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IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO

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IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO

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LE INNOVAZIONI DEL 2010LE INNOVAZIONI DEL 2010

DECRETO LEGISLATIVO DECRETO LEGISLATIVO N.18 DEL 11 FEBBRAIO 2010N.18 DEL 11 FEBBRAIO 2010

DIRETTIVA 2008/8/CEDIRETTIVA 2008/8/CE DIRETTIVA 2008/9/CEDIRETTIVA 2008/9/CE DIRETTIVA 2008/117/CEDIRETTIVA 2008/117/CE

Territorialità prestazioni Territorialità prestazioni di servizidi servizi

Rimborsi IVA a non Rimborsi IVA a non residentiresidenti

Lotta frodi fiscali Lotta frodi fiscali intracomunitarieintracomunitarie

Regolamento 282del 15.03.2011

Regolamento 904del  07.10.2010

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MOMENTO EFFETTUAZIONE (art 6 comma 3)MOMENTO EFFETTUAZIONE (art. 6, comma 3)Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento delcorrispettivo11 corrispettivo.11

Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si consideranoeffettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico ocontinuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

22

In ogni caso:‐ le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7‐ter,‐ rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dellaComunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio delloStato,

33‐ effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad unanno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti ancheparziali nel medesimo periodo,

i id ff l i di i l fi llsi considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino allaconclusione delle prestazioni medesime

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PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE

UNICO RIFERIMENTO PER TERRITORIALITA’UNICO RIFERIMENTO PER TERRITORIALITA  

E’ IL DPR 633/72 Nell’articolo 40 del DL 331/1993 sono stati abrogati

i commi da 4 bis a 9, che dettavano criteri specificiper l’individuazione della territorialità per leper l individuazione della territorialità per lecosiddette prestazioni intracomunitarie:

• trasporto intracomunitario di beni e relativeNon possiamo più emettere fintermediazioni;

• prestazioni accessorie al trasporto e relativeintermediazioni;

fatture con questi 

riferimenti;

• prestazioni di servizi relative a beni mobili;

• intermediazioni concernenti beni mobilimateriali.

L’individuazione della territorialità delle prestazionidi servizi diventa quindi legata unicamente alle

4

di servizi diventa quindi legata unicamente alledisposizioni contenute nel DPR 633/1972.

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Territorialità art 7Territorialità – art. 7

) St t territorio dello Stato i i t d il t it i d lla) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio dellaRepubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e diCampione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) C ità t it i d ll C ità i i t d il t it ib) per «Comunità» o «territorio della Comunità» si intende il territoriocorrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo dellaComunità europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicatanella lettera a): elenco di 6 puntinella lettera a): … elenco di 6 punti

c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità delRegno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nelterritorio rispettivamente della Repubblica francese del Regnoterritorio rispettivamente della Repubblica francese, del RegnoUnito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica diCipro;

TRACCIAMO I CONFINI PER POI COLLOCARVI LE OPERAZIONITRACCIAMO I CONFINI PER POI COLLOCARVI LE OPERAZIONITRACCIAMO I CONFINI PER  POI COLLOCARVI LE OPERAZIONITRACCIAMO I CONFINI PER  POI COLLOCARVI LE OPERAZIONI

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DEFINIZIONE: soggetto passivoDEFINIZIONE: soggetto passivo

d) “ tt i t bilit l t it i d lld) per “soggetto passivo stabilito nel territorio delloStato” si intende un soggetto passivo:domiciliato nel territorio dello Statodomiciliato nel territorio dello Statoo ivi residente che non abbia stabilito il domicilioall’estero,ovvero una stabile organizzazione nel territorio delloStato di soggetto domiciliato e residente all’estero,limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevutelimitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si consideradomicilio il luogo in cui si trova la sede legale‐ domicilio il luogo in cui si trova la sede legale

‐ e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;

VALE AI FINI VALE AI FINI DIDI TUTTO IL TUTTO IL DPR 633/72DPR 633/72

CESSATA FORZA ATTRATTIVA S.O. PER CESSATA FORZA ATTRATTIVA S.O. PER OPERAZIONI DELLA CASA MADREOPERAZIONI DELLA CASA MADRE

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Articolo 10 Reg: sede attività economicaArticolo 10 Reg: sede attività economica

i fi i d ll' li i d li i li d ll di i 2006/ 2/C il l i1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, il luogo incui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è il luogoin cui sono svolte le funzioni dell'amministrazione centrale dell'impresa.

2. Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si tiene conto

‐ del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti lagestione generale dell'impresa,

‐ del luogo della sua sede legale

‐ e del luogo in cui si riunisce la direzione.

Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede diSe tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede diun'attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioniessenziali concernenti la gestione generale dell'impresa.

3 La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo3. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzocorrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propriaattività economica.

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Art 11 Reg: Stabile organizzazioneArt. 11 Reg: Stabile organizzazione

i fi i d ll' li i d ll' i l d ll di i 2006/ 2/C l " bil1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, la "stabileorganizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attivitàeconomica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un

d ffi i t di t tt id i t i i di i igrado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umanie tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti perle esigenze proprie di detta organizzazione.

B2B

3. Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente p pper ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione. 

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Art 11 Reg: Stabile organizzazioneArt. 11 Reg: Stabile organizzazione

f d ll' l d l l l " b l "2. Ai fini dell'applicazione degli articoli seguenti la "stabile organizzazione"designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economicadi cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un gradosufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umanie tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione:

a) l'articolo 45 della direttiva 2006/112/CE; B2Ca) l articolo 45 della direttiva 2006/112/CE;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'articolo 56, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE;

B2C

NOLEGGIO BREVE

c) fino al 31 dicembre 2014 l'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE;

d) l'articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE

SERVIZI ELETTRONICI

d) l articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE.Art. 192 bis Ai fini della presente sezione, un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:a) egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile;b) la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione. 

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Art 12 Reg: indirizzo permanente PFArt. 12 Reg: indirizzo permanente PF

f d ll' l d ll d / / " dAi fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, per "indirizzopermanente" di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, siintende:

‐ l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registroanalogo,

oppureoppure,

‐ l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti

tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà

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Art 13 Reg: residenza abituale PFArt. 13 Reg: residenza abituale PF

La "residenza abituale" di una persona fisica ai sensi della direttiva 2006/112/CE è il luogo in cui tale persona fisica, sia essa soggetto passivo o no, vive abitualmente a motivo di interessi personali e regola

professionali.

