. 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. n.165/2001. Sezione regionale di controllo Piemonte, deliberazione n. 29/2012: “Lo sforamento dei vincoli di spesa e la violazione delle regole del patto, pertanto, costituiscono eventi impeditivi non derogabili all’erogazione di risorse decentrate, anche se a suo tempo deliberate ed impegnate.” … In conclusione il Collegio ritiene che non possa darsi corso alla possibilità di erogare le somme destinate alla produttività del personale dipendente per l’anno 2011, in caso di violazione del patto di stabilità per il medesimo esercizio 2011. SENTENZA n. 2/2015 - CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA condanna per danno erariale vertici amministrativi e funzionari sottoscrittori del CDI … riconoscimento generalizzato, in assenza dei previsti procedimenti valutativi, di progressioni economiche in favore di dipendenti di una ASL.

PRODUTTIVITA’ 6 - segue

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CONTRATTAZIONE

DECENTRATA

E PRINCIPIO

DELLA COMPETENZA

FINANZIARIA

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L’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito. Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc. segue

PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA

FINANZIARIA

ACCERTAMENTO

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Il principio applicato 4.2 al punto 5.1 specifica: OGNI PROCEDIMENTO amministrativo che comporta spesa deve trovare, FIN DALL’AVVIO, la relativa attestazione di copertura finanziaria e deve comportare una PRENOTATAZIONE DI IMPEGNO nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

L’impegno si PERFEZIONA mediante l’atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti (a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio) e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

Ne consegue che la REGISTRAZIONE dell’impegno avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con IMPUTAZIONE agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili.

PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA

FINANZIARIA

IMPEGNO - REGISTRAZIONE

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L’IMPUTAZIONE dell’impegno avviene negli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Per cui:

per la spesa di personale relativa a trattamenti fissi e continuativi nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio;

nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto;

le spese relative al trattamento accessorio e premiante, LIQUIDATE nell’esercizio SUCCESSIVO a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (REGISTRAZIONE), IMPUTANDOLE contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

LA COPERTURA DEVE ESSERE COMUNQUE ASSICURATA (FPV)

PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA

FINANZIARIA IMPEGNO – IMPUTAZIONE –

SPESE CORRENTI: SPESE DI PERSONALE

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Le tre fasi della gestione delle risorse decentrate:

1) Individuazione a bilancio delle risorse, ed in particolare delle risorse variabili (art.15 cc2 e 5 CCNL 1999) che per il loro carattere occasionale non si consolidano nel fondo e, pertanto, costituiscono ogni anno nuovi e maggiori oneri per l’ente (a differenza delle risorse stabili);

2) Adozione dell’atto di costituzione del fondo che attribuisce il vincolo contabile alle risorse decentrate e svolge una funzione ricognitiva quantifica l’ammontare di ciascun fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti.

Per C. Conti Veneto 263/2016 la costituzione del fondo è atto:

•formale

•unilaterale dell’ente

•di competenza dirigenziale (il principio contabile parla di «delibera»)

•sottoposto alla certificazione dei Revisori

3) Sottoscrizione del contratto decentrato annuale che costituisce il momento in cui l’obbligazione si perfeziona e le risorse possono essere impegnate.

PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA

FINANZIARIA IMPEGNO – IMPUTAZIONE –

SPESE CORRENTI: SPESE DI PERSONALE

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Fasi che portano alla conclusione della contrattazione decentrata (procedimento)

1. In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. In caso di costituzione del fondo ma di mancata sottoscrizione dell’accordo, alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono, per l’intero importo del fondo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio.

PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA

FINANZIARIA

IMPEGNO – IMPUTAZIONE – SPESE CORRENTI: SPESE DI PERSONALE

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3. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce.

Pertanto, la spesa riguardante il fondo è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Le verifiche dell’Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall’art. 40 co. 3-sexies del DLgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all’esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA

FINANZIARIA IMPEGNO – IMPUTAZIONE –

SPESE CORRENTI: SPESE DI PERSONALE

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Il principio contabile ammette che il contratto decentrato venga sottoscritto nell’anno successivo a quello di riferimento.

