La compensazione del debito da conferimento e l’art. 56 L.F.

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    Notariato 5/2011 519

    Giurisprudenza

    Legittimit

    Svolgimento del processoCon la sentenza impugnata la Corte dappello di Romaha confermato il rigetto dellopposizione proposta dalla

    API Holding s.p.a. avverso il decreto con il quale il Giu-dice delegato al fallimento della Progetel DistribuzioneItalia s.p.a. le aveva ingiunto, quale socia della societfallita, il pagamento della somma di Euro 206.883,60,quota di sua spettanza di un aumento di capitale delibe-rato e sottoscritto prima del fallimento.Hanno ritenuto i giudici del merito che non era ammissi-bile la compensazione, dedotta dallopponente, tra uncredito verso la societ e il debito da sottoscrizione di au-mento di capitale.Contro la sentenza dappello ricorre ora per cassazione laAPI Holding s.p.a. e propone un unico motivo dimpu-gnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento Pro-getel Distribuzione Italia s.p.a.

    Motivi della decisione1. Con lunico motivo dimpugnazione la ricorrente de-duce violazione o falsa applicazione dellart. 1241 c.c. ss.,e L. Fall. art. 56, sostenendo che, contrariamente a quan-to ritenuto dai giudici del merito, lart. 2344 c.c., non at-tribuisce al debito da conferimento una particolare natu-ra, preclusiva della possibilit di una sua estinzione percompensazione.Il ricorso fondato.Secondo la giurisprudenza pi recente, infatti, nel caso disottoscrizione di un aumento del capitale sociale, il con-ferimento pu essere eseguito mediante compensazione

    tra il relativo debito del socio e un suo credito verso la so-

    ciet, che, pur perdendo formalmente il credito al confe-rimento, acquista concretamente un valore economi-co, consistente nella liberazione da un corrispondente

    debito (Cass., sez. I, 24 aprile 1998, n. 4236, m. 514876,Cass., sez. I, 5 febbraio 1996, n. 936, m. 495723).N condivisibile il contrario orientamento giurispru-denziale richiamato dai giudici del merito, ma risalentein realt al 1938 (Cass. 5 dicembre 1938, n. 3148), cheaveva ipotizzato un divieto di compensazione a normadellart. 1246 c.c., n. 5, a salvaguardia della corrispon-denza tra il valore nominale del capitale sociale e la suaeffettiva entit, dato che i versamenti del sottoscrittorecostituiscono atto dovuto per la conservazione della qua-lit di socio e vanno eseguiti appena gli amministratorisollecitano il socio alladempimento (Cass., sez. I, 10 di-cembre 1992, n. 13095, m. 479974). vero infatti chelart. 1342 c.c., comma 1, esige che i conferimenti sianofatti in danaro. Tuttavia la compensazione, intervenendotra crediti entrambi pecuniari a norma dellart. 1243 c.c.,comma 1, non modifica loggetto del conferimento, cheavviene pur sempre in danaro, ma solo le modalit diestinzione dellobbligo di conferire.Quanto alla pretesa esigenza di salvaguardare la corri-spondenza tra il valore nominale del capitale sociale e lasua effettiva entit, si tratta evidentemente di un equi-voco. Infatti il capitale sociale solo una quota ideale delpatrimonio netto della societ. Ma il patrimonio netto la differenza fra le poste dellattivo e le poste del passivoesposte in bilancio. Sicch si incrementa sia con lag-giunta di una posta attiva (versamento in danaro) sia con

    la soppressione di una posta passiva (estinzione di un de-

    Societ

    La compensazione del debitoda conferimento e lart. 56 L.F.

    Cassazione, sez. III, 19 marzo 2009, n. 6711 - Pres. Carnevale - Rel. Nappi - P.M. Russo

    Il conferimento in denaro del valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento di capitale socialedeve qualificarsi come un debito pecuniario, che pu essere estinto mediante il ricorso alla tecnica della com-pensazione, con un corrispondente credito pecuniario, vantato dal socio conferente nei confronti della socie-t conferitaria.

    La tecnica della compensazione, quando sia sopraggiunto il fallimento della societ conferitaria, pu operareanche a norma dellart. 56 Legge Fallimentare.

    ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

    Conforme Cass., sez. I, 24 aprile 1998, n. 4236; Cass., sez I, 5 febbraio 1996, n. 936

    Difforme Cass., sez. I, 10 dicembre 1992, n. 13095

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    bito). E nella prospettiva della societ, che lunica rile-vante ai fini del conferimento, ci che davvero neces-sario appunto solo lincremento del suo patrimonio net-to, in una misura tale da coprire lintero valore nominaledelle azioni emesse e sottoscritte dal socio che conferiscemediante compensazione.Considerato dunque che anche la compensazione com-porta un aumento del patrimonio netto della societ, nonvi sono ragioni per escluderne lammissibilit come mododi estinzione dellobbligazione pecuniaria di conferimen-to, secondo le norme generali del codice civile, che sonoapplicabili anche alla compensazione prevista dalla L.Fall., art. 56 (Cass., sez. un., 16 novembre 1999, n. 775,m. 531937). N tale ammissibilit risulta esclusa nel casoin esame da specifiche norme statutarie, di cui non sta-ta neppure dedotta lesistenza. Mentre la compensazionenon certo preclusa da norme, come gli art. 2344 c.c. e L.fall., art. 150, che prevedono particolari modalit di esa-

    zione del credito vantato dalla societ, perch tali normepresuppongono evidentemente lesistenza del credito,che risulta invece estinto per effetto appunto della com-pensazione.In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata vapertanto cassata con rinvio ai giudici del merito, che siatterrano al seguente principio di diritto.Lobbligo del socio di conferire in danaro il valore delleazioni sottoscritte in occasione di un aumento del capita-le sociale un debito pecuniario che pu essere estintoper compensazione con un corrispondente credito pecu-niario nei confronti della societ, anche a norma della L.Fall., art. 56, quando ne sia sopravvenuto il fallimento.

    P.Q.M.La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia anche per le spese alla Corte dappel-lo di Roma in diversa composizione.

    Notariato 5/2011520

    Giurisprudenza

    Legittimit

    IL COMMENTOdi Giosu Leocata

    Il commento analizza, nella prima parte, levoluzione giurisprudenziale dellutilizzo della tecnica della com-pensazione anche in ambito societario e pi precisamente si evidenzia come il conferimento mediante lacompensazione volontaria con un credito vantato dal socio conferente nei confronti della societ conferita-ria salvaguarda la corrispondenza tra il valore nominale del capitale sociale e la sua effettiva entit. Nellaseconda parte, ed questa la novit della sentenza, si sottolinea e si ribadisce come listituto de quopossatrovare attuazione e piena legittimazione quando sopraggiunga il fallimento della societ conferitaria mede-

    sima.

