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A cura del Punto Assistenza Risparmio Energetico Guida Autorizzazioni per impianti alimentati da fonti rinnovabili Pisa Ambiente Innovazione Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Via Benedetto Croce,62 56125 Pisa Tel. 050 503926 Fax 050 2207745 [email protected]

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A cura del

Punto Assistenza Risparmio Energetico

Guida

Autorizzazioni per impianti

alimentati da

fonti rinnovabili

Pisa Ambiente Innovazione Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa

Via Benedetto Croce,62 – 56125 Pisa Tel. 050 503926 Fax 050 2207745

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Indice

Guida alle autorizzazioni per impianti alimentati da fonte rinnovabile e documentazione per

l’ottenimento degli incentivi

Pg.

Introduzione

La Qualifica IAFR 2

Impianto in progetto al momento della richiesta di qualifica 3

Eolico 3

Fotovoltaico 4

Biomasse 5

Impianti a cogenerazione 6

Impianti idroelettrici 6

Solare termico (solo produzione di calore) 7

Biomassa termica 7

Pompe di calore 8

Pagamento Agenzia delle Dogane 8

Adempimenti in caso di rilascio delle autorizzazione della licenza di esercizio 9

Sezione documentazione per incentivi

Serramenti ed infissi 10

Caldaie a condensazione 10

Caldaie a biomassa 10

Pannelli solari 11

Pompe di calore 11

Coibentazione pareti e coperture 12

Riqualificazione globale 12

Fonti 12

La presente guida fa riferimento agli adempimenti normativi vigenti a livello nazionale e per quanto riguarda gli adempimenti

regionali segue il Piano Indirizzo Energetico Regionale (PIER) approvato dal Consiglio della Regione Toscana in data 08/07/2008.

Tale documento ha validità formale fino al 2010 e si propone con l’intento di creare le condizioni affinché l’energia rinnovabile

diventi motore dello sviluppo economico nel rispetto dei caratteri tipici della realtà territoriale toscana.

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LE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI

Le procedure autorizzative da seguire per richiedere l’installazione di un impianto variano in base alla tipologia, alla

sua grandezza e alla sua potenza.

Nello schema seguente, l’elenco dei tipi di autorizzazioni previsto in Regione Toscana e a livello nazionale per ogni

tipologia di impianto. Tra questi la DIA, dichiarazione di inizio attività ai sensi della LR 1/2005 e LR 39/2005, e la

semplice comunicazione preventiva, chiamata “attività libera”, che tengono conto delle autorizzazioni energetiche ed

edilizie oltre che i vincoli a cui è sottoposta la zona (paesaggistico o idrogeologico o altro).

LA QUALIFICA IAFR

La qualifica IAFR “Impianto Alimentato da Fonti rinnovabili” è un prerequisito per l'ottenimento di alcuni incentivi

previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili quali i Certificati Verdi e la Tariffa onnicomprensiva.

La qualifica IAFR deriva dalla riforma del sistema elettrico con la quale è stata assegnata al Gestore dei Servizi

Energetici (GSE) il compito di qualificare gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, una volta accertato il

possesso dei requisiti previsti dalle diverse normative.

Tale qualifica attesta quindi il possesso di determinati requisiti per il riconoscimento degli incentivi.

Il DM 18/12/2008 ha aggiornato queste procedure. È possibile ritrovare sul sito del GSE i moduli per la domanda di

qualifica, con le dichiarazioni da allegare e le schede tecniche degli impianti. La qualifica può essere fatta sia per

impianti ancora in progetto, purché già autorizzati, sia per impianti in esercizio, anche se in quest’ultimo caso la

domanda IAFR deve essere fatta entro 3 anni l’entrata in esercizio dell’impianto, pena l’inammissibilità degli incentivi.

Al momento della richiesta della qualifica si deve provvedere al pagamento delle spese di istruttoria ed inviare la

distinta di pagamento, possibile solo tramite bonifico bancario, compilando il modello denominato “Contributo per le

spese di istruttoria”. La pratica non viene ritenuta valida se mancante della ricevuta di pagamento. Tale contributo è

composto da una parte fissa dal valore di 150€ e da una parte variabile in funzione della potenza nominale media

annua dell’impianto.

