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l’attuare l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla clausola 5, impone agli Stati membri del- l’Unione europea di introdurre nelle legisla- zioni nazionali norme idonee a prevenire e a sanzionare l’abuso della successione di con- tratti di lavoro a tempo determinato, me- diante l’introduzione di una o più misure re- lative a ragioni obiettive per la giustifica- zione del rinnovo dei contratti, alla durata massima totale dei contratti a tempo determi- nato e al numero dei rinnovi dei suddetti con- tratti, misure delle quali si perde traccia nel testo licenziato. E questo seppure sono nume- rose le tipizzazioni contrattuali vigenti nel nostro ordinamento in grado di dare risposte a precise e specifiche necessità o situazioni: tempo determinato con causalità, sommini- strazione lavoro, lavori stagionali. Passando al contratto di apprendistato, non avendo portato a risultati la riforma Fornero, si è pensato di destrutturare definitivamente la parte normativa: la conferma del 20% di ap- prendisti nelle aziende con oltre 50 dipendenti prima di poter attivare ulteriori contratti di ap- prendistato e la responsabilità regionale sulla formazione che può dettare le linee di I marzo-aprile 2015 Non abbattere mai una palizzata prima di sapere la ragione per cui fu eretta. (G.K. Chesterton) “JOBS ACT” o il lavoro secondo Matteo ATTO PRIMO (Ouverture) L’antipasto, con la Legge 78/2014, è del maggio scorso, e se gli ingredienti usati nel- l’occasione sono stati quelli, qualche interro- gativo ce lo eravamo posto sulle portate suc- cessive. I capitoli relativi al primo intervento legislativo, hanno riguardato il lavoro a tempo determinato e il contratto di appren- distato, identificati nella vigente normativa, non idonei a favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro. E così, via con l’amplia- mento della durata di contratti a tempo deter- minato “acausali”, senza cioè le motivazioni di legge, fino a 36 mesi rispetto ai 12 mesi previsti dalla L. 92/2012, articolabili in un numero massimo di cinque proroghe. Poi il superamento al vincolo del tetto del 20% per numero di contratti a tempo determinato che si possono stipulare rispetto alla forza lavoro impiegata a far data dal primo gennaio del- l’anno di assunzione, con l’introduzione di una multa in luogo dell’obbligo all’assun- zione a tempo indeterminato qualora venga superata la soglia. Vale la pena in proposito ricordare che la Direttiva 1999/70/CE, nel- Cucinato e cotto, eccolo servito il piatto tanto atteso… L’annunciata organica e complessiva riforma del mercato del lavoro è stata approvata da Camera e Senato a di- cembre 2014 e visto le attese che ha suscitato, dovremmo essere contenti e aspettare alla prova dei fatti quanto le intenzioni trovino corrispondenza nelle pratiche. Nel generale plauso proveniente da casa imprenditoriale e corrispondente alzata di scudi dalla controparte sindacale, che non è di per sé un buon sintomo, prende il largo la nave… Speriamo regga gli urti del mare in tempesta.

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l’attuare l’accordo quadro CES, UNICE eCEEP sul lavoro a tempo determinato, allaclausola 5, impone agli Stati membri del-l’Unione europea di introdurre nelle legisla-zioni nazionali norme idonee a prevenire e asanzionare l’abuso della successione di con-tratti di lavoro a tempo determinato, me-diante l’introduzione di una o più misure re-lative a ragioni obiettive per la giustifica-zione del rinnovo dei contratti, alla duratamassima totale dei contratti a tempo determi-nato e al numero dei rinnovi dei suddetti con-tratti, misure delle quali si perde traccia neltesto licenziato. E questo seppure sono nume-rose le tipizzazioni contrattuali vigenti nelnostro ordinamento in grado di dare rispostea precise e specifiche necessità o situazioni:tempo determinato con causalità, sommini-strazione lavoro, lavori stagionali. Passando al contratto di apprendistato, nonavendo portato a risultati la riforma Fornero,si è pensato di destrutturare definitivamente laparte normativa: la conferma del 20% di ap-prendisti nelle aziende con oltre 50 dipendentiprima di poter attivare ulteriori contratti di ap-prendistato e la responsabilità regionale sullaformazione che può dettare le linee di

I

marzo-aprile 2015

Non abbattere maiuna palizzata

prima di sapere la ragione per cui fu eretta.

