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1 FATTISPECIE STIPENDIALI E VOCI DI SALARIO ACCESSORIO CONNESSE ALLA PRESENZA IN SERVIZIO FATTISPECIE 1 MAGGIORAZIONI Non spettano ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità. . VANNO A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. 1A DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Maggiorazione notturna – comunicazione a ore - + 20 % tariffa oraria EVENTO spetta al dipendente che effettua una prestazione lavorativa eccezionalmente nella fascia oraria 22.00/6.00, ma senza aumento dell’orario settimanale di 36 ore ( 6 ore giornaliere ). Oppure al dipendente che ORDINARIAMENTE presta servizio nella fascia oraria notturna o in parte di essa. QUINDI IN QUESTO CASO NON VERSIAMO NELLA PRESTAZIONE MEDIANTE TURNI DI LAVORO. Esempio : - custode del Municipio che presta lavoro sempre di notte ; - agente di pol. Municipale che viene chiamato a dirigere il traffico durante l’uscita da una partita di calcio ( ma nell’arco orario complessivo della settimana non supera le 36 ore ) RIFERIMENTO NORMATIVO art. 24 – 5 comma – ccnl 14/9/2000 – ( lavoro ordinario notturno o festivo ) art. 10 – 2° comma – lett. b) CCNL 9/5/2006 ATTENZIONE ! DAL 1° GENNAIO 2004 IL CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI RETRIBUZIONE COSI’ COME RIDISCIPLINATA DALL’ART. 10 DEL CCNL DEL 9/5/2006 ADEMPIMENTO Si tratta di attivare la procedura di raccolta dei dati per la registrazione della particolare modalità di effettuazione del servizio di cui trattasi, necessaria per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. 1B DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Maggiorazione festiva – comunicazione a ore - + 20% tariffa oraria EVENTO ha la stessa logica della precedente VOCE 1A ed anche la stessa maggiorazione, la differenza sta nel fatto che spetta al dip.te che effettua una prestazione lavorativa

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FATTISPECIE STIPENDIALI E VOCI DI SALARIO ACCESSORIO CONNESSE ALLA PRESENZA IN SERVIZIO FATTISPECIE 1 MAGGIORAZIONI Non spettano ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità. . VANNO A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. 1A DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Maggiorazione notturna – comunicazione a ore - + 20 % tariffa oraria – EVENTO spetta al dipendente che effettua una prestazione lavorativa eccezionalmente nella fascia oraria 22.00/6.00, ma senza aumento dell’orario settimanale di 36 ore ( 6 ore giornaliere ). Oppure al dipendente che ORDINARIAMENTE presta servizio nella fascia oraria notturna o in parte di essa. QUINDI IN QUESTO CASO NON VERSIAMO NELLA PRESTAZIONE MEDIANTE TURNI DI LAVORO. Esempio : - custode del Municipio che presta lavoro sempre di notte ;

- agente di pol. Municipale che viene chiamato a dirigere il traffico durante l’uscita da una partita di calcio ( ma nell’arco orario complessivo della settimana non supera le 36 ore )

RIFERIMENTO NORMATIVO art. 24 – 5 comma – ccnl 14/9/2000 – ( lavoro ordinario notturno o festivo ) art. 10 – 2° comma – lett. b) CCNL 9/5/2006 ATTENZIONE ! DAL 1° GENNAIO 2004 IL CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI RETRIBUZIONE COSI’ COME RIDISCIPLINATA DALL’ART. 10 DEL CCNL DEL 9/5/2006 ADEMPIMENTO Si tratta di attivare la procedura di raccolta dei dati per la registrazione della particolare modalità di effettuazione del servizio di cui trattasi, necessaria per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. 1B DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Maggiorazione festiva – comunicazione a ore - + 20% tariffa oraria EVENTO ha la stessa logica della precedente VOCE 1A ed anche la stessa maggiorazione, la differenza sta nel fatto che spetta al dip.te che effettua una prestazione lavorativa

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ORDINARIAMENTE di domenica nella fascia oraria diurna.e riposa al lunedi’ ( es. : custode ). Quindi la prestazione nella giornata festiva avviene senza il superamento dell’orario di 36 ore settimanali. RIFERIMENTO NORMATIVO art. 24 – 5 comma – ccnl 14/9/2000 – ( lavoro ordinario notturno o festivo ) art. 10 – 2° comma – lett. b) CCNL 9/5/2006 ATTENZIONE ! DAL 1° GENNAIO 2004 IL CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI RETRIBUZIONE COSI’ COME RIDISCIPLINATA DALL’ART. 10 DEL CCNL DEL 9/5/2006 ADEMPIMENTO Si tratta di attivare la procedura di raccolta dei dati per la registrazione della particolare modalità di effettuazione del servizio di cui trattasi, necessaria per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. 1C DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA – Maggiorazione notturna e festiva (comunicazione ore) + 30% tariffa oraria EVENTO ha la stessa logica delle due voci precedenti 1A e 1B, ma ha una maggiorazione piu’ alta perché spetta al dipendente che effettua la prestazione lavorativa ordinariamente nella fascia fra le 22.00 e le 24.00 o fra le 24.00 e le 6.00 della domenica, e riposa al lunedì. Anche in questo caso la prestazione nella giornata festiva e durante la fascia notturna, avviene nell’ambito del normale orario di 36 ore settimanali. RIFERIMENTO NORMATIVO art. 24 – 5 comma – ccnl 14/9/2000 – ( lavoro ordinario notturno e festivo ) art. 10 – 2° comma – lett. b) CCNL 9/5/2006 ATTENZIONE ! DAL 1° GENNAIO 2004 IL CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI RETRIBUZIONE COSI’ COME RIDISCIPLINATA DALL’ART. 10 DEL CCNL DEL 9/5/2006 ADEMPIMENTO Si tratta di attivare la procedura di raccolta dei dati per la registrazione della particolare modalità di effettuazione del servizio di cui trattasi, necessaria per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. 1D DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA - Maggiorazione festivo art.24 – comunicazione a ore - + 50% tariffa oraria

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EVENTO ATTENZIONE : spetta al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisca del riposo festivo settimanale ( è diversa quindi dalla voce 300 ). Deve quindi essere corrisposto un numero di ore di maggiorazione quante sono le ore di servizio festivo prestate, ed effettuato il riposo compensativo per altrettante ore. NON DEVE QUINDI ESSERE CORRISPOSTO LO STRAORDINARIO FESTIVO, IN QUANTO IL RIPOSO SETTIMANALE E’ UN DIRITTO IRRINUNCIABILE DEL LAVORATORE E COSTITUZIONALMENTE GARANTITO. Il lavoro straordinario festivo puo’ essere corrisposto al dipendente che lo richieda, solo nel caso di attività prestata in giorno festivo infrasettimanale ( es. 25 dicembre ) – art. 24 – 3 comma – CCNL 14/9/2000, ALTRI CASI NON PREVISTI DALLA NORMATIVA, SONO INIBITI DALLA PROCEDURA DI INSERIMENTO. RIFERIMENTO NORMATIVO art. 24 – 1 comma – CCNL 14/9/2000, come modificato dall’art. 14 del CCNL del 5/10/2001. art. 10 – 2° comma – lett. b) CCNL 9/5/2006 ATTENZIONE ! DAL 1° GENNAIO 2004 IL CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI RETRIBUZIONE COSI’ COME RIDISCIPLINATA DALL’ART. 10 DEL CCNL DEL 9/5/2006 ADEMPIMENTO Si tratta di attivare la procedura di raccolta dei dati per la registrazione della particolare modalità di effettuazione del servizio di cui trattasi, necessario per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. FATTISPECIE 2 TURNAZIONI Non spettano ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità. VANNO A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA 2A – Turnazione diurna – (comunicazione ore) + 10% tariffa oraria -– fascia oraria 6.00 – 22.00. 2B – Turnazione notturna (comunicazione ore) + 30% tariffa oraria - fascia oraria 22.00 – 6.00. 2C – Turnazione festiva (comunicazione ore) + 30% tariffa oraria - fascia oraria 6.00 – 22.00 in giornata festiva

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2D – Turnazione notturna e festiva (comunicazione ore) + 50% tariffa oraria - fascia oraria 22.00 – 6.00 in giornata festiva. EVENTO Prestazione del servizio secondo turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese, in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano l’erogazione di un servizio giornaliero di almeno 10 ore. I turni notturni (tra le 22 e le 6 del mattino ) non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. ( SEGNALARE UN “WARNING” ALL’ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DEI DATI, NEL CASO DI SUPERAMENTO DEI 10 TURNI NOTTURNI. ) L’indennità in parola, compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’ orario di lavoro. ( SEGNALARE UN “WARNING” ALL’ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DEI DATI, NEL CASO DI CONTEMPORANEO PAGAMENTO ANCHE DELL’INDENNITA’ DI DISAGIO : INDICARE “L’INDENNITA’ DI DISAGIO NON DEVE TROVARE TITOLO NELLA PARTICOLARE ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO CHE E’ GIA’ RETRIBUITA CON L’INDENNITA’ DI TURNO” ) RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 22 del CCNL del 14/9/2000. art. 10 – 2° comma – lett. c) CCNL 9/5/2006 ATTENZIONE ! DAL 1° GENNAIO 2004 IL CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI RETRIBUZIONE COSI’ COME RIDISCIPLINATA DALL’ART. 10 DEL CCNL DEL 9/5/2006 ADEMPIMENTO Si tratta di attivare la procedura di raccolta dei dati per la registrazione della particolare modalità di effettuazione del servizio di cui trattasi, necessario per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente.

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FATTISPECIE 3 REPERIBILITA’ Non spetta ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità. VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA 3A – Reperibilità passiva feriale (comunicazione ore) 3B – Reperibilità passiva festiva (comunicazione ore) TARIFFA ORARIA € 0,86 – RADDOPPIATA IN CASO DI REP. FESTIVA La indennità di reperibilità non spetta per tutte le ore di chiamata in servizio per le quali spetta invece lo straordinario. Per periodi giornalieri inferiori a 12 ore e superiori a 4 spetta una maggiorazione del 10% della tariffa . Non spetta l’indennità per periodi inferiori a quattro ore. PREVEDERE IL BLOCCO IN CASO DI REGISTRAZIONE DI INDENNITA’ DA TRE ORE IN GIU’ EVENTO Il dipendente deve rimanere presso la propria residenza, od altro recapito in cui

- può essere raggiungibile telefonicamente per tutto il periodo della reperibilità ;

- In caso di chiamata in servizio il dipendente deve essere presente sul posto entro mezz’ora dalla chiamata stessa .Quindi, il n. di ore di reperibilità retribuite, vengono ridotte in corrispondenza del n. di ore straordinarie prestate.

Non si possono fare più di 6 gg. di reperibilità al mese. Segnalare un “warning” all’addetto che registra, il superamento dei sei giorni di rep. nel mese In caso di reperibilità in occasione di domenica, o riposo settimanale, il dip.te ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non viene chiamato in servizio. L’ interessato ha però l’obbligo di prestare comunque le 36 ore , nella settimana in cui effettua il riposo compensativo. ( art. 23 – 4° comma – ult. periodo – CCNL 14/9/2000 ). RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 23 del CCNL del 14/9/2000 Si puo’ corrispondere solo ai dipendenti che prestano servizio nelle AREE DI PRONTO INTERVENTO, individuate dagli Enti – art. 23 – 1° comma – CCNL 14/9/2000 -. ADEMPIMENTO

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Si tratta di attivare la procedura di raccolta dei dati per la registrazione della particolare modalità di effettuazione del servizio di cui trattasi, necessario per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. FATTISPECIE 4 RISCHIO Non spetta ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità. VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA – Indennità di rischio settimana corta. (determinazione della quantità in base alle giornate di presenza) L’importo mensile è di 30 €, mentre l’importo giornaliero è di 30€ / 22 = 1,36 – Indennità di rischio s.lunga (determinazione della quantità in base alle giornate di presenza) L’importo mensile è di 30 €, mentre l’importo giornaliero è di 30€ / 26 = 1,15 Per ogni giornata di assenza dal servizio l’importo mensile viene decurtato dell’importo giornaliero in quanto spetta per il periodo di effettiva esposizione al rischio(vedi art. 37 del CCNL 14/9/2000). Molti Enti non applicano questa norma ritenendo che i i lavoratori siano esposti comunque al rischio della lavorazione anche al di fuori della prestazione di servizio. ( è un’impostazione che ritengo rischiosa perché contraria al parere consolidato dell’ARAN ). EVENTO Viene corrisposta ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale. RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 37 CCNL 14/9/200. E’ previsto che la spettanza della indennità di rischio venga stabilita a livello di contrattazione aziendale. Di norma l’indennità viene associata a dei profili professionali. Non è cumulabile con la indennità di disagio. Pertanto la procedura prevede un blocco all’inserimento togliendo la discrezionalità all’operatore che inserisce. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente : devono essere inserite tutte le giornate di assenza a qualsiasi titolo, anche ferie e astensione obbligatoria per maternità.

