Direttiva 2008/98/Ce Autorizzazioni, registrazioni e ... rifiuti... · Direttiva 2008/98/Ce...

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Direttiva 2008/98/Ce Autorizzazioni, registrazioni e recupero agevolato. Il sistema documentalee i suoi riflessi sui Consorzi Paola Ficco Roma, 31 marzo 2009

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Direttiva 2008/98/CeAutorizzazioni, registrazioni e recupero

agevolato.Il sistema documentale e i suoi riflessi sui

Consorzi

Paola Ficco

Roma, 31 marzo 2009

La nuova direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti dedica il suo Capo IV (articoli da 23 a 27) alle Autorizzazioni e registrazioni, mentre il sistema documentale relativo alla gestione dei

rifiuti contenuto nellarticolo 35, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 17 (relativo al Controllo dei rifiuti

pericolosi).

1) Il sistema autorizzatorio, tra atti di assenso preventivo e accertamenti costitutivi

Il sistema autorizzatorio disciplinato dallarticolo 23(Rilascio delle autorizzazioni).

La pregressa direttiva 2006/12/Ce dedicava a tale aspetto il suoarticolo 9 che era assai meno puntuale ed era tutto riferito allo smaltimento, mentre ora il sistema interamente declinato con

riguardo al trattamento.

Il trattamento ora definito dalla nuova direttiva 2008/98/Ce come

operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento

(articolo 3, n. 14).

Inoltre, ora vengono indicati gli elementi minimali che non possono fare difetto nellautorizzazione.

Le autorit competenti dei singoli Stati membri potranno ovviamente decidere di ampliare quanto richiesto, ma mai scendere sotto questa

soglia minima previsionale.

L'autorit competente nega l'autorizzazione qualora ritenga che il metodo di trattamento previsto sia inaccettabile dal punto

di vista della protezione dell'ambiente, in particolare quando non sia conforme a quanto richiesto dall'articolo 13 .

la gestione dei rifiuti deve essere effettuata senza danneggiare la salute umana,

recare pregiudizio all'ambiente creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna;

causare inconvenienti da rumori od odori danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

Inoltre, prevista (comma 5) una sorta di autorizzazione unificata, nel senso che se un impianto necessita dellautorizzazione per i rifiuti

e di quella per gli scarichi, ben potranno (a prescindere dalla disciplina sullAia) ottenere un unico atto che le compendi entrambe.

Non solo, il successivo articolo 27 prevede norme minime di carattere tecnico che saranno adottate dalla Commissione Ue ove sia dimostrato che esse possano produrre un beneficio in

termini di protezione della salute umana e dell'ambiente..

Tali norme minime riguardano solo le attivit di trattamento dei rifiuti che non rientrano nell'ambito di applicazione della

direttiva 96/61/Ce o non sono atte a rientrarvi (IPPC AIA).

Lautorizzazione, dunque, mantiene la sua natura di atto di assenso preventivo allespletamento dellattivit.

Si ricorda che in materia ambientale vige il principio fondamentale secondo cui il silenzio dellamministrazione preposta al vincolo

ambientale non pu avere valore di assenso.

(C. Cost. sentenze 302/1988; 26/1996; 404/1997; Corte di Giustizia Ue 28 febbraio 1991, C-360/87)

Larticolo 24 dedicato alle deroghe rispetto allobbligo di autorizzazione, ove si prevede che gli Stati membri possono

dispensare dall'obbligo di autorizzazione

gli enti o le imprese che effettuano le seguenti operazioni:a) smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di

produzione; ob) recupero dei rifiuti..

Tale previsione riproduce quanto in precedenza previsto dallarticolo 11, par. 1, direttiva 2006/12/Ce ove il pregresso par. 2 (dedicato alle condizioni per le deroghe) ora declinato nel successivo articolo 26

della nuova direttiva.

Infatti, anche ora, affinch le deroghe siano consentite necessario che gli Stati membri adottino,per ciascun tipo di attivit, regole

generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonch il metodo di trattamento da

utilizzare..

Sempre per rispettare il gi citato e riportato art. 13.

Tale principio, gi conosciuto dalla precedente direttiva 2006/12/Ce, stato fatto proprio dallItalia con i Dm 5 febbraio 1998 e 161/2002 (recupero agevolato di rifiuti non pericolosi e

pericolosi)

Larticolo 26, dedicato alla Registrazione, conferma la scelta compiuta dallItalia con i citati decreti sul recupero e, in luogo

dellautorizzazione, prevede una registrazione presso le autoritcompetenti che provvedono alla tenuta di un registro relativo a:

a) enti o imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale;

b) commercianti o degli intermediari; e

c) enti o imprese cui si applicano le deroghe all'obbligo di autorizzazione a norma dell'articolo 24.