• Ciò in quanto la mancata sottoscrizione non dipende esclusivamente dalla volontà degli enti. Questi, in ogni caso, possono provvedere unilateralmente, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo (art. 40 c. 3ter D.Lgs. 165/01)

• Tuttavia, alcune Sezioni della. Corte conti ritengono che il contratto concluso dopo la scadenza del periodo di riferimento sia illecito;

• Pertanto come nel caso di mancata costituzione del fondo anche nel caso in cui non si sottoscriva il contratto nell’anno di riferimento, si determina l’impossibilità di conservare ed erogare la quota variabile del fondo;

• Le risorse variabili hanno natura annuale e non ripetibile e, pertanto, trascorso il periodo di riferimento senza che sia possibile utilizzarle, costituiscono economie del bilancio dell’ente.

• L’ente potrà tornare a stanziarle nell’esercizio successivo (nei limiti della disciplina vincolistica del c. 236 della Legge di Stabilità 2016) ma non potrà disporre retroattivamente di quelle dell’anno precedente.

Stipula contratto oltre l’esercizio di riferimento - 1

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Ciò a condizione che gli enti non abbiano sottoscritto contratti che dettano le regole di ripartizione delle risorse decentrate valide per più anni, anche relativamente alla produttività.

A ben vedere in effetti nessuna disposizione legale o contrattuale impone il rispetto di una successione completa e continua di contratti, in linea con i diversi archi temporali di riferimento. E ciò vale principalmente nei casi in cui non vi siano motivi per modificare il contratto precedente o, soprattutto, non vi siano risorse nuove ed ulteriori da distribuire per le diverse finalità indicate nell’art. 17 CCNL 1/4/1999 (RAL 1555/2013).

In conclusione si può ritenere che il principio della necessaria stipulazione del contratto nell’esercizio di riferimento rimanga circoscritta agli istituti del trattamento accessorio che richiedono una valutazione discrezionale (produttività, indennità di responsabilità ecc.).

Stipula contratto oltre l’esercizio di riferimento - 2

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Sotto il profilo più strettamente contabile il problema non si pone per le Amministrazioni in contabilità economica.

Non è così per quelle in contabilità finanziaria potenziata.

Anche in tali casi tuttavia non può applicarsi puramente e semplicemente il principio contabile secondo cui, atteso che l’obbligazione sorge con la stipulazione del contratto, fino a questo momento nessuna delle risorse del fondo potrebbe essere fatta oggetto di impegno e conseguente liquidazione.

Anche il tali ipotesi il principio rimarrà circoscritto agli istituti che richiedono una valutazione discrezionale.

Non può comunque dubitarsi circa l’opportunità di concludere l’intero iter contrattuale nel corso dell’esercizio di competenza.

Stipula contratto oltre l’esercizio di riferimento - 3

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CONTRATTAZIONE

DECENTRATA

SPESE DI PERSONALE

E PRINCIPIO

DELLA COMPETENZA

FINANZIARIA

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SPESE DI PERSONALE E PASSAGGIO AD ARMONIZZAZIONE

I TERMINI DEL PROBLEMA

Nel corso del primo esercizio di adozione del principio della competenza finanziaria potenziata, il passaggio ad un differente metodo di calcolo comporta che gli enti che in precedenza impegnavano il trattamento accessorio del personale sulla base della competenza economica (nello stesso esercizio del tabellare) non hanno imputato all’esercizio 2012 gli impegni riguardanti le indennità accessorie erogate al personale nel corso del 2012, già impegnate nel 2011 e pagate in conto residui, e non potranno imputare all’esercizio 2012 gli impegni riguardanti le indennità accessorie che saranno erogate nel 2013, in quanto tenuti al rispetto del principio in sperimentazione.

2011 2012 2013

Tabellare 2011 Accessorio 2011

Tabellare 2012 Accessorio 2011

Accessorio 2012

Tabellare 2013

Imp. 2011= 100

Imp. 2011 = 10 Imp. 2012 = 100

Res. 2011 = 10 Imp. 2013 = 10 Imp. 2013 = 100

110 100 110

SPESE DI PERSONALE E NUOVO SISTEMA

CONTABILE

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La soluzione normativa - DL 102/2013, art. 9 co. 5:

«5. Con riferimento all’esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ((...)) successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all’esercizio 2011».

SPESE DI PERSONALE E NUOVO SISTEMA

CONTABILE

SPESE DI PERSONALE E PASSAGGIO AD ARMONIZZAZIONE

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IL NUOVO PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Nel primo esercizio di applicazione di tale principio sono possibili le seguenti casistiche.