    1. La fattispecie: aumento di capitalemediante compensazione

    La sentenza della Suprema Corte in epigrafe, in-tervenuta nella materia della compensazione in am-bito societario, affrontando il problema riguardantela legittimit (o meno) del conferimento eseguitomediante la compensazione tra il debito da sotto-scrizione del capitale sociale ed il credito vantato

    dal conferente nei confronti della societ conferita-ria.I Giudici della Suprema Corte, partendo dal presup-posto che nella fattispecie in esame non ricorre undivieto implicito desumibile dai principi inderogabi-li del diritto societario, hanno sostenuto la legittimi-t dellapplicazione dellistituto della compensazio-ne in ambito societario ed in particolare nella ipote-si dellaumento di capitale sociale, confermando unpensiero gi espresso dalla giurisprudenza di legitti-mit (1) e presso le corti di prime cure (2).Il codice vigente, con uninnovazione destinata a

    superare le incertezze della dottrina e della giuri-

    sprudenza sotto il regime del codice del 1865 (3) haespressamente disciplinato la compensazione (vo-lontaria, legale o giudiziale) di cui agli artt. 1241 c.c.ss., qualificandola una fattispecie produttiva dellef-fetto estintivo di due obbligazioni aventi ad oggettocrediti reciproci per quantit corrispondenti.Lautonomia privata, dunque pu estinguere per

    Note:

    (1) Di recente Cass., sez. I, 24 aprile 1998, n. 4236.

    (2) In tal senso: App. Napoli 26 giugno 1965, in Giur. it., 1965, I,2, 735; Trib. Roma 18 febbraio 1975, in Giur. comm., 1976, II,397; App. Torino 19 novembre 1964, in Dir. fall., 1965, II, 120;Trib. Venezia 18 settembre 1984, in Societ, 1985, 612; Trib. Pe-rugia 22 dicembre 1990, in Fall., 1991, 737; Trib. Milano 9 feb-braio 1995, in Societ, 1995, 1591; Trib. dIsernia 27 luglio 2004,in Riv. giur. Molise e Sannio, 2005, 2, 35; App. Roma 3 settem-bre 2002, in Societ, 2003, 41; App. Napoli 13 maggio 2002, inDir. e giur., 2002, 236, contra da recente: Trib. Genova 14 giugno2005, in Societ, 2005, 1000.

    (3) La dottrina e la giurisprudenza erano comunque concordi nelriconoscere la legittimit della compensazione volontaria cos G.Giorgi, Teoria delle obbligazioni, Firenze, 1898: dal silenzio delCodice su cosiffatta specie di compensazione non se ne pu le-

    gittimamente inferire, che sia prescritta.

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    Notariato 5/2011 521

    Giurisprudenza

    Legittimit

    compensazione, rapporti obbligatori, cosi come, pa-rallelamente pu, tramite lo strumento della rinun-zia preventiva, ex art. 1246, n. 4, c.c., bloccare ex an-te lintervento dellistituto. Il potere di autonomia

    delle parti si concreta quindi in negozi diretti ad im-pedire o realizzare, come nel caso in esame, lestin-zione dei debiti-crediti reciproci.Con il contratto compensativo le parti manifestanola volont di estinguere le obbligazioni reciprocheuna in funzione dellaltra, modificando o concretan-do il contenuto dei rispettivi rapporti o, almeno, diuno di essi.Gli interessati possono disporre dei loro crediti nel-la maniera che ritengono pi opportuna, purch siafatta salva losservanza delle norme che non tutela-no esclusivamente il loro interesse: le parti hanno

    quindi la facolt di rinunciare ad una condizione oad un termine, come pure possono operare una li-quidazione del quantum ancora incerto, o una con-versione convenzionale, al fine di rendere i creditiomogenei tra loro.Listituto della compensazione, come testimonia lasentenza in epigrafe, e gli orientamenti giurispru-denziali esposti al paragrafo seguente, pu trovareapplicazione anche in ambito societario, infatti ap-pare oggi legittimo, nellambito di unoperazione sulcapitale, quale ad esempio quella dellaumento delcapitale sociale reale (o a pagamento), che un socio

    esegua il proprio conferimento, mediante la com-pensazione di un proprio credito vantato nei con-fronti della societ soggetta allaumento di capitalesociale, con il debito da sottoscrizione nascente dal-loperazione sul capitale de qua.

    2.1 Levoluzione della giurisprudenza

    La sentenza in commento, per diversi aspetti, haconfermato lorientamento giurisprudenziale che haaffrontato la questione sostenendo a riguardo la le-gittimit del conferimento eseguito mediante com-pensazione per le seguenti ragioni:

    a) la compensazione non pregiudica leffettivit delcapitale sociale perch la societ, a fronte dellestin-zione del proprio credito, acquisisce la liberazionedal proprio debito; conseguentemente, sono conferi-bili non solo ed esclusivamente entit espropriabili,ma anche entit economiche suscettibili di valuta-zione economica (con i dovuti limiti di legge);b) la funzione di garanzia per i creditori risiede, inconformit al principio generale che si ricava dalprecetto normativo di cui allart. 2740 c.c., nel pa-trimonio della societ medesima e non nel capitalesociale.

    Ad ulteriore conferma del pensiero innanzi esposto,

    i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito comelesposizione del socio che effettua la compensazio-ne al rischio dimpresa perfettamente identica aquella di chi effettua un conferimento in denaro o

    natura, pertanto, anche in sede fallimentare non ri-corre alcuna alterazione dellapar condicio creditorum,proprio perch uneventualit del genere gi stataaccettata dal Legislatore con lespresso riconosci-mento (art. 56 L.F.) dellammissibilit della com-pensazione in sede fallimentare.Tuttavia, occorre far notare che la Suprema Corte diCassazione si pronunciata in materia, anche in ter-mini diametralmente opposti a quelli fin qui esposti,infatti i Giudici di legittimit con la sentenza n.13095 del 10 dicembre 1992, partendo dal diversopresupposto che sia il capitale sociale e non il patri-

    monio sociale a svolgere una funzione di garanzia,hanno sostenuto linammissibilit della compensa-zione in ambito societario, argomentando che lacompensazione avrebbe determinato un difetto dicorrispondenza tra il nominalismo e la sostanza delcapitale, evidenziando pertanto che gli unici confe-rimenti eseguibili fossero solamente le entit econo-miche espropriabili.Questultimo orientamento giurisprudenziale, riba-dendo quanto gi sostenuto quasi mezzo secolo pri-ma (4) e contrariamente a quanto pronunciato nel-la sentenza in commento, ha sostenuto che in ipote-si di fallimento della societ, loperativit della com-pensazione causa uningiustificata sottrazione del so-cio al rischio normale connesso alla gestione del-limpresa, nonch a quello delleventuale insolvenzadella societ, con ci pregiudicandosi il principiodellapar condicio creditorum.

