La consulenza psicologica in materia civile e l’ascolto del minore

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Dott.ssa Valeria Montaruli, Magistrato presso il Tribunale per i minorenni di Bari E-mail:[email protected]

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La consulenza psicologica in materia civile e l’ascolto del minore. Dott.ssa Valeria Montaruli, Magistrato presso il Tribunale per i minorenni di Bari E-mail:[email protected]. . 1 . Ambito di applicazione della consulenza psicologica in materia civile a tutela del minore. - PowerPoint PPT Presentation

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Dott.ssa Valeria Montaruli, Magistrato presso il Tribunale per i minorenni di Bari

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La figura del consulente tecnico (o perito nel processo penale) si inquadra, sul versante processuale, come ausiliario del giudice nella formazione del suo convincimento. Per quanto non vincolante, il suo parere tecnicamente qualificato ha un peso determinante. Infatti, la Suprema Corte prevede che, mentre in caso di decisione conforme al giudizio del consulente il giudice non è tenuto a motivare, potendosi riportare per relationem alle argomentazioni del consulente, nel caso in cui si discosti da esso, è tenuto a dar conto del suo convincimento motivando in modo puntuale le ragioni del suo dissenso (cfr. Cass. Civ. , sez. III, 06 settembre 2007, n. 18688).

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Nello specifico ambito della consulenza psicologica nel procedimento civile minorile, vi sono poi ulteriori peculiarità, che consigliano di avvalersene con molta cautela. Infatti, il Tribunale per i Minorenni è un organo collegiale e specializzato, nel quale alla componente togata si affianca quella onoraria, costituita da “benemeriti dell’assistenza, scelti tra i cultori i biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia” (art. 2 RD n. 1404/1934). Gli esperti non solo compongono i collegi, ma partecipano attivamente alle istruttorie, procedendo a grandissima parte degli ascolti ed affiancando i giudici togati nelle istruttorie più delicate.

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La consulenza psicologica nel procedimento civile è dunque uno strumento da utilizzarsi con cautela, nei casi in cui si richieda un parere tecnico estremamente specialistico e non fondato su di una mera attività di osservazione, anche qualificata, che può essere fornita all’interno dello stesso tribunale o dai servizi pubblici che lo coadiuvano. Essa appare utile quando vi siano esigenze particolari, che richiedano competenze e valutazioni particolarmente specialistico, anche attraverso l’utilizzazione di strumenti psico – diagnostici e la somministrazione di tests neuropsicologici, di livello e di personalità (cfr. le linee guida elaborate dall’ordine degli psicologi del Lazio il 13.8.08). Mi riferisco a quesiti attinenti allo studio di dinamiche relazionali familiari o relative alla coppia genitoriale, o di profili di personalità dei soggetti della relazione familiare.

 

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Procedimenti di separazione tra coniugi legalmente sposati davanti al tribunale ordinario e procedimenti ex art. 317 bis c.c. , relativi ai figli naturali di genitori non conviventi davanti a giudice minorile. Essi sono frequentemente caratterizzati da elevatissima conflittualità, con grave pregiudizio per i minori, sovente ‘ostaggio’ del genitore a loro più vicino ed artefice di una progressiva alienazione dell’altra figura genitoriale.

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Procedimenti civili in materia di abusi e dei maltrattamenti intra – familiari, in cui ci sono notevoli profili di connessione con il procedimento penale a carico del genitore maltrattante ed abusante. In tali fattispecie, il giudice minorile di solito acquisisce le consulenze e perizie espletate in sede penale sull’attendibilità del minore. Non è infatti suo compito entrare nelle specifiche valutazioni di merito circa la fondatezza dell’impianto accusatorio, che sono di competenza di altra autorità giudiziaria. L’ambito operativo del giudice civile minorile è invece spostato sul versante della protezione del minore, che spesso viene allontanato dal contesto familiare malato ovvero rimane con l’altro genitore. Anche in tali fattispecie, può comunque essere utile disporre un’autonoma ctu psicologica davanti al Tribunale per i Minorenni, per analizzare le dinamiche relazionali all’interno del nucleo familiare.