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FATTISPECIE 5 INDENNITA’ DI MANEGGIO VALORI Non spetta ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità.. VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Indennita’ di maneggio valori – TARIFFA A GIORNATA ( manca il codice voce ) Le modalità di corresponsione è totalmente demandata alla contrattazione decentrata da un minimo giornaliero di euro 0,52 ed un max. di euro 1,55 a seconda dell’importo annuo maneggiato. EVENTO Spetta ai dipendenti agenti contabili che maneggiano valori, in base al numero di giornate di servizio effettivo, ed in proporzione all’importo annuo maneggiato. In attesa di una normazione specifica del contratto aziendale decentrato, viene corrisposta per ogni giornata di presenza in servizio, e ad ogni agente contabile,la tariffa minima di euro 0,52 RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 36 CCNL 14/9/2000. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di presenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. FATTISPECIE 6 INDENNITA’ DI DISAGIO Non spetta ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità, alle categorie D) comunque nominate . VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA 6A Indennità di disagio ( di norma si paga con tariffa giornaliera ) spetta inoltre solo alle categorie A B e C EVENTO Spetta ai dipendenti per compensare l’esercizio di attività particolarmente disagiate, ed in base al numero di giornate di servizio effettivo.

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RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 17 – 1° c – lett. e ) CCNL 1-4-1999. E’ demandata totalmente alla contrattazione decentrata, sia per il tipo di servizio svolto ( o meglio la mansione) a cui spetti, sia nella quantificazione della indennità. Non è cumulabile con la indennità di rischio. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di presenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. FATTISPECIE 7 INDENNITA’ DI ASILO NIDO VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA indennità di asilo nido EVENTO Spetta solo alle cat. C con questo profilo e mansione E’ connessa alla presenza in servizio.

RIFERIMENTO NORMATIVO Va corrisposta nella misura di di € 61,97 lordi per dieci mensilità ex art. 31 – comma 7 - del CCNL del 14/9/2000. NON VIENE CORRISPOSTA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente FATTISPECIE 8 INDENNITA’ DI DOCENZA ( MATERNE E NIDO ) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I.

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DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA indennità di docenza EVENTO Spetta solo alle cat. C con questo profilo e mansione NON E’ connessa alla presenza in servizio. MA DEVE ESSERE TRATTATA A LIVELLO DI BUDGET IN QUANTO VA NEL “FONDO” ART. 15 CCNL 1-4-1999.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 6 CCNL 5-10-2001 Corrisponde a € 340,86 annui. ADEMPIMENTO Verrà gestito centralmente in quanto l’indennità di docenza è trattata, in riferimento alle assenze dal servizio, come lo stipendio ed emolumenti analoghi, in quanto l’indennità stessa NON E’ collegata alla presenza in servizio. L’addetto interessato, dovrà piuttosto prestare attenzione alla registrazione automatica che prevede la procedura di rilevazione del budget, in quanto questa indennità, una volta corrisposta, va a modificare il budget assegnato al servizio interessato. FATTISPECIE 9 PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE Non spetta ai dirigenti ed alle Posizione organizzative ed alle alte professionalità( per queste ultime figure è prevista la RETRIBUZIONE DI RISULTATO ). Il CCNL la demanda totalmente alla contrattazione decentrata. VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 17 comma 2 del CCNL del 1-4-1999 e successive modifiche ed integrazioni. Vedi in particolare l’art. 31 del CCNL del 22 gennaio 2004. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per l’inserimento delle giornate di presenza dell’interessato, e quant’altro stabilirà il contratto decentrato 2005, per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente.

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FATTISPECIE 10 INDENNITA’ PERSONALE NON VEDENTE NON VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA INDENNITA’ PERSONALE NON VEDENTE EVENTO Spetta a tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, ai quali è corrisposta una "indennità di mansione" .

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 9 legge 113 del 1985 La legge non precisa la natura dell'indennità in esame. Tuttavia, la sua erogazione è collegata a due specifici presupposti: a) il dipendente deve essere un centralinista non vedente assunto in base alle norme sul collocamento obbligatorio di tali soggetti; b) trattandosi di "indennità di mansione", il dipendente deve effettivamente svolgere le mansioni di centralinista telefonico. Se la lettera della legge ricollega l'erogazione dell'indennità all'effettivo svolgimento delle mansioni di centralinista, sembra corretto concludere che, in linea generale, essa non è dovuta in caso di assenza dal servizio. Alcune eccezioni a questo principio sono state tuttavia individuate dal Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – IGOP con circolare 27253 del 4.11.92. Detta circolare, alle cui indicazioni si rinvia, chiarisce che l'indennità in questione è giornaliera; che deve essere liquidata nella misura di L. 7.290 (pari ad Euro 3,76) per ogni giorno di effettivo servizio; che detto importo deve essere incrementato del 20% in caso di articolazione settimanale dell'orario di lavoro su 5 giorni, mentre deve essere ridotto del 50% in caso di prestazione lavorativa inferiore al 50% dell'orario d'obbligo; che essa non deve essere corrisposta in caso di assenza dal servizio, fatta eccezione per le seguenti tipologie di assenza: · assenze per la partecipazione a corsi di formazione; · permessi sindacali; · permesso per donazione sangue; · ferie; · infortunio sul lavoro e assenze per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio; · assenze degli invalidi di guerra per cure rese necessarie dallo stato di invalidità.

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NOTA BENE Segnaliamo che il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere n. 2207 del 27/5/1999 ha chiarito che l'indennità spetta anche nei casi di assenza dal servizio tutelati dalla legge n. 104/1992. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. FATTISPECIE 11 LAVORO STRAORDINARIO E BANCA DELLE ORE Non spetta ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA 11A lavoro straordinario diurno – (comunicazione a ore) + 15% tariffa oraria -– fascia oraria 6.00 – 22.00. – 11B lavoro straordinario notturno o festivo (comunicazione a ore) + 30% tariffa oraria – prestato in giorno festivo o nella fascia oraria 22.00 – 6.00. Nota bene però quanto detto a proposito della voce 314 - Maggiorazione festivo art.24 ( 1230 ) – comunicazione a ore - + 50% tariffa oraria 11C Lavoro straordinario notturno e festivo (comunicazione ore) + 50% tariffa oraria - fascia oraria 22.00 – 6.00 in giornata festiva. EVENTO Spetta a tutti i dipendenti che effettuano prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali di servizio

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 14 CCNL 1-4-1999, in ordine al limite di spesa sancito per il quale, vedi di seguito la normativa della banca delle ore. art. 38 – 4° e 5° comma – CCNL 14/9/2000

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ATTENZIONE ! DAL 1° GENNAIO 2004 IL CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI RETRIBUZIONE COSI’ COME RIDISCIPLINATA DALL’ART. 10 DEL CCNL DEL 9/5/2006 LO STRAORDINARIO, NELLA FATTISPECIE, UTILIZZA COME BASE PER LA MAGGIORAZIONE, LA RETRIBUZIONE DI CUI ALL’ART. 10 SUDDETTO, - COMMA 2 – LETT. B) – AUMENTATA DELLA QUOTA DELLA 13°. BANCA DELLE ORE – art. 38 bis CCNL 14-9-2000 Il dipendente che effettua straordinario può decidere di non farselo pagare subito, ma di accantonare le ore di straordinario maturate, in una banca delle ore. Questa registrazione dovrà indicare oltre alla data di maturazione, ed alle ore accantonate, anche la tariffa di riferimento. Il dipendente entro l’anno solare successivo dovrà scegliere se farsi pagare l’ora accantonata, oppure effettuare il riposo compensativo e ricevere la sola maggiorazione oraria corrispondente. Volendo esaminare la normativa che l’ha istituita, ART. 38 BIS CCNL 14/9/2000, si rileva che l’importo da “depositare” nella banca delle ore, è quello corrispondente al massimo delle ore pagabili all’interno dell’Ente. Cio’ secondo il limite sancito dall’art. 14 del CCNL dell’ 1-4-1999, in base al quale il limite di spesa dell’anno 2000,era dato dalla spesa stessa sostenuta nell’anno 1999, DIMINUITA DEL 3%. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle ore oltre le 36 settimanali dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. LIMITE INDIVIDUALE DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO Il limite è di 180 ore per dipendente, fatte salve le attività di diretta assistenza agli organi comunali, per le quali occorre apposita autorizzazione da “contrattare” a livello di accordo aziendale. Fa eccezione il lavoro straordinario prestato per eventi eccezionali ( calamità naturali e simili ), e per le consultazioni elettorali e referendarie. QUINDI DOVRA’ ESSERE INDICATO A LIVELLO CENTRALE, QUALI DIPENDENTI SONO AUTORIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE 180 ORE, AL FINE DI PREVEDERE UN BLOCCO ALL’INSERIMENTO PER I DIPENDENTI CHE QUESTA AUTOPRIZZAZIONE NON HANNO. Quelli che possono superare le 180 ore, vanno sbloccati centralmente. STRAORDINARIO ELETTORALE

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VALUTARE SE OCCORRE PREVEDERE SINGOLE VOCI AD HOC PER DISTINGUERLO IN OCCASIONE DELLA RENDICONTAZIONE, DALLO STRAORDINARIO “NORMALE”. NOTA BENE Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa, ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria ( 6 ORE ). La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative. FATTISPECIE 12 INDENNITA’ DI TEMPO POTENZIATO NON VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA indennità di tempo potenziato EVENTO Spetta solo alle cat. C che svolgano attività di docenza nelle scuole materne. In sotanza quindi occorre avere tale profilo e svolgere la corrispondente mansione. E’ connessa alla presenza in servizio. Spetta però in caso di malattie superiori a quindici giorni ( cfr. tabella 1 allegata al CCNL del 6/7/1995.

RIFERIMENTO NORMATIVO Va corrisposta nella misura di di € 103,29 lordi per dieci mensilità ex art. 37 – comma 2 - del CCNL del 6/7/1995. NON VIENE CORRISPOSTA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente FATTISPECIE 13 INDENNITA’ DI COMPARTO VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA 2/12 - Indennità di comparto (621) .

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EVENTO Spetta a tutte le categorie. Non è connessa alla presenza in servizio e segue le stesse regole stabilte per lo stipendio. Può dunque dirsi che viene ridotta questa speciale indennità, in corrispondenza di un evento che preveda anche la riduzione dello stipendio.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 33 ccnl 22/1/2004. L.INPDAP, con circolare n. 15 dell.1.4.2004, ha affermato che l.indennità di comparto è utile per il calcolo della quota A di pensione. La stessa indennità, al momento, non è utile per il calcolo del TFR; restano, infatti, confermate le sole voci retributive elencate nell.art. 49 del CCNL del 14.9.2000. Parimenti non è utile per il calcolo del T.F.S.. La procedura deve gestire, conformemente alla norma, quella quota dell’indennità di comparto che va a carico del “fondo art. 15 “, e quella quota che va a carico del bilancio ( vedi art. 33 comma 4 CCNL appena citato ). Esistono infatti due quote di indennità di comparto :

1) quella di cui alla lett. a) 4° comma art.33 CCNL citato 2) quella di cui alle lettere b) e c) stessa disposizione appena cit..

La quota di cui al n. 2 è finanziata dal “fondo art. 15 “. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO’, IN QUANTO, COME SOPRA SPECIFICATO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 14 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA - Progressione economica artt. 34 e 35 CCNL cit. Una volta acquisita dal dipendente segue la stessa disciplina dello stipendio, ma il pagamento della progressione economica è interamente a carico del “ fondo art. 15” EVENTO Spetta in conformità alle regole stabilite dal vigente accordo aziendale anno per anno.

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Non è connessa alla presenza in servizio e segue le stesse regole stabilte per lo stipendio. Può dunque dirsi che viene ridotta questo emolumento, in corrispondenza di un evento che preveda anche la riduzione dello stipendio.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 17 CCNL 1/4/1999. Le risorse destinate alla progressione economica restano per sempre destinate al “fondo” art. 15 più volte citato. Quindi in caso di cessazione del dipendente, l’economia di quota di progressione economica, relativa al dipendente stesso, viene riutilizzata per altri istituti di cui all’art. 17 suddetto, compresa la progressione economica stessa. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce stipendiale, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO’, IN QUANTO, COME SOPRA SPECIFICATO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 15 POSIZIONI ORGANIZZATIVE ( Retribuzione di posizione) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Posizione organizzativa . Sono i cosiddetti “D SUPER” che godono di una retribuzione di posizione e di risultato omnicomprensive. Gli Enti istituiscono con atto di Giunta Comunale, queste posizioni di lavoro, le quali richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. La posizione viene assegnata dal Dirigente apicale del Settore di apparteneneza della Categoria D interessata, per un massimo di cinque anni. La retribuzione di posizione va da un minimo di euro 5.164,59, ad un massimo di euro 12.911,42 per tredici mensilità. Occorre quindi prevedere un blocco a livello di procedura, per non superare comunque questa quota. EVENTO Spetta in conformità alle regole stabilite dal vigente accordo aziendale anno per anno. Non è connessa alla presenza in servizio e segue le stesse regole stabilite per lo stipendio. Può dunque dirsi che viene ridotto questo emolumento, in corrispondenza di un evento che preveda anche la riduzione dello stipendio.