O li i t i f i li i ti i di‐ Ove gli interessi professionali siano presenti in un paese diverso da quello in cui lo sono gli interessi personali, 

‐ o nel caso in cui non esistano interessi professionali, 

deroghe

il luogo della residenza abituale è determinato dagli interessi li h ti t tti l i t l fi i ilpersonali che presentino stretti legami tra la persona fisica e il 

luogo in cui vive. 

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Approccio ai servizi B2BApproccio ai servizi B2B

1. Ci sono 5 deroghe (artt. 7‐quater 7‐quinquies)

2. Tutto ciò che non è in deroga è contenuto2. Tutto ciò che non è in deroga è contenuto nella regola generale dettata dall’art. 7‐ter

MOLTO PIU’ SEMPLICE RISPETTO ALLA PRECEDENTE IMPOSTAZIONE, COSTRUITA SU PIU’ LIVELLI

NON CONFONDIAMO LA RILEVANZA TERRITORIALE CON L’ASSOGGETTAMENTO 

Una operazione territorialmente rilevante può essere imponibile, non imponibile, esente. Quindi devo sempre fare un ragionamento su due livelli:

1. rilevanza territoriale della operazionep2. Regime IVA della operazione rilevante territorialmente

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Art. 7‐ terterritorialità per servizi

i i di i i i id1. Le prestazioni di servizi si consideranoeffettuate nel territorio dello Stato:a)a) quando sono rese a soggetti passivistabiliti nel territorio dello Stato (luogo del( gcommittente per il B2B);b)b) quando sono rese a committenti nonb)b) quando sono rese a committenti nonsoggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nelterritorio dello Stato (luogo del prestatoreterritorio dello Stato (luogo del prestatoreper il B2C).

Il discrimine è dato dallo status del committente e dallo “stabilimento” del prestatore

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REGOLE GENERALI PER SERVIZIREGOLE GENERALI PER SERVIZIBUSINESS TO BUSINESS (operazioni attive)BUSINESS TO BUSINESS (operazioni attive)BUSINESS TO BUSINESS (operazioni attive)BUSINESS TO BUSINESS (operazioni attive)

PRESTATORE ITALIANOPRESTATORE ITALIANOTITOLARE TITOLARE DIDI PARTITA IVAPARTITA IVA

COMMITTENTE  SOGGETTO COMMITTENTE  SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIAPASSIVO STABILITO IN ITALIA

ITAITA

COMMITTENTE  SOGGETTO COMMITTENTE  SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN  UEPASSIVO STABILITO IN  UE

NONOITAITA PASSIVO STA I ITO IN UPASSIVO STA I ITO IN U

COMMITTENTE  SOGGETTO COMMITTENTE  SOGGETTO 

DOMANDA:con chi sto operando?

PASSIVO STABILITO  EXTRA UEPASSIVO STABILITO  EXTRA UE

1 St t1. Status2. Qualità3. Luogo di stabilimento

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Art 25 Reg: momento analisiArt. 25 Reg: momento analisi

Per l'applicazione delle norme relative al luogodelle prestazioni di servizi si tiene contopesclusivamente delle circostanze esistenti almomento del fatto generatore dell'impostamomento del fatto generatore dell imposta.

Eventuali cambiamenti successivi dellaldestinazione del servizio ricevuto non

influiscono sulla determinazione del luogodella prestazione, purché non sussista alcunapratica abusiva.pratica abusiva.

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Art 17 Reg: STATUS del destinatarioArt. 17 Reg: STATUS del destinatario1. Se il luogo della prestazione di servizi dipende dalla circostanza che ild i i i i l d l d i i èdestinatario sia o meno un soggetto passivo, lo status del destinatario èdeterminato sulla base degli articoli da 9 a 13 e dell'articolo 43 della direttiva2006/112/CE.2 Un ente non soggetto passivo che è identificato o è tenuto all'identifica ioneO

LA

2. Un ente non soggetto passivo, che è identificato o è tenuto all'identificazioneai fini IVA a norma dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera b), della direttiva2006/112/CE in quanto i suoi acquisti intracomunitari di beni sono soggetti adIVA o poiché ha esercitato l'opzione per l'assoggettamento all'IVA di tali

REG

IVA o poiché ha esercitato l opzione per l assoggettamento all IVA di talioperazioni, è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 43 di tale direttiva.

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO E PROVA

SOGGETTO UE SOGGETTO EXTRA UE

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Art 18 Reg: STATUS del destinatarioArt. 18 Reg: STATUS del destinatarioil  o  o 

a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA qualora ottenga conferma

ontrarie, i

estin

atario

di soggett individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma 

della validità di tale numero d'identificazione nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010

mazioni co

che un

 de

lo status d regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, 

relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto 

a di inform

nsiderare 

mun

ità ha l

passivo:

b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che

e dispon

gre può

 con

nella Com

richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest'ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all'identificazione ai fini dell'IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle

Salvo che

prestator

stabilito n effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell esattezza delle 

informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.controlli di identità o di pagamento.

1

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Art 18 Reg: STATUS del destinatarioArt. 18 Reg: STATUS del destinatarioil  o 

ontrarie, i

estin

atario

NON ha lo status di soggetto passivo:

mazioni co

che IL  de

omun

ità

a di inform

nsiderare 

to nella Co

qualora dimostri che tale destinatario non gli ha

e dispon

gre può

 con

stabilit qualora dimostri che tale destinatario non gli ha 

comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.

Salvo che

prestator

2

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Art 18 Reg: STATUS del destinatarioArt. 18 Reg: STATUS del destinatarioil  o  di

  a) qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che 

ontrarie, i

estin

atario

 lo status 

p pquesti svolge un'attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell'IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione 

mazioni co

che un

 de

mun

ità ha

ssivo:

delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ‐Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della 

a di inform

nsiderare 

della

  Com

ggetto pas Comunità 

b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora 

e dispon

gre può

 con

l di fuo

ri d

sog disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al 

destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante h il d ti t i è tt i ff tt i ifi di

Salvo che

prestator

stabilito al che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di 

ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali quali quelle relative ai controlli di identità o dis

3

commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. 