La parte variabile è fissata in:

Zero per impianti di potenza nominale media annua inferiore a 20 kW;

50 € per impianti di potenza nominale media annua da 20 kW a 200 kW;

300 € per impianti di potenza nominale media annua da 200 kW a 1 MW

800 € per impianti di potenza nominale media annua da 1 MW a 10 MW;

1200 € per impianti di potenza nominale media annua superiore a 10 MW;

La documentazione necessaria per la richiesta di qualifica IAFR:

1. domanda di qualifica;

2. documentazione attestante il contributo delle spese di istruttoria;

3. scheda tecnica di intervento sull’impianto;

4. scheda tecnica di caratterizzazione delle biomasse, se applicabile all’impianto;

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5. relazione tecnica di riconoscimento (RTR) corredata dei relativi elaborati tecnici e documentali;

6. copia del progetto definitivo dell’impianto presentato alle pubbliche autorità per l’ottenimento delle

autorizzazioni;

7. copia delle autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio dell’impianto;

8. denuncia di apertura di officina elettrica e relativo verbale di verifica;

9. regolamento di esercizio con il gestore della rete locale, comprensivo della dichiarazione di messa in tensione

dell’impianto di connessione.

IMPIANTO IN PROGETTO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICA

Il produttore deve inviare al GSE i documenti dall’1 al 7 del paragrafo precedente.

Nel caso di impianti qualificati a progetto, i lavori per la realizzazione degli interventi devono iniziare entro 18 mesi

dall’ottenimento della qualifica che, in caso contrario, cessa di validità. Il produttore è tenuto dunque a darne

comunicazione formale al GSE allegando idonea documentazione che attesti l’effettiva data di inizio lavori.

La qualifica cessa anche nel caso in cui il soggetto non comunichi al GSE l’entrata in esercizio entro 3 anni dall’inizio dei

lavori, con le seguenti eccezioni:

per i potenziamenti idroelettrici: 1 anno dall’inizio dei lavori;

per i rifacimenti totali di impianti eolici e biomasse: 6 anni;

per i rifacimenti parziali idroelettrici con Potenza Nominale > 10 MW: 6 anni dall’inizio dei lavori;

per i rifacimenti parziali idroelettrici con Potenza Nominale > 50 MW: 6 anni dalla data di entrata in esercizio

del primo gruppo;

per i rifacimenti parziali geotermici con realizzazione di nuovi pozzi: 5 anni dall’inizio dei lavori.

Al momento della messa in esercizio dell’impianto il produttore deve darne tempestiva comunicazione formale al GSE

allegando la documentazione di cui ai punti 8 e 9 del paragrafo precedente, con le fotografie di post-intervento nei

casi di potenziamento, rifacimento, riattivazione, co-combustione e nuova costruzione.

EOLICO

Esistono vari tipi di impianti che cambiano in base alla potenza e all’altezza del mozzo (a cui vengono fissati i rotori).

Per il cosiddetto microeolico il legislatore ha cercato di snellire al massimo le procedure burocratiche. Infatti per

impianti con altezza fino a 1,5 metri e diametro fino a 1 metro (impianti “domestici”, da installare sui tetti delle case o

nei giardini), si parla di attività libera ed è necessaria solo una comunicazione scritta al Comune.

La stessa procedura vale anche (art.17 L.R.39/2005) per impianti di potenza fino a 5 kW se realizzati con le modalità

indicate dal Piano di Indirizzo Energetico Regionale (Pier – Deliberazione di Consiglio regionale n. 47/2008).

Per quanto riguarda gli impianti eolici di potenza compresa fra 5 e 100 kW è sufficiente presentare al comune la DIA,

mentre per impianti industriali di potenza superiore è necessario fare istanza specifica per ottenere l’autorizzazione

unica: per impianti fino a 1MW alla Provincia; per impianti oltre 1 MW alla Regione, in questo ultimo caso accludendo

il parere positivo di Via (Valutazione di impatto ambientale).