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nei quali è procedimentalizzato il principio dell’ascolto del minore e, in via sussidiaria rispetto al criterio dell’età, si fa riferimento alla capacità di discernimento del minore.

Non ritenendosi sufficienti a garantire l’interesse del minore le valutazioni specialistiche delle strutture che hanno in cura il genitore malato, la CTU psicologica potrebbe trovare spazio – anche se nella pratica ciò accade raramente - in questi procedimenti per valutare la capacità genitoriale del genitore malato. Più in generale, potrebbe essere utilizzata per valutare la qualità del legame tra i figli ed i genitori che presentino gravi carenze, sì da consentire una migliore valutazione se ricorrano i presupposti dell’adottabilità, che conducono a recidere il legame originario, ovvero – secondo le teorizzazioni dell’adozione mite e adozione speciale – se possa ipotizzarsi una condizione di semi – abbandono permanente che consigli il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine del minore inserito in altri contesti familiari. Di fatto ciò non accade, operando tradizionalmente in quest’ambito i servizi consultoriali. Così è nulla l’utilizzazione di tale strumento in materia di comparazione tra le coppie adottanti e dichiarazione d’idoneità all’adozione internazionale, per le quali operano all’interno dei tribunali giudici onorari particolarmente specializzati .

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appare poco utilizzabile questo strumento, venendo soprattutto in considerazione l’emanazione di provvedimenti relativi al compimento di atti civili ed all’amministrazione di beni del minore, nonché ex art. 4 l.n. 184/83 relativamente agli affidamenti consensuali.

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E’ oggi unanimemente condiviso il principio dell’ascolto del minore, che costituisce materia di due campi del sapere: psicologia e diritto. La psicologia descrive l’ascolto come un’esigenza profonda del bambino; l’ordinamento giuridico lo configura come diritto. (Cfr. P. PAZE’, L’audizione del minore: presupposti, modalià, tecniche e finalità, relazione ad un incontro di studi del CSM tenuto a Roma il 21 – 25 ottobre 2002).

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Il diritto del minore ad essere ascoltato è ampiamente e chiaramente affermato in numerose convenzioni di diritto internazionale:

La Convenzione di New York del 20 novembre 1989 , ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991, ha infatti riconosciuto al minore il diritto all'ascolto con il richiamo espresso all'art. 12 della Convenzione di New York, dichiarata immediatamente precettiva dalla sentenza della Corte costituzionale 16 gennaio 2002 n. 1 ed ha affermato la realizzazione del diritto stesso di completa partecipazione del minore ai processi che lo riguardano a seconda della capacità di discernimento dello stesso.

la Convenzione di Strasburgo del 1996 (ora ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77) prevede un vero e proprio “ascolto informato” con la specificazione dei noti criteri guida di esaustività dell'ascolto. La Convenzione europea infatti afferma che al minore ( “purché considerato dalla legge nazionale come avente un sufficiente discernimento” ) debbono essere riconosciuti una serie di diritti personali.

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Nel processo civile l'ordinamento in alcuni casi non solo esige l'ascolto del minore ma considera vincolante la volontà del minore: il riconoscimento del figlio sedicenne non può avvenire senza il suo consenso (art. 250 c.c.); l'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima non può avvenire senza il consenso dei figli legittimi che abbiano compiuto i sedici anni (art. 252 c.c.); la procedura giudiziale relativa alla tutela implica l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni 10 in ordine al luogo in cui deve essere allevato o avviato agli studi ed al lavoro (art. 371 cc); che abbia compiuto gli anni 16 sulla nomina del tutore (art. 348 co. 3° c.c.), se è possibile deve intervenire nella formazione dell’inventario (art. 363 co. 1° c.c.) o essere invitato ad esaminare il conto finale e presentare le sue osservazioni (art. 386 comma 1° c.c.).