Tale disposizione conferma non solo la scelta operata dallItalia, come gi citata, mediante i decreti sul recupero agevolato

(lett. c),ma anche la scelta italiana dellAlbo nazionale gestori ambientali in ordine alle imprese/enti che raccolgono e trasportano rifiuti a

titolo professionale(lett. a)

e in ordine ai commercianti e intermediari (per i quali di imminente emanazione il Dm sulle garanzie finanziarie)

(lett. b).

Tuttavia, con larticolo 27, la Commissione Ue si riserva di adottare norme minime anche per le attivit di raccolta e

trasporto nonch per quelle di commercio ed intermediazione soggette a registrazione.

In ordine al recupero agevolato, bene ricordare che i Dm 5 febbraio 1998 e 161/2002 rappresentano degli standard dotati di una precisa

natura giuridica:

limiti alla discrezionalit del pubblico potere.

Il percorso amministrativo che ne deriva esita non in un atto di assenso preventivo bens in un accertamento costitutivo ove alla P.A. locale

non compete alcun apprezzamento discrezionale per la tutela dellinteresse pubblico.

Pertanto, in tal caso, non si in presenza di unautorizzazione, bens di un atto vincolato, correttamente definito dalla direttiva come

registrazione.

2) Il sistema documentale

Larticolo 35 dedicato alla Tenuta di registri.

Questi registri non vanno confusi con gli strumenti usati per porre in essere le registrazioni ad opera della P.A. ai sensi del precedente

articolo 26 in ordine alle registrazioni (intese in Italia come procedure agevolate).

Si tratta, infatti, di quelle scritture che alcuni soggetti sonoobbligati a tenere, e precisamente:

enti o imprese che intendono effettuare il trattamento dei rifiuti ( pericolosi e non)

produttori di rifiuti pericolosi;

enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;

enti o imprese che operano in qualit di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.

Tali soggetti devono tenere un registro cronologico ove sono indicati

- quantit- natura - origine

dei rifiuti, nonch, se opportuno,

- destinazione, - frequenza di raccolta,

- mezzo di trasporto - metodo di trattamento previsto.

Gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino a quanto sopra

(in analogia con quanto gi previsto dallarticolo 14, direttiva 2006/12/Ce).

Come evidente, la direttiva non si esprime n in ordine ai formulari nin ordine al Mud.

Tuttavia, il suo articolo 17 dedicato al Controllo dei rifiuti pericolosi , ove si stabilisce che Gli Stati membri adottano le

misure necessarie affinch la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in

condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all'articolo 13,comprese misure volte a garantire la tracciabilit dalla produzione

alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi.

Il che lascia aperta la porta alla previsione del formulario (per i pericolosi) che lo strumento principale per la tracciabilit dei

rifiuti. A nostro parere, questa funzione non assolta dal Mud che, invece, risponde a meri fini statistici.

Le scritture ambientali e gli Accordi di programma

Occorre a questo punto riflettere brevemente sullarticolo 206, comma 3, Dlgs 152/2006, come recentemente modificato dalla

legge 13/2009 (di conversione del Dl 208/2008).

Infatti, secondo tale nuovo articolo 206, comma 3Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente

articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni

amministrative.

Tale disposizione concede dignit legislativa al sistema pattizio degli Accordi di programma, quindi:

se tale disposizione verr mantenuta nel decreto di recepimento della direttiva 2008/98/Ce in esame,

se tale decreto di recepimento preveder il Mud

baster un semplice AdP per esentarsi da tale Mud poich esso non affatto previsto dalla direttiva; parimenti, i produttori, i

raccoglitori/trasportatori a titolo professionale e i commercianti intermediari di rifiuti non pericolosi, potranno ben essere esenti dai

registri (insieme a tutti gli altri dal formulario per i rifiuti non pericolosi), usando lo strumento dellAdP poich tale obbligo non previsto a loro carico dalla disciplina di cui alla direttiva 2008/98/Ce

3) I riflessi del sistema documentale sui Consorzi

Alla luce di quanto in precedenza visto, evidente che, laddove intermediari di rifiuti pericolosi (batterie, oli minerali, alcune

tipologie di Raee), i relativi Consorzi non potranno esimersi dalla tenuta dei registri, neanche tramite la stipula di Accordi di

programma.

Invece, per i rifiuti non pericolosi i Consorzi (se sopravviver in sede di recepimento della direttiva 2008/98/Ce lattuale formulazione ora

presente nellarticolo 206, comma 3, Dlgs 152/2006) potranno stipulare AdP e con ci sottrarsi dallobbligo di registro (e di

formulario), poich esso non previsto dalla disciplina europea.

In ogni caso (semprech sopravviva in sede di recepimento della direttiva 2008/98/Ce lattuale formulazione ora presente

nellarticolo 206, comma 3, Dlgs 152/2006), tutti (Consorzi o meno) potranno sottrarsi dal Mud mediante la stipula di AdP, poich il relativo adempimento non previsto dalla disciplina comunitaria a carico di nessuna tipologia di operatori e, non

essendo finalizzato alla tracciabilit bens al dato statistico, non appare censito tra gli obblighi documentali previsti a livello

europeo.