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ART 19 Reg: qualità destinatarioART.19 Reg: qualità destinatarioAi fini dell'applicazione delle norme relative al luogo della prestazioneAi fini dell applicazione delle norme relative al luogo della prestazione di servizi di cui agli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo assimilato a un soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente ad un

Uso privatosoggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente ad un uso privato, ivi compreso l'uso da parte dei suoi dipendenti, è considerato un soggetto non passivo.

Salvo che disponga di informazioni contrarie, ad esempio sulla natura dei servizi forniti, il prestatore può considerare che i servizi sono destinati all'attività economica del destinatario se, per tale

presunzionedestinati all attività economica del destinatario se, per tale operazione, costui gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.

Se un unico servizio è destinato sia a un uso privato, ivi compreso quello dei dipendenti del destinatario, sia a fini professionali, la prestazione di tale servizio rientra esclusivamente nel campo di 

promiscuità

applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, purché non sussista alcuna pratica abusiva. 

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Artt 20/24 Reg: luogo di stabilimentoArtt. 20/24 Reg: luogo di stabilimento

Articolo 20 UN SOLO PAESE

Articoli 21 ‐ 22 B2B: più paesi

Articoli 23 ‐ 24NOLEGGIO A BREVE 

COMMERCIO ELETTRONICO

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Art. 7‐ terterritorialità per serviziterritorialità per servizi

DEFINIZIONE SOGGETTO PASSIVO

2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo

AMBITO LIMITATOAMBITO LIMITATO

di effettuazione delle prestazioni di servizi, si consideranosoggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

le persone fisiche (e non gli enti) si considerano soggettipassivi limitatamente alle prestazioni ricevute quandoagiscono nell’esercizio di tali attività (e non per uso

l d d d )personale o dei dipendenti);

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Art. 7‐ terterritorialità per serviziterritorialità per servizi

DEFINIZIONE SOGGETTO PASSIVO

b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cuiall’articolo 4 quarto comma anche quando agiscono alall articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono aldi fuori delle attività commerciali o agricole (sono glienti e le associazioni con attività istituzionale e

i l )commerciale) ;c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non

soggetti passivi identificati ai fini dell’imposta sul valoresoggetti passivi, identificati ai fini dell imposta sul valoreaggiunto (accade quando hanno acquistato beni nella UEoltre la soglia dei 10.000 euro).

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RIEPILOGO PRESTAZIONI GENERICHERIEPILOGO PRESTAZIONI GENERICHE

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Rientrano nel 7‐terai sensi del nuovo Regolamento

Art. 26 Diffusione televisiva diritti partite di calcio a soggetto passivo

Art. 27 Richiesta di rimborsi IVA conto terzi

Art 28 Servizio unico di funeraleArt. 28 Servizio unico di funerale

Art. 29 Prestazione di servizi di traduzione di testi

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VERIFICAVERIFICA

PROVIAMO AD APPLICARE IL CRITERIOGENERALE AD ALCUNE OPERAZIONI TIPICHE:

1. Intermediazioni

2 T i2. Trasporti

3. Lavorazioni

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PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONETERRITORIALITÀ NEL DPR 633/1972

(rientrano nella regola generale)VECCHIA TERRITORIALITÀ NUOVA TERRITORIALITÀVi sono differenti criteri che

dipendono dal tipo di servizio intermediato (criterio dell’utilizzo,

Criterio speciale unicamente per prestazioni rese a soggetti “privati”

intermediato (criterio dell utilizzo, dello status e luogo del committente,

del luogo di esecuzione dell’operazione principale)

luogo di esecuzione dell’operazione

principalep p p )

Art. 7 c.4 lett. d), e), f)Art. 40, c.5, D.L. 331/93Art. 40, c.6, D.L. 331/93

Art. 7 sexies c.1 lett. a)

Art. 40, c.8, D.L. 331/93Art. 7 c.4 lett. f-quinquies

Criterio “generale” per prestazioniCriterio generale per prestazioni rese a soggetti passivi

Stato del committente

27

Art. 7 ter c.1 lett. a)

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INTERMEDIAZIONI: esempioINTERMEDIAZIONI: esempioIMPORTAZIONE MERCE

CINA 1CINA 1

IMPORTAZIONE MERCE

CINA 2CINA 2

FATTURA DI MEDIAZIONE

1. Ricevo fattura da cinese2. Rileva territorialmente in ITA3. È operazione non imponibile 9.7

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INTERMEDIAZIONI: esempioINTERMEDIAZIONI: esempioESPORTAZIONE DI MERCE

CINA 1CINA 1

ESPORTAZIONE DI MERCE

CINA 2CINA 2

FATTURA DI MEDIAZIONE

1. Ricevo fattura da cinese2. Rileva territorialmente in ITA3. È operazione non imponibile 9.7

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INTERMEDIAZIONI: esempioINTERMEDIAZIONI: esempioVENDITA MERCE

CINA 1CINA 1 SVIZZERASVIZZERAVENDITA MERCE

FATTURA DI MEDIAZIONEFRANCIAFRANCIA

1. Ricevo fattura da FRANCESE2. Rileva territorialmente in ITA3. È operazione non imponibile 9.7

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TRASPORTI (ora guardiamo quelli di beni)TERRITORIALITÀ NEL DPR 633/1972

TRASPORTI (ora guardiamo quelli di beni)

Tipologia Articolo CriterioTrasporto passeggeri Art. 7 quater c. 1

lett. b)Distanza percorsa

(INVARIATO)Trasporti nazionali di beni resi a Art 7 sexies c 1 Distanza percorsaTrasporti nazionali di beni resi a

“privati”Art. 7 sexies c. 1

lett. b)Distanza percorsa

(INVARIATO)Trasporti nazionali di beni resi a

i i iArt. 7 ter c. 1

l )Stato del committente

soggetti passivi lett. a)Trasporti intracomunitari di beni

resi a “privati”Art. 7 sexies c. 1

lett. c)Luogo di partenza

(INVARIATO)Trasporti intracomunitari di beni

resi a soggetti passivi Art. 7 ter c. 1

lett. a)Stato del committente

Trasporti non intracomunitari di Art 7 sexies c 1 Distanza percorsaTrasporti non intracomunitari di beni resi a “privati”

