la consegna del minore non è sicuramente · preparazione psicologica ed emotiva del ... esecuzioni...

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la consegna del minore non è sicuramente satisfattiva rispetto alla complessità dei comportamenti dovuti

il genitore convivente non deve provvedere solo ad una mera traditio, ma ad un’idonea preparazione psicologica ed emotiva del minore in vista del tempo che deve trascorrere con l’altro genitore

Attuazione del diritto di visita

da un lato, vi è la necessità di dare esecuzione a provvedimenti assunti nell’interesse del minore, funzionali allo sviluppo della sua personalità (e attuativi dell’effettiva bigenitorialità)

dall’altro, vi è l’esigenza di evitare al minore di vivere esperienze traumatiche: quali una tradizione coattiva a mezzo di ufficiale giudiziario, con eventuale assistenza della forza pubblica

Violazione del principio di continuità delle relazioni

Per volontà del genitore non

collocatarioPer

comportamenti ostativi

del genitore convivente

Rifiuto del minore[spontaneo o indotto (PAS)]

Attuazione del diritto di visita

Tali provvedimenti, che dispongono i tempi di permanenza con l’altro genitore,

sono suscettibili di attuazione coattiva ? 

(diritto / tutela / effettività dell’esercizio)

Ineseguibilità in forma specifica dei provvedimenti

a) Il facere del genitore affidatario non si riduce ad una consegna unica e definitiva; ma implica una serie innumerevole di consegne provvisorie

b) la violazione ricorre anche quando si consegna, ma non ci si astiene da altri comportamenti correlati all'affidamento, di carattere infungibile.

c) infine è insuscettibile di applicazione in tutti i casi in cui sia il minore stesso a rifiutare di dare attuazione ai provvedimenti di affidamento

Capacità di discernimento

Il rifiuto del minore

La circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente […] provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati - da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontrisospensione degli incontri tra il minore ed il genitore.

(Cass. civ., sez I, 15/01/1998, n. 317)(Cass. civ., sez I, 15/01/1998, n. 317)

Tribunale Alessandria 29/05/2015

“Il ricorso merita … accoglimento, essendo emersa dall’istruttoria l’esistenza di un pregiudizio attuale, per la minore, derivante dalla prosecuzione degli incontri con il padre. Il diritto di visita va pertanto sospeso con efficacia immediata in attesa che il resistente completi il percorso terapeutico in atto”.

Tribunale Torino – Decreto 4.4.16

“Il padre potrà tenere con sé liberamente la figlia minore, secondo il gradimento della minoresecondo il gradimento della minore”.

Misure coercitive dirette (esecuzione in forma specifica)

 

Corte Costituzionale, con Ordinanza 25 febbraio 1987 n. 5

MANCANZA DI DISCIPLINA SPECIFICA

invitava il Legislatore ad introdurre normativa che prevedesse norme

particolari per l’esecuzione forzata, in subiecta materia.

La Corte di Cassazione in assenza di una disciplina specifica, era

intervenuta – in via interpretativa - ricostruendo in modo preciso il

paradigma esecutivo che riteneva applicabile

il principio che tali provvedimenti non solo possono ma devono essere eseguiti “imprescindibilmente”

l’esecuzione coattiva sotto il controllo giurisdizionale, escludendo in tal modo che questa possa svolgersi nelle forme e con la discrezionalità propria dell’attività amministrativa.

Provvedimenti suscettibili di esecuzione

Provvedimenti provvisori

Il paradigma della Cassazione

Art. 78. Nelle cause in materia di diritto di famiglia in cui sono coinvolti minori, l’esecuzione forzata delle sentenze dovrebbe essere attuata solo come ultima istanza.

Art. 79. A seguito della pronuncia di sentenze in procedimenti altamente conflittuali, servizi specializzati dovrebbero offrire orientamento e sostegno, idealmente a titolo gratuito, ai minori e alle loro famiglie.

Sentenze comunitarie di condanna per violazione art. 8 CEDU

Violazione del dovere di adottare misure concrete per favorire la relazione tra un genitore ed un minore;

Violazione del dovere di impedire il consolidamento di una situazione di fatto generata dall’inosservanza delle decisioni giudiziarie, sottolineando come il decorso del tempo influisce negativamente sulla relazione;

Se «è necessaria grande prudenza prima di ricorrere alla coercizione», «una mancanza di collaborazione tra i genitori non può dispensare le autorità dall’adozione di ogni mezzo atto a mantenere il legame familiare».