(G.K. Chesterton)

“JOBS ACT” o il lavoro secondo Matteo ATTO PRIMO (Ouverture) L’antipasto, con la Legge 78/2014, è delmaggio scorso, e se gli ingredienti usati nel-l’occasione sono stati quelli, qualche interro-gativo ce lo eravamo posto sulle portate suc-cessive. I capitoli relativi al primo interventolegislativo, hanno riguardato il lavoro atempo determinato e il contratto di appren-distato, identificati nella vigente normativa,non idonei a favorire l’incontro fra domandae offerta di lavoro. E così, via con l’amplia-mento della durata di contratti a tempo deter-minato “acausali”, senza cioè le motivazionidi legge, fino a 36 mesi rispetto ai 12 mesiprevisti dalla L. 92/2012, articolabili in unnumero massimo di cinque proroghe. Poi ilsuperamento al vincolo del tetto del 20% pernumero di contratti a tempo determinato chesi possono stipulare rispetto alla forza lavoroimpiegata a far data dal primo gennaio del-l’anno di assunzione, con l’introduzione diuna multa in luogo dell’obbligo all’assun-zione a tempo indeterminato qualora vengasuperata la soglia. Vale la pena in propositoricordare che la Direttiva 1999/70/CE, nel-

Cucinato e cotto, eccolo servito il piatto tanto atteso… L’annunciata organica ecomplessiva riforma del mercato del lavoro è stata approvata da Camera e Senato a di-cembre 2014 e visto le attese che ha suscitato, dovremmo essere contenti e aspettarealla prova dei fatti quanto le intenzioni trovino corrispondenza nelle pratiche.

Nel generale plauso proveniente da casa imprenditoriale e corrispondente alzata discudi dalla controparte sindacale, che non è di per sé un buon sintomo, prende il largola nave… Speriamo regga gli urti del mare in tempesta.

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formazione alle aziende, rendendola difatto facoltativa. Ciò che rimane in piedi delcontratto di apprendistato, a caratterizzarne laspecificità, è lo sgravio contributivo. Ora, tuttisappiamo che il 92% delle aziende italiane hameno di 10 addetti, quindi sarebbe stato me-glio evitare di legiferare sul quasi niente. Nell’urgenza di provare a dare una qualcherisposta alla drammatica situazione occupa-zionale, è stata sposata una logica che mini-mizza le responsabilità, guarda caso allineataalla tesi sostenuta dalla gran parte del mondoimprenditoriale, verso una maggior deregola-mentazione normativa, la perenne litania deilacci e lacciuoli che limitano la creazione diopportunità di lavoro. E ciò pur nella consa-pevolezza che molte aziende sono ormai arri-vate “alla canna del gas”, per tutt’altri motivi,e non certo da questi provvedimenti potrannoottenere un qualche aiuto per risollevarsi econtribuire a dare una soluzione al problemaoccupazionale. Piuttosto, l’intervento mira indirezione di “dilatare” i tempi di un vero in-tervento, in attesa che cambi, speriamo inmeglio, lo scenario economico generale. Sa-rebbe stato più produttivo da subito, da unlato stimolare il sistema produttivo a riquali-ficarsi, chiedendo di mettere mano al portafo-glio per investire di più e incentivando un’oc-cupazione qualitativa, di cui, la non provvi-sorietà rappresenta una componente impor-tante, e dall’altro come contropartita incideremaggiormente sul cuneo fiscale. Trascorsi 9 mesi di applicazione, questo anti-pasto di Jobs Act non sembra avere fornitochiari segnali in direzione di un cambio dimarcia da tutti atteso, lavoratori e imprese, ei dati rilevati dall’ISTAT, sotto riportati, locertificano.

Correttamente, notiamo che segnali di di-scontinuità sono arrivati dal dato sull’occu-pazione di dicembre 2014, cresciuta di93.000 unità, da verificare come tipologia,anche perché molto probabilmente legata alperiodo natalizio con contratti temporanei nelcomparto della distribuzione commerciale.