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Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione Procedura da seguire

Singoli generatori eolici con altezza

complessiva non superiore a 1,5 metri e

diametro non superiore a 1 metro

Attività libera (art.17 L.R.39/2005 e

Dlgs 115/2008)

Comunicazione scritta al Comune,

almeno venti giorni prima

dell’inizio dei lavori

Potenza fino a 5 kW se realizzati secondo le

condizioni fissate dal Pier (1) Attività libera (Art.17 L.R.39/2005)

Comunicazione scritta al Comune,

almeno venti giorni prima

dell’inizio dei lavori

Potenza fino a 1 MW se di proprietà di

Regione ed Enti Locali, realizzati tenuto conto

delle condizioni fissate dal Pier (1)

Attività libera (art.17 L.R.39/2005)

Comunicazione scritta al Comune

almeno venti giorni prima

dell’inizio dei lavori

Potenza fino a 1 MW se di proprietà di

Aziende Sanitarie, realizzati con l’assenso del

Comune (1)

Attività libera (art.17 L.R.39/2005) Richiesta preventiva assenso al

Comune

Potenza fino a 100 kW Denuncia di Inizio Attività - DIA (Art.

16 L.R. 39/2005)

Presentazione della DIA, ai sensi

della LR 39/2005 e della LR

1/2005, al Comune

Presentazione della DIA, ai sensi della LR

39/2005 e della LR

Autorizzazione unica (art. 11

L.R.39/2005) della Provincia, senza

VIA (art. 27 L. 99/2009)

Istanza alla Provincia

Potenza superiore a 1 MW

Autorizzazione unica (art. 11

L.R.39/2005) della Regione, con

verifica positiva di Via

Istanza alla Regione Toscana

(1) per questi casi il PIER richiede che non sia obbligatoria l’acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale,

paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità. Altrimenti si procede

con la presentazione di una DIA al Comune.

FOTOVOLTAICO

La realizzazione di impianti fotovoltaici è semplificata al massimo dalla legislazione vigente: è infatti sufficiente una

comunicazione scritta al Comune per installare determinati impianti di potenza nominale fino a 5 kW (cosiddetta

“attività libera” ai sensi dell’art. 17 LR 39/2005), e per realizzare impianti “integrati” o “aderenti” per tutto lo sviluppo

del tetto, indipendentemente dalla potenza (“attività libera” ai sensi dell’art. 17 LR 39/2005 e del Dlgs 115/2008).

Per impianti fotovoltaici di potenza nominale da 5 a 200 kW è necessario presentare la DIA al Comune, mentre per

impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW bisogna fare istanza alla Provincia ed attendere la

relativa autorizzazione unica provinciale.

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Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione Procedure da seguire

Integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del

tetto, indipendentemente dalla potenza

Attività libera (art. 17 LR 39/2005

e Dlgs 115/2008)

Comunicazione scritta al Comune

almeno venti giorni prima

dell’inizio dei lavori

Potenza nominale fino a 5 kW se realizzati

secondo le condizioni fissate dal Pier (2) Attività libera (art. 17 LR 39/2005)

Comunicazione scritta al Comune

almeno venti giorni prima

dell’inizio dei lavori

Potenza fino a 1 MW se di proprietà di Regione

ed Enti locali, realizzati tenuto conto delle

condizioni fissate dal Pier (2)

Attività libera (Art.17 L.R.39/2005)

Comunicazione scritta al Comune

almeno venti giorni prima

dell’inizio dei lavori

Potenza fino a 1 MW se di proprietà di Aziende

Sanitarie, realizzati con l’assenso del Comune (2) Attività libera (Art.17 L.R.39/2005)

Richiesta preventiva assenso al

Comune

Potenza nominale fino a 200 kW DIA (art. 16 LR 39/2005)

Presentazione della DIA, ai sensi

della LR 39/2005 e della LR

1/2005, al Comune

Potenza nominale superiore a 200 kW fino a 1

MW

Autorizzazione unica provinciale

(art. 11 L.R.39/2005) senza VIA

(art. 27 L. 99/2009)

Istanza alla Provincia

Potenza superiore a 1 MW

Autorizzazione unica provinciale

(art. 11 L.R.39/05) con verifica di

Via

Per l’autorizzazione istanza alla

Provincia

(2) Per questi casi il Pier richiede due condizioni, entrambe necessarie:

- che i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo; esclude quindi i moduli su tetto senza

alcuna integrazione;

- che non sia obbligatoria l’acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del

patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.