Art. 7 sexies c. 1 lett. b)

Distanza percorsa(INVARIATO)

Trasporti non intracomunitari di b i i tti i i

Art. 7 ter c. 1 l tt )

Stato del committente

31

beni resi a soggetti passivi lett. a)

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Articolo 7 DPR 633/72definizioni su trasporto UE di benif) “ i i i di b i” if) per “trasporto intracomunitario di beni” siintende il trasporto di beni il cui luogo di partenzail i l di i it ti l t it i die il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di

due Stati membri diversi."Luogo di partenza" è il luogo in cui iniziaeffettivamente il trasporto dei beni, senza tener

d i i i i i i l l iconto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo incui si trovano i beni;"luogo di arrivo" è il luogo in cui il trasporto deibeni si conclude effettivamente;

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TRASPORTI DI BENI: esempioTRASPORTI DI BENI: esempioMERCEMERCE

SVIZZERASVIZZERA

Fattura non imponibile art. 9,

1. Svizzero fatturasenza IVA

f

1. tedesco fatturasenza IVA

imponibile art. 9, comma 1, n. 2

2. ITA autofatturaart. 9, c.1, n. 2

2. ITA integra art.9, c.1, n. 2

I vari regimi a seconda del vettore che sceglie l’operatore ITA

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TRASPORTI DI BENI: esempioTRASPORTI DI BENI: esempioMERCE

ALBANIAALBANIA SVIZZERASVIZZERAMERCE

Fattura con IVA

1. Svizzero fatturasenza IVA

f

1. Tedesco fatturasenza IVA

Fattura con IVA2. ITA autofattura

con IVA 20%2. ITA integra con

IVA al 20%

I vari regimi a seconda del vettore che sceglie l’operatore ITA

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PERIZIE E LAVORI SU BENI MOBILI

TERRITORIALITÀ NEL DPR 633/1972

PERIZIE E LAVORI SU BENI MOBILI

VECCHIA TERRITORIALITÀ NUOVA TERRITORIALITÀLuogo di esecuzione dei servizi

Art. 7 c. 4 lett. b)

Criterio speciale unicamente per prestazioni rese a soggetti “privati”

Art. 7 c. 4 lett. b) luogo di esecuzione dei servizi

Art. 7 sexies c. 1 lett. d) )Paese del committente operatore UEquando i beni vengono trasportati o

spediti fuori dello Stato in cui la

Criterio “generale” per prestazioni rese a soggetti passivi

spediti fuori dello Stato in cui la prestazione è stata eseguita

Art. 40 c. 4 bis D.L. 331/93

Stato del committente

Art. 7 ter c. 1 lett. a)Art. 40 c. 4 bis D.L. 331/93 Art. 7 ter c. 1 lett. a)

35

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LAVORAZIONI: esempioLAVORAZIONI: esempio

FRANCIAFRANCIA

Invio merceInvio merce Restituzione merce lavorataRestituzione merce lavorata

Operazione non rilevante in It li ( il t i FRA)Italia (rilevante in FRA)

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LAVORAZIONI: esempioLAVORAZIONI: esempio

FRANCIAFRANCIA

Operazione non rilevante in Italia art. 7‐ter

Invio merceInvio merce

Invio di merce lavorataInvio di merce lavorata

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5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B

1) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili,comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, lafornitura di alloggio nel settore alberghiero o insettori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella dialloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati peril campeggio, la concessione di diritti di utilizzazionedi beni immobili e le prestazioni inerenti allapreparazione e al coordinamento dell’esecuzione deilavori immobiliari, quandoquando l’immobilel’immobile èè situatosituato nelnelterritorioterritorio dellodello StatoStato;;

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LAVORI SU IMMOBILI: esempioLAVORI SU IMMOBILI: esempio

COMMITTENTE ITALIA 

OPERATORE IVA

PRESTATOREGERMANIAITALIAITALIA

RILEVANTE IN ITALIA

(integro con IVA)

RILEVANTE INCOMMITTENTE 

FRANCIAPRESTATORE

ITALIAITALIAITALIA

RILEVANTE IN ITALIA

(fatturo con IVA)

COMMITTENTE PRESTATORE RILEVANTE INCOMMITTENTE ITALIA

PRESTATOREITALIAFRANCIAFRANCIA

RILEVANTE IN FRANCIA

DEVE IDENTIFICARSI IN FRANCIA

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AGENZIE VIAGGI (cm 36/E)AGENZIE VIAGGI (cm 36/E)

PACCHETTOTURISTICO

REGIME SPECIALEArt. 74‐ter

(regime del credito diTURISTICO (regime del credito di costo lordo)

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AGENZIE VIAGGI (cm 36/E)AGENZIE VIAGGI (cm 36/E)

N dNo deroga 7‐quater

SERVIZIO

INTERMEDIAZIONE Regola generale

Art. 7‐ter

SERVIZIOSINGOLO

GIA’ ACQUISITOIN PROPRIO

REGIME SPECIALEArt. 74‐ter

IN PROPRIO Comma 5‐bis

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5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B

2) le prestazioni di trasporto di passeggeri, inproporzione alla distanza percorsa nelp p pterritorio dello Stato;

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ARTICOLO 7 DPR 633/72definizioni su trasporto passeggeri) “ t di t t di i ff tt te) per “parte di un trasporto di passeggeri effettuataall’interno della Comunità”, si intende la parte di trasportoche non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogodi partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri;“luogo di partenza di un trasporto passeggeri”, è il primopunto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunitàpunto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità,eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità;“luogo di arrivo di un trasporto passeggeri”, è l’ultimo

t di b i t ll C ità ipunto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeriimbarcati nella Comunità, eventualmente prima di unoscalo fuori della Comunità; per il trasporto andata e ritorno,il percorso di ritorno è considerato come un trasportodistinto;

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TRASPORTO PERSONE: esempioTRASPORTO PERSONE: esempio

Art. 9, comma 1, n. 1

rilevante

NON rilevante

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5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B3) Prestazioni di catering

le prestazioni di 

le prestazioni di servizi di

pristorazione e di catering materialmente rese a le prestazioni di servizi di 

ristorazione e di catering diverse da quelle di cui 

bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di unalla lettera d), quando 

sono materialmente eseguite nel territorio

corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno eseguite nel territorio 

dello Stato;  della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato; 

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CATERING “IN MOTO”: esempioCATERING  IN MOTO : esempio

Art. 8‐bis, comma 1, d)per nave ed aereo

Rileva nel luogo di partenza

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Indicazione dal RegolamentoIndicazione dal Regolamento

di di i ff ll'i d ll C i à di iLa parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità di cui all'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto e non dal tragitto compiuto da ciascuno dei passeggeri. 