Permane l’assenza di un organico intervento legislativo, ma si può trovare una soluzione tra i sopravvenuti riferimenti normativi che possa garantire al meglio l'attuazione dell'interesse del minore e, nello specifico, l’attuazione del diritto ad essere soggetto e non oggetto di provvedimenti che lo riguardano.

Sentenza 3574 del 1980 ad oggi

1) art. 337 ter c.c. prevede: «All’attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice di merito … A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare».

 2) in materia cautelare l'art. 669 duodecies c.p.c. ha definitivamente sottratto tutti i provvedimenti di natura cautelare … alle forme della procedura di esecuzione in forma specifica, disponendo che l’“attuazione” dei provvedimenti di natura cautelare avvenga non attraverso la procedura ex artt. 612 e ss. c.p.c., ma in modo “diretto” sotto il controllo del giudice che ha emesso il provvedimento, sentite le parti.

3) L'art. 342 ter comma 4 c.c. (in materia di ordini di protezione contro abusi familiari demanda al giudice della cognizione la determinazione delle modalità di attuazione dei provvedimenti in materia, superando ancora una volta i modelli classici dell’esecuzione in forma specifica ex art. 612 e 605 c.p.c.

4) art. 709 ter c.p.c., prevede la possibilità di modificare in sede attuativa i provvedimenti di affidamento  

5) art. 38 disp. att. c.p.c. prevede che nei procedimenti di affidamento e mantenimento di minori si applicano in quanto compatibili gli artt. 737 e ss. c.p.c., conferendo una unificazione dei procedimenti in materia di affidamento dei figli

Da questi elementi si può desumere una tendenza legislativa all’abbandono delle tradizionali forme di esecuzioni in forma specifica, superando così le tesi espresse a suo tempo dalla Corte di Cassazione, passando ad un modello di esecuzione cosiddetta esecuzione cosiddetta processuale in senso latoprocessuale in senso lato che affida allo stesso ufficio sia l’emissione che l’attuazione del provvedimento. Considerato, tra l’altro, che il Giudice della cognizione Considerato, tra l’altro, che il Giudice della cognizione ha poteri e strumenti ben più ampi del Giudice ha poteri e strumenti ben più ampi del Giudice dell’esecuzionedell’esecuzione.

DIRETTE INDIRETTE

ESECUZIONE

IN FORMA SPECIFICA

GIUDICE DI MERITO

Fornisce tutela a quelle situazioni sostanziali che non hanno accesso alle modalità di attuazione degli obblighi di fare di cui agli artt. 612 - 614 C.P.C., ossia tendono a favorire una attuazione spontanea a provvedimenti di condanna non altrimenti eseguibili.

“qualsiasi istituto che abbia la funzione di costringere – ANCHE ATTRAVERSO LA PRESSIONE PSICOLOGICA – l’obbligato ad adempiere all’obbligazione, a cui è tenuto giuridicamente, in virtù di un provvedimento giurisdizionale dotato di efficacia esecutiva”

alla tutela penale ed in particolare alle sanzioni penali previste in caso di inadempimento (artt. 388 c.p., 570 c.p., 12 sexies l. div.);

e al potere riconosciuto al giudice della separazione o del divorzio di valutare il comportamento del genitore inadempiente al fine di una modifica delle condizioni dell'affidamento (art. 6., comma 5, l. div.);

o addirittura al ricorso ex art. 330 o 333 cc al Tribunale per i minorenni, al fine di censurare comportamenti pregiudizievoli del genitore affidatario

rimedi con finalità punitiva: che potevano comunque tradursi in un pregiudizio anziché in una tutela dell’interesse del minore.

la norma introduce un sistema «progressivo di misure coercitive indirette», per indurre l’obbligato ad adempiere prefigurandogli con la sanzione una lesione «più cospicua del vantaggio che riuscirebbe a trarre protraendo il suo inadempimento»

Ha lo scopo di esercitare pressione psicologica

e mira a dissuadere il genitore dal mantenimento, nel futuro, di un comportamento inottemperante