    2.2 Levoluzione della dottrina

    Parallelamente allevoluzione giurisprudenziale, siain sede di legittimit che presso le corti di prime cu-re, analizzata nel precedente paragrafo, il problemain esame stato affrontato anche in ambito dottri-nario, allinterno del quale si sono formati sia unpensiero favorevole allammissibilit della compen-sazione (5), che uno contrario allutilizzo della com-

    Note:

    (4) Cass. 5 dicembre 1938, n. 3148, in Foro it., 1939, I, 163, checassando la sentenza 12 aprile 1937 della Corte di Appello di Na-poli, si era pronunciata contro la possibilit per lazionista di op-porre in compensazione un suo credito verso la societ da qua-lunque titolo derivi.

    (5) In tal senso: G. Greco, La compensazione del debito da con-ferimento nelle societ per azioni, in Riv. dir. comm., 1939, I,350; Visentini, Sulla estinzione per compensazione del debito

    (segue)

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    Notariato 5/2011522

    Giurisprudenza

    Legittimit

    pensazione in tutte le operazioni sul capitale sociale(6).Partendo da questultimo orientamento, i promotorihanno ritenuto che listituto della compensazione

    non ammesso in ambito societario, in primo luogo,perch la compensazione lesiva del principio cheimpone, nelle societ di capitali in generale e nellesociet per azioni in particolare, il mantenimentodella necessaria corrispondenza (contabile) tra capi-tale nominale e capitale reale della societ durantelo svolgimento dellattivit dimpresa (ribadendopertanto le argomentazioni gi sostenute dalla giuri-sprudenza di legittimit citata). Infatti, secondoquestorientamento a fronte dellaumento del capi-tale sociale eseguito mediante compensazione non sirealizzerebbe un effettivo incremento del capitale

    reale, mancando alla base un apporto patrimonialecorrispondente.In secondo luogo, perch il rapporto sociale si ponesu di un piano distinto rispetto al rapporto obbliga-torio, nel quale il soggetto non interviene in qualitdi socio, bens come terzo creditore, pertanto, nonricorrere lidentit di veste giuridica tra creditore edebitore nei confronti della societ che giustifica lacompensazione legale. Infatti, affinch ricorra lacompensazione legale, il debitore di un terzo deveal contempo essere suo stesso creditore (7), mentreil terzo, in questa fattispecie, non sempre lo stes-

    so nei due rapporti giuridici, essendo il socio debito-re uti socius e creditore uti tertius nei confronti dellasociet, cio vanta una posizione giuridica attiva epassiva nei confronti della societ ma in forza di duedistinti rapporti obbligatori.In terzo luogo infine, perch a mezzo della compen-sazione il socio non compie unoperazione qualifica-bile come conferimento strictu sensu, nel senso dioperazione che aumenta realmente il capitale socia-le, ma si limita soltanto a liberare la societ da unaposta passiva del patrimonio.Gli autori di questo pensiero dottrinario hanno an-

    che evidenziato che in caso di fallimento della so-ciet, pregiudicata la par condicio creditorum, inquanto il socio non corre il rischio attinente alla ge-stione della impresa, ma attraverso limmediato sod-disfacimento del proprio credito, si trova in una po-sizione di privilegio rispetto ad ogni altro creditore.Contrariamente allorientamento dottrinario ut su-

    pra esposto, altro autorevole pensiero (8) ha ritenu-

    Note:

    (continua nota 5)

    del socio per conferimento, in Foro it., 1939,I, 741; Martorano,Debito per conferimento in societ e compensazione, in Foro it.,

    1953, I, 831; C. Graziani, Sullammissibilit della compensazione

    tra credito del socio verso la societ e credito della societ perdecimi non versati, in Studi di diritto civile e commerciale, I, Na-poli, 1953, 493 ss.; F. Montanari, Laumento di capitale socialemediante compensazione, in Riv. Soc., 1967, 999; Angelici, Ap-punti sullart. 2346 c.c., con particolare riguardo al conferimentomediante compensazione, in Giur. comm., 1988, I, 175 ss.; M.Maltoni, Compensazione del credito del socio verso la societcon il debito sorto a suo carico a seguito della sottoscrizione delcapitale sociale, in Giur. comm., 1994, II, 205 ss.; N. Atlante,Compensazione del credito del socio con il debito da sottoscri-zione, in Notariato, 1995, 46; Cassandro, Sullestinzione percompensazione del debito di conferimento dei soci, in Riv. dir.comm., 1967, II, 34 ss.; G.E. Colombo, Il bilancio e le operazionisul capitale, in Aumenti e riduzione di capitale, a cura del Comi-tato Regionale Notarile Lombardo, Milano, 1985, 19; V. Salafia,Aumento di capitale e conferimento di crediti, in Societ, 1988,225 ss.; Cesaro, Brevi considerazioni sul problema della com-pensazione tra debito del socio e credito verso la societ, in Dir.Giur., 1963, 255 ss.; Lamanna, Debiti di conferimento del socioe compensazione, in il Fallimento, 1995, 598 ss.; Brufani, Lau-mento del capitale sociale mediante compensazione, in Riv.Not., 1995, 1341 ss.; Barbuto, Un contrasto giurisprudenziale

    solo apparente tra due decisioni della Corte di Cassazione, inGuida al dir.,1996, 10, 62 ss.

    (6) G. Simonetto, Prestazione del socio e compensazione, in Riv.dir. comm., 1955, I, 237; P. Auletta, Esecuzione dei conferimen-ti sociali e compensazione, in Dir. e giust., 1945, 118 ss. e sem-pre del medesimo autore Il contratto di societ commerciale,Milano, 1937, 98; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, Tori-no, 1988, 357; F. Di Sabato, Sulla estinzione per compensazionedel debito di conferimento, in Contr. e Impr., 1995, 670; Mossa,Diritto commerciale, Milano, 1937, I, 199; Gonzalo Vasquez, Ilc.d. aumento di capitale mediante compensazione, natura giuri-dica e disciplina applicabile, in Giur. Comm., 1994, I, 275; Fr,Societ per azioni, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma,1982, 142 ss.