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RIFERIMENTO NORMATIVO Artt. 8 e segg. CCNL 31/3/1999. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce stipendiale, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO’, IN QUANTO, COME SOPRA SPECIFICATO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 15 bis POSIZIONI ORGANIZZATIVE ( Retribuzione di risultato ) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA - Retribuzione di risultato E’ costituita, per così dire, dalla “produttività” delle figure di cui sopra, denominate “posizioni organizzative”, le quali, proprio per la loro particolarità, non hanno ( o non dovrebbero avere ) la produttività come gli altri dipendenti. Detto compenso, denominato appunto “retribuzione di risultato” , varia da un 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione assegnata. EVENTO Spetta in conformità alle regole stabilite dal vigente accordo aziendale anno per anno. Di norma è un emolumento che spetta in base al raggiungimento di obiettivi di particolare importanza assegnati dal Dirigente competente.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 10 - 3° comma - CCNL 31/3/1999. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la valutazione dei risultati raggiunti dal dipendente ricoprente la posizione organizzativa , sulla base dei parametri sanciti dall’accordo aziendale. FATTISPECIE 16 ALTE PROFESSIONALITA’( Retribuzione di posizione) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I.

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DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA alte professionalità Queste nuove figure professionali sono state introdotte con il CCNL del 22-1-2004. Anche questi sono i cosiddetti “D SUPER” , come le posizioni organizzative,che godono di una retribuzione di posizione e di risultato omnicomprensive. Sono però, rispetto alle posizioni organizzative, figure di professionalità più specifica, e questa retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 5.164,56, ad un massimo di euro 16.000,00. Occorre quindi prevedere un blocco a livello di procedura, per non superare comunque questa quota. Anche per queste particolari figure, gli Enti istituiscono con atto di Giunta Comunale, queste posizioni di lavoro, le quali richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. La posizione viene assegnata dal Dirigente apicale del Settore di appartenenza della Categoria D interessata, per un massimo di cinque anni. EVENTO Spetta in conformità alle regole stabilite dal vigente accordo aziendale anno per anno. Non è connessa alla presenza in servizio e segue le stesse regole stabilte per lo stipendio. Può dunque dirsi che viene ridotto questo emolumento, in corrispondenza di un evento che preveda anche la riduzione dello stipendio.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 10 CCNL 22/1/2004. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce stipendiale, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO’, IN QUANTO, COME SOPRA SPECIFICATO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 16 bis ALTE PROFESSIONALITA’( Retribuzione di risultato ) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA - Retribuzione di risultato E’ costituita, per così dire, dalla “produttività” delle figure di cui sopra, denominate “alte professionalità”, le quali, proprio per la loro particolarità, non hanno ( o non dovrebbero avere ) la produttività come gli altri dipendenti.

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Detto compenso, denominato appunto “retribuzione di risultato” , varia da un 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione assegnata. EVENTO Spetta in conformità alle regole stabilite dal vigente accordo aziendale anno per anno. Di norma è un emolumento che spetta in base al raggiungimento di obiettivi di particolare importanza assegnati dal Dirigente competente.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 10 - 4° comma - CCNL 22/1/2004. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la valutazione dei risultati raggiunti dal dipendente ricoprente l’alta professionalità , sulla base dei parametri sanciti dall’accordo aziendale. La retribuzione di risultato può essere corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti, sulla base dei risultati certificati dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l’ordinamento vigente. FATTISPECIE 17 Indennita’ art. 17 c.2 lett.f ( specifiche responsabilità) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. Non spetta alle posizioni organizzative, alte professionalità e dirigenti. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Indennità art.17 c.2 lett.f (CCNL 1-4-99) EVENTO Il riconoscimento è finalizzato a compensare specifiche responsabilità affidate al personale di categoria B,C,D, previste e riconosciute volta per volta nell’accordo aziendale.

RIFERIMENTO NORMATIVO art.17 c.2 lett.f CCNL 1-4-99 come modificato dall’art. 7 – comma 1 – del CCNL del 9/5/2006 in base al quale, fra l’altro, la contrattazione decentrata DEVE stabilire le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dell’indennità stessa. ADEMPIMENTO

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Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce stipendiale, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO’, IN QUANTO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 18 Indennita’ art. 17 c.2 lett.i ( specifiche responsabilità) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. Non spetta alle categorie A ( accordo aziendale ),D, posizioni organizzative, alte professionalità e dirigenti. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Indennità art.17 c.2 lett.i (CCNL 1-4-1999, come modificato dall’ART. 36 del CCNL 22-1-2004) EVENTO L’Istituto, introdotto dal CCNL del 22-1-2004, prevede l’erogazione di un compenso fino a 300 euro annui al personale che svolga specifiche attività. Il personale deve svolgere le mansioni previste dal contratto, e queste devono essere assegnate con atto formale dell’Ente. RIFERIMENTO NORMATIVO art.17 c.2 lett.i CCNL 1-4-99, introdotto dall’art. 36 del CCNL 22-1-2004. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce stipendiale, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO’, IN QUANTO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 19 Compensi ISTAT ( Istituto Nazionale di Statistica ) Di norma spetta ai Dirigenti e/ dipendenti del Servizio comunale addetto alle indagini statistico/demografiche commissionate periodicamente dall’ISTAT. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Compensi ISTAT

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EVENTO Il riconoscimento è finalizzato a compensare le attività di rilevazioni statistico/demografiche commissionate dall’ISTAT ai Comuni per il tramite dei Servizi addetti a queste specifiche attività. Di norma queste spese NON SONO A CARICO DEI COMUNI, in quanto questo tipo di indagini sono sempre finanziate dall’ISTAT che prevede appositi trasferimenti di fondi a favore dei Comuni volta per volta interessati a questi adempimenti particolari. Occorre che l’Ente provveda preliminarmente a collegare agli stanziamenti di bilancio previsti a tale titolo, dei progetti specifici, in cui sia ricompreso e valutabile economicamente l’apporto di ogni dipendente addetto. A consuntivo del progetto dovranno essere fatte le valutazioni ( regolamentate a priori in base a dei parametri di pesatura economica di ogni attività )al fine di distribuire i compensi spettanti in base all’apporto fornito al progetto stesso.

RIFERIMENTO NORMATIVO art.15 lett. K) CCNL 1-4-1999 e s.m.i.. Legislazione speciale in materia di adempimenti dell’ISTAT. ADEMPIMENTO Occorre provvedere a valutare economicamente gli obiettivi raggiunti dal personale interessato, nell’ambito delle attività commissionate dall’ISTAT al Comune, e conseguentemente svolte dai dipendenti, indi erogare i compensi corrispondenti. Non è quindi un compenso legato alla presenza in servizio, ma all’apporto fornito dall’interessato al progetto. NOTA BENE : la liquidazione dei compensi, è al lordo di ogni onere a carico ente. Essendo progetti finanziati dall’ISTAT, nessun onere dovrà gravare sul bilancio comunale per il pagamento dei compensi stessi. FATTISPECIE 20 Compensi Legge 109/94 Di norma spetta ai Dirigenti e/o dipendenti dei c.d. l Servizi tecnici comunali addetti alla progettazione delle opere pubbliche. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Compensi legge 109/94 EVENTO Il riconoscimento è finalizzato a compensare le attività di progettazione delle opere pubbliche, da parte dei dipendenti comunali addetti ai Servizi cui sono istituzionalmente assegnate a queste specifiche attività.

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La normativa vigente ( art. 18 legge 109/94 - c.d. legge Merloni e s.m.i. - ) prevede venga ripartito fra il personale interessato un compenso, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura NON SUPERIORE AL 2% , dell’importo a base di gara di un’opera pubblica. Occorre che l’Ente provveda preliminarmente a collegare agli stanziamenti di bilancio previsti a tale titolo, dei progetti specifici, in cui sia ricompreso e valutabile economicamente l’apporto di ogni dipendente addetto. A consuntivo del progetto dovranno essere fatte le valutazioni ( regolamentate a priori in base a dei parametri di pesatura economica di ogni attività )al fine di distribuire i compensi spettanti in base all’apporto fornito al progetto stesso.

RIFERIMENTO NORMATIVO art.15 lett. K) CCNL 1-4-1999 e s.m.i.. Art. 18 legge 109/94 e s.m.i. Art. 3 - comma 29 - legge 350 del 24/12/2003 ( legge finanziaria 2004 ). ADEMPIMENTO Occorre provvedere a valutare economicamente gli obiettivi raggiunti dal personale interessato, nell’ambito delle attività di progettazione svolte dai Servizi comunali competenti, e conseguentemente svolte dai dipendenti, indi erogare i compensi corrispondenti. Vista la particolare difficoltà dello svolgimento della progettazione di un’opera pubblica, occorre regolamentare in modo estremamente minuzioso l’apporto lavorativo di ogni singolo dipendente/Dirigente. Non è quindi un compenso legato alla presenza in servizio, ma all’apporto fornito dall’interessato al progetto. NOTA BENE : la liquidazione dei compensi, è al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione ( quindi l’IRAP resta a carico Ente ). Essendo progetti strettamente collegati ai finanziamenti previsti per le opere pubbliche, nessun onere dovrà gravare sulla spesa di personale ( intervento 01 ) del bilancio comunale per il pagamento dei compensi stessi. La fattispecie è stata innovata da ultimo dalla legge finanziaria 2006, n. 266 del 23 dic. 2005, dall’art. unico, comma 207. FATTISPECIE 21 Compensi “Per recupero imposte e tasse evase” Di norma spetta ai Dirigenti e/o dipendenti dei Servizio comunale addetto alla gestione dei tributi locali.

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DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Compensi evasione fiscale EVENTO Il riconoscimento è finalizzato a compensare le attività di recupero delle imposte locali evase, da parte dei dipendenti/Dirigenti comunali addetti al Servizio comunale competente per la gestione dei Tributi Locali, cui sono istituzionalmente assegnate a queste specifiche attività. La normativa vigente ( art. 59 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. ) prevede venga ripartito fra il personale interessato un compenso, a titolo di incentivo per recupero imposte e tasse evase, da calcolare percentualmente in base all’importo teorico da recuperare. Occorre che l’Ente provveda preliminarmente a collegare agli stanziamenti di bilancio previsti a tale titolo, dei progetti specifici, in cui sia ricompreso e valutabile economicamente l’apporto di ogni dipendente addetto. A consuntivo del progetto dovranno essere fatte le valutazioni ( regolamentate a priori in base a dei parametri di pesatura economica di ogni attività )al fine di distribuire i compensi spettanti in base all’apporto fornito al progetto stesso di recupero.

RIFERIMENTO NORMATIVO art.15 lett. K) CCNL 1-4-1999 e s.m.i.. Art. 59 D.Lgs. 446/97 e s.m.i.. ADEMPIMENTO Occorre provvedere a valutare economicamente gli obiettivi raggiunti dal personale interessato, nell’ambito delle attività di recupero evasione fiscale I.C.I. e TA.R.S.U. svolte dal Servizio comunale competente, e conseguentemente svolte dai dipendenti, indi erogare i compensi corrispondenti. Vista la particolare difficoltà dello svolgimento dell’attività di cui trattasi,occorre regolamentare in modo estremamente minuzioso l’apporto lavorativo di ogni singolo dipendente/Dirigente. Non è quindi un compenso legato alla presenza in servizio, ma all’apporto fornito dall’interessato al progetto. NOTA BENE : la liquidazione dei compensi, è al lordo di ogni onere a carico ente. Essendo attività strettamente collegate agli introiti previsti per il recupero dell’evasione fiscale, nessun onere dovrà gravare sulla spesa di personale del bilancio comunale per il pagamento dei compensi stessi. FATTISPECIE 22 Compensi “Avvocatura”

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Spetta solo ai Dirigenti e/o dipendenti del Servizio Affari Legali, cioè il Servizio addetto a patrocinare il Comune nelle cause promosse dal Comune, o dove il Comune sia convenuto. Il dipendente che percepisce questo compenso deve essere quindi Avvocato iscritto all’Albo speciale per i dipendenti pubblici che patrocinano il proprio Ente. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Compensi Avvocatura EVENTO Trattasi dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, agli Avvocati addetti al servizio Affari Legali del Comune, che hanno patrocinato il Comune stesso in una controversia.

Questi compensi dovrebbero essere correlati con la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999, nonché l’art. 29 del CCNL della Dirigenza del 23/12/1999.

Nota bene : la previsione contrattuale non si presta, ad avviso dell’ARAN, ad interpretazioni estensive. Essa è applicabile ai soli compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente e, pertanto, non risulta applicabile né in caso di attività professionali svolte in ambito stragiudiziale né in caso di attività professionali svolte nell'ambito di un "processo" che si concluda con un atto diverso dalla sentenza favorevole all'ente.

RIFERIMENTO NORMATIVO art.15 lett. K) CCNL 1-4-1999 e s.m.i.. art.27 CCNL 14/9/2000 regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578

ADEMPIMENTO NOTA BENE : la liquidazione dei compensi, è al lordo di ogni onere a carico ente. Essendo attività strettamente collegate agli introiti dovuti per condanna alla rifusione delle spese legali della controparte soccombente, nessun onere dovrà gravare sulla spesa di personale del bilancio comunale per il pagamento dei compensi stessi. Cfr. a tale scopo l’art. unico della legge fianziaria 2006, n. 266 del 23 dic. 2005, comma 208.