Modifica del regime di visita e quindi delle le condizioni di separazione

Modifica del regime di collocamento

Verifica della capacità genitoriale (a mezzo del Servizio Sociale)

Sempre con finalità punitive, il legislatore ha previsto che il genitore possa essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di 75 Euro ad un massimo di 5.000 Euro a favore della Cassa delle ammende.

sulla base di questo orientamento prevalente, l’articolo in esame non innova in alcun modo il sistema della

responsabilità civile ex art. 2043 c.c.

accertamento di an e quantum del danno

Esso costituirà semmai una opportunità processuale (rito camerale/ rito ordinario)

Quantum dovuto sarebbe commisurato

unicamente alla gravità della condotta, anche se manca nella norma un criterio di determinazione, essenziale per le misure a carattere punitivo

Le Sezioni Unite Cassazione Sent. 5.7.17 n. 16601- Danni punitivi sono contrari all'ordine pubblico solo se liquidati in misura realmente eccessiva.

- non sono incompatibili con l'ordinamento italiano, a condizione che la sentenza sia stata resa su basi normative che garantiscano 

la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed

i limiti quantitativi.  

Nel nostro stesso ordinamento, la responsabilità civile non ha solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, ma anche funzione di deterrenza e sanzionatoria del responsabile civile.

Tali misure posso essere applicate sia singolarmente che congiuntamente.

I RIMEDI EX ART. 709 TER C.P.C.

Per quanto riguarda la competenza:

Se il procedimento è in corso – G.I. con ordinanza – Tribunale (con sentenza che definisce il procedimento)

Se il procedimento è definito – Tribunale, ex art. 710 c.p.c., con decreto motivato (reclamabile in Corte)

I RIMEDI EX ART. 709 TER C.P.C.

HANNO IL LIMITE DI VERIFICARSI

A SEGUITO DELL’INADEMPIMENTO

La coercizione indiretta del debitore ex art. 614 bis c.p.c.

RAPPRESENTA

un nuovo strumento di esecuzione forzata in forma specifica

sul modello francese delle astreintes

CON LA LEGGE N. 69/2009

È STATA INTRODOTTA

QUESTA NUOVA MISURA COERCITIVA INDIRETTA

POI MODIFICATA

DALL'ART. 13, D.L. 27.06.2015, N. 83 (con decorrenza dal 27.06.2015)

«Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.»

La nuova formulazione rende sicuramente applicabile

la misura a tutti i provvedimenti che attengono ai profili della

responsabilità genitoriale (e al provvedimento di assegnazione

della casa coniugale)

***Non può applicarsi alla violazione delle statuizioni economiche

che già godono di un regime specifico.

Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto

a)del valore della controversia,

b)della natura della prestazione,

c)del danno quantificato o prevedibile

d)di ogni altra circostanza utile

«al fine di scongiurare il rischio che atteggiamenti ostativi della madre … compromettano la puntuale e continuativa frequentazione tra padre e figlia deve essere previsto ex ex art. 614-art. 614-bis bis c.p.c. c.p.c. che, in caso di mancata ottemperanza alle modalità di frequentazione, - in assenza di accordo scritto tra le pari che deroghi in assenza di accordo scritto tra le pari che deroghi alle modalitalle modalitàà previste previste ovvero -di certificato medico del pediatra del Servizio Nazionale di certificato medico del pediatra del Servizio Nazionale che attesti l'impedimento alla frequentazione del padre che attesti l'impedimento alla frequentazione del padre da parte della minoreda parte della minore

la madre dovrà corrispondere al padre la somma di € 500 per ogni giorno di mancata frequentazione padre figlia».

Trib. Roma, sez. I civ., 16 dicembre 2016

La giurisprudenza di merito ritiene che possa

essere una misura adottabile anche d’ufficio.