    (7) Relativamente alla nozione di compensazione si vedano ingiurisprudenza: Cass. 28 ottobre 1976, n. 3831, in Giur. civ.,1975, I, 69; Cass. 14 marzo 2000, n. 2912; Cass. 26 luglio 2002,n. 11030, in Giur. it., 2003, 711 ed in dottrina ex multis: P. Per-lingeri, Il fenomeno dellestinzione delle obbligazioni, Napoli,1972, 108 ss., Guerinoni, La compensazione, in Le obbligazioni,a cura di M. Franzoni, I, Torino, 2004, 509.

    (8) F. Martorano, Compensazione del debito per conferimento, Ilnuovo diritto delle societ - Liber Amicorum Gianfranco Campo-basso, I, 522, e Debito per conferimento in societ e compen-sazione, in Foro it., 1953,I, 831 e in Trattato delle societ perazioni, diretto da G.E. Colombo - G.B. Portale, I conferimenti ati-pici nelle societ di capitali, Milano, 1974, 70 ss.; Angelici, Ap-punti sullart. 2346 c.c., con particolare riguardo al conferimentomediante compensazione, in Giur. comm., 1988, I, 175; G. Cam-pobasso, Diritto Commerciale 2, Diritto delle Societ, 194 ss.;Cesaro, Brevi considerazioni sul problema della compensazione

    tra debito del socio e credito verso la societ, in Dir. e giur.,1963, 260 ss.; Dentamaro, Aumento di capitale e compensazio-ne, in Riv. Soc., 1997, 1027 ss.; Spolidoro, I conferimenti in de-naro, in Trattato delle SPA diretto da Colombo e Portale, 1, II,2004, 423; M. Maltoni, Compensazione del credito del socioverso la societ con il debito sorto a suo carico a seguito dellasottoscrizione del capitale sociale, in Giur. Comm., 1994, II, 205ss.; N. Atlante, Compensazione del credito del socio con il debi-to da sottoscrizione, in Notariato, 1995, 46; Cassandro, Sul-lestinzione per compensazione del debito di conferimento deisoci, in Riv. dir. comm., 1967, II, 34 ss.; G.E. Colombo, Il bilancioe le operazioni sul capitale, in Aumenti e riduzione di capitale, acura del Comitato Regionale Notarile Lombardo, Milano, 1985,19; G. Greco, La compensazione del debito da conferimentonelle societ per azioni, in Riv. dir. Comm., 1939, I, 350; Visenti-ni, Sulla estinzione per compensazione del debito del socio perconferimento, in Foro it., 1939, I, 741; C. Graziani, Sullammissi-

    (segue)

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    to legittima la compensazione in ambito societarioper le seguenti ragioni.In primo luogo, perch la compensazione non con-traria ai principi inderogabili che regolano la corret-

    ta formazione del capitale sociale; infatti, al manca-to effettivo accrescimento del capitale sociale corri-sponde, comunque, leliminazione di una posta pas-siva del bilancio; pertanto, contabilmente una postaattiva di bilancio viene eliminata da una corrispon-dente posta passiva, dando quale risultato la parit enon una perdita patrimoniale tale da pregiudicaregli interessi dei creditori sociali.In secondo luogo perch la compensazione noncomporta lesioni dellintegrit ed effettivit del ca-pitale sociale e non modifica loggetto del conferi-mento, che avviene pur sempre in denaro, ma solo

    le modalit di estinzione dellobbligo di conferire inquanto si estingue un debito liquido ed esigibile del-la societ verso il socio.Secondo questo filone dottrinario, le ragioni a soste-gno dellammissibilit della tecnica compensativarisiedono, pertanto, nel principio secondo cui lado-zione della compensazione ai fini delladempimentodellobbligazione nascente da sottoscrizione del ca-pitale sociale non essendo contraria a nessun princi-pio di diritto inderogabile, non crea alcuno svuota-mento del capitale sociale, in quanto operando sulpatrimonio sociale ne determina una sua depaupera-

    zione.In dottrina si anche sviluppato un indirizzo dottri-nario qualificabile come intermedio, che per com-pletezza espositiva occorre citare, il quale non schie-randosi apertamente verso una soluzione piuttostoche laltra, ha ritenuto la legittimit della sola com-pensazione c.d. volontaria (art. 1252 c.c.), che ope-ra anche quando non ricorrono le condizioni previ-ste per la compensazione legale o quella giudiziale,ostando alla compensazione legale, dice la dottrina,lassenza nel caso della omogeneit dei due debiti(9) ovvero il fatto che il credito del socio non le-

    galmente certo, secondo il grado di certezza che il le-gislatore richiede per i conferimenti diversi dal de-naro (10).

    3. La conferma dellindirizzo prevalente

    I Giudici della Suprema Corte, con la sentenza inesame confermando lorientamento (sia giurispru-denziale che dottrinario) favorevole alla compensa-zione del credito, hanno superato (forse in modo de-finitivo) lobiezione mossa in passato da talune sen-tenze di legittimit e di merito (11), e definito i pre-supposti e gli ambiti di applicazione dellistituto in

    esame, sostenendo a riguardo che la sottoscrizione

    del capitale sociale, merc la contestuale estinzioneper compensazione di un credito del socio sottoscrit-tore, non arreca alcun pregiudizio ai creditori socia-li, scaturendo invece da tale operazione per i credi-

    tori sociali medesimi, un aumento della generica ga-ranzia patrimoniale, poich dalla trasformazione delcredito del socio in capitale di rischio, deriva chedetta garanzia non copre pi il credito medesimo.I creditori sociali anzi, hanno sostenuto i Giudici,non ricaverebbero alcun vantaggio dallimposizionealla societ dellobbligo di pagare il proprio debitonei confronti del socio sottoscrittore e di incassare,contestualmente, le stesse somme da lui dovute.Pertanto, i Giudici della Suprema Corte, contestan-do la tesi secondo cui il capitale sociale svolga unafunzione di garanzia ed il fatto che la societ si possa

    dotare di conferimenti espropriabili, hanno ritenu-to non solo che non sussiste un interesse - dei terzi osociale - contrario ad ammettere tale compensazio-ne, ma piuttosto che esiste un interesse generale esociale alla conversione dei crediti verso la societin capitale di rischio.I Giudici della Suprema Corte, infine, hanno evi-denziato come non sia condivisibile neppure limpo-stazione secondo cui loperazione in esame alteri ilrispetto del principio generale di corrispondenza trail valore nominale del capitale sociale e la sua effet-tiva entit.