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FATTISPECIE 23 Indennita’ di vigilanza Spetta solo al personale che svolga funzioni ricomprese nell’area di vigilanza, di categoria C,D, posizioni organizzative, alte professionalità, dirigenti. Per questi ultimi però, si ritiene che la stessa sia ricompresa nella disciplina propria della retribuzione di posizione della dirigenza. Sul caso specifico infatti, l’ARAN sostiene che al Comandante spetti comunque un somma qualificabile come indennità di vigilanza, anche se a titolo di retribuzione di posizione. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Indennità di vigilanza E’ costituita da due voci diverse A)Personale in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/1986………. Euro 1110,84 lordi per dodici mensilità ; B) Personale NON in possesso dei requisiti e NON svolgente l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/1986………. Euro 780,30 lordi per dodici mensilità. Per non moltiplicare il numero delle voci dovrebbe essere data in base alle mansioni che quindi devono essere distinte per questo tipo di personale, anche se ormai vanno scomparendo gli Agenti di Pol. Municipale con le caratteristiche di cui alla lettera B). Storicamente non hanno più ragione di essere. EVENTO L’indennità di cui alla lettera A) sopra enucleata compete al personale che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986. Di conseguenza la sola funzione di polizia giudiziaria non dà titolo all’indennità prevista dalla norma contrattuale di cui al 1° comma dell’art. 16 del CCNL del 22-1-2004 del comparto EE.LL. Difatti l’indennità stessa, non è collegata soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma anche all’effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non effettui tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86). Quest’utlimo personale rientra pertanto nell’indennità di cui alla lettera B).

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RIFERIMENTO NORMATIVO Indennità di cui alla lettera A) art. 16 - 1° comma - CCNL 22/1/2004 B) art. 16 - 2° comma - CCNL 22/1/2004 ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce stipendiale, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO’, IN QUANTO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 24 PART TIME DESCRIZIONE Questo particolare tipo di prestazione è prevista solo per le categorie A,B,C,D. Non può essere svolta dalle posizioni organizzative, dalle alte professionalità e dalla dirigenza. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. part time Sono le stesse del personale a tempo pieno salvo il fatto che vanno riproporzionate. Occorre evidenziare, per questo tipo di personale, la percentuale di prestazione lavorativa, affinchè la procedura riproporzioni ogni singola voce. EVENTO Siano nel campo del lavoro a tempo parziale, che può essere: a ) Orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); ESEMPIO : 3 ORE AL GIORNO PER SEI GIORNI ( 50% ) b) Verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo

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parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); ESEMPIO : 6 MESI ALL’ANNO (50%) c) Misto, con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b). ESEMPIO : 9 MESI ALL’ANNO EFFETTUANDO 3 ORE AL GIORNO (50%) A questo personale spetta un trattamento economico proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale ( se dovuta ), spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale. NOTA BENE : I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati. RIFERIMENTO NORMATIVO Artt. 5 e 6 CCNL 14/9/2000. ADEMPIMENTO Per ogni voce retributiva del personale interessato, valgono le stesse regole del tempo pieno, fatta salva la riproporzionalizzazione. Le assenze seguono parimenti le stesse regole del tempo pieno, fatte salve le particolrità appositamente disciplinate, a livello di contrattazione nazionale o decentrata, per il part-time. FATTISPECIE 24bis PRESTAZIONI DI LAVORO AGGIUNTIVO PART-TIME DESCRIZIONE Questa prestazione è specifica del lavoratore PART-TIME ORIZZONTALE Questo particolare tipo di prestazione è prevista inoltre solo per le categorie A,B,C,D. Non può essere svolta dalle posizioni organizzative, dalle alte professionalità e dalla dirigenza. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. lavoro aggiuntivo part-time 15%_ lavoro aggiuntivo part-time 50%_ Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art.10, comma 2, lett. d) CCNL 9/5/2006 maggiorata di una percentuale :

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--pari al 15%, se le ore di lavoro aggiuntivo non superano il 10% della durata dell’orario contrattuale part-time del dip. interessato riferita a periodi non superiori al mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana ; --pari al 50%, se le ore di lavoro aggiuntivo superino la percentuale di cui al precedente punto. Nozione di retribuzione globale di fatto di cui all’art. 52, comma 2, lett. d) del CCNL del 14.9.2000 come modificato dall’ all’art.10, comma 2, lett. d) CCNL 9/5/2006 : Tutti i compensi corrisposti al singolo lavoratore nel periodo temporale preso in considerazione (mese ); in altri termini devono essere conteggiati: · tutti i compensi correlati alla parte stabile del trattamento economico in atto, i cui elementi di riferimento possono essere anche individuati attraverso la elencazione delle voci indicate nell’.art. 49 del citato CCNL per la determinazione del T.F.R.; · tutti gli altri compensi, comunque correlati alle prestazioni lavorative del dipendente, e che possono essere ricompresi in una generica concezione di .salario accessorio. come ad esempio: la retribuzione di risultato, la produttività collettiva e individuale, le indennità di rischio e similari, il turno, la reperibilità, il maneggio valori, le speciali responsabilità, le prestazioni straordinarie anche elettorali, i compensi per progettazione e per gli avvocati, i compensi Istat, nonché gli assegni personali riassorbibili. Poiché inoltre , la determinazione del numero delle ore di lavoro aggiuntivo consentite viene effettuata su base mensile, e sempre su base mensile deve procedersi all’utilizzo di tali ore (non essendo possibile il trasporto delle ore di lavoro aggiuntivo non effettuate in un mese in quello successivo), anche la definizione della retribuzione globale di fatto, su cui calcolare il compenso orario del lavoro aggiuntivo non può che avvenire su base mensile; nella nozione di retribuzione globale di fatto rientrano tutte le voci retributive (del trattamento fondamentale ed anche accessorio) percepite dal lavoratore nel mese di riferimento e, proprio perchè calcolata su base mensile, il suo importo può effettivamente variare da mese a mese. Non sono ricomprese nella retribuzione globale di fatto le somme comunque escluse dal calcolo del monte salari annuo. come, ad esempio, quelle pertinenti a rimborsi spese o quelle aventi natura previdenziale: gli assegni per il nucleo familiare, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, i rimborsi spese, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, ecc. EVENTO Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di norma, nella misura massima del 10% della durata dell’orario di

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lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 6 - 2°, 3°,4°,6° comma - CCNL 14/9/2000. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle ore di prestazioni aggiuntive del personale interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. SI SEGNALA L’ESTREMA FARRAGINOSITA’ DI QUESTO ADEMPIMENTO : SE IL PERSONALE E’ PART-TIME, RESTI PART-TIME E NON SVOLGA ALTRE PRESTAZIONI, FATTO SALVO IL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE. FATTISPECIE 24TER PREST. DI LAVORO STRAORDINARIO PART-TIME DESCRIZIONE Questa prestazione è specifica del lavoratore PART-TIME VERTICALE Questo particolare tipo di prestazione è prevista inoltre solo per le categorie A,B,C,D. Non può essere svolta dalle posizioni organizzative, dalle alte professionalità e dalla dirigenza. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. lavoro straordinario part-time 15% lavoro straordinario part-time 50%__ Le ore di lavoro straordinario sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all.art.52, comma 2, lett. b), incrementata della 13a mensil., CCNL 14/9/2000, come modificato dall’art. 10 del CCNL del 9/5/2006, maggiorata di una percentuale : --pari al 15%, se le ore di lavoro straord. non superano il 10% della durata dell’orario contrattuale part-time del dip. interessato riferita a periodi non superiori al mese e da

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utilizzare nell’arco di più di una settimana, oppure se al dipendente viene richiesta la prestazione nel periodo in cui normalmente lavora ( si tenga presente che versiamo nel part-time verticale) ; --pari al 50%, se le ore di lavoro straord. superino la percentuale di cui al precedente punto . EVENTO Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, e solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario , di norma, nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana, oppure nel periodo in cui lavora. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 6 - 5°,6° comma - CCNL 14/9/2000. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle ore di prestazioni straordinarie del personale interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. SI SEGNALA L’ESTREMA FARRAGINOSITA’ DI QUESTO ADEMPIMENTO : SE IL PERSONALE E’ PART-TIME, RESTI PART-TIME E NON SVOLGA ALTRE PRESTAZIONI, FATTO SALVO IL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE. FATTISPECIE 24 QUATER PRESTAZIONI DI LAVORO AGGIUNTIVO PART-TIME IN OCCASIONE DI ELEZIONI DESCRIZIONE Questa prestazione è specifica del lavoratore PART-TIME ORIZZONTALE Questo particolare tipo di prestazione è prevista inoltre solo per le categorie A,B,C,D. Non può essere svolta dalle posizioni organizzative, dalle alte professionalità e dalla dirigenza. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. lavoro aggiuntivo part-time elezioni 15% In orario diurno

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lavoro aggiuntivo part-time elezioni 20%_ In giorno festivo lavoro aggiuntivo part-time elezioni 20%_ In orario notturno dalle 22.00 alle 6.00 lavoro aggiuntivo part-time elezioni 25% In orario notturno e festivo lavoro aggiuntivo part-time elezioni 50%_ In occasione di consultazione elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di cui all.art.52, comma 2, lett. d) del CCNL del 14/9/2000, come modificato dall’art. 10 del CCNL del 9/%/2006, nelle seguenti misure: a) 15 %, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno; b) 20 %, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); c) 25 % nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo. In caso di superamento del 10% della durata dell’orario contrattuale part-time del dip. interessato, riferita a periodi non superiori al mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana, la maggiorazione è unica del 50%, in qualsiasi fascia oraria venga effettuata la prestazione. Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale in Nozione di retribuzione globale di fatto di cui all’art. 52, comma 2, lett. d) del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall’art. 10 del CCNL del 9/5/2006 : Tutti i compensi corrisposti al singolo lavoratore nel periodo temporale preso in considerazione (mese o anno); in altri termini devono essere conteggiati: · tutti i compensi correlati alla parte stabile del trattamento economico in atto, i cui elementi di riferimento possono essere anche individuati attraverso la elencazione delle voci indicate nell.art. 49 del citato CCNL per la determinazione del T.F.R.; · tutti gli altri compensi, comunque correlati alle prestazioni lavorative del dipendente, e che possono essere ricompresi in una generica concezione di .salario accessorio. come ad esempio: la retribuzione di risultato, la produttività collettiva e individuale, le indennità di rischio e similari, il turno, la reperibilità, il maneggio valori, le speciali responsabilità, le prestazioni straordinarie anche elettorali, i compensi per progettazione e per gli avvocati, i compensi Istat, nonché gli assegni personali riassorbibili. Poiché inoltre , la determinazione del numero delle ore di lavoro aggiuntivo consentite viene effettuata su base mensile, e sempre su base mensile deve procedersi all’utilizzo di tali ore (non essendo possibile il trasporto delle ore di lavoro aggiuntivo non effettuate in

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un mese in quello successivo), anche la definizione della retribuzione globale di fatto, su cui calcolare il compenso orario del lavoro aggiuntivo non può che avvenire su base mensile; nella nozione di retribuzione globale di fatto rientrano tutte le voci retributive (del trattamento fondamentale ed anche accessorio) percepite dal lavoratore nel mese di riferimento e, proprio perchè calcolata su base mensile, il suo importo può effettivamente variare da mese a mese. Non sono ricomprese nella retribuzione globale di fatto le somme comunque escluse dal calcolo del monte salari annuo. come, ad esempio, quelle pertinenti a rimborsi spese o quelle aventi natura previdenziale: gli assegni per il nucleo familiare, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, i rimborsi spese, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, ecc. EVENTO Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l’espresso consenso dello stesso, in occasione di consultazioni elettorali, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di norma, nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario, riferiti alla consultazione elettorale interessata. RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 16 CCNL 15-10-2001. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle ore di prestazioni aggiuntive del personale interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. STRAORDINARIO ELETTORALE NOTA BENE Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa, ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria ( 6 ORE ).