35

Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE (PARTENZA)

36 Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite al di fuori di tale parte di trasporto, ma sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo o di un territorio terzo, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 55 della stessa d ( )

3

direttiva (EFFETTUAZIONE) 

Il luogo della prestazione di un servizio di ristorazione o di catering fornito parzialmente durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno 

7 della Comunità e parzialmente al di fuori di tale parte ma sul territorio di uno Stato membro, è determinato, nella sua totalità secondo le modalità per determinare il luogo di prestazione applicabile, all'inizio della prestazione del 

i i di i i di i

37

servizio di ristorazione o di catering. 

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5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B

4) l i i di i i di l i h4) le prestazioni di servizi di locazione, anchefinanziaria, noleggio e simili, a breve termine, dimezzi di trasporto quando gli stessi sono messi amezzi di trasporto quando gli stessi sono messi adisposizione del destinatario nel territorio dello Statoe sempre che siano utilizzate all’interno del territorioe sempre che siano utilizzate all interno del territoriodella Comunità.Le medesime prestazioni si considerano effettuateLe medesime prestazioni si considerano effettuatenel territorio dello Stato quando i mezzi di trasportosono messi a disposizione del destinatario al di fuoripdel territorio della Comunità e sono utilizzati nelterritorio dello Stato.

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Articolo 7 DPR 633/72definizioni su locazione breve

g) per “locazione, anche finanziaria, noleggio esimili, a breve termine di mezzi di trasporto”psi intende il possesso o l’uso ininterrotto delmezzo di trasporto per un periodo nonmezzo di trasporto per un periodo nonsuperiore:

a trenta giorni 

ovvero a novanta giorni per i natanti.ovvero a novanta giorni per i natanti.

UNICA DEFINIZIONE art 38 c 4 DL 331/93UNICA DEFINIZIONE art. 38, c.4 DL 331/93NE TROVIAMO UNA PIU’ PERTINENTE NEL REGOLAMENTO 282/2011

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Art 38 Reg: MEZZI DI TRASPORTOArt. 38 Reg: MEZZI DI TRASPORTO

1 ) / /1. I “mezzi di trasporto” di cui all’articolo 56 e all’articolo 59, lettera g), della direttiva 2006/112/CEcomprendono i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto dipersone od oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sonogeneralmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto.

2. Il paragrafo 1 si applica in particolare ai seguenti veicoli:a) veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte;

b) rimorchi e semirimorchi;

) i f i ic) vagoni ferroviari;

d) navi;

e) aeromobili;

f) veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite;f) veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite;

g) trattori e altri veicoli agricoli;

i) veicoli a propulsione meccanica o elettronica per il trasporto di invalidi.

3. Non sono considerati mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 i veicoli immobilizzati in modo permanente ed i container

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DURATA DEL POSSESSODURATA DEL POSSESSO

/ /1. Per l'applicazione dell'articolo 56 della direttiva 2006/112/CEla durata del possesso o dell'uso ininterrotto di un mezzo ditrasporto oggetto di noleggio è determinata sulla base deltrasporto oggetto di noleggio è determinata sulla base delcontratto concluso fra le parti.

Il contratto costituisce una presunzione che può essereIl contratto costituisce una presunzione che può essereconfutata con qualsiasi mezzo di fatto o di diritto checonsenta di stabilire la durata effettiva del possesso o dell'usoininterrotto.

Il superamento per causa di forza maggiore della duratacontrattuale del noleggio a breve termine ai sensi dell'articolo56 della direttiva 2006/112/CE non incide sulladeterminazione della durata del possesso o dell'uso continuodeterminazione della durata del possesso o dell uso continuodel mezzo di trasporto.

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Art 39 Reg:DURATA POSSESSOArt. 39 Reg:DURATA POSSESSO

2. Se il noleggio dello stesso mezzo di trasporto è coperto da contratticonsecutivi conclusi fra le stesse parti, la durata è quella delpossesso o dell'uso ininterrotto del mezzo di trasporto prevista.possesso o dell uso ininterrotto del mezzo di trasporto prevista.

Ai fini del primo comma un contratto e le sue proroghe sonoconsiderati contratti consecutivi.

Tuttavia, la durata del o dei contratti a breve termine cheprecedono il contratto definito a lungo termine non è rimessa inquestione purché non sussista una pratica abusivaquestione, purché non sussista una pratica abusiva.

3 Salvo pratica abusiva i contratti consecutivi tra le stesse parti3. Salvo pratica abusiva, i contratti consecutivi tra le stesse partirelativi a mezzi di trasporto diversi non sono considerati, ai fini delparagrafo 2, come contratti consecutivi.

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Art 40 Reg:MESSA A DISPOSIZIONEArt. 40 Reg:MESSA A DISPOSIZIONE

il luogo in cui il mezzo di trasporto èeffettivamente messo a disposizione delpdestinatario di cui all’articolo 56, paragrafo 1,della direttiva 2006/112/CE è quello in cui ildella direttiva 2006/112/CE è quello in cui ildestinatario o un terzo che agisce per suoconto ne prende possessoconto ne prende possesso

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NOLEGGIO AUTO A BREVE: esempioNOLEGGIO AUTO A BREVE: esempio

Utilizzo nella UE Rilevano in ITA l

Consegna in ITAcon limitazioni ivi previste da art. 19‐bis1

g

Utilizzo in ITAConsegna Extra UE

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5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B

5) In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7‐ter, comma 1, leprestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche,sportive scientifiche educative ricreative e simili ivisportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivicomprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degliorganizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizig , paccessorie alle precedenti si considerano effettuate nelterritorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi

l l d d l d dmaterialmente svolte. La disposizione del periodo precedentesi applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso allemanifestazioni culturali artistiche sportive scientifichemanifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioniaccessorie.