    Notariato 5/2011 523

    Giurisprudenza

    Legittimit

    Note:

    (continua nota 8)

    bilit della compensazione tra credito del socio verso la societ ecredito della societ per decimi non versati, in Studi di diritto ci-vile e commerciale, I, Napoli, 1953, 493 ss.; F. Montanari, Lau-mento di capitale sociale mediante compensazione, in Riv. soc.,1967, 999; V. Salafia, Aumento di capitale e conferimento di cre-diti, in Societ, 1988, 225 ss.; Lamanna, Debiti di conferimentodel socio e compensazione, in il Fallimento, 1995, 598 ss.; Bru-fani, Laumento del capitale sociale mediante compensazione, inRiv. not., 1995, 1341 ss.; Barbuto, Un contrasto giurisprudenzia-le solo apparente tra due decisioni della Corte di Cassazione, inGuida al dir., 1996, 10, 62 ss.

    (9) Landolfi, Laumento di capitale, in Societ, 1983, 1252; Guida,Conferimento mediante compensazione: spunti per una rifles-sione, in Riv. not., 1992, 1500; la circostanza che il termine ap-posto al versamento dei decimi (oggi 25 %) sia da ritenersi nel-linteresse della societ (Ferrara, Gli imprenditori e le societ,Milano, 1992, 432 ed in giurisprudenza: Cass. 5 dicembre 1938,n. 3148, in Foro it., 1939, I, 741; Cass. 10 dicembre 1992, n.13095, cit.; App. Napoli 6 maggio 1936, in Foro it., 1936, I, 1247;App. Napoli 7 marzo 1953, in Foro. it., 1953, I, 831; Trib. Napoli 7luglio 1962, in Dir. e giur., 1963, 255; Trib. Firenze 5 marzo 1981,in Vita not., 1983, I, 453; App. Napoli 17 dicembre 1994, in Riv.not., 1995, 328, Trib. Casale Monferrato 20 febbraio 1995, decr.,in Societ, 1995,1194, con nota di Montesano.

    (10) F. Di Sabato, Sulla estinzione per compensazione del debitodi conferimento, in Contr. e Impr., 1995, 670.

    (11) Cos Cass., sez. unite, 16 novembre 1999, n. 775 e Cass.,

    sez. I, 10 dicembre 1992, n. 13095.

  • 7/23/2019 La compensazione del debito da conferimento e lart. 56 L.F.

    6/9

    Infatti, sostiene la Corte, ribadendo il pensiero dot-trinario consolidatosi sul punto, che il capitale so-ciale rappresenta solo una quota ideale del patrimo-nio netto della societ, mentre il patrimonio netto

    costituisce una differenza tra attivo e passivo di bi-lancio, che nella circostanza in esame, subisce pereffetto della compensazione un incremento in unamisura tale da coprire lintero valore nominale delleazioni emesse e sottoscritte dal socio che conferisce.Conseguentemente, considerato che anche la com-pensazione comporta un aumento del patrimonionetto della societ, non vi sono ragioni, sostiene laSuprema Corte, per escluderne lammissibilit comemodo di estinzione dellobbligazione pecuniaria diconferimento, secondo le norme generali del Codi-ce Civile, che sono applicabili anche alla compensa-

    zione prevista dalla Legge Fallim. art. 56.Un ulteriore profilo applicativo della tecnica dellacompensazione in ambito societario quello che simanifesta (o potrebbe manifestarsi) in sede di costi-tuzione della societ. Tuttavia, la sentenza in com-mento, non ha analizzato questa ipotesi, sulla qualeper si sono pronunciate solo poche ma significativesentenze (12), a testimonianza del fatto che seppursi ritenga legittima, come confermato dalla SupremaCorte, la compensazione in sede di aumento a paga-mento del capitale sociale, non del pari pacificoammettere che la stessa tecnica sia applicabile, sic et

    simpliciter, nella fase costitutiva della societ, n ri-guardo al versamento dei decimi prescritti dallart.2329 c.c. (oggi art. 2342 c.c.), n riguardo a versa-menti successivi (13). Infatti, nel primo caso, cioquello costitutivo, il divieto di applicazione dellacompensazione nasce dallassenza di un credito dacompensare, che ai sensi dellart. 1241 c.c. costitui-sce presupposto della compensazione, poich nonpu esservi compensazione fra un soggetto sotto-scrittore e un soggetto inesistente quale la societnon ancora venuta ad esistenza (14) ed inoltre per-ch leventuale compensazione estinguendo un de-

    bito della societ costituita apporterebbe, da unaparte, unutilit economica alla stessa societ, madallaltra, non le apporterebbe un bene oggetto edidoneo a fornire la garanzia patrimoniale per i terziai sensi dellart. 2325 c.c.

    Nel secondo e terzo caso, cio le ipotesi di versa-mento dei decimi prescritti ovvero di quelli succes-sivi, la inestensibilit della compensazione discendedalla funzione di garanzia che assume il capitale so-ciale in sede di costituzione, in ragione della quale iconferimenti iniziali devono essere tutti beni idoneia formare oggetto di garanzia patrimoniale, lestin-

    zione di un debito, infatti, per la societ unutilit

    economica, ma non un bene idoneo a formare og-getto di garanzia patrimoniale (15).Lutilizzo della tecnica della compensazione, nella cir-costanza in esame (rectius: la fase costitutiva), stato

    affrontato anche da parte della dottrina la quale a ri-guardo si , anche qui, divisa in due diversi orienta-menti: il primo favorevole, ma limitatamente alle so-le S.R.L., sul presupposto che ai sensi dellart. 2464c.c. il conferimento pu essere eseguito mediante il ri-lascio di polizza assicurativa o bancaria (16).Il secondo orientamento, diversamente, si a suavolta distinto in due distinte linee di pensiero. Il pri-mo pensiero, secondo cui linammissibilit dellacompensazione risiede nel fatto che quandanche siaderisca alla tesi secondo cui, gi prima della iscri-zione nel registro delle imprese, esista una societ sia

    pure irregolare (17) o in formazione (18) comunquenon possono aversi crediti verso di essa adducibili incompensazione (19) e non dato spingersi fino aconfigurare lesistenza di un patrimonio sociale dicui gli amministratori possano legittimamente di-sporre, gi al momento della sottoscrizione dellattocostitutivo da parte dei soci (20).Il secondo pensiero, per altro verso (21), sostiene

    Notariato 5/2011524

    Giurisprudenza

    Legittimit

    Note:

    (12) Ex multis: Cass., sez. I, 5 febbraio 1996, n. 936.

    (13) Cos F. Martorano, in Trattato delle societ per azioni, direttoda G.E. Colombo e G.B. Portale.

    (14) Cos Cass., sez. I, 5 febbraio 1996, n. 936.