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In vari momenti della procedura di adozione la volontà del minore quattordicenne è considerata decisiva, in particolare ai sensi dell’art. 35 1° co l. 184/83 questi è chiamato ad esprimere il suo consenso all’adozione. In altri casi, invece, è previsto solo che il minore sia obbligatoriamente sentito se ha raggiunto una certa età: dodici anni per i vari momenti della procedura di adozione ed in quella di affidamento familiare ed anche di età inferiore ove abbia sufficiente capacità di discernimento (art. 10 co. 5) nonché, secondo la norma di chiusura di cui all’art. 35, quando l’ascolto non alteri il suo equilibrio psico – emotivo. AI sensi dell’art. 22, durante l’affidamento preadottivo il giudice effettua l’ascolto del minore, a prescindere dall’età, se sorgono difficoltà.

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Nei procedimenti camerali davanti al Tribunale per i Minorenni, l’allargamento del principio dell’ascolto del minore è avvenuto in via interpretativa, in sito alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/2002, la quale stabilisce che la disposizione di cui all'art. 336 comma 2 c.c. è integrata dall'art. 12 della convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con l. n. 176 del 1991, nel senso che il minore costituisce una parte del procedimento camerale in esito al quale il tribunale per i minorenni pronuncia provvedimenti ablativi o modificativi della potestà dei genitori, con la conseguente necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale.

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Nei casi di separazione personale dei genitori sia essa consensuale che giudiziaria o di modifica delle condizioni di separazione, il tema dell'audizione del minore era, fino a poco tempo fa, quasi inesistente. Di recente, invece, la legge 8 febbraio 2006 n. 54, meglio nota come legge sull'affido condiviso, con l'introduzione dell'art. 155 sexies del c.c. ha di fatto elevato a regola l'audizione del minore nei procedimenti di separazione. La norma prevede, infatti, che il giudice dispone l'audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento. La Cassazione 22 marzo 07 n. 8362 fa affermato pacificamente l’estensione di tale norma ai procedimenti ex art. 317 bis c.c. relativi ai figli di genitori non coniugati, di competenza del TM.

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L'ascolto del minore dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza more uxorio); nel caso di procedimenti consensuali, l'ascolto potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano opportuno. In ogni caso, l'ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l'affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la vertenza riguardi esclusivamente gli aspetti economici.

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Qualche problema interpretativo si pone con riferimento alla “capacità di discernimento del minore”, la quale implica un riferimento a nozioni tratte dalle scienze psicologiche. Non potendosi fare un accertamento in concreto e caso per caso – che di per sé implicherebbe un preventivo ascolto del minore -, si utilizza la nozione valicata dalla psicologia per cui un bambino normodotato dai 6 agli 8 anni sviluppa competenze concettuali che accresce negli anni successivi, fino al raggiungimento – a partire dai 12 anni – delle capacità logico – formali.

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Maggiori dettagli e compiute specificazioni sulla corretta attuazione del diritto suddetto sono poi previste dai protocolli sull’ascolto del minore elaborati con la collaborazione di professionisti ed esperti nel settore. Essi, pur senza assumere alcuna valenza precettiva, codificano prassi virtuose, per far sì che l'audizione nel processo costituisca per il minore un'effettiva opportunità di esprimere i propri bisogni e desideri.

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Gli ambiti in cui sono stati elaborati i protocolli sono quello penale relativo agli abusi sui minori e, particolarmente all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 54/06, in materia di separazione tra coniugi.

Con riferimento all’ambito degli abusi in danno dei minori, nel procedimento penale frammentarie sono le disposizioni che prevedono l'audizione del minore, al di là della generica previsione contenuta nell’art. 609 decies cp relativa all’assistenza del minore parte offesa da parte dei servizi competenti e l’apodittica previsione relativa all’ascolto protetto del minore di cui all’ar. 498 co. 4 ter cpp.

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