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FATTISPECIE 24 QUINQUIES PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORD. PART-TIME IN OCCASIONE DI ELEZIONI DESCRIZIONE Questa prestazione è specifica del lavoratore PART-TIME VERTICALE Questo particolare tipo di prestazione è prevista inoltre solo per le categorie A,B,C,D. Non può essere svolta dalle posizioni organizzative, dalle alte professionalità e dalla dirigenza. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. lavoro straordinario part-time elezioni 15% In orario diurno o in situazione di NON superamento del 10% dell’orario contrattuale specifico del dipendente interessato. lavoro straordinario part-time elezioni 30% In giorno festivo lavoro straordinario part-time elezioni 30%_ In orario notturno dalle 22.00 alle 6.00 lavoro straordinario part-time elezioni 50%_ In orario notturno e festivo Le ore di lavoro straordinario sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all.art.52, comma 2, lett. b), incrementata della 13a mensil., CCNL 14/9/2000, come modificato dall’art. 10 ccnl 9/5/2006, maggiorata di una percentuale : --pari al 15%, se le ore di lavoro straord. non superano il 10% della durata dell’orario contrattuale part-time del dip. interessato riferita a periodi non superiori al mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana, oppure se al dipendente viene richiesta la prestazione nel periodo in cui normalmente lavora ( si tenga presente che versiamo nel part-time verticale) ; -- diversamente si applicano le tariffe previste per tutto il personale ( vedi fattispecie 11 ) ,se le ore di lavoro straord. superano la percentuale di cui al precedente punto, oppure se al dipendente viene richiesta la prestazione nel periodo in cui normalmente NON lavora ( si tenga presente che versiamo nel part-time verticale) ; EVENTO Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale , e solo con l’espresso consenso dello stesso, in occasione di consultazioni elettorali, può essere

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richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario , di norma, nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana, oppure nel periodo dell’anno in cui il dipendente normalmente lavora. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario, riferiti alla consultazione elettorale interessata. RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 16 CCNL 15-10-2001. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle ore di prestazioni aggiuntive del personale interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. STRAORDINARIO ELETTORALE VALUTARE SE OCCORRE PREVEDERE SINGOLE VOCI AD HOC PER DISTINGUERLO IN OCCASIONE DELLA RENDICONTAZIONE, DALLO STRAORDINARIO “NORMALE”. NOTA BENE Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa, ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria ( 6 ORE ). FATTISPECIE 25 TRATTAMENTO DI TRASFERTA VEDI LEGGE FINANZIARIA 2006 CHE HA ABROGATO TUTTE LE INDENNITA’ DI TRASFERTA COMMI 213 e segg.. RIMBORSI SPESE Spettano al dipendente i soli rimborsi spese per : -- i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come segue: ••1 classe, cuccetta 1 classe per i viaggi in ferrovia;

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••classe economica per i viaggi in aereo; -- taxi e per i mezzi di trasporto urbani -- utilizzo del proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso dovrà essere prevista apposita polizza assicurativa, come disciplinato dagli artt. 43 e segg. del CCNL del 14/9/2000 ; -- il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km. -- spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di euro 22,26 per il primo pasto e di complessivi euro 44,26 per i due pasti, per le trasferte di durata superiore a 12 ore . Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Per le TRASFERTE all’ESTERO il rimborso pasti è di euro rispettivi 28,94 e 57,54. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell’ Ente spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione. Gli enti individuano, previo confronto con le organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi ordinari sopra esposti, la somma forfettaria di euro 20,66 lorde. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l’espletamento dell.incarico affidato. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. Detta anticipazione verrà recuperata al momento del pagamento delle indennità e dei rimborsi spese delle trasferte corrispondenti. RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 41 CCNL 14-09-2000, art. 16 bis CCNL 5-10-2001.

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ADEMPIMENTO AL MOMENTO ATTUALE SI FORNISCONO LE SEGUENTI INDICAZIONI : 1) Occorre , nella fattispecie, prevedere un regolamento disciplinante le modalità di

autorizzazione a recarsi in trasferta ; 2) Si deve prevedere inoltre la procedura per la raccolta della documentazione da porre a

rimborso ed il relativo controllo della documentazione stessa ; 3) Si deve infine regolamentare la procedura per l’erogazione dell’anticipo rimborso

spese ed il relativo recupero. FATTISPECIE 26 INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO. DESCRIZIONE Questo istituto, spetta solo alle Cat. A,B,C,D, posiz. Organizzative e alte professionalità. Per i Dirigenti è previsto un trattamento diverso da CCNL. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO RECUPERO INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO COMPETENZA NEGATIVA EVENTO Termini di preavviso 1 )In tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni; c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni. 2) In caso di dimissioni del dipendente i termini sopra indicati sono ridotti alla metà. 3) I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

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4) La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai punti precedenti, è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. c) 5 ) L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al

dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 6 ) E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica quanto previsto al punto 4.

TEMPO DETERMINATO. Per il tempo determinato il termine di preavviso è stabilito in un giorno per ogni 15 gg. contrattualmente stabiliti. Il periodo non può comunque superare i trenta giorni nell’ipotesi di contratto superiore all’anno. CALCOLO DELL’INDENNITA’ L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9/5/2006; l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5 dello stesso CCNL citato; l'indennità di comparto, di cui all'art.33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art.49 del CCNL del 14.9.2000. . La normativa prevede la possibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, di rinunciare al preavviso, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso. RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 39 CCNL 6-7-1995, sostituito dall’art. 7 del CCNL 13-5-1996, per il tempo indeterm., come sostituiti dall’1/1/2004 dall’art. 12 CCNL 9/5/2006. Art. 7 - comma 7 - CCNL 14/9/2000 per il tempo determinato

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ADEMPIMENTO Si tratta di attivare la procedura per : 1) il pagamento dell’indennità a cura dell’Ente, qualora sussistano i presupposti previsti

dal CCNL, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ; 2) LA TRATTENUTA a carico dipendente qualora lo stesso abbia rassegnato le

dimissioni senza il rispetto dei termini contrattuali sopra esposti.

FATTISPECIE 27 INDENNITA’ FERIE NON GODUTE. DESCRIZIONE Questo istituto, spetta solo alle Cat. A,B,C,D, posiz. Organizzative e alte professionalità. Per i Dirigenti è previsto un trattamento diverso da CCNL. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. INDENNITA’ FERIE NON GODUTE_ EVENTO Secondo la disciplina contenuta nell'art.18 del CCNL del 6.7.1995 il pagamento sostitutivo delle ferie può aver luogo solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (con la conseguenza che deve ritenersi assolutamente vietata la monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto) e relativamente a quelle non godute dal dipendente per ragioni di servizio. Su tale disciplina di base si è innestato l'art.39 del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche che stabilisce il divieto di assegnare le ferie durante il periodo preavviso, prevedendo la loro monetizzazione. Il comma 8 di tale articolo prevede, poi, che in caso di decesso del dipendente l'amministrazione debba ugualmente corrispondere agli eredi, nell'ambito di compensi ad essi spettanti, anche la somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute. Altri casi nei quali è possibile la monetizzazione delle ferie non godute all’atto della cessazione del rapporto sono quelli del licenziamento del dipendente per superamento del periodo di comporto (assenze per malattia) e tutti quelli nei quali il mancato godimento delle ferie non è in alcun modo imputabile alla volontà del dipendente ma ad eventi oggettivi di carattere impeditivo, come il collocamento a riposo per assoluta e permanente inidoneità.

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Per quanto riguarda la determinazione del compenso per ferie non godute, l'art.10 del CCNL del 5.10.2001 prevede che l’indennità sia determinata, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo : 1) l’importo tabellare della retribuzione ; 2) progressione economica ; 3) I.I.S. se prevista ; 4) R.I.A. ; 5) Retribuzione di posizione ; 6) Altri assegni personali continuativi e non riassorbibili. 7) Il calcolo della monetizzazione della giornata di ferie, va fatto dividendo la retrib.

mensile per 26. RIFERIMENTO NORMATIVO Art.18 del CCNL del 6.7.1995 Art.39 del CCNL del 6.7.1995 Art.10 del CCNL del 5.10.2001 ADEMPIMENTO Si tratta di attivare la procedura per il pagamento dell’indennità di cui trattasi, una volta accertato che il dipendente è cessato dal servizio senza fruire di tutte le ferie alla stesso spettanti, sulla base della contabilità interna del servizio competente.

FATTISPECIE STIPENDIALI E VOCI DI SALARIO ACCESSORIO CONNESSE ALLA PRESENZA IN SERVIZIO DIRIGENZA In questa parte dell’elenco delle voci retributive, vengono esaminate alcune particolarità che riguardano la dirigenza. Per maggiore chiarezza nell’esposizione, si elencano le voci già trattate nell’elenco generale e che NON hanno attinenza alcuna con la dirigenza, assieme alle altre che sono proprie sia del comparto che della dirigenza STESSA, ma che comunque HANNO UNA DISCIPLINA DIVERSA PERCHE’ TRATTATE DAL CCNL PROPRIO DI QUESTO COMPARTO DI CONTRATTAZIONE. FATTTISPECIE 1 MAGGIORAZIONI Non spettano ai dirigenti FATTISPECIE 2 TURNAZIONI Non spettano ai dirigenti

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FATTISPECIE 3 REPERIBILITA’ Non spetta ai dirigenti. FATTISPECIE 4 RISCHIO Non spetta ai dirigenti FATTISPECIE 5 INDENNITA’ DI MANEGGIO VALORI Non spetta ai dirigenti FATTISPECIE 6 INDENNITA’ DI DISAGIO Non spetta ai dirigenti FATTISPECIE 7 INDENNITA’ DI ASILO NIDO Non spetta ai dirigenti FATTISPECIE 8 INDENNITA’ DI DOCENZA ( MATERNE E NIDO ) Non spetta ai dirigenti FATTISPECIE 9 PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE Non spetta ai dirigenti FATTISPECIE 10 INDENNITA’ PERSONALE NON VEDENTE Non spetta ai dirigenti, anche se non risulta normata per questo caso specifico. FATTISPECIE 11 LAVORO STRAORDINARIO E BANCA DELLE ORE Non spetta ai dirigenti

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Si riporta, per completezza di esposizione, l’art. 16 del CCNL del 12/6/1996 della Dirigenza, il quale recita testualmente : “Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente, il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto, ed all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare” FATTISPECIE 12 INDENNITA’ DI TEMPO POTENZIATO Non spetta ai dirigenti FATTISPECIE 13 INDENNITA’ DI COMPARTO Non spetta ai dirigenti FATTISPECIE 14 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE Non spetta ai dirigenti FATTISPECIE 15 POSIZIONI ORGANIZZATIVE ( Retribuzione di posizione) SPETTA AI DIRIGENTI LA STESSA VOCE RETRIBUTIVA, MA NORMATA DALLA LORO CONTRATTZIONE COLLETTIVA. VEDI OLTRE VOCE 15A LE DESCRIZIONI DELLE VOCI RETRIBUTIVE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA’, VENGONO LASCIATE COMPLETE IN QUANTO PRESENTANO MOLTE SIMILITUDINI CON LA DIRIGENZA, ED E’ BENE CHE LA LORO TRATTAZIONE AVVENGA ANCHE IN QUESTA PARTE DELL’ELENCO DELLE VOCI RETRIBUTIVE. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Posizione organizzativa. Sono i cosiddetti “D SUPER” che godono di una retribuzione di posizione e di risultato omnicomprensive.

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Gli Enti istituiscono con atto di Giunta Comunale, queste posizioni di lavoro, le quali richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. La posizione viene assegnata dal Dirigente apicale del Settore di apparteneneza della Categoria D interessata, per un massimo di cinque anni. La retribuzione di posizione va da un minimo di euro 5.164,59, ad un massimo di euro 12.911,42 per tredici mensilità. Occorre quindi prevedere un blocco a livello di procedura, per non superare comunque questa quota. EVENTO Spetta in conformità alle regole stabilite dal vigente accordo aziendale anno per anno. Non è connessa alla presenza in servizio e segue le stesse regole stabilite per lo stipendio. Può dunque dirsi che viene ridotto questo emolumento, in corrispondenza di un evento che preveda anche la riduzione dello stipendio.

RIFERIMENTO NORMATIVO Artt. 8 e segg. CCNL 31/3/1999. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce stipendiale, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO’, IN QUANTO, COME SOPRA SPECIFICATO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 15A DIRIGENZA( Retribuzione di posizione) Va a carico dell’apposito fondo istituito per la dirigenza con art. 26 CCNL 23/12/1999. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Retribuzione di posizione dirigenza I Dirigenti godono di questo particolare tipo di emolumento che è connesso alla posizione di lavoro ricoperta. Gli Enti istituiscono con atto di Giunta Comunale, le posizioni di lavoro, le quali devono essere “pesate” tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle complessità gestionali interne ed esterne. Va da un minimo di euro 8.779,76 ( compresa la tredicesima mensilità ) ad un massimo di euro 42.349,46. L’importo massimo può essere però derogato con atto motivato della Giunta Comunale, in ordine all’affidamento di strutture organizzative complesse.

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RIFERIMENTO NORMATIVO Artt. 26/27 CCNL 23/12/1999 ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce stipendiale, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO’, IN QUANTO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 15 bis POSIZIONI ORGANIZZATIVE ( Retribuzione di risultato ) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA - Retribuzione di risultato_. E’ costituita, per così dire, dalla “produttività” delle figure di cui sopra, denominate “posizioni organizzative”, le quali, proprio per la loro particolarità, non hanno ( o non dovrebbero avere ) la produttività come gli altri dipendenti. Detto compenso, denominato appunto “retribuzione di risultato” , varia da un 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione assegnata. EVENTO Spetta in conformità alle regole stabilite dal vigente accordo aziendale anno per anno. Di norma è un emolumento che spetta in base al raggiungimento di obiettivi di particolare importanza assegnati dal Dirigente competente.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 10 - 3° comma - CCNL 31/3/1999. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la valutazione dei risultati raggiunti dal dipendente ricoprente la posizione organizzativa , sulla base dei parametri sanciti dall’accordo aziendale. FATTISPECIE 15 B DIRIGENZA ( Retribuzione di risultato ) Va a carico dell’apposito fondo istituito per la dirigenza con art. 26 CCNL 23/12/1999.

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DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA - DIRIGENZA Retribuzione di risultato Maggioli. E’ costituita, per così dire, dalla “produttività” della Dirigenza, la quale, proprio per la sua particolarità, non ha la produttività come gli altri dipendenti. Detto compenso, denominato appunto “retribuzione di risultato” , viene erogato ai Dirigenti a ”consuntivo” del raggiungimento degli obiettivi annuali secondo quanto sotto meglio specificato. EVENTO Spetta in conformità alle regole stabilite dal vigente accordo aziendale anno per anno. Di norma è un emolumento che spetta in base al raggiungimento di obiettivi annuali di particolare importanza assegnati dalla Giunta Comunale, previa verifica e valuatzione del grado di raggiungimento degli stessi e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi.