    (15) Cos anche Trib. Isernia 29 ottobre 2005, in Riv. not., II,2007, 468, con nota di A. Picchione; contra Trib. Genova 14 giu-gno 2005, in Societ, 2005, 1000, con nota di L. Vittone.

    (16) Fanti, Compensazione di crediti del socio con debiti verso lasociet a r.l. per decimi mai versati, in Societ, 2004, 589 ss.

    (17) G. Oppo, Forma e pubblicit nelle societ di capitali, in Riv.dir. civ., 1966, I, 139 e vedi pure Simonetta, La nuova stesuradellart. 2332 e la societ di capitali irregolare, in Riv. dir. civ.,1974, II, 337 ss.; Guida, Societ di capitali irregolare: prospettivenuove per un vecchio problema, in Riv. not., 1983, II, 508 ss.

    (18) G.B. Portale, Conferimenti in natura ed effettivit del capita-

    le nella societ per azioni in formazione, in Riv. soc., 1994, 58.(19) Cos Cass., sez. I, 5 febbraio 1996, n. 936, in Societ, 1996,782.

    (20) Cass., sez. I, 5 novembre 2003, n. 16609, in Societ, 2004,5, 588.

    (21) Cos C. Graziani, Sullammissibilit della compensazione tracredito del socio verso la societ e credito della societ versoper decimi non versati, in Giur. comp. dir. comm., 1941 ed ora inStudi di diritto civile e commerciale, Napoli, 1953, 493 ss.; Cas-sandro, op. ult. cit.; Cesaro, Brevi considerazioni sul problemadella compensazione tra debito del socio e credito verso la so-ciet, in Dir. e giur., 1963, 258 ss.; C. Angelici, Appunti sul 2346con particolare riferimento al conferimento mediante compen-sazione, in Giur. comm., 1988, I, 184 ss.; Pisani Massamormile,Conferimenti in S.p.a. e formazione del capitale, Napoli, 1992,

    (segue)

  • 7/23/2019 La compensazione del debito da conferimento e lart. 56 L.F.

    7/9

    che la tecnica della compensazione non trovi attua-zione nella fase della costituzione, in quanto, a pre-scindere dalla difficolt di ipotizzare lesistenza a ta-le momento, di un controcredito esigibile nei con-

    fronti della societ, il conferimento in sede costitu-tiva, non rappresenta un adempimento dellobbligodi conferimento (come ricorre nella ipotesi dellau-mento di capitale, in cui il versamento del 25%,stante la natura consensuale del negozio di sottoscri-zione (22), effettuato nelle casse sociali) bens undeposito obbligatorio di somme, la cui consegna agliamministratori della societ (successiva al momentodella iscrizione a R.I. ex art. 2331, comma 4) ne con-sente limputazione a copertura del capitale sotto-scritto.Giova comunque precisare che il profilo applicativo

    in esame, stante la vastit degli ambiti coinvolti,giustificherebbe una pi accurata indagine distante,tuttavia, dallattuale analisi.Il minimo comun denominatore degli orientamentigiurisprudenziali (citati) sviluppatisi intorno allaproblematica della legittimit o meno della compen-sazione in ambito societario, rappresentato dallin-terpretazione che gli stessi giudici della SupremaCorte hanno della funzione del capitale sociale.

    Nella sentenza in commento i giudici hanno, in mo-do chiaro ed evidente, sposato lorientamento dot-trinario e giurisprudenziale maggiormente consoli-

    datosi, secondo cui, diversamente dalla funzione digaranzia del capitale sociale autorevolmente soste-nuta in passato (23), la garanzia per i creditori socia-li risiede unicamente nel patrimonio sociale ed il ca-pitale sociale ha pertanto una funzione produttivi-stica ovvero organizzativa (24) che giustifica, per ef-fetto, la possibilit di conferire in societ non sola-mente beni suscettibili di formare oggetto di garan-zia patrimoniale, quindi espropriabili, ma qualunqueentit economica suscettibile di valutazione econo-mica iscrivibile a bilancio.Infine, occorre precisare che la dottrina, in termini

    pi o meno consolidati, ha sempre tenuto distinto ilconferimento effettuato mediante compensazionedal conferimento del credito (artt. 2440 e 2481c.c.). Infatti, parte della dottrina (25) ha sostenutonel merito che lipotesi del conferimento del creditovantato nei confronti di un terzo, vada ricondottanella generale disciplina della cessione del credito atitolo oneroso di cui agli artt. 1260 e ss. c.c., con laspecificazione che il credito, in sede di conferimento, ri-leva come bene in natura (26) soggiacendo, pertanto,alle regole proprie che presiedono ai conferimenti innatura.

    Diversamente, il conferimento eseguito mediante

    compensazione, rappresenta uno strumento soluto-rio di due distinti rapporti obbligatori, ed al contem-po un possibile strumento di attuazione dellaumento.Una tecnica del tutto estranea al sistema del conferi-

    mento del credito in senso proprio, giacch nella (omis-sis) ipotesi in esame non si consente lingresso del credi-to nel patrimonio sociale, (omissis),piuttosto si verificalestinzione per effetto della compensazione, appunto,della posizione debitoria della societ verso il socio, in cirealizzandosi larricchimento patrimoniale della societdeliberante laumento (27).Pertanto, in conclusione, il conferimento del credi-to da inquadrarsi, tra i conferimenti in natura,mentre il conferimento eseguito mediante compen-sazione delle reciproche posizioni di debito-credito,come sostenuto autorevolmente (28) , diversamen-

    Notariato 5/2011 525

    Giurisprudenza

    Legittimit

    Note:

    (continua nota 21)

    275; G. Ferri jr., Investimento e conferimento, Milano, 2001, 287ss.; Spolidoro, Conferimenti in denaro, in Trattato Colombo-Por-tale, 1*, 2004, 417; Grippa, Legittimit della compensazione insede di aumento del capitale sociale: difficolt di inquadramentodel fenomeno, in Giur. comm., 1998, II, 512; Vaselli, Aumento dicapitale sociale e compensazione di crediti, in Banca borsa tit.cred., 1954, II, 410; G. Cottino, Diritto Commerciale, Le societ,I, 2, Padova, bens 1999, 258; Ferrara jr - Corsi, Gli imprenditori ele societ, Milano, 2006, 412 ss.; C.A. Busi, Azzeramento e rico-stituzione del capitale nelle S.P.A., Padova, 1998, 178.