In assenza di tali condizioni si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.

BIOMASSE

Le biomasse sono una fonte rinnovabile che si può presentare sotto forma solida, liquida o gassosa. Anche in questo

caso in base alla potenza, alle caratteristiche del combustibile e dell’impianto, variano le procedure amministrative

che sono riassunte nello schema qui sotto.

Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione Procedura da seguire

Fino a 0,5 MW termici laddove realizzati

secondo le condizioni fissate dal Pier (3)

Attività libera (art.17

L.R.39/2005)

Comunicazione scritta al Comune almeno

venti giorni prima dell’inizio dei lavori

Fino a 200 kW elettrici (250 kW elettrici

se si tratta di biomassa gassosa) DIA (art.17 L.R.39/2005)

Presentazione della DIA, ai sensi della LR

39/2005 e della LR 1/2005, al Comune

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Altri

Autorizzazione unica

provinciale (art. 11

L.R.39/2005)

Istanza alla Provincia

(3) Per questi casi il PIER richiede due condizioni, entrambe necessarie: che non ci sia attività edilizia soggetta a

permesso di costruzione e contemporaneamente non sia obbligatoria l’acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere

ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità. Altrimenti

si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.

IMPIANTI A COGENERAZIONE

Per cogenerazione si intende la produzione combinata di energia elettrica e calore.

La cogenerazione offre la possibilità di produrre energia elettrica ad alta efficienza (oltre 80%) riducendo in modo

sensibile le emissioni di CO2. Permette la produzione di calore ed elettricità a livello di condominio o di appartamento.

Anche in questo caso in base alla potenza e alle caratteristiche dell’impianto variano le procedure amministrative.

Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione Procedura da seguire

Fino a 50 kW elettrici alimentati con qualsiasi

combustibile

Attività libera (art.17

L.R.39/2005 e art. 27 L

99/2009)

Comunicazione scritta al Comune

almeno venti giorni prima dell’inizio dei

lavori

Fino a 3 MW termici se alimentati a gas

naturale e realizzati secondo le condizioni

fissate dal Pier (4)

Attività libera (art.17

L.R.39/2005)

Comunicazione scritta al Comune

almeno venti giorni prima dell’inizio dei

lavori

Fino a 1 megawatt elettrico DIA (art.16 L.R.39/2005 e art.

27 L 99/2009)

Presentazione della DIA, ai sensi della LR

39/2005 e della LR 1/2005, al Comune

Altri

Autorizzazione unica

provinciale (art. 11

L.R.39/2005)

Istanza alla Provincia

(4) In questo caso il PIER richiede che l’intervento non comporti una trasformazione urbanistica o edilizia tale da essere

già soggetta, ai sensi dell’articolo 78 della LR 1/2005, a permesso di costruzione. In assenza di tale condizione si

applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.

IMPIANTI IDROELETTRICI

Per realizzare impianti idroelettrici fino a 100 kW è obbligatoria la presentazione della Dia al Comune competente

secondo quanto disposto dalla finanziaria 2008 e dalla legge regionale 1/2005. Per impianti di taglia più grande,

ovvero superiori ai 100 kW, deve essere la Provincia – su apposita istanza del proponente - a rilasciare l’Autorizzazione

unica provinciale, eventualmente inserita all’interno dell’atto di concessione di derivazione, se anche questo deve

essere acquisito.

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Tipo di

impianto Tipologia di autorizzazione Procedura da seguire

Fino a 100 KW

elettrici DIA (Finanziaria 2008)

Presentazione DIA, ai sensi della LR

1/2005, alle Amministrazioni Comunali

Oltre i 100

KW

Autorizzazione unica provinciale, eventualmente data all’interno

dell’atto di concessione di derivazione, se anche questo deve

essere acquisito

Istanza alla Provincia

SOLARE TERMICO (solo produzione di calore)

E’ considerata attività libera per la quale è sufficiente solo una comunicazione scritta al Comune l’installazione di

pannelli solari termici fino a 20 metri quadrati; fino a 200 metri quadrato nel settore florovivaistico;

indipendentemente dalla potenza quando i pannelli sono integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del tetto. Per

impianti solari termici da 20 a 100 metri quadrati è sufficiente presentare la denuncia di inizio attività (Dia) al comune.

Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione Procedura da seguire

Integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del

tetto, indipendentemente dalla potenza

Attività libera (art. 17 LR 39/2005 e

Dlgs 115/2008)

Comunicazione scritta al Comune

almeno venti giorni prima dell’inizio

dei lavori

Sviluppo fino a 20 metri quadrati nei casi

specificati dal PIER (6) Attività libera (art. 17 LR 39/2005)

Comunicazione scritta al Comune

almeno venti giorni prima dell’inizio

dei lavori

Nel settore florovivaistico sviluppo fino

200metri quadrati, nei casi specificati dal

Pier (5)

Attività libera (art. 17 LR 39/2005)

Comunicazione scritta al Comune

almeno venti giorni prima dell’inizio

dei lavori

Sviluppo da 20 a 100 metri quadrati nei casi

specificati dal Pier (5) DIA (art. 16 L.R. 39/2005)

Presentazione della DIA, ai sensi della

LR 39/2005 e della LR 1/2005, al

Comune

Altri

Permesso di costruzione, salvo

ulteriori semplificazioni decise dal

Comune

Richiesta del Permesso al Comune

(5) Per questi casi il Pier richiede che i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo;

esclude quindi i moduli su tetto senza alcuna integrazione.

In assenza di tale condizione si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.

BIOMASSA TERMICA

La produzione di calore da biomassa fino a 0,5 MW termici è considerata attività libera ai sensi dell’art.17 L.R.39/2005;

negli altri casi invece è necessario, per l’aspetto edilizio, l’atto prescritto dalla normativa edilizia comunale.

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Per impianti di grossa taglia è necessario anche ottenere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, secondo quanto

previsto dal Dlgs 152/2006.

Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione Procedura da seguire

Da 0 fino a 0,5 MW termici

laddove realizzati secondo

le condizioni fissate dal

Pier (6)

Attività libera (art.17 L.R. 39/2005) Comunicazione scritta al Comune almeno

venti giorni prima dell’inizio dei lavori

Altri

Per l’aspetto edilizio l’atto prescritto dalla

normativa edilizia comunale. Per impianti più

grossi anche autorizzazione alle emissioni ai

sensi del Dlgs 152/2006

L’aspetto edilizio è di competenza del

Comune.L’eventuale autorizzazione alle

emissione è di competenza della Provincia

(6) Per questo caso il Pier richiede che l’intervento non comporti attività edilizia già soggetta a permesso di

costruzione. Altrimenti si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.

POMPE DI CALORE

L’installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati

al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici è soggetta a DIA comunale.

Quando invece si tratta di un piccolo impianto di produzione di calore geotermico con prelievo di fluido geotermico è

necessario presentare istanza di autorizzazione alla Provincia.

Tipo di impianto Tipologia di

autorizzazione Procedura da seguire

Impianti di produzione di calore da risorsa

geotermica, senza prelievo di fluido, per

climatizzazione edifici

DIA (art. 16

L.R.39/2005)

Presentazione della DIA, ai sensi della LR

39/2005 e della LR 1/2005, al Comune

Impianto geotermico con prelievo di fluido se la

profondità è inferiore ai 400 m e la potenza

termica è inferiore a 2 MW termici

Autorizzazione

provinciale (art. 15

L.R.39/2005)

Istanza alla Provincia che promuoverà una

procedura unica per tutti gli atti necessari

alla realizzazione dell’opera

Pagamento AGENZIA DELLE DOGANE per energia elettrica consumata

L’energia elettrica va sottoposta ad accisa da versare nei confronti dell’agenzia delle dogane al momento della

fornitura ai consumatori finali e in caso di autoconsumo sia esso totale o parziale. In ogni caso la tassazione è da

riferire all’energia consumata e non alla produzione.

I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sono coloro che tecnicamente immettono in consumo il prodotto energia.

Per fare ciò devono essere muniti della apposita licenza fiscale d’esercizio e talvolta della relativa autorizzazione.