RIFERIMENTO NORMATIVO Artt.14, 26, 28,29 CCNL 23/12/1999. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la valutazione dei risultati raggiunti dai dirigenti dell’Ente, sulla base dei parametri sanciti dall’accordo aziendale. FATTISPECIE 16 ALTE PROFESSIONALITA’( Retribuzione di posizione) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA alte professionalità Queste nuove figure professionali sono state introdotte con il CCNL del 22-1-2004. Anche questi sono i cosiddetti “D SUPER” , come le posizioni organizzative,che godono di una retribuzione di posizione e di risultato omnicomprensive. Sono però, rispetto alle posizioni organizzative, figure di professionalità più specifica, e questa retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 5.164,56, ad un massimo di euro 16.000,00. Occorre quindi prevedere un blocco a livello di procedura, per non superare comunque questa quota.

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Anche per queste particolari figure, gli Enti istituiscono con atto di Giunta Comunale, queste posizioni di lavoro, le quali richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. La posizione viene assegnata dal Dirigente apicale del Settore di appartenenza della Categoria D interessata, per un massimo di cinque anni. EVENTO Spetta in conformità alle regole stabilite dal vigente accordo aziendale anno per anno. Non è connessa alla presenza in servizio e segue le stesse regole stabilte per lo stipendio. Può dunque dirsi che viene ridotto questo emolumento, in corrispondenza di un evento che preveda anche la riduzione dello stipendio.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 10 CCNL 22/1/2004. ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce stipendiale, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO’, IN QUANTO, COME SOPRA SPECIFICATO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 16 bis ALTE PROFESSIONALITA’( Retribuzione di risultato ) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 1-4-1999 E S.M.I. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA - Retribuzione di risultato Maggioli. E’ costituita, per così dire, dalla “produttività” delle figure di cui sopra, denominate “alte professionalità”, le quali, proprio per la loro particolarità, non hanno ( o non dovrebbero avere ) la produttività come gli altri dipendenti. Detto compenso, denominato appunto “retribuzione di risultato” , varia da un 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione assegnata. EVENTO Spetta in conformità alle regole stabilite dal vigente accordo aziendale anno per anno. Di norma è un emolumento che spetta in base al raggiungimento di obiettivi di particolare importanza assegnati dal Dirigente competente.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 10 - 4° comma - CCNL 22/1/2004. ADEMPIMENTO

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Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la valutazione dei risultati raggiunti dal dipendente ricoprente l’alta professionalità , sulla base dei parametri sanciti dall’accordo aziendale. La retribuzione di risultato può essere corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti, sulla base dei risultati certificati dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l’ordinamento vigente. FATTISPECIE 17 Indennita’ art. 17 c.2 lett.f ( specifiche responsabilità) NON SPETTA AI DIRIGENTI FATTISPECIE 18 Indennita’ art. 17 c.2 lett.i ( specifiche responsabilità) NON SPETTA AI DIRIGENTI FATTISPECIE 19 Compensi ISTAT ( Istituto Nazionale di Statistica ) Di norma spetta ai Dirigenti e/ dipendenti del Servizio comunale addetto alle indagini statistico/demografiche commissionate periodicamente dall’ISTAT. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Compensi ISTAT Maggioli_ EVENTO Il riconoscimento è finalizzato a compensare le attività di rilevazioni statistico/demografiche commissionate dall’ISTAT ai Comuni per il tramite dei Servizi addetti a queste specifiche attività. Di norma queste spese NON SONO A CARICO DEI COMUNI, in quanto questo tipo di indagini sono sempre finanziate dall’ISTAT che prevede appositi trasferimenti di fondi a favore dei Comuni volta per volta interessati a questi adempimenti particolari. Occorre che l’Ente provveda preliminarmente a collegare agli stanziamenti di bilancio previsti a tale titolo, dei progetti specifici, in cui sia ricompreso e valutabile economicamente l’apporto di ogni dipendente addetto. A consuntivo del progetto dovranno essere fatte le valutazioni ( regolamentate a priori in base a dei parametri di pesatura economica di ogni attività )al fine di distribuire i compensi spettanti in base all’apporto fornito al progetto stesso.

RIFERIMENTO NORMATIVO 1) art.15 lett. K) CCNL 1-4-1999 e s.m.i. PER IL COMPARTO

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2) art. 26 lett. e) del CCNL 23/12/1999 PER LA DIRIGENZA 3) Legislazione speciale in materia di adempimenti dell’ISTAT. ADEMPIMENTO Occorre provvedere a valutare economicamente gli obiettivi raggiunti dal personale interessato, nell’ambito delle attività commissionate dall’ISTAT al Comune, e conseguentemente svolte dai dirigenti e dipendenti, indi erogare i compensi corrispondenti. Non è quindi un compenso legato alla presenza in servizio, ma all’apporto fornito dall’interessato al progetto. NOTA BENE : la liquidazione dei compensi, è al lordo di ogni onere a carico ente. Essendo progetti finanziati dall’ISTAT, nessun onere dovrà gravare sul bilancio comunale per il pagamento dei compensi stessi. FATTISPECIE 20 Compensi Legge 109/94 Di norma spetta ai Dirigenti e/o dipendenti dei c.d. l Servizi tecnici comunali addetti alla progettazione delle opere pubbliche. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Compensi legge 109/94 EVENTO Il riconoscimento è finalizzato a compensare le attività di progettazione delle opere pubbliche, da parte dei dirigenti e dipendenti comunali addetti ai Servizi cui sono istituzionalmente assegnate a queste specifiche attività. La normativa vigente ( art. 18 legge 109/94 - c.d. legge Merloni e s.m.i. - ) prevede venga ripartito fra il personale interessato un compenso, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura NON SUPERIORE AL 2% , dell’importo a base di gara di un’opera pubblica. Occorre che l’Ente provveda preliminarmente a collegare agli stanziamenti di bilancio previsti a tale titolo, dei progetti specifici, in cui sia ricompreso e valutabile economicamente l’apporto di ogni dipendente addetto. A consuntivo del progetto dovranno essere fatte le valutazioni ( regolamentate a priori in base a dei parametri di pesatura economica di ogni attività )al fine di distribuire i compensi spettanti in base all’apporto fornito al progetto stesso.

RIFERIMENTO NORMATIVO art.15 lett. k) CCNL 1-4-1999 e s.m.i. PER IL COMPARTO.

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art. 26 lett. e) del CCNL 23/12/1999 PER LA DIRIGENZA Art. 18 legge 109/94 e s.m.i. Art. 3 - comma 29 - legge 350 del 24/12/2003 ( legge finanziaria 2004 ). ADEMPIMENTO Occorre provvedere a valutare economicamente gli obiettivi raggiunti dal personale interessato, nell’ambito delle attività di progettazione svolte dai Servizi comunali competenti, e conseguentemente svolte dai dirigenti e dipendenti, indi erogare i compensi corrispondenti. Vista la particolare difficoltà dello svolgimento della progettazione di un’opera pubblica, occorre regolamentare in modo estremamente minuzioso l’apporto lavorativo di ogni singolo dipendente/Dirigente. Non è quindi un compenso legato alla presenza in servizio, ma all’apporto fornito dall’interessato al progetto. NOTA BENE : la liquidazione dei compensi, è al lordo di ogni onere a carico ente. Essendo progetti strettamente collegati ai finanziamenti previsti per le opere pubbliche, nessun onere dovrà gravare sulla spesa di personale del bilancio comunale per il pagamento dei compensi stessi. FATTISPECIE 21 Compensi “Per recupero imposte e tasse evase” Di norma spetta ai Dirigenti e/o dipendenti del Servizio comunale addetto alla gestione dei tributi locali. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Compensi evasione fiscale EVENTO Il riconoscimento è finalizzato a compensare le attività di recupero delle imposte locali evase, da parte dei dipendenti/Dirigenti comunali addetti al Servizio comunale competente per la gestione dei Tributi Locali, cui sono istituzionalmente assegnate a queste specifiche attività. La normativa vigente ( art. 59 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. ) prevede venga ripartito fra il personale interessato un compenso, a titolo di incentivo per recupero imposte e tasse evase, da calcolare percentualmente in base all’importo teorico da recuperare. Occorre che l’Ente provveda preliminarmente a collegare agli stanziamenti di bilancio previsti a tale titolo, dei progetti specifici, in cui sia ricompreso e valutabile economicamente l’apporto di ogni dipendente addetto.

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A consuntivo del progetto dovranno essere fatte le valutazioni ( regolamentate a priori in base a dei parametri di pesatura economica di ogni attività )al fine di distribuire i compensi spettanti in base all’apporto fornito al progetto stesso di recupero.

RIFERIMENTO NORMATIVO art.15 lett. K) CCNL 1-4-1999 e s.m.i. PER IL COMPARTO art. 26 lett. e) del CCNL 23/12/1999 PER LA DIRIGENZA Art. 59 D.Lgs. 446/97 e s.m.i.. ADEMPIMENTO Occorre provvedere a valutare economicamente gli obiettivi raggiunti dal personale interessato, nell’ambito delle attività di recupero evasione fiscale I.C.I. e TA.R.S.U. svolte dal Servizio comunale competente, e conseguentemente svolte dai dipendenti, indi erogare i compensi corrispondenti. Vista la particolare difficoltà dello svolgimento dell’attività di cui trattasi,occorre regolamentare in modo estremamente minuzioso l’apporto lavorativo di ogni singolo dipendente/Dirigente. Non è quindi un compenso legato alla presenza in servizio, ma all’apporto fornito dall’interessato al progetto. NOTA BENE : la liquidazione dei compensi, è al lordo di ogni onere a carico ente. Essendo attività strettamente collegate agli intrioti previsti per il recupero dell’evasione fiscale, nessun onere dovrà gravare sulla spesa di personale del bilancio comunale per il pagamento dei compensi stessi. FATTISPECIE 22 Compensi “Avvocatura” Spetta solo ai Dirigenti e/o dipendenti del Servizio Affari Legali, cioè il Servizio addetto a patrocinare il Comune nelle cause promosse dal Comune, o dove il Comune sia convenuto. Il dipendente che percepisce questo compenso deve essere quindi Avvocato iscritto all’Albo speciale per i dipendenti pubblici che patrocinano il proprio Ente. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA Compensi Avvocatura

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EVENTO Trattasi dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, agli Avvocati addetti al servizio Affari Legali del Comune, che hanno patrocinato il Comune stesso in una controversia.

Questi compensi dovrebbero essere correlati con la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999, nonché l’art. 29 del CCNL della Dirigenza del 23/12/1999.

Nota bene : la previsione contrattuale non si presta, ad avviso dell’ARAN, ad interpretazioni estensive. Essa è applicabile ai soli compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente e, pertanto, non risulta applicabile né in caso di attività professionali svolte in ambito stragiudiziale né in caso di attività professionali svolte nell'ambito di un "processo" che si concluda con un atto diverso dalla sentenza favorevole all'ente.

RIFERIMENTO NORMATIVO art.15 lett. k) CCNL 1-4-1999 e s.m.i. PER IL COMPARTO. art.27 CCNL 14/9/2000 PER IL COMPARTO art. 26 lett. e) del CCNL 23/12/1999 PER LA DIRIGENZA

regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578

ADEMPIMENTO NOTA BENE : la liquidazione dei compensi, è al lordo di ogni onere a carico ente. Essendo attività strettamente collegate agli introti dovuti per condanna alla rifusione delle spese legali della controparte soccombente, nessun onere dovrà gravare sulla spesa di personale del bilancio comunale per il pagamento dei compensi stessi. FATTISPECIE 23 Indennita’ di vigilanza Spetta solo al personale che svolga funzioni ricomprese nell’area di vigilanza, di categoria C,D, posizioni organizzative, alte professionalità, dirigenti.