    (22) P.G. Marchetti, Problemi in tema di aumento del di capitale,Milano, 1994, 91 e Cass. 26 gennaio 1996, n. 611, costituisce un

    mero atto di esecuzione (cos Montesano, in Societ, 1995,1197); Dentamaro, Aumento di Capitale e compensazione, inRiv. Soc., 1197, 1059; M. De Acutis, La Cassazione muta opinio-ne sulla compensabilit del debito del socio da sottoscrizionecon un suo credito verso la societ ... ma fino ad un certo punto,in Nuova giur. civ. comm., 19997, 162.

    (23) G. Simonetto, Responsabilit e garanzia nel diritto delle so-ciet, Padova, 1959, 310 ss.

    (24) Ex multis: G. Campobasso, Diritto commerciale, 2, Torino,2004; Di Sabato, Manuale delle societ, Torino, 1988, 90 ss.

    (25) Ex multis: C. Angelici, Appunti sullart. 2346 c.c., con parti-colare riguardo al conferimento mediante compensazione, inGiur. Comm., 1988, I, 175; Dentamaro, Aumento di capitale ecompensazione, in Riv. Soc., 1997, 1027 ss.; M.S. Spolidoro, Iconferimenti in denaro, in Trattato delle SPA diretto da Colombo

    e G.B. Portale, 1, II, 2004, 423.

    (26) Giuseppe A. M. Trimarchi, Laumento di capitale, Napoli,2007, 288.

    (27) Giuseppe. A. M. Trimarchi, op. loc. ult. cit., cos anche C.Crippa, Legittimit della compensazione in sede di aumento delcapitale sociale: difficolt dinquadramento del fenomeno, inGiur. comm., 1998, 4, 512 ss. e A. Fabrizio, Compensazione didebiti e crediti del socio di societ di capitali, in Societ, 1995,12, 1591 ss., i quali sostengono come la dottrina che identifica lacompensazione in sede di conferimento con il conferimento delcredito, confonda una modalit di estinzione delle obbligazionidiversa dalladempimento con il negozio di cessione del credito,che presuppone, tra laltro, un rapporto trilaterale che coinvolgail creditore cedente, la societ cessionaria ed il debitore ceduto.

    (28) P.G. Marchetti, Problemi in tema di aumento del capitale, in

    Aumenti e riduzioni di capitale, Milano, 1984, 79 ss.

  • 7/23/2019 La compensazione del debito da conferimento e lart. 56 L.F.

    8/9

    te, sussumibile sotto il pi ampiogenus del conferi-mento in denaro, in quanto la compensazione inci-de sulla fase della mera esecuzione del conferimentogi effettuato, risultando, pertanto, evidente linuti-

    lit della stima ovvero della relazione peritale (29).4. La novit: la compensazione in ambitofallimentare

    Preso atto della circostanza che la sentenza in esameha ribadito come la compensazione comporti co-munque un aumento di patrimonio netto della so-ciet e pertanto che non vi sono ragioni per esclu-derne lammissibilit come modo di estinzione del-lobbligazione pecuniaria di conferimento, gli stessiGiudici della Suprema Corte hanno esteso lambitodi applicazione del suddetto principio, anche alla

    circostanza in cui della societ conferitaria ne so-praggiunga il fallimento.Infatti lart. 56 L.F. (che a seguito della riforma deldiritto fallimentare - D.L. n. 35/2005 e D.Lgs. n.5/2006 - ha mantenuto inalterata la sua disciplina)dispone testualmente che i creditori abbiano il dirit-to di compensare coi loro debiti verso il fallito, i cre-diti che essi stessi vantano verso lo stesso, ancorchnon scaduti prima della dichiarazione di fallimento.I Giudici della Suprema Corte in esame contraria-mente a quanto disposto in prime cure con decretodal Giudice Delegato, il quale aveva ingiunto al so-

    cio della societ fallita, ai sensi dellart. 150 L.F., ilpagamento di una somma di denaro, quale quota disua spettanza di un aumento di capitale deliberato esottoscritto in data antecedente al fallimento, han-no sostenuto linapplicabilit, nella fattispecie, delcitato articolo della Legge Fallimentare (art. 150),in quanto non ne ricorrevano i presupposti.Infatti, lart. 150 L.F., a parere della Suprema Corte,costituisce uno strumento ulteriore a garanzia dellaprocedura fallimentare, che tuttavia non libera i so-ci della societ fallita dagli obblighi nascenti dallasottoscrizione di precedenti aumenti di capitale.

    Pertanto, il presupposto per la sua applicabilit lesistenza di un credito (estinto per compensazione)in favore della societ ancora sussistente al momen-to della dichiarazione di fallimento. Conseguente-mente, nella fattispecie in esame, i Giudici della Su-prema Corte hanno sostenuto come, pur ricorrendolesistenza di un credito da conferimento in favoredella societ, non fosse preclusa loperativit del-listituto della compensazione che estingue per effet-to detto credito, da norme come gli artt. 2344 c.c. e150 L.F., che prevedono particolari modalit di esa-zione del credito vantato dalla societ (30).

    A tal proposito giova precisare che secondo una ri-

    salente tradizione interpretativa, la compensazionecui fa riferimento lart. 56 L.F. sarebbe soltanto quel-la legale, conseguentemente troverebbero applica-zione le regole di diritto comune che disciplinano

    questultima ipotesi di compensazione, salve le dero-ghe espressamente previste dalla Legge Fallimenta-re. Ebbene, secondo il diritto comune la compensa-zione legale opera se i debiti contrapposti sono reci-proci, liquidi, esigibili ed omogenei e se non ricorro-no speciali ipotesi di esclusione come quelle con-template nellart. 1246 c.c.; a tali requisiti deve ag-giungersi per un altro requisito - di carattere fonda-mentale e preliminare - quale quello dellanterioritdella genesi causale dei debiti rispetto alla data del-la sentenza dichiarativa (31).Lanteriorit del fatto genetico da intendersi non

    nel senso che prima del fallimento la compensazio-ne debba anche essere stata fatta valere medianteazione o eccezione. Infatti anche se il giudice nonpu rilevarla dufficio, la compensazione legaleestingue i due debiti dal giorno della loro coesisten-za, pertanto leffetto estintivo si verifica ipso iure, inbase al fatto oggettivo della coesistenza dei debiticontrapposti. Quindi, quando la parte dichiara divolersi avvalere di tale effetto estintivo rimuovesemplicemente un ostacolo formale al prodursi di uneffetto gi verificatosi, proprio per questo motivo lacompensazione in ambito fallimentare pu essere

    fatta valere anche dopo il fallimento, purch la coe-sistenza dei debiti sia anteriore ad esso.Lart. 56 L.F. regola, dunque, il caso di una fattispe-cie imperfetta, di una compensazione legale che, purafferendo a debiti gi coesistenti e quindi estinti,non stata ancora esercitata prima del fallimento nin via di autotutela, n in sede processuale, perchnon se ne posta ancora la necessit, o perch nonsi realizzato anteriormente uno dei requisiti pre-scritti dalla legge (32).I Giudici della Suprema Corte hanno quindi confer-mato un pensiero gi espresso in dottrina, secondo

    cui la compensazione rappresenta una forma di tute-

    Notariato 5/2011526

    Giurisprudenza

    Legittimit

    Note:

    (29) Trib. Piacenza 1 giugno 1995, in Manzini, Le operazioni sulcapitale sociale, Padova, 2000, 264 e App. Roma 3 settembre2002, in Societ, 2003, 41, con nota di Platania.