In vigore solo per il 2010In vigore solo per il 2010

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FIERE ED ESPOSIZIONI: esempiFIERE ED ESPOSIZIONI: esempiSOGGETTO ITA PARTECIPA AD UNA FIERA IN GERMANIASOGGETTO ITA PARTECIPA AD UNA FIERA IN GERMANIA

(avevamo questi problemi nel 2010)

Fattura con IVA Fattura con IVAFattura con IVA tedesca

Fattura con IVA tedesca

Fattura ???Fattura ??? Fattura ???Fattura ???

Ente fiera DE Hotel DE stand DE stand ITA

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MODIFICHE DAL 2011 (art 7 quiquies)MODIFICHE DAL 2011 (art. 7‐quiquies)

a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive,scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, leprestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di

i i i ll d ti itt ti tti i i iservizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, siconsiderano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivitàsono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applicaanche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturalianche alle prestazioni di servizi per l accesso alle manifestazioni culturali,artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché allerelative prestazioni accessorie;

b) l t i i di i i l' if t i i lt li ti ti hb) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche,sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere edesposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso,rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dellorese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio delloStato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.».

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Art.32 Reg: prestazioni ….

1. I servizi relativi all'accesso a manifestazioni culturali,artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affinidi cui all'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE,comprendono la prestazione di servizi lele cuicui caratteristichecaratteristichecomprendono la prestazione di servizi lele cuicui caratteristichecaratteristicheessenzialiessenziali consistonoconsistono nelnel concedere un diritto d'accesso aduna manifestazione in cambio di un biglietto o di ungcorrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma diabbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica.

Caratteristiche generali

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Art. 32 Reg: precisazioniArt. 32 Reg: precisazioni2. Il paragrafo 1 si applica, inin particolareparticolare, a quanto segue:) il di i d' li i ia) il diritto d'accesso a spettacoli, rappresentazioni

teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento,concerti mostre nonché ad altre manifestazioniconcerti, mostre nonché ad altre manifestazioniculturali affini;

b) il diritto d'accesso a manifestazioni sportive qualipartite o competizioni;

c) il diritto d'accesso a manifestazioni educative ei tifi h li f i iscientifiche quali conferenze e seminari.

3. NonNon rientrarientra nel paragrafo 1 l'utilizzazione di impianti,quali sale di ginnastica o di altro tipo, in cambio delpagamento di una quota d'iscrizionepagamento di una quota d iscrizione.

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Art.33 Reg: servizi accessori

I servizi accessori di cui all'articolo 53 della direttiva2006/112/CE comprendono i servizi in relazione diretta con2006/112/CE comprendono i servizi in relazione diretta conl'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive,scientifiche, educative, ricreative o affini forniti, ,separatamente alla persona che assiste a unamanifestazione, dietro un corrispettivo.

Tali servizi accessori comprendono in particolarel'utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma noncomprendono i semplici servizi di intermediari relativi allavendita di bigliettivendita di biglietti.

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TRA LE DEROGHE CON PRIVATI(B2C – art. 7‐septies)

In deroga a quanto stabilito dall' articolo 7‐ter, comma l, lettera b) , non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori 

d ll àdella Comunità:

c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;

Non rilevante in ITA

Ladro extra UEAvvocato ITA

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Deroghe per servizi a privatiDeroghe per servizi a privati

Art. 30Reg

Sono intermediazioni anche quelle nelle quali si agisce in nome e per conto del destinatario delle prestazioni 

intermediate e le prestazioni di servizi rese da intermediari Reg.

che agiscono in nome e per conto del prestatore delle prestazioni intermediate

I servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi e consistenti nella intermediazione della

Art. 31Reg.

conto di terzi e consistenti nella intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con 

funzione analoga rientrano nel campo di applicazione  dell’articolo 46 se rese a una persona che non è soggettodell articolo 46 se rese a una persona che non è soggetto 

passivo

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Art. 7‐bis territorialità per cessione di beni

1 L i i di b i di d ll di i i1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui aicommi 2 e 3, si considerano effettuate nelterritorio dello Stato se hannohanno perper oggettooggetto

derogaderogaterritorio dello Stato se hannohanno perper oggettooggetto

beni immobili esistenti nel territorioovvero beni mobili nazionali comunitari oovvero beni mobili nazionali, comunitari o

vincolati al regime della temporaneaimportazione, esistenti nel territorioimportazione, esistenti nel territorio

ovvero beni mobili spediti da altro Statomembro, installati, montati o assiemati nel, ,territorio dello Stato dal fornitore o per suoconto.

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Art. 7‐bis territorialità cessione di beni: 1^ deroga

CESSIONECESSIONE DIDI BENI A BORDOBENI A BORDO

2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o diun treno nel corso della parte di un trasporto di

CESSIONE CESSIONE DIDI BENI A BORDOBENI A BORDO

un treno nel corso della parte di un trasporto dipasseggeri effettuata all'interno della Comunità, siconsiderano effettuate nel territorio dello Stato se illuogo di partenza del trasporto è ivi situato.

SPAGNA

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Art 15 Reg parte di trasportoArt. 15 Reg. parte di trasporto

La parte di un trasporto di passeggerieffettuata all'interno della Comunità di cuiall'articolo 37 della direttiva 2006/112/CE èdeterminata dal tragitto del mezzo dideterminata dal tragitto del mezzo ditrasporto e non dal tragitto compiuto daciascuno dei passeggericiascuno dei passeggeri.

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Art. 7‐bis territorialità per cessione di beniterritorialità per cessione di beni

seconda derogaCESSIONE CESSIONE DIDI GAS ED ENERGIA ELETTRICAGAS ED ENERGIA ELETTRICA

( a livello UE sono considerate cessioni di beni e non prestazioni)( a livello UE sono considerate cessioni di beni e non prestazioni)

3. Le cessioni di gas mediante sistemi didistribuzione e le cessioni di energia elettrica siconsiderano effettuate nel territorio dello Stato:

a) quando il cessionario è un soggetto passivo‐rivenditore) q gg pstabilito nel territorio dello Stato.

b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal) q ggrivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territoriodello Stato.