(Trib. Milano, sez. IX civ., decr. 11 febbraio 2015; Trib. Roma, sez. I, sent. 27

giugno 2014; Trib. Roma, ord. 10 maggio 2013)

differiscono sotto tre aspetti

1. Il procedimento in cui si richiedere l’applicazione della misura

2. il momento in cui la tutela si realizza

3. l’ambito di applicazione.

misure coercitive indirette anticipate possono essere richieste nel corso dello stesso giudizio di cognizione avente ad oggetto l’emanazione di un provvedimento di condanna

mentreammonizioni e risarcimenti vengono richiesti in un

autonomo procedimento, successivo al procedimento di cognizione.

misure coercitive indirette ex ante

ammonizioni e risarcimenti ex post

misure coercitive indirette anticipate- ritardo e non solo inadempimento

- misura ripetuta nel tempo per ogni inadempimento ammonizioni e risarcimenti

- solo in caso di violazione - quantificate in maniera forfettaria e una tantum

Mediazione FAMILIARE

Associazione Italiana di Mediatori Familiari (A.I.Me.F.)Associazione Italiana Mediatori Sistemici (A.I.M.S.)Associazione Europea Mediatori Familiari (A.E.Me.F.)Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.)

Roma, 29 settembre 2016

Criteri di invio da parte della Magistratura e dell’Avvocatura

Criteri di invio da parte della Magistratura e dell’Avvocatura

alcuni criteri di invio da parte della Magistratura e dell’Avvocatura

Si può prescrivere una psicoterapia alla coppia genitoriale?

Una recente sentenza (Trib. Roma, sez. I civ., n. 9630/2016)

la prescrizione di un trattamento sanitario per la coppia genitoriale nelle dispute giudiziarie per l'affidamento dei figli.

In alcuni casi, come in quello sopra citato, il Giudice prescrive un percorso terapeutico per entrambi i genitori, pena la perdita della responsabilità genitoriale o l'affido esclusivo al genitore adempiente.

Tale provvedimento non è privo di polemiche e difficoltà oggettive.

Non sembra possibile, perciò, imporre un trattamento sanitario a persone maggiorenni, specie per “recuperare” il proprio ruolo genitoriale.

Principio sancito anche da una recente sentenza (Cass., n. (Cass., n. 13506/201513506/2015) in cui la prescrizione di un sostegno psicologico ai genitori «pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia confliggendo così con l'art. 32 della Costituzione» . Questo genere di “cura”, Questo genere di “cura”, «esula dai poteri del giudice investito della controversia «esula dai poteri del giudice investito della controversia sull'affidamento dei minori … sull'affidamento dei minori … ».

Se anche dinanzi a genitori separati altamente conflittuali, l'ipotesi di

affidamento condiviso è sempre da privilegiare.

In tali casi, la conflittualità più che in ambito psicoterapico, andrebbe

affrontata da un punto di vista giuridico attraverso tempi di frequentazione

equipollenti rendendo di fatto l'affidamento “materialmente condiviso”,

diminuendo così il rischio di conflitto per la custodia dei figli, anche da un

punto di vista economico.

In Italia si sta sperimentando in alcuni Tribunali l'attività di “coordinamento

genitoriale” che guidi la coppia a dirimere i conflitti nella concretezza quotidiana

anziché nel procedimento giudiziario.

La figura del coordinatore genitoriale è ancora in divenire: manca una cornice giuridica che

ne definisca ruoli e responsabilità; non si comprende se tale figura sia chiamata ad operare

“dentro” al processo o “fuori” da esso

Il CG è incaricato

-da una disposizione del giudice -o da un accordo privato tra le parti

per aiutare i genitori a mettere in pratica, modificare e rispettare gli accordi del loro programma di genitori separati

Il gruppo di ricercatori della “Sapienza” Università di Roma ha avviato un percorso volto a studiare la funzione della CoGe per un adattamento alla situazione italiana, tenendo conto sia della regolamentazione giuridica che dell’organizzazione dei servizi volti al sostegno delle famiglie in crisi.

La prima fase del percorso è stata focalizzata sulla costruzione di un gruppo di studio presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica (Prof.ssa Silvia Mazzoni e Prof.ssa Ritagrazia Ardone)

Prima fase

Seconda fase

Bradenton, FL 34207

Debra K. Carter, Ph.D. Clinical and

Forensic Psychologist, Certified Family Law Mediator, Qualified Parenting Coordinator, Co-Founder and Clinical Director of the National Cooperative Parenting Center (NCPC)

2014

Con la pubblicazione del libro si è avviata così la terza fase del

percorso: la sperimentazione con i giudici del Tribunale

Ordinario di Roma e di Civitavecchia.