    (30) Cosi anche la giurisprudenza di merito Trib. Milano 9 febbra-io 1995.

    (31) Cos Cass. 26 febbraio 1999, n. 1671, in Fall., 2000, 362;Cass. 22 gennaio 1998, n. 559, in Fall., 1999, 156; Cass. 9 gen-naio 1997, n. 123, in Fall.,1997, 311; Cass., sez. un., 19 novem-bre 1996, n. 10097.

    (32) F. Lamanna, Gli effetti del fallimento per i creditori, 241 ss.,in Il nuovo diritto fallimentare. Novit ed esperienze applicative a

    cinque anni dalla riforma, Milano, 2010.

  • 7/23/2019 La compensazione del debito da conferimento e lart. 56 L.F.

    9/9

    la preventiva, consentendo al debitore creditore, ilquale teme linadempimento della controparte delrapporto creditorio-debitorio, di rifiutarsi di adem-piere nei confronti di costui la propria prestazione,

    eccependo lestinzione per compensazione per lequantit corrispondenti (33).Pertanto, sul presupposto della funzione equitativasottesa allart. 56 L.F., che la Suprema Corte costrui-sce il suo pensiero e le argomentazioni a sostegnodella piena applicabilit dellistituto della compen-sazione anche in ambito fallimentare, infatti, sareb-be contraria a giustizia la rigorosa applicazione delle re-

    gole del concorso se chi essendo contestualmente titolaredi situazioni giuridiche attive e passive verso il fallito,

    fosse costretto a subire la falcidia fallimentare dei suoicrediti, dovendo per adempiere ai suoi debiti integral-

    mente (34).Altra parte della dottrina ha sostenuto anche chelarticolo 56 L. F. non deroga i requisiti della com-pensazione legale, ed in particolare quello dellesigi-bilit, conseguentemente la compensazione del cre-dito non ammessa nella ipotesi in cui il corrispon-dente credito del fallito non sia esigibile (35).Successivamente la giurisprudenza di legittimit,operando uninversione di marcia, anche seguendoil dettato normativo contenuto allart. 56 L.F., chenon richiede esplicitamente la esigibilit ma solo lasussistenza della posizione creditizia attiva, ha soste-

    nuto che lunico presupposto per esercitare la com-pensazione fosse lanteriorit del credito alla dichia-razione di fallimento (36).Per converso, altra parte della dottrina a sostegno del-la tesi dellinutilizzabilit della compensazione in sedefallimentare ha ribadito, sul presupposto ricavabiledalla disciplina di cui allart. 150 L.F. (in forza delquale i liquidatori, in caso di insufficienza dei fondidisponibili hanno la facolt di richiedere il versamen-to dei decimi (oggi 25%) dovuti, inibendo ogni ripar-tizione tra i soci di acconti sul risultato della liquida-zione, salvo che vi sia la totale copertura finanziaria

    delle passivit) il pensiero gi sostenuto da parte del-la giurisprudenza di legittimit, secondo cui la com-pensazione non trova cittadinanza nel nostro ordina-mento nella ipotesi dellaumento del capitale socialee tanto meno in sede costitutiva, evidenziando a ri-guardo limpedimento rappresentato dallarticolo 150della Legge Fallimentare e dallart. 2491 c.c. (37).Tuttavia, autorevole dottrina (38) di contrario avvi-so, sostiene che sia il potere del liquidatore che quel-lo del curatore di agire per il versamento dei decimitrova, come ogni pretesa creditoria, il suo limite pro-prio nelleccezione della compensazione, prevista,

    oltretutto, dallart. 56 L. F..

    Vero , infatti, che lapplicazione di tale norma al-lipotesi in discorso consentirebbe al socio di sottrar-si allobbligo, previsto dallart. 150 L.F., di eseguire iversamenti ancora dovuti, ancorch non sia scaduto

    il termine di pagamento, al fine di far fronte anchecon essi alle passivit sociali, com nella logica delsistema del diritto societario; ma la consistenza del-largomento si svuota ove si consideri che in tal ca-so, in conseguenza del fallimento, il contratto di sot-toscrizione dellaumento di capitale sar assoggetta-bile a revocatoria ex art. 67, n. 1, L.F., per tale stradapotr essere reso inefficace verso i terzi il titolo inbase al quale si sia operata o si voglia operare la com-pensazione.

    Notariato 5/2011 527

    Giurisprudenza

    Legittimit

    Note:

    (33) In questo senso M. Cosentino, Patti, La compensazione neisuoi aspetti giuridici, Napoli, 1983,1.

    (34) Il nuovo diritto fallimentare, commentario diretto da AlbertoJorio e coordinato da Massimo Fabiani, I, art. 56, 806.

    (35) Cos E. Guerinoni, La compensazione, in Le Obbligazioniacura di M. Franzoni, I, Torino, 2004, 509.

    (36) Cosi Cass. 2 novembre 1991, n. 755, Cass. 16 novembre1999, n. 775, Cass. 28 agosto 2001, n. 11288 ed in dottrina si ri-corda P. Scalini, La compensazione nel fallimento, Milano, 1998,25 ss.

    (37) Cos Dentamaro, Aumento di capitale e compensazione, inRiv. soc., 1997, 1039 ss.; Lamanna, Debiti di conferimento delsocio e compensazione, in Fallimento, 1993, 600; E. Civerra, Au-mento del capitale mediante compensazione e disciplina deiconferimenti, in Societ, 1997, 1438; F. Auletta, Esecuzione deiconferimenti sociali e compensazione, in Dir. e giur., 1945, 118ss.; De Marco, Decreto monitorio e misure cautelari del giudicedelegato nel processo concorsuale, in Dir. fall., 1950, I, 247.

    (38) Ex Multis: M.S. Spolidoro, I conferimenti in denaro, in Trat-tato Colombo - Portale, 1*, Torino, 2004, 417; Cassandro, Sul-lestinzione per compensazione del debito di conferimento del

    socio, in Riv. dir. comm., 1967, II, 35 ss.