1) Gli enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono, non hanno problemi di discontinuità nel rispetto dei vincoli riguardanti la spesa di personale, in quanto in ciascun esercizio impegnano spese di personale riguardanti un’annualità completa.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

a) la premialità e il trattamento accessorio dell’anno precedente, da liquidare nell’anno di riferimento;

b) la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell’anno;

c) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo.

SPESE DI PERSONALE E NUOVO SISTEMA

CONTABILE

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2) Anche per gli enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono non si determinano problemi di discontinuità, a condizione che il PAGAMENTO del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell'esercizio successivo, DOPO il RIACCERTAMENTO straordinario dei residui.

Infatti, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi risultanti al 31/12 dell’esercizio che precede il primo anno di sperimentazione e riguardanti le spese relative al trattamento accessorio e premiante riferite all’esercizio precedente sono cancellati e reimputati alla competenza del primo esercizio del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, garantendone la copertura attraverso il fondo pluriennale vincolato determinato con l’operazione di riaccertamento straordinario.

segue

IL NUOVO PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

SPESE DI PERSONALE E NUOVO SISTEMA

CONTABILE

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Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell’anno;

b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo.

c) A seguito del riaccertamento straordinario, lo stanziamento iniziale così determinato è incrementato della spesa riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno precedente, da liquidare e pagare nell'anno in corso (sotto la voce di bilancio «impegni assunti negli esercizi precedenti»).

IL NUOVO PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

SPESE DI PERSONALE E NUOVO SISTEMA

CONTABILE

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3) Nel caso in cui gli enti di cui al punto 2), che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell’esercizio cui tali spese si riferiscono, provvedano al PAGAMENTO di tali voci PRIMA del RIACCERTAMENTO straordinario dei residui, è necessario, al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, effettuare il pagamento nel rispetto del presente principio, imputandolo alla competenza dell’esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell’esercizio precedente.

A tal fine l’ente deve impegnare nuovamente la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita all’esercizio precedente, nonostante tale spesa risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio.

Pertanto, anche tali enti, nel primo esercizio del bilancio di previsione, provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

a) la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell’anno;

b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo.

c) L’impegno riguardante la spesa relative al trattamento accessorio e premiante dell’esercizio precedente è registrato a valere dello stanziamento riguardante la lett. a).

segue

IL NUOVO PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

SPESE DI PERSONALE E NUOVO SISTEMA

CONTABILE

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Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, l’ente procede alla cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento accessorio e premiante riferito all’esercizio precedente, come se tale spesa non fosse stata nuovamente impegnata e già pagata.

Si provvede pertanto alla variazione dello stanziamento iniziale incrementandolo della spesa riguardante la premialità. Al termine delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano così determinati:

a) la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell’anno, impegnata (anche) per la premialità e il trattamento dell'anno precedente, già pagata;

b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in corso, da liquidare nell'anno successivo;

c) la premialità e il trattamento accessorio dell’anno precedente, da liquidare nell’anno di riferimento, impegnata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

segue

IL NUOVO PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

SPESE DI PERSONALE E NUOVO SISTEMA

CONTABILE

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Poiché non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa, a seguito delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario, è necessario procedere alla eliminazione della duplicazione, cancellando l’impegno di cui alla lett. c), fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura rideterminata a seguito del riaccertamento straordinario costituita dal fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare la premialità dell'anno in corso.

In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi.

IL NUOVO PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

SPESE DI PERSONALE E NUOVO

SISTEMA CONTABILE

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2014 2015 2016

Accessorio 2013

Imp. 10

Accessorio 2014 - Finanziato da Risorse di Esercizio. Imp.

10

Accessorio 2015 - Finanziato da FPV Entrata; - Impegni assunti nel 2015.

Imp. 10

Tabellare 2014

Imp. 100

Tabellare 2015 - Finanziato da Risorse di Esercizio.

Imp. 100

Tabellare 2016 - Finanziato da Risorse di Esercizio.

Imp. 100

Accessorio 2014

Imp. 0

Accessorio 2015 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - Costituzione in spesa di FPV per 10.

FPV. (10)

Accessorio 2016 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - Costituzione in spesa di FPV per 10.

FPV (10)

Riepilogo

Stanziamento di Spesa 110 Impegno 110

Stanziamento di Spesa 120 (di cui: - 10 FPV parte Spesa)

Impegno 110

Stanziamento di Spesa 120 (di cui: - 10 Impegni da Esercizi precedenti

- 10 FPV parte Spesa) Impegno 110

Stanziamento di Entrata 110 di cui:

110 da Risorse di Esercizio.