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Per questi ultimi però, si ritiene che la stessa sia ricompresa nella disciplina propria della retribuzione di posizione della dirigenza. Sul caso specifico infatti, l’ARAN sostiene che al Comandante spetti comunque un somma qualificabile come indennità di vigilanza, anche se a titolo di retribuzione di posizione. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VOCE RETRIBUTIVA MCP_________ Indennità di vigilanza__Maggioli__________________ E’ costituita da due voci diverse A)Personale in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/1986………. Euro 1110,84 lordi per dodici mensilità ; B) Personale NON in possesso dei requisiti e NON svolgente l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/1986………. Euro 780,30 lordi per dodici mensilità. Per non moltiplicare il numero delle voci dovrebbe essere data in base alle mansioni che quindi devono essere distinte per questo tipo di personale, anche se ormai vanno scomparendo gli Agenti di Pol. Municipale con le caratteristiche di cui alla lettera B). Storicamente non hanno più ragione di essere. EVENTO L’indennità di cui alla lettera A) sopra enucleata compete al personale che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986. Di conseguenza la sola funzione di polizia giudiziaria non dà titolo all’indennità prevista dalla norma contrattuale di cui al 1° comma dell’art. 16 del CCNL del 22-1-2004 del comparto EE.LL. Difatti l’indennità stessa, non è collegata soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma anche all’effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non effettui tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86). Quest’ultimo personale rientra pertanto nell’indennità di cui alla lettera B). RIFERIMENTO NORMATIVO Indennità di cui alla lettera A) art. 16 - 1° comma - CCNL 22/1/2004 COMPARTO B) art. 16 - 2° comma - CCNL 22/1/2004 COMPARTO art. 26 lett. e) del CCNL 23/12/1999 PER LA DIRIGENZA

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ADEMPIMENTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell’interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce stipendiale, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO’, IN QUANTO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 24 PART TIME Non esiste questo istituto per la dirigenza FATTISPECIE 25 TRATTAMENTO DI TRASFERTA DESCRIZIONE Questo tipo di trattamento indennitario spetta solo alle Cat. A,B,C,D, posiz. Organizzative e alte professionalità. Per i Dirigenti è previsto un trattamento diverso da CCNL. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. ind. Trasferta giorn.__euro 20,66 ind. Trasferta giorn.estero euro_ 30,99____ ind. Trasferta giorn.ridotta euro___ 6,20___ ind. Trasferta a ore_euro 0,85 ind. Trasferta a ore estero_euro_ 1,27____ ind. Trasferta a_ore ridotta_euro 1,25_____ ind. Km.___1/5 costo 1 lt. di benzina verde alla pompa AGIP all’epoca della trasferta. RIMBORSI SPESE TRASFERTA___ ANTICIPO SPESE TRASFERTA__ RECUPERO ANTICIPO SPESE TRASFERTA_ COMPETENZA NEGATIVA

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EVENTO Le indennità ed i rimborsi spese per le trasferte spettano ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest’ultima località. Le indennità ed i rimborsi spese per le trasferte NON spettano ai dipendenti, caso di trasferta inferiore alle 4 ore. Le indennità ed i rimborsi spese per le trasferte NON spettano ai dipendenti qualora la trasferta stessa sia svolta come normale servizio d’istituto del personale di vigilanza e custodia, nell’ambito della circoscrizione di competenza dell’Ente. L’indennità di trasferta CESSA DI ESSERE CORRISPOSTA dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località. INDENNITA’ L’indennità di trasferta compete con tariffa giornaliera ed a ore nelle misure sopra indicate. L’indennità spetta ridotta, qualora il dipendente fruisca anche del rimborso delle spese vitto e alloggio. NON E’ PREVISTA QUESTA RIDUZIONE IN CASO DI TRASFERTA ALL’ESTERO. RIMBORSI SPESE Spettano inoltre al dipendente i rimborsi spese per : -- i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come segue: ••1 classe, cuccetta 1 classe per i viaggi in ferrovia; ••classe economica per i viaggi in aereo; -- taxi e per i mezzi di trasporto urbani -- utilizzo del proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di

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10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso dovrà essere prevista apposita polizza assicurativa, come disciplinato dagli artt. 43 e segg. del CCNL del 14/9/2000 ; -- il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km. -- spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di euro 22,26 per il primo pasto e di complessivi euro 44,26 per i due pasti, per le trasferte di durata superiore a 12 ore . Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Per le TRASFERTE all’ESTERO il rimborso pasti è di euro rispettivi 28,94 e 57,54. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell’ Ente spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione. Gli enti individuano, previo confronto con le organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi ordinari sopra esposti, la somma forfettaria di euro 20,66 lorde. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l’espletamento dell.incarico affidato. Il dipendente inviato in trasferta ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. Detta

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anticipazione verrà recuperata al momento del pagamento delle indennità e dei rimborsi spese delle trasferte corrispondenti. RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 41 CCNL 14-09-2000, art. 16 bis CCNL 5-10-2001. ADEMPIMENTO AL MOMENTO ATTUALE SI FORNISCONO LE SEGUENTI INDICAZIONI : 4) Occorre , nella fattispecie, prevedere un regolamento disciplinante le modalità di

autorizzazione a recarsi in trasferta ; 5) Si deve prevedere la procedura per la rendicontazione delle ore di trasferta del

personale interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente ;

6) Si deve prevedere inoltre la procedura per la raccolta della documentazione da porre a rimborso ed il relativo controllo della documentazione stessa ;

7) Si deve infine regolamentare la procedura per l’erogazione dell’anticipo rimborso spese ed il relativo recupero.

FATTISPECIE 25 DIR. TRATTAMENTO DI TRASFERTA DIRIGENTI E’ PREVISTO ANCHE PER LA DIRIGENZA, MA SONO DIVERSE LE QUOTE, INDENNITA’ E RIMBORSI SPETTANTI, QUINDI DEVONO ESSERE GENERATE VOCI A PARTE, A MENO CHE LA PROCEDURA NON RIESCA AD USARE LA STESSA VOCE CHE CAMBIA LE QUOTE CORRISPONDENTI RICOSCENDO IL PROFILO DEL DIRIGENTE. DESCRIZIONE Questo tipo di trattamento indennitario è previsto espressamente per i Dirigenti e dai loro CCNL. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. ind. Trasferta giorn.__euro 24,12 ind. Trasferta giorn.estero__euro_ 36,18____ ind. Trasferta giorn.ridotta___ euro___ 7,24___ ind. Trasferta a ore_euro 1,00 ind. Trasferta a ore estero___ euro_ 1,50____ ind. Trasferta a_ore ridotta__ euro 0,30 ind. Km.___1/5 costo 1 lt. di benzina verde alla pompa AGIP all’epoca della trasferta. RIMBORSI SPESE TRASFERTA_

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ANTICIPO SPESE TRASFERTA_ RECUPERO ANTICIPO SPESE TRASFERTA__ COMPETENZA NEGATIVA EVENTO Le indennità ed i rimborsi spese per le trasferte spettano ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest’ultima località. Le indennità ed i rimborsi spese per le trasferte NON spettano ai dirigenti, caso di trasferta inferiore alle 4 ore. L’indennità di trasferta CESSA DI ESSERE CORRISPOSTA dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località. INDENNITA’ L’indennità di trasferta compete con tariffa giornaliera ed a ore nelle misure sopra indicate. L’indennità spetta ridotta, qualora il dipendente fruisca anche del rimborso delle spese vitto e alloggio. NON E’ PREVISTA QUESTA RIDUZIONE IN CASO DI TRASFERTA ALL’ESTERO. RIMBORSI SPESE Spettano inoltre al dipendente i rimborsi spese per : -- i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come segue: ••1 classe, cuccetta 1 classe per i viaggi in ferrovia; ••classe economica per i viaggi in aereo; -- taxi e per i mezzi di trasporto urbani

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-- utilizzo del proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso dovrà essere prevista apposita polizza assicurativa, come disciplinato dall’ art. 38 commi 2 e segg. del CCNL del 23/12/1999 ; -- il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km. -- spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di euro 30,54 per il primo pasto e di complessivi euro 61,10 per i due pasti, per le trasferte di durata superiore a 12 ore . Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Per le TRASFERTE all’ESTERO il rimborso pasti è di euro rispettivi 39,71 e 79,42. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località. Gli enti individuano, previo confronto con le organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi ordinari sopra esposti, la somma forfettaria di euro 30,99 lorde. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l’espletamento dell’incarico affidato. Il dirigente inviato in trasferta ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. Detta anticipazione verrà recuperata al momento del pagamento delle indennità e dei rimborsi spese delle trasferte corrispondenti. RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 35 CCNL 23/12/1999, art. 10 CCNL 12/2/2002. ADEMPIMENTO AL MOMENTO ATTUALE SI FORNISCONO LE SEGUENTI INDICAZIONI :

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8) Occorre , nella fattispecie, prevedere un regolamento disciplinante le modalità di autorizzazione a recarsi in trasferta ;

9) Si deve prevedere la procedura per la rendicontazione delle ore di trasferta del personale interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente ;

10) Si deve prevedere inoltre la procedura per la raccolta della documentazione da porre a rimborso ed il relativo controllo della documentazione stessa ;

11) Si deve infine regolamentare la procedura per l’erogazione dell’anticipo rimborso spese ed il relativo recupero.

FATTISPECIE 25BIS TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO DESCRIZIONE Questo tipo di trattamento indennitario spetta solo alle Cat. A,B,C,D, posiz. Organizzative e alte professionalità. Per i Dirigenti è previsto un trattamento diverso da CCNL. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO___ TUTTE LE ALTRE VOCI PREVISTE ALLA FATTISPECIE 25 POSSONO ESSERE UTILIZZATE SE RICORRONO I CASI ANCHE IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE EVENTO Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti cambio della residenza, deve essere corrisposto : -- una indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente si trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilità, viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata integrativa nell’ambito delle risorse stanziate a tale titolo ; -- il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto previ opportuni accordi da prendersi con l’ente, secondo le condizioni d’uso ( UTILIZZARE IL CODICE 25H ).

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-- l’indennità di trasferta come sopra indicata al codice 25, limitatamente alla durata del viaggio; -- Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento ( UTILIZZARE IL CODICE 25H ). RIFERIMENTO NORMATIVO Artt. 41 e 42 CCNL 14-09-2000, art. 16 bis CCNL 5-10-2001. ADEMPIMENTO Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice 25. Il dipendente dovrà rendicontare in modo estremamente analitico le spese di cui chiede il rimborso, e documentarle. Nell’atto di liquidazione si renderà conto di queste specifiche, ma nel cedolino potrà essere liquidata una unica voce di rimborso spese. FATTISPECIE 25BIS DIR. TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO DESCRIZIONE E’ PREVISTO ANCHE PER LA DIRIGENZA, MA SONO DIVERSE LE QUOTE, INDENNITA’ E RIMBORSI SPETTANTI, QUINDI DEVONO ESSERE GENERATE VOCI A PARTE, A MENO CHE LA PROCEDURA NON RIESCA AD USARE LA STESSA VOCE CHE CAMBIA LE QUOTE CORRISPONDENTI RICOSCENDO IL PROFILO DEL DIRIGENTE. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO TUTTE LE ALTRE VOCI PREVISTE ALLA FATTISPECIE 25 DIR POSSONO ESSERE UTILIZZATE SE RICORRONO I CASI ANCHE IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO DEL DIRIGENTE EVENTO Al dirigente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti cambio della residenza, deve essere corrisposto :

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-- il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto previ opportuni accordi da prendersi con l’ente, secondo le condizioni d’uso. -- l’indennità di trasferta come sopra indicata al codice 25 DIR, limitatamente alla durata del viaggio; -- Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento. RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 36 CCNL 23/12/1999. ADEMPIMENTO Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice 25DIR. Il dipendente dovrà rendicontare in modo estremamente analitico le spese di cui chiede il rimborso, e documentarle. Nell’atto di liquidazione si renderà conto di queste specifiche, ma nel cedolino potrà essere liquidata una unica voce di rimborso spese. FATTISPECIE 26 INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO. DESCRIZIONE Questo istituto, spetta solo alle Cat. A,B,C,D, posiz. Organizzative e alte professionalità. Per i Dirigenti è previsto un trattamento diverso da CCNL. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO RECUPERO INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO_ COMPETENZA NEGATIVA EVENTO

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L’indennità di cui trattasi è prevista in tutti i casi in cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso. TEMPO INDETERMINATO I relativi termini sono fissati come segue: a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni; d) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni. e) In caso di dimissioni del dipendente, i termini di cui alle lettere a),b),c), sono ridotti alla

metà. TEMPO DETERMINATO. Un giorno per ogni 15 gg. contrattualmente stabiliti. Il periodo non può comunque superare i trenta giorni nell’ipotesi di contratto superiore all’anno. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini sopra esposti alle lettere a),b),c),d),è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le voci di trattamento accessorio NON collegate alla presenza in servizio del dipendente. La normativa prevede la possibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, di rinunciare al preavviso, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso. RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 39 CCNL 6-7-1995, sostituito dall’art. 7 del CCNL 13-5-1996, per il tempo indeterm.. Art. 7 - comma 7 - CCNL 14/9/2000 per il tempo determinato ADEMPIMENTO Si tratta di attivare la procedura per : 3) il pagamento dell’indennità a cura dell’Ente, qualora sussistano i presupposti previsti

dal CCNL, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ; 4) LA TRATTENUTA a carico dipendente qualora lo stesso abbia rassegnato le

dimissioni senza il rispetto dei termini contrattuali sopra esposti.

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FATTISPECIE 26 DIR. INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO. DESCRIZIONE Questo istituto ha una regolamentazione a parte per i Dirigenti, ove è previsto un trattamento da CCNL. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO_ RECUPERO INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO_ COMPETENZA NEGATIVA EVENTO L’indennità di cui trattasi è prevista in tutti i casi in cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso.

Termini di Preavviso 1.I relativi termini sono fissati come segue:

a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni; b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo 12 mesi di preavviso complessivi. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.

2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al numero 1 sono ridotti ad un quarto. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al numero 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato. 5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il

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consenso dell'altra parte. 6. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti. 7. In caso di decesso del dirigente , l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c.. 8. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando i seguenti elementi retributivi :

- stipendio gabellare ; - retribuzione di posizione ; - retrib. Individuale di anzianità - maturato ec. annuo dirig. Ex 2° dir. Pari ad euro 338,19 mensili

9. Qualora il dirigente presenti domanda di trasferimento ad altra amministrazione del Comparto che vi abbia dato assenso, il nullaosta dell'amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di 4 mesi. NOTA BENE : IN BASE ALLA DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE PREVISTA DALL’ART. 17 DEL CCNL del 23/12/1999, GLI ENTI POSSONO DECIDERE DI EROGARE UNA INDENNITA’ SUPPLEMENTARE FINO A 24 MESI DELLA RETRIBUZIONE SOPRA ESPOSTA.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 31 CCNL 10/4/1996 e art. 17 CCNL 23/12/1999. ADEMPIMENTO Si tratta di attivare la procedura per :

1) il pagamento dell’indennità a cura dell’Ente, qualora sussistano i presupposti previsti dal CCNL, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ;

2) LA TRATTENUTA a carico dipendente qualora lo stesso abbia rassegnato le dimissioni senza il rispetto dei termini contrattuali sopra esposti.