ATTO SECONDO (il corpo della riforma)Il 15 dicembre 2015 in Gazzetta Ufficialeviene pubblicata la L. 10 dicembre 2014, n.183 delega in materia di “riforma degliammortizzatori sociali, dei servizi per il la-voro e delle politiche attive, nonché in ma-teria di riordino della disciplina dei rap-porti di lavoro e dell’attività ispettiva e ditutela e conciliazione delle esigenze dicura, di vita e di lavoro”. Il 20 febbraio, ri-spettando la tabella di marcia, dal GovernoRenzi vengono approvati i relativi decreti at-tuativi che prevedono l’operatività dellalegge a partire dal 7 marzo 2015, seppure nonancora nella sua generale completezza. Sul questo corpo della riforma portiamo al-cune considerazioni di carattere generale su-gli aspetti a nostro parere controversi.

1) Decreto legislativo “recante disposizioniin materia di contratto a tempo indetermi-nato a tutele crescenti”.L’art. 18 è stato messo finalmente (!!) in sof-fitta, il famigerato articolo 18 considerato “ilvero responsabile” del pessimo funziona-mento del mercato del lavoro in Italia. E lo siè fatto anche ricorrendo ad un paradosso se-mantico. Infatti, sotto le spoglie di un sistemache promuove i “contratti di lavoro a tempoindeterminato a tutele crescenti” viene ser-vito un piatto un poco diverso. Il principale in-grediente, infatti, è quello del riconoscimentodi un indennizzo/risarcimento monetario, incaso di licenziamento individuale e collettivo,fatto salvo quello disciplinare per giustificatomotivo soggettivo o per giusta causa dimostra-tosi insussistente in giudizio, e nullo perché in-timato senza forma scritta, che come risaputoè casistica numericamente esiziale. Tutela (vedi Treccani) ha significato di “di-fesa, salvaguardia, protezione di un diritto odi un bene materiale o morale, e del

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suo mantenimento e regolare esercizioe godimento”. Con lo smantellamento del-l’art. 18 Legge 300/1970, c’è da chiedersiquali siano le tutele che potranno crescere. L’indennizzo è altra cosa, “è una prestazionepatrimoniale che va a compensare un sog-getto a seguito del sacrificio di un diritto”(sempre Treccani).Zuppa e pan bagnato sono certo sinonimi; èperlomeno dubbio che lo siano tutela e inden-nizzo secondo quanto deriva dall’applica-zione di questa parte del Jobs Act. Non paghi dell’avere praticamente messotutto sotto indennizzo, viene reintrodotta lapossibilità di una conciliazione stragiudizialeo meglio, in questo caso, chiamata “offerta diconciliazione”. Al fine di evitare il giudi-zio, il datore di lavoro può offrire al la-voratore, entro i termini di impugnazionestragiudiziale del licenziamento, un importonetto, quindi non imponibile fiscalmente eprevidenzialmente, in misura comunque noninferiore a due e non superiore a diciotto men-silità, mediante consegna al lavoratore di unassegno circolare. Un importo che nella so-stanza non si discosta molto dall’indennizzogiudiziale, quindi non certo incentivante.

2) Decreto legislativo “recante il testo orga-nico delle tipologie contrattuali e la revi-sione della disciplina delle mansioni”.Nel merito vengono confermate le precedentidisposizioni in materia di contratti di lavoromentre l’annunciato “disboscamento” ha par-torito il superamento: a) del contratto di col-laborazione a progetto (di cui si era abusatopur in mancanza di reali requisiti ipotizzandoche diventino lavoratori subordinati!!), b) deljob sharing o lavoro ripartito (che non avevariscosso alcun favore in questi anni), c) del-l’associazione in partecipazione con apportodi lavoro (uno scandalo soprattutto nelcampo delle attività professionali). Per tutte le altre tipologie contrattuali si èoperato nella direzione di renderle più aperte,flessibili e meno burocratiche nella loro ge-stione e attuazione. E visto che di tutele cre-scenti stiamo parlando, ecco arrivato il de-mansionamento: viene infatti sostituito l’art.2103 del codice civile.

In caso di modifica degli assetti organizzativiaziendali che incidono sulla posizione del la-voratore, il lavoratore potrà essere assegnatoa mansioni appartenenti al livello di inqua-dramento inferiore, e il mutamento di man-sioni, se necessario, deve essere accompa-gnato da un obbligo formativo, ma il cuimancato adempimento non determina la nul-lità dell’atto!! (il comma 3, così come è, po-tevamo davvero risparmiarcelo). E ciò puòavvenire anche a seguito di accordo fra leparti “in sede protetta” se è finalizzato allaconservazione dell’occupazione. Dal puntodi vista del trattamento retributivo, il lavora-tore mantiene il suo trattamento riparame-trato ai nuovi elementi del livello cui per-viene e alle relative voci accessorie, leggasiuna modalità di contenimento/riduzione delcosto del lavoro.