Nel primo precedente (Trib. Civitavecchia, 20 maggio 2015) il coordinatore genitoriale è stato individuato nella persona di una assistente sociale del servizio pubblico, ma pur sempre muovendo dalla considerazione che il piano genitoriale è stato elaborato dagli stessi genitori nel corso della consulenza tecnica d'ufficio.

Più problematica invece appare la imposizione di un coordinatore genitoriale contro la volontà delle parti. Allo stato della nostra legislazione è infatti consentito al giudice, ex art. 333 c.c., di adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, quale sarebbe ad esempio quello di attribuire a terzi il potere di assumere decisioni sulla vita del minore (salute educazione etc.), sovrapponendosi ai genitori

Il mediatore non è un ausiliario del giudice e non riceve da esso il suo potere

diversamente diversamente

la coordinazione genitoriale richiede che si attribuisca al coordinatore la maggiore autorità possibile, la cui fonte è il provvedimento del giudice, ovvero il consenso delle parti o entrambi.

Tribunale Reggio Emilia, sez. I, 11/06/2015 

•In regime di affido condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre, qualora manchi l'accordo tra le parti, il giudice può disporre che decisioni di rilevante interesse relative alla salute del minore debbano essere assunte da una figura alternativa fino al compimento della maggiore età (nel caso di specie, essendo il minore affetto da grave disturbo autistico di difficile gestione per via del forte disaccordo tra i coniugi il giudice dispone che le decisioni di maggior interesse per la salute siano assunte collegialmente dalla responsabile di Neuropsichiatria infantile e da quella del Centro autismo presso cui il minore è in cura).

Tribunale di Milano, 07 Luglio 2016. Pres., est. Laura Maria Cosmai.

Ricorso per modifica di provvedimento TM/CA – Conferma di affidamento condiviso – Conflittualità tra i genitori – Verificata disponibilità delle parti di affidarsi al professionista coordinatore genitoriale – Nomina del coordinatore genitoriale convenuto dalle parti – Incarico dei genitori a professionista terzo, ADR – Attuazione del progetto di genitorialità condivisa – Compiti, durata e ripartizione tra i genitori dei costi del coordinatore genitoriale

Tribunale di Mantova, sez. I., sentenza 5 maggio 2017

… va disposto che l’andamento dei rapporti familiari venga

monitorato da una figura esterna (c.d. coordinatore

genitoriale o educatore professionale: v. Trib. Milano 7-7-

2016; Trib. Pavia 21-7-2016, inedita) … operando una

mediazione costante e svolgendo i compiti meglio specificati

in dispositivo … professionista che si individua nella persona

della dott. C. M. … ed il costo delle cui prestazioni dovrà

essere sopportato dalle parti nella misura come sopra

prevista per le spese straordinarie.

P.Q.M.

6) nomina quale coordinatore genitoriale la dott. C. M., con compenso a carico dei

genitori (nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre)

e attribuisce alla stessa il compito (avente scadenza al 31-1-2018):

i) di monitorare l’andamento dei rapporti genitori/figli, fornendo le opportune

indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori,

intervenendo a sostegno di essi in funzione di mediazione;

ii) di coadiuvare i genitori nelle scelte formative dei figli, vigilando in vigilando in

particolare sulla osservanza del calendario delle visite previsto per il particolare sulla osservanza del calendario delle visite previsto per il

padre ed assumendo al riguardo le opportune decisioni (nell’interesse dei padre ed assumendo al riguardo le opportune decisioni (nell’interesse dei

figli) in caso di disaccordofigli) in caso di disaccordo;

iii) di redigere relazione informativa sull’attività svolta, da trasmettere al GT.

Ciò premesso, tuttavia, va constatato che, nei fatti, ad otto anni dall'approvazione della legge

sull'affido condiviso, questa non ha mai trovato una totale e concreta applicazione anche nella

quotidiana ordinarietà della vita scolastica dei minori.

a titolo meramente esemplificativo, si ritiene opportuno che le istituzioni scolastiche possano per favorire la piena attuazione del

principio di bigenitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto:

• inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni –

didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, sebbene non collocatario

dello studente interessato;

• individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia

impossibilitato a presenziare personalmente;

attribuzione della password ad entrambi i genitori per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce

ed immediata (sms o email).

richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso

tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.

Massimo Osler - [email protected] - osler.pd.it