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ADEMPIMENTI DOCUMENTALIADEMPIMENTI DOCUMENTALIE DI IDENTIFICAZIONE

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ART. 17 comma 2Gli obblighi relativi alle: ‐ cessioni di beni

e alle prestazioni di servizicosacosa

‐ e alle prestazioni di servizi

effettuate nel territorio dello Stato

da soggetti non residenti

dovedove

da soggetti non residentiDa chiDa chi

nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato,compresi i soggetti indicati all’articolo 7‐ter, comma 2, lettere b) e c),A chiA chi

sono adempiuti dai cessionari o committenti.

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Risoluzione 89/E del 25 08 10SocietàInglese

Risoluzione 89/E del 25.08.10

NONNON

Inglese

R t t NON NON CONFORME CONFORME ART. 17ART. 17

Rappresentante fiscale in Italia

Deposito IVA

Merce extra UE

Autofattura per estrazione+ fattura a soggetto ITA

Merce extra UE

Fattura a soggetto ITAextra UE

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Risoluzione 89/E del 25 08 10Risoluzione 89/E del 25.08.10È d l d i h il tt id t i t t ll’ i i di f tt t it ilÈ da escludersi che il soggetto non residente sia tenuto all’emissione di fattura tramite il 

numero identificativo italiano

Nulla vieta che il RF possa, per proprie esigenze, emettere al committente / cedente un documento non rilevante ai fini dell’IVA

CESSIONE A SOGGETTI STABILITI IN ITALIA

DepositoAutofattura per estrazione+ DOCUMENTO NON IVA 

Acquirente ITA autofatturaDeposito 

IVA

DOCUMENTO NON IVA  Acquirente ITA autofattura

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INTEGRAZIONE (cm 12 3 10 12/E § 3 2)INTEGRAZIONE (cm. 12.3.10 12/E § 3.2)

R C ’è t d d l 1° i 2010 l t i i di i iR: Com’è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di servizicosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifichederoghe ai criteri di territorialità, rese da soggetti passivi stabiliti all’esteronei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia si consideranonei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, si consideranoterritorialmente rilevanti nel territorio dello Stato (cd. criterio del luogo delcommittente previsto dall’articolo 44 della Direttiva IVA, come modificato,a decorrere dal 1° gennaio 2010 dall’articolo 2 n 1) Dir 12 febbraioa decorrere dal 1 gennaio 2010, dall articolo 2, n. 1), Dir. 12 febbraio2008, n. 2008/8/CE).

In particolare, in ambito comunitario, la prestazione di servizi continua adessere documentata dal prestatore con fattura ancorché trattasi diessere documentata dal prestatore con fattura, ancorché trattasi dioperazioni “fuori campo” IVA. Ciò stante il committente (nonostante lanorma contenuta nella bozza di decreto legislativo faccia riferimentoall’autofattura) conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dalall autofattura) conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dalprestatore con l’IVA relativa, fermo restando l’obbligo di rispettare leregole generali sul momento di effettuazione dell’operazione.

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ART 47 DL 331/93ART. 47 DL 331/93

[ ] f l l d ll' l[1] Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all' articolo 38, commi2 e 3, lettera b), e alle operazioni di cui all' articolo 46, comma 1, secondoperiodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stessocomma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovveroanche successivamente ma comunque entro quindici giorni dalricevimento e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro, gdi cui all' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26‐10‐1972, n. 633 , secondo l' ordine della numerazione, con l' indicazioneanche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera Leanche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Lefatture di cui all' articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro ilmese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, neitermini previsti dai precedenti periodi anche nel registro di cui all' articolotermini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all articolo25 del predetto decreto , con riferimento rispettivamente al mese diricevimento ovvero al mese di emissione

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AUTOFATTURE ESENTI (cm. 12.3.10 12/E § 3.1)

R N l i i ’ i il t i fi i IVA i It li i ff tt t dR: Nel caso in cui un’operazione rilevante ai fini IVA in Italia sia effettuata daun soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti diun soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativiall’applicazione dell’imposta gravano sul cessionario il quale dovràall applicazione dell imposta gravano sul cessionario, il quale dovràprocedere all’assolvimento dell’IVA secondo il meccanismo del c.d. reversecharge.

Q i di ll’i t i di i i i ibili ti ff tt t i It li dQuindi, nell’ipotesi di operazioni non imponibili o esenti, effettuate in Italia dasoggetti non residenti nei confronti di cessionari o committenti nazionali,questi ultimi provvedono all’autofatturazione indicando in fattura,anziché l’IVA dovuta gli estremi normativi in base ai quali l’operazioneanziché l IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l operazionerisulta non imponibile o esente.

Il suddetto documento deve essere annotato nel registro delle fatturei ll d ll f tt di i t ( ti li 23 25 d l DPR 633emesse e in quello delle fatture di acquisto (articoli 23 e 25 del DPR n. 633

del 1972), ma non deve essere riportato nel quadro VJ della dichiarazioneannuale, trattandosi di fattura senza esposizione di IVA.

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ART 17 comma 3ART. 17 comma 3Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia g g pp

di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di 

‐ soggetti non residentisoggetti non residenti‐ senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,

i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti: 

ovvero tramite un loro rappresentante residente nelterritorio dello Stato nominato nella forme previste

direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35‐ter, 

territorio dello Stato nominato nella forme previstedall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidentedella Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Ilrappresentante fiscale risponde in solido con ilrappresentante fiscale risponde in solido con ilrappresentato

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OBBLIGO DI FATTURAZIONE

L’articolo 21 comma 6 prevede che le prestazioni di

FATTURAZIONE PRESTAZIONI NON RILEVANTI TERRITORIALMENTE

servizi rese a soggetti passivi di altri Stati UE, anche senon rilevanti territorialmente in base alla previsionedell’articolo 7 ter sono soggette ad obbligo didell articolo 7 ter, sono soggette ad obbligo difatturazione.

Vi è l’obbligo di indicare in fattura il numero di Vi è l obbligo di indicare in fattura il numero diidentificazione IVA attribuito dallo Stato membro distabilimento del cessionario o committente(articolo 21comma 1 lettera f bis).

I servizi non rilevanti territorialmente in base allaprevisione dell’articolo 7 ter non concorrono a formare ilvolume d’affari (articolo 20 comma 1).