Stanziamento di Entrata 120 di cui: 120 da Risorse di Esercizio.

Stanziamento di Entrata 120 di cui: - 10 FPV parte Entrata;

- 110 da Risorse di Esercizio.

Caso 1 - Enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono, e che non hanno problemi di discontinuità (L’esempio si riferisce all’ipotesi standard di sottoscrizione del contratto integrativo entro gli esercizi di riferimento 2015 e 2016 e di rinvio del trattamento accessorio all’esercizio successivo)

SPESE DI PERSONALE E NUOVO SISTEMA

CONTABILE

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Caso 2 - Enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono e per i quali non si determinano problemi di discontinuità, a condizione che il PAGAMENTO del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell'esercizio successivo, DOPO il RIACCERTAMENTO (cfr. caso 1)

2014 2015 2016

Pagamenti conto residui di 10 per Accessorio 2013

Imp. 0

Accessorio 2014 - Finanziato da FPV - Entrata da Riaccertamento.

Imp. 10

Accessorio 2015 - Finanziato da FPV Entrata; - Impegni assunti nel 2015.

Imp. 10

Tabellare 2014 Imp. 100

Tabellare 2015 - Finanziato da Risorse di Esercizio.

Imp. 100

Tabellare 2016 - Finanziato da Risorse di Esercizio.

Imp. 100

Accessorio 2014 Imp. =>

FPV 10

Accessorio 2015 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - Costituzione in spesa di FPV per 10. FPV

(10)

Accessorio 2016 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - Costituzione in spesa di FPV per 10.

Imp. (10)

Riepilogo

Stanziamento di Spesa 110 Impegno 110

Stanziamento di Spesa 120 (di cui: - 10 Impegni da Esercizi precedenti

- 10 FPV parte Spesa) Impegno 110

Stanziamento di Spesa 120 (di cui: - 10 Impegni da Esercizi precedenti

- 10 FPV parte Spesa) Impegno 110

Stanziamento di Entrata 110 di cui: 110 da Risorse di Esercizio.

Stanziamento di Entrata 120 di cui: - 10 FPV parte Entrata da Riaccertamento;

- 110 da Risorse di Esercizio.

Stanziamento di Entrata 120 di cui: - 10 FPV parte Entrata;

- 110 da Risorse di Esercizio.

SPESE DI PERSONALE E NUOVO SISTEMA

CONTABILE

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Page 92: LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA NEL PUBBLICO … · PUBBLICO IMPIEGO: LA COSTITUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO E LA SPESA DI PERSONALE 2017 1 . La Sentenza della Corte Costituzionale

Caso 3/1 - Enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono, e che provvedono al PAGAMENTO di tali voci PRIMA del RIACCERTAMENTO straordinario dei residui - Situazione Prima del Riaccertamento. (cfr. caso 1)

2014 2015 2016

Pagamenti conto residui di 10 per Accessorio 2013;

Imp. 0

Accessorio 2014 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - Nuovo Stanziamento e Impegno in Competenza 2015 anche se RP già pagati. Per effetto del riaccertamento si reimputano e contestualmente si cancellano i 10 già pagati provenienti dal 2014

Imp. 10

Accessorio 2015 - Finanziato da FPV Entrata; - Impegni assunti nel 2015.

Imp. 10

Tabellare 2014 Imp. 100

Tabellare 2015 - Finanziato da Risorse di Esercizio. Imp. 100

Tabellare 2016 - Finanziato da Risorse di Esercizio.

Imp. 100

Accessorio 2014 Imp. 10

Accessorio 2015 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - Costituzione in spesa di FPV per 10.

Imp. (10)

Accessorio 2016 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - Costituzione in spesa di FPV per 10.

Imp. (10)

Riepilogo

Stanziamento di Spesa 110 Impegno 110

Stanziamento di Spesa 120 (di cui: - 10 Nuovo Stanziamento e Impegno;

- 10 FPV parte Spesa) Impegno 110

Stanziamento di Spesa 120 (di cui: - 10 Impegni da Esercizi precedenti - 10

FPV parte Spesa) Impegno 110

Stanziamento di Entrata 110 di cui: 110 da Risorse di Esercizio.

Stanziamento di Entrata 120 di cui: - 120 da Risorse di Esercizio.

Stanziamento di Entrata 120 di cui: - 10 FPV parte Entrata;

- 110 da Risorse di Esercizio.

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