3) Decreto legislativo “recante disposizioniper il riordino della normativa in materia diammortizzatori sociali in caso di disoccupa-zione involontaria e di ricollocazione dei la-voratori disoccupati”.Il sistema degli ammortizzatori sociali sem-bra molto ripercorrere gli interventi in mate-ria di tassazione sulla casa, visti i continuicambi di nome degli istituti messi in campoper regolare la materia. Vengono positiva-mente aperte ulteriori finestre con l’allarga-mento della platea dei fruitori, quali ad esem-pio gli iscritti alla gestione separata INPS.Resta però al palo il dato più preoccupante,rappresentato dalla scarsa dotazione di fondida destinare agli ammortizzatori (2,2 miliardidi € mentre ne servirebbero molti di più perfar fronte alle necessità). Minimo comune de-nominatore è che le indennità saranno ero-gate solo condizionate alla partecipazione ainiziative di politiche attive del lavoro.

Il condimento a questi piatti di portata è rap-presentato dalle agevolazioni contributivemesse in campo a fronte delle nuove assun-zioni a tempo indeterminato, con le nuove re-gole, di durata sino a 36 mesi con cifre signi-ficative. Seppure nel merito, parlando con unimprenditore locale a proposito di sgravi con-tributivi alle assunzioni, la risposta è

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Se volete contribuire, consigliare, inviare scritti, porre domande, segnalare quello che accade nel vostro lavoro o nella vostra ricerca di lavoro, scrivete a questa e-mail: [email protected] specificando nell’oggetto Job Zone. Ve ne saremo grati.

“Gli odori dei mestieri” poesia per bambini di Gianni Rodari

Io so gli odori dei mestieri:di noce moscata sanno i droghieri,sa d’olio la tuta dell’operaio,di farina sa il fornaio,sanno di terra i contadini,di vernice gli imbianchini,sul camice bianco del dottoredi medicine c’è buon odore.I fannulloni, strano però,non sanno di nulla e puzzano un po’.

stata che “un imprenditore assume seci sono prospettive di lavoro e non perché cisono le agevolazioni”. Per concludere, siamo consapevoli che inter-venti legislativi di questa portata necessitanodi tempo per esplicitare i loro effetti. I dubbipermangono e anzi crescono circa la possibi-lità che inneschino qualcosa di virtuoso:come ben si dice i posti di lavoro non sicreano per legge. Intravediamo però, con questi provvedi-menti, un aumento dell’incertezza fra i lavo-ratori, che si ripercuoterà negativamente sul-l’intero mondo del lavoro. Una volta finiti glisgravi contributivi, semmai dovessero sortireeffetti, che si farà? A questo punto, tolti i lacci e lacciuoli norma-tivi, a tenere il legame fra impresa e lavoratoriresta il solo rapporto fiduciario fra le parti,che sappiamo essere fondativo al contratto in-dividuale di lavoro. Ma vista lo storia di que-sto paese, negli ultimi 20 anni ha sovente di-mostrato che la classe imprenditoriale non habrillato nel meritarsi tanta fiducia.A prescindere da alcune tecnicalità intro-dotte, decisamente discutibili, in questagrande operazione del “Jobs Act”, è mancatol’atto di coraggio di rilanciare una idea guida,un nuovo grande percorso narrativo nelcampo del lavoro (ad esempio rilanciare lapartecipazione dei lavoratori nella gestionedelle aziende), sul quale poi determinare i ne-

cessari transiti: è mancata una idea di futurodella società.

CalambourAmintore Fanfani, intervento del 22 marzo1947 all’Assemblea costituente:“Dicendo che la Repubblica è fondata sul la-voro si esclude che essa possa fondarsi sul pri-vilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica al-trui e che si afferma invece che essa si fondasul dovere, che è anche diritto a un tempo perogni uomo, di trovare nel suo sforzo libero lasua capacità di essere e di contribuire al benedella comunità nazionale.”