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Soggetti OBBLIGATI

Soggetti con officina elettrica Soggetti senza officina elettrica

Centrali di produzione per uso proprio Soggetti che procedono alla fatturazione

Soggetti che procedono alla fatturazione di energia ceduta

attraverso la propria rete di produzione

Facoltativamente quelli che acquistano da più fornitori se

hanno consumi mensili superiori a 200.000 kWh

Acquisto per uso proprio promiscuo per potenza superiore

a 200 kw

Facoltativamente con impiego unico e previa

trasformazione per potenza superiore a 200 kW

LICENZA Con Pagamento diritto annuale Solo AUTORIZZAZIONE senza pagamento diritto annuale

Soggetti NON OBBLIGATI Art.53 bis testo unico sulle Accise

Obbligo di comunicazione inizio attività e dichiarazione annuale dei consumi

1° comma: produttori di energia diversi all’art.53 (centrali

di produzione che cedono in blocco l’energia)

2° comma: soggetti che effettuano solo l’attività di

vettoriamento di energia elettrica, cioè attività di

trasposto e distribuzione energia

Adempimenti in caso di rilascio dell’autorizzazione o della licenza di esercizio:

Dati identificativi aziendali;

Dati identificativi del titolare o del legale rappresentante;

Ubicazione dell’impianto;

Descrizione dati dell’impianto;

Descrizione degli apparati di misura, la loro inserzione e relativa certificazione di taratura in bollo rilasciata da

ente riconosciuto dall’Agenzia delle Dogane;

Schemi elettrici unifilari;

Dichiarazione della destinazione d’uso della energia elettrica prodotta ed auto consumata;

invio della richiesta in bollo per il rilascio della licenza di esercizio;

invio della ricevuta di versamento del diritto annuale ( 23,24 € per uso proprio, 77,74 in caso di uso

commerciale);

pagamento cauzione pari all’1/12 del valore dell’accisa dovuta sul presunto consumo annuo;

comunicazione di attivazione impianto al GSE.

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Documentazione necessarie per usufruire delle agevolazioni fiscali per tipologia di intervento:

SERRAMENTI ED INFISSI

Documentazione necessaria

asseverazione redatta da tecnico abilitato indicato con i valori di trasmittanza dei nuovi infissi;

certificazione del produttore dell’infisso per il rispetto dei requisiti;

autocertificazione del produttore con valori di trasmittanza del vecchio infisso;

Conservazione dei seguenti documenti:

fatture relative alle spese sostenute con una separazione per la voce manodopera dalle opere;

ricevute dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID)

documentazione da inviare all’ENEA(esclusivamente attraverso il sito www.finanziaria2010.enea.it per i lavori

terminati nel 2010, entro i 90 gg. successivi alla fine dei lavori, compreso il collaudo delle opere:

nel caso di interventi in singole unità immobiliari: allegato F al decreto edifici;

in tutti i casi diversi dal punto precedente: attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico

qualificato, con i dati dell’allegato A del decreto edifici;

scheda descrittiva dell’intervento: allegato E del decreto edifici.

Documentazione da trasmettere all’agenzia delle entrate:

comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.

CALDAIE A CONDENSAZIONE:

Documentazione necessaria nel caso di impianti a potenza nominale del focolare non superiore a 100 kW:

asseverazione redatta da tecnico abilitato;

certificazione del produttore della caldaia per il rispetto dei requisiti.

Conservazione dei seguenti documenti:

fatture relative alle spese sostenute con una separazione per la voce manodopera dalle opere;

ricevute dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID)

Documentazione da inviare all’ENEA(esclusivamente attraverso il sito www.finanziaria2010.enea.it per i lavori

terminati nel 2010, entro i 90 gg. successivi alla fine dei lavori, compreso il collaudo delle opere:

scheda descrittiva dell’intervento: allegato E.

Documentazione da trasmettere all’agenzia delle entrate:

comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.

CALDAIE A BIOMASSA:

Documentazione necessaria

asseverazione redatta da tecnico abilitato nella quale si assicura che l’intervento abbia un indice di

prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori indicati dalla tabella ALL.A DM

11 marzo 2008;

Conservazione dei seguenti documenti:

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fatture relative alle spese sostenute con una separazione per la voce manodopera dalle opere;

ricevute dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID)

Documentazione da inviare all’ENEA(esclusivamente attraverso il sito www.finanziaria2010.enea.it per i lavori

terminati nel 2010, entro i 90 gg. successivi alla fine dei lavori, compreso il collaudo delle opere:

attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico qualificato, con i dati dell’allegato A del decreto

edifici;

scheda descrittiva dell’intervento: allegato E del decreto edifici.