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MODELLI INTRASTAT

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Gli l hi i il ti i I t t tGli elenchi riepilogativi Intrastat

Cessioni di beni e servizi resi• INTRA-1 Frontespizio.• INTRA-1Bis Sezione 1 Cessioni di beni registrate nel periodoINTRA 1Bis Sezione 1. Cessioni di beni registrate nel periodo• INTRA-1Ter Sezione 2. Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti• INTRA-1Quater Sezione 3. Servizi resi registrati nel periodo• INTRA-1Quinquies Sezione 4. Rettifiche ai servizi resi nei periodi precedenti

Acquisti di beni e servizi ricevutiAcquisti di beni e servizi ricevuti• INTRA-2 Frontespizio. • INTRA-2Bis Sezione 1. Acquisti di beni registrati nel periodo• INTRA-2Ter Sezione 2. Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti

INTRA 2Q S i 3 S i i i i i i l i d• INTRA-2Quater Sezione 3. Servizi ricevuti registrati nel periodo• INTRA-2Quinquies Sezione 4. Rettifiche ai servizi ricevuti nei periodi precedenti

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Periodicità

Solo a condizione che nei quattro trimestriprecedenti (art. 2, co.1) non venga superata né perle cessioni intracomunitarie di beni né per i serviziPeriodicità

trimestrale le cessioni intracomunitarie di beni né per i serviziresi un ammontare totale trimestrale di € 50.000.Esempi:cessioni < = 50 000 + servizi < = € 50 000 servizi

Intra 1cessioni < = 50.000 + servizi < = € 50.000 servizi

Periodicità

In tutti gli altri casi.Esempi:cessioni € 50 000 + € 50 001 serviziPeriodicità

mensile cessioni € 50.000 + € 50.001 servizicessioni € 50.001 + € 50.000 servizicessioni € 50.001 + € 0 servizicessioni € 0 + € 50 001 servizicessioni € 0 + € 50.001 servizi

Intra 2

Periodicitàtrimestrale

Come sopra, ma con riferimento agli acquistiIntra 2 intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti.Periodicitàmensile

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VARIAZIONE PERIODICITA’

Trimestrale che supera Presentazione elenco riepilogativo

VARIAZIONE PERIODICITA

Trimestrale che supera soglia nel trimestre

Presentazione elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è t

Esempio

è superata

CM 14/E/10Trimestrale che supera soglia a febbraio

CM 14/E/10

•Elenco di gennaio e febbraio x

1 01A

marzo

•Elenco di

x

0 3 1 0 Ad

79

Elenco di marzo

0 3aprile

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Elenchi 2010 (intra1-quater)

80

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Elenchi 2010 (intra2-quater)

81

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Istruzioni colonne elenchi quaterN. colonna Intra 1

quaterN. colonna Intra 2

quater Significato

1 1 Progressivo di riga del modello.

2 2 Codice Iso del Paese della controparte (DE = Germania; FR = Francia, ecc)

3 3 Partita Iva della controparte (cliente nel modello intra 1; fornitore nel modello intra 2)

4 4Ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia diimposta sul valore aggiunto.imposta sul valore aggiunto.

/ 5Ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore. Lacolonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hannoadottato l’euro.

5 6 Indicare il numero della fattura relativa al servizio reso (intra 1) o ricevuto (Intra 2)[1].5 6 Indicare il numero della fattura relativa al servizio reso (intra 1) o ricevuto (Intra 2) .

6 7 Indicare la data della fattura relativa al servizio reso (intra 1) o ricevuto (Intra 2)19.

7 8Indicare il codice (a 6 cifre) del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). La tabella CPA 2008 è disponibile sulsito www.agenziadogane.gov.it ,settore Intrastat[2].g g g

8 9Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unicasoluzione.Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese.

Indicare il codice:

9 10

B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario;A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in contocorrente bancario;X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste neipunti precedenti.

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10 11Indicare il Codice ISO del Paese “in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso” (Intra1) o del Paese “nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto” (Intra 2)[3].

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Istruzioni colonne elenchi quater

[1] NUMERO E DATA FATTURACon la C.M. n. 14/E del 18/03/2010, l’Agenzia ha precisato che per gli Intra 2-quater si tratta del numero e della data attribuiti dal committente nazionalesecondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità.Con C.M. n. 36/E del 21/6/2010 è stato precisato che (nel caso di adozione deldoppio registro), il numero è quello del registro “vendite” e che sono ritenutiirrilevanti gli errori commessi fino al 18/3/2010.

[2] CODICE CPA 2008[2] CODICE CPA 2008Al fine di agevolare l’interpretazione e la selezione dei codici appare utileconsultare la classificazione alfabetica dei codici Ateco 2007. I primi quattocodici dei codici Ateco corrispondono infatti a quelli della tabella CPA 2008codici dei codici Ateco corrispondono, infatti, a quelli della tabella CPA 2008.Nella C.M. n. 36/E del 21/6/2010 è stato precisato che “in caso di incertezza ilcontribuente deve indicare il codice CPA che ritiene più vicino al tipo di attivitàeffettivamente svolta”

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effettivamente svolta .

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Istruzioni colonne elenchi quater

PAESE DI PAGAMENTO

Il tenore letterale delle istruzioni dei modelli risultaequivocabile. Con C.M. n. 36/E del 21/6/2010 è statoPAESE DI PAGAMENTO

C.M. 36/E/2010 parte 2^ n. 36

qchiarito che “per Paese di pagamento si intende ilPaese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità delbeneficiario”.

E’ stato precisato che • il codice B di “bonifico bancario” va utilizzato per il pagamento che avviene tramite il “trasferimento di fondi da

MODALITA’ DI INCASSO

pagamento che avviene tramite il trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro”;• il codice A di “accredito in c/c bancario” riguarda “versamenti che provengono anche da fonti diverse da un MODALITA DI INCASSO

C.M. 36/E/2010 parte 2^ n. 33, 34, 35, 38

altro conto corrente”;• nel caso di pagamento effettuato con carta di credito è corretto indicare A;• nel caso di pagamento effettuato con ricevuta bancarianel caso di pagamento effettuato con ricevuta bancariaè corretto indicare X di “altro”;• nel caso di compensazione (finanziaria)[1] di posizione creditoria con posizione debitoria è corretto indicare il

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codice X di “altro”.

[1] Si ricorda che non è, invece, possibile compensare la fatturazione attiva con quella passiva.