FATTISPECIE 27 INDENNITA’ FERIE NON GODUTE.

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DESCRIZIONE Questo istituto, spetta solo alle Cat. A,B,C,D, posiz. Organizzative e alte professionalità. Per i Dirigenti è previsto un trattamento diverso da CCNL. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. INDENNITA’ FERIE NON GODUTE____ EVENTO Secondo la disciplina contenuta nell'art.18 del CCNL del 6.7.1995 il pagamento sostitutivo delle ferie può aver luogo solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (con la conseguenza che deve ritenersi assolutamente vietata la monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto) e relativamente a quelle non godute dal dipendente per ragioni di servizio. Su tale disciplina di base si è innestato l'art.39 del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche che stabilisce il divieto di assegnare le ferie durante il periodo preavviso, prevedendo la loro monetizzazione. Il comma 8 di tale articolo prevede, poi, che in caso di decesso del dipendente l'amministrazione debba ugualmente corrispondere agli eredi, nell'ambito di compensi ad essi spettanti, anche la somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute. Altri casi nei quali è possibile la monetizzazione delle ferie non godute all’atto della cessazione del rapporto sono quelli del licenziamento del dipendente per superamento del periodo di comporto (assenze per malattia) e tutti quelli nei quali il mancato godimento delle ferie non è in alcun modo imputabile alla volontà del dipendente ma ad eventi oggettivi di carattere impeditivo, come il collocamento a riposo per assoluta e permanente inidoneità. Per quanto riguarda la determinazione del compenso per ferie non godute, l'art.10 del CCNL del 5.10.2001 prevede che l’indennità sia determinata, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo : 8) l’importo tabellare della retribuzione ; 9) progressione economica ; 10) I.I.S. se prevista ; 11) R.I.A. ; 12) Retribuzione di posizione ; 13) Altri assegni personali continuativi e non riassorbibili. 14) Il calcolo della monetizzazione della giornata di ferie, va fatto dividendo la retrib.

mensile per 26. RIFERIMENTO NORMATIVO Art.18 del CCNL del 6.7.1995 Art.39 del CCNL del 6.7.1995

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Art.10 del CCNL del 5.10.2001 ADEMPIMENTO Si tratta di attivare la procedura per il pagamento dell’indennità di cui trattasi, una volta accertato che il dipendente è cessato dal servizio senza fruire di tutte le ferie alla stesso spettanti, sulla base della contabilità interna del servizio competente.

FATTISPECIE 27 DIR INDENNITA’ FERIE NON GODUTE. DESCRIZIONE Questo istituto ha una regolamentazione a parte per i Dirigenti, ove è previsto un trattamento da CCNL. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. INDENNITA’ FERIE NON GODUTE_ EVENTO Ai sensi dell'art.17, comma 13 del CCNL dell'area della dirigenza del 10.4.1996, l'ente può corrispondere al dirigente il compenso per ferie non godute, secondo la disciplina introdotta dall'art.8 del CCNL 12.2.2002, solo all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e solo se le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio (salvo il caso del recesso dell'ente). I casi in cui è possibile procedere alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute sono piuttosto limitati. Si osserva inoltre, che dovrebbe essere regola di buona amministrazione imputare al residuo ferie dell'anno precedente, fino al suo esaurimento, le ferie fruite nell'anno successivo. In questo modo si evita di dover monetizzare, all'atto della cessazione del rapporto, ferie maturate in epoche molto risalenti nel tempo e si riduce sensibilmente l'incidenza del problema. Ciò premesso, per la soluzione del problema in esame occorre anche considerare che, secondo la giurisprudenza, il diritto al compenso sostitutivo non spetta quando il mancato godimento delle ferie sia imputabile esclusivamente al dirigente, circostanza che ricorre tutte le volte in cui il dirigente abbia il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla fruizione delle stesse. In tal senso si possono citare:

• Cassazione civile, sez. lav., 27 agosto 1996, n. 7883: "Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non

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eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla suddetta fruizione".

• Cassazione civile, sez. lav., 7 marzo 1996, n. 1793: "Non compete l'indennità per ferie non godute al dirigente che abbia il potere di autodisciplinare le proprie ferie, senza ingerenza da parte del datore di lavoro, in quanto, se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dirigente esclude il diritto all'indennità sostitutiva, salva la ricorrenza di eccezionali e obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento".

• Cassazione civile, sez. lav., 6 novembre 1982, n. 5825: "Affinché possa riconoscersi il diritto all'indennità per il mancato godimento delle ferie, è necessario che questo sia dipeso dalla volontà del datore di lavoro o da eccezionali ed ostative necessità aziendale (la cui prova deve essere fornita dal lavoratore), sicché nonostante l'irrinunciabilità sancita dall'ultimo comma dell'art. 37 cost. nessun compenso spetta a colui che, avendo (nella specie, in quanto dirigente) i poteri necessari e la possibilità di mettersi in ferie, abbia preferito nel suo personale interesse non usufruire del periodo di riposo."

• Corte appello Milano, 29 novembre 2001: "Allorché il dirigente sia libero di gestire, al di fuori di ogni ingerenza e controllo del datore di lavoro, il suo tempo libero nel corso della giornata, come del periodo di ferie, egli non ha diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute, pur risultanti dalle buste paga, a meno che non fornisca la prova rigorosa della ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla fruizione delle ferie maturate."

• Pretura Como, 1 ottobre 1985: "Il dirigente, il quale pretenda l'indennità di ferie, deve dimostrare di non averle potute godere o per volontà del datore di lavoro o per circostanze eccezionali o per esigenze di servizio. Ove, come nella specie, risulti inequivocabilmente provata la spontaneità della rinuncia alle ferie da parte di direttore di giornale, non gli compete l'indennità sostitutiva per ferie non godute"

Pertanto, alla luce dell'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza della Corte di Cassazione, escludiamo che i dirigenti delle strutture di massima dimensione dell'ente abbiano diritto, alla cessazione del rapporto, al compenso per ferie non godute, a meno che non forniscano la prova rigorosa della ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla fruizione delle stesse. RIFERIMENTO NORMATIVO Art.17, comma 13 del CCNL del 10.4.1996. Art.8 del CCNL 12.2.2002, ADEMPIMENTO Si tratta di attivare la procedura per il pagamento dell’indennità di cui trattasi, una volta accertato che il dirigente è cessato dal servizio senza fruire di tutte le ferie alla stesso spettanti, sulla base della contabilità interna del servizio competente. NOTA BENE :

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SI RITIENE CHE QUESTA DECISIONE E MONETIZZAZIONE VADA ASSUNTA A LIVELLO CENTRALE DELL’ENTE E CON PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE CONTENENTE UNA BEN CIRCOSTANZIATA MOTIVAZIONE.

FATTISPECIE 28 MANSIONI SUPERIORI. In caso di conferimento di incarico dirigenziale NON si applica questa fattispecie, non essendo assegnazione di mansioni superiori, ma vera e propria assegnazione di incarico Dirigenziale. NON HA QUINDI SENSO PARLARE DI QUESTO ISTITUOT NELL’AMBITO DELLA DIRIGENZA. FATTISPECIE 29 COMPENSI MESSI NOTIFICATORI. Non spetta ai dirigenti FATTISPECIE 30 PERSONALE COMANDATO O DISTACCATO DESCRIZIONE Trattasi del profilo economico giuridico del personale che resta nei ruoli dell’Ente di provenienza, ma funzionalmente dipende dall’Ente dove viene inviato a prestare servizio. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. Sono le stesse voci del restante personale. NOTA BENE : per gestire con una certa duttilità le spese ed ogni altro aspetto contrattuale di questo personale, è bene che la procedura di gestione degli stipendi preveda un profilo aggiuntivo del dipendente comandato o distaccato. EVENTO 1) Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’Ente di utilizzazione le informazione e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

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2 ) Con riferimento alla disciplina del personale comandato o distaccato, si rappresenta che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale comandato. (la cui nozione implica l’utilizzo di un lavoratore nell’interesse dell’ente ricevente) presso altri enti, sia totalmente a carico degli enti che utilizzano il lavoratore. Gli oneri possono essere sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati all’ente titolare del rapporto, secondo gli accordi di collaborazione intervenuti tra gli enti interessati. Per gli istituti tipici del salario accessorio, trova applicazione la disciplina vigente nell’Ente utilizzatore. RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 19 CCNL del 22-1-2004 ADEMPIMENTO Sono i medesimi adempimenti riferiti al personale funzionalmente in servizio presso l’Ente di appartenenza nei ruoli, con l’unica attenzione da rivolgere alla spesa di questo personale, la quale va a carico dell’Ente utilizzatore. FATTISPECIE 30 DIR. PERSONALE COMANDATO O DISTACCATO DESCRIZIONE Trattasi del profilo economico giuridico del personale che resta nei ruoli dell’Ente di provenienza, ma funzionalmente dipende dall’Ente dove viene inviato a prestare servizio. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. Sono le stesse voci del restante personale. NOTA BENE : per gestire con una certa duttilità le spese ed ogni altro aspetto contrattuale di questo personale, è bene che la procedura di gestione degli stipendi preveda un profilo aggiuntivo del dirigente comandato o distaccato. EVENTO Con riferimento alla disciplina del personale comandato o distaccato, si rappresenta che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale comandato(la cui nozione implica l’utilizzo di un lavoratore nell’interesse dell’ente ricevente) presso altri enti, sia totalmente a carico degli enti che utilizzano il lavoratore. Gli oneri possono essere sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati all’ente titolare del rapporto, secondo gli accordi di collaborazione intervenuti tra gli enti interessati. Per gli istituti tipici della retribuzione accessoria ( es. retrib. di risultato, trova applicazione la disciplina vigente nell’Ente utilizzatore ).

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RIFERIMENTO NORMATIVO Principi generali CCNL dirigenza ADEMPIMENTO Sono i medesimi adempimenti riferiti ai Dirigenti funzionalmente in servizio presso l’Ente di appartenenza nei ruoli, con l’unica attenzione da rivolgere alla spesa di questo personale, la quale va a carico dell’Ente utilizzatore. FATTISPECIE 31 PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE. DESCRIZIONE Trattasi del profilo economico giuridico del personale che resta nei ruoli dell’Ente di provenienza, ma funzionalmente svolge attività sindacale debitamente autorizzata dall’Ente di provenienza stesso, in base alla normativa vigente in materia. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. Sono le stesse voci del restante personale fatte salve le seguenti precisazioni : Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all.art. 5 del CCNL quadro del 7.8.1998, compete : 1) la retribuzione mensile tabellare iniziale di categoria ; 2) gli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria ; 3) l’I.I.S. se prevista ; 4) R.I.A.; 5) Retribuzione di posizione 6) Altri assegni personali e non riassorbibili ; 7) Indennità di comparto ; 8) le quote della tredicesima mensilità. . EVENTO Al personale distaccato a prestare attività sindacale è dovuto il trattamento economico sopra evidenziato, ed inoltre : -- Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione verticale di carriera e di quella orizzontale economica. -- In sede di contrattazione decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato ai fini dell’art.17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni nonché nella valutazione utile alla progressione economica orizzontale.

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-- Al personale incaricato delle funzioni dell.area delle posizioni organizzative, di cui agli artt.8-11 del CCNL del 31.3.1999, compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione dei relativi valori. RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 47 CCNL del 14-9-2000 ADEMPIMENTO Sono i medesimi adempimenti riferiti al personale funzionalmente in servizio presso l’Ente di appartenenza nei ruoli, con l’unica attenzione da rivolgere al profilo di questo personale, che deve essere comunque evidenziato per la sua particolare posizione funzionale. FATTISPECIE 31DIR. PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE. DESCRIZIONE Trattasi del profilo economico giuridico del personale dirigente che resta nei ruoli dell’Ente di provenienza, ma funzionalmente svolge attività sindacale debitamente autorizzata dall’Ente di provenienza stesso, in base alla normativa vigente in materia. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. Al dirigente che usufruisce dei distacchi sindacali compete:

a) lo stipendio tabellare; b) la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; c) la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco o altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al distacco; d) il maturato economico annuo di cui all'art.35, comma 1, lett.b) del CCNL del 10.4.1996, se attribuito; e) la retribuzione di risultato nella misura media prevista dal singolo ente.

EVENTO Al personale distaccato a prestare attività sindacale è dovuto il trattamento economico sopra evidenziato, ed inoltre il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini previdenziali.

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RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 14 CCNL del 12/02/2002 ADEMPIMENTO Sono i medesimi adempimenti riferiti al personale funzionalmente in servizio presso l’Ente di appartenenza nei ruoli, con l’unica attenzione da rivolgere al profilo di questo personale, che deve essere comunque evidenziato per la sua particolare posizione funzionale.