Documentazione da trasmettere all’agenzia delle entrate:

comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.

PANNELLI SOLARI:

Documentazione necessaria

asseverazione redatta da tecnico abilitato con indicato il rispetto dei requisiti;

Conservazione dei seguenti documenti:

fatture relative alle spese sostenute con una separazione per la voce manodopera dalle opere;

ricevute dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID)

Documentazione da inviare all’ENEA(esclusivamente attraverso il sito www.finanziaria2010.enea.it per i lavori

terminati nel 2010, entro i 90 gg. successivi alla fine dei lavori, compreso il collaudo delle opere:

scheda descrittiva dell’intervento allegato F al decreto edifici;

in tutti i casi diversi dal punto precedente: attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico

qualificato, con i dati dell’allegato A del decreto edifici;

Documentazione da trasmettere all’agenzia delle entrate:

comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.

POMPE DI CALORE:

Documentazione necessaria

asseverazione redatta da tecnico abilitato con indicato i valori del COP, coefficiente di prestazione, e dell’EER,

indice di efficienza energetica, non inferiori ai valori minimi indicati all’allegato I;

Conservazione dei seguenti documenti:

fatture relative alle spese sostenute con una separazione per la voce manodopera dalle opere;

ricevute dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID)

documentazione da inviare all’ENEA(esclusivamente attraverso il sito www.finanziaria2010.enea.it per i lavori

terminati nel 2010, entro i 90 gg. successivi alla fine dei lavori, compreso il collaudo delle opere:

scheda descrittiva dell’intervento: allegato E D.M. 07/04/2008.

Documentazione da trasmettere all’agenzia delle entrate:

comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.

Pisa Ambiente Innovazione Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa

Pisa Ambiente Innovazione – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Via Benedetto Croce,62 – 56125 Pisa Tel. 050 503926 Fax 050 2207745

[email protected]

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COIBENTAZIONE PARETI E COPERTURE:

Documentazione necessaria

asseverazione redatta da tecnico abilitato con indicato i valori di trasmittanza dei nuovi e dei vecchi involucri,

secondo i nuovi valori di trasmittanza riportati nel D.M. 26 gennaio 2010 e pubblicato il 12 febbraio 2010;

Conservazione dei seguenti documenti:

fatture relative alle spese sostenute con una separazione per la voce manodopera dalle opere;

ricevute dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID)

Documentazione da inviare all’ENEA(esclusivamente attraverso il sito www.finanziaria2010.enea.it per i lavori

terminati nel 2010, entro i 90 gg. successivi alla fine dei lavori, compreso il collaudo delle opere:

attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico qualificato, con i dati dell’allegato A del decreto

edifici;

scheda descrittiva dell’intervento: allegato E del decreto edifici.

Documentazione da trasmettere all’agenzia delle entrate:

comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE:

Documentazione necessaria:

asseverazione redatta da tecnico abilitato mella quale si dichiara che l’indice di prestazione energetica per la

climatizzazione invernale non siano supoeiroe ai valori nell’allegato A del D.M: 11/3/2008;

certificazione del produttore dell’infisso per il rispetto dei requisiti;

autocertificazione del produttore con valori di trasmittanza del vecchio infisso;

Conservazione dei seguenti documenti:

fatture relative alle spese sostenute con una separazione per la voce manodopera dalle opere;

ricevute dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID).

Documentazione da inviare all’ENEA(esclusivamente attraverso il sito www.finanziaria2010.enea.it per i lavori

terminati nel 2010, entro i 90 gg. successivi alla fine dei lavori, compreso il collaudo delle opere:

attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico qualificato, con i dati dell’allegato A del decreto

edifici;

scheda descrittiva dell’intervento: allegato E del decreto edifici.

Documentazione da trasmettere all’agenzia delle entrate:

comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.

Fonti:

AGENZIA DELLE DOGANE http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed

ENEA http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/index.html

GSE http://www.gse.it/Pagine/default.aspx

REGIONE TOSCANA http://www.regione.toscana.it/